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D-7322/2024

D-7322/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-10 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che l’esame della verosimi- glianza e della rilevanza dei motivi d’asilo (artt. 3 e 7 LAsi), sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. THOMAS SEGESSEN- MANN, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle argo- mentazioni addotte dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile; che occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5), che, inoltre, il fondato timore di essere perseguitato presuppone l’esistenza di minacce attuali e concrete; che, in tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve esistere un nesso causale temporale, che di regola, è assente quando, tra l’ultima persecuzione subìta e l’espatrio, è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo; che, in particolare, la qualità di rifugiato non può essere riconosciuta quando la fuga si manifesta tra i sei e dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni; che vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d’origine (cfr. DTAF

D-7322/2024 Pagina 5 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5); che, oltre al nesso causale temporale, l’attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale tra queste ultime ed il bisogno di protezione; che lo stesso si ritiene interrotto allorquando, al mo- mento della pronuncia della decisione, nel Paese d’origine sia già interve- nuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l’esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecu- zioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all’esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell’attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1); che il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell’espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. WAL- TER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea, 1990, pag. 129 e, a titolo esemplificativo sentenza del TAF D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 con- sid. 8.4.1), che, giusta l’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che, in particolare, sono inverosimili le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddit- torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che la dottrina e la giurispru- denza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest’ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1), che, nella propria richiesta, l’interessata ha sostanzialmente addotto che, a partire dal 2016, avrebbe iniziato a prendere parte alle attività di JUCO (Gioventù comunista del Paese) e sarebbe stata membro del comitato fem- minista del gruppo; che il 21 luglio 2019 sarebbe stata minacciata tramite un opuscolo depositato dal gruppo paramilitare di destra noto come “E._______” in ragione della propria omosessualità; che, nel corso degli studi universitari, nell’agosto 2019, ella sarebbe stata vittima di un’aggres- sione sessuale da parte di uno studente; che ella avrebbe iniziato a lavo- rare nell’aprile 2020 e che, in tale contesto, avrebbe subito reiterate discri- minazioni da parte dei colleghi a causa del proprio orientamento sessuale; che, l’8 agosto 2022, ella avrebbe pertanto denunciato i fatti al proprio da- tore di lavoro, il quale l’avrebbe successivamente licenziata senza fornire alcuna giustificazione; che, da tale momento, il nome dell’interessata figu- rerebbe in un registro in cui verrebbero annotati i nominativi delle persone

D-7322/2024 Pagina 6 licenziate senza giustificato motivo, circostanza che ostacolerebbe le sue possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro; che ella avrebbe per- tanto promosso un’azione legale nei confronti del datore di lavoro, avva- lendosi dell’assistenza di un legale colombiano; che, in data 22 ottobre 2022, mentre si trovava in bicicletta in compagnia della propria partner, sa- rebbe stata avvicinata da una moto con due individui a bordo, i quali avreb- bero rivolto loro espressioni volgari e offensive; che le interessate avreb- bero quindi sporto denuncia presso le competenti autorità di polizia; che, in data 6 marzo 2023, mentre si trovava insieme alla sorella, sarebbe stata aggredita e, in seguito, avrebbe nuovamente provveduto a sporgere de- nuncia; che il 7 marzo 2023 l’interessata sarebbe espatriata; che, anche dopo la sua partenza, la sorella avrebbe ricevuto dei biglietti minatori e dei segni sarebbero stati apposti sulla porta della propria abitazione; che, in seguito a un’ulteriore minaccia ricevuta tramite i social media, il 31 marzo 2023 l’interessata avrebbe chiuso i propri account, che, in estrema sintesi, la SEM ritiene nella decisione avversata che la ri- corrente non avrebbe reso verosimile, ai sensi dell’art. 7 LAsi, gli episodi avvenuti il 22 ottobre 2022 e il 6 marzo 2023, in quanto le proprie dichiara- zioni sarebbero generiche, stereotipate e incongruenti; che anche il rinve- nimento di un messaggio minatorio apposto alla porta dell’abitazione della sorella risulterebbe essere inverosimile, trattandosi di un elemento allegato unicamente in un secondo momento; che la minaccia ricevuta il 21 luglio 2019 tramite un opuscolo non sarebbe rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi, in quanto non si rivolgerebbe in particolare all’interessata e in quanto non sussisterebbe un nesso di causalità materiale e temporale tra tale episodio e l’espatrio; che neppure l’aggressione sessuale subita durante gli studi universitari risulterebbe essere rilevante, in quanto non vi sarebbe un nesso di causalità temporale tra tale episodio e l’espatrio; che, infine, le discriminazioni subite in ambito lavorativo non sarebbero costitutive di una persecuzione sufficientemente intensa ed attuale ai sensi del diritto dell’asilo, che, censurando la violazione del diritto federale (artt. 3 e 7 LAsi), la ricor- rente contesta tuttavia la valutazione dell’autorità opponente, sostenendo sostanzialmente che le proprie dichiarazioni sarebbero verosimili e che sussisterebbe un timore di subire delle persecuzioni in caso di ritorno in patria; che ella avrebbe subito, da anni, discriminazioni riconducibili al pro- prio orientamento sessuale e che la Colombia non sarebbe in grado di for- nirle protezione,

D-7322/2024 Pagina 7 che, ciò posto, il Tribunale giudica tuttavia che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l’autorità inferiore per i motivi che seguono, che, come correttamente rilevato dalla SEM, l’insorgente non è stata anzi- tutto in grado di rendere verosimile, ai sensi dell’art. 7 LAsi, l’episodio ac- caduto a marzo 2023; che tale racconto risulterebbe infatti essere generico, stereotipato e, a tratti, divergente; che, in particolare, ella ha dichiarato, nell’ambito dell’audizione del 25 ottobre 2023, di essere stata oggetto di insulti e percosse in data 6 marzo 2023, ad opera di più individui che si sarebbero rivolti a lei pronunciandone il nome e di aver sporto denuncia a seguito di tale avvenimento; che, in occasione dell’audizione del 3 settem- bre 2024, ella ha tuttavia riferito di essere stata colpita da un singolo indi- viduo in data 1° marzo 2023, precisando di non essere stata il bersaglio diretto dell’aggressione, bensì di essere stata attinta nel tentativo di difen- dere la sorella; che, considerato che la ricorrente avrebbe lasciato il Paese il 7 marzo 2023, risulta difficilmente comprensibile come possa essersi con- fusa nell’indicazione della data di un evento tanto prossimo all’espatrio; che, inoltre, in una prima versione dei fatti, ella ha affermato di aver udito il proprio nome ed essere stata aggredita da più soggetti, mentre, in un se- condo momento, ha unicamente menzionato un aggressore, precisando che l’obiettivo dell’azione violenta sarebbe stata la sorella; che per i dettagli occorre rinviare alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, a cui si presta adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell’art. 6 LAsi), che, per quanto attiene alle inverosimili dichiarazioni rese dall’insorgente in merito all’episodio in cui ella sarebbe stata insultata mentre si trovava in bicicletta, nonché a quello in cui avrebbe rinvenuto un messaggio minatorio affisso alla porta dell’abitazione della sorella, il Tribunale ritiene di potersi limitare a rinviare alle corrette e condivisibili motivazioni contenute nella decisione dell’autorità inferiore, rinviando ad essa per ogni ulteriore detta- glio, al fine di evitare superflue ripetizioni (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell’art. 6 LAsi), che l’episodio del 21 luglio 2019, in occasione del quale la ricorrente avrebbe rinvenuto un opuscolo lasciato dal gruppo de “E._______”, non risulta rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi, non configurandosi come una mi- sura persecutoria attuale e direttamente rivolta contro l’interessata; che, in particolare, tale opuscolo contiene un’informativa di carattere generale re- lativa al coprifuoco dopo le ore 23.00, nonché alla volontà di reagire alla violenza, ai furti, al traffico di stupefacenti e alla prostituzione; che esso non reca indicazioni circa il luogo, la data o specifici destinatari, né alcun

D-7322/2024 Pagina 8 riferimento alla comunità “LGBT” (lesbiche, gay, bisessuali, transgender); che la ricorrente non risulterebbe essere stata l’unica destinataria del do- cumento e che nulla sarebbe accaduto a seguito di tale episodio; che, a titolo abbondanziale, giova rilevare che non si può neppure ritenere sussi- stere un nesso di causalità materiale e temporale tra tale evento e l’espa- trio, che, ad ogni buon conto, occorre rilevare che la Colombia è considerata un Paese progressista in materia di diritti delle persone omosessuali (cfr. tra le tante le sentenze del TAF D-290/2022 del 23 maggio 2024 con- sid. 6.2; E-1226/2021 del 22 aprile 2021, consid. 6.2); che gli atti discrimi- natori fondati sull’orientamento sessuale sono punibili con una pena deten- tiva fino a tre anni e una multa; che anche la discriminazione nella ricerca di un impiego è sanzionata penalmente; che, tuttavia, si verificano ancora episodi di violenza e discriminazione nei confronti di individui a causa del loro orientamento sessuale; che, ciononostante, la giurisprudenza ricono- sce in via generale la capacità e la volontà di protezione da parte delle autorità di perseguimento penale e giudiziarie colombiane nei confronti di minacce di tale natura (cfr. tra le tante le sentenze del TAF D-290/2022 del 23 maggio 2024 consid. 6.2; E-2705/2023 del 23 maggio 2023 consid. 6.2), che neppure l’aggressione sessuale subita nell’agosto 2019, nel corso de- gli studi universitari, può ritenersi rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi, non es- sendo ravvisabile una minaccia attuale, né potendosi configurare un nesso di causalità temporale tra tale evento e l’espatrio, che, per quanto concerne le dichiarazioni relative alla situazione conflit- tuale sul posto di lavoro, alla successiva rescissione del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro e alla procedura attualmente pendente in pa- tria, il Tribunale ritiene che esse siano prive di rilevanza ai sensi dell’art. 3 LAsi, in quanto non emergono elementi costitutivi di una persecuzione suf- ficientemente intensa e attuale; che si osserva infatti che, sebbene la ricor- rente affermi di aver subito discriminazioni da parte dei colleghi, ella avrebbe intrapreso le opportune vie legali mediante l’avvio di una proce- dura di risarcimento; che, allo stato attuale, non sussistono elementi tali da far ritenere che l’esito di detta procedura sarà a lei sfavorevole; che, ad ogni modo, tali discriminazioni – peraltro rivolte anche nei confronti di altri colleghi – sarebbero cessate con l’interruzione del rapporto di lavoro; che non sussiste pertanto, ad oggi, motivo di temere delle misure persecutorie da parte dei colleghi; che si rileva, a titolo abbondanziale, come la difficoltà a reperire un impiego, asseritamente riconducibile all’iscrizione in un regi- stro specifico — della cui esistenza, peraltro, non è stata prodotta alcuna

D-7322/2024 Pagina 9 documentazione a comprova — non risulti parimenti rilevante, considerato che la stessa ricorrente ha dichiarato che, in generale, era “difficile” trovare un lavoro, che, infine, con riferimento alle attività cui l’insorgente avrebbe preso parte nell’ambito dell’organizzazione JUCO, il Tribunale rileva che le asserite persecuzioni subite nel Paese d’origine non appaiono riconducibili a tale suo coinvolgimento; che non vi è pertanto ragione di ritenere che sussista un timore di persecuzione futura ai sensi dell’art. 3 LAsi, che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, che, di norma, se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi); che, in particolare, l’allontanamento non viene deciso qua- lora il richiedente l’asilo abbia un diritto al rilascio di un permesso di sog- giorno o di dimora (cfr. sentenza del TAF D-4336/2021 dell’11 giugno 2024 consid. 11.1), che la SEM non deve più pronunciare l’allontanamento, rispettivamente il Tribunale deve annullare una siffatta pronuncia (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 9, DTAF 2013/37 consid. 4.4.2.2), quando siano soddisfatte le tre condizioni cumulative seguenti: (1) l’autorità inferiore o il Tribunale ritiene, a titolo pregiudiziale, che il ricorrente possa far valere un diritto al rilascio di un permesso di dimora fondato sull’art. 8 CEDU, (2) il ricorrente ha pre- sentato, dinanzi all’autorità di polizia degli stranieri, un’istanza volta al rila- scio di un permesso di dimora e (3) tale domanda risulta ancora pendente, che, nel caso in disamina, considerato il matrimonio con un cittadino sviz- zero, il Tribunale ritiene, a titolo pregiudiziale, che l’interessata parrebbe avere diritto al rilascio di un permesso di dimora dedotto dall’art. 8 CEDU; che ella ha inoltre depositato una richiesta volta all’ottenimento del per- messo di dimora presso l’autorità cantonale competente (cfr. risultanze pro- cessuali); che tale domanda risulta essere ad oggi ancora pendente; che, pertanto, visto le circostanze e quanto previsto dalla giurisprudenza testé enucleata, l’eventuale pronuncia e l’esecuzione dell’allontanamento dell’in- teressata è divenuta di competenza dell’autorità cantonale preposta; che, di conseguenza, il Tribunale annulla i punti 3, 4 e 5 della decisione della

D-7322/2024 Pagina 10 SEM del 22 ottobre 2024 e il gravame, limitatamente alla questione della pronuncia e dell’esecuzione dell’allontanamento, va accolto, che visto l’esito della procedura, le spese processuali ridotte di CHF 375.– vanno poste a carico della ricorrente soccombente in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che visto che le richieste di giudizio relative alle questioni del riconosci- mento della qualità di rifugiata e la concessione dell’asilo risultavano d'ac- chito sprovviste di possibilità di esito favorevole, non v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, che, per quanto concerne invece le questioni relative alla pronuncia e all’esecuzione dell’allontanamento, la richiesta di assistenza giudiziaria ri- sulta essere priva d’oggetto, che, giusta l’art. 64 PA, l’autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; che la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 TS-TAF), se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione (art. 7 cpv. 2 TS-TAF); che le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l’indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota (art. 14 cpv. 1 TS-TAF); che, in difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF); che se- condo prassi del Tribunale nei casi in cui il ricorso viene accolto solamente sui punti relativi alla pronuncia e all’esecuzione dell’allontanamento l’inden- nità ammonta alla metà dell’indennizzo totale (cfr. sentenza TAF E- 350/2018 del 9 luglio 2020), che, nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 300.– (le spese ripetibili non comprendono l'imposta sul valore ag- giunto ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF), che questa decisione non può essere impugnata mediante ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è pertanto definitiva,

D-7322/2024 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto limitatamente alla pronuncia e all’esecuzione dell’allon- tanamento. I punti 3, 4 e 5 del dispositivo di cui alla decisione della SEM del 22 ottobre 2024 sono annullati. Per il resto il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 375.– sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della pre- sente sentenza. 3. La SEM rifonderà alla ricorrente complessivamente CHF 300.– a titolo di indennità ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

Data di spedizione:

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il ricorso è accolto limitatamente alla pronuncia e all'esecuzione dell'allontanamento. I punti 3, 4 e 5 del dispositivo di cui alla decisione della SEM del 22 ottobre 2024 sono annullati. Per il resto il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di CHF 375.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 3 La SEM rifonderà alla ricorrente complessivamente CHF 300.- a titolo di indennità ripetibili.

E. 4 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:

E. 23 maggio 2024 consid. 6.2; E-2705/2023 del 23 maggio 2023 consid. 6.2), che neppure l’aggressione sessuale subita nell’agosto 2019, nel corso de- gli studi universitari, può ritenersi rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi, non es- sendo ravvisabile una minaccia attuale, né potendosi configurare un nesso di causalità temporale tra tale evento e l’espatrio, che, per quanto concerne le dichiarazioni relative alla situazione conflit- tuale sul posto di lavoro, alla successiva rescissione del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro e alla procedura attualmente pendente in pa- tria, il Tribunale ritiene che esse siano prive di rilevanza ai sensi dell’art. 3 LAsi, in quanto non emergono elementi costitutivi di una persecuzione suf- ficientemente intensa e attuale; che si osserva infatti che, sebbene la ricor- rente affermi di aver subito discriminazioni da parte dei colleghi, ella avrebbe intrapreso le opportune vie legali mediante l’avvio di una proce- dura di risarcimento; che, allo stato attuale, non sussistono elementi tali da far ritenere che l’esito di detta procedura sarà a lei sfavorevole; che, ad ogni modo, tali discriminazioni – peraltro rivolte anche nei confronti di altri colleghi – sarebbero cessate con l’interruzione del rapporto di lavoro; che non sussiste pertanto, ad oggi, motivo di temere delle misure persecutorie da parte dei colleghi; che si rileva, a titolo abbondanziale, come la difficoltà a reperire un impiego, asseritamente riconducibile all’iscrizione in un regi- stro specifico — della cui esistenza, peraltro, non è stata prodotta alcuna

D-7322/2024 Pagina 9 documentazione a comprova — non risulti parimenti rilevante, considerato che la stessa ricorrente ha dichiarato che, in generale, era “difficile” trovare un lavoro, che, infine, con riferimento alle attività cui l’insorgente avrebbe preso parte nell’ambito dell’organizzazione JUCO, il Tribunale rileva che le asserite persecuzioni subite nel Paese d’origine non appaiono riconducibili a tale suo coinvolgimento; che non vi è pertanto ragione di ritenere che sussista un timore di persecuzione futura ai sensi dell’art. 3 LAsi, che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, che, di norma, se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi); che, in particolare, l’allontanamento non viene deciso qua- lora il richiedente l’asilo abbia un diritto al rilascio di un permesso di sog- giorno o di dimora (cfr. sentenza del TAF D-4336/2021 dell’11 giugno 2024 consid. 11.1), che la SEM non deve più pronunciare l’allontanamento, rispettivamente il Tribunale deve annullare una siffatta pronuncia (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 9, DTAF 2013/37 consid. 4.4.2.2), quando siano soddisfatte le tre condizioni cumulative seguenti: (1) l’autorità inferiore o il Tribunale ritiene, a titolo pregiudiziale, che il ricorrente possa far valere un diritto al rilascio di un permesso di dimora fondato sull’art. 8 CEDU, (2) il ricorrente ha pre- sentato, dinanzi all’autorità di polizia degli stranieri, un’istanza volta al rila- scio di un permesso di dimora e (3) tale domanda risulta ancora pendente, che, nel caso in disamina, considerato il matrimonio con un cittadino sviz- zero, il Tribunale ritiene, a titolo pregiudiziale, che l’interessata parrebbe avere diritto al rilascio di un permesso di dimora dedotto dall’art. 8 CEDU; che ella ha inoltre depositato una richiesta volta all’ottenimento del per- messo di dimora presso l’autorità cantonale competente (cfr. risultanze pro- cessuali); che tale domanda risulta essere ad oggi ancora pendente; che, pertanto, visto le circostanze e quanto previsto dalla giurisprudenza testé enucleata, l’eventuale pronuncia e l’esecuzione dell’allontanamento dell’in- teressata è divenuta di competenza dell’autorità cantonale preposta; che, di conseguenza, il Tribunale annulla i punti 3, 4 e 5 della decisione della

D-7322/2024 Pagina 10 SEM del 22 ottobre 2024 e il gravame, limitatamente alla questione della pronuncia e dell’esecuzione dell’allontanamento, va accolto, che visto l’esito della procedura, le spese processuali ridotte di CHF 375.– vanno poste a carico della ricorrente soccombente in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che visto che le richieste di giudizio relative alle questioni del riconosci- mento della qualità di rifugiata e la concessione dell’asilo risultavano d'ac- chito sprovviste di possibilità di esito favorevole, non v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, che, per quanto concerne invece le questioni relative alla pronuncia e all’esecuzione dell’allontanamento, la richiesta di assistenza giudiziaria ri- sulta essere priva d’oggetto, che, giusta l’art. 64 PA, l’autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; che la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 TS-TAF), se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione (art. 7 cpv. 2 TS-TAF); che le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l’indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota (art. 14 cpv. 1 TS-TAF); che, in difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF); che se- condo prassi del Tribunale nei casi in cui il ricorso viene accolto solamente sui punti relativi alla pronuncia e all’esecuzione dell’allontanamento l’inden- nità ammonta alla metà dell’indennizzo totale (cfr. sentenza TAF E- 350/2018 del 9 luglio 2020), che, nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 300.– (le spese ripetibili non comprendono l'imposta sul valore ag- giunto ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF), che questa decisione non può essere impugnata mediante ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è pertanto definitiva,

D-7322/2024 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto limitatamente alla pronuncia e all’esecuzione dell’allon- tanamento. I punti 3, 4 e 5 del dispositivo di cui alla decisione della SEM del 22 ottobre 2024 sono annullati. Per il resto il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 375.– sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della pre- sente sentenza. 3. La SEM rifonderà alla ricorrente complessivamente CHF 300.– a titolo di indennità ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7322/2024 Sentenza del 10 giugno 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regina Derrer, cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nata il (...), Colombia, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 22 ottobre 2024 / N (...). Visto la domanda d'asilo che l'interessata, cittadina colombiana, ha presentato in Svizzera il 31 marzo 2023 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. [...]-3/2), i verbali delle audizioni svolte con l'interessata il 25 ottobre 2023 (cfr. atto SEM n. 37/13) e il 3 settembre 2024 (cfr. atto SEM n. 56/15), la decisione del 22 ottobre 2024, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM n. 60/1), con cui la SEM non le ha riconosciuto lo statuto di rifugiata, ha respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione di tale misura (cfr. atto SEM n. 59/14), il ricorso del 22 novembre 2024 (cfr. tracciamento dell'invio; data d'entrata: 25 novembre 2024), inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), con cui la ricorrente ha postulato, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiata e la concessione dell'asilo in Svizzera e, in via subordinata, l'ammissione provvisoria in tale Paese; oltre a ciò, ella ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, protestando poi spese e ripetibili, l'estratto dell'atto di matrimonio, da cui risulta che la ricorrente si è sposata con il cittadino svizzero, signor B._______, il (...) a C._______ (cfr. atto SEM n. 61/12), la decisione incidentale del 27 febbraio 2025, con cui il Tribunale ha invitato la ricorrente, entro il 14 marzo 2025, a regolarizzare l'atto ricorsuale, in quanto privo di firma originale, e a comunicare se e in che misura intendeva mantenere il ricorso, in considerazione dell'avvenuto matrimonio (cfr. atto TAF n. 3), l'atto ricorsuale sottoscritto dalla ricorrente inoltrato al Tribunale in data 14 marzo 2025 (cfr. atto TAF n. 4), la decisione incidentale del 26 marzo 2025, tramite cui il Tribunale ha nuovamente invitato la ricorrente a comunicare se e in che misura intendeva mantenere il ricorso entro il 10 aprile 2025 (cfr. atto TAF n. 5), lo scritto trasmesso al Tribunale in data 11 aprile 2024, con cui l'insorgente ha confermato la propria impugnativa (cfr. atto TAF n. 6), la decisione incidentale del 16 aprile 2025, con cui il Tribunale ha concesso all'interessata un termine scadente il 1° maggio 2025 per produrre documentazione a comprova dell'eventuale deposito di una richiesta volta all'ottenimento del permesso di dimora presso l'autorità cantonale competente (cfr. atto TAF n. 7), la dichiarazione dell'Ufficio della migrazione di D._______ del 25 aprile 2025, trasmessa al Tribunale in data 2 maggio 2025, dalla quale risulta che la ricorrente ha pendente la domanda di rilascio del permesso di dimora (cfr. atto TAF n. 8), e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, in virtù dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, di riflesso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, non avendo la ricorrente addotto nuovi fatti o mezzi di prova dirimenti per il giudizio, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo (artt. 3 e 7 LAsi), sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle argomentazioni addotte dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile; che occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5), che, inoltre, il fondato timore di essere perseguitato presuppone l'esistenza di minacce attuali e concrete; che, in tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve esistere un nesso causale temporale, che di regola, è assente quando, tra l'ultima persecuzione subìta e l'espatrio, è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo; che, in particolare, la qualità di rifugiato non può essere riconosciuta quando la fuga si manifesta tra i sei e dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni; che vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5); che, oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale tra queste ultime ed il bisogno di protezione; che lo stesso si ritiene interrotto allorquando, al momento della pronuncia della decisione, nel Paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1); che il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea, 1990, pag. 129 e, a titolo esemplificativo sentenza del TAF D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1), che, giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che, in particolare, sono inverosimili le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che la dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest'ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1), che, nella propria richiesta, l'interessata ha sostanzialmente addotto che, a partire dal 2016, avrebbe iniziato a prendere parte alle attività di JUCO (Gioventù comunista del Paese) e sarebbe stata membro del comitato femminista del gruppo; che il 21 luglio 2019 sarebbe stata minacciata tramite un opuscolo depositato dal gruppo paramilitare di destra noto come "E._______" in ragione della propria omosessualità; che, nel corso degli studi universitari, nell'agosto 2019, ella sarebbe stata vittima di un'aggressione sessuale da parte di uno studente; che ella avrebbe iniziato a lavorare nell'aprile 2020 e che, in tale contesto, avrebbe subito reiterate discriminazioni da parte dei colleghi a causa del proprio orientamento sessuale; che, l'8 agosto 2022, ella avrebbe pertanto denunciato i fatti al proprio datore di lavoro, il quale l'avrebbe successivamente licenziata senza fornire alcuna giustificazione; che, da tale momento, il nome dell'interessata figurerebbe in un registro in cui verrebbero annotati i nominativi delle persone licenziate senza giustificato motivo, circostanza che ostacolerebbe le sue possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro; che ella avrebbe pertanto promosso un'azione legale nei confronti del datore di lavoro, avvalendosi dell'assistenza di un legale colombiano; che, in data 22 ottobre 2022, mentre si trovava in bicicletta in compagnia della propria partner, sarebbe stata avvicinata da una moto con due individui a bordo, i quali avrebbero rivolto loro espressioni volgari e offensive; che le interessate avrebbero quindi sporto denuncia presso le competenti autorità di polizia; che, in data 6 marzo 2023, mentre si trovava insieme alla sorella, sarebbe stata aggredita e, in seguito, avrebbe nuovamente provveduto a sporgere denuncia; che il 7 marzo 2023 l'interessata sarebbe espatriata; che, anche dopo la sua partenza, la sorella avrebbe ricevuto dei biglietti minatori e dei segni sarebbero stati apposti sulla porta della propria abitazione; che, in seguito a un'ulteriore minaccia ricevuta tramite i social media, il 31 marzo 2023 l'interessata avrebbe chiuso i propri account, che, in estrema sintesi, la SEM ritiene nella decisione avversata che la ricorrente non avrebbe reso verosimile, ai sensi dell'art. 7 LAsi, gli episodi avvenuti il 22 ottobre 2022 e il 6 marzo 2023, in quanto le proprie dichiarazioni sarebbero generiche, stereotipate e incongruenti; che anche il rinvenimento di un messaggio minatorio apposto alla porta dell'abitazione della sorella risulterebbe essere inverosimile, trattandosi di un elemento allegato unicamente in un secondo momento; che la minaccia ricevuta il 21 luglio 2019 tramite un opuscolo non sarebbe rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, in quanto non si rivolgerebbe in particolare all'interessata e in quanto non sussisterebbe un nesso di causalità materiale e temporale tra tale episodio e l'espatrio; che neppure l'aggressione sessuale subita durante gli studi universitari risulterebbe essere rilevante, in quanto non vi sarebbe un nesso di causalità temporale tra tale episodio e l'espatrio; che, infine, le discriminazioni subite in ambito lavorativo non sarebbero costitutive di una persecuzione sufficientemente intensa ed attuale ai sensi del diritto dell'asilo, che, censurando la violazione del diritto federale (artt. 3 e 7 LAsi), la ricorrente contesta tuttavia la valutazione dell'autorità opponente, sostenendo sostanzialmente che le proprie dichiarazioni sarebbero verosimili e che sussisterebbe un timore di subire delle persecuzioni in caso di ritorno in patria; che ella avrebbe subito, da anni, discriminazioni riconducibili al proprio orientamento sessuale e che la Colombia non sarebbe in grado di fornirle protezione, che, ciò posto, il Tribunale giudica tuttavia che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore per i motivi che seguono, che, come correttamente rilevato dalla SEM, l'insorgente non è stata anzitutto in grado di rendere verosimile, ai sensi dell'art. 7 LAsi, l'episodio accaduto a marzo 2023; che tale racconto risulterebbe infatti essere generico, stereotipato e, a tratti, divergente; che, in particolare, ella ha dichiarato, nell'ambito dell'audizione del 25 ottobre 2023, di essere stata oggetto di insulti e percosse in data 6 marzo 2023, ad opera di più individui che si sarebbero rivolti a lei pronunciandone il nome e di aver sporto denuncia a seguito di tale avvenimento; che, in occasione dell'audizione del 3 settembre 2024, ella ha tuttavia riferito di essere stata colpita da un singolo individuo in data 1° marzo 2023, precisando di non essere stata il bersaglio diretto dell'aggressione, bensì di essere stata attinta nel tentativo di difendere la sorella; che, considerato che la ricorrente avrebbe lasciato il Paese il 7 marzo 2023, risulta difficilmente comprensibile come possa essersi confusa nell'indicazione della data di un evento tanto prossimo all'espatrio; che, inoltre, in una prima versione dei fatti, ella ha affermato di aver udito il proprio nome ed essere stata aggredita da più soggetti, mentre, in un secondo momento, ha unicamente menzionato un aggressore, precisando che l'obiettivo dell'azione violenta sarebbe stata la sorella; che per i dettagli occorre rinviare alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, a cui si presta adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 6 LAsi), che, per quanto attiene alle inverosimili dichiarazioni rese dall'insorgente in merito all'episodio in cui ella sarebbe stata insultata mentre si trovava in bicicletta, nonché a quello in cui avrebbe rinvenuto un messaggio minatorio affisso alla porta dell'abitazione della sorella, il Tribunale ritiene di potersi limitare a rinviare alle corrette e condivisibili motivazioni contenute nella decisione dell'autorità inferiore, rinviando ad essa per ogni ulteriore dettaglio, al fine di evitare superflue ripetizioni (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 6 LAsi), che l'episodio del 21 luglio 2019, in occasione del quale la ricorrente avrebbe rinvenuto un opuscolo lasciato dal gruppo de "E._______", non risulta rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, non configurandosi come una misura persecutoria attuale e direttamente rivolta contro l'interessata; che, in particolare, tale opuscolo contiene un'informativa di carattere generale relativa al coprifuoco dopo le ore 23.00, nonché alla volontà di reagire alla violenza, ai furti, al traffico di stupefacenti e alla prostituzione; che esso non reca indicazioni circa il luogo, la data o specifici destinatari, né alcun riferimento alla comunità "LGBT" (lesbiche, gay, bisessuali, transgender); che la ricorrente non risulterebbe essere stata l'unica destinataria del documento e che nulla sarebbe accaduto a seguito di tale episodio; che, a titolo abbondanziale, giova rilevare che non si può neppure ritenere sussistere un nesso di causalità materiale e temporale tra tale evento e l'espatrio, che, ad ogni buon conto, occorre rilevare che la Colombia è considerata un Paese progressista in materia di diritti delle persone omosessuali (cfr. tra le tante le sentenze del TAF D-290/2022 del 23 maggio 2024 consid. 6.2; E-1226/2021 del 22 aprile 2021, consid. 6.2); che gli atti discriminatori fondati sull'orientamento sessuale sono punibili con una pena detentiva fino a tre anni e una multa; che anche la discriminazione nella ricerca di un impiego è sanzionata penalmente; che, tuttavia, si verificano ancora episodi di violenza e discriminazione nei confronti di individui a causa del loro orientamento sessuale; che, ciononostante, la giurisprudenza riconosce in via generale la capacità e la volontà di protezione da parte delle autorità di perseguimento penale e giudiziarie colombiane nei confronti di minacce di tale natura (cfr. tra le tante le sentenze del TAF D-290/2022 del 23 maggio 2024 consid. 6.2; E-2705/2023 del 23 maggio 2023 consid. 6.2), che neppure l'aggressione sessuale subita nell'agosto 2019, nel corso degli studi universitari, può ritenersi rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, non essendo ravvisabile una minaccia attuale, né potendosi configurare un nesso di causalità temporale tra tale evento e l'espatrio, che, per quanto concerne le dichiarazioni relative alla situazione conflittuale sul posto di lavoro, alla successiva rescissione del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro e alla procedura attualmente pendente in patria, il Tribunale ritiene che esse siano prive di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi, in quanto non emergono elementi costitutivi di una persecuzione sufficientemente intensa e attuale; che si osserva infatti che, sebbene la ricorrente affermi di aver subito discriminazioni da parte dei colleghi, ella avrebbe intrapreso le opportune vie legali mediante l'avvio di una procedura di risarcimento; che, allo stato attuale, non sussistono elementi tali da far ritenere che l'esito di detta procedura sarà a lei sfavorevole; che, ad ogni modo, tali discriminazioni - peraltro rivolte anche nei confronti di altri colleghi - sarebbero cessate con l'interruzione del rapporto di lavoro; che non sussiste pertanto, ad oggi, motivo di temere delle misure persecutorie da parte dei colleghi; che si rileva, a titolo abbondanziale, come la difficoltà a reperire un impiego, asseritamente riconducibile all'iscrizione in un registro specifico - della cui esistenza, peraltro, non è stata prodotta alcuna documentazione a comprova - non risulti parimenti rilevante, considerato che la stessa ricorrente ha dichiarato che, in generale, era "difficile" trovare un lavoro, che, infine, con riferimento alle attività cui l'insorgente avrebbe preso parte nell'ambito dell'organizzazione JUCO, il Tribunale rileva che le asserite persecuzioni subite nel Paese d'origine non appaiono riconducibili a tale suo coinvolgimento; che non vi è pertanto ragione di ritenere che sussista un timore di persecuzione futura ai sensi dell'art. 3 LAsi, che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che, in particolare, l'allontanamento non viene deciso qualora il richiedente l'asilo abbia un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno o di dimora (cfr. sentenza del TAF D-4336/2021 dell'11 giugno 2024 consid. 11.1), che la SEM non deve più pronunciare l'allontanamento, rispettivamente il Tribunale deve annullare una siffatta pronuncia (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 9, DTAF 2013/37 consid. 4.4.2.2), quando siano soddisfatte le tre condizioni cumulative seguenti: (1) l'autorità inferiore o il Tribunale ritiene, a titolo pregiudiziale, che il ricorrente possa far valere un diritto al rilascio di un permesso di dimora fondato sull'art. 8 CEDU, (2) il ricorrente ha presentato, dinanzi all'autorità di polizia degli stranieri, un'istanza volta al rilascio di un permesso di dimora e (3) tale domanda risulta ancora pendente, che, nel caso in disamina, considerato il matrimonio con un cittadino svizzero, il Tribunale ritiene, a titolo pregiudiziale, che l'interessata parrebbe avere diritto al rilascio di un permesso di dimora dedotto dall'art. 8 CEDU; che ella ha inoltre depositato una richiesta volta all'ottenimento del permesso di dimora presso l'autorità cantonale competente (cfr. risultanze processuali); che tale domanda risulta essere ad oggi ancora pendente; che, pertanto, visto le circostanze e quanto previsto dalla giurisprudenza testé enucleata, l'eventuale pronuncia e l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessata è divenuta di competenza dell'autorità cantonale preposta; che, di conseguenza, il Tribunale annulla i punti 3, 4 e 5 della decisione della SEM del 22 ottobre 2024 e il gravame, limitatamente alla questione della pronuncia e dell'esecuzione dell'allontanamento, va accolto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali ridotte di CHF 375.- vanno poste a carico della ricorrente soccombente in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che visto che le richieste di giudizio relative alle questioni del riconoscimento della qualità di rifugiata e la concessione dell'asilo risultavano d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, non v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, che, per quanto concerne invece le questioni relative alla pronuncia e all'esecuzione dell'allontanamento, la richiesta di assistenza giudiziaria risulta essere priva d'oggetto, che, giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; che la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 TS-TAF), se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione (art. 7 cpv. 2 TS-TAF); che le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota (art. 14 cpv. 1 TS-TAF); che, in difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF); che secondo prassi del Tribunale nei casi in cui il ricorso viene accolto solamente sui punti relativi alla pronuncia e all'esecuzione dell'allontanamento l'indennità ammonta alla metà dell'indennizzo totale (cfr. sentenza TAF E-350/2018 del 9 luglio 2020), che, nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 300.- (le spese ripetibili non comprendono l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF), che questa decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è pertanto definitiva, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto limitatamente alla pronuncia e all'esecuzione dell'allontanamento. I punti 3, 4 e 5 del dispositivo di cui alla decisione della SEM del 22 ottobre 2024 sono annullati. Per il resto il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 375.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

3. La SEM rifonderà alla ricorrente complessivamente CHF 300.- a titolo di indennità ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: