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D-7242/2024

D-7242/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-11-27 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Pierluigi Paganini Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7242/2024 Sentenza del 27 novembre 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gregor Chatton; cancelliere Pierluigi Paganini. Parti A._______, nato il (...), Eritrea, c/o CFA Chiasso, Via Milano 23, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 7 novembre 2024 / N (...). Visto: la domanda di asilo che A._______, cittadino eritreo, ha presentato in Svizzera il 6 ottobre 2024, gli estratti della banca dati dattiloscopica "EURODAC" dell'8 ottobre 2024 dai quali risulta che questi aveva già depositato una domanda d'asilo in Polonia il 20 settembre 2024, l'accettazione delle autorità polacche dell'11 ottobre 2024 della richiesta di ripresa in carico della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 9 ottobre 2024 in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III), il colloquio personale Dublino del 22 ottobre 2024 nel corso del quale è stato concesso all'interessato il diritto di essere sentito in merito alla possibile competenza della Polonia per l'esame della sua domanda d'asilo, la decisione del 7 novembre 2024, notificata l'11 novembre 2024, con cui la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) e ha pronunciato il trasferimento del richiedente verso la Polonia, il ricorso inoltrato il 18 novembre 2024 al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) con cui il ricorrente chiede (secondo il senso) l'annullamento della summenzionata decisione e l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo in applicazione della clausola di sovranità; a titolo procedurale, postula istanza di assistenza giudiziaria nonché di concessione dell'effetto sospensivo, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA e occorre pertanto entrare nel merito dello stesso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che contestato, nel caso di specie, è se l'autorità inferiore è a giusto titolo non entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, che adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminarne la fondatezza (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2 con rinvii), che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come nel caso di specie -, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III), che il ricorrente non ha la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3) e che quo all'obbligo di fornire le impronte digitali, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]; sentenza del TAF D-975/2024 del 22 febbraio 2024 consid. 5.3.2), che nel caso di specie, dall'estratto "EURODAC" (cfr. atto SEM n. 9/1) risulta che il ricorrente aveva già depositato una domanda d'asilo in Polonia in data 20 settembre 2024, che la richiesta di ripresa in carico presentata dalla SEM (cfr. atto SEM n. 12/5) è stata espressamente accettata dalle competenti autorità polacche in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM n. 18/1), che inoltre, trattandosi in casu di un richiedente maggiorenne, i presunti fratellastri residenti in Svizzera, anch'essi maggiorenni, non possono in ogni caso essere sussunti sotto la definizione di "familiari" ai sensi dell'art. 2 lett. g Regolamento Dublino III (cfr. ad es. sentenza del TAF F-4786/2021 del 5 novembre 2021 consid. 8.7), per cui l'art. 9 Regolamento Dublino III (familiari beneficiari di protezione internazionale) non trova applicazione nella fattispecie, che di conseguenza, la competenza della Polonia per il proseguimento della procedura d'asilo del ricorrente è di principio data, che nel gravame, il ricorrente sostiene che le autorità polacche avrebbero fatto uso di violenza nei suoi confronti e intrapreso misure non coerenti con le direttive accoglienza di cui sono firmatarie, che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che si rileva che il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione non è assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte EDU, Grande Camera, M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che da giurisprudenza costante del Tribunale, anche dopo l'inizio della guerra in Ucraina che ha provocato un forte afflusso di persone in Polonia a partire dalla fine del febbraio 2022, non si può concludere che in tale Paese vi siano carenze sistemiche nella procedura di asilo o nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. ad es. sentenza del Tribunale F-5789/2024 del 19 settembre 2024 consid. 5.2 con riferimenti), che peraltro, la sospensione del diritto all'asilo, invocata dal ricorrente, è stata - per ora - soltanto prospettata dal governo polacco, che conseguentemente, l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III non trova applicazione nel caso di specie, che in seguito, va esaminato se vi è un rapporto di dipendenza tra il ricorrente e i fratellastri risiedenti in Svizzera ai sensi dell'art. 16 Regolamento Dublino III (persone a carico), che in tale contesto, il ricorrente afferma che in Svizzera egli avrebbe ritrovato i fratellastri, titolari di un permesso di soggiorno; dalle dichiarazioni congiunte emergerebbe che sarebbero sempre stati in contatto, nonostante si siano persi nel percorso migratorio; gli stessi sarebbero disponibili a sostenerlo, considerato che, dopo la morte del loro padre, sarebbero da considerarsi una famiglia; essi potrebbero aiutarlo a gestire la propria vita in Svizzera ed essendo membri della stessa famiglia, dovrebbero poter vivere nello stesso posto, che quandanche si volesse ritenere comprovata l'asserita relazione con i presunti fratellastri residenti in Svizzera in base alla dichiarazione del 15 novembre 2024 di quest'ultimi e ai loro relativi permessi di soggiorno allegati al ricorso, e pur ammettendo che un fratellastro rientri nel campo di applicazione dell'art. 16 Regolamento Dublino III, non si giustifica una competenza della Svizzera in base a tale norma, che invero, l'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III presuppone, fra l'altro, che esista un rapporto di dipendenza tra il richiedente e - tra gli altri - i suoi fratelli a causa, segnatamente, di malattia grave o di grave disabilità; il rapporto di dipendenza che fonda una responsabilità è limitato a situazioni eccezionali di particolare necessità di assistenza (cfr. sentenza del TAF F-2683/2024 del 22 maggio 2024 consid. 6.2.1 con riferimenti), che come si vedrà più sotto, il ricorrente di 23 anni soffre sì di disturbi di salute (diabete), ma non di tale gravità da giustificare una dipendenza particolare dall'assistenza dei fratellastri per affrontare la vita quotidiana; dipendenza che, peraltro, non è stata fatta valere dal ricorrente, il quale si è limitato ad addurre un possibile aiuto da parte loro segnatamente nella gestione delle problematiche mediche (oltre che in generale nella sua vita in Svizzera e nell'apprendimento della lingua), che va quindi negato un legame di dipendenza di entità tale da giustificare l'applicazione dell'art. 16 Regolamento Dublino III, che resta ancora da stabilire se, come richiesto dal ricorrente, nel suo caso trovi applicazione la clausola di sovranità, che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che tale disposizione è concretizzata dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, secondo il quale se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); mentre se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e a entrare nel merito della domanda d'asilo e il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che inoltre, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che agli atti non figurano nemmeno elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che a determinate condizioni, anche i fratellastri possono invocare l'art. 8 CEDU, in particolare quando un adulto residente in Svizzera si occupa della cura di un fratellastro che dipende da lui (cfr. DTF 120 Ib 257 consid. 1d seg.; per il presupposto del rapporto di dipendenza cfr. anche sentenza del TAF F-2683/2024 del 22 maggio 2024 consid. 6.2.6 con rinvio a DTAF 2008/47 consid. 4.11), che per i motivi già enunciati sopra nell'ambito dell'esame dell'art. 16 Regolamento Dublino III, un rapporto di dipendenza tra il ricorrente e i presunti fratellastri ai sensi della summenzionata giurisprudenza non è dato, dimodoché anche l'applicazione dell'art. 8 CEDU non si giustifica nella fattispecie, che inoltre, non risultano nemmeno problemi medici ostativi al trasferimento, che al riguardo il ricorrente adduce che, alla luce della sua situazione medica, la sua incolumità fisica in Polonia sarebbe in serio pericolo, non essendo ivi garantita la necessaria presa a carico continuativa, che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; ciò risulta essere il caso segnatamente qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata a un reale rischio di un grave, rapido e irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU, Grande Camera, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2), che i problemi del ricorrente di otite e ascesso cutaneo, che erano ancora presenti al momento dell'emanazione della decisione impugnata, si sono risolti (cfr. rapporto medico del 13 novembre 2024 [atto SEM n. 31/2]); mentre riguardo all'affezione da diabete mellito di tipo I si rileva che il ricorrente ha ricevuto le dovute cure (cfr. rapporti medici dell'8 ottobre 2024 [atto SEM n. 15/2], 24 ottobre 2024 [atto SEM n. 21/2 seg.], 29 ottobre 2024 [atto SEM n. 24/2], 11 novembre 2024 [atto SEM n. 29/2] e 13 novembre 2024 [atto SEM n. 31/2]) e che i trattamenti di cui necessita sono disponibili anche in Polonia, che la Polonia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché l'insorgente riceva la necessaria assistenza medica (cfr. art. 19 direttiva accoglienza), che come statuito nella decisione impugnata, la SEM nell'ambito del rinvio informerà le autorità polacche sulla situazione medica del ricorrente e sui trattamenti necessari conformemente all'art. 31 seg. Regolamento Dublino III, che in base a quanto sopra, non si ravvisano elementi per i quali l'autorità inferiore sarebbe stata obbligata, in base a norme imperative del diritto internazionale, a esaminare la domanda d'asilo dell'insorgente, né risulta che essa abbia esercitato in maniera arbitraria il proprio potere d'apprezzamento nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che pertanto, la SEM non ha giustamente applicato la clausola di sovranità di cui agli artt. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 al caso di specie, che è quindi a giusto titolo che essa non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha pronunciato il suo trasferimento verso la Polonia conformemente all'art. 44 LAsi, che visto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste d'acchito di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente soccombente in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, di principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Pierluigi Paganini Data di spedizione: