opencaselaw.ch

D-5698/2024

D-5698/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-19 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il ricorso è accolto.

E. 2 La decisione della SEM del 30 agosto 2024 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

E. 3 Non si prelevano spese processuali.

E. 4 Non si accordano indennità per spese ripetibili.

E. 5 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5698/2024 Sentenza del 19 settembre 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gregor Chatton; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nata il (...), Afghanistan, patrocinata dall'avv. Alice Rossi, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 30 agosto 2024 / N (...). Visto: la domanda di asilo che l'interessata, cittadina afghana, ha presentato in Svizzera il 13 giugno 2024, le investigazioni effettuate dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) nella banca dati europea Eurodac, dalla quale è risultato che la richiedente ha inoltrato una domanda d'asilo in Spagna il 4 novembre 2021, ottenendo protezione l'8 febbraio 2022, il colloquio Dublino svolto il 26 giugno 2024 nell'ambito del quale, posta la protezione già ottenuta in Spagna, è stato concesso all'interessata il diritto di essere sentita in merito al suo stato di salute, alla responsabilità della Spagna per lo svolgimento della procedura d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31), nonché alla prospettata decisione di non entrata nel merito con il conseguente trasferimento verso detto Paese, la richiesta di riammissione dell'interessata presentata dalla SEM alle competenti autorità spagnole il 27 giugno 2024 in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e dell'Accordo tra la Confederazione svizzera e il Regno di Spagna sulla riammissione delle persone senza dimora autorizzata (Accordo di riammissione tra Svizzera e Spagna, RS 0.142.113.329), la risposta negativa del 31 luglio 2024, con la quale le autorità spagnole hanno rifiutato la riammissione dell'interessata, indicando che attraverso i dati personali trasmessi non sarebbe stato possibile comprovare la sua vera identità (cfr. atto SEM n. [...]-32/1: "[...] NO SE ACEPTA UNA DECISIÒN DE TRASLADO. Con los datos facilitados de la ciudadana [...] en Afganistan no se ha podido comprobar su verdadera identidad."), il diritto di essere sentito concesso alla richiedente il 31 luglio 2024, relativo alla competenza della Spagna per condurre il seguito della procedura d'asilo ai sensi del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III) e agli eventuali ostacoli personali al rinvio verso detto Paese, la richiesta di riammissione dell'interessata presentata dalla SEM il 2 agosto 2024 alle competenti autorità spagnole in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, le osservazioni della rappresentante legale del 7 agosto 2024 in merito al diritto di essere sentito concesso il 31 luglio precedente, l'assenza di risposta delle autorità spagnole in relazione alla richiesta di riammissione della richiedente ai sensi del RD III, la decisione del 30 agosto 2024, con la quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessata in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, ha ordinato il suo allontanamento (recte: trasferimento) verso la Spagna e incaricato il Cantone di B._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura, constatando infine l'assenza di effetto sospensivo ad un eventuale ricorso e disponendo la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice, il ricorso dell'11 settembre 2024, per il tramite del quale l'interessata avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) concludendo all'annullamento della stessa, alla restituzione degli atti alla SEM per effettuare un esame nazionale della domanda d'asilo e, in subordine, per il completamento dell'istruzione; sul piano procedurale, essa postula la sospensione supercautelare dell'esecuzione della decisione, la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso e la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesa di tasse e spese, le misure supercautelari del 17 settembre 2024, mediante le quali il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione del trasferimento dell'interessata verso la Spagna, e considerato: che procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili in materia d'asilo sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA); che qualora sia adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita inoltre ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), che i ricorsi manifestamente fondati, come quello in esame, sono decisi dal giudice istruttore in qualità di giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi), che si rinuncia inoltre allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi), che nella querelata decisione, la SEM constata in particolare la competenza della Spagna secondo il RD III per l'esame della domanda d'asilo della ricorrente in ragione sia dell'assenza di risposta da parte delle autorità spagnole alla richiesta di riammissione formulata ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III in data 2 agosto 2024, sia della decisione negativa del 24 luglio 2024 relativa alla richiesta di riammissione sulla base della direttiva ritorno e dell'Accordo di riammissione tra Svizzera e Spagna (cfr. decisione avversata, pag. 3), che l'autorità inferiore esclude inoltre l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e ritiene che non sussistano motivi per l'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III o della clausola di sovranità prevista dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di una violazione del principio del divieto di respingimento; che, in particolare, non risulterebbero problemi medici ostativi al trasferimento verso la Spagna (cfr. decisione avversata, pagg. 3-6), che l'insorgente contesta tuttavia la decisione della SEM, censurando la violazione del diritto federale e un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che, anzitutto, a fronte degli innumerevoli indizi comprovanti la protezione garantita dalla Spagna all'interessata (e.g. dati Eurodac, colloquio Dublino, procedure parallele dei familiari), la SEM avrebbe erroneamente applicato il RD III - non conferente alle persone rifugiate o che godono della protezione sussidiaria - in luogo dei meccanismi previsti dalla direttiva ritorno e dall'Accordo di riammissione tra Svizzera e Spagna ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (Stato terzo sicuro; cfr. ricorso, pag. 5-6), che in punto all'accertamento dei fatti, l'insorgente sostiene dipoi che, nella risposta negativa della Spagna alla richiesta di riammissione in virtù della direttiva ritorno, il suo nome sarebbe difforme all'identità registrata in Svizzera (C._______ invece che A._______; cfr. atto SEM n. 32/1); che, inoltre, a fronte dello scritto datato 12 luglio 2024 in cui le autorità spagnole indicavano alla SEM che le sue impronte digitali erano al vaglio della polizia scientifica (cfr. atto SEM n. 24/2) nonché della risposta negativa di riammissione del 31 luglio 2024, la SEM avrebbe dovuto procedere con "una richiesta di informazioni al fine di comprendere la situazione con le autorità spagnole" (cfr. ricorso pag. 8); che l'autorità inferiore avrebbe altresì violato il principio della buona fede nella misura in cui, di fronte al rifiuto della sua riammissione, unitamente agli indizi comprovanti la protezione già concessale dalla Spagna, non si sarebbe posta alcuna domanda "in relazione al mancato riscontro [...] circa l'identità e le impronte digitali" e non avrebbe svolto ulteriori accertamenti ai sensi dell'art. 34 RD III, che la SEM avrebbe quindi dovuto approfondire la "questione relativa all'ottenimento [...] dello statuto di protezione internazionale da parte delle Autorità spagnola e chiarire con la stessa l'identità della ricorrente" (cfr. ricorso pag. 8), che a fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, posto che la censura formale relativa alla violazione del principio inquisitorio va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2), il Tribunale giudica le censure proposte si rivelano fondate, che in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione sulla quale riposa la decisione impugnata, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale (quale il RD III), l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento; che secondo l'art. 29a cpv. 1 OAsi 1, il quale concretizza la summenzionata norma, la SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo sulla base dei criteri previsti dagli artt. 7 - 15 RD III (criteri per la determinazione dello Stato membro competente; cfr. art. 3 par. 1 RD III); che se sulla base di tali criteri il trattamento della domanda d'asilo compete ad un altro Stato e quest'ultimo accetta, espressamente o tacitamente, la presa o ripresa in carico del richiedente asilo, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito (art. 29a cpv. 2 OAsi 1; DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2); che, in tal caso, lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25, e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (cfr. art. 18 par. 1 lett. b RD III), che, tuttavia, il RD III si applica unicamente alle persone in cerca di protezione internazionale e non a coloro che godono già della qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2010/56 consid. 2.2; sentenze del TAF E-5133/2018 del 26 ottobre 2018 consid. 5.2; E-2649/2016 del 9 giugno 2017 consid. 4; Francesco Maiani, in: Code annoté de droit des migrations, Volume IV: Loi sur l'asile (LAsi), 2015, n. 6 ad art. 31a LAsi) oppure della protezione sussidiaria in un altro Stato membro, che la regolamentazione Dublino non ha infatti per scopo il trasferimento delle persone rifugiate, bensì la determinazione dello Stato membro responsabile per l'esame della domanda d'asilo della persona richiedente (cfr. DTAF 2010/56 consid. 2.2), che, analogamente, il RD III prevede che se il richiedente è titolare di un titolo soggiorno in corso di validità, oppure scaduto da meno di due anni, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato tale titolo (art. 12 par. 1 e 4 RD III); che se uno Stato membro rilascia al richiedente un titolo di soggiorno, gli obblighi previsti dall'art. 18 par. 1 RD III ricadono inoltre su detto Stato membro (art. 19 par. 1 RD III intitolato "Cessazione delle competenze"), che, pertanto, qualora la persona richiedente d'asilo ha già ottenuto protezione internazionale o sussidiaria, rispettivamente un permesso di soggiorno, in un altro Stato membro, si rivela preclusa l'applicazione dell'art. 31a cpv. 3 lett. b LAsi, che in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, invece, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente; che nell'applicazione di questo disposto rientrano i Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Spagna (cfr. art. 2 cpv. 2 OAsi 1 unitamente al relativo allegato 2), che, in tal caso, è necessario che detto Stato abbia espressamente garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo; che senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125); che in quest'ambito, non v'è inoltre luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiato (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4), che in punto al contestato accertamento dei fatti, si osserva inoltre che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio secondo cui l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA) e deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e, infine, amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2); che tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che l'accertamento dei fatti è incompleto quando tutte le circostanze fattuali e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore; che l'accertamento è invece inesatto allorquando quest'ultima ha segnatamente omesso di amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, oppure ha fondato la propria decisione su fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto (cfr. DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3), che se in sede di ricorso vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti, il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad una nuova e completa istruttoria (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191), che, nel caso in esame, le informazioni contenute in Eurodac indicano che la ricorrente ha ottenuto protezione in Spagna l'8 febbraio 2022 (cfr. atto SEM n. 8/1), che l'interessata ha inoltre affermato, a più riprese, di aver ricevuto la protezione internazionale nonché un permesso di soggiorno in detto Paese (cfr. atti SEM n. 15/4 e 39/3), che, tuttavia, le autorità spagnole non si sono mai espresse su quest'ultimo punto, nonostante le richieste formulate in questo senso (cfr. atti SEM n. 19/1 e 23/2), ma hanno unicamente affermato l'impossibilità di comprovare, sulla base dei forniti dalla SEM, la vera identità della ricorrente (cfr. atti SEM n. 24/2 e 32/1), che la Spagna ha altresì accordato la protezione internazionale alla figlia maggiorenne, D._______ (N [...], cfr. atto SEM n. [...]-10/1, 18/4), la quale sarebbe giunta con la ricorrente in Svizzera (cfr. atti SEM n. [...]-18/4; n. [...]-15/4; ricorso pag. 7); che posta l'accettazione della sua riammissione da parte delle autorità spagnole in virtù della direttiva ritorno e dell'Accordo tra la Confederazione svizzera e il Regno di Spagna, nei confronti della figlia, la SEM non è quindi entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (cfr. atto SEM n. [...]-22/1), senza ricorrere alla regolamentazione Dublino, che, nello specifico, sussistono quindi validi e concreti indizi che corroborerebbero una protezione accordata alla ricorrente da parte della Spagna, che se ciò fosse il caso, sarebbe di riflesso esclusa l'applicazione del RD III, rispettivamente una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi come quella querelata; che, di conseguenza, la ricorrente potrebbe essere traferita in Spagna soltanto a fronte di un'espressa garanzia di riammissione da parte di detto Stato (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125) - attualmente negata, che su questo aspetto, l'autorità inferiore non ha tuttavia accertato in maniera completa ed esatta i fatti giuridicamente rilevanti, che, infatti, la stessa avrebbe dovuto anzitutto ottenere dalle competenti autorità spagnole - reiterando se necessario le richieste già formulate in questo senso - le necessarie informazioni circa lo statuto della ricorrente in Spagna prima di pronunciare il trasferimento dell'interessata sulla base del RD III; che occorreva dipoi chiarire le divergenze d'identità - probabilmente riconducibili ad un refuso - addotte dalle autorità spagnole nella risposta negativa alla domanda di riammissione in virtù della direttiva ritorno (cfr. atti SEM n. 18/12 e 32/1), che, tuttavia, la SEM si è astenuta da ulteriori accertamenti su punti rilevanti per la procedura applicabile alla fattispecie, preferendo invece applicare prematuramente la regolamentazione Dublino nell'ambito della quale, ad ogni buon conto, s'imponeva una preliminare richiesta d'informazioni alle autorità spagnole in virtù dell'art. 34 par. 1-2 RD III, che a fronte di un'istruzione carente in relazione ai permessi di soggiorno e allo statuto della ricorrente in Spagna, l'autorità inferiore non poteva pertanto pronunciarsi opportunatamente sul suo trasferimento verso detto Paese, che, ciò posto, l'autorità inferiore è incorsa in un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. lett. b LAsi), che, di riflesso, il ricorso va accolto, la decisione avversata annullata e la causa rinviata alla SEM per nuova istruzione e la pronuncia di nuova decisione (cfr. art. 61 cpv. 1 PA); che, in particolare, l'autorità inferiore dovrà ottenere le necessarie informazioni in punto ai permessi di soggiorno e allo statuto della ricorrente in Spagna e chiarire le eventuali divergenze d'identità addotte nella risposta negativa alla domanda di riammissione in virtù della direttiva ritorno, con la conseguenza che, in caso di protezione accordata da quest'ultimo Paese, essa non potrà di principio ricorrere all'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, che, in esito, l'autorità inferiore dovrà nuovamente pronunciarsi sulla domanda d'asilo dell'interessata a fronte delle nuove informazioni ottenute, che avendo il Tribunale accolto il gravame, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 3 PA); che, ai sensi dell'art. 111ater LAsi, non sono inoltre attribuite indennità ripetibili, in quanto la ricorrente è assistita dalla rappresentanza legale designata dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi, che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

2. La decisione della SEM del 30 agosto 2024 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Non si accordano indennità per spese ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: