Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-samento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5033/2023 Sentenza del 9 novembre 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Chiara Piras; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nata il (...), Georgia, (...) , ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi); decisione della SEM dell'8 settembre 2023 / N (...). Visto la domanda di asilo che A._______, cittadina georgiana, ha presentato in Svizzera il 15 settembre 2022 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. [...] -2/2), il verbale di rilevamento dei dati personali (RD) del 22 settembre 2022, il verbale di audizione sui motivi di asilo del 9 marzo 2023 (cfr. atto SEM n. 46/5), la decisione del 21 marzo 2023 con la quale la SEM ha stabilito il passaggio del procedimento alla procedura ampliata (cfr. atto SEM n. 50/2), la sottoscrizione, avvenuta lo stesso giorno, della cessazione del mandato di rappresentanza conferito dall'interessata a SOS Ticino (Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale) iniziato il 21 settembre 2022 (cfr. atti SEM n. 19/1 e 55/1), la decisione del 21 marzo 2023 con la quale la SEM ha attribuito l'interessata al Cantone Ticino (cfr. atto SEM n. 28/2), la decisione dell'8 settembre 2023, notificata in data 11 settembre 2023, con la quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo della richiedente ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), essendo motivata esclusivamente da ragioni mediche ed economiche, e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione del medesimo siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, il ricorso datato 18 settembre 2023, depositato alla posta svizzera lo stesso giorno (cfr. tracciamento invio; data di entrata: 19 settembre 2023), per mezzo del quale l'insorgente ha impugnato la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'annullamento della stessa e la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera; l'insorgente contesta la valutazione della SEM unicamente in ordine all'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine; essa ha altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento dell'anticipo delle presumibili spese processuali, con protesta di spese e ripetibili, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, nel caso in esame, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA; che la ricorrente è altresì legittimata ad aggravarsi contro la decisione avversata, avendo partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, essendo particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vantando un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA), che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con il ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale (compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento) e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, in concreto, si rinuncia inoltre allo scambio degli scritti ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo del 9 marzo 2023, l'interessata ha dichiarato di essere nata a Tbilisi (Georgia) dove ha sempre vissuto, di aver frequentato le scuole dell'obbligo per nove anni e di aver successivamente lavorato come cameriera e come membro di commissione durante le elezioni in Georgia (cfr. atto SEM n. 46/5 D6, D8-9); l'interessata ha poi affermato di non lavorare da molto tempo, in quanto dal decesso di sua madre nel 2006 soffrirebbe di depressione; che negli ultimi anni sarebbe quindi stato il marito che pensava al sostentamento della famiglia svolgendo la professione di tassista (cfr. atto SEM n. 46/5 D10-11); la ricorrente ha poi soggiunto che il 13 settembre 2022 è espatriata dal suo Paese d'origine con il marito e suo figlio (atto SEM n. 46/5 D16); che in Georgia non avrebbe mai avuto problemi con le autorità o con terze persone (cfr. atto SEM n. 46/5 D20-21); che in Svizzera non avrebbe parenti, ma che a Tbilisi vivrebbero ancora le sue due sorelle (cfr. atto SEM n. 46/5 D12), che, in relazione ai motivi d'asilo, la ricorrente ha indicato di essere giunta in Svizzera soltanto per accompagnare suo marito (cfr. atto SEM n. 46/5 D19); che non vi sarebbero inoltre particolari motivi o timori che si opporrebbero al suo ritorno in Georgia, specificando però che "la situazione generale in Georgia non è buona, sono anche preoccupata se dovessi perdere mio marito" (cfr. atto SEM n. 46/5 D23), che nella decisione impugnata l'autorità inferiore ha anzitutto considerato che la volontà di cercare protezione da persecuzioni non fosse nella fattispecie soddisfatta avendo la ricorrente addotto motivi d'asilo esclusivamente medici ed economici, conseguendone che non sussistesse alcuna domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi; che l'interessata non avesse inoltre mai avuto alcun problema con le autorità georgiane o con terze persone; che, ciò posto, la SEM non è quindi entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente in applicazione dell'art. 31a cpv. 3 LAsi e ha ritenuto altresì ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente in Georgia; che per quanto concerne la condizione dell'esigibilità (art. 44 LAsi cum art. 83 cpv. 4 LStrI), ha inoltre osservato che la ricorrente è donna adulta che ha terminato le scuole dell'obbligo e che ha lavorato come cameriera e membro di commissione durante le elezioni; che in Georgia l'interessata si sarebbe inoltre sposata religiosamente ed avrebbe avuto un figlio, oggi ventitreenne; che a Tbilisi vivrebbero ancora due sue sorelle; che con riferimento alla situazione medica, l'autorità inferiore ha infine ritenuto che l'affezione psicologica allegata dall'interessata non costituisse un ostacolo al suo ritorno in quanto in Georgia vi sarebbe la possibilità di un trattamento adeguato, al quale l'interessata si era già sottoposta in passato, che con il suo ricorso, presentato congiuntamente - in un unico atto di causa - a quello del marito e del figlio, l'insorgente contesta unicamente la valutazione della SEM in ordine all'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, sostenendo anzitutto che lo stato di salute del marito non sarebbe tale da rendere esigibile il suo ritorno in Georgia; che, in particolare, le affezioni oncologiche del marito sarebbero di natura progressiva e che, per evitare un peggioramento repentino, sarebbe necessario che le stesse siano tenute sotto costante controllo in Svizzera così da garantire la sua dignitosa sopravvivenza; che senza le cure appropriate lo stato di salute del marito si deteriorerebbe al punto da costituire una minaccia per la sua vita, che, con riferimento invece alla sua situazione personale, l'insorgente allega di soffrire "di diverse patologie", segnatamente di depressione, le quali impedirebbero il suo ristabilimento in Georgia "in modo tale da aiutare Tarieli [il marito] dal punto di vista economico" (cfr. ricorso pag. 2 e 4), che va dunque analizzato se l'autorità inferiore ha ritenuto a giusto titolo ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera (art. 44 LAsi cum art. 83 LStrI), che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera; che le questioni di natura medica possono aver influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità - non realizzati nel caso in esame - identificati sulla scorta della restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU; cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, n. 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche le DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1), che, come rettamente stabilito nella decisione litigiosa, l'insorgente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) difettando in concreto la qualità di rifugiato (qui non contestata); che in siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente, di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito (art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [Conv. tortura, RS 0.105]); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente risulta ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi, che, con particolare riferimento all'esigibilità dell'esecuzione, l'art. 83 cpv. 4 LStrI dispone che l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse - segnatamente - a trovarsi in concreto pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che la situazione vigente in Georgia - ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dalle quali la ricorrente non proviene - non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integrità del territorio nazionale (cfr. la sentenza del Tribunale D-1013/2023, D-1014/2023 del 7 marzo 2023 consid. 9.2); che lo Stato in parola è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei Paesi verso i quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 [OEAE, RS 142.281] in relazione all'art. 83 cpv. 5 LStrI), che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza, e quindi che lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati); che, pertanto, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati, sentenza del Tribunale D-1078/2023 consid. 7.3.2), che l'invalsa giurisprudenza del Tribunale ha già stabilito che il sistema sanitario georgiano ha conosciuto di recente un'importante ristrutturazione e che dei grandi progressi sono stati realizzati nel senso che il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri, è ora possibile; che le persone socialmente vulnerabili o indigenti beneficiano inoltre di un'assicurazione malattia gratuita (cfr. fra le tante le sentenze del Tribunale E-3753/2022 del 25 gennaio 2023 consid. 4.5.1, D-4670/2022 del 2 novembre 2022 consid. 8.4 con riferimenti); che la riforma dell'UHCP nel 2017 ha introdotto un meccanismo di sostegno finanziario limitato per l'acquisto di ulteriori medicamenti, che sono altrimenti a carico quasi interamente degli interessati, per le persone socialmente vulnerabili o indigenti; che le stesse possono invero farsi rimborsare, in principio, il 90% dei costi del medicamento, se questo costa almeno 1 GEL, per un limitato numero di patologie (cfr. sentenze del Tribunale D-1165/2023 del 9 marzo 2023 consid. 8.4; D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.4); che se non è escluso che i pazienti debbano a volte sostenere il 10% dei costi dei medicamenti, in caso d'incapacità finanziaria, possono tuttavia indirizzarsi alla "Referral Service Commission", che in alcuni casi completa le prestazioni erogate dall'UHCP, in particolare per delle famiglie giudicate come vulnerabili (cfr. sentenza del Tribunale D-3855/2022 del 14 settembre 2022; D-1013/2023 e D-1014/2023 del 7 marzo 2023 consid. 9.4 con riferimenti), che nella fattispecie la ricorrente è arrivata in Svizzera per permettere principalmente al marito di sottoporsi a migliori cure oncologiche ed evitare l'amputazione dell'arto malato così come indicato dal medico curante in Georgia, che durante la visita medica del 21 novembre 2022 la ricorrente ha dichiarato di soffrire da 15 anni di dipendenza da alcool; che, ciò posto, il medico del Medic-Help AOZ le ha quindi prescritto un trattamento con "Seresta 15 1-1-1" nonché indicato di ridurre gradualmente il consumo settimanale di vodka (cfr. atto SEM n. 31/2); che dal rapporto medico del 14 marzo 2023 emerge inoltre che l'interessata "[p]resenta crisi di pianto e ansia (il marito è ricoverato da dicembre per un sarcoma metastatico per il quale ha subito un'amputazione sulla quale sono subentrate complicanze). Necessita prese a carico psichiatrica urgente." (cfr. atto SEM n. 48/2), che la ricorrente postula ora la sua ammissione provvisoria in Svizzera in quanto il suo stato di salute le impedirebbe di ristabilirsi in Georgia aiutando finanziariamente il marito (cfr. ricorso pag. 4), che, alla luce delle considerazioni suesposte, il Tribunale non ha tuttavia ragione di ritenere che l'insorgente non possa essere adeguatamente trattata nel suo Paese d'origine, dove in passato sono già state svolte le diagnosi principali nonché formulate le relative indicazioni mediche (cfr. atto SEM n. 46/5 D5: "A Tbilisi ho un medico di riferimento che mi ha prescritto una terapia farmacologica, ma non so riportare i nomi dei farmaci. Sono stata ricoverata anche quattro volte in ospedale per questo mio problema di depressione. [...]); che pur considerando con la dovuta attenzione lo stato di salute dell'interessata, non si evince dalla documentazione medica agli atti la stretta necessità per la stessa di rimanere in Svizzera, che in Georgia esistono le cure mediche essenziali per il trattamento delle problematiche di salute della ricorrente e un programma d'aiuto sociale per il relativo finanziamento, cosicché le può essere assicurata una vita dignitosa; che appartiene inoltre all'insorgente di indirizzarsi prioritariamente ai programmi sociali e di salute disponibili nel suo Stato d'origine, prima di appellarsi alla tradizione umanitaria svizzera in materia di cure (cfr. sentenza del Tribunale E-3753/2022 del 25 gennaio 2023 consid. 4.5.3 con riferimenti), che l'insorgente non spiega peraltro per quali ragioni i suoi problemi di salute non potrebbero essere curati in Georgia; che essa non ha nemmeno reso verosimile l'inadeguatezza delle analisi e delle cure mediche già svolte nel suo Paese d'origine, che, in tali circostanze, non si può quindi ritenere che, se l'allontanamento verso la Georgia fosse eseguito, lo stato di salute della ricorrente si deteriorerebbe molto rapidamente al punto da mettere definitivamente in pericolo la sua vita o da compromettere in modo grave, permanente e significativo la sua integrità fisica o mentale, a causa della mancanza di cure mediche (cfr. DTAF 2011/50, par. 8.3 e riferimenti sopra citati), che, per quanto attiene alla sua situazione personale, la ricorrente non adduce inoltre sufficienti motivi tali da rimettere in discussione la decisione avversata; che la stessa si limita infatti a sostenere, in tre righe sparse, di soffrire di depressione (cfr. ricorso pag. 2) e che il suo stato di salute non le permetterebbe di ristabilirsi in Georgia (cfr. ricorso pag. 4), senza tuttavia confrontarsi con la decisione impugnata e specificare le pretese circostanze ostative al suo rinvio, che, per il resto, vanno confermate le motivazioni contenute nella decisione avversata, che, in questo senso, le ampie allegazioni afferenti allo stato di salute e alla procedura d'asilo del marito non possono influenzare l'esito del presente giudizio; che la ricorrente dispone inoltre di un appoggio famigliare in patria in quanto a Tbilisi vivono ancora due sue sorelle, che con sentenze odierne (D-5035/2023 e D-5031/2023) il Tribunale ha respinto pure i ricorsi presentati da B._______ e C._______ (figlio e marito della ricorrente), sicché il presente giudizio non comporta alcuna separazione dell'insorgente dalla sua famiglia nucleare, che, visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente risulta ragionevolmente esigibile, che non risultano inoltre impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi cum art. 83 cpv. 2 LStrI), che il ricorso va pertanto respinto e la sentenza avversata confermata; che la SEM non è infatti incorsa in una violazione il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento o accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente sentenza non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la presente sentenza è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-samento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: