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D-5199/2024

D-5199/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-08-28 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che per quel che riguarda anzitutto la richiesta di congiunzione della pre- sente causa con quella della moglie dell’insorgente (di cui alla procedura del Tribunale D-5202/2024) si rileva come le impugnative che fanno

D-5199/2024 Pagina 4 riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separata- mente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17), che nella presente disamina le due cause inerenti il ricorrente e la moglie (quest’ultima di cui al ruolo D-5202/2024), che sono state pure oggetto di due decisione separate da parte della SEM, per quanto pongano simili que- siti giuridici avendo presentato pure un unico memoriale difensivo, a diffe- renza di quanto ritenuto nel gravame (cfr. pag. 1 del ricorso), non riguar- dano essenzialmente fattispecie coincidenti in ogni loro punto; che non ap- pare pertanto giudizioso congiungere le cause; che tuttavia, il Tribunale, avrà cura che le medesime siano evase parallelamente; che entrambi i ri- corsi sono infatti valutati e decisi nello stesso momento dal medesimo col- legio giudicante, che il richiedente asilo, cittadino serbo di etnia rom, ha chiesto la protezione della Svizzera in quanto nel suddetto Paese sarebbe discriminato e subi- rebbe oppressioni vista la sua appartenenza etnica; che egli, a seguito della chiusura dell’azienda in cui lavorava, non sarebbe più riuscito a tro- vare un’occupazione in quanto rom e, sempre per via della sua etnia, avrebbe subito delle vessazioni e sarebbe stato malmenato dalla polizia serba; che, in occasione delle ultime elezioni presidenziali, lui e sua moglie sarebbero stati pagati alfine di votare a favore dell’attuale presidente serbo Vucic, e che, successivamente a tale fatto, i membri del partito d’opposi- zione e la polizia si sarebbero presentati presso la sua dimora per chiedere se nuovamente avessero votato per l’attuale presidente e l’avrebbero mi- nacciato di subire nuove ritorsioni in caso ciò fosse nuovamente occorso; che l’insorgente, a suo dire, sarebbe stato anche obbligato dal partito di Vucic, in un’altra occasione, a fornire una falsa testimonianza relativa- mente ad un immobile di modo che questi potessero effettuare dei lavori in tale stabile; che l’insorgente, in caso di ritorno, teme che il partito di oppo- sizione venga a sapere della sua falsa testimonianza e, a causa di ciò, di essere imprigionato, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della

D-5199/2024 Pagina 5 loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che nella querelata decisione, l’autorità inferiore ha considerato le allega- zioni dell’interessato in merito alle vessazioni che avrebbe subito in Serbia in quanto appartenente all’etnia rom, non pertinenti ai fini del riconosci- mento della qualità di rifugiato i motivi d’asilo addotti dall’insorgente; che altresì, non ha ravvisato alcun timore fondato circa le allegazioni di temere il partito di opposizione al presidente serbo Vucic a causa della sua pre- sunta falsa testimonianza e del fatto che sarebbe stato pagato per conce- dere il suo voto a quest’ultimo, che con ricorso, l’insorgente avversa la valutazione della SEM; che, a suo dire, la SEM avrebbe ingiustamente minimizzato le evidenze di una situa- zione di discriminazione sistematica e di persecuzione a causa dell’appar- tenenza del ricorrente all’etnia rom; che egli sostiene che i continui abusi subiti da parte delle autorità serbe, insieme alle minacce legate al suo coin- volgimento forzato nelle pratiche elettorali, costituirebbero un fondato ti- more di ulteriori persecuzioni; che la Serbia non può essere considerata un Paese sicuro per individui appartenenti a minoranze etniche; che le condi- zioni di sicurezza per il ricorrente, che sarebbe stato associato a partiti po- litici controversi, sarebbero estremamente precarie; che pertanto, l’interes- sato sostiene come le persecuzioni che avrebbe subito in Serbia, sia per motivi etnici e politici, siano reali e siano state da lui documentate, che il Tribunale ritiene che le argomentazioni contenute nel ricorso non possano modificare le corrette conclusioni a cui è giunta l’autorità inferiore, che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che il Consiglio federale ha inserito il 25 giugno 2003 la Serbia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valutazione nell’ambito delle periodiche verifiche giusta l’art. 6a cpv. 3 LAsi,

D-5199/2024 Pagina 6 che in maniera del tutto generale, le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d’origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che in una pari eventualità, le autorità d’asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l’effettività della protezione offerta da parte dello stato d’origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che inoltre, nel caso in cui lo Stato d’origine venga designato come sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste anche una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; sentenza del Tribunale D-3756/2018 consid. 5.1), che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi con- creti (ex multis sentenza del Tribunale D–76/2023 del 13 gennaio 2023, pag. 5), che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle auto- rità serbe, che nella fattispecie il ricorrente non ha apportato elementi sufficienti atti a sovvertire la summenzionata presunzione, che dapprima, le discriminazioni e pregiudizi che il ricorrente avrebbe patito in Serbia in ragione della sua etnia rom non sono rilevanti per l’asilo poiché difettano dell’intensità sufficiente per ammettere un serio pregiudizio per la vita, l’integrità fisica e la libertà ai sensi dell’art. 3 LAsi; che, infatti, non si può affermare che le difficoltà sociali riscontrate rendano l’esistenza dell’in- sorgente in Patria impossibile o insopportabile ai sensi della legge sull’asilo, che, a ciò si aggiunge, che la sola appartenenza all’etnia rom non costitui- sce di principio un motivo di persecuzione (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-4289/2019 del 6 settembre 2019),

D-5199/2024 Pagina 7 che, secondariamente, per quanto attiene il timore di essere sottoposto in futuro a misure persecutorie a causa del fatto che avrebbe reso una falsa testimonianza e perché sarebbe stato pagato per votare Vucic, il Tribunale non può che concordare con l’analisi effettuata dall’autorità inferiore alla quale si può senz’altro rinviare per evitare ripetizioni inutili (cfr. p. to II, pag. 5 della decisione impugnata), che in conclusione, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione (LStrI, RS 142.20), giusta il quale la stessa dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d’asilo dell’insorgente, quest’ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ge- neralmente riconosciuto nell’ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei ri- fugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v’è nemmeno motivo di considerare l’esi- stenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d’origine ad un tratta- mento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione

D-5199/2024 Pagina 8 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105), che, inoltre, la situazione vigente in Serbia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popola- zione nell’integralità del territorio nazionale; che detto paese è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei paesi verso i quali l’ese- cuzione dell’allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell’Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontana- mento e dell’espulsione di stranieri; OEAE, RS 142.281); che nemmeno la situazione personale dell’interessato giustifica una diversa valutazione del caso, che infine non risultano impedimenti neppure sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecu- zione, la querelata decisione va confermata, che da ultimo, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della di- spensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA) e la domanda di esenzione dal versamento dell’anticipo spese è da considerarsi priva di oggetto, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe- tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5199/2024 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe- derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Agostino Bullo

Data di spedizione:

D-5199/2024 Pagina 10 Comunicazione a: – ricorrente, tramite il Centro federale d'asilo di Chiasso (raccomandata; allegato: fattura) – SEM (in copia) – Autorità cantonale competente (in copia)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe- derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Agostino Bullo

Data di spedizione:

D-5199/2024 Pagina 10 Comunicazione a: – ricorrente, tramite il Centro federale d'asilo di Chiasso (raccomandata; allegato: fattura) – SEM (in copia) – Autorità cantonale competente (in copia)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5199/2024 Sentenza del 28 agosto 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer; cancelliere Agostino Bullo. Parti A._______, nato il (...), Serbia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi); decisione della SEM del 14 agosto 2024. Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 17 giugno 2024 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-2/2), il verbale relativo all'audizione sui motivi d'asilo svoltasi il 6 agosto 2024 (cfr. atto della SEM n. 27/14; di seguito: verbale), la bozza di decisione negativa in merito alla domanda d'asilo ed il relativo parere della rappresentanza legale del 13 agosto 2024 (cfr. atti della SEM n. 35/6 e 37/2), i fogli d'informazione medica (F2) riguardo alla situazione di salute dell'interessato di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi (cfr. atti della SEM n. 21/2, 23/2, 24/2, 26/2, 32/3 e 33/3), la decisione della SEM del 14 agosto 2024, notificata il giorno medesimo (cfr. atto della SEM n. 42/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 14 agosto 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 22 agosto 2024), per il cui tramite l'interessato ha chiesto a titolo processuale la congiunzione della causa insieme a quella della moglie (D-5202/2024); a titolo principale ha postulato l'annullamento della decisione impugnata e al riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, subordinatamente ha postulato gli sia concessa l'ammissione provvisoria; contestualmente ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese, l'incarto elettronico dell'autorità di prima istanza ed i mezzi di prova versati agli atti dall'insorgente all'attenzione della medesima, la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 22 agosto 2024 al ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che per quel che riguarda anzitutto la richiesta di congiunzione della presente causa con quella della moglie dell'insorgente (di cui alla procedura del Tribunale D-5202/2024) si rileva come le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17), che nella presente disamina le due cause inerenti il ricorrente e la moglie (quest'ultima di cui al ruolo D-5202/2024), che sono state pure oggetto di due decisione separate da parte della SEM, per quanto pongano simili quesiti giuridici avendo presentato pure un unico memoriale difensivo, a differenza di quanto ritenuto nel gravame (cfr. pag. 1 del ricorso), non riguardano essenzialmente fattispecie coincidenti in ogni loro punto; che non appare pertanto giudizioso congiungere le cause; che tuttavia, il Tribunale, avrà cura che le medesime siano evase parallelamente; che entrambi i ricorsi sono infatti valutati e decisi nello stesso momento dal medesimo collegio giudicante, che il richiedente asilo, cittadino serbo di etnia rom, ha chiesto la protezione della Svizzera in quanto nel suddetto Paese sarebbe discriminato e subirebbe oppressioni vista la sua appartenenza etnica; che egli, a seguito della chiusura dell'azienda in cui lavorava, non sarebbe più riuscito a trovare un'occupazione in quanto rom e, sempre per via della sua etnia, avrebbe subito delle vessazioni e sarebbe stato malmenato dalla polizia serba; che, in occasione delle ultime elezioni presidenziali, lui e sua moglie sarebbero stati pagati alfine di votare a favore dell'attuale presidente serbo Vucic, e che, successivamente a tale fatto, i membri del partito d'opposizione e la polizia si sarebbero presentati presso la sua dimora per chiedere se nuovamente avessero votato per l'attuale presidente e l'avrebbero minacciato di subire nuove ritorsioni in caso ciò fosse nuovamente occorso; che l'insorgente, a suo dire, sarebbe stato anche obbligato dal partito di Vucic, in un'altra occasione, a fornire una falsa testimonianza relativamente ad un immobile di modo che questi potessero effettuare dei lavori in tale stabile; che l'insorgente, in caso di ritorno, teme che il partito di opposizione venga a sapere della sua falsa testimonianza e, a causa di ciò, di essere imprigionato, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha considerato le allegazioni dell'interessato in merito alle vessazioni che avrebbe subito in Serbia in quanto appartenente all'etnia rom, non pertinenti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato i motivi d'asilo addotti dall'insorgente; che altresì, non ha ravvisato alcun timore fondato circa le allegazioni di temere il partito di opposizione al presidente serbo Vucic a causa della sua presunta falsa testimonianza e del fatto che sarebbe stato pagato per concedere il suo voto a quest'ultimo, che con ricorso, l'insorgente avversa la valutazione della SEM; che, a suo dire, la SEM avrebbe ingiustamente minimizzato le evidenze di una situazione di discriminazione sistematica e di persecuzione a causa dell'appartenenza del ricorrente all'etnia rom; che egli sostiene che i continui abusi subiti da parte delle autorità serbe, insieme alle minacce legate al suo coinvolgimento forzato nelle pratiche elettorali, costituirebbero un fondato timore di ulteriori persecuzioni; che la Serbia non può essere considerata un Paese sicuro per individui appartenenti a minoranze etniche; che le condizioni di sicurezza per il ricorrente, che sarebbe stato associato a partiti politici controversi, sarebbero estremamente precarie; che pertanto, l'interessato sostiene come le persecuzioni che avrebbe subito in Serbia, sia per motivi etnici e politici, siano reali e siano state da lui documentate, che il Tribunale ritiene che le argomentazioni contenute nel ricorso non possano modificare le corrette conclusioni a cui è giunta l'autorità inferiore, che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che il Consiglio federale ha inserito il 25 giugno 2003 la Serbia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi, che in maniera del tutto generale, le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che in una pari eventualità, le autorità d'asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che inoltre, nel caso in cui lo Stato d'origine venga designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste anche una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; sentenza del Tribunale D-3756/2018 consid. 5.1), che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti (ex multis sentenza del Tribunale D-76/2023 del 13 gennaio 2023, pag. 5), che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità serbe, che nella fattispecie il ricorrente non ha apportato elementi sufficienti atti a sovvertire la summenzionata presunzione, che dapprima, le discriminazioni e pregiudizi che il ricorrente avrebbe patito in Serbia in ragione della sua etnia rom non sono rilevanti per l'asilo poiché difettano dell'intensità sufficiente per ammettere un serio pregiudizio per la vita, l'integrità fisica e la libertà ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, infatti, non si può affermare che le difficoltà sociali riscontrate rendano l'esistenza dell'insorgente in Patria impossibile o insopportabile ai sensi della legge sull'asilo, che, a ciò si aggiunge, che la sola appartenenza all'etnia rom non costituisce di principio un motivo di persecuzione (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-4289/2019 del 6 settembre 2019), che, secondariamente, per quanto attiene il timore di essere sottoposto in futuro a misure persecutorie a causa del fatto che avrebbe reso una falsa testimonianza e perché sarebbe stato pagato per votare Vucic, il Tribunale non può che concordare con l'analisi effettuata dall'autorità inferiore alla quale si può senz'altro rinviare per evitare ripetizioni inutili (cfr. p. to II, pag. 5 della decisione impugnata), che in conclusione, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), giusta il quale la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v'è nemmeno motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105), che, inoltre, la situazione vigente in Serbia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che detto paese è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei paesi verso i quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri; OEAE, RS 142.281); che nemmeno la situazione personale dell'interessato giustifica una diversa valutazione del caso, che infine non risultano impedimenti neppure sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, la querelata decisione va confermata, che da ultimo, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA) e la domanda di esenzione dal versamento dell'anticipo spese è da considerarsi priva di oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione: Comunicazione a:

- ricorrente , tramite il Centro federale d'asilo di Chiasso (raccomandata; allegato: fattura)

- SEM (in copia)

- Autorità cantonale competente (in copia)