Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Il ricorso è accolto.
E. 2 La decisione della SEM dell'8 agosto 2025 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per procedere ai sensi dei considerandi.
E. 3 Non si prelevano spese processuali.
E. 4 Non si accordano indennità per spese ripetibili.
E. 5 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-6237/2025 Sentenza del 25 agosto 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Somalia, rappresentato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM dell'8 agosto 2025 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) luglio 2025, l'estratto della banca dati europea "Eurodac", del 9 luglio 2025, dal quale si evince che il richiedente aveva presentato delle domande d'asilo pregresse rispettivamente in B._______ il (...), in C._______ il (...) ed in Francia il (...), il verbale del colloquio Dublino dell'interessato del (...) luglio 2025, la domanda di ripresa in carico formulata dalla SEM all'indirizzo dell'autorità francese preposta il 23 luglio 2025, sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III), l'accettazione, in data 6 agosto 2025, della suddetta domanda di ripresa in carico in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III da parte della Francia, la decisione dell'8 agosto 2025 - notificata l'11 agosto 2025 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-21/1) - con cui la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), con conseguente pronuncia del trasferimento del medesimo verso la Francia ed esecuzione della predetta misura, il ricorso del 18 agosto 2025, per mezzo del quale l'insorgente ha impugnato il succitato provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), con richieste procedurali tendenti d'un canto alla sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare ed alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso; e d'altro canto, all'accoglimento dell'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; che nel merito egli ha invece postulato, a titolo principale, l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti di causa alla SEM affinché effettui il necessario completamento dell'istruttoria, i nuovi documenti allegati in copia al ricorso, e meglio: la decisione della (...) di D._______ del (...) (cfr. allegato 3 al ricorso); il certificato di riconoscimento dello status di protezione sussidiaria del (...) (cfr. allegato 3 al ricorso); lo scritto della (...) di E._______ inerente all'istanza di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno (parzialmente illeggibile in basso alla pagina; cfr. allegato 3 al ricorso); la carta d'identità (...) (non valida per l'espatrio; solo verso, cfr. allegato 4 al ricorso), rilasciata il (...) e valida fino al (...); la tessera sanitaria (...) valida fino al (...) (cfr. allegato 4 al ricorso); ed il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con scadenza il (...) (cfr. allegato 4 al ricorso), la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente pronunciata quale misura supercautelare dal Tribunale il 19 agosto 2025, e considerato: che il ricorso è tempestivo ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 LAsi ed è ammissibile ex art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili in materia d'asilo, sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2); che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1 e rif. cit.), che per i motivi che seguono, il ricorso è manifestamente fondato, ed è quindi deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), nonché la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino, il ricorrente ha segnatamente confermato di aver presentato delle domande d'asilo in B._______, in C._______ ed in Francia; che inoltre egli ha asserito che dopo essere entrato in Europa dall'B._______ a (...) o (...) del (...), dove avrebbe ricevuto una protezione sussidiaria, si sarebbe spostato in C._______ nel (...); che in seguito, dopo esservi rimasto circa (...), avrebbe fatto ritorno in B._______, prima di recarsi in Francia nel 2025, rimanendovi per (...); che al termine di tale periodo, sarebbe rientrato nuovamente in B._______, prima di giungere in Svizzera, che nella decisione sindacata, la SEM, dopo aver constatato la competenza della Francia nel seguito della procedura d'asilo del ricorrente e che egli non avrebbe contestato la stessa, ha escluso che nel predetto Stato sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III; che in seguito l'autorità inferiore ha osservato come non vi siano neppure ragioni che obblighino la Svizzera ad esaminare la sua domanda d'asilo ai sensi dell'art. 16 par. 1 RD III; che da ultimo non sussisterebbero nemmeno motivi d'ordine personale o umanitari per l'applicazione delle clausole discrezionali, che nel suo ricorso, l'insorgente considera che la SEM, con la decisione avversata, avrebbe proceduto ad un'applicazione erronea del diritto, omettendo di considerare il riconoscimento della protezione sussidiaria da lui ottenuta in B._______, i cui nuovi documenti prodotti con il ricorso rafforzerebbero tale tesi; che tale errore, avrebbe comportato l'applicazione di una procedura - quella di ripresa in carico nell'ambito del RD III - non conforme al quadro normativo, in quanto in ragione della protezione sussidiaria a lui concessa dall'B._______, egli sarebbe dovuto essere considerato come soggetto all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la (...) (RS [...]); che pertanto la decisione della SEM fondata su una domanda di ripresa in carico alla Francia sulla basa del RD III, sarebbe giuridicamente infondata, ciò che ne inficerebbe la sua validità, che inoltre l'autorità resistente avrebbe violato pure l'obbligo di motivare adeguatamente la sua decisione, non commentando il fatto che egli avrebbe ottenuto la protezione, né menzionando o giustificando tale omissione, che altresì, dagli atti non risulterebbe quale tipo d'investigazione l'autorità inferiore avrebbe realmente svolto, né su quali basi si sarebbe fondata la sua conclusione di ritenere che la protezione sussidiaria del ricorrente non esistesse secondo la comunicazione di ripresa in carico formulata all'indirizzo delle autorità francesi, violando pure i principi di buona fede nella comunicazione interstatale; che pertanto pure la risposta d'accettazione francese di ripresa in carico dell'insorgente, andrebbe considerata invalida, che per concludere quindi, la SEM avrebbe dovuto raccogliere ulteriori informazioni e, nel caso di conferma del suo statuto di protezione sussidiaria in B._______, ottenere delle garanzie individuali per il ricorrente, per quanto possibile o quantomeno esaminare con maggiore cautela le dichiarazioni da lui rilasciate circa il suo vissuto in B._______, che d'ingresso è opportuno esaminare la fondatezza delle censure formali sollevate nel gravame e relative implicitamente all'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM (art. 12 PA; cfr. per il suo contenuto DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), e ad una violazione da parte dell'autorità inferiore del suo obbligo di motivazione (disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost.; cfr. per il suo contenuto DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351 consid. 4.2, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2), in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati), che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, norma sulla quale si basa la decisione impugnata, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che dal canto suo, il RD III, non ha lo scopo di trasferire delle persone rifugiate, bensì la determinazione dello Stato membro responsabile per l'esame della domanda d'asilo della persona richiedente (cfr. DTAF 2010/56 consid. 2.2), che pertanto, qualora il richiedente l'asilo ha già ottenuto protezione internazionale o sussidiaria - rispettivamente un permesso di soggiorno in un altro Stato membro del RD III - l'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi risulta preclusa (cfr. DTAF 2010/56 consid. 2.2; sentenze del TAF F-5186/2025 del 17 luglio 2025, pag. 5; F-699/2025 del 10 febbraio 2025, pag. 6; D-5698/2024 del 19 settembre 2024, pag. 6; E-6373/2020 del 23 dicembre 2020 consid. 5.3), che invece, ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente; che nell'applicazione del predetto disposto rientrano i Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui quello del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi; che tra i predetti Stati figura anche l'B._______ (cfr. art. 2 cpv. 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311] con il relativo allegato 2), che tuttavia, nella suddetta circostanza, si presuppone che tale Stato abbia espressamente garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo; che senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo, non può infatti essere eseguito ed è dunque inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125), che, tornando alla presente disamina, risulta dagli atti all'incarto, come l'insorgente già nell'ambito del suo colloquio Dublino, avesse affermato di aver ottenuto una protezione sussidiaria in B._______, dopo aver depositato la sua domanda d'asilo nel predetto Paese il (...), nonché di avervi fatto ritorno più volte, sia dopo il suo soggiorno in C._______ sia dopo quello in Francia (cfr. n. 14/4), che tuttavia, v'è da rilevare anche come è soltanto con il ricorso che egli ha presentato copia di documentazione che avvalorerebbe il riconoscimento di una protezione sussidiaria in suo favore da parte dell'B._______ (cfr. allegati 3 e 4 al ricorso), non avendo invece dinanzi alla SEM prodotto alcunché, né allegato che stesse intraprendendo dei passi per ottenere la predetta documentazione a supporto dei suoi asserti, come invece ha addotto soltanto nel gravame (cfr. ricorso, pag. 3), che sulla base di quanto precede, nello specifico sussisterebbero quindi, come affermato nel ricorso, validi e concreti indizi che corroborerebbero una protezione accordata al ricorrente da parte (...), che nonostante la SEM avesse perlomeno preso atto della possibilità che sussistesse una protezione sussidiaria in favore del predetto, viste le allegazioni rese nel colloquio Dublino dal medesimo e quanto denotato dalla stessa autorità sia nell'ambito di tale verbale (cfr. n. 14/4), sia nella domanda di ripresa in carico alla Francia del 23 luglio 2025 (cfr. n. 15/6) - che sotto tale profilo risulta essere completa e corretta e non si ravvisa, al contrario di quanto addotto dal ricorrente (cfr. ricorso, pag. 6), una violazione della buona fede da parte dell'autorità inferiore - la detta autorità si è accontentata d'inviare una domanda di ripresa in carico alla Francia sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, che tale procedere della SEM, senza dapprima appurare se e di quale protezione beneficerebbe il ricorrente in B._______, non può essere tutelato, che infatti, l'autorità inferiore si è astenuta dall'effettuare gli ulteriori accertamenti che si rivelavano necessari per determinare la procedura applicabile alla fattispecie, preferendo invece applicare prematuramente il RD III, nell'ambito del quale, s'imponeva perlomeno una preliminare richiesta d'informazioni alle autorità (...) sulla base dell'art. 34 RD III, che vista l'istruzione carente, l'autorità inferiore non poteva pronunciarsi opportunamente neppure sul trasferimento del ricorrente verso la Francia, che altresì, come a ragione denotato nel ricorso, nella decisione avversata alcun accenno è fatto circa l'ottenimento della protezione sussidiaria da parte del ricorrente, ravvisando quindi una motivazione carente su questo punto, come pure, di conseguenza, una violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente, che malgrado quanto precede, il Tribunale non può esimersi dal ribadire come è soltanto con il ricorso che il ricorrente ha apportato degli elementi concreti - producendo della documentazione inerente alla concessione della protezione sussidiaria (cfr. allegati 3 e 4 al ricorso) - per supportare le sue allegazioni di aver ottenuto una protezione sussidiaria in B._______, rimaste del tutto vaghe nell'ambito del colloquio Dublino (cfr. n. 14/4); che l'applicazione del RD III da parte della SEM sembra quindi, perlomeno parzialmente, dovuta alla carenza di elementi probanti i suoi asserti da parte del ricorrente, non essendo del resto evincibile dall'estratto Eurodac una qualsivoglia protezione concessa al medesimo (cfr. n. 8/2 e 9/1); che inoltre l'insorgente sembra aver prodotto tale documentazione soltanto con il ricorso, omettendo del tutto di riferire dinanzi all'autorità inferiore perlomeno di averla ottenuta e che avrebbe fatto in modo d'intraprendere i passi per procurarsela in Svizzera, ravvisando in tale comportamento una violazione del suo obbligo di collaborare, per dilazionare i tempi di risoluzione del suo caso, e quindi in definitiva di un suo eventuale trasferimento; che tale comportamento è da censurare vigorosamente, che, ciò posto, l'autorità inferiore è tuttavia incorsa, come visto sopra, in un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), violando il suo obbligo istruttorio, come pure ha violato il suo obbligo di motivazione, scadendo pure di conseguenza in una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, che quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'istruzione del caso, gli atti vanno di principio retrocessi all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti; che ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e relativi riferimenti; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191), che nel caso concreto, essendo l'amministrazione delle prove da richiedere in specie troppo gravosa e nelle prerogative dell'autorità inferiore, nonché onde permettere un'applicazione corretta del diritto, come pure al fine di salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, il Tribunale accoglie il ricorso, annulla la decisione della SEM dell'8 agosto 2025 e ritrasmette gli atti di causa all'autorità inferiore per nuova istruzione e la pronuncia di una nuova decisione (cfr. art. 61 cpv. 1 PA), sufficientemente motivata, e rispettosa delle istruzioni vincolati poste nella presente sentenza, che in particolare, il Tribunale, invita la SEM ad ottenere innanzitutto le necessarie informazioni da parte dell'B._______ in punto all'eventuale protezione ed allo statuto che il ricorrente avrebbe ottenuto; che in esito a ciò, se una protezione internazionale o sussidiaria fosse effettivamente stata accordata al ricorrente, l'autorità non potrà di principio ricorrere all'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, per la pronuncia di una nuova decisione; che nel far ciò essa dovrà nuovamente pronunciarsi sulla domanda d'asilo dell'insorgente fondandosi su tutta la documentazione presente agli atti, anche su quella annessa al ricorso, che visto quanto precede, il Tribunale ritiene inoltre di potersi esimere dall'esaminare le ulteriori e residuali censure, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto, che inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 19 agosto 2025 sono revocate, che altresì, visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA); che pertanto, l'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è divenuta senza oggetto, che infine, ai sensi dell'art. 111ater LAsi, non sono accordate indennità ripetibili, in quanto il ricorrente è assistito dalla rappresentanza legale designata dalla SEM ai sensi dell'art. 102h LAsi, che la presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
2. La decisione della SEM dell'8 agosto 2025 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per procedere ai sensi dei considerandi.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Non si accordano indennità per spese ripetibili.
5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: