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D-6487/2024

D-6487/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-10-25 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 In applicazione dell'art. 33a cpv. 1 PA, una parte può presentare il suo ricorso in una lingua ufficiale svizzera di sua scelta (cfr. anche in merito Patricia Egli in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed., 2023, n. 2 seg., pag. 899). Nella presente disamina, il ricorrente ha introdotto il suo ricorso in lingua tedesca. Tuttavia, il Tribunale non ravvede alcuna ragione per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 prima frase PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF. Il procedimento segue quindi la lingua della decisione impugnata.

E. 3 Il ricorso, essendo manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Inoltre, in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 5.1 Nella querelata decisione, la SEM ha sostanzialmente constatato la competenza della Croazia per condurre il seguito della procedura d'asilo del ricorrente ed ha escluso l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III. Inoltre, non sussisterebbero motivi per l'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III o della clausola di sovranità prevista dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Oasi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di una violazione del principio del divieto di respingimento. In particolare, non parrebbero esservi problemi medici ostativi al trasferimento dell'interessato.

E. 5.2 Con l'impugnativa, l'insorgente censura sostanzialmente una violazione del diritto federale e internazionale, nonché un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM - unitamente alla consequenziale violazione del principio inquisitorio - in riferimento alle condizioni di accoglienza in Croazia.

E. 6.1 Il ricorrente propone, quale conclusione eventuale, la restituzione degli atti all'autorità inferiore, in quanto quest'ultima non avrebbe chiarito diversi elementi fattuali per stabilire la competenza della trattazione della sua domanda d'asilo da parte della Svizzera. Un rinvio teorico agli obblighi internazionali della Croazia, come sarebbe presente nella decisione avversata, non risulterebbe invero essere una motivazione sufficiente. In tal senso, non sarebbe stato sufficientemente chiarito il pushback che il ricorrente avrebbe già vissuto in territorio croato, così come il pericolo che ciò si ripeta. Tali censure formali sono da esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; per l'obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 e per l'obbligo di motivazione DTF 136 I 229 consid. 5.2; sentenza del TF 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2).

E. 6.2 Già in passato, il Tribunale, pronunciandosi nell'ambito di numerose casistiche del tutto apparentabili a quella in rassegna, ha più volte rilevato come l'argomentazione enucleata dalla SEM circa il sistema d'accoglienza e di procedura vigente in Croazia, fosse sufficiente per comprendere il ragionamento all'origine del provvedimento contestato e, di conseguenza, per impugnare quest'ultimo in piena conoscenza di causa (cfr. ex multis la sentenza del TAF D-2807/2023 del 26 maggio 2023 consid. 4.4 con ulteriori rif. cit.). Si rileva altresì, come gli elementi utilizzati dall'autorità inferiore onde forgiare il proprio convincimento nel provvedimento impugnato sotto il profilo dell'art. 3 par. 2 RD III, s'iscrivono palesemente nella giurisprudenza resa in materia dallo scrivente Tribunale (cfr. sentenza del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.5 in relazione al consid. 9.3.2, consid. 9.4 e 9.5 [sentenza di riferimento]), che è sola determinante (cfr. nello stesso senso la sentenza del TAF F-173/2022 del 19 gennaio 2022 consid. 3.3.2).

E. 6.3 Visto quanto precede, la censura formale relativa ad un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, rispettivamente alla violazione del principio inquisitorio, risulta infondata. Pertanto, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione va integralmente respinta.

E. 7 Proseguendo nell'analisi, occorre determinare se la SEM abbia violato il diritto federale non entrando nel merito della domanda d'asilo in oggetto e, contestualmente, ritenendo la Croazia competente per l'analisi della stessa.

E. 8.1 L'autorità inferiore, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli artt. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 primo capoverso RD III).

E. 8.2.1 Nel caso concreto, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Croazia il 13 dicembre 2023 (cfr. atti SEM n. 8/1). Su tale presupposto, il 18 settembre 2024, l'autorità inferiore ha quindi presentato all'autorità croata competente una richiesta di ripresa in carico dell'interessato (cfr. atto SEM n. 16/5), accettata il 1° ottobre seguente (cfr. atto SEM n. 20/2), fondandosi sull'art. 20 par. 5 RD III e rispettando il termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III. A tali condizioni, e nella misura in cui gli atti all'inserto non attestano in nessun modo che l'interessato avrebbe lasciato il territorio degli Stati membri nello spazio Dublino, o che avrebbe ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati nell'intervallo, si giustifica di fare applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III, in conformità con la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50; cfr. anche le sentenze del TAF D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 4.3.2-4.3.3; F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 5.3.2; D-4243/2022 del 4 novembre 2022 consid. 6.3.2). La Croazia è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico l'insorgente, al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente.

E. 8.2.2 In proposito, il presunto obbligo di prelievo delle impronte digitali contro la propria volontà, asserito dal ricorrente, poco muta. Da una parte, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]) e dall'altra, egli non dispone di una scelta autonoma dello Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 9.1 Ciò posto, occorre tuttavia esaminare se, come lo ritiene il ricorrente nel suo gravame chiedendo l'applicazione dell'art. 3 par. 2 RD III, vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano in Croazia delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.1.2000; di seguito: Carta UE).

E. 9.2 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha ritenuto altamente probabile che, nei confronti dei richiedenti d'asilo entranti per la prima volta sul territorio croato, possano prodursi dei respingimenti illeciti alla frontiera, così come dei respingimenti senza esame individuale ("hot returns"), e pure delle violenze eccessive da parte degli agenti di polizia (cfr. sentenza del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.5 in relazione con il consid. 9.3.2 [sentenza di riferimento]). Tuttavia, ed al contrario di quanto concluso dall'insorgente nel gravame, per quanto concerne i richiedenti trasferiti in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale è giunto alla conclusione che questi abbiano in principio accesso alla procedura d'asilo in tale Paese e ha statuito che, nel quadro sia di una procedura di presa in carico ("take charge") che di una di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischino, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad una violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. Ciò varrebbe anche nel caso in cui la domanda d'asilo del richiedente, a causa del trasferimento in Croazia, verrebbe trattata quale domanda d'asilo successiva (cfr. sentenza del TAF E-1488/2020 succitata consid. 9.4.1 [sentenza di riferimento]). Si deve quindi negare l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza in Croazia che farebbe ritenere un trasferimento dei richiedenti come generalmente inammissibile (cfr. sentenza del TAF E-1488/2020 succitata consid. 9.4 e 9.5 [sentenza di riferimento]). Segnatamente, non vi sarebbero evidenze circa il fatto che i richiedenti trasferiti in Croazia nell'ambito del RD III, non potrebbero accedere alla procedura d'asilo e che la loro domanda d'asilo non venga esaminata o ancor peggio che essi vengano allontanati in violazione del principio di non-respingimento (cfr. sentenza del TAF precitata consid. 9.4 [sentenza di riferimento]). Il Tribunale ha inoltre precisato che si deve rinunciare all'esecuzione di un trasferimento solo in casi eccezionali, ovvero quando il richiedente dimostra, con degli elementi e delle motivazioni fondati non ravvisabili nel caso concreto, che il principio sopra enunciato non si applica alla sua fattispecie (cfr. sentenza del TAF E-1488/2020 precitata consid. 9.5 [sentenza di riferimento]; cfr. sentenze del TAF D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 6.3, D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 7.4 e 7.5). Circostanze non date nella fattispecie. Ciò detto le allegazioni in merito alle condizioni d'accoglienza durante la sua permanenza in Croazia, nonché i diversi rapporti citati nel ricorso, non modificano la predetta conclusione in quanto non adducono e comprovano alcun cambiamento notevole delle circostanze.

E. 9.3 Occorre pertanto escludere l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III e, di riflesso, confermare la competenza della Croazia per la trattazione della domanda d'asilo dell'interessato.

E. 10.1 Resta ancora da esaminare se, malgrado la competenza di principio della Croazia, l'autorità inferiore avrebbe dovuto esaminare la domanda di protezione internazionale del ricorrente in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. L'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 dispone infatti che, se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche se, in virtù del RD III, un altro Stato risulta competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, l'autorità inferiore dispone di un potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Inoltre se il trasferimento della persona interessata nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, segnatamente la CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2).

E. 10.2 A sostegno dell'applicazione della clausola di sovranità, l'insorgente si prevale sia delle carenti condizioni del sistema d'accoglienza croato sia del suo stato di salute. In particolare, il ricorrente non sarebbe stato adeguatamente ospitato e non gli sarebbe stata garantita protezione da parte delle autorità croate. Inoltre egli necessiterebbe di assistenza medica e cure psichiatriche, le quali sono difficilmente accessibili in Croazia ai richiedenti d'asilo.

E. 10.3.1 Ora, il Tribunale non misconosce che le condizioni di accoglienza in Croazia possano rivelarsi problematiche. Tuttavia, nel caso in esame, un suo trasferimento, nonostante le lunghe attese ai posti di polizia e i comportamenti adottati dagli agenti, non risulta essere lesivo dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura). In primo luogo, non esiste alcuna ragione seria e concreta per concludere che un trasferimento in Croazia, esplicitamente accettato da parte delle autorità croate, rischierebbe di esporre l'interessato ad una situazione di violenza simile a quella che avrebbe già subìto in quanto persona straniera in una situazione irregolare su suolo croato nella zona di frontiera o ai fini della sua registrazione. Inoltre, contrariamente a quanto censurato, il Tribunale non ha alcuna ragione di mettere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto che dispone di un sistema giudiziario funzionante, al quale l'insorgente può rivolgersi per denunciare le violenze che avrebbe subìto da parte di alcuni funzionari e, se del caso, per segnalare ogni eventuale futura violazione dei suoi diritti, anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative tutt'ora presenti su suolo croato, come correttamente concluso dalla SEM (cfr. art. 26 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; ex pluris sentenze del TAF F-2159/2024 del 12 aprile 2024 consid. 7.2; D-523/2024 del 15 febbraio 2024 consid. 8.3). In secondo luogo, il ricorrente non ha dimostrato, in alcun modo, di essere stato precedentemente obbligato a lasciare il territorio croato e neppure che la Croazia non sia intenzionata a trattare correttamente la sua domanda d'asilo. Né dall'incarto della SEM né dal gravame, si ravvisano inoltre validi elementi suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetti il principio di non-respingimento e che, di riflesso, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviando l'interessato in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate, o dal quale rischierebbe di essere respinto in un tale Paese.

E. 10.3.2.1 In merito allo stato di salute del ricorrente, va detto inoltre che il respingimento forzato di persone affette da problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali, ovvero laddove la malattia della persona interessata si trovi ad uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima. Una violazione dell'art. 3 CEDU può anche essere riconosciuta qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU, Grande Camera, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; sentenza del TAF F-974/2021 del 20 luglio 2021 consid. 7.2).

E. 10.3.2.2 Nel corso del colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 19/3), il ricorrente ha affermato che il suo stato di salute mentale sarebbe peggiorato in Svizzera, a causa delle pressioni sofferte in Turchia e del fatto che un richiedente l'asilo si sarebbe suicidato dopo il ricevimento di una risposta negativa. Egli ha precisato che fisicamente non avrebbe invece alcuna problematica. Dagli atti emerge poi che, il 13 settembre 2024, all'insorgente sarebbero state diagnosticate le seguenti patologie: stipsi, dolori articolari/muscolari aspecifici senza clinica e ipermetropia corretta con deficit soggettivo di acuità visiva (cfr. atto SEM n. 13/2). Il medico curante gli ha prescritto Magnesium Diasporal 300 mg e consigliato una visita oculistica.

E. 10.3.2.3 Ora, a fronte di quanto esposto, le allegazioni circa la straordinaria vulnerabilità medica del ricorrente e il rischio di una sua traumatizzazione in caso di trasferimento in Croazia, non trovano riscontro. Infatti, gli stati di salute testé descritti, pur non volendo in alcun modo minimizzarli, non dimostrano elementi concreti e circostanziati per ammettere che siano di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU nel caso di un trasferimento e che non possano essere trattati in Croazia, rispettivamente che impongano un trattamento esclusivo in Svizzera. Infatti, contrariamente a quanto censurato nel gravame, lo Stato croato dispone generalmente di infrastrutture mediche adeguate, anche dal profilo psichiatrico (cfr. sentenze del TAF D-975/2024 del 22 febbraio 2024 consid. 4.1; D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 7.3.3, E-4102/2023 del 3 agosto 2023 consid. 8.3.3, D-3385/2023 del 28 luglio 2023 consid. 7.3.3). Inoltre, la giurisprudenza ha già stabilito che l'aiuto apportato da organizzazioni non governative presenti sul territorio permette di supplire alle eventuali lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. sentenze del TAF D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3; E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1). Ne consegue che per il prosieguo dell'attuale trattamento farmacologico, o qualora si imponessero ulteriori cure anche psicoterapeutiche, il ricorrente potrà fare capo all'infrastruttura medica disponibile in Croazia.

E. 10.3.2.4 In altri termini, i disturbi in parola non raggiungono un livello di gravità tale da configurare un rischio reale di peggioramento rapido e irreversibile dello stato di salute del ricorrente comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento. Va altresì osservato che, in quanto firmataria della direttiva accoglienza, la Croazia deve provvedere affinché i richiedenti d'asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria, comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali, e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo alle persone con esigenze di accoglienza particolari, comprese le appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). In questo senso, la cura per le problematiche di salute del ricorrente sarà garantita anche in Croazia.

E. 10.3.2.5 Ciò posto, non sussiste quindi alcuna valida ragione per domandare delle specifiche garanzie alla Croazia in merito alla presa in carico dell'insorgente. Per invalsa giurisprudenza, le autorità svizzere non sono tenute a richiedere alle autorità croate delle garanzie individuali sull'accesso ad un alloggio adeguato, alle prestazioni materiali oppure alle cure mediche. Infatti, i ricorrenti possono indirizzarsi alle autorità croate per procedere al deposito delle loro domande d'asilo e richiedere l'erogazione delle prestazioni alle quali la direttiva accoglienza concede loro un diritto - eventualmente esigendole tramite le vie legali (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). Ad ogni buon conto, occorre ribadire che le autorità elvetiche competenti per l'esecuzione della decisione dovranno, in modo adeguato e prima del trasferimento, informare le autorità croate in merito alle specifiche circostanze mediche e personali dell'insorgente (cfr. art. 31 seg. RD III; cfr. nello stesso senso anche la sentenza del TAF D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 8.5.2).

E. 10.4 In siffatte circostanze, non si ravvisano motivi per ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di riflesso, la Croazia si conferma competente per la ripresa in carico del ricorrente nel rispetto delle condizioni prescritte dal RD III.

E. 11 In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale, neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti, nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che l'interessato non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

E. 12 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, sia quella relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto.

E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 14 Essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, v'è luogo di respingere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, come pure quella di gratuito patrocinio, comprensiva della nomina di Michael Meyer in sostituzione dell'avv. Lea Hungerbühler in qualità di gratuito patrocinatore.

E. 15 La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6487/2024 Sentenza del 25 ottobre 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Basil Cupa; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato da Michael Meyer in sostituzione dell'avv. Lea Hungerbühler, AsyLex, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 7 ottobre 2024. Fatti: A. A.a L'interessato, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 2 settembre 2024 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-2/2). A.b Da ricerche intraprese il 5 settembre 2024 nella banca dati europea "Eurodac" è risultato ch'egli aveva già inoltrato una domanda d'asilo in Croazia il 13 dicembre 2023 (cfr. atto SEM n. 8/1). A.c Il 18 settembre 2024 si è svolto il colloquio Dublino ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III) (cfr. atto SEM n. 19/3). In tale ambito, il ricorrente è stato sentito riguardo al suo stato di salute nonché agli eventuali motivi che si opporrebbero alla competenza della Croazia per la trattazione della sua domanda d'asilo, rispettivamente all'eventuale decisione di non entrata nel merito della sua richiesta d'asilo in Svizzera in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed il conseguente trasferimento in Croazia. In quest'ambito, il ricorrente ha dichiarato di non voler tornare in Croazia, in quanto, dopo essere entrato illegalmente in detto Paese, sarebbe stato costretto a lasciare le impronte digitali e avrebbe subìto un trattamento brutale da parte degli agenti di polizia. In particolare, egli sarebbe stato picchiato, derubato e minacciato di essere rinviato in B._______. Inoltre non avrebbe ricevuto né cibo né acqua da parte delle forze dell'ordine. L'insorgente ha altresì precisato che i passatori, i quali sarebbero connessi all'(...), l'avrebbero minacciato di morte tra la B._______ e la Croazia, pertanto, un trasferimento in Croazia, data la vicinanza territoriale alla B._______, rappresenterebbe un pericolo per la sua sicurezza. A.d Il medesimo giorno, la SEM ha quindi richiesto alle competenti autorità croate la ripresa in carico dell'interessato sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. atto SEM n. 16/5); domanda esplicitamente accolta il 1° ottobre 2024 in virtù dell'art. 20 par. 5 RD III (cfr. atto SEM n. 20/2). A.e Agli atti vi è un rapporto relativo alla situazione di salute dell'insorgente di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi (cfr. atto SEM n. 13/2). B. Con decisione del 7 ottobre 2024, notificata l'8 ottobre 2024 (cfr. atto SEM n. 25/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda citata e ha ordinato l'allontanamento (recte: trasferimento) del richiedente verso la Croazia, incaricando il Cantone Svitto dell'esecuzione della misura e costatando l'assenza dell'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. L'autorità opponente ha altresì disposto la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice (cfr. atto SEM n. 24/18). C. Con gravame datato 15 ottobre 2024, in lingua tedesca (cfr. risultanze processuali), il richiedente (di seguito: ricorrente o insorgente) ha avversato la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) con richieste procedurali tendenti d'un canto alla sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso con conseguente avviso alle autorità cantonali competenti, e d'altro canto all'accoglimento dell'istanza di assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, come pure, implicitamente, di gratuito patrocinio, nella persona di Michael Meyer in sostituzione dell'avv. Lea Hungerbühler, con protesta di tasse e spese. Nel merito, egli ha concluso, in via principale, all'annullamento della decisione impugnata e all'entrata nel merito della sua domanda d'asilo da parte della SEM. In subordine egli ha postulato la restituzione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione. In via ancor più sussidiaria, egli ha chiesto il riconoscimento della necessità di richiedere delle garanzie alle autorità croate circa l'accoglienza e la presa a carico medica e psicologica. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare rilevanti per l'esito della procedura. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. In applicazione dell'art. 33a cpv. 1 PA, una parte può presentare il suo ricorso in una lingua ufficiale svizzera di sua scelta (cfr. anche in merito Patricia Egli in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed., 2023, n. 2 seg., pag. 899). Nella presente disamina, il ricorrente ha introdotto il suo ricorso in lingua tedesca. Tuttavia, il Tribunale non ravvede alcuna ragione per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 prima frase PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF. Il procedimento segue quindi la lingua della decisione impugnata.

3. Il ricorso, essendo manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Inoltre, in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

4. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 5. 5.1 Nella querelata decisione, la SEM ha sostanzialmente constatato la competenza della Croazia per condurre il seguito della procedura d'asilo del ricorrente ed ha escluso l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III. Inoltre, non sussisterebbero motivi per l'applicazione dell'art. 16 par. 1 RD III o della clausola di sovranità prevista dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Oasi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di una violazione del principio del divieto di respingimento. In particolare, non parrebbero esservi problemi medici ostativi al trasferimento dell'interessato. 5.2 Con l'impugnativa, l'insorgente censura sostanzialmente una violazione del diritto federale e internazionale, nonché un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM - unitamente alla consequenziale violazione del principio inquisitorio - in riferimento alle condizioni di accoglienza in Croazia. 6. 6.1 Il ricorrente propone, quale conclusione eventuale, la restituzione degli atti all'autorità inferiore, in quanto quest'ultima non avrebbe chiarito diversi elementi fattuali per stabilire la competenza della trattazione della sua domanda d'asilo da parte della Svizzera. Un rinvio teorico agli obblighi internazionali della Croazia, come sarebbe presente nella decisione avversata, non risulterebbe invero essere una motivazione sufficiente. In tal senso, non sarebbe stato sufficientemente chiarito il pushback che il ricorrente avrebbe già vissuto in territorio croato, così come il pericolo che ciò si ripeta. Tali censure formali sono da esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; per l'obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 e per l'obbligo di motivazione DTF 136 I 229 consid. 5.2; sentenza del TF 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2). 6.2 Già in passato, il Tribunale, pronunciandosi nell'ambito di numerose casistiche del tutto apparentabili a quella in rassegna, ha più volte rilevato come l'argomentazione enucleata dalla SEM circa il sistema d'accoglienza e di procedura vigente in Croazia, fosse sufficiente per comprendere il ragionamento all'origine del provvedimento contestato e, di conseguenza, per impugnare quest'ultimo in piena conoscenza di causa (cfr. ex multis la sentenza del TAF D-2807/2023 del 26 maggio 2023 consid. 4.4 con ulteriori rif. cit.). Si rileva altresì, come gli elementi utilizzati dall'autorità inferiore onde forgiare il proprio convincimento nel provvedimento impugnato sotto il profilo dell'art. 3 par. 2 RD III, s'iscrivono palesemente nella giurisprudenza resa in materia dallo scrivente Tribunale (cfr. sentenza del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.5 in relazione al consid. 9.3.2, consid. 9.4 e 9.5 [sentenza di riferimento]), che è sola determinante (cfr. nello stesso senso la sentenza del TAF F-173/2022 del 19 gennaio 2022 consid. 3.3.2). 6.3 Visto quanto precede, la censura formale relativa ad un accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, rispettivamente alla violazione del principio inquisitorio, risulta infondata. Pertanto, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione va integralmente respinta. 7. Proseguendo nell'analisi, occorre determinare se la SEM abbia violato il diritto federale non entrando nel merito della domanda d'asilo in oggetto e, contestualmente, ritenendo la Croazia competente per l'analisi della stessa. 8. 8.1 L'autorità inferiore, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli artt. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 primo capoverso RD III). 8.2 8.2.1 Nel caso concreto, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Croazia il 13 dicembre 2023 (cfr. atti SEM n. 8/1). Su tale presupposto, il 18 settembre 2024, l'autorità inferiore ha quindi presentato all'autorità croata competente una richiesta di ripresa in carico dell'interessato (cfr. atto SEM n. 16/5), accettata il 1° ottobre seguente (cfr. atto SEM n. 20/2), fondandosi sull'art. 20 par. 5 RD III e rispettando il termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III. A tali condizioni, e nella misura in cui gli atti all'inserto non attestano in nessun modo che l'interessato avrebbe lasciato il territorio degli Stati membri nello spazio Dublino, o che avrebbe ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati nell'intervallo, si giustifica di fare applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III, in conformità con la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50; cfr. anche le sentenze del TAF D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 4.3.2-4.3.3; F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 5.3.2; D-4243/2022 del 4 novembre 2022 consid. 6.3.2). La Croazia è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico l'insorgente, al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente. 8.2.2 In proposito, il presunto obbligo di prelievo delle impronte digitali contro la propria volontà, asserito dal ricorrente, poco muta. Da una parte, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]) e dall'altra, egli non dispone di una scelta autonoma dello Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). 9. 9.1 Ciò posto, occorre tuttavia esaminare se, come lo ritiene il ricorrente nel suo gravame chiedendo l'applicazione dell'art. 3 par. 2 RD III, vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano in Croazia delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.1.2000; di seguito: Carta UE). 9.2 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha ritenuto altamente probabile che, nei confronti dei richiedenti d'asilo entranti per la prima volta sul territorio croato, possano prodursi dei respingimenti illeciti alla frontiera, così come dei respingimenti senza esame individuale ("hot returns"), e pure delle violenze eccessive da parte degli agenti di polizia (cfr. sentenza del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.5 in relazione con il consid. 9.3.2 [sentenza di riferimento]). Tuttavia, ed al contrario di quanto concluso dall'insorgente nel gravame, per quanto concerne i richiedenti trasferiti in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale è giunto alla conclusione che questi abbiano in principio accesso alla procedura d'asilo in tale Paese e ha statuito che, nel quadro sia di una procedura di presa in carico ("take charge") che di una di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischino, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad una violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. Ciò varrebbe anche nel caso in cui la domanda d'asilo del richiedente, a causa del trasferimento in Croazia, verrebbe trattata quale domanda d'asilo successiva (cfr. sentenza del TAF E-1488/2020 succitata consid. 9.4.1 [sentenza di riferimento]). Si deve quindi negare l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza in Croazia che farebbe ritenere un trasferimento dei richiedenti come generalmente inammissibile (cfr. sentenza del TAF E-1488/2020 succitata consid. 9.4 e 9.5 [sentenza di riferimento]). Segnatamente, non vi sarebbero evidenze circa il fatto che i richiedenti trasferiti in Croazia nell'ambito del RD III, non potrebbero accedere alla procedura d'asilo e che la loro domanda d'asilo non venga esaminata o ancor peggio che essi vengano allontanati in violazione del principio di non-respingimento (cfr. sentenza del TAF precitata consid. 9.4 [sentenza di riferimento]). Il Tribunale ha inoltre precisato che si deve rinunciare all'esecuzione di un trasferimento solo in casi eccezionali, ovvero quando il richiedente dimostra, con degli elementi e delle motivazioni fondati non ravvisabili nel caso concreto, che il principio sopra enunciato non si applica alla sua fattispecie (cfr. sentenza del TAF E-1488/2020 precitata consid. 9.5 [sentenza di riferimento]; cfr. sentenze del TAF D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 6.3, D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 7.4 e 7.5). Circostanze non date nella fattispecie. Ciò detto le allegazioni in merito alle condizioni d'accoglienza durante la sua permanenza in Croazia, nonché i diversi rapporti citati nel ricorso, non modificano la predetta conclusione in quanto non adducono e comprovano alcun cambiamento notevole delle circostanze. 9.3 Occorre pertanto escludere l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III e, di riflesso, confermare la competenza della Croazia per la trattazione della domanda d'asilo dell'interessato. 10. 10.1 Resta ancora da esaminare se, malgrado la competenza di principio della Croazia, l'autorità inferiore avrebbe dovuto esaminare la domanda di protezione internazionale del ricorrente in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. L'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 dispone infatti che, se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche se, in virtù del RD III, un altro Stato risulta competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, l'autorità inferiore dispone di un potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Inoltre se il trasferimento della persona interessata nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, segnatamente la CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2). 10.2 A sostegno dell'applicazione della clausola di sovranità, l'insorgente si prevale sia delle carenti condizioni del sistema d'accoglienza croato sia del suo stato di salute. In particolare, il ricorrente non sarebbe stato adeguatamente ospitato e non gli sarebbe stata garantita protezione da parte delle autorità croate. Inoltre egli necessiterebbe di assistenza medica e cure psichiatriche, le quali sono difficilmente accessibili in Croazia ai richiedenti d'asilo. 10.3 10.3.1 Ora, il Tribunale non misconosce che le condizioni di accoglienza in Croazia possano rivelarsi problematiche. Tuttavia, nel caso in esame, un suo trasferimento, nonostante le lunghe attese ai posti di polizia e i comportamenti adottati dagli agenti, non risulta essere lesivo dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura). In primo luogo, non esiste alcuna ragione seria e concreta per concludere che un trasferimento in Croazia, esplicitamente accettato da parte delle autorità croate, rischierebbe di esporre l'interessato ad una situazione di violenza simile a quella che avrebbe già subìto in quanto persona straniera in una situazione irregolare su suolo croato nella zona di frontiera o ai fini della sua registrazione. Inoltre, contrariamente a quanto censurato, il Tribunale non ha alcuna ragione di mettere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto che dispone di un sistema giudiziario funzionante, al quale l'insorgente può rivolgersi per denunciare le violenze che avrebbe subìto da parte di alcuni funzionari e, se del caso, per segnalare ogni eventuale futura violazione dei suoi diritti, anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative tutt'ora presenti su suolo croato, come correttamente concluso dalla SEM (cfr. art. 26 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; ex pluris sentenze del TAF F-2159/2024 del 12 aprile 2024 consid. 7.2; D-523/2024 del 15 febbraio 2024 consid. 8.3). In secondo luogo, il ricorrente non ha dimostrato, in alcun modo, di essere stato precedentemente obbligato a lasciare il territorio croato e neppure che la Croazia non sia intenzionata a trattare correttamente la sua domanda d'asilo. Né dall'incarto della SEM né dal gravame, si ravvisano inoltre validi elementi suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetti il principio di non-respingimento e che, di riflesso, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviando l'interessato in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate, o dal quale rischierebbe di essere respinto in un tale Paese. 10.3.2 10.3.2.1 In merito allo stato di salute del ricorrente, va detto inoltre che il respingimento forzato di persone affette da problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali, ovvero laddove la malattia della persona interessata si trovi ad uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima. Una violazione dell'art. 3 CEDU può anche essere riconosciuta qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU, Grande Camera, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; sentenza del TAF F-974/2021 del 20 luglio 2021 consid. 7.2). 10.3.2.2 Nel corso del colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 19/3), il ricorrente ha affermato che il suo stato di salute mentale sarebbe peggiorato in Svizzera, a causa delle pressioni sofferte in Turchia e del fatto che un richiedente l'asilo si sarebbe suicidato dopo il ricevimento di una risposta negativa. Egli ha precisato che fisicamente non avrebbe invece alcuna problematica. Dagli atti emerge poi che, il 13 settembre 2024, all'insorgente sarebbero state diagnosticate le seguenti patologie: stipsi, dolori articolari/muscolari aspecifici senza clinica e ipermetropia corretta con deficit soggettivo di acuità visiva (cfr. atto SEM n. 13/2). Il medico curante gli ha prescritto Magnesium Diasporal 300 mg e consigliato una visita oculistica. 10.3.2.3 Ora, a fronte di quanto esposto, le allegazioni circa la straordinaria vulnerabilità medica del ricorrente e il rischio di una sua traumatizzazione in caso di trasferimento in Croazia, non trovano riscontro. Infatti, gli stati di salute testé descritti, pur non volendo in alcun modo minimizzarli, non dimostrano elementi concreti e circostanziati per ammettere che siano di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU nel caso di un trasferimento e che non possano essere trattati in Croazia, rispettivamente che impongano un trattamento esclusivo in Svizzera. Infatti, contrariamente a quanto censurato nel gravame, lo Stato croato dispone generalmente di infrastrutture mediche adeguate, anche dal profilo psichiatrico (cfr. sentenze del TAF D-975/2024 del 22 febbraio 2024 consid. 4.1; D-3491/2023 dell'11 agosto 2023 consid. 7.3.3, E-4102/2023 del 3 agosto 2023 consid. 8.3.3, D-3385/2023 del 28 luglio 2023 consid. 7.3.3). Inoltre, la giurisprudenza ha già stabilito che l'aiuto apportato da organizzazioni non governative presenti sul territorio permette di supplire alle eventuali lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. sentenze del TAF D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3; E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1). Ne consegue che per il prosieguo dell'attuale trattamento farmacologico, o qualora si imponessero ulteriori cure anche psicoterapeutiche, il ricorrente potrà fare capo all'infrastruttura medica disponibile in Croazia. 10.3.2.4 In altri termini, i disturbi in parola non raggiungono un livello di gravità tale da configurare un rischio reale di peggioramento rapido e irreversibile dello stato di salute del ricorrente comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento. Va altresì osservato che, in quanto firmataria della direttiva accoglienza, la Croazia deve provvedere affinché i richiedenti d'asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria, comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali, e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo alle persone con esigenze di accoglienza particolari, comprese le appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). In questo senso, la cura per le problematiche di salute del ricorrente sarà garantita anche in Croazia. 10.3.2.5 Ciò posto, non sussiste quindi alcuna valida ragione per domandare delle specifiche garanzie alla Croazia in merito alla presa in carico dell'insorgente. Per invalsa giurisprudenza, le autorità svizzere non sono tenute a richiedere alle autorità croate delle garanzie individuali sull'accesso ad un alloggio adeguato, alle prestazioni materiali oppure alle cure mediche. Infatti, i ricorrenti possono indirizzarsi alle autorità croate per procedere al deposito delle loro domande d'asilo e richiedere l'erogazione delle prestazioni alle quali la direttiva accoglienza concede loro un diritto - eventualmente esigendole tramite le vie legali (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). Ad ogni buon conto, occorre ribadire che le autorità elvetiche competenti per l'esecuzione della decisione dovranno, in modo adeguato e prima del trasferimento, informare le autorità croate in merito alle specifiche circostanze mediche e personali dell'insorgente (cfr. art. 31 seg. RD III; cfr. nello stesso senso anche la sentenza del TAF D-4160/2023 del 10 agosto 2023 consid. 8.5.2). 10.4 In siffatte circostanze, non si ravvisano motivi per ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di riflesso, la Croazia si conferma competente per la ripresa in carico del ricorrente nel rispetto delle condizioni prescritte dal RD III.

11. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale, neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti, nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che l'interessato non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, sia quella relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto. 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

14. Essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, v'è luogo di respingere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, come pure quella di gratuito patrocinio, comprensiva della nomina di Michael Meyer in sostituzione dell'avv. Lea Hungerbühler in qualità di gratuito patrocinatore.

15. La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e di gratuito patrocinio, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: