Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A._______ ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 14 luglio 2021 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM]
n. [{…}] – 2/2). B. La SEM ha tenuto con il richiedente asilo una prima audizione sulle gene- ralità il 21 luglio 2021 (cfr. atto della SEM n. 12/9), un colloquio Dublino in data 26 luglio 2021 (cfr. atto della SEM n. 15/2), mentre che il 23 settem- bre 2021, giusta l’art. 26 cpv. 3 LAsi, rispettivamente l’11 ottobre 2021, ai sensi dell’art. 29 LAsi, si sono svolte con il medesimo le audizioni relative ai suoi motivi d’asilo. B.a L’interessato, per quanto di rilievo, ha segnatamente allegato nelle di- verse audizioni sostenute, di essere originario dello Sri Lanka di etnia tamil e religione induista, con ultimo domicilio a B._______ nel distretto di C._______. Dal 2019 fino all’espatrio egli avrebbe lavorato per Tube Tamil e avrebbe svolto anche piccoli lavori per il partito Tamil. Nel mese di set- tembre 2020 egli sarebbe stato trattenuto per circa due o tre giorni da parte di agenti del Criminal Investigation Departement (di seguito: CID). Durante tale fermo egli avrebbe subito delle torture, delle minacce e sarebbe stato accusato da parte degli agenti del CID di voler ricreare le LTTE (acronimo in inglese per “Liberation Tigers of Tamile Eelam”). Nel mese di dicembre 2020 egli sarebbe stato nuovamente preso e portato via da agenti del CID, che lo avrebbero accusato di aiutare il partito Tamil e gli avrebbero proibito di continuare a lavorare per la Tube Tamil. Da quanto dichiarato dall’inte- ressato, egli sarebbe stato rinchiuso due o tre giorni, durante i quali sua madre, sua nonna, sua zia e sua sorella si sarebbero recate presso il posto di detenzione per chiedere il suo rilascio e, una volta liberato, si sarebbe dovuto recare presso l’ospedale a causa delle percosse subite. Nel mese di marzo 2021, mentre si trovava nella propria casa, nuovamente si sareb- bero presentati degli agenti del CID che avrebbero dapprima effettuato una perquisizione dell’abitazione, sottraendoli due telefoni, e, successiva- mente, l’avrebbero nuovamente portato via, trattenendolo per circa due o tre giorni. Anche in tal caso egli avrebbe subito torture con l’ago, sarebbe stato minacciato e percosso nelle parti intime, in quanto gli agenti del CID pretendevano che egli gli dicesse la verità su tutto. A seguito del suo rila- scio si sarebbe recato presso un’abitazione di parenti a D._______ e, a suo dire, in questo periodo, sarebbe stato nuovamente cercato dal CID
D-5052/2021 Pagina 3 presso il proprio domicilio ad B._______. Ad aprile 2021 sarebbe stato nuo- vamente intercettato da agenti del CID e prelevato un’altra volta. Questi ultimi l’avrebbero portato in un luogo dove vi erano presenti due persone, una delle quali avrebbe affermato di aver lavorato con l’interessato presso Tube Tamil. Il richiedente avrebbe negato quanto asserito dall’uomo e per questo motivo sarebbe stato nuovamente picchiato e torturato con l’ago. A suo dire, a seguito di tale fermo, il rilascio sarebbe stato possibile grazie all’intervento della madre. Quest’ultima avrebbe consegnato cinquemila Ladcham agli agenti alfine d’ottenere la sua liberazione. Visto quanto pre- cede e il fatto che il CID continuavano a cercarlo, il richiedente ha deciso d’espatriare e lasciare definitivamente lo Sri Lanka il 10 maggio 2021. B.b Altresì, il richiedente, ha sostenuto quale ulteriore motivo d’asilo, di aver problematiche famigliari a causa del padre. Quest’ultimo infatti avrebbe abbandonato la famiglia per sposarsi con la sorella della madre dell’interessato, ma, in seguito, avrebbe deciso di ricongiungersi nuova- mente con la sua prima famiglia. Essendo contrario, il ricorrente avrebbe avuto diverse liti con quest’ultimo, che sarebbero sfociate in aggressioni fisiche da parte del genitore. L’interessato si sarebbe rivolto alla polizia de- nunciando diverse volte il padre, l’ultima due o tre mesi prima del suo espa- trio. A detta del richiedente il padre sarebbe stato interrogato, ma avendo quest’ultimo lasciato lo Sri Lanka, non è più a conoscenza del proseguo di tale denuncia. B.c A supporto delle sue asserzioni, l’interessato ha depositato quali mezzi di prova le copie dei seguenti documenti: carta d’identità, licenza di con- durre, certificato di nascita e certificato medico. C. Con decisione del 20 ottobre 2021 – notificata il medesimo giorno (cfr. atto della SEM n. 35/1) – l’autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato ed ha respinto la sua domanda d’asilo, pronun- ciando al contempo il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della predetta misura. Nella suddetta decisione, l’autorità di prime cure ha dapprima ritenuto in- verosimili i motivi d’asilo esposti dall’interessato ai sensi dell’art. 7 LAsi in merito agli asseriti fermi che sarebbero stati perpetrati nei suoi confronti dal CID (cfr. p.to II, pag. 5 – 8). Per quanto attiene le restanti allegazioni, la SEM ha reputato che non fossero pertinenti ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. p.to II, pag. 8 e seg.). Oltre a ciò, neppure quanto sollevato dall’interessato nel
D-5052/2021 Pagina 4 parere sulla bozza di decisione sarebbe atto a giustificare una modifica dell’esito della vertenza (cfr. p.to II, pag. 9). L’esecuzione dell’allontanamento dell’interessato, sarebbe peraltro ammis- sibile, ragionevolmente esigibile – in particolare dal profilo della situazione di sicurezza dello Sri Lanka e personale, nonché del suo stato di salute – così come possibile (cfr. p.to III, pag. 10 e seg.). D. Per il tramite del plico raccomandato del 19 novembre 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 22 novembre 2021) l’interessato è in- sorto con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu- nale) avverso la summenzionata decisione chiedendo, a titolo principale, l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo la restituzione all’autorità di prime cure per completamento istruttorio, in subordine la restituzione all’autorità di prime cure per completamento istruttorio, ancora più in subordine la con- cessione dell’ammissione provvisoria. Contestualmente ha formulato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. L’insorgente nel suo memoriale, dopo aver ripercorso gli eventi che gli sa- rebbero occorsi, censura la valutazione effettuata dell’autorità inferiore. Dapprima il ricorrente si duole del mancato accertamento da parte della SEM della qualità di vittima di tortura ai sensi dell’art. 1 della Commissione dell’ONU contro la tortura (di seguito: CAT). Egli sostiene che vi sarebbero numerosi elementi – presenti negli atti medici all’incarto – indicanti la ne- cessità di riconoscere la condizione di vittima di tortura e che tale ricono- scimento sia determinante affinché la SEM valuti correttamente il carattere verosimile delle allegazioni del ricorrente. Proseguendo con il gravame l’in- sorgente censura l’incompletezza dell’istruzione medica, in quanto, visti i segni di tortura, l’autorità inferiore avrebbe dovuto stilare un rapporto me- dico dettagliato (cosiddetto F4), ciò che era stata chiesto da quest’ultimo anche in sede di parere. Inoltre, egli censura il fatto che la SEM avrebbe emesso la decisione d’allontanamento, senza attendere i risultati della vi- sita presso il Servizio Psico Sociale e omettendo, a suo dire, di istruire in maniera adeguata e completa i problemi di natura medica del ricorrente. In seguito, si duole anche del mancato smistamento in procedura ampliata vista la complessità, a suo dire, della vertenza. Altresì, il ricorrente, censura anche la violazione dell’obbligo di motivazione in relazione alle doglianze sollevate nel parere, in quanto l’autorità inferiore non si sarebbe espressa
D-5052/2021 Pagina 5 su parte delle considerazioni riportate. Infine, egli contesta l’errata valuta- zione della verosimiglianza, l’errata valutazione del fondato timore di per- secuzione e l’errata valutazione degli ostacoli all’esecuzione dell’allontana- mento. E. Con decisione incidentale dell’8 dicembre 2021 il Tribunale ha statuito che l’esito della domanda di assistenza giudiziaria sarebbe stato deciso in pro- seguo di procedura ed ha invitato la SEM ad inoltrare una risposta al ri- corso. F. Invitata a determinarsi sul ricorso, l’autorità inferiore ha presentato la sua risposta il 16 dicembre 2021, confermandosi con la propria decisione e po- stulando il respingimento del gravame. Dapprima la SEM ha sostenuto che dalla cicatrice e dal referto medico nel quale è indicata una probabile PTSD, non è possibile dedurne l’origine e quindi, a suo dire, non sarebbe chiaro su quali presupposti l’interessato possa sostenere che sia la cica- trice, sia la probabile PTSD, siano conseguenze delle asserite torture su- bite in Sri Lanka. Secondariamente, relativamente alla mancata richiesta di una perizia psichiatrica, l’autorità inferiore ha affermato che, vista l’inve- rosimiglianza delle persecuzioni fatte valere dall’interessato, lo stesso non sia stato oggetto di torture da parte del CID e pertanto non ha ritenuto ne- cessario svolgere una perizia psichiatrica. A suo dire tutte le questioni me- diche sono state valutate e non vi sarebbero ostacoli all’esecuzione dell’al- lontanamento. Inoltre, l’autorità di prime cure afferma di non aver ritenuto necessario un passaggio in procedura ampliata, sia allo scopo di rispettare i tempi celeri imposti dall’allora nuova legge dell’asilo, sia in quanto non sussistevano, a suo dire, dei validi motivi per ottemperare tale sposta- mento. Successivamente l’autorità di prime cure si è espressa in merito alla presunta violazione del principio inquisitorio a causa di un’insufficiente motivazione. Ella ha ritenuto non fosse necessario approfondire ulterior- mente il lavoro dell’interessato presso la Tube Tamil, in quanto i problemi che egli avrebbe avuto a causa della sua professione sono risultati invero- simili. Altresì, anche per quanto concerne la verosimiglianza, l’autorità in- feriore contesta la valutazione del ricorrente contenuta nel gravame in me- rito alla durata delle audizioni e al comportamento tenuto nei confronti dell’interessato e delle problematiche da lui riscontrate durante tali verbali. La SEM ha infine ulteriormente ribadito quanto già sostenuto in sede di decisione relativamente ai presunti fermi subiti da parte del CID. Infine, an- che per quanto attiene la valutazione esposta in merito al suo allontana- mento, l’autorità inferiore ha sottolineato come le procedure d’asilo
D-5052/2021 Pagina 6 all’estero non portano a future persecuzioni per rimpatriati e che sia notorio come un rimpatrio attraverso l’aeroporto di Colombo, porti solamente a de- gli interrogatori, volti ad accertare i fatti. G. Tramite osservazioni del 28 febbraio 2022, il ricorrente ha presentato la sua replica. Dapprima, a suo modo di vedere, la SEM, non avrebbe corret- tamente valutato la sua qualità di vittima di torture, osservando che le prove mediche presentate, in particolare le cicatrici e i referti medici agli atti, siano stati presi in considerazione solo per l’analisi dell’esecuzione dell’allonta- namento, escludendone la rilevanza sulla base di una già effettuata valu- tazione d’inverosimiglianza, ciò che comporterebbe una violazione del di- ritto di essere sentito del ricorrente. In secondo luogo il ricorrente censura l’incompletezza dell’istruzione medica effettuata dall’autorità di prime cure in quanto, al contrario di quanto riferito nella risposta della SEM, il ricor- rente chiede sia svolto un rapporto medico completo di dettaglio (F4) e non una perizia psichiatrica, alfine di esaminare la compatibilità di un eventuale allontanamento in rapporto alle necessarie prognosi (ancora, a suo dire, assenti), sull’evoluzione clinica in caso di interruzione delle cure o in caso di mancato accesso nel Paese d’origine ai trattamenti necessari. Il ricor- rente non comprende inoltre come la SEM abbia ritenuto di poter esprimere un giudizio sostanzialmente apodittico sulla loro ipotetica scarsa rilevanza. In terzo luogo, nuovamente, censura e sostanzia quanto già sollevato nel gravame in merito al mancato passaggio in procedura ampliata. Altresì, la SEM avrebbe violato il suo obbligo di motivazione in quanto non avrebbe sostanziato esaustivamente in merito alla sollevata esigenza di approfon- dimento dell’attività lavorativa del ricorrente all’interno della Tube Tamil, non avrebbe preso i considerazione i fatti medici nella valutazione della verosimiglianza, rispettivamente non si sarebbe espressa sulla necessità di allestire un rapporto medico conforme al Protocollo d’Istanbul e non avrebbe completato l’istruzione medica mediante una diagnosi di dettaglio. Proseguendo, sempre in merito a tale censura, il ricorrente ritiene anche che la SEM si sarebbe dovuta esprimere anche sulla necessità di prendere in considerazione il documento relativo all’intervento alla gamba e al suc- cessivo ricovero in ospedale in Sri Lanka avvenuto a seguito della prima aggressione del CID, e depositato come mezzo di prova. In conclusione, egli si duole nuovamente della valutazione effettuata dall’autorità di prime cure relativa alla verosimiglianza. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
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Erwägungen (45 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 vecchia LAsi), contro una de- cisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31 – 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4.1 Innanzitutto, il ricorrente in sede ricorsuale ha fatto valere delle censure formali. L’autorità di prime cure avrebbe accertato in modo errato ed incom- pleto lo stato di salute dell’insorgente e la sua qualità quale vittima di tor- tura. Altresì, censura il mancato smistamento nella procedura ampliata da parte dell’autorità inferiore, nonché una violazione dell’obbligo di motiva- zione.
E. 4.2 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla tratta- zione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comun- que le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’ammi- nistrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
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E. 4.3 Se del caso, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridica- mente rilevanti ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare si- multaneamente la violazione del diritto di essere sentito, il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2156/2019 del 17 giu- gno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.).
E. 4.4 L’obbligo per l’autorità di motivare la sua decisione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l’auto- rità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le ar- gomentazioni addotte. Essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1).
E. 4.5.1 Per quanto attiene all’istruzione relativa alle dichiarazioni rese dall’in- sorgente in merito ai maltrattamenti che egli avrebbe subito durante gli as- seriti fermi da parte del CID, che egli qualifica quali atti di tortura nel suo gravame, si osserva quanto segue. Dapprima il Tribunale rileva come i pre- sunti atti di tortura o maltrattamenti, non sono intervenuti sul suolo svizzero. L’autorità inferiore non aveva pertanto alcun obbligo derivante dalla succi- tata Conv. tortura né dagli altri obblighi internazionali ed europei in materia, di accertare se il ricorrente andasse o meno qualificato di vittima di tortura o a prevedere delle misure di riabilitazione per lo stesso. In particolare, il ricorrente non ha dimostrato di essere stato oggetto di atti di tortura, non essendo mai stato identificato come tale o seguito in Svizzera con un trat- tamento specialmente adattato alle vittime di tali atti, nonché di dover es- sere trasferito in altro Paese dove l’eventuale interruzione di tale tratta- mento sarebbe suscettibile di condurlo molto rapidamente ad una messa in pericolo concreta della sua integrità fisica. Inoltre, per quanto attiene la situazione valetudinaria dell’insorgente, il Tribunale osserva che all’incarto della SEM, già al momento della decisione avversata, vi era della docu- mentazione medica che lo concerneva. Dalla stessa si evince una diagnosi di lombalgia lieve cronica, esiti ferita mesopiede destro e sindrome an- sioso-depressiva, probabile PTSD. Per tali patologie sono state impostate le varie terapie e il medico ha indicato come chiedesse una valutazione presso l’SPS E._______ per un eventuale presa a carico psichiatrica (cfr.
D-5052/2021 Pagina 9 atti della SEM n. 19/2, 21/2, 27/2). Alla luce di tali elementi, il Tribunale considera che l’autorità inferiore abbia sufficientemente e correttamente accertato lo stato di salute del ricorrente, essendovi delle diagnosi poste e dei trattamenti farmacologici ben determinati. Pur non volendo in alcun modo sminuire lo stato valetudinario dell’interessato, è tuttavia indubbio che nel caso in narrativa il substrato fattuale non contenesse indicatori quanto all’esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale (cfr. infra consid 10.2). Allo stesso modo, non vi erano elementi – né il ricorrente ne apporta di concreti e de- terminati nel suo ricorso – per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile del suo stato di salute com- portante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della spe- ranza di vita in caso di trasferimento. Non apparteneva difatti alla SEM, come neppure nell’ambito della presente procedura ricorsuale al Tribunale, in tali circostanze, determinarsi circa le giuste diagnosi e gli eventuali ulte- riori colloqui medici che sarebbero risultati necessari, ma soltanto agli spe- cialisti del settore rispettivamente all’infermeria del Centro federale dove si trova alloggiato il ricorrente. Avendo tuttavia in specie lo stesso beneficiato dei controlli medici proposti, e viste le diagnosi chiare ed i trattamenti im- postati dai medici, al contrario di quanto postulato dal ricorrente nel gra- vame, ulteriori accertamenti medici – in particolare lo stabilimento di un rapporto medico di dettaglio (cosiddetto F4) – non risultavano pertanto ne- cessari.
E. 4.6.1 Proseguendo con l’analisi, il ricorrente censura il mancato smista- mento nella procedura ampliata da parte dell’autorità inferiore. Il Tribunale rileva come la questione circa lo smistamento tra la procedura celere (art. 26c LAsi) e la procedura ampliata (art. 26d LAsi), sia già stata trattata nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5. È dunque possibile rinviare a tale giurisprudenza per maggiori dettagli (cfr. anche tra le altre la sen- tenza del Tribunale D-1909/2020 del 12 gennaio 2021 consid. 4).
E. 4.6.2 Nel caso che ci occupa la domanda d’asilo è stata depositata il 14 lu- glio 2021 mentre che la decisione impugnata è stata emessa il 20 otto- bre 2021, ossia a distanza di 98 giorni. Ciò ha quale prima conseguenza che la durata massima di soggiorno al CFA di 140 giorni, se considerati anche il termine di ricorso di 7 giorni lavorativi ex art. 108 cpv. 1 LAsi ed i 20 giorni per l’evasione previsti all’art. 109 cpv. 1 LAsi, è stata rispettata. Tuttavia, sin dall’inizio della procedura celere, ovvero con l’audizione sui motivi d’asilo avvenuta l’11 ottobre 2021 (cfr. atto della SEM n. 29/18),
D-5052/2021 Pagina 10 l’autorità inferiore ha pacificamente superato il termine ordinatorio e mas- simale di 21 giorni concernente la fase preparatoria. Una volta terminata la fase preparatoria, la decisione dell’autorità inferiore è tuttavia intervenuta entro gli otto giorni lavorativi, previsti dall’art. 37 cpv. 2 LAsi, dalla conclu- sione della stessa. Ciò considerato, il Tribunale ritiene che la scelta della procedura celere piuttosto che di quella ampliata non ha comportato per l’insorgente, a differenza di quanto da lui sostenuto nel gravame, un accer- tamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Dai motivi d’asilo avanzati non risulta infatti trattarsi di un caso com- plesso che necessitava di maggiori accertamenti rispetto alle audizioni svolte in data 23 settembre 2021 e 11 ottobre 2021 (cfr. atti della SEM
n. 24/10 e 29/18). Si osserva inoltre che l’interessato ha potuto esprimersi in merito al progetto di decisione della SEM e ha beneficiato, anche se in applicazione anche se in applicazione dell’art. 10 dell’Ordinanza sui prov- vedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus (Ordinanza CO- VID-19 asilo) del 1° aprile 2020 (RS 142.318), di un termine di trenta giorni per presentare un atto ricorsuale ben articolato. Sicché, in concreto, il ri- corrente non ha subito alcuna violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost., RS 101), né tantomeno una violazione del suo diritto a un ricorso effettivo sancito agli art. 29a Cost. e 13 Convenzione per la sal- vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101).
E. 4.6.3 Ora al contrario di quanto lamentato dall’insorgente, dalla decisione impugnata si evince che l’autorità inferiore ha esaminato nella stessa tutti gli elementi rilevanti apportati dall’insorgente quali motivi d’asilo, spiegando in modo limpido e sufficientemente motivato le ragioni per le quali abbia ritenuto gli stessi – anche valutati complessivamente – non verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi (cfr. p.to II, 5 e segg. della decisione avversata). Pe- raltro, a differenza di quanto vuol far credere l’insorgente, dal ricorso cor- poso presentato, nonché dalla presa di posizione a seguito della risposta della SEM, si desume chiaramente che egli abbia potuto comprendere la decisione avversata ed impugnarla con piena conoscenza di causa. In realtà, nel suo ricorso, e successivamente nella replica, l’insorgente in- tende fornire un’interpretazione differente rispetto a quella data dalla Sem alle sue allegazioni, che però riguarda una questione d’apprezzamento, quindi di merito, e non formale. Pertanto, non si ravvisa nell’agire dell’autorità inferiore, alcuna mancanza al suo obbligo di motivazione.
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E. 4.7 Ne discende quindi che le censure formali sollevate dall’insorgente de- vono essere disattese. La conclusione formulata in subordine nel ricorso, tendente alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell’istruttoria, deve di conseguenza pure essere respinta. Per il resto le censure dell’interessato, riguardando anche in alcuni punti aspetti materiali della vertenza, verranno in tal senso trattate dappresso.
E. 5.1 Proseguendo con la disamina, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qua- lità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosi- mili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 5.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suf- ficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di- chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi- mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que- sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri- tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle- gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra- rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver- sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi- glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon- derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
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E. 5.3.1 A fronte di un’attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale non ravvede valide ragioni per discostarsi dalla decisione dell’autorità inferiore in merito all’inverosimiglianza delle allegazioni.
E. 5.3.2 Per quanto attiene quanto gli sarebbe occorso durante il primo fermo che sarebbe avvenuto nel settembre del 2020, egli ha dapprima esposto i fatti in maniera succinta durante l’audizione secondo l’art. 26 cpv. 3 LAsi (cfr. atto della SEM n. 24/10, D25, pag. 4), mentre nella seconda audizione (cfr. atto della SEM n. 29/18), questionato dall’auditrice, non ha saputo for- nito ulteriori dettagli significativi limitandosi a ripetere praticamente le stesse dichiarazioni generiche esposte in occasione della prima audizione. A ciò si aggiunge che, come rettamente rilevato dalla SEM, vani sono stati i tentativi, tramite le domande poste dall’auditrice, di cercare di dettagliare le proprie allegazioni, alle quali egli ha sempre risposto in maniera laconica e poco dettagliata. A titolo esemplificativo, alla domanda posta al fine di poter specificare quali torture egli avrebbe subito, ha risposto semplice- mente: “Mi hanno torturato con un ago. Non mi hanno dato né cibo né ac- qua. Mi hanno picchiato con il tubo. Continuavano a dirmi di non aiutare più le persone e di non lavorare più per Tube Tamil ed hanno continuato a picchiarmi.” (cfr. atto della SEM n. 28/18, D16, pag. 8). Tali allegazioni ri- sultano stereotipate e vaghe tanto più che si rifanno ad una vicenda così importante da lui, asseritamente, vissuta.
E. 5.3.3 Proseguendo con l’analisi, anche per quanto concerne il fermo che sarebbe avvenuto a dicembre 2020, l’interessato ha esposto quanto gli sa- rebbe accaduto in maniera inconsistente e anche alle ulteriori domande poste dalla persona incarica di svolgere l’audizione egli non ha saputo rac- contare in dettaglio tale evento, semplicemente riassumendolo in poche frasi. A ciò si aggiunge pure che egli si è contradetto affermando in un primo momento che ogni sua madre, sua nonna, sua zia e sua sorella si recavano di fronte al luogo in cui lui era rinchiuso, chiedendo ai suoi aguzzini la sua liberazione (cfr. atto della SEM n. 24/10, D25, pag. 4), mentre nella se- conda audizione egli non ha accennato nulla di tutto ciò, limitandosi a ri- spondere alla domanda di confronto: “Si, è vero la scorsa volta l’avevo detto. Delle volte ho dei vuoti di memoria” (cfr. atto della SEM n. 29/18, D26, pag. 10). Il Tribunale non può che concordare con l’autorità inferiore che tale giustificazione non è sufficiente, ritenuto come le dichiarazioni esposte dal ricorrente in merito ai problemi avuti con il padre (cfr. atto della SEM n. 24/10 e 29/18) sono apparse nettamente più dettagliate e concrete rispetto agli asseriti fermi.
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E. 5.3.4 Proseguendo nell’analisi, non meglio sostanziate e stereotipate risul- tano essere le allegazioni relative gli ulteriori fermi che egli avrebbe subito ovvero quelli di marzo 2021 e aprile 2021, come rettamente riportato nella decisione dell’autorità inferiore e dalla quale analisi il tribunale ritiene non vi sia motivo di discostarsi (pag. 7 e seg. della decisione avversata). In effetti, le contraddizioni e l’incapacità dell’interessato, nonostante le diverse domande dell’auditrice, di rendere verosimili tali episodio appaiono signifi- cative e di indubbia pertinenza per la valutazione della verosimiglianza di tali asserti. A ciò si aggiunge che neppure le contestazioni sollevate nel gravame sono atte a rovesciare tale giudizio, tanto più che tali censure neppure si soffermano specificatamente sulle incongruenze elencate nella decisione avversata.
E. 5.3.5 Il ricorrente, nel corso delle audizioni, non ha saputo fornire delle di- chiarazioni sufficientemente fondate, come rettamente rilevato dalla SEM. Egli infatti, nel raccontare i vari eventi che gli sarebbero occorsi, si è limitato ad esporre una sorta di riassunto senza dettagliare in alcun modo il proprio vissuto, neanche a seguito delle domande poste dall’auditrice e senza ad- durre elementi concreti caratterizzanti il suo vissuto. In specie, il Tribunale constata come anche volendo considerare le giustificazioni addotte nell’ambito della presente procedura ricorsuale, le allegazioni dell’insor- gente lascino effettivamente sorgere legittimi dubbi quanto alle problema- tiche che avrebbe avuto con il CID. Le allegazioni del ricorrente in merito ai vari fermi sono caratterizzate da riferimenti generici e poco persuasivi relativamente a quanto egli avrebbe subito. Dall’insieme delle sue allega- zioni e nonostante le innumerevoli richieste dell’auditrice, le dichiarazioni rese dall’interessato a sostegno dei suoi motivi non raggiungono, secondo il Tribunale, la qualità che ci si aspetta da una persona che ha effettiva- mente vissuto ciò che descrive.
E. 5.3.6 A ciò si aggiunga che, come rettamente rilevato dalla SEM, non es- sendo verosimili i motivi d’asilo fatti valere dal ricorrente, non vi era alcuna necessità di svolgere ulteriori investigazioni in merito alle presunte attività politiche svolte dal richiedente e all’approfondimento del suo ruolo in seno alla Tube Tamil. Tale asserto vale, anche per il Tribunale, per l’asserita mancata analisi da parte della SEM del documento prodotto dall’interes- sato relativo al suo ricovero presso un ospedale a seguito dell’asserito primo fermo. Tale documento non è prova che vi sia stata alcuna aggres- sione o tortura da parte del CID, tanto più che lo stesso riporta che l’inte- ressato avrebbe subito un taglio al piede a causa di un vetro (cfr. mezzo di prova della SEM [di seguito: mdp SEM] n. 4). Altresì anche per quanto at- tiene la presunta eccessiva durata dell’audizione, il Tribunale concorda con
D-5052/2021 Pagina 14 quanto espresso dalla SEM in sede di risposta e non comprende quali con- seguenze avrebbe avuto il fatto che l’audizione sia durata 10 ore e 15 mi- nuti sul medesimo o sulle sue dichiarazioni. Durante tale audizione egli in- fatti ha effettuato più pause e quando ha chiesto una pastiglia per il mal di testa la stessa gli è stata concessa e sono stati attesi cinquanta minuti af- finché facesse effetto. Pertanto non vi sono elementi che lascino presagire che l’interessato non sia stato in grado di rispondere in maniera adeguata a causa della durata dell’audizione.
E. 5.4 Alla luce delle suesposte considerazioni e come giustamente rilevato dall’autorità inferiore, le allegazioni in materia d’asilo dell’insorgente non possono essere ritenute nel loro complesso verosimili.
E. 6 Resta ancora da esaminare se il ricorrente, in caso di ritorno in Sri Lanka, possa temere di essere esposto a dei seri pregiudizi per altri motivi ai sensi dell’art. 3 LAsi.
E. 6.1 Nel caso concreto, il ricorrente non presenta altri fattori a rischio che giustifichino che egli possa avere un fondato timore di persecuzioni future in caso di ritorno in Sri Lanka (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 del 15 luglio 2016). Visto quanto già sopra ritenuto inverosimile ed irrilevante, il ricorrente non appare essere una persona suscettibile di essere conside- rata, da parte delle autorità del suo paese, come dotato di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico in Sri Lanka (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; E-350/2017 del 3 otto- bre 2018; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-4670/2020 del 30 marzo 2022 consid. 6.3.1). Nella presente fattispecie egli ha affermato di aver lavorato per Tube Tamil e tramite questo network si sarebbe occupato di aiutare il popolo Tamil tramite principalmente volon- tariato. Egli ha dichiarato: “Sotto questo nome noi aiutavamo il popolo Ta- mil, offrendo loro del cibo, costruendo case, regalando biciclette, per le per- sone che non hanno le gambe, le biciclette apposite per loro, chi voleva guadagnarsi la vita, offrivamo degli animali, come per esempio delle pecore o delle mucche. Prima che io lasciassi il Paese, so che c’erano venticinque case che non erano ancora finite.” (cfr. atto della SEM n. 29/18, D61, pag. 15). L’interessato avrebbe sostenuto anche il partito Tamil con dei piccoli lavori (cfr. atto della SEM n. 29/18. D32, pag. 15). Non appaiono quindi dagli atti all’incarto degli elementi concreti suscettibili di far considerare il ricorrente, da parte delle autorità del suo paese, come dotato di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico in Sri Lanka (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3; cfr. anche nello stesso senso la sentenza
D-5052/2021 Pagina 15 del Tribunale E-4670/2020 del 30 marzo 2022 consid. 6.3.1). A tali condi- zioni, e tenuto conto del fatto che il ricorrente non ha reso credibile l’esi- stenza di ricerche nei suoi confronti da parte delle autorità del suo paese d’origine sia prima che successive al suo espatrio, non v’è quindi da am- mettere che il suo nome figuri in una “Stop List” o una “Watch List” utilizzate dalle autorità srilankesi all’aeroporto di Colombo o che presenti un fattore di rischio che possa aggravare la sua situazione personale (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.3 – 8.5.2, in particolare con- sid. 8.4.5 e rif. cit.). Per il resto, le sole circostanze che l’insorgente è di etnia tamil, che ha lasciato il suo paese d’origine, come pure di aver intro- dotto una domanda d’asilo all’estero, la durata del suo soggiorno all’estero, come pure la sua provenienza dalla Provincia del Nord, e la mancanza di un documento di viaggio valido, costituiscono degli elementi così leggeri che, presi a sé stanti o sommati, risultano insufficienti per destare i sospetti delle autorità srilankesi. Inoltre la cicatrice che si trova sul suo piede, non gli ha causato, fino alla sua partenza, alcuna problematica con le autorità srilankesi, e si può quindi supporre che ciò continuerà anche nel caso di un suo rientro in patria. Tali fattori confermano tutt’al più che egli possa essere interrogato dalle predette al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle stesse (cfr. la sentenza di riferimento E-1866/2015 precitata consid. 8.4.5 e 9.2.3 seg.; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 [sentenza in parte pubblicata quale DTAF 2017 VI/6 consid. 4.4 e 4.5]).
E. 6.2.1 Per quanto attiene il fatto che il ricorrente sarebbe stato più volte pic- chiato dal padre, in quanto quest’ultimo sarebbe voluto tornare con la ma- dre, dopo aver abbandonato la famiglia, si sottolinea come i timori di subire degli atti di persecuzione non provengono dalle autorità srilankesi, bensì da terzi.
E. 6.2.2 Le persecuzioni riconducibili a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la prote- zione necessaria al richiedente. Infatti, secondo il principio della sussidia- rietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo paese d'origine, le possibilità di pro- tezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le tante altre anche
D-5052/2021 Pagina 16 sentenza del TAF D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5). In una pari even- tualità, le autorità d’asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3).
E. 6.2.3 Nel concreto, come giustamente rilevato dalla SEM, i comportamenti del padre nei confronti dell’interessato non sono legati alla persona in quanto lui, bensì al suo comportamento nei confronti del genitore, ovvero di essere contrario ad una nuova unione tra la madre e il padre. Inoltre, il Tribunale sottolinea come il ricorrente ha sempre avuto aiuto dalla polizia srilankese quando si è rivolto a loro per contrastare tale minaccia e come spetti effettivamente a lui cercare attivamente tale protezione statale se ne dovesse vedere la necessità in futuro. Pertanto gli svantaggi che ha subito dal padre non rivestono un motivo rilevante ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi.
E. 6.3 Non sono infine ravvisabili ulteriori elementi all’incarto, od apportati dal ricorrente in fase ricorsuale, che rendano verosimile che egli possa attirare l’attenzione delle autorità srilankesi a causa dell’attuale contesto politico e di sicurezza del paese in questione e che egli debba pertanto temere di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d’asilo. Né la situazione dal cambio di governo avvenuto il 16 novembre 2019 né l’attuale situazione in Sri Lanka, sono atti a rimettere in discussione tale conclusione (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-4434/2020 del 12 luglio 2022 consid. 9.3). L’elezione di Ranil Wickremesinghe il 20 luglio 2022 quale presidente dello Sri Lanka, successore del dimissionario Gotabaya Rajapaksa, per il mo- mento non è atto a mutare nulla riguardo alla valutazione della situazione del paese da parte del Tribunale, in quanto il predetto fa parte della vecchia élite politica (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-1072/2020 del 28 luglio 2022 consid. 5.4; D-2995/2022 del 21 luglio 2022 consid. 10.3).
E. 6.4 Alla luce di quanto sopra, dopo un’attenta valutazione d’insieme di tutti gli elementi presenti all’incarto, il Tribunale giunge alla conclusione che il ricorrente non può prevalersi di un timore fondato di persecuzione futura in un prossimo avvenire e secondo un’elevata probabilità, in caso di ritorno in Sri Lanka, determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato.
E. 7 Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifu- giato ed alla concessione dell’asilo, v’è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.
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E. 8 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi). L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.
E. 9.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI, giusta il quale l’esecuzione dell’allonta- namento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammis- sione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 9.2 Nel provvedimento impugnato, l’autorità resistente ha ritenuto, in sunto, l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente come ammissibile, ragio- nevolmente esigibile sia dal profilo della situazione del Paese d’origine che personale, come pure possibile. Nel proprio memoriale ricorsuale e osser- vazioni successive, il ricorrente contesta anche tale valutazione, ciò in quanto, in caso di un ritorno nel suo paese d’origine, non sarebbe possibile escludere che verrebbe nuovamente perseguitato viste le allegazioni, a suo dire credibili, delle persecuzioni subite e per il fatto di aver lavorato per l’organizzazione umanitaria Tube Tamil e aver sostenuto il partito Tamil. Inoltre, l’esigibilità della misura d’allontanamento non sarebbe data in quanto vi sarebbe da considerare che il ricorrente è altamente traumatiz- zato dagli atti di tortura che avrebbe subito e che sarebbe confrontato al rischio di nuove aggressioni e ritorsioni da parte del padre, conseguente- mente la rete socio-familiare del ricorrente risulterebbe gravemente com- promessa.
E. 10.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
E. 10.2 Nel caso in oggetto, il Tribunale osserva come il ricorrente non è riu- scito a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere
D-5052/2021 Pagina 18 esposto a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti. Pertanto, a ragione la SEM ha ritenuto che nel suo caso l’art. 5 cpv. 1 LAsi non trovi applicazione. Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti né men che meno appor- tati in fase ricorsuale, degli elementi che possano far ritenere, con una pro- babilità preponderante, che l’insorgente possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 della Conven- zione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra- danti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), o ancora dall’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifu- giati, RS 0.142.30). In particolare, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sen- tenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 feb- braio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con rel. rif.). Secondo giurisprudenza del Tribunale né l’appartenenza all’etnia tamil né la situazione generale dei diritti umani in Sri Lanka rendono inammissibile l’esecuzione dell’allonta- namento (cfr. sentenza del Tribunale D-3946/2020 del 21 aprile 2022 con- sid. 11.2.2; sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 12.2 seg.). Tale apprezzamento è da mantenere anche prendendo in considerazione i re- centi sviluppi politici occorsi in Sri Lanka (cfr. supra consid. 6.3). Né dal gravame, né dagli atti di causa, si evincono poi degli elementi per ritenere che lo stato valetudinario dell’insorgente, risulti essere ostativo all’ammis- sibilità dell’esecuzione del suo allontanamento (cfr. sentenze della Cor- teEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; 2011/9 consid. 7.1).
E. 10.3 Ne consegue pertanto che l’allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi.
E. 11.1 Ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica. Tale disposizione si applica principalmente ai “réfugiés de la violence”, ov- vero agli stranieri che non adempiono le condizioni di qualità di rifugiato,
D-5052/2021 Pagina 19 poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporterebbe un pe- ricolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di to- tale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Per contro, le dif- ficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità d’una re- gione, in particolare, penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazioni, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rin- vii).
E. 11.2 È notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra i separatisti tamil ed il governo di Colombo nel maggio 2009, in Sri Lanka non viga una si- tuazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’in- sieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, ciò che resta valido anche tenuto conto degli attuali avvenimenti e sviluppi nel paese (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 precitata consid. 13; tra le altre le sentenze del Tribunale D-1828/2021 del 13 maggio 2022 con- sid. 7.3.2; E-4930/2019 del 10 maggio 2022 consid. 10.2). In particolare, il Tribunale ha stabilito che l’esecuzione nella regione di Vanni (per la sua delimitazione geografica cfr. DTAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) è in generale ragionevolmente esigibile se sono adempiuti i consueti criteri individuali. Devono quindi sussistere una sufficiente rete famigliare e sociale che possa supportare il richiedente, così come prospettive che permettano di assicurargli un minimo vitale ed un alloggio (cfr. sentenza di riferimento D- 3619/2016 del 16 ottobre 2017 consid. 9.4-9.5). I rapporti di organizzazioni non governative citate a supporto del ricorso e che descrivono la situazione securitaria in Sri Lanka non sono atti a rimettere in causa l’analisi fatta dal Tribunale nelle sue sentenze di riferimento E-1886/2015 e D-3619/2016 precitate.
E. 11.3 Il ricorrente è originario di B._______, sito nel distretto di C._______ e facente parte della regione di Vanni. Il Tribunale ritiene che l’esecuzione dell’insorgente nella predetta regione, sotto il profilo individuale, sia pure ragionevolmente esigibile. Il ricorrente dispone infatti di una rete sociale ampia (composta dalla madre e da due sorelle; cfr. atto della SEM n. 12/9,
D-5052/2021 Pagina 20 p.to 1.16, pag. 3 e seg). Inoltre, l’interessato ha svolto diversi lavori in Pa- tria, aiutando sua madre con i terreni di famiglia, caricando e scaricando le merci dai camion, aiutando le persone tramite la Tube Tamil, sostenendo il partito, e facendo volontariato. Visti tali elementi, si può quindi ritenere che il ricorrente, nel caso di un ritorno in Sri Lanka, non si ritroverà in una si- tuazione esistenziale rischiosa.
E. 11.4 Per quanto poi attiene allo stato di salute del ricorrente si osserva che egli soffre di problemi al piede destro a seguito di un’operazione avvenuta in Sri Lanka nel settembre 2020 e che questo non ostacola la sua vita quo- tidiana. Inoltre, egli soffre di PTSD (cfr. atti della SEM n. 27/2 e 40/2). Tali problematiche di salute non rappresentano un ostacolo per l’allontana- mento dell’insorgente, in quanto non lo esporrebbero ad una degradazione rapida del suo stato di salute al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, dure- vole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 con- sid. 8.3 e relativi riferimenti). Inoltre, egli stesso ha riferito di aver ricevuto le necessarie cure in Sri Lanka in passato, e non v’è alcun indizio che fac- cia presagire che non ne riceverebbe anche in futuro, in caso di bisogno.
E. 11.5 In considerazione di quanto precede, l’esecuzione dell’allontana- mento dell’insorgente, è pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
E. 12 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il pro- filo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto il ricor- rente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile per il rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 13 Visto tutto quanto sopra, l’esecuzione dell’allontanamento è quindi da rite- nere come ammissibile, esigibile e possibile. In specie, la pronuncia di un’ammissione provvisoria non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1 – 4 LStrI).
E. 14 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
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E. 15 Visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccom- benza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).Tuttavia, visto che il ricorrente risulta essere indi- gente e le conclusioni del ricorso, al momento del suo deposito, non appa- rivano d’acchito prive di probabilità di successo, il Tribunale accoglie la do- manda di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell’esenzione dal ver- samento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 16 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5052/2021 Pagina 22 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Agostino Bullo
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5052/2021 Sentenza del 27 agosto 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Simon Thurnheer, Walter Lang, cancelliere Agostino Bullo. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, patrocinato da Simona Cautela, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera,(...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 20 ottobre 2021. Fatti: A. A._______ ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 14 luglio 2021 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}] - 2/2). B. La SEM ha tenuto con il richiedente asilo una prima audizione sulle generalità il 21 luglio 2021 (cfr. atto della SEM n. 12/9), un colloquio Dublino in data 26 luglio 2021 (cfr. atto della SEM n. 15/2), mentre che il 23 settembre 2021, giusta l'art. 26 cpv. 3 LAsi, rispettivamente l'11 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 29 LAsi, si sono svolte con il medesimo le audizioni relative ai suoi motivi d'asilo. B.a L'interessato, per quanto di rilievo, ha segnatamente allegato nelle diverse audizioni sostenute, di essere originario dello Sri Lanka di etnia tamil e religione induista, con ultimo domicilio a B._______ nel distretto di C._______. Dal 2019 fino all'espatrio egli avrebbe lavorato per Tube Tamil e avrebbe svolto anche piccoli lavori per il partito Tamil. Nel mese di settembre 2020 egli sarebbe stato trattenuto per circa due o tre giorni da parte di agenti del Criminal Investigation Departement (di seguito: CID). Durante tale fermo egli avrebbe subito delle torture, delle minacce e sarebbe stato accusato da parte degli agenti del CID di voler ricreare le LTTE (acronimo in inglese per "Liberation Tigers of Tamile Eelam"). Nel mese di dicembre 2020 egli sarebbe stato nuovamente preso e portato via da agenti del CID, che lo avrebbero accusato di aiutare il partito Tamil e gli avrebbero proibito di continuare a lavorare per la Tube Tamil. Da quanto dichiarato dall'interessato, egli sarebbe stato rinchiuso due o tre giorni, durante i quali sua madre, sua nonna, sua zia e sua sorella si sarebbero recate presso il posto di detenzione per chiedere il suo rilascio e, una volta liberato, si sarebbe dovuto recare presso l'ospedale a causa delle percosse subite. Nel mese di marzo 2021, mentre si trovava nella propria casa, nuovamente si sarebbero presentati degli agenti del CID che avrebbero dapprima effettuato una perquisizione dell'abitazione, sottraendoli due telefoni, e, successivamente, l'avrebbero nuovamente portato via, trattenendolo per circa due o tre giorni. Anche in tal caso egli avrebbe subito torture con l'ago, sarebbe stato minacciato e percosso nelle parti intime, in quanto gli agenti del CID pretendevano che egli gli dicesse la verità su tutto. A seguito del suo rilascio si sarebbe recato presso un'abitazione di parenti a D._______ e, a suo dire, in questo periodo, sarebbe stato nuovamente cercato dal CID presso il proprio domicilio ad B._______. Ad aprile 2021 sarebbe stato nuovamente intercettato da agenti del CID e prelevato un'altra volta. Questi ultimi l'avrebbero portato in un luogo dove vi erano presenti due persone, una delle quali avrebbe affermato di aver lavorato con l'interessato presso Tube Tamil. Il richiedente avrebbe negato quanto asserito dall'uomo e per questo motivo sarebbe stato nuovamente picchiato e torturato con l'ago. A suo dire, a seguito di tale fermo, il rilascio sarebbe stato possibile grazie all'intervento della madre. Quest'ultima avrebbe consegnato cinquemila Ladcham agli agenti alfine d'ottenere la sua liberazione. Visto quanto precede e il fatto che il CID continuavano a cercarlo, il richiedente ha deciso d'espatriare e lasciare definitivamente lo Sri Lanka il 10 maggio 2021. B.b Altresì, il richiedente, ha sostenuto quale ulteriore motivo d'asilo, di aver problematiche famigliari a causa del padre. Quest'ultimo infatti avrebbe abbandonato la famiglia per sposarsi con la sorella della madre dell'interessato, ma, in seguito, avrebbe deciso di ricongiungersi nuovamente con la sua prima famiglia. Essendo contrario, il ricorrente avrebbe avuto diverse liti con quest'ultimo, che sarebbero sfociate in aggressioni fisiche da parte del genitore. L'interessato si sarebbe rivolto alla polizia denunciando diverse volte il padre, l'ultima due o tre mesi prima del suo espatrio. A detta del richiedente il padre sarebbe stato interrogato, ma avendo quest'ultimo lasciato lo Sri Lanka, non è più a conoscenza del proseguo di tale denuncia. B.c A supporto delle sue asserzioni, l'interessato ha depositato quali mezzi di prova le copie dei seguenti documenti: carta d'identità, licenza di condurre, certificato di nascita e certificato medico. C. Con decisione del 20 ottobre 2021 - notificata il medesimo giorno (cfr. atto della SEM n. 35/1) - l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando al contempo il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della predetta misura. Nella suddetta decisione, l'autorità di prime cure ha dapprima ritenuto inverosimili i motivi d'asilo esposti dall'interessato ai sensi dell'art. 7 LAsi in merito agli asseriti fermi che sarebbero stati perpetrati nei suoi confronti dal CID (cfr. p.to II, pag. 5 - 8). Per quanto attiene le restanti allegazioni, la SEM ha reputato che non fossero pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. p.to II, pag. 8 e seg.). Oltre a ciò, neppure quanto sollevato dall'interessato nel parere sulla bozza di decisione sarebbe atto a giustificare una modifica dell'esito della vertenza (cfr. p.to II, pag. 9). L'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato, sarebbe peraltro ammissibile, ragionevolmente esigibile - in particolare dal profilo della situazione di sicurezza dello Sri Lanka e personale, nonché del suo stato di salute - così come possibile (cfr. p.to III, pag. 10 e seg.). D. Per il tramite del plico raccomandato del 19 novembre 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 22 novembre 2021) l'interessato è insorto con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la summenzionata decisione chiedendo, a titolo principale, l'annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la restituzione all'autorità di prime cure per completamento istruttorio, in subordine la restituzione all'autorità di prime cure per completamento istruttorio, ancora più in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria. Contestualmente ha formulato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. L'insorgente nel suo memoriale, dopo aver ripercorso gli eventi che gli sarebbero occorsi, censura la valutazione effettuata dell'autorità inferiore. Dapprima il ricorrente si duole del mancato accertamento da parte della SEM della qualità di vittima di tortura ai sensi dell'art. 1 della Commissione dell'ONU contro la tortura (di seguito: CAT). Egli sostiene che vi sarebbero numerosi elementi - presenti negli atti medici all'incarto - indicanti la necessità di riconoscere la condizione di vittima di tortura e che tale riconoscimento sia determinante affinché la SEM valuti correttamente il carattere verosimile delle allegazioni del ricorrente. Proseguendo con il gravame l'insorgente censura l'incompletezza dell'istruzione medica, in quanto, visti i segni di tortura, l'autorità inferiore avrebbe dovuto stilare un rapporto medico dettagliato (cosiddetto F4), ciò che era stata chiesto da quest'ultimo anche in sede di parere. Inoltre, egli censura il fatto che la SEM avrebbe emesso la decisione d'allontanamento, senza attendere i risultati della visita presso il Servizio Psico Sociale e omettendo, a suo dire, di istruire in maniera adeguata e completa i problemi di natura medica del ricorrente. In seguito, si duole anche del mancato smistamento in procedura ampliata vista la complessità, a suo dire, della vertenza. Altresì, il ricorrente, censura anche la violazione dell'obbligo di motivazione in relazione alle doglianze sollevate nel parere, in quanto l'autorità inferiore non si sarebbe espressa su parte delle considerazioni riportate. Infine, egli contesta l'errata valutazione della verosimiglianza, l'errata valutazione del fondato timore di persecuzione e l'errata valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. E. Con decisione incidentale dell'8 dicembre 2021 il Tribunale ha statuito che l'esito della domanda di assistenza giudiziaria sarebbe stato deciso in proseguo di procedura ed ha invitato la SEM ad inoltrare una risposta al ricorso. F. Invitata a determinarsi sul ricorso, l'autorità inferiore ha presentato la sua risposta il 16 dicembre 2021, confermandosi con la propria decisione e postulando il respingimento del gravame. Dapprima la SEM ha sostenuto che dalla cicatrice e dal referto medico nel quale è indicata una probabile PTSD, non è possibile dedurne l'origine e quindi, a suo dire, non sarebbe chiaro su quali presupposti l'interessato possa sostenere che sia la cicatrice, sia la probabile PTSD, siano conseguenze delle asserite torture subite in Sri Lanka. Secondariamente, relativamente alla mancata richiesta di una perizia psichiatrica, l'autorità inferiore ha affermato che, vista l'inverosimiglianza delle persecuzioni fatte valere dall'interessato, lo stesso non sia stato oggetto di torture da parte del CID e pertanto non ha ritenuto necessario svolgere una perizia psichiatrica. A suo dire tutte le questioni mediche sono state valutate e non vi sarebbero ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. Inoltre, l'autorità di prime cure afferma di non aver ritenuto necessario un passaggio in procedura ampliata, sia allo scopo di rispettare i tempi celeri imposti dall'allora nuova legge dell'asilo, sia in quanto non sussistevano, a suo dire, dei validi motivi per ottemperare tale spostamento. Successivamente l'autorità di prime cure si è espressa in merito alla presunta violazione del principio inquisitorio a causa di un'insufficiente motivazione. Ella ha ritenuto non fosse necessario approfondire ulteriormente il lavoro dell'interessato presso la Tube Tamil, in quanto i problemi che egli avrebbe avuto a causa della sua professione sono risultati inverosimili. Altresì, anche per quanto concerne la verosimiglianza, l'autorità inferiore contesta la valutazione del ricorrente contenuta nel gravame in merito alla durata delle audizioni e al comportamento tenuto nei confronti dell'interessato e delle problematiche da lui riscontrate durante tali verbali. La SEM ha infine ulteriormente ribadito quanto già sostenuto in sede di decisione relativamente ai presunti fermi subiti da parte del CID. Infine, anche per quanto attiene la valutazione esposta in merito al suo allontanamento, l'autorità inferiore ha sottolineato come le procedure d'asilo all'estero non portano a future persecuzioni per rimpatriati e che sia notorio come un rimpatrio attraverso l'aeroporto di Colombo, porti solamente a degli interrogatori, volti ad accertare i fatti. G. Tramite osservazioni del 28 febbraio 2022, il ricorrente ha presentato la sua replica. Dapprima, a suo modo di vedere, la SEM, non avrebbe correttamente valutato la sua qualità di vittima di torture, osservando che le prove mediche presentate, in particolare le cicatrici e i referti medici agli atti, siano stati presi in considerazione solo per l'analisi dell'esecuzione dell'allontanamento, escludendone la rilevanza sulla base di una già effettuata valutazione d'inverosimiglianza, ciò che comporterebbe una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. In secondo luogo il ricorrente censura l'incompletezza dell'istruzione medica effettuata dall'autorità di prime cure in quanto, al contrario di quanto riferito nella risposta della SEM, il ricorrente chiede sia svolto un rapporto medico completo di dettaglio (F4) e non una perizia psichiatrica, alfine di esaminare la compatibilità di un eventuale allontanamento in rapporto alle necessarie prognosi (ancora, a suo dire, assenti), sull'evoluzione clinica in caso di interruzione delle cure o in caso di mancato accesso nel Paese d'origine ai trattamenti necessari. Il ricorrente non comprende inoltre come la SEM abbia ritenuto di poter esprimere un giudizio sostanzialmente apodittico sulla loro ipotetica scarsa rilevanza. In terzo luogo, nuovamente, censura e sostanzia quanto già sollevato nel gravame in merito al mancato passaggio in procedura ampliata. Altresì, la SEM avrebbe violato il suo obbligo di motivazione in quanto non avrebbe sostanziato esaustivamente in merito alla sollevata esigenza di approfondimento dell'attività lavorativa del ricorrente all'interno della Tube Tamil, non avrebbe preso i considerazione i fatti medici nella valutazione della verosimiglianza, rispettivamente non si sarebbe espressa sulla necessità di allestire un rapporto medico conforme al Protocollo d'Istanbul e non avrebbe completato l'istruzione medica mediante una diagnosi di dettaglio. Proseguendo, sempre in merito a tale censura, il ricorrente ritiene anche che la SEM si sarebbe dovuta esprimere anche sulla necessità di prendere in considerazione il documento relativo all'intervento alla gamba e al successivo ricovero in ospedale in Sri Lanka avvenuto a seguito della prima aggressione del CID, e depositato come mezzo di prova. In conclusione, egli si duole nuovamente della valutazione effettuata dall'autorità di prime cure relativa alla verosimiglianza. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
2. Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 vecchia LAsi), contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31 - 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Innanzitutto, il ricorrente in sede ricorsuale ha fatto valere delle censure formali. L'autorità di prime cure avrebbe accertato in modo errato ed incompleto lo stato di salute dell'insorgente e la sua qualità quale vittima di tortura. Altresì, censura il mancato smistamento nella procedura ampliata da parte dell'autorità inferiore, nonché una violazione dell'obbligo di motivazione. 4.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.3 Se del caso, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare simultaneamente la violazione del diritto di essere sentito, il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2156/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.). 4.4 L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte. Essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1). 4.5 4.5.1 Per quanto attiene all'istruzione relativa alle dichiarazioni rese dall'insorgente in merito ai maltrattamenti che egli avrebbe subito durante gli asseriti fermi da parte del CID, che egli qualifica quali atti di tortura nel suo gravame, si osserva quanto segue. Dapprima il Tribunale rileva come i presunti atti di tortura o maltrattamenti, non sono intervenuti sul suolo svizzero. L'autorità inferiore non aveva pertanto alcun obbligo derivante dalla succitata Conv. tortura né dagli altri obblighi internazionali ed europei in materia, di accertare se il ricorrente andasse o meno qualificato di vittima di tortura o a prevedere delle misure di riabilitazione per lo stesso. In particolare, il ricorrente non ha dimostrato di essere stato oggetto di atti di tortura, non essendo mai stato identificato come tale o seguito in Svizzera con un trattamento specialmente adattato alle vittime di tali atti, nonché di dover essere trasferito in altro Paese dove l'eventuale interruzione di tale trattamento sarebbe suscettibile di condurlo molto rapidamente ad una messa in pericolo concreta della sua integrità fisica. Inoltre, per quanto attiene la situazione valetudinaria dell'insorgente, il Tribunale osserva che all'incarto della SEM, già al momento della decisione avversata, vi era della documentazione medica che lo concerneva. Dalla stessa si evince una diagnosi di lombalgia lieve cronica, esiti ferita mesopiede destro e sindrome ansioso-depressiva, probabile PTSD. Per tali patologie sono state impostate le varie terapie e il medico ha indicato come chiedesse una valutazione presso l'SPS E._______ per un eventuale presa a carico psichiatrica (cfr. atti della SEM n. 19/2, 21/2, 27/2). Alla luce di tali elementi, il Tribunale considera che l'autorità inferiore abbia sufficientemente e correttamente accertato lo stato di salute del ricorrente, essendovi delle diagnosi poste e dei trattamenti farmacologici ben determinati. Pur non volendo in alcun modo sminuire lo stato valetudinario dell'interessato, è tuttavia indubbio che nel caso in narrativa il substrato fattuale non contenesse indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale (cfr. infra consid 10.2). Allo stesso modo, non vi erano elementi - né il ricorrente ne apporta di concreti e determinati nel suo ricorso - per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile del suo stato di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento. Non apparteneva difatti alla SEM, come neppure nell'ambito della presente procedura ricorsuale al Tribunale, in tali circostanze, determinarsi circa le giuste diagnosi e gli eventuali ulteriori colloqui medici che sarebbero risultati necessari, ma soltanto agli specialisti del settore rispettivamente all'infermeria del Centro federale dove si trova alloggiato il ricorrente. Avendo tuttavia in specie lo stesso beneficiato dei controlli medici proposti, e viste le diagnosi chiare ed i trattamenti impostati dai medici, al contrario di quanto postulato dal ricorrente nel gravame, ulteriori accertamenti medici - in particolare lo stabilimento di un rapporto medico di dettaglio (cosiddetto F4) - non risultavano pertanto necessari. 4.6 4.6.1 Proseguendo con l'analisi, il ricorrente censura il mancato smistamento nella procedura ampliata da parte dell'autorità inferiore. Il Tribunale rileva come la questione circa lo smistamento tra la procedura celere (art. 26c LAsi) e la procedura ampliata (art. 26d LAsi), sia già stata trattata nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5. È dunque possibile rinviare a tale giurisprudenza per maggiori dettagli (cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribunale D-1909/2020 del 12 gennaio 2021 consid. 4). 4.6.2 Nel caso che ci occupa la domanda d'asilo è stata depositata il 14 luglio 2021 mentre che la decisione impugnata è stata emessa il 20 ottobre 2021, ossia a distanza di 98 giorni. Ciò ha quale prima conseguenza che la durata massima di soggiorno al CFA di 140 giorni, se considerati anche il termine di ricorso di 7 giorni lavorativi ex art. 108 cpv. 1 LAsi ed i 20 giorni per l'evasione previsti all'art. 109 cpv. 1 LAsi, è stata rispettata. Tuttavia, sin dall'inizio della procedura celere, ovvero con l'audizione sui motivi d'asilo avvenuta l'11 ottobre 2021 (cfr. atto della SEM n. 29/18), l'autorità inferiore ha pacificamente superato il termine ordinatorio e massimale di 21 giorni concernente la fase preparatoria. Una volta terminata la fase preparatoria, la decisione dell'autorità inferiore è tuttavia intervenuta entro gli otto giorni lavorativi, previsti dall'art. 37 cpv. 2 LAsi, dalla conclusione della stessa. Ciò considerato, il Tribunale ritiene che la scelta della procedura celere piuttosto che di quella ampliata non ha comportato per l'insorgente, a differenza di quanto da lui sostenuto nel gravame, un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Dai motivi d'asilo avanzati non risulta infatti trattarsi di un caso complesso che necessitava di maggiori accertamenti rispetto alle audizioni svolte in data 23 settembre 2021 e 11 ottobre 2021 (cfr. atti della SEM n. 24/10 e 29/18). Si osserva inoltre che l'interessato ha potuto esprimersi in merito al progetto di decisione della SEM e ha beneficiato, anche se in applicazione anche se in applicazione dell'art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 asilo) del 1° aprile 2020 (RS 142.318), di un termine di trenta giorni per presentare un atto ricorsuale ben articolato. Sicché, in concreto, il ricorrente non ha subito alcuna violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost., RS 101 ), né tantomeno una violazione del suo diritto a un ricorso effettivo sancito agli art. 29a Cost. e 13 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). 4.6.3 Ora al contrario di quanto lamentato dall'insorgente, dalla decisione impugnata si evince che l'autorità inferiore ha esaminato nella stessa tutti gli elementi rilevanti apportati dall'insorgente quali motivi d'asilo, spiegando in modo limpido e sufficientemente motivato le ragioni per le quali abbia ritenuto gli stessi - anche valutati complessivamente - non verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi (cfr. p.to II, 5 e segg. della decisione avversata). Peraltro, a differenza di quanto vuol far credere l'insorgente, dal ricorso corposo presentato, nonché dalla presa di posizione a seguito della risposta della SEM, si desume chiaramente che egli abbia potuto comprendere la decisione avversata ed impugnarla con piena conoscenza di causa. In realtà, nel suo ricorso, e successivamente nella replica, l'insorgente intende fornire un'interpretazione differente rispetto a quella data dalla Sem alle sue allegazioni, che però riguarda una questione d'apprezzamento, quindi di merito, e non formale. Pertanto, non si ravvisa nell'agire dell'autorità inferiore, alcuna mancanza al suo obbligo di motivazione. 4.7 Ne discende quindi che le censure formali sollevate dall'insorgente devono essere disattese. La conclusione formulata in subordine nel ricorso, tendente alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria, deve di conseguenza pure essere respinta. Per il resto le censure dell'interessato, riguardando anche in alcuni punti aspetti materiali della vertenza, verranno in tal senso trattate dappresso. 5. 5.1 Proseguendo con la disamina, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 5.3 5.3.1 A fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale non ravvede valide ragioni per discostarsi dalla decisione dell'autorità inferiore in merito all'inverosimiglianza delle allegazioni. 5.3.2 Per quanto attiene quanto gli sarebbe occorso durante il primo fermo che sarebbe avvenuto nel settembre del 2020, egli ha dapprima esposto i fatti in maniera succinta durante l'audizione secondo l'art. 26 cpv. 3 LAsi (cfr. atto della SEM n. 24/10, D25, pag. 4), mentre nella seconda audizione (cfr. atto della SEM n. 29/18), questionato dall'auditrice, non ha saputo fornito ulteriori dettagli significativi limitandosi a ripetere praticamente le stesse dichiarazioni generiche esposte in occasione della prima audizione. A ciò si aggiunge che, come rettamente rilevato dalla SEM, vani sono stati i tentativi, tramite le domande poste dall'auditrice, di cercare di dettagliare le proprie allegazioni, alle quali egli ha sempre risposto in maniera laconica e poco dettagliata. A titolo esemplificativo, alla domanda posta al fine di poter specificare quali torture egli avrebbe subito, ha risposto semplicemente: "Mi hanno torturato con un ago. Non mi hanno dato né cibo né acqua. Mi hanno picchiato con il tubo. Continuavano a dirmi di non aiutare più le persone e di non lavorare più per Tube Tamil ed hanno continuato a picchiarmi." (cfr. atto della SEM n. 28/18, D16, pag. 8). Tali allegazioni risultano stereotipate e vaghe tanto più che si rifanno ad una vicenda così importante da lui, asseritamente, vissuta. 5.3.3 Proseguendo con l'analisi, anche per quanto concerne il fermo che sarebbe avvenuto a dicembre 2020, l'interessato ha esposto quanto gli sarebbe accaduto in maniera inconsistente e anche alle ulteriori domande poste dalla persona incarica di svolgere l'audizione egli non ha saputo raccontare in dettaglio tale evento, semplicemente riassumendolo in poche frasi. A ciò si aggiunge pure che egli si è contradetto affermando in un primo momento che ogni sua madre, sua nonna, sua zia e sua sorella si recavano di fronte al luogo in cui lui era rinchiuso, chiedendo ai suoi aguzzini la sua liberazione (cfr. atto della SEM n. 24/10, D25, pag. 4), mentre nella seconda audizione egli non ha accennato nulla di tutto ciò, limitandosi a rispondere alla domanda di confronto: "Si, è vero la scorsa volta l'avevo detto. Delle volte ho dei vuoti di memoria" (cfr. atto della SEM n. 29/18, D26, pag. 10). Il Tribunale non può che concordare con l'autorità inferiore che tale giustificazione non è sufficiente, ritenuto come le dichiarazioni esposte dal ricorrente in merito ai problemi avuti con il padre (cfr. atto della SEM n. 24/10 e 29/18) sono apparse nettamente più dettagliate e concrete rispetto agli asseriti fermi. 5.3.4 Proseguendo nell'analisi, non meglio sostanziate e stereotipate risultano essere le allegazioni relative gli ulteriori fermi che egli avrebbe subito ovvero quelli di marzo 2021 e aprile 2021, come rettamente riportato nella decisione dell'autorità inferiore e dalla quale analisi il tribunale ritiene non vi sia motivo di discostarsi (pag. 7 e seg. della decisione avversata). In effetti, le contraddizioni e l'incapacità dell'interessato, nonostante le diverse domande dell'auditrice, di rendere verosimili tali episodio appaiono significative e di indubbia pertinenza per la valutazione della verosimiglianza di tali asserti. A ciò si aggiunge che neppure le contestazioni sollevate nel gravame sono atte a rovesciare tale giudizio, tanto più che tali censure neppure si soffermano specificatamente sulle incongruenze elencate nella decisione avversata. 5.3.5 Il ricorrente, nel corso delle audizioni, non ha saputo fornire delle dichiarazioni sufficientemente fondate, come rettamente rilevato dalla SEM. Egli infatti, nel raccontare i vari eventi che gli sarebbero occorsi, si è limitato ad esporre una sorta di riassunto senza dettagliare in alcun modo il proprio vissuto, neanche a seguito delle domande poste dall'auditrice e senza addurre elementi concreti caratterizzanti il suo vissuto. In specie, il Tribunale constata come anche volendo considerare le giustificazioni addotte nell'ambito della presente procedura ricorsuale, le allegazioni dell'insorgente lascino effettivamente sorgere legittimi dubbi quanto alle problematiche che avrebbe avuto con il CID. Le allegazioni del ricorrente in merito ai vari fermi sono caratterizzate da riferimenti generici e poco persuasivi relativamente a quanto egli avrebbe subito. Dall'insieme delle sue allegazioni e nonostante le innumerevoli richieste dell'auditrice, le dichiarazioni rese dall'interessato a sostegno dei suoi motivi non raggiungono, secondo il Tribunale, la qualità che ci si aspetta da una persona che ha effettivamente vissuto ciò che descrive. 5.3.6 A ciò si aggiunga che, come rettamente rilevato dalla SEM, non essendo verosimili i motivi d'asilo fatti valere dal ricorrente, non vi era alcuna necessità di svolgere ulteriori investigazioni in merito alle presunte attività politiche svolte dal richiedente e all'approfondimento del suo ruolo in seno alla Tube Tamil. Tale asserto vale, anche per il Tribunale, per l'asserita mancata analisi da parte della SEM del documento prodotto dall'interessato relativo al suo ricovero presso un ospedale a seguito dell'asserito primo fermo. Tale documento non è prova che vi sia stata alcuna aggressione o tortura da parte del CID, tanto più che lo stesso riporta che l'interessato avrebbe subito un taglio al piede a causa di un vetro (cfr. mezzo di prova della SEM [di seguito: mdp SEM] n. 4). Altresì anche per quanto attiene la presunta eccessiva durata dell'audizione, il Tribunale concorda con quanto espresso dalla SEM in sede di risposta e non comprende quali conseguenze avrebbe avuto il fatto che l'audizione sia durata 10 ore e 15 minuti sul medesimo o sulle sue dichiarazioni. Durante tale audizione egli infatti ha effettuato più pause e quando ha chiesto una pastiglia per il mal di testa la stessa gli è stata concessa e sono stati attesi cinquanta minuti affinché facesse effetto. Pertanto non vi sono elementi che lascino presagire che l'interessato non sia stato in grado di rispondere in maniera adeguata a causa della durata dell'audizione. 5.4 Alla luce delle suesposte considerazioni e come giustamente rilevato dall'autorità inferiore, le allegazioni in materia d'asilo dell'insorgente non possono essere ritenute nel loro complesso verosimili.
6. Resta ancora da esaminare se il ricorrente, in caso di ritorno in Sri Lanka, possa temere di essere esposto a dei seri pregiudizi per altri motivi ai sensi dell'art. 3 LAsi. 6.1 Nel caso concreto, il ricorrente non presenta altri fattori a rischio che giustifichino che egli possa avere un fondato timore di persecuzioni future in caso di ritorno in Sri Lanka (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 del 15 luglio 2016). Visto quanto già sopra ritenuto inverosimile ed irrilevante, il ricorrente non appare essere una persona suscettibile di essere considerata, da parte delle autorità del suo paese, come dotato di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico in Sri Lanka (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; E-350/2017 del 3 ottobre 2018; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-4670/2020 del 30 marzo 2022 consid. 6.3.1). Nella presente fattispecie egli ha affermato di aver lavorato per Tube Tamil e tramite questo network si sarebbe occupato di aiutare il popolo Tamil tramite principalmente volontariato. Egli ha dichiarato: "Sotto questo nome noi aiutavamo il popolo Tamil, offrendo loro del cibo, costruendo case, regalando biciclette, per le persone che non hanno le gambe, le biciclette apposite per loro, chi voleva guadagnarsi la vita, offrivamo degli animali, come per esempio delle pecore o delle mucche. Prima che io lasciassi il Paese, so che c'erano venticinque case che non erano ancora finite." (cfr. atto della SEM n. 29/18, D61, pag. 15). L'interessato avrebbe sostenuto anche il partito Tamil con dei piccoli lavori (cfr. atto della SEM n. 29/18. D32, pag. 15). Non appaiono quindi dagli atti all'incarto degli elementi concreti suscettibili di far considerare il ricorrente, da parte delle autorità del suo paese, come dotato di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico in Sri Lanka (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-4670/2020 del 30 marzo 2022 consid. 6.3.1). A tali condizioni, e tenuto conto del fatto che il ricorrente non ha reso credibile l'esistenza di ricerche nei suoi confronti da parte delle autorità del suo paese d'origine sia prima che successive al suo espatrio, non v'è quindi da ammettere che il suo nome figuri in una "Stop List" o una "Watch List" utilizzate dalle autorità srilankesi all'aeroporto di Colombo o che presenti un fattore di rischio che possa aggravare la sua situazione personale (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.3 - 8.5.2, in particolare consid. 8.4.5 e rif. cit.). Per il resto, le sole circostanze che l'insorgente è di etnia tamil, che ha lasciato il suo paese d'origine, come pure di aver introdotto una domanda d'asilo all'estero, la durata del suo soggiorno all'estero, come pure la sua provenienza dalla Provincia del Nord, e la mancanza di un documento di viaggio valido, costituiscono degli elementi così leggeri che, presi a sé stanti o sommati, risultano insufficienti per destare i sospetti delle autorità srilankesi. Inoltre la cicatrice che si trova sul suo piede, non gli ha causato, fino alla sua partenza, alcuna problematica con le autorità srilankesi, e si può quindi supporre che ciò continuerà anche nel caso di un suo rientro in patria. Tali fattori confermano tutt'al più che egli possa essere interrogato dalle predette al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle stesse (cfr. la sentenza di riferimento E-1866/2015 precitata consid. 8.4.5 e 9.2.3 seg.; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 [sentenza in parte pubblicata quale DTAF 2017 VI/6 consid. 4.4 e 4.5]). 6.2 6.2.1 Per quanto attiene il fatto che il ricorrente sarebbe stato più volte picchiato dal padre, in quanto quest'ultimo sarebbe voluto tornare con la madre, dopo aver abbandonato la famiglia, si sottolinea come i timori di subire degli atti di persecuzione non provengono dalle autorità srilankesi, bensì da terzi. 6.2.2 Le persecuzioni riconducibili a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente. Infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le tante altre anche sentenza del TAF D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5). In una pari eventualità, le autorità d'asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3). 6.2.3 Nel concreto, come giustamente rilevato dalla SEM, i comportamenti del padre nei confronti dell'interessato non sono legati alla persona in quanto lui, bensì al suo comportamento nei confronti del genitore, ovvero di essere contrario ad una nuova unione tra la madre e il padre. Inoltre, il Tribunale sottolinea come il ricorrente ha sempre avuto aiuto dalla polizia srilankese quando si è rivolto a loro per contrastare tale minaccia e come spetti effettivamente a lui cercare attivamente tale protezione statale se ne dovesse vedere la necessità in futuro. Pertanto gli svantaggi che ha subito dal padre non rivestono un motivo rilevante ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi. 6.3 Non sono infine ravvisabili ulteriori elementi all'incarto, od apportati dal ricorrente in fase ricorsuale, che rendano verosimile che egli possa attirare l'attenzione delle autorità srilankesi a causa dell'attuale contesto politico e di sicurezza del paese in questione e che egli debba pertanto temere di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Né la situazione dal cambio di governo avvenuto il 16 novembre 2019 né l'attuale situazione in Sri Lanka, sono atti a rimettere in discussione tale conclusione (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-4434/2020 del 12 luglio 2022 consid. 9.3). L'elezione di Ranil Wickremesinghe il 20 luglio 2022 quale presidente dello Sri Lanka, successore del dimissionario Gotabaya Rajapaksa, per il momento non è atto a mutare nulla riguardo alla valutazione della situazione del paese da parte del Tribunale, in quanto il predetto fa parte della vecchia élite politica (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-1072/2020 del 28 luglio 2022 consid. 5.4; D-2995/2022 del 21 luglio 2022 consid. 10.3). 6.4 Alla luce di quanto sopra, dopo un'attenta valutazione d'insieme di tutti gli elementi presenti all'incarto, il Tribunale giunge alla conclusione che il ricorrente non può prevalersi di un timore fondato di persecuzione futura in un prossimo avvenire e secondo un'elevata probabilità, in caso di ritorno in Sri Lanka, determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato.
7. Ne discende quindi che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, v'è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.
8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 9.2 Nel provvedimento impugnato, l'autorità resistente ha ritenuto, in sunto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente come ammissibile, ragionevolmente esigibile sia dal profilo della situazione del Paese d'origine che personale, come pure possibile. Nel proprio memoriale ricorsuale e osservazioni successive, il ricorrente contesta anche tale valutazione, ciò in quanto, in caso di un ritorno nel suo paese d'origine, non sarebbe possibile escludere che verrebbe nuovamente perseguitato viste le allegazioni, a suo dire credibili, delle persecuzioni subite e per il fatto di aver lavorato per l'organizzazione umanitaria Tube Tamil e aver sostenuto il partito Tamil. Inoltre, l'esigibilità della misura d'allontanamento non sarebbe data in quanto vi sarebbe da considerare che il ricorrente è altamente traumatizzato dagli atti di tortura che avrebbe subito e che sarebbe confrontato al rischio di nuove aggressioni e ritorsioni da parte del padre, conseguentemente la rete socio-familiare del ricorrente risulterebbe gravemente compromessa. 10. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 10.2 Nel caso in oggetto, il Tribunale osserva come il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti. Pertanto, a ragione la SEM ha ritenuto che nel suo caso l'art. 5 cpv. 1 LAsi non trovi applicazione. Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti né men che meno apportati in fase ricorsuale, degli elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), o ancora dall'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In particolare, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con rel. rif.). Secondo giurisprudenza del Tribunale né l'appartenenza all'etnia tamil né la situazione generale dei diritti umani in Sri Lanka rendono inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza del Tribunale D-3946/2020 del 21 aprile 2022 consid. 11.2.2; sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 12.2 seg.). Tale apprezzamento è da mantenere anche prendendo in considerazione i recenti sviluppi politici occorsi in Sri Lanka (cfr. supra consid. 6.3). Né dal gravame, né dagli atti di causa, si evincono poi degli elementi per ritenere che lo stato valetudinario dell'insorgente, risulti essere ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione del suo allontanamento (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; 2011/9 consid. 7.1). 10.3 Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi. 11. 11.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni di qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare, penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazioni, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 11.2 È notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra i separatisti tamil ed il governo di Colombo nel maggio 2009, in Sri Lanka non viga una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, ciò che resta valido anche tenuto conto degli attuali avvenimenti e sviluppi nel paese (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 precitata consid. 13; tra le altre le sentenze del Tribunale D-1828/2021 del 13 maggio 2022 consid. 7.3.2; E-4930/2019 del 10 maggio 2022 consid. 10.2). In particolare, il Tribunale ha stabilito che l'esecuzione nella regione di Vanni (per la sua delimitazione geografica cfr. DTAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) è in generale ragionevolmente esigibile se sono adempiuti i consueti criteri individuali. Devono quindi sussistere una sufficiente rete famigliare e sociale che possa supportare il richiedente, così come prospettive che permettano di assicurargli un minimo vitale ed un alloggio (cfr. sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017 consid. 9.4-9.5). I rapporti di organizzazioni non governative citate a supporto del ricorso e che descrivono la situazione securitaria in Sri Lanka non sono atti a rimettere in causa l'analisi fatta dal Tribunale nelle sue sentenze di riferimento E-1886/2015 e D-3619/2016 precitate. 11.3 Il ricorrente è originario di B._______, sito nel distretto di C._______ e facente parte della regione di Vanni. Il Tribunale ritiene che l'esecuzione dell'insorgente nella predetta regione, sotto il profilo individuale, sia pure ragionevolmente esigibile. Il ricorrente dispone infatti di una rete sociale ampia (composta dalla madre e da due sorelle; cfr. atto della SEM n. 12/9, p.to 1.16, pag. 3 e seg). Inoltre, l'interessato ha svolto diversi lavori in Patria, aiutando sua madre con i terreni di famiglia, caricando e scaricando le merci dai camion, aiutando le persone tramite la Tube Tamil, sostenendo il partito, e facendo volontariato. Visti tali elementi, si può quindi ritenere che il ricorrente, nel caso di un ritorno in Sri Lanka, non si ritroverà in una situazione esistenziale rischiosa. 11.4 Per quanto poi attiene allo stato di salute del ricorrente si osserva che egli soffre di problemi al piede destro a seguito di un'operazione avvenuta in Sri Lanka nel settembre 2020 e che questo non ostacola la sua vita quotidiana. Inoltre, egli soffre di PTSD (cfr. atti della SEM n. 27/2 e 40/2). Tali problematiche di salute non rappresentano un ostacolo per l'allontanamento dell'insorgente, in quanto non lo esporrebbero ad una degradazione rapida del suo stato di salute al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). Inoltre, egli stesso ha riferito di aver ricevuto le necessarie cure in Sri Lanka in passato, e non v'è alcun indizio che faccia presagire che non ne riceverebbe anche in futuro, in caso di bisogno. 11.5 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, è pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
12. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile per il rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
13. Visto tutto quanto sopra, l'esecuzione dell'allontanamento è quindi da ritenere come ammissibile, esigibile e possibile. In specie, la pronuncia di un'ammissione provvisoria non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1 - 4 LStrI).
14. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).Tuttavia, visto che il ricorrente risulta essere indigente e le conclusioni del ricorso, al momento del suo deposito, non apparivano d'acchito prive di probabilità di successo, il Tribunale accoglie la domanda di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
16. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione: