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D-5377/2018

D-5377/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-11-22 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

E. 2 La decisione della SEM del 17 agosto 2018 è annullata e gli atti sono rinviati all'autorità inferiore per una completa e corretta istruzione della fattispecie e pronuncia di una nuova decisione.

E. 3 Non si prelevano spese processuali.

E. 4 La SEM rifonderà ai ricorrenti complessivamente CHF 1'200. - a titolo di spese ripetibili.

E. 5 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5377/2018 Sentenza del 22 novembre 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Sylvie Cossy, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Senza nazionalità, alias A._______, nato il (...), Apolide, con la moglie C._______, nata il (...), alias D._______, nata il (...), Senza nazionalità, entrambi rappresentati dall'avv. lic. iur. Michael Steiner, Rechtsanwalt, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 17 agosto 2018 / N (...). Visto: le domande d'asilo che C._______ ed il marito A._______ hanno presentato in Svizzera rispettivamente l'(...) dicembre 2015 (cfr. atto A1/2 e atto A6/12, p.to 5.05, pag. 7) ed il (...) maggio 2017 (cfr. atto B1/2 e atto B8/12, p.to 5.05, pag. 7), i verbali d'audizione sulle generalità del 22 dicembre 2015 (cfr. atto A6/12) e d'audizione sui motivi d'asilo del 26 settembre 2016 (cfr. atto A27/16) della richiedente, il verbale d'audizione sulle generalità del 9 giugno 2017 (cfr. atto B8/12) ed il verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 26 aprile 2018 (cfr. atto B19/25) dell'interessato, i diversi mezzi di prova, che la ricorrente ha prodotto nel corso della procedura dinnanzi all'autorità inferiore, che sono stati registrati agli atti da quest'ultima nella busta di cui all'atto A26/1 (cifre da 1 a 6), lo scritto del 28 novembre 2016, con cui l'interessata ha trasmesso alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ulteriori documenti, chiedendo di tenerne conto nella valutazione della loro domanda d'asilo (cfr. atto A28/4), gli scritti del 19 aprile 2018 (cfr. atto B16/2) e del 24 aprile 2018 (cfr. atto B18/2), con i quali il ricorrente, sempre durante la procedura dinnanzi all'autorità inferiore, ha trasmesso alla predetta autorità dei mezzi di prova, raccolti agli atti da quest'ultima nella busta di cui all'atto B17 (cifre da 1 a 12), gli scritti della SEM rispettivamente del 23 agosto 2018 (cfr. atto B27/2) e del 6 settembre 2018 (cfr. atto A31/2), concernenti le richieste per l'esame degli atti dei ricorrenti (cfr. atti B26/1 e A30/1), la decisione della SEM del 17 agosto 2018, notificata il 21 agosto 2018 (cfr. risultanze processuali; avviso di ricevimento), con cui la predetta autorità non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ai richiedenti ed ha respinto le loro domande d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dei medesimi dalla Svizzera, ma tuttavia concedendo loro l'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, il ricorso del 20 settembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 21 settembre 2018) inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la decisione succitata, con cui i ricorrenti hanno chiesto preliminarmente di avere accesso completo agli atti A3/1, A5/18, A19/2, A20/1 e B4; a titolo eventuale che sia concesso loro il diritto di essere sentiti in merito agli atti A3/1, A5/18, A19/2, A20/1 e B4; che dopo concessione dell'esame degli atti ed a titolo eventuale del diritto di essere sentiti, sia fissato loro un termine adeguato per poter completare il loro ricorso; altresì postulano a titolo principale che la decisione avversata sia annullata e che gli atti di causa siano restituiti alla SEM per una completa e corretta valutazione ed accertamento della fattispecie e per nuova decisione; in primo subordine postulano l'annullamento della decisione dell'autorità inferiore, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; in secondo subordine che la decisione della decisione dell'autorità di prime cure sia annullata e sia riconosciuto loro la qualità di rifugiato, contestualmente, i ricorrenti, hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria, secondo il senso, della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, protestate spese e ripetibili, lo scritto del rappresentante legale dei ricorrenti del 18 ottobre 2018 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 19 ottobre 2018), con allegato quale mezzo di prova copia di uno scritto in lingua straniera della "(...)", il successivo scritto del 24 ottobre 2018 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 25 ottobre 2018) dei ricorrenti, con allegati quali ulteriori mezzi di prova: l'originale di uno scritto in lingua straniera della "(...)" - già prodotto in copia con scritto del 18 ottobre 2018 - copia della busta di spedizione e copia del giustificativo di spedizione (...), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che i ricorrenti sono toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA), per il che sono legittimati ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando degli art. 6 LAsi e 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che in casu, la decisione impugnata è stata resa in italiano, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca; che, pertanto, la presente sentenza è redatta in italiano, che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia ad uno scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che nel ricorso sono sollevate dai ricorrenti diverse censure formali, le quali devono essere esaminate dal Tribunale preliminarmente, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione avversata, che gli insorgenti sollevano in primo luogo la violazione del loro diritto di esaminare gli atti di causa da parte dell'autorità di prime cure in merito ai documenti A3/1, A19/2, A20/1, A5/18 e B4 e, di conseguenza, che la stessa autorità avrebbe pure violato il loro diritto di essere sentiti, che il diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost., concretizzato agli art. 29 segg. PA, d'un canto impone all'autorità il completo e corretto accertamento della fattispecie, d'altro canto sancisce un diritto personale della parte di collaborare, che tale diritto richiede che le allegazioni dell'interessato vengano effettivamente sentite, esaminate diligentemente e seriamente dall'autorità giudicante, nonché considerate nella presa di decisione, ciò che deve essere evinto dalla motivazione della decisione (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.3 con riferimenti citati; DTAF 2012/21 consid. 5; sentenza del Tribunale D-4852/2018 del 30 agosto 2018), che il diritto dell'interessato di essere sentito prima della presa di una decisione (art. 30 cpv. 1 PA), risulta parte integrante del suo diritto giuridico di essere sentito che in generale prevede che le autorità, nella presa di decisione, non si basino su dei fatti sui quali la parte in causa non si sia potuta esprimere anticipatamente ed abbia potuto produrre in merito delle prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.3), che il diritto di esaminare gli atti ex art. 26 PA - pure facente parte del diritto di essere sentito - è strettamente connesso con il diritto di esprimersi dell'interessato; che tale diritto prevede che durante una procedura l'interessato possa esprimersi, provare oppure produrre dei mezzi di prova, soltanto se gli è data la possibilità di prendere visione della documentazione sulla quale si baserà la decisione dell'autorità (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.3; Waldmann/Oeschger, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed., 2016, pag. 543 segg. ad art. 26 PA), che il diritto di esaminare gli atti può essere negato solamente se un interesse pubblico o privato importante esiga l'osservanza del segreto per i documenti richiesti (cfr. art. 27 PA); che inoltre l'atto il cui esame venga negato alla parte potrà essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie (cfr. art. 28 PA), che per fare in modo che l'interessato possa esprimersi in maniera adeguata sugli atti consultati, l'autorità competente ha il dovere di verbalizzare e di versare all'incarto tutti gli atti di istruzione, interrogatori e perizie così come ogni altro elemento che possa avere un'incidenza sulla decisione; che l'incarto deve essere organizzato, accessibile e completo - segnatamente è esatta l'archiviazione ordinata, nonché la paginazione e la registrazione completa degli atti nell'inventario dell'incarto - e deve essere visibile chi l'ha costituito ed in che modo (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.3; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1 con riferimento citato; sentenza del Tribunale D-1503/2016 del 7 aprile 2016 consid. 4.4 con riferimenti citati), che nella fattispecie, è pertanto da verificare se la SEM, con la decisione impugnata, ha rispettato i suoi obblighi ed i diritti degli insorgenti summenzionati, che in primo luogo, come rettamente allegato dai ricorrenti (cfr. ricorso Art. 2 - 3, pag. 3 seg.), la descrizione dei documenti registrati quali atti A3/1, A19/2 e A20/1 rispettivamente come "comunicazione interna", "interner Mailverkehr" e "interne Notiz" - il cui accesso è stato negato alla parte dall'autorità inferiore con lo scritto generico del 6 settembre 2018 (cfr. atto A31/2) - risulta insufficiente; che invero, con la dicitura "interna/interno", che qualifica di fatto gli atti in questione per prassi come non consultabili per la parte interessata (cfr. Waldmann/Oeschger, op. cit., pag. 568 seg. ad art. 26 PA ), non si comprende di quali documenti effettivamente si tratti senza delle spiegazioni supplementari; che il fatto che tali documenti siano irrilevanti per la presa di decisione avversata, risulta irrilevante (cfr. in tal senso anche: sentenza del Tribunale D-1503/2016 del 7 aprile 2016, consid. 5.2), che in secondo luogo, gli insorgenti contestano a ragione di non avere avuto accesso agli atti A5/18 e B4, classificati dalla SEM quali documenti di un'altra autorità con la dicitura "C" (cfr. ricorso Art. 4 - 5, pag. 4), che l'autorità inferiore ha negato l'accesso a tali documenti, in quanto si tratterebbe di copie di atti provenienti da altre autorità; che pertanto la domanda di consultazione di questi ultimi dovrebbe essere presentata dai ricorrenti presso l'autorità che li avrebbe emessi (cfr. atti A31/2 e B27/2), che in merito il Tribunale rileva dapprima che il diritto di consultare gli atti è esteso in generale a tutti i documenti che interessano la procedura, ovvero quelli che sono stati prodotti o consultati durante la stessa, che per quanto concerne la consultazione degli atti, la stessa può riguardare sia documenti dell'autorità inferiore come pure di altre autorità, che, visto quanto sopra, non risulta evidente, per quale motivo, e segnatamente per quale motivo giuridico l'accesso ad un atto, il quale sebbene sia stato redatto da un'altra autorità, tuttavia è presente - di regola quale copia orientativa - agli atti dell'autorità inferiore, possa essere negato da quest'ultima in modo generico, in quanto documento di un'altra autorità (cfr. sentenza del Tribunale D-4852/2018 del 30 agosto 2018 con riferimenti citati), che per quanto concerne l'atto A5/18 ("[...]") si tratta di documentazione del E._______ del dicembre 2015 relativo ad un fermo dell'interessata, che per quanto attiene invece l'atto B4 ("Busta [...] del [...].") si tratta di documentazione del E._______ del (...), della F._______ e dell'G._______, che invero non si comprende come ai ricorrenti non possa essere dato accesso agli stessi - fino a dove non comporti l'interesse alla salvaguardia del segreto - in modo appropriato, che inoltre per quanto attiene la descrizione dell'atto B4 da parte dell'autorità inferiore, la stessa risulta insufficiente, in quanto non descrivendo il contenuto dalla medesima busta, i ricorrenti non potevano effettivamente comprendere, senza maggiori chiarimenti, quali documenti vi erano contenuti ed indirizzarsi, eventualmente, alla competente autorità cantonale, che visto quanto sopra, la SEM ha negato a torto l'accesso totale ai precitati atti ai ricorrenti, ed ha pertanto violato il loro diritto di essere sentiti, che proseguendo nell'analisi, gli insorgenti a ragione sostengono che la numerazione sulla busta dei mezzi di prova contenuti nell'atto B17, è in parte mancante e corrisponde soltanto parzialmente alla numerazione dei documenti contenuti nella stessa, che segnatamente, il certificato del 22 settembre 2013 prodotto dai ricorrenti con scritto del 24 aprile 2018 (cfr. atto B18/2), registrato nell'elenco presente sulla busta dell'atto B17, quale documento no. 12, non gli è stato di fatto attribuita alcuna numerazione da parte dell'autorità inferiore, che inoltre la tessera sanitaria (...) per stranieri del (...), no. (...), malgrado sia presente quale copia nella busta di cui all'atto B17 e citata nel verbale d'audizione sulle generalità del 9 giugno 2017 del ricorrente (cfr. atto B8/12, p.to 7.05, pag. 8), non viene menzionata nell'elenco dei mezzi di prova descritti sulla busta di cui all'atto B17; che tale documento non è neppure presente nella descrizione dei mezzi di prova prodotti dall'insorgente nella decisione avversata (cfr. punto I, pag. 4), che allo stesso modo, il titolo di viaggio del (...) prodotto in originale dalla ricorrente, malgrado sia citato nel verbale dell'audizione sulle generalità del 22 dicembre 2015 (cfr. atto A6/12, pag. 6) ed abbia fatto anche oggetto del rapporto consultivo del 17 luglio 2018 della SEM (cfr. atto B21/3), non è invero citato né nei mezzi di prova elencati sulla busta di cui all'atto A26/1 e neppure nei documenti menzionati nella decisione impugnata (cfr. punto I, pag. 4), che altresì, i documenti prodotti quali ulteriori mezzi di prova sub atto A28/4, non risultano menzionati né nell'elenco dei mezzi di prova di cui all'atto A26/1 né nella decisione avversata, che in tal senso la SEM, in merito ai documenti succitati, oltre ad aver violato il suo obbligo della corretta gestione degli atti di causa, ha pure violato il diritto dei ricorrenti di consultare tali atti, e pertanto pure il loro diritto di essere sentiti, che per quanto attiene invece l'enumerazione presente nella decisione avversata relativa ai mezzi di prova prodotti dai ricorrenti, a parte quanto già sopra stabilito, la censura degli insorgenti (cfr. ricorso Art. 7, pag. 5) non risulta fondata; che invero i mezzi di prova elencati negli atti A26/1 e B17 sono citati correttamente nella decisione, che l'insorgente postula inoltre la cassazione della decisione avversata, in quanto l'autorità di prime cure avrebbe tralasciato nella decisione impugnata alcuni fatti rilevanti per la presa di decisione (cfr. ricorso, Art. 12 segg., pag. 6 seg.); che invero nella decisione precitata, malgrado dichiarato in più punti dal ricorrente nel corso delle audizioni federali, non vi sarebbe menzionato né che egli durante gli arresti avesse subito dei maltrattamenti, né che egli abbia ricevuto dalla polizia interna del suo Paese d'origine un divieto di viaggiare in altri paesi, come neppure che egli successivamente all'espatrio sia stato ricercato ed accusato di essere un agente di H._______, che in merito, il Tribunale rileva che vi è un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ex art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, in violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi che rinvia all'art. 12 PA), quando l'autorità competente non prende in considerazione per la presa di decisione delle circostanze pertinenti per la causa (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5; Kurt/Leyvraz in Code annoté de droit des migrations, Vol. IV : Loi sur l'asile (LAsi), 2015, pag. 799 seg. ad art. 106 LAsi), che nella descrizione della fattispecie, come pure nelle motivazioni della decisione avversata, sono invero mancanti i fatti allegati dall'insorgente di aver subito dei maltrattamenti e delle torture durante il corso dei diversi arresti (cfr. atto B19/25, D91 segg.); che inoltre, e malgrado le allegazioni del ricorrente (cfr. atto B19/25, D76 segg., pag. 8 seg.) ed il mezzo di prova prodotto dallo stesso (cfr. atto B12, mezzo di prova no. 1), non viene neppure citato nella decisione impugnata il fatto che l'interessato avrebbe avuto un divieto di uscire dal suo Paese d'origine, come neppure che l'insorgente dichiari che dal suo arrivo in Svizzera, scriva e pubblichi su (...) circa delle questioni inerenti la I._______ e la J._______, nonché che abbia mantenuto delle relazioni con il gruppo politico "(...)" (cfr. atto B19/25, D155 segg., pag. 18), che tali circostanze parrebbero invero essere rilevanti per la presa di decisione; che pertanto i fatti giuridicamente pertinenti risultano in casu su tali punti in questione incompleti, che al contrario, non può invece essere seguita la censura del ricorrente, circa la mancata menzione di essere stato ricercato dalle autorità del suo Paese d'origine e di essere considerato segnatamente una spia degli (...); che invero, seppure brevemente, sia nella descrizione dei fatti (punto I, pag. 3) sia nelle motivazioni della decisione avversata (cfr. punto II, pag. 5), la SEM ha rilevato tali circostanze ed ha spiegato le ragioni per cui riterrebbe le dichiarazioni dell'insorgente in merito inverosimili, che in ugual modo, le censure generiche del rappresentante dei ricorrenti relative alla carente o non corretta presa in considerazione nella decisione avversata di alcuni mezzi di prova prodotti dai ricorrenti come pure degli atti dei familiari degli insorgenti residenti in K._______, e che in tal senso l'autorità inferiore avrebbe violato il suo obbligo di accertare i fatti giuridicamente rilevanti per la fattispecie e quindi anche il diritto di essere sentito dei ricorrenti (Art. 17-18, pag. 7 e Art. 20 segg., pag. 8 seg.), non possono essere seguite; che invero la decisione dell'autorità di prime cure su tali punti risulta sufficientemente motivata; che non si ravvisa pertanto in tal senso alcun accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore né qualsivoglia altra violazione, che infine, dalla censura del ricorrente che l'audizione del 26 aprile 2018 sia durata (...) ore e (...) minuti (cfr. ricorso Art. 19, pag. 7 seg.), non si comprende quali conseguenze avrebbe avuto tale circostanza sul medesimo o sulle sue dichiarazioni; che d'altronde, non risulta dal verbale dell'audizione sui motivi (cfr. atto B19/25), elementi che lascino presagire che l'interessato non sia stato in grado di rispondere in maniera adeguata a causa della durata dell'audizione; che pertanto la sola durata dell'audizione non può comportare un accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti o di altre violazioni di diritti degli insorgenti (cfr. sentenze del Tribunale D-4215/2018 dell'11 settembre 2018 consid. 4.6 e E-94/2018 del 23 agosto 2018 consid.3.2.3), che visto tutto quanto sopra, la SEM accanto alla violazione del suo obbligo della tenuta e corretta gestione dell'incarto, ha violato il diritto di esaminare gli atti dei ricorrenti nonché in alcuni aspetti ha accertato in modo incompleto i fatti giuridicamente rilevanti, che ne deriva pertanto anche una violazione del diritto di essere sentiti degli insorgenti, che il diritto di essere sentito è di natura formale, e la sua violazione, a prescindere dalle possibilità di successo della fattispecie, comporta, in regola generale, la cassazione della decisione avversata (cfr. tra le altre: DTF 137 I 195 consid. 2.2; DTAF 2014/22 consid. 5.3; Waldmann/Oeschger, op. cit., pag. 658 seg. ad art. 29 PA con riferimenti citati), che la violazione del diritto di essere sentito può essere sanato nella procedura ricorsuale, per motivi di economia processuale, soltanto se: è stato posto rimedio a tale carenza; l'interessato abbia potuto prendere posizione in merito; l'autorità di ricorso abbia il libero potere di esame in fatto ed in diritto (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3); la violazione non risulta essere grave; e se la violazione della decisione possa essere sanata con dei costi ragionevoli da parte dell'autorità di ricorso (cfr. DTAF 2015/10 consid. 7.1 con riferimenti citati), che anche se la violazione potesse essere sanata per i motivi succitati, in alcune circostanze può risultare comunque giustificata che la decisione avversata venga annullata, segnatamente per rendere attenta l'autorità inferiore dei suoi obblighi procedurali (cfr. DTAF 2015/10 consid. 7.1 e riferimenti citati), che in tal senso, non risulta essere il compito del Tribunale, di correggere sistematicamente in fase ricorsuale le mancanze della SEM e contemporaneamente di liberare l'autorità inferiore dal suo obbligo ad una attenta e corretta procedura istruttoria; che tanto più, se il Tribunale procedesse in tal modo, i ricorrenti perderebbero un'istanza (cfr. in tal senso anche: sentenza del Tribunale D-4852/2018 del 30 agosto 2018), che alla luce di quanto sopra, le carenze rilevate sia nella gestione degli atti che nella decisione dell'autorità inferiore, non possono essere sanate in questa sede, che pertanto, il ricorso è in tal senso accolto e la decisione del 17 agosto 2018 della SEM annullata e gli atti sono restituiti all'autorità inferiore per concedere l'accesso agli atti ai ricorrenti ai sensi dei considerandi, così come per una corretta registrazione dei mezzi di prova prodotti dai ricorrenti, un completo accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti sui punti menzionati nei considerandi - prendendo eventualmente in considerazione anche il nuovo mezzo di prova prodotto in copia dai ricorrenti con scritto del 18 ottobre 2018 e successivamente in originale con scritto del 24 ottobre 2018 che il Tribunale allega agli atti restituiti alla SEM -, ed infine per emanare una nuova decisione, che data la restituzione degli atti alla SEM per nuova decisione, non risulta necessario procedere all'esame delle ulteriori censure sollevate nel gravame dai ricorrenti come neppure di entrare nel merito dell'ulteriore mezzo di prova prodotto in copia dai ricorrenti con scritto del 18 ottobre 2018 e successivamente in originale con scritto del 24 ottobre 2018, che visto l'esito del gravame, non vengono riscosse spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e l'istanza di assistenza giudiziaria presentata dagli insorgenti, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, risulta pertanto priva d'oggetto, che giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; che la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che per spese non necessarie non vengono invece corrisposte indennità (art. 8 cpv. 2 TS-TAF), che le parti che richiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota; che in difetto di quest'ultima il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF), che in casu, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 1'200. - (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 7 TS-TAF, art. 9 TS-TAF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

2. La decisione della SEM del 17 agosto 2018 è annullata e gli atti sono rinviati all'autorità inferiore per una completa e corretta istruzione della fattispecie e pronuncia di una nuova decisione.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. La SEM rifonderà ai ricorrenti complessivamente CHF 1'200. - a titolo di spese ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: