Asilo ed allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-282/2019 Sentenza del 30 gennaio 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Roswitha Petry cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Georgia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 8 gennaio 2019 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 6 dicembre 2018, i verbali d'audizione del 14 dicembre 2018 (di seguito: verbale 1) e del 2 gennaio 2019 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) dell'8 gennaio 2019, notificata all'interessato il giorno medesimo (cfr. atto A19), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente asilo dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 14 gennaio 2019 (recte, 15 gennaio 2019; cfr. timbro del plico raccomandato), per mezzo del quale l'interessato ha postulato l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine la restituzione degli atti all'autorità di prime cure per una nuova decisione; in via ancor più subordinata l'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; contestualmente di essere esentato dal versamento dell'anticipo a copertura delle presunte spese processuali, la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 17 gennaio 2019 al ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che l'interessato, cittadino georgiano originario di B._______, ha ricondotto la propria domanda d'asilo al timore di finire vittima di un gruppo mafioso denominato "(...)"; che egli avrebbe iniziato ad aver problemi con tali persone nel 2011 allorquando avrebbe avviato un attività imprenditoriale in Ucraina; che in seguito al suo rifiuto di corrispondere delle tangenti al sodalizio criminale in questione, i malviventi avrebbero bruciato i suoi campi ed una macchina agricola; che la sua socia in affari avrebbe quindi denunciato l'accaduto alla polizia di Odessa; che a causa di ciò sia quest'ultima che il ricorrente sarebbero stati aggrediti dai criminali; che l'insorgente nel dicembre del 2015 si sarebbe quindi rifugiato dapprima in Polonia e poi in Germania; che in seguito egli si sarebbe recato in Lituania per riavviare la sua attività venendo però rintracciato dai "(...)" che lo avrebbero nuovamente aggredito rubandogli anche l'auto; che l'interessato avrebbe quindi sporto denuncia presso la polizia di Kaunas prendendo anche contatto con le Autorità diplomatiche georgiane; che sempre in Lituania il gruppo criminale lo avrebbe anche sequestrato, percosso e violentato; che il trauma lo avrebbe poi condotto a tentare il suicidio ingerendo del liquido antigelo; che consequenzialmente ad ulteriori minacce il ricorrente avrebbe quindi deciso di fare ritorno nel proprio paese d'origine nascondendosi in un monastero sino all'ottobre del 2018; che egli avrebbe quindi lasciato la Georgia per il timore di essere rintracciato (cfr. verbale 1, pag. 2 e seg.; verbale 2, pag. 2 e seg.), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha considerato irrilevanti le allegazioni dell'interessato in applicazione del principio della sussidiarietà della protezione internazionale, che con ricorso, l'insorgente avversa la valutazione dell'autorità di prime cure; che egli ritiene invero che se si rivolgesse alle autorità georgiane, rischierebbe delle ripercussioni in ragione dell'ampiezza del sodalizio criminale che lo avrebbe preso di mira; che in questo stesso senso, le conclusioni della decisione avversata apparrebbero semplicistiche e non terrebbero in debita considerazione la realtà dell'organizzazione malavitosa messasi sulle sue tracce, che la tesi ricorsuale non può essere seguita, che in primo luogo, va rammentato che, dovendosi la qualità di rifugiato esaminare relativamente al paese d'origine del richiedente asilo (UNHCR, Guide des procédure et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag. 20, n. 90), tutti gli avvenimenti svoltisi in paesi terzi, segnatamente Ucraina e Lituania, non presentano alcuna rilevanza in materia d'asilo, che inoltre, con riferimento alla sua possibile identificazione in Georgia ad opera del gruppo "(...)", occorre ammettere che, in ossequio al principio della sussidiarietà della protezione internazionale, un tale timore, per risultare decisivo, necessiterebbe ancora che il ricorrente non sia in misura di ottenere un'appropriata protezione in patria (cfr. DTAF 2008/4 e 2011/51); che tuttavia si può in specie partire dall'assunto che la Georgia disponga di un sistema giudiziario accessibile e di forze di sicurezza in misura di offrire una protezione adeguata (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale D-6799/2018 del 6 dicembre 2018 e E-3307/2016 del 7 giugno 2016), che del resto, le circostanze di cui l'insorgente si è prevalso non paiono nemmeno poter essere ricondotte ad uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, opinioni politiche), risultando invece espressione di atti di criminalità comune, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, peraltro non censurata in sede ricorsuale, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione(LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM valutato ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento, che nel proprio gravame, l'insorgente ritiene che l'esigibilità non sia in specie data, alla luce dei suoi problemi di salute e delle violenze subite, che occorrerebbe inoltre tenere in debita considerazione ch'egli sarebbe originario dell'Abcasia, ormai territorio russo, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Georgia, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che inoltre, stante il fatto che in Georgia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica e che la situazione personale del ricorrente non dia adito a dubbi quanto al rischio di una messa in pericolo concreta, l'esecuzione dell'allontanamento risulta parimenti ragionevolmente esigibile (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale E-4126/2018 del 17 settembre 2018 consid. 7.3.1; E-18/2018 dell'11 gennaio 2018), che nemmeno la situazione personale dell'interessato risulta d'impedimento all'esecuzione dell'allontanamento; che egli è istruito e può avvalersi di una pluriennale esperienza imprenditoriale e di una rete sociale nel proprio paese d'origine, che la Georgia dispone del resto di un sistema sanitario funzionante (cfr. sentenza del Tribunale E-1703/2018 consid. 9.4) in grado di trattare la sua lombalgia, che da ultimo neppure la sua origine abcasa giustifica una diversa valutazione del caso, disponendo l'insorgente a pieno titolo della cittadinanza georgiana (cfr. passaporto agli atti, vedi anche sentenza del Tribunale D-3216/2018 del 25 luglio 2018), che infine, non vi sono impedimenti neppure sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: