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D-1740/2021

D-1740/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-05-03 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. Il (...) dicembre 2020, l'interessato, dichiaratosi cittadino somalo, di etnia somala e religione musulmana, nonché minorenne, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto SEM n. [{...}]-4/2). Secondo le ricerche intraprese dall'autorità inferiore nella banca dati europea «EURODAC», il successivo 30 dicembre 2020, è risultato che al medesimo erano state prese le impronte dattiloscopiche e registrato in B._______ il (...) (cfr. atti SEM n. 10/1, n. 11/1 e n. 12/2). B. Il succitato è stato sentito nell'ambito di una prima audizione quale richiedente minorenne non accompagnato (di seguito: RMNA) il (...) gennaio 2021, in presenza del suo rappresentante legale e persona di fiducia (cfr. atto SEM n. 21/11). Quest'ultimo, nel corso del medesimo colloquio, ha consegnato un rapporto stilato dal (...) del (...), che arriva alla conclusione che per l'interessato vi sarebbero degli indizi di tratta di esseri umani (di seguito: TEU; cfr. atti SEM n. 21/11, lett. f, pag. 2 e n. 24/3). Durante la summenzionata audizione, il richiedente ha in sunto, e per quanto qui di rilievo, riferito di appartenere al clan C._______, sotto clan D._______, sotto sotto clan E._______, e di aver vissuto sin dalla nascita, sempre nel quartiere F._______, nella (...) di G._______ (situata nella regione H._______, nel [...] della Somalia). Egli avrebbe frequentato una scuola gestita da un'organizzazione internazionale per (...) o (...) anni, e fino al mese di (...), oltreché una scuola serale privata sita nel suo quartiere e gestita da un suo cugino. Suo padre sarebbe stato capo tradizionale del suo clan e quando il richiedente avrebbe avuto (...) anni, il genitore sarebbe stato contattato da parte di membri di Al-Shabaab, che gli avrebbero intimato di arruolare uno dei suoi figli maschi nel loro gruppo, minacciandolo altrimenti di morte. Il fratellastro si sarebbe così dato alla fuga in I._______. Successivamente, il padre sarebbe nuovamente stato contattato da affiliati di Al-Shabaab, i quali avrebbero fatto esplicito riferimento all'interessato, dicendo che allorché avesse compiuto (...) anni, il padre glielo avrebbe dovuto consegnare. L'unico contatto diretto con Al-Shabaab da parte dell'interessato, risalirebbe ad una sera, allorché egli stava rincasando con il fratello, quando sarebbero stati fermati e perquisiti da membri di Al-Shabaab ed in seguito picchiati, poiché il padre non avrebbe ottemperato alle loro richieste, ed infine lasciati partire. Il genitore avrebbe narrato al figlio delle succitate telefonate e, non volendo adempiere alle richieste di Al-Shabaab, gli avrebbe riferito che avrebbe contattato un suo fratello in J._______, per poterlo far partire dalla Somalia. Nel frattempo però l'interessato avrebbe conosciuto un ragazzo suo vicino di casa, il quale, promettendogli di condurlo in Europa a suo carico, lo avrebbe determinato a partire con lui. Tale suo convincimento, sarebbe scaturito dalle problematiche succitate con Al-Shabaab, nonché poiché nel suo Paese non vi sarebbe la possibilità di studiare ed andare avanti. Nel (...) del (...), sarebbe quindi espatriato con il conoscente dapprima verso l'K._______ poi in L._______. Tuttavia, quivi sarebbe stato abbandonato dal compagno di viaggio, ed avrebbe in seguito appreso che in realtà quest'ultimo era un passatore che collaborava con il passatore del posto. Il primo lo avrebbe venduto al secondo e quest'ultimo a sua volta lo avrebbe in seguito ceduto ad altri passatori che lo avrebbero in seguito condotto in M._______. In tale Paese egli sarebbe stato rinchiuso dapprima in un campo a N._______ ed in seguito a O._______, maltrattato, picchiato diverse volte ed anche torturato con la corrente elettrica, in quanto non avrebbe avuto i soldi per pagare i precitati. Anche la madre, contattata svariate volte dai passatori, sarebbe stata impossibilitata di mandargli il denaro richiesto. Lo stesso il padre, in quanto egli sarebbe stato nel frattempo arrestato da Al-Shaabab. Un giorno, tuttavia, impietositisi per la sua giovane età e poiché malato, lo avrebbero fatto partire con un gruppo di altre (...) persone verso l'Europa. Giunto in B._______, sarebbe riuscito a fuggire dal centro ove lo avevano sistemato prima di dover sottoporsi ad un'audizione. In tale Paese non avrebbe peraltro né presentato una domanda d'asilo, né ricevuto alcun permesso. C. C.a A fronte delle allegazioni di tratta di esseri umani del richiedente, con quest'ultimo si è tenuto, in data (...) febbraio 2021, un colloquio apposito (cfr. atto SEM n. 31/13). Nel corso del medesimo, egli ha in particolare asserito di non aver più avuto alcun contatto con il ragazzo che lo avrebbe condotto con lui, di nome "(...)", a partire dal L._______. L'interessato sarebbe stato convinto da quest'ultimo a partire, in quanto egli sapeva che, una volta raggiunta la maggiore età, avrebbe dovuto collaborare con il gruppo Al-Shaabab, quindi o uccidere qualcuno o venire ucciso. Alla fine del verbale, il funzionario incaricato della SEM, gli ha comunicato che, poiché le sue dichiarazioni conterrebbero alcuni indizi a dimostrazione che egli potrebbe essere stato vittima di un reato connesso alla TEU durante il viaggio dalla Somalia alla M._______, l'autorità inferiore sarebbe stata obbligata per legge a fornire le informazioni afferenti alle autorità di perseguimento preposte (cfr. atto SEM n. 31/13, D59, pag. 11). Reso edotto ed interpellato circa il suo diritto di prevalersi di un periodo di trenta giorni di recupero e di riflessione ai sensi dell'art. 13 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005 (RS 0.311.543), in particolare riguardo ad una sua collaborazione con le autorità competenti, in quanto sussisterebbero dei ragionevoli motivi per credere che egli sia vittima di tratta; il richiedente ha espresso la sua volontà di rinunciarvi (cfr. atto SEM n. 31/13, D64 segg., pag. 11 seg.). C.b Sulla scorta di quanto sopra, la SEM ha segnalato all'organo di polizia preposto il caso dell'interessato quale vittima di tratta (cfr. atti SEM n. 34/3, n. 35/1, n. 36/29 e n. 37/2), il quale, sulla base degli elementi forniti dall'interessato, ha deciso di non svolgere ulteriori accertamenti; tuttavia riservando la possibilità per il richiedente di indirizzarsi alla polizia cantonale competente quale vittima di tratta (cfr. atto SEM n. 40/4). D. Per mezzo dell'audizione tenutasi il (...) marzo 2021, l'interessato è stato questionato in particolare riguardo ai suoi motivi d'asilo. Rispetto a quanto riferito nel corso della prima audizione RMNA, egli ha addotto che dopo la partenza del fratello in I._______, nel (...) mese del (...), le telefonate dei membri di Al-Shabaab al padre, si sarebbero intensificate, con una cadenza di (...) o (...) volte al giorno. In tali telefonate, essi avrebbero rammentato al padre che, allorché il figlio avrebbe avuto (...) anni, sarebbe dovuto andare a lavorare per loro. Il richiedente ha inoltre addotto che con il padre non avrebbe concordato nulla perché potesse lasciare la Somalia (cfr. atto SEM n. 42/11, D63, pag. 8), e che avrebbe appreso durante il suo viaggio che il genitore sarebbe stato arrestato da uomini di Al-Shabaab, poiché i suoi due figli non avrebbero voluto lavorare e collaborare con loro. Il genitore sarebbe rimasto loro prigioniero dal (...) mese del (...) sino al (...) mese del (...) e sarebbe stato liberato grazie all'intervento degli anziani del villaggio. Prima del suo rilascio tuttavia lo avrebbero minacciato che, in caso suo figlio sarebbe rientrato in Somalia, avrebbe dovuto fare quello che a loro aggradava (cfr. atto SEM n. 42/11, D69, pag. 8). Pertanto, nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, egli teme di essere sequestrato da parte di Al-Shabaab (cfr. atto SEM n. 42/11, D68, pag. 8). A supporto della sua domanda d'asilo, l'interessato ha depositato agli atti gli originali del suo certificato di nascita, nonché di un certificato relativo la conferma della sua identità ("Certificate of identity confirmation") (cfr. atti SEM n. 45/1 e n. 46/2). E. Il 25 marzo 2021, il rappresentante legale e persona di fiducia del richiedente, ha presentato il suo parere al progetto di circolazione dell'autorità inferiore del 24 marzo 2021 (cfr. atti SEM n. 44/6 e n. 47/3). F. Con decisione datata 26 marzo 2021 - notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 52/1) - la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciandone nel contempo il suo allontanamento, ma ponendolo al beneficio dell'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento. G. Con plico raccomandato del 16 aprile 2021 (cfr. risultanze processuali), l'insorgente si è aggravato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la decisione dell'autorità di prime cure summenzionata, postulando a titolo principale l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera ed a titolo subordinato la restituzione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni e per completamento istruttorio. Contestualmente, ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; sentenza del Tribunale D-4820/2020 del 10 novembre 2020 consid. 7 [prevista per la pubblicazione come DTAF]), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, e non avendo egli censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo (cfr. DTF 142 I 155 consid. 4.4.2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed., 2011, pag. 291-292).

4. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 5. 5.1 Secondo l'autorità di prime cure, in primo luogo le dichiarazioni rese dall'insorgente in relazione al fatto che egli sarebbe espatriato dalla Somalia per evitare che membri di Al-Shabaab, che avrebbero minacciato direttamente il padre in merito, lo obbligassero a lavorare per loro, sarebbero inverosimili. Ciò poiché i suoi asserti, circa gli eventi proposti, non sarebbero sufficientemente circostanziati ed attendibili. Tanto più,

Erwägungen (32 Absätze)

E. 6 Innanzitutto il Tribunale rileva che, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, ritiene la minore età del ricorrente assodata, ragione per cui non vi è modo di scostarsi dalle conclusioni dell'autorità inferiore in merito, che ha applicato al richiedente, lungo tutto il corso della procedura, ove il caso, le disposizioni applicabili agli RMNA.

E. 7 Preliminarmente occorre chinarsi sulle censure formali sollevate dal ricorrente.

E. 7.1.1 In primo luogo, egli censura l'applicazione della procedura celere al suo caso, invece che il suo smistamento in procedura ampliata, che avrebbe comportato anche un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, nonché la violazione del suo diritto di essere sentito.

E. 7.1.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 7.1.3 Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 26 - 35 PA). Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale federale 2C.1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). Al contrario, l'autorità commette una denegata giustizia formale proibita dall'art. 29 cpv. 2 Cost., se omette di pronunciarsi in relazione a delle censure che presentano una certa pertinenza, o di prendere in considerazione delle allegazioni e argomenti importanti per la decisione da rendere (cfr. DTF 141 I 557 consid. 3.2.1, 138 I 232 consid. 5.1,134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 e giurisprudenza ivi citata; DTAF 2013/23 consid. 6.1.1).

E. 7.1.4 Ora, venendo al caso in parola, il Tribunale rileva d'ingresso come la questione circa lo smistamento tra la procedura celere (art. 26c LAsi) e la procedura ampliata (art. 26d LAsi), è già stata trattata dalla precitata autorità ricorsuale nella sua sentenza di principio E-6713/2019 del 9 giugno 2020 (prevista per la pubblicazione quale DTAF). Alla stessa si può pertanto senz'altro rinviare per ulteriori dettagli (cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribunale D-1909/2020 del 12 gennaio 2021 consid. 4). Nel caso in rassegna, poiché la domanda d'asilo era stata presentata dal richiedente l'asilo già in data (...) dicembre 2020 (cfr. atto SEM n. 4/2), sino all'inizio della procedura celere - ovvero con l'audizione sui motivi d'asilo tenutasi il (...) marzo 2021 (cfr. atto SEM n. 42/11) - l'autorità inferiore ha pacificamente superato il termine ordinatorio e massimale, di 21 giorni concernente la fase preparatoria (cfr. sentenza del Tribunale E-6713/2019 consid. 8.3 con ulteriore riferimento citato). Tale termine risulta essersi protratto segnatamente a causa dello stato di salute del medesimo e degli accertamenti medici in tal senso che la SEM ha dovuto eseguire come pure in ragione agli elementi di TEU emersi nel corso della prima audizione RMNA, nel rapporto (...) e nell'audizione TEU del (...) febbraio 2021. La fase successiva, ha invece rispettato il termine previsto di otto giorni lavorativi disposti dalla procedura celere, essendo che la decisione è stata emanata il 26 marzo 2021, come pure il giorno stesso il ricorrente è stato attribuito al P._______ (cfr. atto SEM n. 48/4), ciò che rispetta ampiamente la finalità della procedura celere che è quella di giungere ad una decisione definitiva nei casi non complessi entro 140 giorni, compresa la durata dell'eventuale litispendenza ricorsuale (cfr. art. 24 cpv. 4 LAsi; Brunner Arthur, Beschleunigung des Asylverfahrens in der Schweiz: Verfahrensökonomie im Dienste eines fairen Verfahrens?, in: Zeitschrift für das gesamte Verfahrensrecht [GVRZ] 2020, pag. 8 e seg.). A fronte di tali elementi, il Tribunale concorda con il ricorrente con il fatto che, vista la prevedibilità che i tempi d'evasione nella procedura preparatoria, sarebbero stati difficilmente rispettati, la SEM avrebbe dovuto optare per la procedura ampliata, in quanto l'autorità inferiore ha ampiamente superato il termine di cui all'art. 26 cpv. 1 LAsi. Tuttavia, nel caso in parola la decisione dell'autorità inferiore è intervenuta nei tempi normativamente previsti per quanto attinente la fase in procedura celere (art. 26c LAsi in relazione con l'art. 37 cpv. 2 LAsi), e la scelta di quest'ultima piuttosto che quella ampliata, non ha comportato per l'insorgente, a differenza di quanto da egli sostenuto nel gravame, alcuna violazione del suo diritto di essere sentito. Il ricorrente è stato difatti rappresentato legalmente durante il corso dell'intero iter procedurale; rappresentante che ha funto anche da persona di fiducia dell'interessato. Il medesimo ha potuto sempre presentare, lungo tutto il corso della procedura i mezzi probatori che riteneva rilevanti, come pure esprimersi circa le risultanze determinanti dell'autorità inferiore (in particolare con la presentazione del suo parere del 25 marzo 2021 al progetto di decisione della SEM). Inoltre il ricorrente, anche se in applicazione dell'art. 10 dell'Ordinanza Covid-19 asilo, ha potuto interporre un ricorso entro il termine di 30 giorni, stesso termine previsto per la procedura ampliata, sufficientemente motivato e corposo. Per l'insorgente non è pertanto ravvisabile alcun pregiudizio arrecatogli dalla trattazione del suo caso in procedura celere piuttosto che in quella ampliata, avendo segnatamente potuto presentare tutte le sue argomentazioni con il parere al progetto di decisione della SEM, come pure successivamente con il ricorso. Visto quanto precede, un rinvio all'autorità inferiore per il superamento del termine di 21 giorni per la fase preparatoria, anche ai fini d'economia processuale, non risulta essere opportuno, dato che il ricorrente non è incorso in alcun pregiudizio dalla scelta della SEM. Il provvedimento impugnato, per quanto abbia superato il termine di 21 giorni legalmente previsto per la fase preparatoria (cfr. art. 26 cpv. 1 LAsi), non è quindi di per sé solo un elemento sufficiente che possa condurre il Tribunale ad annullare lo stesso. Oltretutto, non si comprende quali aspetti l'autorità inferiore avrebbe erroneamente considerato rispettivamente insufficientemente accertato in violazione del principio inquisitorio. In tale contesto si osserva come l'autorità inferiore ha segnatamente effettuato con il richiedente sia un'audizione TEU articolata, onde interrogare ed individuare se costui fosse una potenziale vittima di tratta (cfr. atto SEM n. 31/13), nonché ha accertato in modo completo e sufficiente lo stato di salute del medesimo, il quale nel frattempo risulta essere tornato in buona salute (cfr. atti SEM n. 14/1, n. 15/2, n. 17/2, n. 18/2, n. 20/2, n. 26/2, n. 27/2, n. 28/2, n. 30/2, n. 42/11, D3, pag. 2 e D8, pag. 2). La SEM ha inoltre puntualmente informato (...), del fatto che l'interessato potesse essere una vittima potenziale di tratta, che dopo ulteriori accertamenti ha deciso di non aprire alcuna inchiesta (cfr. atto SEM n. 34/3, n 35/1, n 36/29, n. 37/2 e n. 40/4). Per il resto, le motivazioni generiche espresse su questo punto dal ricorrente (cfr. p.to 3, pag. 5 segg. del ricorso), appaiono in realtà atte ad ottenere una valutazione differente delle sue allegazioni rispetto a quanto deciso dall'autorità resistente, che però riguarda una valutazione del merito della questione, che verrà pertanto analizzata dappresso (cfr. infra consid. 8). L'unico argomento che nel gravame appare essere circostanziato in proposito, risulta essere l'asserto che il ricorrente non sarebbe stato posto dall'autorità inferiore, nel corso dell'audizione sui motivi, dinnanzi ad alcuna contraddizione di sorta in merito al pestaggio subito da membri di Al-Shabaab. Per quanto dai verbali non risulti effettivamente che all'interessato sia stata data la facoltà di prendere posizione circa tale incoerenza tra le sue dichiarazioni; tuttavia dal punto di vista delle incongruità tra le asserzioni della medesima persona, ciò non pone alcun problema particolare, trattandosi di una questione attinente all'apprezzamento delle prove, e non vi è quindi spazio in tale contesto di constatare la violazione di alcun diritto processuale. Posto che l'autorità di prime cure disponeva di sufficienti elementi al riguardo, non è quindi riscontrabile alcuna violazione del suo dovere di accertare i fatti (cfr. Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1994 n. 13 consid. 3b; sentenza del Tribunale D-3240/2017 del 25 settembre 2017 consid. 6.6.1).

E. 7.1.5 Alla luce di quanto sopra enucleato, il Tribunale ritiene che l'autorità resistente, abbia istruito correttamente la causa, in particolare adempiendo ai suoi obblighi di cui alla giurisprudenza inerente la tratta di esseri umani, esposta nella DTAF 2016/27 (cfr. in particolare consid. 5) alla quale si può per il resto rinviare. Inoltre, in relazione all'attribuzione del ricorrente alla procedura celere piuttosto che a quella ampliata, per i motivi sopra addotti, gli atti di causa non devono essere rinviati alla SEM, a causa del superamento del termine di cui all'art. 26 cpv. 1 LAsi da parte dell'autorità predetta. Ne consegue che, né la censura relativa all'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti determinanti da parte dell'autorità inferiore - e di convesso quindi alla violazione del principio inquisitorio - né quella inerente la violazione del suo diritto di essere sentito, sono destinate ad esito favorevole.

E. 7.2.1 In secondo luogo, l'insorgente ritiene che la sommarietà dell'argomentazione sviluppata dalla SEM nel provvedimento sindacato, in particolare non avendo dato riscontro nella medesima ad alcuni punti segnalati dal rappresentante legale nel suo parere, risulterebbe incompatibile con l'obbligo di motivazione ex art. 35 PA, rispettivamente con il diritto di essere sentito dell'insorgente ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost.

E. 7.2.2 Ebbene, nella presente disamina mal si comprende quali siano gli aspetti essenziali, secondo la giurisprudenza sopra evidenziata (cfr. consid. 7.1.3), che l'autorità inferiore avrebbe tralasciato nella sua decisione. La SEM ha difatti sufficientemente motivato la sua decisione esprimendosi sugli elementi che avrebbe ritenuto determinanti per pronunciarsi sulla verosimiglianza degli asserti dell'insorgente. In particolare, contrariamente a ciò che afferma il ricorrente, essa ha apprezzato le spiegazioni fornite nel suo parere dal rappresentante legale, non soltanto giungendo alla conclusione che tali considerazioni non mutassero il parere della SEM concernente l'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'insorgente, ma ha fornito nel provvedimento impugnato maggiori elementi valutativi a sostegno delle sue tesi rispetto al progetto di decisione (cfr. p.to II/2, pag. 6 seg.). Segnatamente si è espressa circa i motivi d'inverosimiglianza del pestaggio da parte di membri di Al-Shabaab, dell'incoerenza nell'esposizione dello stesso episodio da parte dell'insorgente nelle due audizioni; come pure circa la vaghezza della sua narrazione in rapporto alle telefonate ed all'arresto del padre. Ciò andando incontro sufficientemente ai punti sollevati dall'insorgente nel suo parere, il quale ha manifestamente potuto comprendere, per il tramite del suo rappresentante legale, i motivi della decisione sindacata, come attestano anche gli argomenti espressi nel merito nel suo ricorso, impugnandola in piena conoscenza di causa.

E. 7.2.3 Ne discende che i motivi che hanno condotto l'autorità intimata a pronunciarsi in merito all'inverosimiglianza dei suoi asserti e quindi a non riconoscergli la qualità di rifugiato ed a respingere la sua domanda d'asilo, emergono in modo soddisfacente, ai sensi normativi, dalla decisione impugnata. Per il che, la censura formale in tal senso risulta essere infondata e deve conseguentemente essere respinta.

E. 7.3 Visto tutto quanto sopra, sotto il piano formale, il provvedimento impugnato merita piena tutela.

E. 8 Ciò posto, occorre ora analizzare se le allegazioni presentate dall'insorgente, adempiano o meno alle condizioni di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi.

E. 8.1 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi).

E. 8.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 8.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 egiurisprudenza ivi citata).

E. 8.4 Nel caso in parola, le allegazioni del ricorrente circa il motivo principale che lo avrebbe condotto all'espatrio, ovvero la volontà di membri di Al-Shabaab di arruolarlo nel loro gruppo all'età di (...) anni, alla stessa stregua della conclusione a cui è giunta la SEM nella decisione impugnata, non convincono il Tribunale.

E. 8.4.1 In primo luogo, non stupisce che l'autorità inferiore abbia considerato insufficientemente sostanziate le dichiarazioni del richiedente asilo circa tale evenienza. Invero, anche considerando la giovane età dell'insorgente al momento dei fatti incorsi - ovvero (...) anni - e della sua esposizione in Svizzera allorché aveva (...) anni compiuti, dapprima si osserva come in entrambe le audizioni egli non abbia fornito alcun dettaglio particolare riguardo all'incontro che lui ed il fratellastro avrebbero avuto con uomini di Al-Shabaab, riferendo in modo generico soltanto il numero di persone che li avrebbero fermati, di essere stati perquisiti nonché lasciati andare, e che tale avvenimento sarebbe avvenuto circa (...) o (...) mesi prima il suo espatrio dalla Somalia (cfr. atti SEM n. 21/11, p.to 7.02, pag. 9; 42/11, D19, pag. 3 seg.; D27 segg., pag. 5). Egli non ha tuttavia, saputo meglio contestualizzare e caratterizzare tale episodio, né rispetto alle persone coinvolte ed a come essi sarebbero stati fermati, né in relazione al luogo esatto ove sarebbe avvenuto il fermo, come neppure circa le emozioni che egli avrebbe provato in quel momento ed a ciò che avrebbe fatto in seguito allo stesso. Anche per quanto concerne le telefonate ricevute dal padre, oltreché riportare in modo per lo più stereotipato e vago il contenuto delle stesse rispetto a quanto riferitogli dal genitore in merito, la narrazione dell'insorgente nelle due audizioni, risulta essere priva di elementi sostanziati, concreti e circostanziati, che possano dare l'impressione che l'interessato abbia realmente vissuto gli episodi narrati. Invero, a parte reiterare più volte che gli Al-Shabaab avrebbero riferito al padre che allorché il figlio avrebbe avuto (...) anni sarebbe dovuto andare a lavorare per loro, come pure che le telefonate dopo la partenza del fratello si sarebbero intensificate, con una cadenza di circa (...) o (...) volte al giorno (cfr. atti SEM n. 21/11, p.to 7.01, pag. 9; 42/11, D19 segg., pag. 3 segg.), maggiori delucidazioni da parte sua in merito non ve ne sono state. Peraltro stupisce che, malgrado egli fosse rimasto in contatto con il padre anche una volta giunto in Svizzera (cfr. atti SEM n. 21/11, p.to 4.04, pag. 7; n. 42/11, D13, pag. 3), quest'ultimo non gli abbia più detto nulla circa eventuali contatti avuti con Al-Shabaab dopo il suo rilascio dall'arresto, né che egli abbia posto alcun quesito in tal senso al genitore, essendo il timore di essere arruolato dal medesimo gruppo il motivo essenziale che egli ha fatto valere per la sua domanda d'asilo (cfr. atto SEM n. 42/11, D19, pag. 4; D69 seg., pag. 8 seg.). Come a ragione sottolineato dalla SEM nel provvedimento avversato, i pochi elementi forniti dall'insorgente circa i suoi motivi d'asilo, risultano maggiormente stridere se raffrontati con il racconto, dettagliato, concreto e ricco di indizi di vissuto, circa il viaggio che egli avrebbe intrapreso dal suo Paese d'origine sino a lasciare la M._______ in mano ai diversi passatori (cfr. atto SEM n. 21/11, p.to 5.01 seg., pag. 7 seg.; atto n. 31/13, D6 segg., pag. 3 segg.). Per il resto, non possono in merito essere seguite le considerazioni esposte dal rappresentante nel ricorso, atte a scusare la carenza di dettagli nella narrazione dei motivi d'asilo da parte dell'insorgente. Il fatto invero che egli abbia subito degli eventi traumatici durante il viaggio d'espatrio e sia stato minacciato soltanto una volta da parte di membri di Al-Shabaab, come pure che le restanti evenienze le avrebbe apprese dal padre che non viveva con lui, non sono in alcun modo esplicative della pochezza e laconicità degli elementi da lui forniti, e che, una volta di più si ricorda, lo avrebbero determinato all'espatrio. Inoltre il ricorrente ha avuto modo, come per quanto esposto in rapporto alla tratta di esseri umani di cui sarebbe stato vittima, visto il lungo periodo trascorso, di ripensare senz'altro agli stessi, nonché avrebbe avuto più di un'occasione anche di riparlarne con i genitori. In tal senso, non può assurgere a scusante neppure la circostanza addotta dal rappresentante legale che il ricorrente non sarebbe potuto essere stato preparato in modo così adeguato all'audizione sui motivi d'asilo come invece fatto per l'audizione TEU, e quindi che ne sarebbe derivato un racconto più breve della prima rispetto alla seconda.

E. 8.4.2 A quanto sopra, si aggiungono diverse incoerenze nelle allegazioni dell'insorgente, che non risultano essere compatibili con eventi che egli avrebbe realmente vissuto. Se in un primo momento egli ha difatti asserito che durante l'episodio in cui lui ed il fratello sarebbero stati fermati da affiliati di Al-Shabaab, essi sarebbero stati picchiati poiché il padre non avrebbe ascoltato ciò che loro gli avrebbero detto (cfr. atto SEM n. 21/11, p.to 7.02, pag. 9); di tali percosse non se ne trova traccia nel racconto dello stesso evento offerto nell'audizione sui motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. 42/11, D19, pag. 3 seg.). In quest'ultima, invece, viene allegata una minaccia rivolta a loro dagli uomini di Al-Shabaab, anche nei confronti del padre (cfr. atto SEM n. 42/11, D19, pag. 3 seg.), che però risulta essere totalmente assente nella prima versione resa dal medesimo (cfr. atto SEM n. 21/11, p.to 7.02, pag. 9). Ora, tali versioni risultano fra loro chiaramente discrepanti, e non può quindi essere seguita la tesi semplicistica del rappresentante legale dell'insorgente esposta nel gravame, che ritiene che in realtà in una siano stati aggiunti maggiori dettagli rispetto all'altra. Ulteriore incongruenza la si rimarca circa gli asserti dell'insorgente in merito al momento in cui il fratellastro si sarebbe dato alla fuga in I._______. Se invero in un primo tempo egli ha riferito che la stessa sia intervenuta dopo la prima telefonata avuta con il padre da membri di Al-Shabaab (cfr. atti SEM n. 21/11, p.to 7.01, pag. 9; n. 42/11, D19, pag. 3); invece in seguito ha ricondotto la stessa a subito dopo l'episodio della perquisizione da parte dei medesimi (cfr. atto SEM n. 42/11, D19, pag. 3). Successivamente, durante la stessa audizione, ha modificato nuovamente le sue allegazioni, adducendo che sarebbero trascorsi circa un paio di mesi, ove sarebbero intervenute diverse telefonate di Al-Shabaab al padre, dall'episodio della perquisizione sino alla partenza del fratellastro in I._______ (cfr. atto SEM n. 42/11, D26 segg., pag. 4 seg.). Inoltre nel corso della seconda audizione egli ha negato di aver concordato qualcosa con il padre in merito al suo espatrio dalla Somalia (cfr. atto SEM n. 42/11, D63, pag. 8), allorché invece nella prima audizione egli aveva esplicitamente riferito che il padre avrebbe voluto contattare il fratello in J._______ per farlo partire (cfr. atto SEM n. 21/11, p.to 7.01, pag. 9), evenienza del resto del tutto assente nell'audizione sui motivi d'asilo.

E. 8.4.3 Appare inoltre del tutto illogico che Al-Shabaab d'un canto pretendesse che uno dei figli gli venisse consegnato dal padre del ricorrente, e d'altro canto che, allorché l'insorgente ed il fratello si sarebbero trovati in mano loro, sarebbero potuti rientrare al loro domicilio senza subire particolari conseguenze (cfr. atti SEM n. 21/11, p.to 7.02, pag. 9; 42/11, D19, pag. 3 seg.). Inoltre, appare poco credibile che i medesimi si siano focalizzati unicamente su due figli del genitore (ovvero il ricorrente ed un fratellastro maggiore), allorché egli avrebbe avuto, sempre abitanti nello stesso posto, diversi altri figli maschi (cfr. atto SEM n. 21/11, p.to 3.01, pag. 6).

E. 8.4.4 Da ultimo, anche dal profilo della plausibilità, vi sono degli elementi nel racconto dell'insorgente, che si scontrano con le informazioni a disposizione di questo Tribunale in merito al modus operandi del gruppoAl-Shabaab nel contesto somalo, in particolare per il reclutamento di minori tra le loro fila.

E. 8.4.4.1 In primo luogo si osserva come il gruppo Al-Shabaab, non controllerebbe la (...) di G._______, (...) della regione H._______, la quale sarebbe in mano al governo, come invece altre regioni della Somalia - anche limitrofe alla precitata (cfr. Landinfo, Query response, Somalia: Al-Shabaab areas in Southern Somalia, 21 maggio 2019, < https://landinfo.no/wp-content/uploads/2019/06/Query-response-Somalia-Al-Shabaab-areas-in-Southern-Somalia-21052019-final.pdf >, consultato da ultimo il 26 aprile 2021). Sebbene non possa essere escluso il caso di reclutamento di minori da parte di Al-Shabaab anche nella regione dell'H._______ (nel [...], avrebbero interessato [...] minorenni); tuttavia le scomparse di questi ultimi come pure il loro reclutamento - anche tramite minacce indirizzate ai loro famigliari (casi che sarebbero avvenuti nelle regioni di Q._______, R._______ e S._______, in quest'ultima regione nel [...] del [...] avrebbero forzato le famiglie con più di un figlio, a cederne uno a Al-Shabaab) - avverrebbero in larga parte nei territori occupati da tale gruppo. Inoltre, i minori vittime di tali atti, avrebbero in generale tra i 13 ed i 17 anni d'età; anche se vi sarebbero stati casi di minorenni con età inferiori alle precedenti citate (cfr. U.S. Departement of State [USDOS], 2020 Country Report on Human Rights Practices: Somalia, 30 marzo 2021, < https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/somalia/ >; USDOS, 2020 Trafficking in Persons Report: Somalia, 25 giugno 2020; < https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/somalia/ >; USDOS, 2020 Country Report on Human Rights Practices: Somalia, 30 marzo 2021, https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/somalia/ ; European Asylum Support Office [EASO], COI Query, Information on forced recruitement by Al-Shabaab in the government - controlled areas, methods of recruitement, recruitement procedure, profiles of the recruited, consequences of refusal to join the group, 25 ottobre 2019, < https://www.ecoi.net/en/file/local/2019114/ 2019_10_25_EASO+COI+QUERY_SOMALIA_AL+SHABAAB_FORCED _RECRUITEMENT_Q25.pdf >; Landinfo, ibidem; tutti consultati da ultimo il 26 aprile 2021).

E. 8.4.4.2 Visto tale contesto, appare dapprima essere poco verosimile che il ricorrente sarebbe stato fermato da uomini di Al-Shabaab in un contesto (...) che loro non controllerebbero di fatto. Inoltre, sempre in merito a tale evento, come già sopra osservato (cfr. consid. 8.4.3) non appare essere credibile che l'insorgente - ed ancor meno il fratello che era maggiore di lui - siano stati fatti rincasare da parte di membri di Al-Shabaab, allorché li avrebbero avuti in loro possesso durante la perquisizione, e dopo aver già preteso dal padre l'invio di uno dei suoi figli maschi (cfr. atti SEM n. 21/11, p.to 7.02, pag. 9; n. 42/11, D19, pag. 3 seg.). Per di più, neppure il fatto che essi avrebbero voluto attendere i (...) anni del ricorrente, prima di esigere che venisse a loro inviato dal padre, visto che egli avrebbe secondo la religione islamica raggiunto la (...) come da egli asserito (cfr. atto SEM n. 42/11, D53, pag. 7), appare essere una circostanza credibile. Da quanto sopra esposto, si evince difatti, come Al-Shabaab arruoli nei suoi ranghi anche bambini ben minori di (...) anni e non si faccia in tal senso alcuno scrupolo anche a rapire i medesimi.

E. 8.5 In definitiva, le dichiarazioni del ricorrente non possono essere qualificate come in preponderanza verosimili. Visto tutto quanto sopra, ci si può del resto esimere dal valutare se l'arresto del padre dell'insorgente da parte di membri di Al-Shabaab sia verosimile o meno, in quanto anche se lo stesso venisse riconosciuto tale, il motivo alla base del medesimo così come presentato dal ricorrente, è stato ritenuto inattendibile. Non si può pertanto ritenere che quest'ultimo sia espatriato a causa delle problematiche che avrebbe avuto in relazione al gruppo Al-Shabaab.

E. 9.1 A titolo meramente abbondanziale, il Tribunale rileva come, vista l'inverosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente in ordine ad un suo reclutamento da parte di Al-Shabaab, non sussiste per lo stesso neppure un timore fondato di subire delle future persecuzioni nel caso di un suo rientro in patria. Invero, né dal profilo soggettivo, né da quello oggettivo - in particolare visto il luogo di provenienza del medesimo e le considerazioni già sopra addotte (cfr. consid. 8.4.4) - vi sono elementi per ritenere che, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, egli sarà esposto a subire dei pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi da parte del gruppo summenzionato. Le uniche circostanze relative alla minore età dell'insorgente, al fatto che il padre fosse il capo tradizionale del suo clan, come pure al contesto vigente in Somalia nell'ambito del reclutamento di minori da parte di Al-Shabaab - come indicato nel ricorso dall'insorgente (cfr. p.to 3, pag. 11) - possono difatti essere unicamente indicativi di eventuali minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano, ma che non risultano tuttavia, di per sé, essere pertinenti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 9.2 Per quanto concerne le altre dichiarazioni relative ai motivi d'asilo dell'insorgente, ovvero il fatto che non vi fosse la possibilità di studiare e di lavorare in Somalia (cfr. atti SEM n. 21/11, p.to 7.01, pag. 9; n. 42/11, D19, pag. 4), a ragione la SEM le ha ritenute non pertinenti ai sensi dell'asilo. Invero le stesse sono riconducibili alla situazione generale vigente in Somalia, e si tratta di circostanze che non adempiono manifestamente le condizioni dell'art. 3 LAsi, in quanto non riconducibili ad una delle cause esposte esaustivamente al cpv. 1 della disposizione precitata, e non risultano quindi rilevanti in materia d'asilo (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-5519/2019 del 12 novembre 2019), ciò che del resto il ricorrente non contesta nel suo gravame.

E. 9.3.1 Altresì, la tratta di esseri umani della quale è stato vittima l'insorgente dal suo Paese d'origine sino in M._______, non risulta essere determinante in specie per il riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo. Difatti, senza voler minimizzare in alcun modo gli avvenimenti traumatici che l'insorgente ha vissuto, risulta dalle sue dichiarazioni in merito, che lo scopo dei diversi passatori era di sfruttarlo, in qualità di migrante, per il loro arricchimento personale, attraverso delle vie criminali, ed in nessun modo per uno dei motivi esaustivamente esposti all'art. 3 cpv. 1 LAsi (cfr. per analogia ad esempio la sentenza del Tribunale E-91/2021 dell'8 febbraio 2021 con ulteriori riferimenti citati).

E. 9.3.2 Inoltre, dall'incarto non sono rilevabili degli indizi concreti che permettano di ammettere che l'insorgente, in ragione del fatto che egli sia stato vittima di tratta di esseri umani, rischi di essere socialmente escluso o di trovarsi in una situazione assimilabile ad una persecuzione determinante in materia d'asilo in caso di un suo rientro in Somalia (cfr. sentenze del Tribunale E-4710/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 3.4.2, E-7216/2018 del 29 aprile 2020 consid. 3.6). Per quanto attiene poi il rischio di un eventuale "re-trafficking", lo stesso dovrebbe essere esaminato nel quadro degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, dal profilo dell'ammissibilità della stessa misura, in rapporto con gli art. 3 e 4 CEDU (cfr. sentenze del Tribunale E-4710/2020 consid. 3.4.2, E-91/2021 dell'8 febbraio 2021, E-7216/2018 consid. 3.7). Tuttavia, essendo che l'interessato è stato già posto al beneficio di un'ammissione provvisoria in ragione dell'inesigibilità del provvedimento, il Tribunale può esimersi dal suo esame, ferma considerata l'alternatività delle condizioni di cui all'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), siano esse da considerare in ambito di ammissibilità o di possibilità della stessa (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-2004/2020 del 29 maggio 2020 e D-647/2017 del 29 aprile 2020 consid. 8.4).

E. 9.4 Riassumendo, visto quanto precede, parte delle allegazioni del ricorrente non soddisfa le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi e parte quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 10 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 11 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto.

E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, visto che si può partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente e le conclusioni del ricorso, al momento del suo deposito, non apparivano d'acchito prive di probabilità di successo, il Tribunale accoglie la sua domanda di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 13 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, è accolta.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1740/2021 Sentenza del 3 maggio 2021 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), William Waeber, Mia Fuchs, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Somalia, rappresentato dal signor Ugo Di Nisio, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 26 marzo 2021 / N (...). Fatti: A. Il (...) dicembre 2020, l'interessato, dichiaratosi cittadino somalo, di etnia somala e religione musulmana, nonché minorenne, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto SEM n. [{...}]-4/2). Secondo le ricerche intraprese dall'autorità inferiore nella banca dati europea «EURODAC», il successivo 30 dicembre 2020, è risultato che al medesimo erano state prese le impronte dattiloscopiche e registrato in B._______ il (...) (cfr. atti SEM n. 10/1, n. 11/1 e n. 12/2). B. Il succitato è stato sentito nell'ambito di una prima audizione quale richiedente minorenne non accompagnato (di seguito: RMNA) il (...) gennaio 2021, in presenza del suo rappresentante legale e persona di fiducia (cfr. atto SEM n. 21/11). Quest'ultimo, nel corso del medesimo colloquio, ha consegnato un rapporto stilato dal (...) del (...), che arriva alla conclusione che per l'interessato vi sarebbero degli indizi di tratta di esseri umani (di seguito: TEU; cfr. atti SEM n. 21/11, lett. f, pag. 2 e n. 24/3). Durante la summenzionata audizione, il richiedente ha in sunto, e per quanto qui di rilievo, riferito di appartenere al clan C._______, sotto clan D._______, sotto sotto clan E._______, e di aver vissuto sin dalla nascita, sempre nel quartiere F._______, nella (...) di G._______ (situata nella regione H._______, nel [...] della Somalia). Egli avrebbe frequentato una scuola gestita da un'organizzazione internazionale per (...) o (...) anni, e fino al mese di (...), oltreché una scuola serale privata sita nel suo quartiere e gestita da un suo cugino. Suo padre sarebbe stato capo tradizionale del suo clan e quando il richiedente avrebbe avuto (...) anni, il genitore sarebbe stato contattato da parte di membri di Al-Shabaab, che gli avrebbero intimato di arruolare uno dei suoi figli maschi nel loro gruppo, minacciandolo altrimenti di morte. Il fratellastro si sarebbe così dato alla fuga in I._______. Successivamente, il padre sarebbe nuovamente stato contattato da affiliati di Al-Shabaab, i quali avrebbero fatto esplicito riferimento all'interessato, dicendo che allorché avesse compiuto (...) anni, il padre glielo avrebbe dovuto consegnare. L'unico contatto diretto con Al-Shabaab da parte dell'interessato, risalirebbe ad una sera, allorché egli stava rincasando con il fratello, quando sarebbero stati fermati e perquisiti da membri di Al-Shabaab ed in seguito picchiati, poiché il padre non avrebbe ottemperato alle loro richieste, ed infine lasciati partire. Il genitore avrebbe narrato al figlio delle succitate telefonate e, non volendo adempiere alle richieste di Al-Shabaab, gli avrebbe riferito che avrebbe contattato un suo fratello in J._______, per poterlo far partire dalla Somalia. Nel frattempo però l'interessato avrebbe conosciuto un ragazzo suo vicino di casa, il quale, promettendogli di condurlo in Europa a suo carico, lo avrebbe determinato a partire con lui. Tale suo convincimento, sarebbe scaturito dalle problematiche succitate con Al-Shabaab, nonché poiché nel suo Paese non vi sarebbe la possibilità di studiare ed andare avanti. Nel (...) del (...), sarebbe quindi espatriato con il conoscente dapprima verso l'K._______ poi in L._______. Tuttavia, quivi sarebbe stato abbandonato dal compagno di viaggio, ed avrebbe in seguito appreso che in realtà quest'ultimo era un passatore che collaborava con il passatore del posto. Il primo lo avrebbe venduto al secondo e quest'ultimo a sua volta lo avrebbe in seguito ceduto ad altri passatori che lo avrebbero in seguito condotto in M._______. In tale Paese egli sarebbe stato rinchiuso dapprima in un campo a N._______ ed in seguito a O._______, maltrattato, picchiato diverse volte ed anche torturato con la corrente elettrica, in quanto non avrebbe avuto i soldi per pagare i precitati. Anche la madre, contattata svariate volte dai passatori, sarebbe stata impossibilitata di mandargli il denaro richiesto. Lo stesso il padre, in quanto egli sarebbe stato nel frattempo arrestato da Al-Shaabab. Un giorno, tuttavia, impietositisi per la sua giovane età e poiché malato, lo avrebbero fatto partire con un gruppo di altre (...) persone verso l'Europa. Giunto in B._______, sarebbe riuscito a fuggire dal centro ove lo avevano sistemato prima di dover sottoporsi ad un'audizione. In tale Paese non avrebbe peraltro né presentato una domanda d'asilo, né ricevuto alcun permesso. C. C.a A fronte delle allegazioni di tratta di esseri umani del richiedente, con quest'ultimo si è tenuto, in data (...) febbraio 2021, un colloquio apposito (cfr. atto SEM n. 31/13). Nel corso del medesimo, egli ha in particolare asserito di non aver più avuto alcun contatto con il ragazzo che lo avrebbe condotto con lui, di nome "(...)", a partire dal L._______. L'interessato sarebbe stato convinto da quest'ultimo a partire, in quanto egli sapeva che, una volta raggiunta la maggiore età, avrebbe dovuto collaborare con il gruppo Al-Shaabab, quindi o uccidere qualcuno o venire ucciso. Alla fine del verbale, il funzionario incaricato della SEM, gli ha comunicato che, poiché le sue dichiarazioni conterrebbero alcuni indizi a dimostrazione che egli potrebbe essere stato vittima di un reato connesso alla TEU durante il viaggio dalla Somalia alla M._______, l'autorità inferiore sarebbe stata obbligata per legge a fornire le informazioni afferenti alle autorità di perseguimento preposte (cfr. atto SEM n. 31/13, D59, pag. 11). Reso edotto ed interpellato circa il suo diritto di prevalersi di un periodo di trenta giorni di recupero e di riflessione ai sensi dell'art. 13 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 16 maggio 2005 (RS 0.311.543), in particolare riguardo ad una sua collaborazione con le autorità competenti, in quanto sussisterebbero dei ragionevoli motivi per credere che egli sia vittima di tratta; il richiedente ha espresso la sua volontà di rinunciarvi (cfr. atto SEM n. 31/13, D64 segg., pag. 11 seg.). C.b Sulla scorta di quanto sopra, la SEM ha segnalato all'organo di polizia preposto il caso dell'interessato quale vittima di tratta (cfr. atti SEM n. 34/3, n. 35/1, n. 36/29 e n. 37/2), il quale, sulla base degli elementi forniti dall'interessato, ha deciso di non svolgere ulteriori accertamenti; tuttavia riservando la possibilità per il richiedente di indirizzarsi alla polizia cantonale competente quale vittima di tratta (cfr. atto SEM n. 40/4). D. Per mezzo dell'audizione tenutasi il (...) marzo 2021, l'interessato è stato questionato in particolare riguardo ai suoi motivi d'asilo. Rispetto a quanto riferito nel corso della prima audizione RMNA, egli ha addotto che dopo la partenza del fratello in I._______, nel (...) mese del (...), le telefonate dei membri di Al-Shabaab al padre, si sarebbero intensificate, con una cadenza di (...) o (...) volte al giorno. In tali telefonate, essi avrebbero rammentato al padre che, allorché il figlio avrebbe avuto (...) anni, sarebbe dovuto andare a lavorare per loro. Il richiedente ha inoltre addotto che con il padre non avrebbe concordato nulla perché potesse lasciare la Somalia (cfr. atto SEM n. 42/11, D63, pag. 8), e che avrebbe appreso durante il suo viaggio che il genitore sarebbe stato arrestato da uomini di Al-Shabaab, poiché i suoi due figli non avrebbero voluto lavorare e collaborare con loro. Il genitore sarebbe rimasto loro prigioniero dal (...) mese del (...) sino al (...) mese del (...) e sarebbe stato liberato grazie all'intervento degli anziani del villaggio. Prima del suo rilascio tuttavia lo avrebbero minacciato che, in caso suo figlio sarebbe rientrato in Somalia, avrebbe dovuto fare quello che a loro aggradava (cfr. atto SEM n. 42/11, D69, pag. 8). Pertanto, nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, egli teme di essere sequestrato da parte di Al-Shabaab (cfr. atto SEM n. 42/11, D68, pag. 8). A supporto della sua domanda d'asilo, l'interessato ha depositato agli atti gli originali del suo certificato di nascita, nonché di un certificato relativo la conferma della sua identità ("Certificate of identity confirmation") (cfr. atti SEM n. 45/1 e n. 46/2). E. Il 25 marzo 2021, il rappresentante legale e persona di fiducia del richiedente, ha presentato il suo parere al progetto di circolazione dell'autorità inferiore del 24 marzo 2021 (cfr. atti SEM n. 44/6 e n. 47/3). F. Con decisione datata 26 marzo 2021 - notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 52/1) - la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciandone nel contempo il suo allontanamento, ma ponendolo al beneficio dell'ammissione provvisoria, per inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento. G. Con plico raccomandato del 16 aprile 2021 (cfr. risultanze processuali), l'insorgente si è aggravato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la decisione dell'autorità di prime cure summenzionata, postulando a titolo principale l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera ed a titolo subordinato la restituzione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni e per completamento istruttorio. Contestualmente, ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; sentenza del Tribunale D-4820/2020 del 10 novembre 2020 consid. 7 [prevista per la pubblicazione come DTAF]), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, e non avendo egli censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo (cfr. DTF 142 I 155 consid. 4.4.2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed., 2011, pag. 291-292).

4. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 5. 5.1 Secondo l'autorità di prime cure, in primo luogo le dichiarazioni rese dall'insorgente in relazione al fatto che egli sarebbe espatriato dalla Somalia per evitare che membri di Al-Shabaab, che avrebbero minacciato direttamente il padre in merito, lo obbligassero a lavorare per loro, sarebbero inverosimili. Ciò poiché i suoi asserti, circa gli eventi proposti, non sarebbero sufficientemente circostanziati ed attendibili. Tanto più, considerando che egli non avrebbe avuto altre problematiche con Al-Shabaab dopo l'episodio della perquisizione e sino al suo espatrio, non vi sarebbe stato alcun tentativo di tali individui di concretizzare le minacce profferite telefonicamente nei confronti del padre, almeno nel periodo dal (...) al (...). Inoltre, le sue allegazioni in merito alle telefonate ricevute dal padre, oltreché stereotipate, non soddisferebbero neppure i requisiti perché sia stabilita l'esistenza di una persecuzione in materia d'asilo, come sancito anche nella sua giurisprudenza dal Tribunale. Ci si poteva del resto attendere dall'interessato delle dichiarazioni maggiormente dettagliate e precise, come da lui fatto nel corso dell'audizione TEU, ciò che al contrario non sarebbe avvenuto per la narrazione dei suoi motivi d'asilo. In secondo luogo, non sarebbero evincibili dalle asserzioni rese dall'insorgente, ulteriori misure persecutorie rilevanti messe in atto contro di lui. Anche per quanto attiene le sue dichiarazioni in merito alla mancanza di istruzione in Somalia ed alle modalità con le quali avrebbe lasciato il suo Paese e viaggiato sino in M._______, le stesse non potrebbero essere considerate pertinenti ai fini dell'asilo. Questo in quanto le prime andrebbero ricondotte alle difficili condizioni socio-economiche somale e le seconde, poiché afferenti una TEU, non sarebbero previste quali motivi d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi. Neppure le considerazioni espresse dal suo rappresentante nel parere al progetto di decisione della SEM, sarebbero atte a mutare tali conclusioni. In proposito l'autorità inferiore ha segnatamente osservato come, in aggiunta alle sue motivazioni espresse circa l'inverosimiglianza delle allegazioni dell'insorgente, l'episodio della perquisizione subita assieme al fratello da uomini di Al-Shabaab, sarebbe stata da lui narrata soltanto su preciso quesito nel corso della prima audizione. Non ne avrebbe invece accennato spontaneamente nel suo racconto sommario esposto nella medesima audizione. Nel corso del secondo colloquio, egli non avrebbe peraltro saputo apportare ulteriori elementi concreti a supporto della verosimiglianza di tale avvenimento. Anzi, si sarebbe parzialmente contraddetto, in quanto in tale occasione egli si sarebbe limitato ad asserire che li avrebbero perquisiti, senza tuttavia menzionare alcun pestaggio come invece addotto nella prima audizione; ed invece sostenendo vi fossero state delle minacce nei loro confronti e soprattutto in quelli del padre, ciò che non sarebbe invece stato da lui menzionato la prima volta. Anche circa le sue allegazioni in merito alle telefonate ricevute dal padre ed all'arresto di quest'ultimo, non si potrebbe concludere ad una loro verosimiglianza. Ciò a causa della loro eccessiva vaghezza e poiché poco sostanziate, sia in riferimento al periodo in cui le stesse sarebbero avvenute, che in relazione alla loro frequenza ed al loro contenuto. In rapporto a quest'ultimo, le sue dichiarazioni si sarebbero limitate ad indicare quanto riportatogli dal genitore, senza che egli abbia mai provato a venire personalmente a conoscenza di ulteriori elementi in merito. Anche circa l'arresto del padre, egli si sarebbe attenuto soltanto a riportare la scarna informazione fornitagli dalla madre in proposito, senza aggiungere alcun ulteriore dettaglio e senza che egli provasse a ragguagliarsi maggiormente in ordine allo stesso. 5.2 Dal canto suo, il ricorrente dapprima solleva nel gravame come in ragione della complessità del caso di specie come pure della sua giovanissima età, la SEM avrebbe dovuto applicare alla fattispecie la procedura ampliata e non invece quella celere come in casu fatto. A mente dell'insorgente, la trattazione in procedura celere della sua domanda d'asilo, avrebbe concorso all'accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente determinanti da parte dell'autorità inferiore, nonché alla violazione del suo diritto di essere sentito. In merito a quest'ultimo punto difatti, la sommarietà dell'argomentazione sviluppata dalla SEM nel provvedimento avversato, sarebbe incompatibile con l'obbligo di motivazione imposto dall'art. 35 PA, rispettivamente violerebbe il diritto di essere sentito del ricorrente sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (RS 101). Proseguendo nell'analisi, dopo avere ricordato alcuni passi del progetto di decisione e le argomentazioni opposte agli stessi nel suo parere, il ricorrente ritiene che l'argomentazione della SEM, che dedurrebbe quale motivo d'inverosimiglianza dei suoi asserti il fatto che egli sarebbe stato meno dettagliato nella prima audizione che durante la seconda, sarebbe insostenibile. Ciò proprio perché, come del resto definito dalla stessa autorità inferiore nel suo Manuale per richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati, le allegazioni sui motivi d'asilo presentate nel corso della prima audizione, a causa dello stesso scopo di quest'ultima, risultano essere soltanto sommarie. Non sarebbe peraltro ravvisabile alcuna contraddizione, tra le due audizioni, circa il pestaggio e le minacce profferite da membri di Al-Shabaab, in quanto si tratterebbe invero unicamente dell'aggiunta di maggiori circostanze e dettagli in una piuttosto che nell'altra. Peraltro la SEM non avrebbe posto il ricorrente dinanzi ad alcuna incongruenza circa le affermazioni da lui rese in merito al pestaggio subito nel corso della seconda audizione, ciò che sarebbe un'altra volta lesivo dell'obbligo istruttorio che si imponeva all'autorità inferiore. L'insorgente sottolinea poi l'inconcludenza e lacunosità degli argomenti presentati dall'autorità di prima istanza nella decisione impugnata rispetto al suo parere. Il fatto poi che egli sia figlio del capo di un clan, non sarebbe evenienza secondaria, bensì lo qualificherebbe come una personalità rilevante nel suo luogo di provenienza, ciò che sarebbe peraltro da mettere in relazione anche con l'interessamento degli anziani per la liberazione di suo padre. In conclusione, l'insorgente ritiene che la SEM avrebbe dovuto esaminare i suoi motivi d'asilo anche dal profilo della rilevanza, valutando se egli, considerando il suo profilo personale ed il complesso delle sue allegazioni pertinenti - le quali sarebbero dimostrative di una generale plausibilità - sia tutt'ora esposto ad un rischio attuale e concreto di subire delle persecuzioni ex art. 3 LAsi in caso di un suo rientro in Somalia. Secondo il rappresentante legale dell'insorgente, tale esame dovrebbe tenere conto di tutte le circostanze di specie, includendo il profilo del padre, quanto occorso al fratello del ricorrente, la specificità della situazione degli adolescenti in Somalia, allorché sono presi di mira dal gruppo Al-Shabaab, e delle possibili interconnessioni ed influenze tra tutti i fattori di rischio e la minore età del ricorrente.

6. Innanzitutto il Tribunale rileva che, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, ritiene la minore età del ricorrente assodata, ragione per cui non vi è modo di scostarsi dalle conclusioni dell'autorità inferiore in merito, che ha applicato al richiedente, lungo tutto il corso della procedura, ove il caso, le disposizioni applicabili agli RMNA.

7. Preliminarmente occorre chinarsi sulle censure formali sollevate dal ricorrente. 7.1 7.1.1 In primo luogo, egli censura l'applicazione della procedura celere al suo caso, invece che il suo smistamento in procedura ampliata, che avrebbe comportato anche un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, nonché la violazione del suo diritto di essere sentito. 7.1.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 7.1.3 Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 26 - 35 PA). Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale federale 2C.1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). Al contrario, l'autorità commette una denegata giustizia formale proibita dall'art. 29 cpv. 2 Cost., se omette di pronunciarsi in relazione a delle censure che presentano una certa pertinenza, o di prendere in considerazione delle allegazioni e argomenti importanti per la decisione da rendere (cfr. DTF 141 I 557 consid. 3.2.1, 138 I 232 consid. 5.1,134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 e giurisprudenza ivi citata; DTAF 2013/23 consid. 6.1.1). 7.1.4 Ora, venendo al caso in parola, il Tribunale rileva d'ingresso come la questione circa lo smistamento tra la procedura celere (art. 26c LAsi) e la procedura ampliata (art. 26d LAsi), è già stata trattata dalla precitata autorità ricorsuale nella sua sentenza di principio E-6713/2019 del 9 giugno 2020 (prevista per la pubblicazione quale DTAF). Alla stessa si può pertanto senz'altro rinviare per ulteriori dettagli (cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribunale D-1909/2020 del 12 gennaio 2021 consid. 4). Nel caso in rassegna, poiché la domanda d'asilo era stata presentata dal richiedente l'asilo già in data (...) dicembre 2020 (cfr. atto SEM n. 4/2), sino all'inizio della procedura celere - ovvero con l'audizione sui motivi d'asilo tenutasi il (...) marzo 2021 (cfr. atto SEM n. 42/11) - l'autorità inferiore ha pacificamente superato il termine ordinatorio e massimale, di 21 giorni concernente la fase preparatoria (cfr. sentenza del Tribunale E-6713/2019 consid. 8.3 con ulteriore riferimento citato). Tale termine risulta essersi protratto segnatamente a causa dello stato di salute del medesimo e degli accertamenti medici in tal senso che la SEM ha dovuto eseguire come pure in ragione agli elementi di TEU emersi nel corso della prima audizione RMNA, nel rapporto (...) e nell'audizione TEU del (...) febbraio 2021. La fase successiva, ha invece rispettato il termine previsto di otto giorni lavorativi disposti dalla procedura celere, essendo che la decisione è stata emanata il 26 marzo 2021, come pure il giorno stesso il ricorrente è stato attribuito al P._______ (cfr. atto SEM n. 48/4), ciò che rispetta ampiamente la finalità della procedura celere che è quella di giungere ad una decisione definitiva nei casi non complessi entro 140 giorni, compresa la durata dell'eventuale litispendenza ricorsuale (cfr. art. 24 cpv. 4 LAsi; Brunner Arthur, Beschleunigung des Asylverfahrens in der Schweiz: Verfahrensökonomie im Dienste eines fairen Verfahrens?, in: Zeitschrift für das gesamte Verfahrensrecht [GVRZ] 2020, pag. 8 e seg.). A fronte di tali elementi, il Tribunale concorda con il ricorrente con il fatto che, vista la prevedibilità che i tempi d'evasione nella procedura preparatoria, sarebbero stati difficilmente rispettati, la SEM avrebbe dovuto optare per la procedura ampliata, in quanto l'autorità inferiore ha ampiamente superato il termine di cui all'art. 26 cpv. 1 LAsi. Tuttavia, nel caso in parola la decisione dell'autorità inferiore è intervenuta nei tempi normativamente previsti per quanto attinente la fase in procedura celere (art. 26c LAsi in relazione con l'art. 37 cpv. 2 LAsi), e la scelta di quest'ultima piuttosto che quella ampliata, non ha comportato per l'insorgente, a differenza di quanto da egli sostenuto nel gravame, alcuna violazione del suo diritto di essere sentito. Il ricorrente è stato difatti rappresentato legalmente durante il corso dell'intero iter procedurale; rappresentante che ha funto anche da persona di fiducia dell'interessato. Il medesimo ha potuto sempre presentare, lungo tutto il corso della procedura i mezzi probatori che riteneva rilevanti, come pure esprimersi circa le risultanze determinanti dell'autorità inferiore (in particolare con la presentazione del suo parere del 25 marzo 2021 al progetto di decisione della SEM). Inoltre il ricorrente, anche se in applicazione dell'art. 10 dell'Ordinanza Covid-19 asilo, ha potuto interporre un ricorso entro il termine di 30 giorni, stesso termine previsto per la procedura ampliata, sufficientemente motivato e corposo. Per l'insorgente non è pertanto ravvisabile alcun pregiudizio arrecatogli dalla trattazione del suo caso in procedura celere piuttosto che in quella ampliata, avendo segnatamente potuto presentare tutte le sue argomentazioni con il parere al progetto di decisione della SEM, come pure successivamente con il ricorso. Visto quanto precede, un rinvio all'autorità inferiore per il superamento del termine di 21 giorni per la fase preparatoria, anche ai fini d'economia processuale, non risulta essere opportuno, dato che il ricorrente non è incorso in alcun pregiudizio dalla scelta della SEM. Il provvedimento impugnato, per quanto abbia superato il termine di 21 giorni legalmente previsto per la fase preparatoria (cfr. art. 26 cpv. 1 LAsi), non è quindi di per sé solo un elemento sufficiente che possa condurre il Tribunale ad annullare lo stesso. Oltretutto, non si comprende quali aspetti l'autorità inferiore avrebbe erroneamente considerato rispettivamente insufficientemente accertato in violazione del principio inquisitorio. In tale contesto si osserva come l'autorità inferiore ha segnatamente effettuato con il richiedente sia un'audizione TEU articolata, onde interrogare ed individuare se costui fosse una potenziale vittima di tratta (cfr. atto SEM n. 31/13), nonché ha accertato in modo completo e sufficiente lo stato di salute del medesimo, il quale nel frattempo risulta essere tornato in buona salute (cfr. atti SEM n. 14/1, n. 15/2, n. 17/2, n. 18/2, n. 20/2, n. 26/2, n. 27/2, n. 28/2, n. 30/2, n. 42/11, D3, pag. 2 e D8, pag. 2). La SEM ha inoltre puntualmente informato (...), del fatto che l'interessato potesse essere una vittima potenziale di tratta, che dopo ulteriori accertamenti ha deciso di non aprire alcuna inchiesta (cfr. atto SEM n. 34/3, n 35/1, n 36/29, n. 37/2 e n. 40/4). Per il resto, le motivazioni generiche espresse su questo punto dal ricorrente (cfr. p.to 3, pag. 5 segg. del ricorso), appaiono in realtà atte ad ottenere una valutazione differente delle sue allegazioni rispetto a quanto deciso dall'autorità resistente, che però riguarda una valutazione del merito della questione, che verrà pertanto analizzata dappresso (cfr. infra consid. 8). L'unico argomento che nel gravame appare essere circostanziato in proposito, risulta essere l'asserto che il ricorrente non sarebbe stato posto dall'autorità inferiore, nel corso dell'audizione sui motivi, dinnanzi ad alcuna contraddizione di sorta in merito al pestaggio subito da membri di Al-Shabaab. Per quanto dai verbali non risulti effettivamente che all'interessato sia stata data la facoltà di prendere posizione circa tale incoerenza tra le sue dichiarazioni; tuttavia dal punto di vista delle incongruità tra le asserzioni della medesima persona, ciò non pone alcun problema particolare, trattandosi di una questione attinente all'apprezzamento delle prove, e non vi è quindi spazio in tale contesto di constatare la violazione di alcun diritto processuale. Posto che l'autorità di prime cure disponeva di sufficienti elementi al riguardo, non è quindi riscontrabile alcuna violazione del suo dovere di accertare i fatti (cfr. Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1994 n. 13 consid. 3b; sentenza del Tribunale D-3240/2017 del 25 settembre 2017 consid. 6.6.1). 7.1.5 Alla luce di quanto sopra enucleato, il Tribunale ritiene che l'autorità resistente, abbia istruito correttamente la causa, in particolare adempiendo ai suoi obblighi di cui alla giurisprudenza inerente la tratta di esseri umani, esposta nella DTAF 2016/27 (cfr. in particolare consid. 5) alla quale si può per il resto rinviare. Inoltre, in relazione all'attribuzione del ricorrente alla procedura celere piuttosto che a quella ampliata, per i motivi sopra addotti, gli atti di causa non devono essere rinviati alla SEM, a causa del superamento del termine di cui all'art. 26 cpv. 1 LAsi da parte dell'autorità predetta. Ne consegue che, né la censura relativa all'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti determinanti da parte dell'autorità inferiore - e di convesso quindi alla violazione del principio inquisitorio - né quella inerente la violazione del suo diritto di essere sentito, sono destinate ad esito favorevole. 7.2 7.2.1 In secondo luogo, l'insorgente ritiene che la sommarietà dell'argomentazione sviluppata dalla SEM nel provvedimento sindacato, in particolare non avendo dato riscontro nella medesima ad alcuni punti segnalati dal rappresentante legale nel suo parere, risulterebbe incompatibile con l'obbligo di motivazione ex art. 35 PA, rispettivamente con il diritto di essere sentito dell'insorgente ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. 7.2.2 Ebbene, nella presente disamina mal si comprende quali siano gli aspetti essenziali, secondo la giurisprudenza sopra evidenziata (cfr. consid. 7.1.3), che l'autorità inferiore avrebbe tralasciato nella sua decisione. La SEM ha difatti sufficientemente motivato la sua decisione esprimendosi sugli elementi che avrebbe ritenuto determinanti per pronunciarsi sulla verosimiglianza degli asserti dell'insorgente. In particolare, contrariamente a ciò che afferma il ricorrente, essa ha apprezzato le spiegazioni fornite nel suo parere dal rappresentante legale, non soltanto giungendo alla conclusione che tali considerazioni non mutassero il parere della SEM concernente l'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'insorgente, ma ha fornito nel provvedimento impugnato maggiori elementi valutativi a sostegno delle sue tesi rispetto al progetto di decisione (cfr. p.to II/2, pag. 6 seg.). Segnatamente si è espressa circa i motivi d'inverosimiglianza del pestaggio da parte di membri di Al-Shabaab, dell'incoerenza nell'esposizione dello stesso episodio da parte dell'insorgente nelle due audizioni; come pure circa la vaghezza della sua narrazione in rapporto alle telefonate ed all'arresto del padre. Ciò andando incontro sufficientemente ai punti sollevati dall'insorgente nel suo parere, il quale ha manifestamente potuto comprendere, per il tramite del suo rappresentante legale, i motivi della decisione sindacata, come attestano anche gli argomenti espressi nel merito nel suo ricorso, impugnandola in piena conoscenza di causa. 7.2.3 Ne discende che i motivi che hanno condotto l'autorità intimata a pronunciarsi in merito all'inverosimiglianza dei suoi asserti e quindi a non riconoscergli la qualità di rifugiato ed a respingere la sua domanda d'asilo, emergono in modo soddisfacente, ai sensi normativi, dalla decisione impugnata. Per il che, la censura formale in tal senso risulta essere infondata e deve conseguentemente essere respinta. 7.3 Visto tutto quanto sopra, sotto il piano formale, il provvedimento impugnato merita piena tutela.

8. Ciò posto, occorre ora analizzare se le allegazioni presentate dall'insorgente, adempiano o meno alle condizioni di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi. 8.1 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi). 8.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 8.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 egiurisprudenza ivi citata). 8.4 Nel caso in parola, le allegazioni del ricorrente circa il motivo principale che lo avrebbe condotto all'espatrio, ovvero la volontà di membri di Al-Shabaab di arruolarlo nel loro gruppo all'età di (...) anni, alla stessa stregua della conclusione a cui è giunta la SEM nella decisione impugnata, non convincono il Tribunale. 8.4.1 In primo luogo, non stupisce che l'autorità inferiore abbia considerato insufficientemente sostanziate le dichiarazioni del richiedente asilo circa tale evenienza. Invero, anche considerando la giovane età dell'insorgente al momento dei fatti incorsi - ovvero (...) anni - e della sua esposizione in Svizzera allorché aveva (...) anni compiuti, dapprima si osserva come in entrambe le audizioni egli non abbia fornito alcun dettaglio particolare riguardo all'incontro che lui ed il fratellastro avrebbero avuto con uomini di Al-Shabaab, riferendo in modo generico soltanto il numero di persone che li avrebbero fermati, di essere stati perquisiti nonché lasciati andare, e che tale avvenimento sarebbe avvenuto circa (...) o (...) mesi prima il suo espatrio dalla Somalia (cfr. atti SEM n. 21/11, p.to 7.02, pag. 9; 42/11, D19, pag. 3 seg.; D27 segg., pag. 5). Egli non ha tuttavia, saputo meglio contestualizzare e caratterizzare tale episodio, né rispetto alle persone coinvolte ed a come essi sarebbero stati fermati, né in relazione al luogo esatto ove sarebbe avvenuto il fermo, come neppure circa le emozioni che egli avrebbe provato in quel momento ed a ciò che avrebbe fatto in seguito allo stesso. Anche per quanto concerne le telefonate ricevute dal padre, oltreché riportare in modo per lo più stereotipato e vago il contenuto delle stesse rispetto a quanto riferitogli dal genitore in merito, la narrazione dell'insorgente nelle due audizioni, risulta essere priva di elementi sostanziati, concreti e circostanziati, che possano dare l'impressione che l'interessato abbia realmente vissuto gli episodi narrati. Invero, a parte reiterare più volte che gli Al-Shabaab avrebbero riferito al padre che allorché il figlio avrebbe avuto (...) anni sarebbe dovuto andare a lavorare per loro, come pure che le telefonate dopo la partenza del fratello si sarebbero intensificate, con una cadenza di circa (...) o (...) volte al giorno (cfr. atti SEM n. 21/11, p.to 7.01, pag. 9; 42/11, D19 segg., pag. 3 segg.), maggiori delucidazioni da parte sua in merito non ve ne sono state. Peraltro stupisce che, malgrado egli fosse rimasto in contatto con il padre anche una volta giunto in Svizzera (cfr. atti SEM n. 21/11, p.to 4.04, pag. 7; n. 42/11, D13, pag. 3), quest'ultimo non gli abbia più detto nulla circa eventuali contatti avuti con Al-Shabaab dopo il suo rilascio dall'arresto, né che egli abbia posto alcun quesito in tal senso al genitore, essendo il timore di essere arruolato dal medesimo gruppo il motivo essenziale che egli ha fatto valere per la sua domanda d'asilo (cfr. atto SEM n. 42/11, D19, pag. 4; D69 seg., pag. 8 seg.). Come a ragione sottolineato dalla SEM nel provvedimento avversato, i pochi elementi forniti dall'insorgente circa i suoi motivi d'asilo, risultano maggiormente stridere se raffrontati con il racconto, dettagliato, concreto e ricco di indizi di vissuto, circa il viaggio che egli avrebbe intrapreso dal suo Paese d'origine sino a lasciare la M._______ in mano ai diversi passatori (cfr. atto SEM n. 21/11, p.to 5.01 seg., pag. 7 seg.; atto n. 31/13, D6 segg., pag. 3 segg.). Per il resto, non possono in merito essere seguite le considerazioni esposte dal rappresentante nel ricorso, atte a scusare la carenza di dettagli nella narrazione dei motivi d'asilo da parte dell'insorgente. Il fatto invero che egli abbia subito degli eventi traumatici durante il viaggio d'espatrio e sia stato minacciato soltanto una volta da parte di membri di Al-Shabaab, come pure che le restanti evenienze le avrebbe apprese dal padre che non viveva con lui, non sono in alcun modo esplicative della pochezza e laconicità degli elementi da lui forniti, e che, una volta di più si ricorda, lo avrebbero determinato all'espatrio. Inoltre il ricorrente ha avuto modo, come per quanto esposto in rapporto alla tratta di esseri umani di cui sarebbe stato vittima, visto il lungo periodo trascorso, di ripensare senz'altro agli stessi, nonché avrebbe avuto più di un'occasione anche di riparlarne con i genitori. In tal senso, non può assurgere a scusante neppure la circostanza addotta dal rappresentante legale che il ricorrente non sarebbe potuto essere stato preparato in modo così adeguato all'audizione sui motivi d'asilo come invece fatto per l'audizione TEU, e quindi che ne sarebbe derivato un racconto più breve della prima rispetto alla seconda. 8.4.2 A quanto sopra, si aggiungono diverse incoerenze nelle allegazioni dell'insorgente, che non risultano essere compatibili con eventi che egli avrebbe realmente vissuto. Se in un primo momento egli ha difatti asserito che durante l'episodio in cui lui ed il fratello sarebbero stati fermati da affiliati di Al-Shabaab, essi sarebbero stati picchiati poiché il padre non avrebbe ascoltato ciò che loro gli avrebbero detto (cfr. atto SEM n. 21/11, p.to 7.02, pag. 9); di tali percosse non se ne trova traccia nel racconto dello stesso evento offerto nell'audizione sui motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. 42/11, D19, pag. 3 seg.). In quest'ultima, invece, viene allegata una minaccia rivolta a loro dagli uomini di Al-Shabaab, anche nei confronti del padre (cfr. atto SEM n. 42/11, D19, pag. 3 seg.), che però risulta essere totalmente assente nella prima versione resa dal medesimo (cfr. atto SEM n. 21/11, p.to 7.02, pag. 9). Ora, tali versioni risultano fra loro chiaramente discrepanti, e non può quindi essere seguita la tesi semplicistica del rappresentante legale dell'insorgente esposta nel gravame, che ritiene che in realtà in una siano stati aggiunti maggiori dettagli rispetto all'altra. Ulteriore incongruenza la si rimarca circa gli asserti dell'insorgente in merito al momento in cui il fratellastro si sarebbe dato alla fuga in I._______. Se invero in un primo tempo egli ha riferito che la stessa sia intervenuta dopo la prima telefonata avuta con il padre da membri di Al-Shabaab (cfr. atti SEM n. 21/11, p.to 7.01, pag. 9; n. 42/11, D19, pag. 3); invece in seguito ha ricondotto la stessa a subito dopo l'episodio della perquisizione da parte dei medesimi (cfr. atto SEM n. 42/11, D19, pag. 3). Successivamente, durante la stessa audizione, ha modificato nuovamente le sue allegazioni, adducendo che sarebbero trascorsi circa un paio di mesi, ove sarebbero intervenute diverse telefonate di Al-Shabaab al padre, dall'episodio della perquisizione sino alla partenza del fratellastro in I._______ (cfr. atto SEM n. 42/11, D26 segg., pag. 4 seg.). Inoltre nel corso della seconda audizione egli ha negato di aver concordato qualcosa con il padre in merito al suo espatrio dalla Somalia (cfr. atto SEM n. 42/11, D63, pag. 8), allorché invece nella prima audizione egli aveva esplicitamente riferito che il padre avrebbe voluto contattare il fratello in J._______ per farlo partire (cfr. atto SEM n. 21/11, p.to 7.01, pag. 9), evenienza del resto del tutto assente nell'audizione sui motivi d'asilo. 8.4.3 Appare inoltre del tutto illogico che Al-Shabaab d'un canto pretendesse che uno dei figli gli venisse consegnato dal padre del ricorrente, e d'altro canto che, allorché l'insorgente ed il fratello si sarebbero trovati in mano loro, sarebbero potuti rientrare al loro domicilio senza subire particolari conseguenze (cfr. atti SEM n. 21/11, p.to 7.02, pag. 9; 42/11, D19, pag. 3 seg.). Inoltre, appare poco credibile che i medesimi si siano focalizzati unicamente su due figli del genitore (ovvero il ricorrente ed un fratellastro maggiore), allorché egli avrebbe avuto, sempre abitanti nello stesso posto, diversi altri figli maschi (cfr. atto SEM n. 21/11, p.to 3.01, pag. 6). 8.4.4 Da ultimo, anche dal profilo della plausibilità, vi sono degli elementi nel racconto dell'insorgente, che si scontrano con le informazioni a disposizione di questo Tribunale in merito al modus operandi del gruppoAl-Shabaab nel contesto somalo, in particolare per il reclutamento di minori tra le loro fila. 8.4.4.1 In primo luogo si osserva come il gruppo Al-Shabaab, non controllerebbe la (...) di G._______, (...) della regione H._______, la quale sarebbe in mano al governo, come invece altre regioni della Somalia - anche limitrofe alla precitata (cfr. Landinfo, Query response, Somalia: Al-Shabaab areas in Southern Somalia, 21 maggio 2019, , consultato da ultimo il 26 aprile 2021). Sebbene non possa essere escluso il caso di reclutamento di minori da parte di Al-Shabaab anche nella regione dell'H._______ (nel [...], avrebbero interessato [...] minorenni); tuttavia le scomparse di questi ultimi come pure il loro reclutamento - anche tramite minacce indirizzate ai loro famigliari (casi che sarebbero avvenuti nelle regioni di Q._______, R._______ e S._______, in quest'ultima regione nel [...] del [...] avrebbero forzato le famiglie con più di un figlio, a cederne uno a Al-Shabaab) - avverrebbero in larga parte nei territori occupati da tale gruppo. Inoltre, i minori vittime di tali atti, avrebbero in generale tra i 13 ed i 17 anni d'età; anche se vi sarebbero stati casi di minorenni con età inferiori alle precedenti citate (cfr. U.S. Departement of State [USDOS], 2020 Country Report on Human Rights Practices: Somalia, 30 marzo 2021, ; USDOS, 2020 Trafficking in Persons Report: Somalia, 25 giugno 2020; ; USDOS, 2020 Country Report on Human Rights Practices: Somalia, 30 marzo 2021, https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/somalia/ ; European Asylum Support Office [EASO], COI Query, Information on forced recruitement by Al-Shabaab in the government - controlled areas, methods of recruitement, recruitement procedure, profiles of the recruited, consequences of refusal to join the group, 25 ottobre 2019, ; Landinfo, ibidem; tutti consultati da ultimo il 26 aprile 2021). 8.4.4.2 Visto tale contesto, appare dapprima essere poco verosimile che il ricorrente sarebbe stato fermato da uomini di Al-Shabaab in un contesto (...) che loro non controllerebbero di fatto. Inoltre, sempre in merito a tale evento, come già sopra osservato (cfr. consid. 8.4.3) non appare essere credibile che l'insorgente - ed ancor meno il fratello che era maggiore di lui - siano stati fatti rincasare da parte di membri di Al-Shabaab, allorché li avrebbero avuti in loro possesso durante la perquisizione, e dopo aver già preteso dal padre l'invio di uno dei suoi figli maschi (cfr. atti SEM n. 21/11, p.to 7.02, pag. 9; n. 42/11, D19, pag. 3 seg.). Per di più, neppure il fatto che essi avrebbero voluto attendere i (...) anni del ricorrente, prima di esigere che venisse a loro inviato dal padre, visto che egli avrebbe secondo la religione islamica raggiunto la (...) come da egli asserito (cfr. atto SEM n. 42/11, D53, pag. 7), appare essere una circostanza credibile. Da quanto sopra esposto, si evince difatti, come Al-Shabaab arruoli nei suoi ranghi anche bambini ben minori di (...) anni e non si faccia in tal senso alcuno scrupolo anche a rapire i medesimi. 8.5 In definitiva, le dichiarazioni del ricorrente non possono essere qualificate come in preponderanza verosimili. Visto tutto quanto sopra, ci si può del resto esimere dal valutare se l'arresto del padre dell'insorgente da parte di membri di Al-Shabaab sia verosimile o meno, in quanto anche se lo stesso venisse riconosciuto tale, il motivo alla base del medesimo così come presentato dal ricorrente, è stato ritenuto inattendibile. Non si può pertanto ritenere che quest'ultimo sia espatriato a causa delle problematiche che avrebbe avuto in relazione al gruppo Al-Shabaab. 9. 9.1 A titolo meramente abbondanziale, il Tribunale rileva come, vista l'inverosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente in ordine ad un suo reclutamento da parte di Al-Shabaab, non sussiste per lo stesso neppure un timore fondato di subire delle future persecuzioni nel caso di un suo rientro in patria. Invero, né dal profilo soggettivo, né da quello oggettivo - in particolare visto il luogo di provenienza del medesimo e le considerazioni già sopra addotte (cfr. consid. 8.4.4) - vi sono elementi per ritenere che, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, egli sarà esposto a subire dei pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi da parte del gruppo summenzionato. Le uniche circostanze relative alla minore età dell'insorgente, al fatto che il padre fosse il capo tradizionale del suo clan, come pure al contesto vigente in Somalia nell'ambito del reclutamento di minori da parte di Al-Shabaab - come indicato nel ricorso dall'insorgente (cfr. p.to 3, pag. 11) - possono difatti essere unicamente indicativi di eventuali minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano, ma che non risultano tuttavia, di per sé, essere pertinenti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 9.2 Per quanto concerne le altre dichiarazioni relative ai motivi d'asilo dell'insorgente, ovvero il fatto che non vi fosse la possibilità di studiare e di lavorare in Somalia (cfr. atti SEM n. 21/11, p.to 7.01, pag. 9; n. 42/11, D19, pag. 4), a ragione la SEM le ha ritenute non pertinenti ai sensi dell'asilo. Invero le stesse sono riconducibili alla situazione generale vigente in Somalia, e si tratta di circostanze che non adempiono manifestamente le condizioni dell'art. 3 LAsi, in quanto non riconducibili ad una delle cause esposte esaustivamente al cpv. 1 della disposizione precitata, e non risultano quindi rilevanti in materia d'asilo (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-5519/2019 del 12 novembre 2019), ciò che del resto il ricorrente non contesta nel suo gravame. 9.3 9.3.1 Altresì, la tratta di esseri umani della quale è stato vittima l'insorgente dal suo Paese d'origine sino in M._______, non risulta essere determinante in specie per il riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo. Difatti, senza voler minimizzare in alcun modo gli avvenimenti traumatici che l'insorgente ha vissuto, risulta dalle sue dichiarazioni in merito, che lo scopo dei diversi passatori era di sfruttarlo, in qualità di migrante, per il loro arricchimento personale, attraverso delle vie criminali, ed in nessun modo per uno dei motivi esaustivamente esposti all'art. 3 cpv. 1 LAsi (cfr. per analogia ad esempio la sentenza del Tribunale E-91/2021 dell'8 febbraio 2021 con ulteriori riferimenti citati). 9.3.2 Inoltre, dall'incarto non sono rilevabili degli indizi concreti che permettano di ammettere che l'insorgente, in ragione del fatto che egli sia stato vittima di tratta di esseri umani, rischi di essere socialmente escluso o di trovarsi in una situazione assimilabile ad una persecuzione determinante in materia d'asilo in caso di un suo rientro in Somalia (cfr. sentenze del Tribunale E-4710/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 3.4.2, E-7216/2018 del 29 aprile 2020 consid. 3.6). Per quanto attiene poi il rischio di un eventuale "re-trafficking", lo stesso dovrebbe essere esaminato nel quadro degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, dal profilo dell'ammissibilità della stessa misura, in rapporto con gli art. 3 e 4 CEDU (cfr. sentenze del Tribunale E-4710/2020 consid. 3.4.2, E-91/2021 dell'8 febbraio 2021, E-7216/2018 consid. 3.7). Tuttavia, essendo che l'interessato è stato già posto al beneficio di un'ammissione provvisoria in ragione dell'inesigibilità del provvedimento, il Tribunale può esimersi dal suo esame, ferma considerata l'alternatività delle condizioni di cui all'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), siano esse da considerare in ambito di ammissibilità o di possibilità della stessa (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-2004/2020 del 29 maggio 2020 e D-647/2017 del 29 aprile 2020 consid. 8.4). 9.4 Riassumendo, visto quanto precede, parte delle allegazioni del ricorrente non soddisfa le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi e parte quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

10. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto.

12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, visto che si può partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente e le conclusioni del ricorso, al momento del suo deposito, non apparivano d'acchito prive di probabilità di successo, il Tribunale accoglie la sua domanda di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

13. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: