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D-5654/2025

D-5654/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-08 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a. Gli interessati hanno depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 14 ottobre 2022. Il nucleo familiare è composto da padre, madre e 4 figli, di- venuti tutti maggiorenni in corso di procedura. A.b. L’interessato 1 è stato sentito sui suoi motivi d’asilo nell’ambito di un’audizione tenutasi il 6 maggio 2024 secondo l’art. 29 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31) (cfr. atto SEM n. [{…}]-46/20 di seguito: verbale 1). L’interessata 2 è stata sentita il giorno seguente, il 7 maggio 2024 (cfr. atto SEM n. 47/17 di seguito: verbale 2). L’interessato 1 è stato nuovamente sentito in data 16 maggio 2024 (cfr. atto SEM n. 50/10 di seguito: verbale 3). A.c. L’interessato 3 è stato sentito in data 23 maggio 2024 sui propri motivi d’asilo (cfr. atto SEM n. [{…}-18/14, di seguito: verbale 4). A.d. L’interessato 4 è stato sentito in data 16 maggio 2024 sui propri motivi d’asilo (cfr. atto SEM n. [{…}]-18/11, di seguito: verbale 7). A.e. L’interessata 5 è stata sentita in data 22 maggio 2024 sui propri motivi d’asilo (cfr. atto SEM n. [{…}]-21/12, di seguito: verbale 5). A.f. L’interessata 6 è stata sentita in data 14 maggio 2024 sui propri motivi d’asilo (cfr. atto SEM n. [{…}]-19/13, di seguito: verbale 6). A.g. Con decisioni separate del 28 maggio 2024, la SEM ha deciso di trat- tare la domanda d’asilo degli interessati in procedura ampliata (atti SEM n. [{…}]-51/2, [{…}]-19/1, [{…}]-23/1, [{…}]-20/2, [{…}]-19/2). B. Con cinque decisioni separate, datate 3 luglio 2025, la SEM non ha rico- nosciuto agli interessati la qualità di rifugiati, ha respinto le rispettive do- mande d’asilo e ha pronunciato l’allontanamento dalla Svizzera, ritenen- done l’esecuzione possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. C. C.a. Con ricorso unico del 28 luglio 2025, gli insorgenti hanno adito il Tri- bunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale, TAF) chiedendo l’annullamento delle cinque decisioni impugnate, il riconoscimento della

D-5654/2025, D-5656/2025, D-5657/2025, D-5659/2025, D-5661/2025 Pagina 3 qualità di rifugiati ai ricorrenti e la concessione dell’asilo, in subordine la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera. I ricorrenti postulano inoltre la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, con protesta di spese e ripetibili. Ulteriormente, i ricorrenti chiedono che le loro cause siano congiunte in un'unica procedura. C.b. Al ricorso sono stati allegati in copia, oltre alle procure e alle decisioni impugnate, una lettera dei ricorrenti in italiano non firmata e uno scritto in lingua turca di G._______, HDP H._______, e la relativa traduzione.

Erwägungen (43 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato contro cinque decisioni in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza, ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi esposti di seguito, è deciso da un giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi). In tale caso, la sentenza è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell’art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 4 Preliminarmente il Tribunale deve esprimersi circa la richiesta di congiun- gere le differenti procedure che interessano i due genitori e i quattro figli maggiorenni. In sede ricorsuale, il patrocinatore ha presentato una unica

D-5654/2025, D-5656/2025, D-5657/2025, D-5659/2025, D-5661/2025 Pagina 4 impugnativa contro le cinque differenti decisioni che interessano gli insor- genti. In tale sede i ricorrenti hanno sottolineato che i motivi dell’espatrio sono da ricondurre unicamente al padre (ricorrente 1). Pure le censure ri- corsuali sono tutte concentrate sui motivi di quest’ultimo. Il Tribunale os- serva pertanto che, conformemente alla prassi del Tribunale, i ricorsi che si riferiscono alla medesima fattispecie, anche se introdotti separatamente, possono essere trattati congiuntamente in una sola procedura, e ciò in qualsiasi stadio della causa (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17). Nel caso concreto, si giustifica pertanto la decisione di congiungere le cin- que procedure, atteso che esse si fondano sui medesimi presupposti di fatto e pongono questioni giuridiche identiche, riguardando membri dello stesso nucleo familiare. La trattazione congiunta risponde inoltre a criteri di economia procedurale.

E. 5.1 Venendo ora al merito della vertenza, la Svizzera, su domanda, ac- corda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).

E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile.

E. 5.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si può senz’altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

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E. 6.1 Nel caso concreto il ricorrente 1, cittadino turco di etnia curda originario di H._______, dal 2015/2016 risiedeva a I._______ insieme alla propria famiglia, città dalla quale si spostava regolarmente per ragioni professio- nali. Dal 2015 al 2018 aveva svolto attività di autista e consulente per una parlamentare a H._______, mentre a partire dal 2018 ha effettuato condi- visioni sui social media di contenuto politico. Nel maggio 2022 il sindaco di H._______ gli avrebbe mostrato un atto di accusa per appartenenza a un’organizzazione terroristica e favoreggiamento, senza tuttavia consentir- gli di visionare integralmente il documento. Temendo un arresto, il ricor- rente ha lasciato I._______ con la sua famiglia, trasferendosi temporanea- mente a Istanbul presso parenti e richiedendo un passaporto per sé e per la propria famiglia. Dopo un breve viaggio in Grecia con la ricorrente 2 e l’ottenimento di un visto per tutti i membri della famiglia, il (…) settembre 2022 ha lasciato legalmente la Turchia con l’assistenza di un passatore. Successivamente, le autorità turche hanno avviato nei suoi confronti pro- cedimenti penali per i reati di insulto al Presidente e insulto pubblico a fun- zionario attraverso le menzionate condivisioni sui social media e lo hanno ricercato.

E. 6.2 La ricorrente 2, cittadina turca di etnia curda e moglie del ricorrente 1, anche originaria di H._______ si è stabilita a I._______ dal 2015/2016 con la propria famiglia. Ella ha lasciato la Turchia a seguito delle vicende ri- guardanti il marito, in particolare dell’atto di accusa a lui mostrato. A I._______ aveva comunque subito discriminazioni da parte dei vicini, le- gate sia alla sua origine curda sia all’impiego del coniuge presso una par- lamentare, in un contesto in cui gli abitanti di H._______ erano percepiti come terroristi. Nel 2015 la zia del marito era rimasta uccisa durante il co- prifuoco a H._______; nel 2016, in occasione di un ulteriore coprifuoco a H._______, la famiglia d’origine si era trasferita temporaneamente presso di lei a I._______, vivendo momenti difficili. Anche i ricorrenti 3 – 6 hanno subito discriminazioni a causa dei loro nomi e della loro origine curda. Per quanto concerne i motivi da loro sollevati si rimanda alle rispettive decisioni impugnate. Il (…) settembre 2022 i ricorrenti 2, 4, 5 e 6 hanno lasciato legalmente la Turchia con il ricorrente 1, mentre il ricorrente 3 li ha raggiunti pochi giorni dopo. I ricorrenti 2-6 temono che, in caso di rientro in patria, il marito o padre venga arrestato.

E. 6.3 I ricorrenti hanno allegato alla domanda d’asilo diversi mezzi di prova. In particolare, il ricorrente 1 ha prodotto documentazione riguardante i pro- cedimenti penali per i reati di insulto al Presidente e insulto pubblico a fun- zionario sui social media a suo carico e alcune lettere di referenze. Inoltre

D-5654/2025, D-5656/2025, D-5657/2025, D-5659/2025, D-5661/2025 Pagina 6 i ricorrenti hanno prodotto documentazione attestante l’integrazione in Svizzera.

E. 7.1 Nella decisione impugnata relativa il ricorrente 1, la SEM ha conside- rato inverosimile l’apertura di una procedura penale per appartenenza ad un’organizzazione terroristica e favoreggiamento, oltre che per aver svolto la funzione di “consulente” per una parlamentare curda. La SEM ha osser- vato che l’esposizione di questi motivi di asilo da parte del ricorrente 1 sia stata estremamente breve e priva di dettagli, soprattutto in relazione all’epi- sodio centrale dell’incontro con il sindaco di H.________. Nonostante le ripetute sollecitazioni dell’auditore volte a fornire informazioni circostan- ziate circa le ragioni dell’espatrio, le allegazioni si sono rivelate poco con- crete, scarsamente circostanziate e prive della qualità che ci si attende- rebbe da una persona che ha effettivamente vissuto i fatti descritti. L’auto- rità inferiore ha inoltre rilevato incoerenze e vaghezze nella descrizione del ruolo del ricorrente 1 quale “consulente” di una parlamentare, successiva- mente ricondotto ad attività di autista o volontariato, nonché nelle dichiara- zioni relative a incarichi politici e professionali, ritenute stereotipate e su- perficiali. Secondo la SEM, il ricorrente 1 avrebbe potuto fornire dichiara- zioni di analoga qualità anche in assenza di un’esperienza reale e, com- plessivamente, le allegazioni non soddisfano i requisiti di credibilità di cui all’art. 7 LAsi. Elementi quali il viaggio legale in Grecia e l’espatrio con pas- saporti ottenuti regolarmente, previo cambio di residenza a Istanbul e su- peramento dei controlli di frontiera, sono stati considerati incompatibili con la logica dell’agire di una persona che teme un arresto imminente. Le di- chiarazioni del ricorrente 1 e, per quanto di conoscenza diretta, dei ricor- renti 2-6, relative all’atto di accusa e al ruolo professionale del primo, non sono pertanto state ritenute verosimili e non integrano le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 7 LAsi.

E. 7.2 La SEM, per quanto attiene la rilevanza dei restanti motivi d’asilo addotti dai ricorrenti, ha rilevato che i procedimenti penali invocati dal ricorrente 1 per i reati di insulto al Presidente e insulto pubblico a funzionario non soddisfano i criteri cumulativi fissati dalla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale nella sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 affinché possano essere considerati rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. In particolare, non sussiste una considerevole probabilità che gli atti d’accusa conducano a una condanna prossima e definitiva per motivi determinanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, né che l’eventuale pena raggiunga l’intensità richiesta dalla legge. L’autorità ha osservato che, in casi analoghi e in assenza di

D-5654/2025, D-5656/2025, D-5657/2025, D-5659/2025, D-5661/2025 Pagina 7 precedenti penali o di un profilo politico marcato, i tribunali turchi raramente applicano pene detentive effettive, optando di frequente per pene sospese o con la condizionale. Ha inoltre rilevato che i documenti prodotti presentano un valore probatorio limitato, considerata la facilità con cui in Turchia possono essere ottenuti o falsificati, e che i mandati di accompagnamento coattivo in questione non costituiscono mandati d’arresto, ma ordini di comparizione per interrogatorio seguiti dal rilascio. Per quanto riguarda le molestie e le discriminazioni subite dai ricorrenti in quanto curdi, l’autorità ha ritenuto che si trattasse di episodi isolati e di intensità non superiore a quella cui può essere esposta gran parte della popolazione curda in Turchia. Le difficoltà denunciate dalla ricorrente 2 in ragione dell’origine etnica e dell’attività del coniuge presso una parlamentare sono state giudicate prive della gravità necessaria per essere rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. In definitiva, la SEM ha concluso che né i procedimenti penali pendenti, né le discriminazioni subite integrano i presupposti per il riconoscimento della qualità di rifugiato e che le allegazioni non soddisfano nemmeno i requisiti di verosimiglianza di cui all’art. 7 LAsi.

E. 7.3 Gli insorgenti, nel loro ricorso congiunto, hanno sostenuto la verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente 1, indicando che egli avrebbe adeguatamente motivato le sue allegazioni, in particolare in merito all’incontro con il sindaco di H._______. Inoltre il ricorrente 1 avrebbe avuto una formazione scolastica incompleta e non avrebbe “la capacità intellettuale” per esporre un racconto della qualità che ci si aspetterebbe da una persona scolarizzata. Dipoi egli sarebbe stato chiaro e non si sarebbe contraddetto circa l’unica informazione che avrebbe ricevuto: vale a dire la tipologia di reato di cui egli sarebbe accusato. Per quanto concerne invece il ruolo politico da egli svolto, il ricorrente indica che non appare corretto sminuire il suo ruolo, che consisteva nel parlare con la gente e informare la popolazione circa il proprio partito. Egli conferma che l’attività in tal senso non fosse retribuita. Osservano dipoi i ricorrenti che per i reati più gravi le autorità turche non rilasciano ai patrocinatori la documentazione giudiziaria. Inoltre, gli insorgenti indicano che i procedimenti aperti presso un distretto in Turchia non vengono comunicati agli altri distretti prima dell’apertura del dibattimento e pertanto il distretto di Istanbul non sarebbe stato informato e gli insorgenti sarebbero riusciti a espatriati legalmente. I ricorrenti sostengono che i loro motivi sarebbero rilevanti, sia per quanto concerne la procedura per appartenenza all’organizzazione terroristica e favoreggiamento, sia per i reati di insulto al Presidente e a pubblico funzionario. Infine, una volta riconosciuto il fondato timore di pregiudizio per il ricorrente 1, tutti gli altri membri della famiglia

D-5654/2025, D-5656/2025, D-5657/2025, D-5659/2025, D-5661/2025 Pagina 8 devono ottenere il diritto alla protezione per rischio di persecuzione riflessa, che va letta unitamente a tutti i pregiudizi e le discriminazioni che gli stessi hanno fatto valere nelle audizioni sui motivi di asilo.

E. 8.1 Nel caso concreto, alla stessa stregua della SEM, anche il Tribunale ravvisa, nelle dichiarazioni rese dal ricorrente 1 in corso di procedura, di- versi indizi d’inverosimiglianza, con riferimento all’episodio durante il quale il sindaco di H._______ gli avrebbe comunicato l’esistenza di una proce- dura penale nei suoi confronti per il reato di appartenenza ad un’organiz- zazione terroristica e favoreggiamento, oltre che per il fatto di avere avuto un ruolo attivo quale “consulente” di una parlamentare.

E. 8.2 Dalle allegazioni rese dal ricorrente 1 nel corso dell’audizione emerge una generale stringatezza e una carenza di dettagli, nonostante egli avesse dichiarato di aver compreso l’esigenza di fornire spiegazioni quanto più possibile circostanziate (cfr. verbale 1, D3). Il racconto libero presenta difficoltà di seguire una sequenzialità cronologica (cfr. verbale 1, D86) e, malgrado i numerosi tentativi dell’auditore di ottenere precisazioni, in par- ticolare sull’incontro con il sindaco di H._______, il ricorrente non è stato in grado di sostanziare in modo soddisfacente le proprie dichiarazioni. Ha inoltre introdotto dettagli estemporanei, di cui non è possibile verificare la provenienza, come l’identità del denunciante (cfr. verbale 1, D89). Il ricorrente ha altresì affermato che il documento mostratogli fosse un atto di accusa su carta intestata della polizia (cfr. verbale 1, D93), circostanza incompatibile con l’ordinamento giudiziario turco, nel quale l’atto di accusa è redatto e presentato dal pubblico ministero e non dalle forze di polizia (cfr. ad esempio MdP 10). Egli non ha mai prodotto alcun documento a sostegno di tali allegazioni, pur avendo accesso, tramite il proprio avvo- cato, ai dossier penali che lo riguardano, come dimostrato dalla documen- tazione agli atti relativa ai procedimenti per le sue attività sui social media. Le motivazioni addotte in sede ricorsuale circa la bassa scolarizzazione non sono convincenti, poiché l’audizione si è svolta con l’assistenza di un interprete ed egli era patrocinato. Inoltre, il ricorrente ha avuto oltre due anni di tempo per circostanziare le proprie posizioni, senza che siano in- tervenute aggiunte o precisazioni, nemmeno di natura linguistica, in sede di ricorso. La tesi difensiva secondo cui le autorità turche non rilascereb- bero documenti relativi a procedimenti per reati di terrorismo, per consen- tire l’identificazione dei rientranti in patria, non è convincente nel caso con- creto già per i seguenti motivi. Il ricorrente è infatti espatriato legalmente,

D-5654/2025, D-5656/2025, D-5657/2025, D-5659/2025, D-5661/2025 Pagina 9 superando i controlli di frontiera (cfr. verbale 1, D62) e, in precedenza, lui e la ricorrente 2 avevano effettuato un viaggio di andata e ritorno in Grecia senza segnalare particolari criticità. Lo stesso ricorrente 1 ha registrato personalmente il cambio di indirizzo a Istanbul. Appare dunque contrario all’esperienza generale di vita e alla logica dell’agire che, temendo un pro- cedimento per reati a sfondo terroristico, egli abbia provveduto a tale regi- strazione e non sia stato fermato in alcuno dei tre attraversamenti legali di frontiera. Inoltre, sembra difficilmente compatibile con le attività politiche di basso profilo del ricorrente per il partito HDP, di per sé legale (cfr. il suo profilo politico E. 8.3), che sia stato avviato un procedimento penale contro di lui per appartenenza a un'organizzazione terroristica, a cui, a suo dire, egli non fa parte (cfr. verbale 3, D35; a questo proposito, ad esempio, la sentenza E-3979/2024, E-7441/2024 del 2 aprile 2025 E. 6.2.1 con riferi- mento). Ne consegue che il ricorrente 1 non ha reso verosimile l’esistenza di una procedura penale per appartenenza a un’organizzazione terroristica e di favoreggiamento.

E. 8.3 Quanto alla natura dell’impegno politico del ricorrente 1, le sue dichia- razioni non consentono di delineare con chiarezza le mansioni svolte. È stato confermato in sede ricorsuale che egli non ricevesse alcuna retribu- zione, il che esclude si trattasse di un’attività lavorativa in senso stretto. Dalle sue affermazioni emerge che, tra il 2015 e il 2018, egli avrebbe ope- rato come autista e, in qualità di membro della commissione di quartiere, avrebbe svolto attività di informazione della popolazione sul partito HDP (cfr. verbale 1, D19, D100 e D102). Il ricorrente non ha quindi reso verosi- mile che egli abbia ricoperto ruoli esposti o di responsabilità all’interno del partito, né che la sua attività politica comportasse un rischio tale da giusti- ficare il riconoscimento della qualità di rifugiato.

E. 8.4 I mezzi di prova prodotti dal ricorrente a sostegno delle proprie allega- zioni non comprovano l’esistenza di una procedura penale per il reato di appartenenza ad un’organizzazione terroristica e non comprovano un ruolo di rilievo all’interno del partito HDP.

E. 8.5 Pertanto, le dichiarazioni del ricorrente in relazione a questi aspetti non risultano verosimili.

E. 9.1 Gli altri motivi verranno pertanto analizzati sotto il profilo della rilevanza e ciò con particolare riferimento alle procedure penali per insulto al Presi- dente e insulto a pubblico funzionario per la sua funzione, oltre che per le

D-5654/2025, D-5656/2025, D-5657/2025, D-5659/2025, D-5661/2025 Pagina 10 discriminazioni che i ricorrenti avrebbero subito a causa della loro etnia curda.

E. 9.2.1 Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell’8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica secondo l’art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo).

E. 9.2.2 Occorre rilevare che, in virtù di tale giurisprudenza, il semplice fatto che sia pendente un’inchiesta penale per il reato di insulto al Presidente e a pubblico funzionario, non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.8).

Benché l’interessato 1 rischi di essere arrestato ai fini dell’interrogatorio in caso di rimpatrio, non si può presumere ch’egli sarà probabilmente esposto al rischio di subire trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell’uomo. Infatti è verosimile che le autorità penali turche non intendano proseguire l’indagine nei suoi confronti (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-1156/2024 del 27 marzo 2024; E-1373/2024 del 20 marzo 2024 consid. 6.3, D-736/2024 del 7 febbraio 2024; E-2549/2021 del 5 settembre 2023 consid. 6.5.4), posto in particolare che in Turchia vengono spesso archiviate molte procedure d’istruzione (cfr. sentenze del TAF D-7271/2023 del 2 maggio 2024 pag. 5; E-1156/2024 del 27 marzo 2024 con altri riferimenti).

Inoltre, nel caso concreto, alla luce di quanto sopra esposto, va esclusa l’esistenza di un profilo politico di rilievo sulla base del quale le autorità potrebbero pronunciare una pena sproporzionatamente severa in senso assoluto, comportante segnatamente la tortura o trattamenti disumani e degradanti (cfr. sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 E. 8.7.4). In primo luogo e come giustamente rilevato dalla SEM, dagli atti all’incarto non emerge che il ricorrente abbia mai avuto un’attività politica di rilievo. Egli infatti, come già analizzato sub consid. 8.3, ha effettuato l’attività di autista per una parlamentare ed è stato attivo quale membro in una commissione di quartiere. L’interessato 1 inoltre non ha mai indicato di aver precedenti penali.

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E. 9.2.3 Pertanto, le procedure che interessano il ricorrente 1, non costituiscono di per sé un valido motivo d’asilo.

E. 9.3 Neppure le pretese discriminazioni in ragione dell’etnia curda sollevate da tutti gli interessati risultano dirimenti per il giudizio. Per invalsa giurisprudenza, infatti, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per l’asilo (cfr. sentenze del TAF E‑4103/2024 consid. 7.1). Ad esempio la ricorrente 2 si è limitata ad indicare di avere subito discriminazioni da parte dei vicini di casa oppure che a H._______ i curdi vengano visti come terroristi. Il ricorrente 1 ha invece indicato ad esempio che nel 2016 la propria seconda abitazione sarebbe stata utilizzata come posto di controllo e sarebbero stati scritti degli insulti sulle pareti. Tali argomentazioni non sono tuttavia sufficienti a dimostrare l’esistenza di un rischio concreto di persecuzione.

E. 9.4 Per il resto, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni indicate nelle decisioni impugnate alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell’art. 4 PA). Visto quanto precede, a prescindere dalla verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente 1, non sono ravvisabili indizi concreti, né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo, che possano lasciare presagire l'avvento, in un futuro prossimo e con un'alta probabilità, di persecuzioni determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne discende, quindi, che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo, va confermato il giudizio negativo delle decisioni impugnate.

E. 10.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pro- nuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

E. 10.2 I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

E. 11 D-5654/2025, D-5656/2025, D-5657/2025, D-5659/2025, D-5661/2025 Pagina 12

E. 11.1 Nelle proprie decisioni la SEM, dopo aver pronunciato l’allontana- mento dei ricorrenti, ha considerato l’esecuzione di tale provvedimento am- missibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

E. 11.2 Al contrario, i ricorrenti ritengono che, vista l’apertura di una procedura penale nei confronti dell’interessato 1, tutti i ricorrenti verrebbero stigmatiz- zati e non riuscirebbero a trovare un lavoro e pertanto emarginati dalla so- cietà.

E. 11.3 Per rinvio dell’art. 44 LAsi, l’art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl, RS 142.20) prevede che l’esecuzione dell’allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl). In caso di non adempimento di una questa condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrl).

E. 11.4.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esauri- sce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par- ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni, pre- suppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Com- missione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 con- sid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).

E. 11.4.2 A ragione l’autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata rico- nosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, non sono ravvisabili agli atti, ri- spettivamente nelle allegazioni ricorsuali degli insorgenti, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che essi possano essere esposti ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio

D-5654/2025, D-5656/2025, D-5657/2025, D-5659/2025, D-5661/2025 Pagina 13 (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti).

E. 11.5.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrl, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazione di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emer- genza medica.

E. 11.5.2 Per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'inte- gralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; ciò vale anche per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-7282/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 8.3.2; cfr. anche sentenza di riferimento del Tribunale E-4103/2024 dell'8 novem- bre 2024 consid. 13.4.8). I ricorrenti provengono da ultimo da Istanbul e in precedenza hanno abitato a I._______, mentre il ricorrente 1 si recava spesso a H._______ per lavoro. Inoltre i ricorrenti non hanno indicato di aver subito particolari conseguenze a causa dei terremoti. Pertanto, sotto questo profilo non vi sono impedimenti all’esecuzione dell’allontanamento.

E. 11.5.3 Pure dal profilo dei motivi personali, non è evincibile alcun elemento dal quale si possa dedurre che l’esecuzione dell’allontanamento impliche- rebbe una messa in pericolo concreta dei ricorrenti. Il ricorrente 1, marito della ricorrente 2 e padre degli altri interessati, ha sempre lavorato e non ha mai avuto problemi economici. La famiglia dispone tutt’ora di un’abita- zione di proprietà, anche se attualmente locata. A livello valetudinario, i ricorrenti non risultano affetti da problematiche ostative all’esecuzione dell’allontanamento, altresì considerato che la Turchia dispone di un si- stema sanitario equiparabile a quello dell'Europa occidentale. Di conse- guenza, in tale Paese è possibile curare qualsiasi malattia e sono disponi- bili praticamente tutti i farmaci. Ciò vale anche per le malattie psichiche, per le quali i trattamenti ambulatoriali sono garantiti nei capoluoghi di pro- vincia e nelle grandi città (cfr. sentenza del Tribunale E-4698/2020 del

E. 11.5.4 Nemmeno gli sforzi dichiarati dai ricorrenti per integrarsi in Svizzera possono modificare questa conclusione. Nel valutare il presente ricorso, il Tribunale amministrativo federale deve esaminare solo la questione se i ricorrenti siano specificamente a rischio nel loro Paese d'origine.

E. 11.5.5 A tali condizioni, l’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 11.6 Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrl in relazione all’art. 44 LAsi). 12. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il di- ritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto.

E. 12 Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto.

E. 13 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda processuale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo per le spese proces- suali, è divenuta senza oggetto.

E. 14 Visto quanto precede, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio vanno respinte in quanto le richieste di giudizio presentate con il ricorso erano sprovviste di probabilità di esito favorevole (cfr. art. 65 cpv. 1 e cpv. 2 PA). Le spese processuali di fr. 1’550.- sono inoltre poste a carico dei ricorrenti soccombenti (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 15 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

D-5654/2025, D-5656/2025, D-5657/2025, D-5659/2025, D-5661/2025 Pagina 15 (dispositivo alla pagina seguente)

D-5654/2025, D-5656/2025, D-5657/2025, D-5659/2025, D-5661/2025 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Le procedure D-5654/2025, D-5656/2025, D-5657/2025, D-5659/2025 e D-5661/2025 sono congiunte. 2. Il ricorso è respinto. 3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali oltre che di nomina di un patrocinatore d’uf- ficio, è respinta. 4. Le spese processuali, di fr. 1’550.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

Data di spedizione:

Dispositiv
  1. A._______, nato il (…),
  2. B._______, nata il (…),
  3. C._______, nato il (…),
  4. D._______, nato il (…),
  5. E._______, nata il (…),
  6. F._______, nata il (…), tutti Turchia, patrocinati da Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio Giuridico, (…), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisioni della SEM del 3 luglio 2025 / N (…). D-5654/2025, D-5656/2025, D-5657/2025, D-5659/2025, D-5661/2025 Pagina 2 Fatti: A. A.a. Gli interessati hanno depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 14 ottobre 2022. Il nucleo familiare è composto da padre, madre e 4 figli, di- venuti tutti maggiorenni in corso di procedura. A.b. L’interessato 1 è stato sentito sui suoi motivi d’asilo nell’ambito di un’audizione tenutasi il 6 maggio 2024 secondo l’art. 29 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31) (cfr. atto SEM n. [{…}]-46/20 di seguito: verbale 1). L’interessata 2 è stata sentita il giorno seguente, il 7 maggio 2024 (cfr. atto SEM n. 47/17 di seguito: verbale 2). L’interessato 1 è stato nuovamente sentito in data 16 maggio 2024 (cfr. atto SEM n. 50/10 di seguito: verbale 3). A.c. L’interessato 3 è stato sentito in data 23 maggio 2024 sui propri motivi d’asilo (cfr. atto SEM n. [{…}-18/14, di seguito: verbale 4). A.d. L’interessato 4 è stato sentito in data 16 maggio 2024 sui propri motivi d’asilo (cfr. atto SEM n. [{…}]-18/11, di seguito: verbale 7). A.e. L’interessata 5 è stata sentita in data 22 maggio 2024 sui propri motivi d’asilo (cfr. atto SEM n. [{…}]-21/12, di seguito: verbale 5). A.f. L’interessata 6 è stata sentita in data 14 maggio 2024 sui propri motivi d’asilo (cfr. atto SEM n. [{…}]-19/13, di seguito: verbale 6). A.g. Con decisioni separate del 28 maggio 2024, la SEM ha deciso di trat- tare la domanda d’asilo degli interessati in procedura ampliata (atti SEM n. [{…}]-51/2, [{…}]-19/1, [{…}]-23/1, [{…}]-20/2, [{…}]-19/2). B. Con cinque decisioni separate, datate 3 luglio 2025, la SEM non ha rico- nosciuto agli interessati la qualità di rifugiati, ha respinto le rispettive do- mande d’asilo e ha pronunciato l’allontanamento dalla Svizzera, ritenen- done l’esecuzione possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. C. C.a. Con ricorso unico del 28 luglio 2025, gli insorgenti hanno adito il Tri- bunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale, TAF) chiedendo l’annullamento delle cinque decisioni impugnate, il riconoscimento della D-5654/2025, D-5656/2025, D-5657/2025, D-5659/2025, D-5661/2025 Pagina 3 qualità di rifugiati ai ricorrenti e la concessione dell’asilo, in subordine la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera. I ricorrenti postulano inoltre la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, con protesta di spese e ripetibili. Ulteriormente, i ricorrenti chiedono che le loro cause siano congiunte in un'unica procedura. C.b. Al ricorso sono stati allegati in copia, oltre alle procure e alle decisioni impugnate, una lettera dei ricorrenti in italiano non firmata e uno scritto in lingua turca di G._______, HDP H._______, e la relativa traduzione. Diritto:
  7. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato contro cinque decisioni in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
  8. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza, ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
  9. Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi esposti di seguito, è deciso da un giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi). In tale caso, la sentenza è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell’art. 111a cpv. 1 LAsi.
  10. Preliminarmente il Tribunale deve esprimersi circa la richiesta di congiun- gere le differenti procedure che interessano i due genitori e i quattro figli maggiorenni. In sede ricorsuale, il patrocinatore ha presentato una unica D-5654/2025, D-5656/2025, D-5657/2025, D-5659/2025, D-5661/2025 Pagina 4 impugnativa contro le cinque differenti decisioni che interessano gli insor- genti. In tale sede i ricorrenti hanno sottolineato che i motivi dell’espatrio sono da ricondurre unicamente al padre (ricorrente 1). Pure le censure ri- corsuali sono tutte concentrate sui motivi di quest’ultimo. Il Tribunale os- serva pertanto che, conformemente alla prassi del Tribunale, i ricorsi che si riferiscono alla medesima fattispecie, anche se introdotti separatamente, possono essere trattati congiuntamente in una sola procedura, e ciò in qualsiasi stadio della causa (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17). Nel caso concreto, si giustifica pertanto la decisione di congiungere le cin- que procedure, atteso che esse si fondano sui medesimi presupposti di fatto e pongono questioni giuridiche identiche, riguardando membri dello stesso nucleo familiare. La trattazione congiunta risponde inoltre a criteri di economia procedurale.
  11. 5.1 Venendo ora al merito della vertenza, la Svizzera, su domanda, ac- corda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile. 5.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si può senz’altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). D-5654/2025, D-5656/2025, D-5657/2025, D-5659/2025, D-5661/2025 Pagina 5
  12. 6.1 Nel caso concreto il ricorrente 1, cittadino turco di etnia curda originario di H._______, dal 2015/2016 risiedeva a I._______ insieme alla propria famiglia, città dalla quale si spostava regolarmente per ragioni professio- nali. Dal 2015 al 2018 aveva svolto attività di autista e consulente per una parlamentare a H._______, mentre a partire dal 2018 ha effettuato condi- visioni sui social media di contenuto politico. Nel maggio 2022 il sindaco di H._______ gli avrebbe mostrato un atto di accusa per appartenenza a un’organizzazione terroristica e favoreggiamento, senza tuttavia consentir- gli di visionare integralmente il documento. Temendo un arresto, il ricor- rente ha lasciato I._______ con la sua famiglia, trasferendosi temporanea- mente a Istanbul presso parenti e richiedendo un passaporto per sé e per la propria famiglia. Dopo un breve viaggio in Grecia con la ricorrente 2 e l’ottenimento di un visto per tutti i membri della famiglia, il (…) settembre 2022 ha lasciato legalmente la Turchia con l’assistenza di un passatore. Successivamente, le autorità turche hanno avviato nei suoi confronti pro- cedimenti penali per i reati di insulto al Presidente e insulto pubblico a fun- zionario attraverso le menzionate condivisioni sui social media e lo hanno ricercato. 6.2 La ricorrente 2, cittadina turca di etnia curda e moglie del ricorrente 1, anche originaria di H._______ si è stabilita a I._______ dal 2015/2016 con la propria famiglia. Ella ha lasciato la Turchia a seguito delle vicende ri- guardanti il marito, in particolare dell’atto di accusa a lui mostrato. A I._______ aveva comunque subito discriminazioni da parte dei vicini, le- gate sia alla sua origine curda sia all’impiego del coniuge presso una par- lamentare, in un contesto in cui gli abitanti di H._______ erano percepiti come terroristi. Nel 2015 la zia del marito era rimasta uccisa durante il co- prifuoco a H._______; nel 2016, in occasione di un ulteriore coprifuoco a H._______, la famiglia d’origine si era trasferita temporaneamente presso di lei a I._______, vivendo momenti difficili. Anche i ricorrenti 3 – 6 hanno subito discriminazioni a causa dei loro nomi e della loro origine curda. Per quanto concerne i motivi da loro sollevati si rimanda alle rispettive decisioni impugnate. Il (…) settembre 2022 i ricorrenti 2, 4, 5 e 6 hanno lasciato legalmente la Turchia con il ricorrente 1, mentre il ricorrente 3 li ha raggiunti pochi giorni dopo. I ricorrenti 2-6 temono che, in caso di rientro in patria, il marito o padre venga arrestato. 6.3 I ricorrenti hanno allegato alla domanda d’asilo diversi mezzi di prova. In particolare, il ricorrente 1 ha prodotto documentazione riguardante i pro- cedimenti penali per i reati di insulto al Presidente e insulto pubblico a fun- zionario sui social media a suo carico e alcune lettere di referenze. Inoltre D-5654/2025, D-5656/2025, D-5657/2025, D-5659/2025, D-5661/2025 Pagina 6 i ricorrenti hanno prodotto documentazione attestante l’integrazione in Svizzera.
  13. 7.1 Nella decisione impugnata relativa il ricorrente 1, la SEM ha conside- rato inverosimile l’apertura di una procedura penale per appartenenza ad un’organizzazione terroristica e favoreggiamento, oltre che per aver svolto la funzione di “consulente” per una parlamentare curda. La SEM ha osser- vato che l’esposizione di questi motivi di asilo da parte del ricorrente 1 sia stata estremamente breve e priva di dettagli, soprattutto in relazione all’epi- sodio centrale dell’incontro con il sindaco di H.________. Nonostante le ripetute sollecitazioni dell’auditore volte a fornire informazioni circostan- ziate circa le ragioni dell’espatrio, le allegazioni si sono rivelate poco con- crete, scarsamente circostanziate e prive della qualità che ci si attende- rebbe da una persona che ha effettivamente vissuto i fatti descritti. L’auto- rità inferiore ha inoltre rilevato incoerenze e vaghezze nella descrizione del ruolo del ricorrente 1 quale “consulente” di una parlamentare, successiva- mente ricondotto ad attività di autista o volontariato, nonché nelle dichiara- zioni relative a incarichi politici e professionali, ritenute stereotipate e su- perficiali. Secondo la SEM, il ricorrente 1 avrebbe potuto fornire dichiara- zioni di analoga qualità anche in assenza di un’esperienza reale e, com- plessivamente, le allegazioni non soddisfano i requisiti di credibilità di cui all’art. 7 LAsi. Elementi quali il viaggio legale in Grecia e l’espatrio con pas- saporti ottenuti regolarmente, previo cambio di residenza a Istanbul e su- peramento dei controlli di frontiera, sono stati considerati incompatibili con la logica dell’agire di una persona che teme un arresto imminente. Le di- chiarazioni del ricorrente 1 e, per quanto di conoscenza diretta, dei ricor- renti 2-6, relative all’atto di accusa e al ruolo professionale del primo, non sono pertanto state ritenute verosimili e non integrano le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 7 LAsi. 7.2 La SEM, per quanto attiene la rilevanza dei restanti motivi d’asilo addotti dai ricorrenti, ha rilevato che i procedimenti penali invocati dal ricorrente 1 per i reati di insulto al Presidente e insulto pubblico a funzionario non soddisfano i criteri cumulativi fissati dalla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale nella sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 affinché possano essere considerati rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. In particolare, non sussiste una considerevole probabilità che gli atti d’accusa conducano a una condanna prossima e definitiva per motivi determinanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, né che l’eventuale pena raggiunga l’intensità richiesta dalla legge. L’autorità ha osservato che, in casi analoghi e in assenza di D-5654/2025, D-5656/2025, D-5657/2025, D-5659/2025, D-5661/2025 Pagina 7 precedenti penali o di un profilo politico marcato, i tribunali turchi raramente applicano pene detentive effettive, optando di frequente per pene sospese o con la condizionale. Ha inoltre rilevato che i documenti prodotti presentano un valore probatorio limitato, considerata la facilità con cui in Turchia possono essere ottenuti o falsificati, e che i mandati di accompagnamento coattivo in questione non costituiscono mandati d’arresto, ma ordini di comparizione per interrogatorio seguiti dal rilascio. Per quanto riguarda le molestie e le discriminazioni subite dai ricorrenti in quanto curdi, l’autorità ha ritenuto che si trattasse di episodi isolati e di intensità non superiore a quella cui può essere esposta gran parte della popolazione curda in Turchia. Le difficoltà denunciate dalla ricorrente 2 in ragione dell’origine etnica e dell’attività del coniuge presso una parlamentare sono state giudicate prive della gravità necessaria per essere rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. In definitiva, la SEM ha concluso che né i procedimenti penali pendenti, né le discriminazioni subite integrano i presupposti per il riconoscimento della qualità di rifugiato e che le allegazioni non soddisfano nemmeno i requisiti di verosimiglianza di cui all’art. 7 LAsi. 7.3 Gli insorgenti, nel loro ricorso congiunto, hanno sostenuto la verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente 1, indicando che egli avrebbe adeguatamente motivato le sue allegazioni, in particolare in merito all’incontro con il sindaco di H._______. Inoltre il ricorrente 1 avrebbe avuto una formazione scolastica incompleta e non avrebbe “la capacità intellettuale” per esporre un racconto della qualità che ci si aspetterebbe da una persona scolarizzata. Dipoi egli sarebbe stato chiaro e non si sarebbe contraddetto circa l’unica informazione che avrebbe ricevuto: vale a dire la tipologia di reato di cui egli sarebbe accusato. Per quanto concerne invece il ruolo politico da egli svolto, il ricorrente indica che non appare corretto sminuire il suo ruolo, che consisteva nel parlare con la gente e informare la popolazione circa il proprio partito. Egli conferma che l’attività in tal senso non fosse retribuita. Osservano dipoi i ricorrenti che per i reati più gravi le autorità turche non rilasciano ai patrocinatori la documentazione giudiziaria. Inoltre, gli insorgenti indicano che i procedimenti aperti presso un distretto in Turchia non vengono comunicati agli altri distretti prima dell’apertura del dibattimento e pertanto il distretto di Istanbul non sarebbe stato informato e gli insorgenti sarebbero riusciti a espatriati legalmente. I ricorrenti sostengono che i loro motivi sarebbero rilevanti, sia per quanto concerne la procedura per appartenenza all’organizzazione terroristica e favoreggiamento, sia per i reati di insulto al Presidente e a pubblico funzionario. Infine, una volta riconosciuto il fondato timore di pregiudizio per il ricorrente 1, tutti gli altri membri della famiglia D-5654/2025, D-5656/2025, D-5657/2025, D-5659/2025, D-5661/2025 Pagina 8 devono ottenere il diritto alla protezione per rischio di persecuzione riflessa, che va letta unitamente a tutti i pregiudizi e le discriminazioni che gli stessi hanno fatto valere nelle audizioni sui motivi di asilo.
  14. 8.1 Nel caso concreto, alla stessa stregua della SEM, anche il Tribunale ravvisa, nelle dichiarazioni rese dal ricorrente 1 in corso di procedura, di- versi indizi d’inverosimiglianza, con riferimento all’episodio durante il quale il sindaco di H._______ gli avrebbe comunicato l’esistenza di una proce- dura penale nei suoi confronti per il reato di appartenenza ad un’organiz- zazione terroristica e favoreggiamento, oltre che per il fatto di avere avuto un ruolo attivo quale “consulente” di una parlamentare. 8.2 Dalle allegazioni rese dal ricorrente 1 nel corso dell’audizione emerge una generale stringatezza e una carenza di dettagli, nonostante egli avesse dichiarato di aver compreso l’esigenza di fornire spiegazioni quanto più possibile circostanziate (cfr. verbale 1, D3). Il racconto libero presenta difficoltà di seguire una sequenzialità cronologica (cfr. verbale 1, D86) e, malgrado i numerosi tentativi dell’auditore di ottenere precisazioni, in par- ticolare sull’incontro con il sindaco di H._______, il ricorrente non è stato in grado di sostanziare in modo soddisfacente le proprie dichiarazioni. Ha inoltre introdotto dettagli estemporanei, di cui non è possibile verificare la provenienza, come l’identità del denunciante (cfr. verbale 1, D89). Il ricorrente ha altresì affermato che il documento mostratogli fosse un atto di accusa su carta intestata della polizia (cfr. verbale 1, D93), circostanza incompatibile con l’ordinamento giudiziario turco, nel quale l’atto di accusa è redatto e presentato dal pubblico ministero e non dalle forze di polizia (cfr. ad esempio MdP 10). Egli non ha mai prodotto alcun documento a sostegno di tali allegazioni, pur avendo accesso, tramite il proprio avvo- cato, ai dossier penali che lo riguardano, come dimostrato dalla documen- tazione agli atti relativa ai procedimenti per le sue attività sui social media. Le motivazioni addotte in sede ricorsuale circa la bassa scolarizzazione non sono convincenti, poiché l’audizione si è svolta con l’assistenza di un interprete ed egli era patrocinato. Inoltre, il ricorrente ha avuto oltre due anni di tempo per circostanziare le proprie posizioni, senza che siano in- tervenute aggiunte o precisazioni, nemmeno di natura linguistica, in sede di ricorso. La tesi difensiva secondo cui le autorità turche non rilascereb- bero documenti relativi a procedimenti per reati di terrorismo, per consen- tire l’identificazione dei rientranti in patria, non è convincente nel caso con- creto già per i seguenti motivi. Il ricorrente è infatti espatriato legalmente, D-5654/2025, D-5656/2025, D-5657/2025, D-5659/2025, D-5661/2025 Pagina 9 superando i controlli di frontiera (cfr. verbale 1, D62) e, in precedenza, lui e la ricorrente 2 avevano effettuato un viaggio di andata e ritorno in Grecia senza segnalare particolari criticità. Lo stesso ricorrente 1 ha registrato personalmente il cambio di indirizzo a Istanbul. Appare dunque contrario all’esperienza generale di vita e alla logica dell’agire che, temendo un pro- cedimento per reati a sfondo terroristico, egli abbia provveduto a tale regi- strazione e non sia stato fermato in alcuno dei tre attraversamenti legali di frontiera. Inoltre, sembra difficilmente compatibile con le attività politiche di basso profilo del ricorrente per il partito HDP, di per sé legale (cfr. il suo profilo politico E. 8.3), che sia stato avviato un procedimento penale contro di lui per appartenenza a un'organizzazione terroristica, a cui, a suo dire, egli non fa parte (cfr. verbale 3, D35; a questo proposito, ad esempio, la sentenza E-3979/2024, E-7441/2024 del 2 aprile 2025 E. 6.2.1 con riferi- mento). Ne consegue che il ricorrente 1 non ha reso verosimile l’esistenza di una procedura penale per appartenenza a un’organizzazione terroristica e di favoreggiamento. 8.3 Quanto alla natura dell’impegno politico del ricorrente 1, le sue dichia- razioni non consentono di delineare con chiarezza le mansioni svolte. È stato confermato in sede ricorsuale che egli non ricevesse alcuna retribu- zione, il che esclude si trattasse di un’attività lavorativa in senso stretto. Dalle sue affermazioni emerge che, tra il 2015 e il 2018, egli avrebbe ope- rato come autista e, in qualità di membro della commissione di quartiere, avrebbe svolto attività di informazione della popolazione sul partito HDP (cfr. verbale 1, D19, D100 e D102). Il ricorrente non ha quindi reso verosi- mile che egli abbia ricoperto ruoli esposti o di responsabilità all’interno del partito, né che la sua attività politica comportasse un rischio tale da giusti- ficare il riconoscimento della qualità di rifugiato. 8.4 I mezzi di prova prodotti dal ricorrente a sostegno delle proprie allega- zioni non comprovano l’esistenza di una procedura penale per il reato di appartenenza ad un’organizzazione terroristica e non comprovano un ruolo di rilievo all’interno del partito HDP. 8.5 Pertanto, le dichiarazioni del ricorrente in relazione a questi aspetti non risultano verosimili.
  15. 9.1 Gli altri motivi verranno pertanto analizzati sotto il profilo della rilevanza e ciò con particolare riferimento alle procedure penali per insulto al Presi- dente e insulto a pubblico funzionario per la sua funzione, oltre che per le D-5654/2025, D-5656/2025, D-5657/2025, D-5659/2025, D-5661/2025 Pagina 10 discriminazioni che i ricorrenti avrebbero subito a causa della loro etnia curda. 9.2 9.2.1 Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell’8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica secondo l’art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo). 9.2.2 Occorre rilevare che, in virtù di tale giurisprudenza, il semplice fatto che sia pendente un’inchiesta penale per il reato di insulto al Presidente e a pubblico funzionario, non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.8). Benché l’interessato 1 rischi di essere arrestato ai fini dell’interrogatorio in caso di rimpatrio, non si può presumere ch’egli sarà probabilmente esposto al rischio di subire trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell’uomo. Infatti è verosimile che le autorità penali turche non intendano proseguire l’indagine nei suoi confronti (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-1156/2024 del 27 marzo 2024; E-1373/2024 del 20 marzo 2024 consid. 6.3, D-736/2024 del 7 febbraio 2024; E-2549/2021 del 5 settembre 2023 consid. 6.5.4), posto in particolare che in Turchia vengono spesso archiviate molte procedure d’istruzione (cfr. sentenze del TAF D-7271/2023 del 2 maggio 2024 pag. 5; E-1156/2024 del 27 marzo 2024 con altri riferimenti). Inoltre, nel caso concreto, alla luce di quanto sopra esposto, va esclusa l’esistenza di un profilo politico di rilievo sulla base del quale le autorità potrebbero pronunciare una pena sproporzionatamente severa in senso assoluto, comportante segnatamente la tortura o trattamenti disumani e degradanti (cfr. sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 E. 8.7.4). In primo luogo e come giustamente rilevato dalla SEM, dagli atti all’incarto non emerge che il ricorrente abbia mai avuto un’attività politica di rilievo. Egli infatti, come già analizzato sub consid. 8.3, ha effettuato l’attività di autista per una parlamentare ed è stato attivo quale membro in una commissione di quartiere. L’interessato 1 inoltre non ha mai indicato di aver precedenti penali. D-5654/2025, D-5656/2025, D-5657/2025, D-5659/2025, D-5661/2025 Pagina 11 9.2.3 Pertanto, le procedure che interessano il ricorrente 1, non costituiscono di per sé un valido motivo d’asilo. 9.3 Neppure le pretese discriminazioni in ragione dell’etnia curda sollevate da tutti gli interessati risultano dirimenti per il giudizio. Per invalsa giurisprudenza, infatti, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per l’asilo (cfr. sentenze del TAF E‑4103/2024 consid. 7.1). Ad esempio la ricorrente 2 si è limitata ad indicare di avere subito discriminazioni da parte dei vicini di casa oppure che a H._______ i curdi vengano visti come terroristi. Il ricorrente 1 ha invece indicato ad esempio che nel 2016 la propria seconda abitazione sarebbe stata utilizzata come posto di controllo e sarebbero stati scritti degli insulti sulle pareti. Tali argomentazioni non sono tuttavia sufficienti a dimostrare l’esistenza di un rischio concreto di persecuzione. 9.4 Per il resto, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni indicate nelle decisioni impugnate alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell’art. 4 PA). Visto quanto precede, a prescindere dalla verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente 1, non sono ravvisabili indizi concreti, né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo, che possano lasciare presagire l'avvento, in un futuro prossimo e con un'alta probabilità, di persecuzioni determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne discende, quindi, che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo, va confermato il giudizio negativo delle decisioni impugnate.
  16. 10.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pro- nuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 10.2 I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
  17. D-5654/2025, D-5656/2025, D-5657/2025, D-5659/2025, D-5661/2025 Pagina 12 11.1 Nelle proprie decisioni la SEM, dopo aver pronunciato l’allontana- mento dei ricorrenti, ha considerato l’esecuzione di tale provvedimento am- missibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 11.2 Al contrario, i ricorrenti ritengono che, vista l’apertura di una procedura penale nei confronti dell’interessato 1, tutti i ricorrenti verrebbero stigmatiz- zati e non riuscirebbero a trovare un lavoro e pertanto emarginati dalla so- cietà. 11.3 Per rinvio dell’art. 44 LAsi, l’art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl, RS 142.20) prevede che l’esecuzione dell’allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl). In caso di non adempimento di una questa condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrl). 11.4 11.4.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esauri- sce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par- ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni, pre- suppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Com- missione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 con- sid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 11.4.2 A ragione l’autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata rico- nosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, non sono ravvisabili agli atti, ri- spettivamente nelle allegazioni ricorsuali degli insorgenti, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che essi possano essere esposti ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio D-5654/2025, D-5656/2025, D-5657/2025, D-5659/2025, D-5661/2025 Pagina 13 (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). 11.5 11.5.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrl, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazione di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emer- genza medica. 11.5.2 Per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'inte- gralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; ciò vale anche per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-7282/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 8.3.2; cfr. anche sentenza di riferimento del Tribunale E-4103/2024 dell'8 novem- bre 2024 consid. 13.4.8). I ricorrenti provengono da ultimo da Istanbul e in precedenza hanno abitato a I._______, mentre il ricorrente 1 si recava spesso a H._______ per lavoro. Inoltre i ricorrenti non hanno indicato di aver subito particolari conseguenze a causa dei terremoti. Pertanto, sotto questo profilo non vi sono impedimenti all’esecuzione dell’allontanamento. 11.5.3 Pure dal profilo dei motivi personali, non è evincibile alcun elemento dal quale si possa dedurre che l’esecuzione dell’allontanamento impliche- rebbe una messa in pericolo concreta dei ricorrenti. Il ricorrente 1, marito della ricorrente 2 e padre degli altri interessati, ha sempre lavorato e non ha mai avuto problemi economici. La famiglia dispone tutt’ora di un’abita- zione di proprietà, anche se attualmente locata. A livello valetudinario, i ricorrenti non risultano affetti da problematiche ostative all’esecuzione dell’allontanamento, altresì considerato che la Turchia dispone di un si- stema sanitario equiparabile a quello dell'Europa occidentale. Di conse- guenza, in tale Paese è possibile curare qualsiasi malattia e sono disponi- bili praticamente tutti i farmaci. Ciò vale anche per le malattie psichiche, per le quali i trattamenti ambulatoriali sono garantiti nei capoluoghi di pro- vincia e nelle grandi città (cfr. sentenza del Tribunale E-4698/2020 del 13 dicembre 2022 consid. 7.3.4). Le censure sollevate in sede ricorsuale, quali l’asserito stigma sociale o la difficoltà nel trovare un lavoro non risul- tano rilevanti per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti. D-5654/2025, D-5656/2025, D-5657/2025, D-5659/2025, D-5661/2025 Pagina 14 11.5.4 Nemmeno gli sforzi dichiarati dai ricorrenti per integrarsi in Svizzera possono modificare questa conclusione. Nel valutare il presente ricorso, il Tribunale amministrativo federale deve esaminare solo la questione se i ricorrenti siano specificamente a rischio nel loro Paese d'origine. 11.5.5 A tali condizioni, l’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl in relazione all’art. 44 LAsi). 11.6 Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrl in relazione all’art. 44 LAsi).
  18. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il di- ritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto.
  19. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda processuale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo per le spese proces- suali, è divenuta senza oggetto.
  20. Visto quanto precede, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio vanno respinte in quanto le richieste di giudizio presentate con il ricorso erano sprovviste di probabilità di esito favorevole (cfr. art. 65 cpv. 1 e cpv. 2 PA). Le spese processuali di fr. 1’550.- sono inoltre poste a carico dei ricorrenti soccombenti (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
  21. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. D-5654/2025, D-5656/2025, D-5657/2025, D-5659/2025, D-5661/2025 Pagina 15 (dispositivo alla pagina seguente) D-5654/2025, D-5656/2025, D-5657/2025, D-5659/2025, D-5661/2025 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia:
  22. Le procedure D-5654/2025, D-5656/2025, D-5657/2025, D-5659/2025 e D-5661/2025 sono congiunte.
  23. Il ricorso è respinto.
  24. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali oltre che di nomina di un patrocinatore d’uf- ficio, è respinta.
  25. Le spese processuali, di fr. 1’550.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
  26. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5654/2025, D-5656/2025, D-5657/2025, D-5659/2025, D-5661/2025 Sentenza dell'8 settembre 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Regina Derrer; cancelliere Adriano Alari. Parti

1. A._______, nato il (...),

2. B._______, nata il (...),

3. C._______, nato il (...),

4. D._______, nato il (...),

5. E._______, nata il (...),

6. F._______, nata il (...), tutti Turchia, patrocinati da Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio Giuridico, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisioni della SEM del 3 luglio 2025 / N (...). Fatti: A. A.a. Gli interessati hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 14 ottobre 2022. Il nucleo familiare è composto da padre, madre e 4 figli, divenuti tutti maggiorenni in corso di procedura. A.b. L'interessato 1 è stato sentito sui suoi motivi d'asilo nell'ambito di un'audizione tenutasi il 6 maggio 2024 secondo l'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31) (cfr. atto SEM n. [{...}]-46/20 di seguito: verbale 1). L'interessata 2 è stata sentita il giorno seguente, il 7 maggio 2024 (cfr. atto SEM n. 47/17 di seguito: verbale 2). L'interessato 1 è stato nuovamente sentito in data 16 maggio 2024 (cfr. atto SEM n. 50/10 di seguito: verbale 3). A.c. L'interessato 3 è stato sentito in data 23 maggio 2024 sui propri motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. [{...}-18/14, di seguito: verbale 4). A.d. L'interessato 4 è stato sentito in data 16 maggio 2024 sui propri motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. [{...}]-18/11, di seguito: verbale 7). A.e. L'interessata 5 è stata sentita in data 22 maggio 2024 sui propri motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. [{...}]-21/12, di seguito: verbale 5). A.f. L'interessata 6 è stata sentita in data 14 maggio 2024 sui propri motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. [{...}]-19/13, di seguito: verbale 6). A.g. Con decisioni separate del 28 maggio 2024, la SEM ha deciso di trattare la domanda d'asilo degli interessati in procedura ampliata (atti SEM n. [{...}]-51/2, [{...}]-19/1, [{...}]-23/1, [{...}]-20/2, [{...}]-19/2). B. Con cinque decisioni separate, datate 3 luglio 2025, la SEM non ha riconosciuto agli interessati la qualità di rifugiati, ha respinto le rispettive domande d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera, ritenendone l'esecuzione possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. C. C.a. Con ricorso unico del 28 luglio 2025, gli insorgenti hanno adito il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale, TAF) chiedendo l'annullamento delle cinque decisioni impugnate, il riconoscimento della qualità di rifugiati ai ricorrenti e la concessione dell'asilo, in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. I ricorrenti postulano inoltre la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, con protesta di spese e ripetibili. Ulteriormente, i ricorrenti chiedono che le loro cause siano congiunte in un'unica procedura. C.b. Al ricorso sono stati allegati in copia, oltre alle procure e alle decisioni impugnate, una lettera dei ricorrenti in italiano non firmata e uno scritto in lingua turca di G._______, HDP H._______, e la relativa traduzione. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato contro cinque decisioni in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza, ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi esposti di seguito, è deciso da un giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi). In tale caso, la sentenza è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

4. Preliminarmente il Tribunale deve esprimersi circa la richiesta di congiungere le differenti procedure che interessano i due genitori e i quattro figli maggiorenni. In sede ricorsuale, il patrocinatore ha presentato una unica impugnativa contro le cinque differenti decisioni che interessano gli insorgenti. In tale sede i ricorrenti hanno sottolineato che i motivi dell'espatrio sono da ricondurre unicamente al padre (ricorrente 1). Pure le censure ricorsuali sono tutte concentrate sui motivi di quest'ultimo. Il Tribunale osserva pertanto che, conformemente alla prassi del Tribunale, i ricorsi che si riferiscono alla medesima fattispecie, anche se introdotti separatamente, possono essere trattati congiuntamente in una sola procedura, e ciò in qualsiasi stadio della causa (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17). Nel caso concreto, si giustifica pertanto la decisione di congiungere le cinque procedure, atteso che esse si fondano sui medesimi presupposti di fatto e pongono questioni giuridiche identiche, riguardando membri dello stesso nucleo familiare. La trattazione congiunta risponde inoltre a criteri di economia procedurale. 5. 5.1 Venendo ora al merito della vertenza, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si può senz'altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6. 6.1 Nel caso concreto il ricorrente 1, cittadino turco di etnia curda originario di H._______, dal 2015/2016 risiedeva a I._______ insieme alla propria famiglia, città dalla quale si spostava regolarmente per ragioni professionali. Dal 2015 al 2018 aveva svolto attività di autista e consulente per una parlamentare a H._______, mentre a partire dal 2018 ha effettuato condivisioni sui social media di contenuto politico. Nel maggio 2022 il sindaco di H._______ gli avrebbe mostrato un atto di accusa per appartenenza a un'organizzazione terroristica e favoreggiamento, senza tuttavia consentirgli di visionare integralmente il documento. Temendo un arresto, il ricorrente ha lasciato I._______ con la sua famiglia, trasferendosi temporaneamente a Istanbul presso parenti e richiedendo un passaporto per sé e per la propria famiglia. Dopo un breve viaggio in Grecia con la ricorrente 2 e l'ottenimento di un visto per tutti i membri della famiglia, il (...) settembre 2022 ha lasciato legalmente la Turchia con l'assistenza di un passatore. Successivamente, le autorità turche hanno avviato nei suoi confronti procedimenti penali per i reati di insulto al Presidente e insulto pubblico a funzionario attraverso le menzionate condivisioni sui social media e lo hanno ricercato. 6.2 La ricorrente 2, cittadina turca di etnia curda e moglie del ricorrente 1, anche originaria di H._______ si è stabilita a I._______ dal 2015/2016 con la propria famiglia. Ella ha lasciato la Turchia a seguito delle vicende riguardanti il marito, in particolare dell'atto di accusa a lui mostrato. A I._______ aveva comunque subito discriminazioni da parte dei vicini, legate sia alla sua origine curda sia all'impiego del coniuge presso una parlamentare, in un contesto in cui gli abitanti di H._______ erano percepiti come terroristi. Nel 2015 la zia del marito era rimasta uccisa durante il coprifuoco a H._______; nel 2016, in occasione di un ulteriore coprifuoco a H._______, la famiglia d'origine si era trasferita temporaneamente presso di lei a I._______, vivendo momenti difficili. Anche i ricorrenti 3 - 6 hanno subito discriminazioni a causa dei loro nomi e della loro origine curda. Per quanto concerne i motivi da loro sollevati si rimanda alle rispettive decisioni impugnate. Il (...) settembre 2022 i ricorrenti 2, 4, 5 e 6 hanno lasciato legalmente la Turchia con il ricorrente 1, mentre il ricorrente 3 li ha raggiunti pochi giorni dopo. I ricorrenti 2-6 temono che, in caso di rientro in patria, il marito o padre venga arrestato. 6.3 I ricorrenti hanno allegato alla domanda d'asilo diversi mezzi di prova. In particolare, il ricorrente 1 ha prodotto documentazione riguardante i procedimenti penali per i reati di insulto al Presidente e insulto pubblico a funzionario sui social media a suo carico e alcune lettere di referenze. Inoltre i ricorrenti hanno prodotto documentazione attestante l'integrazione in Svizzera. 7. 7.1 Nella decisione impugnata relativa il ricorrente 1, la SEM ha considerato inverosimile l'apertura di una procedura penale per appartenenza ad un'organizzazione terroristica e favoreggiamento, oltre che per aver svolto la funzione di "consulente" per una parlamentare curda. La SEM ha osservato che l'esposizione di questi motivi di asilo da parte del ricorrente 1 sia stata estremamente breve e priva di dettagli, soprattutto in relazione all'episodio centrale dell'incontro con il sindaco di H.________. Nonostante le ripetute sollecitazioni dell'auditore volte a fornire informazioni circostanziate circa le ragioni dell'espatrio, le allegazioni si sono rivelate poco concrete, scarsamente circostanziate e prive della qualità che ci si attenderebbe da una persona che ha effettivamente vissuto i fatti descritti. L'autorità inferiore ha inoltre rilevato incoerenze e vaghezze nella descrizione del ruolo del ricorrente 1 quale "consulente" di una parlamentare, successivamente ricondotto ad attività di autista o volontariato, nonché nelle dichiarazioni relative a incarichi politici e professionali, ritenute stereotipate e superficiali. Secondo la SEM, il ricorrente 1 avrebbe potuto fornire dichiarazioni di analoga qualità anche in assenza di un'esperienza reale e, complessivamente, le allegazioni non soddisfano i requisiti di credibilità di cui all'art. 7 LAsi. Elementi quali il viaggio legale in Grecia e l'espatrio con passaporti ottenuti regolarmente, previo cambio di residenza a Istanbul e superamento dei controlli di frontiera, sono stati considerati incompatibili con la logica dell'agire di una persona che teme un arresto imminente. Le dichiarazioni del ricorrente 1 e, per quanto di conoscenza diretta, dei ricorrenti 2-6, relative all'atto di accusa e al ruolo professionale del primo, non sono pertanto state ritenute verosimili e non integrano le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 7 LAsi. 7.2 La SEM, per quanto attiene la rilevanza dei restanti motivi d'asilo addotti dai ricorrenti, ha rilevato che i procedimenti penali invocati dal ricorrente 1 per i reati di insulto al Presidente e insulto pubblico a funzionario non soddisfano i criteri cumulativi fissati dalla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale nella sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 affinché possano essere considerati rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, non sussiste una considerevole probabilità che gli atti d'accusa conducano a una condanna prossima e definitiva per motivi determinanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, né che l'eventuale pena raggiunga l'intensità richiesta dalla legge. L'autorità ha osservato che, in casi analoghi e in assenza di precedenti penali o di un profilo politico marcato, i tribunali turchi raramente applicano pene detentive effettive, optando di frequente per pene sospese o con la condizionale. Ha inoltre rilevato che i documenti prodotti presentano un valore probatorio limitato, considerata la facilità con cui in Turchia possono essere ottenuti o falsificati, e che i mandati di accompagnamento coattivo in questione non costituiscono mandati d'arresto, ma ordini di comparizione per interrogatorio seguiti dal rilascio. Per quanto riguarda le molestie e le discriminazioni subite dai ricorrenti in quanto curdi, l'autorità ha ritenuto che si trattasse di episodi isolati e di intensità non superiore a quella cui può essere esposta gran parte della popolazione curda in Turchia. Le difficoltà denunciate dalla ricorrente 2 in ragione dell'origine etnica e dell'attività del coniuge presso una parlamentare sono state giudicate prive della gravità necessaria per essere rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In definitiva, la SEM ha concluso che né i procedimenti penali pendenti, né le discriminazioni subite integrano i presupposti per il riconoscimento della qualità di rifugiato e che le allegazioni non soddisfano nemmeno i requisiti di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi. 7.3 Gli insorgenti, nel loro ricorso congiunto, hanno sostenuto la verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente 1, indicando che egli avrebbe adeguatamente motivato le sue allegazioni, in particolare in merito all'incontro con il sindaco di H._______. Inoltre il ricorrente 1 avrebbe avuto una formazione scolastica incompleta e non avrebbe "la capacità intellettuale" per esporre un racconto della qualità che ci si aspetterebbe da una persona scolarizzata. Dipoi egli sarebbe stato chiaro e non si sarebbe contraddetto circa l'unica informazione che avrebbe ricevuto: vale a dire la tipologia di reato di cui egli sarebbe accusato. Per quanto concerne invece il ruolo politico da egli svolto, il ricorrente indica che non appare corretto sminuire il suo ruolo, che consisteva nel parlare con la gente e informare la popolazione circa il proprio partito. Egli conferma che l'attività in tal senso non fosse retribuita. Osservano dipoi i ricorrenti che per i reati più gravi le autorità turche non rilasciano ai patrocinatori la documentazione giudiziaria. Inoltre, gli insorgenti indicano che i procedimenti aperti presso un distretto in Turchia non vengono comunicati agli altri distretti prima dell'apertura del dibattimento e pertanto il distretto di Istanbul non sarebbe stato informato e gli insorgenti sarebbero riusciti a espatriati legalmente. I ricorrenti sostengono che i loro motivi sarebbero rilevanti, sia per quanto concerne la procedura per appartenenza all'organizzazione terroristica e favoreggiamento, sia per i reati di insulto al Presidente e a pubblico funzionario. Infine, una volta riconosciuto il fondato timore di pregiudizio per il ricorrente 1, tutti gli altri membri della famiglia devono ottenere il diritto alla protezione per rischio di persecuzione riflessa, che va letta unitamente a tutti i pregiudizi e le discriminazioni che gli stessi hanno fatto valere nelle audizioni sui motivi di asilo. 8. 8.1 Nel caso concreto, alla stessa stregua della SEM, anche il Tribunale ravvisa, nelle dichiarazioni rese dal ricorrente 1 in corso di procedura, diversi indizi d'inverosimiglianza, con riferimento all'episodio durante il quale il sindaco di H._______ gli avrebbe comunicato l'esistenza di una procedura penale nei suoi confronti per il reato di appartenenza ad un'organizzazione terroristica e favoreggiamento, oltre che per il fatto di avere avuto un ruolo attivo quale "consulente" di una parlamentare. 8.2 Dalle allegazioni rese dal ricorrente 1 nel corso dell'audizione emerge una generale stringatezza e una carenza di dettagli, nonostante egli avesse dichiarato di aver compreso l'esigenza di fornire spiegazioni quanto più possibile circostanziate (cfr. verbale 1, D3). Il racconto libero presenta difficoltà di seguire una sequenzialità cronologica (cfr. verbale 1, D86) e, malgrado i numerosi tentativi dell'auditore di ottenere precisazioni, in particolare sull'incontro con il sindaco di H._______, il ricorrente non è stato in grado di sostanziare in modo soddisfacente le proprie dichiarazioni. Ha inoltre introdotto dettagli estemporanei, di cui non è possibile verificare la provenienza, come l'identità del denunciante (cfr. verbale 1, D89). Il ricorrente ha altresì affermato che il documento mostratogli fosse un atto di accusa su carta intestata della polizia (cfr. verbale 1, D93), circostanza incompatibile con l'ordinamento giudiziario turco, nel quale l'atto di accusa è redatto e presentato dal pubblico ministero e non dalle forze di polizia (cfr. ad esempio MdP 10). Egli non ha mai prodotto alcun documento a sostegno di tali allegazioni, pur avendo accesso, tramite il proprio avvocato, ai dossier penali che lo riguardano, come dimostrato dalla documentazione agli atti relativa ai procedimenti per le sue attività sui social media. Le motivazioni addotte in sede ricorsuale circa la bassa scolarizzazione non sono convincenti, poiché l'audizione si è svolta con l'assistenza di un interprete ed egli era patrocinato. Inoltre, il ricorrente ha avuto oltre due anni di tempo per circostanziare le proprie posizioni, senza che siano intervenute aggiunte o precisazioni, nemmeno di natura linguistica, in sede di ricorso. La tesi difensiva secondo cui le autorità turche non rilascerebbero documenti relativi a procedimenti per reati di terrorismo, per consentire l'identificazione dei rientranti in patria, non è convincente nel caso concreto già per i seguenti motivi. Il ricorrente è infatti espatriato legalmente, superando i controlli di frontiera (cfr. verbale 1, D62) e, in precedenza, lui e la ricorrente 2 avevano effettuato un viaggio di andata e ritorno in Grecia senza segnalare particolari criticità. Lo stesso ricorrente 1 ha registrato personalmente il cambio di indirizzo a Istanbul. Appare dunque contrario all'esperienza generale di vita e alla logica dell'agire che, temendo un procedimento per reati a sfondo terroristico, egli abbia provveduto a tale registrazione e non sia stato fermato in alcuno dei tre attraversamenti legali di frontiera. Inoltre, sembra difficilmente compatibile con le attività politiche di basso profilo del ricorrente per il partito HDP, di per sé legale (cfr. il suo profilo politico E. 8.3), che sia stato avviato un procedimento penale contro di lui per appartenenza a un'organizzazione terroristica, a cui, a suo dire, egli non fa parte (cfr. verbale 3, D35; a questo proposito, ad esempio, la sentenza E-3979/2024, E-7441/2024 del 2 aprile 2025 E. 6.2.1 con riferimento). Ne consegue che il ricorrente 1 non ha reso verosimile l'esistenza di una procedura penale per appartenenza a un'organizzazione terroristica e di favoreggiamento. 8.3 Quanto alla natura dell'impegno politico del ricorrente 1, le sue dichiarazioni non consentono di delineare con chiarezza le mansioni svolte. È stato confermato in sede ricorsuale che egli non ricevesse alcuna retribuzione, il che esclude si trattasse di un'attività lavorativa in senso stretto. Dalle sue affermazioni emerge che, tra il 2015 e il 2018, egli avrebbe operato come autista e, in qualità di membro della commissione di quartiere, avrebbe svolto attività di informazione della popolazione sul partito HDP (cfr. verbale 1, D19, D100 e D102). Il ricorrente non ha quindi reso verosimile che egli abbia ricoperto ruoli esposti o di responsabilità all'interno del partito, né che la sua attività politica comportasse un rischio tale da giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato. 8.4 I mezzi di prova prodotti dal ricorrente a sostegno delle proprie allegazioni non comprovano l'esistenza di una procedura penale per il reato di appartenenza ad un'organizzazione terroristica e non comprovano un ruolo di rilievo all'interno del partito HDP. 8.5 Pertanto, le dichiarazioni del ricorrente in relazione a questi aspetti non risultano verosimili. 9. 9.1 Gli altri motivi verranno pertanto analizzati sotto il profilo della rilevanza e ciò con particolare riferimento alle procedure penali per insulto al Presidente e insulto a pubblico funzionario per la sua funzione, oltre che per le discriminazioni che i ricorrenti avrebbero subito a causa della loro etnia curda. 9.2 9.2.1 Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un'organizzazione terroristica secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo). 9.2.2 Occorre rilevare che, in virtù di tale giurisprudenza, il semplice fatto che sia pendente un'inchiesta penale per il reato di insulto al Presidente e a pubblico funzionario, non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.8). Benché l'interessato 1 rischi di essere arrestato ai fini dell'interrogatorio in caso di rimpatrio, non si può presumere ch'egli sarà probabilmente esposto al rischio di subire trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell'uomo. Infatti è verosimile che le autorità penali turche non intendano proseguire l'indagine nei suoi confronti (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-1156/2024 del 27 marzo 2024; E-1373/2024 del 20 marzo 2024 consid. 6.3, D-736/2024 del 7 febbraio 2024; E-2549/2021 del 5 settembre 2023 consid. 6.5.4), posto in particolare che in Turchia vengono spesso archiviate molte procedure d'istruzione (cfr. sentenze del TAF D-7271/2023 del 2 maggio 2024 pag. 5; E-1156/2024 del 27 marzo 2024 con altri riferimenti). Inoltre, nel caso concreto, alla luce di quanto sopra esposto, va esclusa l'esistenza di un profilo politico di rilievo sulla base del quale le autorità potrebbero pronunciare una pena sproporzionatamente severa in senso assoluto, comportante segnatamente la tortura o trattamenti disumani e degradanti (cfr. sentenza di riferimento E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 E. 8.7.4). In primo luogo e come giustamente rilevato dalla SEM, dagli atti all'incarto non emerge che il ricorrente abbia mai avuto un'attività politica di rilievo. Egli infatti, come già analizzato sub consid. 8.3, ha effettuato l'attività di autista per una parlamentare ed è stato attivo quale membro in una commissione di quartiere. L'interessato 1 inoltre non ha mai indicato di aver precedenti penali. 9.2.3 Pertanto, le procedure che interessano il ricorrente 1, non costituiscono di per sé un valido motivo d'asilo. 9.3 Neppure le pretese discriminazioni in ragione dell'etnia curda sollevate da tutti gli interessati risultano dirimenti per il giudizio. Per invalsa giurisprudenza, infatti, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per l'asilo (cfr. sentenze del TAF E-4103/2024 consid. 7.1). Ad esempio la ricorrente 2 si è limitata ad indicare di avere subito discriminazioni da parte dei vicini di casa oppure che a H._______ i curdi vengano visti come terroristi. Il ricorrente 1 ha invece indicato ad esempio che nel 2016 la propria seconda abitazione sarebbe stata utilizzata come posto di controllo e sarebbero stati scritti degli insulti sulle pareti. Tali argomentazioni non sono tuttavia sufficienti a dimostrare l'esistenza di un rischio concreto di persecuzione. 9.4 Per il resto, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni indicate nelle decisioni impugnate alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA). Visto quanto precede, a prescindere dalla verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente 1, non sono ravvisabili indizi concreti, né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo, che possano lasciare presagire l'avvento, in un futuro prossimo e con un'alta probabilità, di persecuzioni determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne discende, quindi, che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo, va confermato il giudizio negativo delle decisioni impugnate. 10. 10.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 10.2 I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 11. 11.1 Nelle proprie decisioni la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento dei ricorrenti, ha considerato l'esecuzione di tale provvedimento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 11.2 Al contrario, i ricorrenti ritengono che, vista l'apertura di una procedura penale nei confronti dell'interessato 1, tutti i ricorrenti verrebbero stigmatizzati e non riuscirebbero a trovare un lavoro e pertanto emarginati dalla società. 11.3 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl, RS 142.20) prevede che l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl). In caso di non adempimento di una questa condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrl). 11.4 11.4.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 11.4.2 A ragione l'autorità inferiore nel suo provvedimento, ha osservato che in specie il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, non sono ravvisabili agli atti, rispettivamente nelle allegazioni ricorsuali degli insorgenti, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che essi possano essere esposti ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). 11.5 11.5.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrl, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazione di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 11.5.2 Per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese da luglio 2015 e gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016; ciò vale anche per gli appartenenti all'etnia curda (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-7282/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 8.3.2; cfr. anche sentenza di riferimento del Tribunale E-4103/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 13.4.8). I ricorrenti provengono da ultimo da Istanbul e in precedenza hanno abitato a I._______, mentre il ricorrente 1 si recava spesso a H._______ per lavoro. Inoltre i ricorrenti non hanno indicato di aver subito particolari conseguenze a causa dei terremoti. Pertanto, sotto questo profilo non vi sono impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento. 11.5.3 Pure dal profilo dei motivi personali, non è evincibile alcun elemento dal quale si possa dedurre che l'esecuzione dell'allontanamento implicherebbe una messa in pericolo concreta dei ricorrenti. Il ricorrente 1, marito della ricorrente 2 e padre degli altri interessati, ha sempre lavorato e non ha mai avuto problemi economici. La famiglia dispone tutt'ora di un'abitazione di proprietà, anche se attualmente locata. A livello valetudinario, i ricorrenti non risultano affetti da problematiche ostative all'esecuzione dell'allontanamento, altresì considerato che la Turchia dispone di un sistema sanitario equiparabile a quello dell'Europa occidentale. Di conseguenza, in tale Paese è possibile curare qualsiasi malattia e sono disponibili praticamente tutti i farmaci. Ciò vale anche per le malattie psichiche, per le quali i trattamenti ambulatoriali sono garantiti nei capoluoghi di provincia e nelle grandi città (cfr. sentenza del Tribunale E-4698/2020 del 13 dicembre 2022 consid. 7.3.4). Le censure sollevate in sede ricorsuale, quali l'asserito stigma sociale o la difficoltà nel trovare un lavoro non risultano rilevanti per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti. 11.5.4 Nemmeno gli sforzi dichiarati dai ricorrenti per integrarsi in Svizzera possono modificare questa conclusione. Nel valutare il presente ricorso, il Tribunale amministrativo federale deve esaminare solo la questione se i ricorrenti siano specificamente a rischio nel loro Paese d'origine. 11.5.5 A tali condizioni, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti è da ritenere anche esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrl in relazione all'art. 44 LAsi). 11.6 Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrl in relazione all'art. 44 LAsi).

12. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e, inoltre, non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso va respinto.

13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda processuale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo per le spese processuali, è divenuta senza oggetto.

14. Visto quanto precede, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio vanno respinte in quanto le richieste di giudizio presentate con il ricorso erano sprovviste di probabilità di esito favorevole (cfr. art. 65 cpv. 1 e cpv. 2 PA). Le spese processuali di fr. 1'550.- sono inoltre poste a carico dei ricorrenti soccombenti (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

15. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Le procedure D-5654/2025, D-5656/2025, D-5657/2025, D-5659/2025 eD-5661/2025 sono congiunte.

2. Il ricorso è respinto.

3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali oltre che di nomina di un patrocinatore d'ufficio, è respinta.

4. Le spese processuali, di fr. 1'550.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: