Asilo e allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
A. A.a L’interessato, cittadino russo e cileno, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera in data 1° settembre 2024. A.b Sentito sui motivi d’asilo il 27 settembre 2024, l’interessato ha essen- zialmente dichiarato di essere ateo, nato e cresciuto a C._______, dove ha vissuto sino al suo espatrio in data al (…). Egli ha frequentato le scuole per 15 anni per ottenere da ultimo un Bachelor in ingegneria elettronica e na- noelettronica. A partire dal 2020 egli è iscritto al registro del commissariato militare di leva. Sino al 2024 egli ha usufruito di una deroga per il servizio di leva in quanto ancora agli studi, che ha terminato quest’anno. Il (…) egli ha addotto che avrebbe ricevuto una convocazione per prestare servizio militare e come gli altri giovani, egli verrebbe mandato a combattere in Ucraina sul fronte di Kursk. Pertanto egli è fuggito per la propria incolumità e come protesta nei confronti del governo russo. I giovani sarebbero infatti costretti a firmare un contratto che li obbligherebbe a prestare servizio sino al termine della guerra. Inoltre sarebbe stato emanato un decreto secondo cui i soggetti alla leva ed i loro familiari non potrebbero adire ai tribunali. In caso di ritorno in Russia egli teme che dovrà prestare servizio militare e che verrà inviato in Ucraina e se egli si rifiuterà di prestare servizio egli verrà messo in carcere oppure dovrà presentarsi dinnanzi al tribunale mili- tare. A sostegno della sua domanda d’asilo, egli ha depositato agli atti i seguenti mezzi di prova: passaporto russo interno ed esterno, passaporto (…) e una tessera russa per l'assicurazione sanitaria, fotocopia della sua tessera militare (MdP1), la fotocopia di una convocazione per il servizio militare (MdP2), la fotocopia del diploma di Bachelor (MdP3), la fotocopia del casellario giudiziale (MdP4), la fotocopia del certificato di nascita (MdP5), la fotocopia di un diploma (MdP6), il passaporto russo con traduzione in inglese (MdP7), la fotocopia di una lettera di convocazione (Mdp8), una raccolta di articoli e notizie russe (MdP9), la nota dell’interprete che conferma la correttezza delle apostille dei MdP3-7 (MdP10), documenti quali libretto militare, di- plomi vari e casellario giudiziale in originale (MdP11), il certificato di nascita russo in originale (MdP12), due link di articoli di giornale russi e una voce Wikipedia concernente le diverse categorie dell'esercito russo (MdP13), la fotocopia di una lettera informativa per il servizio militare (MdP14), un
D-6496/2024 Pagina 3 rapporto medico (MdP15), una fotocopia di un documento del Ministero della difesa russa con traduzione (MdP16), un rapporto medico con le con- clusioni delle analisi svolte e richieste dal Commissariato di Mosca (MdP17). A.c Il 4 ottobre 2024, il richiedente ha inoltrato alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) il parere in merito al progetto di decisione negativo tra- smessogli il giorno precedente. B. Con decisione del 7 ottobre 2024, emessa in procedura celere e notificata al richiedente lo stesso giorno, la SEM non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato il suo al- lontanamento dalla Svizzera nonché l’esecuzione dello stesso. C. Il 15 ottobre 2024 (cfr. tracciamento del plico raccomandato; data d'entrata: 16 ottobre 2024), l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tri- bunale), chiedendo, in via principale, l’annullamento delle decisione impu- gnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera; in subordine, l’ammissione provvisoria in Svizzera. Egli ha al- tresì presentato domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della di- spensa dalle spese processuali e del relativo anticipo.
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi e 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Pertanto, occorre entrare nel merito del gravame.
E. 1.3 Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 2 D-6496/2024 Pagina 4 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina- deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu- nale non è vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Dal punto di vista materiale, è innanzitutto contestata la verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente in punto all’asserito arruolamento nell’eser- cito russo e il conseguente dispiegamento in Ucraina, sul fronte di Kursk.
E. 3.1.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha essenzialmente considerato come inverosimile che il richiedente abbia presentato una domanda per il servizio civile alternativo. Inoltre, l’autorità di prime cure, nel contesto dell’analisi della rilevanza dei motivi d’asilo addotti e in risposta al parere dell’allora rappresentante legale dell’interessato ha osservato che il rac- conto circa l’idoneità per lo svolgimento del servizio militare non sembre- rebbe essere stata comprovata, anche alla luce dei problemi di salute ad- dotti. Dipoi, le asserzioni secondo cui tutti i coscritti vengano inviati al fronte sono frutto di supposizioni e ipotesi personali, non corroborate da nessun elemento oggettivo. Infine la SEM ha constatato che il ricorrente, sino al momento della decisione, non ha prodotto alcuna convocazione, nono- stante egli abbia indicato che sarebbe stato certamente reclutato durante la leva autunnale, visto che la sua esenzione sarebbe venuta a scadere al termine dei propri studi.
E. 3.1.2 Nel gravame, il ricorrente contesta l’analisi della verosimiglianza ef- fettuata dalla SEM circa la presentazione della domanda per il servizio ci- vile alternativo. Egli in tal senso indica che sarebbe stato sufficientemente chiaro e dettagliato durante l’audizione. Inoltre, ribadisce di non aver pre- sentato i documenti medici nel termine impartito e pertanto come conse- guenza logica è stato escluso da tale possibilità. Dipoi egli indica che non gli sarebbe venuto in mente indicare tale circostanza durante l’audizione in quanto egli era concentrato sul rischio di essere mandato sul fronte in Ucraina. Dipoi egli ha indicato di essere omosessuale e pertanto sarebbe perseguitato in Russia. Egli sarebbe poi in attesa a giorni della decisione definitiva di arruolamento. Infine egli indica di non poter vivere in Cile, visto che non ne conoscerebbe gli usi e i costumi e non avrebbe modo di lavo- rare.
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E. 3.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo- sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 3.2.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo suf- ficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plau- sibili. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti (cfr. DTAF 2013/11 con- sid. 5.1; FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code an- noté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; deci- sivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra que- sti risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del TAF D-4209/2022 del 27 giugno 2024 consid. 6.2.3).
E. 3.3.1 In casu, il Tribunale non ravvede valide ragioni per discostarsi dalla decisione dell'autorità inferiore in merito all'inverosimiglianza delle allega- zioni del ricorrente.
E. 3.3.2 In primo luogo, le dichiarazioni del ricorrente risultano infondate, con- tradditorie e strumentali. Egli durante la propria audizione ha sottaciuto ele- menti importanti in relazione alla propria situazione, che sono stati appro- fonditi unicamente a seguito delle domande da parte della SEM. Non risulta infatti verosimile che egli abbia fatto richiesta, o che l’esito sia stato nega- tivo, di prestare servizio civile sostitutivo. Infatti, egli ha prodotto copiosa
D-6496/2024 Pagina 6 documentazione relativa al servizio di leva, senza tuttavia trasmettere al- cunché circa la propria domanda per il servizio civile sostituivo. Le argo- mentazioni di tali carenze non possono essere seguite, in quanto non può essere incolpata la propria ignoranza in quanto la madre avrebbe sempre gestito le cose per conto suo e ciò in quanto gli altri documenti li ha prodotti senza alcun problema (cfr. atto SEM n. 19/16 D44). Oltre a ciò, come ret- tamente indicato dall’autorità inferiore, egli è stato molto vago e scarno di dettagli (cfr. atto SEM n. 19/16, D90-D95) e inizialmente, alla domanda della SEM a sapere se in Russia esista un’alternativa al servizio di leva egli ha risposto: “No…Non lo so” (cfr. atto SEM n. 19/16, D88), per poi affer- mare di aver effettuato tale domanda, contraddicendosi e cercando di ce- lare alcuni fatti. La descrizione dell’esito della domanda di prestare servizio civile sostitutivo e meglio la mancata conoscenza della stessa risulta poi contrario all’esperienza generale della vita, in quanto dalla descrizione del ricorrente sembrerebbe che egli si sia addirittura disinteressato della que- stione, traendo delle conclusioni proprie circa l’esito della domanda (cfr. atto SEM n. 19/16, D101-D102). Concludendo, il ricorrente non ha reso verosimile di aver presentato domanda per prestare servizio civile sostitu- tivo o che la stessa abbia avuto esito negativo. Il Tribunale inoltre, come accennato in alcuni passaggi dalla SEM, ritiene che il ricorrente non ha reso verosimile il proprio statuto dinnanzi alle autorità militari russe e che una sua abilità al servizio sia data o che un suo arruolamento sia immi- nente. Viene infatti innanzitutto constatato che al momento della stesura della presente sentenza, il ricorrente non ha prodotto la convocazione per lo svolgimento del servizio militare, nonostante egli abbia più volte ribadito che il timore che lo ha spinto ad espatriare fosse quello di venire arruolato il (…), visto che l’esenzione di cui egli avrebbe usufruito a causa dei propri studi sarebbe scaduta (cfr. atto SEM n. 19/16, D65, D72). Inoltre egli ha chiaramente indicato che la convocazione sarebbe stata trasmessa tramite il portale Gosuslughi a cui egli ha accesso (cfr. atto SEM n. 19/16, D120- D122). Il Tribunale può pertanto concludere che il motivo che ha indotto l’interessato ad espatriare non si è avverato. Oltre a ciò, il ricorrente si è contraddetto ed è risultato molto vago circa la valutazione da parte delle autorità militari circa la sua idoneità a prestare servizio. Infatti, inizialmente egli ha indicato di avere un difetto cardiaco dalla nascita (cfr. atto SEM n. 19/16 D12). Dipoi ha affermato di essere stato ritenuto idoneo al servizio militare (cfr. atto SEM n. 19/16, D26), per poi cambiare versione quando la SEM lo ha confrontato con il contenuto dei documenti da egli stesso pro- dotti, da cui emerge che egli sarebbe solo parzialmente idoneo al militare. A seguito di tale contraddizione, egli ha indicato che egli soffrirebbe di piedi piatti e di un problema ad una vena (cfr. atto SEM n. 19/16, D28-D29). In seguito egli ha nuovamente cambiato versione, indicando che egli sarebbe
D-6496/2024 Pagina 7 risultato non idoneo al servizio militare nel 2016 o 2017 a causa di un’intol- leranza al lattosio e a seguito di ulteriori esami in ospedale tale intolleranza è stata confermata (cfr. atto SEM n. 19/16, D50). In un passaggio seguente, la SEM ha confrontato l’interessato circa la contraddizione circa il fatto di risultare non idoneo al servizio a causa dell’intolleranza e il fatto di non aver portato in tempo i documenti medici al commissariato militare in tempi utili, ed egli, contraddicendosi rispetto a quanto indicato in precedenza, ha af- fermato che in ospedale gli sarebbe stato riferito che la sua intolleranza al lattosio sarebbe passata (cfr. atto SEM n. 19/16, D58-D63). In altre occa- sioni il ricorrente si è contraddetto circa la sua idoneità, ad esempio, dopo aver nuovamente ribadito di essere idoneo al servizio, la SEM lo ha nuo- vamente confrontato con quanto riportato dai documenti agli atti, secondo cui egli risulterebbe parzialmente idoneo e il ricorrente non si è espresso in merito (cfr. atto SEM n. 19/16, D78-D84). In aggiunta a tale aspetto, il ricorrente non ha più fatto menzione delle problematiche addotte inizial- mente relative al cuore, ai piedi piatti e alla vena. Il Tribunale pertanto con- clude che il ricorrente non ha reso verosimile nemmeno la sua idoneità a svolgere il servizio militare oltre che il rischio di un’effettiva convocazione, che nei tempi indicati dal ricorrente non è avvenuta.
E. 3.3.3 I mezzi di prova agli atti non modificano la valutazione del Tribunale in ordine alla verosimiglianza delle dichiarazioni dell’insorgente. Infatti, egli ha omesso di produrre l’asserita richiesta di servizio civile sostitutivo o l’eventuale risposta negativa, nonostante egli ne avrebbe certamente avuto la possibilità. Inoltre, come indicato in precedenza, egli non ha prodotto alcuna convocazione per il reclutamento del (…). Infatti, l’ultima convoca- zione militare agli atti data gennaio 2024 ed era finalizzata unicamente all’aggiornamento dei dati (MdP8). Dipoi, il richiedente ha dichiarato di aver ottenuto un’ulteriore proroga dopo il termine degli studi, fino al (…) (cfr. atto SEM n. 19/16, D65-D68) e nonostante ciò non ha prodotto alcun docu- mento in tal senso. Ciò sarebbe stato determinante, al fine di chiarire il suo attuale statuto dinnanzi alle autorità statali russe, alla durata dell’esen- zione, alla sua idoneità e all’effettiva richiesta di eseguire il servizio civile sostitutivo e il suo esito. Pertanto, i mezzi di prova agli atti non sono suffi- cienti per dimostrare che egli sarà (o doveva) venir convocato per la leva militare il (…).
E. 3.3.4 Il ricorrente ha inoltre allegato nel proprio ricorso di essere omoses- suale e di temere che il proprio orientamento sessuale amplificherebbe no- tevolmente i rischi a cui egli sarebbe sottoposto in Russia.
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E. 3.3.5 In tal senso, il Tribunale constata che, contrariamente a quanto ad- dotto nel ricorso, l’interessato non ha mai fatto alcuna menzione della pro- pria asserita omosessualità e nemmeno che egli abbia subito alcuno svan- taggio a causa del proprio orientamento sessuale mentre era in Russia. A tal proposito, durante l’audizione l’interessato è stato invitato a esporre tutti i propri motivi di asilo e a domanda diretta egli ha negato di avere avuto problemi con le autorità statali o con terzi (cfr. atto SEM n. 19/16, D117- D119). Nel contesto dell’analisi della verosimiglianza, la credibilità delle di- chiarazioni del ricorrente è altresì inficiata quando egli dissimula fatti im- portanti o fornisce scientemente informazioni errate, modifica le proprie al- legazioni in corso di procedura oppure ne aggiunge di nuove in modo tar- divo senza ragione apparente (cfr. DTAF 2012/5, consid. 2.2). In casu, l’in- teressato ha allegato in modo tardivo la propria asserita omosessualità, avendola sollevata unicamente in sede ricorsuale, senza spiegazione al- cuna in relazione alla tempistica. Il Tribunale rileva in tal senso una con- traddizione rispetto a quanto dichiarato in sede di audizione sui motivi d’asilo, ove egli ha indicato di non aver avuto problema alcuno con le au- torità o con terzi (cfr. atto SEM n. 19/16, D117-D119). Pertanto, nemmeno sul punto dell’asserita omosessualità le dichiarazioni risultano credibili e pertanto verosimili.
E. 3.4 In conclusione, in una valutazione globale le allegazioni del ricorrente inerenti alla costrizione ad arruolarsi non soddisfano le condizioni di vero- simiglianza poste dall'art. 7 LAsi. Di riflesso, è possibile rinunciare all'e- same della loro pertinenza (art. 3 LAsi).
E. 4 In virtù di quanto sopra esposto, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi. Il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non me- rita dunque tutela e la decisione impugnata va in questo senso confermata.
E. 5 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto aste- nersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 seg. e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche la pronuncia dell'allon- tanamento va confermata.
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E. 6 Resta da esaminare se la SEM ha giustamente considerato l'esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
E. 6.1 Nel gravame, in subordine il ricorrente postula l'ammissione provvisoria in Svizzera, siccome il suo allontanamento non sarebbe ammissibile. In particolare egli teme di venir punito per essere fuggito.
E. 6.2.1 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è regola- mentata dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), il quale dispone che la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Sviz- zera (art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 6.2.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 con- sid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 6.3.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando compor- terebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insi- curezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio (“real risk”) di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 6.3.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali
D-6496/2024 Pagina 10 pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento in materia di rifugiati non trova applicazione e il suo rinvio verso la Russia è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Inoltre, anche nell’ottica del principio di non respingimento previsto in materia di diritti umani, dagli atti e dalle allegazioni del ricorrente non emerge un reale rischio personale, concreto e serio di essere esposto nel suo Paese d'origine a un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. La situazione generale dei diritti umani nella Fe- derazione Russa non fa apparire inammissibile l'esecuzione dell’allontana- mento in questo momento, anche tenendo conto della guerra contro l'U- craina (cfr. sentenze del Tribunale E-4435/2023 del 17 gennaio 2024 con- sid. 7.2; D-6004/2023 del 26 febbraio 2024).
E. 6.3.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, l'ese- cuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 6.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 6.4.2 In Russia attualmente non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizza su tutto il territorio, nemmeno in relazione a opposi- tori del regime o a minoranze etniche (cfr. sentenze del Tribunale E- 6003/2023 del 13 giugno 2024; D-4130/2023 del 20 marzo 2024 consid. 7.3.2). Quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e in generale in buona salute (atto SEM n. 19/16, D12). Per gli asseriti problemi di salute egli ha indicato di non doversi sottoporre a particolari cure (cfr. atto SEM n. 19/16, D14). In Patria egli dispone di un bachelor in ingegneria elettronica e nano meccanica e potrà se lo riterrà opportuno, proseguire gli studi in Russia oppure in Cile, stato di cui dispone la doppia cittadinanza. In Russia potrà contare sul sostegno della madre, con cui intrattiene buoni rapporti (cfr. atto SEM n. 19/16, D8-D11, D127, D128 e D131). Non si rav- visano quindi problemi per il sostentamento economico in caso di reinse- diamento in Patria.
E. 6.4.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana- mento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).
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E. 6.5 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, il quale dispone dei suoi passaporti russi e cileni in originale, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni altro documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure pos- sibile.
E. 6.6 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
E. 7 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata, per cui il ricorso va respinto.
E. 8 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, visto che le richieste di giudizio non risultavano d'ac- chito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal pre- supposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 10 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
D-6496/2024 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Adriano Alari
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6496/2024 Sentenza del 4 dicembre 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Camilla Mariéthoz Wyssen, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Russia alias B._______, nato il (...), Cile c/o CFA Chiasso, Via Milano 23, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 7 ottobre 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino russo e cileno, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera in data 1° settembre 2024. A.b Sentito sui motivi d'asilo il 27 settembre 2024, l'interessato ha essenzialmente dichiarato di essere ateo, nato e cresciuto a C._______, dove ha vissuto sino al suo espatrio in data al (...). Egli ha frequentato le scuole per 15 anni per ottenere da ultimo un Bachelor in ingegneria elettronica e nanoelettronica. A partire dal 2020 egli è iscritto al registro del commissariato militare di leva. Sino al 2024 egli ha usufruito di una deroga per il servizio di leva in quanto ancora agli studi, che ha terminato quest'anno. Il (...) egli ha addotto che avrebbe ricevuto una convocazione per prestare servizio militare e come gli altri giovani, egli verrebbe mandato a combattere in Ucraina sul fronte di Kursk. Pertanto egli è fuggito per la propria incolumità e come protesta nei confronti del governo russo. I giovani sarebbero infatti costretti a firmare un contratto che li obbligherebbe a prestare servizio sino al termine della guerra. Inoltre sarebbe stato emanato un decreto secondo cui i soggetti alla leva ed i loro familiari non potrebbero adire ai tribunali. In caso di ritorno in Russia egli teme che dovrà prestare servizio militare e che verrà inviato in Ucraina e se egli si rifiuterà di prestare servizio egli verrà messo in carcere oppure dovrà presentarsi dinnanzi al tribunale militare. A sostegno della sua domanda d'asilo, egli ha depositato agli atti i seguenti mezzi di prova: passaporto russo interno ed esterno, passaporto (...) e una tessera russa per l'assicurazione sanitaria, fotocopia della sua tessera militare (MdP1), la fotocopia di una convocazione per il servizio militare (MdP2), la fotocopia del diploma di Bachelor (MdP3), la fotocopia del casellario giudiziale (MdP4), la fotocopia del certificato di nascita (MdP5), la fotocopia di un diploma (MdP6), il passaporto russo con traduzione in inglese (MdP7), la fotocopia di una lettera di convocazione (Mdp8), una raccolta di articoli e notizie russe (MdP9), la nota dell'interprete che conferma la correttezza delle apostille dei MdP3-7 (MdP10), documenti quali libretto militare, diplomi vari e casellario giudiziale in originale (MdP11), il certificato di nascita russo in originale (MdP12), due link di articoli di giornale russi e una voce Wikipedia concernente le diverse categorie dell'esercito russo (MdP13), la fotocopia di una lettera informativa per il servizio militare (MdP14), un rapporto medico (MdP15), una fotocopia di un documento del Ministero della difesa russa con traduzione (MdP16), un rapporto medico con le conclusioni delle analisi svolte e richieste dal Commissariato di Mosca (MdP17). A.c Il 4 ottobre 2024, il richiedente ha inoltrato alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) il parere in merito al progetto di decisione negativo trasmessogli il giorno precedente. B. Con decisione del 7 ottobre 2024, emessa in procedura celere e notificata al richiedente lo stesso giorno, la SEM non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso. C. Il 15 ottobre 2024 (cfr. tracciamento del plico raccomandato; data d'entrata: 16 ottobre 2024), l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l'annullamento delle decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine, l'ammissione provvisoria in Svizzera. Egli ha altresì presentato domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e del relativo anticipo. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi e 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Pertanto, occorre entrare nel merito del gravame. 1.3 Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Dal punto di vista materiale, è innanzitutto contestata la verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente in punto all'asserito arruolamento nell'esercito russo e il conseguente dispiegamento in Ucraina, sul fronte di Kursk. 3.1 3.1.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha essenzialmente considerato come inverosimile che il richiedente abbia presentato una domanda per il servizio civile alternativo. Inoltre, l'autorità di prime cure, nel contesto dell'analisi della rilevanza dei motivi d'asilo addotti e in risposta al parere dell'allora rappresentante legale dell'interessato ha osservato che il racconto circa l'idoneità per lo svolgimento del servizio militare non sembrerebbe essere stata comprovata, anche alla luce dei problemi di salute addotti. Dipoi, le asserzioni secondo cui tutti i coscritti vengano inviati al fronte sono frutto di supposizioni e ipotesi personali, non corroborate da nessun elemento oggettivo. Infine la SEM ha constatato che il ricorrente, sino al momento della decisione, non ha prodotto alcuna convocazione, nonostante egli abbia indicato che sarebbe stato certamente reclutato durante la leva autunnale, visto che la sua esenzione sarebbe venuta a scadere al termine dei propri studi. 3.1.2 Nel gravame, il ricorrente contesta l'analisi della verosimiglianza effettuata dalla SEM circa la presentazione della domanda per il servizio civile alternativo. Egli in tal senso indica che sarebbe stato sufficientemente chiaro e dettagliato durante l'audizione. Inoltre, ribadisce di non aver presentato i documenti medici nel termine impartito e pertanto come conseguenza logica è stato escluso da tale possibilità. Dipoi egli indica che non gli sarebbe venuto in mente indicare tale circostanza durante l'audizione in quanto egli era concentrato sul rischio di essere mandato sul fronte in Ucraina. Dipoi egli ha indicato di essere omosessuale e pertanto sarebbe perseguitato in Russia. Egli sarebbe poi in attesa a giorni della decisione definitiva di arruolamento. Infine egli indica di non poter vivere in Cile, visto che non ne conoscerebbe gli usi e i costumi e non avrebbe modo di lavorare. 3.2 3.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 3.2.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del TAF D-4209/2022 del 27 giugno 2024 consid. 6.2.3). 3.3 3.3.1 In casu, il Tribunale non ravvede valide ragioni per discostarsi dalla decisione dell'autorità inferiore in merito all'inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente. 3.3.2 In primo luogo, le dichiarazioni del ricorrente risultano infondate, contradditorie e strumentali. Egli durante la propria audizione ha sottaciuto elementi importanti in relazione alla propria situazione, che sono stati approfonditi unicamente a seguito delle domande da parte della SEM. Non risulta infatti verosimile che egli abbia fatto richiesta, o che l'esito sia stato negativo, di prestare servizio civile sostitutivo. Infatti, egli ha prodotto copiosa documentazione relativa al servizio di leva, senza tuttavia trasmettere alcunché circa la propria domanda per il servizio civile sostituivo. Le argomentazioni di tali carenze non possono essere seguite, in quanto non può essere incolpata la propria ignoranza in quanto la madre avrebbe sempre gestito le cose per conto suo e ciò in quanto gli altri documenti li ha prodotti senza alcun problema (cfr. atto SEM n. 19/16 D44). Oltre a ciò, come rettamente indicato dall'autorità inferiore, egli è stato molto vago e scarno di dettagli (cfr. atto SEM n. 19/16, D90-D95) e inizialmente, alla domanda della SEM a sapere se in Russia esista un'alternativa al servizio di leva egli ha risposto: "No...Non lo so" (cfr. atto SEM n. 19/16, D88), per poi affermare di aver effettuato tale domanda, contraddicendosi e cercando di celare alcuni fatti. La descrizione dell'esito della domanda di prestare servizio civile sostitutivo e meglio la mancata conoscenza della stessa risulta poi contrario all'esperienza generale della vita, in quanto dalla descrizione del ricorrente sembrerebbe che egli si sia addirittura disinteressato della questione, traendo delle conclusioni proprie circa l'esito della domanda (cfr. atto SEM n. 19/16, D101-D102). Concludendo, il ricorrente non ha reso verosimile di aver presentato domanda per prestare servizio civile sostitutivo o che la stessa abbia avuto esito negativo. Il Tribunale inoltre, come accennato in alcuni passaggi dalla SEM, ritiene che il ricorrente non ha reso verosimile il proprio statuto dinnanzi alle autorità militari russe e che una sua abilità al servizio sia data o che un suo arruolamento sia imminente. Viene infatti innanzitutto constatato che al momento della stesura della presente sentenza, il ricorrente non ha prodotto la convocazione per lo svolgimento del servizio militare, nonostante egli abbia più volte ribadito che il timore che lo ha spinto ad espatriare fosse quello di venire arruolato il (...), visto che l'esenzione di cui egli avrebbe usufruito a causa dei propri studi sarebbe scaduta (cfr. atto SEM n. 19/16, D65, D72). Inoltre egli ha chiaramente indicato che la convocazione sarebbe stata trasmessa tramite il portale Gosuslughi a cui egli ha accesso (cfr. atto SEM n. 19/16, D120-D122). Il Tribunale può pertanto concludere che il motivo che ha indotto l'interessato ad espatriare non si è avverato. Oltre a ciò, il ricorrente si è contraddetto ed è risultato molto vago circa la valutazione da parte delle autorità militari circa la sua idoneità a prestare servizio. Infatti, inizialmente egli ha indicato di avere un difetto cardiaco dalla nascita (cfr. atto SEM n. 19/16 D12). Dipoi ha affermato di essere stato ritenuto idoneo al servizio militare (cfr. atto SEM n. 19/16, D26), per poi cambiare versione quando la SEM lo ha confrontato con il contenuto dei documenti da egli stesso prodotti, da cui emerge che egli sarebbe solo parzialmente idoneo al militare. A seguito di tale contraddizione, egli ha indicato che egli soffrirebbe di piedi piatti e di un problema ad una vena (cfr. atto SEM n. 19/16, D28-D29). In seguito egli ha nuovamente cambiato versione, indicando che egli sarebbe risultato non idoneo al servizio militare nel 2016 o 2017 a causa di un'intolleranza al lattosio e a seguito di ulteriori esami in ospedale tale intolleranza è stata confermata (cfr. atto SEM n. 19/16, D50). In un passaggio seguente, la SEM ha confrontato l'interessato circa la contraddizione circa il fatto di risultare non idoneo al servizio a causa dell'intolleranza e il fatto di non aver portato in tempo i documenti medici al commissariato militare in tempi utili, ed egli, contraddicendosi rispetto a quanto indicato in precedenza, ha affermato che in ospedale gli sarebbe stato riferito che la sua intolleranza al lattosio sarebbe passata (cfr. atto SEM n. 19/16, D58-D63). In altre occasioni il ricorrente si è contraddetto circa la sua idoneità, ad esempio, dopo aver nuovamente ribadito di essere idoneo al servizio, la SEM lo ha nuovamente confrontato con quanto riportato dai documenti agli atti, secondo cui egli risulterebbe parzialmente idoneo e il ricorrente non si è espresso in merito (cfr. atto SEM n. 19/16, D78-D84). In aggiunta a tale aspetto, il ricorrente non ha più fatto menzione delle problematiche addotte inizialmente relative al cuore, ai piedi piatti e alla vena. Il Tribunale pertanto conclude che il ricorrente non ha reso verosimile nemmeno la sua idoneità a svolgere il servizio militare oltre che il rischio di un'effettiva convocazione, che nei tempi indicati dal ricorrente non è avvenuta. 3.3.3 I mezzi di prova agli atti non modificano la valutazione del Tribunale in ordine alla verosimiglianza delle dichiarazioni dell'insorgente. Infatti, egli ha omesso di produrre l'asserita richiesta di servizio civile sostitutivo o l'eventuale risposta negativa, nonostante egli ne avrebbe certamente avuto la possibilità. Inoltre, come indicato in precedenza, egli non ha prodotto alcuna convocazione per il reclutamento del (...). Infatti, l'ultima convocazione militare agli atti data gennaio 2024 ed era finalizzata unicamente all'aggiornamento dei dati (MdP8). Dipoi, il richiedente ha dichiarato di aver ottenuto un'ulteriore proroga dopo il termine degli studi, fino al (...) (cfr. atto SEM n. 19/16, D65-D68) e nonostante ciò non ha prodotto alcun documento in tal senso. Ciò sarebbe stato determinante, al fine di chiarire il suo attuale statuto dinnanzi alle autorità statali russe, alla durata dell'esenzione, alla sua idoneità e all'effettiva richiesta di eseguire il servizio civile sostitutivo e il suo esito. Pertanto, i mezzi di prova agli atti non sono sufficienti per dimostrare che egli sarà (o doveva) venir convocato per la leva militare il (...). 3.3.4 Il ricorrente ha inoltre allegato nel proprio ricorso di essere omosessuale e di temere che il proprio orientamento sessuale amplificherebbe notevolmente i rischi a cui egli sarebbe sottoposto in Russia. 3.3.5 In tal senso, il Tribunale constata che, contrariamente a quanto addotto nel ricorso, l'interessato non ha mai fatto alcuna menzione della propria asserita omosessualità e nemmeno che egli abbia subito alcuno svantaggio a causa del proprio orientamento sessuale mentre era in Russia. A tal proposito, durante l'audizione l'interessato è stato invitato a esporre tutti i propri motivi di asilo e a domanda diretta egli ha negato di avere avuto problemi con le autorità statali o con terzi (cfr. atto SEM n. 19/16, D117-D119). Nel contesto dell'analisi della verosimiglianza, la credibilità delle dichiarazioni del ricorrente è altresì inficiata quando egli dissimula fatti importanti o fornisce scientemente informazioni errate, modifica le proprie allegazioni in corso di procedura oppure ne aggiunge di nuove in modo tardivo senza ragione apparente (cfr. DTAF 2012/5, consid. 2.2). In casu, l'interessato ha allegato in modo tardivo la propria asserita omosessualità, avendola sollevata unicamente in sede ricorsuale, senza spiegazione alcuna in relazione alla tempistica. Il Tribunale rileva in tal senso una contraddizione rispetto a quanto dichiarato in sede di audizione sui motivi d'asilo, ove egli ha indicato di non aver avuto problema alcuno con le autorità o con terzi (cfr. atto SEM n. 19/16, D117-D119). Pertanto, nemmeno sul punto dell'asserita omosessualità le dichiarazioni risultano credibili e pertanto verosimili. 3.4 In conclusione, in una valutazione globale le allegazioni del ricorrente inerenti alla costrizione ad arruolarsi non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi. Di riflesso, è possibile rinunciare all'esame della loro pertinenza (art. 3 LAsi). 4. In virtù di quanto sopra esposto, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi. Il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita dunque tutela e la decisione impugnata va in questo senso confermata. 5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 seg. e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 6. Resta da esaminare se la SEM ha giustamente considerato l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 6.1 Nel gravame, in subordine il ricorrente postula l'ammissione provvisoria in Svizzera, siccome il suo allontanamento non sarebbe ammissibile. In particolare egli teme di venir punito per essere fuggito. 6.2 6.2.1 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), il quale dispone che la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 6.2.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 6.3 6.3.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 6.3.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento in materia di rifugiati non trova applicazione e il suo rinvio verso la Russia è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Inoltre, anche nell'ottica del principio di non respingimento previsto in materia di diritti umani, dagli atti e dalle allegazioni del ricorrente non emerge un reale rischio personale, concreto e serio di essere esposto nel suo Paese d'origine a un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. La situazione generale dei diritti umani nella Federazione Russa non fa apparire inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento in questo momento, anche tenendo conto della guerra contro l'Ucraina (cfr. sentenze del Tribunale E-4435/2023 del 17 gennaio 2024 consid. 7.2; D-6004/2023 del 26 febbraio 2024). 6.3.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 6.4 6.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 6.4.2 In Russia attualmente non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizza su tutto il territorio, nemmeno in relazione a oppositori del regime o a minoranze etniche (cfr. sentenze del Tribunale E-6003/2023 del 13 giugno 2024; D-4130/2023 del 20 marzo 2024 consid. 7.3.2). Quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e in generale in buona salute (atto SEM n. 19/16, D12). Per gli asseriti problemi di salute egli ha indicato di non doversi sottoporre a particolari cure (cfr. atto SEM n. 19/16, D14). In Patria egli dispone di un bachelor in ingegneria elettronica e nano meccanica e potrà se lo riterrà opportuno, proseguire gli studi in Russia oppure in Cile, stato di cui dispone la doppia cittadinanza. In Russia potrà contare sul sostegno della madre, con cui intrattiene buoni rapporti (cfr. atto SEM n. 19/16, D8-D11, D127, D128 e D131). Non si ravvisano quindi problemi per il sostentamento economico in caso di reinsediamento in Patria. 6.4.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI). 6.5 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, il quale dispone dei suoi passaporti russi e cileni in originale, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni altro documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 6.6 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
7. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata, per cui il ricorso va respinto.
8. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, visto che le richieste di giudizio non risultavano d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: