Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)
Sachverhalt
A. A.a A._______, cittadino della Repubblica del Kosovo, di etnia albanese, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (…) aprile 2022. A.b Il 22 aprile 2022 l’interessato ha conferito procura alla rappresen- tanza legale assegnatagli. A.c A sostegno della sua domanda d’asilo il richiedente ha presentato: - carta d’identità (in originale); - alcune sue fotografie che lo ritraggono con delle ferite (in copia); - copia della denuncia alla polizia; - copia di un messaggio di denuncia; - copia di un rapporto medico; - copia di un certificato di scomparsa relativo a B._______; - copia di articoli di giornale; - la fotografia di un biglietto di minaccia e delle pallottole che erano alle- gate. A.d In data 2 agosto 2022 la Segreteria di Stato della migrazione (in se- guito: SEM) ha sentito il richiedente l’asilo nell'ambito di una prima audi- zione ex art. 26 cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), mentre il 30 agosto 2022 ha svolto con lo stesso una più ap- profondita audizione sui suoi motivi d’asilo. A.e L’interessato in corso di procedura è stato sottoposto a diverse visite mediche e consulti psichiatrici (cfr. documentazione agli atti). A.f Il 6 settembre 2022, il richiedente per il tramite della sua rappresentante legale, ha trasmesso il parere in merito alla bozza di decisione della SEM del 5 settembre 2022. B. Con decisione del 7 settembre 2022, notificata il medesimo giorno, la SEM ha respinto la domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti ai sensi dell'art. 40 LAsi, pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera conside- rando, nel contempo, l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragio-
D-4048/2022 Pagina 3 nevolmente esigibile e possibile. L'autorità ha inoltre indicato che il Consi- glio federale ha designato la Repubblica del Kosovo come Stato esente da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. C. Il 14 settembre 2022 l’interessato è insorto contro la decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando l'an- nullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di ri- fugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in primo subordine, la con- cessione dell’ammissione provvisoria e in secondo subordine la restitu- zione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni; con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, con protestate tasse e spese. Ulteriori fatti e gli argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (47 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto egli è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
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E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre per- tanto entrare nel merito del ricorso.
E. 3.1 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dalla giudice in qualità di giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
E. 3.2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti.
E. 4.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di- ritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'i- nadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).
E. 4.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 5.1 Per quanto riguarda i motivi d’asilo, l’interessato ha dichiarato, in so- stanza e per quanto qui di rilievo, di essere cittadino della Repubblica del Kosovo, di etnia albanese e di provenire da C._______. In particolare, egli ha affermato di essere perseguitato nel suo Paese in quanto si sarebbe messo sulle tracce della cugina scomparsa. Quest’ultima sarebbe stata un membro dell’esercito di liberazione del Kosovo (UCK) e avrebbe parteci- pato ad importanti battaglie contro la Serbia. Terminata la guerra, avrebbe continuato a recarsi presso la sua base militare a D._______, vicino a E._______, e dal 28 luglio 1999 non si avrebbero più notizie di lei. Le au- torità locali così come le forze delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK) e la missione European Union Rule of Law in Kosovo (EULEX Kosovo) non sarebbero riuscite a risolvere il mistero della sua scomparsa. Così, la sua famiglia, in particolare il padre e la sorella, rispettivamente lo zio e la cugina dell’interessato, avrebbe iniziato a svolgere delle indagini parallele, interro- gando ripetutamente il ministero pubblico affinché le indagini continuas- sero. Nel 2013 sarebbero stati rinvenuti tre cadaveri, ma il DNA non avrebbe corrisposto a quello della cugina. Essendo passato l’incarto rela- tivo alla scomparsa negli anni di mano in mano a diversi procuratori senza sostanziali progressi e sulla base di voci di diverse persone, la famiglia
D-4048/2022 Pagina 5 della dispersa e il richiedente avrebbero iniziato a maturare la tesi che vi sarebbe il coinvolgimento di una persona politicamente potente, seppur non avendo sospetti concreti. Dal 2020, momento in cui anche il ricorrente si sarebbe messo a partecipare attivamente alle indagini, egli avrebbe ini- ziato a ricevere telefonate e messaggi minatori da ignoti. Inoltre, egli ha asserito di aver subito due episodi di violenza. Il (…) egli sarebbe stato aggredito e picchiato violentemente da tre individui con il volto coperto da un passamontagna, i quali l’avrebbero intimato a non rivolgersi alla polizia, minacciando di fare del male al fratello. Successivamente, il (…), mentre si trovava alla guida di una macchina noleggiata, qualcuno gli avrebbe spa- rato colpendo il veicolo. Spaventato dall’accaduto si sarebbe rivolto alla polizia e avrebbe sporto denuncia, raccontando anche del primo episodio. In seguito, egli avrebbe preferito spostarsi presso la casa dello zio e il (…) aprile 2022 avrebbe deciso di espatriare (cfr. atti SEM 23/11 e 25/13).
E. 5.2 Nella decisione impugnata, in primo luogo, la SEM ha rilevato che es- sendo la Repubblica del Kosovo stata designata dal Consiglio federale come Paese esente da persecuzioni («Safe Country») ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, si potrebbe presumere che una persecuzione statale ri- levante ai sensi dell’asilo non esista e che sia assicurata la protezione con- tro le persecuzioni da parte di terzi. Esisterebbe pertanto una relativa sicu- rezza contro le persecuzioni che, in singoli casi, potrebbe essere smentita da concreti indizi sostanziati. Tuttavia, l’autorità di prima istanza ha osser- vato come nel caso concreto non risulterebbero esserci indizi che potreb- bero capovolgere la presunzione confutabile dell’assenza di persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. In particolare, la SEM ha sottolineato come le allegazioni dell’insorgente in merito sia alla connivenza dell’auto- rità sia alle sue persecuzioni risulterebbero del tutto inconsistenti. Invero, le autorità sarebbero intervenute, quando sollecitate dallo stesso. La SEM ha rilevato come la polizia sarebbe giunta sul luogo in cui gli avrebbero sparato ed avrebbe preso in custodia il veicolo. Inoltre, egli sarebbe stato ascoltato a lungo e la sua denuncia sarebbe stata formalizzata. Altresì, l’autorità inferiore ha constatato come dalle dichiarazioni dell’interessato, emergerebbe come il caso relativo alla scomparsa della cugina non sa- rebbe stato affatto archiviato. Su iniziativa delle autorità si sarebbe svolto a 14 anni dalla sparizione un confronto del DNA ed il ricorrente assieme alla cugina/sorella sarebbero stati anche ascoltati più volte sia dal Ministero pubblico che dalla polizia. Pertanto, a dire dell’autorità inferiore, l’ipotesi di un coinvolgimento di un’importante personaggio politico risulterebbe es- sere una supposizione del ricorrente e della sua famiglia, basata unica-
D-4048/2022 Pagina 6 mente su voci di persone non ben identificate e sul fatto che nessuno sa- rebbe stato accusato, in quanto non vi sarebbero fatti concreti a sostegno di tali ipotesi. Infine, la SEM ha osservato come nemmeno i mezzi di prova presentati permetterebbero di giungere ad una conclusione diversa, poiché il verbale di denuncia dimostrerebbe piuttosto la possibilità avuta dal ricorrente di ri- volgersi alle autorità per chiedere protezione.
E. 5.3 In sede ricorsuale, l’insorgente obietta in particolare la capacità di pro- tezione da parte della Repubblica del Kosovo, asserendo come il Paese di provenienza non avrebbe soddisfatto e non soddisferà gli standard previsti dal diritto internazionale e come nella fattispecie sussisterebbero indizi concreti sufficienti per smentire la presunzione di assenza di persecuzione nel paese. Inoltre, il richiedente l’asilo rileva come nella fattispecie l’autorità di prima istanza sarebbe incorsa in un accertamento inesatto ed incom- pleto dei fatti determinanti. Preliminarmente, egli ritiene inadeguata la trattazione di un caso com- plesso come il suo, nell’ambito della procedura celere in ragione dei brevi termini a cui soggiace l’istruzione della domanda d’asilo e la presentazione di un’eventuale istanza ricorsuale. Inoltre, il suo caso necessiterebbe di un ben maggiore approfondimento. Altresì, egli rimarca come i termini previsti dalla LAsi per lo svolgimento della procedura celere sarebbero stati larga- mente superati, trovandosi presso il Centro Federale d’Asilo (CFA) di F._______ già da oltre 150 giorni. Per quanto concerne gli indizi concreti di persecuzione, egli osserva in par- ticolare, come le autorità sarebbero intervenute in modo intempestivo e non l’avrebbero nemmeno riaccompagnato a casa. A suo dire, anche la forma- lizzazione della denuncia non sarebbe affatto un indice di protezione effet- tiva, portando l’esempio della cugina/sorella costretta anch’ella a lasciare il Paese dopo innumerevoli denunce. Altresì, egli osserva come le autorità kosovare non sarebbero intervenute di loro propria iniziativa, ma il ritrova- mento dei resti di tre corpi femminili le avrebbe indotte a fare un confronto del DNA della cugina così come di altre persone scomparse. Tuttavia, non si sarebbe trattato di indagini specifiche volte al suo ritrovamento o all’indi- viduazione dei responsabili della sua scomparsa. Egli fa notare come l’UN- MIK avrebbe effettivamente svolto delle ricerche – come, a suo dire, ci si aspetterebbe in un caso del genere – mentre le autorità kosovare non avrebbero fatto nulla al riguardo. Infine, l’interessato rimarca come egli, a
D-4048/2022 Pagina 7 causa del suo interessamento alla scomparsa della cugina, sarebbe og- getto di una persecuzione ex art. 3 LAsi. In aggiunta, l’interessato mette in rilievo come in Kosovo ancora oggi, più di 1600 persone risulterebbero scomparse e i loro famigliari non avrebbero nessuna informazione in merito alle circostanze e ai responsabili della scomparsa. A tal proposito, egli cita diversi rapporti di diverse fonti in merito alla situazione dei diritti umani in Kosovo, sottolineando, in particolare, la mancata garanzia da parte delle autorità kosovare del «diritto alla verità» delle famiglie degli scomparsi. Concludendo, che egli non potrà pertanto trovare alcuna protezione da parte delle autorità kosovare nei confronti di coloro, chiunque essi siano, che continuerebbero a minacciare lui e la sua famiglia.
E. 6.1 In primo luogo, in merito alle censure formali sollevate dall’insorgente nel gravame in ordine all’inadeguatezza della procedura celere ed il con- seguente accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rile- vanti (cfr. art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. anche DTAF 2019 I/6 consid. 5.1) da parte dell’autorità inferiore si osserva quanto segue.
E. 6.2 Nella sentenza di principio DTAF 2020 VI/5, questo Tribunale ha preci- sato che la cernita del tipo di procedura incombe alla SEM (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 7-8). Così, seppur non vi sia di principio alcun diritto a che la domanda d’asilo venga trattata secondo un determinato tipo di procedura (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo [Riassetto del settore dell'asilo] Foglio federale [FF] 2014 6917 segg., 6957), l’assenza di smistamento di un caso complesso nella procedura ampliata può compor- tare una violazione del diritto ad un ricorso effettivo di cui agli art. 29a della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101, in combinato disposto con l’art. 3 CEDU) alla luce del breve temine per presentare un’impugnativa previsto nella procedura celere (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 9). In una pari eventualità, se il Tribunale constata una violazione del diritto per via dell’impossibilità ad impugnare compiutamente la decisione, si giustifica l’annullamento della medesima e la retrocessione degli atti all’autorità inferiore per il trattamento in procedura ampliata. Que- sto perché l’obbiettivo di accelerare il procedimento in un contesto equo e nel rispetto delle prerogative di uno stato di diritto posto dal legislatore può essere garantito solo se l’autorità di prima istanza svolge con attenzione la
D-4048/2022 Pagina 8 cernita delle procedure previste dalla legge (cfr. DTAF 2020 VI/5 con- sid. 10).
E. 6.3 Nella fattispecie, considerando i motivi d’asilo del richiedente ed i mezzi di prova versati agli atti, non risulta trattarsi di un caso complesso che ne- cessitava accertamenti oltre alle audizioni svolte in data 2 e 30 agosto 2022 (cfr. atti SEM 23/11 e 25/13). Nell’atto ricorsuale, inoltre, non viene specifi- cato quali accertamenti supplementari sarebbero stati necessari per ana- lizzare il caso di specie. Non sussistendo un diritto al trattamento della do- manda d’asilo in un determinato tipo di procedura, l’autorità inferiore non doveva smistare il caso in procedura ampliata (DTAF 2020 VI/5 consid. 7.3). Per di più, quand’anche la SEM abbia effettivamente superato il ter- mine di 140 giorni previsti di soggiorno nei centri della Confederazione (cfr. art. 24 cpv. 4 LAsi; ARTHUR BRUNNER, Beschleunigung des Asylverfah- rens in der Schweiz: Verfahrensökonomie im Dienste eines fairen Verfah- rens?, in: Zeitschrift für das gesamte Verfahrensrecht [GVRZ] 2020, pag. 8 e seg.), si rileva come tale durata può essere opportunamente prolungata se ciò favorisce la rapida conclusione della procedura d’asilo o l’esecu- zione dell’allontanamento (cfr. art. 24 cpv. 5 LAsi; FF 2014 6943). Inoltre, si osserva come il ricorrente ha potuto presentare, nonostante il breve ter- mine di ricorso di cinque giorni, un atto ricorsuale ben articolato.
E. 6.4 Per quanto riguarda l’accertamento inesatto e incompleto dei fatti giu- ridicamente rilevanti, come si vedrà di seguito, la censura non può essere seguita (cfr. infra consid. 9).
E. 7.1 È ora d'uopo determinare se i motivi d'asilo allegati dall’insorgente sono rilevanti in materia d'asilo.
E. 7.2 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 7.3 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
D-4048/2022 Pagina 9 pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre te- nere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).
E. 7.4 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscet- tibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di resi- denza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo.
E. 7.5 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 7.6.1 Altresì, il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi). Esso verifica periodicamente le decisioni prese in merito (cfr. art. 6a cpv. 3 LAsi).
E. 7.6.2 In tale contesto, le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il ricono- scimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in que- stione non accordi la protezione necessaria al richiedente. Invero, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche le sentenze del Tribunale E-55/2021 del 26 gennaio 2021 consid. 5.3.3, D-4380/2020 del 9 settembre 2020). In una pari eventualità, le autorità d'asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3). Altresì, nel caso in cui lo stato d'origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste anche una pre- sunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità.
D-4048/2022 Pagina 10 Tale presunzione può essere sovvertita soltanto in presenza di indizi con- creti. Secondo prassi costante, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non è da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo ter- mine contro persecuzioni non-statali: nessuno Stato ha la capacità di ga- rantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cit- tadini. Al contrario, occorre che vi sia a disposizione una struttura di prote- zione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento pe- nale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1 con rif. cit.; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-5668/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 6.3.2 con ulteriori rif. cit.).
E. 8.1 Nel caso in disamina, il ricorrente è un cittadino di nazionalità kosovara. Il Consiglio federale ha inserito la Repubblica del Kosovo nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Al- legato 2 all'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità kosovare (cfr. anche sentenze del Tribunale D-3694/2021 del 9 settembre 2021 consid. 8.1 e E- 7115/2018 del 29 luglio 2020 consid. 6.2).
E. 8.2 L’interessato ha allegato di ricevere telefonate e messaggi minatori da ignoti, di essere stato aggredito e pestato da tre individui che portavano un passamontagna e di essere stato vittima di una sparatoria mentre era alla guida di un’auto noleggiata (cfr. atti SEM 23/11 D52-54; 25/13 D38 e D53). L’ipotesi che dietro alla scomparsa della cugina rispettivamente alla conni- venza delle autorità vi sarebbe un potente uomo politico risulta, una mera supposizione. Infatti, il Tribunale osserva come nessuno avrebbe mai fatto un nome e, come asserito dallo stesso ricorrente, l’ipotesi del coinvolgi- mento di una persona politicamente potente, sarebbe frutto di voci di per- sone non corroborata da nessun indizio concreto (cfr. atto SEM 25/13 D7, D17, D29-30). Pertanto, nella fattispecie non vi sono indizi di una persecu- zione da parte di organi governativi.
E. 9.1 A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel gravame, egli non è riuscito a confutare la presunzione di protezione da parte delle autorità ko- sovare. Come a giusto titolo rilevato dalla SEM nella decisione impugnata, il ricorrente è sempre stato ascoltato sia dal Ministero pubblico che dalla polizia (cfr. atto SEM 25/13 D18-21). Inoltre, sebbene egli rimprovera alle autorità di non aver mai ricercato attivamente la cugina, il fatto che sia stato
D-4048/2022 Pagina 11 effettuato un esame del DNA a distanza di 14 anni dalla sua scomparsa indica tuttavia un’intenzione da parte delle stesse di far luce sulle persone scomparse. Altresì, si rileva come la polizia abbia sempre ascoltato l’inte- ressato e formalizzato le sue denunce (cfr. atto SEM 25/13 D 50-53). Non solo, quando interpellata, è intervenuta sul luogo dell’accaduto, nonostante l’insorgente lamenta una attesa di 35-40 minuti (cfr. atto SEM 25/13 D53). Il fatto che egli non si sia sentito sicuro nel ritornare a casa senza essere accompagnato dagli agenti, non può essere considerato come una man- canza nel volerlo proteggere, ma piuttosto una valutazione del rischio ef- fettuata da parte della polizia, rivelatasi peraltro corretta. Invero, sebbene egli avrebbe evitato la via principale, ha potuto fare rientro alla sua abita- zione senza incorrere in nessun pericolo. Pertanto, egli non ha dimostrato che lo Stato kosovaro abbia rifiutato di proteggerlo o non abbia avuto la capacità effettiva di intervenire. Infine, nemmeno i mezzi di prova presentati premettono di confutare la pre- sunzione legale. In particolare, come osservato anche dalla SEM, la de- nuncia (cfr. ID-Nr. […]) dimostra appunto, come egli ha potuto rivolgersi alle autorità per chiedere protezione.
E. 9.2 Per tutti questi motivi, la valutazione dell’autorità inferiore può essere tutelata. Il ricorrente non può prevalersi di un rischio di esposizione a pre- giudizi rilevanti in materia d’asilo e l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti non risulta carente.
E. 9.3 In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell’asilo va respinto e la deci- sione impugnata confermata.
E. 10.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontana- mento del richiedente, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissi- bile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, ha osservato come l’insorgente in caso di ritorno nel proprio paese, non rischierebbe di essere esposto concretamente e seriamente ad una pena o ad un tratta- mento vietati dall’art. 3 LAsi. Inoltre, l’autorità inferiore ha rilevato come l’interessato sarebbe un giovane uomo, avrebbe concluso una formazione scolastica superiore e possederebbe già esperienza lavorativa. Altresì, nel suo Paese avrebbe una rete sociale a cui fare riferimento. Infine, secondo la SEM, nemmeno i suoi disturbi di natura psichica si opporrebbero al suo rientro in quanto egli avrebbe la possibilità di rivolgersi alle strutture sani- tarie presenti in Kosovo, come del resto avrebbe già fatto in passato.
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E. 10.2 Nel gravame, l’insorgente ritiene che la situazione in Kosovo non sa- rebbe favorevole ad un suo rientro nel Paese nella dignità e nella sicu- rezza. A suo dire, sussisterebbero indizi seri e concreti di una persecuzione che comporterebbero una violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti qualora egli sarebbe costretto a tornare nel suo Paese d’origine. Inoltre, egli rileva come anche la cugina/sorella sarebbe stata recente- mente costretta a lasciare il Kosovo e come anche sua madre dovrebbe vivere nascosta a casa del proprio fratello da dopo la sparatoria del gen- naio 2022. Infine, egli sostiene che in caso di ritorno dovrebbe ricominciare a vivere rinchiuso in casa, come nei mesi precedenti l’espatrio, e pertanto non potrebbe lavorare e condurre una vita normale. Di conseguenza, egli ritiene il suo allontanamento né ammissibili né ragionevolmente esigibile.
E. 11.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pro- nuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
E. 11.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
E. 12.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro inte- grazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 12.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 con- sid. 10.2).
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E. 13.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
E. 13.2 La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o tratta- menti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una si- tuazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 13.3 Nel caso in esame, visto che il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pre- giudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il rinvio verso il suo Paese d'origine è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 Conv. Rifugiati. In siffatte circostanze non v'è motivo di considerare l'esi- stenza di un rischio personale, concreto e serio per l’insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 14.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 14.2 Nel paese d'origine del ricorrente non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
D-4048/2022 Pagina 14 della popolazione nella totalità del territorio nazionale che possa portare ad ammettere, per tutti i richiedenti provenienti da questo stato e indipenden- temente dalle circostanze di ogni singolo caso, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento.
E. 14.3 Altresì, come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito la Repub- blica Kosovo nella lista dei «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e da allora si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi,
E. 14.4 Inoltre, giusta l'art. 83 cpv. 5 LStrI, se gli stranieri allontanati o espulsi provengono da uno degli Stati designati dal Consiglio federale come Stati in cui il ritorno è ragionevolmente esigibile o da uno Stato membro dell'U- nione Europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), si ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione sia di norma ragionevolmente esigibile.
E. 14.5 Nella fattispecie non vi sono elementi per ritenere che ciò non sia il caso. Il ricorrente non ha inoltre preteso nel gravame di soffrire di problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria. Pertanto, neppure da un esame d'ufficio degli atti emerge la necessità di una perma- nenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). Pertanto, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto ragionevolmente esigi- bile l'esecuzione dell'allontanamento.
E. 15 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e- secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 16 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la de- cisione dell'autorità inferiore va confermata. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o in- completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
D-4048/2022 Pagina 15
E. 17 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 18 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favore- vole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 19 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 20 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci- fra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4048/2022 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Chiara Piras Francesca Bertini
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4048/2022 Sentenza del 26 settembre 2022 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione del giudice William Waeber; cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nato il (...), Kosovo, patrocinato da Cristina Tosone, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi); decisione della SEM del 7 settembre 2022 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadino della Repubblica del Kosovo, di etnia albanese, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) aprile 2022. A.b Il 22 aprile 2022 l'interessato ha conferito procura alla rappresentanza legale assegnatagli. A.c A sostegno della sua domanda d'asilo il richiedente ha presentato:
- carta d'identità (in originale);
- alcune sue fotografie che lo ritraggono con delle ferite (in copia);
- copia della denuncia alla polizia;
- copia di un messaggio di denuncia;
- copia di un rapporto medico;
- copia di un certificato di scomparsa relativo a B._______;
- copia di articoli di giornale;
- la fotografia di un biglietto di minaccia e delle pallottole che erano allegate. A.d In data 2 agosto 2022 la Segreteria di Stato della migrazione (in seguito: SEM) ha sentito il richiedente l'asilo nell'ambito di una prima audizione ex art. 26 cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), mentre il 30 agosto 2022 ha svolto con lo stesso una più approfondita audizione sui suoi motivi d'asilo. A.e L'interessato in corso di procedura è stato sottoposto a diverse visite mediche e consulti psichiatrici (cfr. documentazione agli atti). A.f Il 6 settembre 2022, il richiedente per il tramite della sua rappresentante legale, ha trasmesso il parere in merito alla bozza di decisione della SEM del 5 settembre 2022. B. Con decisione del 7 settembre 2022, notificata il medesimo giorno, la SEM ha respinto la domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti ai sensi dell'art. 40 LAsi, pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera considerando, nel contempo, l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. L'autorità ha inoltre indicato che il Consiglio federale ha designato la Repubblica del Kosovo come Stato esente da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. C. Il 14 settembre 2022 l'interessato è insorto contro la decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in primo subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria e in secondo subordine la restituzione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni; con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, con protestate tasse e spese. Ulteriori fatti e gli argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto egli è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 3. 3.1 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dalla giudice in qualità di giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). 3.2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti. 4. 4.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 4.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 5. 5.1 Per quanto riguarda i motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere cittadino della Repubblica del Kosovo, di etnia albanese e di provenire da C._______. In particolare, egli ha affermato di essere perseguitato nel suo Paese in quanto si sarebbe messo sulle tracce della cugina scomparsa. Quest'ultima sarebbe stata un membro dell'esercito di liberazione del Kosovo (UCK) e avrebbe partecipato ad importanti battaglie contro la Serbia. Terminata la guerra, avrebbe continuato a recarsi presso la sua base militare a D._______, vicino a E._______, e dal 28 luglio 1999 non si avrebbero più notizie di lei. Le autorità locali così come le forze delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK) e la missione European Union Rule of Law in Kosovo (EULEX Kosovo) non sarebbero riuscite a risolvere il mistero della sua scomparsa. Così, la sua famiglia, in particolare il padre e la sorella, rispettivamente lo zio e la cugina dell'interessato, avrebbe iniziato a svolgere delle indagini parallele, interrogando ripetutamente il ministero pubblico affinché le indagini continuassero. Nel 2013 sarebbero stati rinvenuti tre cadaveri, ma il DNA non avrebbe corrisposto a quello della cugina. Essendo passato l'incarto relativo alla scomparsa negli anni di mano in mano a diversi procuratori senza sostanziali progressi e sulla base di voci di diverse persone, la famiglia della dispersa e il richiedente avrebbero iniziato a maturare la tesi che vi sarebbe il coinvolgimento di una persona politicamente potente, seppur non avendo sospetti concreti. Dal 2020, momento in cui anche il ricorrente si sarebbe messo a partecipare attivamente alle indagini, egli avrebbe iniziato a ricevere telefonate e messaggi minatori da ignoti. Inoltre, egli ha asserito di aver subito due episodi di violenza. Il (...) egli sarebbe stato aggredito e picchiato violentemente da tre individui con il volto coperto da un passamontagna, i quali l'avrebbero intimato a non rivolgersi alla polizia, minacciando di fare del male al fratello. Successivamente, il (...), mentre si trovava alla guida di una macchina noleggiata, qualcuno gli avrebbe sparato colpendo il veicolo. Spaventato dall'accaduto si sarebbe rivolto alla polizia e avrebbe sporto denuncia, raccontando anche del primo episodio. In seguito, egli avrebbe preferito spostarsi presso la casa dello zio e il (...) aprile 2022 avrebbe deciso di espatriare (cfr. atti SEM 23/11 e 25/13). 5.2 Nella decisione impugnata, in primo luogo, la SEM ha rilevato che essendo la Repubblica del Kosovo stata designata dal Consiglio federale come Paese esente da persecuzioni («Safe Country») ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, si potrebbe presumere che una persecuzione statale rilevante ai sensi dell'asilo non esista e che sia assicurata la protezione contro le persecuzioni da parte di terzi. Esisterebbe pertanto una relativa sicurezza contro le persecuzioni che, in singoli casi, potrebbe essere smentita da concreti indizi sostanziati. Tuttavia, l'autorità di prima istanza ha osservato come nel caso concreto non risulterebbero esserci indizi che potrebbero capovolgere la presunzione confutabile dell'assenza di persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. In particolare, la SEM ha sottolineato come le allegazioni dell'insorgente in merito sia alla connivenza dell'autorità sia alle sue persecuzioni risulterebbero del tutto inconsistenti. Invero, le autorità sarebbero intervenute, quando sollecitate dallo stesso. La SEM ha rilevato come la polizia sarebbe giunta sul luogo in cui gli avrebbero sparato ed avrebbe preso in custodia il veicolo. Inoltre, egli sarebbe stato ascoltato a lungo e la sua denuncia sarebbe stata formalizzata. Altresì, l'autorità inferiore ha constatato come dalle dichiarazioni dell'interessato, emergerebbe come il caso relativo alla scomparsa della cugina non sarebbe stato affatto archiviato. Su iniziativa delle autorità si sarebbe svolto a 14 anni dalla sparizione un confronto del DNA ed il ricorrente assieme alla cugina/sorella sarebbero stati anche ascoltati più volte sia dal Ministero pubblico che dalla polizia. Pertanto, a dire dell'autorità inferiore, l'ipotesi di un coinvolgimento di un'importante personaggio politico risulterebbe essere una supposizione del ricorrente e della sua famiglia, basata unicamente su voci di persone non ben identificate e sul fatto che nessuno sarebbe stato accusato, in quanto non vi sarebbero fatti concreti a sostegno di tali ipotesi. Infine, la SEM ha osservato come nemmeno i mezzi di prova presentati permetterebbero di giungere ad una conclusione diversa, poiché il verbale di denuncia dimostrerebbe piuttosto la possibilità avuta dal ricorrente di rivolgersi alle autorità per chiedere protezione. 5.3 In sede ricorsuale, l'insorgente obietta in particolare la capacità di protezione da parte della Repubblica del Kosovo, asserendo come il Paese di provenienza non avrebbe soddisfatto e non soddisferà gli standard previsti dal diritto internazionale e come nella fattispecie sussisterebbero indizi concreti sufficienti per smentire la presunzione di assenza di persecuzione nel paese. Inoltre, il richiedente l'asilo rileva come nella fattispecie l'autorità di prima istanza sarebbe incorsa in un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti determinanti. Preliminarmente, egli ritiene inadeguata la trattazione di un caso complesso come il suo, nell'ambito della procedura celere in ragione dei brevi termini a cui soggiace l'istruzione della domanda d'asilo e la presentazione di un'eventuale istanza ricorsuale. Inoltre, il suo caso necessiterebbe di un ben maggiore approfondimento. Altresì, egli rimarca come i termini previsti dalla LAsi per lo svolgimento della procedura celere sarebbero stati largamente superati, trovandosi presso il Centro Federale d'Asilo (CFA) di F._______ già da oltre 150 giorni. Per quanto concerne gli indizi concreti di persecuzione, egli osserva in particolare, come le autorità sarebbero intervenute in modo intempestivo e non l'avrebbero nemmeno riaccompagnato a casa. A suo dire, anche la formalizzazione della denuncia non sarebbe affatto un indice di protezione effettiva, portando l'esempio della cugina/sorella costretta anch'ella a lasciare il Paese dopo innumerevoli denunce. Altresì, egli osserva come le autorità kosovare non sarebbero intervenute di loro propria iniziativa, ma il ritrovamento dei resti di tre corpi femminili le avrebbe indotte a fare un confronto del DNA della cugina così come di altre persone scomparse. Tuttavia, non si sarebbe trattato di indagini specifiche volte al suo ritrovamento o all'individuazione dei responsabili della sua scomparsa. Egli fa notare come l'UNMIK avrebbe effettivamente svolto delle ricerche - come, a suo dire, ci si aspetterebbe in un caso del genere - mentre le autorità kosovare non avrebbero fatto nulla al riguardo. Infine, l'interessato rimarca come egli, a causa del suo interessamento alla scomparsa della cugina, sarebbe oggetto di una persecuzione ex art. 3 LAsi. In aggiunta, l'interessato mette in rilievo come in Kosovo ancora oggi, più di 1600 persone risulterebbero scomparse e i loro famigliari non avrebbero nessuna informazione in merito alle circostanze e ai responsabili della scomparsa. A tal proposito, egli cita diversi rapporti di diverse fonti in merito alla situazione dei diritti umani in Kosovo, sottolineando, in particolare, la mancata garanzia da parte delle autorità kosovare del «diritto alla verità» delle famiglie degli scomparsi. Concludendo, che egli non potrà pertanto trovare alcuna protezione da parte delle autorità kosovare nei confronti di coloro, chiunque essi siano, che continuerebbero a minacciare lui e la sua famiglia. 6. 6.1 In primo luogo, in merito alle censure formali sollevate dall'insorgente nel gravame in ordine all'inadeguatezza della procedura celere ed il conseguente accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. anche DTAF 2019 I/6 consid. 5.1) da parte dell'autorità inferiore si osserva quanto segue. 6.2 Nella sentenza di principio DTAF 2020 VI/5, questo Tribunale ha precisato che la cernita del tipo di procedura incombe alla SEM (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 7-8). Così, seppur non vi sia di principio alcun diritto a che la domanda d'asilo venga trattata secondo un determinato tipo di procedura (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo [Riassetto del settore dell'asilo] Foglio federale [FF] 2014 6917 segg., 6957), l'assenza di smistamento di un caso complesso nella procedura ampliata può comportare una violazione del diritto ad un ricorso effettivo di cui agli art. 29a della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101, in combinato disposto con l'art. 3 CEDU) alla luce del breve temine per presentare un'impugnativa previsto nella procedura celere (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 9). In una pari eventualità, se il Tribunale constata una violazione del diritto per via dell'impossibilità ad impugnare compiutamente la decisione, si giustifica l'annullamento della medesima e la retrocessione degli atti all'autorità inferiore per il trattamento in procedura ampliata. Questo perché l'obbiettivo di accelerare il procedimento in un contesto equo e nel rispetto delle prerogative di uno stato di diritto posto dal legislatore può essere garantito solo se l'autorità di prima istanza svolge con attenzione la cernita delle procedure previste dalla legge (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 10). 6.3 Nella fattispecie, considerando i motivi d'asilo del richiedente ed i mezzi di prova versati agli atti, non risulta trattarsi di un caso complesso che necessitava accertamenti oltre alle audizioni svolte in data 2 e 30 agosto 2022 (cfr. atti SEM 23/11 e 25/13). Nell'atto ricorsuale, inoltre, non viene specificato quali accertamenti supplementari sarebbero stati necessari per analizzare il caso di specie. Non sussistendo un diritto al trattamento della domanda d'asilo in un determinato tipo di procedura, l'autorità inferiore non doveva smistare il caso in procedura ampliata (DTAF 2020 VI/5 consid. 7.3). Per di più, quand'anche la SEM abbia effettivamente superato il termine di 140 giorni previsti di soggiorno nei centri della Confederazione (cfr. art. 24 cpv. 4 LAsi; Arthur Brunner, Beschleunigung des Asylverfahrens in der Schweiz: Verfahrensökonomie im Dienste eines fairen Verfahrens?, in: Zeitschrift für das gesamte Verfahrensrecht [GVRZ] 2020, pag. 8 e seg.), si rileva come tale durata può essere opportunamente prolungata se ciò favorisce la rapida conclusione della procedura d'asilo o l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. art. 24 cpv. 5 LAsi; FF 2014 6943). Inoltre, si osserva come il ricorrente ha potuto presentare, nonostante il breve termine di ricorso di cinque giorni, un atto ricorsuale ben articolato. 6.4 Per quanto riguarda l'accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come si vedrà di seguito, la censura non può essere seguita (cfr. infra consid. 9). 7. 7.1 È ora d'uopo determinare se i motivi d'asilo allegati dall'insorgente sono rilevanti in materia d'asilo. 7.2 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 7.3 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 7.4 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo. 7.5 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 7.6 7.6.1 Altresì, il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi). Esso verifica periodicamente le decisioni prese in merito (cfr. art. 6a cpv. 3 LAsi). 7.6.2 In tale contesto, le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente. Invero, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche le sentenze del Tribunale E-55/2021 del 26 gennaio 2021 consid. 5.3.3, D-4380/2020 del 9 settembre 2020). In una pari eventualità, le autorità d'asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3). Altresì, nel caso in cui lo stato d'origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste anche una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità. Tale presunzione può essere sovvertita soltanto in presenza di indizi concreti. Secondo prassi costante, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non è da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali: nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini. Al contrario, occorre che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1 con rif. cit.; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-5668/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 6.3.2 con ulteriori rif. cit.). 8. 8.1 Nel caso in disamina, il ricorrente è un cittadino di nazionalità kosovara. Il Consiglio federale ha inserito la Repubblica del Kosovo nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Allegato 2 all'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità kosovare (cfr. anche sentenze del Tribunale D-3694/2021 del 9 settembre 2021 consid. 8.1 e E-7115/ 2018 del 29 luglio 2020 consid. 6.2). 8.2 L'interessato ha allegato di ricevere telefonate e messaggi minatori da ignoti, di essere stato aggredito e pestato da tre individui che portavano un passamontagna e di essere stato vittima di una sparatoria mentre era alla guida di un'auto noleggiata (cfr. atti SEM 23/11 D52-54; 25/13 D38 e D53). L'ipotesi che dietro alla scomparsa della cugina rispettivamente alla connivenza delle autorità vi sarebbe un potente uomo politico risulta, una mera supposizione. Infatti, il Tribunale osserva come nessuno avrebbe mai fatto un nome e, come asserito dallo stesso ricorrente, l'ipotesi del coinvolgimento di una persona politicamente potente, sarebbe frutto di voci di persone non corroborata da nessun indizio concreto (cfr. atto SEM 25/13 D7, D17, D29-30). Pertanto, nella fattispecie non vi sono indizi di una persecuzione da parte di organi governativi. 9. 9.1 A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel gravame, egli non è riuscito a confutare la presunzione di protezione da parte delle autorità kosovare. Come a giusto titolo rilevato dalla SEM nella decisione impugnata, il ricorrente è sempre stato ascoltato sia dal Ministero pubblico che dalla polizia (cfr. atto SEM 25/13 D18-21). Inoltre, sebbene egli rimprovera alle autorità di non aver mai ricercato attivamente la cugina, il fatto che sia stato effettuato un esame del DNA a distanza di 14 anni dalla sua scomparsa indica tuttavia un'intenzione da parte delle stesse di far luce sulle persone scomparse. Altresì, si rileva come la polizia abbia sempre ascoltato l'interessato e formalizzato le sue denunce (cfr. atto SEM 25/13 D 50-53). Non solo, quando interpellata, è intervenuta sul luogo dell'accaduto, nonostante l'insorgente lamenta una attesa di 35-40 minuti (cfr. atto SEM 25/13 D53). Il fatto che egli non si sia sentito sicuro nel ritornare a casa senza essere accompagnato dagli agenti, non può essere considerato come una mancanza nel volerlo proteggere, ma piuttosto una valutazione del rischio effettuata da parte della polizia, rivelatasi peraltro corretta. Invero, sebbene egli avrebbe evitato la via principale, ha potuto fare rientro alla sua abitazione senza incorrere in nessun pericolo. Pertanto, egli non ha dimostrato che lo Stato kosovaro abbia rifiutato di proteggerlo o non abbia avuto la capacità effettiva di intervenire. Infine, nemmeno i mezzi di prova presentati premettono di confutare la presunzione legale. In particolare, come osservato anche dalla SEM, la denuncia (cfr. ID-Nr. [...]) dimostra appunto, come egli ha potuto rivolgersi alle autorità per chiedere protezione. 9.2 Per tutti questi motivi, la valutazione dell'autorità inferiore può essere tutelata. Il ricorrente non può prevalersi di un rischio di esposizione a pregiudizi rilevanti in materia d'asilo e l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti non risulta carente. 9.3 In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo va respinto e la decisione impugnata confermata. 10. 10.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento del richiedente, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, ha osservato come l'insorgente in caso di ritorno nel proprio paese, non rischierebbe di essere esposto concretamente e seriamente ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 LAsi. Inoltre, l'autorità inferiore ha rilevato come l'interessato sarebbe un giovane uomo, avrebbe concluso una formazione scolastica superiore e possederebbe già esperienza lavorativa. Altresì, nel suo Paese avrebbe una rete sociale a cui fare riferimento. Infine, secondo la SEM, nemmeno i suoi disturbi di natura psichica si opporrebbero al suo rientro in quanto egli avrebbe la possibilità di rivolgersi alle strutture sanitarie presenti in Kosovo, come del resto avrebbe già fatto in passato. 10.2 Nel gravame, l'insorgente ritiene che la situazione in Kosovo non sarebbe favorevole ad un suo rientro nel Paese nella dignità e nella sicurezza. A suo dire, sussisterebbero indizi seri e concreti di una persecuzione che comporterebbero una violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti qualora egli sarebbe costretto a tornare nel suo Paese d'origine. Inoltre, egli rileva come anche la cugina/sorella sarebbe stata recentemente costretta a lasciare il Kosovo e come anche sua madre dovrebbe vivere nascosta a casa del proprio fratello da dopo la sparatoria del gennaio 2022. Infine, egli sostiene che in caso di ritorno dovrebbe ricominciare a vivere rinchiuso in casa, come nei mesi precedenti l'espatrio, e pertanto non potrebbe lavorare e condurre una vita normale. Di conseguenza, egli ritiene il suo allontanamento né ammissibili né ragionevolmente esigibile. 11. 11.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 11.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 12. 12.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 12.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). 13. 13.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 13.2 La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 13.3 Nel caso in esame, visto che il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il rinvio verso il suo Paese d'origine è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 Conv. Rifugiati. In siffatte circostanze non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 14. 14.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 14.2 Nel paese d'origine del ricorrente non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che possa portare ad ammettere, per tutti i richiedenti provenienti da questo stato e indipendentemente dalle circostanze di ogni singolo caso, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. 14.3 Altresì, come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito la Repubblica Kosovo nella lista dei «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e da allora si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi, 14.4 Inoltre, giusta l'art. 83 cpv. 5 LStrI, se gli stranieri allontanati o espulsi provengono da uno degli Stati designati dal Consiglio federale come Stati in cui il ritorno è ragionevolmente esigibile o da uno Stato membro dell'Unione Europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), si ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione sia di norma ragionevolmente esigibile. 14.5 Nella fattispecie non vi sono elementi per ritenere che ciò non sia il caso. Il ricorrente non ha inoltre preteso nel gravame di soffrire di problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria. Pertanto, neppure da un esame d'ufficio degli atti emerge la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). Pertanto, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento.
15. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
16. Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
17. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
18. Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
19. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
20. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Francesca Bertini Data di spedizione: