Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che, nella decisione impugnata, l’autorità inferiore ha innanzitutto conside- rato irrilevanti i motivi d’asilo addotti dal ricorrente; che non vi sarebbero invero indizi quanto al fatto ch’egli non possa rivolgersi alle autorità mace- doni onde ottenere protezione, conto tenuto dell’inserimento della Repub- blica della Macedonia del Nord nel novero degli Stati sicuri e della presun- zione di assenza di persecuzioni che ne deriverebbe (cfr. atto SEM n. 58/8, pag. 3-5), che il ricorrente censura una violazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi) da parte della SEM, la quale avrebbe dovuto riconoscergli lo statuto di rifugiato (art. 3 e 7 LAsi) e concedergli l’asilo (art. 2 LAsi) in Sviz- zera, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che sono pregiudizi seri
D-7203/2023 Pagina 5 segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile (art. 3 cpv. 2 ab initio LAsi). che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la pro- tezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sus- sidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazio- nale, di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d’origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di solleci- tare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1; ex multis sentenza del Tribunale D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5); che, in una pari eventualità, le autorità d’asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l’effettività della protezione offerta da parte dello Stato d’origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che, inoltre, nel caso in cui lo Stato d’origine sia stato designato come si- curo ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3); che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti (cfr. ex multis sentenza del Tribunale D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5), che, conformemente a una consolidata giurisprudenza, l’effettiva prote- zione nel Paese d’origine non è d’altro canto da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali; che nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque mo- mento l’assoluta sicurezza ai propri cittadini; che occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di poli- zia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1; ex multis sentenza del Tri- bunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2),
D-7203/2023 Pagina 6 che, nel caso in esame, il ricorrente ha innanzitutto ammesso di aver com- messo dei reati per conto del proprio padre per i quali è stato incarcerato (cfr. atto SEM n. 52/11, R10, 13, R14, R31 e seg.); che egli riconosce inoltre di essere cresciuto in una famiglia di criminali (cfr. atto SEM n. 52/11, R13, R18); che non ha addotto alcun elemento che possa essere ritenuto vero- simile a sostegno della tesi secondo cui la procedura penale aperta nei suoi confronti per il reato di furto aggravato sia basata su motivazioni raz- ziali (cfr. atto SEM n. 52/11, R18, R19); che dai mezzi di prova prodotti si rileva invece che egli ha ammesso di aver commesso tale reato (cfr. Mdp
n. 002/4); che, per questi motivi, è possibile escludere la presenza di una persecuzione statale, che per quanto riguarda invece le persecuzioni dovute a terze persone, il Consiglio federale ha inserito la Repubblica della Macedonia del Nord nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valuta- zione nell’ambito delle periodiche verifiche giusta l’art. 6a cpv. 3 LAsi, che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle auto- rità macedoni, che il ricorrente non ha inoltre apportato elementi sufficienti atti a sovvertire la summenzionata presunzione; che, in particolare, per quanto concerne le pressioni alle quali è stato sottoposto il ricorrente da parte dei creditori del padre (cfr. atto SEM n. 52/11, R14), egli non è stato in grado di fornire ele- menti concreti a sostegno dell’asserita incapacità o non volontà di prote- zione da parte delle autorità del suo Paese d’origine; che, in particolare, il fatto di non denunciare le aggressioni fisiche subite, risulterebbe essere stata una scelta personale; che l’insorgente non sostiene neppure che le autorità non sarebbero intervenute al fine di garantirne la sicurezza; che lo stesso non ha mai tentato di rivolgersi alle autorità al fine di denunciare tali fatti; che, pertanto, non è possibile escludere che esse sarebbero interve- nute al fine di garantire il rispetto dei suoi diritti, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato (artt. 3, 7 LAsi) e la concessione dell’asilo (art. 2 LAsi), la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione, te- nendo però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi),
D-7203/2023 Pagina 7 che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è dunque tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l’esecuzione dell’al- lontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), ragionevol- mente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM di- spone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allon- tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che secondo il Tribunale, non vi sono elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso la Repubblica della Macedonia del Nord, che, in particolare, nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d’asilo dell’insorgente, quest’ul- timo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), che, in siffatte circostanze, non v’è nemmeno motivo di considerare l’esi- stenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d’origine ad un tratta- mento proibito, in relazione all’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105), che, pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi),
D-7203/2023 Pagina 8 che la situazione vigente in Repubblica della Macedonia del Nord non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coin- volga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale; che tale Paese è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei Paesi verso i quali l’esecuzione dell’allontanamento è di principio ragio- nevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell’Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri; OEAE, RS 142.281), che, giusta l’art. 83 cpv. 5 LStrI, se gli stranieri allontanati o espulsi proven- gono da uno degli Stati designati dal Consiglio federale come Stati in cui il ritorno è ragionevolmente esigibile o da uno Stato membro dell’Unione Eu- ropea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), si ritiene che l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione sia di norma ragio- nevolmente esigibile, che, nel caso di specie, non si evince la necessità per il ricorrente di rima- nere in Svizzera; che, in particolare, in Repubblica della Macedonia del Nord esistono, per le problematiche di salute che egli presenta, le cure mediche essenziali per il loro trattamento e un programma d’aiuto sociale per il loro finanziamento, cosicché una vita dignitosa può essergli assicu- rata (cfr. ex multis sentenze del Tribunale D-4610/2020 del 6 aprile 2021 consid. 8.2 e, più in particolare per le problematiche psichiche, la sentenza del Tribunale E-3257/2017 del 30 luglio 2020 consid. 10.4.2); che a com- prova di quanto precede, l’insorgente medesimo ha riferito di aver benefi- ciato di numerosi consulti medici e cure nel Paese di provenienza (cfr. atto SEM n. 52/11, R51 e seg.), che il ricorrente potrà ad ogni modo richiedere, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l’assistenza medica e l’eventuale proseguimento dei trattamenti necessari – ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera – per un periodo limitato nel Paese d’origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell’Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che nemmeno la sua situazione personale giustifica una diversa valuta- zione del caso; che egli è un giovane adulto, di professione imbianchino (cfr. atto SEM n. 52/11, R21), che dispone di una cerchia di famigliari nel proprio Paese d’origine vista la presenza della di lui madre (cfr. atto SEM
n. 52/11, R48),
D-7203/2023 Pagina 9 che, pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigi- bile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la decisione dell’autorità inferiore dev’essere confermata, che pertanto, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi) e la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro- cessuali è divenuta priva di oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soc- combenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di- nanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); essa è pertanto definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-7203/2023 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe- derale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Manuel Borla Kevin Togni
Data di spedizione:
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione:
E. 13 gennaio 2023 pag. 5), che, conformemente a una consolidata giurisprudenza, l’effettiva prote- zione nel Paese d’origine non è d’altro canto da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali; che nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque mo- mento l’assoluta sicurezza ai propri cittadini; che occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di poli- zia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1; ex multis sentenza del Tri- bunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2),
D-7203/2023 Pagina 6 che, nel caso in esame, il ricorrente ha innanzitutto ammesso di aver com- messo dei reati per conto del proprio padre per i quali è stato incarcerato (cfr. atto SEM n. 52/11, R10, 13, R14, R31 e seg.); che egli riconosce inoltre di essere cresciuto in una famiglia di criminali (cfr. atto SEM n. 52/11, R13, R18); che non ha addotto alcun elemento che possa essere ritenuto vero- simile a sostegno della tesi secondo cui la procedura penale aperta nei suoi confronti per il reato di furto aggravato sia basata su motivazioni raz- ziali (cfr. atto SEM n. 52/11, R18, R19); che dai mezzi di prova prodotti si rileva invece che egli ha ammesso di aver commesso tale reato (cfr. Mdp
n. 002/4); che, per questi motivi, è possibile escludere la presenza di una persecuzione statale, che per quanto riguarda invece le persecuzioni dovute a terze persone, il Consiglio federale ha inserito la Repubblica della Macedonia del Nord nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valuta- zione nell’ambito delle periodiche verifiche giusta l’art. 6a cpv. 3 LAsi, che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle auto- rità macedoni, che il ricorrente non ha inoltre apportato elementi sufficienti atti a sovvertire la summenzionata presunzione; che, in particolare, per quanto concerne le pressioni alle quali è stato sottoposto il ricorrente da parte dei creditori del padre (cfr. atto SEM n. 52/11, R14), egli non è stato in grado di fornire ele- menti concreti a sostegno dell’asserita incapacità o non volontà di prote- zione da parte delle autorità del suo Paese d’origine; che, in particolare, il fatto di non denunciare le aggressioni fisiche subite, risulterebbe essere stata una scelta personale; che l’insorgente non sostiene neppure che le autorità non sarebbero intervenute al fine di garantirne la sicurezza; che lo stesso non ha mai tentato di rivolgersi alle autorità al fine di denunciare tali fatti; che, pertanto, non è possibile escludere che esse sarebbero interve- nute al fine di garantire il rispetto dei suoi diritti, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato (artt. 3, 7 LAsi) e la concessione dell’asilo (art. 2 LAsi), la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione, te- nendo però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi),
D-7203/2023 Pagina 7 che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è dunque tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l’esecuzione dell’al- lontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), ragionevol- mente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM di- spone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allon- tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che secondo il Tribunale, non vi sono elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso la Repubblica della Macedonia del Nord, che, in particolare, nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d’asilo dell’insorgente, quest’ul- timo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), che, in siffatte circostanze, non v’è nemmeno motivo di considerare l’esi- stenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d’origine ad un tratta- mento proibito, in relazione all’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105), che, pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi),
D-7203/2023 Pagina 8 che la situazione vigente in Repubblica della Macedonia del Nord non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coin- volga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale; che tale Paese è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei Paesi verso i quali l’esecuzione dell’allontanamento è di principio ragio- nevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell’Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri; OEAE, RS 142.281), che, giusta l’art. 83 cpv. 5 LStrI, se gli stranieri allontanati o espulsi proven- gono da uno degli Stati designati dal Consiglio federale come Stati in cui il ritorno è ragionevolmente esigibile o da uno Stato membro dell’Unione Eu- ropea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), si ritiene che l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione sia di norma ragio- nevolmente esigibile, che, nel caso di specie, non si evince la necessità per il ricorrente di rima- nere in Svizzera; che, in particolare, in Repubblica della Macedonia del Nord esistono, per le problematiche di salute che egli presenta, le cure mediche essenziali per il loro trattamento e un programma d’aiuto sociale per il loro finanziamento, cosicché una vita dignitosa può essergli assicu- rata (cfr. ex multis sentenze del Tribunale D-4610/2020 del 6 aprile 2021 consid. 8.2 e, più in particolare per le problematiche psichiche, la sentenza del Tribunale E-3257/2017 del 30 luglio 2020 consid. 10.4.2); che a com- prova di quanto precede, l’insorgente medesimo ha riferito di aver benefi- ciato di numerosi consulti medici e cure nel Paese di provenienza (cfr. atto SEM n. 52/11, R51 e seg.), che il ricorrente potrà ad ogni modo richiedere, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l’assistenza medica e l’eventuale proseguimento dei trattamenti necessari – ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera – per un periodo limitato nel Paese d’origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell’Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che nemmeno la sua situazione personale giustifica una diversa valuta- zione del caso; che egli è un giovane adulto, di professione imbianchino (cfr. atto SEM n. 52/11, R21), che dispone di una cerchia di famigliari nel proprio Paese d’origine vista la presenza della di lui madre (cfr. atto SEM
n. 52/11, R48),
D-7203/2023 Pagina 9 che, pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigi- bile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la decisione dell’autorità inferiore dev’essere confermata, che pertanto, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi) e la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro- cessuali è divenuta priva di oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soc- combenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di- nanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); essa è pertanto definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-7203/2023 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe- derale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Manuel Borla Kevin Togni
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7203/2023 Sentenza del 18 gennaio 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Lorenz Noli; cancelliere Kevin Togni. Parti A._______, nato il (...), Repubblica della Macedonia del Nord, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi);decisione della SEM del 20 dicembre 2023 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______, cittadino della Repubblica della Macedonia del Nord, ha presentato l'8 luglio 2023 in Svizzera (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. 1264082-1/1, 2/2), la procura conferita il 19 luglio 2023 dall'interessato alla rappresentanza legale assegnatagli (cfr. atto SEM n. 14/1), i mezzi di prova trasmessi dall'interessato con scritto del 5 dicembre 2023 (cfr. atto SEM n. 48/2; mezzi di prova di seguito: Mdp n. 002/4, 004/4 e 005/6), il verbale dell'audizione sui motivi d'asilo del 14 dicembre 2023 (cfr. atto SEM n. 52/11) dal quale risulta che il ricorrente ha dichiarato essere stato oggetto di maltrattamenti, durante l'infanzia, ad opera dei propri genitori, dipendenti da sostanze stupefacenti; che egli sarebbe stato condannato a vent'anni di carcere, nel proprio Paese d'origine, in ragione di attività criminali che avrebbe eseguito per conto del padre, il quale sarebbe stato un'importante narco trafficante; che durante tala prigionia, egli avrebbe subito delle violenze sessuali che lo avrebbero portato ad avere comportamenti autolesionisti; che, per questo motivo, sarebbe stato trasferito in un reparto psichiatrico; che a seguito del decesso del padre, i creditori di quest'ultimo si sarebbero rivolti a lui al fine di incassare il dovuto; che non avendo avuto le risorse necessarie, egli sarebbe stato minacciato e torturato da questi ultimi; che, inoltre, sarebbe perseguito, nel proprio Paese, ingiustamente, e meglio per motivi razziali, condannato per il reato di furto aggravato; che, in caso di ritorno in patria, egli teme di venire nuovamente incarcerato e di soffrirne psicologicamente, il progetto di decisione trasmesso il 18 dicembre 2023 all'interessato (cfr. atto SEM n. 55/6), la presa di posizione del medesimo del 19 dicembre 2023 (cfr. atto SEM n. 56/3), la documentazione medica agli atti, dalla quale si evince che egli è affetto da autolesionismo (cfr. atti SEM n. 33/2, 34/2, 35/2, 40/2, 41/2, 43/2), ernia inguinale sinistra sintomatica per la quale è stato operato con successiva ospedalizzazione (cfr. atti SEM n. 17/2, 26/2, 30/1, 31/1, 32/3, 33/2) e dolore post-operatorio (cfr. atto SEM n. 37/2), insufficienza venosa all'arto inferiore sinistro asintomatica (cfr. atto SEM n. 10/3), dolore al polso sinistro (cfr. atti SEM n. 18/2, 23/1, 24/3, 26/2), alla schiena (cfr. atto SEM n. 24/3) e alla mano per atti di autolesionismo, sindrome da disadattamento con disturbo misto delle emozioni e della condotta (cfr. atti SEM n. 10/3, 12/2, 13/1, 16/3, 42/3, 44/3, 45/3, 46/2, 47/2, 51/4, 53/2, 63/2), disfunzione erettile (cfr. atto SEM n. 17/2), intossicazione acuta mista da alcool e cocaina (cfr. atto SEM n. 25/2, 29/2) e ferite da morso di cane (cfr. atti SEM n. 59/10, 62/14), la decisione del 20 dicembre 2023, notificata lo stesso giorno, con cui la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera ritenendo tale misura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 58/8), la cessazione del mandato di rappresentanza del 20 dicembre 2023 (cfr. atto SEM n. 61/1), il ricorso del 27 dicembre 2023, depositato il medesimo giorno (cfr. tracciamento dell'invio; data d'entrata: 28 dicembre 2023), con cui l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), postulando, in via principale, l'annullamento della decisione avversata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria, con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito dello stesso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi da un giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi), che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che, nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha innanzitutto considerato irrilevanti i motivi d'asilo addotti dal ricorrente; che non vi sarebbero invero indizi quanto al fatto ch'egli non possa rivolgersi alle autorità macedoni onde ottenere protezione, conto tenuto dell'inserimento della Repubblica della Macedonia del Nord nel novero degli Stati sicuri e della presunzione di assenza di persecuzioni che ne deriverebbe (cfr. atto SEM n. 58/8, pag. 3-5), che il ricorrente censura una violazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi) da parte della SEM, la quale avrebbe dovuto riconoscergli lo statuto di rifugiato (art. 3 e 7 LAsi) e concedergli l'asilo (art. 2 LAsi) in Svizzera, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 ab initio LAsi). che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1; ex multis sentenza del Tribunale D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5); che, in una pari eventualità, le autorità d'asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello Stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che, inoltre, nel caso in cui lo Stato d'origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3); che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti (cfr. ex multis sentenza del Tribunale D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5), che, conformemente a una consolidata giurisprudenza, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non è d'altro canto da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali; che nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini; che occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1; ex multis sentenza del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2), che, nel caso in esame, il ricorrente ha innanzitutto ammesso di aver commesso dei reati per conto del proprio padre per i quali è stato incarcerato (cfr. atto SEM n. 52/11, R10, 13, R14, R31 e seg.); che egli riconosce inoltre di essere cresciuto in una famiglia di criminali (cfr. atto SEM n. 52/11, R13, R18); che non ha addotto alcun elemento che possa essere ritenuto verosimile a sostegno della tesi secondo cui la procedura penale aperta nei suoi confronti per il reato di furto aggravato sia basata su motivazioni razziali (cfr. atto SEM n. 52/11, R18, R19); che dai mezzi di prova prodotti si rileva invece che egli ha ammesso di aver commesso tale reato (cfr. Mdp n. 002/4); che, per questi motivi, è possibile escludere la presenza di una persecuzione statale, che per quanto riguarda invece le persecuzioni dovute a terze persone, il Consiglio federale ha inserito la Repubblica della Macedonia del Nord nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi, che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità macedoni, che il ricorrente non ha inoltre apportato elementi sufficienti atti a sovvertire la summenzionata presunzione; che, in particolare, per quanto concerne le pressioni alle quali è stato sottoposto il ricorrente da parte dei creditori del padre (cfr. atto SEM n. 52/11, R14), egli non è stato in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell'asserita incapacità o non volontà di protezione da parte delle autorità del suo Paese d'origine; che, in particolare, il fatto di non denunciare le aggressioni fisiche subite, risulterebbe essere stata una scelta personale; che l'insorgente non sostiene neppure che le autorità non sarebbero intervenute al fine di garantirne la sicurezza; che lo stesso non ha mai tentato di rivolgersi alle autorità al fine di denunciare tali fatti; che, pertanto, non è possibile escludere che esse sarebbero intervenute al fine di garantire il rispetto dei suoi diritti, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato (artt. 3, 7 LAsi) e la concessione dell'asilo (art. 2 LAsi), la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è dunque tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che secondo il Tribunale, non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Repubblica della Macedonia del Nord, che, in particolare, nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), che, in siffatte circostanze, non v'è nemmeno motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che la situazione vigente in Repubblica della Macedonia del Nord non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che tale Paese è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei Paesi verso i quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri; OEAE, RS 142.281), che, giusta l'art. 83 cpv. 5 LStrI, se gli stranieri allontanati o espulsi provengono da uno degli Stati designati dal Consiglio federale come Stati in cui il ritorno è ragionevolmente esigibile o da uno Stato membro dell'Unione Europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), si ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione sia di norma ragionevolmente esigibile, che, nel caso di specie, non si evince la necessità per il ricorrente di rimanere in Svizzera; che, in particolare, in Repubblica della Macedonia del Nord esistono, per le problematiche di salute che egli presenta, le cure mediche essenziali per il loro trattamento e un programma d'aiuto sociale per il loro finanziamento, cosicché una vita dignitosa può essergli assicurata (cfr. ex multis sentenze del Tribunale D-4610/2020 del 6 aprile 2021 consid. 8.2 e, più in particolare per le problematiche psichiche, la sentenza del Tribunale E-3257/2017 del 30 luglio 2020 consid. 10.4.2); che a comprova di quanto precede, l'insorgente medesimo ha riferito di aver beneficiato di numerosi consulti medici e cure nel Paese di provenienza (cfr. atto SEM n. 52/11, R51 e seg.), che il ricorrente potrà ad ogni modo richiedere, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento dei trattamenti necessari - ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera - per un periodo limitato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che nemmeno la sua situazione personale giustifica una diversa valutazione del caso; che egli è un giovane adulto, di professione imbianchino (cfr. atto SEM n. 52/11, R21), che dispone di una cerchia di famigliari nel proprio Paese d'origine vista la presenza della di lui madre (cfr. atto SEM n. 52/11, R48), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore dev'essere confermata, che pertanto, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi) e la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione: