Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 4.1 Appare d'ingresso opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, nonché del suo diritto di essere sentito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTAF 2019 VII/6 consid. 4.1; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 3.1). In particolare, l'insorgente lamenta il fatto che, malgrado egli abbia allegato di aver subito delle violenze sessuali, le stesse non siano state approfondite in maniera adeguata come stabilito da giurisprudenza costante del Tribunale, come pure rispettando quanto previsto all'art. 6 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), ascoltandolo in un team di genere soltanto maschile. La decisione della SEM di non procedere a tale ascolto, configurerebbe una violazione del suo diritto di essere sentito, in quanto egli non avrebbe potuto illustrare nel dettaglio le violenze subite. Inoltre, il periodo di ristabilimento richiesto nello scritto del 9 gennaio 2023 dal rappresentante legale, sarebbe un bisogno specifico del ricorrente e non una mera clausola di stile. Invero, oltre al trauma psichiatrico dovuto alle violenze subite, egli proverebbe una profonda vergogna per la violenza sessuale occorsagli in Croazia, e sarebbe comprensibile una certa reticenza nel non volerne parlare apertamente, ciò che sarebbe dimostrato anche dalle risultanze di causa. Il rappresentante legale dell'insorgente, rileva inoltre in merito, come si sarebbe osservato che il ricorrente stesse lentamente prendendo consapevolezza di quanto accadutogli in Croazia ed in B._______ e di come questo stesse determinando un peggioramento delle sue condizioni psicologiche. Rispetto a ciò, non vi sarebbero elementi per considerare che le sue condizioni di salute miglioreranno nel breve termine, peraltro egli non avrebbe beneficiato fin d'ora di una presa a carico psichiatrica, ma unicamente di un incontro con un medico generico.
E. 4.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 4.3 Il diritto di essere sentiti fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione; esso è consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost., e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare (cfr. sentenze del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1; D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2). Se esistono indizi concreti di persecuzione di natura sessuale, o se la situazione nello Stato di provenienza permette di dedurre che esiste persecuzione di natura sessuale, il richiedente l'asilo è udito da una persona del medesimo sesso (art. 6 OAsi). Detta norma si applica tanto per le donne quanto per gli uomini. La medesima vale altresì per quanto concerne la scelta dell'interprete. Il disposto citato è una delle concretizzazioni del diritto di essere sentito e tende alla protezione della persona sottoposta all'audizione, essendo finalizzato a permetterle di esporre in modo adeguato ed in maniera la più libera possibile i pregiudizi di cui è stata vittima. L'art. 6 OAsi, oltre ad essere liberamente invocabile dall'interessato, obbliga altresì l'autorità inferiore a procedere in tal senso. Il richiedente resta quantomeno libero di rinunciare ai diritti derivanti dalla normativa, cosa che deve espressamente manifestare (cfr. DTAF 2015/42 consid. 5.2 e rif. cit.).
E. 4.4 Ora, venendo al caso di specie, il ricorrente nel corso del colloquio Dublino ha allegato di essere stato vittima di violenze sessuali in Croazia (cfr. n. 13/3). Per tale audizione sia la funzionaria della SEM incaricata, che la traduttrice e la rappresentante legale presenti, non adempivano alle condizioni poste all'art. 6 OAsi 1. Tuttavia, malgrado il ricorrente sia stato interrogato espressamente in tale contesto da parte della sua rappresentante legale, circa se si sentisse a suo agio di parlare delle violenze subite dinnanzi ad un team di genere femminile, egli ha allegato di avere difficoltà a parlarne in generale e che si vergognerebbe dell'accaduto (cfr. n. 13/3). Da tale risposta, non si vede quindi quale elemento maggiore avrebbe potuto essere espresso dall'insorgente in presenza di un team di soli uomini. Tale conclusione è pure sostenuta dal fatto che, nemmeno nel contesto medico, egli ha espresso chiaramente tali evenienze (cfr. n. 17/2), e ciò anche in presenza di un solo medico uomo (cfr. n. 20/2). Dettagli supplementari circa le violenze subite dall'insorgente in Croazia ed in B._______, sono invece riportati dall'insorgente nel suo scritto del 9 gennaio 2023, e che avrebbe rivelato in presenza del suo rappresentante legale (cfr. n. 19/3). Inoltre, nel corso del colloquio Dublino, neppure la sua rappresentante legale ha sollevato obiezioni circa la continuazione del colloquio Dublino nella formazione di sole donne, o ancora che si sarebbe dovuto ripetere in presenza di soli uomini poiché il ricorrente non avrebbe potuto esprimersi compiutamente sulle stesse in presenza di un team d'audizione tutto al femminile (cfr. n. 13/3). In tale predetto contesto, anche il Tribunale non ravvede quindi quali ulteriori elementi di dettaglio aggiuntivi avrebbero potuto essere allegati dall'insorgente nell'ambito di un nuovo colloquio Dublino, determinanti ai fini dell'esame della competenza dello Stato membro competente, come richiesto dall'insorgente sia nel suo scritto del 9 gennaio 2023 alla SEM sia nel ricorso. Pertanto, anche se venisse constatata una violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente dal Tribunale, in quanto in casu egli non ha espressamente rinunciato ad una composizione del team di audizione di soli uomini, ma soltanto implicitamente nell'ambito del colloquio Dublino, il Tribunale ritiene che il rinvio degli atti alla SEM per l'effettuazione di un nuovo colloquio Dublino rappresenterebbe una mera formalità processuale. Ciò in quanto l'insorgente ha potuto esprimersi in merito sufficientemente nel corso della procedura di prima istanza, e sia la SEM che lo scrivente Tribunale dispongono di elementi sufficientemente dettagliati riguardo alle violenze subite per potersi pronunciare con piena cognizione di causa in merito e prenderle adeguatamente in considerazione nel loro apprezzamento. La giurisprudenza citata nel ricorso dall'insorgente, non muta tale valutazione, in quanto non soltanto il contesto delle stesse appare differente - ovvero casi di violenze allegate di push-back alla frontiera - dal caso di specie, ma nelle sentenze citate nel gravame la valutazione sia della SEM sia del Tribunale non potevano essere effettuate per mancanza di elementi delle allegate violenze, ciò che non risulta essere la medesima conclusione della presente disamina come già sopra considerato. Inoltre, quanto richiesto dal ricorrente sia nel suo scritto del 9 gennaio 2023 indirizzato alla SEM, sia ribadito nel suo memoriale ricorsuale in ordine al bisogno di beneficiare di un periodo di ristabilimento, non può essere seguito. Difatti, il periodo di recupero e di riflessione è previsto ex lege unicamente nei casi di indizi concreti quale (potenziale) vittima di tratta di esseri umani, secondo l'art. 13 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005 (RS 0.311.543; cfr. a tal proposito la DTAF 2016/27 consid. 5 e 6 con rif. cit.). Dagli atti di causa, ciò non risulta invece essere chiaramente il caso dell'insorgente. La SEM non era pertanto in alcun modo obbligata a concedergli un tale periodo di recupero.
E. 4.5 Proseguendo nell'analisi, nei documenti medici agli atti, a differenza di quanto pare sostenere implicitamente l'insorgente nel gravame (cfr. p.to 4, pag. 6 seg. del ricorso), non appare in alcun modo la necessità di una presa in carico psichiatrica. Invero, il 16 dicembre 2022, egli è stato visitato presso il (...) dell'(...), dove dopo diversi esami laboratoristici ed una radiografia del torace, si è diagnosticato un malessere generalizzato (cfr. n. 17/2). Mentre che, in data 12 gennaio 2023, gli è stato diagnosticato un disturbo del sonno, senza segni di depressione pronunciata, con l'impostazione di una terapia a base di Mirtacapin 15 mg durante la notte (cfr. n. 20/2). Ulteriori appuntamenti medici, salvo l'esecuzione del test HIV il 22 dicembre 2022 con esito negativo (cfr. n. 22/2), non sono stati segnalati né si trovano agli atti (cfr. n. 25/1 e 26/1). Sulla base di tali elementi, che sono stati elencati compiutamente dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato e di cui ne ha tenuto debitamente conto nello stesso (cfr. p.to II, pag. 6 della decisione avversata), la SEM poteva quindi a ragione partire dal presupposto che la situazione di salute dell'insorgente fosse chiara, con diagnosi poste e trattamenti impostati, così come desumibile dagli atti di causa, e che ulteriori accertamenti non si imponessero pertanto in merito.
E. 4.6 Da ultimo, quanto presentato dall'autorità inferiore nella decisione avversata riguardo alla situazione alla frontiera croata e alla problematica dei cosiddetti push-back verso altri Stati, al contrario di quanto allegato nel ricorso (cfr. p.to 5, pag. 9 del ricorso) riferendosi ad una giurisprudenza nel frattempo superata e concernente una costellazione differente dal caso di specie, lo scrivente Tribunale ha già più volte ritenuto le argomentazioni della SEM in questo senso sufficienti (cfr. a tal proposito tra le altre la sentenza del Tribunale D-5716/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 4.3.3 e consid. 4.3.5 con ulteriori rif. cit.). Peraltro, appare chiaramente dalla decisione avversata, che l'autorità resistente ha esaminato la situazione individuale dell'insorgente, argomentando in modo esplicito ed adeguato i motivi per i quali non ritenesse che vi fossero indizi per una violazione dell'art. 3 par. 2 RD III rispettivamente dell'art. 3 CEDU da parte della Croazia (cfr. p.to II, pag. 4 segg. della decisione impugnata). Il provvedimento avversato risulta pertanto sufficientemente motivato (cfr. DTF 138 IV 81 consid. 2.2).
E. 4.7 Ne discende quindi che le censure formali dell'insorgente vanno in toto respinte.
E. 5.1 Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 primo capoverso RD III).
E. 5.2 Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo pregressa segnatamente in Croazia il (...) (cfr. n. 7/2 e 8/1). Evenienza che è stata pure confermata dall'insorgente (cfr. n. 13/3). Su tali presupposti, il 20 dicembre 2022, l'autorità inferiore ha presentato all'autorità croata competente - entro i termini fissati all'art. 23 par. 2 RD III - una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 14/5). La Croazia non ha risposto entro il termine legale (art. 25 par. 1 RD III) alla domanda di ripresa in carico, ed è quindi divenuta lo Stato membro responsabile per la trattazione della domanda d'asilo dell'insorgente ex art. 25 par. 2 RD III. La Croazia ha in seguito accettato la stessa sulla base dell'art. 20 par. 5 RD III, confermando trattarsi di una ripresa in carico dell'insorgente. A tali condizioni, e nella misura in cui gli atti all'incarto non attestano in alcun modo come l'interessato avrebbe lasciato il territorio degli Stati membri nello spazio Dublino, o che avrebbe ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati nell'intervallo, si giustifica di fare applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III in casu, in conformità con la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50; cfr. anche le sentenze del Tribunale D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 4.3.2-4.3.3; F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 5.3.2; D-4243/2022 del 4 novembre 2022 consid. 6.3.2). Il predetto Paese è quindi tenuto, in principio, a riprendere in carico l'insorgente, al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente.
E. 6.1 Tuttavia, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.
E. 6.2 Agli occhi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche di numerosi organismi - in particolare del Consiglio d'Europa - in materia, il sistema d'asilo e d'accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche, rispettivamente dei rischi avverati di push-back alla frontiera con la F._______, per quanto attiene ai richiedenti che hanno già depositato una domanda di protezione internazionale in Croazia e che sono esplicitamente ripresi in carico da tale Stato nel quadro di una procedura Dublino (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 5.5 con ulteriori rif. cit.; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 7.2; D-5838/2022 del 9 gennaio 2023 consid. 5.5). Per un cambiamento della giurisprudenza non vi sono gli estremi nel caso di specie, anche tenendo conto delle allegazioni dell'insorgente in merito alle violenze subite in Croazia. Invero, anche prendendo in considerazione quanto descritto dal ricorrente nel colloquio Dublino e ribadito anche con il ricorso per quanto attiene ai maltrattamenti e alle violenze in cui è incorso al momento delle due entrate su suolo croato da parte di agenti di polizia croati, come pure i rapporti dell'(...) citati ed allegati al gravame, non si può presupporre che la Croazia violi attualmente in maniera sistematica i suoi obblighi quale Stato membro Dublino nel caso di ripresa in carico di richiedenti l'asilo. Nel caso in esame il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura). Neppure può essere evincibile dalle sue dichiarazioni né dalla documentazione agli atti, che egli non abbia avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato. I riferimenti nel ricorso al carente accesso alle cure psicologiche nel predetto Stato membro, come pure alle lacune nel sistema di giustizia croato nel perseguimento di violenze commesse da parte di funzionari di polizia, risultano essere di natura generale. Inoltre, quanto riportato dal ricorrente riguardo alle violenze subite all'entrata in Croazia, non possono condurre il Tribunale a ritenere che nel caso di un suo trasferimento nel predetto Stato membro, egli sarà, con un rischio elevato, vittima di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 4 CartaUE. Altresì, non si evince dagli atti all'incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. Il ricorrente, il quale ha trascorso soltanto qualche giorno in Croazia, non ha del resto allegato né apportato alcun indizio oggettivo, serio e concreto che sarebbe privato durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d'accoglienza previste dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) e che non potrebbe beneficiare dell'aiuto necessario per far valere i suoi diritti. Inoltre il Tribunale, come argomentato anche dalla SEM nella decisione avversata, non ha alcuna ragione - neppure considerando quanto riportato nel ricorso dall'insorgente - di mettere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto, con un sistema di giustizia funzionante. Al quale l'insorgente potrà indirizzarsi, come concluso anche dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, per denunciare l'agito di alcuni funzionari di polizia nei suoi confronti o se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati (art. 26 direttiva accoglienza).
E. 6.3 Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.
E. 7.1 Nel prosieguo, occorre esaminare se, come richiesto in subordine dal ricorrente nel gravame, malgrado la competenza di principio della Croazia, l'autorità inferiore debba esaminare la domanda di protezione internazionale del richiedente in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
E. 7.2 L'insorgente, nel suo ricorso, si prevale del suo stato di salute e delle violenze subite in Croazia, per rinunciare al suo trasferimento applicando le clausole discrezionali sopra citate. In tal senso, citando degli estratti di due rapporti (...), il ricorrente ritiene che l'accesso alle cure psicologiche e psichiatriche nel suddetto Paese sarebbe difficoltoso, come pure la possibilità che dei funzionari di polizia vengano effettivamente perseguiti dalla giustizia croata, essendovi peraltro una difficoltà di accesso alla giustizia ed alla rappresentanza legale.
E. 7.3.1 In merito allo stato di salute del ricorrente, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05;Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1).
E. 7.3.2 Alla luce dello stato di salute del ricorrente, di cui già si è detto al consid. 4.5 al quale si rinvia, pur non volendo in alcun modo minimizzarlo, dagli atti all'inserto non sono evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come il suo stato di salute sia di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza testé referenziata nel caso di un suo rinvio in Croazia che non potrebbero essere ivi trattate. Invero, pur rammentando che nel caso di specie non vi sono indizi quanto ad un bisogno di trattamento psichiatrico segnalato dai medici curanti (cfr. anche supra consid. 4.5), non risulta inopportuno evidenziare come, in linea di principio, la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate, se il ricorrente dovesse necessitare di ulteriori accertamenti medici o cure (cfr. le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 7.4.3; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 8.2.2; D-1418/2022 del 4 aprile 2022 consid. 5.3.6; D-1241/2022 del 25 marzo 2022 pag. 7). A fianco a strutture mediche statali, anche organizzazioni non governative apportano l'aiuto per le cure di tipo psicologico, ciò che rappresenta un'offerta sufficiente delle stesse (cfr. a tal proposito le sentenze del Tribunale D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3 con ulteriori rif. cit.; E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1). Le allegazioni dell'insorgente proposte nel gravame, segnatamente il rapporto dell'(...) del (...), non sono in grado di rimettere in discussione tale apprezzamento.
E. 7.3.3 In riferimento poi alle asserite violenze subite in Croazia da parte di funzionari di polizia, v'è da rilevare come già sopra (cfr. consid. 6.2), che il predetto Paese è uno Stato di diritto con in principio un sistema di giustizia funzionante. Se egli ritenesse di essere stato maltrattato dalle autorità croate o da terze persone, o se ciò avvenisse in futuro, egli potrà indirizzarsi senz'altro alle autorità preposte, inoltrando anche una denuncia. Inoltre, vi è pure la possibilità per lui di contattare in loco delle organizzazioni caritative, anche per eventualmente supportarlo per adire le vie giudiziarie (cfr. a tal proposito, nello stesso senso, la sentenza del Tribunale D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 8.2.1). A tal proposito, non appare dalla documentazione all'inserto, che il ricorrente abbia proceduto in tal senso, allorché si trovava in Croazia. Le osservazioni presenti nel gravame come pure nel rapporto (...) del (...) (cfr. ricorso pag. 8 seg.), del tutto generiche, non risultano in grado di inficiare le predette considerazioni. Peraltro il ricorrente, al suo ritorno in Croazia, verrà rinviato a G._______, e nulla né agli atti né nelle allegazioni esposte nel ricorso, lascia presagire che egli si ritroverebbe in una situazione analoga a quella incorsa alla sua entrata nel predetto Paese. Inoltre, come già sopra considerato (cfr. consid. 6.2), egli non è stato in grado di dimostrare in corso di procedura che le sue condizioni di vita in Croazia rivestirebbero un tale grado di difficoltà e di gravità che sarebbero costitutive di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ancora all'art. 3 Conv. tortura. Egli non è stato neppure in grado di apportare degli indizi concreti, oggettivi e seri, che egli sarebbe stato privato durevolmente di ogni accesso alle condizioni materiali minime d'accoglienza previste dalla direttiva accoglienza, né neppure che egli non potrebbe beneficiare dell'aiuto eventualmente richiesto per far valere i suoi diritti nel suddetto Paese. In ogni caso, se dopo il suo trasferimento, dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che tale Paese violi i suoi obblighi d'assistenza nei suoi confronti, o in ogni altro modo violi i suoi diritti fondamentali, apparterrà a lui di indirizzarsi presso le autorità locali presenti, usando delle vie di diritto adeguate (cfr. art. 26 direttiva accoglienza).
E. 7.4 Pertanto, il Tribunale conclude che è a giusta ragione che l'autorità inferiore non ha fatto applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III, in relazione con le disposizioni convenzionali precitate.
E. 7.5 Inoltre, la SEM ha stabilito i fatti rilevanti per la causa in modo esatto e completo non commettendo né eccesso né abuso del suo largo potere d'apprezzamento, negando in specie, l'esistenza di ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 in combinato disposto con l'art. 17 par. 1 RD III, essendo rammentato che in materia, il Tribunale non è abilitato a sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità intimata (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8).
E. 7.6 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Croazia rimane competente per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste dal RD III.
E. 8 Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
E. 9 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le richieste tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risultano divenute senza oggetto.
E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 11 Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 10 febbraio 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in:Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).
E. 12 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-788/2023 Sentenza del 17 febbraio 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Daniela Brüschweiler, Chiara Piras, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Congo (Kinshasa), rappresentato da Ugo Di Nisio, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 31 gennaio 2023 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2022. Da ricerche intraprese dalla SEM il 30 novembre 2022, in base ad un confronto delle impronte dattiloscopiche del richiedente con le informazioni contenute nella banca dati dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", è risultato che l'interessato aveva depositato delle domande d'asilo pregresse in Croazia il (...) rispettivamente in B._______ il (...). A.b Il 2 dicembre 2022 il richiedente l'asilo ha sottoscritto un mandato di rappresentanza a favore dei giuristi della Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale. A.c Il 20 dicembre 2022, l'interessato è stato sentito nell'ambito di un colloquio personale Dublino ex art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). In tale contesto, egli ha segnatamente allegato di essere entrato in Croazia due volte: la prima volta non avrebbe depositato alcuna domanda d'asilo, mentre che l'avrebbe fatto la seconda volta, anche se con dei nominativi fittizi. Avrebbe lasciato la Croazia dopo pochi giorni, recandosi in B._______, dove sarebbe stato preso dalla polizia. Ivi avrebbe dovuto depositare domanda d'asilo, per poter lasciare il campo dove era alloggiato, recandosi dapprima in C._______ per poi giungere in Svizzera. Interrogato circa l'eventuale competenza della Croazia nella trattazione della sua domanda d'asilo, egli ha asserito di opporsi ad un suo rinvio nello stesso Stato, in quanto la prima volta che sarebbe entrato nel predetto Paese avrebbe subito violenza sessuale da parte di (...) poliziotti uomini, mentre che la seconda volta avrebbe subito delle violenze fisiche: i poliziotti croati lo avrebbero picchiato e caricato in auto. Questi episodi gli creerebbero degli incubi quando dorme. Questionato anche circa il suo stato di salute, egli ha dichiarato di stare bene fisicamente ma che avrebbe "diversi pensieri in testa" a seguito della violenza sessuale subita in Croazia. Postogli delle domande più specifiche dalla sua rappresentante legale rispetto a se si sentisse a suo agio a parlare dinnanzi ad un team composto di sole donne, e se abbia potuto parlare della violenza sessuale con qualche medico, egli ha sostenuto di avere difficoltà a parlarne in generale e che proverebbe vergogna dell'accaduto, non essendo riuscito a discuterne ancora neppure con il suo rappresentante legale. Lo stesso avrebbe tentato di raccontarlo ai suoi compagni, ed in D._______ si sarebbe rivolto ad un medico che lo avrebbe cercato di aiutare e di curare, ma non avrebbe mai narrato nei dettagli ad alcuno dell'episodio. A.d Sulla base delle predette informazioni, l'autorità elvetica preposta ha formulato all'indirizzo della sua omologa croata, una domanda di ripresa in carico dell'interessato il 20 dicembre 2022 sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III. Il 6 gennaio 2023, la Croazia ha trasmesso la sua accettazione di ripresa in carico del richiedente, fondandosi sull'art. 20 par. 5 RD III. A.e Il 9 gennaio 2023, tramite il suo nuovo rappresentante legale, il ricorrente ha riferito del suo stato di salute e della necessità di presa a carico psicologica e psichiatrica, nonché che a causa della vergogna che proverebbe nel consultare l'infermeria del Centro dove si trova e di problematiche linguistiche - si esprimerebbe molto male in francese ed una traduzione in lingua kirega, sua madrelingua, o in swahili non sembrerebbe essere possibile nel Centro federale d'asilo (di seguito: CFA) di E._______ dove è alloggiato - chiede che la SEM voglia disporre degli opportuni accertamenti medici. Inoltre, a seguito di un congruo termine di ristabilimento, ha chiesto alla SEM di concedergli il diritto di essere risentito nell'ambito di un colloquio Dublino, questa volta esclusivamente dinnanzi ad un team di audizione a composizione maschile, per poter parlare nel dettaglio del suo difficile vissuto. Per lo stesso, egli ha avuto un colloquio con il suo rappresentante legale, in presenza di una traduttrice di sesso femminile, dove ha esposto alcuni ulteriori elementi delle violenze subite in Croazia ed in B._______ che vengono riportate nello scritto del 9 gennaio 2023. A.f L'autorità inferiore ha risposto alle richieste dell'interessato summenzionate con missiva del 27 gennaio 2023, in sunto ritenendo nel caso di specie non necessario procedere con un'ulteriore audizione del ricorrente in presenza di un team di genere maschile, ciò in quanto egli si sarebbe potuto esprimere sia in merito ai motivi ostativi al suo rinvio in Croazia ed in B._______ nell'ambito del colloquio Dublino, sia in seguito nello scritto del 9 gennaio 2023. Peraltro, in occasione del colloquio Dublino, egli non avrebbe sollevato alcuna problematica legata al genere in cui era composto il team d'audizione. A.g Agli atti è inoltre presente della documentazione inerente lo stato di salute dell'interessato, di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. B. Con decisione del 31 gennaio 2023, notificata il 2 febbraio 2023 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-29/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia e l'esecuzione del predetto provvedimento, constatando inoltre l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso contro la decisione. C. Con ricorso datato 9 febbraio 2023 (cfr. risultanze processuali), il ricorrente ha avversato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), la succitata decisione della SEM, chiedendo in limine la sospensione dell'esecuzione in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. A titolo principale, l'insorgente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti di causa alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo. In subordine, ha postulato la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria. Contestualmente, ha inoltre presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. A supporto del ricorso, ha presentato, in copia: una sintesi del rapporto pubblicato nel (...) dall'(...) (di seguito: [...]) sulla "(...)"; nonché degli estratti del rapporto dell'(...) del (...) sulla "(...)". D. Il Tribunale, il 10 febbraio 2023, ha sospeso l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente quale misura supercautelare. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4. 4.1 Appare d'ingresso opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, nonché del suo diritto di essere sentito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTAF 2019 VII/6 consid. 4.1; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 3.1). In particolare, l'insorgente lamenta il fatto che, malgrado egli abbia allegato di aver subito delle violenze sessuali, le stesse non siano state approfondite in maniera adeguata come stabilito da giurisprudenza costante del Tribunale, come pure rispettando quanto previsto all'art. 6 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), ascoltandolo in un team di genere soltanto maschile. La decisione della SEM di non procedere a tale ascolto, configurerebbe una violazione del suo diritto di essere sentito, in quanto egli non avrebbe potuto illustrare nel dettaglio le violenze subite. Inoltre, il periodo di ristabilimento richiesto nello scritto del 9 gennaio 2023 dal rappresentante legale, sarebbe un bisogno specifico del ricorrente e non una mera clausola di stile. Invero, oltre al trauma psichiatrico dovuto alle violenze subite, egli proverebbe una profonda vergogna per la violenza sessuale occorsagli in Croazia, e sarebbe comprensibile una certa reticenza nel non volerne parlare apertamente, ciò che sarebbe dimostrato anche dalle risultanze di causa. Il rappresentante legale dell'insorgente, rileva inoltre in merito, come si sarebbe osservato che il ricorrente stesse lentamente prendendo consapevolezza di quanto accadutogli in Croazia ed in B._______ e di come questo stesse determinando un peggioramento delle sue condizioni psicologiche. Rispetto a ciò, non vi sarebbero elementi per considerare che le sue condizioni di salute miglioreranno nel breve termine, peraltro egli non avrebbe beneficiato fin d'ora di una presa a carico psichiatrica, ma unicamente di un incontro con un medico generico. 4.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.3 Il diritto di essere sentiti fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione; esso è consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost., e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare (cfr. sentenze del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1; D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2). Se esistono indizi concreti di persecuzione di natura sessuale, o se la situazione nello Stato di provenienza permette di dedurre che esiste persecuzione di natura sessuale, il richiedente l'asilo è udito da una persona del medesimo sesso (art. 6 OAsi). Detta norma si applica tanto per le donne quanto per gli uomini. La medesima vale altresì per quanto concerne la scelta dell'interprete. Il disposto citato è una delle concretizzazioni del diritto di essere sentito e tende alla protezione della persona sottoposta all'audizione, essendo finalizzato a permetterle di esporre in modo adeguato ed in maniera la più libera possibile i pregiudizi di cui è stata vittima. L'art. 6 OAsi, oltre ad essere liberamente invocabile dall'interessato, obbliga altresì l'autorità inferiore a procedere in tal senso. Il richiedente resta quantomeno libero di rinunciare ai diritti derivanti dalla normativa, cosa che deve espressamente manifestare (cfr. DTAF 2015/42 consid. 5.2 e rif. cit.). 4.4 Ora, venendo al caso di specie, il ricorrente nel corso del colloquio Dublino ha allegato di essere stato vittima di violenze sessuali in Croazia (cfr. n. 13/3). Per tale audizione sia la funzionaria della SEM incaricata, che la traduttrice e la rappresentante legale presenti, non adempivano alle condizioni poste all'art. 6 OAsi 1. Tuttavia, malgrado il ricorrente sia stato interrogato espressamente in tale contesto da parte della sua rappresentante legale, circa se si sentisse a suo agio di parlare delle violenze subite dinnanzi ad un team di genere femminile, egli ha allegato di avere difficoltà a parlarne in generale e che si vergognerebbe dell'accaduto (cfr. n. 13/3). Da tale risposta, non si vede quindi quale elemento maggiore avrebbe potuto essere espresso dall'insorgente in presenza di un team di soli uomini. Tale conclusione è pure sostenuta dal fatto che, nemmeno nel contesto medico, egli ha espresso chiaramente tali evenienze (cfr. n. 17/2), e ciò anche in presenza di un solo medico uomo (cfr. n. 20/2). Dettagli supplementari circa le violenze subite dall'insorgente in Croazia ed in B._______, sono invece riportati dall'insorgente nel suo scritto del 9 gennaio 2023, e che avrebbe rivelato in presenza del suo rappresentante legale (cfr. n. 19/3). Inoltre, nel corso del colloquio Dublino, neppure la sua rappresentante legale ha sollevato obiezioni circa la continuazione del colloquio Dublino nella formazione di sole donne, o ancora che si sarebbe dovuto ripetere in presenza di soli uomini poiché il ricorrente non avrebbe potuto esprimersi compiutamente sulle stesse in presenza di un team d'audizione tutto al femminile (cfr. n. 13/3). In tale predetto contesto, anche il Tribunale non ravvede quindi quali ulteriori elementi di dettaglio aggiuntivi avrebbero potuto essere allegati dall'insorgente nell'ambito di un nuovo colloquio Dublino, determinanti ai fini dell'esame della competenza dello Stato membro competente, come richiesto dall'insorgente sia nel suo scritto del 9 gennaio 2023 alla SEM sia nel ricorso. Pertanto, anche se venisse constatata una violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente dal Tribunale, in quanto in casu egli non ha espressamente rinunciato ad una composizione del team di audizione di soli uomini, ma soltanto implicitamente nell'ambito del colloquio Dublino, il Tribunale ritiene che il rinvio degli atti alla SEM per l'effettuazione di un nuovo colloquio Dublino rappresenterebbe una mera formalità processuale. Ciò in quanto l'insorgente ha potuto esprimersi in merito sufficientemente nel corso della procedura di prima istanza, e sia la SEM che lo scrivente Tribunale dispongono di elementi sufficientemente dettagliati riguardo alle violenze subite per potersi pronunciare con piena cognizione di causa in merito e prenderle adeguatamente in considerazione nel loro apprezzamento. La giurisprudenza citata nel ricorso dall'insorgente, non muta tale valutazione, in quanto non soltanto il contesto delle stesse appare differente - ovvero casi di violenze allegate di push-back alla frontiera - dal caso di specie, ma nelle sentenze citate nel gravame la valutazione sia della SEM sia del Tribunale non potevano essere effettuate per mancanza di elementi delle allegate violenze, ciò che non risulta essere la medesima conclusione della presente disamina come già sopra considerato. Inoltre, quanto richiesto dal ricorrente sia nel suo scritto del 9 gennaio 2023 indirizzato alla SEM, sia ribadito nel suo memoriale ricorsuale in ordine al bisogno di beneficiare di un periodo di ristabilimento, non può essere seguito. Difatti, il periodo di recupero e di riflessione è previsto ex lege unicamente nei casi di indizi concreti quale (potenziale) vittima di tratta di esseri umani, secondo l'art. 13 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005 (RS 0.311.543; cfr. a tal proposito la DTAF 2016/27 consid. 5 e 6 con rif. cit.). Dagli atti di causa, ciò non risulta invece essere chiaramente il caso dell'insorgente. La SEM non era pertanto in alcun modo obbligata a concedergli un tale periodo di recupero. 4.5 Proseguendo nell'analisi, nei documenti medici agli atti, a differenza di quanto pare sostenere implicitamente l'insorgente nel gravame (cfr. p.to 4, pag. 6 seg. del ricorso), non appare in alcun modo la necessità di una presa in carico psichiatrica. Invero, il 16 dicembre 2022, egli è stato visitato presso il (...) dell'(...), dove dopo diversi esami laboratoristici ed una radiografia del torace, si è diagnosticato un malessere generalizzato (cfr. n. 17/2). Mentre che, in data 12 gennaio 2023, gli è stato diagnosticato un disturbo del sonno, senza segni di depressione pronunciata, con l'impostazione di una terapia a base di Mirtacapin 15 mg durante la notte (cfr. n. 20/2). Ulteriori appuntamenti medici, salvo l'esecuzione del test HIV il 22 dicembre 2022 con esito negativo (cfr. n. 22/2), non sono stati segnalati né si trovano agli atti (cfr. n. 25/1 e 26/1). Sulla base di tali elementi, che sono stati elencati compiutamente dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato e di cui ne ha tenuto debitamente conto nello stesso (cfr. p.to II, pag. 6 della decisione avversata), la SEM poteva quindi a ragione partire dal presupposto che la situazione di salute dell'insorgente fosse chiara, con diagnosi poste e trattamenti impostati, così come desumibile dagli atti di causa, e che ulteriori accertamenti non si imponessero pertanto in merito. 4.6 Da ultimo, quanto presentato dall'autorità inferiore nella decisione avversata riguardo alla situazione alla frontiera croata e alla problematica dei cosiddetti push-back verso altri Stati, al contrario di quanto allegato nel ricorso (cfr. p.to 5, pag. 9 del ricorso) riferendosi ad una giurisprudenza nel frattempo superata e concernente una costellazione differente dal caso di specie, lo scrivente Tribunale ha già più volte ritenuto le argomentazioni della SEM in questo senso sufficienti (cfr. a tal proposito tra le altre la sentenza del Tribunale D-5716/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 4.3.3 e consid. 4.3.5 con ulteriori rif. cit.). Peraltro, appare chiaramente dalla decisione avversata, che l'autorità resistente ha esaminato la situazione individuale dell'insorgente, argomentando in modo esplicito ed adeguato i motivi per i quali non ritenesse che vi fossero indizi per una violazione dell'art. 3 par. 2 RD III rispettivamente dell'art. 3 CEDU da parte della Croazia (cfr. p.to II, pag. 4 segg. della decisione impugnata). Il provvedimento avversato risulta pertanto sufficientemente motivato (cfr. DTF 138 IV 81 consid. 2.2). 4.7 Ne discende quindi che le censure formali dell'insorgente vanno in toto respinte. 5. 5.1 Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 primo capoverso RD III). 5.2 Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo pregressa segnatamente in Croazia il (...) (cfr. n. 7/2 e 8/1). Evenienza che è stata pure confermata dall'insorgente (cfr. n. 13/3). Su tali presupposti, il 20 dicembre 2022, l'autorità inferiore ha presentato all'autorità croata competente - entro i termini fissati all'art. 23 par. 2 RD III - una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 14/5). La Croazia non ha risposto entro il termine legale (art. 25 par. 1 RD III) alla domanda di ripresa in carico, ed è quindi divenuta lo Stato membro responsabile per la trattazione della domanda d'asilo dell'insorgente ex art. 25 par. 2 RD III. La Croazia ha in seguito accettato la stessa sulla base dell'art. 20 par. 5 RD III, confermando trattarsi di una ripresa in carico dell'insorgente. A tali condizioni, e nella misura in cui gli atti all'incarto non attestano in alcun modo come l'interessato avrebbe lasciato il territorio degli Stati membri nello spazio Dublino, o che avrebbe ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati nell'intervallo, si giustifica di fare applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III in casu, in conformità con la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50; cfr. anche le sentenze del Tribunale D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 4.3.2-4.3.3; F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 5.3.2; D-4243/2022 del 4 novembre 2022 consid. 6.3.2). Il predetto Paese è quindi tenuto, in principio, a riprendere in carico l'insorgente, al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente. 6. 6.1 Tuttavia, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 6.2 Agli occhi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche di numerosi organismi - in particolare del Consiglio d'Europa - in materia, il sistema d'asilo e d'accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche, rispettivamente dei rischi avverati di push-back alla frontiera con la F._______, per quanto attiene ai richiedenti che hanno già depositato una domanda di protezione internazionale in Croazia e che sono esplicitamente ripresi in carico da tale Stato nel quadro di una procedura Dublino (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 5.5 con ulteriori rif. cit.; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 7.2; D-5838/2022 del 9 gennaio 2023 consid. 5.5). Per un cambiamento della giurisprudenza non vi sono gli estremi nel caso di specie, anche tenendo conto delle allegazioni dell'insorgente in merito alle violenze subite in Croazia. Invero, anche prendendo in considerazione quanto descritto dal ricorrente nel colloquio Dublino e ribadito anche con il ricorso per quanto attiene ai maltrattamenti e alle violenze in cui è incorso al momento delle due entrate su suolo croato da parte di agenti di polizia croati, come pure i rapporti dell'(...) citati ed allegati al gravame, non si può presupporre che la Croazia violi attualmente in maniera sistematica i suoi obblighi quale Stato membro Dublino nel caso di ripresa in carico di richiedenti l'asilo. Nel caso in esame il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura). Neppure può essere evincibile dalle sue dichiarazioni né dalla documentazione agli atti, che egli non abbia avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato. I riferimenti nel ricorso al carente accesso alle cure psicologiche nel predetto Stato membro, come pure alle lacune nel sistema di giustizia croato nel perseguimento di violenze commesse da parte di funzionari di polizia, risultano essere di natura generale. Inoltre, quanto riportato dal ricorrente riguardo alle violenze subite all'entrata in Croazia, non possono condurre il Tribunale a ritenere che nel caso di un suo trasferimento nel predetto Stato membro, egli sarà, con un rischio elevato, vittima di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 4 CartaUE. Altresì, non si evince dagli atti all'incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. Il ricorrente, il quale ha trascorso soltanto qualche giorno in Croazia, non ha del resto allegato né apportato alcun indizio oggettivo, serio e concreto che sarebbe privato durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d'accoglienza previste dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) e che non potrebbe beneficiare dell'aiuto necessario per far valere i suoi diritti. Inoltre il Tribunale, come argomentato anche dalla SEM nella decisione avversata, non ha alcuna ragione - neppure considerando quanto riportato nel ricorso dall'insorgente - di mettere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto, con un sistema di giustizia funzionante. Al quale l'insorgente potrà indirizzarsi, come concluso anche dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, per denunciare l'agito di alcuni funzionari di polizia nei suoi confronti o se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati (art. 26 direttiva accoglienza). 6.3 Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 7. 7.1 Nel prosieguo, occorre esaminare se, come richiesto in subordine dal ricorrente nel gravame, malgrado la competenza di principio della Croazia, l'autorità inferiore debba esaminare la domanda di protezione internazionale del richiedente in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 7.2 L'insorgente, nel suo ricorso, si prevale del suo stato di salute e delle violenze subite in Croazia, per rinunciare al suo trasferimento applicando le clausole discrezionali sopra citate. In tal senso, citando degli estratti di due rapporti (...), il ricorrente ritiene che l'accesso alle cure psicologiche e psichiatriche nel suddetto Paese sarebbe difficoltoso, come pure la possibilità che dei funzionari di polizia vengano effettivamente perseguiti dalla giustizia croata, essendovi peraltro una difficoltà di accesso alla giustizia ed alla rappresentanza legale. 7.3 7.3.1 In merito allo stato di salute del ricorrente, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05;Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). 7.3.2 Alla luce dello stato di salute del ricorrente, di cui già si è detto al consid. 4.5 al quale si rinvia, pur non volendo in alcun modo minimizzarlo, dagli atti all'inserto non sono evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come il suo stato di salute sia di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza testé referenziata nel caso di un suo rinvio in Croazia che non potrebbero essere ivi trattate. Invero, pur rammentando che nel caso di specie non vi sono indizi quanto ad un bisogno di trattamento psichiatrico segnalato dai medici curanti (cfr. anche supra consid. 4.5), non risulta inopportuno evidenziare come, in linea di principio, la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate, se il ricorrente dovesse necessitare di ulteriori accertamenti medici o cure (cfr. le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 7.4.3; D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 8.2.2; D-1418/2022 del 4 aprile 2022 consid. 5.3.6; D-1241/2022 del 25 marzo 2022 pag. 7). A fianco a strutture mediche statali, anche organizzazioni non governative apportano l'aiuto per le cure di tipo psicologico, ciò che rappresenta un'offerta sufficiente delle stesse (cfr. a tal proposito le sentenze del Tribunale D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3 con ulteriori rif. cit.; E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1). Le allegazioni dell'insorgente proposte nel gravame, segnatamente il rapporto dell'(...) del (...), non sono in grado di rimettere in discussione tale apprezzamento. 7.3.3 In riferimento poi alle asserite violenze subite in Croazia da parte di funzionari di polizia, v'è da rilevare come già sopra (cfr. consid. 6.2), che il predetto Paese è uno Stato di diritto con in principio un sistema di giustizia funzionante. Se egli ritenesse di essere stato maltrattato dalle autorità croate o da terze persone, o se ciò avvenisse in futuro, egli potrà indirizzarsi senz'altro alle autorità preposte, inoltrando anche una denuncia. Inoltre, vi è pure la possibilità per lui di contattare in loco delle organizzazioni caritative, anche per eventualmente supportarlo per adire le vie giudiziarie (cfr. a tal proposito, nello stesso senso, la sentenza del Tribunale D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 8.2.1). A tal proposito, non appare dalla documentazione all'inserto, che il ricorrente abbia proceduto in tal senso, allorché si trovava in Croazia. Le osservazioni presenti nel gravame come pure nel rapporto (...) del (...) (cfr. ricorso pag. 8 seg.), del tutto generiche, non risultano in grado di inficiare le predette considerazioni. Peraltro il ricorrente, al suo ritorno in Croazia, verrà rinviato a G._______, e nulla né agli atti né nelle allegazioni esposte nel ricorso, lascia presagire che egli si ritroverebbe in una situazione analoga a quella incorsa alla sua entrata nel predetto Paese. Inoltre, come già sopra considerato (cfr. consid. 6.2), egli non è stato in grado di dimostrare in corso di procedura che le sue condizioni di vita in Croazia rivestirebbero un tale grado di difficoltà e di gravità che sarebbero costitutive di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ancora all'art. 3 Conv. tortura. Egli non è stato neppure in grado di apportare degli indizi concreti, oggettivi e seri, che egli sarebbe stato privato durevolmente di ogni accesso alle condizioni materiali minime d'accoglienza previste dalla direttiva accoglienza, né neppure che egli non potrebbe beneficiare dell'aiuto eventualmente richiesto per far valere i suoi diritti nel suddetto Paese. In ogni caso, se dopo il suo trasferimento, dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che tale Paese violi i suoi obblighi d'assistenza nei suoi confronti, o in ogni altro modo violi i suoi diritti fondamentali, apparterrà a lui di indirizzarsi presso le autorità locali presenti, usando delle vie di diritto adeguate (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). 7.4 Pertanto, il Tribunale conclude che è a giusta ragione che l'autorità inferiore non ha fatto applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III, in relazione con le disposizioni convenzionali precitate. 7.5 Inoltre, la SEM ha stabilito i fatti rilevanti per la causa in modo esatto e completo non commettendo né eccesso né abuso del suo largo potere d'apprezzamento, negando in specie, l'esistenza di ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 in combinato disposto con l'art. 17 par. 1 RD III, essendo rammentato che in materia, il Tribunale non è abilitato a sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità intimata (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). 7.6 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Croazia rimane competente per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste dal RD III.
8. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le richieste tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risultano divenute senza oggetto.
10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
11. Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 10 febbraio 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in:Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).
12. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: