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D-1003/2019

D-1003/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-04-05 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, asserito cittadino georgiano, con ultimo domicilio a B._______, in provincia di C._______, è espatriato definitivamente dal suo Paese d'origine verso la D._______ il (...) settembre 2017, legalmente, munito dei suoi documenti d'identità, presentando in seguito domanda d'asilo in Svizzera il (...) dicembre 2018 (cfr. atto A2; atto A9, pag. 3 segg.). Avrebbe lasciato la Georgia con la moglie, che si sarebbe recata direttamente alla volta dell' E._______, a F._______, ove tutt'ora soggiornerebbe, mentre che la sua (...) figlia maggiorenne risiederebbe presso i (...) a G._______ (atto A9, p.to 1.14, pag. 4). Il richiedente è stato interrogato dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) sommariamente nell'ambito dell'audizione sulle generalità il (...) dicembre 2018 (di seguito: verbale 1) e sui suoi motivi d'asilo il (...) dicembre 2018 (di seguito: verbale 2). B. Nel corso delle due audizioni, sentito sui suoi motivi d'asilo, egli ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere stato arrestato ed incarcerato nel (...) 2005 con l'accusa di aver commesso un reato fiscale, e rilasciato nell'(...) o (...) del 2008, graziato dall'allora Presidente della Georgia. In seguito, insieme ad altre persone, egli avrebbe filmato e documentato degli illeciti nel sistema politico e di giustizia georgiani, rendendo pubbliche le informazioni raccolte a partire da (...) dell'anno 2009, anche tramite programmi televisivi. Il (...) 2009 egli sarebbe stato nuovamente arrestato, con l'accusa di (...) e rilasciato nell' (...) del 2013, a seguito di un'amnistia concessagli da parte del Governo georgiano. Durante la sua incarcerazione, precedente il processo, nel 2009 egli avrebbe subito delle torture e dei maltrattamenti. Anche una volta uscito dal carcere, avrebbe continuato a documentare e denunciare le illegalità del sistema georgiano, nonché le ingiustizie ed i maltrattamenti subiti in carcere, ricevendo svariate minacce verbali e per iscritto, o ancora delle proposte di lavoro, perché egli cessasse le sue attività investigative e di denuncia sino al suo espatrio definitivo nel 2017. In seguito alla sua partenza dalla Georgia, i suoi famigliari avrebbero ricevuto delle minacce, e diverse persone avrebbero chiesto agli stessi dove lui si troverebbe. In caso di un suo rientro nel Paese d'origine, egli ha riferito di temere per la sua incolumità e per quella della sua famiglia, oltreché di essere nuovamente accusato ingiustamente (cfr. verbale 1, p.to 7.01 segg., pag. 8 segg.; verbale 2, D22 segg., pag. 4 segg.). A supporto della sua domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto la seguente documentazione: il suo passaporto georgiano no. (...), emesso il (...); la sua carta d'identità georgiana no. (...), emessa il (...); una carta di legittimazione no. (...) (carta d'identità provvisoria), emessa il (...); copia di una carta bancaria (...) ("[...]") valida sino al (...); vari biglietti aerei e del treno; una ricevuta della (...) per CHF (...).- del (...); un estratto di Humanrights.ge del 12 agosto 2013; diverse copie di scritti, di articoli e di messaggi (cfr. risultanze processuali). C. Con decisione del 24 gennaio 2019, notificata all'interessato il prima possibile il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo provvedimento. D. Con ricorso del 25 febbraio 2019 - trasmesso per competenza al Tribunale amministrativo federale [di seguito: il Tribunale] dal (...) del H._______ il 26 febbraio 2019; data d'entrata: 27 febbraio 2019; cfr. risultanze processuali), il ricorrente è insorto dinanzi al Tribunale contro la summenzionata decisione della SEM. Il medesimo ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione delle sue allegazioni. In via subordinata, ha postulato il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In via ancora più subordinata, che gli sia concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera, per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Ha altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo sulle presunte spese processuali, il tutto con protesta di spese e ripetibili. E. In pendenza di causa, l'interessato ha trasmesso all'autorità inferiore, per messaggio elettronico del 5 marzo 2019, un documento in lingua straniera, ricevuto dal Tribunale il 20 marzo 2019 (cfr. risultanze processuali). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, diritto anteriore applicabile alla presente procedura ai sensi del cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 nLAsi in vigore dal 1° marzo 2019, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto egli risulta legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4 Nella sua decisione, l'autorità di prime cure ha in primo luogo osservato che quanto accaduto all'interessato, e raccontato dal medesimo con dovizia di particolari durante l'audizione sui motivi d'asilo, a partire dal suo primo arresto sino alla seconda scarcerazione nell'anno 2013 non verrebbe messa in dubbio dalla SEM. Ciò non varrebbe invece per le dichiarazioni rilasciate dal richiedente relative alla mancanza di sicurezza e alle minacce subite, motivi che lo avrebbero persuaso a lasciare il suo Paese d'origine, che non adempirebbero le condizioni di verosimiglianza ex art. 7 LAsi. Invero, nella descrizione degli stessi, come pure in risposta ai chiari quesiti posti dall'autorità inferiore, sarebbe sempre rimasto impreciso ed elusivo. Anche richiestogli se avesse delle prove a supporto delle minacce allegate, egli si sarebbe limitato unicamente ad indicare che sarebbe in possesso di messaggi su "(...)", che risalirebbero all'anno 2013 in avanti, terminando però la sua risposta allegando di non sapere dove recapitare la documentazione. Poiché egli si sarebbe dimostrata una persona ben documentata, il fatto che egli non abbia prodotto alcuna prova a supporto delle minacce ricevute risulterebbe per lo meno insolito. Tale evenienza, sommata al fatto che le sue dichiarazioni in merito sarebbero prive di dettagli, condurrebbero alla conclusione che le stesse siano inattendibili. Il suo comportamento in merito apparirebbe inoltre illogico, in quanto se d'un canto egli non avrebbe mai denunciato le minacce ricevute alle autorità georgiane competenti, d'altro canto si sarebbe prodigato per denunciare e rendere pubblici diversi aspetti dell'inefficienza statale georgiana. Data la sua indole, se tali minacce fossero reali, lui si sarebbe senz'altro indirizzato alle autorità competenti, denunciandole, invece di asserire che non sapeva ove sporgere querela. Altresì egli avrebbe atteso troppo tempo sino al suo espatrio definitivo dall'inizio delle supposte minacce, rientrando anche regolarmente in Georgia quando lavorava in D._______, ciò che confermerebbe l'inverosimiglianza delle sue asserzioni in merito alle minacce ricevute. Circa l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato, la SEM ha rilevato che la stessa sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

E. 5 Nel memoriale ricorsuale, l'insorgente, dopo aver ricordato alcune evenienze fattuali, rileva che la decisione impugnata si fonderebbe su una valutazione incompleta ed inesatta dei fatti rilevanti. In primo luogo sarebbe scorretto che egli abbia allegato di non sapere dove indirizzare i mezzi di prova presenti nel suo cellulare. Egli avrebbe invero indicato che li avrebbe potuti produrre per via elettronica se gli avessero fornito l'indirizzo e-mail ove inviarli. In secondo luogo il fatto che egli non abbia denunciato alle autorità georgiane le minacce ricevute, non segnalerebbe le sue carenti conoscenze procedurali per sporgere querela penale, quanto piuttosto che il sistema giudiziario in Georgia sarebbe ancora retto da coloro che lo avrebbero ingiustamente arrestato ed incarcerato, come da egli dichiarato nel corso della seconda audizione federale. Nello stesso senso, anche la circostanza che egli non sia espatriato immantinente dopo la sua seconda scarcerazione, non sarebbe da ritenere come contraria all'esperienza generale di vita ed alla logica dell'agire. Egli ha invero allegato di essere stato fiducioso del cambiamento democratico che aveva iniziato ad essere attuato in Georgia, che sarebbe invece negli ultimi anni peggiorato, processo in atto che non lo avrebbe subito determinato ad abbandonare il suo Paese d'origine. Tale evenienza non andrebbe però letta come un'assenza di rischi per l'insorgente legati alle minacce ricevute. La tipologia di queste ultime, sarebbe inoltre significativa dell'esistenza di una pressione psichica protrattasi per diversi anni, che avrebbe indotto il ricorrente a lasciare infine definitivamente la Georgia. Egli asserisce da ultimo che produrrà prossimamente della documentazione atta a provare l'esistenza di minacce o di altre situazioni che lo esporrebbero a dover subire ulteriori persecuzioni. In conclusione, egli ritiene che l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe inammissibile, in quanto in particolare violerebbe l'art. 3 CEDU, poiché egli sarebbe esposto a probabili trattamenti inumani e degradanti, come già successo in passato, in caso di un suo ritorno in patria.

E. 6.1 Il Tribunale ritiene giudizioso esaminare preliminarmente alcuni elementi formali, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione avversata. Il ricorrente postula invero a titolo principale l'annullamento della decisione impugnata a causa di un accertamento inesatto ed incompleto della fattispecie.

E. 6.2.1 Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3).

E. 6.2.2 Per quanto attiene alla procedura amministrativa federale, il diritto di essere sentito è regolamentato agli art. 26-28 PA. L'art. 26 cpv. 1 PA prevede il diritto della parte o del suo rappresentante di consultare gli atti di procedura, segnatamente tutti gli atti adoperati come mezzi di prova (lett. b) e le copie delle decisioni notificate (lett. c). Pertanto, documenti con valore probatorio che sono o potrebbero essere rilevanti ai fini della decisione sottostanno sempre al principio del diritto di consultazione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1994 n. 1 consid. 3a in fine) ed un eventuale rifiuto deve essere fondato sull'art. 27 PA. Il diritto di esaminare gli atti può essere negato solamente se un interesse pubblico o privato importante esiga l'osservanza del segreto per i documenti richiesti (cfr. art. 27 PA). In pari eventualità gli atti di causa non concessi in compulsazione possono tuttavia essere adoperati contro la parte in causa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale concedendogli la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (cfr. art. 28 PA).

E. 6.2.3 L'obbligo di costituire un incarto completo (Aktenführungspflicht), opponibile alle autorità amministrative, è il corrispettivo al diritto di consultazione dell'incarto (cfr. DTF 138 V 218 consid. 8.1.2; 130 II 473 consid. 4.1; 124 V 372 consid. 3b; 124 V 389 consid. 3a). La violazione dell'obbligo di costituire un incarto completo può infatti apportare pregiudizio al diritto di essere sentito delle parti (cfr. DTF 115 Ia 97 consid. 4). Tale prerogativa è inoltre imposta all'autorità anche dallo stesso principio inquisitorio (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, no 42 ad art. 12; SVR 2011 IV Nr. 44 [TF 8C_319/2010 del 15 dicembre 2010] consid. 2.2.2). L'autorità è segnatamente tenuta a costituire ed a mantenere un incarto completo durante tutto il corso del procedimento, in modo da poter dar seguito ad eventuali richieste di consultazione delle parti ed a facilitare la trasmissione in seconda istanza. Nell'inserto deve essere registrato tutto ciò che riguarda la fattispecie (cfr. DTF 124 V 372 consid. 3b; 115 Ia 97 consid. 4c). In tal senso, l'incarto deve essere organizzato, accessibile e completo - segnatamente è esatta l'archiviazione ordinata, nonché la paginazione e la registrazione completa degli atti nell'inventario dell'incarto - e deve essere visibile chi l'ha costituita ed in che modo (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.3; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1 con riferimento citato; sentenza del Tribunale D-5377/2018 del 22 novembre 2018).

E. 6.2.4 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità di prima istanza non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando una tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale ambito, la cognizione dell'autorità ricorsuale non va esaminata in maniera astratta ma in base all'oggetto della controversia nel caso concreto (cfr. Waldmann/Bickel in: Waldmann/Weissenberger (ed.), op. cit., no 119 ad art. 29). Trasposto in materia d'asilo, tale principio implica che il Tribunale non potrà procedere alla riparazione di una violazione del diritto di essere sentito in merito a questioni che rientrano nella sfera del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore dal momento che non dispone della facoltà di controllare l'opportunità delle decisioni di prima istanza (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3). Ciò non è tuttavia il caso per quanto concerne l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo, non trattandosi infatti di questioni discrezionali ma di nozioni giuridiche soggette al libero controllo del Tribunale (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20; si veda anche sentenza del Tribunale D-410/2017 del 18 luglio 2017 consid. 5.2).

E. 6.3.1 Nella presente disamina, è pertanto da verificare se la SEM, con la decisione impugnata, ha rispettato i suoi obblighi ed i diritti del ricorrente summenzionati.

E. 6.3.2 In primo luogo, si denota come la voluminosa documentazione trasmessa dall'insorgente alla SEM tramite messaggi elettronici - per un periodo decorrente dal 28 dicembre 2018 al 4 gennaio 2019 - contenente sia svariati articoli e documenti in inglese ed in lingua straniera, che copie di messaggi elettronici e telefonici in lingua straniera, non risultano essere stati né registrati agli atti dell'autorità inferiore - ovvero non contengono alcuna numerazione e non sono presenti nell'indice degli atti della SEM -, né essere citati correttamente nella decisione avversata, ove si descrivono quali: "molteplici link di video reperibili su internet". Tali atti sembrerebbero difatti contenere pure alcune trascrizioni di messaggi elettronici e/o telefonici che l'insorgente ha dichiarato nell'audizione sui motivi d'asilo trattarsi di minacce che avrebbe ricevuto (cfr. verbale 2, D4 seg., pag. 2 e D115 segg., pag. 15 seg.) e non soltanto di indirizzi mail e di documentazione reperibile in internet. Se quest'ultima evenienza fosse data, la decisione dell'autorità inferiore conterrebbe un errato accertamento dei fatti determinanti, in quanto nella stessa è stato ritenuto, tra l'altro, che la verosimiglianza delle allegazioni dell'insorgente circa le minacce ricevute, sarebbe confermata anche dall'assenza di qualsivoglia mezzo di prova concreto. Proseguendo nell'analisi, si desume anche che, in un messaggio elettronico inviato il 31 dicembre 2018 da un collaboratore della SEM ad un suo collega, come pure nella scritta apposta su uno dei messaggi ricevuti il 30 dicembre 2018 ("Video disponibile nella casella postale «CRP»"), il ricorrente abbia pure inviato per via elettronica un video - che conterrebbe, a mente del messaggio precitato, delle conversazioni tramite messaggi telefonici stampati oltre ad altri documenti - che non risulta neppure essere presente o registrato agli atti della SEM. In tal senso l'autorità inferiore, oltre ad aver violato il suo obbligo della corretta e completa gestione degli atti di causa ed il principio di accertamento completo dei fatti, derivante dal principio inquisitorio (art. 6 LAsi che rinvia all'art. 12 PA), ha pure violato il diritto del ricorrente di consultare tali atti, e pertanto pure il suo diritto di essere sentito. Tali mezzi di prova, parrebbero inoltre avere una rilevanza giuridica per la presa di decisione, in quanto sembrerebbero pure essere stati prodotti a supporto delle minacce che il ricorrente avrebbe ricevuto in patria e che avrebbero, per lo meno concorso, a determinare l'insorgente ad espatriare dal suo Paese d'origine (cfr. verbale 2, D25 segg., pag. 5 segg.). Anche se la violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente potesse essere sanata nella procedura ricorsuale - ciò che non sembra comunque essere il caso di specie, in quanto la SEM non ha tenuto conto degli elementi rilevanti succitati nell'apprezzamento della fattispecie - la stessa pare comunque già essere sufficientemente grave per giustificare l'annullamento della decisione avversata, segnatamente per rendere attenta l'autorità inferiore ai suoi obblighi procedurali (cfr. DTAF 2015/10 consid. 7.1 e riferimenti citati). In tal senso, non risulta essere il compito del Tribunale, di correggere sistematicamente in fase ricorsuale le mancanze dell'autorità inferiore e contemporaneamente di liberare la stessa dal suo obbligo ad un'attenta e corretta procedura istruttoria, tanto più che, se il Tribunale procedesse in tal modo, il ricorrente perderebbe un'istanza (cfr. in tal senso anche: sentenze del Tribunale D-5377/2018 del 22 novembre 2018, D-4852/2018 del 30 agosto 2018).

E. 7 Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale ritiene pertanto che le carenze rilevate nella procedura istruttoria e l'incompleto ed errato accertamento dei fatti presenti nella decisione impugnata, non possano essere sanati in questa sede e che la SEM, con la propria decisione, ha violato l'obbligo di accertare i fatti giuridicamente rilevanti in modo corretto e completo, derivante dal diritto di essere sentito e dal principio inquisitorio, nonché il diritto di essere sentito dell'insorgente. Per il che, il ricorso risulta in tal senso accolto e la decisione del 24 gennaio 2019 della Segreteria di Stato della migrazione è annullata, con la restituzione degli atti a quest'ultima autorità (art. 61 cpv. 1 PA), affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), ad un completamento dell'istruttoria rispettosa dei considerandi della presente sentenza - prendendo eventualmente in considerazione anche i nuovi mezzi di prova trasmessi alla SEM dal ricorrente con messaggi elettronici del 30 gennaio 2019 e del 5 marzo 2019 -, nonché all'emissione di una nuova decisione. Per il resto, visto l'esito della vertenza, non risulta necessario dirimere le restanti censure sollevate nel gravame dal ricorrente come neppure di entrare nel merito degli ulteriori mezzi di prova trasmessi alla SEM dal ricorrente con messaggio elettronico del 5 marzo 2019, e pervenuti al Tribunale il 20 marzo 2019.

E. 8 Visto l'esito della procedura, non vengono riscosse spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e la domanda tendente all'esonero dal versamento di un anticipo spese, risulta pertanto priva d'oggetto.

E. 9.1 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Le parti che richiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di quest'ultima il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (art. 14 TS-TAF).

E. 9.2 Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 750.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 7 TS-TAF, art. 9 TS-TAF).

E. 10 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 24 gennaio 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per una completa e corretta istruzione della fattispecie e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 750.- a titolo di spese ripetibili.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1003/2019 Sentenza del 5 aprile 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Georgia, rappresentato dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 24 gennaio 2019 / N (...). Fatti: A. L'interessato, asserito cittadino georgiano, con ultimo domicilio a B._______, in provincia di C._______, è espatriato definitivamente dal suo Paese d'origine verso la D._______ il (...) settembre 2017, legalmente, munito dei suoi documenti d'identità, presentando in seguito domanda d'asilo in Svizzera il (...) dicembre 2018 (cfr. atto A2; atto A9, pag. 3 segg.). Avrebbe lasciato la Georgia con la moglie, che si sarebbe recata direttamente alla volta dell' E._______, a F._______, ove tutt'ora soggiornerebbe, mentre che la sua (...) figlia maggiorenne risiederebbe presso i (...) a G._______ (atto A9, p.to 1.14, pag. 4). Il richiedente è stato interrogato dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) sommariamente nell'ambito dell'audizione sulle generalità il (...) dicembre 2018 (di seguito: verbale 1) e sui suoi motivi d'asilo il (...) dicembre 2018 (di seguito: verbale 2). B. Nel corso delle due audizioni, sentito sui suoi motivi d'asilo, egli ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere stato arrestato ed incarcerato nel (...) 2005 con l'accusa di aver commesso un reato fiscale, e rilasciato nell'(...) o (...) del 2008, graziato dall'allora Presidente della Georgia. In seguito, insieme ad altre persone, egli avrebbe filmato e documentato degli illeciti nel sistema politico e di giustizia georgiani, rendendo pubbliche le informazioni raccolte a partire da (...) dell'anno 2009, anche tramite programmi televisivi. Il (...) 2009 egli sarebbe stato nuovamente arrestato, con l'accusa di (...) e rilasciato nell' (...) del 2013, a seguito di un'amnistia concessagli da parte del Governo georgiano. Durante la sua incarcerazione, precedente il processo, nel 2009 egli avrebbe subito delle torture e dei maltrattamenti. Anche una volta uscito dal carcere, avrebbe continuato a documentare e denunciare le illegalità del sistema georgiano, nonché le ingiustizie ed i maltrattamenti subiti in carcere, ricevendo svariate minacce verbali e per iscritto, o ancora delle proposte di lavoro, perché egli cessasse le sue attività investigative e di denuncia sino al suo espatrio definitivo nel 2017. In seguito alla sua partenza dalla Georgia, i suoi famigliari avrebbero ricevuto delle minacce, e diverse persone avrebbero chiesto agli stessi dove lui si troverebbe. In caso di un suo rientro nel Paese d'origine, egli ha riferito di temere per la sua incolumità e per quella della sua famiglia, oltreché di essere nuovamente accusato ingiustamente (cfr. verbale 1, p.to 7.01 segg., pag. 8 segg.; verbale 2, D22 segg., pag. 4 segg.). A supporto della sua domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto la seguente documentazione: il suo passaporto georgiano no. (...), emesso il (...); la sua carta d'identità georgiana no. (...), emessa il (...); una carta di legittimazione no. (...) (carta d'identità provvisoria), emessa il (...); copia di una carta bancaria (...) ("[...]") valida sino al (...); vari biglietti aerei e del treno; una ricevuta della (...) per CHF (...).- del (...); un estratto di Humanrights.ge del 12 agosto 2013; diverse copie di scritti, di articoli e di messaggi (cfr. risultanze processuali). C. Con decisione del 24 gennaio 2019, notificata all'interessato il prima possibile il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo provvedimento. D. Con ricorso del 25 febbraio 2019 - trasmesso per competenza al Tribunale amministrativo federale [di seguito: il Tribunale] dal (...) del H._______ il 26 febbraio 2019; data d'entrata: 27 febbraio 2019; cfr. risultanze processuali), il ricorrente è insorto dinanzi al Tribunale contro la summenzionata decisione della SEM. Il medesimo ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione delle sue allegazioni. In via subordinata, ha postulato il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In via ancora più subordinata, che gli sia concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera, per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Ha altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo sulle presunte spese processuali, il tutto con protesta di spese e ripetibili. E. In pendenza di causa, l'interessato ha trasmesso all'autorità inferiore, per messaggio elettronico del 5 marzo 2019, un documento in lingua straniera, ricevuto dal Tribunale il 20 marzo 2019 (cfr. risultanze processuali). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, diritto anteriore applicabile alla presente procedura ai sensi del cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 nLAsi in vigore dal 1° marzo 2019, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto egli risulta legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4. Nella sua decisione, l'autorità di prime cure ha in primo luogo osservato che quanto accaduto all'interessato, e raccontato dal medesimo con dovizia di particolari durante l'audizione sui motivi d'asilo, a partire dal suo primo arresto sino alla seconda scarcerazione nell'anno 2013 non verrebbe messa in dubbio dalla SEM. Ciò non varrebbe invece per le dichiarazioni rilasciate dal richiedente relative alla mancanza di sicurezza e alle minacce subite, motivi che lo avrebbero persuaso a lasciare il suo Paese d'origine, che non adempirebbero le condizioni di verosimiglianza ex art. 7 LAsi. Invero, nella descrizione degli stessi, come pure in risposta ai chiari quesiti posti dall'autorità inferiore, sarebbe sempre rimasto impreciso ed elusivo. Anche richiestogli se avesse delle prove a supporto delle minacce allegate, egli si sarebbe limitato unicamente ad indicare che sarebbe in possesso di messaggi su "(...)", che risalirebbero all'anno 2013 in avanti, terminando però la sua risposta allegando di non sapere dove recapitare la documentazione. Poiché egli si sarebbe dimostrata una persona ben documentata, il fatto che egli non abbia prodotto alcuna prova a supporto delle minacce ricevute risulterebbe per lo meno insolito. Tale evenienza, sommata al fatto che le sue dichiarazioni in merito sarebbero prive di dettagli, condurrebbero alla conclusione che le stesse siano inattendibili. Il suo comportamento in merito apparirebbe inoltre illogico, in quanto se d'un canto egli non avrebbe mai denunciato le minacce ricevute alle autorità georgiane competenti, d'altro canto si sarebbe prodigato per denunciare e rendere pubblici diversi aspetti dell'inefficienza statale georgiana. Data la sua indole, se tali minacce fossero reali, lui si sarebbe senz'altro indirizzato alle autorità competenti, denunciandole, invece di asserire che non sapeva ove sporgere querela. Altresì egli avrebbe atteso troppo tempo sino al suo espatrio definitivo dall'inizio delle supposte minacce, rientrando anche regolarmente in Georgia quando lavorava in D._______, ciò che confermerebbe l'inverosimiglianza delle sue asserzioni in merito alle minacce ricevute. Circa l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato, la SEM ha rilevato che la stessa sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

5. Nel memoriale ricorsuale, l'insorgente, dopo aver ricordato alcune evenienze fattuali, rileva che la decisione impugnata si fonderebbe su una valutazione incompleta ed inesatta dei fatti rilevanti. In primo luogo sarebbe scorretto che egli abbia allegato di non sapere dove indirizzare i mezzi di prova presenti nel suo cellulare. Egli avrebbe invero indicato che li avrebbe potuti produrre per via elettronica se gli avessero fornito l'indirizzo e-mail ove inviarli. In secondo luogo il fatto che egli non abbia denunciato alle autorità georgiane le minacce ricevute, non segnalerebbe le sue carenti conoscenze procedurali per sporgere querela penale, quanto piuttosto che il sistema giudiziario in Georgia sarebbe ancora retto da coloro che lo avrebbero ingiustamente arrestato ed incarcerato, come da egli dichiarato nel corso della seconda audizione federale. Nello stesso senso, anche la circostanza che egli non sia espatriato immantinente dopo la sua seconda scarcerazione, non sarebbe da ritenere come contraria all'esperienza generale di vita ed alla logica dell'agire. Egli ha invero allegato di essere stato fiducioso del cambiamento democratico che aveva iniziato ad essere attuato in Georgia, che sarebbe invece negli ultimi anni peggiorato, processo in atto che non lo avrebbe subito determinato ad abbandonare il suo Paese d'origine. Tale evenienza non andrebbe però letta come un'assenza di rischi per l'insorgente legati alle minacce ricevute. La tipologia di queste ultime, sarebbe inoltre significativa dell'esistenza di una pressione psichica protrattasi per diversi anni, che avrebbe indotto il ricorrente a lasciare infine definitivamente la Georgia. Egli asserisce da ultimo che produrrà prossimamente della documentazione atta a provare l'esistenza di minacce o di altre situazioni che lo esporrebbero a dover subire ulteriori persecuzioni. In conclusione, egli ritiene che l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe inammissibile, in quanto in particolare violerebbe l'art. 3 CEDU, poiché egli sarebbe esposto a probabili trattamenti inumani e degradanti, come già successo in passato, in caso di un suo ritorno in patria. 6. 6.1 Il Tribunale ritiene giudizioso esaminare preliminarmente alcuni elementi formali, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione avversata. Il ricorrente postula invero a titolo principale l'annullamento della decisione impugnata a causa di un accertamento inesatto ed incompleto della fattispecie. 6.2 6.2.1 Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). 6.2.2 Per quanto attiene alla procedura amministrativa federale, il diritto di essere sentito è regolamentato agli art. 26-28 PA. L'art. 26 cpv. 1 PA prevede il diritto della parte o del suo rappresentante di consultare gli atti di procedura, segnatamente tutti gli atti adoperati come mezzi di prova (lett. b) e le copie delle decisioni notificate (lett. c). Pertanto, documenti con valore probatorio che sono o potrebbero essere rilevanti ai fini della decisione sottostanno sempre al principio del diritto di consultazione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1994 n. 1 consid. 3a in fine) ed un eventuale rifiuto deve essere fondato sull'art. 27 PA. Il diritto di esaminare gli atti può essere negato solamente se un interesse pubblico o privato importante esiga l'osservanza del segreto per i documenti richiesti (cfr. art. 27 PA). In pari eventualità gli atti di causa non concessi in compulsazione possono tuttavia essere adoperati contro la parte in causa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale concedendogli la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (cfr. art. 28 PA). 6.2.3 L'obbligo di costituire un incarto completo (Aktenführungspflicht), opponibile alle autorità amministrative, è il corrispettivo al diritto di consultazione dell'incarto (cfr. DTF 138 V 218 consid. 8.1.2; 130 II 473 consid. 4.1; 124 V 372 consid. 3b; 124 V 389 consid. 3a). La violazione dell'obbligo di costituire un incarto completo può infatti apportare pregiudizio al diritto di essere sentito delle parti (cfr. DTF 115 Ia 97 consid. 4). Tale prerogativa è inoltre imposta all'autorità anche dallo stesso principio inquisitorio (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, no 42 ad art. 12; SVR 2011 IV Nr. 44 [TF 8C_319/2010 del 15 dicembre 2010] consid. 2.2.2). L'autorità è segnatamente tenuta a costituire ed a mantenere un incarto completo durante tutto il corso del procedimento, in modo da poter dar seguito ad eventuali richieste di consultazione delle parti ed a facilitare la trasmissione in seconda istanza. Nell'inserto deve essere registrato tutto ciò che riguarda la fattispecie (cfr. DTF 124 V 372 consid. 3b; 115 Ia 97 consid. 4c). In tal senso, l'incarto deve essere organizzato, accessibile e completo - segnatamente è esatta l'archiviazione ordinata, nonché la paginazione e la registrazione completa degli atti nell'inventario dell'incarto - e deve essere visibile chi l'ha costituita ed in che modo (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.3; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1 con riferimento citato; sentenza del Tribunale D-5377/2018 del 22 novembre 2018). 6.2.4 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità di prima istanza non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando una tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale ambito, la cognizione dell'autorità ricorsuale non va esaminata in maniera astratta ma in base all'oggetto della controversia nel caso concreto (cfr. Waldmann/Bickel in: Waldmann/Weissenberger (ed.), op. cit., no 119 ad art. 29). Trasposto in materia d'asilo, tale principio implica che il Tribunale non potrà procedere alla riparazione di una violazione del diritto di essere sentito in merito a questioni che rientrano nella sfera del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore dal momento che non dispone della facoltà di controllare l'opportunità delle decisioni di prima istanza (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3). Ciò non è tuttavia il caso per quanto concerne l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo, non trattandosi infatti di questioni discrezionali ma di nozioni giuridiche soggette al libero controllo del Tribunale (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20; si veda anche sentenza del Tribunale D-410/2017 del 18 luglio 2017 consid. 5.2). 6.3 6.3.1 Nella presente disamina, è pertanto da verificare se la SEM, con la decisione impugnata, ha rispettato i suoi obblighi ed i diritti del ricorrente summenzionati. 6.3.2 In primo luogo, si denota come la voluminosa documentazione trasmessa dall'insorgente alla SEM tramite messaggi elettronici - per un periodo decorrente dal 28 dicembre 2018 al 4 gennaio 2019 - contenente sia svariati articoli e documenti in inglese ed in lingua straniera, che copie di messaggi elettronici e telefonici in lingua straniera, non risultano essere stati né registrati agli atti dell'autorità inferiore - ovvero non contengono alcuna numerazione e non sono presenti nell'indice degli atti della SEM -, né essere citati correttamente nella decisione avversata, ove si descrivono quali: "molteplici link di video reperibili su internet". Tali atti sembrerebbero difatti contenere pure alcune trascrizioni di messaggi elettronici e/o telefonici che l'insorgente ha dichiarato nell'audizione sui motivi d'asilo trattarsi di minacce che avrebbe ricevuto (cfr. verbale 2, D4 seg., pag. 2 e D115 segg., pag. 15 seg.) e non soltanto di indirizzi mail e di documentazione reperibile in internet. Se quest'ultima evenienza fosse data, la decisione dell'autorità inferiore conterrebbe un errato accertamento dei fatti determinanti, in quanto nella stessa è stato ritenuto, tra l'altro, che la verosimiglianza delle allegazioni dell'insorgente circa le minacce ricevute, sarebbe confermata anche dall'assenza di qualsivoglia mezzo di prova concreto. Proseguendo nell'analisi, si desume anche che, in un messaggio elettronico inviato il 31 dicembre 2018 da un collaboratore della SEM ad un suo collega, come pure nella scritta apposta su uno dei messaggi ricevuti il 30 dicembre 2018 ("Video disponibile nella casella postale «CRP»"), il ricorrente abbia pure inviato per via elettronica un video - che conterrebbe, a mente del messaggio precitato, delle conversazioni tramite messaggi telefonici stampati oltre ad altri documenti - che non risulta neppure essere presente o registrato agli atti della SEM. In tal senso l'autorità inferiore, oltre ad aver violato il suo obbligo della corretta e completa gestione degli atti di causa ed il principio di accertamento completo dei fatti, derivante dal principio inquisitorio (art. 6 LAsi che rinvia all'art. 12 PA), ha pure violato il diritto del ricorrente di consultare tali atti, e pertanto pure il suo diritto di essere sentito. Tali mezzi di prova, parrebbero inoltre avere una rilevanza giuridica per la presa di decisione, in quanto sembrerebbero pure essere stati prodotti a supporto delle minacce che il ricorrente avrebbe ricevuto in patria e che avrebbero, per lo meno concorso, a determinare l'insorgente ad espatriare dal suo Paese d'origine (cfr. verbale 2, D25 segg., pag. 5 segg.). Anche se la violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente potesse essere sanata nella procedura ricorsuale - ciò che non sembra comunque essere il caso di specie, in quanto la SEM non ha tenuto conto degli elementi rilevanti succitati nell'apprezzamento della fattispecie - la stessa pare comunque già essere sufficientemente grave per giustificare l'annullamento della decisione avversata, segnatamente per rendere attenta l'autorità inferiore ai suoi obblighi procedurali (cfr. DTAF 2015/10 consid. 7.1 e riferimenti citati). In tal senso, non risulta essere il compito del Tribunale, di correggere sistematicamente in fase ricorsuale le mancanze dell'autorità inferiore e contemporaneamente di liberare la stessa dal suo obbligo ad un'attenta e corretta procedura istruttoria, tanto più che, se il Tribunale procedesse in tal modo, il ricorrente perderebbe un'istanza (cfr. in tal senso anche: sentenze del Tribunale D-5377/2018 del 22 novembre 2018, D-4852/2018 del 30 agosto 2018).

7. Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale ritiene pertanto che le carenze rilevate nella procedura istruttoria e l'incompleto ed errato accertamento dei fatti presenti nella decisione impugnata, non possano essere sanati in questa sede e che la SEM, con la propria decisione, ha violato l'obbligo di accertare i fatti giuridicamente rilevanti in modo corretto e completo, derivante dal diritto di essere sentito e dal principio inquisitorio, nonché il diritto di essere sentito dell'insorgente. Per il che, il ricorso risulta in tal senso accolto e la decisione del 24 gennaio 2019 della Segreteria di Stato della migrazione è annullata, con la restituzione degli atti a quest'ultima autorità (art. 61 cpv. 1 PA), affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), ad un completamento dell'istruttoria rispettosa dei considerandi della presente sentenza - prendendo eventualmente in considerazione anche i nuovi mezzi di prova trasmessi alla SEM dal ricorrente con messaggi elettronici del 30 gennaio 2019 e del 5 marzo 2019 -, nonché all'emissione di una nuova decisione. Per il resto, visto l'esito della vertenza, non risulta necessario dirimere le restanti censure sollevate nel gravame dal ricorrente come neppure di entrare nel merito degli ulteriori mezzi di prova trasmessi alla SEM dal ricorrente con messaggio elettronico del 5 marzo 2019, e pervenuti al Tribunale il 20 marzo 2019.

8. Visto l'esito della procedura, non vengono riscosse spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e la domanda tendente all'esonero dal versamento di un anticipo spese, risulta pertanto priva d'oggetto. 9. 9.1 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). Le parti che richiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di quest'ultima il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (art. 14 TS-TAF). 9.2 Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 750.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 7 TS-TAF, art. 9 TS-TAF).

10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 24 gennaio 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per una completa e corretta istruzione della fattispecie e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 750.- a titolo di spese ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: