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D-7175/2023

D-7175/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-06-17 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

A. A.a A._______ e suo figlio B._______, cittadini turchi (di seguito: ricorrenti), sono espatriati il 4 agosto 2023 ed entrati in Svizzera l'8 agosto 2023, dove il medesimo giorno hanno depositato una domanda d'asilo presso il Centro federale per richiedenti l’asilo (CFA) della regione Ticino e Svizzera centrale. A.b Sentita approfonditamente sui motivi d’asilo dinanzi alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) in data 8 novembre 2023, la ricorrente ha dichiarato, in sintesi, che lei e suo figlio sarebbero in pericolo di vita, poste le minacce di morte dell’ex marito e l’incapacità delle autorità turche di darle protezione. Inoltre, lei e la cognata sarebbero state aggredite da nazionalisti in casa loro, riportando delle ferite. La polizia avrebbe ignorato il tentativo di denuncia della ricorrente nonostante la presentazione di un certificato medico. A comprova della loro identità, i ricorrenti hanno prodotto i loro passaporti e le loro carte d’identità originali. A sostegno della domanda d’asilo, hanno depositato (in copia) un atto d'accusa nei confronti dell’ex marito risp. padre per violazione degli obblighi derivanti dal diritto della famiglia del 27 ottobre 2022; una decisione motivata del Tribunale penale di primo grado di C._______ nei confronti di quest’ultimo del 21 dicembre 2022; un rapporto di visita medica e una tomografia dell’Ospedale D._______ del 30 luglio 2022; un estratto del casellario giudiziale dell’ex marito risp. padre; un file audio contente minacce dell’ex marito risp. padre; un “mandato di comunicazione” per l’imputato della Corte delle Assise correzionali di C._______ inerente all’ex marito risp. padre del 6 giugno 2023. B. In seguito alla notifica del progetto di decisione e al contestuale parere dei ricorrenti del 21 novembre 2023, con decisione del 22 novembre 2023, notificata ai ricorrenti in stessa data, la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera. Nel contempo, ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. C. In data 22 dicembre 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 27 dicembre 2023), i ricorrenti hanno inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata nonché la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissine provvisoria. Essi hanno

D-7175/2023 Pagina 3 altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e dal relativo anticipo. D. Con decisione incidentale del 18 gennaio 2024 il giudice istruttore ha autorizzato ai ricorrenti il soggiorno in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e ha invitato i ricorrenti a versare, entro il 29 gennaio 2024, un anticipo di CHF 750.00 a copertura delle presunte spese processuali, con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso d'inottemperanza. L’anticipo è stato corrisposto tempestivamente il 29 gennaio 2024.

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso.

E. 1.3 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Essi sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa.

E. 1.4 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318, abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023]), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Si entra quindi nel merito del ricorso.

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E. 2.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento, e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).

E. 2.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv.

E. 2.3 Inoltre, il Tribunale tiene conto della situazione del Paese d'origine dei ricorrenti e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4).

3. Il presente ricorso, manifestamente infondato secondo i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (cfr. art. 111 lett. e LAsi). La decisione è motivata soltanto sommariamente (cfr. art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3 Il presente ricorso, manifestamente infondato secondo i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (cfr. art. 111 lett. e LAsi). La decisione è motivata soltanto sommariamente (cfr. art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4 Oggetto del litigio sono la verosimiglianza e la rilevanza dei motivi d’asilo addotti dalla ricorrente nonché l’esecuzione dell’allontanamento.

E. 5.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha respinto la domanda d’asilo. Essa ha concluso all’inverosimiglianza, primo, delle allegazioni secondo cui le autorità turche non potrebbero garantire protezione ai ricorrenti dalle citate minacce dell’ex marito (rispettivamente padre), secondo, degli asserti secondo cui la ricorrente sarebbe stata aggredita da nazionalisti. L’autorità inferiore ha inoltre sottolineato che la ricorrente, prima di espatriare, non avrebbe più visto né sentito l’ex marito da oltre un anno, arco temporale che, da una parte, permetterebbe di escludere la verosimiglianza di un effettivo timore, e, dall’altra, eliderebbe il nesso causale tra le minacce asserite e l’espatrio.

E. 5.2 Nel ricorso, la ricorrente ribadisce, segnatamente, che le autorità turche, sebbene siano già intervenute, non avrebbero garantito nessuna protezione. In particolare, il Tribunale penale di primo grado di C._______

D-7175/2023 Pagina 5 dopo avere condannato l’ex marito a una pena detentiva in carcere per la violazione degli obblighi derivanti dal diritto di famiglia, l’avrebbe lasciato libero sulla parola. La ricorrente evidenzia la pericolosità dell’ex marito, in ragione dei suoi precedenti per contrabbando di armi, spaccio di stupefacenti e l’omicidio della prima moglie, nonché la brutalità dello stesso, che avrebbe esercitato violenza fisica su di lei, anche durante la gravidanza. Dall’emissione della succitata condanna, l’ex marito sarebbe diventato più aggressivo e l’avrebbe minacciata ancora di più, dicendo che avrebbe ucciso lei e il figlio. Vista la situazione, si sarebbe trasferita dai fratelli, ma pure loro avrebbero avuto paura dell’ex marito. Stando alla ricorrente, in Turchia mancherebbe una tutela legale per le vittime di violenza domestica, persisterebbe la violenza di genere e domestica, le risorse per la prevenzione e il sostegno delle vittime sarebbe insufficienti e l’efficacia dell’applicazione delle leggi anti-violenza sarebbe ostacolata da barriere culturali e sociali. I pregiudizi, la discriminazione e la mancata protezione dello Stato turco avrebbero comportato una pressione psichica insopportabile, costringendola a fuggire assieme al figlio.

E. 5.3 Si osserva che la ricorrente non censura il fatto che la SEM abbia ritenuto inverosimile il suo racconto circa l’aggressione da parte di nazionalisti. Al riguardo, il Tribunale si limita pertanto a rinviare alle stringenti argomentazioni nella decisione impugnata (p. 6 seg.), confermando la conclusione d’inverosimiglianza della SEM. In particolare, il Tribunale condivide l’opinione della stessa secondo cui i certificati medici del 30 luglio 2023 (cfr. atti SEM 7 e 8), a prescindere dalla loro autenticità, non sono atti a rendere verosimile l’asserita aggressione da parte di nazionalisti.

E. 6.1 Qui di seguito il Tribunale esaminerà le allegazioni della ricorrente in punto alle minacce proferite dall’ex marito e l’assenza di protezione da parte delle autorità turche.

E. 6.2.1 con riferimenti; E-4548/2020 del 23 ottobre 2023 consid. 5.1; E- 5271/2013 del 13 marzo 2015 consid. 5.4.1).

E. 6.2.2 Chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi).

E. 6.2.3 La violenza domestica viene considerata nell'ambito del motivo di persecuzione "appartenenza a un determinato gruppo sociale" (cfr. sentenza del Tribunale E-2466/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 5.3). Tuttavia, siccome proviene dal comportamento di attori privati, è rilevante in materia d'asilo esclusivamente se la persona interessata non può beneficiare di una protezione adeguata contro la stessa nel proprio Stato d'origine (cfr. sentenza del Tribunale D-5544/2021 dell’8 giugno 2023 consid. 5.4.2.1). Secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; di seguito: Conv. rifugiati), infatti, la persona interessata deve dapprima avere

D-7175/2023 Pagina 7 esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E- 6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3). Per invalsa giurisprudenza, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non va inoltre intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non statali. Nessuno Stato ha infatti la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini; al contrario, occorre che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1; fra le tante: sentenza del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2).

E. 6.2.4 Alle autorità turche è di principio riconosciuta una capacità di protezione, e ciò anche nel contesto di episodi di violenza domestica (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 5.2.2 - 5.2.5; tra le tante: le sentenze del Tribunale D-1401/2024 del 12 aprile 2024 consid. 7.3; E-150/2024 del 18 gennaio 2024 consid.

E. 6.3 Nel caso di specie, va notato che le autorità turche – come constatato dalla SEM – sono già intervenute per garantire protezione alla ricorrente (e a suo figlio) dall’ex marito. Su denuncia della stessa, il Tribunale penale di primo grado di C._______ ha, infatti, condannato l’ex marito ad una pena detentiva di 2 mesi e 15 giorni, con applicazione della libertà vigilata al termine dell’esecuzione della pena, per la violazione degli obblighi derivanti dal diritto della famiglia (cfr. la relativa decisione motivata del 21 dicembre 2022 [atto SEM 6]); la rispettiva procedura è ancora pendente in ragione dell’impugnativa dell’ex marito (cfr. verbale dell’audizione dell’8 novembre 2023 [atto SEM 22/16; di seguito: verbale] D20; “mandato di comunicazione” per l’imputato della Corte delle Assise correzionali di C._______ inerente all’ex marito risp. padre del 6 giugno 2023 [mezzo di prova 11]). Nel ricorso, la ricorrente ha peraltro segnalato che la Corte citata avrebbe “deciso l’esecuzione” per molti altri crimini commessi in precedenza (al riguardo cfr. casellario giudiziario [mezzo di prova 5], da cui tra l’altro non risulta che l'ex marito e padre sia stato condannato per omicidio), la cui esecuzione, tuttavia, sarebbe stata “rinviata”. La

D-7175/2023 Pagina 8 documentazione a comprova di tali affermazioni non è mai giunta al Tribunale, sebbene preannunciata dalla ricorrente. Ad ogni modo, va rilevato che – stando alle sue dichiarazioni – la ricorrente non ha più visto l’ex marito da luglio 2022 (cfr. verbale D42 segg.). Nonostante la ricorrente abbia affermato di essere stata ripetutamente minacciata dall’ex marito per telefono e tramite i suoi amici dopo avere sporto denuncia (cfr. verbale D34 segg.), non si riscontrano elementi oggettivi giustificanti il suo timore di essere in pericolo di vita a causa dell’ex marito. Indipendentemente dalla verosimiglianza dei timori, nella presente fattispecie non vi sono motivi per discostarsi dal summenzionato principio secondo cui alle autorità turche è riconosciuta una capacità di protezione nel contesto di episodi di violenza domestica. Come concluso a giusta ragione dalla SEM, non sussistono elementi seri e concreti, indicanti che le autorità turche non sono in grado o non vogliono proteggere la ricorrente e suo figlio dalle minacce rispettivamente dell’ex marito e padre.

E. 6.4 Visto quanto precede, a prescindere dalla verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente, non sono ravvisabili indizi concreti, né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo, che possano lasciare presagire l'avvento, in un futuro prossimo e con un'alta probabilità, di persecuzioni determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne discende, quindi, che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiati e alla concessione dell'asilo, va confermato il giudizio negativo della decisione impugnata.

E. 7.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

E. 7.2 I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

E. 8.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento dei ricorrenti, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Al contrario, la ricorrente ritiene inammissibile e inesigibile l’allontanamento.

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E. 8.2.1 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che l’esecuzione dell’allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 8.2.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 8.3 L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Ora, siccome i ricorrenti sono in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del loro paese d'origine per l'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12), non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI). Ciò non è nemmeno contestato da parte dei ricorrenti.

E. 8.4.1 Secondo i ricorrenti, l’esecuzione dell’allontanamento sarebbe tuttavia inammissibile, perché in contrasto con la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul, RS 0.311.35), della quale la Svizzera sarebbe firmataria. Inoltre, un rinvio esporrebbe la ricorrente a seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi risp. della Conv. rifugiati, o a trattamenti vietati dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), e al rischio di un allontanamento verso un Paese persecutore. Un rinvio nel Paese d’origine risulterebbe oltre a ciò ragionevolmente inesigibile, considerando la situazione personale dei ricorrenti e le attuali condizioni in detto Paese.

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E. 8.4.2 L'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni.

E. 8.4.3 Nel caso di specie, non vi è alcun indizio serio e convincente che renda verosimile l'esistenza di un probabile rischio che i ricorrenti possano subire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Il Tribunale ha già avuto modo di rilevare che, dal fallito colpo di Stato di metà luglio 2016, si è registrato un aumento della violenza contro le donne in Turchia e un'immagine conservatrice-religiosa delle donne sembra prendere sempre più piede nella politica turca (si veda la sentenza di riferimento E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 5.2.4). Inoltre, il 1° luglio 2021 la Turchia si è ritirata dalla Convenzione di Istanbul. Tuttavia, il Tribunale ha già statuito che queste constatazioni non sono in grado di mutare radicalmente la sua prassi consolidata in merito alla capacità e alla volontà di protezione delle autorità turche (cfr. sentenza del Tribunale D- 4762/2023 del 20 settembre 2023 consid. 5.2.3 seg.). L'esecuzione dell'allontanamento va dunque ritenuta ammissibile.

E. 8.5 Infine, l'esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 8.5.1 Per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 nonché gli sviluppi successivi al tentato colpo di Stato del luglio 2016; ciò non vale tuttavia per le province sud-orientali di Hakkâri e Sirnak, nelle quali il Tribunale ritiene che, a fronte di una situazione di violenza generalizzata, l'esecuzione dell'allontanamento non sia esigibile. Nel caso di richiedenti asilo respinti in provenienza da Hakkâri o Sirnak, deve essere esaminata l'esistenza di un'alternativa di residenza domestica al di fuori di queste province e individualmente esigibile (cfr. DTAF 2013/2

D-7175/2023 Pagina 11 consid. 9.6 e sentenza del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg.).

E. 8.5.2 La ricorrente è nata a E._______, dove ha vissuto fino al 1999 (cfr. verbale D69); ciononostante, dal 1999 fino all’espatrio ha vissuto ad C._______, per cui esiste un’alternativa interna di domicilio ragionevolmente esigibile. Benché C._______ sia stata colpita dai terremoti di febbraio e aprile 2023, stando alle dichiarazioni della ricorrente la sua abitazione non ha subito danni importanti (cfr. verbale D82). Inoltre, dagli atti non emerge che i ricorrenti si ritroverebbero in una situazione di minaccia esistenziale dal profilo economico, sociale o del loro stato di salute, nel caso di un ritorno in patria. Come rilevato dalla SEM, la ricorrente è una donna giovane che ha lavorato in proprio come sarta nel suo Paese per 15 anni (cfr. verbale D13 seg.). Ella potrà oltretutto contare sull’aiuto dei fratelli maggiori, anch’essi oggetto di una decisione di rinvio in Turchia. Se necessario, la ricorrente potrebbe, come ha giustamente sottolineato la SEM, anche rivolgersi a un rifugio per donne insieme al figlio, senza dover temere che questi le venga portato via (cfr. SFH, Türkei: Gewalt gegen Frauen, Themenpapier der SFH-Länderanalyse, 22 giugno 2021, pag. 17 segg.). La SEM ha poi giustamente considerato che per eventuali problemi psichici – nell’audizione la ricorrente ha affermato di sentirsi molto giù di morale (cfr. verbale D94) –, ella potrà fare capo alle possibilità di cura disponibili in loco (cfr. sentenza del Tribunale E- 4698/2020 del 13 dicembre 2022 consid. 7.3.4). Di conseguenza, tenendo conto degli aspetti individuali, l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile.

E. 8.6 Pertanto, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

E. 9 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per cui il ricorso va respinto.

E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.00, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 750.00 versato il 29 gennaio 2024.

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E. 11 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per cui non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

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Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di CHF 750.00 sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 29 gennaio
  3. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Pierluigi Paganini Data di spedizione: ﷢﷢﷢﷢﷢
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7175/2023 Sentenza del 17 giugno 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regina Derrer; cancelliere Pierluigi Paganini. Parti A._______, (...), B._______, (...), Turchia, entrambi patrocinati da Paul Faust, SOS Ticino, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 22 novembre 2023 / N (...). Fatti: A. A.a A._______ e suo figlio B._______, cittadini turchi (di seguito: ricorrenti), sono espatriati il 4 agosto 2023 ed entrati in Svizzera l'8 agosto 2023, dove il medesimo giorno hanno depositato una domanda d'asilo presso il Centro federale per richiedenti l'asilo (CFA) della regione Ticino e Svizzera centrale. A.b Sentita approfonditamente sui motivi d'asilo dinanzi alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) in data 8 novembre 2023, la ricorrente ha dichiarato, in sintesi, che lei e suo figlio sarebbero in pericolo di vita, poste le minacce di morte dell'ex marito e l'incapacità delle autorità turche di darle protezione. Inoltre, lei e la cognata sarebbero state aggredite da nazionalisti in casa loro, riportando delle ferite. La polizia avrebbe ignorato il tentativo di denuncia della ricorrente nonostante la presentazione di un certificato medico. A comprova della loro identità, i ricorrenti hanno prodotto i loro passaporti e le loro carte d'identità originali. A sostegno della domanda d'asilo, hanno depositato (in copia) un atto d'accusa nei confronti dell'ex marito risp. padre per violazione degli obblighi derivanti dal diritto della famiglia del 27 ottobre 2022; una decisione motivata del Tribunale penale di primo grado di C._______ nei confronti di quest'ultimo del 21 dicembre 2022; un rapporto di visita medica e una tomografia dell'Ospedale D._______ del 30 luglio 2022; un estratto del casellario giudiziale dell'ex marito risp. padre; un file audio contente minacce dell'ex marito risp. padre; un "mandato di comunicazione" per l'imputato della Corte delle Assise correzionali di C._______ inerente all'ex marito risp. padre del 6 giugno 2023. B. In seguito alla notifica del progetto di decisione e al contestuale parere dei ricorrenti del 21 novembre 2023, con decisione del 22 novembre 2023, notificata ai ricorrenti in stessa data, la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera. Nel contempo, ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. C. In data 22 dicembre 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 27 dicembre 2023), i ricorrenti hanno inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata nonché la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissine provvisoria. Essi hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e dal relativo anticipo. D. Con decisione incidentale del 18 gennaio 2024 il giudice istruttore ha autorizzato ai ricorrenti il soggiorno in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e ha invitato i ricorrenti a versare, entro il 29 gennaio 2024, un anticipo di CHF 750.00 a copertura delle presunte spese processuali, con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso d'inottemperanza. L'anticipo è stato corrisposto tempestivamente il 29 gennaio 2024. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. 1.3 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Essi sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa. 1.4 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318, abrogata con effetto dal 15 dicembre 2023]), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Si entra quindi nel merito del ricorso. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 2.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 2.3 Inoltre, il Tribunale tiene conto della situazione del Paese d'origine dei ricorrenti e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4).

3. Il presente ricorso, manifestamente infondato secondo i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (cfr. art. 111 lett. e LAsi). La decisione è motivata soltanto sommariamente (cfr. art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

4. Oggetto del litigio sono la verosimiglianza e la rilevanza dei motivi d'asilo addotti dalla ricorrente nonché l'esecuzione dell'allontanamento. 5. 5.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha respinto la domanda d'asilo. Essa ha concluso all'inverosimiglianza, primo, delle allegazioni secondo cui le autorità turche non potrebbero garantire protezione ai ricorrenti dalle citate minacce dell'ex marito (rispettivamente padre), secondo, degli asserti secondo cui la ricorrente sarebbe stata aggredita da nazionalisti. L'autorità inferiore ha inoltre sottolineato che la ricorrente, prima di espatriare, non avrebbe più visto né sentito l'ex marito da oltre un anno, arco temporale che, da una parte, permetterebbe di escludere la verosimiglianza di un effettivo timore, e, dall'altra, eliderebbe il nesso causale tra le minacce asserite e l'espatrio. 5.2 Nel ricorso, la ricorrente ribadisce, segnatamente, che le autorità turche, sebbene siano già intervenute, non avrebbero garantito nessuna protezione. In particolare, il Tribunale penale di primo grado di C._______ dopo avere condannato l'ex marito a una pena detentiva in carcere per la violazione degli obblighi derivanti dal diritto di famiglia, l'avrebbe lasciato libero sulla parola. La ricorrente evidenzia la pericolosità dell'ex marito, in ragione dei suoi precedenti per contrabbando di armi, spaccio di stupefacenti e l'omicidio della prima moglie, nonché la brutalità dello stesso, che avrebbe esercitato violenza fisica su di lei, anche durante la gravidanza. Dall'emissione della succitata condanna, l'ex marito sarebbe diventato più aggressivo e l'avrebbe minacciata ancora di più, dicendo che avrebbe ucciso lei e il figlio. Vista la situazione, si sarebbe trasferita dai fratelli, ma pure loro avrebbero avuto paura dell'ex marito. Stando alla ricorrente, in Turchia mancherebbe una tutela legale per le vittime di violenza domestica, persisterebbe la violenza di genere e domestica, le risorse per la prevenzione e il sostegno delle vittime sarebbe insufficienti e l'efficacia dell'applicazione delle leggi anti-violenza sarebbe ostacolata da barriere culturali e sociali. I pregiudizi, la discriminazione e la mancata protezione dello Stato turco avrebbero comportato una pressione psichica insopportabile, costringendola a fuggire assieme al figlio. 5.3 Si osserva che la ricorrente non censura il fatto che la SEM abbia ritenuto inverosimile il suo racconto circa l'aggressione da parte di nazionalisti. Al riguardo, il Tribunale si limita pertanto a rinviare alle stringenti argomentazioni nella decisione impugnata (p. 6 seg.), confermando la conclusione d'inverosimiglianza della SEM. In particolare, il Tribunale condivide l'opinione della stessa secondo cui i certificati medici del 30 luglio 2023 (cfr. atti SEM 7 e 8), a prescindere dalla loro autenticità, non sono atti a rendere verosimile l'asserita aggressione da parte di nazionalisti. 6. 6.1 Qui di seguito il Tribunale esaminerà le allegazioni della ricorrente in punto alle minacce proferite dall'ex marito e l'assenza di protezione da parte delle autorità turche. 6.2 6.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta. Sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 6.2.2 Chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). 6.2.3 La violenza domestica viene considerata nell'ambito del motivo di persecuzione "appartenenza a un determinato gruppo sociale" (cfr. sentenza del Tribunale E-2466/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 5.3). Tuttavia, siccome proviene dal comportamento di attori privati, è rilevante in materia d'asilo esclusivamente se la persona interessata non può beneficiare di una protezione adeguata contro la stessa nel proprio Stato d'origine (cfr. sentenza del Tribunale D-5544/2021 dell'8 giugno 2023 consid. 5.4.2.1). Secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; di seguito: Conv. rifugiati), infatti, la persona interessata deve dapprima avere esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3). Per invalsa giurisprudenza, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non va inoltre intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non statali. Nessuno Stato ha infatti la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini; al contrario, occorre che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1; fra le tante: sentenza del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2). 6.2.4 Alle autorità turche è di principio riconosciuta una capacità di protezione, e ciò anche nel contesto di episodi di violenza domestica (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 5.2.2 - 5.2.5; tra le tante: le sentenze del Tribunale D-1401/2024 del 12 aprile 2024 consid. 7.3; E-150/2024 del 18 gennaio 2024 consid. 6.2.1 con riferimenti; E-4548/2020 del 23 ottobre 2023 consid. 5.1; E-5271/2013 del 13 marzo 2015 consid. 5.4.1). 6.3 Nel caso di specie, va notato che le autorità turche - come constatato dalla SEM - sono già intervenute per garantire protezione alla ricorrente (e a suo figlio) dall'ex marito. Su denuncia della stessa, il Tribunale penale di primo grado di C._______ ha, infatti, condannato l'ex marito ad una pena detentiva di 2 mesi e 15 giorni, con applicazione della libertà vigilata al termine dell'esecuzione della pena, per la violazione degli obblighi derivanti dal diritto della famiglia (cfr. la relativa decisione motivata del 21 dicembre 2022 [atto SEM 6]); la rispettiva procedura è ancora pendente in ragione dell'impugnativa dell'ex marito (cfr. verbale dell'audizione dell'8 novembre 2023 [atto SEM 22/16; di seguito: verbale] D20; "mandato di comunicazione" per l'imputato della Corte delle Assise correzionali di C._______ inerente all'ex marito risp. padre del 6 giugno 2023 [mezzo di prova 11]). Nel ricorso, la ricorrente ha peraltro segnalato che la Corte citata avrebbe "deciso l'esecuzione" per molti altri crimini commessi in precedenza (al riguardo cfr. casellario giudiziario [mezzo di prova 5], da cui tra l'altro non risulta che l'ex marito e padre sia stato condannato per omicidio), la cui esecuzione, tuttavia, sarebbe stata "rinviata". La documentazione a comprova di tali affermazioni non è mai giunta al Tribunale, sebbene preannunciata dalla ricorrente. Ad ogni modo, va rilevato che - stando alle sue dichiarazioni - la ricorrente non ha più visto l'ex marito da luglio 2022 (cfr. verbale D42 segg.). Nonostante la ricorrente abbia affermato di essere stata ripetutamente minacciata dall'ex marito per telefono e tramite i suoi amici dopo avere sporto denuncia (cfr. verbale D34 segg.), non si riscontrano elementi oggettivi giustificanti il suo timore di essere in pericolo di vita a causa dell'ex marito. Indipendentemente dalla verosimiglianza dei timori, nella presente fattispecie non vi sono motivi per discostarsi dal summenzionato principio secondo cui alle autorità turche è riconosciuta una capacità di protezione nel contesto di episodi di violenza domestica. Come concluso a giusta ragione dalla SEM, non sussistono elementi seri e concreti, indicanti che le autorità turche non sono in grado o non vogliono proteggere la ricorrente e suo figlio dalle minacce rispettivamente dell'ex marito e padre. 6.4 Visto quanto precede, a prescindere dalla verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente, non sono ravvisabili indizi concreti, né dal profilo soggettivo né da quello oggettivo, che possano lasciare presagire l'avvento, in un futuro prossimo e con un'alta probabilità, di persecuzioni determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne discende, quindi, che in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiati e alla concessione dell'asilo, va confermato il giudizio negativo della decisione impugnata. 7. 7.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 7.2 I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 8. 8.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento dei ricorrenti, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Al contrario, la ricorrente ritiene inammissibile e inesigibile l'allontanamento. 8.2 8.2.1 Per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 8.2.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 8.3 L'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Ora, siccome i ricorrenti sono in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del loro paese d'origine per l'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12), non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI). Ciò non è nemmeno contestato da parte dei ricorrenti. 8.4 8.4.1 Secondo i ricorrenti, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe tuttavia inammissibile, perché in contrasto con la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul, RS 0.311.35), della quale la Svizzera sarebbe firmataria. Inoltre, un rinvio esporrebbe la ricorrente a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi risp. della Conv. rifugiati, o a trattamenti vietati dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), e al rischio di un allontanamento verso un Paese persecutore. Un rinvio nel Paese d'origine risulterebbe oltre a ciò ragionevolmente inesigibile, considerando la situazione personale dei ricorrenti e le attuali condizioni in detto Paese. 8.4.2 L'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni. 8.4.3 Nel caso di specie, non vi è alcun indizio serio e convincente che renda verosimile l'esistenza di un probabile rischio che i ricorrenti possano subire un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Il Tribunale ha già avuto modo di rilevare che, dal fallito colpo di Stato di metà luglio 2016, si è registrato un aumento della violenza contro le donne in Turchia e un'immagine conservatrice-religiosa delle donne sembra prendere sempre più piede nella politica turca (si veda la sentenza di riferimento E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 5.2.4). Inoltre, il 1° luglio 2021 la Turchia si è ritirata dalla Convenzione di Istanbul. Tuttavia, il Tribunale ha già statuito che queste constatazioni non sono in grado di mutare radicalmente la sua prassi consolidata in merito alla capacità e alla volontà di protezione delle autorità turche (cfr. sentenza del Tribunale D-4762/2023 del 20 settembre 2023 consid. 5.2.3 seg.). L'esecuzione dell'allontanamento va dunque ritenuta ammissibile. 8.5 Infine, l'esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). 8.5.1 Per invalsa giurisprudenza, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio, nonostante la ripresa del conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud-est del Paese dal luglio 2015 nonché gli sviluppi successivi al tentato colpo di Stato del luglio 2016; ciò non vale tuttavia per le province sud-orientali di Hakkâri e Sirnak, nelle quali il Tribunale ritiene che, a fronte di una situazione di violenza generalizzata, l'esecuzione dell'allontanamento non sia esigibile. Nel caso di richiedenti asilo respinti in provenienza da Hakkâri o Sirnak, deve essere esaminata l'esistenza di un'alternativa di residenza domestica al di fuori di queste province e individualmente esigibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6 e sentenza del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3.1 segg.). 8.5.2 La ricorrente è nata a E._______, dove ha vissuto fino al 1999 (cfr. verbale D69); ciononostante, dal 1999 fino all'espatrio ha vissuto ad C._______, per cui esiste un'alternativa interna di domicilio ragionevolmente esigibile. Benché C._______ sia stata colpita dai terremoti di febbraio e aprile 2023, stando alle dichiarazioni della ricorrente la sua abitazione non ha subito danni importanti (cfr. verbale D82). Inoltre, dagli atti non emerge che i ricorrenti si ritroverebbero in una situazione di minaccia esistenziale dal profilo economico, sociale o del loro stato di salute, nel caso di un ritorno in patria. Come rilevato dalla SEM, la ricorrente è una donna giovane che ha lavorato in proprio come sarta nel suo Paese per 15 anni (cfr. verbale D13 seg.). Ella potrà oltretutto contare sull'aiuto dei fratelli maggiori, anch'essi oggetto di una decisione di rinvio in Turchia. Se necessario, la ricorrente potrebbe, come ha giustamente sottolineato la SEM, anche rivolgersi a un rifugio per donne insieme al figlio, senza dover temere che questi le venga portato via (cfr. SFH, Türkei: Gewalt gegen Frauen, Themenpapier der SFH-Länderanalyse, 22 giugno 2021, pag. 17 segg.). La SEM ha poi giustamente considerato che per eventuali problemi psichici - nell'audizione la ricorrente ha affermato di sentirsi molto giù di morale (cfr. verbale D94) -, ella potrà fare capo alle possibilità di cura disponibili in loco (cfr. sentenza del Tribunale E-4698/2020 del 13 dicembre 2022 consid. 7.3.4). Di conseguenza, tenendo conto degli aspetti individuali, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile. 8.6 Pertanto, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

9. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per cui il ricorso va respinto.

10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.00, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 750.00 versato il 29 gennaio 2024.

11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per cui non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.00 sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 29 gennaio 2024.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Pierluigi Paganini Data di spedizione: