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D-3282/2024

D-3282/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-29 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che, in sostanza, la madre ha dichiarato che avrebbe conosciuto il padre della loro figlia il (…) in (…), lei avrebbe infatti lavorato nell’(…) quale (…), mentre lui sarebbe stato un (…), sposandosi immediatamente a seguito della di lui (…); che il 1° gennaio 2021 suo marito si sarebbe recato in C._______ per lavoro per tre mesi e poi avrebbe continuato a viaggiare in

D-3282/2024 Pagina 4 ragione della propria professione all’interno del Paese; che, il 22 aprile 2021, il marito, in uno stato di alterazione, l’avrebbe percossa per la prima volta, causando al feto che portava in grembo sofferenza per la mancanza d’ossigeno; che, il (…), la figlia dei coniugi sarebbe nata, prematura e sottopeso; che il 4 agosto 2021, il coniuge si sarebbe spostato nuovamente in C._______, dove sarebbe stato pure (…) per la durata di 14 giorni e successivamente rimpatriato in Georgia il 24 novembre 2021; che, dal 6 gennaio 2022 il marito si sarebbe nuovamente recato in D._______, tornando poi in Patria nell’aprile 2022; che, da quel momento, vi sarebbero stati vari episodi di violenza domestica nei confronti della moglie e della figlia da parte del marito, il quale sarebbe stato pure coinvolto in attività criminali; che il 29 maggio 2022 la madre l’avrebbe segnalato alla polizia, tuttavia, il marito, avendo conoscenze presso il ministero degli affari interni, l’avrebbe scoperto e avrebbe stracciato il verbale di denuncia; che l’11 ottobre 2022 l’interessata, unitamente alla figlia, avrebbero definitivamente lasciato l’abitazione coniugale, subendo nuovamente percosse e minacce, in particolare il padre avrebbe comunicato alla madre che l’avrebbe trovata ovunque e che non si sarebbe salvata; che, in ragione del timore di poter essere rintracciate dal marito, il 6 novembre 2022 le ricorrenti avrebbero lasciato la Georgia per recarsi in Europa, che nella decisione impugnata la SEM ha anzitutto rammentato che la Georgia rientra tra gli Stati in cui vi è la presunzione di assenza di persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che inoltre, nel presente caso non vi sarebbero indizi che permetterebbero di sovvertire tale presunzione; che, per quanto concerne le violenze domestiche, dalle dichiarazioni rilasciate si evince che, durante l’intera relazione, la madre avrebbe richiesto l’intervento degli agenti in un’unica occasione e non avrebbe cercato delle soluzioni alternative per sfuggire alle violenze del marito; che, d’altronde, nel caso in cui la polizia dovesse rifiutare di accogliere una denuncia o di avviare delle indagini, l’interessata dispone della possibilità di rivolgersi ad un’autorità superiore al fine di far valere i propri diritti; che, ad ogni modo, le persecuzioni allegate non sono costitutive di uno dei motivi esaustivamente enumerati all’art. 3 cpv. 1 LAsi; che, infine, l’esecuzione dell’allontanamento delle interessate in Georgia è, in virtù delle circostanze del caso di specie, ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che, in sede di ricorso, le insorgenti criticano implicitamente la valutazione della SEM e ritengono invece che dovrebbe essere riconosciuto loro lo statuto di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi essendo state vittime di violenza domestica in un Paese in cui la protezione offerta dalle autorità non

D-3282/2024 Pagina 5 sarebbe sufficiente; che esse avrebbero di conseguenza subito un serio pregiudizio ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, perlomeno nel senso di una pressione psichica insopportabile; che, inoltre, la Georgia non offrirebbe un sostegno alle vittime di violenza di genere; che, infine, vista la loro situazione, l’allontanamento delle interessate nel loro Paese d’origine non sarebbe né ammissibile, né ragionevolmente esigibile; che, in particolare, l’allontanamento delle ricorrenti in Georgia contravverrebbe a quanto sancito dagli artt. 60 e 61 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell’11 maggio 2011 (Convenzione di Istanbul, RS 0.311.35), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile; che occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un’intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un’esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all’estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti), che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi), che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della

D-3282/2024 Pagina 6 sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d’origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le tante altre anche sentenza del Tribunale D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5), che in una pari eventualità, le autorità d’asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l’effettività della protezione offerta da parte dello Stato d’origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che inoltre, nel caso in cui lo Stato d’origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti (cfr. tra le tante anche la sentenza D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5), che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valutazione nell’ambito delle periodiche verifiche giusta l’art. 6a cpv. 3 LAsi, che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità georgiane, che, secondo prassi, l’effettiva protezione nel Paese d’origine non è d’altro canto da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali; che nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicurezza ai propri cittadini; che occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. tra le altre anche la sentenza del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2),

D-3282/2024 Pagina 7 che, nel caso in esame, le ricorrenti non sono state in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell’asserita incapacità e/o non volontà di protezione da parte delle autorità georgiane; che, in particolare, nonostante le violenze fisiche subite da madre e figlia da parte del marito, la ricorrente ha dichiarato di aver chiesto l’intervento delle forze di polizia in un’unica occasione; che, in tale episodio, il coniuge sarebbe venuto a conoscenza della denuncia e avrebbe provveduto a stracciare il contestuale verbale; che la stessa non avrebbe cercato delle soluzioni alternative per sfuggire alle violenze del marito, quali segnatamente interpellare la polizia, dei famigliari, delle organizzazioni tese alla protezione della donna o un avvocato, oppure trasferirsi altrove in Georgia con la figlia; che ella avrebbe eventualmente potuto intraprendere tali azioni in occasione dei lunghi periodi di assenza all’estero del marito; che, per quanto concerne le azioni illecite degli impiegati al posto di polizia, il Tribunale ritiene che la madre avrebbe dovuto utilizzare le vie di diritto a disposizione al fine di far valere i propri diritti, e meglio rivolgendosi eventualmente ad un’autorità superiore; che, infine, le persecuzioni allegate non possono essere considerate rilevanti ai fini dell’asilo, poiché non si fondano su nessuno dei motivi d’asilo esaustivamente enumerati all’art. 3 cpv. 1 LAsi; che, in tale ottica, risulta superfluo analizzare l’asserita esistenza di una pressione psichica insopportabile delle ricorrenti ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, che, per questi motivi, non vi sono gli estremi per dedurre un’impossibilità generalizzata di far capo alla protezione statale, che è dunque compito delle ricorrenti, in caso di necessità, rivolgersi alle autorità e denunciare le aggressioni, che, alla luce di quanto sopra, le allegazioni della madre non risultano rilevanti in materia d’asilo, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione, tenendo però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che le insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),

D-3282/2024 Pagina 8 che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, giusta l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che anzitutto le insorgenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi sono indizi seri per ritenere un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura), che, d’altro canto, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull’ammissibilità dell’allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2- 9.1.6), essendo per il resto la problematica da analizzare sotto il profilo dell’esigibilità ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, che, alla luce delle circostanze del caso, l’esecuzione dell’allontanamento risulta ammissibile, che, ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che la situazione vigente in Georgia – ad eccezione delle regioni secessioniste dell’Abkhazia e dell’Ossezia del sud, dalle quali le ricorrenti

D-3282/2024 Pagina 9 non provengono – non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale; che il Paese in parola è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei Paesi verso i quali l’esecuzione dell’allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell’Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri [OEAE, RS 142.281] in relazione all’art. 83 cpv. 5 LStrI), che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro Paese d’origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d’esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d’urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d’origine dei richiedenti, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese deve essere considerata ragionevolmente esigibile; che invece non lo è più, ai sensi della disposizione precitata, se, in ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute degli interessati si degraderebbe a tal punto da condurli in maniera certa alla messa in pericolo concreta della loro vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della loro integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che dagli atti presenti nell’incarto si evince che le ricorrenti sono in buona salute, ma che la madre ha iniziato a seguire un consulto psicoterapeutico, in merito a cui non sono stati prodotti certificati, che, per giurisprudenza costante, si considera che, in Georgia, il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. tra le altre anche la sentenza del Tribunale D-4670/2022 del 2 novembre 2022 consid. 8.4); che le problematiche sopra descritte non permettono dunque di concludere che in caso di allontanamento in Georgia lo stato di salute della madre si degraderebbe a tal punto da condurla in maniera certa ad una messa in pericolo concreta della vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica; che la ricorrente non ha apportato alcuna prova atta a convincere il Tribunale del contrario,

D-3282/2024 Pagina 10 che a partire dalla messa in funzione del nuovo sistema finanziario statale dell’assicurazione malattia universale, nel febbraio del 2013, la copertura dell’assicurazione malattia gratuita è assicurata a tutte le persone che in precedenza ne erano sprovviste, e copre un insieme di cure primarie e secondarie, come pure l’acquisto di un certo numero di medicamenti; che la riforma del 2017 ha introdotto un meccanismo di sostegno finanziario limitato per l’acquisto di ulteriori medicamenti per le persone socialmente vulnerabili o indigenti (cfr. sentenze del Tribunale D-1165/2023 del 9 marzo 2023 consid. 8.4; D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.4); che in caso d’incapacità finanziaria, i cittadini possono indirizzarsi alla Referral Service Commission, che in alcuni casi completa le prestazioni erogate, in particolare per delle famiglie giudicate come vulnerabili (cfr. sentenza del Tribunale D-3855/ 2022 del 14 settembre 2022); che per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, essi beneficiano di tutte le prestazioni (cfr. sentenza del Tribunale D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.4); che, comunque, le ricorrenti potranno richiedere, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l’eventuale assistenza medica e l’eventuale proseguimento dei trattamenti necessari – ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del loro allontanamento dalla Svizzera – per un periodo limitato nel Paese d’origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell’Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che nemmeno la situazione personale delle interessate giustifica una diversa valutazione del caso; che la madre è giovane, ha già vissuto in passato in un’altra città nel proprio Paese d’origine per motivi di studio e lavorativi e si è formata professionalmente quale (…) (…); che ella vanta inoltre diversi anni di esperienza professionale quale (…); che, così stando le cose, nulla permette di concludere quanto al fatto che ella non riuscirebbe a reintegrarsi nel contesto socio-economico del suo Paese d’origine riuscendo a sovvenire ai bisogni della propria figlia, che, pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la querelata decisione va confermata,

D-3282/2024 Pagina 11 che, pertanto, la SEM con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che, di conseguenza, il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva d’oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

(dispositivo alla pagina seguente)

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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:

E. 28 luglio 1951 (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d’origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le tante altre anche sentenza del Tribunale D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5), che in una pari eventualità, le autorità d’asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l’effettività della protezione offerta da parte dello Stato d’origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che inoltre, nel caso in cui lo Stato d’origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti (cfr. tra le tante anche la sentenza D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5), che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valutazione nell’ambito delle periodiche verifiche giusta l’art. 6a cpv. 3 LAsi, che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità georgiane, che, secondo prassi, l’effettiva protezione nel Paese d’origine non è d’altro canto da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali; che nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicurezza ai propri cittadini; che occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. tra le altre anche la sentenza del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2),

D-3282/2024 Pagina 7 che, nel caso in esame, le ricorrenti non sono state in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell’asserita incapacità e/o non volontà di protezione da parte delle autorità georgiane; che, in particolare, nonostante le violenze fisiche subite da madre e figlia da parte del marito, la ricorrente ha dichiarato di aver chiesto l’intervento delle forze di polizia in un’unica occasione; che, in tale episodio, il coniuge sarebbe venuto a conoscenza della denuncia e avrebbe provveduto a stracciare il contestuale verbale; che la stessa non avrebbe cercato delle soluzioni alternative per sfuggire alle violenze del marito, quali segnatamente interpellare la polizia, dei famigliari, delle organizzazioni tese alla protezione della donna o un avvocato, oppure trasferirsi altrove in Georgia con la figlia; che ella avrebbe eventualmente potuto intraprendere tali azioni in occasione dei lunghi periodi di assenza all’estero del marito; che, per quanto concerne le azioni illecite degli impiegati al posto di polizia, il Tribunale ritiene che la madre avrebbe dovuto utilizzare le vie di diritto a disposizione al fine di far valere i propri diritti, e meglio rivolgendosi eventualmente ad un’autorità superiore; che, infine, le persecuzioni allegate non possono essere considerate rilevanti ai fini dell’asilo, poiché non si fondano su nessuno dei motivi d’asilo esaustivamente enumerati all’art. 3 cpv. 1 LAsi; che, in tale ottica, risulta superfluo analizzare l’asserita esistenza di una pressione psichica insopportabile delle ricorrenti ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, che, per questi motivi, non vi sono gli estremi per dedurre un’impossibilità generalizzata di far capo alla protezione statale, che è dunque compito delle ricorrenti, in caso di necessità, rivolgersi alle autorità e denunciare le aggressioni, che, alla luce di quanto sopra, le allegazioni della madre non risultano rilevanti in materia d’asilo, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione, tenendo però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che le insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),

D-3282/2024 Pagina 8 che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, giusta l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che anzitutto le insorgenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi sono indizi seri per ritenere un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura), che, d’altro canto, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull’ammissibilità dell’allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2- 9.1.6), essendo per il resto la problematica da analizzare sotto il profilo dell’esigibilità ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, che, alla luce delle circostanze del caso, l’esecuzione dell’allontanamento risulta ammissibile, che, ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che la situazione vigente in Georgia – ad eccezione delle regioni secessioniste dell’Abkhazia e dell’Ossezia del sud, dalle quali le ricorrenti

D-3282/2024 Pagina 9 non provengono – non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale; che il Paese in parola è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei Paesi verso i quali l’esecuzione dell’allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell’Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri [OEAE, RS 142.281] in relazione all’art. 83 cpv. 5 LStrI), che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro Paese d’origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d’esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d’urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d’origine dei richiedenti, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese deve essere considerata ragionevolmente esigibile; che invece non lo è più, ai sensi della disposizione precitata, se, in ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute degli interessati si degraderebbe a tal punto da condurli in maniera certa alla messa in pericolo concreta della loro vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della loro integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che dagli atti presenti nell’incarto si evince che le ricorrenti sono in buona salute, ma che la madre ha iniziato a seguire un consulto psicoterapeutico, in merito a cui non sono stati prodotti certificati, che, per giurisprudenza costante, si considera che, in Georgia, il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. tra le altre anche la sentenza del Tribunale D-4670/2022 del 2 novembre 2022 consid. 8.4); che le problematiche sopra descritte non permettono dunque di concludere che in caso di allontanamento in Georgia lo stato di salute della madre si degraderebbe a tal punto da condurla in maniera certa ad una messa in pericolo concreta della vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica; che la ricorrente non ha apportato alcuna prova atta a convincere il Tribunale del contrario,

D-3282/2024 Pagina 10 che a partire dalla messa in funzione del nuovo sistema finanziario statale dell’assicurazione malattia universale, nel febbraio del 2013, la copertura dell’assicurazione malattia gratuita è assicurata a tutte le persone che in precedenza ne erano sprovviste, e copre un insieme di cure primarie e secondarie, come pure l’acquisto di un certo numero di medicamenti; che la riforma del 2017 ha introdotto un meccanismo di sostegno finanziario limitato per l’acquisto di ulteriori medicamenti per le persone socialmente vulnerabili o indigenti (cfr. sentenze del Tribunale D-1165/2023 del 9 marzo 2023 consid. 8.4; D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.4); che in caso d’incapacità finanziaria, i cittadini possono indirizzarsi alla Referral Service Commission, che in alcuni casi completa le prestazioni erogate, in particolare per delle famiglie giudicate come vulnerabili (cfr. sentenza del Tribunale D-3855/ 2022 del 14 settembre 2022); che per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, essi beneficiano di tutte le prestazioni (cfr. sentenza del Tribunale D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.4); che, comunque, le ricorrenti potranno richiedere, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l’eventuale assistenza medica e l’eventuale proseguimento dei trattamenti necessari – ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del loro allontanamento dalla Svizzera – per un periodo limitato nel Paese d’origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell’Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che nemmeno la situazione personale delle interessate giustifica una diversa valutazione del caso; che la madre è giovane, ha già vissuto in passato in un’altra città nel proprio Paese d’origine per motivi di studio e lavorativi e si è formata professionalmente quale (…) (…); che ella vanta inoltre diversi anni di esperienza professionale quale (…); che, così stando le cose, nulla permette di concludere quanto al fatto che ella non riuscirebbe a reintegrarsi nel contesto socio-economico del suo Paese d’origine riuscendo a sovvenire ai bisogni della propria figlia, che, pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la querelata decisione va confermata,

D-3282/2024 Pagina 11 che, pertanto, la SEM con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che, di conseguenza, il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva d’oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

(dispositivo alla pagina seguente)

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Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3282/2024 Sentenza del 29 maggio 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nata il (...), B._______, nata il (...), Georgia, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi); decisione della SEM del 14 maggio 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ e la figlia B._______, cittadine con passaporto originale georgiano, hanno presentato in Svizzera il 12 novembre 2022 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. [...]-4/2, ID-002/3, ID-003/3), il verbale dell'audizione di rilevamento dei dati personali del 18 novembre 2022 (cfr. atto SEM n. 17/7), la decisione incidentale del 23 novembre 2022, tramite la quale l'autorità inferiore ha attribuito le interessate al Cantone Ticino (cfr. atto SEM n. 19/2), il verbale dell'audizione del 22 aprile 2024 relativo ai motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. 26/13), la decisione incidentale del 24 aprile 2024 della SEM di assegnazione alla procedura ampliata (cfr. atto SEM n. 27/2), i mezzi di prova in possesso delle interessate al momento del loro arrivo in Svizzera e quelli ulteriormente prodotti, la decisione della SEM del 14 maggio 2024, notificata in giorno seguente (cfr. atto SEM n. 34/1), con cui essa non ha riconosciuto loro la qualità di rifugiato, ha respinto la loro domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti (art. 40 LAsi in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi) e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione di tale misura ritenendola ammissibile, esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 33/10), il ricorso del 23 maggio 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 24 maggio 2024) per mezzo del quale le interessate sono insorte dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), postulando implicitamente l'annullamento della decisione avversata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità e inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; contestualmente esse chiedono la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito dello stesso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi da un giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi), che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che, in sostanza, la madre ha dichiarato che avrebbe conosciuto il padre della loro figlia il (...) in (...), lei avrebbe infatti lavorato nell'(...) quale (...), mentre lui sarebbe stato un (...), sposandosi immediatamente a seguito della di lui (...); che il 1° gennaio 2021 suo marito si sarebbe recato in C._______ per lavoro per tre mesi e poi avrebbe continuato a viaggiare in ragione della propria professione all'interno del Paese; che, il 22 aprile 2021, il marito, in uno stato di alterazione, l'avrebbe percossa per la prima volta, causando al feto che portava in grembo sofferenza per la mancanza d'ossigeno; che, il (...), la figlia dei coniugi sarebbe nata, prematura e sottopeso; che il 4 agosto 2021, il coniuge si sarebbe spostato nuovamente in C._______, dove sarebbe stato pure (...) per la durata di 14 giorni e successivamente rimpatriato in Georgia il 24 novembre 2021; che, dal 6 gennaio 2022 il marito si sarebbe nuovamente recato in D._______, tornando poi in Patria nell'aprile 2022; che, da quel momento, vi sarebbero stati vari episodi di violenza domestica nei confronti della moglie e della figlia da parte del marito, il quale sarebbe stato pure coinvolto in attività criminali; che il 29 maggio 2022 la madre l'avrebbe segnalato alla polizia, tuttavia, il marito, avendo conoscenze presso il ministero degli affari interni, l'avrebbe scoperto e avrebbe stracciato il verbale di denuncia; che l'11 ottobre 2022 l'interessata, unitamente alla figlia, avrebbero definitivamente lasciato l'abitazione coniugale, subendo nuovamente percosse e minacce, in particolare il padre avrebbe comunicato alla madre che l'avrebbe trovata ovunque e che non si sarebbe salvata; che, in ragione del timore di poter essere rintracciate dal marito, il 6 novembre 2022 le ricorrenti avrebbero lasciato la Georgia per recarsi in Europa, che nella decisione impugnata la SEM ha anzitutto rammentato che la Georgia rientra tra gli Stati in cui vi è la presunzione di assenza di persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che inoltre, nel presente caso non vi sarebbero indizi che permetterebbero di sovvertire tale presunzione; che, per quanto concerne le violenze domestiche, dalle dichiarazioni rilasciate si evince che, durante l'intera relazione, la madre avrebbe richiesto l'intervento degli agenti in un'unica occasione e non avrebbe cercato delle soluzioni alternative per sfuggire alle violenze del marito; che, d'altronde, nel caso in cui la polizia dovesse rifiutare di accogliere una denuncia o di avviare delle indagini, l'interessata dispone della possibilità di rivolgersi ad un'autorità superiore al fine di far valere i propri diritti; che, ad ogni modo, le persecuzioni allegate non sono costitutive di uno dei motivi esaustivamente enumerati all'art. 3 cpv. 1 LAsi; che, infine, l'esecuzione dell'allontanamento delle interessate in Georgia è, in virtù delle circostanze del caso di specie, ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che, in sede di ricorso, le insorgenti criticano implicitamente la valutazione della SEM e ritengono invece che dovrebbe essere riconosciuto loro lo statuto di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi essendo state vittime di violenza domestica in un Paese in cui la protezione offerta dalle autorità non sarebbe sufficiente; che esse avrebbero di conseguenza subito un serio pregiudizio ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, perlomeno nel senso di una pressione psichica insopportabile; che, inoltre, la Georgia non offrirebbe un sostegno alle vittime di violenza di genere; che, infine, vista la loro situazione, l'allontanamento delle interessate nel loro Paese d'origine non sarebbe né ammissibile, né ragionevolmente esigibile; che, in particolare, l'allontanamento delle ricorrenti in Georgia contravverrebbe a quanto sancito dagli artt. 60 e 61 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 (Convenzione di Istanbul, RS 0.311.35), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile; che occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti), che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi), che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le tante altre anche sentenza del Tribunale D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5), che in una pari eventualità, le autorità d'asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello Stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che inoltre, nel caso in cui lo Stato d'origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti (cfr. tra le tante anche la sentenza D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5), che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi, che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità georgiane, che, secondo prassi, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non è d'altro canto da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali; che nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini; che occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. tra le altre anche la sentenza del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2), che, nel caso in esame, le ricorrenti non sono state in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell'asserita incapacità e/o non volontà di protezione da parte delle autorità georgiane; che, in particolare, nonostante le violenze fisiche subite da madre e figlia da parte del marito, la ricorrente ha dichiarato di aver chiesto l'intervento delle forze di polizia in un'unica occasione; che, in tale episodio, il coniuge sarebbe venuto a conoscenza della denuncia e avrebbe provveduto a stracciare il contestuale verbale; che la stessa non avrebbe cercato delle soluzioni alternative per sfuggire alle violenze del marito, quali segnatamente interpellare la polizia, dei famigliari, delle organizzazioni tese alla protezione della donna o un avvocato, oppure trasferirsi altrove in Georgia con la figlia; che ella avrebbe eventualmente potuto intraprendere tali azioni in occasione dei lunghi periodi di assenza all'estero del marito; che, per quanto concerne le azioni illecite degli impiegati al posto di polizia, il Tribunale ritiene che la madre avrebbe dovuto utilizzare le vie di diritto a disposizione al fine di far valere i propri diritti, e meglio rivolgendosi eventualmente ad un'autorità superiore; che, infine, le persecuzioni allegate non possono essere considerate rilevanti ai fini dell'asilo, poiché non si fondano su nessuno dei motivi d'asilo esaustivamente enumerati all'art. 3 cpv. 1 LAsi; che, in tale ottica, risulta superfluo analizzare l'asserita esistenza di una pressione psichica insopportabile delle ricorrenti ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, che, per questi motivi, non vi sono gli estremi per dedurre un'impossibilità generalizzata di far capo alla protezione statale, che è dunque compito delle ricorrenti, in caso di necessità, rivolgersi alle autorità e denunciare le aggressioni, che, alla luce di quanto sopra, le allegazioni della madre non risultano rilevanti in materia d'asilo, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che le insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che anzitutto le insorgenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi sono indizi seri per ritenere un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura), che, d'altro canto, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), essendo per il resto la problematica da analizzare sotto il profilo dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, che, alla luce delle circostanze del caso, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile, che, ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che la situazione vigente in Georgia - ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dalle quali le ricorrenti non provengono - non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che il Paese in parola è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei Paesi verso i quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri [OEAE, RS 142.281] in relazione all'art. 83 cpv. 5 LStrI), che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro Paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine dei richiedenti, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese deve essere considerata ragionevolmente esigibile; che invece non lo è più, ai sensi della disposizione precitata, se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute degli interessati si degraderebbe a tal punto da condurli in maniera certa alla messa in pericolo concreta della loro vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della loro integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che dagli atti presenti nell'incarto si evince che le ricorrenti sono in buona salute, ma che la madre ha iniziato a seguire un consulto psicoterapeutico, in merito a cui non sono stati prodotti certificati, che, per giurisprudenza costante, si considera che, in Georgia, il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. tra le altre anche la sentenza del Tribunale D-4670/2022 del 2 novembre 2022 consid. 8.4); che le problematiche sopra descritte non permettono dunque di concludere che in caso di allontanamento in Georgia lo stato di salute della madre si degraderebbe a tal punto da condurla in maniera certa ad una messa in pericolo concreta della vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica; che la ricorrente non ha apportato alcuna prova atta a convincere il Tribunale del contrario, che a partire dalla messa in funzione del nuovo sistema finanziario statale dell'assicurazione malattia universale, nel febbraio del 2013, la copertura dell'assicurazione malattia gratuita è assicurata a tutte le persone che in precedenza ne erano sprovviste, e copre un insieme di cure primarie e secondarie, come pure l'acquisto di un certo numero di medicamenti; che la riforma del 2017 ha introdotto un meccanismo di sostegno finanziario limitato per l'acquisto di ulteriori medicamenti per le persone socialmente vulnerabili o indigenti (cfr. sentenze del Tribunale D-1165/2023 del 9 marzo 2023 consid. 8.4; D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.4); che in caso d'incapacità finanziaria, i cittadini possono indirizzarsi alla Referral Service Commission, che in alcuni casi completa le prestazioni erogate, in particolare per delle famiglie giudicate come vulnerabili (cfr. sentenza del Tribunale D-3855/ 2022 del 14 settembre 2022); che per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, essi beneficiano di tutte le prestazioni (cfr. sentenza del Tribunale D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.4); che, comunque, le ricorrenti potranno richiedere, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l'eventuale assistenza medica e l'eventuale proseguimento dei trattamenti necessari - ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del loro allontanamento dalla Svizzera - per un periodo limitato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che nemmeno la situazione personale delle interessate giustifica una diversa valutazione del caso; che la madre è giovane, ha già vissuto in passato in un'altra città nel proprio Paese d'origine per motivi di studio e lavorativi e si è formata professionalmente quale (...) (...); che ella vanta inoltre diversi anni di esperienza professionale quale (...); che, così stando le cose, nulla permette di concludere quanto al fatto che ella non riuscirebbe a reintegrarsi nel contesto socio-economico del suo Paese d'origine riuscendo a sovvenire ai bisogni della propria figlia, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la querelata decisione va confermata, che, pertanto, la SEM con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che, di conseguenza, il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva d'oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: