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D-5457/2024

D-5457/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-01-23 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 23 agosto 2024 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi alla SEM per il trattamento della domanda d'asilo e la pronuncia di una decisione di merito.

E. 2 Non si prelevano spese processuali.

E. 3 La SEM rifonda alla ricorrente CHF 3'140.83 a titolo di spese ripetibili.

E. 4 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5457/2024 Sentenza del 23 gennaio 2025 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Daniela Brüschweiler, Walter Lang, cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nata il (...), Turchia, patrocinata da MLaw Stefan Sonderegger, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi); decisione della SEM del 23 agosto 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera il 14 dicembre 2023, il verbale dell'audizione sui motivi d'asilo del 22 aprile 2024, in cui la richiedente ha segnatamente dichiarato di essere venuta in Svizzera per contrarre matrimonio con un uomo turco di sua conoscenza con cui avrebbe iniziato una relazione il 4 luglio 2023, il rapporto di polizia del (...) giugno 2024, stando al quale la richiedente, con segnalazione del (...) giugno 2024, aveva avvisato di essere detenuta con la forza in un appartamento e di doversi sposare con un uomo contro la sua volontà, per cui il (...) giugno 2024 avveniva un controllo a domicilio, durante il quale la richiedente affermava di essersi riappacificata con questi concedendogli un'altra possibilità, lo scritto dell'(...) luglio 2024, con cui l'Ufficio di stato civile di Olten-Gösgen informava la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) che tra la ricorrente e il suo compagno non era pendente nessuna procedura preparatoria al matrimonio, la richiesta di un'audizione supplementare del 31 luglio 2024, con cui il rappresentante legale della richiedente informava la SEM, in particolare, che la medesima si sarebbe trovata da tempo in una casa protetta per donne, poiché sarebbe stata vittima di un matrimonio forzato e verrebbe minacciata dalla sua famiglia, la decisione del 23 agosto 2024, notificata il 26 agosto 2024, con cui la SEM ha respinto la richiesta di una nuova audizione sui motivi d'asilo, non è entrata nel merito della domanda d'asilo, non essendo in presenza di una domanda d'asilo, e ha disposto l'allontanamento nonché l'esecuzione di tale misura, il ricorso inoltrato il 2 settembre 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 settembre 2024) al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) con cui la ricorrente postula l'accertamento dell'anticostituzionalità e della lesione del diritto internazionale del termine di ricorso di cinque giorni contro decisioni di non entrata nel merito in procedura ampliata; chiede altresì l'annullamento della decisione impugnata e che sia fatto ordine all'autorità inferiore di entrare nel merito della sua domanda d'asilo e di esaminarla materialmente; in via subordinata, domanda l'ammissione provvisoria per inammissibilità rispettivamente inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; presenta inoltre istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona del suo rappresentante legale; protestate spese e ripetibili, la segnalazione dell'Ufficio di stato civile di Olten-Gösgen alla SEM del (...) novembre 2024 secondo cui l'insorgente ha ritirato la domanda di matrimonio, la decisione incidentale del 5 dicembre 2024 con cui il Tribunale ha invitato la ricorrente a dimostrare le sue affermazioni, segnatamente circa il soggiorno in una casa protetta per donne e le minacce da parte della famiglia, e con cui ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona del rappresentante legale della ricorrente, la presentazione delle prove richieste avvenuta il 17 dicembre 2024, gli ulteriori fatti e atti di causa che, se necessario, verranno ripresi nei considerandi seguenti, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che in concreto, si rinuncia allo scambio degli scritti ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che qualora sia adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita a esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; sentenza del TAF D-5768/2024 del 3 ottobre 2024 consid. 3), che formalmente, l'insorgente censura che il termine di ricorso di cinque giorni in procedura ampliata contravverrebbe all'art. 29a Cost., all'art. 13 CEDU e all'art. 2 cpv. 3 lett. a del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (RS 0.103.2) e che avverso le decisioni di non entrata nel merito secondo l'art. 31a cpv. 3 LAsi in combinato disposto con l'art. 18 LAsi bisognerebbe applicare un termine di 30 giorni, che secondo la ricorrente, il termine di ricorso di 30 giorni contro una decisione in materia di asilo nella procedura ampliata sarebbe necessario anche perché i richiedenti non sono ospitati nei centri federali d'asilo nello stesso edificio della rappresentanza legale, come nella procedura celere, bensì in centri di transito nel cantone o talvolta già in alloggi privati nei comuni e il contatto con la rappresentanza legale avverrebbe solitamente per posta che, spesso, a causa di problemi con la consegna delle lettere, impedirebbe un ricorso entro il termine di cinque giorni, che nell'ambito di un controllo accessorio delle norme, il Tribunale non esamina la costituzionalità rispettivamente compatibilità con il diritto superiore delle disposizioni impugnate in relazione a tutte le possibili fattispecie, ma solo dal punto di vista del caso specifico (cfr. DTF 128 I 102 consid. 3), che la censura tendente a un controllo accessorio della norma relativa al termine di ricorso di cinque giorni si rivela infondata, avendo la rappresentanza legale della ricorrente dato prova, con il proprio tempestivo ed esaustivo ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in procedura ampliata, di aver avuto la possibilità di inoltrare un rimedio legale efficace nonostante il termine di ricorso - invero - molto ristretto di cinque giorni, come peraltro è già stato il caso in diverse altre procedure dinanzi al Tribunale (cfr. ad es. sentenze del TAF D-588/2024 del 23 aprile 2024; E-4199/2023 del 31 agosto 2023; D-409/2023 del 31 gennaio 2023), che sotto il profilo materiale, si rileva che nella procedura di prima istanza la ricorrente ha affermato di aver depositato la domanda d'asilo al solo scopo di potersi sposare rispettivamente di ottenere i documenti necessari per poter effettuare il matrimonio (cfr. verbale d'audizione del 22 aprile 2024 [atto SEM n. 20/8], D44-46), di non essere inoltre in pericolo nel suo Paese d'origine (atto SEM n. 20/8, D55) e di sentire la mancanza dei familiari, con cui sarebbe spesso in contatto (cfr. atto SEM n. 20/8, D39-40), che in seguito, ella ha fornito un'altra versione dei fatti, avanzata per la prima volta dal nuovo rappresentante legale con scritto del 31 luglio 2024 (atto SEM n. 36/2) e riproposta con il ricorso, affermando di non essersi fidata, per paura di punizioni da parte dei suoi familiari, a raccontare del matrimonio forzato impostole dalla sua famiglia con il rispettivo lontano parente in Svizzera; ella discenderebbe da una famiglia molto conservatrice; sarebbe stata vittima di abuso sessuale da parte di parenti già in età adolescenziale; avrebbe provato a sfuggire alla famiglia sposando un parente lontano e trasferendosi in un'altra città, ma il matrimonio non sarebbe andato a buon fine e sarebbe stata costretta a tornare dalla sua famiglia, da cui sarebbe stata maltrattata e controllata; questa avrebbe cercato di combinare un altro matrimonio con un uomo in Italia contro la sua volontà, abbandonando però infine l'idea; inoltre, per poter lavorare ella avrebbe dovuto attendere a lungo il permesso della famiglia; una volta arrivata in Svizzera, si sarebbe attenuta alle disposizioni impartitele da quest'ultima e, per paura di ritorsioni, avrebbe raccontato alla SEM dell'intenzione di contrarre un matrimonio volontario; oltre a ciò, in occasione del controllo di polizia in data 21 giugno 2024, per paura avrebbe dichiarato alla polizia che con il marito andava tutto bene; in seguito, a causa delle pressioni della famiglia, avrebbe iniziato ad autolesionarsi, finché un'amica avrebbe contattato la polizia, che l'avrebbe condotta in una casa protetta per donne dove soggiornerebbe tuttora; ella avrebbe pure dovuto ricorrere d'emergenza ai servizi psichiatrici, che le avrebbero prescritto dei farmaci per tranquillizzarsi e per dormire, che è considerata domanda d'asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni (art. 18 LAsi), che giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, la SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 18; questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici, che nel caso di specie, nell'audizione sui motivi d'asilo del 22 aprile 2024 la ricorrente non ha inizialmente chiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni, che tuttavia, nella versione dei fatti descritta in seguito tramite il nuovo rappresentante legale, dopo l'assegnazione alla procedura ampliata, ella ha addotto dei potenziali motivi d'asilo, nel senso di essere vittima di un matrimonio forzato e minacciata dalla sua famiglia, che, al proposito, la SEM ha osservato che, essendo la ricorrente a conoscenza del carattere confidenziale dell'audizione giusta l'art. 29 LAsi, se ella avesse effettivamente temuto delle persecuzioni ne avrebbe parlato in tale sede protetta; la SEM ha pertanto ritenuto abusivo l'agire della ricorrente, che secondo il Tribunale, è noto che per le vittime di violenza domestica può essere difficile condividere le proprie esperienze, per cui, contrariamente all'opinione della SEM, la successiva adduzione di motivi di asilo specifici per le donne non può essere considerata abusiva, tanto più che, nel caso concreto, con il ricorso del 2 settembre 2024 e lo scritto del 17 dicembre 2024 con relativi allegati, la ricorrente ha corroborato la propria manifestazione di chiedere protezione in Svizzera contro delle persecuzioni, che, di conseguenza, spetta all'autorità inferiore determinarsi in una decisione di merito se si è in presenza di una persecuzione in Patria da parte della famiglia della ricorrente e, in caso affermativo, in particolare se può essere affermata o meno nel caso concreto la capacità dello Stato turco di proteggere la ricorrente quale vittima di violenza domestica, che stante quanto sopra, l'autorità inferiore avrebbe dovuto procedere a ulteriori accertamenti della fattispecie e alla pronuncia di una decisione di merito; essa ha perciò violato il diritto federale nella misura in cui non ha considerato la domanda della ricorrente come una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi e non è entrata nel merito della stessa giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, che la decisione avversata va quindi annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore per il trattamento della domanda d'asilo e una pronuncia di merito, che, visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA), che inoltre, la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (cfr. art. 64 PA, art. 7 cpv. 1 TS-TAF), che il legale della ricorrente ha presentato una nota d'onorario particolareggiata, per cui l'indennità è fissata tenendo conto di quest'ultima (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), che nella nota d'onorario inoltrata con scritto del 17 dicembre 2024, il patrocinatore rivendica delle prestazioni per un totale di CHF 3'140.83, composte da 725 minuti d'attività a una tariffa oraria di CHF 250.- e dagli importi rispettivamente di CHF 25.-, CHF 92.- e CHF 3.- per fotocopie, costi per l'interprete e spese telefoniche e postali; ritenendo la stessa proporzionata, alla ricorrente è dunque riconosciuta un'indennità a titolo di ripetibili pari a CHF 3'140.83, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 23 agosto 2024 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi alla SEM per il trattamento della domanda d'asilo e la pronuncia di una decisione di merito.

2. Non si prelevano spese processuali. 3. La SEM rifonda alla ricorrente CHF 3'140.83 a titolo di spese ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: