Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che, in sostanza e per quanto qui di rilievo, il ricorrente ha dichiarato che nel 2015 avrebbe iniziato una relazione con una donna proveniente da una famiglia abbiente ed influente; che la coppia si sarebbe poi trasferita a B._______, alfine di allontanarsi dalla di lei famiglia, contraria a tale relazione in ragione dell’etnia rom dell’interessato; che i partner avrebbero avuto due figli, nati rispettivamente nel (…) e nel (…); che la famiglia della compagna avrebbe scoperto tale relazione sei mesi dopo l’inizio della loro convivenza e avrebbe iniziato a cercarli usando pure dei falsi account sui social media, per tale ragione, la coppia avrebbe cambiato spesso abitazione in diverse zone di B._______; che le fotografie dei partner sarebbero pure state affisse nelle stazioni di polizia in quanto ricercati; che, nel 2017 la madre della compagna le avrebbe telefonato comunicandole la volontà dell’intera famiglia di accettare l’interessato e di invitarli all’abitazione famigliare; che, una volta giunti alla casa della famiglia della compagna, l’insorgente sarebbe stato picchiato ed allontanato dalla propria partner e dai figli; che, da tale momento, nonostante le innumerevoli richieste presentate alla polizia, il ricorrente non avrebbe più avuto nessuna notizia da parte di questi ultimi, venendo vessato dagli agenti che gli avrebbero comunicato di non avere alcun diritto di vedere la sua prole e
D-3497/2024 Pagina 4 ricevendo numerose lettere anonime in cui sarebbe stato accusato di essere di etnia rom e gli sarebbe pure stato intimato di smettere di cercare i propri figli e di andarsene o sarebbe stato ucciso; che gli agenti di polizia non avrebbero dato peso a tali missive e avrebbero minacciato il ricorrente dicendogli di cessare la ricerca dei propri bambini o l’avrebbero ucciso; che, nell’agosto 2023, mentre si trovava dinanzi ad un negozio nel centro di C._______, l’interessato sarebbe stato accoltellato da individui sconosciuti che gli avrebbero intimato di non cercare più i suoi figli aggiungendo che ad ogni modo non li avrebbe più rivisti; che avrebbe segnalato tale accadimento alle forze dell’ordine, dopodiché si sarebbe nascosto in vari luoghi per proteggersi fino al suo espatrio avvenuto nel dicembre 2023; che l’interessato non ha considerato di trasferirsi altrove in Serbia, in quanto ritiene che sarebbe stato trovato ovunque e che il Paese sarebbe governato da criminali; che egli ha infine menzionato che avrebbe sempre subito complicanze in ragione della sua appartenenza all’etnia rom e di essere stato nominato dispregiativamente quale “zingaro” in più occasioni, che, nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto inverosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi le allegazioni dell’interessato vertenti sulle modalità e le cause dell’allontanamento forzato dai propri figli operato dalla famiglia della compagna, così come le minacce di morte ricevute, l’accoltellamento subito nell’agosto 2023 ed i suoi rapporti con le forze dell’ordine nell’ambito delle ricerche dei propri figli; che le ulteriori allegazioni dell’insorgente relative alle discriminazioni e ai pregiudizi subiti in ragione della sua appartenenza all’etnia rom, sebbene verosimili, non sono considerati pregiudizi seri giusta l’art. 3 cpv. 2 LAsi, pertanto tali motivi non sono rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi; che la SEM ha infine rammentato che la Serbia rientra tra gli Stati in cui vi è la presunzione di assenza di persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, che, in sede di ricorso, l’insorgente critica scarnamente la valutazione della SEM ritenendo che le proprie allegazioni sarebbero verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi, come pure rilevanti giusta l’art. 3 LAsi, in quanto avrebbe subito in Patria seri pregiudizi ex art. 3 cpv. 2 LAsi, perlomeno nel senso di una pressione psichica insopportabile; che l’insorgente si è del resto limitato a riportare nuovamente i fatti da lui addotti durante l’audizione sui motivi d’asilo; che egli ritiene inoltre che la protezione offerta in Serbia dalle autorità non sarebbe sufficiente; che, infine, vista la sua situazione, l’esecuzione dell’allontanamento nel suo Paese d’origine non sarebbe né ammissibile, né ragionevolmente esigibile,
D-3497/2024 Pagina 5 che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un’intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un’esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all’estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti), che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi); che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che la dottrina riconosce quattro elementi di base della “verosimiglianza”: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili; che la persona interessata dev’essere inoltre credibile; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che il Tribunale giudica che le scarne argomentazioni contenute nel ricorso dell’insorgente non possono modificare le corrette conclusioni alle quali è giunta l’autorità inferiore,
D-3497/2024 Pagina 6 che, anzitutto, a fronte di un’attenta valutazione degli atti di causa, occorre rilevare che l’intero esposto del ricorrente, oltre ad essere privo di dettagli, è caratterizzato da contraddizioni, incoerenze ed illogicità; che, in particolare, il ricorrente non ha reso verosimili le dinamiche e le cause secondo cui sarebbe stato forzatamente separato dalla compagna e dai figli, come pure i suoi rapporti con gli agenti di polizia in tale frangente; che, infatti le allegazioni addotte si rivelano chiaramente contradditorie e incompatibili con la logica; che, inoltre, l’interessato non ha neppure reso verosimile l’asserito accoltellamento subito nell’agosto 2023, essendo anche tali allegazioni prive di dettagli ed incongruenti, che, su questi aspetti, conviene per i dettagli rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell’art. 4 PA), che, del resto, tali indicatori di inverosimiglianza non vengono neppure giustificati nel gravame; che il ricorrente si è limitato, tramite il proprio ricorso, a trascrivere nuovamente i fatti già emersi in sede di audizione sui motivi d’asilo e a chiedere una rivalutazione delle prove addotte; che occorre tuttavia rilevare che egli non ha presentato alcun mezzo probatorio a sostegno delle proprie allegazioni, che le discriminazioni e pregiudizi che il ricorrente avrebbe patito in Serbia in ragione della sua etnia rom – segnatamente il fatto di essere stato più volte nominato dispregiativamente quale “zingaro” – non sono rilevanti per l’asilo poiché difettano dell’intensità sufficiente per ammettere un serio pregiudizio per la vita, l’integrità fisica e la libertà ai sensi dell’art. 3 LAsi; che, infatti, non si può affermare che le difficoltà sociali riscontrate rendano l’esistenza dell’insorgente in Patria impossibile o insopportabile ai sensi della legge sull’asilo, che, infine, la sola appartenenza all’etnia rom non costituisce di principio un motivo di persecuzione (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E- 4289/2019 del 6 settembre 2019), che, per i dettagli riguardanti tali aspetti, conviene nuovamente rinviare alle corrette motivazioni menzionate nella decisione impugnata, a cui si presta adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell’art. 4 PA), che, alla luce di quanto sopra, le allegazioni dell’interessato non risultano verosimili rispettivamente rilevanti in materia d’asilo,
D-3497/2024 Pagina 7 che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d’origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le tante altre anche sentenza del Tribunale D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5), che in una pari eventualità, le autorità d’asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l’effettività della protezione offerta da parte dello Stato d’origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che inoltre, nel caso in cui lo Stato d’origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che il Consiglio federale ha inserito la Serbia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valutazione nell’ambito delle periodiche verifiche giusta l’art. 6a cpv. 3 LAsi, che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità serbe, che, secondo la prassi, l’effettiva protezione nel Paese d’origine non è d’altro canto da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali; che nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicurezza ai propri
D-3497/2024 Pagina 8 cittadini; che occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. tra le altre anche la sentenza del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2), che, nel caso in esame, il ricorrente non è stato in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell’asserita incapacità e/o non volontà di protezione da parte delle autorità serbe; che, del resto, come già sopraesposto, le allegazioni del ricorrente relative ai suoi rapporti con le autorità statali sono state ritenute inverosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi, che, per questi motivi, non vi sono gli estremi per dedurre un’impossibilità generalizzata di far capo alla protezione statale, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione, tenendo però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, giusta l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera,
D-3497/2024 Pagina 9 che anzitutto l’insorgente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi sono indizi seri per ritenere un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura), che, d’altro canto, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull’ammissibilità dell’allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2- 9.1.6), essendo per il resto la problematica da analizzare sotto il profilo dell’esigibilità ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, che, alla luce delle circostanze del caso, l’esecuzione dell’allontanamento risulta ammissibile, che, ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che, con decisione del 25 ottobre 2017, la quale produce effetto dal 1° gennaio 2018, il Consiglio federale ha designato la Serbia come Stato verso cui il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 5 LStrI e art. 18 dell’Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri dell’11 agosto 1999 [OEAE, RS.142.281]), che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro Paese d’origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d’esistenza; che per cure essenziali, si intendono le cure di medicina generale e d’urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d’origine dei richiedenti, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese deve essere considerata ragionevolmente esigibile; che invece non lo è più, ai sensi della disposizione precitata, se, in ragione dell’assenza di possibilità di
D-3497/2024 Pagina 10 trattamento adeguato, lo stato di salute degli interessati si degraderebbe a tal punto da condurli in maniera certa alla messa in pericolo concreta della loro vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della loro integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che dagli atti presenti all’incarto emerge che il ricorrente assume farmaci contro il dolore e che soffre di stress ed insonnia, che il Tribunale parte dal presupposto, in linea con la sua prassi, che in Serbia esista un’adeguata assistenza sanitaria di base – compresa la cura delle malattie mentali – e che l’accesso ad essa sia garantito (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-4627/2019 del 19 settembre 2019 consid. 8.3.3 e la sentenza del Tribunale E-7219/2015 del 27 aprile 2016 consid. 7.4.3); che le problematiche sopra descritte non permettono dunque di concludere che in caso di allontanamento in Serbia lo stato di salute dell’interessato si degraderebbe a tal punto da condurlo in maniera certa ad una messa in pericolo concreta della vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica; che il ricorrente non ha apportato alcuna prova atta a convincere il Tribunale del contrario, che nemmeno la situazione personale dell’interessato giustifica una diversa valutazione del caso; che egli possiede un diploma di meccanico di automobili e vanta esperienza lavorativa quale operaio edile; che, così stando le cose, nulla permette di concludere, anche tenuto conto della sua età avanzata, quanto al fatto che egli non riuscirebbe a reintegrarsi nel suo Paese d’origine riuscendo a sovvenire ai propri bisogni, che, pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la querelata decisione va confermata, che, pertanto, la SEM con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che, di conseguenza, il ricorso va respinto,
D-3497/2024 Pagina 11 che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:
E. 28 luglio 1951 (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d’origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le tante altre anche sentenza del Tribunale D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5), che in una pari eventualità, le autorità d’asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l’effettività della protezione offerta da parte dello Stato d’origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che inoltre, nel caso in cui lo Stato d’origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che il Consiglio federale ha inserito la Serbia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valutazione nell’ambito delle periodiche verifiche giusta l’art. 6a cpv. 3 LAsi, che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità serbe, che, secondo la prassi, l’effettiva protezione nel Paese d’origine non è d’altro canto da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali; che nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicurezza ai propri
D-3497/2024 Pagina 8 cittadini; che occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. tra le altre anche la sentenza del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2), che, nel caso in esame, il ricorrente non è stato in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell’asserita incapacità e/o non volontà di protezione da parte delle autorità serbe; che, del resto, come già sopraesposto, le allegazioni del ricorrente relative ai suoi rapporti con le autorità statali sono state ritenute inverosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi, che, per questi motivi, non vi sono gli estremi per dedurre un’impossibilità generalizzata di far capo alla protezione statale, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione, tenendo però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, giusta l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera,
D-3497/2024 Pagina 9 che anzitutto l’insorgente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi sono indizi seri per ritenere un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura), che, d’altro canto, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull’ammissibilità dell’allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2- 9.1.6), essendo per il resto la problematica da analizzare sotto il profilo dell’esigibilità ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, che, alla luce delle circostanze del caso, l’esecuzione dell’allontanamento risulta ammissibile, che, ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che, con decisione del 25 ottobre 2017, la quale produce effetto dal 1° gennaio 2018, il Consiglio federale ha designato la Serbia come Stato verso cui il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 5 LStrI e art. 18 dell’Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri dell’11 agosto 1999 [OEAE, RS.142.281]), che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro Paese d’origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d’esistenza; che per cure essenziali, si intendono le cure di medicina generale e d’urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d’origine dei richiedenti, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese deve essere considerata ragionevolmente esigibile; che invece non lo è più, ai sensi della disposizione precitata, se, in ragione dell’assenza di possibilità di
D-3497/2024 Pagina 10 trattamento adeguato, lo stato di salute degli interessati si degraderebbe a tal punto da condurli in maniera certa alla messa in pericolo concreta della loro vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della loro integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che dagli atti presenti all’incarto emerge che il ricorrente assume farmaci contro il dolore e che soffre di stress ed insonnia, che il Tribunale parte dal presupposto, in linea con la sua prassi, che in Serbia esista un’adeguata assistenza sanitaria di base – compresa la cura delle malattie mentali – e che l’accesso ad essa sia garantito (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-4627/2019 del 19 settembre 2019 consid. 8.3.3 e la sentenza del Tribunale E-7219/2015 del 27 aprile 2016 consid. 7.4.3); che le problematiche sopra descritte non permettono dunque di concludere che in caso di allontanamento in Serbia lo stato di salute dell’interessato si degraderebbe a tal punto da condurlo in maniera certa ad una messa in pericolo concreta della vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica; che il ricorrente non ha apportato alcuna prova atta a convincere il Tribunale del contrario, che nemmeno la situazione personale dell’interessato giustifica una diversa valutazione del caso; che egli possiede un diploma di meccanico di automobili e vanta esperienza lavorativa quale operaio edile; che, così stando le cose, nulla permette di concludere, anche tenuto conto della sua età avanzata, quanto al fatto che egli non riuscirebbe a reintegrarsi nel suo Paese d’origine riuscendo a sovvenire ai propri bisogni, che, pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la querelata decisione va confermata, che, pertanto, la SEM con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che, di conseguenza, il ricorso va respinto,
D-3497/2024 Pagina 11 che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
- Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3497/2024 Sentenza del 18 giugno 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Susanne Bolz-Reimann; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato l'(...), Serbia, c/o CFA Chiasso, (...), ricorrente, Contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi); decisione della SEM del 28 maggio 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______, asserito cittadino serbo di etnia rom privo di documenti d'identità, ha presentato in Svizzera l'8 gennaio 2024 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. [...]-2/2), il verbale dell'audizione del 21 maggio 2024 relativo ai motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. 17/14), la decisione della SEM del 28 maggio 2024, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 21/1), con cui essa non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti (art. 40 LAsi in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi) e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione di tale misura ritenendola ammissibile, esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 20/10), il ricorso erroneamente datato 22 maggio 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 4 giugno 2024) per mezzo del quale l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), postulando, in via principale, l'annullamento della decisione avversata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; contestualmente egli chiede la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito dello stesso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi da un giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi), che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che, in sostanza e per quanto qui di rilievo, il ricorrente ha dichiarato che nel 2015 avrebbe iniziato una relazione con una donna proveniente da una famiglia abbiente ed influente; che la coppia si sarebbe poi trasferita a B._______, alfine di allontanarsi dalla di lei famiglia, contraria a tale relazione in ragione dell'etnia rom dell'interessato; che i partner avrebbero avuto due figli, nati rispettivamente nel (...) e nel (...); che la famiglia della compagna avrebbe scoperto tale relazione sei mesi dopo l'inizio della loro convivenza e avrebbe iniziato a cercarli usando pure dei falsi account sui social media, per tale ragione, la coppia avrebbe cambiato spesso abitazione in diverse zone di B._______; che le fotografie dei partner sarebbero pure state affisse nelle stazioni di polizia in quanto ricercati; che, nel 2017 la madre della compagna le avrebbe telefonato comunicandole la volontà dell'intera famiglia di accettare l'interessato e di invitarli all'abitazione famigliare; che, una volta giunti alla casa della famiglia della compagna, l'insorgente sarebbe stato picchiato ed allontanato dalla propria partner e dai figli; che, da tale momento, nonostante le innumerevoli richieste presentate alla polizia, il ricorrente non avrebbe più avuto nessuna notizia da parte di questi ultimi, venendo vessato dagli agenti che gli avrebbero comunicato di non avere alcun diritto di vedere la sua prole e ricevendo numerose lettere anonime in cui sarebbe stato accusato di essere di etnia rom e gli sarebbe pure stato intimato di smettere di cercare i propri figli e di andarsene o sarebbe stato ucciso; che gli agenti di polizia non avrebbero dato peso a tali missive e avrebbero minacciato il ricorrente dicendogli di cessare la ricerca dei propri bambini o l'avrebbero ucciso; che, nell'agosto 2023, mentre si trovava dinanzi ad un negozio nel centro di C._______, l'interessato sarebbe stato accoltellato da individui sconosciuti che gli avrebbero intimato di non cercare più i suoi figli aggiungendo che ad ogni modo non li avrebbe più rivisti; che avrebbe segnalato tale accadimento alle forze dell'ordine, dopodiché si sarebbe nascosto in vari luoghi per proteggersi fino al suo espatrio avvenuto nel dicembre 2023; che l'interessato non ha considerato di trasferirsi altrove in Serbia, in quanto ritiene che sarebbe stato trovato ovunque e che il Paese sarebbe governato da criminali; che egli ha infine menzionato che avrebbe sempre subito complicanze in ragione della sua appartenenza all'etnia rom e di essere stato nominato dispregiativamente quale "zingaro" in più occasioni, che, nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi le allegazioni dell'interessato vertenti sulle modalità e le cause dell'allontanamento forzato dai propri figli operato dalla famiglia della compagna, così come le minacce di morte ricevute, l'accoltellamento subito nell'agosto 2023 ed i suoi rapporti con le forze dell'ordine nell'ambito delle ricerche dei propri figli; che le ulteriori allegazioni dell'insorgente relative alle discriminazioni e ai pregiudizi subiti in ragione della sua appartenenza all'etnia rom, sebbene verosimili, non sono considerati pregiudizi seri giusta l'art. 3 cpv. 2 LAsi, pertanto tali motivi non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi; che la SEM ha infine rammentato che la Serbia rientra tra gli Stati in cui vi è la presunzione di assenza di persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, che, in sede di ricorso, l'insorgente critica scarnamente la valutazione della SEM ritenendo che le proprie allegazioni sarebbero verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, come pure rilevanti giusta l'art. 3 LAsi, in quanto avrebbe subito in Patria seri pregiudizi ex art. 3 cpv. 2 LAsi, perlomeno nel senso di una pressione psichica insopportabile; che l'insorgente si è del resto limitato a riportare nuovamente i fatti da lui addotti durante l'audizione sui motivi d'asilo; che egli ritiene inoltre che la protezione offerta in Serbia dalle autorità non sarebbe sufficiente; che, infine, vista la sua situazione, l'esecuzione dell'allontanamento nel suo Paese d'origine non sarebbe né ammissibile, né ragionevolmente esigibile, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti), che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi); che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che la dottrina riconosce quattro elementi di base della "verosimiglianza": le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili; che la persona interessata dev'essere inoltre credibile; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che il Tribunale giudica che le scarne argomentazioni contenute nel ricorso dell'insorgente non possono modificare le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore, che, anzitutto, a fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, occorre rilevare che l'intero esposto del ricorrente, oltre ad essere privo di dettagli, è caratterizzato da contraddizioni, incoerenze ed illogicità; che, in particolare, il ricorrente non ha reso verosimili le dinamiche e le cause secondo cui sarebbe stato forzatamente separato dalla compagna e dai figli, come pure i suoi rapporti con gli agenti di polizia in tale frangente; che, infatti le allegazioni addotte si rivelano chiaramente contradditorie e incompatibili con la logica; che, inoltre, l'interessato non ha neppure reso verosimile l'asserito accoltellamento subito nell'agosto 2023, essendo anche tali allegazioni prive di dettagli ed incongruenti, che, su questi aspetti, conviene per i dettagli rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA), che, del resto, tali indicatori di inverosimiglianza non vengono neppure giustificati nel gravame; che il ricorrente si è limitato, tramite il proprio ricorso, a trascrivere nuovamente i fatti già emersi in sede di audizione sui motivi d'asilo e a chiedere una rivalutazione delle prove addotte; che occorre tuttavia rilevare che egli non ha presentato alcun mezzo probatorio a sostegno delle proprie allegazioni, che le discriminazioni e pregiudizi che il ricorrente avrebbe patito in Serbia in ragione della sua etnia rom - segnatamente il fatto di essere stato più volte nominato dispregiativamente quale "zingaro" - non sono rilevanti per l'asilo poiché difettano dell'intensità sufficiente per ammettere un serio pregiudizio per la vita, l'integrità fisica e la libertà ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, infatti, non si può affermare che le difficoltà sociali riscontrate rendano l'esistenza dell'insorgente in Patria impossibile o insopportabile ai sensi della legge sull'asilo, che, infine, la sola appartenenza all'etnia rom non costituisce di principio un motivo di persecuzione (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-4289/2019 del 6 settembre 2019), che, per i dettagli riguardanti tali aspetti, conviene nuovamente rinviare alle corrette motivazioni menzionate nella decisione impugnata, a cui si presta adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA), che, alla luce di quanto sopra, le allegazioni dell'interessato non risultano verosimili rispettivamente rilevanti in materia d'asilo, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le tante altre anche sentenza del Tribunale D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5), che in una pari eventualità, le autorità d'asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello Stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che inoltre, nel caso in cui lo Stato d'origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che il Consiglio federale ha inserito la Serbia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi, che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità serbe, che, secondo la prassi, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non è d'altro canto da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali; che nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini; che occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. tra le altre anche la sentenza del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2), che, nel caso in esame, il ricorrente non è stato in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell'asserita incapacità e/o non volontà di protezione da parte delle autorità serbe; che, del resto, come già sopraesposto, le allegazioni del ricorrente relative ai suoi rapporti con le autorità statali sono state ritenute inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, che, per questi motivi, non vi sono gli estremi per dedurre un'impossibilità generalizzata di far capo alla protezione statale, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che anzitutto l'insorgente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi sono indizi seri per ritenere un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura), che, d'altro canto, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), essendo per il resto la problematica da analizzare sotto il profilo dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, che, alla luce delle circostanze del caso, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile, che, ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che, con decisione del 25 ottobre 2017, la quale produce effetto dal 1° gennaio 2018, il Consiglio federale ha designato la Serbia come Stato verso cui il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 5 LStrI e art. 18 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 [OEAE, RS.142.281]), che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro Paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza; che per cure essenziali, si intendono le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine dei richiedenti, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese deve essere considerata ragionevolmente esigibile; che invece non lo è più, ai sensi della disposizione precitata, se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute degli interessati si degraderebbe a tal punto da condurli in maniera certa alla messa in pericolo concreta della loro vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della loro integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che dagli atti presenti all'incarto emerge che il ricorrente assume farmaci contro il dolore e che soffre di stress ed insonnia, che il Tribunale parte dal presupposto, in linea con la sua prassi, che in Serbia esista un'adeguata assistenza sanitaria di base - compresa la cura delle malattie mentali - e che l'accesso ad essa sia garantito (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-4627/2019 del 19 settembre 2019 consid. 8.3.3 e la sentenza del Tribunale E-7219/2015 del 27 aprile 2016 consid. 7.4.3); che le problematiche sopra descritte non permettono dunque di concludere che in caso di allontanamento in Serbia lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe a tal punto da condurlo in maniera certa ad una messa in pericolo concreta della vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica; che il ricorrente non ha apportato alcuna prova atta a convincere il Tribunale del contrario, che nemmeno la situazione personale dell'interessato giustifica una diversa valutazione del caso; che egli possiede un diploma di meccanico di automobili e vanta esperienza lavorativa quale operaio edile; che, così stando le cose, nulla permette di concludere, anche tenuto conto della sua età avanzata, quanto al fatto che egli non riuscirebbe a reintegrarsi nel suo Paese d'origine riuscendo a sovvenire ai propri bisogni, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la querelata decisione va confermata, che, pertanto, la SEM con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che, di conseguenza, il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: