opencaselaw.ch

D-6374/2024

D-6374/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-10-15 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Pierluigi Paganini Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6374/2024 Sentenza del 15 ottobre 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Aileen Truttmann; cancelliere Pierluigi Paganini. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dall'avv. Lea Hungerbühler e da Liliya Zinkovska, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 2 ottobre 2024. Visto: la domanda di asilo che A._______, cittadino afgano, ha presentato in Svizzera il 15 maggio 2024, gli estratti della banca dati dattiloscopica "EURODAC" del 17 maggio 2024 dai quali risulta che il ricorrente aveva già depositato una domanda d'asilo in Polonia il 1° maggio 2024, l'accettazione delle autorità polacche del 21 maggio 2024 della richiesta di ripresa in carico della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 17 maggio 2024 in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III), il colloquio personale Dublino del 28 maggio 2024 nel corso del quale è stato concesso all'interessato il diritto di essere sentito in merito alla possibile competenza della Polonia per l'esame della sua domanda d'asilo, la decisione del 2 ottobre 2024, notificata il medesimo giorno, con cui la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) e ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Polonia, il ricorso inoltrato il 9 ottobre 2024 al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) con cui il ricorrente chiede l'annullamento della summenzionata decisione e, in via principale, l'ordine all'autorità inferiore di entrare nel merito della sua domanda d'asilo; in via subordinata, il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio, in ulteriore subordine, l'ordine all'autorità inferiore di ottenere garanzie di fornitura di vitto e alloggio nonché di cure mediche e psicologiche adeguate e regolari subito dopo l'arrivo; protestate tasse, spese e ripetibili; a titolo procedurale, postula altresì istanza di assistenza giudiziaria nonché di concessione dell'effetto sospensivo, dapprima in via supercautelare, i rapporti delle visite odontoiatriche e mediche rispettivamente del 17 e 24 maggio 2024 nonché del 7 e 28 agosto 2024, del 10 e 30 settembre 2024, e del 2, 7 e 14 ottobre 2024, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA e occorre pertanto entrare nel merito dello stesso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che contestato, nel caso di specie, è se l'autorità inferiore è a giusto titolo non entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, che adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminarne la fondatezza (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2 con rinvii), che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come nel caso di specie -, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III), che nel caso di specie, dall'estratto "EURODAC" (atto SEM n. 8/1) risulta che il ricorrente aveva già depositato una domanda d'asilo in Polonia in data 1° maggio 2024, che la richiesta di ripresa in carico presentata dalla SEM (atto SEM n. 10/5) è stata espressamente accettata dalle competenti autorità polacche in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM n. 14/1), che il ricorrente non ha la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3) e che quo all'obbligo di fornire le impronte digitali, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]; sentenza del TAF D-975/2024 del 22 febbraio 2024 consid. 5.3.2), che di conseguenza, la competenza della Polonia per il proseguimento della procedura d'asilo del ricorrente è di principio data, che nel gravame, rinviando a numerosi rapporti di organizzazioni umanitarie e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) relativi alla Polonia, il ricorrente fa valere delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza in detto Paese, che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che si rileva che il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione non è assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte EDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che da giurisprudenza costante del Tribunale, anche dopo l'inizio della guerra in Ucraina che ha provocato un forte afflusso di persone in Polonia a partire dalla fine del febbraio 2022, non si può concludere che in tale Paese vi siano carenze sistemiche nella procedura di asilo o nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. da ultimo sentenza del Tribunale F-5789/2024 del 19 settembre 2024 consid. 5.2 con riferimenti), che le - non comprovate - asserzioni del ricorrente secondo cui le autorità polacche gli avrebbero preso le impronte con la forza (cfr. verbale colloquio personale del 28 maggio 2024 [atto SEM n. 18/2]), nulla cambiano alla precitata conclusione, che nel ricorso il ricorrente ha aggiunto di essere stato trattenuto, maltrattato e picchiato nonché privato del cibo e di aver sofferto di due attacchi di panico, per i quali non avrebbe ricevuto alcun farmaco utile o altro supporto, durante i due giorni in Polonia, che queste allegazioni avanzate solo in fase di ricorso non sono minimamente dimostrate e pertanto non sono rese verosimili, che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che resta ancora da stabilire se, come richiesto dal ricorrente, nel suo caso trovi applicazione la clausola di sovranità, che secondo il ricorrente, sussisterebbe un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU e all'art. 3 Conv. tortura. L'autorità inferiore avrebbe pertanto dovuto esercitare la clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); nello specifico, egli afferma che l'assistenza medica in Polonia sarebbe inadeguata o pressoché inesistente; l'accesso a cure mediche specializzate sarebbe peggiorato e ad alcuni richiedenti asilo verrebbe negato l'accesso a cure più costose. A volte i richiedenti asilo avrebbero potuto accedere a cure mediche adeguate solo dopo l'intervento di ONG e mesi di lotta. Egli avrebbe vissuto in prima persona questa esperienza in Polonia, poiché avrebbe a malapena ricevuto assistenza medica quando ha sofferto di attacchi di panico sul posto. Non sarebbe quindi prevedibile che riceverà un adeguato supporto medico se sarà costretto a tornare in Polonia. Egli sarebbe in cattive condizioni di salute; gli sarebbe stato diagnosticato un grave disturbo del sonno, sorto a seguito di esperienze traumatiche vissute in Polonia, e soffrirebbe anche di attacchi di panico. In questo contesto, sarebbe quindi d'uopo effettuare ulteriori esami medici prima di poter valutare se il rientro in Polonia sia ammissibile ai sensi del Regolamento Dublino III e se egli, quale persona particolarmente vulnerabile, potrà avere un accesso sufficiente alle cure mediche in Polonia, che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che tale disposizione è concretizzata dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, secondo il quale se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); mentre se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e a entrare nel merito della domanda d'asilo e il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che inoltre, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che, in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Polonia, che infine, dall'incarto non risultano problemi medici ostativi al trasferimento, che invero, il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; ciò risulta essere il caso segnatamente qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata a un reale rischio di un grave, rapido e irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU, Grande Camera, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2), che nel caso di specie, si rileva anzitutto che per i problemi dentali e di sospetta scabbia il ricorrente ha ricevuto le cure necessarie (cfr. atti SEM n. 13/3, 19/3 e 22/2), che, inoltre, stando ai primi rapporti medici del 28 agosto 2024, del 10 e 30 settembre 2024 nonché del 2 ottobre 2024, il ricorrente soffriva di un disturbo del sonno come reazione post-traumatica con problemi di respirazione e di pressione cardiaca nonché pensieri negativi, trattati con farmaci (cfr. atti SEM n. 23/2, 24/2, 25/2, e 29/2), mentre con il rapporto medico del 7 ottobre 2024 si diagnosticava un episodio depressivo con elementi di paura e panico con pensieri negativi (autolesivi), ma nessuna suicidalità acuta, e si prescriveva una terapia farmacologica, riadattata dopo la visita del 14 ottobre 2024 con diagnosi di insonnia (cfr. atti SEM n. 31/2, 32/2), che i problemi di salute di cui soffre l'insorgente non risultano essere di particolare gravità e i trattamenti che sta seguendo non presentano eccezionali specificità, che ad ogni modo, la Polonia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché l'insorgente riceva la necessaria assistenza sanitaria (cfr. art. 19 direttiva accoglienza), che come statuito nella decisione impugnata, sarà premura delle autorità competente informare in maniera precisa e completa le autorità polacche prima dell'arrivo dei problemi di salute del ricorrente (art. 31 seg. Regolamento Dublino III), che alla luce di quanto sopra esposto, non si intravedono motivi per cui, ai sensi delle richieste subordinate del ricorrente, l'autorità inferiore avrebbe dovuto svolgere degli accertamenti onde chiarire l'eventuale accesso alle cure mediche necessarie in Polonia; dimodoché non si impone un rinvio degli atti per ulteriori chiarimenti in tal senso, né tantomeno l'obbligo di ottenere dalle autorità polacche una concreta garanzia scritta in merito all'assistenza medica e alla sistemazione del ricorrente prima del suo trasferimento (cfr. sentenza del Tribunale E-964/2024 del 7 marzo 2024 consid. 7.6), che in base a quanto sopra, non si ravvisano elementi per i quali l'autorità inferiore sarebbe stata obbligata, in base a norme imperative del diritto internazionale, a esaminare la domanda d'asilo dell'insorgente, né risulta che essa abbia esercitato in maniera arbitraria il proprio potere d'apprezzamento nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi, che pertanto, la SEM non ha giustamente applicato la clausola di sovranità di cui agli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 al caso di specie, che è quindi a giusto titolo che essa non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha pronunciato il suo trasferimento verso la Polonia conformemente all'art. 44 LAsi, che visto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anticipo spese sono divenute senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste d'acchito di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente soccombente in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Pierluigi Paganini Data di spedizione: