Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-268/2020 Sentenza del 22 gennaio 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer, cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), Georgia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM dell'8 gennaio 2020 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data 24 settembre 2019 in Svizzera, il rilevamento dei dati personali del 4 ottobre 2019 (cfr. atto 11/6), i verbali relativi alle audizioni sui motivi d'asilo svoltesi l'11 novembre 2019 (di seguito: verbale 1) e il 23 dicembre 2019 (di seguito: verbale 2), la documentazione versata agli atti della procedura di prima istanza, tra cui oltre il passaporto in originale, il suo "work record book", la bozza di decisione negativa sull'asilo (cfr. atto 23/6), con cui la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il parere sulla bozza inoltrato il 7 gennaio 2020, la decisione della SEM dell'8 gennaio 2020, notificata al ricorrente in medesima data (cfr. risultanze processuali), con la quale detta Segreteria ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile, la decisione separata dell'autorità inferiore dell'8 gennaio 2020 concernente B._______ e C._______, rispettivamente sorella e nipote del richiedente - oggetto di una procedura di ricorso separata (cfr. D-266/2020) - mediante la quale l'autorità inferiore ha respinto la domanda d'asilo dei richiedenti e ne ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione del medesimo, il ricorso del 15 gennaio 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato: data d'entrata: 16 gennaio 2020) contro la summenzionata decisione, con il quale il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata ed alla concessione dell'asilo in Svizzera, in subordine all'ammissione provvisoria in Svizzera, rispettivamente alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per un complemento istruttorio; l'ulteriore conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento anticipato delle presunte spese di giudizio, con protestate spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 Lasi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il richiedente ha anzitutto ricondotto la propria domanda d'asilo alle condizioni cliniche del giovane C._______ - nipote del richiedente e, come detto, oggetto di una procedura separata (cfr. sentenza del Tribunale D-266/2020) - il quale necessiterebbe di cure per la spina bifida, patologia della quale sarebbe afflitto (cfr. verbale 1, pag. 4, D33), che egli ha altresì narrato di essere stato vittima di discriminazioni in Georgia; che in proposito, egli sarebbe stato licenziato nel 2017 dall'impiego da lui ricoperto presso l'amministrazione pubblica, poiché avrebbe condiviso apertamente il suo dissenso nei confronti del nuovo governo, insediatosi nel 2012 (cfr. verbale 1, pag. 5, D35 e seg., e pag. 9, D73 e seg.); che a seguito di questo episodio egli sarebbe stato oltretutto iscritto in una lista nera, cosa che gli avrebbe precluso la possibilità di lavorare (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 2, punto 3), che oltracciò, egli ha addotto quale motivo d'asilo le intimidazioni che l'ex coniuge di B._______ avrebbe formulato nei suoi confronti in ripetute occasioni (cfr. verbale 1, pag. 13, D112 e seg.); che in relazione a tale problematica egli, per timore di rappresaglie, non avrebbe depositato alcuna denuncia presso le competenti autorità (cfr. verbale 1, pag. 14, D122), che nella querelata decisione, la SEM, dopo aver rammentato che la Georgia rientra tra gli Stati in cui non si rischiano persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, ha concluso quanto all'irrilevanza dei motivi d'asilo addotti dall'interessato, che in particolare, la condizione medica del nipote C._______ non sarebbe un motivo d'asilo giacché non riconducibile a ragioni persecutorie secondo i disposti dell'art. 3 LAsi; che parimenti, le asserite persecuzioni da parte dell'ex cognato non sarebbero in concreto pertinenti in quanto in Georgia vi sarebbe a disposizione un'efficace protezione statale, che infine, neppure il licenziamento allegato sarebbe rilevante poiché non riconducibile ad una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi, ma piuttosto ad un normale e logico cambio ai vertici delle cariche pubbliche, tanto più che oltre al richiedente, sarebbero stati sollevati dai rispettivi incarichi anche altre persone senza che fossero date spiegazioni (cfr. decisione dell'8 gennaio 2020, pag. 5), che a mente della SEM, egli non avrebbe nemmeno comprovato una discriminazione che gli impedirebbe di trovare un lavoro; che invero egli non si sarebbe sufficientemente adoperato nella ricerca di quest'ultimo, così che l'assenza di un'attività lavorativa fissa non sarebbe il risultato di atti mirati contro la sua persona per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi, bensì la conseguenza della sua passività, che nel ricorso l'insorgente avversa parte delle considerazioni dell'autorità inferiore; che a suo dire, l'asserito licenziamento, nonché l'impedimento a lavorare nell'amministrazione pubblica, sarebbe rilevante giacché ancorato alle sue opinioni politiche, apertamente manifestate e critiche nei confronti dell'esecutivo georgiano, che conseguentemente l'autorità inferiore avrebbe accertato in modo inesatto e incompleto le sue allegazioni omettendo di analizzarle nella loro globalità ed in rapporto alla situazione politica del Paese d'origine, che con il proprio gravame il ricorrente non avversa invece le conclusioni della SEM circa l'irrilevanza in materia d'asilo delle minacce subìte dall'ex cognato, né delle patologie affliggenti la salute di C._______, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-sere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che nel caso di specie il richiedente è cittadino georgiano; che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM), che, come rettamente considerato dall'autorità inferiore, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente riguardo i suoi motivi d'asilo siano manifestamente irrilevanti, che la supposizione che la Georgia sia uno Stato sicuro non esclude un cittadino georgiano dalla possibilità di ottenere l'asilo; che tuttavia, l'interessato deve esporre elementi in grado di smentire la presunta assenza di persecuzioni secondo l'art. 3 LAsi; che nella fattispecie egli non ha presentato argomenti o prove suscettibili di confutare tale presunzione e di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione che anzitutto, il carattere persecutorio del licenziamento non è stato minimamente comprovato; che l'interessato non ha invero suffragato tale assunto con alcun elemento probatorio oggettivo, così che quanto dichiarato si riduce ad una mera asserzione di parte; che d'altro canto le dichiarazioni stesse di A._______ non apportano chiarezza, siccome egli afferma più volte di non conoscere il motivo del licenziamento (cfr. verbale 1, pag. 5, D37; verbale 2, pag. 3, D11 e D32-35), salvo poi imputarlo alle sue posizioni politiche (cfr. verbale 1, pag. 5, D39 e seg.), che allo stesso modo, l'asserita impossibilità di accedere ad un'attività lavorativa non è supportata da nessun indizio concreto; che invero, come giustamente osservato dalla SEM, il fatto di aver ricercato un impiego in meno di dieci occasioni (cfr. verbale 2, pag. 4, D18-19) durante un periodo di diversi anni, non dimostra le asserite persecuzioni nei suoi confronti, che abbondanzialmente, quandanche si considerasse quale motivo d'asilo le difficoltà economiche riscontrare dal richiedente in Patria, queste non rientrerebbero nella definizione di persecuzione in senso lato giusta gli art. 3 e 18 LAsi, che oltre a ciò, in merito alle minacce formulate dall'ex cognato nei confronti del richiedente, è d'uopo rammentare che le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che in una pari eventualità, le autorità d'asilo sono dunque di principio tenute a verificare unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513, 520), che tuttavia, nel caso in cui lo stato d'origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste anche una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. sentenza del Tribunale D-3756/2018 consid. 5.1; v. anche DTF 138 II 513, 521), che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti (cfr. tra le tante sentenza E-616/2019 del 25 gennaio 2019), che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM), che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità georgiane, tanto più che per costante giurisprudenza tale paese dispone di un sistema giudiziario accessibile e di forze di sicurezza efficaci (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale D-6799/2018 del 6 dicembre 2018 e E-3307/2016 del 7 giugno 2016), che in corso di procedura il ricorrente, non ha apportato elementi atti a mettere in discussione detta presunzione, che la semplice allegazione secondo cui non si sarebbe rivolto alle autorità perché timoroso delle possibili reazioni dell'ex cognato, non può giustificare la sua indolenza, che in altri termini, egli non ha in alcun modo reso verosimile che le autorità georgiane rifiuterebbero di accordargli protezione per il caso in cui ne facesse espressa richiesta, che del resto, nulla vieta al ricorrente di stabilirsi in un altro luogo del Paese di provenienza, che da ultimo, la problematica concernente il quadro clinico di C._______ è stata debitamente ponderata nell'ambito di una procedura separata (cfr. D-266/2020), alla quale il Tribunale rinvia per evitare ripetizioni, che in definitiva, per quanto riguarda il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo v'è pertanto da confermare la decisione della SEM, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM di-spone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che per prassi invalsa del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che in sede ricorsuale l'insorgente chiede di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera in quanto il rinvio andrebbe considerato ragionevolmente inesigibile in ragione dello stato di salute del nipote, che come precedentemente enunciato tale questione è stata oggetto di un esame separato da parte dello scrivente Tribunale, che nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo degli insorgenti, quest'ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che d'altro canto, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), essendo per il resto la problematica da analizzare sotto il profilo dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile, che ne discende che la SEM, con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto, che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che la situazione vigente in Georgia non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integrità del territorio nazionale, che oltretutto non vi sono motivi per dubitare che A._______ si integrerà senza particolari problemi in Georgia; che egli è giovane ed ha una buona esperienza professionale sia nell'ambito della sicurezza che nel settore edile (cfr. verbale 1, pag. 6, D44 e D47); che a ciò si aggiunge il fatto che la madre è tutt'ora residente in Georgia, così come la sorella e il nipote, con i quali condivide peraltro l'abitazione famigliare (cfr. verbale 1, pag. 10, D86 e seg.), che egli dispone quindi di una rete sociale soddisfacente sulla quale costruire una nuova base esistenziale, che infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'amissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTFA 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3), che su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento è pure da reputarsi esigibile, che non risultano impedimenti nemmeno sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, che il ricorso va pertanto respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese di giustizia è divenuta priva di oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750. - che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: