Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 2 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA). Qualora sia adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito, come quella in oggetto, il Tribunale si limita inoltre ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM rileva sostanzialmente che la Croazia avrebbe chiaramente accettato l'ammissione della ricorrente in virtù dell'art. 20 par. 5 RD III, ciò che giustificherebbe la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per la domanda d'asilo. In Croazia non sussisterebbero inoltre delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 RD III. Considerate le allegazioni addotte nell'ambito del colloquio Dublino nonché lo stato valetudinario dell'interessata, non vi sarebbero neppure validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 cpv. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di una violazione del principio del divieto di respingimento.
E. 3.2 Censurando una violazione del diritto federale e un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, l'insorgente sostiene tuttavia che la decisione avversata non consideri "in modo concreto le allegazioni determinanti [...] sia quanto ai gravi fatti che le sono occorsi in Croazia [...] sia in relazione al timore di un allontanamento da parte croata verso la Turchia senza un esame sufficiente dei rischi di persecuzione" (cfr. ricorso, pag. 5). Inoltre, la SEM avrebbe svolto un "esame inadeguato relativamente all'accesso a una procedura di merito in Croazia", posto in particolare che detto Paese avrebbe accolto la domanda di ammissione "unicamente" sulla base dell'art. 20 par. 5 RD III (idem pagg. 5-6). In Croazia non vi sarebbe altresì alcuna garanzia di una trattazione giusta ed equa della sua domanda d'asilo. L'autorità inferiore non avrebbe dipoi considerato attentamente i mezzi di prova afferenti alle presunte persecuzioni penali in Turchia (idem pag. 6). Infine, il trasferimento in oggetto rischiererebbe di porsi in contrasto con l'art. 3 CEDU in ragione della fragile situazione valetudinaria, la quale "non sembra essere stata esaminata in modo completo" (idem pag. 7). In questo senso, la SEM avrebbe dovuto ottenere delle garanzie specifiche sull'adeguatezza di una presa a carico efficace dal punto di vista medico (idem pag. 7-9).
E. 4.1 La censura formale relativa al carente accertamento dei fatti va giudicata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 4.2.1 Nel caso concreto, contrariamente a quanto pretende l'insorgente, la SEM si è ampiamente espressa sul sistema d'asilo e sulle condizioni d'accoglienza in Croazia (cfr. decisione avversata, pagg. 4-9). A tal fine, essa ha puntualmente considerato le contestazioni dell'interessata nonché le basi legali e giurisprudenziali afferenti alle garanzie di protezione offerte dallo Stato in parola, giungendo correttamente alla conclusione che non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e neppure motivi umanitari per entrare nel merito della domanda d'asilo in Svizzera ai sensi dell'art. 17 RD III (cfr. consid. 5.4 e 5.5 infra).
E. 4.2.2 Inoltre, al momento dell'emanazione della decisione l'incarto dell'autorità inferiore conteneva già diversi mezzi di prova afferenti alla condizione di salute dell'interessata. Questi sono stati debitamente considerati nel provvedimento impugnato (cfr. decisione avversata pag. 6-7; atti SEM n. 18/2, 25/2, 26/2, 27/2 e 28/2). La documentazione medica, che attestava in particolare la diagnosi di disturbo da stress post-traumatico, appariva inoltre sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente, tenuto conto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi del paziente. Per contro, non risultavano indicazioni quanto a sospetti di gravi patologie da identificare ulteriormente, se non il consiglio di procedere colloqui psicologici che, come si dirà nei paragrafi seguenti (cfr. consid. 5.5 infra), risultano praticabili anche in Croazia (cfr. atto SEM n. [...]-26/2). Del resto, la documentazione medica emersa dopo la pronuncia della decisione impugnata (cfr. allegati al ricorso n. 4-5; atti SEM n. 35/2, 36/2 e 37/2), non muta sostanzialmente il quadro clinico della ricorrente - gli stessi indicano infatti e non influenzano, come si vedrà, la valutazione in merito all'esigibilità dell'allontanamento (cfr. consid. 5.5 infra).
E. 4.3 Su questi punti, le censure risultano pertanto infondate. Di riflesso, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione va integralmente respinta.
E. 5.1 Occorre quindi determinare se la SEM abbia violato il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo.
E. 5.2.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. Secondo l'art. 29a cpv. 1 OAsi 1, disposizione che concretizza la summenzionata norma, la SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo sulla base dei criteri previsti dagli artt. 7 - 15 RD III (criteri per la determinazione dello Stato membro competente; cfr. art. 3 par. 1 RD III). Se sulla base di tali criteri il trattamento della domanda d'asilo compete ad un altro Stato e quest'ultimo accetta la presa o ripresa in carico del richiedente asilo, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito (art. 29a cpv. 2 OAsi 1).
E. 5.2.2 Nella procedura di ripresa in carico (in inglese: "take back"), come nella fattispecie, la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III del RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1) e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento.
E. 5.2.3 In proposito, va osservato che lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 primo capoverso RD III).
E. 5.3.1 Nel caso concreto, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato che l'interessata aveva già depositato una domanda d'asilo in Croazia il 10 settembre 2024 (cfr. atto SEM n. 10/1). Su tale presupposto, il 13 settembre successivo, l'autorità inferiore ha quindi presentato alle autorità croate una richiesta di ripresa in carico dell'interessata (cfr. atto SEM n. 12/5), accettata il 27 settembre 2024 fondandosi sull'art. 20 par. 5 RD III e rispettando il termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III (cfr. atto SEM n. 23/2). Pertanto, posto inoltre che gli atti di causa non indicano che l'interessata abbia lasciato il territorio degli Stati membri nello spazio Dublino o che avrebbe nel frattempo ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati, si giustifica l'applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III in conformità con la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50; cfr. anche le sentenze del TAF D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 4.3.2-4.3.3; F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 5.3.2; D-4243/2022 del 4 novembre 2022 consid. 6.3.2). Di principio, la Croazia è quindi tenuta a riprendere in carico l'insorgente al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente.
E. 5.3.2 Il presunto prelievo forzato delle impronte digitali non risulta inoltre dirimente per il giudizio (cfr. ricorso, pag. 2). Va infatti rilevato che, da una parte, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]) e, dall'altra, l'insorgente non dispone di una scelta autonoma dello Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 5.4.1 Occorre dipoi ribadire che, contrariamente a quanto preteso dall'insorgente (cfr. ricorso, pag. 8), non sussistono in Croazia delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.1.2000; di seguito: CartaUE).
E. 5.4.2 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha infatti ammesso la forte probabilità che, nei confronti dei richiedenti d'asilo entranti per la prima volta sul territorio croato, possano prodursi dei respingimenti illeciti alla frontiera, così come dei respingimenti senza esame individuale direttamente alla frontiera ("hot returns"), oppure ancora delle violenze eccessive da parte degli agenti di polizia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Tuttavia, per quanto attiene alle persone trasferite in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale è giunto alla conclusione che, di principio, esse hanno un effettivo accesso alla procedura d'asilo. Alla luce di tale constatazione, il Tribunale ha considerato che, sia nel quadro di una procedura di presa in carico ("take charge") sia in una di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischiano, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad un rischio di violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. La sentenza di riferimento succitata ha quindi negato l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza in Croazia che farebbe ritenere un trasferimento delle persone richiedenti d'asilo come generalmente inammissibile. Il Tribunale ha inoltre precisato che si deve rinunciare all'esecuzione di un trasferimento solo in casi eccezionali, ovvero quando il richiedente dimostra con elementi e motivazioni fondate, non ravvisabili nel caso concreto, che il principio sopra enunciato non si applica alla sua fattispecie (cfr. sentenza di riferimento E-1488/2020 consid. 9.5; cfr. sentenze del TAF D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 6.3, D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 7.4 e 7.5).
E. 5.4.3 Ciò posto, le censure in merito alle modalità con cui le impronte sarebbero state registrate (idem pag. 2), alle condizioni d'accoglienza durante la permanenza in Croazia - segnatamente i presunti maltrattamenti commessi da alcuni agenti di polizia (cfr. ricorso, pag. 3) - nonché ai rapporti citati nel ricorso (idem pagg. 6-9), non sono in grado di modificare la predetta conclusione in quanto non adducono e comprovano alcun cambiamento notevole delle circostanze.
E. 5.4.4 Per queste ragioni, va esclusa l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III e, di riflesso, confermata la competenza della Croazia per la determinazione dello Stato membro competente.
E. 5.5.1 Resta ancora da esaminare se, malgrado la competenza di principio della Croazia, l'autorità inferiore avrebbe dovuto esaminare la domanda di protezione internazionale in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Quest'ultimo dispone infatti che, se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche se, in virtù del RD III, un altro Stato risulta competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, l'autorità inferiore dispone di un potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Se il trasferimento della persona interessata nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, segnatamente la CEDU, l'autorità inferiore è tuttavia obbligata ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2).
E. 5.5.2 Il Tribunale non misconosce che le condizioni di accoglienza in Croazia possano rivelarsi problematiche. Nel caso in esame, il trasferimento dell'interessata, nonostante i presunti episodi di violenza fisica e verbale adottati nei suoi confronti da alcuni agenti di polizia croati (cfr. atto SEM 20/3 pag. 2), non risulta tuttavia lesivo dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura). In primo luogo, non esiste alcuna ragione seria e concreta per concludere che un trasferimento in Croazia, esplicitamente accettato da parte delle competenti autorità, rischierebbe di esporre l'interessata ad una situazione di violenza simile a quella che avrebbe già subita in quanto persona straniera in una situazione irregolare su suolo croato nella zona di frontiera o ai fini della sua registrazione. Inoltre, il Tribunale non ha alcuna ragione di mettere in dubbio che la Croazia è uno Stato di diritto che dispone di un sistema giudiziario funzionante al quale l'insorgente può rivolgersi per denunciare le asserite violenze e, se del caso, segnalare ogni eventuale futura violazione dei suoi diritti, anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative tutt'ora presenti su suolo croato (cfr. art. 26 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; ex pluris sentenze del TAF D-5039/2024 del 29 agosto 2024 consid. 8.3.1; F-2159/2024 del 12 aprile 2024 consid. 7.2; D-523/2024 del 15 febbraio 2024 consid. 8.3). In secondo luogo, la ricorrente non ha dimostrato, in alcun modo, che la Croazia non sarebbe intenzionata a trattare correttamente la sua domanda d'asilo. In particolare, né dall'incarto della SEM né dal gravame, si ravvisano validi elementi per concludere che lo Stato di destinazione non rispetti il principio di non-respingimento e che, di riflesso, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviando l'interessata in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate, o dal quale rischierebbe di essere respinto in un tale Paese. In questo senso, l'analisi approfondita dei motivi d'asilo, rispettivamente dei documenti giudiziari turchi versati agli atti (cfr. ricorso, pagg. 5-6), non si rivela strettamente necessaria e dirimente per il presente giudizio. Sarà eventualmente compito delle autorità croate quello valutare, nel merito, tutti gli aspetti giuridici e fattuali afferenti al possibile rinvio dell'interessata verso la Turchia.
E. 5.5.3.1 Con riferimento allo stato valetudinario della ricorrente, va infine osservato che il respingimento forzato di persone affette da problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali, ovvero laddove la malattia della persona interessata si trovi ad uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima. Una violazione dell'art. 3 CEDU può anche essere riconosciuta qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; sentenza del TAF F-974/2021 del 20 luglio 2021 consid. 7.2).
E. 5.5.3.2 Su questo punto, si rinvia alle corrette conclusioni contenuti nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata, pag. 6-7; art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA). Ad ogni buon conto, il Tribunale ribadisce l'assenza di una straordinaria vulnerabilità medica della ricorrente e il rischio di una sua traumatizzazione in caso di trasferimento in Croazia. Infatti, il suo stato di salute - caratterizzato in particolare da turbe psichiche, da una sindrome cervico-vertebrale e da un disturbo post-traumatico da stress (cfr. atti SEM n. 18/2, 25/2, 26/2, 27/2 e 28/2) - non dimostra elementi concreti e circostanziati per ammettere che sia di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU nel caso di un trasferimento e che non possa essere trattato in Croazia, rispettivamente che imponga un trattamento esclusivo in Svizzera. Infatti, lo Stato croato dispone generalmente di infrastrutture mediche adeguate, anche dal profilo psichiatrico (cfr. sentenze del TAF D-662/2024 dell'11 settembre 2024 consid. 5.3.1; D-975/2024 del 22 febbraio 2024 consid. 4.1; D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 7.3.3, E-4102/2023 del 3 agosto 2023 consid. 8.3.3, D-3385/2023 del 28 luglio 2023 consid. 7.3.3). L'aiuto apportato da organizzazioni non governative presenti sul territorio permette altresì di supplire alle eventuali lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. sentenze del TAF D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3; E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1). Inoltre, contrariamente a quanto preteso nel gravame (cfr. ricorso, pag. 4), un peggioramento del quadro psichico a seguito di una decisione negativa non preclude in linea di principio l'esecuzione dell'allontanamento, rispettivamente un trasferimento (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-662/2024 dell'11 settembre 2024 consid. 5.3.1; F-173/2024 del 15 aprile 2024 consid. 5.3.2.2; E-5384/2017 del 4 settembre 2018 consid. 4.3.3).
E. 5.5.3.3 Questa valutazione va confermata anche a fronte dei nuovi referti medici emersi dopo la pronuncia della decisione impugnata (cfr. atti SEM n. 35/2, 36/2 e 37/2). Infatti, essi riportano unicamente lo svolgimento di una ecografia mammaria e ascellare, dalla quale si prospetta una diagnosi di tumore benigno e l'indicazione di procedere ad una risonanza magnetica (cfr. atto SEM n. 35/2), una diagnosi di otite destra con decorso favorevole tramite l'assunzione di un farmaco (cfr. atto SEM n. 36/2) e, infine, la conferma del disturbo post-traumatico da stress (cfr. atto SEM n. 37/2).
E. 5.5.3.4 Va altresì osservato che, in quanto firmataria della direttiva accoglienza, la Croazia deve provvedere affinché la richiedente d'asilo riceva la necessaria assistenza sanitaria, comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali, e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo alle persone con esigenze di accoglienza particolari, comprese le appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). In questo senso, la cura per le problematiche di salute della ricorrente sarà garantita anche in Croazia.
E. 5.5.3.5 Di riflesso, non sussiste alcuna valida ragione per domandare delle specifiche garanzie alla Croazia in merito alla presa in carico dell'insorgente. Infatti, le autorità svizzere non sono tenute a richiedere alle autorità croate delle garanzie individuali sull'accesso ad un alloggio adeguato, alle prestazioni materiali oppure alle cure mediche. La ricorrente può indirizzarsi alle autorità croate per procedere al deposito della sua domanda d'asilo e richiedere l'erogazione delle prestazioni alle quali la direttiva accoglienza concede un diritto - eventualmente esigendole tramite le vie legali (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza; cfr. ex pluris sentenze del TAF D-2342/2024 del 22 maggio 2024 consid. 8.3.2.7; D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 8.5.2). Ad ogni buon conto, le autorità elvetiche competenti per l'esecuzione della decisione dovranno, in modo adeguato e prima del trasferimento, informare le autorità croate in merito alle specifiche circostanze mediche e personali dell'interessata (cfr. art. 31 seg. RD III).
E. 5.5.4 In siffatte circostanze, la SEM non ha esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non v'è quindi motivo di applicare le clausole discrezionali previste dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. La Croazia si conferma competente per la ripresa in carico della ricorrente.
E. 6 In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento errato o incompleto dei fatti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione avversata confermata.
E. 7 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente alla sospensione del trasferimento verso la Croazia in via supercautelare, alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto.
E. 8 Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 31 ottobre 2024 decadono quindi con la pronuncia della presente sentenza finale.
E. 9 Inoltre, posto che le richieste di giudizio presentate con il ricorso erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, va respinta la domanda di assistenza giudiziaria (cfr. art. 65 cpv. 1 PA).
E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono quindi poste a carico della ricorrente soccombente (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 11 Questa sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6668/2024 Sentenza del 31 ottobre 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Sebastian Kempe; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nata il (...), Turchia, patrocinata da Maryligia Zaccuri, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 15 ottobre 2024. Fatti: A. L'interessata ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 12 settembre 2024. Da ricerche intraprese nella banca dati europea "Eurodac" è risultato ch'ella è stata interpellata in Croazia il 10 settembre 2024, depositandovi uno domanda d'asilo lo stesso giorno. Il 13 settembre 2024, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha quindi inoltrato una richiesta di riammissione dell'interessata alle competenti autorità croate in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Il 24 settembre 2024 si è svolto il colloquio Dublino ai sensi dell'art. 5 RD III. In tale ambito, l'interessata è stata sentita in merito al suo stato di salute, agli eventuali motivi che si opporrebbero alla competenza della Croazia per la trattazione della sua domanda d'asilo, nonché alla prospettata decisione di non entrata nel merito della sua richiesta d'asilo in Svizzera unitamente al conseguente trasferimento verso detto Paese. Il 27 settembre 2024, le autorità croate hanno accolto la richiesta di ammissione in virtù dell'art. 20 par. 5 RD III. Il 7 ottobre 2024, la rappresentanza legale ha infine trasmesso alla SEM uno scritto mediante il quale ha postulato l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 RD III, producendo altresì dei nuovi mezzi di prova. B. Con decisione del 15 ottobre, notificata il giorno successivo, la SEM non è entrata nel merito della domanda citata e ha ordinato l'allontanamento (recte: trasferimento) della richiedente verso la Croazia, incaricando il Cantone di B._______ dell'esecuzione della misura e costatando l'assenza dell'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. L'autorità opponente ha altresì disposto la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice. C. C.a Con ricorso del 23 ottobre 2024, l'interessata insorge dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) concludendo principalmente all'annullamento della decisione succitata nonché all'entrata nel merito della domanda d'asilo. In subordine, l'insorgente postula la restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione e decisione. Sul piano procedurale, ella presenta un'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso nonché di sospensione dell'esecuzione del trasferimento verso la Croazia in via supercautelare. Infine, viene postulata la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al gravame sono stati acclusi due nuovi certificati medici datati il 21 e 22 ottobre 2024. C.b Con misure cautelari del 31 ottobre 2024, il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione del trasferimento dell'interessato. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2; art. 62 cpv. 4 PA). Qualora sia adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito, come quella in oggetto, il Tribunale si limita inoltre ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM rileva sostanzialmente che la Croazia avrebbe chiaramente accettato l'ammissione della ricorrente in virtù dell'art. 20 par. 5 RD III, ciò che giustificherebbe la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per la domanda d'asilo. In Croazia non sussisterebbero inoltre delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 RD III. Considerate le allegazioni addotte nell'ambito del colloquio Dublino nonché lo stato valetudinario dell'interessata, non vi sarebbero neppure validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 cpv. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di una violazione del principio del divieto di respingimento. 3.2 Censurando una violazione del diritto federale e un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, l'insorgente sostiene tuttavia che la decisione avversata non consideri "in modo concreto le allegazioni determinanti [...] sia quanto ai gravi fatti che le sono occorsi in Croazia [...] sia in relazione al timore di un allontanamento da parte croata verso la Turchia senza un esame sufficiente dei rischi di persecuzione" (cfr. ricorso, pag. 5). Inoltre, la SEM avrebbe svolto un "esame inadeguato relativamente all'accesso a una procedura di merito in Croazia", posto in particolare che detto Paese avrebbe accolto la domanda di ammissione "unicamente" sulla base dell'art. 20 par. 5 RD III (idem pagg. 5-6). In Croazia non vi sarebbe altresì alcuna garanzia di una trattazione giusta ed equa della sua domanda d'asilo. L'autorità inferiore non avrebbe dipoi considerato attentamente i mezzi di prova afferenti alle presunte persecuzioni penali in Turchia (idem pag. 6). Infine, il trasferimento in oggetto rischiererebbe di porsi in contrasto con l'art. 3 CEDU in ragione della fragile situazione valetudinaria, la quale "non sembra essere stata esaminata in modo completo" (idem pag. 7). In questo senso, la SEM avrebbe dovuto ottenere delle garanzie specifiche sull'adeguatezza di una presa a carico efficace dal punto di vista medico (idem pag. 7-9). 4. 4.1 La censura formale relativa al carente accertamento dei fatti va giudicata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.2 4.2.1 Nel caso concreto, contrariamente a quanto pretende l'insorgente, la SEM si è ampiamente espressa sul sistema d'asilo e sulle condizioni d'accoglienza in Croazia (cfr. decisione avversata, pagg. 4-9). A tal fine, essa ha puntualmente considerato le contestazioni dell'interessata nonché le basi legali e giurisprudenziali afferenti alle garanzie di protezione offerte dallo Stato in parola, giungendo correttamente alla conclusione che non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e neppure motivi umanitari per entrare nel merito della domanda d'asilo in Svizzera ai sensi dell'art. 17 RD III (cfr. consid. 5.4 e 5.5 infra). 4.2.2 Inoltre, al momento dell'emanazione della decisione l'incarto dell'autorità inferiore conteneva già diversi mezzi di prova afferenti alla condizione di salute dell'interessata. Questi sono stati debitamente considerati nel provvedimento impugnato (cfr. decisione avversata pag. 6-7; atti SEM n. 18/2, 25/2, 26/2, 27/2 e 28/2). La documentazione medica, che attestava in particolare la diagnosi di disturbo da stress post-traumatico, appariva inoltre sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente, tenuto conto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi del paziente. Per contro, non risultavano indicazioni quanto a sospetti di gravi patologie da identificare ulteriormente, se non il consiglio di procedere colloqui psicologici che, come si dirà nei paragrafi seguenti (cfr. consid. 5.5 infra), risultano praticabili anche in Croazia (cfr. atto SEM n. [...]-26/2). Del resto, la documentazione medica emersa dopo la pronuncia della decisione impugnata (cfr. allegati al ricorso n. 4-5; atti SEM n. 35/2, 36/2 e 37/2), non muta sostanzialmente il quadro clinico della ricorrente - gli stessi indicano infatti e non influenzano, come si vedrà, la valutazione in merito all'esigibilità dell'allontanamento (cfr. consid. 5.5 infra). 4.3 Su questi punti, le censure risultano pertanto infondate. Di riflesso, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione va integralmente respinta. 5. 5.1 Occorre quindi determinare se la SEM abbia violato il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo. 5.2 5.2.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. Secondo l'art. 29a cpv. 1 OAsi 1, disposizione che concretizza la summenzionata norma, la SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo sulla base dei criteri previsti dagli artt. 7 - 15 RD III (criteri per la determinazione dello Stato membro competente; cfr. art. 3 par. 1 RD III). Se sulla base di tali criteri il trattamento della domanda d'asilo compete ad un altro Stato e quest'ultimo accetta la presa o ripresa in carico del richiedente asilo, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito (art. 29a cpv. 2 OAsi 1). 5.2.2 Nella procedura di ripresa in carico (in inglese: "take back"), come nella fattispecie, la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III del RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1) e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. 5.2.3 In proposito, va osservato che lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 primo capoverso RD III). 5.3 5.3.1 Nel caso concreto, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato che l'interessata aveva già depositato una domanda d'asilo in Croazia il 10 settembre 2024 (cfr. atto SEM n. 10/1). Su tale presupposto, il 13 settembre successivo, l'autorità inferiore ha quindi presentato alle autorità croate una richiesta di ripresa in carico dell'interessata (cfr. atto SEM n. 12/5), accettata il 27 settembre 2024 fondandosi sull'art. 20 par. 5 RD III e rispettando il termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III (cfr. atto SEM n. 23/2). Pertanto, posto inoltre che gli atti di causa non indicano che l'interessata abbia lasciato il territorio degli Stati membri nello spazio Dublino o che avrebbe nel frattempo ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati, si giustifica l'applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III in conformità con la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50; cfr. anche le sentenze del TAF D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 4.3.2-4.3.3; F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 5.3.2; D-4243/2022 del 4 novembre 2022 consid. 6.3.2). Di principio, la Croazia è quindi tenuta a riprendere in carico l'insorgente al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente. 5.3.2 Il presunto prelievo forzato delle impronte digitali non risulta inoltre dirimente per il giudizio (cfr. ricorso, pag. 2). Va infatti rilevato che, da una parte, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]) e, dall'altra, l'insorgente non dispone di una scelta autonoma dello Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). 5.4 5.4.1 Occorre dipoi ribadire che, contrariamente a quanto preteso dall'insorgente (cfr. ricorso, pag. 8), non sussistono in Croazia delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.1.2000; di seguito: CartaUE). 5.4.2 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha infatti ammesso la forte probabilità che, nei confronti dei richiedenti d'asilo entranti per la prima volta sul territorio croato, possano prodursi dei respingimenti illeciti alla frontiera, così come dei respingimenti senza esame individuale direttamente alla frontiera ("hot returns"), oppure ancora delle violenze eccessive da parte degli agenti di polizia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Tuttavia, per quanto attiene alle persone trasferite in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale è giunto alla conclusione che, di principio, esse hanno un effettivo accesso alla procedura d'asilo. Alla luce di tale constatazione, il Tribunale ha considerato che, sia nel quadro di una procedura di presa in carico ("take charge") sia in una di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischiano, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad un rischio di violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. La sentenza di riferimento succitata ha quindi negato l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza in Croazia che farebbe ritenere un trasferimento delle persone richiedenti d'asilo come generalmente inammissibile. Il Tribunale ha inoltre precisato che si deve rinunciare all'esecuzione di un trasferimento solo in casi eccezionali, ovvero quando il richiedente dimostra con elementi e motivazioni fondate, non ravvisabili nel caso concreto, che il principio sopra enunciato non si applica alla sua fattispecie (cfr. sentenza di riferimento E-1488/2020 consid. 9.5; cfr. sentenze del TAF D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 6.3, D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 7.4 e 7.5). 5.4.3 Ciò posto, le censure in merito alle modalità con cui le impronte sarebbero state registrate (idem pag. 2), alle condizioni d'accoglienza durante la permanenza in Croazia - segnatamente i presunti maltrattamenti commessi da alcuni agenti di polizia (cfr. ricorso, pag. 3) - nonché ai rapporti citati nel ricorso (idem pagg. 6-9), non sono in grado di modificare la predetta conclusione in quanto non adducono e comprovano alcun cambiamento notevole delle circostanze. 5.4.4 Per queste ragioni, va esclusa l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III e, di riflesso, confermata la competenza della Croazia per la determinazione dello Stato membro competente. 5.5 5.5.1 Resta ancora da esaminare se, malgrado la competenza di principio della Croazia, l'autorità inferiore avrebbe dovuto esaminare la domanda di protezione internazionale in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Quest'ultimo dispone infatti che, se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche se, in virtù del RD III, un altro Stato risulta competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, l'autorità inferiore dispone di un potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Se il trasferimento della persona interessata nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, segnatamente la CEDU, l'autorità inferiore è tuttavia obbligata ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2). 5.5.2 Il Tribunale non misconosce che le condizioni di accoglienza in Croazia possano rivelarsi problematiche. Nel caso in esame, il trasferimento dell'interessata, nonostante i presunti episodi di violenza fisica e verbale adottati nei suoi confronti da alcuni agenti di polizia croati (cfr. atto SEM 20/3 pag. 2), non risulta tuttavia lesivo dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura). In primo luogo, non esiste alcuna ragione seria e concreta per concludere che un trasferimento in Croazia, esplicitamente accettato da parte delle competenti autorità, rischierebbe di esporre l'interessata ad una situazione di violenza simile a quella che avrebbe già subita in quanto persona straniera in una situazione irregolare su suolo croato nella zona di frontiera o ai fini della sua registrazione. Inoltre, il Tribunale non ha alcuna ragione di mettere in dubbio che la Croazia è uno Stato di diritto che dispone di un sistema giudiziario funzionante al quale l'insorgente può rivolgersi per denunciare le asserite violenze e, se del caso, segnalare ogni eventuale futura violazione dei suoi diritti, anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative tutt'ora presenti su suolo croato (cfr. art. 26 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; ex pluris sentenze del TAF D-5039/2024 del 29 agosto 2024 consid. 8.3.1; F-2159/2024 del 12 aprile 2024 consid. 7.2; D-523/2024 del 15 febbraio 2024 consid. 8.3). In secondo luogo, la ricorrente non ha dimostrato, in alcun modo, che la Croazia non sarebbe intenzionata a trattare correttamente la sua domanda d'asilo. In particolare, né dall'incarto della SEM né dal gravame, si ravvisano validi elementi per concludere che lo Stato di destinazione non rispetti il principio di non-respingimento e che, di riflesso, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviando l'interessata in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate, o dal quale rischierebbe di essere respinto in un tale Paese. In questo senso, l'analisi approfondita dei motivi d'asilo, rispettivamente dei documenti giudiziari turchi versati agli atti (cfr. ricorso, pagg. 5-6), non si rivela strettamente necessaria e dirimente per il presente giudizio. Sarà eventualmente compito delle autorità croate quello valutare, nel merito, tutti gli aspetti giuridici e fattuali afferenti al possibile rinvio dell'interessata verso la Turchia. 5.5.3 5.5.3.1 Con riferimento allo stato valetudinario della ricorrente, va infine osservato che il respingimento forzato di persone affette da problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali, ovvero laddove la malattia della persona interessata si trovi ad uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima. Una violazione dell'art. 3 CEDU può anche essere riconosciuta qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; sentenza del TAF F-974/2021 del 20 luglio 2021 consid. 7.2). 5.5.3.2 Su questo punto, si rinvia alle corrette conclusioni contenuti nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata, pag. 6-7; art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA). Ad ogni buon conto, il Tribunale ribadisce l'assenza di una straordinaria vulnerabilità medica della ricorrente e il rischio di una sua traumatizzazione in caso di trasferimento in Croazia. Infatti, il suo stato di salute - caratterizzato in particolare da turbe psichiche, da una sindrome cervico-vertebrale e da un disturbo post-traumatico da stress (cfr. atti SEM n. 18/2, 25/2, 26/2, 27/2 e 28/2) - non dimostra elementi concreti e circostanziati per ammettere che sia di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU nel caso di un trasferimento e che non possa essere trattato in Croazia, rispettivamente che imponga un trattamento esclusivo in Svizzera. Infatti, lo Stato croato dispone generalmente di infrastrutture mediche adeguate, anche dal profilo psichiatrico (cfr. sentenze del TAF D-662/2024 dell'11 settembre 2024 consid. 5.3.1; D-975/2024 del 22 febbraio 2024 consid. 4.1; D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 7.3.3, E-4102/2023 del 3 agosto 2023 consid. 8.3.3, D-3385/2023 del 28 luglio 2023 consid. 7.3.3). L'aiuto apportato da organizzazioni non governative presenti sul territorio permette altresì di supplire alle eventuali lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. sentenze del TAF D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3; E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1). Inoltre, contrariamente a quanto preteso nel gravame (cfr. ricorso, pag. 4), un peggioramento del quadro psichico a seguito di una decisione negativa non preclude in linea di principio l'esecuzione dell'allontanamento, rispettivamente un trasferimento (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-662/2024 dell'11 settembre 2024 consid. 5.3.1; F-173/2024 del 15 aprile 2024 consid. 5.3.2.2; E-5384/2017 del 4 settembre 2018 consid. 4.3.3). 5.5.3.3 Questa valutazione va confermata anche a fronte dei nuovi referti medici emersi dopo la pronuncia della decisione impugnata (cfr. atti SEM n. 35/2, 36/2 e 37/2). Infatti, essi riportano unicamente lo svolgimento di una ecografia mammaria e ascellare, dalla quale si prospetta una diagnosi di tumore benigno e l'indicazione di procedere ad una risonanza magnetica (cfr. atto SEM n. 35/2), una diagnosi di otite destra con decorso favorevole tramite l'assunzione di un farmaco (cfr. atto SEM n. 36/2) e, infine, la conferma del disturbo post-traumatico da stress (cfr. atto SEM n. 37/2). 5.5.3.4 Va altresì osservato che, in quanto firmataria della direttiva accoglienza, la Croazia deve provvedere affinché la richiedente d'asilo riceva la necessaria assistenza sanitaria, comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali, e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo alle persone con esigenze di accoglienza particolari, comprese le appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). In questo senso, la cura per le problematiche di salute della ricorrente sarà garantita anche in Croazia. 5.5.3.5 Di riflesso, non sussiste alcuna valida ragione per domandare delle specifiche garanzie alla Croazia in merito alla presa in carico dell'insorgente. Infatti, le autorità svizzere non sono tenute a richiedere alle autorità croate delle garanzie individuali sull'accesso ad un alloggio adeguato, alle prestazioni materiali oppure alle cure mediche. La ricorrente può indirizzarsi alle autorità croate per procedere al deposito della sua domanda d'asilo e richiedere l'erogazione delle prestazioni alle quali la direttiva accoglienza concede un diritto - eventualmente esigendole tramite le vie legali (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza; cfr. ex pluris sentenze del TAF D-2342/2024 del 22 maggio 2024 consid. 8.3.2.7; D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 8.5.2). Ad ogni buon conto, le autorità elvetiche competenti per l'esecuzione della decisione dovranno, in modo adeguato e prima del trasferimento, informare le autorità croate in merito alle specifiche circostanze mediche e personali dell'interessata (cfr. art. 31 seg. RD III). 5.5.4 In siffatte circostanze, la SEM non ha esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non v'è quindi motivo di applicare le clausole discrezionali previste dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. La Croazia si conferma competente per la ripresa in carico della ricorrente. 6. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento errato o incompleto dei fatti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione avversata confermata. 7. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente alla sospensione del trasferimento verso la Croazia in via supercautelare, alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto. 8. Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 31 ottobre 2024 decadono quindi con la pronuncia della presente sentenza finale. 9. Inoltre, posto che le richieste di giudizio presentate con il ricorso erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, va respinta la domanda di assistenza giudiziaria (cfr. art. 65 cpv. 1 PA). 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono quindi poste a carico della ricorrente soccombente (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11. Questa sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: