opencaselaw.ch

D-6799/2018

D-6799/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-12-06 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6799/2018 Sentenza del 6 dicembre 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice David R. Wenger; cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Georgia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 31 ottobre 2018 / N (...) Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 5 settembre 2018, i verbali d'audizione del 17 settembre 2018 (di seguito: verbale 1) e del 24 ottobre 2018 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 31 ottobre 2018, notificata all'interessato il giorno medesimo (cfr. atto A38), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente asilo dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 23 novembre 2018 (recte, 30 novembre 2018; cfr. timbro del plico raccomandato), per mezzo del quale l'interessato ha postulato l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine la restituzione degli atti all'autorità di prime cure per una nuova decisione; in secondo subordine la concessione dell'ammissione provvisoria; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 4 dicembre 2018 al ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il richiedente, cittadino georgiano con ultimo domicilio nella capitale Tbilisi, avrebbe lasciato il proprio paese d'origine già nel 2014 per via di alcune problematiche derivanti dal mancato rimborso di un debito contratto con dei conoscenti; che recatosi in Germania, vi avrebbe risieduto sino al 2017 in qualità di richiedente asilo; che nell'agosto dello stesso anno, l'interessato avrebbe fatto ritorno in patria in quanto avrebbe saputo dalla famiglia che la situazione si sarebbe normalizzata; che una volta tornato in Georgia, i creditori si sarebbero però nuovamente rivolti a lui, esigendo il rimborso del denaro; che in seguito dette persone, che già avevano ferito il fratello, lo avrebbero aggredito per poi desistere grazie all'intervento di terze persone; che non potendo tollerare oltre la situazione l'insorgente avrebbe lasciato il paese nel dicembre del 2017 per recarsi nei Paesi bassi presso un conoscente e giungere successivamente in Svizzera dopo aver errato in Belgio e Francia; che nonostante l'accaduto egli non si sarebbe mai rivolto alle autorità del suo paese d'origine (cfr. verbale 1, pag. 2 e seg.; verbale 2, pag. 2 e seg.), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha considerato irrilevanti le allegazioni dell'interessato, che con ricorso, l'insorgente avversa la valutazione dell'autorità di prime cure; che egli ritiene invero che le autorità georgiane non siano in grado di proteggerlo; che inoltre, avendo il ricorrente problemi di tossicodipendenza, occorrerebbe ammettere che l'ambiente normativo del suo paese d'origine sarebbe altamente punitivo e non mirerebbe al recupero delle persone con problemi di droghe, per il che, egli non potrebbe ottenere alcun supporto dalla polizia, che la tesi ricorsuale non può essere seguita, che i motivi d'asilo addotti dall'interessato, quandanche verosimili, non risultano pertinenti ai fini della concessione dell'asilo, che invero, in ossequio al principio della sussidiarietà della protezione internazionale e trattandosi in specie di un rischio di esposizione a persecuzioni emananti da entità non statali, occorrerebbe, perché il gravame meriti accoglimento, che il ricorrente non sia in misura di ottenere un'appropriata protezione in patria (cfr. DTAF 2008/4 e 2011/51), che a tal riguardo si può a giusto titolo ritenere che la Georgia disponga di un sistema giudiziario accessibile e di forze di sicurezza in misura di offrire una protezione adeguata (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale E-3307/2016 del 7 giugno 2016), che le argomentazioni proposte in sede di ricorso non permettono di rimettere in discussione tale assunto, che del resto, non essendo le presunte persecuzioni dettate da uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, opinioni politiche) le stesse non risultano d'acchito pertinenti in materia d'asilo (cfr. situazione analoga nella sentenza del Tribunale E-1703/2018 del 28 maggio 2018 consid. 7.2), che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, peraltro non censurata in sede ricorsuale, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente non si esprime direttamente al riguardo, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Georgia, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che inoltre, stante il fatto che in Georgia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica e che la situazione personale del ricorrente non dia adito a dubbi quanto al rischio di una messa in pericolo concreta, l'esecuzione dell'allontanamento risulta parimenti ragionevolmente esigibile (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale E-4126/2018 del 17 settembre 2018 consid. 7.3.1; E-18/2018 dell'11 gennaio 2018), che nemmeno la situazione personale dell'interessato risulta d'impedimento all'esecuzione dell'allontanamento; che l'insorgente è giovane, dispone di una solida rete famigliare in patria e di una formazione universitaria completa, che da ultimo, quo alle problematiche connesse alla tossicodipendenza ed alle sporadiche crisi epilettiche, appare quantomeno opportuno constatare che la Georgia dispone di un sistema sanitario funzionante (cfr. sentenza del Tribunale E-1703/2018 consid. 9.4) che contempla anche possibilità di trattamento di disturbi riconducibili all'abuso di sostanze psicotrope (cfr. sentenza del tribunale E-18/2018 e riferimenti citati), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli