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D-2987/2020

D-2987/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-06-30 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato)

Sachverhalt

A. L'interessato, cittadino georgiano, di etnia omonima, con ultimo domicilio a B._______, provincia di C._______, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) dicembre 2018 (cfr. atto A2/2). B. Il richiedente, è stato questionato dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) sommariamente nell'ambito di un'audizione sulle generalità il (...) dicembre 2018 (cfr. atto A9/14; di seguito: verbale 1) rispettivamente il (...) dicembre 2018 sui suoi motivi d'asilo (cfr. atto A11/21; di seguito: verbale 2). In sostanza, e per quanto qui di rilievo, egli ha allegato che nel Paese d'origine egli sarebbe stato arrestato una prima volta nel (...) con l'accusa di aver commesso un reato (...), e sarebbe stato rilasciato nell'(...) o (...) del (...), a seguito della grazia ricevuta dall'allora presidente della Georgia. In seguito, assieme in particolare a dei giornalisti, egli avrebbe filmato e documentato degli illeciti perpetrati nel (...), segnatamente inerenti (...) persone di alto rango del (...) che avrebbero preso parte all'omicidio di D._______ e della (...) ed i privilegi che gli stessi avrebbero goduto in carcere, rendendo pubbliche le informazioni raccolte dal (...) del (...), per il tramite anche di programmi televisivi. Il (...) egli avrebbe subito un secondo arresto con l'accusa di (...), e detenuto sino all'(...) del (...), ove grazie ad un'amnistia dell'allora Governo georgiano, è stato liberato in quanto riconosciuto come prigioniero politico. Durante tale periodo detentivo, egli avrebbe subito delle torture e dei maltrattamenti nel corso del (...). Inoltre, egli ha allegato che le (...) persone che sarebbero state condannate per l'omicidio di D._______, il (...), allorché era ancora vigente il vecchio governo del Presidente E._______, sarebbero state liberate, e tutt'ora, con il (...), eserciterebbero delle alte cariche. A seguito della sua liberazione, egli avrebbe continuato la sua attività di raccolta di documentazione nonché di denuncia delle illegalità e della corruzione del (...), oltreché per gli arresti ingiusti ed i maltrattamenti che avrebbe subito in carcere, anche con l'aiuto del suo legale che curerebbe tutt'ora i suoi interessi. Per questa sua attività investigativa e di denuncia, egli avrebbe ricevuto svariate minacce verbali e per iscritto, oltreché delle proposte di lavoro o la visita di persone sconosciute, perché egli cessasse le stesse, ma non avrebbe mai denunciato alle autorità le medesime. In tale contesto, egli avrebbe deciso di espatriare definitivamente verso la F._______ il (...), legalmente ed accompagnato dalla (...), che si sarebbe invece recata direttamente verso l'G._______, ove tutt'ora soggiornerebbe. La sua (...), sarebbe invece rimasta presso i (...) a H._______. Successivamente alla sua partenza, i suoi famigliari gli avrebbero riferito di aver ricevuto delle minacce, nonché avrebbero chiesto ove lui si troverebbe. Altresì, nel periodo che egli avrebbe trascorso in F._______ per lavoro, rientrando di quando in quando in Georgia - dal (...) sino all'(...)- egli avrebbe ricevuto delle visite da parte di "benefattori" o delle persone sconosciute sarebbero giunte sotto casa sua con delle automobili per intimidirlo, oltreché gli sarebbero giunti molti messaggi con lo stesso scopo, o ancora gli avrebbero chiesto di testimoniare in un processo per omicidio, ma lui non lo avrebbe fatto. Altresì sarebbe stato contattato e minacciato da parte di un criminale, in rappresentanza dei suoi persecutori, nonché i suoi conti correnti sarebbero stati bloccati. Nell'eventualità di un suo ritorno nel Paese d'origine, egli ha asserito di temere per la sua incolumità e soprattutto per quella della sua famiglia, nonché di essere nuovamente accusato ingiustamente. Il richiedente asilo ha depositato quali documenti agli atti:

- i suoi passaporto, carta d'identità e di legittimazione originali (cfr. verbale 1, p.to 4.01 segg., pag. 7; cfr. anche atto A3);

- un estratto dal sito internet (...) del (...) (cfr. verbale 1, p.to 7.04, pag. 10 e atto A11/1, mezzo di prova n. 1);

- un biglietto aereo del (...) (cfr. verbale 1, p.to 7.05, pag. 10);

- vari "screenshots" di conversazioni (...) (cfr. atto A11/1, mezzi di prova n. 2-n. 5 e n. 9; atto A11/2, mezzo di prova n. 19);

- vari articoli tratti da siti online (cfr. atto A11/1, mezzi di prova n. 6-n. 8; n. 10-n. 12 e n. 15; atto A11/2, mezzi di prova n. 16-17 e n. 20 - 23);

- un link al filmato della (...) sull'inazione delle persone che partecipano al caso di D._______ e della (...) (cfr. atto A11/2, mezzo di prova n. 18);

- copia della decisione della (...) del (...) (cfr. atto A11/1, mezzo di prova n. 13);

- copia dell'"(...) A._______" dello (...) del (...) (cfr. atto A11/1, mezzo di prova n. 14);

- copia della corrispondenza bancaria elettronica concernente il sequestro del conto corrente tra l'interessato ed il (...) tra il (...) ed il (...) (cfr. atto A11/2, mezzo di prova n. 24);

- lo scritto del (...) in merito al rimborso delle spese di trasporto ricevuto dall'interessato da (...) a I._______ (cfr. atto A11/2, mezzo di prova n. 25);

- una ricevuta di denaro per CHF (...).- del (...) (cfr. atti SEM). C. Il 24 gennaio 2019, l'autorità inferiore ha emesso una prima decisione, ove non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della stessa misura. D. Con sentenza del 5 aprile 2019 di cui ai ruoli D-1003/2019, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), ha accolto il ricorso del 25 febbraio 2019 interposto dal richiedente contro la suddetta decisione, annullando la stessa e ritrasmettendo gli atti di causa alla SEM per una completa e corretta istruzione della fattispecie e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. E. Con nuova decisione del 29 maggio 2020, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo provvedimento, siccome ammissibile, esigibile e possibile. In particolare, l'autorità inferiore, dopo aver constatato che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero degli Stati per i quali si può presumere l'assenza di persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), ha ritenuto che le condizioni per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo non sarebbero state riunite nel caso di specie, non essendo l'interessato stato in misura di "capovolgere" la presunzione confutabile di protezione esposta nella precitata disposizione. Per quanto la SEM non abbia messo in dubbio quanto accadutogli in Georgia in relazione alle due detenzioni subite, tuttavia ha ritenuto che le minacce da egli ricevute successivamente al suo ultimo rilascio, risulterebbero inverosimili e di riflesso, pure il suo timore fondato di rientro in patria in ragione delle stesse non sussisterebbe. Invero, le sue allegazioni in merito alle problematiche avute con le autorità e le minacce che egli avrebbe ricevuto in tale periodo, sarebbero state vaghe e fumose, eludendo e divagando più volte rispetto alle domande precise a lui poste. Peraltro, l'interessato avrebbe pure ammesso che in Georgia le minacce non si sarebbero mai concretizzate e non avrebbe mai denunciato le medesime, perpetrate da (...) del (...) o da mediatori di questi ultimi. Proprio tale fatto, malgrado il suo atteggiamento propositivo mediatico e legale per far emergere le irregolarità subite in relazione ai suoi arresti, nonché circa i privilegi di cui avrebbero goduto alcuni detenuti specifici, risulterebbe insensato e non giustificato dalle sue allegazioni. Del resto, sarebbe notorio che recentemente, le autorità giudiziarie georgiane, abbiano avviato diverse procedure contro alti funzionari accusati di attività illegali e si starebbero adoperando per garantire la protezione della popolazione georgiana. Inoltre, l'evenienza che egli abbia atteso tanto tempo prima di espatriare definitivamente dalla Georgia, senza aver apportato delle giustificazioni concrete a supporto, confermerebbe che lui stesso non si sarebbe sentito in pericolo di vita e che quindi, anche tali minacce, non vi sarebbero state. Neanche i mezzi di prova da egli prodotti sarebbero atti a dimostrare le incessanti minacce da lui descritte. Dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, non sussisterebbero dapprima degli indizi all'incarto per ritenere che egli, in caso di ritorno nel suo Paese d'origine, sarebbe esposto concretamente e seriamente a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU ed il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi non si applicherebbe in specie. Non vi sarebbero inoltre degli ostacoli né dal profilo della situazione politica della Georgia né personali, ostativi all'esigibilità del suo allontanamento, come neppure dal profilo tecnico e pratico. F. In data 9 giugno 2020 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale con ricorso avverso la decisione della SEM summenzionata. Egli ha chiesto in via principale l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore per nuova valutazione delle allegazioni. In primo subordine, ha chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, ed in secondo subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria, per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Contestualmente il ricorrente ha presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, secondo il senso, della dispensa del versamento dell'anticipo sulle presumibili spese processuali, il tutto con protesta di spese e ripetibili. A mente dell'insorgente, poiché la decisione dell'autorità di prime cure si fonderebbe sulle medesime argomentazioni della prima decisione da ella resa in merito, senza tuttavia svolgere alcuna audizione circa i mezzi di prova da egli prodotti nel corso della procedura di prima istanza - e citati esaustivamente nell'elenco dei mezzi di prova di cui all'avversata decisione - anche la presente decisione impugnata si fonderebbe su un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti rilevanti della causa. In particolare, egli contesta che la SEM abbia ritenuto inverosimili, in quanto incompatibili con l'esperienza generale di vita o con la logica dell'agire, il fatto che egli non abbia denunciato alle autorità georgiane le minacce ricevute, come pure che egli non abbia abbandonato immantinente il suo Paese d'origine dopo la sua seconda scarcerazione. Invero, come lo si desumerebbe dalle sue allegazioni rilasciate durante la seconda audizione federale, una denuncia formale non avrebbe avuto alcun senso, in quanto coloro che lo avrebbero ingiustamente condannato in passato, sarebbero tutt'ora ai vertici della (...). Per quanto poi attiene l'evenienza che egli abbia abbandonato il suo Paese d'origine soltanto con il peggiorare della situazione politica e democratica, come tra l'altro di pubblico dominio, non sarebbe da interpretare come un'assenza di rischi legati alle minacce da lui narrate. Sarebbe vieppiù d'interesse la circostanza che in diverse occasioni l'insorgente si sia riferito a nuovi metodi di minacce, indirette e più subdole. È proprio poiché il ricorrente sarebbe divenuto un personaggio pubblico, che le stesse non si sarebbero mai concretizzate. A tale contesto andrebbero pertanto ricondotti sia gli "screenshots" prodotti dall'interessato che il mezzo di prova inerente il sequestro del suo conto corrente. In tale ottica, andrebbe inoltre per lo meno considerata l'esistenza di una pressione psichica, protrattasi nel tempo, nei confronti del ricorrente, e che l'avrebbe indotto infine a lasciare definitivamente la Georgia. Dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, egli ritiene che la stessa sia inammissibile. Segnatamente, vi sarebbe una possibile violazione dell'art. 3 CEDU, in caso di un suo rinvio verso la Georgia, poiché ivi sarebbe esposto al rischio di trattamenti inumani e degradanti proscritti da tale disposto, come gli sarebbe tra l'altro già avvenuto in passato. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 25 settembre 2015). Inoltre, il 1° gennaio 2019, la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata in parte modificata e rinominata quale legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Tuttavia, posto che i disposti della legge precitata che verranno menzionati nella presente sentenza (art. 83 cpv. 1-4) sono rimasti invariati dalla LStr alla LStrI, il Tribunale utilizzerà di seguito la nuova denominazione. Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso

E. 2 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 4.1 L'insorgente si prevale innanzitutto di un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM, in particolare riguardo ai mezzi di prova da egli prodotti nel corso di procedura per supportare le sue asserzioni. Tale censura formale va trattata preliminarmente, dal momento che potrebbe condurre alla cassazione della decisione impugnata.

E. 4.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.). Tuttavia, il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 8, pag. 192 seg.).

E. 4.3 Nella presente disamina, ed al contrario di quanto postulato dal ricorrente, non si ravvisa da parte dell'autorità inferiore né un accertamento inesatto né incompleto dei fatti determinanti, e quindi, di convesso, neppure una violazione del principio inquisitorio. Nella decisione impugnata la SEM ha descritto in modo dettagliato tutti gli elementi e la documentazione che ha preso in esame per giungere alla sua valutazione, argomentando inoltre in modo ben più articolato rispetto alla sua prima decisione annullata dal Tribunale con sentenza D-1003/2019 del 5 aprile 2019. In particolare, riguardo ai mezzi di prova prodotti in corso di procedura dal ricorrente, e come disposto dal Tribunale nella sentenza precitata ai consid. 6.3.2 e consid. 7, l'autorità inferiore li ha repertoriati e registrati in modo corretto, citandoli anche integralmente nella decisione impugnata, come pure ne ha tenuto conto ampiamente nel suo apprezzamento (cfr. p.to II, pag. 7 seg. della decisione avversata). L'autorità inferiore ha inoltre proceduto ad un esame completo e corretto dei fatti determinanti per giungere ad una valutazione in particolare in relazione all'inverosimiglianza delle minacce allegate dal ricorrente. Invero, l'autorità sindacata, durante il corso delle due audizioni svolte con il ricorrente, gli ha posto dei quesiti puntuali, segnatamente sul suo trascorso in Georgia, in relazione anche alle minacce ricevute ed ai mezzi di prova che egli avrebbe voluto depositare in merito (cfr. verbale 1, p.to 7.01 segg., pag. 8 segg.; verbale 2, D4 seg., pag. 2 e D22 segg., pag. 4 segg.), dandogli la possibilità ampiamente di esprimersi circa i predetti. Nella decisione avversata, l'autorità inferiore ha altresì dettagliato la sua analisi in merito in modo pertinente, nonché spiegato in particolare, la ponderazione degli elementi che avrebbe effettuato. Infine il ricorrente, malgrado adduca nel suo ricorso che la SEM non lo avrebbe interrogato puntualmente in merito alla documentazione inoltrata successivamente da lui, non ha presentato con il ricorso - malgrado avesse anche in tale sede la possibilità di farlo ed in violazione del suo obbligo di collaborare - alcun elemento per sostanziare quali circostanze presenti nei mezzi di prova da lui prodotti, non sarebbero stati adeguatamente presi in considerazione e sui quali egli non si sarebbe potuto esprimere. A tali condizioni, è a giusto titolo che l'autorità inferiore non abbia proceduto ad ulteriori atti istruttori, segnatamente ad un'ulteriore audizione del ricorrente come da quest'ultimo preteso nel gravame, in quanto l'istruzione svolta dall'autorità inferiore risulta sufficientemente completa e corretta. Le censure formali inerenti l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti determinanti da parte della SEM, malfondate, devono pertanto essere in toto respinte.

E. 5.1 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi).

E. 5.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 6.1 Nella presente disamina, ed a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel suo gravame, il Tribunale ritiene in accordo con l'autorità inferiore che a ragione quest'ultima abbia negato la qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo all'insorgente, in quanto le dichiarazioni rese dallo stesso nel corso di procedura ed a fondamento della sua domanda d'asilo, come pure la documentazione a supporto presentata, non adempiono né le condizioni di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi né quelle di rilevanza ex art. 3 LAsi, per i motivi che seguono.

E. 6.2 Il 28 agosto 2019 il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, modifica entrata in vigore dal 1° ottobre 2019 (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM). Nel caso in cui lo Stato d'origine sia designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale che una persecuzione statale rilevante in materia d'asilo non sussista e che vi sia una protezione offerta da parte dello Stato d'origine contro i pregiudizi di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; sentenza del Tribunale D-6455/2019 dell'11 dicembre 2019 e E-6265/2019 del 5 dicembre 2019 consid. 5.3). Tale presunzione può essere confutata solo in presenza di indizi concreti (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-616/2019 del 25 gennaio 2019). Vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità georgiane, tanto più che per costante giurisprudenza tale Paese dispone di un sistema giudiziario accessibile e di forze di sicurezza efficaci (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale D-339/2020 e D-360/2020 del 27 gennaio 2020 consid. 7.2, D-6455/2019 precitata, D-5573/2019 del 6 novembre 2019).

E. 6.3 In corso di procedura, il ricorrente non ha però apportato degli elementi concludenti che permettano di confutare la suddetta presunzione.

E. 6.4 In primo luogo, in questa sede non si intende rimettere in discussione la verosimiglianza delle vicende giudiziarie e di lotta legale e mediatica contro l'allora (...) - in particolare nei confronti di alcune figure di spicco dello stesso - ed il suo (...) da parte del ricorrente, così come delle due incarcerazioni da egli subite, come rilevato pure nella decisione sindacata dalla SEM. Tuttavia, le allegazioni circa i motivi principali che avrebbero indotto lo stesso alla fuga dal suo Paese d'origine, non risultano essere verosimili.

E. 6.4.1 Invero, in merito alla persecuzione da egli allegata da parte di (...), che siederebbero tutt'ora ai vertici della (...) e del (...), o di mediatori degli stessi, tramite minacce ed intimidazioni sotto varia forma avvenute dal suo rilascio dal carcere del (...) sino al suo espatrio definitivo nel (...), e poi proseguite anche nel (...) pure nei confronti dei suoi famigliari, che sarebbero a fondamento di quest'ultimo, le asserzioni dello stesso risultano essere superficiali e poco circostanziate. Difatti, malgrado egli abbia addotto su richiesta alcuni nomi dei protagonisti di tali minacce o le funzioni che gli stessi adempirebbero (cfr. verbale 2, D96, pag. 13; D104 seg., pag. 14), o ancora le modalità con le quali essi lo avrebbero minacciato (cfr. verbale 2, D34 segg., pag. 7 seg.; D85 segg., pag. 12 seg.; D98 seg., pag. 13 seg.), riguardo concretamente le stesse egli ha rilasciato delle asserzioni sempre vaghe e generiche che non sono neppure state rese verosimili o provate dalla copiosa documentazione da egli prodotta agli atti, come rettamente sostenuto nella decisione impugnata dall'autorità inferiore. Per il resto può pertanto essere rinviato alla decisione impugnata, in quanto la stessa risulta sufficientemente dettagliata e motivata (cfr. art. 109 cpv. 3 su rinvio dell'art. 6 LAsi), non avendo inoltre l'insorgente apportato alcuna argomentazione ricorsuale convincente che possa rimettere in discussione le considerazioni precedenti.

E. 6.4.2 Tale conclusione è vieppiù supportata dal comportamento illogico che lo stesso ricorrente avrebbe tenuto riguardo alle supposte minacce ricevute ed ai suoi persecutori. Invero egli, d'un canto ha continuato negli anni (...) a rientrare regolarmente dalla F._______ - ove si trovava per lavoro legalmente (cfr. verbale 2, D13 segg., pag. 3) - in Georgia presso il domicilio famigliare, quindi in un luogo ove era facilmente reperibile ed esposto alle stesse. D'altro canto, ha potuto lasciare legalmente con la (...) la Georgia in direzione della F._______, ove nel corso del suo viaggio sarebbe pure stato controllato dalla (...) georgiana (cfr. verbale 1, p.to 2.05, pag. 6 e p.to 5.01, pag. 7), nonché avrebbe potuto ottenere regolarmente presso il (...) in F._______ il suo passaporto dopo il suo espatrio definitivo (cfr. verbale 1, p.to 4.02, pag. 7; verbale 2, D18 segg., pag. 2 seg.). Ha inoltre intessuto con alcuni dei presunti persecutori delle conversazioni mediatiche, arrivando pure a fornire le sue generalità ed il suo numero telefonico (cfr. atto A11/1, mezzo di prova n. 4). Peraltro, pur allegando anche nel gravame che egli non avrebbe denunciato gli atti intimidatori e minacciosi ricevuti, in quanto coloro che lo avrebbero ingiustamente condannato in passato sarebbero tutt'ora ai vertici della (...), tale spiegazione risulta però essere incompatibile con il comportamento proattivo da egli dimostrato anche nel corso dello stesso periodo per denunciare il (...) e (...), altresì disponendo di un valido supporto legale. La sua indolenza nel presentare una denuncia, non trova pertanto alcuna motivazione logica, e supporta ancora maggiormente la conclusione che le minacce da lui narrate, non risultino verosimili.

E. 6.5.1 A titolo abbondanziale, anche se tali minacce fossero ritenute verosimili, egli non è riuscito nell'intento di rendere verosimile il suo timore oggettivo e soggettivo circa la concretizzazione delle stesse, in tutta probabilità ed in un futuro prossimo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata; DTAF 2011/51 consid. 6.2) ai sensi dell'art. 3 LAsi, come pure che le autorità in questione non gli avrebbero offerto la protezione adeguata contro tali atti. Invero, il rischio da egli allegato di temere per la sua incolumità e quella dei suoi famigliari come pure di essere nuovamente arrestato ingiustamente, sono frutto di sue supposizioni personali, non fondate su alcun elemento oggettivo di qualsivoglia consistenza. Invero non solo egli non ha denunciato gli atti subiti alle autorità preposte, malgrado avrebbe avuto tutti i mezzi per farlo, ma altresì egli è stato riconosciuto quale prigioniero politico dal nuovo Governo georgiano (cfr. verbale 2, D73 segg., pag. 11), ed ha potuto spostarsi negli anni legalmente e senza alcuna restrizione tra la Georgia e la F._______. Pertanto, non si può partire dall'assunto che le autorità georgiane non sarebbero state disposte ed in grado di fornire all'insorgente una protezione adeguata nei confronti di atti illeciti perpetrati da parte di singoli (...) o (...) o ancora di terze persone (cfr. per il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale le DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1). Egli si è peraltro contraddetto rispetto al suo timore di essere arrestato, in quanto ha asserito, anche nell'atto ricorsuale, di essere divenuto negli anni una personalità conosciuta, e che pertanto le stesse minacce non si sarebbero concretizzate e che sarebbe stato molto difficile essere nuovamente arrestato (cfr. verbale 2, D87, pag. 12).

E. 6.5.2 Pertanto, le motivazioni invocate dall'insorgente a fondamento del suo espatrio, non risultano neppure essere pertinenti in materia d'asilo.

E. 7 Ne consegue che, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata ed il ricorso respinto.

E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4, DTAF 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

E. 9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato).

E. 10 Nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), in quanto è una disposizione che protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per i motivi già sopra enucleati (cfr. supra consid. 6.4 e 6.5), egli non può inoltre prevalersi di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito in relazione con l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente risulta essere ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi.

E. 11 Il Consiglio federale ha inserito la Georgia nell'elenco degli Stati d'origine o di provenienza nei quali il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 5 LStrI e allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 [OEAE, RS 142.281]). Dagli atti all'inserto, non vi è alcun elemento concreto atto ad inficiare tale presunzione. Ad ogni modo, giova rilevare che, ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La situazione vigente in Georgia - ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dal quale il ricorrente non proviene - non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. in merito fra le tante: sentenze del Tribunale E-7415/2018 e E-7465/2018 del 12 dicembre 2019). Il ricorrente non lamenta inoltre problemi medici particolari aldilà di dolori generici ad una (...) ed alla (...) (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 11; verbale 2, D143, pag. 18), come pure che si evincano dagli atti processuali, che renderebbero inesigibile il suo allontanamento. Non si ravvisano infine ulteriori ostacoli personali all'esigibilità dell'allontanamento del ricorrente, essendo che lo stesso è ancora relativamente giovane, dispone di una buona formazione e di una cospicua esperienza lavorativa, sia quale (...) ed (...) in patria (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 5 e verbale 2, D8, pag. 3), che quale (...) - attività esercitata in F._______ (cfr. verbale 2, D11, pag. 3) - come pure di un'ampia rete sociale e famigliare, che potranno venirgli in aiuto in caso di necessità. Il rientro dell'interessato, risulta pertato pure ragionevolmente esigibile.

E. 12 In ultima analisi non risultano neppure esserci degli impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), disponendo per il resto il ricorrente di documenti di viaggio (passaporto e carta d'identità) tutt'ora validi e, con la dovuta diligenza, è in grado d'intraprendere i passi necessari presso la competente rappresentanza del suo Paese d'origine, per ottenere eventuali ulteriori documenti necessitanti il rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 13 Riassumendo, la SEM ha a ragione ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente come ammissibile, esigibile e possibile. La concessione dell'ammissione provvisoria, come postulato dal ricorrente nel gravame a titolo subordinato, non entra pertanto in considerazione (art. 83 cpv. 1-4 LStrI).

E. 14 Ne discende che l'autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 15 Avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è da considerarsi priva di oggetto.

E. 16 Visto l'esito della procedura , le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 17 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2987/2020 Sentenza del 30 giugno 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Georgia, rappresentato dal lic. iur. Mario Amato, SOS Ticino Consultorio giuridico di SOS Ticino, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 29 maggio 2020 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino georgiano, di etnia omonima, con ultimo domicilio a B._______, provincia di C._______, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) dicembre 2018 (cfr. atto A2/2). B. Il richiedente, è stato questionato dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) sommariamente nell'ambito di un'audizione sulle generalità il (...) dicembre 2018 (cfr. atto A9/14; di seguito: verbale 1) rispettivamente il (...) dicembre 2018 sui suoi motivi d'asilo (cfr. atto A11/21; di seguito: verbale 2). In sostanza, e per quanto qui di rilievo, egli ha allegato che nel Paese d'origine egli sarebbe stato arrestato una prima volta nel (...) con l'accusa di aver commesso un reato (...), e sarebbe stato rilasciato nell'(...) o (...) del (...), a seguito della grazia ricevuta dall'allora presidente della Georgia. In seguito, assieme in particolare a dei giornalisti, egli avrebbe filmato e documentato degli illeciti perpetrati nel (...), segnatamente inerenti (...) persone di alto rango del (...) che avrebbero preso parte all'omicidio di D._______ e della (...) ed i privilegi che gli stessi avrebbero goduto in carcere, rendendo pubbliche le informazioni raccolte dal (...) del (...), per il tramite anche di programmi televisivi. Il (...) egli avrebbe subito un secondo arresto con l'accusa di (...), e detenuto sino all'(...) del (...), ove grazie ad un'amnistia dell'allora Governo georgiano, è stato liberato in quanto riconosciuto come prigioniero politico. Durante tale periodo detentivo, egli avrebbe subito delle torture e dei maltrattamenti nel corso del (...). Inoltre, egli ha allegato che le (...) persone che sarebbero state condannate per l'omicidio di D._______, il (...), allorché era ancora vigente il vecchio governo del Presidente E._______, sarebbero state liberate, e tutt'ora, con il (...), eserciterebbero delle alte cariche. A seguito della sua liberazione, egli avrebbe continuato la sua attività di raccolta di documentazione nonché di denuncia delle illegalità e della corruzione del (...), oltreché per gli arresti ingiusti ed i maltrattamenti che avrebbe subito in carcere, anche con l'aiuto del suo legale che curerebbe tutt'ora i suoi interessi. Per questa sua attività investigativa e di denuncia, egli avrebbe ricevuto svariate minacce verbali e per iscritto, oltreché delle proposte di lavoro o la visita di persone sconosciute, perché egli cessasse le stesse, ma non avrebbe mai denunciato alle autorità le medesime. In tale contesto, egli avrebbe deciso di espatriare definitivamente verso la F._______ il (...), legalmente ed accompagnato dalla (...), che si sarebbe invece recata direttamente verso l'G._______, ove tutt'ora soggiornerebbe. La sua (...), sarebbe invece rimasta presso i (...) a H._______. Successivamente alla sua partenza, i suoi famigliari gli avrebbero riferito di aver ricevuto delle minacce, nonché avrebbero chiesto ove lui si troverebbe. Altresì, nel periodo che egli avrebbe trascorso in F._______ per lavoro, rientrando di quando in quando in Georgia - dal (...) sino all'(...)- egli avrebbe ricevuto delle visite da parte di "benefattori" o delle persone sconosciute sarebbero giunte sotto casa sua con delle automobili per intimidirlo, oltreché gli sarebbero giunti molti messaggi con lo stesso scopo, o ancora gli avrebbero chiesto di testimoniare in un processo per omicidio, ma lui non lo avrebbe fatto. Altresì sarebbe stato contattato e minacciato da parte di un criminale, in rappresentanza dei suoi persecutori, nonché i suoi conti correnti sarebbero stati bloccati. Nell'eventualità di un suo ritorno nel Paese d'origine, egli ha asserito di temere per la sua incolumità e soprattutto per quella della sua famiglia, nonché di essere nuovamente accusato ingiustamente. Il richiedente asilo ha depositato quali documenti agli atti:

- i suoi passaporto, carta d'identità e di legittimazione originali (cfr. verbale 1, p.to 4.01 segg., pag. 7; cfr. anche atto A3);

- un estratto dal sito internet (...) del (...) (cfr. verbale 1, p.to 7.04, pag. 10 e atto A11/1, mezzo di prova n. 1);

- un biglietto aereo del (...) (cfr. verbale 1, p.to 7.05, pag. 10);

- vari "screenshots" di conversazioni (...) (cfr. atto A11/1, mezzi di prova n. 2-n. 5 e n. 9; atto A11/2, mezzo di prova n. 19);

- vari articoli tratti da siti online (cfr. atto A11/1, mezzi di prova n. 6-n. 8; n. 10-n. 12 e n. 15; atto A11/2, mezzi di prova n. 16-17 e n. 20 - 23);

- un link al filmato della (...) sull'inazione delle persone che partecipano al caso di D._______ e della (...) (cfr. atto A11/2, mezzo di prova n. 18);

- copia della decisione della (...) del (...) (cfr. atto A11/1, mezzo di prova n. 13);

- copia dell'"(...) A._______" dello (...) del (...) (cfr. atto A11/1, mezzo di prova n. 14);

- copia della corrispondenza bancaria elettronica concernente il sequestro del conto corrente tra l'interessato ed il (...) tra il (...) ed il (...) (cfr. atto A11/2, mezzo di prova n. 24);

- lo scritto del (...) in merito al rimborso delle spese di trasporto ricevuto dall'interessato da (...) a I._______ (cfr. atto A11/2, mezzo di prova n. 25);

- una ricevuta di denaro per CHF (...).- del (...) (cfr. atti SEM). C. Il 24 gennaio 2019, l'autorità inferiore ha emesso una prima decisione, ove non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della stessa misura. D. Con sentenza del 5 aprile 2019 di cui ai ruoli D-1003/2019, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), ha accolto il ricorso del 25 febbraio 2019 interposto dal richiedente contro la suddetta decisione, annullando la stessa e ritrasmettendo gli atti di causa alla SEM per una completa e corretta istruzione della fattispecie e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. E. Con nuova decisione del 29 maggio 2020, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo provvedimento, siccome ammissibile, esigibile e possibile. In particolare, l'autorità inferiore, dopo aver constatato che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero degli Stati per i quali si può presumere l'assenza di persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), ha ritenuto che le condizioni per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo non sarebbero state riunite nel caso di specie, non essendo l'interessato stato in misura di "capovolgere" la presunzione confutabile di protezione esposta nella precitata disposizione. Per quanto la SEM non abbia messo in dubbio quanto accadutogli in Georgia in relazione alle due detenzioni subite, tuttavia ha ritenuto che le minacce da egli ricevute successivamente al suo ultimo rilascio, risulterebbero inverosimili e di riflesso, pure il suo timore fondato di rientro in patria in ragione delle stesse non sussisterebbe. Invero, le sue allegazioni in merito alle problematiche avute con le autorità e le minacce che egli avrebbe ricevuto in tale periodo, sarebbero state vaghe e fumose, eludendo e divagando più volte rispetto alle domande precise a lui poste. Peraltro, l'interessato avrebbe pure ammesso che in Georgia le minacce non si sarebbero mai concretizzate e non avrebbe mai denunciato le medesime, perpetrate da (...) del (...) o da mediatori di questi ultimi. Proprio tale fatto, malgrado il suo atteggiamento propositivo mediatico e legale per far emergere le irregolarità subite in relazione ai suoi arresti, nonché circa i privilegi di cui avrebbero goduto alcuni detenuti specifici, risulterebbe insensato e non giustificato dalle sue allegazioni. Del resto, sarebbe notorio che recentemente, le autorità giudiziarie georgiane, abbiano avviato diverse procedure contro alti funzionari accusati di attività illegali e si starebbero adoperando per garantire la protezione della popolazione georgiana. Inoltre, l'evenienza che egli abbia atteso tanto tempo prima di espatriare definitivamente dalla Georgia, senza aver apportato delle giustificazioni concrete a supporto, confermerebbe che lui stesso non si sarebbe sentito in pericolo di vita e che quindi, anche tali minacce, non vi sarebbero state. Neanche i mezzi di prova da egli prodotti sarebbero atti a dimostrare le incessanti minacce da lui descritte. Dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, non sussisterebbero dapprima degli indizi all'incarto per ritenere che egli, in caso di ritorno nel suo Paese d'origine, sarebbe esposto concretamente e seriamente a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU ed il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi non si applicherebbe in specie. Non vi sarebbero inoltre degli ostacoli né dal profilo della situazione politica della Georgia né personali, ostativi all'esigibilità del suo allontanamento, come neppure dal profilo tecnico e pratico. F. In data 9 giugno 2020 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale con ricorso avverso la decisione della SEM summenzionata. Egli ha chiesto in via principale l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore per nuova valutazione delle allegazioni. In primo subordine, ha chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, ed in secondo subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria, per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Contestualmente il ricorrente ha presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, secondo il senso, della dispensa del versamento dell'anticipo sulle presumibili spese processuali, il tutto con protesta di spese e ripetibili. A mente dell'insorgente, poiché la decisione dell'autorità di prime cure si fonderebbe sulle medesime argomentazioni della prima decisione da ella resa in merito, senza tuttavia svolgere alcuna audizione circa i mezzi di prova da egli prodotti nel corso della procedura di prima istanza - e citati esaustivamente nell'elenco dei mezzi di prova di cui all'avversata decisione - anche la presente decisione impugnata si fonderebbe su un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti rilevanti della causa. In particolare, egli contesta che la SEM abbia ritenuto inverosimili, in quanto incompatibili con l'esperienza generale di vita o con la logica dell'agire, il fatto che egli non abbia denunciato alle autorità georgiane le minacce ricevute, come pure che egli non abbia abbandonato immantinente il suo Paese d'origine dopo la sua seconda scarcerazione. Invero, come lo si desumerebbe dalle sue allegazioni rilasciate durante la seconda audizione federale, una denuncia formale non avrebbe avuto alcun senso, in quanto coloro che lo avrebbero ingiustamente condannato in passato, sarebbero tutt'ora ai vertici della (...). Per quanto poi attiene l'evenienza che egli abbia abbandonato il suo Paese d'origine soltanto con il peggiorare della situazione politica e democratica, come tra l'altro di pubblico dominio, non sarebbe da interpretare come un'assenza di rischi legati alle minacce da lui narrate. Sarebbe vieppiù d'interesse la circostanza che in diverse occasioni l'insorgente si sia riferito a nuovi metodi di minacce, indirette e più subdole. È proprio poiché il ricorrente sarebbe divenuto un personaggio pubblico, che le stesse non si sarebbero mai concretizzate. A tale contesto andrebbero pertanto ricondotti sia gli "screenshots" prodotti dall'interessato che il mezzo di prova inerente il sequestro del suo conto corrente. In tale ottica, andrebbe inoltre per lo meno considerata l'esistenza di una pressione psichica, protrattasi nel tempo, nei confronti del ricorrente, e che l'avrebbe indotto infine a lasciare definitivamente la Georgia. Dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, egli ritiene che la stessa sia inammissibile. Segnatamente, vi sarebbe una possibile violazione dell'art. 3 CEDU, in caso di un suo rinvio verso la Georgia, poiché ivi sarebbe esposto al rischio di trattamenti inumani e degradanti proscritti da tale disposto, come gli sarebbe tra l'altro già avvenuto in passato. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 25 settembre 2015). Inoltre, il 1° gennaio 2019, la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata in parte modificata e rinominata quale legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Tuttavia, posto che i disposti della legge precitata che verranno menzionati nella presente sentenza (art. 83 cpv. 1-4) sono rimasti invariati dalla LStr alla LStrI, il Tribunale utilizzerà di seguito la nuova denominazione. Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso

2. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 4. 4.1 L'insorgente si prevale innanzitutto di un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM, in particolare riguardo ai mezzi di prova da egli prodotti nel corso di procedura per supportare le sue asserzioni. Tale censura formale va trattata preliminarmente, dal momento che potrebbe condurre alla cassazione della decisione impugnata. 4.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.). Tuttavia, il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 8, pag. 192 seg.). 4.3 Nella presente disamina, ed al contrario di quanto postulato dal ricorrente, non si ravvisa da parte dell'autorità inferiore né un accertamento inesatto né incompleto dei fatti determinanti, e quindi, di convesso, neppure una violazione del principio inquisitorio. Nella decisione impugnata la SEM ha descritto in modo dettagliato tutti gli elementi e la documentazione che ha preso in esame per giungere alla sua valutazione, argomentando inoltre in modo ben più articolato rispetto alla sua prima decisione annullata dal Tribunale con sentenza D-1003/2019 del 5 aprile 2019. In particolare, riguardo ai mezzi di prova prodotti in corso di procedura dal ricorrente, e come disposto dal Tribunale nella sentenza precitata ai consid. 6.3.2 e consid. 7, l'autorità inferiore li ha repertoriati e registrati in modo corretto, citandoli anche integralmente nella decisione impugnata, come pure ne ha tenuto conto ampiamente nel suo apprezzamento (cfr. p.to II, pag. 7 seg. della decisione avversata). L'autorità inferiore ha inoltre proceduto ad un esame completo e corretto dei fatti determinanti per giungere ad una valutazione in particolare in relazione all'inverosimiglianza delle minacce allegate dal ricorrente. Invero, l'autorità sindacata, durante il corso delle due audizioni svolte con il ricorrente, gli ha posto dei quesiti puntuali, segnatamente sul suo trascorso in Georgia, in relazione anche alle minacce ricevute ed ai mezzi di prova che egli avrebbe voluto depositare in merito (cfr. verbale 1, p.to 7.01 segg., pag. 8 segg.; verbale 2, D4 seg., pag. 2 e D22 segg., pag. 4 segg.), dandogli la possibilità ampiamente di esprimersi circa i predetti. Nella decisione avversata, l'autorità inferiore ha altresì dettagliato la sua analisi in merito in modo pertinente, nonché spiegato in particolare, la ponderazione degli elementi che avrebbe effettuato. Infine il ricorrente, malgrado adduca nel suo ricorso che la SEM non lo avrebbe interrogato puntualmente in merito alla documentazione inoltrata successivamente da lui, non ha presentato con il ricorso - malgrado avesse anche in tale sede la possibilità di farlo ed in violazione del suo obbligo di collaborare - alcun elemento per sostanziare quali circostanze presenti nei mezzi di prova da lui prodotti, non sarebbero stati adeguatamente presi in considerazione e sui quali egli non si sarebbe potuto esprimere. A tali condizioni, è a giusto titolo che l'autorità inferiore non abbia proceduto ad ulteriori atti istruttori, segnatamente ad un'ulteriore audizione del ricorrente come da quest'ultimo preteso nel gravame, in quanto l'istruzione svolta dall'autorità inferiore risulta sufficientemente completa e corretta. Le censure formali inerenti l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti determinanti da parte della SEM, malfondate, devono pertanto essere in toto respinte. 5. 5.1 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi). 5.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 6. 6.1 Nella presente disamina, ed a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel suo gravame, il Tribunale ritiene in accordo con l'autorità inferiore che a ragione quest'ultima abbia negato la qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo all'insorgente, in quanto le dichiarazioni rese dallo stesso nel corso di procedura ed a fondamento della sua domanda d'asilo, come pure la documentazione a supporto presentata, non adempiono né le condizioni di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi né quelle di rilevanza ex art. 3 LAsi, per i motivi che seguono. 6.2 Il 28 agosto 2019 il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, modifica entrata in vigore dal 1° ottobre 2019 (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM). Nel caso in cui lo Stato d'origine sia designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale che una persecuzione statale rilevante in materia d'asilo non sussista e che vi sia una protezione offerta da parte dello Stato d'origine contro i pregiudizi di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; sentenza del Tribunale D-6455/2019 dell'11 dicembre 2019 e E-6265/2019 del 5 dicembre 2019 consid. 5.3). Tale presunzione può essere confutata solo in presenza di indizi concreti (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-616/2019 del 25 gennaio 2019). Vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità georgiane, tanto più che per costante giurisprudenza tale Paese dispone di un sistema giudiziario accessibile e di forze di sicurezza efficaci (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale D-339/2020 e D-360/2020 del 27 gennaio 2020 consid. 7.2, D-6455/2019 precitata, D-5573/2019 del 6 novembre 2019). 6.3 In corso di procedura, il ricorrente non ha però apportato degli elementi concludenti che permettano di confutare la suddetta presunzione. 6.4 In primo luogo, in questa sede non si intende rimettere in discussione la verosimiglianza delle vicende giudiziarie e di lotta legale e mediatica contro l'allora (...) - in particolare nei confronti di alcune figure di spicco dello stesso - ed il suo (...) da parte del ricorrente, così come delle due incarcerazioni da egli subite, come rilevato pure nella decisione sindacata dalla SEM. Tuttavia, le allegazioni circa i motivi principali che avrebbero indotto lo stesso alla fuga dal suo Paese d'origine, non risultano essere verosimili. 6.4.1 Invero, in merito alla persecuzione da egli allegata da parte di (...), che siederebbero tutt'ora ai vertici della (...) e del (...), o di mediatori degli stessi, tramite minacce ed intimidazioni sotto varia forma avvenute dal suo rilascio dal carcere del (...) sino al suo espatrio definitivo nel (...), e poi proseguite anche nel (...) pure nei confronti dei suoi famigliari, che sarebbero a fondamento di quest'ultimo, le asserzioni dello stesso risultano essere superficiali e poco circostanziate. Difatti, malgrado egli abbia addotto su richiesta alcuni nomi dei protagonisti di tali minacce o le funzioni che gli stessi adempirebbero (cfr. verbale 2, D96, pag. 13; D104 seg., pag. 14), o ancora le modalità con le quali essi lo avrebbero minacciato (cfr. verbale 2, D34 segg., pag. 7 seg.; D85 segg., pag. 12 seg.; D98 seg., pag. 13 seg.), riguardo concretamente le stesse egli ha rilasciato delle asserzioni sempre vaghe e generiche che non sono neppure state rese verosimili o provate dalla copiosa documentazione da egli prodotta agli atti, come rettamente sostenuto nella decisione impugnata dall'autorità inferiore. Per il resto può pertanto essere rinviato alla decisione impugnata, in quanto la stessa risulta sufficientemente dettagliata e motivata (cfr. art. 109 cpv. 3 su rinvio dell'art. 6 LAsi), non avendo inoltre l'insorgente apportato alcuna argomentazione ricorsuale convincente che possa rimettere in discussione le considerazioni precedenti. 6.4.2 Tale conclusione è vieppiù supportata dal comportamento illogico che lo stesso ricorrente avrebbe tenuto riguardo alle supposte minacce ricevute ed ai suoi persecutori. Invero egli, d'un canto ha continuato negli anni (...) a rientrare regolarmente dalla F._______ - ove si trovava per lavoro legalmente (cfr. verbale 2, D13 segg., pag. 3) - in Georgia presso il domicilio famigliare, quindi in un luogo ove era facilmente reperibile ed esposto alle stesse. D'altro canto, ha potuto lasciare legalmente con la (...) la Georgia in direzione della F._______, ove nel corso del suo viaggio sarebbe pure stato controllato dalla (...) georgiana (cfr. verbale 1, p.to 2.05, pag. 6 e p.to 5.01, pag. 7), nonché avrebbe potuto ottenere regolarmente presso il (...) in F._______ il suo passaporto dopo il suo espatrio definitivo (cfr. verbale 1, p.to 4.02, pag. 7; verbale 2, D18 segg., pag. 2 seg.). Ha inoltre intessuto con alcuni dei presunti persecutori delle conversazioni mediatiche, arrivando pure a fornire le sue generalità ed il suo numero telefonico (cfr. atto A11/1, mezzo di prova n. 4). Peraltro, pur allegando anche nel gravame che egli non avrebbe denunciato gli atti intimidatori e minacciosi ricevuti, in quanto coloro che lo avrebbero ingiustamente condannato in passato sarebbero tutt'ora ai vertici della (...), tale spiegazione risulta però essere incompatibile con il comportamento proattivo da egli dimostrato anche nel corso dello stesso periodo per denunciare il (...) e (...), altresì disponendo di un valido supporto legale. La sua indolenza nel presentare una denuncia, non trova pertanto alcuna motivazione logica, e supporta ancora maggiormente la conclusione che le minacce da lui narrate, non risultino verosimili. 6.5 6.5.1 A titolo abbondanziale, anche se tali minacce fossero ritenute verosimili, egli non è riuscito nell'intento di rendere verosimile il suo timore oggettivo e soggettivo circa la concretizzazione delle stesse, in tutta probabilità ed in un futuro prossimo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata; DTAF 2011/51 consid. 6.2) ai sensi dell'art. 3 LAsi, come pure che le autorità in questione non gli avrebbero offerto la protezione adeguata contro tali atti. Invero, il rischio da egli allegato di temere per la sua incolumità e quella dei suoi famigliari come pure di essere nuovamente arrestato ingiustamente, sono frutto di sue supposizioni personali, non fondate su alcun elemento oggettivo di qualsivoglia consistenza. Invero non solo egli non ha denunciato gli atti subiti alle autorità preposte, malgrado avrebbe avuto tutti i mezzi per farlo, ma altresì egli è stato riconosciuto quale prigioniero politico dal nuovo Governo georgiano (cfr. verbale 2, D73 segg., pag. 11), ed ha potuto spostarsi negli anni legalmente e senza alcuna restrizione tra la Georgia e la F._______. Pertanto, non si può partire dall'assunto che le autorità georgiane non sarebbero state disposte ed in grado di fornire all'insorgente una protezione adeguata nei confronti di atti illeciti perpetrati da parte di singoli (...) o (...) o ancora di terze persone (cfr. per il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale le DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1). Egli si è peraltro contraddetto rispetto al suo timore di essere arrestato, in quanto ha asserito, anche nell'atto ricorsuale, di essere divenuto negli anni una personalità conosciuta, e che pertanto le stesse minacce non si sarebbero concretizzate e che sarebbe stato molto difficile essere nuovamente arrestato (cfr. verbale 2, D87, pag. 12). 6.5.2 Pertanto, le motivazioni invocate dall'insorgente a fondamento del suo espatrio, non risultano neppure essere pertinenti in materia d'asilo.

7. Ne consegue che, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata ed il ricorso respinto. 8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4, DTAF 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 9. 9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 9.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato).

10. Nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), in quanto è una disposizione che protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per i motivi già sopra enucleati (cfr. supra consid. 6.4 e 6.5), egli non può inoltre prevalersi di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito in relazione con l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente risulta essere ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi.

11. Il Consiglio federale ha inserito la Georgia nell'elenco degli Stati d'origine o di provenienza nei quali il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 5 LStrI e allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 [OEAE, RS 142.281]). Dagli atti all'inserto, non vi è alcun elemento concreto atto ad inficiare tale presunzione. Ad ogni modo, giova rilevare che, ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La situazione vigente in Georgia - ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dal quale il ricorrente non proviene - non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. in merito fra le tante: sentenze del Tribunale E-7415/2018 e E-7465/2018 del 12 dicembre 2019). Il ricorrente non lamenta inoltre problemi medici particolari aldilà di dolori generici ad una (...) ed alla (...) (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 11; verbale 2, D143, pag. 18), come pure che si evincano dagli atti processuali, che renderebbero inesigibile il suo allontanamento. Non si ravvisano infine ulteriori ostacoli personali all'esigibilità dell'allontanamento del ricorrente, essendo che lo stesso è ancora relativamente giovane, dispone di una buona formazione e di una cospicua esperienza lavorativa, sia quale (...) ed (...) in patria (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 5 e verbale 2, D8, pag. 3), che quale (...) - attività esercitata in F._______ (cfr. verbale 2, D11, pag. 3) - come pure di un'ampia rete sociale e famigliare, che potranno venirgli in aiuto in caso di necessità. Il rientro dell'interessato, risulta pertato pure ragionevolmente esigibile.

12. In ultima analisi non risultano neppure esserci degli impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), disponendo per il resto il ricorrente di documenti di viaggio (passaporto e carta d'identità) tutt'ora validi e, con la dovuta diligenza, è in grado d'intraprendere i passi necessari presso la competente rappresentanza del suo Paese d'origine, per ottenere eventuali ulteriori documenti necessitanti il rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).

13. Riassumendo, la SEM ha a ragione ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente come ammissibile, esigibile e possibile. La concessione dell'ammissione provvisoria, come postulato dal ricorrente nel gravame a titolo subordinato, non entra pertanto in considerazione (art. 83 cpv. 1-4 LStrI).

14. Ne discende che l'autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

15. Avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è da considerarsi priva di oggetto.

16. Visto l'esito della procedura , le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

17. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: