Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 4 Nel suo ricorso, l'insorgente si prevale essenzialmente di uno stabilimento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) da parte della SEM - con consequenziale violazione anche del principio inquisitorio - sia in riferimento alla relazione che egli avrebbe con la compagna C._______ (di cui alla procedura ricorsuale ai ruoli del Tribunale D-1256/2024) - e che avrebbe comportato quale conseguenza anche l'erronea separazione degli incarti - sia poiché dagli atti all'incarto e dall'indice degli stessi, si evincerebbe un'istruzione palesemente confusa e lacunosa da parte dell'autorità inferiore.
E. 4.1 Ora, per quanto attiene alle censure sollevate dall'insorgente in relazione ad un'incompleta ed inesatta istruzione della relazione del ricorrente con C._______, si osserva come le stesse si confondano in realtà con il merito, ovvero sono rivolte contro l'apprezzamento svolto dall'autorità inferiore in specie. In quanto tali, verranno quindi trattate di seguito. Tuttavia, occorre già evidenziare che, al contrario di quanto sostenuto nel gravame, l'autorità sindacata ha tenuto conto, nell'apprezzamento della natura della loro relazione, di tutti gli elementi rilevanti presenti all'incarto, motivando sufficientemente e chiaramente il suo giudizio negativo rispetto ad una relazione stretta ed effettiva tra di loro (cfr. p.to II, pag. 4 seg. della decisione avversata). Relazione amorosa che la SEM, al contrario da quanto argomentato nel ricorso (cfr. p.to 32, pag. 6 seg.), non ha mai ritenuto inverosimile, bensì da quanto evincibile limpidamente dalla decisione, è la relazione stretta ed effettiva ai sensi delle disposizioni topiche e della giurisprudenza applicabile in materia, che non è stata ritenuta data. Che poi la SEM abbia valutato in maniera differente dal ricorrente le sue allegazioni ed i mezzi di prova agli atti, per le considerazioni sufficientemente motivate e chiare presenti nel provvedimento impugnato ed avendo l'interessato potuto esprimersi in merito ampiamente, anche riguardo all'eventuale separazione degli incarti (cfr. n. 22/4), non risulta essere lesivo né del principio inquisitorio (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), né dell'obbligo di motivazione posto in capo all'autorità inferiore (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351 consid. 4.2, 129 I 232 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2), o ancora del diritto di essere sentito del ricorrente (cfr. per il suo contenuto la sentenza del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1), bensì deriva dal potere di apprezzamento della SEM. Peraltro, in punto alla separazione degli incarti, proprio perché l'autorità inferiore ha dato la possibilità di esprimersi al ricorrente anche al riguardo (cfr. n. 22/4), nonché che della separazione dei suddetti incarti il ricorrente ne è venuto a conoscenza con certezza almeno nell'ambito della decisione avversata, potendo presentare con il gravame tutti i suoi motivi contrari, non s'intravvede nell'agire della SEM alcuna violazione procedurale nei suoi confronti. Pure sfuggono le ragioni per le quali, come argomentato dall'insorgente (cfr. p.to 32, pag. 7 del ricorso), l'autorità inferiore avrebbe dovuto notificare la trattazione separata del suo incarto da quello di C._______ alle autorità tedesche, in quanto ciò appariva chiaro dalla domanda di ripresa in carico trasmessa alle autorità tedesche in data 1° dicembre 2023 (cfr. n. 60/8), essendo peraltro ricordato come per C._______, la competenza della trattazione della sua domanda d'asilo è stata riconosciuta in capo ad altro Stato membro rispetto alla Germania (cfr. decisione della SEM del 19 febbraio 2024 di cui al dossier elettronico della SEM N [...]).
E. 4.2.1 L'obbligo di costituire un incarto completo (Aktenführungspflicht), opponibile alle autorità amministrative, è il corrispettivo al diritto di consultazione dell'incarto (cfr. DTF 138 V 218 consid. 8.1.2; 130 II 473 consid. 4.1; 124 V 372 consid. 3b; 124 V 389 consid. 3a). La violazione dell'obbligo di costituire un incarto completo può infatti apportare pregiudizio al diritto di essere sentito delle parti (cfr. DTF 115 Ia 97 consid. 4). Tale prerogativa è inoltre imposta all'autorità anche dallo stesso principio inquisitorio (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 42 ad art. 12; SVR 2011 IV Nr. 44 [TF 8C_319/2010 del 15 dicembre 2010] consid. 2.2.2). L'autorità è segnatamente tenuta a costituire ed a mantenere un incarto completo durante tutto il corso del procedimento, in modo da poter dar seguito ad eventuali richieste di consultazione delle parti ed a facilitare la trasmissione in seconda istanza. Nell'inserto deve essere registrato tutto ciò che riguarda la fattispecie (cfr. DTF 124 V 372 consid. 3b; 115 Ia 97 consid. 4c). In tal senso, l'incarto deve essere organizzato, accessibile e completo - segnatamente è esatta l'archiviazione ordinata, nonché la paginazione e la registrazione completa degli atti nell'inventario dell'incarto - e deve essere visibile chi l'ha costituita ed in che modo (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.3; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1 con riferimento citato; sentenza del Tribunale D-5377/2018 del 22 novembre 2018). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità di prima istanza non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando una tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d).
E. 4.2.2 Riguardo alla costituzione ed alla numerazione dell'incarto in parola da parte dell'autorità inferiore, si osserva dapprima che, a differenza di quanto sollevato nel ricorso dall'insorgente (cfr. p.to 40, pag. 9), il referto datato 24 ottobre 2023 - e prodotto da quest'ultimo con il gravame (cfr. sub doc. 6) - si trova nella documentazione all'inserto della SEM ed è correttamente registrato quale atto n. 94/2 nell'indice degli atti. Lo stesso, come peraltro l'F2 del 16 ottobre 2023, dalla data apposta nell'indice degli atti, appaiono essere stati registrati soltanto successivamente all'emanazione della decisione avversata. Riguardo all'atto classato n. 93/2 agli atti della SEM, si osserva però che, seppure sia registrato quale F2 di una visita del 16 ottobre 2023 nell'indice degli atti del dossier elettronico N (...), lo stesso è in realtà relativo ad una visita di medesima data di C._______ e non del ricorrente. Malgrado tale effettivo errore nella registrazione del documento in questione, tuttavia il Tribunale non ritiene di dover annullare per questo la decisione avversata. Difatti, dagli atti all'incarto e dalla decisione avversata si desumono chiaramente le diagnosi che sono state poste al ricorrente nei controlli medici successivi alla visita medica del 16 ottobre 2023, e si evince che delle stesse - e dei fatti rilevanti desumibili dalla medesima documentazione - l'autorità inferiore ne ha tenuto conto in modo corretto e completo nella sua valutazione (cfr. p.to II, pag. 6 della decisione impugnata). L'insorgente, nell'ambito del ricorso, ha peraltro potuto presentare l'F2 del 16 ottobre 2023, mancante agli atti all'inserto dell'autorità inferiore. Ne discende quindi che, anche se il diritto di essere sentito del ricorrente ed una violazione del principio inquisitorio su tali punti in questione, venissero constatati dal Tribunale, gli stessi sarebbero stati completamente sanati in ambito ricorsuale. Altresì la violazione constatata, non risulta essere di particolare gravità ed un rinvio degli atti alla SEM per questo motivo, risulterebbe quindi un mero formalismo eccessivo, che pregiudicherebbe l'interesse stesso del ricorrente ad un'evasione celere della sua causa (cfr. supra consid. 4.2.1). Per quanto poi riguarda il resto della tenuta della documentazione del dossier da parte dell'autorità inferiore, non si ravvedono ulteriori lacune od inesattezze, che possano condurre alla conclusione d'incompletezza - per quanto non già sopra considerato - e di confusione della stessa. Difatti, da una mera lettura degli atti presenti all'indice - i quali corrispondono, salvo il già sopra citato documento n. 93/2, esattamente a quanto fatto confluire nel dossier - risulta che la maggior parte dei documenti ivi cancellati, riguardano il dossier di C._______, che è stato separato prima dell'emanazione della decisione da parte della SEM da quello del ricorrente. Pertanto, sotto tale profilo, la tenuta degli atti della SEM risulta perfettamente chiara, ricostruibile e corretta.
E. 4.3 Di conseguenza, le doglianze mosse nei confronti della decisione avversata, non sono in grado di condurre all'annullamento della medesima. La conclusione in via subordinata proposta nel ricorso, deve quindi essere respinta.
E. 5.1 Proseguendo nell'analisi, nel caso di una procedura di ripresa in carico (take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III).
E. 5.2 Nel caso di specie, le investigazioni intraprese dalla SEM hanno rivelato che il ricorrente aveva depositato domanda d'asilo in Germania il (...) ed il (...) (cfr. n. 9/1 e 10/1). A seguito delle informazioni ricevute dalla Germania (cfr. n. 30/3) e delle dichiarazioni rilasciate dall'insorgente nell'ambito del colloquio Dublino (cfr. n. 22/4), l'autorità inferiore, il 1° dicembre 2023, ha quindi chiesto all'autorità tedesca preposta e nel termine fissato all'art. 23 par. 2 RD III, la ripresa in carico dell'interessato sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 60/8). La Germania ha risposto positivamente il 5 dicembre 2023, quindi nel termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. c RD III (cfr. n. 69/3). Sulla scorta di quanto precede, la competenza della Germania è di principio data, ciò che non viene del resto censurato dal ricorrente nel suo gravame. Per gli asserti opposti dal ricorrente al suo trasferimento in Germania nell'ambito del colloquio Dublino, può essere senz'altro rinviato alla motivazione completa e corretta in merito contenuta nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 3), non essendo peraltro sollevato nulla in proposito nel ricorso.
E. 5.3.1 Il ricorrente, seguendo le dichiarazioni da lui rilasciate nel corso del colloquio Dublino ed implicitamente sollevato nel ricorso, si oppone ad un suo trasferimento verso il sopra citato Paese e la separazione - anche fisica degli incarti - dalla compagna C._______, con la quale formerebbe una famiglia e vorrebbero sposarsi, nonché avrebbero un figlio in comune ed uno concepito da poco. Egli avrebbe comprovato quindi di nutrire con la medesima C._______, una relazione stretta ed effettiva, a differenza di quanto ritenuto a torto dalla SEM.
E. 5.3.2 Ora, secondo l'art. 2 lett. g RD III, sono ritenuti "familiari", purché la famiglia sia già costituita nel paese d'origine, segnatamente il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile. La giurisprudenza ha confermato che l'art. 2 lett. g RD III, che definisce i familiari, non prevede ulteriori presupposti per i coniugi (in senso formale), mentre per i partner non sposati esige una relazione stabile (cfr. DTAF 2017 VI/1 consid. 4.2).
E. 5.3.3 A fronte degli elementi all'incarto, anche il Tribunale, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, giunge alla conclusione che il ricorrente e C._______ non siano, al momento, impegnati in una relazione stabile ai sensi della giurisprudenza precitata. Risulta dalle sue dichiarazioni difatti come egli ha dichiarato di aver vissuto con C._______ soltanto da (...) a (...) del (...) in Germania. Dal (...) del (...) quest'ultima - che avrebbe ottenuto un visto (...) - si sarebbe spostata in G._______ da un conoscente, da dove ella lo avrebbe ricontattato nel (...) del (...) per dirle che avrebbe vissuto in schiavitù e di essere incinta. Egli si sarebbe quindi spostato in H._______ da amici fino a fine (...) del (...) e soltanto a (...) del (...) C._______ lo avrebbe ricontattato. Ella lo avrebbe raggiunto ad I._______ il (...), dal quale poi come famiglia, assieme al figlio E._______, nato il (...), si sarebbero spostati in Germania chiedendo asilo. Essi avrebbero abitato per circa un mese e mezzo in un alloggio sociale in Germania ed a (...) del 2023 i servizi sociali tedeschi avrebbero preso il loro figlio E.______ con l'accusa di (...). In seguito con la compagna - con la quale non sarebbe sposato ufficialmente - avrebbero raggiunto la Svizzera nell'ottobre del 2023 (cfr. n. 22/4). Ora, dai predetti elementi, al contrario di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame, non si desume in alcun modo che C._______ si sia allontanata da lui involontariamente nel (...) del (...), allorché si sarebbe recata in G._______. Inoltre, anche dopo che la predetta lo avrebbe contattato dicendole di essere incinta e gli avrebbe raccontato della sua situazione di schiavitù, non appare che egli abbia intrapreso nulla per raggiungerla in qualche modo, andando invece in H._______ da amici. È soltanto dal (...) del 2023, ricontattato da C._______, che i due si sarebbero ricongiunti ed avrebbero proseguito il loro percorso migratorio assieme, convivendo con il figlio E._______ per circa un mese e mezzo in Germania. Riguardo a E._______ v'è da rilevare come, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, non risulti alcuna prova concreta del legame effettivo biologico tra questi ed il ricorrente. Invero, è lo stesso insorgente che ha dichiarato che nel certificato di nascita di E._______ risulterebbe soltanto la maternità (cfr. n. 22/4), non ha mai allegato di averlo riconosciuto ufficialmente, ed anche dallo scambio di messaggi elettronici con i servizi sociali tedeschi prodotti a sostegno dei suoi asserti (cfr. n. 72/2), non si evince in alcun modo che egli abbia intrapreso alcun atto concreto per provare di essere il padre del bambino, malgrado la richiesta in tal senso da parte dei servizi sociali per rilasciare delle informazioni in merito a E._______, o ancora di aver intrapreso qualcosa di concreto, per tentare di recuperarne assieme alla madre la patria potestà, o per lo meno per poterlo rivedere. Anzi, con C._______, poco dopo che il figlio di questa sarebbe stato affidato ai servizi sociali tedeschi, si sarebbero spostati in Svizzera, senza neppure attendere la conclusione della loro procedura d'asilo in Germania. Certo, dalle informazioni ricevute dalla Germania e dagli asserti del ricorrente, E._______ risulterebbe essere suo figlio, ciò che però di fatto agli atti non è stato in alcun modo comprovato con elementi concreti. Le copie di fotografie prodotte con il ricorso, non sono all'evidenza in grado di provare tale legame effettivo. Altresì, per quanto dal (...) del 2023 ad oggi, il ricorrente avrebbe convissuto con la compagna, tale periodo di coabitazione, di nove mesi, ed anche aggiungendo il mese precedente dall'(...) al (...) del (...), non risulta sufficiente perché egli possa prevalersi dell'esistenza di una comunità familiare durevole ai sensi della giurisprudenza topica in materia (sulla nozione del concubinato stabile protetto dalla legge cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.3.2 e 3.3.3; DTF 138 III 157 consid. 2.3.3; 140 V 50 consid. 3.4.3). La conclusione predetta non viene ribaltata neppure alla luce degli asserti del ricorrente (cfr. n. 22/4) e di C._______ (questi ultimi contenuti nel suo scritto del 19 febbraio 2024 prodotto con il ricorso sub doc. 4), anche reiterati nel gravame, di volersi sposare ufficialmente, in quanto essi non hanno concretamente iniziato alcuna procedura di matrimonio e lo stesso non appare quindi imminente. Anche i due audio di minacce prodotti agli atti (cfr. n. 47/1 e 55/1), non risultano contenere alcun elemento di qualsivoglia sostanza a favore dell'intensità della relazione del ricorrente con C._______. Per quanto infine attiene al bambino che aspetta C._______, e che da un esame dei suoi atti risulta essere appena a poco più di due mesi di gravidanza, e che non è all'ora attuale in alcun modo stato riconosciuto formalmente, anche tale circostanza non permette di dimostrare la durata e l'intensità delle loro relazioni. Si rammenta in tale contesto che la presenza di bambini in comune non costituisce che un elemento tra gli altri da prendere in considerazione per determinare se una relazione al di fuori del matrimonio debba essere ritenuta quale vita famigliare, essendo precisato che la durata della vita in comune gioca un ruolo di primo piano, anche se non è di per sé sola determinante, in quanto la qualità di una comunità di vita si valuta considerando l'insieme delle circostanze della stessa (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.3.2 con ulteriori rif. cit.).
E. 5.3.4 Visto quanto sopra, il Tribunale considera che non vi siano sufficienti indizi che permettano di ritenere che il ricorrente e C._______ (non sposati ufficialmente né aventi dei figli assieme ufficialmente riconosciuti) siano impegnati in una relazione stabile. Pertanto, C._______ non può essere considerata membro della famiglia del ricorrente ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III, e pertanto una sua eventuale presenza in Svizzera o un suo allontanamento verso un altro Stato membro, non ha alcuna incidenza sulla determinazione dello Stato membro responsabile per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente. Alla luce di tale conclusione, inoltre, l'autorità inferiore ha proceduto in maniera corretta alla separazione dell'incarto del ricorrente da quello di C._______, e la doglianza sollevata in tal senso nel ricorso, deve quindi essere integralmente respinta.
E. 6 Proseguendo nell'analisi, nemmeno l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, si giustifica nel caso in rassegna. Invero, non vi sono fondati motivi per ritenere che in Germania sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE; cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-520/2024 dell'8 febbraio 2024 consid. 4.2), ciò che peraltro il ricorrente non sostiene. Inoltre, la presunzione secondo cui la Germania agisca in linea con gli standard e le norme previsti dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dal ricorrente, alla luce degli atti all'incarto e delle allegazioni ricorsuali.
E. 7.1 Resta ancora da esaminare se, malgrado la competenza di principio della Germania, l'autorità inferiore debba esaminare la domanda di protezione internazionale del ricorrente in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
E. 7.2.1 Il ricorrente, con le sue dichiarazioni (cfr. n. 22/4) e le sue argomentazioni ricorsuali, prevalendosi della relazione con C._______ e del fatto che sarebbero una famiglia e desidererebbero sposarsi, invoca indirettamente l'applicazione della clausola di sovranità al suo caso e la protezione dell'art. 8 CEDU.
E. 7.2.2 Come già esposto sopra (cfr. consid. 5.3), non v'è all'occorrenza né prova né un insieme d'indizi verificabili e sufficientemente concreti dell'esistenza di una relazione stretta ed effettiva ai sensi della giurisprudenza topica resa in materia (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2, 139 I 330 consid. 2.1, 137 I 351 consid. 3.1, 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 4.3, 2008/47 consid. 4.1). Il Tribunale rileva inoltre che è l'interessato stesso che sembra aver creato la situazione amministrativa nella quale si trova, poiché insieme a C._______ avrebbero lasciato la Germania dove risiederebbe tutt'ora E._______ ed avrebbero concepito un bambino allorché la competenza della Svizzera nell'ambito della trattazione della loro domanda d'asilo era tutt'altro che certa. Ciò detto, in ogni caso per il ricorrente e C._______ sarà ancora possibile, se loro desiderio, mantenere la loro relazione anche se rinviati in Stati membri differenti, con telefonate, messaggi e/o permessi di visite regolate dalle autorità straniere competenti. Come inoltre osservato a ragione dalla SEM nella decisione avversata, sarà inoltre possibile per il ricorrente più facilmente, se da lui voluto e permesso da parte delle autorità preposte tedesche, di mettersi in contatto con E._______. Sarà inoltre possibile sia per il ricorrente sia per C._______, depositare, anche dopo la nascita dell'altro bambino, una domanda di ricongiungimento famigliare in debita forma in Germania o in F._______ e di attendere, ivi, la conclusione di tale procedura. Ne discende quindi che il ricorrente non può prevalersi validamente dell'art. 8 CEDU per impedire un suo trasferimento verso la Germania.
E. 7.3 Non s'intravvedono poi né negli atti di causa né nel ricorso, ulteriori elementi che si opporrebbero ad un suo trasferimento nello Stato in questione. Segnatamente, egli non ha fornito indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Germania lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza). Anche dal profilo medico, non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio, non essendo le problematiche di salute residuali e tutt'ora in trattamento (cfr. F2 del 18 ottobre 2023 prodotto con il ricorso; n. 37/3, 40/2, 41/3, 46/2, 49/2, 52/3, 76/2, 83/2 e 94/2), classificabili quali gravi ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, n. 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), e già sufficientemente acclarate dall'autorità inferiore, alla quale decisione si rinvia per il resto (cfr. p.to II, pag. 6). Del resto egli potrà continuare a beneficiare dei trattamenti e delle cure necessarie anche in Germania, Stato che dispone notoriamente di strutture sanitarie sufficienti (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale F-227/2024 del 15 gennaio 2024 consid. 6.5). Inoltre, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, il predetto Paese deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza).
E. 7.4 In siffatte circostanze, non si ravvedono quindi indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Germania rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.
E. 8 In conclusione, il ricorso deve dunque essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
E. 9 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le richieste tendenti d'un canto alla sospensione dell'allontanamento in via supercautelare e della concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, formulate dal ricorrente nel gravame, sono divenute prive d'oggetto.
E. 10 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 12 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1139/2024 Sentenza del 1° marzo 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Aileen Truttmann; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Bielorussia, rappresentato da Rosa Maisto, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 13 febbraio 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) ottobre 2023, insieme alla supposta compagna B._______ (di seguito anche: C._______; di cui agli atti della SEM N [...]). Da ricerche intraprese dalla SEM nella banca dati europea "Eurodac" del 10 ottobre 2023, è risultato che il richiedente avesse depositato due domande d'asilo pregresse in Germania, il (...) rispettivamente il (...). A.b Il (...) ottobre 2023, con il richiedente si è tenuto il colloquio Dublino ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Nel predetto, egli ha avuto modo di essere sentito in particolare riguardo al suo stato di salute e rispetto agli eventuali motivi che si opporrebbero alla competenza della Germania nella trattazione della sua domanda d'asilo. Alla fine del verbale, gli è anche stata prospettata da parte della SEM la possibilità che il suo incarto e quello di C._______ venissero separati e gli è stato dato modo di presentare i suoi argomenti contrari in merito a tale circostanza. A supporto dei suoi asserti, egli ha prodotto su supporto USB due audio in lingua russa nonché degli scambi di messaggi elettronici con i servizi sociali di D._______. A.c Il 18 ottobre 2023, l'autorità inferiore ha inoltrato alla sua omologa tedesca una richiesta d'informazioni ex art. 34 RD III in merito allo statuto del richiedente in Germania come pure al figlio che egli avrebbe riferito essere presso i servizi sociali tedeschi. L'autorità tedesca competente, ha risposto con comunicazione del 20 ottobre 2023, riferendo come egli non avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato in Germania, che sarebbe il padre di E._______, nato il (...) e che sia la sua compagna sia il figlio sarebbero scomparsi dal (...). A.d Il 1° dicembre 2023, la preposta autorità elvetica ha richiesto alla sua corrispettiva tedesca, la ripresa in carico dell'interessato sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III. La Germania ha risposto positivamente alla domanda, il 5 dicembre 2023, fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. c RD III. B. Con decisione del 13 febbraio 2024, notificata il 15 febbraio 2024 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-91/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del richiedente giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente pronuncia del trasferimento dell'interessato verso la Germania ed esecuzione della predetta misura, nonché constatando l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso contro la decisione. Tramite decisione separata del 19 febbraio 2024, la SEM non è neppure entrata nel merito della domanda di asilo di C._______, pronunciando il suo trasferimento verso il F._______ (cfr. dossier elettronico della SEM N [...]). C. Tramite il ricorso, inoltrato il 22 febbraio 2024 (cfr. risultanze processuali), l'insorgente ha impugnato la succitata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con richieste procedurali tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso ed alla sospensione dell'allontanamento in via supercautelare, e d'altro canto, all'accoglimento dell'istanza d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito ha concluso, in via principale, all'annullamento della decisione avversata, all'accertamento della competenza da parte della Svizzera ed all'esame nazionale della domanda d'asilo; in via subordinata ha invece postulato la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria, a garanzia di un accertamento esaustivo della sua situazione. Al ricorso, quale nuova documentazione, il ricorrente ha annesso: tre stampe di fotografie su foglio A4 (cfr. sub doc. 3); lettera manoscritta di C._______ del 19 febbraio 2024 con scheda di traduzione allegata (cfr. sub doc. 4); copia del foglio di trasmissione di informazioni mediche (F2) del 18 ottobre 2023 relativo all'insorgente (cfr. sub doc. 5) e copia del F2 del 23 ottobre 2023 sempre inerente quest'ultimo (cfr. sub doc. 6) D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
4. Nel suo ricorso, l'insorgente si prevale essenzialmente di uno stabilimento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) da parte della SEM - con consequenziale violazione anche del principio inquisitorio - sia in riferimento alla relazione che egli avrebbe con la compagna C._______ (di cui alla procedura ricorsuale ai ruoli del Tribunale D-1256/2024) - e che avrebbe comportato quale conseguenza anche l'erronea separazione degli incarti - sia poiché dagli atti all'incarto e dall'indice degli stessi, si evincerebbe un'istruzione palesemente confusa e lacunosa da parte dell'autorità inferiore. 4.1 Ora, per quanto attiene alle censure sollevate dall'insorgente in relazione ad un'incompleta ed inesatta istruzione della relazione del ricorrente con C._______, si osserva come le stesse si confondano in realtà con il merito, ovvero sono rivolte contro l'apprezzamento svolto dall'autorità inferiore in specie. In quanto tali, verranno quindi trattate di seguito. Tuttavia, occorre già evidenziare che, al contrario di quanto sostenuto nel gravame, l'autorità sindacata ha tenuto conto, nell'apprezzamento della natura della loro relazione, di tutti gli elementi rilevanti presenti all'incarto, motivando sufficientemente e chiaramente il suo giudizio negativo rispetto ad una relazione stretta ed effettiva tra di loro (cfr. p.to II, pag. 4 seg. della decisione avversata). Relazione amorosa che la SEM, al contrario da quanto argomentato nel ricorso (cfr. p.to 32, pag. 6 seg.), non ha mai ritenuto inverosimile, bensì da quanto evincibile limpidamente dalla decisione, è la relazione stretta ed effettiva ai sensi delle disposizioni topiche e della giurisprudenza applicabile in materia, che non è stata ritenuta data. Che poi la SEM abbia valutato in maniera differente dal ricorrente le sue allegazioni ed i mezzi di prova agli atti, per le considerazioni sufficientemente motivate e chiare presenti nel provvedimento impugnato ed avendo l'interessato potuto esprimersi in merito ampiamente, anche riguardo all'eventuale separazione degli incarti (cfr. n. 22/4), non risulta essere lesivo né del principio inquisitorio (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), né dell'obbligo di motivazione posto in capo all'autorità inferiore (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351 consid. 4.2, 129 I 232 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2), o ancora del diritto di essere sentito del ricorrente (cfr. per il suo contenuto la sentenza del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1), bensì deriva dal potere di apprezzamento della SEM. Peraltro, in punto alla separazione degli incarti, proprio perché l'autorità inferiore ha dato la possibilità di esprimersi al ricorrente anche al riguardo (cfr. n. 22/4), nonché che della separazione dei suddetti incarti il ricorrente ne è venuto a conoscenza con certezza almeno nell'ambito della decisione avversata, potendo presentare con il gravame tutti i suoi motivi contrari, non s'intravvede nell'agire della SEM alcuna violazione procedurale nei suoi confronti. Pure sfuggono le ragioni per le quali, come argomentato dall'insorgente (cfr. p.to 32, pag. 7 del ricorso), l'autorità inferiore avrebbe dovuto notificare la trattazione separata del suo incarto da quello di C._______ alle autorità tedesche, in quanto ciò appariva chiaro dalla domanda di ripresa in carico trasmessa alle autorità tedesche in data 1° dicembre 2023 (cfr. n. 60/8), essendo peraltro ricordato come per C._______, la competenza della trattazione della sua domanda d'asilo è stata riconosciuta in capo ad altro Stato membro rispetto alla Germania (cfr. decisione della SEM del 19 febbraio 2024 di cui al dossier elettronico della SEM N [...]). 4.2 4.2.1 L'obbligo di costituire un incarto completo (Aktenführungspflicht), opponibile alle autorità amministrative, è il corrispettivo al diritto di consultazione dell'incarto (cfr. DTF 138 V 218 consid. 8.1.2; 130 II 473 consid. 4.1; 124 V 372 consid. 3b; 124 V 389 consid. 3a). La violazione dell'obbligo di costituire un incarto completo può infatti apportare pregiudizio al diritto di essere sentito delle parti (cfr. DTF 115 Ia 97 consid. 4). Tale prerogativa è inoltre imposta all'autorità anche dallo stesso principio inquisitorio (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 42 ad art. 12; SVR 2011 IV Nr. 44 [TF 8C_319/2010 del 15 dicembre 2010] consid. 2.2.2). L'autorità è segnatamente tenuta a costituire ed a mantenere un incarto completo durante tutto il corso del procedimento, in modo da poter dar seguito ad eventuali richieste di consultazione delle parti ed a facilitare la trasmissione in seconda istanza. Nell'inserto deve essere registrato tutto ciò che riguarda la fattispecie (cfr. DTF 124 V 372 consid. 3b; 115 Ia 97 consid. 4c). In tal senso, l'incarto deve essere organizzato, accessibile e completo - segnatamente è esatta l'archiviazione ordinata, nonché la paginazione e la registrazione completa degli atti nell'inventario dell'incarto - e deve essere visibile chi l'ha costituita ed in che modo (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.3; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1 con riferimento citato; sentenza del Tribunale D-5377/2018 del 22 novembre 2018). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità di prima istanza non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando una tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). 4.2.2 Riguardo alla costituzione ed alla numerazione dell'incarto in parola da parte dell'autorità inferiore, si osserva dapprima che, a differenza di quanto sollevato nel ricorso dall'insorgente (cfr. p.to 40, pag. 9), il referto datato 24 ottobre 2023 - e prodotto da quest'ultimo con il gravame (cfr. sub doc. 6) - si trova nella documentazione all'inserto della SEM ed è correttamente registrato quale atto n. 94/2 nell'indice degli atti. Lo stesso, come peraltro l'F2 del 16 ottobre 2023, dalla data apposta nell'indice degli atti, appaiono essere stati registrati soltanto successivamente all'emanazione della decisione avversata. Riguardo all'atto classato n. 93/2 agli atti della SEM, si osserva però che, seppure sia registrato quale F2 di una visita del 16 ottobre 2023 nell'indice degli atti del dossier elettronico N (...), lo stesso è in realtà relativo ad una visita di medesima data di C._______ e non del ricorrente. Malgrado tale effettivo errore nella registrazione del documento in questione, tuttavia il Tribunale non ritiene di dover annullare per questo la decisione avversata. Difatti, dagli atti all'incarto e dalla decisione avversata si desumono chiaramente le diagnosi che sono state poste al ricorrente nei controlli medici successivi alla visita medica del 16 ottobre 2023, e si evince che delle stesse - e dei fatti rilevanti desumibili dalla medesima documentazione - l'autorità inferiore ne ha tenuto conto in modo corretto e completo nella sua valutazione (cfr. p.to II, pag. 6 della decisione impugnata). L'insorgente, nell'ambito del ricorso, ha peraltro potuto presentare l'F2 del 16 ottobre 2023, mancante agli atti all'inserto dell'autorità inferiore. Ne discende quindi che, anche se il diritto di essere sentito del ricorrente ed una violazione del principio inquisitorio su tali punti in questione, venissero constatati dal Tribunale, gli stessi sarebbero stati completamente sanati in ambito ricorsuale. Altresì la violazione constatata, non risulta essere di particolare gravità ed un rinvio degli atti alla SEM per questo motivo, risulterebbe quindi un mero formalismo eccessivo, che pregiudicherebbe l'interesse stesso del ricorrente ad un'evasione celere della sua causa (cfr. supra consid. 4.2.1). Per quanto poi riguarda il resto della tenuta della documentazione del dossier da parte dell'autorità inferiore, non si ravvedono ulteriori lacune od inesattezze, che possano condurre alla conclusione d'incompletezza - per quanto non già sopra considerato - e di confusione della stessa. Difatti, da una mera lettura degli atti presenti all'indice - i quali corrispondono, salvo il già sopra citato documento n. 93/2, esattamente a quanto fatto confluire nel dossier - risulta che la maggior parte dei documenti ivi cancellati, riguardano il dossier di C._______, che è stato separato prima dell'emanazione della decisione da parte della SEM da quello del ricorrente. Pertanto, sotto tale profilo, la tenuta degli atti della SEM risulta perfettamente chiara, ricostruibile e corretta. 4.3 Di conseguenza, le doglianze mosse nei confronti della decisione avversata, non sono in grado di condurre all'annullamento della medesima. La conclusione in via subordinata proposta nel ricorso, deve quindi essere respinta. 5. 5.1 Proseguendo nell'analisi, nel caso di una procedura di ripresa in carico (take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). 5.2 Nel caso di specie, le investigazioni intraprese dalla SEM hanno rivelato che il ricorrente aveva depositato domanda d'asilo in Germania il (...) ed il (...) (cfr. n. 9/1 e 10/1). A seguito delle informazioni ricevute dalla Germania (cfr. n. 30/3) e delle dichiarazioni rilasciate dall'insorgente nell'ambito del colloquio Dublino (cfr. n. 22/4), l'autorità inferiore, il 1° dicembre 2023, ha quindi chiesto all'autorità tedesca preposta e nel termine fissato all'art. 23 par. 2 RD III, la ripresa in carico dell'interessato sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 60/8). La Germania ha risposto positivamente il 5 dicembre 2023, quindi nel termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. c RD III (cfr. n. 69/3). Sulla scorta di quanto precede, la competenza della Germania è di principio data, ciò che non viene del resto censurato dal ricorrente nel suo gravame. Per gli asserti opposti dal ricorrente al suo trasferimento in Germania nell'ambito del colloquio Dublino, può essere senz'altro rinviato alla motivazione completa e corretta in merito contenuta nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 3), non essendo peraltro sollevato nulla in proposito nel ricorso. 5.3 5.3.1 Il ricorrente, seguendo le dichiarazioni da lui rilasciate nel corso del colloquio Dublino ed implicitamente sollevato nel ricorso, si oppone ad un suo trasferimento verso il sopra citato Paese e la separazione - anche fisica degli incarti - dalla compagna C._______, con la quale formerebbe una famiglia e vorrebbero sposarsi, nonché avrebbero un figlio in comune ed uno concepito da poco. Egli avrebbe comprovato quindi di nutrire con la medesima C._______, una relazione stretta ed effettiva, a differenza di quanto ritenuto a torto dalla SEM. 5.3.2 Ora, secondo l'art. 2 lett. g RD III, sono ritenuti "familiari", purché la famiglia sia già costituita nel paese d'origine, segnatamente il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio con cui abbia una relazione stabile. La giurisprudenza ha confermato che l'art. 2 lett. g RD III, che definisce i familiari, non prevede ulteriori presupposti per i coniugi (in senso formale), mentre per i partner non sposati esige una relazione stabile (cfr. DTAF 2017 VI/1 consid. 4.2). 5.3.3 A fronte degli elementi all'incarto, anche il Tribunale, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, giunge alla conclusione che il ricorrente e C._______ non siano, al momento, impegnati in una relazione stabile ai sensi della giurisprudenza precitata. Risulta dalle sue dichiarazioni difatti come egli ha dichiarato di aver vissuto con C._______ soltanto da (...) a (...) del (...) in Germania. Dal (...) del (...) quest'ultima - che avrebbe ottenuto un visto (...) - si sarebbe spostata in G._______ da un conoscente, da dove ella lo avrebbe ricontattato nel (...) del (...) per dirle che avrebbe vissuto in schiavitù e di essere incinta. Egli si sarebbe quindi spostato in H._______ da amici fino a fine (...) del (...) e soltanto a (...) del (...) C._______ lo avrebbe ricontattato. Ella lo avrebbe raggiunto ad I._______ il (...), dal quale poi come famiglia, assieme al figlio E._______, nato il (...), si sarebbero spostati in Germania chiedendo asilo. Essi avrebbero abitato per circa un mese e mezzo in un alloggio sociale in Germania ed a (...) del 2023 i servizi sociali tedeschi avrebbero preso il loro figlio E.______ con l'accusa di (...). In seguito con la compagna - con la quale non sarebbe sposato ufficialmente - avrebbero raggiunto la Svizzera nell'ottobre del 2023 (cfr. n. 22/4). Ora, dai predetti elementi, al contrario di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame, non si desume in alcun modo che C._______ si sia allontanata da lui involontariamente nel (...) del (...), allorché si sarebbe recata in G._______. Inoltre, anche dopo che la predetta lo avrebbe contattato dicendole di essere incinta e gli avrebbe raccontato della sua situazione di schiavitù, non appare che egli abbia intrapreso nulla per raggiungerla in qualche modo, andando invece in H._______ da amici. È soltanto dal (...) del 2023, ricontattato da C._______, che i due si sarebbero ricongiunti ed avrebbero proseguito il loro percorso migratorio assieme, convivendo con il figlio E._______ per circa un mese e mezzo in Germania. Riguardo a E._______ v'è da rilevare come, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, non risulti alcuna prova concreta del legame effettivo biologico tra questi ed il ricorrente. Invero, è lo stesso insorgente che ha dichiarato che nel certificato di nascita di E._______ risulterebbe soltanto la maternità (cfr. n. 22/4), non ha mai allegato di averlo riconosciuto ufficialmente, ed anche dallo scambio di messaggi elettronici con i servizi sociali tedeschi prodotti a sostegno dei suoi asserti (cfr. n. 72/2), non si evince in alcun modo che egli abbia intrapreso alcun atto concreto per provare di essere il padre del bambino, malgrado la richiesta in tal senso da parte dei servizi sociali per rilasciare delle informazioni in merito a E._______, o ancora di aver intrapreso qualcosa di concreto, per tentare di recuperarne assieme alla madre la patria potestà, o per lo meno per poterlo rivedere. Anzi, con C._______, poco dopo che il figlio di questa sarebbe stato affidato ai servizi sociali tedeschi, si sarebbero spostati in Svizzera, senza neppure attendere la conclusione della loro procedura d'asilo in Germania. Certo, dalle informazioni ricevute dalla Germania e dagli asserti del ricorrente, E._______ risulterebbe essere suo figlio, ciò che però di fatto agli atti non è stato in alcun modo comprovato con elementi concreti. Le copie di fotografie prodotte con il ricorso, non sono all'evidenza in grado di provare tale legame effettivo. Altresì, per quanto dal (...) del 2023 ad oggi, il ricorrente avrebbe convissuto con la compagna, tale periodo di coabitazione, di nove mesi, ed anche aggiungendo il mese precedente dall'(...) al (...) del (...), non risulta sufficiente perché egli possa prevalersi dell'esistenza di una comunità familiare durevole ai sensi della giurisprudenza topica in materia (sulla nozione del concubinato stabile protetto dalla legge cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.3.2 e 3.3.3; DTF 138 III 157 consid. 2.3.3; 140 V 50 consid. 3.4.3). La conclusione predetta non viene ribaltata neppure alla luce degli asserti del ricorrente (cfr. n. 22/4) e di C._______ (questi ultimi contenuti nel suo scritto del 19 febbraio 2024 prodotto con il ricorso sub doc. 4), anche reiterati nel gravame, di volersi sposare ufficialmente, in quanto essi non hanno concretamente iniziato alcuna procedura di matrimonio e lo stesso non appare quindi imminente. Anche i due audio di minacce prodotti agli atti (cfr. n. 47/1 e 55/1), non risultano contenere alcun elemento di qualsivoglia sostanza a favore dell'intensità della relazione del ricorrente con C._______. Per quanto infine attiene al bambino che aspetta C._______, e che da un esame dei suoi atti risulta essere appena a poco più di due mesi di gravidanza, e che non è all'ora attuale in alcun modo stato riconosciuto formalmente, anche tale circostanza non permette di dimostrare la durata e l'intensità delle loro relazioni. Si rammenta in tale contesto che la presenza di bambini in comune non costituisce che un elemento tra gli altri da prendere in considerazione per determinare se una relazione al di fuori del matrimonio debba essere ritenuta quale vita famigliare, essendo precisato che la durata della vita in comune gioca un ruolo di primo piano, anche se non è di per sé sola determinante, in quanto la qualità di una comunità di vita si valuta considerando l'insieme delle circostanze della stessa (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.3.2 con ulteriori rif. cit.). 5.3.4 Visto quanto sopra, il Tribunale considera che non vi siano sufficienti indizi che permettano di ritenere che il ricorrente e C._______ (non sposati ufficialmente né aventi dei figli assieme ufficialmente riconosciuti) siano impegnati in una relazione stabile. Pertanto, C._______ non può essere considerata membro della famiglia del ricorrente ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III, e pertanto una sua eventuale presenza in Svizzera o un suo allontanamento verso un altro Stato membro, non ha alcuna incidenza sulla determinazione dello Stato membro responsabile per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente. Alla luce di tale conclusione, inoltre, l'autorità inferiore ha proceduto in maniera corretta alla separazione dell'incarto del ricorrente da quello di C._______, e la doglianza sollevata in tal senso nel ricorso, deve quindi essere integralmente respinta.
6. Proseguendo nell'analisi, nemmeno l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, si giustifica nel caso in rassegna. Invero, non vi sono fondati motivi per ritenere che in Germania sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE; cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-520/2024 dell'8 febbraio 2024 consid. 4.2), ciò che peraltro il ricorrente non sostiene. Inoltre, la presunzione secondo cui la Germania agisca in linea con gli standard e le norme previsti dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dal ricorrente, alla luce degli atti all'incarto e delle allegazioni ricorsuali. 7. 7.1 Resta ancora da esaminare se, malgrado la competenza di principio della Germania, l'autorità inferiore debba esaminare la domanda di protezione internazionale del ricorrente in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 7.2 7.2.1 Il ricorrente, con le sue dichiarazioni (cfr. n. 22/4) e le sue argomentazioni ricorsuali, prevalendosi della relazione con C._______ e del fatto che sarebbero una famiglia e desidererebbero sposarsi, invoca indirettamente l'applicazione della clausola di sovranità al suo caso e la protezione dell'art. 8 CEDU. 7.2.2 Come già esposto sopra (cfr. consid. 5.3), non v'è all'occorrenza né prova né un insieme d'indizi verificabili e sufficientemente concreti dell'esistenza di una relazione stretta ed effettiva ai sensi della giurisprudenza topica resa in materia (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2, 139 I 330 consid. 2.1, 137 I 351 consid. 3.1, 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 4.3, 2008/47 consid. 4.1). Il Tribunale rileva inoltre che è l'interessato stesso che sembra aver creato la situazione amministrativa nella quale si trova, poiché insieme a C._______ avrebbero lasciato la Germania dove risiederebbe tutt'ora E._______ ed avrebbero concepito un bambino allorché la competenza della Svizzera nell'ambito della trattazione della loro domanda d'asilo era tutt'altro che certa. Ciò detto, in ogni caso per il ricorrente e C._______ sarà ancora possibile, se loro desiderio, mantenere la loro relazione anche se rinviati in Stati membri differenti, con telefonate, messaggi e/o permessi di visite regolate dalle autorità straniere competenti. Come inoltre osservato a ragione dalla SEM nella decisione avversata, sarà inoltre possibile per il ricorrente più facilmente, se da lui voluto e permesso da parte delle autorità preposte tedesche, di mettersi in contatto con E._______. Sarà inoltre possibile sia per il ricorrente sia per C._______, depositare, anche dopo la nascita dell'altro bambino, una domanda di ricongiungimento famigliare in debita forma in Germania o in F._______ e di attendere, ivi, la conclusione di tale procedura. Ne discende quindi che il ricorrente non può prevalersi validamente dell'art. 8 CEDU per impedire un suo trasferimento verso la Germania. 7.3 Non s'intravvedono poi né negli atti di causa né nel ricorso, ulteriori elementi che si opporrebbero ad un suo trasferimento nello Stato in questione. Segnatamente, egli non ha fornito indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Germania lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza). Anche dal profilo medico, non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio, non essendo le problematiche di salute residuali e tutt'ora in trattamento (cfr. F2 del 18 ottobre 2023 prodotto con il ricorso; n. 37/3, 40/2, 41/3, 46/2, 49/2, 52/3, 76/2, 83/2 e 94/2), classificabili quali gravi ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, n. 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), e già sufficientemente acclarate dall'autorità inferiore, alla quale decisione si rinvia per il resto (cfr. p.to II, pag. 6). Del resto egli potrà continuare a beneficiare dei trattamenti e delle cure necessarie anche in Germania, Stato che dispone notoriamente di strutture sanitarie sufficienti (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale F-227/2024 del 15 gennaio 2024 consid. 6.5). Inoltre, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, il predetto Paese deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). 7.4 In siffatte circostanze, non si ravvedono quindi indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Germania rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.
8. In conclusione, il ricorso deve dunque essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le richieste tendenti d'un canto alla sospensione dell'allontanamento in via supercautelare e della concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, formulate dal ricorrente nel gravame, sono divenute prive d'oggetto.
10. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
12. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: