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D-6322/2025

D-6322/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-18 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Giusta l'art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice, in quanto manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 4 Preliminarmente il Tribunale osserva che lo scritto elettronico presentato da un asserito avvocato georgiano non accludeva una procura sottoscritta dal ricorrente e in più difetta di una firma originale. Per motivi di economia processuale si integreranno le censure ivi presentate, senza tuttavia riconoscerlo quale patrocinatore del ricorrente.

E. 5.1 Oggetto del ricorso, pertanto, risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. L'insorgente infatti, nel proprio ricorso, non solleva alcun argomento atto a contestare la non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi da parte della SEM. Infatti, l'eventuale violazione dell'art. 3 CEDU, in relazione al suo stato di salute, verrà analizzata nel contesto dell'esecuzione dell'allontanamento.

E. 5.2 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 5.3 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2).

E. 6.1 Nel proprio provvedimento, l'autorità inferiore ha dapprima concluso che nella fattispecie non sarebbe applicabile il principio di non-respingimento previsto agli art. 5 cpv. 1 LAsi e 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30). Inoltre non sussisterebbero agli atti, indizi tali da ritenere che un suo rientro in patria lo esporrebbe concretamente e seriamente ad una pena o ad un trattamento proscritti dall'art. 3 CEDU. Anche dal profilo dell'esigibilità della misura di allontanamento, non sarebbero ravvisabili degli ostacoli, in particolare riguardo al suo stato di salute ed alla sua situazione economica. Difatti egli, ora come già in passato, potrebbe avere accesso in Georgia alle cure adeguate per i propri problemi medici. Infatti, il suo stato di salute era stato chiarito già in Georgia, paese nel quale si era sottoposto a controlli specialistici. Per quanto concerne la sua situazione economica non risulta che l'interessato abbia mai chiesto sostegno allo Stato, nonostante l'asserita situazione di disoccupazione. Pertanto, la SEM non ha potuto seguire la motivazione del ricorrente che egli non potrebbe sottoporsi alle cure a causa della sua situazione economica. Lo stato georgiano offre infatti una gamma di prestazioni sociali, inoltre l'interessato è proprietario di una casa, è medico e gode di una solida rete familiare. A ciò si aggiunge che egli ha indicato di non essere una persona indifesa socialmente né che egli viveva sotto il limite della soglia della povertà. Per di più, l'esecuzione del suo allontanamento verso il precitato Stato, sarebbe pure possibile.

E. 6.2 Dal canto suo, nell'impugnativa, nei limiti delle argomentazioni pertinenti per il caso di specie, l'insorgente contesta tali conclusioni della SEM, ritenendo come l'autorità inferiore abbia violato il diritto federale con particolare riferimento al suo stato di salute ed alle possibilità di accesso alle cure mediche in Georgia e al loro finanziamento. Inoltre la SEM non avrebbe sufficientemente appurato il suo stato di salute. Il ricorso pare poi contenere censure non pertinenti alla fattispecie, probabilmente dovute ad errori di copia e incolla, quali l'indicazione che un certo signor T. sarebbe stato un attivista politico. Non chiamandosi il ricorrente con tale nome e non avendo mai addotto nulla di tale natura, il Tribunale conclude che tali argomentazioni sono frutto di un errore e non sono pertinenti al presente caso e non verranno pertanto prese in considerazione. Nello scritto pervenuto per posta elettronica, l'asserito avvocato georgiano ha indicato che la Svizzera violerebbe l'art. 3 CEDU e il principio di non- refoulment in caso di allontanamento del ricorrente. Inoltre la SEM non avrebbe sottoposto a controlli per epatite C che gli sarebbero stati raccomandati e in generale l'autorità inferiore non avrebbe verificato lo stato di salute dell'insorgente. Inoltre lamenta che le cure ricevute in Svizzera dal ricorrente non sarebbero state appropriate. Lamenta dipoi che durante la procedura il ricorrente non sarebbe stato patrocinato e non vi fosse presente un interprete e non gli sia stata consegnata la documentazione relativa al suo dossier.

E. 7.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (cfr. per la portata di detta norma la DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 7.2 Nel caso in esame, nella misura in cui non si è entrato nel merito della sua domanda d'asilo, il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi, in quanto è una disposizione che protegge unicamente le persone alle quali è riconosciuta la qualità di rifugiato. In siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente, di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).

E. 7.3 In seguito, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità, ciò che però, come si vedrà di seguito sotto il profilo dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI rientra nella restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU; cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche le DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1).

E. 7.4 Pertanto, come ritenuto a ragione nel giudizio avversato, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente non risulta trasgredire alcun obbligo della Svizzera derivante dal diritto internazionale, ed è quindi da ritenere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LAsi in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 8.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 8.2 Anzitutto, la Georgia - ad eccezione delle regioni secessionistedell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dalle quali il ricorrente non proviene - è uno Stato designato dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro ("safe country") con effetto al 1° ottobre 2019, ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. Ciò significa che un ritorno del richiedente in Georgia risulta in principio esigibile (art. 83 cpv. 5 LStrI).

E. 8.3 In seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece, non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati).

E. 8.4 Tenuto conto di quanto sopra, secondo invalsa giurisprudenza del Tribunale, il sistema sanitario in Georgia permette il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri e le persone socialmente vulnerabili o indigenti beneficiano di un'assicurazione malattia gratuita (cfr. fra le tante le sentenze del TAF E-3753/2022 del 25 gennaio 2023 consid. 4.5.1;D-4670/2022 del 2 novembre 2022 consid. 8.4 con ulteriori rif. cit.). Se non è escluso che i pazienti debbano a volte sostenere il 10% dei costi dei medicamenti, tuttavia in caso d'incapacità finanziaria, possono indirizzarsi alla "Referral Service Commission", che in alcuni casi completa le prestazioni erogate dall'"Universal Health Care Program" (UHCP), in particolare per delle famiglie giudicate come vulnerabili (cfr. fra le tante la sentenza del TAF D-3855/2022 del 14 settembre 2022). Per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, beneficiano di tutte le prestazioni dell'UHCP. Da luglio 2017, il governo georgiano ha inoltre introdotto un programma di sovvenzione dei medicamenti per delle malattie croniche - tra i quali i problemi cardio-vascolari o cardiaci cronici, il diabete (tipo 2) e problematiche alla tiroide ne fanno parte - in favore di persone socialmente vulnerabili. Da luglio 2019, l'accesso a tale programma è aperto alle persone con handicap così come ai pensionati (cfr. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Géorgie: accès à divers soins et traitements médicaux, 30 giugno 2020, pag. 13; sentenza del TAF E-3753/2022 succitata consid. 4.5.1).

E. 8.5.1 Tornando ora al caso in disamina, va anzitutto rilevato che il ricorrente vorrebbe rimanere in Svizzera per sottoporsi a cure mediche di cui necessiterebbe.

E. 8.5.2 Dalla documentazione medica agli atti emerge che il ricorrente soffre di necrosi bilaterale al femore, per la quale gli è stata prospettata la chirurgia protesica dell'anca, al momento non raccomandata a causa della sua giovane età. È inoltre affetto da due ernie spinali, una superiore e una inferiore, che determinano spasmi improvvisi a tre dita della mano sinistra per compressione nervosa, nonché da giramenti di testa, riconducibili a interventi subiti alla testa nel 2012 a seguito di un trauma. Dagli atti risulta che il ricorrente è stato sottoposto a più visite specialistiche (neurologo, neurochirurgo, ortopedico traumatologo, neuropatologo) e ad esami di risonanza magnetica sin dal 2021. In particolare, un referto della MediClub Georgia del 29 aprile 2025, basato anche su una risonanza magnetica del 16 febbraio 2025, conferma la diagnosi e indica come possibili trattamenti interventi chirurgici (MdP 9 e 11). Poiché tali interventi chirurgici sarebbero stati attualmente esclusi, nel Paese d'origine al ricorrente è stata prescritta una terapia farmacologica a base di Metadone, Lyrica e Diazepam, destinata ad alleviare i sintomi delle sue patologie. Di conseguenza e contrariamente a quanto asserito in sede ricorsuale, lo stato di salute del ricorrente risulta acclarato, già alla luce delle diagnosi poste in Georgia da una serie di medici specialistici. Il Tribunale osserva che, contrariamente da quanto da egli sostenuto, in Georgia egli è stato in cura per i problemi alle anche pure presso un ortopedico traumatologista (cfr. MdP9). Ulteriori indagini in tal senso non risultavano necessarie, nemmeno per l'asserito problema di epatite C, che il ricorrente ha brevemente menzionato in sede di audizione, indicando che ha usufruito un programma di cura della stessa a titolo gratuito in Georgia, ma che non ha più menzionato nemmeno con i medici che lo hanno visitato in Svizzera (cfr. audizione, D48). In tal senso si sottolinea che, come indicato al ricorrente, è suo compito far presente le proprie patologie ai medici (cfr. audizione, D6). Si osserva inoltre che, contrariamente da quanto lamentato dall'asserito avvocato georgiano, il ricorrente era patrocinato e all'audizione era presente un interprete (cfr. audizione, D1). Non può pertanto appellarsi a problematiche linguistiche. Inoltre, il Tribunale constata che il ricorrente si è rifiutato di consultarsi con la propria rappresentante legale dopo l'emanazione della decisione qui impugnata (cfr. atto SEM n. 38/1). In tal senso, quest'ultima aveva ricevuto la documentazione all'incarto della SEM e non può pertanto il ricorrente dolersi a posteriori di un mancato accesso agli atti.

E. 8.5.3 Alla luce delle suesposte considerazioni, agli occhi del Tribunale, non vi è alcuna ragione di ritenere che le problematiche mediche non possano essere trattate in Georgia. Inoltre emerge in modo chiaro da tutti i mezzi di prova versati agli atti e dalle dichiarazioni che il ricorrente ha avuto accesso in Patria a numerosi medici specialisti al fine di trattare le sue problematiche in passato. Ciò che potrà pure sollecitare in futuro. Viene pertanto respinta la censura formulata dal ricorrente secondo cui la SEM si sarebbe limitata ad effettuare una ricerca su internet al fine di determinare la disponibilità delle cure, infatti è il ricorrente stesso ad aver indicato di essersi rivolto a molti specialisti in Georgia e di essere stato seguito dagli stessi per anni. Pur considerando con la dovuta attenzione il suo stato di salute dalla documentazione medica agli atti, non si evince la necessità per l'insorgente di rimanere in Svizzera. Ciò in quanto le cure prodigate in Svizzera tendono al mantenimento della sua condizione, ma non alla guarigione. Peraltro, le cure mediche specializzate non rientrano nella nozione di cure essenziali sviluppata dalla giurisprudenza circa gli ostacoli di ordine medico all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del TAF D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.5 con ulteriori riferimenti citati). Il ricorrente, nonostante le sue dichiarazioni di mancate risorse per il pagamento delle cure necessarie, non ha reso verosimile la propria indigenza. Innanzitutto egli è proprietario di un immobile a Tblisi (cfr. audizione, D44). Inoltre, egli è sostenuto economicamente e ciò già da anni da amici e parenti, che avrebbero già in precedenza pagato le sue cure mediche o addirittura egli avrebbe usufruito di cure mediche gratuite da parte degli amici (cfr. audizione, D60). Inoltre, un programma d'aiuto sociale per il loro finanziamento esiste in Georgia, cosicché gli può essere assicurata una vita dignitosa. A tal proposito, vi è ancora da osservare che seppure in Georgia le risorse risultino più limitate rispetto a quanto presente in Svizzera e che in tale Paese il sistema sanitario non offra la stessa qualità come su suolo elvetico, tuttavia, tali circostanze non comportano, prese a sé stanti, l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. in tal senso anche la sentenza del TAF E-1232/2019 del 22 marzo 2019 consid. 6.4.3). Sotto tale profilo, appartiene inoltre all'insorgente di indirizzarsi prioritariamente ai programmi sociali e di salute disponibili nel suo Stato d'origine, prima di appellarsi alla tradizione umanitaria svizzera in materia di cure (cfr. sentenza del TAF E-3753/2022 del 25 gennaio 2023 consid. 4.5.3 con rif. cit.). A ciò si aggiunge che il ricorrente potrà, se ciò si avverasse necessario, presentare alla SEM, in esito alla presente procedura ricorsuale, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi, ed in particolare, un aiuto individuale al ritorno come previsto al cpv. 1 lett. d della predetta disposizione e agli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312). Tale aiuto dovrebbe in particolare lasciare il tempo al ricorrente di intraprendere i passi necessari presso i servizi sociali in Georgia, tra i quali la "Referal Service Commission", per ottenere il sostegno finanziario per le cure mediche che non fossero già coperte dall'UHC e per attivare anche il sostegno sociale per l'aiuto finanziario, per assicurargli il minimo vitale. Pertanto, non si possono seguire le asserite difficoltà circa l'accesso a cure mediche di qualità in Georgia ed il loro finanziamento, in quanto diversi trattamenti erano già somministrati al ricorrente. Il ricorrente non ha invece indicato di aver richiesto l'accesso ai programmi d'aiuto sociale indicati sopra (cfr. audizione, D42). Toccherà pertanto allo stesso attivarsi, se veramente necessario, per accedervi al suo ritorno al Paese d'origine.

E. 8.5.4 Da un punto di vista personale, il ricorrente dispone attualmente di un immobile di proprietà in Georgia. In più egli ha usufruito di molti aiuti da parte di parenti e amici. In tal senso, si rimanda alle argomentazioni della SEM effettuate nella decisione impugnata. Egli ha indicato di non essere una persona indifesa socialmente e non viveva sotto la soglia della povertà. Inoltre egli era attivo come medico e nel caso in cui la sua salute lo permetterà, potrà ricominciare a lavorare in tale ambito.

E. 8.5.5 Per finire, va osservato che la SEM valuterà in modo definitivo se il ricorrente è suscettibile di essere trasferito in Georgia in funzione del suo stato di salute poco prima dell'allontanamento.

E. 8.5.6 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 9 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente dispone di una carta d'identità tutt'ora valida e potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando la necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata. 11.Con l'emanazione di questa sentenza le misure supercautelari pronunciate il 26 agosto 2025 sono revocate e la domanda di concessione al ricorso dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto. 12.Essendo state le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole al momento dell'inoltro del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA) è respinta.

E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 14 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6322/2025 Sentenza del 18 settembre 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice David R. Wenger; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Georgia, c/o (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi); decisione della SEM del 12 agosto 2025 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 26 maggio 2025. A.b Il 31 luglio 2025 con il richiedente si è svolta l'audizione ex art. 29 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31). In tale contesto, il richiedente ha riferito di essere georgiano e di provenire a Tblisi. Egli ha indicato di soffrire di gravi problemi di salute (tra cui necrosi bilaterale al femore, ernie spinali, spasmi alla mano sinistra e vertigini legate a un trauma cranico del 2012), che in patria ha potuto trattare solo con rimedi palliativi. Medico di professione, ha smesso di lavorare nel 2024 e vive grazie al sostegno di familiari e amici, nonché a un risarcimento legale. Egli afferma di aver lasciato la Georgia per la Svizzera al fine di accedere a cure mediche adeguate, che nel suo Paese non sarebbe stato in grado di finanziare (cfr. atto SEM n. [{...}]-25/15, di seguito: audizione). A.c A sostegno della propria domanda egli ha prodotto i seguenti mezzi di prova: MdP5 - Referto medico, (...), 13.05.2025 MdP8 - Decisione motivata, 20.05.2024 MdP9 - Referto medico, (...), 29.04.2025 MdP10 - Referto medico, (...) 25.05.2025 MdP11 - Conclusioni risonanza magnetica, (...), 16.02.2025 A.d Con parere dell'8 agosto 2025, l'interessato ha potuto presentare le proprie osservazioni al progetto di decisione della SEM datato 7 agosto 2025. B. Per il tramite della decisione del 12 agosto 2025, notificata il medesimo giorno (cfr. atti SEM 42/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato in quanto non ha espresso la volontà di cercare protezione contro le persecuzioni (art. 31a cpv. 3 LAsi e art. 18 LAsi), pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione della medesima misura. C. Con ricorso datato 20 agosto 2025 (data d'entrata 21 agosto 2025, cfr. timbro postale), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avversando la succitata decisione, chiedendone l'annullamento, il riconoscimento della qualità di rifugiato e l'inammissibilità dell'allontanamento verso le Georgia, la concessione dell'ammissione provvisoria, protestate tasse e ripetibili. D. Tramite scritto elettronico del 19 agosto 2025, recapitato al Tribunale in data 26 agosto (cfr. risultanze processuali) un asserito avvocato georgiano ha trasmesso un addendum all'allegato ricorsuale, chiedendo, tra le altre cose, la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente. E. In data 26 agosto 2025 il Tribunale ha sospeso l'esecuzione dell'allontanamento a titolo di misura supercautelare. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Giusta l'art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice, in quanto manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. Preliminarmente il Tribunale osserva che lo scritto elettronico presentato da un asserito avvocato georgiano non accludeva una procura sottoscritta dal ricorrente e in più difetta di una firma originale. Per motivi di economia processuale si integreranno le censure ivi presentate, senza tuttavia riconoscerlo quale patrocinatore del ricorrente. 5. 5.1 Oggetto del ricorso, pertanto, risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. L'insorgente infatti, nel proprio ricorso, non solleva alcun argomento atto a contestare la non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi da parte della SEM. Infatti, l'eventuale violazione dell'art. 3 CEDU, in relazione al suo stato di salute, verrà analizzata nel contesto dell'esecuzione dell'allontanamento. 5.2 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 5.3 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). 6. 6.1 Nel proprio provvedimento, l'autorità inferiore ha dapprima concluso che nella fattispecie non sarebbe applicabile il principio di non-respingimento previsto agli art. 5 cpv. 1 LAsi e 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30). Inoltre non sussisterebbero agli atti, indizi tali da ritenere che un suo rientro in patria lo esporrebbe concretamente e seriamente ad una pena o ad un trattamento proscritti dall'art. 3 CEDU. Anche dal profilo dell'esigibilità della misura di allontanamento, non sarebbero ravvisabili degli ostacoli, in particolare riguardo al suo stato di salute ed alla sua situazione economica. Difatti egli, ora come già in passato, potrebbe avere accesso in Georgia alle cure adeguate per i propri problemi medici. Infatti, il suo stato di salute era stato chiarito già in Georgia, paese nel quale si era sottoposto a controlli specialistici. Per quanto concerne la sua situazione economica non risulta che l'interessato abbia mai chiesto sostegno allo Stato, nonostante l'asserita situazione di disoccupazione. Pertanto, la SEM non ha potuto seguire la motivazione del ricorrente che egli non potrebbe sottoporsi alle cure a causa della sua situazione economica. Lo stato georgiano offre infatti una gamma di prestazioni sociali, inoltre l'interessato è proprietario di una casa, è medico e gode di una solida rete familiare. A ciò si aggiunge che egli ha indicato di non essere una persona indifesa socialmente né che egli viveva sotto il limite della soglia della povertà. Per di più, l'esecuzione del suo allontanamento verso il precitato Stato, sarebbe pure possibile. 6.2 Dal canto suo, nell'impugnativa, nei limiti delle argomentazioni pertinenti per il caso di specie, l'insorgente contesta tali conclusioni della SEM, ritenendo come l'autorità inferiore abbia violato il diritto federale con particolare riferimento al suo stato di salute ed alle possibilità di accesso alle cure mediche in Georgia e al loro finanziamento. Inoltre la SEM non avrebbe sufficientemente appurato il suo stato di salute. Il ricorso pare poi contenere censure non pertinenti alla fattispecie, probabilmente dovute ad errori di copia e incolla, quali l'indicazione che un certo signor T. sarebbe stato un attivista politico. Non chiamandosi il ricorrente con tale nome e non avendo mai addotto nulla di tale natura, il Tribunale conclude che tali argomentazioni sono frutto di un errore e non sono pertinenti al presente caso e non verranno pertanto prese in considerazione. Nello scritto pervenuto per posta elettronica, l'asserito avvocato georgiano ha indicato che la Svizzera violerebbe l'art. 3 CEDU e il principio di non- refoulment in caso di allontanamento del ricorrente. Inoltre la SEM non avrebbe sottoposto a controlli per epatite C che gli sarebbero stati raccomandati e in generale l'autorità inferiore non avrebbe verificato lo stato di salute dell'insorgente. Inoltre lamenta che le cure ricevute in Svizzera dal ricorrente non sarebbero state appropriate. Lamenta dipoi che durante la procedura il ricorrente non sarebbe stato patrocinato e non vi fosse presente un interprete e non gli sia stata consegnata la documentazione relativa al suo dossier. 7. 7.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (cfr. per la portata di detta norma la DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 7.2 Nel caso in esame, nella misura in cui non si è entrato nel merito della sua domanda d'asilo, il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi, in quanto è una disposizione che protegge unicamente le persone alle quali è riconosciuta la qualità di rifugiato. In siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente, di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 7.3 In seguito, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità, ciò che però, come si vedrà di seguito sotto il profilo dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI rientra nella restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU; cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche le DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1). 7.4 Pertanto, come ritenuto a ragione nel giudizio avversato, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente non risulta trasgredire alcun obbligo della Svizzera derivante dal diritto internazionale, ed è quindi da ritenere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LAsi in relazione all'art. 44 LAsi). 8. 8.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.2 Anzitutto, la Georgia - ad eccezione delle regioni secessionistedell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dalle quali il ricorrente non proviene - è uno Stato designato dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro ("safe country") con effetto al 1° ottobre 2019, ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. Ciò significa che un ritorno del richiedente in Georgia risulta in principio esigibile (art. 83 cpv. 5 LStrI). 8.3 In seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece, non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). 8.4 Tenuto conto di quanto sopra, secondo invalsa giurisprudenza del Tribunale, il sistema sanitario in Georgia permette il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri e le persone socialmente vulnerabili o indigenti beneficiano di un'assicurazione malattia gratuita (cfr. fra le tante le sentenze del TAF E-3753/2022 del 25 gennaio 2023 consid. 4.5.1;D-4670/2022 del 2 novembre 2022 consid. 8.4 con ulteriori rif. cit.). Se non è escluso che i pazienti debbano a volte sostenere il 10% dei costi dei medicamenti, tuttavia in caso d'incapacità finanziaria, possono indirizzarsi alla "Referral Service Commission", che in alcuni casi completa le prestazioni erogate dall'"Universal Health Care Program" (UHCP), in particolare per delle famiglie giudicate come vulnerabili (cfr. fra le tante la sentenza del TAF D-3855/2022 del 14 settembre 2022). Per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, beneficiano di tutte le prestazioni dell'UHCP. Da luglio 2017, il governo georgiano ha inoltre introdotto un programma di sovvenzione dei medicamenti per delle malattie croniche - tra i quali i problemi cardio-vascolari o cardiaci cronici, il diabete (tipo 2) e problematiche alla tiroide ne fanno parte - in favore di persone socialmente vulnerabili. Da luglio 2019, l'accesso a tale programma è aperto alle persone con handicap così come ai pensionati (cfr. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Géorgie: accès à divers soins et traitements médicaux, 30 giugno 2020, pag. 13; sentenza del TAF E-3753/2022 succitata consid. 4.5.1). 8.5 8.5.1 Tornando ora al caso in disamina, va anzitutto rilevato che il ricorrente vorrebbe rimanere in Svizzera per sottoporsi a cure mediche di cui necessiterebbe. 8.5.2 Dalla documentazione medica agli atti emerge che il ricorrente soffre di necrosi bilaterale al femore, per la quale gli è stata prospettata la chirurgia protesica dell'anca, al momento non raccomandata a causa della sua giovane età. È inoltre affetto da due ernie spinali, una superiore e una inferiore, che determinano spasmi improvvisi a tre dita della mano sinistra per compressione nervosa, nonché da giramenti di testa, riconducibili a interventi subiti alla testa nel 2012 a seguito di un trauma. Dagli atti risulta che il ricorrente è stato sottoposto a più visite specialistiche (neurologo, neurochirurgo, ortopedico traumatologo, neuropatologo) e ad esami di risonanza magnetica sin dal 2021. In particolare, un referto della MediClub Georgia del 29 aprile 2025, basato anche su una risonanza magnetica del 16 febbraio 2025, conferma la diagnosi e indica come possibili trattamenti interventi chirurgici (MdP 9 e 11). Poiché tali interventi chirurgici sarebbero stati attualmente esclusi, nel Paese d'origine al ricorrente è stata prescritta una terapia farmacologica a base di Metadone, Lyrica e Diazepam, destinata ad alleviare i sintomi delle sue patologie. Di conseguenza e contrariamente a quanto asserito in sede ricorsuale, lo stato di salute del ricorrente risulta acclarato, già alla luce delle diagnosi poste in Georgia da una serie di medici specialistici. Il Tribunale osserva che, contrariamente da quanto da egli sostenuto, in Georgia egli è stato in cura per i problemi alle anche pure presso un ortopedico traumatologista (cfr. MdP9). Ulteriori indagini in tal senso non risultavano necessarie, nemmeno per l'asserito problema di epatite C, che il ricorrente ha brevemente menzionato in sede di audizione, indicando che ha usufruito un programma di cura della stessa a titolo gratuito in Georgia, ma che non ha più menzionato nemmeno con i medici che lo hanno visitato in Svizzera (cfr. audizione, D48). In tal senso si sottolinea che, come indicato al ricorrente, è suo compito far presente le proprie patologie ai medici (cfr. audizione, D6). Si osserva inoltre che, contrariamente da quanto lamentato dall'asserito avvocato georgiano, il ricorrente era patrocinato e all'audizione era presente un interprete (cfr. audizione, D1). Non può pertanto appellarsi a problematiche linguistiche. Inoltre, il Tribunale constata che il ricorrente si è rifiutato di consultarsi con la propria rappresentante legale dopo l'emanazione della decisione qui impugnata (cfr. atto SEM n. 38/1). In tal senso, quest'ultima aveva ricevuto la documentazione all'incarto della SEM e non può pertanto il ricorrente dolersi a posteriori di un mancato accesso agli atti. 8.5.3 Alla luce delle suesposte considerazioni, agli occhi del Tribunale, non vi è alcuna ragione di ritenere che le problematiche mediche non possano essere trattate in Georgia. Inoltre emerge in modo chiaro da tutti i mezzi di prova versati agli atti e dalle dichiarazioni che il ricorrente ha avuto accesso in Patria a numerosi medici specialisti al fine di trattare le sue problematiche in passato. Ciò che potrà pure sollecitare in futuro. Viene pertanto respinta la censura formulata dal ricorrente secondo cui la SEM si sarebbe limitata ad effettuare una ricerca su internet al fine di determinare la disponibilità delle cure, infatti è il ricorrente stesso ad aver indicato di essersi rivolto a molti specialisti in Georgia e di essere stato seguito dagli stessi per anni. Pur considerando con la dovuta attenzione il suo stato di salute dalla documentazione medica agli atti, non si evince la necessità per l'insorgente di rimanere in Svizzera. Ciò in quanto le cure prodigate in Svizzera tendono al mantenimento della sua condizione, ma non alla guarigione. Peraltro, le cure mediche specializzate non rientrano nella nozione di cure essenziali sviluppata dalla giurisprudenza circa gli ostacoli di ordine medico all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del TAF D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.5 con ulteriori riferimenti citati). Il ricorrente, nonostante le sue dichiarazioni di mancate risorse per il pagamento delle cure necessarie, non ha reso verosimile la propria indigenza. Innanzitutto egli è proprietario di un immobile a Tblisi (cfr. audizione, D44). Inoltre, egli è sostenuto economicamente e ciò già da anni da amici e parenti, che avrebbero già in precedenza pagato le sue cure mediche o addirittura egli avrebbe usufruito di cure mediche gratuite da parte degli amici (cfr. audizione, D60). Inoltre, un programma d'aiuto sociale per il loro finanziamento esiste in Georgia, cosicché gli può essere assicurata una vita dignitosa. A tal proposito, vi è ancora da osservare che seppure in Georgia le risorse risultino più limitate rispetto a quanto presente in Svizzera e che in tale Paese il sistema sanitario non offra la stessa qualità come su suolo elvetico, tuttavia, tali circostanze non comportano, prese a sé stanti, l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. in tal senso anche la sentenza del TAF E-1232/2019 del 22 marzo 2019 consid. 6.4.3). Sotto tale profilo, appartiene inoltre all'insorgente di indirizzarsi prioritariamente ai programmi sociali e di salute disponibili nel suo Stato d'origine, prima di appellarsi alla tradizione umanitaria svizzera in materia di cure (cfr. sentenza del TAF E-3753/2022 del 25 gennaio 2023 consid. 4.5.3 con rif. cit.). A ciò si aggiunge che il ricorrente potrà, se ciò si avverasse necessario, presentare alla SEM, in esito alla presente procedura ricorsuale, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi, ed in particolare, un aiuto individuale al ritorno come previsto al cpv. 1 lett. d della predetta disposizione e agli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312). Tale aiuto dovrebbe in particolare lasciare il tempo al ricorrente di intraprendere i passi necessari presso i servizi sociali in Georgia, tra i quali la "Referal Service Commission", per ottenere il sostegno finanziario per le cure mediche che non fossero già coperte dall'UHC e per attivare anche il sostegno sociale per l'aiuto finanziario, per assicurargli il minimo vitale. Pertanto, non si possono seguire le asserite difficoltà circa l'accesso a cure mediche di qualità in Georgia ed il loro finanziamento, in quanto diversi trattamenti erano già somministrati al ricorrente. Il ricorrente non ha invece indicato di aver richiesto l'accesso ai programmi d'aiuto sociale indicati sopra (cfr. audizione, D42). Toccherà pertanto allo stesso attivarsi, se veramente necessario, per accedervi al suo ritorno al Paese d'origine. 8.5.4 Da un punto di vista personale, il ricorrente dispone attualmente di un immobile di proprietà in Georgia. In più egli ha usufruito di molti aiuti da parte di parenti e amici. In tal senso, si rimanda alle argomentazioni della SEM effettuate nella decisione impugnata. Egli ha indicato di non essere una persona indifesa socialmente e non viveva sotto la soglia della povertà. Inoltre egli era attivo come medico e nel caso in cui la sua salute lo permetterà, potrà ricominciare a lavorare in tale ambito. 8.5.5 Per finire, va osservato che la SEM valuterà in modo definitivo se il ricorrente è suscettibile di essere trasferito in Georgia in funzione del suo stato di salute poco prima dell'allontanamento. 8.5.6 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

9. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente dispone di una carta d'identità tutt'ora valida e potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando la necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

10. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata. 11.Con l'emanazione di questa sentenza le misure supercautelari pronunciate il 26 agosto 2025 sono revocate e la domanda di concessione al ricorso dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto. 12.Essendo state le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole al momento dell'inoltro del ricorso, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA) è respinta.

13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

14. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le misure supercautelari del 26 agosto 2025 sono revocate.

3. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: