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D-7033/2025

D-7033/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-22 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 1.3 Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

E. 2 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 3 Nella decisione impugnata, la SEM rileva anzitutto che, in virtù della sua qualità di rifugiato, il ricorrente avrebbe già ottenuto in Grecia un valido titolo di soggiorno e che, il 1° settembre 2025, detto Paese avrebbe accettato la domanda della sua riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Inoltre, considerate le dichiarazioni relative alle vicende occorse durante il precedente breve soggiorno in Grecia, il richiedente potrebbe rientrarvi senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. Egli è stato dipoi considerato maggiorenne in ragione dell'assenza agli atti di qualsivoglia documento d'identità originale e dell'incapacità di fornire dichiarazioni coerenti e verosimili in merito alla propria età e data di nascita. Egli non apparterrebbe pertanto alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili. L'insorgente potrebbe altresì rivolgersi alle autorità greche per reclamare i diritti derivanti dal suo statuto di rifugiato posto al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere assistenza medica in caso di bisogno. L'esecuzione del suo allontanamento sarebbe quindi ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile.

E. 4.1 Il ricorrente censura anzitutto un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti in relazione alla sua data di nascita. In particolare, egli rimprovera alla SEM di aver erroneamente concluso per la sua maggiore età nonostante l'assenza di una perizia medica e la verosimiglianza delle dichiarazioni rese. Egli avrebbe infatti fornito informazioni coerenti e plausibili in merito alla propria età e alla data di nascita, anche in considerazione del suo contesto di origine e delle sue caratteristiche personali. La minore età dovrebbe inoltre essere valutata anche nell'ambito dell'analisi dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Infine, nonostante le richieste di espletare ulteriori misure istruttorie, formulate sia in sede di audizione sia in occasione del parere sul progetto di decisione, la SEM non avrebbe indicato le ragioni per le quali non ha ritenuto opportuno disporre una perizia sull'età, violando così il proprio obbligo di motivazione. In esito, in assenza di una perizia medica sull'età, l'insorgente non potrebbe essere ritenuto maggiorenne e l'incarto andrebbe pertanto retrocesso alla SEM per nuova istruzione.

E. 4.2.1 Qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, occorre dirimere preliminarmente tale aspetto poiché determinante segnatamente a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi).

E. 4.2.2 Nella procedura d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta i fatti d'ufficio (artt. 6 LAsi e 12 PA). Essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e amministrare a tal fine le opportune prove. Il principio inquisitorio non dispensa le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione, o il giudice, non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti, il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser / Beusch / Kneubühler / Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). Una violazione del principio inquisitorio non implica comunque l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, essendo il Tribunale libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se tale opzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).

E. 4.2.3 L'onere della prova relativo alla minore età incombe al richiedente d'asilo. A fronte di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto nonché di una corretta valutazione degli atti di causa, il richiedente sarà tenuto ad assumere le conseguenze giuridiche qualora la valutazione globale non permettesse di ritenere come verosimile la sua minore età, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; 2019 I/6 consid. 5.4-5.6 e riferimenti; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.1, 2001 n. 22 consid. 3, 2000 n. 19 consid. 8b).

E. 4.2.4 Salvo casi particolari, la SEM ha altresì il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione dell'età di una persona richiedente d'asilo. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità deve basarsi sui documenti d'identità autentici depositati agli atti nonché sui risultati delle audizioni in relazione al quadro personale dell'interessato nel Paese d'origine, alla sua cerchia familiare e alla sua formazione scolastica. Se necessario, essa può ordinare una perizia medica volta alla determinazione dell'età (artt. 17 cpv. 3bis, 26 cpv. 2 LAsi e art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi nel rispetto dei principi succitati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5). Se essa è convinta dell'inverosimiglianza della minore età dell'interessato e lo considera maggiorenne, deve infine motivare la propria decisione (cfr. GICRA 2002 n. 15 consid. 6b).

E. 4.3 Nel caso di specie, al momento della presentazione della domanda d'asilo, l'interessato non ha prodotto alcun documento d'identità originale idoneo a comprovare, o quantomeno a rendere verosimile, la minorità da lui allegata. Incombeva pertanto alla SEM procedere a una valutazione complessiva degli altri elementi pertinenti, sia a favore sia in contrasto con la minorità allegata. In tale contesto, risulta essere convincente l'argomento della SEM secondo cui sarebbe poco comprensibile il motivo per cui il ricorrente avrebbe fornito tre date di nascita differenti in tre diversi contesti. Le spiegazioni di quest'ultimo in merito alla data di nascita registrata in Grecia e a quella registrata dalle autorità di confine svizzere risultano infatti essere poco chiare (cfr. atto SEM n. 20/14 D5.02, D5.03 e D8.01). Tuttavia, altre argomentazioni addotte dalla SEM non possono essere condivise, poiché insufficienti a giustificare l'esclusione della minore età del ricorrente. In particolare, l'interessato è stato in grado, durante l'audizione, di valutare l'età che aveva nelle diverse tappe significative della propria vita (cfr. atto SEM n. 20/14 D1.17.04, D2.01 e D5.01) e di indicare l'età dei propri familiari, nonché la differenza di età con la sorella maggiore (cfr. atto SEM n. 20/14 D3.01). Tali dichiarazioni appaiono complessivamente coerenti e i suoi racconti in relazione al percorso di vita si inseriscono in una cronologia logica. Il fatto che, il giorno dell'audizione, egli abbia dichiarato di avere "(...)", anziché "(...)", costituisce una discrepanza minima, non tale da compromettere l'attendibilità delle sue dichiarazioni (cfr. atto SEM n. 20/14 D1.06). Infine, le dichiarazioni in merito alle modalità attraverso le quali egli sarebbe venuto a conoscenza della propria data di nascita risultano, come rilevato dall'autorità inferiore, vaghe, ma non completamente incompatibili con il contesto culturale afghano (cfr. atto SEM n. 20/14 D1.06). Tenuto conto di quanto precede, gli argomenti contrari alla verosimiglianza della minorità dell'interessato non prevalgono sugli elementi che depongono a suo favore. Le incoerenze dell'insorgente in merito alle diverse date di nascita addotte non appaiono, in definitiva, di tale entità da consentire di concludere per la sua maggiore età. In tali circostanze, la SEM avrebbe dovuto istruire ulteriormente la questione, in particolare disponendo una perizia medico-legale volta a determinare l'età del ricorrente (cfr. nello stesso senso le sentenze del TAF E-4108/2023 dell'8 settembre 2023 consid. 4.4-4.6; E-2984/2023 del 3 luglio 2023 consid. 3).

E. 5.1 Posto quanto sopra, il ricorso è accolto. La decisione della SEM dell'8 settembre 2025 è annullata e gli atti di causa sono rinviati alla SEM per il completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione.

E. 5.2 L'autorità inferiore è invitata a svolgere ulteriori chiarimenti onde determinare l'età del ricorrente, avvalendosi, se necessario, dei metodi scientifici a sua disposizione. In base all'esito dei medesimi e ad un apprezzamento d'insieme degli elementi in favore e contrari alla minore età, essa emanerà una nuova decisione.

E. 6 Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali e l'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso di esenzione dal pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie, diviene priva d'oggetto (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). Inoltre, ai sensi dell'art. 111ater LAsi, non sono attribuite indennità ripetibili, in quanto il ricorrente è assistito dalla rappresentante legale designata dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.

E. 7 Questa sentenza non può essere impugnata mediante un ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7033/2025 Sentenza del 22 settembre 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice William Waeber; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A.________, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Elena Formisano, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 8 settembre 2025. Fatti: A. A.a L'interessato, dichiaratosi cittadino afghano minorenne, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 21 luglio 2025 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. (...)-2/2). A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" è risultato ch'egli aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia il 19 giugno 2025 (cfr. atto SEM n. 9/1). A.c Il 24 luglio 2025, l'autorità inferiore ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: RD III) (cfr. atto SEM n. 11/3). Con comunicazione del 1° agosto 2025, le autorità elleniche hanno dato riscontro alla richiesta, indicando che l'interessato aveva già ottenuto lo statuto di rifugiato il 9 luglio 2025 unitamente ad un permesso di soggiorno valido dal 10 luglio 2025 fino al 9 luglio 2028 (cfr. atto SEM n. 17/1). Esse hanno inoltre precisato che egli risulta registrato quale maggiorenne. A.d L'8 agosto 2025, la SEM ha svolto un'audizione sommaria sulla sua persona quale richiedente minorenne non accompagnato (RMNA) alla presenza del rappresentante legale e persona di fiducia (cfr. atto SEM n. 20/14). Nel corso dell'audizione sono stati trattati in particolare le sue generalità, l'età, la provenienza e il percorso migratorio che lo ha condotto in Svizzera. La SEM ha inoltre rilevato la discordanza tra le tre differenti date di nascita fornite alle autorità, la vaghezza e, in parte, la contraddittorietà delle dichiarazioni rese in sede di audizione, nonché la mancanza di documenti d'identità originali agli atti. Gli è stato pertanto concesso il diritto di essere sentito circa l'intenzione di modificare la propria data di nascita nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) per fissarla al (...). In tale contesto, egli ha precisato di aver dichiarato alle autorità elleniche la data di nascita del (...) al fine di ottenere la "carta rossa" e lasciare il Paese. Le autorità di frontiera svizzere avrebbero invece registrato la data del (...), sebbene egli avesse riferito di avere (...) anni, precisando che, in ogni caso, vi sarebbero stati problemi di comunicazione dovuti all'assenza di un interprete. Mentre che la data del (...), fornita durante l'audizione, corrisponderebbe alla sua effettiva data di nascita. Infine, gli è stato concesso il diritto di essere sentito anche in relazione al suo stato di salute, alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31) e al prospettato allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia. Egli ha dichiarato di versare in buone condizioni di salute e di non voler essere trasferito in Grecia. A.e In medesima data, la SEM ha modificato la data di nascita dell'interessato in SIMIC in (...), considerandolo maggiorenne per il seguito della procedura (cfr. atto SEM n. 21/2). A.f L'11 agosto 2025 la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]) (cfr. atto SEM n. 24/2). A.g Il 1° settembre 2025 la Grecia ha accettato la riammissione dell'interessato sul proprio territorio, confermando il suo statuto di rifugiato a far tempo dal 10 luglio 2025, unitamente ad un permesso di soggiorno valido dal medesimo giorno fino al 9 luglio 2028 (cfr. atto SEM n. 26/2). B. Con decisione dell'8 settembre 2025, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera (verso la Grecia), unitamente all'esecuzione di quest'ultima misura (cfr. atti SEM n. 31/18 e 32/1). C. Con ricorso del 27 agosto 2025, l'interessato avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) concludendo, principalmente, all'annullamento della stessa e alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera e, in subordine, alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione. Sul piano procedurale, egli chiede la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3 Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

3. Nella decisione impugnata, la SEM rileva anzitutto che, in virtù della sua qualità di rifugiato, il ricorrente avrebbe già ottenuto in Grecia un valido titolo di soggiorno e che, il 1° settembre 2025, detto Paese avrebbe accettato la domanda della sua riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Inoltre, considerate le dichiarazioni relative alle vicende occorse durante il precedente breve soggiorno in Grecia, il richiedente potrebbe rientrarvi senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. Egli è stato dipoi considerato maggiorenne in ragione dell'assenza agli atti di qualsivoglia documento d'identità originale e dell'incapacità di fornire dichiarazioni coerenti e verosimili in merito alla propria età e data di nascita. Egli non apparterrebbe pertanto alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili. L'insorgente potrebbe altresì rivolgersi alle autorità greche per reclamare i diritti derivanti dal suo statuto di rifugiato posto al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere assistenza medica in caso di bisogno. L'esecuzione del suo allontanamento sarebbe quindi ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile. 4. 4.1 Il ricorrente censura anzitutto un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti in relazione alla sua data di nascita. In particolare, egli rimprovera alla SEM di aver erroneamente concluso per la sua maggiore età nonostante l'assenza di una perizia medica e la verosimiglianza delle dichiarazioni rese. Egli avrebbe infatti fornito informazioni coerenti e plausibili in merito alla propria età e alla data di nascita, anche in considerazione del suo contesto di origine e delle sue caratteristiche personali. La minore età dovrebbe inoltre essere valutata anche nell'ambito dell'analisi dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Infine, nonostante le richieste di espletare ulteriori misure istruttorie, formulate sia in sede di audizione sia in occasione del parere sul progetto di decisione, la SEM non avrebbe indicato le ragioni per le quali non ha ritenuto opportuno disporre una perizia sull'età, violando così il proprio obbligo di motivazione. In esito, in assenza di una perizia medica sull'età, l'insorgente non potrebbe essere ritenuto maggiorenne e l'incarto andrebbe pertanto retrocesso alla SEM per nuova istruzione. 4.2 4.2.1 Qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, occorre dirimere preliminarmente tale aspetto poiché determinante segnatamente a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi). 4.2.2 Nella procedura d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta i fatti d'ufficio (artt. 6 LAsi e 12 PA). Essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche e amministrare a tal fine le opportune prove. Il principio inquisitorio non dispensa le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione, o il giudice, non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti, il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser / Beusch / Kneubühler / Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). Una violazione del principio inquisitorio non implica comunque l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, essendo il Tribunale libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se tale opzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 4.2.3 L'onere della prova relativo alla minore età incombe al richiedente d'asilo. A fronte di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto nonché di una corretta valutazione degli atti di causa, il richiedente sarà tenuto ad assumere le conseguenze giuridiche qualora la valutazione globale non permettesse di ritenere come verosimile la sua minore età, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2021 VI/3 consid. 5.2; 2019 I/6 consid. 5.4-5.6 e riferimenti; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.1, 2001 n. 22 consid. 3, 2000 n. 19 consid. 8b). 4.2.4 Salvo casi particolari, la SEM ha altresì il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione dell'età di una persona richiedente d'asilo. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità deve basarsi sui documenti d'identità autentici depositati agli atti nonché sui risultati delle audizioni in relazione al quadro personale dell'interessato nel Paese d'origine, alla sua cerchia familiare e alla sua formazione scolastica. Se necessario, essa può ordinare una perizia medica volta alla determinazione dell'età (artt. 17 cpv. 3bis, 26 cpv. 2 LAsi e art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi nel rispetto dei principi succitati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5). Se essa è convinta dell'inverosimiglianza della minore età dell'interessato e lo considera maggiorenne, deve infine motivare la propria decisione (cfr. GICRA 2002 n. 15 consid. 6b). 4.3 Nel caso di specie, al momento della presentazione della domanda d'asilo, l'interessato non ha prodotto alcun documento d'identità originale idoneo a comprovare, o quantomeno a rendere verosimile, la minorità da lui allegata. Incombeva pertanto alla SEM procedere a una valutazione complessiva degli altri elementi pertinenti, sia a favore sia in contrasto con la minorità allegata. In tale contesto, risulta essere convincente l'argomento della SEM secondo cui sarebbe poco comprensibile il motivo per cui il ricorrente avrebbe fornito tre date di nascita differenti in tre diversi contesti. Le spiegazioni di quest'ultimo in merito alla data di nascita registrata in Grecia e a quella registrata dalle autorità di confine svizzere risultano infatti essere poco chiare (cfr. atto SEM n. 20/14 D5.02, D5.03 e D8.01). Tuttavia, altre argomentazioni addotte dalla SEM non possono essere condivise, poiché insufficienti a giustificare l'esclusione della minore età del ricorrente. In particolare, l'interessato è stato in grado, durante l'audizione, di valutare l'età che aveva nelle diverse tappe significative della propria vita (cfr. atto SEM n. 20/14 D1.17.04, D2.01 e D5.01) e di indicare l'età dei propri familiari, nonché la differenza di età con la sorella maggiore (cfr. atto SEM n. 20/14 D3.01). Tali dichiarazioni appaiono complessivamente coerenti e i suoi racconti in relazione al percorso di vita si inseriscono in una cronologia logica. Il fatto che, il giorno dell'audizione, egli abbia dichiarato di avere "(...)", anziché "(...)", costituisce una discrepanza minima, non tale da compromettere l'attendibilità delle sue dichiarazioni (cfr. atto SEM n. 20/14 D1.06). Infine, le dichiarazioni in merito alle modalità attraverso le quali egli sarebbe venuto a conoscenza della propria data di nascita risultano, come rilevato dall'autorità inferiore, vaghe, ma non completamente incompatibili con il contesto culturale afghano (cfr. atto SEM n. 20/14 D1.06). Tenuto conto di quanto precede, gli argomenti contrari alla verosimiglianza della minorità dell'interessato non prevalgono sugli elementi che depongono a suo favore. Le incoerenze dell'insorgente in merito alle diverse date di nascita addotte non appaiono, in definitiva, di tale entità da consentire di concludere per la sua maggiore età. In tali circostanze, la SEM avrebbe dovuto istruire ulteriormente la questione, in particolare disponendo una perizia medico-legale volta a determinare l'età del ricorrente (cfr. nello stesso senso le sentenze del TAF E-4108/2023 dell'8 settembre 2023 consid. 4.4-4.6; E-2984/2023 del 3 luglio 2023 consid. 3). 5. 5.1 Posto quanto sopra, il ricorso è accolto. La decisione della SEM dell'8 settembre 2025 è annullata e gli atti di causa sono rinviati alla SEM per il completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione. 5.2 L'autorità inferiore è invitata a svolgere ulteriori chiarimenti onde determinare l'età del ricorrente, avvalendosi, se necessario, dei metodi scientifici a sua disposizione. In base all'esito dei medesimi e ad un apprezzamento d'insieme degli elementi in favore e contrari alla minore età, essa emanerà una nuova decisione.

6. Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali e l'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso di esenzione dal pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie, diviene priva d'oggetto (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). Inoltre, ai sensi dell'art. 111ater LAsi, non sono attribuite indennità ripetibili, in quanto il ricorrente è assistito dalla rappresentante legale designata dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.

7. Questa sentenza non può essere impugnata mediante un ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

2. La decisione della SEM dell'8 settembre 2025 è annullata. Gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità inferiore per procedere ai sensi dei considerandi.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Non si assegnano indennità ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: