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D-7283/2023

D-7283/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-04-18 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a Il ricorrente, cittadino colombiano, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 18 maggio 2022.

A.b Il 7 ottobre 2022 si è svolta l’audizione sui motivi d’asilo giusta l’art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31; cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito SEM] n. 1169885-17/11).

A sostegno della propria domanda, l’interessato ha sostanzialmente dichia- rato di essere nato a Bogotà e di essere cresciuto nel dipartimento di Quin- dio (Colombia). Durante l’adolescenza, si sarebbe poi trasferito nella città di Medellin (regione di Antioquia, Colombia), nella quale ha trascorso gran parte della sua vita. Dopo aver svolto in giovane età svariate attività agri- cole, all’età di 19 anni si sarebbe arruolato nell’Esercito della Colombia. Dopo due anni di servizio, egli sarebbe stato successivamente inserito all’interno della (…) come soldato semplice (cfr. atto SEM n. 17/11 D10, D28, D42). Nel contesto di alcune operazioni svolte nell’ambito di quest’ul- tima professione, il ricorrente sarebbe giunto a conoscenza di materiale compromettente riguardante diverse personalità di profilo – quali (ex) pre- sidenti e senatori – che dimostrerebbe il loro coinvolgimento nelle attività dei più noti gruppi criminali come, ad esempio, le Forze Armate Rivoluzio- narie della Colombia (FARC), l’Esercito di Liberazione Nazionale (ELN) e le Autodefensas Unidas de Colombia (idem D28). Nel 2011 (…) nella quale operava il ricorrente sarebbe stata dissolta e i singoli componenti sareb- bero stati trasferiti in diverse località del Paese. In seguito, i suoi diversi ex colleghi di lavoro sarebbero stati misteriosamente uccisi sul terreno di bat- taglia oppure scomparsi. Nel 2012, una volta appreso che il compromet- tente materiale scoperto non aveva condotto ad alcun arresto delle perso- nalità di spicco aventi legami con le organizzazioni criminali, egli si sarebbe licenziato dalla sua funzione militare poiché temeva per la sua sicurezza (idem D28 pag. 5, D38). Dal 2012 al 2021, egli non avrebbe avuto contatti o riscontrato qualsivoglia problema con le autorità colombiane o terzi in ragione della scoperta avvenuta nel contesto delle operazioni speciali del 2011 (idem D38). Tuttavia, nell’ambito della sua successiva professione quale “scorta” di portavalori, alcuni membri del Clan del Golfo (anche chia- mato “Autodefensas gaitanistas de Colombia” [AGC]) lo avrebbero contat- tato per chiedergli di aiutarli a compiere un furto presso l’impresa per la quale lavorava. Tra il novembre e il dicembre 2021, essi lo avrebbero

D-7283/2023 Pagina 3 inoltre aggredito e minacciato di morte presso il suo domicilio affinché egli sostenesse l’organizzazione criminale (idem D28, D37). I membri del clan si sarebbero in seguito e ripetutamente presentati nei pressi della propria abitazione e, per sfuggire a tali “persecuzioni”, il 22 dicembre 2021, l’insor- gente avrebbe dimissionato dalla citata professione. Ciononostante, nel gennaio 2022, quattro individui armati si sarebbero nuovamente presentati alla propria abitazione dove era pure presente la propria compagna, reite- rando la richiesta di collaborazione; il ricorrente li avrebbe allora informati di aver nel frattempo abbandonato la professione di “scorta” di portavalori e di non essere quindi più in grado di aiutarli (idem D28, D37). Posto tale rifiuto, i membri del clan gli avrebbero riferito di sapere del suo precedente coinvolgimento nelle (…) e di aver ricevuto l’ordine di ucciderlo qualora non avesse accettato di collaborare. Quel giorno, gli stessi avrebbero inoltre violentemente picchiato lui e la sua compagna. Nel febbraio 2022, l’inte- ressato avrebbe inoltre ricevuto un ultimatum contestualmente al quale sa- rebbe stato nuovamente violentato e minacciato (idem D37). Egli ha altresì dichiarato di aver personalmente assistito a pratiche di corruzione degli agenti di polizia locale da parte del citato clan, ciò che lo avrebbe convinto a non denunciare alle autorità le minacce subite, sicuro di non ottenere un’adeguata protezione (idem D28, D43, D48). Confrontati con le persecu- zioni perpetrate dal Clan del Golfo, l’insorgente e la compagna si sarebbero trasferiti in un’altra zona di Medellin, continuando però a recarsi, saltuaria- mente, presso la loro precedente abitazione (idem D28 pag. 6), dove in due occasioni alcuni individui avrebbero tentato, senza esito, di ucciderlo, sparandogli (idem D28, D36-37). Durante uno dei primi giorni del marzo 2022, egli avrebbe inoltre assistito involontariamente al pubblico omicidio di tre persone per mano del Clan del Golfo e avrebbe ricevuto da parte di quest’ultimo un messaggio minatorio su Whatsapp, al quale sarebbe se- guìto un secondo messaggio della stessa natura il (…) successivo (idem D28, D31-34; mezzo di prova SEM [di seguito mdp SEM] n. 4 con tradu- zione libera in italiano: “[…] Signor A._______ portiamo a sua conoscenza che siccome non ha collaborato con la causa della nostra organizzazione le diamo 2 giorni per abbandonare la comunità e la città perché a partire da oggi (…) lei è dichiarato obiettivo militare cosi come la sua famiglia. Non è uno scherzo, ultima opportunità.”). Il 25 marzo 2022, l’insorgente sarebbe infine espatriato con un volo per B._______. Ciononostante, le persecu- zioni si sarebbero protratte anche dopo la sua fuga dal Paese; alcuni abi- tanti del quartiere avrebbero infatti informato la compagna del ricorrente che alcune persone avrebbero fatto irruzione nella loro precedente abita- zione mettendola a soqquadro (idem D17-20).

D-7283/2023 Pagina 4 A.c L’interessato ha versato agli atti i seguenti mezzi di prova (cfr. anche atto SEM n. 25/2):

– il passaporto in originale (mdp SEM n. 1); – la carta d’identità in originale (cfr. mdp SEM n. 2); – dei documenti non ritenuti pertinenti dalla SEM (cfr. mdp SEM n. 3: articoli online su azioni violente del Clan del Golfo, attestati inerenti al suo periodo come militare, attestati di lavoro per diverse agenzie di sicurezza, diplomi scolastici, tessere d’identità varie, biglietti dell’autobus in Ucraina e un contratto militare in Ucraina); – una copia (“screenshot”) dei messaggi minatori giunti sul cellulare del ricorrente (cfr. mdp SEM n. 4).

A.d Mediante separate decisioni, entrambe datate il 14 ottobre 2022, la SEM ha assegnato la domanda d’asilo alla procedura ampliata di cui all’art. 26d LAsi e ha attribuito il ricorrente al Cantone Ticino (cfr. atto SEM n. 19/1, 20/2, 21/1).

B. Con decisione del 30 novembre 2023, la SEM non ha riconosciuto al ricor- rente la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d’asilo e ha pro- nunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, considerando l’esecuzione di quest’ultima misura come ammissibile, ragionevolmente esigibile e pos- sibile.

C. C.a Avverso la decisione succitata, l’interessato insorge dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con ricorso datato 28 dicembre 2023, chiedendo in via principale l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato nonché la conces- sione dell’asilo e, in via subordinata, l’ammissione provvisoria in Svizzera. Egli presenta altresì un’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso di es- sere esentato dal pagamento delle spese di giudizio e dal relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Oltre alla procura in favore del patrocinatore e alla copia della decisione avversata, il ricorrente non ha prodotto ulteriori documenti o mezzi di prova. C.b Con decisione incidentale del 18 gennaio 2024, il Tribunale ha autoriz- zato l’insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della proce- dura e ha respinto la sua istanza di assistenza giudiziaria, invitandolo quindi a versare un anticipo spese di CHF 750.– entro il 2 febbraio 2024, il quale è stato corrisposto tempestivamente (cfr. risultanze processuali).

D-7283/2023 Pagina 5 C.c In virtù dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale non ha ordinato lo scambio di scritti. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei paragrafi seguenti qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la vio- lazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). L’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d’asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. THOMAS SEGESSENMANN, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Nella decisione avversata, la SEM compie una valutazione della pertinenza delle allegazioni del ricorrente e giunge alla conclusione che le stesse non soddisfano le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifu- giato (art. 3 LAsi). In particolare, il motivo delle persecuzioni addotte non sarebbe pertinente in materia d’asilo poiché esclusivamente “legato al per- seguimento degli scopi criminali del Clan del Golfo” (cfr. decisione impu- gnata pag. 6). Si tratterebbe quindi di una persecuzione non riconducibile ad organi statali e, inoltre, esclusivamente legata al comportamento del ricorrente. Richiamati alcuni rapporti di organizzazioni internazionali e re- centi articoli di stampa, la SEM ritiene inoltre che, nella città di Medellin, il

D-7283/2023 Pagina 6 narcogruppo – compreso il Clan del Golfo – non eserciti de facto il potere sul territorio e non adotti delle sistematiche persecuzioni di tipo politico. Pertanto, il rifiuto del ricorrente di facilitare gli scopi economici del Clan del Golfo non risulterebbe pertinente in materia d’asilo (cfr. decisione avver- sata pagg. 5-6). Infine, il passato professionale quale soldato nell’esercito non rappresenterebbe un particolare fattore di rischio a fronte del quale occorrerebbe ammettere una persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi.

Quanto all’esecuzione dell’allontanamento dalla Svizzera, la SEM consi- dera dipoi che il ricorrente goda buona salute, di una sufficiente esperienza professionale nonché di una rete familiare in patria, alla quale potrebbe rivolgersi per facilitare il suo reinserimento. Lo Stato colombiano dispor- rebbe inoltre di funzionanti organi statali, ai quali l’interessato potrebbe chiedere protezione.

E. 4 Censurando la violazione del diritto federale e un accertamento inesatto dei fatti, l’insorgente avversa tuttavia la valutazione dell’autorità inferiore. Nel gravame, egli adduce in particolare di non aver trovato protezione da parte delle autorità del suo Paese d’origine e che, contrariamente a quanto concluso dall’autorità opponente, sia recenti articoli di stampa sia i rapporti internazionali dimostrerebbero che il Clan del Golfo detiene il controllo po- litico e criminale sulla città di Medellin (cfr. ricorso pag. 5). In questo senso, poggiando la decisione avversata “su fatti errati e contrari” alla realtà, la SEM sarebbe incorsa in un accertamento errato dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. ricorso pag. 4). Il ricorrente ritiene inoltre che il proprio timore di persecuzione sia giustificato, in quanto la sua storia rifletterebbe “il peri- colo costante e personale del trovarsi coinvolto in tale situazione di crimi- nalità, mettendo in evidenza la complessità delle dinamiche criminali e della corruzione che permeano la regione […]” (cfr. ricorso pag. 3). In sin- tesi, la protezione da parte della autorità colombiane si renderebbe impos- sibile per un duplice ordine di motivi: da un lato, le scoperte fatte nell’ambito della sua attività nelle forze speciali militari lo renderebbero inviso dalle autorità stesse e, d’altro lato, quest’ultime sarebbero colluse con i cartelli criminali presenti in città. Pertanto, egli non avrebbe avuto altra alternativa che la fuga (cfr. ricorso pag. 5). Infine, l’insorgente ritiene che l’esecuzione del suo allontanamento non sia ragionevolmente esigibile siccome, in Co- lombia, vigerebbe una situazione di violenza generale. Inoltre, il suo ricol- locamento all’interno di un’altra zona del Paese non sarebbe condivisibile poiché “[i]l fatto che non siano state riscontrate attività ad opera del Clan del Golfo in alcuni dipartimenti non dimostra che non siano presenti” (cfr. ricorso pag. 6).

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E. 5.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La persecuzione ai sensi della LAsi e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugati, RS 0.142.30) è rigorosamente relativa alla persona interessata e non al comportamento da essa adottato (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.4 segg.).

E. 5.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La stessa è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità pre- ponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi).

E. 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo in rapporto con la situazione reale e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono mag- giormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (sog- gettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta. Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipote- tiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

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E. 5.4 Le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi rivestono un ca- rattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata. Infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all’art. 1 della Conv. rifugiati, la persona interessata deve aver esaurito nel Paese d’origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo. Inoltre, l’ef- fettiva protezione nel Paese d’origine non va intesa quale garanzia di pro- tezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non statali, in quanto nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicurezza ai propri cittadini. Pertanto, occorre che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; ex multis sentenze del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2; E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3). A tale riguardo, il Tribunale ritiene che, nonostante il precario stato di sicurezza vigente in alcune zone del Paese, sia le autorità giudiziarie sia quelle preposte al perseguimento penale in Colombia hanno la capacità e la volontà di garantire un’adeguata protezione ai propri cittadini (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale E- 2817/2023 del 30 maggio 2023 consid. 6.2; E-2705/2023 del 23 maggio 2023 consid. 6.2; D-4959/2022, D-4941/2022 del 29 novembre 2022 pag. 8/9; D-1026/2022, D-1023/2022 del 5 aprile 2022 consid. 6.3.4; D- 1633/2021 del 25 maggio 2021 consid. 7.1.3).

E. 5.5 Con particolare riferimento al contesto colombiano, la giurisprudenza federale ha riconosciuto che alcuni gruppi particolarmente criminali eserci- tano un potere de facto nelle regioni in cui operano e che, in tale eventua- lità, il fatto di opporsi alle loro attività può, in alcune costellazioni dovute a specificità geografiche, essere considerato come un’opinione politica ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. in questo senso le sentenze del Tribunale D-5336 del 16 novembre 2023 consid. 5.1.3; D-154/2023 del 17 maggio 2023 con- sid. 6.2.3 e riferimenti; E-3683/2019 del 7 agosto 2019 consid. 3.3). Come correttamente indicato nella decisione avversata, il Tribunale ha inoltre sta- bilito che, ad oggi, si osserva una generale deideologizzazione nonché una diminuzione delle persecuzioni di tipo politico per mano dei gruppi illegali armati, i quali agiscono sempre più con lo scopo di colpire chi impedisce il perseguimento dei loro obiettivi territoriali, economici e militari. Tuttavia, in relazione agli atti di violenza e di intimidazione perpetrati dal Clan del Golfo,

D-7283/2023 Pagina 9 risulta attualmente difficile fare una rigorosa distinzione tra violenza crimi- nale e politica (cfr. sentenza del Tribunale D-154/2023 del 17 maggio 2023 consid. 6.2.4). Occorre quindi valutare tutte le circostanze del caso con- creto.

E. 6.1 Fatte queste premesse, il Tribunale giudica che la decisione avversata, alla quale può essere fatto riferimento e prestata adesione (cfr. decisione impugnata pagg. 5-6), non presta fianco a critiche. In particolare, da un’at- tenta analisi degli atti di causa, non si ravvedono valide ragioni per ammet- tere che il gruppo criminale del Clan del Golfo eserciti un potere di fatto sul territorio della città di Medellin e che sussista una persecuzione politica rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi in ragione della persona del ricorrente.

E. 6.2 Anzitutto, non risulta contestato nel gravame il fatto che le persecuzioni addotte non provengono da organi statali bensì da terze persone, ossia da alcuni membri del Clan del Golfo (cfr. atto SEM n. 17/11 D28, D31, D37, D44). Posta la generale capacità e l’effettiva volontà delle autorità colom- biane di garantire protezione ai propri cittadini (consid. 4.3 supra), occorre quindi pretendere che l’insorgente si rivolga alle autorità del suo Paese prima di sollecitare la protezione della Svizzera. Tale approccio non è stato tuttavia esaurito. Infatti, in ragione dell’asserita corruzione degli agenti pub- blici e della polizia da parte del clan in parola, il ricorrente non ha mai sol- lecitato le autorità colombiane per denunciare le minacce e le violenze su- bite (cfr. atto SEM n. 17/11 D28 pag. 6, D43). Egli non si è neppure rivolto ad altre associazioni di aiuto alle vittime, tra le quali la “Unidad para la Víctimas” o la “Unidad Nacional de Protección”, nonostante fosse a cono- scenza della loro presenza sul territorio (idem D45-46). Con tutta evidenza, la SEM non ha pertanto violato il diritto federale nella misura in cui ha con- cluso che l’insorgente non ha reso verosimile che le autorità del suo luogo d’origine intendono negargli la protezione necessaria di fronte alle violenze commesse dal clan (cfr. in questo senso le sentenze del Tribunale E- 2817/2023 del 30 maggio 2023 consid. 6.3-6.4 e D-4660/2022 dell’8 no- vembre 2022 consid. 7.3). Già solo per questo motivo, difetta quindi un valido motivo di persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi.

E. 6.3.1 Le azioni del ricorrente non risultano pertinenti in materia d’asilo nep- pure in considerazione dello specifico contesto criminale del Clan del Golfo nella città di Medellin, dove il ricorrente ha trascorso la maggior parte della sua vita (cfr. atto SEM n. 17/11 D10-12).

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E. 6.3.2 In primo luogo, gli atti di causa dimostrano che le violenze subite non sono state motivate da particolari fini politici, bensì dagli scopi meramente economici del gruppo criminale in oggetto. L’insorgente ha infatti dichiarato di essere stato esclusivamente perseguitato in ragione del suo rifiuto alla richiesta di supporto alla realizzazione di un furto architettato dal Clan del Golfo presso la società per la quale lavorava (cfr. atto SEM n. 17/11 D28, D37). Se ne deduce quindi ch’egli non ha adottato alcun comportamento politicamente ostativo all’attività criminale del clan, ma ha semplicemente declinato una proposta di collaborazione finalizzata al compimento di un atto criminale specifico. In altre parole, le persecuzioni addotte non sono state compiute in ragione delle caratteristiche dell’insorgente (i.e. la sua personalità – convinzione politica), bensì sulla base del suo agire (i.e. il suo comportamento – mancato supporto agli atti criminali del clan). Di principio, le azioni dell’interessato non possono pertanto essere ragionevolmente considerate come dei chiari gesti di opposizione politica ex art. 3 LAsi.

E. 6.3.3 A ciò si aggiunge il fatto che, sulla base delle fonti consultate dal Tri- bunale, il Clan del Golfo non gode di un potere di fatto sulla città di Medellin tale da pregiudicare un’adeguata protezione statale alle vittime della crimi- nalità organizzata. A titolo d’esempio, il recente rapporto dell’Istituto de estudios para el desarollo y la paz indica che il clan in parola controlla sol- tanto il 20% delle bande criminali presenti in città e non esercita alcuna posizione dominante (cfr. Indepaz, Punto de Encuentro n. 80, Autodefen- sas gaitanistas de Colombia y La Pay Total, Informe sobre su actividad 2022-2023, pag. 40 e 49, <https://indepaz.org.co/autodefensas-gaitani- stas-de-colombia-y-la-paz-total/>, consultato il 25 marzo 2024). A Medellin vige peraltro un’intricata frammentazione dei gruppi criminali che, secondo molti osservatori, complica anche i dialoghi politici tra quest’ultimi e il go- verno colombiano (cfr. ad esempio InSightCrime, Escobar’s Former Hitman Takes the Road to ‘Total Peace’ in Medellín Colombia, settembre 2023, pag. 35, https://insightcrime.org/es/wp-content/uploads/2023/09/Esco- bars-Former-Hitman-Takes-the-Road-to-%E2%80%98Total-Peace-in-Me- dellin-Colombia-InSight-Crime-Sep-2023.pdf, consultato il 25 marzo 2024; CGRS-CEDOCA – Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons (Belgio), COI Unit, Colombia – Veiligheidssituatie, 20 novembre 2023, pag. 41, https://www.cgra.be/sites/default/files/rappor- ten/coi_focus_colombia._veiligheidssituatie_20231120.pdf, consultato il 25 marzo 2024).

La mancata influenza del clan in oggetto e lo svolgimento di attività anticri- minali sul territorio di Medellin da parte delle autorità locali e nazionali è

D-7283/2023 Pagina 11 inoltre attestato da svariati articoli di stampa (cfr. El Pais, Capturan a primo de exparamilitar con cerca de $14.000 millones en efectivo del Clan del Golfo, 2 aprile 2023, <https://www.elpais.com.co/judicial/capturan-a- primo-de-exparamilitar-con-cerca-de-14-000-millones-en-efectivo-del- clan-del-golfo.html>, consultato il 25 marzo 2024; El Tiempo, Golpe con- tra el 'clan del Golfo' en Antioquia: policia captur 15 presuntos cabecillas, 27 novembre 2023, Antioquia: golpe contra el 'clan del Golfo, con captura de 15 presuntos cabecillas – Medellin, <https://www.eltiempo.com/colom- bia/medellin/antioquia-golpe-contra-el-clan-del-golfo-con-captura-de-15- presuntos-cabecillas-829778>, consultato il 25 marzo 2024; El Colom- biano, A punta de whatsapp, el Clan del Golfo paró barrios de Medellín,

E. 6.3.4 Di conseguenza, al contrario di quanto sostenuto nel gravame, la città di Medellin non risulta governata dal Clan del Golfo. Di riflesso, in conside- razione della giurisprudenza succitata (consid. 4.4 supra), il rifiuto di colla- borazione criminale del ricorrente non assume alcuna pertinenza in mate- ria d’asilo. In altri termini, le minacce e le violenze patite vanno ritenute dei crimini o delitti di ordine comune senza alcuna rilevanza ai sensi dell’art. 3 LAsi.

E. 6.3.5 Infine, la circostanza per cui il ricorrente sia stato soldato all’interno (…) fino al 2011 e sia giunto a conoscenza di materiale compromettente sul coinvolgimento criminale di politici di alto profilo, non è suscettibile di intaccare tale conclusione. Infatti, il suo passato nell’esercito risale a dieci anni prima dei problemi riscontrati con il Clan del Golfo, il quale non ha mai importunato l’interessato in precedenza (cfr. atto SEM n. 17/11 D37, D41). Nello specifico, l’aspetto temporale riveste quindi una cardinale importanza e porta ad ammettere che l’insorgente non è stato minacciato per impedire ch’egli facesse da informatore alle autorità, ma affinché questi favorisse l’attività economica e criminale del clan. Peraltro, l’insorgente ha dichiarato di aver ricevuto anche un ultimatum in relazione alle reiterate richieste di collaborazione al furto, ciò che conferma l’interesse di ordine puramente criminale ch’egli, in quanto scorta di portavalori, ha risvegliato nel gruppo criminale (idem D37).

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E. 6.4 In esito, le dichiarazioni dell’interessato non soddisfano le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Su questo punto, le censure vanno pertanto respinte.

7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento. 8. 8.1 L’esecuzione dell'allontanamento, contestata dal ricorrente, è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

8.2 8.2.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di prove- nienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazio- nale pubblico della Svizzera.

8.2.2 A tale proposito, il Tribunale osserva che il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere espo- sta a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, essendo le sue dichiarazioni irrilevanti per la qualità di rifugiato (consid. 5 supra). Pertanto, anche sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, l'ammissibilità del suo rinvio verso la Colom- bia risulta di principio pacifica. Inoltre, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi per ritenere, con una probabilità prepon- derante, ch’egli possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). In particolare, egli non ha stabilito l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Ca- mera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 con

D-7283/2023 Pagina 13 relativi riferimenti). Inoltre, l’attuale situazione dei diritti umani in Colombia non risulta ostativa all’esecuzione del suo allontanamento (cfr. ex pluris le sentenze del Tribunale E-2817/2023 del 30 maggio 2023 consid. 8.3 e D- 2760/2023 del 16 marzo 2023 consid. 8.3). 8.2.3 Come rilevato nei paragrafi precedenti, la Colombia dispone altresì di strutture deputate alla protezione dei propri cittadini, segnatamente di una forza di polizia e di un sistema giudiziario relativamente adeguati (con- sid. 4.4 supra). Il ricorrente potrà quindi rivolgersi alle autorità colombiane per ottenere la necessaria protezione e, qualora non riuscisse ad ottenerla direttamente nella città di Medellin, avrà la possibilità di stabilirsi in altre zone del Paese, preferendo ad esempio quelle in cui ha già vissuto come Bogotà, Quindio o Buenaventura (cfr. atto SEM n. 17/11 D10-11, D28). Inol- tre, il Tribunale giudica che non sussistono validi elementi per concludere che i membri del Clan del Golfo, con il quale l’insorgente è venuto in con- tatto soltanto nella città di Medellin, abbiano un concreto interesse di per- seguitarlo anche altrove. Su questo punto, si può quindi rinviare alle cor- rette motivazioni contenute nella decisione avversata. 8.2.4 Ne consegue che l’esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Colombia è ammissibile.

8.3 8.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragione- volmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo stra- niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

8.3.2 Questa disposizione si applica principalmente ai “réfugiés de la vio- lence”, ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporte- rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità d’una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve

D-7283/2023 Pagina 14 dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).

8.3.3 Contrariamente a quanto pretende l’interessato, in Colombia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generaliz- zata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenze del Tribunale D-3081/2023 del 15 giugno 2023 pag. 9; E-2817/2023 del 20 aprile 2023 consid. 8.4.1 con riferimenti; D- 2760/2022 del 16 marzo 2023 consid. 8.3). Di principio, l’insorgente può quindi ritornare nel proprio Paese d’origine.

8.3.4 Inoltre, nemmeno la sua situazione personale risulta d’impedimento all’esecuzione dell’allontanamento. Anzitutto, quest’ultimo non è ostacolato dal suo attuale stato di salute, poiché caratterizzato soltanto da “alcuni pro- blemi mentali causati da quello che è successo in Colombia” per i quali non si impone lo svolgimento di specifici trattamenti medici in Svizzera non ac- cessibili in Colombia (cfr. atto SEM n. 17/11 D8). Del resto, detto Paese dispone di adeguate strutture sanitarie soprattutto nelle zone cittadine (cfr. sentenze del Tribunale D-3081/2023 del 15 giugno 2023 pag. 10; D- 2760/2022 del 16 marzo 2023 consid. 8.4.3; D-1272/2022 e D-1266/2022 del 24 giugno 2022; D-1045/2018 del 26 giugno 2018 consid. 6.3.2). Inol- tre, il ricorrente gode di un'esperienza lavorativa pluriennale al servizio del (…) e, in patria, può fare appoggio ad un’ampia rete familiare per facilitare il suo reinserimento sociale e professionale, ricorrendo segnatamente all’aiuto della sua compagna attualmente residente a Medellin (cfr. atto SEM n. 17/11 D14-16, D20, D23, D49).

8.3.5 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ra- gionevolmente esigibile.

8.4 Infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'e- secuzione del provvedimento (art. 82 cpv. 2 LStrI), in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indi- spensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).

9. Visto quanto precede, l’esecuzione dell’allontanamento è da ritenere am- missibile, possibile e ragionevolmente esigibile. Di riflesso, la pronuncia di un’ammissione provvisoria in Svizzera non entra pertanto in considera- zione (art. 83 LStrI).

D-7283/2023 Pagina 15

10. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto e incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non ha inoltre abusato del suo potere d’apprezza- mento in relazione alla misura dell’allontanamento pronunciata. Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.

E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento, contestata dal ricorrente, è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 8.2.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

E. 8.2.2 A tale proposito, il Tribunale osserva che il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposta a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, essendo le sue dichiarazioni irrilevanti per la qualità di rifugiato (consid. 5 supra). Pertanto, anche sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, l'ammissibilità del suo rinvio verso la Colombia risulta di principio pacifica. Inoltre, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi per ritenere, con una probabilità preponderante, ch'egli possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). In particolare, egli non ha stabilito l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Inoltre, l'attuale situazione dei diritti umani in Colombia non risulta ostativa all'esecuzione del suo allontanamento (cfr. ex pluris le sentenze del Tribunale E-2817/2023 del 30 maggio 2023 consid. 8.3 e D-2760/2023 del 16 marzo 2023 consid. 8.3).

E. 8.2.3 Come rilevato nei paragrafi precedenti, la Colombia dispone altresì di strutture deputate alla protezione dei propri cittadini, segnatamente di una forza di polizia e di un sistema giudiziario relativamente adeguati (consid. 4.4 supra). Il ricorrente potrà quindi rivolgersi alle autorità colombiane per ottenere la necessaria protezione e, qualora non riuscisse ad ottenerla direttamente nella città di Medellin, avrà la possibilità di stabilirsi in altre zone del Paese, preferendo ad esempio quelle in cui ha già vissuto come Bogotà, Quindio o Buenaventura (cfr. atto SEM n. 17/11 D10-11, D28). Inoltre, il Tribunale giudica che non sussistono validi elementi per concludere che i membri del Clan del Golfo, con il quale l'insorgente è venuto in contatto soltanto nella città di Medellin, abbiano un concreto interesse di perseguitarlo anche altrove. Su questo punto, si può quindi rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata.

E. 8.2.4 Ne consegue che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Colombia è ammissibile.

E. 8.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 8.3.2 Questa disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).

E. 8.3.3 Contrariamente a quanto pretende l'interessato, in Colombia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenze del Tribunale D-3081/2023 del 15 giugno 2023 pag. 9; E-2817/2023 del 20 aprile 2023 consid. 8.4.1 con riferimenti; D-2760/2022 del 16 marzo 2023 consid. 8.3). Di principio, l'insorgente può quindi ritornare nel proprio Paese d'origine.

E. 8.3.4 Inoltre, nemmeno la sua situazione personale risulta d'impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. Anzitutto, quest'ultimo non è ostacolato dal suo attuale stato di salute, poiché caratterizzato soltanto da "alcuni problemi mentali causati da quello che è successo in Colombia" per i quali non si impone lo svolgimento di specifici trattamenti medici in Svizzera non accessibili in Colombia (cfr. atto SEM n. 17/11 D8). Del resto, detto Paese dispone di adeguate strutture sanitarie soprattutto nelle zone cittadine (cfr. sentenze del Tribunale D-3081/2023 del 15 giugno 2023 pag. 10; D-2760/2022 del 16 marzo 2023 consid. 8.4.3; D-1272/2022 e D-1266/2022 del 24 giugno 2022; D-1045/2018 del 26 giugno 2018 consid. 6.3.2). Inoltre, il ricorrente gode di un'esperienza lavorativa pluriennale al servizio del (...) e, in patria, può fare appoggio ad un'ampia rete familiare per facilitare il suo reinserimento sociale e professionale, ricorrendo segnatamente all'aiuto della sua compagna attualmente residente a Medellin (cfr. atto SEM n. 17/11 D14-16, D20, D23, D49).

E. 8.3.5 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile.

E. 8.4 Infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento (art. 82 cpv. 2 LStrI), in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è da ritenere ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile. Di riflesso, la pronuncia di un'ammissione provvisoria in Svizzera non entra pertanto in considerazione (art. 83 LStrI).

E. 10 In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto e incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non ha inoltre abusato del suo potere d'apprezzamento in relazione alla misura dell'allontanamento pronunciata. Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.

E. 11 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate dall’anticipo spese, di eguale importo, versato il 1° feb- braio 2024.

E. 12 Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnato con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La sentenza è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-7283/2023 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale importo è prelevato dall’anticipo spese versato il 1° febbraio 2024. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Manuel Borla Matteo Piatti

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7283/2023 Sentenza del 18 aprile 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), William Waeber, Daniela Brüschweiler, cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Colombia, patrocinato da Paul Faust, SOS Ticino Consultorio Giuridico, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 30 novembre 2023 / N (...). Fatti: A. A.a Il ricorrente, cittadino colombiano, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 18 maggio 2022. A.b Il 7 ottobre 2022 si è svolta l'audizione sui motivi d'asilo giusta l'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31; cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito SEM] n. 1169885-17/11). A sostegno della propria domanda, l'interessato ha sostanzialmente dichiarato di essere nato a Bogotà e di essere cresciuto nel dipartimento di Quindio (Colombia). Durante l'adolescenza, si sarebbe poi trasferito nella città di Medellin (regione di Antioquia, Colombia), nella quale ha trascorso gran parte della sua vita. Dopo aver svolto in giovane età svariate attività agricole, all'età di 19 anni si sarebbe arruolato nell'Esercito della Colombia. Dopo due anni di servizio, egli sarebbe stato successivamente inserito all'interno della (...) come soldato semplice (cfr. atto SEM n. 17/11 D10, D28, D42). Nel contesto di alcune operazioni svolte nell'ambito di quest'ultima professione, il ricorrente sarebbe giunto a conoscenza di materiale compromettente riguardante diverse personalità di profilo - quali (ex) presidenti e senatori - che dimostrerebbe il loro coinvolgimento nelle attività dei più noti gruppi criminali come, ad esempio, le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (FARC), l'Esercito di Liberazione Nazionale (ELN) e le Autodefensas Unidas de Colombia (idem D28). Nel 2011 (...) nella quale operava il ricorrente sarebbe stata dissolta e i singoli componenti sarebbero stati trasferiti in diverse località del Paese. In seguito, i suoi diversi ex colleghi di lavoro sarebbero stati misteriosamente uccisi sul terreno di battaglia oppure scomparsi. Nel 2012, una volta appreso che il compromettente materiale scoperto non aveva condotto ad alcun arresto delle personalità di spicco aventi legami con le organizzazioni criminali, egli si sarebbe licenziato dalla sua funzione militare poiché temeva per la sua sicurezza (idem D28 pag. 5, D38). Dal 2012 al 2021, egli non avrebbe avuto contatti o riscontrato qualsivoglia problema con le autorità colombiane o terzi in ragione della scoperta avvenuta nel contesto delle operazioni speciali del 2011 (idem D38). Tuttavia, nell'ambito della sua successiva professione quale "scorta" di portavalori, alcuni membri del Clan del Golfo (anche chiamato "Autodefensas gaitanistas de Colombia" [AGC]) lo avrebbero contattato per chiedergli di aiutarli a compiere un furto presso l'impresa per la quale lavorava. Tra il novembre e il dicembre 2021, essi lo avrebbero inoltre aggredito e minacciato di morte presso il suo domicilio affinché egli sostenesse l'organizzazione criminale (idem D28, D37). I membri del clan si sarebbero in seguito e ripetutamente presentati nei pressi della propria abitazione e, per sfuggire a tali "persecuzioni", il 22 dicembre 2021, l'insorgente avrebbe dimissionato dalla citata professione. Ciononostante, nel gennaio 2022, quattro individui armati si sarebbero nuovamente presentati alla propria abitazione dove era pure presente la propria compagna, reiterando la richiesta di collaborazione; il ricorrente li avrebbe allora informati di aver nel frattempo abbandonato la professione di "scorta" di portavalori e di non essere quindi più in grado di aiutarli (idem D28, D37). Posto tale rifiuto, i membri del clan gli avrebbero riferito di sapere del suo precedente coinvolgimento nelle (...) e di aver ricevuto l'ordine di ucciderlo qualora non avesse accettato di collaborare. Quel giorno, gli stessi avrebbero inoltre violentemente picchiato lui e la sua compagna. Nel febbraio 2022, l'interessato avrebbe inoltre ricevuto un ultimatum contestualmente al quale sarebbe stato nuovamente violentato e minacciato (idem D37). Egli ha altresì dichiarato di aver personalmente assistito a pratiche di corruzione degli agenti di polizia locale da parte del citato clan, ciò che lo avrebbe convinto a non denunciare alle autorità le minacce subite, sicuro di non ottenere un'adeguata protezione (idem D28, D43, D48). Confrontati con le persecuzioni perpetrate dal Clan del Golfo, l'insorgente e la compagna si sarebbero trasferiti in un'altra zona di Medellin, continuando però a recarsi, saltuariamente, presso la loro precedente abitazione (idem D28 pag. 6), dove in due occasioni alcuni individui avrebbero tentato, senza esito, di ucciderlo, sparandogli (idem D28, D36-37). Durante uno dei primi giorni del marzo 2022, egli avrebbe inoltre assistito involontariamente al pubblico omicidio di tre persone per mano del Clan del Golfo e avrebbe ricevuto da parte di quest'ultimo un messaggio minatorio su Whatsapp, al quale sarebbe seguìto un secondo messaggio della stessa natura il (...) successivo (idem D28, D31-34; mezzo di prova SEM [di seguito mdp SEM] n. 4 con traduzione libera in italiano: "[...] Signor A._______ portiamo a sua conoscenza che siccome non ha collaborato con la causa della nostra organizzazione le diamo 2 giorni per abbandonare la comunità e la città perché a partire da oggi (...) lei è dichiarato obiettivo militare cosi come la sua famiglia. Non è uno scherzo, ultima opportunità."). Il 25 marzo 2022, l'insorgente sarebbe infine espatriato con un volo per B._______. Ciononostante, le persecuzioni si sarebbero protratte anche dopo la sua fuga dal Paese; alcuni abitanti del quartiere avrebbero infatti informato la compagna del ricorrente che alcune persone avrebbero fatto irruzione nella loro precedente abitazione mettendola a soqquadro (idem D17-20). A.c L'interessato ha versato agli atti i seguenti mezzi di prova (cfr. anche atto SEM n. 25/2):

- il passaporto in originale (mdp SEM n. 1);

- la carta d'identità in originale (cfr. mdp SEM n. 2);

- dei documenti non ritenuti pertinenti dalla SEM (cfr. mdp SEM n. 3: articoli online su azioni violente del Clan del Golfo, attestati inerenti al suo periodo come militare, attestati di lavoro per diverse agenzie di sicurezza, diplomi scolastici, tessere d'identità varie, biglietti dell'autobus in Ucraina e un contratto militare in Ucraina);

- una copia ("screenshot") dei messaggi minatori giunti sul cellulare del ricorrente (cfr. mdp SEM n. 4). A.d Mediante separate decisioni, entrambe datate il 14 ottobre 2022, la SEM ha assegnato la domanda d'asilo alla procedura ampliata di cui all'art. 26d LAsi e ha attribuito il ricorrente al Cantone Ticino (cfr. atto SEM n. 19/1, 20/2, 21/1). B. Con decisione del 30 novembre 2023, la SEM non ha riconosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, considerando l'esecuzione di quest'ultima misura come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. C.a Avverso la decisione succitata, l'interessato insorge dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con ricorso datato 28 dicembre 2023, chiedendo in via principale l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo e, in via subordinata, l'ammissione provvisoria in Svizzera. Egli presenta altresì un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso di essere esentato dal pagamento delle spese di giudizio e dal relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Oltre alla procura in favore del patrocinatore e alla copia della decisione avversata, il ricorrente non ha prodotto ulteriori documenti o mezzi di prova. C.b Con decisione incidentale del 18 gennaio 2024, il Tribunale ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura e ha respinto la sua istanza di assistenza giudiziaria, invitandolo quindi a versare un anticipo spese di CHF 750.- entro il 2 febbraio 2024, il quale è stato corrisposto tempestivamente (cfr. risultanze processuali). C.c In virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale non ha ordinato lo scambio di scritti. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei paragrafi seguenti qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). ll ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). L'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Nella decisione avversata, la SEM compie una valutazione della pertinenza delle allegazioni del ricorrente e giunge alla conclusione che le stesse non soddisfano le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato (art. 3 LAsi). In particolare, il motivo delle persecuzioni addotte non sarebbe pertinente in materia d'asilo poiché esclusivamente "legato al perseguimento degli scopi criminali del Clan del Golfo" (cfr. decisione impugnata pag. 6). Si tratterebbe quindi di una persecuzione non riconducibile ad organi statali e, inoltre, esclusivamente legata al comportamento del ricorrente. Richiamati alcuni rapporti di organizzazioni internazionali e recenti articoli di stampa, la SEM ritiene inoltre che, nella città di Medellin, il narcogruppo - compreso il Clan del Golfo - non eserciti de facto il potere sul territorio e non adotti delle sistematiche persecuzioni di tipo politico. Pertanto, il rifiuto del ricorrente di facilitare gli scopi economici del Clan del Golfo non risulterebbe pertinente in materia d'asilo (cfr. decisione avversata pagg. 5-6). Infine, il passato professionale quale soldato nell'esercito non rappresenterebbe un particolare fattore di rischio a fronte del quale occorrerebbe ammettere una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. Quanto all'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera, la SEM considera dipoi che il ricorrente goda buona salute, di una sufficiente esperienza professionale nonché di una rete familiare in patria, alla quale potrebbe rivolgersi per facilitare il suo reinserimento. Lo Stato colombiano disporrebbe inoltre di funzionanti organi statali, ai quali l'interessato potrebbe chiedere protezione. 4. Censurando la violazione del diritto federale e un accertamento inesatto dei fatti, l'insorgente avversa tuttavia la valutazione dell'autorità inferiore. Nel gravame, egli adduce in particolare di non aver trovato protezione da parte delle autorità del suo Paese d'origine e che, contrariamente a quanto concluso dall'autorità opponente, sia recenti articoli di stampa sia i rapporti internazionali dimostrerebbero che il Clan del Golfo detiene il controllo politico e criminale sulla città di Medellin (cfr. ricorso pag. 5). In questo senso, poggiando la decisione avversata "su fatti errati e contrari" alla realtà, la SEM sarebbe incorsa in un accertamento errato dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. ricorso pag. 4). Il ricorrente ritiene inoltre che il proprio timore di persecuzione sia giustificato, in quanto la sua storia rifletterebbe "il pericolo costante e personale del trovarsi coinvolto in tale situazione di criminalità, mettendo in evidenza la complessità delle dinamiche criminali e della corruzione che permeano la regione [...]" (cfr. ricorso pag. 3). In sintesi, la protezione da parte della autorità colombiane si renderebbe impossibile per un duplice ordine di motivi: da un lato, le scoperte fatte nell'ambito della sua attività nelle forze speciali militari lo renderebbero inviso dalle autorità stesse e, d'altro lato, quest'ultime sarebbero colluse con i cartelli criminali presenti in città. Pertanto, egli non avrebbe avuto altra alternativa che la fuga (cfr. ricorso pag. 5). Infine, l'insorgente ritiene che l'esecuzione del suo allontanamento non sia ragionevolmente esigibile siccome, in Colombia, vigerebbe una situazione di violenza generale. Inoltre, il suo ricollocamento all'interno di un'altra zona del Paese non sarebbe condivisibile poiché "[i]l fatto che non siano state riscontrate attività ad opera del Clan del Golfo in alcuni dipartimenti non dimostra che non siano presenti" (cfr. ricorso pag. 6). 5. 5.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La persecuzione ai sensi della LAsi e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugati, RS 0.142.30) è rigorosamente relativa alla persona interessata e non al comportamento da essa adottato (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.4 segg.). 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La stessa è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo in rapporto con la situazione reale e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta. Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 5.4 Le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata. Infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Conv. rifugiati, la persona interessata deve aver esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo. Inoltre, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non va intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non statali, in quanto nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini. Pertanto, occorre che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; ex multis sentenze del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2; E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3). A tale riguardo, il Tribunale ritiene che, nonostante il precario stato di sicurezza vigente in alcune zone del Paese, sia le autorità giudiziarie sia quelle preposte al perseguimento penale in Colombia hanno la capacità e la volontà di garantire un'adeguata protezione ai propri cittadini (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale E-2817/2023 del 30 maggio 2023 consid. 6.2; E-2705/2023 del 23 maggio 2023 consid. 6.2; D-4959/2022, D-4941/2022 del 29 novembre 2022 pag. 8/9; D-1026/2022, D-1023/2022 del 5 aprile 2022 consid. 6.3.4; D-1633/2021 del 25 maggio 2021 consid. 7.1.3). 5.5 Con particolare riferimento al contesto colombiano, la giurisprudenza federale ha riconosciuto che alcuni gruppi particolarmente criminali esercitano un potere de facto nelle regioni in cui operano e che, in tale eventualità, il fatto di opporsi alle loro attività può, in alcune costellazioni dovute a specificità geografiche, essere considerato come un'opinione politica ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. in questo senso le sentenze del Tribunale D-5336 del 16 novembre 2023 consid. 5.1.3; D-154/2023 del 17 maggio 2023 consid. 6.2.3 e riferimenti; E-3683/2019 del 7 agosto 2019 consid. 3.3). Come correttamente indicato nella decisione avversata, il Tribunale ha inoltre stabilito che, ad oggi, si osserva una generale deideologizzazione nonché una diminuzione delle persecuzioni di tipo politico per mano dei gruppi illegali armati, i quali agiscono sempre più con lo scopo di colpire chi impedisce il perseguimento dei loro obiettivi territoriali, economici e militari. Tuttavia, in relazione agli atti di violenza e di intimidazione perpetrati dal Clan del Golfo, risulta attualmente difficile fare una rigorosa distinzione tra violenza criminale e politica (cfr. sentenza del Tribunale D-154/2023 del 17 maggio 2023 consid. 6.2.4). Occorre quindi valutare tutte le circostanze del caso concreto. 6. 6.1 Fatte queste premesse, il Tribunale giudica che la decisione avversata, alla quale può essere fatto riferimento e prestata adesione (cfr. decisione impugnata pagg. 5-6), non presta fianco a critiche. In particolare, da un'attenta analisi degli atti di causa, non si ravvedono valide ragioni per ammettere che il gruppo criminale del Clan del Golfo eserciti un potere di fatto sul territorio della città di Medellin e che sussista una persecuzione politica rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi in ragione della persona del ricorrente. 6.2 Anzitutto, non risulta contestato nel gravame il fatto che le persecuzioni addotte non provengono da organi statali bensì da terze persone, ossia da alcuni membri del Clan del Golfo (cfr. atto SEM n. 17/11 D28, D31, D37, D44). Posta la generale capacità e l'effettiva volontà delle autorità colombiane di garantire protezione ai propri cittadini (consid. 4.3 supra), occorre quindi pretendere che l'insorgente si rivolga alle autorità del suo Paese prima di sollecitare la protezione della Svizzera. Tale approccio non è stato tuttavia esaurito. Infatti, in ragione dell'asserita corruzione degli agenti pubblici e della polizia da parte del clan in parola, il ricorrente non ha mai sollecitato le autorità colombiane per denunciare le minacce e le violenze subite (cfr. atto SEM n. 17/11 D28 pag. 6, D43). Egli non si è neppure rivolto ad altre associazioni di aiuto alle vittime, tra le quali la "Unidad para la Víctimas" o la "Unidad Nacional de Protección", nonostante fosse a conoscenza della loro presenza sul territorio (idem D45-46). Con tutta evidenza, la SEM non ha pertanto violato il diritto federale nella misura in cui ha concluso che l'insorgente non ha reso verosimile che le autorità del suo luogo d'origine intendono negargli la protezione necessaria di fronte alle violenze commesse dal clan (cfr. in questo senso le sentenze del Tribunale E-2817/2023 del 30 maggio 2023 consid. 6.3-6.4 e D-4660/2022 dell'8 novembre 2022 consid. 7.3). Già solo per questo motivo, difetta quindi un valido motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. 6.3 6.3.1 Le azioni del ricorrente non risultano pertinenti in materia d'asilo neppure in considerazione dello specifico contesto criminale del Clan del Golfo nella città di Medellin, dove il ricorrente ha trascorso la maggior parte della sua vita (cfr. atto SEM n. 17/11 D10-12). 6.3.2 In primo luogo, gli atti di causa dimostrano che le violenze subite non sono state motivate da particolari fini politici, bensì dagli scopi meramente economici del gruppo criminale in oggetto. L'insorgente ha infatti dichiarato di essere stato esclusivamente perseguitato in ragione del suo rifiuto alla richiesta di supporto alla realizzazione di un furto architettato dal Clan del Golfo presso la società per la quale lavorava (cfr. atto SEM n. 17/11 D28, D37). Se ne deduce quindi ch'egli non ha adottato alcun comportamento politicamente ostativo all'attività criminale del clan, ma ha semplicemente declinato una proposta di collaborazione finalizzata al compimento di un atto criminale specifico. In altre parole, le persecuzioni addotte non sono state compiute in ragione delle caratteristiche dell'insorgente (i.e. la sua personalità - convinzione politica), bensì sulla base del suo agire (i.e. il suo comportamento - mancato supporto agli atti criminali del clan). Di principio, le azioni dell'interessato non possono pertanto essere ragionevolmente considerate come dei chiari gesti di opposizione politica ex art. 3 LAsi. 6.3.3 A ciò si aggiunge il fatto che, sulla base delle fonti consultate dal Tribunale, il Clan del Golfo non gode di un potere di fatto sulla città di Medellin tale da pregiudicare un'adeguata protezione statale alle vittime della criminalità organizzata. A titolo d'esempio, il recente rapporto dell'Istituto de estudios para el desarollo y la paz indica che il clan in parola controlla soltanto il 20% delle bande criminali presenti in città e non esercita alcuna posizione dominante (cfr. Indepaz, Punto de Encuentro n. 80, Autodefensas gaitanistas de Colombia y La Pay Total, Informe sobre su actividad 2022-2023, pag. 40 e 49, https://indepaz.org.co/autodefensas-gaitanistas-de-colombia-y-la-paz-total/ , consultato il 25 marzo 2024). A Medellin vige peraltro un'intricata frammentazione dei gruppi criminali che, secondo molti osservatori, complica anche i dialoghi politici tra quest'ultimi e il governo colombiano (cfr. ad esempio InSightCrime, Escobar's Former Hitman Takes the Road to 'Total Peace' in Medellín Colombia, settembre 2023, pag. 35, https://insightcrime.org/es/wp-content/uploads/2023/09/Escobars-Former-Hitman-Takes-the-Road-to-%E2%80%98Total-Peace-in-Medellin-Colombia-InSight-Crime-Sep-2023.pdf, consultato il 25 marzo 2024; CGRS-CEDOCA - Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons (Belgio), COI Unit, Colombia - Veiligheidssituatie, 20 novembre 2023, pag. 41, https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_colombia._veiligheidssituatie_20231120.pdf, consultato il 25 marzo 2024). La mancata influenza del clan in oggetto e lo svolgimento di attività anticriminali sul territorio di Medellin da parte delle autorità locali e nazionali è inoltre attestato da svariati articoli di stampa (cfr. El Pais, Capturan a primo de exparamilitar con cerca de $14.000 millones en efectivo del Clan del Golfo, 2 aprile 2023, , consultato il 25 marzo 2024; El Tiempo, Golpe contra el 'clan del Golfo' en Antioquia: policia captur 15 presuntos cabecillas, 27 novembre 2023, Antioquia: golpe contra el 'clan del Golfo, con captura de 15 presuntos cabecillas - Medellin, https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/antioquia-golpe-contra-el-clan-del-golfo-con-captura-de-15-presuntos-cabecillas-829778 , consultato il 25 marzo 2024; El Colombiano, A punta de whatsapp, el Clan del Golfo paró barrios de Medellín, 11 maggio 2022, https://www.elcolombiano.com/antioquia/a-punta-de-whatsapp-el-clan-del-golfo-paro-barrios-de-medellin-KF17475935, consultato il 25 marzo 2024; Semana, Terror en Antioquia: Clan del Golfo impone retenes para controlar el territorio, 22 giugno 2023, , consultato il 24 marzo 2024). 6.3.4 Di conseguenza, al contrario di quanto sostenuto nel gravame, la città di Medellin non risulta governata dal Clan del Golfo. Di riflesso, in considerazione della giurisprudenza succitata (consid. 4.4 supra), il rifiuto di collaborazione criminale del ricorrente non assume alcuna pertinenza in materia d'asilo. In altri termini, le minacce e le violenze patite vanno ritenute dei crimini o delitti di ordine comune senza alcuna rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. 6.3.5 Infine, la circostanza per cui il ricorrente sia stato soldato all'interno (...) fino al 2011 e sia giunto a conoscenza di materiale compromettente sul coinvolgimento criminale di politici di alto profilo, non è suscettibile di intaccare tale conclusione. Infatti, il suo passato nell'esercito risale a dieci anni prima dei problemi riscontrati con il Clan del Golfo, il quale non ha mai importunato l'interessato in precedenza (cfr. atto SEM n. 17/11 D37, D41). Nello specifico, l'aspetto temporale riveste quindi una cardinale importanza e porta ad ammettere che l'insorgente non è stato minacciato per impedire ch'egli facesse da informatore alle autorità, ma affinché questi favorisse l'attività economica e criminale del clan. Peraltro, l'insorgente ha dichiarato di aver ricevuto anche un ultimatum in relazione alle reiterate richieste di collaborazione al furto, ciò che conferma l'interesse di ordine puramente criminale ch'egli, in quanto scorta di portavalori, ha risvegliato nel gruppo criminale (idem D37). 6.4 In esito, le dichiarazioni dell'interessato non soddisfano le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Su questo punto, le censure vanno pertanto respinte. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento, contestata dal ricorrente, è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 8.2 8.2.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 8.2.2 A tale proposito, il Tribunale osserva che il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposta a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, essendo le sue dichiarazioni irrilevanti per la qualità di rifugiato (consid. 5 supra). Pertanto, anche sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, l'ammissibilità del suo rinvio verso la Colombia risulta di principio pacifica. Inoltre, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi per ritenere, con una probabilità preponderante, ch'egli possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). In particolare, egli non ha stabilito l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Inoltre, l'attuale situazione dei diritti umani in Colombia non risulta ostativa all'esecuzione del suo allontanamento (cfr. ex pluris le sentenze del Tribunale E-2817/2023 del 30 maggio 2023 consid. 8.3 e D-2760/2023 del 16 marzo 2023 consid. 8.3). 8.2.3 Come rilevato nei paragrafi precedenti, la Colombia dispone altresì di strutture deputate alla protezione dei propri cittadini, segnatamente di una forza di polizia e di un sistema giudiziario relativamente adeguati (consid. 4.4 supra). Il ricorrente potrà quindi rivolgersi alle autorità colombiane per ottenere la necessaria protezione e, qualora non riuscisse ad ottenerla direttamente nella città di Medellin, avrà la possibilità di stabilirsi in altre zone del Paese, preferendo ad esempio quelle in cui ha già vissuto come Bogotà, Quindio o Buenaventura (cfr. atto SEM n. 17/11 D10-11, D28). Inoltre, il Tribunale giudica che non sussistono validi elementi per concludere che i membri del Clan del Golfo, con il quale l'insorgente è venuto in contatto soltanto nella città di Medellin, abbiano un concreto interesse di perseguitarlo anche altrove. Su questo punto, si può quindi rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata. 8.2.4 Ne consegue che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Colombia è ammissibile. 8.3 8.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.3.2 Questa disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 8.3.3 Contrariamente a quanto pretende l'interessato, in Colombia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenze del Tribunale D-3081/2023 del 15 giugno 2023 pag. 9; E-2817/2023 del 20 aprile 2023 consid. 8.4.1 con riferimenti; D-2760/2022 del 16 marzo 2023 consid. 8.3). Di principio, l'insorgente può quindi ritornare nel proprio Paese d'origine. 8.3.4 Inoltre, nemmeno la sua situazione personale risulta d'impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. Anzitutto, quest'ultimo non è ostacolato dal suo attuale stato di salute, poiché caratterizzato soltanto da "alcuni problemi mentali causati da quello che è successo in Colombia" per i quali non si impone lo svolgimento di specifici trattamenti medici in Svizzera non accessibili in Colombia (cfr. atto SEM n. 17/11 D8). Del resto, detto Paese dispone di adeguate strutture sanitarie soprattutto nelle zone cittadine (cfr. sentenze del Tribunale D-3081/2023 del 15 giugno 2023 pag. 10; D-2760/2022 del 16 marzo 2023 consid. 8.4.3; D-1272/2022 e D-1266/2022 del 24 giugno 2022; D-1045/2018 del 26 giugno 2018 consid. 6.3.2). Inoltre, il ricorrente gode di un'esperienza lavorativa pluriennale al servizio del (...) e, in patria, può fare appoggio ad un'ampia rete familiare per facilitare il suo reinserimento sociale e professionale, ricorrendo segnatamente all'aiuto della sua compagna attualmente residente a Medellin (cfr. atto SEM n. 17/11 D14-16, D20, D23, D49). 8.3.5 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile. 8.4 Infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento (art. 82 cpv. 2 LStrI), in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 9. Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è da ritenere ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile. Di riflesso, la pronuncia di un'ammissione provvisoria in Svizzera non entra pertanto in considerazione (art. 83 LStrI). 10. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto e incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non ha inoltre abusato del suo potere d'apprezzamento in relazione alla misura dell'allontanamento pronunciata. Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate dall'anticipo spese, di eguale importo, versato il 1° febbraio 2024. 12. Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnato con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La sentenza è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale importo è prelevato dall'anticipo spese versato il 1° febbraio 2024.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: