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D-3081/2023

D-3081/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-15 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF); che in applicazione dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, che i richiedenti sentiti sui motivi d’asilo, hanno dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere cittadini colombiani, con ultimo domicilio a E._______(dipartimento del F._______); che (…) giugno 2022 i guerriglieri del G._______, composto da dissidenti delle Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (di seguito: FARC), sarebbero arrivati al loro villaggio; che il giorno successivo, i predetti avrebbero costretto tutti gli abitanti a uscire dalle loro case; che A._______ sarebbe riuscita a chiudersi in casa con le figlie e a nascondersi, mentre B._______ avrebbe ricevuto l’ordine di col- laborare a ripulire le strade dove sarebbero dovuti passare i guerriglieri; che il (…) giugno 2022, durante i lavori forzati quest’ultimo si sarebbe ferito al piede con un machete e sarebbe stato trasportato all’ospedale di

D-3081/2023 Pagina 4 H._______; che in tale circostanza, approfittando del ferimento di B._______, A._______ e le figlie, sarebbero riuscite a fuggire e a trasferirsi nella città del nosocomio; che ella si sarebbe rivolta alla “Personeria” de- nunciando l’accaduto e ricevendo il certificato di “vittima” dei guerriglieri; che successivamente a ciò, il (…) novembre 2022, lo zio avrebbe gli infor- mati che due uomini armati si sarebbero presentati alla loro casa a chie- dere di loro; che due giorni più tardi, il figlio di A._______ avrebbe subito un tentato rapimento a I._______; che in seguito, il giovane avrebbe deciso di nascondersi nella città di J._______; che i richiedenti si sarebbero rivolti alla procura generale della Nazione sporgendo denuncia per minacce; che malgrado ciò, gli interessati avrebbero deciso di espatriare per timore di essere uccisi dai guerriglieri del G._______; che la figlia C._______, la quale avrebbe la madrina a K._______, sarebbe espatriata per prima, il (…) ottobre 2022, mentre A._______ con la figlia minore D._______ e il compagno B._______ avrebbero lasciato la Colombia un mese più tardi (cfr. atti SEM 55/16, 56/11, 58/8), che a sostegno della loro domanda gli interessati hanno fornito molteplici mezzi di prova, come elencato nel provvedimento impugnato (cfr. decisione impugnata pag. 5-6), relativi ai loro motivi d’asilo, che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha negato l’esistenza di persecuzioni ai sensi dell’art. 3 LAsi; che innanzitutto la SEM ha ribadito che in base al principio della sussidiarietà, chi ha un’alternativa di prote- zione all’interno del Paese non può avvalersi della protezione di uno Stato terzo; che a tal proposito, l’autorità inferiore ha evidenziato come le mi- nacce subite avrebbero avuto luogo unicamente a L._______; che invero, i guerriglieri non gli avrebbero cercati all’infuori del villaggio e che gli inte- ressati avrebbero vissuto senza problemi fino all’espatrio a H._______; che inoltre, l’autorità di prima istanza ha osservato come dalle allegazioni dei ricorrenti si evincerebbe come i medesimi non avrebbero mai avuto pro- blemi con i guerriglieri prima del (…) giugno 2022; che in aggiunta, la SEM ha specificato come gli interessati non risulterebbero essere delle persone particolarmente esposte nello scenario politico e in possesso di informa- zioni particolarmente sensibili; che pertanto, a dire dell’autorità inferiore, i richiedenti avrebbero la possibilità di sottrassi alle persecuzioni subite a L._______ recandosi in un’altra parte del Paese, dove potrebbero atten- dere la risposta da parte delle autorità colombiane alla loro domanda di protezione; che infine, la SEM ha osservato come i mezzi prova inoltrati non aggiungerebbero nulla di rilevante ai sensi dell’asilo,

D-3081/2023 Pagina 5 che con ricorso, gli insorgenti avversano le considerazioni dell’autorità in- feriore; che in primo luogo, rimproverano alla SEM una mancata assegna- zione del caso alla procedura ampliata; che a loro dire, la trattazione delle domande d’asilo nella procedura celere avrebbe concorso all’accerta- mento incompleto e inesatto dei fatti giuridicamente determinanti; che inol- tre, anche del loro stato di salute sarebbe stato accertato in modo incom- pleto, che in secondo luogo, i richiedenti ritengono che la SEM non avrebbe trat- tato in maniera approfondita la rilevanza dei motivi d’asilo; che essi ribadi- scono di trovarsi nel mirino del gruppo di guerriglieri contro il quale avreb- bero sporto denuncia; che un indizio, a sostegno della ricerca e del desi- derio di vendetta, sarebbe il tentato rapimento del figlio di A._______; che in Colombia, il solo fatto di esporsi e sporgere denuncia contro gruppi pa- ramilitari generebbe per sé da solo un timore fondato di subire delle perse- cuzioni poiché lo Stato colombiano non sarebbe in grado di proteggere i suoi cittadini dall’agire illegittimo dei gruppi armati; che oltretutto, il loro le- game con altri familiari già torturati e uccisi dagli stessi guerriglieri sarebbe da considerarsi come una componente aggravante della loro situazione di persecuzione; che inoltre, a sostegno delle loro allegazioni essi citano un articolo del World Report 2023 sugli eventi del 2022 in Colombia e la sen- tenza del TAF D-475/2020 del 12 febbraio 2020, che infine, essi rimproverano all’autorità inferiore di non aver valutato le allegazioni della figlia C._______; che invero, la sua narrazione avrebbe confermato la persecuzione personale dell’intera famiglia oltre ad aggiun- gere dettagli non trascurabili relativi alla sua persecuzione specifica; che inoltre, la SEM non avrebbe in nessun modo valutato, alla luce dell’inte- resse superiore del fanciullo, la persecuzione a cui sarebbe esposta in caso di rinvio in Colombia, che anzitutto, il Tribunale non ravvisa alcuna carenza dal punto di vista formale; che considerando i motivi d’asilo degli insorgenti ed i mezzi di prova versati agli atti, non risulta trattarsi di un caso complesso che neces- sitava accertamenti oltre alle audizioni svolte in data 18 e 19 aprile 2023 (cfr. atti SEM 55/16, 56/11, 58/8); che inoltre, nell’atto ricorsuale, non viene specificato quali accertamenti supplementari sarebbero stati necessari per analizzare il caso di specie; che altresì, non sussistendo un diritto al tratta- mento della domanda d’asilo in un determinato tipo di procedura, l’autorità inferiore non doveva smistare il caso in procedura ampliata (DTAF 2020 VI/5 consid. 7.3; sentenza del TAF D-4048/2022 del 26 settembre 2022 consid. 6); che per di più, quand’anche la SEM abbia effettivamente

D-3081/2023 Pagina 6 superato il termine di 140 giorni previsti di soggiorno nei centri della Con- federazione (cfr. art. 24 cpv. 4 LAsi) si rileva come tale durata può essere opportunamente prolungata se ciò favorisce la rapida conclusione della procedura d’asilo o l’esecuzione dell’allontanamento (cfr. art. 24 cpv. 5 LAsi; FF 2014 6943); che ad ogni modo, si osserva come i ricorrenti hanno potuto presentare, un atto ricorsuale ben articolato (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 9), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che nel caso di specie, senza approfondire la questione se il racconto dei ricorrenti contenga degli indicatori d’inverosimiglianza, come rettamente ri- levato dall'autorità inferiore nell'impugnato giudizio, cui può essere riman- dato, le persecuzioni riferite, non permettono di riconoscere l’esistenza di una persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi e non costituiscono pertanto dei validi motivi d’asilo, che le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la pro- tezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sus- sidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazio- nale, di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente d’asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d’origine, le possibilità di protezione

D-3081/2023 Pagina 7 contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del TAF E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che, come sopra esposto, gli insorgenti hanno allegato una concreta mi- naccia da parte di un’entità non statale, segnatamente il gruppo del G._______, a cui lo Stato colombiano non sarebbe in grado di porre le adeguate contromisure di protezione, che dagli atti, risulta che i ricorrenti si sono potuti rivolgere in più occasioni alle autorità (cfr. atto SEM n. 1217444-1/-, ID-Nr. 009, 010, 011, 012, 013); che in particolare, a seguito dei fatti avvenuti il (…) giugno 2022, gli inte- ressati dopo essersi trasferiti a H._______ si sono rivolti, il (…) giugno 2022, alla “Personeria” di quest’ultimo comune (cfr. atto SEM 1/- , ID-Nr. 012), che inoltre, durante il loro soggiorno a H._______, i richiedenti hanno po- tuto vivere senza riscontrare problemi fino al loro espatrio (cfr. atto SEM 55/16 D87, 56/11 D31-32, D46, 58/8 D22), nonostante tale città disti a po- che decine di chilometri da E._______ e senza intraprendere particolari misure di sicurezza (cfr. atto SEM 55/16 D85, 87-89; 56/11 D29; 58/8 D6), che altresì, l’Unità per le Vittime ha risposto alla loro segnalazione del (…) giugno 2022 con risoluzione del (…) settembre 2022 ed ha espresso la volontà di procedere con l’analisi della situazione fattuale dichiarata (cfr. atto SEM 1/- , ID-Nr. 012), che in seguito, il (…) novembre 2022, i ricorrenti avrebbero appreso dallo zio che due uomini armati si sarebbero recati alla loro abitazione a E._______ a cercali (cfr. atto SEM 56/11 D14), che dipoi, (…) novembre 2022, figlio di A._______ sarebbe stato vittima di un tentato rapimento (cfr. atto SEM 56/11 D14); che ad ogni modo, egli sarebbe stato rilasciato e avrebbe deciso di nascondersi a J._______ (cfr. atto SEM 56/11 D14; 58/8 D31), che anche dopo tali episodi, risulta che gli insorgenti hanno potuto rivol- gersi alle autorità e le loro denunce/segnalazioni sono state formalizzate (cfr. atto SEM 1/-, ID-Nr. 011, 013),

D-3081/2023 Pagina 8 che in relazione a quanto appena summenzionato, emerge che la figlia C._______ è espatriata il (…) ottobre 2022, pertanto ancora prima di tali avvenimenti (cfr. atto SEM 58/8 D6), che invece, gli altri tre membri della famiglia hanno lasciato legalmente la Colombia il (…) novembre 2022; che dunque, come peraltro già rettamente osservato dalla SEM, i richiedenti sono espatriati senza attendere una ri- sposta da parte delle autorità colombiane alla loro domanda di protezione, che pertanto, gli interessati non sono stati in grado di fornire elementi con- creti a sostegno dell’asserita incapacità e/o non volontà di protezione da parte dell’autorità del loro Paese d’origine, che di conseguenza, nemmeno la sentenza del TAF D-475/2020 del 12 febbraio 2020 (consid. 3.6), né l’articolo di Word Report 2023, citati nel gravame, permettono di ritenere che lo Stato colombiano non accordi loro la protezione necessaria, che infine, su tali presupposti nemmeno la documentazione ed i mezzi di prova prodotti contestualmente e successivamente al gravame consentono di giungere a diverso esito, che visto tutto quanto precede, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiati e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale

D-3081/2023 Pagina 9 l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel loro gravame, gli insorgenti avversano anche tale conclusione e ritengono che le considerazioni della SEM, sull’esecuzione dell’allontana- mento, si fondano su un accertamento incompleto dei fatti; che in partico- lare, l’autorità inferiore non avrebbe verificato in modo concreto l’alternativa di rifugio interno per la famiglia, oltre ad aver omesso di analizzare il be- nessere superiore della figlia C._______, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso la Colombia, che anzitutto i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti a dei trattamenti proibiti, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, nel paese d’origine non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popola- zione nella totalità del territorio nazionale (cfr. la sentenza del TAF E-2817/2023 del 20 aprile 2023 consid. 8.4.1 e relativi riferimenti), che nemmeno la situazione personale degli interessati risulta d'impedi- mento all'esecuzione dell'allontanamento; che B._______ vanta un’espe- rienza professionale come coltivatore di (…) e (…) (cfr. atto SEM 55/16 D30); che anche A._______, come il compagno, dispone di un importante esperienza lavorativa come commerciante di (…) (cfr. atto SEM 56/11 D56); che entrambi potranno reinserirsi con facilità nel contesto socio-pro- fessionale colombiano; che altresì, la figlia C._______ gode di una solida formazione scolastica (cfr. atto SEM 58/8 D30), che inoltre, come già constatato dalla SEM, non emergono elementi che si oppongono ad un trasferimento in un’altra città della Colombia; che altresì,

D-3081/2023 Pagina 10 non vi sono dubbi che la famiglia in caso di necessità potrà rivolgersi nuo- vamente alle autorità per chiedere protezione, come del resto già fatto du- rante il soggiorno a H._______, che vista la censura sollevata in sede ricorsuale, il Tribunale osserva che la figlia C._______ non risulta essere ancora radicata in Svizzera a causa della breve durata del suo soggiorno e della sua età; che inoltre la madre e il patrigno rappresentano le figure di attaccamento più importanti per quest’ultima; che dunque, si può presumere che tornando l’intero nucleo famigliare in Colombia, ella verrà accudita come prima dell’espatrio; che di conseguenza, l'interesse superiore del minore non si oppone all’esecu- zione del suo allontanamento (cfr. art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 [CDF, RS 0.107]; sentenza del TAF E- 4110/2020 del 3 settembre 2020 consid. 8.4.2). che per quanto concerne il loro stato di salute al momento della decisione, la situazione medica dei quattro membri del nucleo famigliare, risultava sufficientemente acclarata (cfr. atti SEM 31-33; 42-50; 61), che successivamente, risulta dagli atti che B._______, in data (…) maggio 2023, è stato visitato per problemi dentali (cfr. atto SEM 68/2), che ad ogni modo, i ricorrenti non presentano problematiche di una gravità tale da giustificare un’ammissione provvisoria, senza che ad un esame d’ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Sviz- zera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferi- menti; DTAF 2011/50 consid. 8.1 8.3), che altresì, la Colombia dispone di sufficienti strutture sanitarie, anche in ambito psichiatrico (cfr. fra le altre, le sentenze del TAF D-1272/2022 e D-1266/2022 del 24 giugno 2022), che dunque l'esecuzione dell'allontanamento risulta ragionevolmente esi- gibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStrI), che infine, i ricorrenti dispongono sia del passaporto che della carta d'iden- tità; che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento risulta parimenti possi- bile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 2 LStrI), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata,

D-3081/2023 Pagina 11 che ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

D-3081/2023 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr

Data di spedizione:

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

E. 4 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione:

E. 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

D-3081/2023 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3081/2023 Sentenza del 15 giugno 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice David R. Wenger; cancelliera Francesca Bertini-Tramèr. Parti A._______, nata il (...), B._______, nato il (...), C._______, nata il (...), D._______, nata il (...), Colombia, tutti patrocinati dall'avv. Nicoletta Amendolara, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 28 aprile 2023 / N (...) Visto: le domande d'asilo che A._______, le figlie C._______ e D._______ e il compagno B._______, padre della figlia minore, hanno presentato in Svizzera il (...) novembre 2022, le procure del 9 dicembre 2022, con la quale gli interessati hanno conferito mandato alla protezione giuridica affinché gli rappresenti nella presente procedura, il verbale dell'audizione inerente B._______ svoltasi il 18 aprile 2023, i verbali d'audizione relativi a A._______ e a C._______ del 19 aprile 2023, i mezzi di prova prodotti durante la procedura di prima istanza, la documentazione medica agli atti, il parere della rappresentante legale del 27 aprile 2023 sul progetto di decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 26 aprile 2023, la decisione della SEM del 28 aprile 2023, notificata il medesimo giorno, mediante la quale detta autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 30 maggio 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 31 maggio 2023), con cui gli interessati sono insorti contro la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria; in via ancora più subordinata la restituzione degli atti di causa alla SEM per il completamento dell'istruzione e un nuovo esame delle allegazioni con passaggio alla procedura ampliata; con contestuale istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, il tutto con protestate tasse e spese, la documentazione versata agli atti in sede ricorsuale, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in combinato disposto con l'art. 10 dell'ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo; RS 142.318]) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF); che in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, che i richiedenti sentiti sui motivi d'asilo, hanno dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere cittadini colombiani, con ultimo domicilio a E._______(dipartimento del F._______); che (...) giugno 2022 i guerriglieri del G._______, composto da dissidenti delle Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (di seguito: FARC), sarebbero arrivati al loro villaggio; che il giorno successivo, i predetti avrebbero costretto tutti gli abitanti a uscire dalle loro case; che A._______ sarebbe riuscita a chiudersi in casa con le figlie e a nascondersi, mentre B._______ avrebbe ricevuto l'ordine di collaborare a ripulire le strade dove sarebbero dovuti passare i guerriglieri; che il (...) giugno 2022, durante i lavori forzati quest'ultimo si sarebbe ferito al piede con un machete e sarebbe stato trasportato all'ospedale di H._______; che in tale circostanza, approfittando del ferimento di B._______, A._______ e le figlie, sarebbero riuscite a fuggire e a trasferirsi nella città del nosocomio; che ella si sarebbe rivolta alla "Personeria" denunciando l'accaduto e ricevendo il certificato di "vittima" dei guerriglieri; che successivamente a ciò, il (...) novembre 2022, lo zio avrebbe gli informati che due uomini armati si sarebbero presentati alla loro casa a chiedere di loro; che due giorni più tardi, il figlio di A._______ avrebbe subito un tentato rapimento a I._______; che in seguito, il giovane avrebbe deciso di nascondersi nella città di J._______; che i richiedenti si sarebbero rivolti alla procura generale della Nazione sporgendo denuncia per minacce; che malgrado ciò, gli interessati avrebbero deciso di espatriare per timore di essere uccisi dai guerriglieri del G._______; che la figlia C._______, la quale avrebbe la madrina a K._______, sarebbe espatriata per prima, il (...) ottobre 2022, mentre A._______ con la figlia minore D._______ e il compagno B._______ avrebbero lasciato la Colombia un mese più tardi (cfr. atti SEM 55/16, 56/11, 58/8), che a sostegno della loro domanda gli interessati hanno fornito molteplici mezzi di prova, come elencato nel provvedimento impugnato (cfr. decisione impugnata pag. 5-6), relativi ai loro motivi d'asilo, che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha negato l'esistenza di persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi; che innanzitutto la SEM ha ribadito che in base al principio della sussidiarietà, chi ha un'alternativa di protezione all'interno del Paese non può avvalersi della protezione di uno Stato terzo; che a tal proposito, l'autorità inferiore ha evidenziato come le minacce subite avrebbero avuto luogo unicamente a L._______; che invero, i guerriglieri non gli avrebbero cercati all'infuori del villaggio e che gli interessati avrebbero vissuto senza problemi fino all'espatrio a H._______; che inoltre, l'autorità di prima istanza ha osservato come dalle allegazioni dei ricorrenti si evincerebbe come i medesimi non avrebbero mai avuto problemi con i guerriglieri prima del (...) giugno 2022; che in aggiunta, la SEM ha specificato come gli interessati non risulterebbero essere delle persone particolarmente esposte nello scenario politico e in possesso di informazioni particolarmente sensibili; che pertanto, a dire dell'autorità inferiore, i richiedenti avrebbero la possibilità di sottrassi alle persecuzioni subite a L._______ recandosi in un'altra parte del Paese, dove potrebbero attendere la risposta da parte delle autorità colombiane alla loro domanda di protezione; che infine, la SEM ha osservato come i mezzi prova inoltrati non aggiungerebbero nulla di rilevante ai sensi dell'asilo, che con ricorso, gli insorgenti avversano le considerazioni dell'autorità inferiore; che in primo luogo, rimproverano alla SEM una mancata assegnazione del caso alla procedura ampliata; che a loro dire, la trattazione delle domande d'asilo nella procedura celere avrebbe concorso all'accertamento incompleto e inesatto dei fatti giuridicamente determinanti; che inoltre, anche del loro stato di salute sarebbe stato accertato in modo incompleto, che in secondo luogo, i richiedenti ritengono che la SEM non avrebbe trattato in maniera approfondita la rilevanza dei motivi d'asilo; che essi ribadiscono di trovarsi nel mirino del gruppo di guerriglieri contro il quale avrebbero sporto denuncia; che un indizio, a sostegno della ricerca e del desiderio di vendetta, sarebbe il tentato rapimento del figlio di A._______; che in Colombia, il solo fatto di esporsi e sporgere denuncia contro gruppi paramilitari generebbe per sé da solo un timore fondato di subire delle persecuzioni poiché lo Stato colombiano non sarebbe in grado di proteggere i suoi cittadini dall'agire illegittimo dei gruppi armati; che oltretutto, il loro legame con altri familiari già torturati e uccisi dagli stessi guerriglieri sarebbe da considerarsi come una componente aggravante della loro situazione di persecuzione; che inoltre, a sostegno delle loro allegazioni essi citano un articolo del World Report 2023 sugli eventi del 2022 in Colombia e la sentenza del TAF D-475/2020 del 12 febbraio 2020, che infine, essi rimproverano all'autorità inferiore di non aver valutato le allegazioni della figlia C._______; che invero, la sua narrazione avrebbe confermato la persecuzione personale dell'intera famiglia oltre ad aggiungere dettagli non trascurabili relativi alla sua persecuzione specifica; che inoltre, la SEM non avrebbe in nessun modo valutato, alla luce dell'interesse superiore del fanciullo, la persecuzione a cui sarebbe esposta in caso di rinvio in Colombia, che anzitutto, il Tribunale non ravvisa alcuna carenza dal punto di vista formale; che considerando i motivi d'asilo degli insorgenti ed i mezzi di prova versati agli atti, non risulta trattarsi di un caso complesso che necessitava accertamenti oltre alle audizioni svolte in data 18 e 19 aprile 2023 (cfr. atti SEM 55/16, 56/11, 58/8); che inoltre, nell'atto ricorsuale, non viene specificato quali accertamenti supplementari sarebbero stati necessari per analizzare il caso di specie; che altresì, non sussistendo un diritto al trattamento della domanda d'asilo in un determinato tipo di procedura, l'autorità inferiore non doveva smistare il caso in procedura ampliata (DTAF 2020 VI/5 consid. 7.3; sentenza del TAF D-4048/2022 del 26 settembre 2022 consid. 6); che per di più, quand'anche la SEM abbia effettivamente superato il termine di 140 giorni previsti di soggiorno nei centri della Confederazione (cfr. art. 24 cpv. 4 LAsi) si rileva come tale durata può essere opportunamente prolungata se ciò favorisce la rapida conclusione della procedura d'asilo o l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. art. 24 cpv. 5 LAsi; FF 2014 6943); che ad ogni modo, si osserva come i ricorrenti hanno potuto presentare, un atto ricorsuale ben articolato (cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 9), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che nel caso di specie, senza approfondire la questione se il racconto dei ricorrenti contenga degli indicatori d'inverosimiglianza, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nell'impugnato giudizio, cui può essere rimandato, le persecuzioni riferite, non permettono di riconoscere l'esistenza di una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi e non costituiscono pertanto dei validi motivi d'asilo, che le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente d'asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del TAF E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che, come sopra esposto, gli insorgenti hanno allegato una concreta minaccia da parte di un'entità non statale, segnatamente il gruppo del G._______, a cui lo Stato colombiano non sarebbe in grado di porre le adeguate contromisure di protezione, che dagli atti, risulta che i ricorrenti si sono potuti rivolgere in più occasioni alle autorità (cfr. atto SEM n. 1217444-1/-, ID-Nr. 009, 010, 011, 012, 013); che in particolare, a seguito dei fatti avvenuti il (...) giugno 2022, gli interessati dopo essersi trasferiti a H._______ si sono rivolti, il (...) giugno 2022, alla "Personeria" di quest'ultimo comune (cfr. atto SEM 1/- , ID-Nr. 012), che inoltre, durante il loro soggiorno a H._______, i richiedenti hanno potuto vivere senza riscontrare problemi fino al loro espatrio (cfr. atto SEM 55/16 D87, 56/11 D31-32, D46, 58/8 D22), nonostante tale città disti a poche decine di chilometri da E._______ e senza intraprendere particolari misure di sicurezza (cfr. atto SEM 55/16 D85, 87-89; 56/11 D29; 58/8 D6), che altresì, l'Unità per le Vittime ha risposto alla loro segnalazione del (...) giugno 2022 con risoluzione del (...) settembre 2022 ed ha espresso la volontà di procedere con l'analisi della situazione fattuale dichiarata (cfr. atto SEM 1/- , ID-Nr. 012), che in seguito, il (...) novembre 2022, i ricorrenti avrebbero appreso dallo zio che due uomini armati si sarebbero recati alla loro abitazione a E._______ a cercali (cfr. atto SEM 56/11 D14), che dipoi, (...) novembre 2022, figlio di A._______ sarebbe stato vittima di un tentato rapimento (cfr. atto SEM 56/11 D14); che ad ogni modo, egli sarebbe stato rilasciato e avrebbe deciso di nascondersi a J._______ (cfr. atto SEM 56/11 D14; 58/8 D31), che anche dopo tali episodi, risulta che gli insorgenti hanno potuto rivolgersi alle autorità e le loro denunce/segnalazioni sono state formalizzate (cfr. atto SEM 1/-, ID-Nr. 011, 013), che in relazione a quanto appena summenzionato, emerge che la figlia C._______ è espatriata il (...) ottobre 2022, pertanto ancora prima di tali avvenimenti (cfr. atto SEM 58/8 D6), che invece, gli altri tre membri della famiglia hanno lasciato legalmente la Colombia il (...) novembre 2022; che dunque, come peraltro già rettamente osservato dalla SEM, i richiedenti sono espatriati senza attendere una risposta da parte delle autorità colombiane alla loro domanda di protezione, che pertanto, gli interessati non sono stati in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell'asserita incapacità e/o non volontà di protezione da parte dell'autorità del loro Paese d'origine, che di conseguenza, nemmeno la sentenza del TAF D-475/2020 del 12 febbraio 2020 (consid. 3.6), né l'articolo di Word Report 2023, citati nel gravame, permettono di ritenere che lo Stato colombiano non accordi loro la protezione necessaria, che infine, su tali presupposti nemmeno la documentazione ed i mezzi di prova prodotti contestualmente e successivamente al gravame consentono di giungere a diverso esito, che visto tutto quanto precede, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiati e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel loro gravame, gli insorgenti avversano anche tale conclusione e ritengono che le considerazioni della SEM, sull'esecuzione dell'allontanamento, si fondano su un accertamento incompleto dei fatti; che in particolare, l'autorità inferiore non avrebbe verificato in modo concreto l'alternativa di rifugio interno per la famiglia, oltre ad aver omesso di analizzare il benessere superiore della figlia C._______, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso la Colombia, che anzitutto i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti a dei trattamenti proibiti, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, nel paese d'origine non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. la sentenza del TAF E-2817/2023 del 20 aprile 2023 consid. 8.4.1 e relativi riferimenti), che nemmeno la situazione personale degli interessati risulta d'impedimento all'esecuzione dell'allontanamento; che B._______ vanta un'esperienza professionale come coltivatore di (...) e (...) (cfr. atto SEM 55/16 D30); che anche A._______, come il compagno, dispone di un importante esperienza lavorativa come commerciante di (...) (cfr. atto SEM 56/11 D56); che entrambi potranno reinserirsi con facilità nel contesto socio-professionale colombiano; che altresì, la figlia C._______ gode di una solida formazione scolastica (cfr. atto SEM 58/8 D30), che inoltre, come già constatato dalla SEM, non emergono elementi che si oppongono ad un trasferimento in un'altra città della Colombia; che altresì, non vi sono dubbi che la famiglia in caso di necessità potrà rivolgersi nuovamente alle autorità per chiedere protezione, come del resto già fatto durante il soggiorno a H._______, che vista la censura sollevata in sede ricorsuale, il Tribunale osserva che la figlia C._______ non risulta essere ancora radicata in Svizzera a causa della breve durata del suo soggiorno e della sua età; che inoltre la madre e il patrigno rappresentano le figure di attaccamento più importanti per quest'ultima; che dunque, si può presumere che tornando l'intero nucleo famigliare in Colombia, ella verrà accudita come prima dell'espatrio; che di conseguenza, l'interesse superiore del minore non si oppone all'esecuzione del suo allontanamento (cfr. art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 [CDF, RS 0.107]; sentenza del TAF E-4110/2020 del 3 settembre 2020 consid. 8.4.2). che per quanto concerne il loro stato di salute al momento della decisione, la situazione medica dei quattro membri del nucleo famigliare, risultava sufficientemente acclarata (cfr. atti SEM 31-33; 42-50; 61), che successivamente, risulta dagli atti che B._______, in data (...) maggio 2023, è stato visitato per problemi dentali (cfr. atto SEM 68/2), che ad ogni modo, i ricorrenti non presentano problematiche di una gravità tale da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1 8.3), che altresì, la Colombia dispone di sufficienti strutture sanitarie, anche in ambito psichiatrico (cfr. fra le altre, le sentenze del TAF D-1272/2022 e D-1266/2022 del 24 giugno 2022), che dunque l'esecuzione dell'allontanamento risulta ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStrI), che infine, i ricorrenti dispongono sia del passaporto che della carta d'identità; che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento risulta parimenti possibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 2 LStrI), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione: