Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF); che in applicazione dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quan- danche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEU- SCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgeri- cht, 2a ed. 2013, n° 3.17),
che il Tribunale respinge nella fattispecie la domanda di congiunzione pre- sentata dal ricorrente, che tuttavia coordina il presente procedimento con
D-1272/2022 Pagina 4 il ricorso presentato dai suoi genitori (cfr. incarto D-1266/2022); che en- trambi i ricorsi sono valutati nello stesso momento; che gli incarti di en- trambe le procedure d’asilo sono presi in considerazione per la connes- sione delle cause; che inoltre, entrambi i casi sono valutati dallo stesso collegio giudicante e decisi nello stesso momento, che il richiedente, cittadino colombiano, di etnia afro discendente, ha di- chiarato di ricercare una concreta protezione a causa delle persecuzioni subite in Colombia, segnatamente da parte di membri di un gruppo armato di Buenaventura e da parte delle Forze Armate Rivoluzionarie della Colom- bia (di seguito: FARC), che il richiedente sarebbe stato minacciato in particolare a causa dell’atti- vità di leader sociale che suo padre avrebbe svolto in patria all’interno delle fondazioni "(…)" e "(…)" da lui costituite; che il padre avrebbe aiutato nel 2018 le vittime di gruppi armati nel processo di denuncia; che da quell’anno in poi, fino al loro espatrio, i ricorrenti avrebbero ricevuto ripetute minacce telefoniche; che il genitore sarebbe venuto a sapere di trovarsi su una lista di persone da uccidere del gruppo armato di Buenaventura, che egli nell’ot- tobre/novembre 2018 si sarebbe rivolto all’Unità di Protezione Nazionale (in seguito: UNP) per ottenere protezione; che nell’aprile del 2019 avrebbe ricevuto delle misure di protezione, le quali consistevano in un giubbotto antiproiettile, un pulsante anti panico e un telefono; che tali misure di pro- tezione sarebbero state rinnovate per due anni di seguito, che nel 2020 sarebbe stato costretto a spostarsi a D._______, dove avrebbe sporto nuo- vamente denuncia per minacce formulate dai dissidenti delle FARC; che il (…) ottobre 2020 la madre, rimasta a E._______ con il ricorrente, avrebbe ricevuto una telefonata minatoria; che ella tuttavia non avrebbe mai sporto alcuna denuncia; che quindi il padre del ricorrente, quello stesso mese, avrebbe deciso di far rientro a E._______; che a causa del persistere delle telefonate minatorie, la madre del ricorrente in febbraio 2021 si sarebbe recata a F._______ dalla propria madre, dove sarebbe rimasta fino a poco prima dell’espatrio; che il ricorrente e suo padre sarebbero rimasti a E._______ ma avrebbero costantemente cambiato domicilio per sfuggire ai dissidenti delle FARC; che il (…) settembre 2021 il ricorrente e il genitore sarebbero stati avvicinati da una moto e il conducente avrebbe dato par- venza di voler estrarre un’arma dalla giacca; che prima di questo evento il padre del ricorrente avrebbe anche ricevuto un video da parte dei dissidenti delle FARC, nel quale veniva mostrata una decapitazione e si minacciava la famiglia di fare la stessa sorte; che il padre non avendo nessuna risposta da parte dell’UNP rispetto al suo profilo di rischio, si sarebbe rivolto al pro- curatore, il quale gli avrebbe organizzato una scorta per recarsi da lui; che
D-1272/2022 Pagina 5 tuttavia il (…) ottobre 2021 il richiedente, assieme ai genitori, avrebbe de- ciso di espatriare legalmente, che a sostegno della loro domanda d'asilo i genitori del ricorrente hanno fornito molteplici mezzi di prova tra cui i documenti di identità, diverse atte- stazioni, comunicazioni e denunce (cfr. atto SEM n. […]), che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha negato l’esistenza di persecuzioni ai sensi dell’art. 3 LAsi; che innanzitutto la SEM ha ribadito che le persecuzioni inflitte da terzi sarebbero pertinenti ai fini del riconosci- mento della qualità di rifugiato solamente se lo Stato rifiuta o non è in mi- sura di offrire una protezione; che nella fattispecie malgrado gli innumere- voli mezzi di prova non emergerebbero elementi a sostegno dell’ipotesi di un’assenza di protezione effettiva da parte delle autorità colombiane; che in particolare, il padre del ricorrente avrebbe potuto inoltrare numerose de- nunce contro le minacce ricevute e queste sarebbero state regolarmente registrate, che per quanto concerne il ricorrente, l’autorità inferiore ha affermato che non vi sarebbero elementi che indichino delle misure persecutorie in Co- lombia o che egli sarebbe stato a rischio di subirne al momento del suo espatrio per motivi personali; che in particolare, l’episodio durante il quale l’interessato assieme al padre sarebbero stati avvicinati da un individuo sconosciuto a bordo di una motocicletta non risulterebbe sufficientemente concreto per essere considerato come oggettivamente dimostrativo di un’intenzione minatoria o persecutoria; che infine, il richiedente avrebbe anch’egli la possibilità di rivolgersi alle autorità colombiane per ottenere adeguate misure di protezione; che pertanto, anche le dichiarazioni in me- rito ad un’ipotesi di una persecuzione a causa delle attività sociali del ge- nitore sarebbero da considerarsi irrilevanti ai sensi dell’asilo, che con ricorso presentato insieme ai genitori, l’insorgente avversa le con- siderazioni dell’autorità inferiore; che in particolare, la SEM non avrebbe trattato in maniera approfondita la rilevanza dei motivi d’asilo; che, giun- gendo alla conclusione che le autorità colombiane sarebbero in grado di proteggere i leader sociali afrodiscendenti e le loro famiglie dall’agire ille- gittimo di terzi, senza considerare la recente giurisprudenza del Tribunale e quanto sollevato in sede di parere, l’autorità di prima istanza sarebbe scaduta in una violazione del diritto federale ed in un accertamento erroneo ed incompleto dei fatti,
D-1272/2022 Pagina 6 che anzitutto il Tribunale non ravvisa alcuna carenza dal punto di vista for- male; che il termine legale previsto di otto giorni lavorativi per le procedure celeri è stato superato solo di alcuni giorni (3 giorni), pertanto in misura consentita dalla legge ex art. 37 cpv. 2 e 3 LAsi; che nella fattispecie appare ancor più lecito considerando il coordinamento della decisione con quella dei genitori; che a giusta ragione l’autorità inferiore ha deciso nell’ambito di una procedura celere risultando i fatti sufficientemente acclarati; che per- tanto, non si ravvisa né una violazione del diritto di essere sentito, né dell’obbligo di motivare da parte della SEM, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e- sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi ricono- sciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecu- zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5); che, sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, se- gnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua ap- partenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni; che, infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti); che, sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3
D-1272/2022 Pagina 7 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di perse- cuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione ai quali conside- randi si rinvia, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente sono irrilevanti ai sensi dell'asilo, che le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la pro- tezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sus- sidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazio- nale, di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente d’asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d’origine, le possibilità di protezione con- tro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che, come sopra esposto, il ricorrente e i suoi genitori hanno allegato una concreta minaccia da parte di un’entità non statale, segnatamente il gruppo armato di Buenaventura e le FARC, a cui lo Stato colombiano non sarebbe in grado di porre delle adeguate contromisure di protezione; che tuttavia, contrariamente da quanto preteso, la volontà e la capacità di protezione delle autorità colombiane non può essere messa in discussione nella fatti- specie, che infatti, il padre dell’insorgente ha avuto più volte la possibilità di spor- gere denuncia (cfr. atto SEM n. [...]1/-, ID-Nr. 011, 014 e 020); che inoltre egli ha anche aiutato le vittime di gruppi armati nel processo di denuncia (cfr. atto SEM [...]29/11 D43); che di conseguenza non si può concludere che le autorità colombiane rinuncino in maniera generale a perseguire gli autori di atti reprensibili; che, inoltre, nel 2019 il padre del ricorrente ha ricevuto delle misure di protezione da parte dell’UNP; che quindi il suo pro- filo è stato analizzato in modo approfondito; che inoltre l’UNP ha rivalutato annualmente il suo profilo (cfr. atto SEM [...]29/11 D43 e D47); che oltre- tutto, pochi giorni prima dell’espatrio, il (…) ottobre 2021, ha ricevuto una scorta per recarsi dal procuratore per poter sporgere denuncia (cfr. atto SEM [...]39/15 D54) e che la nuova valutazione è stata emessa appena due mesi dopo, il (…) dicembre 2021,
D-1272/2022 Pagina 8 che da ciò che precede, risulta che la sentenza del Tribunale D-475/2020 del 12 febbraio 2020 (consid. 3.6) citata nel gravame, che esprime dubbi sulla capacità dello Stato colombiano di proteggere i propri cittadini, non è pertinente nella fattispecie, che l’interessato e i suoi genitori hanno potuto vivere dal 2019 fino all’espa- trio senza incorrere in un pericolo concreto; che oltre alle telefonate mina- torie, al presunto rischio scampato durante l’incontro con la motocicletta e al video che avrebbero ricevuto, non vi sono stati altri atti concreti; che per di più non vi sono prove né se effettivamente il motociclista stesse estraendo un’arma (cfr. atto SEM [...]39/15 D94; atto SEM 18/11 D43), in- fatti il padre del ricorrente ha asserito che si sarebbe trattata di un’intuizione (cfr. atto SEM [...]39/15 D100), né del video con la minaccia di decapita- zione dell’intera famiglia (cfr. atto SEM [...]39/15 D103-104), che nemmeno vi sono indizi che se non avessero cambiato domicilio più volte sarebbero stati in reale pericolo, considerando in particolare la nuova valutazione dell’UNP del (…) dicembre 2021 che valuta il rischio del padre dell’insorgente come ordinario (cfr. allegato ricorsuale n. 4), che malgrado il rapporto dell’organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) del 15 marzo 2022 (cfr. allegato ricorsuale n. 6), il quale tratta le sfide e i problemi che devono affrontare i leader afro-colombiani per otte- nere protezione dallo Stato, in casu la valutazione del rischio da parte dell’UNP è stata fatta in modo approfondito; che in particolare l’UNP ha rilevato che il padre del ricorrente non starebbe più effettuando alcuna at- tività con la fondazione "(…)", mentre per la fondazione "(…)" egli si occu- perebbe attualmente di un negozio, attività che non lo esporrebbe a dei rischi (cfr. allegato ricorsuale n. 4, pag. 6), che per quanto concerne l’interessato, si osserva che egli non ha mai chie- sto protezione allo Stato (cfr. atto SEM 18/11 D57); che egli solamente im- magina che il padre abbia fatto delle richieste anche per lui e per la madre (cfr. atto SEM 18/11 D58), che inoltre non ha mai avuto personalmente problemi né con le autorità colombiane né con persone terze in Colombia (cfr. atto SEM 18/11 D44- 45); che egli non ha nemmeno mai avuto contatti diretti, a parte l’incontro con l’individuo non identificato sulla motocicletta, con le persone che mi- naccerebbero lui ed i suoi genitori (cfr. atto SEM 18/11 D46),
D-1272/2022 Pagina 9 che su tali presupposti nemmeno la documentazione ed i mezzi di prova prodotti contestualmente e successivamente al gravame permettono di giungere a diverso esito, che, pertanto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'ese- cuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), am- missibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel loro gravame, l’insorgente avversa anche tale conclusione; che in particolare ritene che le considerazioni della SEM sull’esecuzione dell’al- lontanamento si fondano su un accertamento incompleto dei fatti, che in particolare, la loro vita sarebbe in pericolo in caso di rinvio, in quanto le autorità colombiane non sarebbero in grado di proteggere in modo ade- guato i leader sociali afrodiscendenti e i membri delle loro famiglie, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Colombia,
D-1272/2022 Pagina 10 che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti a dei trattamenti proibiti, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, nel paese d’origine non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popola- zione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza del Tribunale E- 1101/2022 del 16 marzo 2022), che nemmeno la situazione personale dell'interessato risulta d'impedi- mento all'esecuzione dell'allontanamento; che il ricorrente può contare su una solida formazione scolastica, che egli ha studiato all’università (…) e stava specializzandosi in (…); che inoltre in Colombia ha conseguito un diploma quale (…) e aveva già raccolto esperienze professionali quale (…) per ben cinque anni oltre ad essere stato lui stesso un (…); che pertanto potrà reinserirsi con facilità nel contesto socio-professionale colombiano, che altresì l’insorgente è in buoni rapporti con i famigliari che si trovano in Colombia; in particolare egli era in rapporto stretto con la nonna e gli zii paterni; che egli pertanto dispone, oltre al supporto dei suoi genitori, anche di una buona rete sociale nel Paese; che inoltre, la madre ha già vissuto per diversi mesi a F._______ prima di espatriare, presso la nonna del ricorrente, senza subire alcuna minaccia nonostante questo luogo venga ritenuto nel ricorso particolarmente perico- loso in quanto popolato da gruppi di dissidenti delle FARC; che pertanto in caso di necessità il ricorrente, assieme ai genitori, disporrebbe anche di una valida alternativa di soggiorno interna in una diversa zona del paese, che per quanto concerne il suo stato di salute, il ricorrente non presenta problematiche di una gravità tale da giustificare un’ammissione provvisoria, senza che ad un esame d’ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 con- sid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1 8.3),
D-1272/2022 Pagina 11 che l’interessato ha svolto della fisioterapia per le ginocchia (cfr. atto SEM 26/7 D3); che dal referto radiologico del 18 marzo 2022 risultano dei segni radiologici compatibili con (…) ("[…]"); che inoltre la Colombia dispone di sufficienti strutture sanitarie, anche in ambito psichiatrico (cfr. fra le altre, sentenza del Tribunale D-2527/2016 del 10 agosto 2016 consid. 8.4), che dunque l'esecuzione dell'allontanamento risulta ragionevolmente esi- gibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStrI), che infine, il ricorrente dispongono sia del passaporto che della carta d'i- dentità; che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento risulta parimenti possibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 2 LStrI), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS- TAF, RS 173.320.2]); che tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo, senza effettuare ulteriori accertamenti, partire dal presupposto che l’insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)
D-1272/2022 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Chiara Piras Francesca Bertini
Data di spedizione:
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
E. 3 Non si prelevano spese processuali.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Chiara Piras Francesca Bertini Data di spedizione:
E. 21 febbraio 2008 [TS- TAF, RS 173.320.2]); che tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo, senza effettuare ulteriori accertamenti, partire dal presupposto che l’insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)
D-1272/2022 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Chiara Piras Francesca Bertini
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1272/2022 Sentenza del 24 giugno 2022 Composizione Giudici Chiara Piras (presidente del collegio), Esther Marti, Daniela Brüschweiler, cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nato il (...), Colombia, patrocinato dalla MLaw Zoe Cometti, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 16 febbraio 2022 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______, congiuntamente ai suoi genitori B._______ e C._______, ha presentato in Svizzera il (...) ottobre 2021, la procura del 2 novembre 2021, con la quale l'interessato ha conferito mandato alla protezione giuridica affinché lo rappresenti nella presente procedura, il verbale relativo al rivelamento dei dati personali del 3 novembre 2021, i verbali d'audizione del 16 dicembre 2021 e del 3 febbraio 2022, i mezzi di prova prodotti durante la procedura di prima istanza, il parere della rappresentante legale del 15 febbraio 2022 sul progetto di decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 14 febbraio 2022, la decisione della SEM del 16 febbraio 2022, notificata il medesimo giorno, mediante la quale detta autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, la decisione della SEM in medesima data, inerente i genitori del ricorrente, il ricorso del 17 marzo 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 18 marzo 2022), con cui l'interessato, unitamente ai genitori, è insorto contro la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo anzitutto la congiunzione delle cause, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria; in via ancora più subordinata la restituzione degli atti di causa alla SEM per il completamento dell'istruzione e un nuovo esame delle allegazioni; con contestuale istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, il tutto con protestate tasse e spese, la documentazione versata agli atti in sede ricorsuale, la trasmissione dell'allegato n. 4 del ricorso in lingua straniera in data 18 marzo 2022, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in combinato disposto con l'art. 10 dell'ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo; RS 142.318]) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF); che in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. André Moser/Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n° 3.17), che il Tribunale respinge nella fattispecie la domanda di congiunzione presentata dal ricorrente, che tuttavia coordina il presente procedimento con il ricorso presentato dai suoi genitori (cfr. incarto D-1266/2022); che entrambi i ricorsi sono valutati nello stesso momento; che gli incarti di entrambe le procedure d'asilo sono presi in considerazione per la connessione delle cause; che inoltre, entrambi i casi sono valutati dallo stesso collegio giudicante e decisi nello stesso momento, che il richiedente, cittadino colombiano, di etnia afro discendente, ha dichiarato di ricercare una concreta protezione a causa delle persecuzioni subite in Colombia, segnatamente da parte di membri di un gruppo armato di Buenaventura e da parte delle Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (di seguito: FARC), che il richiedente sarebbe stato minacciato in particolare a causa dell'attività di leader sociale che suo padre avrebbe svolto in patria all'interno delle fondazioni "(...)" e "(...)" da lui costituite; che il padre avrebbe aiutato nel 2018 le vittime di gruppi armati nel processo di denuncia; che da quell'anno in poi, fino al loro espatrio, i ricorrenti avrebbero ricevuto ripetute minacce telefoniche; che il genitore sarebbe venuto a sapere di trovarsi su una lista di persone da uccidere del gruppo armato di Buenaventura, che egli nell'ottobre/novembre 2018 si sarebbe rivolto all'Unità di Protezione Nazionale (in seguito: UNP) per ottenere protezione; che nell'aprile del 2019 avrebbe ricevuto delle misure di protezione, le quali consistevano in un giubbotto antiproiettile, un pulsante anti panico e un telefono; che tali misure di protezione sarebbero state rinnovate per due anni di seguito, che nel 2020 sarebbe stato costretto a spostarsi a D._______, dove avrebbe sporto nuovamente denuncia per minacce formulate dai dissidenti delle FARC; che il (...) ottobre 2020 la madre, rimasta a E._______ con il ricorrente, avrebbe ricevuto una telefonata minatoria; che ella tuttavia non avrebbe mai sporto alcuna denuncia; che quindi il padre del ricorrente, quello stesso mese, avrebbe deciso di far rientro a E._______; che a causa del persistere delle telefonate minatorie, la madre del ricorrente in febbraio 2021 si sarebbe recata a F._______ dalla propria madre, dove sarebbe rimasta fino a poco prima dell'espatrio; che il ricorrente e suo padre sarebbero rimasti a E._______ ma avrebbero costantemente cambiato domicilio per sfuggire ai dissidenti delle FARC; che il (...) settembre 2021 il ricorrente e il genitore sarebbero stati avvicinati da una moto e il conducente avrebbe dato parvenza di voler estrarre un'arma dalla giacca; che prima di questo evento il padre del ricorrente avrebbe anche ricevuto un video da parte dei dissidenti delle FARC, nel quale veniva mostrata una decapitazione e si minacciava la famiglia di fare la stessa sorte; che il padre non avendo nessuna risposta da parte dell'UNP rispetto al suo profilo di rischio, si sarebbe rivolto al procuratore, il quale gli avrebbe organizzato una scorta per recarsi da lui; che tuttavia il (...) ottobre 2021 il richiedente, assieme ai genitori, avrebbe deciso di espatriare legalmente, che a sostegno della loro domanda d'asilo i genitori del ricorrente hanno fornito molteplici mezzi di prova tra cui i documenti di identità, diverse attestazioni, comunicazioni e denunce (cfr. atto SEM n. [...]), che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha negato l'esistenza di persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi; che innanzitutto la SEM ha ribadito che le persecuzioni inflitte da terzi sarebbero pertinenti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato solamente se lo Stato rifiuta o non è in misura di offrire una protezione; che nella fattispecie malgrado gli innumerevoli mezzi di prova non emergerebbero elementi a sostegno dell'ipotesi di un'assenza di protezione effettiva da parte delle autorità colombiane; che in particolare, il padre del ricorrente avrebbe potuto inoltrare numerose denunce contro le minacce ricevute e queste sarebbero state regolarmente registrate, che per quanto concerne il ricorrente, l'autorità inferiore ha affermato che non vi sarebbero elementi che indichino delle misure persecutorie in Colombia o che egli sarebbe stato a rischio di subirne al momento del suo espatrio per motivi personali; che in particolare, l'episodio durante il quale l'interessato assieme al padre sarebbero stati avvicinati da un individuo sconosciuto a bordo di una motocicletta non risulterebbe sufficientemente concreto per essere considerato come oggettivamente dimostrativo di un'intenzione minatoria o persecutoria; che infine, il richiedente avrebbe anch'egli la possibilità di rivolgersi alle autorità colombiane per ottenere adeguate misure di protezione; che pertanto, anche le dichiarazioni in merito ad un'ipotesi di una persecuzione a causa delle attività sociali del genitore sarebbero da considerarsi irrilevanti ai sensi dell'asilo, che con ricorso presentato insieme ai genitori, l'insorgente avversa le considerazioni dell'autorità inferiore; che in particolare, la SEM non avrebbe trattato in maniera approfondita la rilevanza dei motivi d'asilo; che, giungendo alla conclusione che le autorità colombiane sarebbero in grado di proteggere i leader sociali afrodiscendenti e le loro famiglie dall'agire illegittimo di terzi, senza considerare la recente giurisprudenza del Tribunale e quanto sollevato in sede di parere, l'autorità di prima istanza sarebbe scaduta in una violazione del diritto federale ed in un accertamento erroneo ed incompleto dei fatti, che anzitutto il Tribunale non ravvisa alcuna carenza dal punto di vista formale; che il termine legale previsto di otto giorni lavorativi per le procedure celeri è stato superato solo di alcuni giorni (3 giorni), pertanto in misura consentita dalla legge ex art. 37 cpv. 2 e 3 LAsi; che nella fattispecie appare ancor più lecito considerando il coordinamento della decisione con quella dei genitori; che a giusta ragione l'autorità inferiore ha deciso nell'ambito di una procedura celere risultando i fatti sufficientemente acclarati; che pertanto, non si ravvisa né una violazione del diritto di essere sentito, né dell'obbligo di motivare da parte della SEM, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5); che, sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni; che, infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti); che, sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione ai quali considerandi si rinvia, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente sono irrilevanti ai sensi dell'asilo, che le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente d'asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che, come sopra esposto, il ricorrente e i suoi genitori hanno allegato una concreta minaccia da parte di un'entità non statale, segnatamente il gruppo armato di Buenaventura e le FARC, a cui lo Stato colombiano non sarebbe in grado di porre delle adeguate contromisure di protezione; che tuttavia, contrariamente da quanto preteso, la volontà e la capacità di protezione delle autorità colombiane non può essere messa in discussione nella fattispecie, che infatti, il padre dell'insorgente ha avuto più volte la possibilità di sporgere denuncia (cfr. atto SEM n. [...]1/-, ID-Nr. 011, 014 e 020); che inoltre egli ha anche aiutato le vittime di gruppi armati nel processo di denuncia (cfr. atto SEM [...]29/11 D43); che di conseguenza non si può concludere che le autorità colombiane rinuncino in maniera generale a perseguire gli autori di atti reprensibili; che, inoltre, nel 2019 il padre del ricorrente ha ricevuto delle misure di protezione da parte dell'UNP; che quindi il suo profilo è stato analizzato in modo approfondito; che inoltre l'UNP ha rivalutato annualmente il suo profilo (cfr. atto SEM [...]29/11 D43 e D47); che oltretutto, pochi giorni prima dell'espatrio, il (...) ottobre 2021, ha ricevuto una scorta per recarsi dal procuratore per poter sporgere denuncia (cfr. atto SEM [...]39/15 D54) e che la nuova valutazione è stata emessa appena due mesi dopo, il (...) dicembre 2021, che da ciò che precede, risulta che la sentenza del Tribunale D-475/2020 del 12 febbraio 2020 (consid. 3.6) citata nel gravame, che esprime dubbi sulla capacità dello Stato colombiano di proteggere i propri cittadini, non è pertinente nella fattispecie, che l'interessato e i suoi genitori hanno potuto vivere dal 2019 fino all'espatrio senza incorrere in un pericolo concreto; che oltre alle telefonate minatorie, al presunto rischio scampato durante l'incontro con la motocicletta e al video che avrebbero ricevuto, non vi sono stati altri atti concreti; che per di più non vi sono prove né se effettivamente il motociclista stesse estraendo un'arma (cfr. atto SEM [...]39/15 D94; atto SEM 18/11 D43), infatti il padre del ricorrente ha asserito che si sarebbe trattata di un'intuizione (cfr. atto SEM [...]39/15 D100), né del video con la minaccia di decapitazione dell'intera famiglia (cfr. atto SEM [...]39/15 D103-104), che nemmeno vi sono indizi che se non avessero cambiato domicilio più volte sarebbero stati in reale pericolo, considerando in particolare la nuova valutazione dell'UNP del (...) dicembre 2021 che valuta il rischio del padre dell'insorgente come ordinario (cfr. allegato ricorsuale n. 4), che malgrado il rapporto dell'organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) del 15 marzo 2022 (cfr. allegato ricorsuale n. 6), il quale tratta le sfide e i problemi che devono affrontare i leader afro-colombiani per ottenere protezione dallo Stato, in casu la valutazione del rischio da parte dell'UNP è stata fatta in modo approfondito; che in particolare l'UNP ha rilevato che il padre del ricorrente non starebbe più effettuando alcuna attività con la fondazione "(...)", mentre per la fondazione "(...)" egli si occuperebbe attualmente di un negozio, attività che non lo esporrebbe a dei rischi (cfr. allegato ricorsuale n. 4, pag. 6), che per quanto concerne l'interessato, si osserva che egli non ha mai chiesto protezione allo Stato (cfr. atto SEM 18/11 D57); che egli solamente immagina che il padre abbia fatto delle richieste anche per lui e per la madre (cfr. atto SEM 18/11 D58), che inoltre non ha mai avuto personalmente problemi né con le autorità colombiane né con persone terze in Colombia (cfr. atto SEM 18/11 D44-45); che egli non ha nemmeno mai avuto contatti diretti, a parte l'incontro con l'individuo non identificato sulla motocicletta, con le persone che minaccerebbero lui ed i suoi genitori (cfr. atto SEM 18/11 D46), che su tali presupposti nemmeno la documentazione ed i mezzi di prova prodotti contestualmente e successivamente al gravame permettono di giungere a diverso esito, che, pertanto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel loro gravame, l'insorgente avversa anche tale conclusione; che in particolare ritene che le considerazioni della SEM sull'esecuzione dell'allontanamento si fondano su un accertamento incompleto dei fatti, che in particolare, la loro vita sarebbe in pericolo in caso di rinvio, in quanto le autorità colombiane non sarebbero in grado di proteggere in modo adeguato i leader sociali afrodiscendenti e i membri delle loro famiglie, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Colombia, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti a dei trattamenti proibiti, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, nel paese d'origine non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza del Tribunale E-1101/2022 del 16 marzo 2022), che nemmeno la situazione personale dell'interessato risulta d'impedimento all'esecuzione dell'allontanamento; che il ricorrente può contare su una solida formazione scolastica, che egli ha studiato all'università (...) e stava specializzandosi in (...); che inoltre in Colombia ha conseguito un diploma quale (...) e aveva già raccolto esperienze professionali quale (...) per ben cinque anni oltre ad essere stato lui stesso un (...); che pertanto potrà reinserirsi con facilità nel contesto socio-professionale colombiano, che altresì l'insorgente è in buoni rapporti con i famigliari che si trovano in Colombia; in particolare egli era in rapporto stretto con la nonna e gli zii paterni; che egli pertanto dispone, oltre al supporto dei suoi genitori, anche di una buona rete sociale nel Paese; che inoltre, la madre ha già vissuto per diversi mesi a F._______ prima di espatriare, presso la nonna del ricorrente, senza subire alcuna minaccia nonostante questo luogo venga ritenuto nel ricorso particolarmente pericoloso in quanto popolato da gruppi di dissidenti delle FARC; che pertanto in caso di necessità il ricorrente, assieme ai genitori, disporrebbe anche di una valida alternativa di soggiorno interna in una diversa zona del paese, che per quanto concerne il suo stato di salute, il ricorrente non presenta problematiche di una gravità tale da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1 8.3), che l'interessato ha svolto della fisioterapia per le ginocchia (cfr. atto SEM 26/7 D3); che dal referto radiologico del 18 marzo 2022 risultano dei segni radiologici compatibili con (...) ("[...]"); che inoltre la Colombia dispone di sufficienti strutture sanitarie, anche in ambito psichiatrico (cfr. fra le altre, sentenza del Tribunale D-2527/2016 del 10 agosto 2016 consid. 8.4), che dunque l'esecuzione dell'allontanamento risulta ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStrI), che infine, il ricorrente dispongono sia del passaporto che della carta d'identità; che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento risulta parimenti possibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 2 LStrI), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo, senza effettuare ulteriori accertamenti, partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Chiara Piras Francesca Bertini Data di spedizione: