Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. L’interessata, priva di documenti di identità, dichiaratosi cittadina dell’Uganda, di etnia Muganda, è entrata in Svizzera il 21 giugno 2021 e vi ha depositato, il giorno successivo, una domanda d’asilo (cfr. atto Segre- teria di Stato della migrazione di seguito: “SEM” n. […]-3/2). B. Il 22 giugno 2021, nel questionario “Europa”, ha indicato di aver lasciato l’Uganda il 1° dicembre 2019 e di essere arrivata in Svizzera il 21 giugno 2021 (cfr. atto SEM n. 4/1). C. Il 30 giugno 2021, è stata sentita in merito ai suoi dati personali. Dal verbale redatto in tale occasione (cfr. atto SEM n. 15/10) risulta che la stessa sa- rebbe nubile e avrebbe cinque figli: B._______ ([…]), C._______ ([…]), D._______ ([…]), E._______ ([…]) e F._______ ([…]). L’ultimo indirizzo in cui la stessa avrebbe vissuto sarebbe il villaggio di G._______ nel distretto di H._______, situato nella regione centrale dell’Uganda. D. Con corrispondenza elettronica del 2 luglio 2021, ha informato la SEM di essere stata vittima di tratta di esseri umani e di aver contratto il virus dell’immunodeficienza umana (di seguito: “HIV”) durante il suo sfrutta- mento sessuale (cfr. atto SEM n. 17/1). E. Il 6 luglio 2021, è stata sentita nell’ambito del colloquio “Dublino” da parte della SEM (cfr. atto SEM n. 20/3) e ha avuto l’occasione di fornire ulteriori informazioni in merito al suo viaggio di espatrio. F. Il 17 settembre 2021, la SEM ha condotto un’audizione “Tratta di esseri umani (TEU)”. Dal verbale redatto in tale occasione (cfr. atto SEM n. 38/18) si evince che la stessa sostiene di aver trovato un annuncio di lavoro sul giornale locale (…) e di essersi recata presso gli uffici della ditta (…) a I._______, nella città di J._______, dove le avrebbero offerto di lavorare in una fabbrica in Turchia per un salario di 200 dollari mensili (cfr. atto SEM
n. 38/18). La ditta avrebbe eseguito le pratiche per farle ottenere i
D-5544/2021 Pagina 3 documenti necessari per il viaggio che avrebbe intrapreso il 1° dicembre
2019. Una volta atterrata ad Istanbul, due donne l’avrebbero fatta salire su un’auto e l’avrebbero condotta presso un’abitazione. Una volta raggiunta tale destinazione, le donne le avrebbero comunicato che avrebbe dovuto iniziare a prostituirsi. Dal 2 dicembre 2019 alla prima settimana di dicembre 2020, la donna sarebbe quindi stata costretta a vivere in tale abitazione, con altre dieci donne, e obbligata a fornire prestazioni sessuali a paga- mento. La stessa non sarebbe potuta fuggire siccome sarebbe stata mi- nacciata di morte dalle donne che controllavano l’abitazione e che la tene- vano imprigionata. Durante tale soggiorno, ella avrebbe per di più contratto l’HIV. Finalmente, nella prima settimana di dicembre 2020, l’insorgente avrebbe deciso di fuggire, con l’aiuto di un cliente che le avrebbe procurato un passaggio via mare, in Grecia. G. Con decisione incidentale del 20 settembre 2021, la SEM ha riconosciuto l’interessata quale vittima potenziale del reato di tratta di esseri umani e le ha concesso un periodo di recupero e di riflessione di 30 giorni, dal 20 settembre 2021 al 20 ottobre 2021 (cfr. atto SEM n. 40/4). H. Il 12 novembre 2021, la SEM ha sentito l’interessata in merito ai suoi motivi d’asilo. Dal verbale redatto in tale occasione (cfr. atto SEM n. 54/13) risulta che la stessa ha dichiarato che la relazione con il padre degli ultimi tre figli sarebbe durata dal 2010 al mese di giugno 2018 (cfr. atto SEM n. 54/13, R20 e R30), e che avrebbero convissuto nel villaggio di K._______, nella città di J._______, (…) L._______ (cfr. atto SEM n. 54/13, R27). In partico- lare, tra il 2013 e il 2014 la relazione avrebbe iniziato, per problemi econo- mici, ad incrinarsi (cfr. atto SEM n. 54/13, R20): in questo contesto l’ex compagno avrebbe iniziato ad adottare comportamenti violenti nei suoi confronti, acutizzati dall’abuso di alcol (cfr. atto SEM n. 54/13, R20). I litigi verbali avrebbero assunto i contorni di regolari scontri fisici, nei corso dei quali, in un’occasione, l’insorgente sarebbe stata aggredita con un coltello e ferita alla coscia (cfr. atto SEM n. 54/13, R20). Ella avrebbe esposto quanto accaduto al capovillaggio il quale avrebbe condotto la coppia presso un ufficio competente per risolvere le questioni familiari (cfr. atto SEM n. 54/13, R20); qui un funzionario avrebbe paventato il carcere a vita per l’ex compagno in presenza di nuovi atti di violenza nei confronti della compagna o dei figli (cfr. atto SEM n. 54/13, R20). A seguito di tale incontro, l’uomo avrebbe cambiato il proprio comportamento sino al giugno 2018, quando egli avrebbe sacrificato il figlio minore durante una cerimonia tra- dizionale nel suo villaggio natale. Conseguentemente a tale evento, tra la
D-5544/2021 Pagina 4 ricorrente e l’ex compagno sarebbe avvenuta un’ulteriore lite violenta, nel corso della quale quest’ultimo avrebbe ferito con un coltello sia lei che un altro dei figli; quest’ultima avrebbe deciso quindi di fuggire (cfr. atto SEM
n. 54/13, R20). Ella si sarebbe quindi rivolta, dopo essersi recata presso un ospedale, alle autorità di polizia, le quali le avrebbero riferito che avrebbe dovuto recarsi presso il villaggio, luogo degli eventi, per denun- ciare quanto accaduto (cfr. atto SEM n. 54/13, R20). Temendo per la pro- pria vita e quella dei propri figli, rispettivamente non avendo i soldi neces- sari per chiedere alla polizia di lavorare sul caso (cfr. atto SEM n. 54/13, R41), con l’aiuto di un’amica, si sarebbe nascosta presso l’abitazione della nonna di quest’ultima, nella città di H._______ (cfr. atto SEM n. 54/13, R26). Da quel momento, non avrebbe più avuto notizie dell’ex compagno (cfr. atto SEM n. 54/13, R33), sino a quando, dopo la fuga, sarebbe stata informata da un’amica che egli avrebbe chiesto sue notizie (cfr. atto SEM
n. 54/13, R33). L’interessata avrebbe vissuto a H._______ dal mese di giu- gno 2018 al 1° dicembre 2019 (cfr. atto SEM n. 54/13, R34), giorno in cui avrebbe deciso di recarsi, per motivi lavorativi, in Turchia. I. A sostegno delle sue allegazioni, l’interessata ha prodotto l’originale della sua tessera di residenza del villaggio di K._______ (cfr. atto SEM n. 22/2), una copia dei verbali di violenza domestica del 1° gennaio 2015 e del 29 agosto 2016 del M._______, una copia di un certificato medico del 29 agosto 2016 e la copia di quattro fotografie (cfr. atto SEM n. 56). J. Il 17 novembre 2021, la SEM ha trasmesso all’interessata il progetto di decisione riguardante la sua domanda d’asilo, concedendole il diritto di es- sere sentita (cfr. atto SEM n. 58/9), facoltà esercitata dalla stessa con scritto del 18 novembre 2021 (cfr. atto SEM n. 60/3). K. Con decisione del 19 novembre 2021, notificata lo stesso giorno (cfr. atto SEM n. 64/1), la SEM ha respinto la domanda d’asilo dell’interessata, pro- nunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, ma dichiarato quest’ultimo inammissibile in ragione di indizi concreti circa un possibile rischio di espo- sizione seria e concreta a una pena o un trattamento vietati dall’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda- mentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), qualora essa avesse do- vuto fare rientro nel proprio Paese.
D-5544/2021 Pagina 5 L. Con ricorso del 20 dicembre 2021 (data di entrata: 22 dicembre 2021, cfr. timbro di entrata), A._______ (di seguito: “ricorrente” o “insorgente”) ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribu- nale) la suddetta decisione chiedendo, in via principale, l’annullamento della stessa, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, mentre in via subordinata, la cassazione della decisione con pas- saggio alla procedura ampliata. Sul piano procedurale, l’insorgente ha po- stulato che le venga concessa l’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esen- zione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. M. Con decisione del 22 novembre 2021, la SEM ha attribuito la ricorrente al Cantone di Zugo (cfr. atto SEM n. 67/2). Ulteriori fatti e documenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l’esito della procedura.
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla pro- cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell’art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). La medesima è pertanto legittimata ad aggravarsi con- tro di essa.
D-5544/2021 Pagina 6 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 In virtù dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia a uno scambio di scritti.
E. 4.1 La ricorrente sostiene preliminarmente che la domanda d’asilo avrebbe dovuto essere trattata secondo la procedura ampliata (cfr. ricorso del 20 dicembre 2021, pag. 6 e 7).
E. 4.2 Il Tribunale rileva d’ingresso come la questione circa lo smistamento tra la procedura celere (art. 26c LAsi) e la procedura ampliata (art. 26d LAsi), è già stata trattata dal Tribunale nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5. È dunque possibile rinviare alla stessa per maggiori dettagli (cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribunale D-1909/2020 del 12 gen- naio 2021 consid. 4).
E. 4.3 Premesso che, nel caso in rassegna, la ricorrente ha presentato la sua domanda d’asilo il 21 giugno 2021 (cfr. atto SEM n. 3/2). Sin dall’inizio della procedura celere, ovvero con l’audizione sui motivi d’asilo avvenuta il 12 novembre 2021 (cfr. atto SEM n. 54/13), l’autorità inferiore ha pacifica- mente superato il termine ordinatorio e massimale di 21 giorni concernente la fase preparatoria. Tale termine risulta essersi protratto, principalmente, a causa dello stato di salute della medesima e in ragione della segnala- zione di tratta di esseri umani della ricorrente del 2 luglio 2021 (cfr. atto SEM n. 17/1) e i successivi approfondimenti della SEM in merito (cfr. atto SEM n. 38/18). Ciò ha comportato, inoltre, il superamento del termine di 140 giorni di soggiorno nei centri della Confederazione. Una volta terminata la fase preparatoria, la decisione dell’autorità inferiore è tuttavia intervenuta entro gli otto giorni lavorativi, previsti dall’art. 37 cpv. 2 LAsi, dalla conclu- sione della stessa. Ciò considerato, il Tribunale ritiene che la scelta della
D-5544/2021 Pagina 7 procedura celere piuttosto che di quella ampliata non ha tuttavia compor- tato per l’insorgente, a differenza di quanto da lei sostenuto, un accerta- mento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi): dai motivi d’asilo avanzati non risulta infatti trattarsi di un caso com- plesso che necessitava di maggiori accertamenti rispetto alle audizioni svolte in data 17 settembre 2021 e 12 novembre 2021 (cfr. atti SEM 38/18 e 54/13). La ricorrente stessa non spiega quali eventuali altri accertamenti si sarebbero dovuti rendere necessari. La stessa ha, inoltre, potuto espri- mersi in merito al progetto di decisione della SEM e ha beneficiato, anche se in applicazione dell’art. 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 asilo) del 1° aprile 2020 (RS 142.318), di un termine di trenta giorni per presentare un atto ricorsuale ben articolato. Sicché, in concreto, la ricorrente non ha avuto a subire alcuna violazione del suo diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost., RS 101) né tantomeno una violazione del suo diritto a un ricorso effettivo sancito agli art. 29a Cost. e 13 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101).
E. 4.4 Per questi motivi, il Tribunale ritiene il provvedimento impugnato non dev’essere annullato esclusivamente per il superamento dei summenzio- nati termini. Le censure devono pertanto essere respinte.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono considerati rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determi- nato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnata- mente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 5.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosi- mile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è
D-5544/2021 Pagina 8 resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponde- rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri- spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 5.3.1 La ricorrente sostiene innanzitutto che la sua condizione di vittima di tratta di esseri umani e di prostituzione forzata rientri tra le persecuzioni previste dall’art. 3 LAsi e che, per questo motivo, dovrebbe esserle ricono- sciuta la qualità di rifugiato.
E. 5.3.2.1 La tratta di esseri umani e la prostituzione forzata non rientrano, di principio, tra i motivi di persecuzione previsti dall’art. 3 LAsi, bensì si tratta piuttosto di reati di diritto comune (cfr. sentenze del Tribunale D-1362/2022 del 4 luglio 2022 consid. 7.3; D-1740/2021 del 3 maggio 2021, consid. 9.3.1; E-7609/2015 del 24 febbraio 2016 consid. 5.4). Per questo motivo, esse non sono rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. L’esistenza di un pericolo legato a tali situazioni dev’essere dunque considerata nell’esame degli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 LStrI, RS 142.20).
E. 5.3.2.2 Con riferimento al caso di specie, negli ultimi anni, in Uganda, gli sforzi per combattere la tratta di esseri umani si sono intensificati e sono stati compiuti alcuni progressi. Il Governo ha rafforzato l’azione penale nei confronti dei sospettati trafficanti, ha aumentato il numero di personale delle forze dell’ordine e indagato sulle accuse di complicità nei crimini legati alla tratta di esseri umani. Nel 2009, in Uganda è, infine, entrato in vigore il Prevention of Trafficking in Persons Act, che stabilisce varie misure per proteggere le vittime della tratta e per perseguire i trafficanti (cfr. The Uganda Gazette No. 52 Volume CII del 23 ottobre 2009, 23 ottobre 2009, <https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2015/10/Uganda_Pre- vention-of-Trafficking-in-Persons-Act_2009.pdf>, consultato l’8 maggio 2023; sentenza del Tribunale E-2466/2022 del 13 gennaio 2023, consid. 5.2.1). Il governo ha successivamente messo in atto un piano d’azione na- zionale a tal proposito (cfr. National Action Plan for Prevention of Traffic- king in Persons in Uganda (NAP – PTIP) 2019-2024, luglio 2020, <https://www.mia.go.ug/sites/default/files/2022-06/National%20Ac- tion%20Plan.pdf>, consultato l’8 maggio 2023). Sebbene sia stato consta- tato che il governo ugandese non sia recentemente stato in grado di dimo- strare un maggiore impegno per proteggere le vittime e perseguire i traffi- canti di persone, i motivi per cui tale Paese non stia attuando in modo
D-5544/2021 Pagina 9 sufficiente queste leggi e misure sono principalmente dovuti alla mancanza di risorse finanziarie, alla corruzione diffusa e alla mancanza di interesse da parte delle autorità competenti (cfr. sentenza del Tribunale E-2466/2022 del 13 gennaio 2023, consid. 5.2.1). D’altra parte, non esistendo prove di una discriminazione sistematica da parte dello Stato nei confronti delle vit- time dello sfruttamento sessuale o della prostituzione forzata – il Preven- tion of Trafficking in Persons Act prevede, infatti, che una vittima della tratta di persone non sia punita per un reato commesso come conseguenza di- retta della tratta subita – tale prassi non sembra fondarsi su motivazioni discriminatorie e quindi rilevanti in materia d’asilo (cfr. sentenza del Tribu- nale E-2466/2022 del 13 gennaio 2023, consid. 5.2.1).
E. 5.3.3 Alla luce di quanto sopra e considerato che nel caso che ci occupa non si ravvedono motivi per i quali la suesposta prassi debba essere ricon- siderata, i motivi addotti dalla ricorrente non possono essere considerati rilevanti ai fini dell’asilo (art. 3 LAsi). Il pericolo che la ricorrente potesse essere di nuovo vittima di tali reati andava in ogni caso esaminato, come rettamente fatto dall’autorità inferiore, nell’ambito degli ostacoli all’esecu- zione dell’allontanamento, in particolare nella valutazione dell’esigibilità dello stesso (cfr. atto SEM n. 62/10, pag. 6).
E. 5.3.4 Per queste ragioni, la SEM ha correttamente ritenuto che la tratta di esseri umani e la conseguente prostituzione forzata, di cui sembra essere stata oggetto e vittima, non può essere considerata un motivo di persecu- zione ai sensi dell’art. 3 LAsi.
E. 5.4.1 La ricorrente sostiene, inoltre, che la sua condizione di vittima di vio- lenza domestica rientri tra i motivi di persecuzione previsti dall’art. 3 LAsi e che, anche per questo motivo, dovrebbe esserle riconosciuta la qualità di rifugiato per i seri pregiudizi subiti.
E. 5.4.2.1 La violenza domestica viene considerata nell’ambito del motivo di persecuzione “appartenenza a un determinato gruppo sociale” (art. 3 cpv. 1 LAsi; sentenza del Tribunale E-2466/2022 del 13 gennaio 2023, consid. 5.3 e 7.1). Tuttavia, siccome proviene dal comportamento di attori privati, è rilevante in materia d’asilo esclusivamente se l’interessato non può beneficiare di una protezione adeguata contro la stessa nel proprio Stato d’origine. Infatti, la Svizzera, che applica la teoria della protezione (cfr. GICRA 2006/18), riconosce una persecuzione non statale se la vittima della stessa non può ottenere una protezione adeguata nel suo Paese d’origine. Una protezione è considerata adeguata se lo Stato in questione
D-5544/2021 Pagina 10 adotta le misure ragionevoli esigibili per impedire la persecuzione, in parti- colare se dispone di un sistema giudiziario efficace che permetta di accer- tare, perseguire e sanzionare tali atti (cfr. POSSE-OUSMANE/PROGIN- THEUERKAUF, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 58 e ss. ad art. 3 LAsi).
E. 5.4.2.2 Tra la persecuzione subita e l’espatrio deve, tuttavia, esistere un nesso causale temporale e materiale sufficientemente stretto (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2). L’esistenza del timore di persecuzione dev’essere esaminata al momento dell’espatrio (cfr. DTAF 2008/12, consid. 5.2). Esso deve, infine, essere ancora attuale al momento della decisione di merito sulla domanda d’asilo (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2; 2010/57 consid. 2).
E. 5.4.2.3 In Uganda, secondo la Costituzione ugandese, le donne hanno lo stesso statuto giuridico e i medesimi diritti degli uomini. La legge ugandese criminalizza lo stupro delle donne e la violenza domestica, quest’ultima es- sendo punibile con un massimo di due anni di carcere (cfr. The Uganda Gazette No. 21 Volume CIII del 9 aprile 2010, 09.04.2010, <https://com- mons.laws.africa/akn/ug/act/2010/3/media/publication/ug-act-2010-3-pu- blication-document.pdf>, consultato il 9 maggio 2023). Nonostante ciò, da fonti attendibili risulta che sono state individuate delle carenze nell’applica- zione di tali leggi. Ad esempio, le ONG locali hanno segnalato numerosi casi di discriminazione nei confronti delle donne in materia di divorzio, di impiego, di istruzione e della proprietà fondiaria o della gestione di imprese. Molte leggi discriminano, inoltre, le donne in materia di adozione, matrimo- nio, divorzio ed eredità. La violenza di genere è infine molto diffusa (cfr. U.S. Department of State, 2022 Country Reports on Human Rights Practices: Uganda, 2022, <https://www.state.gov/wp-con- tent/uploads/2023/03/415610_UGANDA-2022-HUMAN-RIGHTS-RE- PORT.pdf>, consultato il 9 maggio 2023).
E. 5.4.3 Nel caso di specie, dagli atti emerge che dal momento in cui la rela- zione tra la ricorrente e l’ex compagno avrebbe iniziato ad incrinarsi, ovvero tra il 2012 e il 2013, la donna avrebbe chiesto l’intervento del capovillaggio in due occasioni: il 1° gennaio 2015 e il 29 agosto 2016. Nella prima occa- sione, dal verbale redatto in tale occasione si evince che la ricorrente avrebbe accusato l’uomo di averla picchiata dopo un’incomprensione. L’uf- ficio avrebbe chiesto allo stesso di presentarsi e, dopo aver discusso con la coppia, riscontrato che la donna aveva subito delle lesioni corporee mi- nori. L’ex compagno si sarebbe scusato e entrambi sarebbero stati d’ac- cordo di rientrare insieme presso la loro abitazione (cfr. atto SEM n. 56). Il litigio sarebbe poi stato considerato risolto dopo che l’uomo avrebbe
D-5544/2021 Pagina 11 promesso che non avrebbe più agito in tal modo. In questo primo caso, l’intervento della polizia non si sarebbe pertanto reso necessario. Nella se- conda occasione, invece, la ricorrente si sarebbe recata presso l’ufficio, dopo essere stata curata in ospedale lo stesso giorno (cfr. atto SEM n. 56), per segnalare che sarebbe stata ferita dall’ex compagno con un coltello da cucina. L’ufficio avrebbe richiesto l’intervento dell’unità di polizia responsa- bile per la protezione dei minori e della famiglia (cfr. atto SEM n. 56). Dall’incarto non si evince tuttavia se la ricorrente abbia sporto effettiva- mente denuncia o se l’ufficio abbia concretamente inoltrato tale richiesta all’autorità competente. Per quanto concerne infine l’ultimo evento acca- duto nel mese di giugno 2018, contrariamente alla richiesta della polizia di recarsi presso il villaggio per denunciare quanto accaduto, la stessa non avrebbe informato le competenti autorità per paura di incontrare l’ex com- pagno o per l’impossibilità di fornire alle autorità una certa somma di de- naro (cfr. atto SEM n. 54/13, R20). Nonostante in queste due ultime situa- zioni non risulti chiaramente se effettivamente le autorità ugandesi abbiano offerto una protezione adeguata alla ricorrente, il Tribunale ritiene che il motivo di persecuzione sollevato non fosse più rilevante ai fini dell’asilo siccome non più attuale. Dagli atti risulta, infatti, a dire della scrivente au- torità che la ricorrente non avesse più alcun timore di incontrare il suo ex compagno dopo che la stessa ha trovato una sistemazione alternativa a Masaka, dove sarebbe recata con i figli e sarebbe rimasta dal mese di giu- gno del 2018 al mese di dicembre 2019. Ella sarebbe infatti riuscita a met- tere in salvo sé stessa e i propri figli. Quanto ritenuto dal Tribunale trova d’altronde conferma nelle esposizioni della ricorrente stessa la quale ha confermato che si sarebbe recata all’estero per motivi lavorativi (cfr. atto SEM n. 38/18, R135) e non per fuggire dall’uomo. La stessa non avrebbe, infine, più avuto a che fare personalmente con lo stesso a partire dal mo- mento in cui avrebbe lasciato l’ex compagno (cfr. atto SEM n. 54/15, R33). Il timore avanzato non può pertanto essere considerato attuale non esi- stendo un nesso temporale e materiale tra la presunta persecuzione e l’espatrio.
E. 5.4.4 Ferme queste premesse, la questione a sapere se la ricorrente abbia effettivamente, nelle tre summenzionate occasioni, ottenuto una prote- zione adeguata da parte delle autorità ugandesi può rimanere irrisolta.
E. 5.5 Per queste ragioni, i motivi d’asilo invocati dalla ricorrente non sono pertinenti ai sensi dell’art. 3 LAsi. L’autorità inferiore ha pertanto rettamente respinto la sua domanda d’asilo.
E. 6 La decisione impugnata non viola il diritto federale (art. 3 LAsi) e stabilisce
D-5544/2021 Pagina 12 i fatti rilevanti in modo corretto e completo (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso dev’essere pertanto respinto.
E. 7 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali risulta essere senza oggetto.
E. 8 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, andrebbero poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricor- suali d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente è indigente, v’è luogo di accogliere la do- manda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 9 La decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di di- ritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5544/2021 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità can- tonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Manuel Borla Kevin Togni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5544/2021 Sentenza dell'8 giugno 2023 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Walter Lang, Contessina Theis, cancelliere Kevin Togni. Parti A._______, nata il (...), Uganda, patrocinata da Roberta Condemi, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 19 novembre 2021 / N (...). Fatti: A. L'interessata, priva di documenti di identità, dichiaratosi cittadina dell'Uganda, di etnia Muganda, è entrata in Svizzera il 21 giugno 2021 e vi ha depositato, il giorno successivo, una domanda d'asilo (cfr. atto Segreteria di Stato della migrazione di seguito: "SEM" n. [...]-3/2). B. Il 22 giugno 2021, nel questionario "Europa", ha indicato di aver lasciato l'Uganda il 1° dicembre 2019 e di essere arrivata in Svizzera il 21 giugno 2021 (cfr. atto SEM n. 4/1). C. Il 30 giugno 2021, è stata sentita in merito ai suoi dati personali. Dal verbale redatto in tale occasione (cfr. atto SEM n. 15/10) risulta che la stessa sarebbe nubile e avrebbe cinque figli: B._______ ([...]), C._______ ([...]), D._______ ([...]), E._______ ([...]) e F._______ ([...]). L'ultimo indirizzo in cui la stessa avrebbe vissuto sarebbe il villaggio di G._______ nel distretto di H._______, situato nella regione centrale dell'Uganda. D. Con corrispondenza elettronica del 2 luglio 2021, ha informato la SEM di essere stata vittima di tratta di esseri umani e di aver contratto il virus dell'immunodeficienza umana (di seguito: "HIV") durante il suo sfruttamento sessuale (cfr. atto SEM n. 17/1). E. Il 6 luglio 2021, è stata sentita nell'ambito del colloquio "Dublino" da parte della SEM (cfr. atto SEM n. 20/3) e ha avuto l'occasione di fornire ulteriori informazioni in merito al suo viaggio di espatrio. F. Il 17 settembre 2021, la SEM ha condotto un'audizione "Tratta di esseri umani (TEU)". Dal verbale redatto in tale occasione (cfr. atto SEM n. 38/18) si evince che la stessa sostiene di aver trovato un annuncio di lavoro sul giornale locale (...) e di essersi recata presso gli uffici della ditta (...) a I._______, nella città di J._______, dove le avrebbero offerto di lavorare in una fabbrica in Turchia per un salario di 200 dollari mensili (cfr. atto SEM n. 38/18). La ditta avrebbe eseguito le pratiche per farle ottenere i documenti necessari per il viaggio che avrebbe intrapreso il 1° dicembre 2019. Una volta atterrata ad Istanbul, due donne l'avrebbero fatta salire su un'auto e l'avrebbero condotta presso un'abitazione. Una volta raggiunta tale destinazione, le donne le avrebbero comunicato che avrebbe dovuto iniziare a prostituirsi. Dal 2 dicembre 2019 alla prima settimana di dicembre 2020, la donna sarebbe quindi stata costretta a vivere in tale abitazione, con altre dieci donne, e obbligata a fornire prestazioni sessuali a pagamento. La stessa non sarebbe potuta fuggire siccome sarebbe stata minacciata di morte dalle donne che controllavano l'abitazione e che la tenevano imprigionata. Durante tale soggiorno, ella avrebbe per di più contratto l'HIV. Finalmente, nella prima settimana di dicembre 2020, l'insorgente avrebbe deciso di fuggire, con l'aiuto di un cliente che le avrebbe procurato un passaggio via mare, in Grecia. G. Con decisione incidentale del 20 settembre 2021, la SEM ha riconosciuto l'interessata quale vittima potenziale del reato di tratta di esseri umani e le ha concesso un periodo di recupero e di riflessione di 30 giorni, dal 20 settembre 2021 al 20 ottobre 2021 (cfr. atto SEM n. 40/4). H. Il 12 novembre 2021, la SEM ha sentito l'interessata in merito ai suoi motivi d'asilo. Dal verbale redatto in tale occasione (cfr. atto SEM n. 54/13) risulta che la stessa ha dichiarato che la relazione con il padre degli ultimi tre figli sarebbe durata dal 2010 al mese di giugno 2018 (cfr. atto SEM n. 54/13, R20 e R30), e che avrebbero convissuto nel villaggio di K._______, nella città di J._______, (...) L._______ (cfr. atto SEM n. 54/13, R27). In particolare, tra il 2013 e il 2014 la relazione avrebbe iniziato, per problemi economici, ad incrinarsi (cfr. atto SEM n. 54/13, R20): in questo contesto l'ex compagno avrebbe iniziato ad adottare comportamenti violenti nei suoi confronti, acutizzati dall'abuso di alcol (cfr. atto SEM n. 54/13, R20). I litigi verbali avrebbero assunto i contorni di regolari scontri fisici, nei corso dei quali, in un'occasione, l'insorgente sarebbe stata aggredita con un coltello e ferita alla coscia (cfr. atto SEM n. 54/13, R20). Ella avrebbe esposto quanto accaduto al capovillaggio il quale avrebbe condotto la coppia presso un ufficio competente per risolvere le questioni familiari (cfr. atto SEM n. 54/13, R20); qui un funzionario avrebbe paventato il carcere a vita per l'ex compagno in presenza di nuovi atti di violenza nei confronti della compagna o dei figli (cfr. atto SEM n. 54/13, R20). A seguito di tale incontro, l'uomo avrebbe cambiato il proprio comportamento sino al giugno 2018, quando egli avrebbe sacrificato il figlio minore durante una cerimonia tradizionale nel suo villaggio natale. Conseguentemente a tale evento, tra la ricorrente e l'ex compagno sarebbe avvenuta un'ulteriore lite violenta, nel corso della quale quest'ultimo avrebbe ferito con un coltello sia lei che un altro dei figli; quest'ultima avrebbe deciso quindi di fuggire (cfr. atto SEM n. 54/13, R20). Ella si sarebbe quindi rivolta, dopo essersi recata presso un ospedale, alle autorità di polizia, le quali le avrebbero riferito che avrebbe dovuto recarsi presso il villaggio, luogo degli eventi, per denunciare quanto accaduto (cfr. atto SEM n. 54/13, R20). Temendo per la propria vita e quella dei propri figli, rispettivamente non avendo i soldi necessari per chiedere alla polizia di lavorare sul caso (cfr. atto SEM n. 54/13, R41), con l'aiuto di un'amica, si sarebbe nascosta presso l'abitazione della nonna di quest'ultima, nella città di H._______ (cfr. atto SEM n. 54/13, R26). Da quel momento, non avrebbe più avuto notizie dell'ex compagno (cfr. atto SEM n. 54/13, R33), sino a quando, dopo la fuga, sarebbe stata informata da un'amica che egli avrebbe chiesto sue notizie (cfr. atto SEM n. 54/13, R33). L'interessata avrebbe vissuto a H._______ dal mese di giugno 2018 al 1° dicembre 2019 (cfr. atto SEM n. 54/13, R34), giorno in cui avrebbe deciso di recarsi, per motivi lavorativi, in Turchia. I. A sostegno delle sue allegazioni, l'interessata ha prodotto l'originale della sua tessera di residenza del villaggio di K._______ (cfr. atto SEM n. 22/2), una copia dei verbali di violenza domestica del 1° gennaio 2015 e del 29 agosto 2016 del M._______, una copia di un certificato medico del 29 agosto 2016 e la copia di quattro fotografie (cfr. atto SEM n. 56). J. Il 17 novembre 2021, la SEM ha trasmesso all'interessata il progetto di decisione riguardante la sua domanda d'asilo, concedendole il diritto di essere sentita (cfr. atto SEM n. 58/9), facoltà esercitata dalla stessa con scritto del 18 novembre 2021 (cfr. atto SEM n. 60/3). K. Con decisione del 19 novembre 2021, notificata lo stesso giorno (cfr. atto SEM n. 64/1), la SEM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessata, pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, ma dichiarato quest'ultimo inammissibile in ragione di indizi concreti circa un possibile rischio di esposizione seria e concreta a una pena o un trattamento vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), qualora essa avesse dovuto fare rientro nel proprio Paese. L. Con ricorso del 20 dicembre 2021 (data di entrata: 22 dicembre 2021, cfr. timbro di entrata), A._______ (di seguito: "ricorrente" o "insorgente") ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) la suddetta decisione chiedendo, in via principale, l'annullamento della stessa, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, mentre in via subordinata, la cassazione della decisione con passaggio alla procedura ampliata. Sul piano procedurale, l'insorgente ha postulato che le venga concessa l'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. M. Con decisione del 22 novembre 2021, la SEM ha attribuito la ricorrente al Cantone di Zugo (cfr. atto SEM n. 67/2). Ulteriori fatti e documenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura. Diritto:
1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). La medesima è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. In virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia a uno scambio di scritti. 4. 4.1 La ricorrente sostiene preliminarmente che la domanda d'asilo avrebbe dovuto essere trattata secondo la procedura ampliata (cfr. ricorso del 20 dicembre 2021, pag. 6 e 7). 4.2 Il Tribunale rileva d'ingresso come la questione circa lo smistamento tra la procedura celere (art. 26c LAsi) e la procedura ampliata (art. 26d LAsi), è già stata trattata dal Tribunale nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5. È dunque possibile rinviare alla stessa per maggiori dettagli (cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribunale D-1909/2020 del 12 gennaio 2021 consid. 4). 4.3 Premesso che, nel caso in rassegna, la ricorrente ha presentato la sua domanda d'asilo il 21 giugno 2021 (cfr. atto SEM n. 3/2). Sin dall'inizio della procedura celere, ovvero con l'audizione sui motivi d'asilo avvenuta il 12 novembre 2021 (cfr. atto SEM n. 54/13), l'autorità inferiore ha pacificamente superato il termine ordinatorio e massimale di 21 giorni concernente la fase preparatoria. Tale termine risulta essersi protratto, principalmente, a causa dello stato di salute della medesima e in ragione della segnalazione di tratta di esseri umani della ricorrente del 2 luglio 2021 (cfr. atto SEM n. 17/1) e i successivi approfondimenti della SEM in merito (cfr. atto SEM n. 38/18). Ciò ha comportato, inoltre, il superamento del termine di 140 giorni di soggiorno nei centri della Confederazione. Una volta terminata la fase preparatoria, la decisione dell'autorità inferiore è tuttavia intervenuta entro gli otto giorni lavorativi, previsti dall'art. 37 cpv. 2 LAsi, dalla conclusione della stessa. Ciò considerato, il Tribunale ritiene che la scelta della procedura celere piuttosto che di quella ampliata non ha tuttavia comportato per l'insorgente, a differenza di quanto da lei sostenuto, un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi): dai motivi d'asilo avanzati non risulta infatti trattarsi di un caso complesso che necessitava di maggiori accertamenti rispetto alle audizioni svolte in data 17 settembre 2021 e 12 novembre 2021 (cfr. atti SEM 38/18 e 54/13). La ricorrente stessa non spiega quali eventuali altri accertamenti si sarebbero dovuti rendere necessari. La stessa ha, inoltre, potuto esprimersi in merito al progetto di decisione della SEM e ha beneficiato, anche se in applicazione dell'art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 asilo) del 1° aprile 2020 (RS 142.318), di un termine di trenta giorni per presentare un atto ricorsuale ben articolato. Sicché, in concreto, la ricorrente non ha avuto a subire alcuna violazione del suo diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost., RS 101 ) né tantomeno una violazione del suo diritto a un ricorso effettivo sancito agli art. 29a Cost. e 13 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). 4.4 Per questi motivi, il Tribunale ritiene il provvedimento impugnato non dev'essere annullato esclusivamente per il superamento dei summenzionati termini. Le censure devono pertanto essere respinte. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono considerati rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5.3 5.3.1 La ricorrente sostiene innanzitutto che la sua condizione di vittima di tratta di esseri umani e di prostituzione forzata rientri tra le persecuzioni previste dall'art. 3 LAsi e che, per questo motivo, dovrebbe esserle riconosciuta la qualità di rifugiato. 5.3.2 5.3.2.1 La tratta di esseri umani e la prostituzione forzata non rientrano, di principio, tra i motivi di persecuzione previsti dall'art. 3 LAsi, bensì si tratta piuttosto di reati di diritto comune (cfr. sentenze del Tribunale D-1362/2022 del 4 luglio 2022 consid. 7.3; D-1740/2021 del 3 maggio 2021, consid. 9.3.1; E-7609/2015 del 24 febbraio 2016 consid. 5.4). Per questo motivo, esse non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. L'esistenza di un pericolo legato a tali situazioni dev'essere dunque considerata nell'esame degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 LStrI, RS 142.20 ). 5.3.2.2 Con riferimento al caso di specie, negli ultimi anni, in Uganda, gli sforzi per combattere la tratta di esseri umani si sono intensificati e sono stati compiuti alcuni progressi. Il Governo ha rafforzato l'azione penale nei confronti dei sospettati trafficanti, ha aumentato il numero di personale delle forze dell'ordine e indagato sulle accuse di complicità nei crimini legati alla tratta di esseri umani. Nel 2009, in Uganda è, infine, entrato in vigore il Prevention of Trafficking in Persons Act, che stabilisce varie misure per proteggere le vittime della tratta e per perseguire i trafficanti (cfr. The Uganda Gazette No. 52 Volume CII del 23 ottobre 2009, 23 ottobre 2009, https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2015/10/Uganda_Prevention-of-Trafficking-in-Persons-Act_2009.pdf , consultato l'8 maggio 2023; sentenza del Tribunale E-2466/2022 del 13 gennaio 2023, consid. 5.2.1). Il governo ha successivamente messo in atto un piano d'azione nazionale a tal proposito (cfr. National Action Plan for Prevention of Trafficking in Persons in Uganda (NAP - PTIP) 2019-2024, luglio 2020, https://www.mia.go.ug/sites/default/files/2022-06/National%20Action%20Plan.pdf , consultato l'8 maggio 2023). Sebbene sia stato constatato che il governo ugandese non sia recentemente stato in grado di dimostrare un maggiore impegno per proteggere le vittime e perseguire i trafficanti di persone, i motivi per cui tale Paese non stia attuando in modo sufficiente queste leggi e misure sono principalmente dovuti alla mancanza di risorse finanziarie, alla corruzione diffusa e alla mancanza di interesse da parte delle autorità competenti (cfr. sentenza del Tribunale E-2466/2022 del 13 gennaio 2023, consid. 5.2.1). D'altra parte, non esistendo prove di una discriminazione sistematica da parte dello Stato nei confronti delle vittime dello sfruttamento sessuale o della prostituzione forzata - il Prevention of Trafficking in Persons Act prevede, infatti, che una vittima della tratta di persone non sia punita per un reato commesso come conseguenza diretta della tratta subita - tale prassi non sembra fondarsi su motivazioni discriminatorie e quindi rilevanti in materia d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale E-2466/2022 del 13 gennaio 2023, consid. 5.2.1). 5.3.3 Alla luce di quanto sopra e considerato che nel caso che ci occupa non si ravvedono motivi per i quali la suesposta prassi debba essere riconsiderata, i motivi addotti dalla ricorrente non possono essere considerati rilevanti ai fini dell'asilo (art. 3 LAsi). Il pericolo che la ricorrente potesse essere di nuovo vittima di tali reati andava in ogni caso esaminato, come rettamente fatto dall'autorità inferiore, nell'ambito degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, in particolare nella valutazione dell'esigibilità dello stesso (cfr. atto SEM n. 62/10, pag. 6). 5.3.4 Per queste ragioni, la SEM ha correttamente ritenuto che la tratta di esseri umani e la conseguente prostituzione forzata, di cui sembra essere stata oggetto e vittima, non può essere considerata un motivo di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. 5.4 5.4.1 La ricorrente sostiene, inoltre, che la sua condizione di vittima di violenza domestica rientri tra i motivi di persecuzione previsti dall'art. 3 LAsi e che, anche per questo motivo, dovrebbe esserle riconosciuta la qualità di rifugiato per i seri pregiudizi subiti. 5.4.2 5.4.2.1 La violenza domestica viene considerata nell'ambito del motivo di persecuzione "appartenenza a un determinato gruppo sociale" (art. 3 cpv. 1 LAsi; sentenza del Tribunale E-2466/2022 del 13 gennaio 2023, consid. 5.3 e 7.1). Tuttavia, siccome proviene dal comportamento di attori privati, è rilevante in materia d'asilo esclusivamente se l'interessato non può beneficiare di una protezione adeguata contro la stessa nel proprio Stato d'origine. Infatti, la Svizzera, che applica la teoria della protezione (cfr. GICRA 2006/18), riconosce una persecuzione non statale se la vittima della stessa non può ottenere una protezione adeguata nel suo Paese d'origine. Una protezione è considerata adeguata se lo Stato in questione adotta le misure ragionevoli esigibili per impedire la persecuzione, in particolare se dispone di un sistema giudiziario efficace che permetta di accertare, perseguire e sanzionare tali atti (cfr. Posse-Ousmane/Progin-Theuerkauf, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 58 e ss. ad art. 3 LAsi). 5.4.2.2 Tra la persecuzione subita e l'espatrio deve, tuttavia, esistere un nesso causale temporale e materiale sufficientemente stretto (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2). L'esistenza del timore di persecuzione dev'essere esaminata al momento dell'espatrio (cfr. DTAF 2008/12, consid. 5.2). Esso deve, infine, essere ancora attuale al momento della decisione di merito sulla domanda d'asilo (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2; 2010/57 consid. 2). 5.4.2.3 In Uganda, secondo la Costituzione ugandese, le donne hanno lo stesso statuto giuridico e i medesimi diritti degli uomini. La legge ugandese criminalizza lo stupro delle donne e la violenza domestica, quest'ultima essendo punibile con un massimo di due anni di carcere (cfr. The Uganda Gazette No. 21 Volume CIII del 9 aprile 2010, 09.04.2010, https://commons.laws.africa/akn/ug/act/2010/3/media/publication/ug-act-2010-3-publication-document.pdf , consultato il 9 maggio 2023). Nonostante ciò, da fonti attendibili risulta che sono state individuate delle carenze nell'applicazione di tali leggi. Ad esempio, le ONG locali hanno segnalato numerosi casi di discriminazione nei confronti delle donne in materia di divorzio, di impiego, di istruzione e della proprietà fondiaria o della gestione di imprese. Molte leggi discriminano, inoltre, le donne in materia di adozione, matrimonio, divorzio ed eredità. La violenza di genere è infine molto diffusa (cfr. U.S. Department of State, 2022 Country Reports on Human Rights Practices: Uganda, 2022, , consultato il 9 maggio 2023). 5.4.3 Nel caso di specie, dagli atti emerge che dal momento in cui la relazione tra la ricorrente e l'ex compagno avrebbe iniziato ad incrinarsi, ovvero tra il 2012 e il 2013, la donna avrebbe chiesto l'intervento del capovillaggio in due occasioni: il 1° gennaio 2015 e il 29 agosto 2016. Nella prima occasione, dal verbale redatto in tale occasione si evince che la ricorrente avrebbe accusato l'uomo di averla picchiata dopo un'incomprensione. L'ufficio avrebbe chiesto allo stesso di presentarsi e, dopo aver discusso con la coppia, riscontrato che la donna aveva subito delle lesioni corporee minori. L'ex compagno si sarebbe scusato e entrambi sarebbero stati d'accordo di rientrare insieme presso la loro abitazione (cfr. atto SEM n. 56). Il litigio sarebbe poi stato considerato risolto dopo che l'uomo avrebbe promesso che non avrebbe più agito in tal modo. In questo primo caso, l'intervento della polizia non si sarebbe pertanto reso necessario. Nella seconda occasione, invece, la ricorrente si sarebbe recata presso l'ufficio, dopo essere stata curata in ospedale lo stesso giorno (cfr. atto SEM n. 56), per segnalare che sarebbe stata ferita dall'ex compagno con un coltello da cucina. L'ufficio avrebbe richiesto l'intervento dell'unità di polizia responsabile per la protezione dei minori e della famiglia (cfr. atto SEM n. 56). Dall'incarto non si evince tuttavia se la ricorrente abbia sporto effettivamente denuncia o se l'ufficio abbia concretamente inoltrato tale richiesta all'autorità competente. Per quanto concerne infine l'ultimo evento accaduto nel mese di giugno 2018, contrariamente alla richiesta della polizia di recarsi presso il villaggio per denunciare quanto accaduto, la stessa non avrebbe informato le competenti autorità per paura di incontrare l'ex compagno o per l'impossibilità di fornire alle autorità una certa somma di denaro (cfr. atto SEM n. 54/13, R20). Nonostante in queste due ultime situazioni non risulti chiaramente se effettivamente le autorità ugandesi abbiano offerto una protezione adeguata alla ricorrente, il Tribunale ritiene che il motivo di persecuzione sollevato non fosse più rilevante ai fini dell'asilo siccome non più attuale. Dagli atti risulta, infatti, a dire della scrivente autorità che la ricorrente non avesse più alcun timore di incontrare il suo ex compagno dopo che la stessa ha trovato una sistemazione alternativa a Masaka, dove sarebbe recata con i figli e sarebbe rimasta dal mese di giugno del 2018 al mese di dicembre 2019. Ella sarebbe infatti riuscita a mettere in salvo sé stessa e i propri figli. Quanto ritenuto dal Tribunale trova d'altronde conferma nelle esposizioni della ricorrente stessa la quale ha confermato che si sarebbe recata all'estero per motivi lavorativi (cfr. atto SEM n. 38/18, R135) e non per fuggire dall'uomo. La stessa non avrebbe, infine, più avuto a che fare personalmente con lo stesso a partire dal momento in cui avrebbe lasciato l'ex compagno (cfr. atto SEM n. 54/15, R33). Il timore avanzato non può pertanto essere considerato attuale non esistendo un nesso temporale e materiale tra la presunta persecuzione e l'espatrio. 5.4.4 Ferme queste premesse, la questione a sapere se la ricorrente abbia effettivamente, nelle tre summenzionate occasioni, ottenuto una protezione adeguata da parte delle autorità ugandesi può rimanere irrisolta. 5.5 Per queste ragioni, i motivi d'asilo invocati dalla ricorrente non sono pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi. L'autorità inferiore ha pertanto rettamente respinto la sua domanda d'asilo.
6. La decisione impugnata non viola il diritto federale (art. 3 LAsi) e stabilisce i fatti rilevanti in modo corretto e completo (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso dev'essere pertanto respinto.
7. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali risulta essere senza oggetto.
8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
9. La decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni