Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 108 cpv. 3 LAsi.
E. 1.3 Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2.1 Vengono fatti valere vizi di natura formale. Il ricorrente domanda in subordine la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. Egli reclama una violazione della massima inquisitoria (art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi) in quanto l'autorità inferiore avrebbe menzionato in maniera erronea i mezzi di prova da lui consegnati, compilando in maniera sbagliata la domanda di take back nei confronti delle autorità tedesche, non indicando che egli fosse sposato né che la moglie risiedesse in Svizzera, e dunque non informando correttamente queste ultime sulla sua effettiva situazione famigliare. Viene altresì fatta valere una violazione del diritto ad essere sentiti dovuta ad un accertamento viziato dei fatti, per cui la decisione della SEM risulterebbe immotivata (art. 29 PA combinato con art. 6 LAsi). Tali censure formali sono da esaminare preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; 144 I 11 consid. 5.3; per l'obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 e per l'obbligo di motivazione DTF 136 I 229 consid. 5.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2).
E. 2.2 In merito all'asserita violazione della massima inquisitoria e in contrasto con le affermazioni del ricorrente, l'autorità inferiore ha eseguito un esame attento e completo di tutte le circostanze fatte valere in fase istruttoria, così come di tutti i fatti dimostrati con mezzi di prova sufficienti. In merito all'affermazione del ricorrente secondo cui l'autorità inferiore avrebbe omesso di elencare correttamente i mezzi di prova relativi alla richiesta di take back, non risulta chiaro dalla memoria di ricorso quali di essi sarebbero stati omessi o menzionati in maniera scorretta. Inoltre, al contrario di quanto menzionato dal ricorrente, non risulta agli atti che egli abbia fornito al suo arrivo informazioni sufficienti per attestare il legame matrimoniale tra questi e sua moglie, ma che invece tali mezzi di prova sarebbero stati consegnati solamente in seguito al primo colloquio Dublino (vedi SEM-atti 2/1, 15/3, 16/1). La domanda di take back del 17 ottobre 2023 (SEM-atti 21/7) è stata fatta prima del colloquio Dublino complementare del 23 ottobre 2024, ove la situazione famigliare del ricorrente poté effettivamente essere chiarita. Essa è tuttavia risultata viziata da un'informazione incorretta in merito allo stato maritale del ricorrente che, però come si vedrà di seguito, non si rivelò determinante per stabilire la correttezza del trasferimento del ricorrente in Germania. Infatti, proprio allo scopo di accertare che i criteri secondo l'art. 8 CEDU venissero rispettati, la SEM ha deciso di eseguire un colloquio complementare in data 23 ottobre 2024 (SEM-atti 26/4). Da tale incontro e come si potrà di seguito costatare nel trattamento materiale del ricorso (vedi consid. 5.4) non è emerso tuttavia alcun legame famigliare rilevante ad ostacolare il trasferimento del ricorrente in Germania, per cui non è risultato dunque nemmeno necessario modificare la richiesta di take back. Inoltre, essendosi il ricorrente sposato in Germania (vedi SEM-atti 18/2), lo Stato tedesco deteneva già le informazioni necessarie per potere determinare lo stato civile del ricorrente e quindi verificare la correttezza delle informazioni inoltrate dalla SEM. Ciò si evince anche dal fatto che il ricorrente, come riportato a pagina 12 nel ricorso, in merito alla sua domanda d'asilo in Germania ha esperito tutti i gradi di ricorso sino alla decisione del 16 settembre 2024, per cui risulta inverosimile che egli non abbia menzionato almeno una volta il suo matrimonio dell'8 febbraio 2024 alle autorità di suddetto paese. Quest'ultimo, valutata la situazione del ricorrente, ha dunque accolto la richiesta di take back il 22 ottobre 2024 (SEM-atti 25/3). La ricostruzione dei fatti risulta quindi corretta e completa, per cui la decisione della SEM del 31 ottobre 2024 non risulta immotivata.
E. 2.3 Visto quanto sopra, gli atti all'incarto non rendono quindi conto di alcun elemento che permetta di ritenere che la SEM abbia stabilito in maniera incompleta o inesatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi); e quindi di conseguenza essa si è attenuta al suo obbligo inquisitorio. Le censure mosse dal ricorrente a tal proposito risultano prive di fondamento. Lo stesso vale per il diritto di essere sentiti. Trattandosi inoltre di argomentazioni di fondo, queste verranno ulteriormente approfondite nell'esame materiale del ricorso (cfr. consid. 5.4)
E. 3.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 3.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La procedura di determinazione dello Stato competente viene avviata non appena una domanda di asilo viene presentata per la prima volta in uno Stato membro (art. 20 par. 1 RD III).
E. 3.3 Nel caso di una domanda di ripresa in carico, come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; 2019 VI/7 consid. 6.5). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la sua domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III).
E. 3.4 Giusta l'art. 18 par. 1 lett. d RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.
E. 3.5 Nella presente disamina, le investigazioni condotte dalla SEM hanno rivelato che il ricorrente aveva già inoltrato una richiesta d'asilo pregressa in Germania il 5 giugno 2021 (SEM-atti 4/1) la quale era stata già respinta dalle autorità tedesche (SEM-atti 15/3; ricorso dell'11 novembre 2024, p. 12). Dagli atti non risulta che siano state inoltrate ulteriori domande d'asilo in altri stati membri. La Germania ha inoltre accettato la richiesta di take back in data 22 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III (SEM-atti 25/3). Pertanto la competenza delle autorità tedesche è di principio data.
E. 4.1 Occorre così appurare, qui appresso, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Germania, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III).
E. 4.2 In proposito va osservato che la Germania è vincolata alla CartaUE, è firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (CR, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (PA/CR, RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni.
E. 4.3 Pertanto, vale la presunzione che questo Stato garantisce la tutela dei diritti dei richiedenti asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2). Secondo costante giurisprudenza di codesto Tribunale non sussistono fondati motivi per ritenere che in Germania siano presenti carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. ex pluris sentenze del Tribunale E-5320/2024 del 2 settembre 2024; E-4566/2024 del 22 luglio 2024 consid. 4.2; F-411/2024 del 29 gennaio 2024 consid. 4.2). Il ricorrente, inoltre, non ha mai menzionato né in fase istruttoria né tantomeno in fase di ricorso elementi che potessero addurre a carenze sistemiche.
E. 4.4 Dunque la presunzione legale secondo cui la Germania agisca in linea con gli standard e le norme previste dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dal ricorrente. L'applicazione dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie
E. 5 Occorre ancora esaminare se nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo; il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
E. 5.1 Né nell'ambito del colloquio Dublino del 16 ottobre 2024 (SEM-atti 15/3) né agli atti risultano patologie di natura medica ostative ad un trasferimento del ricorrente. Al contrario, il ricorrente dispone di buona salute, come da egli stesso ammesso nel summenzionato colloquio. Non vengono altresì fatti valere presunti maltrattamenti da parte delle autorità tedesche. Per contestare il suo trasferimento in Germania, il ricorrente si è appellato unicamente alla presenza di sua moglie in Svizzera che sarebbe in possesso di un permesso di soggiorno C. Pertanto il suo trasferimento in Germania sarebbe in pieno contrasto con l'art. 8 CEDU.
E. 5.2 L'art. 8 CEDU figura tra le disposizioni che possono condurre all'applicazione delle clausole discrezionali (cfr. DTAF 2013/24 consid. 5). Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dalla disposizione precitata, lo straniero deve comprovare l'esistenza di una relazione stretta ed effettiva con un famigliare, il quale beneficia di un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata), come pure che all'interessato non è possibile - rispettivamente non sarebbe ragionevolmente possibile - proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 segg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). Sono relazioni famigliari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU, anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano. In una tale evenienza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Tuttavia come sancito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo tale presunzione non è assoluta, per cui non si deduce l'obbligo generalizzato di uno stato membro d'autorizzare il ricongiungimento famigliare sul suo territorio (sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Rodrigues da Silva e Hoogkamer contro Paesi Bassi del 31 gennaio 2006, 50435/99, § 39). Pertanto tale presunzione può essere rovesciata anche nel caso in specie.
E. 5.3 In base agli atti presentati in fase istruttoria (SEM-atti 18/2) e nuovamente inoltrati con il ricorso (ricorso dell'11 novembre 2024, allegato 5) emerge chiaramente che il ricorrente si è sposato con la signora B._______ l'8 febbraio 2024 a (...) in Germania. Pertanto la presunzione secondo l'art. 8 CEDU si applicherebbe. Tuttavia nell'ambito del colloquio Dublino del 23 ottobre 2024 e in base alla documentazione presente agli atti sono emerse diverse incongruenze nella presentazione dei fatti da parte del ricorrente. Durante il colloquio Dublino del 23 ottobre 2024 è emerso che il ricorrente non ha mai convissuto con sua moglie. Tale circostanza risultava già ben chiara a seguito del colloquio Dublino del 16 ottobre 2024 quando il ricorrente dichiarava che egli aveva soggiornato in Germania per tre anni e mezzo a partire dal 2021, mentre la moglie viveva in Svizzera (SEM-atti 15/3, pag. 1). In base a quanto asserito, il ricorrente dapprima menzionava che la moglie lo veniva a visitare in Germania durante i weekend per poi dire che ella andava in Turchia a visitarlo regolarmente per 2-3 settimane a maggio, rispettivamente 3-4 settimane a ottobre (SEM-atti 26/4, pag. 3). Non risulta dunque chiara la frequenza con la quale i due coniugi si vedessero di persona. Ancora meno chiara e dubbiosa risulta la risposta del ricorrente alla domanda per cui non fosse stata fatta richiesta di un ricongiungimento famigliare. Il ricorrente ha affermato di avere atteso la risposta in merito alla sua richiesta d'asilo in Germania e che qualora avesse ricevuto esito positivo sarebbe poi venuto in Svizzera, salvo per poi ammettere che indipendentemente dall'esito di tale domanda sarebbe comunque venuto nella Confederazione (SEM-atti 26/4, pag. 3). Tale affermazione risulta contraddittoria e non giustifica il mancato avviamento di una procedura ordinaria di ricongiungimento famigliare. Inoltre, già nel primo colloquio di Dublino era emerso che il motivo per cui il ricorrente avesse lasciato la Germania non fosse riunirsi con sua moglie ma il fatto che la sua domanda di asilo in Germania fosse stata respinta per ben tre volte (SEM-atti 15/3, pag. 1). Il ricorrente stesso ha ammesso che la sua relazione è stata per lo più vissuta al telefono e con incontri sporadici con la moglie, così come riportato nella decisione impugnata (vedi SEM-atti 30/18, pagg. 7, 8; SEM-atti 26/4, p. 4). Pertanto non sussistono elementi che inducano ad una relazione stretta ed effettivamente vissuta tra il ricorrente e sua moglie. L'applicazione dell'art. 8 CEDU non è data per cui non sussistono elementi ostativi ad un trasferimento in Germania. Va inoltre costatato che nel presente caso non sussistono vincoli famigliari degni di protezione secondo gli art. 16 para 1 e para 2 RD III, la cui applicazione viene dunque negata.
E. 5.4 In siffatte circostanze, non si ravvisano motivi per ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di riflesso, la Germania si conferma competente per la presa in carico dei ricorrenti nel rispetto delle condizioni prescritte dal RD III.
E. 6 Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OA 1). Il ricorso deve quindi essere respinto.
E. 7.1 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di uno secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente.
E. 7.2 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali così come quella in merito alla concessione dell'effetto sospensivo, risultano divenute senza oggetto.
E. 8.1 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 8.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 9 La misura supercautelare ordinata dal Tribunale in data 12 novembre 2024 decade con la pronuncia della presente sentenza finale (cfr. sentenza del Tribunale D-2342/2024 del 22 maggio 2024 consid. 12).
E. 10 La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-7080/2024 Sentenza del 15 novembre 2024 Composizione Giudice Gregor Chatton, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliere Matthew Pydar. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 31 ottobre 2024 / (...). Fatti: A. Il ricorrente ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 4 ottobre 2024. Da ricerche intraprese dalla SEM nella banca dati europea "Eurodac", è risultato che egli aveva depositato una domanda d'asilo pregressa in Germania in data 5 giugno 2021. B. Il 16 ottobre 2024 si è tenuto un primo colloquio Dublino con il ricorrente nel quale è emersa la presenza di sua moglie in Svizzera. C. A seguito di tale incontro il rappresentante legale del ricorrente ha trasmesso alla SEM ulteriori mezzi di prova il 16 ottobre 2024. D. Il 17 ottobre 2024, l'autorità inferiore ha richiesto alla sua omologa tedesca la ripresa in carico del ricorrente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). In data 22 ottobre 2024 le competenti autorità tedesche hanno accettato di riprendere in carico il ricorrente ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III. E. In data 23 ottobre 2024 si è tenuto un secondo colloquio Dublino nel quale è stato approfondito il tema della relazione del ricorrente con sua moglie. F. Per decisione del 31 ottobre 2024, notificata il 4 novembre 2024, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), ha ordinato il suo allontanamento in Germania e l'esecuzione di questo provvedimento, rilevando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo. G. Contro tale provvedimento, il ricorrente, patrocinato dal suo rappresentante, ha presentato ricorso l'11 novembre 2024. Il ricorrente domanda che l'esecuzione della decisione venga sospesa in via supercautelare nonché la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Egli domanda inoltre l'esenzione dal pagamento delle spese giudiziarie oltre che del relativo anticipo, con protesta di tasse e ripetibili. Nel merito chiede l'annullamento della precitata decisione e, in subordine, la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. H. Il 12 novembre 2024 il giudice istruttore ha disposto la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente verso la Germania. Diritto: 1. 1.1. Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). 1.2. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 108 cpv. 3 LAsi. 1.3. Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1. Vengono fatti valere vizi di natura formale. Il ricorrente domanda in subordine la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. Egli reclama una violazione della massima inquisitoria (art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi) in quanto l'autorità inferiore avrebbe menzionato in maniera erronea i mezzi di prova da lui consegnati, compilando in maniera sbagliata la domanda di take back nei confronti delle autorità tedesche, non indicando che egli fosse sposato né che la moglie risiedesse in Svizzera, e dunque non informando correttamente queste ultime sulla sua effettiva situazione famigliare. Viene altresì fatta valere una violazione del diritto ad essere sentiti dovuta ad un accertamento viziato dei fatti, per cui la decisione della SEM risulterebbe immotivata (art. 29 PA combinato con art. 6 LAsi). Tali censure formali sono da esaminare preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; 144 I 11 consid. 5.3; per l'obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 e per l'obbligo di motivazione DTF 136 I 229 consid. 5.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2). 2.2. In merito all'asserita violazione della massima inquisitoria e in contrasto con le affermazioni del ricorrente, l'autorità inferiore ha eseguito un esame attento e completo di tutte le circostanze fatte valere in fase istruttoria, così come di tutti i fatti dimostrati con mezzi di prova sufficienti. In merito all'affermazione del ricorrente secondo cui l'autorità inferiore avrebbe omesso di elencare correttamente i mezzi di prova relativi alla richiesta di take back, non risulta chiaro dalla memoria di ricorso quali di essi sarebbero stati omessi o menzionati in maniera scorretta. Inoltre, al contrario di quanto menzionato dal ricorrente, non risulta agli atti che egli abbia fornito al suo arrivo informazioni sufficienti per attestare il legame matrimoniale tra questi e sua moglie, ma che invece tali mezzi di prova sarebbero stati consegnati solamente in seguito al primo colloquio Dublino (vedi SEM-atti 2/1, 15/3, 16/1). La domanda di take back del 17 ottobre 2023 (SEM-atti 21/7) è stata fatta prima del colloquio Dublino complementare del 23 ottobre 2024, ove la situazione famigliare del ricorrente poté effettivamente essere chiarita. Essa è tuttavia risultata viziata da un'informazione incorretta in merito allo stato maritale del ricorrente che, però come si vedrà di seguito, non si rivelò determinante per stabilire la correttezza del trasferimento del ricorrente in Germania. Infatti, proprio allo scopo di accertare che i criteri secondo l'art. 8 CEDU venissero rispettati, la SEM ha deciso di eseguire un colloquio complementare in data 23 ottobre 2024 (SEM-atti 26/4). Da tale incontro e come si potrà di seguito costatare nel trattamento materiale del ricorso (vedi consid. 5.4) non è emerso tuttavia alcun legame famigliare rilevante ad ostacolare il trasferimento del ricorrente in Germania, per cui non è risultato dunque nemmeno necessario modificare la richiesta di take back. Inoltre, essendosi il ricorrente sposato in Germania (vedi SEM-atti 18/2), lo Stato tedesco deteneva già le informazioni necessarie per potere determinare lo stato civile del ricorrente e quindi verificare la correttezza delle informazioni inoltrate dalla SEM. Ciò si evince anche dal fatto che il ricorrente, come riportato a pagina 12 nel ricorso, in merito alla sua domanda d'asilo in Germania ha esperito tutti i gradi di ricorso sino alla decisione del 16 settembre 2024, per cui risulta inverosimile che egli non abbia menzionato almeno una volta il suo matrimonio dell'8 febbraio 2024 alle autorità di suddetto paese. Quest'ultimo, valutata la situazione del ricorrente, ha dunque accolto la richiesta di take back il 22 ottobre 2024 (SEM-atti 25/3). La ricostruzione dei fatti risulta quindi corretta e completa, per cui la decisione della SEM del 31 ottobre 2024 non risulta immotivata. 2.3. Visto quanto sopra, gli atti all'incarto non rendono quindi conto di alcun elemento che permetta di ritenere che la SEM abbia stabilito in maniera incompleta o inesatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi); e quindi di conseguenza essa si è attenuta al suo obbligo inquisitorio. Le censure mosse dal ricorrente a tal proposito risultano prive di fondamento. Lo stesso vale per il diritto di essere sentiti. Trattandosi inoltre di argomentazioni di fondo, queste verranno ulteriormente approfondite nell'esame materiale del ricorso (cfr. consid. 5.4) 3. 3.1. Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 3.2. Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La procedura di determinazione dello Stato competente viene avviata non appena una domanda di asilo viene presentata per la prima volta in uno Stato membro (art. 20 par. 1 RD III). 3.3. Nel caso di una domanda di ripresa in carico, come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; 2019 VI/7 consid. 6.5). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la sua domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). 3.4. Giusta l'art. 18 par. 1 lett. d RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno. 3.5. Nella presente disamina, le investigazioni condotte dalla SEM hanno rivelato che il ricorrente aveva già inoltrato una richiesta d'asilo pregressa in Germania il 5 giugno 2021 (SEM-atti 4/1) la quale era stata già respinta dalle autorità tedesche (SEM-atti 15/3; ricorso dell'11 novembre 2024, p. 12). Dagli atti non risulta che siano state inoltrate ulteriori domande d'asilo in altri stati membri. La Germania ha inoltre accettato la richiesta di take back in data 22 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III (SEM-atti 25/3). Pertanto la competenza delle autorità tedesche è di principio data. 4. 4.1. Occorre così appurare, qui appresso, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Germania, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III). 4.2. In proposito va osservato che la Germania è vincolata alla CartaUE, è firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (CR, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (PA/CR, RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. 4.3. Pertanto, vale la presunzione che questo Stato garantisce la tutela dei diritti dei richiedenti asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2). Secondo costante giurisprudenza di codesto Tribunale non sussistono fondati motivi per ritenere che in Germania siano presenti carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. ex pluris sentenze del Tribunale E-5320/2024 del 2 settembre 2024; E-4566/2024 del 22 luglio 2024 consid. 4.2; F-411/2024 del 29 gennaio 2024 consid. 4.2). Il ricorrente, inoltre, non ha mai menzionato né in fase istruttoria né tantomeno in fase di ricorso elementi che potessero addurre a carenze sistemiche. 4.4. Dunque la presunzione legale secondo cui la Germania agisca in linea con gli standard e le norme previste dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dal ricorrente. L'applicazione dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie
5. Occorre ancora esaminare se nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo; il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 5.1. Né nell'ambito del colloquio Dublino del 16 ottobre 2024 (SEM-atti 15/3) né agli atti risultano patologie di natura medica ostative ad un trasferimento del ricorrente. Al contrario, il ricorrente dispone di buona salute, come da egli stesso ammesso nel summenzionato colloquio. Non vengono altresì fatti valere presunti maltrattamenti da parte delle autorità tedesche. Per contestare il suo trasferimento in Germania, il ricorrente si è appellato unicamente alla presenza di sua moglie in Svizzera che sarebbe in possesso di un permesso di soggiorno C. Pertanto il suo trasferimento in Germania sarebbe in pieno contrasto con l'art. 8 CEDU. 5.2. L'art. 8 CEDU figura tra le disposizioni che possono condurre all'applicazione delle clausole discrezionali (cfr. DTAF 2013/24 consid. 5). Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dalla disposizione precitata, lo straniero deve comprovare l'esistenza di una relazione stretta ed effettiva con un famigliare, il quale beneficia di un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata), come pure che all'interessato non è possibile - rispettivamente non sarebbe ragionevolmente possibile - proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 segg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). Sono relazioni famigliari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU, anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano. In una tale evenienza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Tuttavia come sancito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo tale presunzione non è assoluta, per cui non si deduce l'obbligo generalizzato di uno stato membro d'autorizzare il ricongiungimento famigliare sul suo territorio (sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Rodrigues da Silva e Hoogkamer contro Paesi Bassi del 31 gennaio 2006, 50435/99, § 39). Pertanto tale presunzione può essere rovesciata anche nel caso in specie. 5.3. In base agli atti presentati in fase istruttoria (SEM-atti 18/2) e nuovamente inoltrati con il ricorso (ricorso dell'11 novembre 2024, allegato 5) emerge chiaramente che il ricorrente si è sposato con la signora B._______ l'8 febbraio 2024 a (...) in Germania. Pertanto la presunzione secondo l'art. 8 CEDU si applicherebbe. Tuttavia nell'ambito del colloquio Dublino del 23 ottobre 2024 e in base alla documentazione presente agli atti sono emerse diverse incongruenze nella presentazione dei fatti da parte del ricorrente. Durante il colloquio Dublino del 23 ottobre 2024 è emerso che il ricorrente non ha mai convissuto con sua moglie. Tale circostanza risultava già ben chiara a seguito del colloquio Dublino del 16 ottobre 2024 quando il ricorrente dichiarava che egli aveva soggiornato in Germania per tre anni e mezzo a partire dal 2021, mentre la moglie viveva in Svizzera (SEM-atti 15/3, pag. 1). In base a quanto asserito, il ricorrente dapprima menzionava che la moglie lo veniva a visitare in Germania durante i weekend per poi dire che ella andava in Turchia a visitarlo regolarmente per 2-3 settimane a maggio, rispettivamente 3-4 settimane a ottobre (SEM-atti 26/4, pag. 3). Non risulta dunque chiara la frequenza con la quale i due coniugi si vedessero di persona. Ancora meno chiara e dubbiosa risulta la risposta del ricorrente alla domanda per cui non fosse stata fatta richiesta di un ricongiungimento famigliare. Il ricorrente ha affermato di avere atteso la risposta in merito alla sua richiesta d'asilo in Germania e che qualora avesse ricevuto esito positivo sarebbe poi venuto in Svizzera, salvo per poi ammettere che indipendentemente dall'esito di tale domanda sarebbe comunque venuto nella Confederazione (SEM-atti 26/4, pag. 3). Tale affermazione risulta contraddittoria e non giustifica il mancato avviamento di una procedura ordinaria di ricongiungimento famigliare. Inoltre, già nel primo colloquio di Dublino era emerso che il motivo per cui il ricorrente avesse lasciato la Germania non fosse riunirsi con sua moglie ma il fatto che la sua domanda di asilo in Germania fosse stata respinta per ben tre volte (SEM-atti 15/3, pag. 1). Il ricorrente stesso ha ammesso che la sua relazione è stata per lo più vissuta al telefono e con incontri sporadici con la moglie, così come riportato nella decisione impugnata (vedi SEM-atti 30/18, pagg. 7, 8; SEM-atti 26/4, p. 4). Pertanto non sussistono elementi che inducano ad una relazione stretta ed effettivamente vissuta tra il ricorrente e sua moglie. L'applicazione dell'art. 8 CEDU non è data per cui non sussistono elementi ostativi ad un trasferimento in Germania. Va inoltre costatato che nel presente caso non sussistono vincoli famigliari degni di protezione secondo gli art. 16 para 1 e para 2 RD III, la cui applicazione viene dunque negata. 5.4. In siffatte circostanze, non si ravvisano motivi per ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste dall'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di riflesso, la Germania si conferma competente per la presa in carico dei ricorrenti nel rispetto delle condizioni prescritte dal RD III.
6. Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OA 1). Il ricorso deve quindi essere respinto. 7. 7.1. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di uno secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente. 7.2. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali così come quella in merito alla concessione dell'effetto sospensivo, risultano divenute senza oggetto. 8. 8.1. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 8.2. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
9. La misura supercautelare ordinata dal Tribunale in data 12 novembre 2024 decade con la pronuncia della presente sentenza finale (cfr. sentenza del Tribunale D-2342/2024 del 22 maggio 2024 consid. 12).
10. La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750. - sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. La presente sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM ed all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Gregor Chatton Matthew Pydar Data di spedizione: Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (per raccomandata; allegato: fattura)
- SEM, per l'incarto N (...)
- autorità cantonale competente (in copia)