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D-6999/2018

D-6999/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-12-20 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6999/2018 Sentenza del 20 dicembre 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Georgia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 13 novembre 2018 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera l'11 ottobre 2018, i verbali d'audizione del 18 ottobre 2018 (di seguito: verbale 1) e del 6 novembre 2018 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 13 novembre 2018, notificata all'interessato il giorno medesimo (cfr. atto A23), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente asilo dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 10 dicembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato), per mezzo del quale l'interessato ha postulato la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili di essere esentato dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, la conferma di ricevimento del gravame indirizzata l'11 dicembre 2018 al ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che l'interessato, cittadino georgiano nato e cresciuto a B._______ nella regione dell'Agiari ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera l'11 ottobre 2018; che sentito sui motivi alla base della stessa, egli ha dichiarato che a seguito di un intervento chirurgico fallimentare, uno dei suoi fratelli sarebbe rimasto paralizzato; che successivamente a tale evento, il richiedente asilo avrebbe quindi assalito il chirurgo a suo dire responsabile della disabilità del famigliare; che tuttavia, tempo dopo egli sarebbe stato aggredito e sfregiato da due dei figli del medico accompagnati da ulteriori quattro persone; che fatto salvo uno dei figli del dottore, questi sarebbero stati dei poliziotti; che poco prima di lasciare il paese, il richiedente asilo si sarebbe a sua volta accanito contro uno dei figli; che essendo stato minacciato, egli temerebbe ora ulteriori rappresaglie; che dopo l'espatrio degli sconosciuti avrebbero approcciato uno dei suoi fratelli chiedendo di lui; che in Svizzera egli avrebbe inoltre scoperto che quest'ultimo sarebbe stato incarcerato (cfr. verbale 1, pag. 2 e seg.; verbale 2, pag. 2 e seg.), che l'autorità di prime cure ha considerato integralmente inverosimile il racconto dell'interessato, che con ricorso, egli avversa tale valutazione; che dopo aver precisato alcuni aspetti che la SEM avrebbe a torto qualificato come contradditori, l'insorgente ascrive le incongruenze al fatto ch'egli sarebbe stato sotto l'influsso di sostanze; ch'egli prospetta dunque la trasmissione di mezzi di prova a sostegno della sua versione dei fatti, che la tesi ricorsuale non può essere seguita, che in primo luogo, dagli atti di causa non si evince che l'insorgente fosse in uno stato psicofisico inatto all'esperimento dell'audizione sui motivi d'asilo; che nella fase preliminare della stessa egli ha invero confermato di ben comprendere l'interprete e di sentirsi bene (cfr. verbale 2, pag. 2 e 3); che del resto nemmeno nel verbale riguardante l'audizione sulle generalità sono presenti indicatori in tal senso (cfr. verbale 1, pag. 7), che del resto le divergenze riscontrabili nel narrato dell'insorgente risultano insanabili; che come lo ha rettamente osservato l'autorità di prima istanza, l'interessato ha identificato il fratello alla base della diatriba con due nomi differenti, ossia dapprima C._______ ed in seguito D._______, giustificandosi poi asserendo che il primo sarebbe il soprannome (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, pag. 8); che oltremodo, nell'arco della prima audizione egli ha collocato l'intervento chirurgico del fratello e le vicissitudini da esso derivanti nel corso del 2016 (cfr. verbale 1, pag. 6-7) mentre in seguito li ha fatti risalire al 2014 per poi imputare l'incongruenza alla sua tossicodipendenza (cfr. verbale 2, pag. 8-9); che non di meno, anche le asserzioni a proposito della sua aggressione ai danni del figlio del chirurgo risultano inconciliabili, avendola egli in un primo momento collocata nel 2018 (cfr. verbale 1, pag. 7: "ho incontrato E._______ per strada a B._______ [...] e l'ho colpito alla gamba con un coltello [...] otto mesi fa, non ricordo la data") ed in seguito nel marzo del 2016 (cfr. verbale 2, pag. 9); che anche a proposito dei partecipanti all'azione punitiva perpetrata nei suoi confronti sono evidenziabili importanti contraddizioni; che in sede di audizione sulle generalità l'insorgente ha infatti dichiarato che cinque degli aggressori sarebbero stati poliziotti in divisa (cfr. verbale 1, pag. 6) mentre nell'audizione successiva egli ha invece asserito di aver appreso che si sarebbe trattato di poliziotti dal fratello allorquando egli si trovava già in Ucraina (cfr. verbale 2, pag. 6), che il racconto dell'insorgente non può dunque essere qualificato come verosimile, che per sovrabbondanza e con particolare riferimento alla teoria della protezione, occorre oltretutto rammentare che la Georgia dispone di un sistema giudiziario accessibile e di forze di sicurezza in misura di offrire una protezione adeguata (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale D-6799/2018 del 6 dicembre 2018 e E-3307/2016 del 7 giugno 2016), che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, peraltro non censurata in sede ricorsuale, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente ritiene che il suo allontanamento in Georgia lo esporrebbe a rischi troppo gravi e a condizioni di vita inimmaginabilmente difficili, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Georgia, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che inoltre, stante il fatto che in Georgia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica e che la situazione personale del ricorrente non dia adito a dubbi quanto al rischio di una messa in pericolo concreta, l'esecuzione dell'allontanamento risulta parimenti ragionevolmente esigibile (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale E-4126/2018 del 17 settembre 2018 consid. 7.3.1; E-18/2018 dell'11 gennaio 2018), che nemmeno la situazione personale dell'interessato risulta d'impedimento all'esecuzione dell'allontanamento; che l'insorgente è giovane, dispone di una solida rete famigliare in patria e di una formazione universitaria completa, che da ultimo appare quantomeno opportuno constatare che la Georgia dispone di un sistema sanitario funzionante (cfr. sentenza del Tribunale E-1703/2018 consid. 9.4) che contempla anche possibilità di trattamento di disturbi riconducibili all'abuso di sostanze psicotrope (cfr. sentenza del tribunale D-6799/2018 e E-18/2018 e riferimenti citati), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli