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D-3808/2022

D-3808/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-09-09 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

E. 4 Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 5.1 Nel suo gravame, l'insorgente si prevale essenzialmente di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore, sia riguardo alle identità angolana e congolese da lui dichiarate, sia in riferimento al rilascio del visto da parte delle autorità portoghesi in Angola. In assenza di tali chiarimenti, la rappresentanza legale del ricorrente, avrebbe direttamente richiesto informazioni alla rappresentanza portoghese competente in merito a tale visto, ma ad oggi non vi sarebbe ancora una risposta. Inoltre, la SEM non avrebbe adeguatamente approfondito neppure i rapporti tra la persona che avrebbe aiutato l'interessato ad espatriare ed il richiedente l'asilo. Nemmeno risulterebbe che l'autorità inferiore abbia effettuato i dovuti accertamenti riguardo allo stato di salute dell'insorgente, il quale ha indicato nel colloquio Dublino di non sentire bene; avrebbe una problematica di balbuzie secondo quanto rilevabile dal suo eloquio, nonché una sofferenza psicologica, per la quale, secondo le indicazioni del ricorrente alla sua rappresentante legale, avrebbe richiesto un supporto - almeno psicologico - all'infermeria del Centro federale d'asilo (di seguito: CFA) presso il quale egli si trova, anche se non risulterebbe alcuna documentazione medica agli atti della SEM. Tali censure verranno esaminate in limine dal Tribunale, in quanto possono comportare l'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5).

E. 5.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). L'autorità può rinunciare a procedere ad altre misure d'istruzione allorché le prove amministrate le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione o che, procedendo ad un apprezzamento anticipato in modo non arbitrario delle prove ancora offerte, le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. per tutto tra le altre la sentenza del Tribunale D-2729/2021 del 18 giugno 2021 consid. 4.2.3 con ulteriori rif. cit.).

E. 5.3.1 In primo luogo, riguardo alle censure sollevate in ordine al visto d'entrata rilasciato all'insorgente dalle autorità portoghesi in Angola, si osserva quanto segue. Dagli atti all'incarto, si rileva come il ricorrente abbia ottenuto un visto presso la competente autorità portoghese in Angola valido dal (...) al (...) presentando un passaporto angolano valido dal (...) al (...) a nome di A._______, nato il (...) in Angola, cittadino angolano (cfr. n. 9/2 e 18/3). Tale identità è in seguito pure stata confermata dal richiedente l'asilo nel corso del colloquio Dublino (cfr. n. 18/3). Egli ha pure confermato di avere ottenuto il visto portoghese tramite l'Ambasciata portoghese a C._______, aiutato da una signora d'affari che gli avrebbe organizzato il viaggio e con la quale non aveva alcun accordo, e di essersi recato via aerea, legalmente con tale visto ed il suo passaporto dapprima a F._______ ed in seguito in Portogallo, dove avrebbe vissuto legalmente con il suo visto portoghese (cfr. n. 18/3). Avendo a disposizione gli elementi fattuali precitati, dei quali ha tenuto debitamente conto nella decisione avversata, la SEM, nell'ambito dell'esame della competenza del RD III, non era tenuta ad effettuare ulteriori accertamenti in merito. Difatti, il fatto che l'interessato inizialmente si sia presentato con un'identità ed una nazionalità differenti, nonché abbia allegato anche nel corso del colloquio Dublino, di avere pure un'origine congolese - evenienze che non sono del resto sostenute da alcun elemento probante - o ancora come egli si sia procurato il visto d'entrata presso le autorità portoghesi in Angola, non hanno alcuna rilevanza per la determinazione dello Stato membro competente per la trattazione della sua domanda d'asilo, come si vedrà anche in seguito (cfr. infra consid. 6). Il Tribunale, in un apprezzamento anticipato, ritiene quindi di non dover neppure attendere alcuna informazione supplementare da parte della rappresentanza legale, in ordine alla sua richiesta al consolato portoghese in Angola riguardo al visto ottenuto dal ricorrente nel medesimo Paese (cfr. a tal proposito supra consid. 5.2). Inoltre, non si comprende quali ulteriori accertamenti avrebbe dovuto effettuare l'autorità inferiore in ordine ai rapporti che intercorrevano tra il ricorrente e la signora che lo avrebbe aiutato ad espatriare, tenuto conto delle informazioni già offerte dal medesimo in merito (cfr. n. 18/3), e che l'insorgente neppure nel suo ricorso, oltre ad una generica censura, non apporta alcun elemento concreto e circostanziato in merito. Pertanto, in rapporto a tali censure formali, le stesse sono recisamente da respingere. L'autorità inferiore non è quindi incorsa in alcun accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti rispetto a tali aspetti nella decisione avversata, ed il principio inquisitorio non è pertanto stato violato.

E. 5.3.2 In secondo luogo, concernente lo stato di salute dell'insorgente, a parte l'allegazione da parte del medesimo di non udire bene, egli ha dichiarato anche nel contesto del colloquio Dublino avvenuto il (...) luglio 2022 di sentirsi bene (cfr. n. 18/3). Della documentazione medica agli atti non ne è rilevabile, come neppure si trova alcuna segnalazione in merito a problematiche psicologiche da parte dell'infermeria del CFA, malgrado al ricorrente sia stato rammentato nel corso del colloquio Dublino che fosse sua incombenza di consultare l'infermeria (...) del CFA competente. Risulta quindi manifestamente inconsistente, in quanto mera asserzione di parte non sostenuta da alcun elemento concreto e circostanziato, la dichiarazione ricorsuale secondo la quale egli avrebbe riferito alla rappresentante legale di essersi rivolto presso l'infermeria del CFA dove è alloggiato per chiedere un supporto psicologico. Peraltro, appare dalle sue stesse dichiarazioni, che anche se vi fossero effettivamente delle problematiche all'udito, nonché delle balbuzie o ancora una sofferenza psicologica, per nulla provate e concretizzate dal ricorrente neppure con il suo gravame, le stesse non siano di alcuna urgenza, posto come l'insorgente ha vissuto prima di giungere in Svizzera in Portogallo per quasi (...), senza segnalare di aver richiesto o necessitato di alcuna visita medica, anche in tale contesto. Sulla scorta di quanto sopra considerato, e ritenuto che nel quadro della procedura d'asilo, incombe alla parte collaborare all'accertamento dei fatti, la quale risulta nella posizione migliore per conoscerli (art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2011/54 consid. 5.1; 2009/50 consid. 10.2.1), le censure dell'insorgente anche rispetto al mancato accertamento esatto e completo del suo stato di salute, vanno in toto disattese.

E. 6 Ciò posto, venendo ora al merito, occorre chiedersi se la SEM, che nella decisione del 24 agosto 2022 ha ritenuto data la competenza delle autorità portoghesi e non ha riscontrato motivi ostativi al trasferimento dell'insorgente verso il Portogallo, abbia rettamente omesso di entrare nel merito della domanda d'asilo presentata da quest'ultimo. In altri termini, v'è ora luogo di determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 6.1 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), anche detta di ammissione - come è il caso di specie - ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III).

E. 6.2 Ai sensi dell'art. 12 par. 4 primo comma RD III, se il richiedente è titolare soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano i paragrafi 1, 2 e 3 fino a che il richiedente non abbia lasciato i territori degli Stati membri. Altresì, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a RD III).

E. 6.3 Tuttavia, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza di richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente (art. 3 par. 2 RD III).

E. 6.4 Inoltre, giusta l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

E. 6.5.1 Nel caso in rassegna, dalla documentazione all'inserto, risulta che l'insorgente era beneficiario di un visto d'entrata per gli Stati Schengen, rilasciato dalla rappresentanza portoghese competente in Angola, valido dal (...) al (...) (cfr. n. 9/2), che avrebbe utilizzato per giungere in Europa, soggiornando anche in Portogallo per quasi (...) (cfr. n. 18/3). Vista poi la domanda di presa in carico dell'8 luglio 2022 fondata sull'art. 12 par. 4 RD III (cfr. n. 11/7), nonché l'esplicita accettazione da parte del Portogallo in data 11 luglio 2022 (cfr. n. 15/2), la competenza di quest'ultimo Stato membro per la trattazione della domanda d'asilo dell'insorgente, è di principio data, non essendo peraltro stata contestata nel suo principio dal ricorrente. Per quanto attiene poi la presenza del supposto padre di quest'ultimo in Svizzera - il quale legame famigliare non è supportato da alcun elemento concreto e fondato neppure dalle allegazioni e dalla documentazione presentata con il ricorso - così come della sua volontà di rimanere su suolo elvetico per questo motivo, non avendo quest'ultimo con il ricorso contestato in alcun modo le motivazioni presenti nel provvedimento impugnato a tal proposito, agli occhi del Tribunale si può senz'altro rinviare alle stesse, in quanto risultano in merito sufficientemente dettagliate e corrette (cfr. p.to II, pag. 3 seg. della decisione impugnata).

E. 6.5.2 Non vi sono del resto fondati motivi di ritenere che in Portogallo sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III), ciò che tra l'altro il ricorrente non solleva nemmeno nel suo gravame. Inoltre, il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e a tale titolo ne applica le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). Ciò non è manifestamente il caso in Portogallo, aspetto del resto neppure censurato dal ricorrente. Pertanto, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, come a giusta ragione ritenuto anche nella decisione avversata, non si giustifica in specie.

E. 7.1 Ciò nondimeno, ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. La SEM, nell'applicazione di tale norma, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 7.2 Nel caso in parola, non avendolo ancora fatto, spetta in primo luogo al ricorrente, nel caso di trasferimento in Portogallo, di presentare al più presto una domanda d'asilo alle autorità del predetto Paese competenti e rispettare le loro istruzioni, ciò che gli permetterà di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva accoglienza. L'insorgente non ha per il resto apportato alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. Inoltre, dalla documentazione agli atti, non risultano indizi che inducano a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza.

E. 7.3 Del resto, il ricorrente non ha dimostrato di soffrire di problematiche mediche che sarebbero ostative all'esecuzione del suo trasferimento, secondo la giurisprudenza topica in materia (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1; sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), visto quanto già sopra considerato in merito (cfr. supra consid. 5.3.2). Difatti il Portogallo dispone notoriamente di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso ed il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). Pertanto, gli eventuali consulti medici, anche dal profilo psicologico, potranno essere fissati, in caso di necessità, anche in altro contesto rispetto a quello elvetico, non essendo peraltro tenuto il Tribunale a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6), che appare essere stato chiarito a sufficienza dall'autorità inferiore tenuto conto delle questioni giuridiche che si ponevano in specie (cfr. tra le altre la sentenza di riferimento del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 6.2 con ulteriori rif. cit.), e visto quanto già sopra considerato in merito (cfr. supra consid. 5.3.2). Lo stato di salute del ricorrente non rappresenta quindi un ostacolo ad un suo trasferimento verso il Portogallo.

E. 7.4 Ne discende che egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del suo trasferimento in Portogallo. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione.

E. 7.5 Su tali presupposti, non risultano quindi neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Pertanto, non v'è ragione di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità).

E. 8 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, il Portogallo è competente per l'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 RD III.

E. 9 È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso il Portogallo conformemente all'art. 44 LAsi, posto che egli non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1).

E. 10 Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente e pronuncia il suo trasferimento dalla Svizzera verso il Portogallo, confermata.

E. 11 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le richieste tendenti d'un canto alla sospensione dell'esecuzione in via supercautelare ed alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risultano essere senza oggetto.

E. 12 Altresì, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 13 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3808/2022 Sentenza del 9 settembre 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Grégory Sauder; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Angola, alias B._______, nato il (...), Congo (Kinshasa), rappresentato dalla signora Roberta Condemi, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 24 agosto 2022 / N (...). Fatti: A. L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) luglio 2022, presentandosi con il nominativo di B._______, di nazionalità congolese. B. Dagli accertamenti effettuati dall'autorità inferiore in data 5 luglio 2022 nella banca dati europea "Eurodac", è risultato che il richiedente aveva ottenuto un visto per un ingresso valido negli Stati Schengen, rilasciato tramite la rappresentanza portoghese a C._______ (in Angola), valido dal (...) al (...), con le generalità di A._______, cittadino angolano. Sulla scorta di tali informazioni, l'8 luglio 2022, l'autorità elvetica competente ha chiesto all'omologa autorità portoghese, la presa in carico dell'interessato ai sensi dell'art. 12 par. 4 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: RD III). C. Il (...) luglio 2022, l'interessato ha sostenuto un'audizione riguardo al rilevamento dei suoi dati personali, ove ha in particolare riferito di aver lasciato il Congo nel (...) recandosi in Angola - Paese che gli avrebbe rilasciato anche un passaporto ed una carta d'identità angolane - ove sarebbe rimasto fino al suo espatrio avvenuto il (...), giungendo quale primo Paese europeo in D._______, il (...), vivendo poi per quasi (...) in Portogallo. Avrebbe inoltre in padre in Svizzera, con il quale sarebbe in contatto. D. Le autorità portoghesi preposte, hanno risposto affermativamente alla richiesta di presa in carico, in data 11 luglio 2022, pure in applicazione dell'art. 12 par. 4 RD III. E. Nel corso del colloquio Dublino tenutosi il (...) luglio 2022, l'interessato ha in particolare sostenuto che la sua vera identità sarebbe quella di A._______, nato il (...), cittadino angolano, così come indicato nel suo passaporto. Tuttavia ha rilevato di avere pure origini congolesi. In tale contesto, egli è pure stato questionato riguardo al suo stato di salute, nonché gli è stata data la possibilità di essere sentito riguardo all'eventuale competenza del Portogallo nella trattazione della sua domanda d'asilo. F. Con decisione del 24 agosto 2022, notificata il giorno successivo (cfr. atto SEM n. [{...}]-22/1), la SEM ha pronunciato la non entrata nel merito della domanda d'asilo del richiedente ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il suo trasferimento verso il Portogallo e l'esecuzione della predetta misura. G. Per mezzo del ricorso del 1° settembre 2022 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la succitata decisione della SEM, chiedendo in limine la sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare, nonché la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Nel merito, ha postulato l'annullamento del provvedimento impugnato e la restituzione degli atti alla SEM per completamento dell'istruttoria. Contestualmente, ha formulato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo. A supporto dei suoi asserti, egli ha annesso al ricorso ed in copia: un messaggio elettronico della sua rappresentante legale al consolato portoghese a C._______ del 12 agosto 2022; la procura del 28 luglio 2022 sottoscritta dall'interessato al fine di ottenere le informazioni relative al visto rilasciato dalla rappresentanza portoghese competente in Angola; il permesso di soggiorno B di E._______, asserito padre del richiedente; quattro copie di fotografie che rappresenterebbero il richiedente bambino. H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

4. Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 5. 5.1 Nel suo gravame, l'insorgente si prevale essenzialmente di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore, sia riguardo alle identità angolana e congolese da lui dichiarate, sia in riferimento al rilascio del visto da parte delle autorità portoghesi in Angola. In assenza di tali chiarimenti, la rappresentanza legale del ricorrente, avrebbe direttamente richiesto informazioni alla rappresentanza portoghese competente in merito a tale visto, ma ad oggi non vi sarebbe ancora una risposta. Inoltre, la SEM non avrebbe adeguatamente approfondito neppure i rapporti tra la persona che avrebbe aiutato l'interessato ad espatriare ed il richiedente l'asilo. Nemmeno risulterebbe che l'autorità inferiore abbia effettuato i dovuti accertamenti riguardo allo stato di salute dell'insorgente, il quale ha indicato nel colloquio Dublino di non sentire bene; avrebbe una problematica di balbuzie secondo quanto rilevabile dal suo eloquio, nonché una sofferenza psicologica, per la quale, secondo le indicazioni del ricorrente alla sua rappresentante legale, avrebbe richiesto un supporto - almeno psicologico - all'infermeria del Centro federale d'asilo (di seguito: CFA) presso il quale egli si trova, anche se non risulterebbe alcuna documentazione medica agli atti della SEM. Tali censure verranno esaminate in limine dal Tribunale, in quanto possono comportare l'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5). 5.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). L'autorità può rinunciare a procedere ad altre misure d'istruzione allorché le prove amministrate le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione o che, procedendo ad un apprezzamento anticipato in modo non arbitrario delle prove ancora offerte, le stesse appaiano chiaramente ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. per tutto tra le altre la sentenza del Tribunale D-2729/2021 del 18 giugno 2021 consid. 4.2.3 con ulteriori rif. cit.). 5.3 5.3.1 In primo luogo, riguardo alle censure sollevate in ordine al visto d'entrata rilasciato all'insorgente dalle autorità portoghesi in Angola, si osserva quanto segue. Dagli atti all'incarto, si rileva come il ricorrente abbia ottenuto un visto presso la competente autorità portoghese in Angola valido dal (...) al (...) presentando un passaporto angolano valido dal (...) al (...) a nome di A._______, nato il (...) in Angola, cittadino angolano (cfr. n. 9/2 e 18/3). Tale identità è in seguito pure stata confermata dal richiedente l'asilo nel corso del colloquio Dublino (cfr. n. 18/3). Egli ha pure confermato di avere ottenuto il visto portoghese tramite l'Ambasciata portoghese a C._______, aiutato da una signora d'affari che gli avrebbe organizzato il viaggio e con la quale non aveva alcun accordo, e di essersi recato via aerea, legalmente con tale visto ed il suo passaporto dapprima a F._______ ed in seguito in Portogallo, dove avrebbe vissuto legalmente con il suo visto portoghese (cfr. n. 18/3). Avendo a disposizione gli elementi fattuali precitati, dei quali ha tenuto debitamente conto nella decisione avversata, la SEM, nell'ambito dell'esame della competenza del RD III, non era tenuta ad effettuare ulteriori accertamenti in merito. Difatti, il fatto che l'interessato inizialmente si sia presentato con un'identità ed una nazionalità differenti, nonché abbia allegato anche nel corso del colloquio Dublino, di avere pure un'origine congolese - evenienze che non sono del resto sostenute da alcun elemento probante - o ancora come egli si sia procurato il visto d'entrata presso le autorità portoghesi in Angola, non hanno alcuna rilevanza per la determinazione dello Stato membro competente per la trattazione della sua domanda d'asilo, come si vedrà anche in seguito (cfr. infra consid. 6). Il Tribunale, in un apprezzamento anticipato, ritiene quindi di non dover neppure attendere alcuna informazione supplementare da parte della rappresentanza legale, in ordine alla sua richiesta al consolato portoghese in Angola riguardo al visto ottenuto dal ricorrente nel medesimo Paese (cfr. a tal proposito supra consid. 5.2). Inoltre, non si comprende quali ulteriori accertamenti avrebbe dovuto effettuare l'autorità inferiore in ordine ai rapporti che intercorrevano tra il ricorrente e la signora che lo avrebbe aiutato ad espatriare, tenuto conto delle informazioni già offerte dal medesimo in merito (cfr. n. 18/3), e che l'insorgente neppure nel suo ricorso, oltre ad una generica censura, non apporta alcun elemento concreto e circostanziato in merito. Pertanto, in rapporto a tali censure formali, le stesse sono recisamente da respingere. L'autorità inferiore non è quindi incorsa in alcun accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti rispetto a tali aspetti nella decisione avversata, ed il principio inquisitorio non è pertanto stato violato. 5.3.2 In secondo luogo, concernente lo stato di salute dell'insorgente, a parte l'allegazione da parte del medesimo di non udire bene, egli ha dichiarato anche nel contesto del colloquio Dublino avvenuto il (...) luglio 2022 di sentirsi bene (cfr. n. 18/3). Della documentazione medica agli atti non ne è rilevabile, come neppure si trova alcuna segnalazione in merito a problematiche psicologiche da parte dell'infermeria del CFA, malgrado al ricorrente sia stato rammentato nel corso del colloquio Dublino che fosse sua incombenza di consultare l'infermeria (...) del CFA competente. Risulta quindi manifestamente inconsistente, in quanto mera asserzione di parte non sostenuta da alcun elemento concreto e circostanziato, la dichiarazione ricorsuale secondo la quale egli avrebbe riferito alla rappresentante legale di essersi rivolto presso l'infermeria del CFA dove è alloggiato per chiedere un supporto psicologico. Peraltro, appare dalle sue stesse dichiarazioni, che anche se vi fossero effettivamente delle problematiche all'udito, nonché delle balbuzie o ancora una sofferenza psicologica, per nulla provate e concretizzate dal ricorrente neppure con il suo gravame, le stesse non siano di alcuna urgenza, posto come l'insorgente ha vissuto prima di giungere in Svizzera in Portogallo per quasi (...), senza segnalare di aver richiesto o necessitato di alcuna visita medica, anche in tale contesto. Sulla scorta di quanto sopra considerato, e ritenuto che nel quadro della procedura d'asilo, incombe alla parte collaborare all'accertamento dei fatti, la quale risulta nella posizione migliore per conoscerli (art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2011/54 consid. 5.1; 2009/50 consid. 10.2.1), le censure dell'insorgente anche rispetto al mancato accertamento esatto e completo del suo stato di salute, vanno in toto disattese.

6. Ciò posto, venendo ora al merito, occorre chiedersi se la SEM, che nella decisione del 24 agosto 2022 ha ritenuto data la competenza delle autorità portoghesi e non ha riscontrato motivi ostativi al trasferimento dell'insorgente verso il Portogallo, abbia rettamente omesso di entrare nel merito della domanda d'asilo presentata da quest'ultimo. In altri termini, v'è ora luogo di determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 6.1 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), anche detta di ammissione - come è il caso di specie - ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). 6.2 Ai sensi dell'art. 12 par. 4 primo comma RD III, se il richiedente è titolare soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano i paragrafi 1, 2 e 3 fino a che il richiedente non abbia lasciato i territori degli Stati membri. Altresì, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a RD III). 6.3 Tuttavia, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza di richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente (art. 3 par. 2 RD III). 6.4 Inoltre, giusta l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 6.5 6.5.1 Nel caso in rassegna, dalla documentazione all'inserto, risulta che l'insorgente era beneficiario di un visto d'entrata per gli Stati Schengen, rilasciato dalla rappresentanza portoghese competente in Angola, valido dal (...) al (...) (cfr. n. 9/2), che avrebbe utilizzato per giungere in Europa, soggiornando anche in Portogallo per quasi (...) (cfr. n. 18/3). Vista poi la domanda di presa in carico dell'8 luglio 2022 fondata sull'art. 12 par. 4 RD III (cfr. n. 11/7), nonché l'esplicita accettazione da parte del Portogallo in data 11 luglio 2022 (cfr. n. 15/2), la competenza di quest'ultimo Stato membro per la trattazione della domanda d'asilo dell'insorgente, è di principio data, non essendo peraltro stata contestata nel suo principio dal ricorrente. Per quanto attiene poi la presenza del supposto padre di quest'ultimo in Svizzera - il quale legame famigliare non è supportato da alcun elemento concreto e fondato neppure dalle allegazioni e dalla documentazione presentata con il ricorso - così come della sua volontà di rimanere su suolo elvetico per questo motivo, non avendo quest'ultimo con il ricorso contestato in alcun modo le motivazioni presenti nel provvedimento impugnato a tal proposito, agli occhi del Tribunale si può senz'altro rinviare alle stesse, in quanto risultano in merito sufficientemente dettagliate e corrette (cfr. p.to II, pag. 3 seg. della decisione impugnata). 6.5.2 Non vi sono del resto fondati motivi di ritenere che in Portogallo sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III), ciò che tra l'altro il ricorrente non solleva nemmeno nel suo gravame. Inoltre, il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e a tale titolo ne applica le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). Ciò non è manifestamente il caso in Portogallo, aspetto del resto neppure censurato dal ricorrente. Pertanto, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, come a giusta ragione ritenuto anche nella decisione avversata, non si giustifica in specie. 7. 7.1 Ciò nondimeno, ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. La SEM, nell'applicazione di tale norma, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 7.2 Nel caso in parola, non avendolo ancora fatto, spetta in primo luogo al ricorrente, nel caso di trasferimento in Portogallo, di presentare al più presto una domanda d'asilo alle autorità del predetto Paese competenti e rispettare le loro istruzioni, ciò che gli permetterà di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva accoglienza. L'insorgente non ha per il resto apportato alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. Inoltre, dalla documentazione agli atti, non risultano indizi che inducano a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. 7.3 Del resto, il ricorrente non ha dimostrato di soffrire di problematiche mediche che sarebbero ostative all'esecuzione del suo trasferimento, secondo la giurisprudenza topica in materia (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1; sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), visto quanto già sopra considerato in merito (cfr. supra consid. 5.3.2). Difatti il Portogallo dispone notoriamente di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso ed il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). Pertanto, gli eventuali consulti medici, anche dal profilo psicologico, potranno essere fissati, in caso di necessità, anche in altro contesto rispetto a quello elvetico, non essendo peraltro tenuto il Tribunale a prendere in considerazione il potenziale insorgere di ulteriori affezioni non ancora diagnosticate o sospettate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2010/44 consid. 3.6), che appare essere stato chiarito a sufficienza dall'autorità inferiore tenuto conto delle questioni giuridiche che si ponevano in specie (cfr. tra le altre la sentenza di riferimento del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 6.2 con ulteriori rif. cit.), e visto quanto già sopra considerato in merito (cfr. supra consid. 5.3.2). Lo stato di salute del ricorrente non rappresenta quindi un ostacolo ad un suo trasferimento verso il Portogallo. 7.4 Ne discende che egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del suo trasferimento in Portogallo. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione. 7.5 Su tali presupposti, non risultano quindi neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Pertanto, non v'è ragione di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità).

8. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, il Portogallo è competente per l'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 RD III.

9. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso il Portogallo conformemente all'art. 44 LAsi, posto che egli non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1).

10. Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente e pronuncia il suo trasferimento dalla Svizzera verso il Portogallo, confermata.

11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le richieste tendenti d'un canto alla sospensione dell'esecuzione in via supercautelare ed alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risultano essere senza oggetto.

12. Altresì, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

13. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: