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D-2996/2021

D-2996/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-29 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a A._______ (di seguito: l’interessato, il richiedente, il ricorrente, l’insorgente), cittadino venezuelano, il 24 giugno 2019 è giunto legalmente in Svizzera in aereo, in provenienza dal Cile ed ha vissuto a Ginevra dalla sorella B._______ fino al 7 novembre 2019 quando ha depositato una domanda d'asilo (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: atto SEM] n. 14/9). A.b Il 19 novembre 2019, nell’ambito del diritto di essere sentito in merito alla ripartizione cantonale, il richiedente ha fatto richiesta di essere attribuito allo stesso Cantone dove risiedono sua madre C._______ (N […]) e suo fratello D._______ (N […]). Il richiedente ha inoltre asserito che esiste un’interconnessione dei motivi d’asilo fra la sua domanda d’asilo e quelle che sua madre e suo fratello hanno depositato il 24 ottobre 2019 (cfr. atto SEM n. 19/2). A.c Sentito sui motivi d’asilo, il 7 gennaio 2020, l’interessato ha dichiarato di essere nato e cresciuto a San Juan de Colon nello stato di Tachira, dove ha vissuto per la maggior parte della sua vita ad eccezione di alcuni periodi in cui, per motivi di formazione e professionali si è spostato in altri stati del Venezuela o all’estero. Nel 2012 ha conseguito il Bachelor in amministrazione generale ed ha poi iniziato a lavorare per diverse aziende nel settore delle vendite. Il 23 luglio 2012 è nata sua figlia E._______ che vive a San Juan de Colon con sua madre, F._______, sua ex compagna, con la quale il ricorrente è in buoni rapporti. Fra gennaio 2015 e novembre 2016, ha lavorato presso il Birrificio regionale “G._______” dapprima come supervisore delle vendite e in seguito come supervisore marketing. Il 18 ottobre 2016, mentre si trovava per lavoro a Coloncito, sarebbe stato avvicinato da sei motociclisti che non aveva mai visto prima, ma che parevano sapere tutto di lui: identità, lavoro, relazioni famigliari. Costoro si sono presentati come i membri della banda H._______ e gli hanno concesso 15 giorni per fornire loro mille scatole di birra e un milione di bolivar forte, minacciandolo di morte qualora non avesse obbedito. Dopo l’incontro il richiedente si sarebbe rivolto al fratello, D._______, all’epoca tenente colonnello della Guardia nazionale, che tuttavia gli avrebbe detto di aver le mani legate e di non poterlo aiutare, né di poter garantire la sua sicurezza. Si sarebbe quindi rivolto alla polizia municipale del suo quartiere per sporgere denuncia, dove gli sarebbe stato consigliato di lasciare perdere poiché la suddetta banda, con cui sono collusi parecchi politici, sarebbe molto pericolosa ed avrebbe il potere in vaste zone del Venezuela

D-2996/2021 Pagina 3 e della Colombia. Gli agenti gli avrebbero quindi consigliato di collaborare oppure di andarsene. Da quel giorno egli non si sarebbe più recato al lavoro e non avrebbe più usato il telefono, vivendo praticamente rinchiuso in casa, uscendo sporadicamente solo a notte fonda per potere fare visita alla sua compagna di allora, I._______. Egli avrebbe quindi iniziato i preparativi per l’espatrio, avrebbe dato la disdetta dal lavoro per il tramite dell’amica J._______ e con l’aiuto di un’amica di sua madre sarebbe riuscito a raggiungere San Antonio del Tachira, dove avrebbe preso un aereo dapprima per la Colombia e in seguito per il Cile. Al riguardo egli ha precisato di aver utilizzato il biglietto aereo per il Cile che sua madre gli avrebbe acquistato tra settembre e ottobre, quando ancora lavorava a Caracas come supervisore di vendita, come regalo per trascorrervi le vacanze di novembre. L’interessato avrebbe quindi soggiornato in Cile dall’8 novembre 2016 fino al 23 giugno 2019, dapprima come turista e in seguito a beneficio di un permesso di lavoro. Dopo che anche la madre e il fratello hanno deciso di espatriare, a causa delle minacce ricevute dalla prima e dei problemi avuti dal secondo, l’interessato avrebbe deciso di lasciare il Cile nell’intento di riunirsi con loro in Svizzera dove si trovava già sua sorella. Sua figlia sarebbe dovuta venire in Svizzera con la nonna, ma a causa della scadenza imminente del suo passaporto all’aeroporto non le sarebbe stato concesso di viaggiare e per tale ragione sarebbe rimasta in Venezuela (cfr. atto SEM n. 28/20 [di seguito: verbale 1]). A.d Con provvedimento del 15 gennaio 2020 la SEM ha deciso di trattare la domanda d’asilo in procedura ampliata ed ha assegnato il richiedente al Canton Ginevra (cfr. atto SEM n. 32/2, 35/1). A.e Nell’audizione integrativa del 24 novembre 2020 l’interessato ha asserito di essere stato politicamente attivo in Venezuela sin dal 2013 per il movimento Accion Democratica, organizzando manifestazioni ed eventi per raccogliere consensi e cercare di compattare l’opposizione contro il regime chavista. Egli ha inoltre riferito che la sua sarebbe una famiglia politicizzata, storicamente sostenitrice del partito cristiano-sociale Copei, per questo i suoi membri sarebbero considerati dal regime come oppositori e per tale motivo egli sarebbe stato inserito nella lista nera Maissanta, o lista Tascon, eretta dal governo dell’allora presidente Chavez, nell’intento di individuare ed elencare le persone che avevano votato contro di lui ed oggigiorno non più liberamente accessibile su internet. L’interessato ha poi riferito che dopo la sua partenza dal Venezuela, suo fratello sarebbe stato arrestato e trattenuto per 15 giorni con l’accusa di cospirazione. Al momento del rilascio i suoi carcerieri l’avrebbero minacciato di morte unitamente a tutta la sua famiglia qualora avesse parlato male del regime.

D-2996/2021 Pagina 4 Ragione per cui l’interessato ritiene che in caso di rientro in patria, oltre che alla vendetta della banda H._______, sarebbe esposto anche alle persecuzioni del governo sia indirette, per forzare il fratello a rientrare in patria, che dirette, per le attività politiche da lui condotte prima dell’espatrio (cfr. atto SEM n. 49/12 [di seguito: verbale 2]). A.f A suffragio delle proprie affermazioni l’interessato ha prodotto, in occasione della prima e della seconda audizione, l’originale del proprio passaporto, della carta d’identità e della patente, copia di due dichiarazioni non datate – risalenti a detta del ricorrente a ottobre 2019 – della ex compagna I._______ e dell’amica J._______, dei certificati di studio; dell’attestato di appartenenza al movimento “Accion Democratica” ottenuto il 14 gennaio 2020; dell’estratto della lista nera Maissanta in cui figurerebbe il suo nome (cfr. MdP 1-5). B. Con decisione del 25 maggio 2021, notificata il 27 maggio 2021, la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. atto SEM n. 51/10, 53/1). C. C.a Contro la suddetta decisione, il 27 giugno 2021 l’interessato ha presentato ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale, TAF), chiedendone l’annullamento e in via principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, in via subordinata l’ammissione provvisoria in Svizzera. Ai fini processuali, la concessione dell’assistenza giudiziaria totale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo nonché del gratuito patrocinio (doc. TAF 1). C.b Con scritto del 12 aprile 2022 l’insorgente ha comunicato il suo matrimonio con L._______, cittadina svizzera (doc. TAF 3). C.c Con decisione incidentale del 19 aprile 2022, il giudice dell’istruzione ha stabilito che il procedimento si sarebbe svolto in italiano e invitato la SEM ha inoltrare una risposta al ricorso (doc. TAF 4). C.d Con la risposta del 3 maggio 2022, la SEM ha sostanzialmente confermato la propria posizione, rammentando che a seguito del matrimonio il ricorrente avrebbe diritto ad ottenere un permesso di dimora,

D-2996/2021 Pagina 5 il cui rilascio compete tuttavia all’autorità cantonale di polizia degli stranieri (doc. TAF 5). C.e Con decisioni del 25 maggio 2022 la SEM si è determinata riguardo alle domande d’asilo della madre del ricorrente, C._______ (N 721 150) e di suo fratello, D._______ e della famiglia di costui (N 721 151) respingendole entrambe – non essendo i motivi d’asilo pertinenti – ma ammettendo provvisoriamente in Svizzera i richiedenti per motivi di età e di salute. C.f Con osservazioni del 31 maggio 2022, riferendosi alle decisioni riguardanti i propri famigliari, il ricorrente ha rilevato che in caso di rinvio in Venezuela non avrebbe più alcuna rete famigliare che gli permetterebbe di reinstallarsi. Ha quindi precisato di non poter ottenere il rilascio del permesso di dimora, in quanto la propria consorte è domiciliata in Francia, pur lavorando in Svizzera. Ha inoltre indicato di non poter procedere alle formalità amministrative presso le competenti autorità francesi, poiché necessita del proprio passaporto che era stato a suo tempo trasmesso alla SEM. Egli ha quindi chiesto la restituzione temporanea del passaporto e comunicato il desiderio di mantenere il proprio ricorso fino all’ottenimento di un permesso di soggiorno permanente in Francia (doc. TAF 7). C.g Con decisione incidentale del 7 febbraio 2024, il TAF ha comunicato la modifica del collegio giudicante (doc. TAF 8). C.h Non essendo adempiuti i presupposti per dare seguito alla richiesta di restituzione del passaporto in originale (doc. TAF 9, 10, 11), al ricorrente è stata trasmessa dalla SEM una copia dello stesso in data 8 aprile 2024. C.i Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (45 Absätze)

E. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre tiene conto della situazione del Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4).

E. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato le allegazioni del ricorrente non sufficientemente circostanziate né compatibili con la logica dell’agire, al punto di dar l’impressione che esse non fossero l’espressione di un reale vissuto. L’autorità inferiore ha considerato in particolare poco credibile il fatto che in pieno giorno e nelle imminenti vicinanze di un posto di controllo della Guardia Nazionale, il ricorrente si sarebbe intrattenuto per ben venti minuti con sei motociclisti armati passando praticamente inosservato e senza per altro ricordare la sequenza esatta degli avvenimenti. Poco concrete e prive di logica, a mente della SEM, sono

D-2996/2021 Pagina 7 inoltre le affermazioni relative alle modalità, al luogo e al momento della consegna di quanto richiesto dai H._______. Poco motivata e non coerente è inoltre la scelta dell’interessato di non rivolgersi alla Guardia nazionale, malgrado il posto di controllo fosse visibile e soprattutto considerato che suo fratello ne faceva parte con un grado importante. Anche la scelta, dopo aver parlato con il fratello, di rivolgersi alla polizia per poi decidere di non formalizzare la denuncia risulta essere poco convincente. La SEM ha quindi ritenuto il resto del racconto ancora più generico e incoerente, tanto da non lasciare spazio a equivoci circa la sua inverosimiglianza. In particolare le risposte evasive riguardo alla scelta di nascondersi nel proprio domicilio, interrompendo immediatamente il rapporto di lavoro, malgrado gli fossero stati concessi quindici giorni per ottemperare alla richiesta dei motociclisti, così come gli eventi casuali che l’hanno portato ad espatriare verso il Cile. Il fatto poi che in Cile, dove ha soggiornato per tre anni, egli fosse beneficiario di un permesso di lavoro, avvalora la convinzione della SEM riguardo al fatto che quanto dichiarato non sia stato vissuto in prima persona dal richiedente. Avendo considerato le allegazioni dell’interessato inverosimili, si è quindi astenuta dall’esame materiale dei mezzi di prova prodotti, rilevando a titolo abbondanziale che essendo delle fotocopie di documenti essi non sarebbero stati suscettibili di rendere verosimile quanto dichiarato. L’autorità inferiore ha quindi esaminato le ulteriori dichiarazioni dell’interessato sotto il profilo della pertinenza, ritenendo non fondato il timore di essere sottoposto in futuro a misure persecutorie in relazione alle vicissitudini vissute dal fratello e dalla madre prima dell’espatrio. Da ultimo l’autorità inferiore ha ritenuto esigibile il rinvio in Venezuela dell’interessato, conto tenuto che quest’ultimo è giovane, gode di una solida formazione ed esperienza professionale, non ha particolari problemi di salute ed ha un’importante rete familiare sulla quale può contare, in aggiunta alle sue risorse personali, per reinserirsi celermente.

E. 3.2 In sede ricorsuale, l'insorgente si prevale essenzialmente di un accertamento inesatto e incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore. Concretamente, egli considera il proprio racconto sia nel complesso che nei singoli eventi addotti coerente e convincente e perfettamente plausibile con la realtà politica e sociale venezuelana e con la diffusa pratica della corruzione delle autorità statali. Al riguardo egli prende posizione sulle specifiche allegazioni reputate non verosimili dall’amministrazione, ripercorrendo, citando e commentando quanto dichiarato in sede di audizione sugli specifici punti essenziali. Il ricorrente si duole inoltre del mancato esame da parte della SEM dei seri pregiudizi, ai sensi dell’art. 3

D-2996/2021 Pagina 8 LAsi, per lui esistenti in Venezuela sia a causa delle ritorsioni del gruppo H._______, sia a causa delle persecuzioni da parte del regime venezuelano. Egli reputa di aver esposto in maniera esaustiva i motivi per cui si troverebbe ad essere vittima di estorsione da parte di una potente organizzazione criminale transazionale. A fronte della notoria violenza che contraddistingue l’agire di tali bande armate e dell’altrettanto notoria assenza dello Stato venezuelano nel contrastare tale aggressività, il ricorrente che ha apertamente disobbedito a un loro ordine, ritiene certa la loro rappresaglia e teme pertanto per la propria vita in caso di rientro in Venezuela. Egli ritiene altresì fondato il timore di essere vittima di una persecuzione riflessa a causa delle vicende riguardanti il proprio fratello, così come di persecuzioni politiche legate all’iscrizione del suo nome sulla lista Tascon. Infine egli ritiene che sussistano degli elementi non considerati con la debita attenzione dalla SEM che rendono inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento verso il Venezuela, a maggior ragione a seguito dell’ammissione provvisoria della madre e del fratello con la famiglia in Svizzera.

E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 4.2 Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

D-2996/2021 Pagina 9 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 5 Nel caso in disamina, occorre concordare con la SEM sul fatto che le allegazioni del ricorrente non sono sufficientemente motivate, difettando di concretezza e precisione su alcuni punti essenziali e risultando contradditorie e poco plausibili su altri. Esse non sono inoltre supportate da elementi di prova affidabili e concludenti.

E. 5.1.1 Per quanto concerne l’incontro con i membri dei H._______, questo Tribunale condivide le considerazioni sulla verosimiglianza del racconto esposte dalla SEM in merito al fatto che tale episodio si sia potuto svolgere a poche decine di metri di distanza da un posto di blocco della Guardia Nazionale, in pieno giorno, dinnanzi a un ristorante, in un posto di passaggio su di una via trafficata, per oltre venti minuti nelle modalità descritte dal ricorrente. Le dichiarazioni del ricorrente riguardo al tenore della discussione avuta con il capo della banda, appaiono inoltre vaghe e stereotipate e lo svolgimento degli eventi confuso al pari della spiegazione riguardo alla mancata richiesta di aiuto agli agenti della Guardia Nazionale,

D-2996/2021 Pagina 10 una volta terminato l’incontro. Quand’anche egli fosse stato davvero persuaso (e si accetti che egli fosse legittimato a crederlo) che la Guardia Nazionale fosse corrotta ed effettivamente al servizio della banda criminale, appare poco credibile che suo fratello, alto ufficiale di tale corpo, con trascorsi nella lotta antidroga, non avesse almeno dei contatti presso i quali accertare la serietà della minaccia e tentare una mediazione con i H._______ o trovare con loro un altro tipo di accomodamento. Dal racconto del ricorrente, parrebbe che il fratello abbia liquidato seduta stante la faccenda asserendo di aver le mani legate, non fornendogli nessun aiuto, nessun consiglio, nessun’indicazione utile a far fronte a tale minaccia esistenziale. Il disinteresse descritto e l’inazione totale, nell’immediato e in seguito, non convince, tantopiù che i malavitosi erano a conoscenza di informazioni riguardanti anche la loro madre, che potenzialmente avrebbe potuto anch’essa trovarsi in pericolo. Appare inoltre poco coerente il fatto che, dopo aver parlato della faccenda con il fratello, il ricorrente abbia comunque deciso di recarsi presso la polizia municipale per denunciare il tentativo di estorsione. Da una parte perché non si vede cosa avrebbe potuto fare la polizia municipale per aiutarlo, se neppure il fratello, alto ufficiale della Guardia Nazionale, poteva fare nulla. Dall’altra perché nonostante l’iniziale intenzione di denunciare, il ricorrente afferma poi di aver desistito, convinto dai poliziotti che lo avrebbero reso attento della pericolosità dei H._______. Pare difficile credere che prima di parlare con i poliziotti il ricorrente avesse dei dubbi, o ignorasse che i membri di tale gruppo fossero pericolosi, soprattutto quando sostiene che questi gli si erano avvicinati armati e minacciosi, gli avrebbe mostrato dei video in cui il capo della banda squartava delle persone ed avrebbe appreso dal fratello dell’impossibilità di ottenere un sostegno dalla Guardia Nazionale.

E. 5.1.2 La narrazione del ricorrente non convince neppure laddove descrive i fatti accaduti a seguito dell’incontro con i motociclisti a Coloncito. Egli sostiene infatti di non essere più andato al lavoro, di non aver più risposto al telefono e di essersi chiuso in casa senza più uscirne fino al momento dell’espatrio, con la sola eccezione di sporadiche visite alla compagna nel cuore della notte in luoghi comunque affollati. Invitato a spiegare il motivo per cui egli abbia deciso di nascondersi, nonostante avesse un termine di 15 giorni per ottemperare alla richiesta della banda, il ricorrente non ha saputo fornire alcuna spiegazione plausibile (cfr. verbale 1, D43, D95-97). Si rileva che, per stessa ammissione del ricorrente, i H._______ disponevano di molte informazioni su di lui, sul suo lavoro e sulla sua famiglia e conoscevano tutti i suoi movimenti (cfr. verbale 1, D43, D70, D84). In tali condizioni, se il ricorrente avesse davvero voluto nascondersi, casa sua era senz’altro il posto meno indicato. Il fatto di posteggiare l’auto

D-2996/2021 Pagina 11 altrove, di non rispondere al telefono o che il pent house dove si nascondeva fosse dotato di una sola entrata, non muta in nulla tale constatazione: laddove i H._______ fossero stati intenzionati a trovarlo e a fargli del male, non sarebbero stati di certo questi sotterfugi a dissuaderli o sviarli. Oltre a ciò, se l’intento del ricorrente fosse davvero stato quello di preparare la propria fuga senza dare nell’occhio, il fatto di non più presentarsi sul posto di lavoro ed anzi licenziarsi era probabilmente il modo più esplicito per palesare i propri intenti alla banda, considerato che egli stesso sospettava che qualcuno all’interno dell’azienda forniva informazioni su di lui ai H._______ (cfr. verbale 1 D43, D64, D70, D74-76). Alla luce di quanto esposto, il fatto che il ricorrente abbia lasciato scadere infruttuosamente il termine di 15 giorni che gli era stato impartito, appare completamente contrario alla logica dell’agire. Egli rammenta infatti con precisione che l’incontro con i motociclisti era avvenuto il 18 ottobre 2016, giorno del compleanno di I._______, sua fidanzata di allora (cfr. verbale 1, D51-52, D64). Da allora il ricorrente sarebbe rimasto nascosto in casa, espatriando solamente l’8 novembre 2016, come per altro attestano i timbri di uscita rispettivamente d’ingresso figuranti sul suo passaporto. Ora, a fronte della minaccia vitale di cui egli si prevale, non è semplicemente credibile che quest’ultimo non sia fuggito prima dello scadere del suddetto termine, ma che anzi si sia trattenuto un’ulteriore settimana, a casa propria, ossia nel primo posto dove sarebbero andati a cercarlo. Ancor meno sensato e totalmente inverosimile il fatto che egli abbia corso un tale rischio solamente per poter sfruttare un biglietto aereo che gli era stato regalato tempo addietro da sua madre (cfr. verbale 1, D43, D98-102).

E. 5.1.3 G._______, per la quale il ricorrente ha dichiarato di lavorare, è un’azienda di ragguardevoli dimensioni, operativa su tutto il territorio venezuelano, con molteplici centri di distribuzione e commercializzazione regionali e pure conosciuta all’estero dove esporta verso svariati Paesi i propri prodotti (cfr. https://www.[…].com/nosotros, consultato il 24 aprile 2024). Per dirigere in maniera ottimale i processi produttivi, la vendita e la distribuzione su un vasto territorio, una tale azienda deve disporre di un’organizzazione interna altamente strutturata ed efficace, che permetta di definire ruoli e mansioni dei singoli dipartimenti e coordinarli, pianificare e definire gli obbiettivi, le priorità, i carichi di lavoro, amministrare il flusso d’informazioni e la comunicazione interna, nonché gestire una mole non indifferenti di collaboratori. Un’organizzazione aziendale di questo tipo, volta ad accrescere la produttività e il fatturato, si è senz’altro imposta a partire dal 1992, ossia da quando G._______ è stata acquisita da parte del M._______, un conglomerato di aziende di intrattenimento mediatico,

D-2996/2021 Pagina 12 media digitali, investimenti immobiliari, sviluppo turistico e prodotti di consumo che raggiunge 550 milioni di consumatori di lingua spagnola e portoghese nelle Americhe e in Europa (cfr. https://en.wikipedia.org/wiki/[…] e https://en.wikipedia.org/wiki/[…], consultato il 24 aprile 2024). Orbene, in un Paese complesso come il Venezuela, in cui la violenza delle bande criminali tocca tutte le classi sociali e l’inefficienza del sistema giudiziario è notoria (si cfr. Analisi paesi OSAR [doc. 7] allegato al doc. TAF 1), è lecito presumere che un’azienda come G._______ si sia da tempo dotata degli strumenti suscettibili di proteggere la propria attività e i propri collaboratori (quantomeno i quadri con un profilo sensibile) ed abbia elaborato delle misure adeguate a prevenire o risolvere tali minacce. Tantopiù che, a dire del ricorrente, dei tentativi di estorsione nei confronti di collaboratori dell’azienda si erano già verificati in passato (cfr. verbale 1, D75-76). È pertanto difficile credere che l’insorgente, nonostante avesse un ruolo di un certo rilievo e con mansioni di responsabilità all’interno dell’azienda, come supervisore del marketing, non abbia minimamente chiesto il sostegno del proprio datore di lavoro al quale gli era stato chiesto di sottrarre mille casse di birra e della valuta contante. Senza dubbio, con il supporto di una ditta come G._______, una denuncia avrebbe potuto avere verosimilmente maggiori possibilità di successo. Una tale azienda avrebbe inoltre potuto attivare conoscenze ed esercitare la propria influenza in modo da mitigare la minaccia nei confronti non soltanto del collaboratore, ma pure della propria attività (ritenuto che avrebbe potuto essere ugualmente parte lesa a causa di tale estorsione). Come ultima ratio, il ricorrente avrebbe potuto chiedere di essere spostato a lavorare in un’altra sede, in una regione lontana dalla minaccia dei H._______, eventualità di cui per altro quest’ultimo stava già discutendo con il proprio superiore (cfr. verbale 1, D50). Tentare di percorrere preliminarmente una di queste vie, sarebbe senz’altro stato più ragionevole che optare direttamente per l’espatrio e la conseguente rinuncia alla carriera, al rapporto con la figlia, alla vicinanza della famiglia, insomma alla propria vita e alle proprie abitudini. Il fatto che il ricorrente non abbia neppure menzionato un tentativo in questo senso, a mente del Tribunale è un ulteriore indizio d’inverosimiglianza. Al pari delle modalità e delle ragioni per cui questi avrebbe dato le dimissioni per il tramite di terzi (cfr. verbale 1, D92) e del fatto che, senza addurre alcun valido motivo, egli abbia deciso di non più rispondere al suo superiore, nonostante i numerosi tentativi di contattarlo telefonicamente (cfr. verbale 1, D93-94).

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E. 5.1.4 Esaminando gli spostamenti del ricorrente prima dell’espatrio definitivo sorgono ulteriori dubbi riguardo allo svolgimento degli eventi e all’attendibilità dei fatti da lui riferiti durante l’audizione. Il ricorrente ha affermato che l’8 novembre 2016, un’amica di sua mamma è passata a prenderlo di notte e gli ha dato un passaggio di nascosto fino all’aeroporto di San Antonio del Tachira (Venezuela), da dove avrebbe poi preso un volo per Bogota (Colombia) e successivamente per Santiago de Chile (cfr. verbale 1, D43). Tale versione dei fatti non concorda del tutto con i timbri di entrata/uscita dal Paese presenti sul suo passaporto ed elencati dalla SEM nel rapporto sulla verifica dell’identità (cfr. atto SEM n. 15/3). Risulta infatti che il ricorrente è certo uscito dal Venezuela, ma già il 3 novembre

2016. Egli vi è poi rientrato l’8 novembre 2016, per poi dirigersi in Colombia, dalla quale è uscito lo stesso giorno per entrare il 9 novembre 2016 in Cile. Non è dato sapere verso quale Paese e con quale proposito il ricorrente abbia lasciato il Venezuela il 3 novembre 2016 per poi rientrare cinque giorni dopo. È evidente tuttavia che egli non è rimasto in casa nascosto fino all’8 novembre 2016. È altresì evidente che il 6 novembre 2016, il ricorrente non possa avere visto per l’ultima volta la figlia a casa propria, come egli ha sostenuto nel corso dell’audizione (cfr. verbale 1, D16). Tali elementi, in aggiunta a quelli già evocati sopra e a quelli ulteriormente indicati dalla SEM – che seppur non ripresi espressamente sono senz’altro condivisibili – inducono questo Tribunale a ritenere che riguardo alla minaccia dei H._______ il racconto del ricorrente non è credibile.

E. 5.2.1 Le allegazioni dell’insorgente non risultano maggiormente credibili neppure riguardo alla pretesa iscrizione del suo nominativo nella lista nera Tascon, di cui in occasione della seconda audizione ha prodotto un estratto (cfr. doc. 4 MdP). A dire dell’interessato, tale lista conterrebbe i dati delle persone che non avevano votato per il presidente Chavez all’epoca in cui era al potere e verrebbe utilizzata per identificarli e penalizzarli nella ricerca di lavoro o nell’ottenimento di un credito bancario (cfr. verbale 2, D9). Il ricorrente indica in maniera confusa e contradditoria la provenienza e le modalità con cui è riuscito a procurarsi un tale estratto. In occasione della prima audizione egli ha affermato che si tratterebbe di un elenco che si può ottenere in internet e al quale qualunque persona può avere accesso (cfr. verbale 1, D111). In occasione della seconda audizione, egli ha per contro riferito che dal 2018 la lista non è più liberamente accessibile, essendo stata oscurata a seguito delle proteste provenienti dalla comunità internazionale, e che per ottenerla occorre comprarla al mercato nero (cfr. verbale 2, D9, D22, D), come egli avrebbe fatto pagando 4 milioni di Bolivares (cfr. verbale 2, D32). Egli ha poi riferito che al pari di tanti gestori

D-2996/2021 Pagina 14 di imprese pubbliche, che ne fanno uso per valutare i candidati a posti pubblici, anche suo fratello disporrebbe di un CD contenente l’intera lista (cfr. verbale 2, D22, D35). Invitato a chiarire il perché abbia acquistato tale estratto sul mercato nero, anziché rivolgersi al fratello per ottenerne una copia, il ricorrente ha detto di non avergli chiesto nulla “perché lo avevo gratis su internet” (cfr. verbale 2, D36). Reso attento sulla contraddizione delle sue dichiarazioni ed invitato quindi a chiarire se avesse acquistato o avuto gratis l’estratto, il ricorrente ha divagato senza concretamente rispondere alla domanda (cfr. verbale 2, D37).

E. 5.2.2 L’insorgente non risulta maggiormente convincente neppure quando spiega il motivo per cui sull’estratto della lista che lo riguarda, figura un vecchio indirizzo presso il quale egli non abiterebbe più dal 2004, allorquando si era diplomato. Secondo il ricorrente ciò sarebbe da ricondurre al fatto che l’estratto proverrebbe da una vecchia lista del 2003, tuttavia ancora largamente utilizzata visto che quelli del governo sarebbero talmente “miserabili” da non essere in grado di aggiornare i dati in essa contenuti. Le evidenti contraddizioni e le spiegazioni nebulose fornite dal ricorrente attorno alla suddetta lista, costituiscono a mente di questo Tribunale dei chiari indizi d’inverosimiglianza.

E. 5.3 Per quanto riguarda i mezzi di prova, occorre da ultimo rilevare che nessuno dei documenti versati agli atti permette di fornire un concreto e utile supporto alle allegazioni del ricorrente. Le due dichiarazioni (sub doc. 1 e 2 MdP) vanno infatti considerate dei documenti di compiacenza, confezionate da conoscenti del ricorrente per i bisogni di causa e pertanto prive di valore probatorio. Allo stesso modo neppure l’estratto della lista Tascon (sub doc. 4 MdP) può considerarsi un mezzo di prova affidabile, essendo una copia di un fermo immagine, facilmente modificabile e di cui non è dato sapere la provenienza.

E. 6 Per quanto concerne le ulteriori circostanze illustrate dal ricorrente relative all’attivismo politico, occorre convenire con la SEM che esse non permettono di riconoscere l’esistenza di una persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi.

E. 6.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in

D-2996/2021 Pagina 15 tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Il timore di essere perseguitato presuppone inoltre l’esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. WALTER KÄLIN, op. cit., pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1).

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E. 6.2 Innanzitutto e per buona pace del ricorrente, si rileva che neppure nell’eventualità in cui le sue allegazioni riguardo alla minaccia dei H._______ fossero considerate verosimili, esse sarebbero state pertinenti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Gli eventi narrati e il tentativo d’estorsione perpetrato dai H._______, non assurgono infatti a motivi di asilo, dovendosi inquadrare in un conflitto personale, legato a motivi prettamente locali e privati, dal quale l’interessato avrebbe potuto sottrarsi trasferendosi altrove all’interno del paese, o sporgere denuncia. Tali minacce, d’altro canto, neppure risultano essere più attuali, considerato che il ricorrente stesso ha ammesso di non averne più ricevute a seguito del suo espatrio nel 2016 e che né lui né la madre hanno più subito alcun disturbo da parte della suddetta banda (cfr. verbale 2, D40).

E. 6.3 Per il resto, il ricorrente neppure ha saputo oggettivare i motivi che lo hanno indotto a maturare un fondato timore di subire degli atti di persecuzione o di rappresaglia da parte delle autorità venezuelane.

E. 6.3.1 Innanzitutto non risulta che egli avesse un ruolo di rilievo all’interno di Accion Democratica (partito di centro-sinistra all’opposizione), o che a causa del proprio attivismo politico egli abbia attirato su di sé le attenzioni delle autorità venezuelane. Sebbene egli asserisca di aver militato in tale partito sin dal 2013, l’unico concreto impegno riferito è quello a sostegno della campagna elettorale per il sindaco di San Juan de Colon (cfr. verbale 2, D10-13, D17). Il ricorrente precisa di essersi affiliato ad Accion Democratica per una mera questione d’interesse personale, nell’intento di ritagliarsi un ruolo, di “posizionarsi” all’interno del partito, visto che ciò non era possibile all’interno del Copei (partito di centro-destra) al quale egli riferisce di sentirsi appartenente, essendovi la sua famiglia storicamente legata (cfr. verbale 2, D14-16). Al netto di qualche azione defatigatoria della polizia in occasione di alcune manifestazione, egli riferisce di non aver mai avuto personalmente problemi con la polizia (cfr. verbale 2, D18-21). Ne consegue che, fin tanto che risiedeva in Venezuela, il ricorrente non è mai stato vittima di alcuna persecuzione mirata da parte del regime venezuelano per le sue opinioni politiche o il suo sostegno a delle forze politiche dell’opposizione. Giova per altro precisare che dagli atti non emerge alcun particolare impegno politico dell’insorgente posteriore al suo espatrio nel 2016.

E. 6.3.2 Il ricorrente neppure ha addotto dei validi motivi che lo porterebbero a temere di essere oggetto di una persecuzione riflessa in ragione delle vicende che hanno toccato i suoi famigliari. Non si vede infatti – ed egli non lo spiega – in che modo le pretese vessazioni subite dal fratello, D._______, potrebbero riguardarlo. In luglio 2019, periodo in cui il fratello

D-2996/2021 Pagina 17 sarebbero stato arrestato all’aeroporto e sarebbero cominciati i suoi problemi (cfr. verbale 2, D39), non soltanto l’insorgente non viveva più da anni in Venezuela, ma si trovava già in Svizzera, dove era giunto il 24 giugno 2019. Lo stesso può dirsi delle minacce e dei pretesi tentativi di estorsione da parte del gruppo N._______ nei confronti della madre, C._______. Questo Tribunale osserva che la domanda d’asilo del 24 ottobre 2019 del fratello (N […]) – nonché quella depositata il 1° dicembre 2021 da sua moglie O._______ e dal figlio comune – è stata respinta con decisione del 25 maggio 2022, non avendo la SEM ritenuto verosimili le allegazioni da lui esposte riguardo alle persecuzioni subite, né avendo ritenuto sussistere dei motivi d’asilo pertinenti. Con decisione del 25 maggio 2022 la SEM ha parimenti respinto la domanda d’asilo della madre del ricorrente (N […]), non ritenendo pertinenti i motivi da questa evocati ed astenendosi dall’esaminarne la verosimiglianza. La SEM ha nondimeno ammesso provvisoriamente i richiedenti in Svizzera, non ritenendo ragionevolmente esigibile il rinvio nel paese d’origine in ragione dello stato di salute di D._______ e dell’età di C._______. Ora, nel valutare la fondatezza del timore addotto dal ricorrente di subire delle persecuzioni a causa delle vicende che hanno coinvolto il fratello e la madre è necessario tenere conto del fatto che tali vicende sono state esaminate dalla SEM e ritenute in parte inverosimili e per il resto non pertinenti sotto il profilo dell’asilo. Non vi è quindi alcuna persecuzione oggettivamente constatabile nei confronti dei suoi famigliari e di riflesso nei suoi confronti, ragione per cui, in assenza di ulteriori elementi a supporto dei motivi addotti, occorre concludere che il timore soggettivamente riferito dall’interessato non è fondato.

E. 6.3.3 Invitato a riferire quali siano i suoi timori in caso di ritorno in Venezuela, il ricorrente ha riferito di temere per la propria vita a causa della rappresaglia dei H._______ (eventualità ritenuta inverosimile, oltre che non pertinente) e della violenza generalizzata che regna nel Paese, oltre che di temere per la propria sicurezza economica dal momento che non potrebbe lavorare a causa di un’economia “strangolata e deteriorata”. In definitiva, al netto del desiderio di ricongiungersi ai propri famigliari il ricorrente non è riuscito a sostanziare alcun valido motivo che lo abbia indotto a cercare asilo in Svizzera. Dal 2016 egli non viveva più in Venezuela e neppure era tenuto a rientrarvi a breve, considerato che beneficiava di un permesso di lavoro – legato al lavoro nella logistica per la ditta P._______ (cfr. verbale 1, D5, D24) – grazie al quale poteva risiedere stabilmente in Cile. Dall’incarto non emerge alcuna particolare problematica correlata alla sua

D-2996/2021 Pagina 18 permanenza in Cile, né d’altro canto il ricorrente afferma di aver avuto difficoltà nel trovare e mantenere un lavoro che gli consentisse di continuare a beneficiare del relativo permesso di soggiorno. Egli neppure si prevale di alcuna particolare difficoltà d’ordine economico, circostanza che d’altro canto, sarebbe comunque irrilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi.

E. 6.4 Nell’evenienza concreta, non vi è né dal punto di vista soggettivo – alla luce della vita condotta prima di giungere in Svizzera – né dal punto di vista oggettivo – alla luce delle vicende narrate – un concreto rischio per il ricorrente di essere esposto a seri pregiudizi in caso di rientro nel suo Paese, né si intravvedono altri motivi per ravvisare nel caso di specie un fondato timore di persecuzione riflessa.

E. 7 In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi e nemmeno quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; essa tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). In particolare, l’allontanamento non viene deciso qualora il richiedente l’asilo disponga di un permesso di soggiorno o di dimora valido (art. 32 lett. a OAsi 1), oppure abbia un diritto al rilascio di tale permesso.

E. 8.2 Se il richiedente l’asilo non dispone di un permesso di soggiorno o di dimora valido, l’autorità inferiore o il Tribunale è tenuta ad esaminare a titolo pregiudiziale l'esistenza, di massima, di un diritto del richiedente (ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 LAsi) al rilascio di un tale permesso derivante dal diritto al rispetto della vita privata e famigliare. Se la legislazione sugli stranieri o gli accordi di libero scambio non prevedono un diritto, esso potrebbe comunque essere dedotto dall’art. 8 CEDU. Per l’analisi di tale disposizione è determinante la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; sentenza del TAF D-6164/2020 del 9 marzo 2021).

E. 8.3 Se in seguito all’esame pregiudiziale del caso da parte delle autorità in materia d’asilo, queste abbiano ritenuto sussistere, di massima, un diritto

D-2996/2021 Pagina 19 al rilascio di un permesso di dimora, non compete più ad esse, bensì alle autorità di polizia degli stranieri, di determinarsi sul vantato diritto e conseguentemente pure sull’allontanamento dello straniero (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21 consid. 8d). Altresì, se il richiedente l’asilo ha presentato dinanzi all’autorità di polizia degli stranieri un’istanza volta al rilascio di un permesso di dimora successivamente al respingimento della domanda d’asilo – o della non entrata nel merito della stessa – la SEM non deve più pronunciare l’allontanamento, rispettivamente il Tribunale deve annullare una siffatta pronuncia (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 9°, DTAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). Allorquando la competente autorità di polizia degli stranieri si è già pronunciata, in senso negativo, sull’esistenza di un diritto al rilascio di un permesso di dimora, le autorità in materia d’asilo non devono più esaminare l’art. 8 CEDU nell’ambito della liceità dell’esecuzione dell’allontanamento (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 12b e c nonché 14a).

E. 8.4 Nel caso in disamina, il ricorrente non ha potuto depositare una richiesta volta all’ottenimento del permesso di dimora presso l’autorità cantonale competente, poiché la moglie è domiciliata in Francia (cfr. risultanze processuali). Egli ha comunicato a questo Tribunale di avere intenzione di procedere in tal senso presso le competenti autorità francesi, mediante la copia del proprio passaporto. Al momento della redazione della presente decisione non è dato sapere se la procedura di rilascio del permesso di dimora in Francia sia stata avviata o meno, a quale stadio si trovi, né quale sia il suo presumibile esito.

E. 8.5 Alla luce delle circostanze evocate, la SEM resta competente per pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera e questo Tribunale per constatare che le condizioni in virtù delle quali essa avrebbe dovuto astenersi non sono adempiute (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

E. 9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell’art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento

D-2996/2021 Pagina 20 di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 9.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa. Nel gravame il ricorrente avversa anche tale assunto.

E. 9.3 Ora, siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI).

E. 9.4 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di

D-2996/2021 Pagina 21 essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso il Venezuela è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 9.5 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 9.5.1 La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).

D-2996/2021 Pagina 22 Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Venezuela, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro.

E. 9.5.2 Nella fattispecie, nonostante le significative tensioni politiche, socio- economiche e di sicurezza legate all'aumento della criminalità, il Venezuela non si trova in una situazione di guerra civile o di violenza generalizzata che, in virtù di quanto esposto sopra, precluderebbe l'esecuzione dell'allontanamento di tutti i cittadini del Paese (si cfr. le sentenze del Tribunale E-1974/2023 del 22 novembre 2023, consid. 6.2.3, E-1796/2023 del 21 settembre 2023, consid. 9.2 e i riferimenti ivi citati).

E. 9.5.3 Dagli atti all'inserto non risulta inoltre alcun elemento dal quale si possa desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente implicherebbe una sua messa in pericolo concreta. Il ricorrente è un uomo venezuelano di 42 anni, nato e cresciuto nello stato di Tachira, ha vissuto in altre regioni del Venezuela, nonché all’estero per ragioni di studio e professionali. Egli ha conseguito il Bachelor in amministrazione generale a Curaçao ed ha buone conoscenze d’inglese oltre allo spagnolo, sua lingua madre (cfr. atto SEM 14/9; verbale 1, D5- 20). Dopo gli studi ha lavorato in differenti aziende, da ultimo come supervisore marketing per un’importante ditta locale e dopo l’espatrio ha svolto differenti lavori anche in Cile (cfr. verbale 1, D22-25). In Venezuela, il ricorrente ha riferito di avere ancora diversi parenti, nonché sua figlia nata nel 2012 da una precedente relazione e di cui si duole per la lontananza. Con la madre della figlia egli ha per altro asserito di essere in buoni rapporti (cfr. verbale 1, D12-18, D25-28). Egli gode pertanto ancora di una certa rete famigliare nel proprio Paese e ciò nonostante la madre e il fratello siano stati ammessi provvisoriamente in Svizzera. Nel suo fascicolo non figurano elementi che permettano di ritenere che egli soffra di una malattia grave ai sensi della giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; 2011/50 consid. 8.1-8.3) e suscettibile di mettere in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di suo ritorno in Venezuela (cfr. sentenze del TAF F-4478/2016 del 29 gennaio 2018, consid. 6.3; E-5506/2017 del 22 dicembre 2017, pp. 7), circostanza di cui egli per altro neppure si avvale. Non essendovi indicazioni di vulnerabilità individuale i presupposti positivi per un reinserimento del ricorrente in patria risultano senz’altro dati. Tantopiù che nel quadro dell’aiuto al rientro egli avrebbe l’opportunità di chiedere una scorta dei medicinali di cui egli fa

D-2996/2021 Pagina 23 eventualmente uso in Svizzera, di ricevere assistenza medica nel corso del viaggio di ritorno e di ottenere un aiuto concreto alla ricollocazione.

E. 9.5.4 L'esecuzione dell'allontanamento appare pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 9.6 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. Di conseguenza, anche sotto questo aspetto, la decisione dell'autorità inferiore dev'essere confermata.

E. 10 In definitiva, non violando il diritto federale e stabilendo i fatti rilevanti in modo corretto e completo (art. 106 cpv. 1 LAsi) la decisione impugnata va confermata. Il ricorso dev’essere pertanto interamente respinto.

E. 11 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è priva di oggetto.

E. 12.1 Considerato che a seguito del matrimonio con L._______, che dispone di entrate regolari in Svizzera ed è proprietaria di un immobile in Francia, non si può più riconoscere al ricorrente una situazione d’indigenza che era data al momento del deposito del ricorso – in ragione degli obblighi di assistenza e mantenimento che i coniugi si devono reciprocamente (art. 159 cpv. 3 e 163 cpv. 1 CC), fra i quali, stando all’invalsa giurisprudenza del TF figura anche la soddisfazione di bisogni immateriali quale la protezione giuridica (DTF 103 Ia 99 consid. 4) – la domanda di assistenza giudiziaria totale dell'insorgente, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e della concessione del gratuito patrocinio, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA, art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi),

E. 12.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 12.3 Non si assegnano ripetibili.

E. 13 La decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di

D-2996/2021 Pagina 24 diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2996/2021 Pagina 25

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. La presidente del collegio: Il cancelliere: Emilia Antonioni Luftensteiner Luca Rossi Data di spedizione: ﷢﷢﷢﷢﷢
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2996/2021 Sentenza del 29 maggio 2024 Composizione Giudici Emilia Antonioni Luftensteiner (presidente del collegio), Walter Lang, Contessina Theis, cancelliere Luca Rossi. Parti A._______, nato il (...) 1981, Venezuela, patrocinato dall'avv. Catalina Mendoza, Caritas Genève - ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 25 maggio 2021 / N (...). Fatti: A. A.a A._______ (di seguito: l'interessato, il richiedente, il ricorrente, l'insorgente), cittadino venezuelano, il 24 giugno 2019 è giunto legalmente in Svizzera in aereo, in provenienza dal Cile ed ha vissuto a Ginevra dalla sorella B._______ fino al 7 novembre 2019 quando ha depositato una domanda d'asilo (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: atto SEM] n. 14/9). A.b Il 19 novembre 2019, nell'ambito del diritto di essere sentito in merito alla ripartizione cantonale, il richiedente ha fatto richiesta di essere attribuito allo stesso Cantone dove risiedono sua madre C._______ (N [...]) e suo fratello D._______ (N [...]). Il richiedente ha inoltre asserito che esiste un'interconnessione dei motivi d'asilo fra la sua domanda d'asilo e quelle che sua madre e suo fratello hanno depositato il 24 ottobre 2019 (cfr. atto SEM n. 19/2). A.c Sentito sui motivi d'asilo, il 7 gennaio 2020, l'interessato ha dichiarato di essere nato e cresciuto a San Juan de Colon nello stato di Tachira, dove ha vissuto per la maggior parte della sua vita ad eccezione di alcuni periodi in cui, per motivi di formazione e professionali si è spostato in altri stati del Venezuela o all'estero. Nel 2012 ha conseguito il Bachelor in amministrazione generale ed ha poi iniziato a lavorare per diverse aziende nel settore delle vendite. Il 23 luglio 2012 è nata sua figlia E._______ che vive a San Juan de Colon con sua madre, F._______, sua ex compagna, con la quale il ricorrente è in buoni rapporti. Fra gennaio 2015 e novembre 2016, ha lavorato presso il Birrificio regionale "G._______" dapprima come supervisore delle vendite e in seguito come supervisore marketing. Il 18 ottobre 2016, mentre si trovava per lavoro a Coloncito, sarebbe stato avvicinato da sei motociclisti che non aveva mai visto prima, ma che parevano sapere tutto di lui: identità, lavoro, relazioni famigliari. Costoro si sono presentati come i membri della banda H._______ e gli hanno concesso 15 giorni per fornire loro mille scatole di birra e un milione di bolivar forte, minacciandolo di morte qualora non avesse obbedito. Dopo l'incontro il richiedente si sarebbe rivolto al fratello, D._______, all'epoca tenente colonnello della Guardia nazionale, che tuttavia gli avrebbe detto di aver le mani legate e di non poterlo aiutare, né di poter garantire la sua sicurezza. Si sarebbe quindi rivolto alla polizia municipale del suo quartiere per sporgere denuncia, dove gli sarebbe stato consigliato di lasciare perdere poiché la suddetta banda, con cui sono collusi parecchi politici, sarebbe molto pericolosa ed avrebbe il potere in vaste zone del Venezuela e della Colombia. Gli agenti gli avrebbero quindi consigliato di collaborare oppure di andarsene. Da quel giorno egli non si sarebbe più recato al lavoro e non avrebbe più usato il telefono, vivendo praticamente rinchiuso in casa, uscendo sporadicamente solo a notte fonda per potere fare visita alla sua compagna di allora, I._______. Egli avrebbe quindi iniziato i preparativi per l'espatrio, avrebbe dato la disdetta dal lavoro per il tramite dell'amica J._______ e con l'aiuto di un'amica di sua madre sarebbe riuscito a raggiungere San Antonio del Tachira, dove avrebbe preso un aereo dapprima per la Colombia e in seguito per il Cile. Al riguardo egli ha precisato di aver utilizzato il biglietto aereo per il Cile che sua madre gli avrebbe acquistato tra settembre e ottobre, quando ancora lavorava a Caracas come supervisore di vendita, come regalo per trascorrervi le vacanze di novembre. L'interessato avrebbe quindi soggiornato in Cile dall'8 novembre 2016 fino al 23 giugno 2019, dapprima come turista e in seguito a beneficio di un permesso di lavoro. Dopo che anche la madre e il fratello hanno deciso di espatriare, a causa delle minacce ricevute dalla prima e dei problemi avuti dal secondo, l'interessato avrebbe deciso di lasciare il Cile nell'intento di riunirsi con loro in Svizzera dove si trovava già sua sorella. Sua figlia sarebbe dovuta venire in Svizzera con la nonna, ma a causa della scadenza imminente del suo passaporto all'aeroporto non le sarebbe stato concesso di viaggiare e per tale ragione sarebbe rimasta in Venezuela (cfr. atto SEM n. 28/20 [di seguito: verbale 1]). A.d Con provvedimento del 15 gennaio 2020 la SEM ha deciso di trattare la domanda d'asilo in procedura ampliata ed ha assegnato il richiedente al Canton Ginevra (cfr. atto SEM n. 32/2, 35/1). A.e Nell'audizione integrativa del 24 novembre 2020 l'interessato ha asserito di essere stato politicamente attivo in Venezuela sin dal 2013 per il movimento Accion Democratica, organizzando manifestazioni ed eventi per raccogliere consensi e cercare di compattare l'opposizione contro il regime chavista. Egli ha inoltre riferito che la sua sarebbe una famiglia politicizzata, storicamente sostenitrice del partito cristiano-sociale Copei, per questo i suoi membri sarebbero considerati dal regime come oppositori e per tale motivo egli sarebbe stato inserito nella lista nera Maissanta, o lista Tascon, eretta dal governo dell'allora presidente Chavez, nell'intento di individuare ed elencare le persone che avevano votato contro di lui ed oggigiorno non più liberamente accessibile su internet. L'interessato ha poi riferito che dopo la sua partenza dal Venezuela, suo fratello sarebbe stato arrestato e trattenuto per 15 giorni con l'accusa di cospirazione. Al momento del rilascio i suoi carcerieri l'avrebbero minacciato di morte unitamente a tutta la sua famiglia qualora avesse parlato male del regime. Ragione per cui l'interessato ritiene che in caso di rientro in patria, oltre che alla vendetta della banda H._______, sarebbe esposto anche alle persecuzioni del governo sia indirette, per forzare il fratello a rientrare in patria, che dirette, per le attività politiche da lui condotte prima dell'espatrio (cfr. atto SEM n. 49/12 [di seguito: verbale 2]). A.f A suffragio delle proprie affermazioni l'interessato ha prodotto, in occasione della prima e della seconda audizione, l'originale del proprio passaporto, della carta d'identità e della patente, copia di due dichiarazioni non datate - risalenti a detta del ricorrente a ottobre 2019 - della ex compagna I._______ e dell'amica J._______, dei certificati di studio; dell'attestato di appartenenza al movimento "Accion Democratica" ottenuto il 14 gennaio 2020; dell'estratto della lista nera Maissanta in cui figurerebbe il suo nome (cfr. MdP 1-5). B. Con decisione del 25 maggio 2021, notificata il 27 maggio 2021, la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. atto SEM n. 51/10, 53/1). C. C.a Contro la suddetta decisione, il 27 giugno 2021 l'interessato ha presentato ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale, TAF), chiedendone l'annullamento e in via principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, in via subordinata l'ammissione provvisoria in Svizzera. Ai fini processuali, la concessione dell'assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo nonché del gratuito patrocinio (doc. TAF 1). C.b Con scritto del 12 aprile 2022 l'insorgente ha comunicato il suo matrimonio con L._______, cittadina svizzera (doc. TAF 3). C.c Con decisione incidentale del 19 aprile 2022, il giudice dell'istruzione ha stabilito che il procedimento si sarebbe svolto in italiano e invitato la SEM ha inoltrare una risposta al ricorso (doc. TAF 4). C.d Con la risposta del 3 maggio 2022, la SEM ha sostanzialmente confermato la propria posizione, rammentando che a seguito del matrimonio il ricorrente avrebbe diritto ad ottenere un permesso di dimora, il cui rilascio compete tuttavia all'autorità cantonale di polizia degli stranieri (doc. TAF 5). C.e Con decisioni del 25 maggio 2022 la SEM si è determinata riguardo alle domande d'asilo della madre del ricorrente, C._______ (N 721 150) e di suo fratello, D._______ e della famiglia di costui (N 721 151) respingendole entrambe - non essendo i motivi d'asilo pertinenti - ma ammettendo provvisoriamente in Svizzera i richiedenti per motivi di età e di salute. C.f Con osservazioni del 31 maggio 2022, riferendosi alle decisioni riguardanti i propri famigliari, il ricorrente ha rilevato che in caso di rinvio in Venezuela non avrebbe più alcuna rete famigliare che gli permetterebbe di reinstallarsi. Ha quindi precisato di non poter ottenere il rilascio del permesso di dimora, in quanto la propria consorte è domiciliata in Francia, pur lavorando in Svizzera. Ha inoltre indicato di non poter procedere alle formalità amministrative presso le competenti autorità francesi, poiché necessita del proprio passaporto che era stato a suo tempo trasmesso alla SEM. Egli ha quindi chiesto la restituzione temporanea del passaporto e comunicato il desiderio di mantenere il proprio ricorso fino all'ottenimento di un permesso di soggiorno permanente in Francia (doc. TAF 7). C.g Con decisione incidentale del 7 febbraio 2024, il TAF ha comunicato la modifica del collegio giudicante (doc. TAF 8). C.h Non essendo adempiuti i presupposti per dare seguito alla richiesta di restituzione del passaporto in originale (doc. TAF 9, 10, 11), al ricorrente è stata trasmessa dalla SEM una copia dello stesso in data 8 aprile 2024. C.i Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre tiene conto della situazione del Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato le allegazioni del ricorrente non sufficientemente circostanziate né compatibili con la logica dell'agire, al punto di dar l'impressione che esse non fossero l'espressione di un reale vissuto. L'autorità inferiore ha considerato in particolare poco credibile il fatto che in pieno giorno e nelle imminenti vicinanze di un posto di controllo della Guardia Nazionale, il ricorrente si sarebbe intrattenuto per ben venti minuti con sei motociclisti armati passando praticamente inosservato e senza per altro ricordare la sequenza esatta degli avvenimenti. Poco concrete e prive di logica, a mente della SEM, sono inoltre le affermazioni relative alle modalità, al luogo e al momento della consegna di quanto richiesto dai H._______. Poco motivata e non coerente è inoltre la scelta dell'interessato di non rivolgersi alla Guardia nazionale, malgrado il posto di controllo fosse visibile e soprattutto considerato che suo fratello ne faceva parte con un grado importante. Anche la scelta, dopo aver parlato con il fratello, di rivolgersi alla polizia per poi decidere di non formalizzare la denuncia risulta essere poco convincente. La SEM ha quindi ritenuto il resto del racconto ancora più generico e incoerente, tanto da non lasciare spazio a equivoci circa la sua inverosimiglianza. In particolare le risposte evasive riguardo alla scelta di nascondersi nel proprio domicilio, interrompendo immediatamente il rapporto di lavoro, malgrado gli fossero stati concessi quindici giorni per ottemperare alla richiesta dei motociclisti, così come gli eventi casuali che l'hanno portato ad espatriare verso il Cile. Il fatto poi che in Cile, dove ha soggiornato per tre anni, egli fosse beneficiario di un permesso di lavoro, avvalora la convinzione della SEM riguardo al fatto che quanto dichiarato non sia stato vissuto in prima persona dal richiedente. Avendo considerato le allegazioni dell'interessato inverosimili, si è quindi astenuta dall'esame materiale dei mezzi di prova prodotti, rilevando a titolo abbondanziale che essendo delle fotocopie di documenti essi non sarebbero stati suscettibili di rendere verosimile quanto dichiarato. L'autorità inferiore ha quindi esaminato le ulteriori dichiarazioni dell'interessato sotto il profilo della pertinenza, ritenendo non fondato il timore di essere sottoposto in futuro a misure persecutorie in relazione alle vicissitudini vissute dal fratello e dalla madre prima dell'espatrio. Da ultimo l'autorità inferiore ha ritenuto esigibile il rinvio in Venezuela dell'interessato, conto tenuto che quest'ultimo è giovane, gode di una solida formazione ed esperienza professionale, non ha particolari problemi di salute ed ha un'importante rete familiare sulla quale può contare, in aggiunta alle sue risorse personali, per reinserirsi celermente. 3.2 In sede ricorsuale, l'insorgente si prevale essenzialmente di un accertamento inesatto e incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore. Concretamente, egli considera il proprio racconto sia nel complesso che nei singoli eventi addotti coerente e convincente e perfettamente plausibile con la realtà politica e sociale venezuelana e con la diffusa pratica della corruzione delle autorità statali. Al riguardo egli prende posizione sulle specifiche allegazioni reputate non verosimili dall'amministrazione, ripercorrendo, citando e commentando quanto dichiarato in sede di audizione sugli specifici punti essenziali. Il ricorrente si duole inoltre del mancato esame da parte della SEM dei seri pregiudizi, ai sensi dell'art. 3 LAsi, per lui esistenti in Venezuela sia a causa delle ritorsioni del gruppo H._______, sia a causa delle persecuzioni da parte del regime venezuelano. Egli reputa di aver esposto in maniera esaustiva i motivi per cui si troverebbe ad essere vittima di estorsione da parte di una potente organizzazione criminale transazionale. A fronte della notoria violenza che contraddistingue l'agire di tali bande armate e dell'altrettanto notoria assenza dello Stato venezuelano nel contrastare tale aggressività, il ricorrente che ha apertamente disobbedito a un loro ordine, ritiene certa la loro rappresaglia e teme pertanto per la propria vita in caso di rientro in Venezuela. Egli ritiene altresì fondato il timore di essere vittima di una persecuzione riflessa a causa delle vicende riguardanti il proprio fratello, così come di persecuzioni politiche legate all'iscrizione del suo nome sulla lista Tascon. Infine egli ritiene che sussistano degli elementi non considerati con la debita attenzione dalla SEM che rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso il Venezuela, a maggior ragione a seguito dell'ammissione provvisoria della madre e del fratello con la famiglia in Svizzera. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

5. Nel caso in disamina, occorre concordare con la SEM sul fatto che le allegazioni del ricorrente non sono sufficientemente motivate, difettando di concretezza e precisione su alcuni punti essenziali e risultando contradditorie e poco plausibili su altri. Esse non sono inoltre supportate da elementi di prova affidabili e concludenti. 5.1 5.1.1 Per quanto concerne l'incontro con i membri dei H._______, questo Tribunale condivide le considerazioni sulla verosimiglianza del racconto esposte dalla SEM in merito al fatto che tale episodio si sia potuto svolgere a poche decine di metri di distanza da un posto di blocco della Guardia Nazionale, in pieno giorno, dinnanzi a un ristorante, in un posto di passaggio su di una via trafficata, per oltre venti minuti nelle modalità descritte dal ricorrente. Le dichiarazioni del ricorrente riguardo al tenore della discussione avuta con il capo della banda, appaiono inoltre vaghe e stereotipate e lo svolgimento degli eventi confuso al pari della spiegazione riguardo alla mancata richiesta di aiuto agli agenti della Guardia Nazionale, una volta terminato l'incontro. Quand'anche egli fosse stato davvero persuaso (e si accetti che egli fosse legittimato a crederlo) che la Guardia Nazionale fosse corrotta ed effettivamente al servizio della banda criminale, appare poco credibile che suo fratello, alto ufficiale di tale corpo, con trascorsi nella lotta antidroga, non avesse almeno dei contatti presso i quali accertare la serietà della minaccia e tentare una mediazione con i H._______ o trovare con loro un altro tipo di accomodamento. Dal racconto del ricorrente, parrebbe che il fratello abbia liquidato seduta stante la faccenda asserendo di aver le mani legate, non fornendogli nessun aiuto, nessun consiglio, nessun'indicazione utile a far fronte a tale minaccia esistenziale. Il disinteresse descritto e l'inazione totale, nell'immediato e in seguito, non convince, tantopiù che i malavitosi erano a conoscenza di informazioni riguardanti anche la loro madre, che potenzialmente avrebbe potuto anch'essa trovarsi in pericolo. Appare inoltre poco coerente il fatto che, dopo aver parlato della faccenda con il fratello, il ricorrente abbia comunque deciso di recarsi presso la polizia municipale per denunciare il tentativo di estorsione. Da una parte perché non si vede cosa avrebbe potuto fare la polizia municipale per aiutarlo, se neppure il fratello, alto ufficiale della Guardia Nazionale, poteva fare nulla. Dall'altra perché nonostante l'iniziale intenzione di denunciare, il ricorrente afferma poi di aver desistito, convinto dai poliziotti che lo avrebbero reso attento della pericolosità dei H._______. Pare difficile credere che prima di parlare con i poliziotti il ricorrente avesse dei dubbi, o ignorasse che i membri di tale gruppo fossero pericolosi, soprattutto quando sostiene che questi gli si erano avvicinati armati e minacciosi, gli avrebbe mostrato dei video in cui il capo della banda squartava delle persone ed avrebbe appreso dal fratello dell'impossibilità di ottenere un sostegno dalla Guardia Nazionale. 5.1.2 La narrazione del ricorrente non convince neppure laddove descrive i fatti accaduti a seguito dell'incontro con i motociclisti a Coloncito. Egli sostiene infatti di non essere più andato al lavoro, di non aver più risposto al telefono e di essersi chiuso in casa senza più uscirne fino al momento dell'espatrio, con la sola eccezione di sporadiche visite alla compagna nel cuore della notte in luoghi comunque affollati. Invitato a spiegare il motivo per cui egli abbia deciso di nascondersi, nonostante avesse un termine di 15 giorni per ottemperare alla richiesta della banda, il ricorrente non ha saputo fornire alcuna spiegazione plausibile (cfr. verbale 1, D43, D95-97). Si rileva che, per stessa ammissione del ricorrente, i H._______ disponevano di molte informazioni su di lui, sul suo lavoro e sulla sua famiglia e conoscevano tutti i suoi movimenti (cfr. verbale 1, D43, D70, D84). In tali condizioni, se il ricorrente avesse davvero voluto nascondersi, casa sua era senz'altro il posto meno indicato. Il fatto di posteggiare l'auto altrove, di non rispondere al telefono o che il pent house dove si nascondeva fosse dotato di una sola entrata, non muta in nulla tale constatazione: laddove i H._______ fossero stati intenzionati a trovarlo e a fargli del male, non sarebbero stati di certo questi sotterfugi a dissuaderli o sviarli. Oltre a ciò, se l'intento del ricorrente fosse davvero stato quello di preparare la propria fuga senza dare nell'occhio, il fatto di non più presentarsi sul posto di lavoro ed anzi licenziarsi era probabilmente il modo più esplicito per palesare i propri intenti alla banda, considerato che egli stesso sospettava che qualcuno all'interno dell'azienda forniva informazioni su di lui ai H._______ (cfr. verbale 1 D43, D64, D70, D74-76). Alla luce di quanto esposto, il fatto che il ricorrente abbia lasciato scadere infruttuosamente il termine di 15 giorni che gli era stato impartito, appare completamente contrario alla logica dell'agire. Egli rammenta infatti con precisione che l'incontro con i motociclisti era avvenuto il 18 ottobre 2016, giorno del compleanno di I._______, sua fidanzata di allora (cfr. verbale 1, D51-52, D64). Da allora il ricorrente sarebbe rimasto nascosto in casa, espatriando solamente l'8 novembre 2016, come per altro attestano i timbri di uscita rispettivamente d'ingresso figuranti sul suo passaporto. Ora, a fronte della minaccia vitale di cui egli si prevale, non è semplicemente credibile che quest'ultimo non sia fuggito prima dello scadere del suddetto termine, ma che anzi si sia trattenuto un'ulteriore settimana, a casa propria, ossia nel primo posto dove sarebbero andati a cercarlo. Ancor meno sensato e totalmente inverosimile il fatto che egli abbia corso un tale rischio solamente per poter sfruttare un biglietto aereo che gli era stato regalato tempo addietro da sua madre (cfr. verbale 1, D43, D98-102). 5.1.3 G._______, per la quale il ricorrente ha dichiarato di lavorare, è un'azienda di ragguardevoli dimensioni, operativa su tutto il territorio venezuelano, con molteplici centri di distribuzione e commercializzazione regionali e pure conosciuta all'estero dove esporta verso svariati Paesi i propri prodotti (cfr. https://www.[...].com/nosotros, consultato il 24 aprile 2024). Per dirigere in maniera ottimale i processi produttivi, la vendita e la distribuzione su un vasto territorio, una tale azienda deve disporre di un'organizzazione interna altamente strutturata ed efficace, che permetta di definire ruoli e mansioni dei singoli dipartimenti e coordinarli, pianificare e definire gli obbiettivi, le priorità, i carichi di lavoro, amministrare il flusso d'informazioni e la comunicazione interna, nonché gestire una mole non indifferenti di collaboratori. Un'organizzazione aziendale di questo tipo, volta ad accrescere la produttività e il fatturato, si è senz'altro imposta a partire dal 1992, ossia da quando G._______ è stata acquisita da parte del M._______, un conglomerato di aziende di intrattenimento mediatico, media digitali, investimenti immobiliari, sviluppo turistico e prodotti di consumo che raggiunge 550 milioni di consumatori di lingua spagnola e portoghese nelle Americhe e in Europa (cfr. https://en.wikipedia.org/wiki/[...] e https://en.wikipedia.org/wiki/[...], consultato il 24 aprile 2024). Orbene, in un Paese complesso come il Venezuela, in cui la violenza delle bande criminali tocca tutte le classi sociali e l'inefficienza del sistema giudiziario è notoria (si cfr. Analisi paesi OSAR [doc. 7] allegato al doc. TAF 1), è lecito presumere che un'azienda come G._______ si sia da tempo dotata degli strumenti suscettibili di proteggere la propria attività e i propri collaboratori (quantomeno i quadri con un profilo sensibile) ed abbia elaborato delle misure adeguate a prevenire o risolvere tali minacce. Tantopiù che, a dire del ricorrente, dei tentativi di estorsione nei confronti di collaboratori dell'azienda si erano già verificati in passato (cfr. verbale 1, D75-76). È pertanto difficile credere che l'insorgente, nonostante avesse un ruolo di un certo rilievo e con mansioni di responsabilità all'interno dell'azienda, come supervisore del marketing, non abbia minimamente chiesto il sostegno del proprio datore di lavoro al quale gli era stato chiesto di sottrarre mille casse di birra e della valuta contante. Senza dubbio, con il supporto di una ditta come G._______, una denuncia avrebbe potuto avere verosimilmente maggiori possibilità di successo. Una tale azienda avrebbe inoltre potuto attivare conoscenze ed esercitare la propria influenza in modo da mitigare la minaccia nei confronti non soltanto del collaboratore, ma pure della propria attività (ritenuto che avrebbe potuto essere ugualmente parte lesa a causa di tale estorsione). Come ultima ratio, il ricorrente avrebbe potuto chiedere di essere spostato a lavorare in un'altra sede, in una regione lontana dalla minaccia dei H._______, eventualità di cui per altro quest'ultimo stava già discutendo con il proprio superiore (cfr. verbale 1, D50). Tentare di percorrere preliminarmente una di queste vie, sarebbe senz'altro stato più ragionevole che optare direttamente per l'espatrio e la conseguente rinuncia alla carriera, al rapporto con la figlia, alla vicinanza della famiglia, insomma alla propria vita e alle proprie abitudini. Il fatto che il ricorrente non abbia neppure menzionato un tentativo in questo senso, a mente del Tribunale è un ulteriore indizio d'inverosimiglianza. Al pari delle modalità e delle ragioni per cui questi avrebbe dato le dimissioni per il tramite di terzi (cfr. verbale 1, D92) e del fatto che, senza addurre alcun valido motivo, egli abbia deciso di non più rispondere al suo superiore, nonostante i numerosi tentativi di contattarlo telefonicamente (cfr. verbale 1, D93-94). 5.1.4 Esaminando gli spostamenti del ricorrente prima dell'espatrio definitivo sorgono ulteriori dubbi riguardo allo svolgimento degli eventi e all'attendibilità dei fatti da lui riferiti durante l'audizione. Il ricorrente ha affermato che l'8 novembre 2016, un'amica di sua mamma è passata a prenderlo di notte e gli ha dato un passaggio di nascosto fino all'aeroporto di San Antonio del Tachira (Venezuela), da dove avrebbe poi preso un volo per Bogota (Colombia) e successivamente per Santiago de Chile (cfr. verbale 1, D43). Tale versione dei fatti non concorda del tutto con i timbri di entrata/uscita dal Paese presenti sul suo passaporto ed elencati dalla SEM nel rapporto sulla verifica dell'identità (cfr. atto SEM n. 15/3). Risulta infatti che il ricorrente è certo uscito dal Venezuela, ma già il 3 novembre 2016. Egli vi è poi rientrato l'8 novembre 2016, per poi dirigersi in Colombia, dalla quale è uscito lo stesso giorno per entrare il 9 novembre 2016 in Cile. Non è dato sapere verso quale Paese e con quale proposito il ricorrente abbia lasciato il Venezuela il 3 novembre 2016 per poi rientrare cinque giorni dopo. È evidente tuttavia che egli non è rimasto in casa nascosto fino all'8 novembre 2016. È altresì evidente che il 6 novembre 2016, il ricorrente non possa avere visto per l'ultima volta la figlia a casa propria, come egli ha sostenuto nel corso dell'audizione (cfr. verbale 1, D16). Tali elementi, in aggiunta a quelli già evocati sopra e a quelli ulteriormente indicati dalla SEM - che seppur non ripresi espressamente sono senz'altro condivisibili - inducono questo Tribunale a ritenere che riguardo alla minaccia dei H._______ il racconto del ricorrente non è credibile. 5.2 5.2.1 Le allegazioni dell'insorgente non risultano maggiormente credibili neppure riguardo alla pretesa iscrizione del suo nominativo nella lista nera Tascon, di cui in occasione della seconda audizione ha prodotto un estratto (cfr. doc. 4 MdP). A dire dell'interessato, tale lista conterrebbe i dati delle persone che non avevano votato per il presidente Chavez all'epoca in cui era al potere e verrebbe utilizzata per identificarli e penalizzarli nella ricerca di lavoro o nell'ottenimento di un credito bancario (cfr. verbale 2, D9). Il ricorrente indica in maniera confusa e contradditoria la provenienza e le modalità con cui è riuscito a procurarsi un tale estratto. In occasione della prima audizione egli ha affermato che si tratterebbe di un elenco che si può ottenere in internet e al quale qualunque persona può avere accesso (cfr. verbale 1, D111). In occasione della seconda audizione, egli ha per contro riferito che dal 2018 la lista non è più liberamente accessibile, essendo stata oscurata a seguito delle proteste provenienti dalla comunità internazionale, e che per ottenerla occorre comprarla al mercato nero (cfr. verbale 2, D9, D22, D), come egli avrebbe fatto pagando 4 milioni di Bolivares (cfr. verbale 2, D32). Egli ha poi riferito che al pari di tanti gestori di imprese pubbliche, che ne fanno uso per valutare i candidati a posti pubblici, anche suo fratello disporrebbe di un CD contenente l'intera lista (cfr. verbale 2, D22, D35). Invitato a chiarire il perché abbia acquistato tale estratto sul mercato nero, anziché rivolgersi al fratello per ottenerne una copia, il ricorrente ha detto di non avergli chiesto nulla "perché lo avevo gratis su internet" (cfr. verbale 2, D36). Reso attento sulla contraddizione delle sue dichiarazioni ed invitato quindi a chiarire se avesse acquistato o avuto gratis l'estratto, il ricorrente ha divagato senza concretamente rispondere alla domanda (cfr. verbale 2, D37). 5.2.2 L'insorgente non risulta maggiormente convincente neppure quando spiega il motivo per cui sull'estratto della lista che lo riguarda, figura un vecchio indirizzo presso il quale egli non abiterebbe più dal 2004, allorquando si era diplomato. Secondo il ricorrente ciò sarebbe da ricondurre al fatto che l'estratto proverrebbe da una vecchia lista del 2003, tuttavia ancora largamente utilizzata visto che quelli del governo sarebbero talmente "miserabili" da non essere in grado di aggiornare i dati in essa contenuti. Le evidenti contraddizioni e le spiegazioni nebulose fornite dal ricorrente attorno alla suddetta lista, costituiscono a mente di questo Tribunale dei chiari indizi d'inverosimiglianza. 5.3 Per quanto riguarda i mezzi di prova, occorre da ultimo rilevare che nessuno dei documenti versati agli atti permette di fornire un concreto e utile supporto alle allegazioni del ricorrente. Le due dichiarazioni (sub doc. 1 e 2 MdP) vanno infatti considerate dei documenti di compiacenza, confezionate da conoscenti del ricorrente per i bisogni di causa e pertanto prive di valore probatorio. Allo stesso modo neppure l'estratto della lista Tascon (sub doc. 4 MdP) può considerarsi un mezzo di prova affidabile, essendo una copia di un fermo immagine, facilmente modificabile e di cui non è dato sapere la provenienza.

6. Per quanto concerne le ulteriori circostanze illustrate dal ricorrente relative all'attivismo politico, occorre convenire con la SEM che esse non permettono di riconoscere l'esistenza di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. 6.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Il timore di essere perseguitato presuppone inoltre l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, op. cit., pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1). 6.2 Innanzitutto e per buona pace del ricorrente, si rileva che neppure nell'eventualità in cui le sue allegazioni riguardo alla minaccia dei H._______ fossero considerate verosimili, esse sarebbero state pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Gli eventi narrati e il tentativo d'estorsione perpetrato dai H._______, non assurgono infatti a motivi di asilo, dovendosi inquadrare in un conflitto personale, legato a motivi prettamente locali e privati, dal quale l'interessato avrebbe potuto sottrarsi trasferendosi altrove all'interno del paese, o sporgere denuncia. Tali minacce, d'altro canto, neppure risultano essere più attuali, considerato che il ricorrente stesso ha ammesso di non averne più ricevute a seguito del suo espatrio nel 2016 e che né lui né la madre hanno più subito alcun disturbo da parte della suddetta banda (cfr. verbale 2, D40). 6.3 Per il resto, il ricorrente neppure ha saputo oggettivare i motivi che lo hanno indotto a maturare un fondato timore di subire degli atti di persecuzione o di rappresaglia da parte delle autorità venezuelane. 6.3.1 Innanzitutto non risulta che egli avesse un ruolo di rilievo all'interno di Accion Democratica (partito di centro-sinistra all'opposizione), o che a causa del proprio attivismo politico egli abbia attirato su di sé le attenzioni delle autorità venezuelane. Sebbene egli asserisca di aver militato in tale partito sin dal 2013, l'unico concreto impegno riferito è quello a sostegno della campagna elettorale per il sindaco di San Juan de Colon (cfr. verbale 2, D10-13, D17). Il ricorrente precisa di essersi affiliato ad Accion Democratica per una mera questione d'interesse personale, nell'intento di ritagliarsi un ruolo, di "posizionarsi" all'interno del partito, visto che ciò non era possibile all'interno del Copei (partito di centro-destra) al quale egli riferisce di sentirsi appartenente, essendovi la sua famiglia storicamente legata (cfr. verbale 2, D14-16). Al netto di qualche azione defatigatoria della polizia in occasione di alcune manifestazione, egli riferisce di non aver mai avuto personalmente problemi con la polizia (cfr. verbale 2, D18-21). Ne consegue che, fin tanto che risiedeva in Venezuela, il ricorrente non è mai stato vittima di alcuna persecuzione mirata da parte del regime venezuelano per le sue opinioni politiche o il suo sostegno a delle forze politiche dell'opposizione. Giova per altro precisare che dagli atti non emerge alcun particolare impegno politico dell'insorgente posteriore al suo espatrio nel 2016. 6.3.2 Il ricorrente neppure ha addotto dei validi motivi che lo porterebbero a temere di essere oggetto di una persecuzione riflessa in ragione delle vicende che hanno toccato i suoi famigliari. Non si vede infatti - ed egli non lo spiega - in che modo le pretese vessazioni subite dal fratello, D._______, potrebbero riguardarlo. In luglio 2019, periodo in cui il fratello sarebbero stato arrestato all'aeroporto e sarebbero cominciati i suoi problemi (cfr. verbale 2, D39), non soltanto l'insorgente non viveva più da anni in Venezuela, ma si trovava già in Svizzera, dove era giunto il 24 giugno 2019. Lo stesso può dirsi delle minacce e dei pretesi tentativi di estorsione da parte del gruppo N._______ nei confronti della madre, C._______. Questo Tribunale osserva che la domanda d'asilo del 24 ottobre 2019 del fratello (N [...]) - nonché quella depositata il 1° dicembre 2021 da sua moglie O._______ e dal figlio comune - è stata respinta con decisione del 25 maggio 2022, non avendo la SEM ritenuto verosimili le allegazioni da lui esposte riguardo alle persecuzioni subite, né avendo ritenuto sussistere dei motivi d'asilo pertinenti. Con decisione del 25 maggio 2022 la SEM ha parimenti respinto la domanda d'asilo della madre del ricorrente (N [...]), non ritenendo pertinenti i motivi da questa evocati ed astenendosi dall'esaminarne la verosimiglianza. La SEM ha nondimeno ammesso provvisoriamente i richiedenti in Svizzera, non ritenendo ragionevolmente esigibile il rinvio nel paese d'origine in ragione dello stato di salute di D._______ e dell'età di C._______. Ora, nel valutare la fondatezza del timore addotto dal ricorrente di subire delle persecuzioni a causa delle vicende che hanno coinvolto il fratello e la madre è necessario tenere conto del fatto che tali vicende sono state esaminate dalla SEM e ritenute in parte inverosimili e per il resto non pertinenti sotto il profilo dell'asilo. Non vi è quindi alcuna persecuzione oggettivamente constatabile nei confronti dei suoi famigliari e di riflesso nei suoi confronti, ragione per cui, in assenza di ulteriori elementi a supporto dei motivi addotti, occorre concludere che il timore soggettivamente riferito dall'interessato non è fondato. 6.3.3 Invitato a riferire quali siano i suoi timori in caso di ritorno in Venezuela, il ricorrente ha riferito di temere per la propria vita a causa della rappresaglia dei H._______ (eventualità ritenuta inverosimile, oltre che non pertinente) e della violenza generalizzata che regna nel Paese, oltre che di temere per la propria sicurezza economica dal momento che non potrebbe lavorare a causa di un'economia "strangolata e deteriorata". In definitiva, al netto del desiderio di ricongiungersi ai propri famigliari il ricorrente non è riuscito a sostanziare alcun valido motivo che lo abbia indotto a cercare asilo in Svizzera. Dal 2016 egli non viveva più in Venezuela e neppure era tenuto a rientrarvi a breve, considerato che beneficiava di un permesso di lavoro - legato al lavoro nella logistica per la ditta P._______ (cfr. verbale 1, D5, D24) - grazie al quale poteva risiedere stabilmente in Cile. Dall'incarto non emerge alcuna particolare problematica correlata alla sua permanenza in Cile, né d'altro canto il ricorrente afferma di aver avuto difficoltà nel trovare e mantenere un lavoro che gli consentisse di continuare a beneficiare del relativo permesso di soggiorno. Egli neppure si prevale di alcuna particolare difficoltà d'ordine economico, circostanza che d'altro canto, sarebbe comunque irrilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. 6.4 Nell'evenienza concreta, non vi è né dal punto di vista soggettivo - alla luce della vita condotta prima di giungere in Svizzera - né dal punto di vista oggettivo - alla luce delle vicende narrate - un concreto rischio per il ricorrente di essere esposto a seri pregiudizi in caso di rientro nel suo Paese, né si intravvedono altri motivi per ravvisare nel caso di specie un fondato timore di persecuzione riflessa.

7. In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi e nemmeno quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; essa tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). In particolare, l'allontanamento non viene deciso qualora il richiedente l'asilo disponga di un permesso di soggiorno o di dimora valido (art. 32 lett. a OAsi 1), oppure abbia un diritto al rilascio di tale permesso. 8.2 Se il richiedente l'asilo non dispone di un permesso di soggiorno o di dimora valido, l'autorità inferiore o il Tribunale è tenuta ad esaminare a titolo pregiudiziale l'esistenza, di massima, di un diritto del richiedente (ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAsi) al rilascio di un tale permesso derivante dal diritto al rispetto della vita privata e famigliare. Se la legislazione sugli stranieri o gli accordi di libero scambio non prevedono un diritto, esso potrebbe comunque essere dedotto dall'art. 8 CEDU. Per l'analisi di tale disposizione è determinante la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; sentenza del TAF D-6164/2020 del 9 marzo 2021). 8.3 Se in seguito all'esame pregiudiziale del caso da parte delle autorità in materia d'asilo, queste abbiano ritenuto sussistere, di massima, un diritto al rilascio di un permesso di dimora, non compete più ad esse, bensì alle autorità di polizia degli stranieri, di determinarsi sul vantato diritto e conseguentemente pure sull'allontanamento dello straniero (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21 consid. 8d). Altresì, se il richiedente l'asilo ha presentato dinanzi all'autorità di polizia degli stranieri un'istanza volta al rilascio di un permesso di dimora successivamente al respingimento della domanda d'asilo - o della non entrata nel merito della stessa - la SEM non deve più pronunciare l'allontanamento, rispettivamente il Tribunale deve annullare una siffatta pronuncia (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 9°, DTAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). Allorquando la competente autorità di polizia degli stranieri si è già pronunciata, in senso negativo, sull'esistenza di un diritto al rilascio di un permesso di dimora, le autorità in materia d'asilo non devono più esaminare l'art. 8 CEDU nell'ambito della liceità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 12b e c nonché 14a). 8.4 Nel caso in disamina, il ricorrente non ha potuto depositare una richiesta volta all'ottenimento del permesso di dimora presso l'autorità cantonale competente, poiché la moglie è domiciliata in Francia (cfr. risultanze processuali). Egli ha comunicato a questo Tribunale di avere intenzione di procedere in tal senso presso le competenti autorità francesi, mediante la copia del proprio passaporto. Al momento della redazione della presente decisione non è dato sapere se la procedura di rilascio del permesso di dimora in Francia sia stata avviata o meno, a quale stadio si trovi, né quale sia il suo presumibile esito. 8.5 Alla luce delle circostanze evocate, la SEM resta competente per pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera e questo Tribunale per constatare che le condizioni in virtù delle quali essa avrebbe dovuto astenersi non sono adempiute (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 9. 9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 9.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa. Nel gravame il ricorrente avversa anche tale assunto. 9.3 Ora, siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI). 9.4 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso il Venezuela è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 9.5 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.5.1 La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Venezuela, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro. 9.5.2 Nella fattispecie, nonostante le significative tensioni politiche, socio-economiche e di sicurezza legate all'aumento della criminalità, il Venezuela non si trova in una situazione di guerra civile o di violenza generalizzata che, in virtù di quanto esposto sopra, precluderebbe l'esecuzione dell'allontanamento di tutti i cittadini del Paese (si cfr. le sentenze del Tribunale E-1974/2023 del 22 novembre 2023, consid. 6.2.3, E-1796/2023 del 21 settembre 2023, consid. 9.2 e i riferimenti ivi citati). 9.5.3 Dagli atti all'inserto non risulta inoltre alcun elemento dal quale si possa desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente implicherebbe una sua messa in pericolo concreta. Il ricorrente è un uomo venezuelano di 42 anni, nato e cresciuto nello stato di Tachira, ha vissuto in altre regioni del Venezuela, nonché all'estero per ragioni di studio e professionali. Egli ha conseguito il Bachelor in amministrazione generale a Curaçao ed ha buone conoscenze d'inglese oltre allo spagnolo, sua lingua madre (cfr. atto SEM 14/9; verbale 1, D5-20). Dopo gli studi ha lavorato in differenti aziende, da ultimo come supervisore marketing per un'importante ditta locale e dopo l'espatrio ha svolto differenti lavori anche in Cile (cfr. verbale 1, D22-25). In Venezuela, il ricorrente ha riferito di avere ancora diversi parenti, nonché sua figlia nata nel 2012 da una precedente relazione e di cui si duole per la lontananza. Con la madre della figlia egli ha per altro asserito di essere in buoni rapporti (cfr. verbale 1, D12-18, D25-28). Egli gode pertanto ancora di una certa rete famigliare nel proprio Paese e ciò nonostante la madre e il fratello siano stati ammessi provvisoriamente in Svizzera. Nel suo fascicolo non figurano elementi che permettano di ritenere che egli soffra di una malattia grave ai sensi della giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; 2011/50 consid. 8.1-8.3) e suscettibile di mettere in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di suo ritorno in Venezuela (cfr. sentenze del TAF F-4478/2016 del 29 gennaio 2018, consid. 6.3; E-5506/2017 del 22 dicembre 2017, pp. 7), circostanza di cui egli per altro neppure si avvale. Non essendovi indicazioni di vulnerabilità individuale i presupposti positivi per un reinserimento del ricorrente in patria risultano senz'altro dati. Tantopiù che nel quadro dell'aiuto al rientro egli avrebbe l'opportunità di chiedere una scorta dei medicinali di cui egli fa eventualmente uso in Svizzera, di ricevere assistenza medica nel corso del viaggio di ritorno e di ottenere un aiuto concreto alla ricollocazione. 9.5.4 L'esecuzione dell'allontanamento appare pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 9.6 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. Di conseguenza, anche sotto questo aspetto, la decisione dell'autorità inferiore dev'essere confermata.

10. In definitiva, non violando il diritto federale e stabilendo i fatti rilevanti in modo corretto e completo (art. 106 cpv. 1 LAsi) la decisione impugnata va confermata. Il ricorso dev'essere pertanto interamente respinto.

11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è priva di oggetto. 12. 12.1 Considerato che a seguito del matrimonio con L._______, che dispone di entrate regolari in Svizzera ed è proprietaria di un immobile in Francia, non si può più riconoscere al ricorrente una situazione d'indigenza che era data al momento del deposito del ricorso - in ragione degli obblighi di assistenza e mantenimento che i coniugi si devono reciprocamente (art. 159 cpv. 3 e 163 cpv. 1 CC), fra i quali, stando all'invalsa giurisprudenza del TF figura anche la soddisfazione di bisogni immateriali quale la protezione giuridica (DTF 103 Ia 99 consid. 4) - la domanda di assistenza giudiziaria totale dell'insorgente, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e della concessione del gratuito patrocinio, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA, art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi), 12.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 12.3 Non si assegnano ripetibili.

13. La decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. La presidente del collegio: Il cancelliere: Emilia Antonioni Luftensteiner Luca Rossi Data di spedizione: