Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi)
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 4 Oggetto del ricorso, nel caso in parola, risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Gli insorgenti infatti, nel loro ricorso, non sollevano alcun argomento che sarebbe atto a contestare la non entrata nel merito delle loro domande d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi da parte della SEM, essendo che nello stesso essi contestano unicamente l'esecuzione del loro allontanamento verso la Georgia in ragione del loro stato di salute.
E. 5.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 5.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2).
E. 6 Nel loro gravame, gli insorgenti, chiedendo lo smistamento alla procedura ampliata al fine di valutare con cognizione di causa tutte le specificità mediche e gli eventuali ostacoli all'allontanamento, si prevalgono di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore in relazione, in particolare, allo stato di salute del ricorrente 1. Tuttavia, appare dalle loro motivazioni contenute nel ricorso, che gli interessati in realtà vogliano rimettere in causa l'apprezzamento svolto dalla SEM nel loro caso specifico, ciò che costituisce in realtà una questione materiale, e come tale verrà quindi trattata dal Tribunale direttamente nel merito. Infatti, gli stessi non indicano quali ulteriori atti istruttori sarebbero ancora necessari. Di conseguenza tale censura formale va respinta.
E. 6.1 Nel suo provvedimento, l'autorità inferiore ha dapprima concluso che nelle fattispecie non sarebbe applicabile il principio di non-respingimento previsto agli art. 5 cpv. 1 LAsi e 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30). Inoltre non sussisterebbero agli atti, indizi tali da ritenere che un loro rientro in patria li esporrebbe concretamente e seriamente ad una pena o ad un trattamento proscritti dall'art. 3 CEDU. Anche dal profilo dell'esigibilità della misura di allontanamento, non sarebbero ravvisabili degli ostacoli, in particolare riguardo al loro stato di salute ed alla situazione economica. Difatti essi, ora come già in passato, potrebbero avere accesso in Georgia alle cure adeguate per i loro problemi medici. Inoltre, per quanto concerne il ricorrente 1, dato che le diagnosi sono poste, le cure mediche già iniziate prima dell'espatrio sarebbero almeno parzialmente coperte dallo Stato. Per ulteriori esigenze, gli insorgenti sarebbero proprietari di un'abitazione che potrebbero mettere a reddito ed inoltre disporrebbero di un'ampia rete di familiari che potrebbero sostenerli finanziariamente. Per quanto concerne la reperibilità dei medicinali necessari per proseguire la chemioterapia già iniziata in Georgia, sulla scorta del consulting medico dell'EUAA, pure l'(...) che la ricorrente 2 avrebbe reperito sul mercato nero, sarebbe disponibile in alcune farmacie. Per di più, l'esecuzione del loro allontanamento verso il precitato Stato, sarebbe pure possibile e realizzabile.
E. 6.2 Dal canto loro, nell'impugnativa, gli insorgenti contestano le conclusioni della SEM. Ritengono infatti che la loro domanda avrebbe dovuto essere smistata in procedura ampliata, al fine di valutare con cognizione di causa tutte le specificità mediche in capo ai ricorrenti e di considerare gli ostacoli all'allontanamento. Dipoi, essi ritengono che il farmaco (...) non sarebbe disponibile sul mercato in Georgia. Inoltre, il ricorrente 1 non disporrebbe delle risorse economiche sufficienti per coprire il 20 - 30% dei costi delle cure oncologiche, dato che egli non sarebbe in grado di lavorare e pure la moglie, sua caregiver, quando lavorava come dentista percepiva un salario basso, nemmeno sufficiente per pagare il mutuo sulla loro casa. Gli interessati poi citano alcuni rapporti della World Health Organization, secondo i quali il sistema sanitario georgiano sarebbe complesso e non coprirebbe in modo sufficiente i costi legati alle spese mediche, rendendole inaccessibili a parti della popolazione. Il ricorrente 1 sarebbe inoltre attualmente impossibilitato a presenziare all'appuntamento con la protezione giuridica per motivi di salute e cura, pertanto la possibilità pratica dell'allontanamento degli insorgenti sarebbe messa in dubbio. Inoltre il ricorrente 1 non sarebbe in grado di riprendere immediatamente le cure chemioterapiche una volta tornato in patria e non potrebbe neppure sottoporsi ai regolari controlli di cui necessita, il che avrebbe certamente un impatto sulle sue condizioni di salute, mettendo anche potenzialmente a rischio la sua vita. Pertanto, vista la mancanza di cure mediche, necessarie, l'allontanamento sarebbe contrario all'art. 3 CEDU.
E. 7.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (cfr. per la portata di detta norma la DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 7.2 Nel caso in esame, nella misura in cui non si è entrato nel merito delle loro domande d'asilo, i ricorrenti non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi, in quanto è una disposizione che protegge unicamente le persone alle quali è riconosciuta la qualità di rifugiato. In siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per gli insorgenti, di essere esposti, nel loro Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
E. 7.3 In seguito, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità, ciò che però, come si vedrà di seguito sotto il profilo dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. infra consid. 8), e per quanto la situazione di salute in particolare del ricorrente 1 sia di un'indubbia serietà, non rientra nella restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU; cfr. sentenza CorteEDU Paposhvili c. Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193; confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; sentenza del TAF F-974/2021 del 20 luglio 2021 consid. 7.2).
E. 7.4 Pertanto, come ritenuto a ragione nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti non risulta trasgredire alcun obbligo della Svizzera derivante dal diritto internazionale, ed è quindi da ritenere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LAsi in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 8.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 8.2 Anzitutto, la Georgia - ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dalle quali i ricorrenti non provengo-no - è uno Stato designato dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro ("safe country") con effetto al 1° ottobre 2019, ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. Ciò significa che un ritorno dei richiedenti l'asilo in Georgia risulta in principio esigibile (art. 83 cpv. 5 LStrI).
E. 8.3 In seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece, non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati).
E. 8.4 Tenuto conto di quanto sopra, secondo invalsa giurisprudenza del Tribunale, il sistema sanitario in Georgia permette il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri e le persone socialmente vulnerabili o indigenti beneficiano di un'assicurazione malattia gratuita (cfr. fra le tante le sentenze del Tribunale E-3753/2022 del 25 gennaio 2023 consid. 4.5.1; D-4670/2022 del 2 novembre 2022 consid. 8.4 con ulteriori rif. cit.). Se non è escluso che i pazienti debbano a volte sostenere il 10% dei costi dei medicamenti, tuttavia in caso d'incapacità finanziaria, possono indirizzarsi alla "Referral Service Commission", che in alcuni casi completa le prestazioni erogate dall'"Universal Health Care Program" (UHCP), in particolare per delle famiglie giudicate come vulnerabili (cfr. fra le tante la sentenza del Tribunale D-3855/2022 del 14 settembre 2022). Per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, essi beneficiano di tutte le prestazioni dell'UHCP. Da luglio 2017, il governo georgiano ha inoltre introdotto un programma di sovvenzione dei medicamenti per delle malattie croniche - tra i quali i problemi cardio-vascolari o cardiaci cronici, il diabete (tipo 2) e problematiche alla tiroide ne fanno parte - in favore di persone socialmente vulnerabili. Da luglio 2019, l'accesso a tale programma è aperto alle persone con handicap così come ai pensionati (cfr. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Géorgie: accès à divers soins et traitements médicaux, 30 giugno 2020, pag. 13; sentenza del Tribunale E-3753/2022 succitata consid. 4.5.1). Inoltre, a partire dall'ottobre 2023, il governo georgiano ha deciso di coprire le spese per tutti i pazienti oncologici, indipendentemente dal loro reddito (cfr. Georgia Today, Georgia's Healthcare Initiative: Equal Access to Oncological Treatment for All, https://georgiatoday.ge/georgias-healthcare-initiative-equal-access-to-oncological-treatment-for-all/, 30 ottobre 2023, ultimo accesso il 20 settembre 2024).
E. 8.5.1 Tornando ora al caso in disamina, va anzitutto rilevato che dal ricorso degli insorgenti, appare che essi vorrebbero rimanere in Svizzera per continuare a beneficiare di cure specialistiche, che a mente loro non sarebbero garantite nel loro paese d'origine, in quanto uno dei medicinali non sarebbe reperibile ed inoltre essi non potrebbero sostenere le spese necessarie per le cure.
E. 8.5.2 Dalla documentazione medica agli atti, risulta che il ricorrente 1 soffre in particolare di un adenocarcinoma del colon discendente cT3N1M1, per il quale si è sottoposto in Georgia ad un primo ciclo di chemioterapia tra il 18 luglio 2024 e il 22 luglio 2024 con lo schema "FOLFOX" che prevede la somministrazione dei medicamenti (...), (...), (...) e (...) (cfr. atto SEM n.40/6). Inoltre, egli soffre di urolitiasi sinistra con lieve dilatazione delle cavità escretrici associata a iniziale infetto urinario il cui trattamento con (...) è terminato il 13 agosto 2024. Egli soffre inoltre di diabete mellito II, NID, trattato dal luglio 2023 oltre che di verosimile cirrosi epatica con ipertensione portale con gastrite cronica, varici esofagee di grado I e pregressa epatite C trattata circa 8 anni fa. Infine egli soffre di rettorragia, ematochezia, trombopenia cronica su ipertensione portale e di addominalgia su problematica oncologica. La terapia farmacologica impostata in data 17 settembre 2024 prevede (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) e (...) (cfr. atti SEM n. 38/3, 48/3 e 50/2). La diagnosi della problematica principale, che ha spinto il ricorrente ad espatriare alla ricerca di cure in Svizzera, vale a dire l'adenocarcinoma, è rimasta invariata rispetto a quella effettuata in Georgia (cfr. atto SEM n. 40/6). Agli atti emerge che i medici, dopo aver esperito ulteriori esami, intendono proseguire con una chemioterapia secondo lo schema FOLFOX, lo stesso iniziato in Georgia (cfr. atto SEM n. 42/3). Pertanto le allegazioni ricorsuali dei ricorrenti non possono essere seguite, infatti ulteriori approfondimenti medici non paiono essere necessari e la qualità della medicina in Georgia non appare inadeguata per la cura oncologica, visto che dagli atti emerge che la diagnosi e la terapia sarebbero simili pure in Svizzera. Dipoi, se ulteriori analisi prima di procedere con i prossimi cicli di chemioterapia, a cui l'interessato 1 come da sue stesse dichiarazioni si è già sottoposto, dovessero risultare necessarie, queste risultano essere disponibili anche in Georgia (cfr. atto SEM n 32/11, D9), come altresì visibile dal rapporto dell'European Union Agency for Asylum agli atti (cfr. atto SEM n. 35/20).
E. 8.5.3 Per quanto attiene la richiedente 2, ella ha dichiarato di soffrire di una malattia cronica alla tiroide, per la quale assume da 13 anni il farmaco "(...)". Ella soffrirebbe inoltre di ipertensione, per cui assume un medicamento, il cui dosaggio sarebbe stato regolato in Svizzera oppure sostituito. (cfr. atto SEM n. 44/19, D9-D11). Dai certificati medici agli atti emerge che ella soffre di ipertiroidismo in trattamento sostitutivo, ipertensione in trattamento e stato depressivo reazionale. La terapia farmacologica impostata consta in (...), (...), (...), (...) (cfr. atto SEM n. 27/2). Pertanto, la diagnosi è posta e la terapia farmacologica impostata, che sembrerebbe non differire rispetto a quanto prescritto e assunto in Georgia. In sede ricorsuale gli interessati non hanno sollevato problematiche di accesso o finanziamento dei medicamenti necessari all'insorgente 2.
E. 8.5.4 Alla luce delle suesposte considerazioni, agli occhi del Tribunale, non vi è alcuna ragione di ritenere, come invece a torto osservato dagli insorgenti nel loro ricorso, che essi non possano essere adeguatamente trattati in Georgia, dove in passato, erano già state poste loro le diagnosi principali - confermate in Svizzera. Pur considerando con la dovuta attenzione il loro stato di salute, che risulta essere stato sufficientemente acclarato in sede di prima istanza, dalla documentazione medica agli atti, non si evince la necessità per gli insorgenti di rimanere in Svizzera. Ciò in quanto le cure prodigate in Svizzera, tendono al mantenimento della loro condizione, ma non alla loro guarigione. Peraltro, le cure desiderate dal ricorrente 1, essendo delle cure mediche specializzate, non rientrano nella nozione di cure essenziali sviluppata dalla giurisprudenza circa gli ostacoli di ordine medico all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.5 con ulteriori riferimenti citati).
E. 8.5.5 Infatti, per quanto concerne la reperibilità dei medicinali necessari in Georgia, la SEM citando la fonte "Cancer Research UK" ha individuato nei tre farmaci (...), (...) e (...) la composizione della chemioterapia su schema FOLFOX. Di questi medicamenti, sulla scorta del rapporto dell'European Union Agency for Asylum (cfr. atto SEM n. 35/20), l'(...) e il (...) risultano immediatamente disponibili nelle farmacie, mentre per l'(...) non ci sarebbero riserve o potrebbero esserci delle riserve limitate. Nonostante ciò a Tblisi sarebbe reperibile senza dover pagare di tasca propria. I ricorrenti, dal canto loro, sempre citando il medesimo rapporto, affermano che tale farmaco non sia disponibile. Il Tribunale d'altro canto constata che i medicamenti utilizzati in Georgia per la prima seduta di chemioterapia sono (...), (...), (...) e (...) (cfr. atto SEM n. 40/6). Di questi medicamenti, stando alle dichiarazioni della ricorrente 2, l'unico che ha dovuto reperire pagandolo di tasca propria è il (...) ("[...]") e non l'(...), come erroneamente indicato dall'autorità inferiore e dai ricorrenti (cfr. atto SEM 33/10, D32). Di conseguenza, dalle dichiarazioni dei ricorrenti risulta che l'(...) è stato fornito e pagato dall'assicurazione (cfr. atto SEM 33/10, D32). Rimane pertanto da analizzare se il (...) sia disponibile in Georgia. Quest'ultimo principio attivo è altresì conosciuto come (...) ed è un metabolita attivo dell'(...)(cfr. National Library of Medicine, "[...]", [...], ultimo accesso il 20 settembre 2024). La disponibilità in Georgia dell'(...)è già stata confermata dalla SEM nella decisione impugnata ed è rimasta incontestata in sede ricorsuale. Ai sensi del rapporto dell'European Union Agency for Asylum, infatti lo stesso risulta ad esempio disponibile senza limitazioni presso la catena farmaceutica E._______ a Tblisi (cfr. atto SEM n. 35/20). Abbondanzialmente, il Tribunale constata che il (...), con il nome commerciale di "(...)", è disponibile almeno in una farmacia a Tblisi (cfr. sito internet della farmacia [...], ultimo accesso il 20 settembre 2024). Concludendo, dagli elementi agli atti e dalle ricerche esperite dal Tribunale, emerge che i medicinali necessari per la chemioterapia secondo lo schema FOLFOX sono reperibili in Georgia.
E. 8.5.6 Invece, per quanto concerne il pagamento delle cure, un programma d'aiuto sociale per il loro finanziamento esiste in Georgia, cosicché può loro essere assicurata una vita dignitosa. Invero, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti nel loro gravame, alla luce di quanto già sopra visto (cfr. supra consid. 8.4), nonché dalle loro stesse allegazioni, essi potranno sollecitare dallo Stato georgiano gli aiuti per la presa in carico medica e dei trattamenti a loro necessari. (cfr. atto SEM n. 33/10, D37, D38). Il Tribunale osserva, abbondanzialmente, che contrariamente a quanto indicato in sede ricorsuale, l'insorgente 2 ha chiaramente indicato che "i problemi economici in qualche modo si potevano anche risolvere, perché in Georgia si usa tanto il prestare i soldi. Erano i medici che non ci davano garanzia, e poi non si trovavano alcune medicine" (cfr. atto SEM n. 33/10, D27, pagg. 5-6). A tal proposito, vi è ancora da osservare che seppure in Georgia le risorse risultino più limitate rispetto a quelle disponibili in Svizzera e che in tale Paese il sistema sanitario non offra la stessa qualità come su suolo elvetico, tuttavia, tali circostanze non comportano, prese a sé stanti, l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale E-1232/2019 del 22 marzo 2019 consid. 6.4.3). Sotto tale profilo, appartiene inoltre agli insorgenti di indirizzarsi prioritariamente ai programmi sociali e di salute disponibili nel loro Stato d'origine, prima di appellarsi alla tradizione umanitaria svizzera in materia di cure (cfr. sentenza del Tribunale E-3753/2022 del 25 gennaio 2023 consid. 4.5.3 con rif. cit.). In tal senso non possono essere seguite le censure ricorsuali secondo cui le cure oncologiche sarebbero molto costose ed inaccessibili per i ricorrenti. Infatti, essi hanno indicato che per le cure avrebbero unicamente pagato di tasca loro uno dei quattro medicinali necessari (cfr. supra consid. 8.5.5). A ciò si aggiunge che i ricorrenti potranno costituirsi una riserva di medicamenti prima della partenza dalla Svizzera e, se ciò si avverasse necessario, presentare alla SEM, in esito alla presente procedura ricorsuale, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi, ed in particolare, un aiuto individuale al ritorno come previsto al cpv. 1 lett. d della predetta disposizione e all'art. 75 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), in vista di ottenere una presa a carico delle cure mediche indispensabili per un periodo di tempo adeguato e al fine di ottenere, se necessario, il (...) o i mezzi finanziari per acquistarlo in Georgia. Tale aiuto dovrebbe in particolare lasciare il tempo ai ricorrenti di intraprendere i passi necessari presso i servizi sociali in Georgia, tra i quali la "Refferal Service Commission", per ottenere il sostegno finanziario per le cure mediche che non fossero già coperte dall'UHC e per attivare o riattivare anche il sostegno sociale per l'aiuto finanziario per assicurare se necessario il loro minimo vitale. Sotto questo punto di vista, va respinta pure la censura ricorsuale secondo cui il ricorrente 1 non riuscirebbe a riprendere immediatamente le cure di cui necessita in caso di rientro in Georgia. Infatti egli dispone di tutti i contatti ed i dettagli dei suoi medici curanti e potrà prendere, con la dovuta diligenza, contatto con gli stessi già prima della sua partenza dalla Svizzera.
E. 8.5.7 Altresì, i ricorrenti in patria dispongono di una ampia rete familiare e sociale che all'occorrenza li potranno sostenere per i loro bisogni vitali, come già fatto anche in passato (cfr. atti SEM n. 32/11, D21 e n. 33/10 D17). D82 segg., pag. 9 seg.). La ricorrente 2 dispone di una formazione ed esperienza lavorativa quale (...) e potrà pertanto cercare un lavoro in tale ambito (cfr. atto SEM n. 33/10, D12-D15). Inoltre, quest'ultima è proprietaria di un appartamento, che avrebbe già intenzione di locare al fine di generare un'altra fonte di reddito (cfr. atto SEM n. 33/10, D23), soprattutto alla luce del fatto che i coniugi ed il loro figlio avrebbero già abitato presso l'abitazione di famiglia in precedenza e non unicamente in quella di loro proprietà (cfr. atto SEM n. 33/10, D17).
E. 8.5.8 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 9 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto i ricorrenti, disponendo di una carta d'identità tutt'ora valida, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 11 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che gli insorgenti siano indigenti, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 13 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5768/2024 Sentenza del 3 ottobre 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), David R. Wenger, Simon Thurnheer, cancelliere Adriano Alari. Parti
1. A._______, nato il (...), Georgia,
2. B._______, nata il (...), Georgia, entrambi patrocinati da Ugo Di Nisio, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrenti, Contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi); decisione della SEM del 6 settembre 2024 / N (...). Fatti: A. A.a Gli interessati hanno presentato le rispettive domande d'asilo in Svizzera il 1°agosto 2024. A.b In data 28 agosto 2024 si sono svolte con i richiedenti le rispettive audizioni sui motivi d'asilo ai sensi dell'Art. 29 LAsi. Sostanzialmente, l'interessato 1, marito dell'interessata 2, ha indicato di essere nato Tblisi e di essersi trasferito, nell'anno 2000 congiuntamente all'allora moglie a C._______, dove possedeva una casa e alcuni terreni. A seguito dell'occupazione da parte delle forze russe nell'anno 2008 egli ha perso tutto, ed è tornato Tblisi, dove nel 2010 si è sposato con la richiedente 2 ed ha avuto un figlio. Nel 2019 egli ha acquistato una casa a D._______, Tblisi, con il sostegno finanziario della madre. Quest'ultima, al suo ritorno in Georgia, si è gravemente ammalata ed è venuta a mancare 2 mesi dopo, nonostante le ingenti somme di denaro spese per le cure. Per questo motivo egli non si fida dei medici georgiani. Durante l'anno 2019 gli è stata diagnosticata una ciste, poi trattata. A giugno 2024, i medici gli hanno diagnosticato un cancro. Il 19 luglio 2024 egli si è sottoposto al primo ciclo di chemioterapia. In tale frangente i medicinali sono stati forniti gratuitamente dal sistema sanitario statale, ad eccezione del ""(...)", che sua moglie avrebbe ottenuto sul mercato nero, pagandolo di tasca propria. Pertanto, vista la mancanza di fiducia nel sistema sanitario georgiano, la mancanza di fondi per il finanziamento delle cure, oltre che l'esperienza positiva vissuta dal cognato che si è recato in Svizzera per farsi curare, ha deciso di espatriare insieme alla moglie, al fine di sottoporsi alle cure mediche in Svizzera. L'interessata 2, dal canto suo, svolgeva la professione di (...) in Georgia. A seguito della chiusura dello studio presso cui lavorava e visti i problemi di salute del marito, non ha cercato un altro lavoro. La sua famiglia vive a Tblisi. Il figlio dei coniugi si trova ora presso la sua famiglia. A sostegno della domanda d'asilo i richiedenti hanno presentato i propri passaporti, oltre che della documentazione medica relativa al cancro che affligge il ricorrente 1 e le cure chemioterapiche impostate in Georgia. A.c Il 5 settembre 2024, il rappresentante legale degli insorgenti ha inoltrato alla SEM il suo parere in merito al progetto di decisione dell'autorità inferiore del 4 settembre 2024. A.d Agli atti vi sono pure diversi fogli di trasmissione di informazioni mediche (di seguito: F2) e certificati medici, inerenti alle visite mediche effettuate in Svizzera dai richiedenti, di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. B. Con la decisione del 6 settembre 2024, notificata in medesima data (cfr. atto SEM n. [{...}]-44/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito delle loro domande d'asilo ex art. 31a cpv. 3 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione del medesimo provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. Gli interessati sono insorti, con ricorso del 13 settembre 2024 (cfr. risultanze processuali), dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la succitata decisione, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'ammissione provvisoria. In subordine hanno chiesto la restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni e per il completamento istruttorio. Hanno altresì formulato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo oltre che protestato tasse e spese. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
4. Oggetto del ricorso, nel caso in parola, risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Gli insorgenti infatti, nel loro ricorso, non sollevano alcun argomento che sarebbe atto a contestare la non entrata nel merito delle loro domande d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi da parte della SEM, essendo che nello stesso essi contestano unicamente l'esecuzione del loro allontanamento verso la Georgia in ragione del loro stato di salute. 5. 5.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 5.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). 6. 6.1 Nel suo provvedimento, l'autorità inferiore ha dapprima concluso che nelle fattispecie non sarebbe applicabile il principio di non-respingimento previsto agli art. 5 cpv. 1 LAsi e 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30). Inoltre non sussisterebbero agli atti, indizi tali da ritenere che un loro rientro in patria li esporrebbe concretamente e seriamente ad una pena o ad un trattamento proscritti dall'art. 3 CEDU. Anche dal profilo dell'esigibilità della misura di allontanamento, non sarebbero ravvisabili degli ostacoli, in particolare riguardo al loro stato di salute ed alla situazione economica. Difatti essi, ora come già in passato, potrebbero avere accesso in Georgia alle cure adeguate per i loro problemi medici. Inoltre, per quanto concerne il ricorrente 1, dato che le diagnosi sono poste, le cure mediche già iniziate prima dell'espatrio sarebbero almeno parzialmente coperte dallo Stato. Per ulteriori esigenze, gli insorgenti sarebbero proprietari di un'abitazione che potrebbero mettere a reddito ed inoltre disporrebbero di un'ampia rete di familiari che potrebbero sostenerli finanziariamente. Per quanto concerne la reperibilità dei medicinali necessari per proseguire la chemioterapia già iniziata in Georgia, sulla scorta del consulting medico dell'EUAA, pure l'(...) che la ricorrente 2 avrebbe reperito sul mercato nero, sarebbe disponibile in alcune farmacie. Per di più, l'esecuzione del loro allontanamento verso il precitato Stato, sarebbe pure possibile e realizzabile. 6.2 Dal canto loro, nell'impugnativa, gli insorgenti contestano le conclusioni della SEM. Ritengono infatti che la loro domanda avrebbe dovuto essere smistata in procedura ampliata, al fine di valutare con cognizione di causa tutte le specificità mediche in capo ai ricorrenti e di considerare gli ostacoli all'allontanamento. Dipoi, essi ritengono che il farmaco (...) non sarebbe disponibile sul mercato in Georgia. Inoltre, il ricorrente 1 non disporrebbe delle risorse economiche sufficienti per coprire il 20 - 30% dei costi delle cure oncologiche, dato che egli non sarebbe in grado di lavorare e pure la moglie, sua caregiver, quando lavorava come dentista percepiva un salario basso, nemmeno sufficiente per pagare il mutuo sulla loro casa. Gli interessati poi citano alcuni rapporti della World Health Organization, secondo i quali il sistema sanitario georgiano sarebbe complesso e non coprirebbe in modo sufficiente i costi legati alle spese mediche, rendendole inaccessibili a parti della popolazione. Il ricorrente 1 sarebbe inoltre attualmente impossibilitato a presenziare all'appuntamento con la protezione giuridica per motivi di salute e cura, pertanto la possibilità pratica dell'allontanamento degli insorgenti sarebbe messa in dubbio. Inoltre il ricorrente 1 non sarebbe in grado di riprendere immediatamente le cure chemioterapiche una volta tornato in patria e non potrebbe neppure sottoporsi ai regolari controlli di cui necessita, il che avrebbe certamente un impatto sulle sue condizioni di salute, mettendo anche potenzialmente a rischio la sua vita. Pertanto, vista la mancanza di cure mediche, necessarie, l'allontanamento sarebbe contrario all'art. 3 CEDU.
6. Nel loro gravame, gli insorgenti, chiedendo lo smistamento alla procedura ampliata al fine di valutare con cognizione di causa tutte le specificità mediche e gli eventuali ostacoli all'allontanamento, si prevalgono di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore in relazione, in particolare, allo stato di salute del ricorrente 1. Tuttavia, appare dalle loro motivazioni contenute nel ricorso, che gli interessati in realtà vogliano rimettere in causa l'apprezzamento svolto dalla SEM nel loro caso specifico, ciò che costituisce in realtà una questione materiale, e come tale verrà quindi trattata dal Tribunale direttamente nel merito. Infatti, gli stessi non indicano quali ulteriori atti istruttori sarebbero ancora necessari. Di conseguenza tale censura formale va respinta. 7. 7.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (cfr. per la portata di detta norma la DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 7.2 Nel caso in esame, nella misura in cui non si è entrato nel merito delle loro domande d'asilo, i ricorrenti non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi, in quanto è una disposizione che protegge unicamente le persone alle quali è riconosciuta la qualità di rifugiato. In siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per gli insorgenti, di essere esposti, nel loro Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 7.3 In seguito, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità, ciò che però, come si vedrà di seguito sotto il profilo dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. infra consid. 8), e per quanto la situazione di salute in particolare del ricorrente 1 sia di un'indubbia serietà, non rientra nella restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU; cfr. sentenza CorteEDU Paposhvili c. Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193; confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; sentenza del TAF F-974/2021 del 20 luglio 2021 consid. 7.2). 7.4 Pertanto, come ritenuto a ragione nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti non risulta trasgredire alcun obbligo della Svizzera derivante dal diritto internazionale, ed è quindi da ritenere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LAsi in relazione all'art. 44 LAsi). 8. 8.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.2 Anzitutto, la Georgia - ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dalle quali i ricorrenti non provengo-no - è uno Stato designato dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro ("safe country") con effetto al 1° ottobre 2019, ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. Ciò significa che un ritorno dei richiedenti l'asilo in Georgia risulta in principio esigibile (art. 83 cpv. 5 LStrI). 8.3 In seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece, non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). 8.4 Tenuto conto di quanto sopra, secondo invalsa giurisprudenza del Tribunale, il sistema sanitario in Georgia permette il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri e le persone socialmente vulnerabili o indigenti beneficiano di un'assicurazione malattia gratuita (cfr. fra le tante le sentenze del Tribunale E-3753/2022 del 25 gennaio 2023 consid. 4.5.1; D-4670/2022 del 2 novembre 2022 consid. 8.4 con ulteriori rif. cit.). Se non è escluso che i pazienti debbano a volte sostenere il 10% dei costi dei medicamenti, tuttavia in caso d'incapacità finanziaria, possono indirizzarsi alla "Referral Service Commission", che in alcuni casi completa le prestazioni erogate dall'"Universal Health Care Program" (UHCP), in particolare per delle famiglie giudicate come vulnerabili (cfr. fra le tante la sentenza del Tribunale D-3855/2022 del 14 settembre 2022). Per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, essi beneficiano di tutte le prestazioni dell'UHCP. Da luglio 2017, il governo georgiano ha inoltre introdotto un programma di sovvenzione dei medicamenti per delle malattie croniche - tra i quali i problemi cardio-vascolari o cardiaci cronici, il diabete (tipo 2) e problematiche alla tiroide ne fanno parte - in favore di persone socialmente vulnerabili. Da luglio 2019, l'accesso a tale programma è aperto alle persone con handicap così come ai pensionati (cfr. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Géorgie: accès à divers soins et traitements médicaux, 30 giugno 2020, pag. 13; sentenza del Tribunale E-3753/2022 succitata consid. 4.5.1). Inoltre, a partire dall'ottobre 2023, il governo georgiano ha deciso di coprire le spese per tutti i pazienti oncologici, indipendentemente dal loro reddito (cfr. Georgia Today, Georgia's Healthcare Initiative: Equal Access to Oncological Treatment for All, https://georgiatoday.ge/georgias-healthcare-initiative-equal-access-to-oncological-treatment-for-all/, 30 ottobre 2023, ultimo accesso il 20 settembre 2024). 8.5 8.5.1 Tornando ora al caso in disamina, va anzitutto rilevato che dal ricorso degli insorgenti, appare che essi vorrebbero rimanere in Svizzera per continuare a beneficiare di cure specialistiche, che a mente loro non sarebbero garantite nel loro paese d'origine, in quanto uno dei medicinali non sarebbe reperibile ed inoltre essi non potrebbero sostenere le spese necessarie per le cure. 8.5.2 Dalla documentazione medica agli atti, risulta che il ricorrente 1 soffre in particolare di un adenocarcinoma del colon discendente cT3N1M1, per il quale si è sottoposto in Georgia ad un primo ciclo di chemioterapia tra il 18 luglio 2024 e il 22 luglio 2024 con lo schema "FOLFOX" che prevede la somministrazione dei medicamenti (...), (...), (...) e (...) (cfr. atto SEM n.40/6). Inoltre, egli soffre di urolitiasi sinistra con lieve dilatazione delle cavità escretrici associata a iniziale infetto urinario il cui trattamento con (...) è terminato il 13 agosto 2024. Egli soffre inoltre di diabete mellito II, NID, trattato dal luglio 2023 oltre che di verosimile cirrosi epatica con ipertensione portale con gastrite cronica, varici esofagee di grado I e pregressa epatite C trattata circa 8 anni fa. Infine egli soffre di rettorragia, ematochezia, trombopenia cronica su ipertensione portale e di addominalgia su problematica oncologica. La terapia farmacologica impostata in data 17 settembre 2024 prevede (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) e (...) (cfr. atti SEM n. 38/3, 48/3 e 50/2). La diagnosi della problematica principale, che ha spinto il ricorrente ad espatriare alla ricerca di cure in Svizzera, vale a dire l'adenocarcinoma, è rimasta invariata rispetto a quella effettuata in Georgia (cfr. atto SEM n. 40/6). Agli atti emerge che i medici, dopo aver esperito ulteriori esami, intendono proseguire con una chemioterapia secondo lo schema FOLFOX, lo stesso iniziato in Georgia (cfr. atto SEM n. 42/3). Pertanto le allegazioni ricorsuali dei ricorrenti non possono essere seguite, infatti ulteriori approfondimenti medici non paiono essere necessari e la qualità della medicina in Georgia non appare inadeguata per la cura oncologica, visto che dagli atti emerge che la diagnosi e la terapia sarebbero simili pure in Svizzera. Dipoi, se ulteriori analisi prima di procedere con i prossimi cicli di chemioterapia, a cui l'interessato 1 come da sue stesse dichiarazioni si è già sottoposto, dovessero risultare necessarie, queste risultano essere disponibili anche in Georgia (cfr. atto SEM n 32/11, D9), come altresì visibile dal rapporto dell'European Union Agency for Asylum agli atti (cfr. atto SEM n. 35/20). 8.5.3 Per quanto attiene la richiedente 2, ella ha dichiarato di soffrire di una malattia cronica alla tiroide, per la quale assume da 13 anni il farmaco "(...)". Ella soffrirebbe inoltre di ipertensione, per cui assume un medicamento, il cui dosaggio sarebbe stato regolato in Svizzera oppure sostituito. (cfr. atto SEM n. 44/19, D9-D11). Dai certificati medici agli atti emerge che ella soffre di ipertiroidismo in trattamento sostitutivo, ipertensione in trattamento e stato depressivo reazionale. La terapia farmacologica impostata consta in (...), (...), (...), (...) (cfr. atto SEM n. 27/2). Pertanto, la diagnosi è posta e la terapia farmacologica impostata, che sembrerebbe non differire rispetto a quanto prescritto e assunto in Georgia. In sede ricorsuale gli interessati non hanno sollevato problematiche di accesso o finanziamento dei medicamenti necessari all'insorgente 2. 8.5.4 Alla luce delle suesposte considerazioni, agli occhi del Tribunale, non vi è alcuna ragione di ritenere, come invece a torto osservato dagli insorgenti nel loro ricorso, che essi non possano essere adeguatamente trattati in Georgia, dove in passato, erano già state poste loro le diagnosi principali - confermate in Svizzera. Pur considerando con la dovuta attenzione il loro stato di salute, che risulta essere stato sufficientemente acclarato in sede di prima istanza, dalla documentazione medica agli atti, non si evince la necessità per gli insorgenti di rimanere in Svizzera. Ciò in quanto le cure prodigate in Svizzera, tendono al mantenimento della loro condizione, ma non alla loro guarigione. Peraltro, le cure desiderate dal ricorrente 1, essendo delle cure mediche specializzate, non rientrano nella nozione di cure essenziali sviluppata dalla giurisprudenza circa gli ostacoli di ordine medico all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.5 con ulteriori riferimenti citati). 8.5.5 Infatti, per quanto concerne la reperibilità dei medicinali necessari in Georgia, la SEM citando la fonte "Cancer Research UK" ha individuato nei tre farmaci (...), (...) e (...) la composizione della chemioterapia su schema FOLFOX. Di questi medicamenti, sulla scorta del rapporto dell'European Union Agency for Asylum (cfr. atto SEM n. 35/20), l'(...) e il (...) risultano immediatamente disponibili nelle farmacie, mentre per l'(...) non ci sarebbero riserve o potrebbero esserci delle riserve limitate. Nonostante ciò a Tblisi sarebbe reperibile senza dover pagare di tasca propria. I ricorrenti, dal canto loro, sempre citando il medesimo rapporto, affermano che tale farmaco non sia disponibile. Il Tribunale d'altro canto constata che i medicamenti utilizzati in Georgia per la prima seduta di chemioterapia sono (...), (...), (...) e (...) (cfr. atto SEM n. 40/6). Di questi medicamenti, stando alle dichiarazioni della ricorrente 2, l'unico che ha dovuto reperire pagandolo di tasca propria è il (...) ("[...]") e non l'(...), come erroneamente indicato dall'autorità inferiore e dai ricorrenti (cfr. atto SEM 33/10, D32). Di conseguenza, dalle dichiarazioni dei ricorrenti risulta che l'(...) è stato fornito e pagato dall'assicurazione (cfr. atto SEM 33/10, D32). Rimane pertanto da analizzare se il (...) sia disponibile in Georgia. Quest'ultimo principio attivo è altresì conosciuto come (...) ed è un metabolita attivo dell'(...)(cfr. National Library of Medicine, "[...]", [...], ultimo accesso il 20 settembre 2024). La disponibilità in Georgia dell'(...)è già stata confermata dalla SEM nella decisione impugnata ed è rimasta incontestata in sede ricorsuale. Ai sensi del rapporto dell'European Union Agency for Asylum, infatti lo stesso risulta ad esempio disponibile senza limitazioni presso la catena farmaceutica E._______ a Tblisi (cfr. atto SEM n. 35/20). Abbondanzialmente, il Tribunale constata che il (...), con il nome commerciale di "(...)", è disponibile almeno in una farmacia a Tblisi (cfr. sito internet della farmacia [...], ultimo accesso il 20 settembre 2024). Concludendo, dagli elementi agli atti e dalle ricerche esperite dal Tribunale, emerge che i medicinali necessari per la chemioterapia secondo lo schema FOLFOX sono reperibili in Georgia. 8.5.6 Invece, per quanto concerne il pagamento delle cure, un programma d'aiuto sociale per il loro finanziamento esiste in Georgia, cosicché può loro essere assicurata una vita dignitosa. Invero, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti nel loro gravame, alla luce di quanto già sopra visto (cfr. supra consid. 8.4), nonché dalle loro stesse allegazioni, essi potranno sollecitare dallo Stato georgiano gli aiuti per la presa in carico medica e dei trattamenti a loro necessari. (cfr. atto SEM n. 33/10, D37, D38). Il Tribunale osserva, abbondanzialmente, che contrariamente a quanto indicato in sede ricorsuale, l'insorgente 2 ha chiaramente indicato che "i problemi economici in qualche modo si potevano anche risolvere, perché in Georgia si usa tanto il prestare i soldi. Erano i medici che non ci davano garanzia, e poi non si trovavano alcune medicine" (cfr. atto SEM n. 33/10, D27, pagg. 5-6). A tal proposito, vi è ancora da osservare che seppure in Georgia le risorse risultino più limitate rispetto a quelle disponibili in Svizzera e che in tale Paese il sistema sanitario non offra la stessa qualità come su suolo elvetico, tuttavia, tali circostanze non comportano, prese a sé stanti, l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale E-1232/2019 del 22 marzo 2019 consid. 6.4.3). Sotto tale profilo, appartiene inoltre agli insorgenti di indirizzarsi prioritariamente ai programmi sociali e di salute disponibili nel loro Stato d'origine, prima di appellarsi alla tradizione umanitaria svizzera in materia di cure (cfr. sentenza del Tribunale E-3753/2022 del 25 gennaio 2023 consid. 4.5.3 con rif. cit.). In tal senso non possono essere seguite le censure ricorsuali secondo cui le cure oncologiche sarebbero molto costose ed inaccessibili per i ricorrenti. Infatti, essi hanno indicato che per le cure avrebbero unicamente pagato di tasca loro uno dei quattro medicinali necessari (cfr. supra consid. 8.5.5). A ciò si aggiunge che i ricorrenti potranno costituirsi una riserva di medicamenti prima della partenza dalla Svizzera e, se ciò si avverasse necessario, presentare alla SEM, in esito alla presente procedura ricorsuale, una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi, ed in particolare, un aiuto individuale al ritorno come previsto al cpv. 1 lett. d della predetta disposizione e all'art. 75 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), in vista di ottenere una presa a carico delle cure mediche indispensabili per un periodo di tempo adeguato e al fine di ottenere, se necessario, il (...) o i mezzi finanziari per acquistarlo in Georgia. Tale aiuto dovrebbe in particolare lasciare il tempo ai ricorrenti di intraprendere i passi necessari presso i servizi sociali in Georgia, tra i quali la "Refferal Service Commission", per ottenere il sostegno finanziario per le cure mediche che non fossero già coperte dall'UHC e per attivare o riattivare anche il sostegno sociale per l'aiuto finanziario per assicurare se necessario il loro minimo vitale. Sotto questo punto di vista, va respinta pure la censura ricorsuale secondo cui il ricorrente 1 non riuscirebbe a riprendere immediatamente le cure di cui necessita in caso di rientro in Georgia. Infatti egli dispone di tutti i contatti ed i dettagli dei suoi medici curanti e potrà prendere, con la dovuta diligenza, contatto con gli stessi già prima della sua partenza dalla Svizzera. 8.5.7 Altresì, i ricorrenti in patria dispongono di una ampia rete familiare e sociale che all'occorrenza li potranno sostenere per i loro bisogni vitali, come già fatto anche in passato (cfr. atti SEM n. 32/11, D21 e n. 33/10 D17). D82 segg., pag. 9 seg.). La ricorrente 2 dispone di una formazione ed esperienza lavorativa quale (...) e potrà pertanto cercare un lavoro in tale ambito (cfr. atto SEM n. 33/10, D12-D15). Inoltre, quest'ultima è proprietaria di un appartamento, che avrebbe già intenzione di locare al fine di generare un'altra fonte di reddito (cfr. atto SEM n. 33/10, D23), soprattutto alla luce del fatto che i coniugi ed il loro figlio avrebbero già abitato presso l'abitazione di famiglia in precedenza e non unicamente in quella di loro proprietà (cfr. atto SEM n. 33/10, D17). 8.5.8 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
9. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto i ricorrenti, disponendo di una carta d'identità tutt'ora valida, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
10. Di conseguenza la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.
11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che gli insorgenti siano indigenti, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: