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D-2465/2021

D-2465/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2023-12-11 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. A.a L’interessata, priva di documenti di identità, dichiaratasi cittadina dell’Uganda, ha riferito di aver lasciato il proprio Paese il 25 novembre 2019 diretta in Turchia, dove è rimasta fino ad agosto 2020; l’interessata avrebbe in seguito soggiornato in alcuni Stati europei prima di arrivare in Svizzera il 26 ottobre 2020, dove il giorno successivo ha depositato domanda d’asilo (cfr. atto Segreteria di Stato della migrazione di seguito: “SEM” n. 2/2, 12/10). A.b A seguito del rilevamento dei dati personali, il 6 novembre 2020 l’inte- ressata è stata sottoposta a una visita medica, in occasione della quale è stata diagnosticata una sindrome da shock post-traumatico, nonché la ne- cessità di una presa a carico psichiatrica in quanto vittima di abusi (cfr. atto SEM n. 18/2). A.c Il 24 novembre 2020 alla SEM l’interessata ha trasmesso il rapporto dell’organizzazione Antenna MayDay, dal quale sono emersi indizi relativi al coinvolgimento dell’interessata in una situazione di tratta di esseri umani (cfr. atto SEM n. 19/6). Tale circostanza è stata approfondita nell’audizione “Tratta di esseri umani (TEU)” del 3 dicembre 2020. In tale occasione l’interessata ha riferito di aver visto, allorquando si trovava presso un’amica, B._______, a C._______, un annuncio di lavoro pubblicato da un’agenzia chiamata (…), con uffici presso la suddetta cittadina, che proponeva un’attività nel settore delle pulizie in Turchia. Vivendo una situazione di grave afflizione in quel periodo, l’amica avrebbe contattato per suo conto l’agenzia e organizzato l’assunzione, l’avrebbe inoltre aiutata ad eseguire le pratiche per farle ot- tenere i documenti necessari per il viaggio che avrebbe intrapreso il 25 novembre 2019, insieme ad altre donne del posto. Una volta atterrate ad Istanbul, una donna di origine ugandese di nome D._______ e due uomini le avrebbe attese all’esterno del terminal, le avrebbero fatte salire su un’auto e le avrebbero condotte presso una grande abitazione con diversi appartamenti, ritirando a tutte il passaporto. Una volta raggiunta tale desti- nazione, le donne sarebbero state separate; la richiedente sarebbe stata messa in una camera con tre donne di origine diversa dalla sua: una eri- trea, una somala e una nigeriana. Il mattino seguente le avrebbero comu- nicato che avrebbe dovuto iniziare a prostituirsi. Dal giorno dell’arrivo e per i successivi otto-nove mesi, l’interessata sarebbe stata costretta a vivere in

D-2465/2021 Pagina 3 tale abitazione, senza possibilità di uscire, neppure per ricevere delle cure mediche, e obbligata a fornire prestazioni sessuali a pagamento. Essa af- ferma di non aver mai tentato di uscire dalla camera in cui era confinata quando non era con dei clienti. Essa non avrebbe infatti potuto né ribellarsi, né rifiutarsi di fare quello che le veniva chiesto, siccome sarebbe stata mi- nacciata di morte dalle persone che controllavano l’abitazione e che la te- nevano imprigionata. Finalmente, nel corso dell’estate 2020, l’insorgente avrebbe deciso di fuggire, con l’aiuto di un cliente infatuato della compagna di camera eritrea, che dopo averle fatte uscire dall’abitazione con un pre- testo, avrebbe procurato a entrambe un passaggio via mare, in Grecia (cfr. atto SEM n. 22/13). Con scritto del 3 dicembre 2020 la SEM ha quindi riconosciuto l’interessata quale vittima potenziale del reato di tratta di esseri umani e le ha concesso un periodo di recupero e di riflessione di 30 giorni, dal 4 dicembre 2020 al 4 gennaio 2021 (cfr. atto SEM n. 24/4). A.d Sentita sui motivi d’asilo, l’interessata ha dichiarato nell’audizione del 2 febbraio 2021, di aver abitato a E._______ dal 2016, momento in cui è iniziata la relazione con il defunto marito, fino al 2019. Ha precisato che il matrimonio con quest’ultimo ha avuto luogo il 30 luglio 2016. Il (…) 2017 la coppia ha avuto una figlia, F._______, che l’8 agosto 2019 è stata ritrovata morta in una piantagione a qualche miglio di distanza da casa. Dopo alcune settimane l’interessata è venuta a sapere da terzi che la figlia sarebbe stata uccisa dal marito. Incalzato dalle domande di quest’ultima il marito avrebbe ammesso la propria responsabilità e giustificato le proprie azioni soste- nendo che si trattava di un sacrificio rituale volto ad avere più soldi. A fronte dell’intenzione dell’interessata di denunciare il fatto alla polizia, il marito sarebbe diventato violento ed avrebbe iniziato a malmenarla e a minac- ciarla con un coltello. Nella colluttazione l’interessata avrebbe riportato una ferita da taglio, mentre l’uomo, colpito alla testa con uno sgabello, è finito a terra, incosciente. Spaventata e temendo di averlo ucciso, l’interessata ha radunato i propri risparmi ed è fuggita di casa, dapprima presso una vicina e il giorno dopo presso l’amica B._______ nella città di C._______. Temendo di essere arrestata per quanto fatto, si sarebbe nascosta presso l’abitazione dell’amica per alcune settimane, fino alla partenza per la Tur- chia. Durante tale periodo B._______ si sarebbe messa in contatto con la sorella dell’interessata, che le avrebbe riferito che il marito non era morto, ma era ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Soltanto al momento dell’arrivo in Svizzera la richiedente avrebbe scoperto dalla sorella, da lei contattata, che il marito era nel frattempo deceduto e che la polizia aveva emesso un mandato di cattura nei suoi confronti, ritenendola responsabile

D-2465/2021 Pagina 4 della sua morte. La sorella dell’interessata, ritenendola colpevole, le avrebbe inoltre detto di non voler più avere nulla a che fare con lei, ingiun- gendole di non più contattarla (cfr. atto SEM n. 38/14). A sostegno delle proprie allegazioni l’interessata ha prodotto la mail della sorella del 30 novembre 2020 con allegato copia di un mandato di arresto a suo carico in inglese (cfr. atto SEM n. 37/2). Ha in seguito consegnato copia di un certificato di matrimonio consuetudinario e del certificato di morte di sua figlia. A.e Con decisione incidentale dell’8 febbraio 2021 la SEM ha decretato l’assegnazione alla procedura ampliata e con provvedimento dell’11 feb- braio 2021 è stata confermata la ripartizione della richiedente al Canton G._______ (cfr. atti SEM n. 44/2, 47/1, 48/3). B. Con decisione del 27 aprile 2021, notificata lo stesso giorno (cfr. atto SEM

n. 61/8), la SEM ha respinto la domanda d’asilo dell’interessata, ritenendo che le sue dichiarazioni non soddisfacessero né le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato né le condizioni di verosimi- glianza. La SEM ha quindi pronunciato il suo allontanamento dalla Sviz- zera, ponendola nondimeno al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, conto tenuto che il suo Paese non è in grado di offrire una protezione adeguata alle vittime di tratta di esseri umani e che pertanto, in caso di rientro in patria, l’interessata ri- schia di essere esposta a trattamenti vietati dall’art. 3 e 4 della Conven- zione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). C. Con ricorso del 26 maggio 2021 (data di entrata: 27 maggio 2021, cfr. tim- bro di entrata), A._______ ha impugnato dinanzi al Tribunale amministra- tivo federale (di seguito: Tribunale) la suddetta decisione chiedendo, in via principale, l’annullamento della stessa, il riconoscimento della qualità di ri- fugiata e la concessione dell’asilo, mentre in via subordinata, il rinvio degli atti alla SEM per il completamento dell’istruzione. Sul piano procedurale, l’insorgente ha postulato che le venga concessa l’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del re- lativo anticipo. Unitamente al gravame la ricorrente ha prodotto in copia originale il mandato d’arresto, il certificato di matrimonio e il certificato di decesso.

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Erwägungen (32 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla pro- cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una deci- sione ai sensi dell’art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). La medesima è pertanto legittimata ad aggravarsi con- tro di essa. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 In virtù dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia a uno scambio di scritti.

E. 4.1 La ricorrente lamenta preliminarmente una violazione del diritto di es- sere sentita, non essendole stata data la possibilità di esprimersi sulla

D-2465/2021 Pagina 6 portata dei mezzi di prova prodotti il 25 febbraio 2021 e non avendole dato la facoltà di esprimersi, prima dell’emanazione della decisione (e conto te- nuto dell’assenza di progetto di decisione nella procedura ampliata) in me- rito alla valutazione fatta dall’autorità inferiore riguardo agli stessi mezzi di prova la domanda d’asilo avrebbe dovuto essere trattata secondo la pro- cedura ampliata (cfr. ricorso del 26 maggio 2021, pag. 3-4). Tali censure formali vanno analizzate a titolo preliminare in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione; e per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op.cit., 2a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novem- bre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2).

E. 4.2 Il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costitu- zione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assun- zione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risul- tanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D- 4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2).

E. 4.3 Una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente da parte dell'autorità di prima istanza, non comporta automaticamente l'accogli- mento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescin- dere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando una tale sanzione costi- tuirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'eva- sione celere della causa (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; DTF 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del di- ritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che di- spone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale ambito, la cognizione dell'autorità ricor- suale non va esaminata in maniera astratta ma in base all'oggetto della controversia nel caso concreto (cfr. WALDMANN/BICKEL in: Waldmann/ Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 29 n. 119).

D-2465/2021 Pagina 7 Trasposto in materia d'asilo, tale principio implica che il Tribunale non potrà procedere alla riparazione di una violazione del diritto di essere sentito in merito a questioni che rientrano nella sfera del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore dal momento che non dispone della facoltà di control- lare l'opportunità delle decisioni di prima istanza (cfr. DTAF 2014/22 con- sid. 5.3).

E. 4.4.1 Nel caso concreto, giova innanzitutto rilevare che la ricorrente non contesta l’assegnazione alla procedura ampliata in data 8 febbraio 2021. La questione circa lo smistamento tra la procedura celere (art. 26c LAsi) e la procedura ampliata (art. 26d LAsi), d’altro canto, è già stata trattata dal Tribunale nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5, alla quale è pos- sibile rinviare per maggiori dettagli (cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribunale D-1909/2020 del 12 gennaio 2021 consid. 4).

E. 4.4.2 Essa censura, da un lato, il fatto che l’amministrazione non le abbia concesso la facoltà di esprimersi sui nuovi mezzi di prova da essa stessa prodotti il 25 febbraio 2021. Orbene, a mente di questo Tribunale, la con- testazione su questo specifico punto appare pretestuosa in quanto la ricor- rente, rappresentata da un mandatario professionale, avrebbe senz’altro potuto unire ai suddetti mezzi di prova anche delle spiegazioni o delle os- servazioni spontanee, al fine di completare – laddove lo avesse ritenuto opportuno – le dichiarazioni rilasciate in occasione dell’audizione del 2 feb- braio 2021. Essendo stata informata, prima della trasmissione dei nuovi mezzi di prova, circa l’assegnazione alla procedura ampliata, essa (o me- glio la propria rappresentate) doveva presumere che non sarebbe stata invitata a prendere posizione riguardo a una potenziale bozza di decisione negativa sull’asilo. A titolo prudenziale, quindi, se davvero essa riteneva opportuno apportare ulteriori elementi per agevolare l’apprezzamento dei nuovi mezzi di prova da parte dell’amministrazione, lo avrebbe dovuto fare spontaneamente prima dell’emanazione della decisione impugnata.

E. 4.4.3 D’altro lato, sottolineando il fatto che la procedura ampliata non pre- vede una fase processuale analoga al progetto di decisione esistente nella procedura celere, la ricorrente ritiene che la SEM, prima di emanare la de- cisione impugnata, avrebbe dovuto attribuirle la facoltà di pronunciarsi in merito alla propria valutazione sui nuovi mezzi di prova. Non essendo stata invitata a pronunciarsi al termine dell’istruttoria, in merito alle conclusioni della SEM, essa reputa pertanto – erroneamente – di aver subito una vio- lazione del diritto di essere sentita. Questo Tribunale rileva che, una volta esaminati i mezzi di prova il 25 febbraio 2021, l’amministrazione non ha ritenuto opportuno esperire alcun accertamento supplementare, né

D-2465/2021 Pagina 8 tantomeno sentire nuovamente la ricorrente per delle eventuali delucida- zioni riguardo alle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione. La ricorrente stessa non spiega quali eventuali altri accertamenti si sarebbero dovuti rendere necessari. A ben vedere l’assegnazione alla procedura ampliata, di cui la ricorrente parrebbe prevalersi per esigere maggiore spazio di esposizione delle pro- prie argomentazioni, rispondeva a delle esigenze pratiche, piuttosto che istruttorie. Come risulta dagli atti, il motivo per il trasferimento in procedura ampliata era legata principalmente alla capacità di posti letto presso il CFA (cfr. atti SEM n. 40/1-42/1). Come indicato nella sentenza E-6885/2017 del 20 marzo 2019, citata dalla ricorrente, alla luce della natura della procedura celere e dei brevi termini che essa impone, il legislatore ha voluto introdurre dei meccanismi di com- pensazione – come la facoltà di esprimersi con un parere in merito al pro- getto di decisione negativa della SEM – per garantire che le procedure di asilo siano corrette ed eque nonostante le misure di accelerazione (cfr. consid. 6.5.1 e i riferimenti ivi menzionati; cfr. anche sentenza D-1907/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 10.2). Nell’ambito della procedura ampliata, per contro, i termini come quello per presentare ricorso, risultano più estesi (cfr. art. 108 cpv. 2 LAsi), di modo che il ricorrente non subisce alcun pregiudizio dall’assenza di possibilità di sottoporre il proprio parere prima dell’emana- zione della decisione negativa. A maggior ragione nella misura in cui, come nel caso in esame, in fase istruttoria non vengano svolti accertamenti sup- plementari.

E. 4.5 Per tali motivi, la ricorrente non ha quindi subito alcuna violazione del suo diritto di essere sentita. Le censure in tal senso devono pertanto essere respinte.

E. 5 Nel merito, ritenuta l'ammissione provvisoria della ricorrente in Svizzera per inesigibilità dell’esecuzione dell'allontanamento, e non avendo la me- desima contestato in modo specifico la pronuncia del suo allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente il mancato riconoscimento della sua qualità di rifugiata e il respingimento della sua domanda d'asilo.

E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto

D-2465/2021 Pagina 9 accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pe- ricolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 6.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista

D-2465/2021 Pagina 10 oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 7.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato le allegazioni della ricorrente non sufficientemente motivate, oltre che povere di dettagli e di concretezza su alcuni punti essenziali, di modo che gli eventi addotti par- rebbero non essere stati vissuti da lei personalmente. Su alcuni aspetti es- senziali le allegazioni risultano inoltre inverosimili e incompatibili con l’esperienza generale di vita o la logica dell’agire. In particolare, la ricostru- zione degli eventi che hanno indotto la ricorrente a lasciare il Paese d’ori- gine, risulta alquanto vaga, priva di elementi significativi, oltre che priva di logica. L’autorità inferiore obbietta innanzitutto all’interessata di non aver saputo indicare chi fossero e dove vivessero gli amici presso cui il marito aveva lasciato, a sua insaputa, la figlia, nonostante quest’ultima avesse solo due anni e mancasse da casa da una settimana e nonostante costoro potessero essere implicati nel suo decesso. Altrettanto vaghe risultano le allegazioni in merito alle accuse riguardo al coinvolgimento del marito nella morte della figlia. Alla ricorrente viene contestato il fatto di non aver saputo spiegare in maniera convincente il motivo per cui abbia immediatamente creduto alle accuse mosse da una persona sconosciuta, di cui non ha sa- puto fornire alcuna generalità, limitandosi a spiegare che il marito ha subito ammesso di aver sacrificato la figlia allo scopo di ottenere più denaro. All’amministrazione pare inoltre contrario alla logica il comportamento te- nuto dalla ricorrente a seguito della colluttazione con il marito, nella quale è stata ferita con un coltello e si è difesa con una sedia. Temendo di aver ucciso il marito e di non essere creduta dalla polizia essa avrebbe infatti deciso di fuggire, anziché rivolgersi alla polizia – nonostante un’indagine sulla morte della figlia fosse in corso e il marito fosse stato interrogato dalla polizia a tal proposito. Secondo la SEM se la ricorrente avesse realmente vissuto quanto narrato avrebbe saputo verosimilmente fornire maggiori dettagli e una spiegazione logica ai comportamenti adottati. La SEM ha infine giudicato i documenti prodotti in copia dei mezzi di prova inattendibili e inadeguati a comprovare la verosimiglianza dei motivi d’asilo. Tantopiù che dal certificato di morte della figlia risulta che quest’ultima è morta per cause naturali e quindi in circostanze ben differenti rispetto a quelle nar- rate.

E. 7.2 Oltre alla censura formale già evocata in precedenza, l’insorgente con- testa le argomentazioni della SEM circa l'inverosimiglianza delle dichiara- zioni da essa rese in corso d'audizione. Essa ritiene che pur essendosi espressa in termini relativamente approssimativi, abbia comunque

D-2465/2021 Pagina 11 costantemente fornito allegazioni che per la loro specificità e per il modo di esporle darebbero la chiara impressione di fatti realmente vissuti. Consi- derando il proprio racconto coerente e convincente, essa prende quindi posizione sulle specifiche allegazioni reputate non verosimili dall’ammini- strazione, ripercorrendo, citando e commentando quanto dichiarato in sede di audizione sugli specifici punti essenziali. L’insorgente attira quindi l’at- tenzione sulla pratica dei sacrifici umani, molto diffusa in Uganda, che unita alla drammaticità degli eventi vissuti, giustifica il suo timore oggettivamente fondato di persecuzioni future in caso di ritorno nel proprio Paese.

E. 7.3 Allineandosi al parere della SEM, questo Tribunale osserva che le di- chiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauri- scono in allegazioni non sufficientemente motivate, a tratti oltremodo va- ghe e generiche, non corroborate da alcun elemento di seria consistenza, se non addirittura contraddette dagli stessi documenti prodotti in sede istruttoria (in copia) e ricorsuale (in originale). Oltre a ciò, il comportamento descritto dall’interessata appare inoltre a tratti incompatibile con la logica dell’agire.

E. 7.3.1 La ricorrente riferisce che in Uganda sarebbe usuale affidare i bam- bini a “qualcuno”, in modo da permettere ai genitori di svolgere un’attività lavorativa. Lei stessa rammenta in sede di audizione che qualche volta avrebbe mandato la figlia a stare “in vacanza” da alcune persone, finanche per una settimana, quando si trovava impegnata con il proprio lavoro (cfr. verbale audizione ex art. 29 LAsi [di seguito: verbale], D54 e D55, pag. 8 [atto SEM n. 38/14]). Riguardo agli eventi che hanno portato all’allontana- mento della figlia F._______, l’insorgente riferisce che il marito sarebbe uscito nel pomeriggio con la figlia – cosa che era abituato a fare – rien- trando alla sera, intorno alle 18 da solo. Invitato a spiegarne la ragione quest’ultimo ha riferito che la bimba stava giocando con i figli del suo amico H._______ e che più tardi sarebbe andato a prenderla (cfr. verbale, D40, pag. 6, D46 e segg., pag. 7-8). Ora, fino a qui le dichiarazioni hanno una certa coerenza e può finanche risultare plausibile il fatto che la ricorrente non sapesse chi fosse tale amico presso il quale era stata lasciata la figlia: parrebbe infatti che fosse abitudine del marito portare la figlia con sé in visita presso degli amici (cfr. verbale, D46-D47 e segg., pag. 7-8). Da qui in avanti, per contro, il racconto diventa più vago e meno lineare. Da un lato essa sostiene che non fosse per lei normale ignorare dove e con chi fosse la figlia (cfr. verbale, D55, pag. 8). Dall’altro essa non par- rebbe aver dato particolare peso al fatto che, contrariamente alle rassicu- razioni fornite, il marito non fosse andato a riprendere la figlia quella stessa sera (cfr. verbale, D40, pag. 6, D52, pag. 8). A tal proposito essa non

D-2465/2021 Pagina 12 fornisce alcuna giustificazione per l’inadempienza del marito, né riferisce quale sia stata la sua reazione non vedendo tornare – come previsto – la figlia quella sera. Neppure sostiene di avergli chiesto maggiori informazioni al riguardo o di averlo sollecitato, quella sera o nei giorni successivi, ad andare a recuperare la bambina. Circostanza che appare quantomeno biz- zarra, considerato l’età della figlia. Ora, pur ammettendo che la ricorrente dovesse lavorare, è comunque difficile credere che essa non si sia mag- giormente informata sulla situazione della figlia, accontentandosi delle la- coniche risposte che le avrebbe dato il marito sul fatto che era a giocare con i figli di H._______ (cfr. verbale, D54-D55, pag. 8). Tantopiù che essa ammette di non sapere dove abitasse, né chi fosse tale H._______ (cfr. verbale, D62-D63, pag. 9). È ancor più difficile credere che tale situazione si sia protratta per una settimana, durante la quale l’interessata non avrebbe più saputo nulla della figlia di due anni (cfr. verbale, D54, pag. 8). Le prime notizie della figlia parrebbe le siano infatti giunte unicamente l’8 agosto 2019, ossia al momento del ritrovamento del suo cadavere (cfr. ver- bale, D45 e segg.).

E. 7.3.2 A fronte del ritrovamento della figlia morta, appare inoltre altamente inverosimile che la ricorrente non abbia fatto tutto quanto in suo potere per informarsi sull’identità delle persone e il luogo presso cui essa era stata condotta. In quel momento – prima della scoperta della corresponsabilità del marito, due settimane dopo – “H._______” era infatti l’unica pista su cui sarebbe stato possibile indagare per l’omicidio della figlia, essendo poten- zialmente l’autore o quantomeno l’ultima persona ad averla vista viva. In- vitata ad esprimersi al riguardo, l’interessata è rimasta estremamente vaga, su quello che abbia chiesto al marito e su quello che egli le abbia effettiva- mente riferito (cfr. verbale, D61-D63, pag. 9). Allo stesso modo, pur am- mettendo di aver avuto dei contatti con la polizia (cfr. verbale, D60, pag. 9), non parrebbe che l’interessata abbia chiesto loro particolari aggiorna- menti al riguardo. Incalzata a fare chiarezza su tale aspetto l’interessata si è mostrata evasiva e non ha fornito risposte concludenti (cfr. verbale, D64, pag. 9). In definitiva, le circostanze, così come evocate dalla richiedente – ivi compresa l’attitudine del marito dal giorno in cui è partito con la figlia – appaiono dubbie e poco sostanziate, mentre il suo comportamento risulta essere a ben vedere contrario alla logica dell’agire.

E. 7.3.3 La narrazione della ricorrente non convince neppure riguardo alle modalità che l’hanno condotta a scoprire, due settimane dopo, la respon- sabilità del marito nella morte della figlia. Secondo l’esposizione dei fatti, il marito parrebbe aver ammesso di aver sacrificato la figlia in un rituale volto ad ottenere più soldi, soltanto dopo che uno sconosciuto è giunto una sera

D-2465/2021 Pagina 13 a casa loro accusandolo di essere coinvolto nell’uccisione di F._______ (cfr. verbale, D42, pag. 6). Al pari di “H._______”, di tale uomo non viene fornito alcun dettaglio che permetta di identificarlo o di dargli quantomeno un contesto più preciso: non si sa infatti come si chiama, da dove viene, dove abita, quanti anni ha, come conosce il marito, come potesse essere a conoscenza del sacrificio, ecc.. Invitata a chiarire il motivo per cui si è fidata di uno sconosciuto, la ricorrente sostiene di avergli creduto per via della reazione che il marito ha avuta subito dopo le rivelazioni (cfr. verbale, D66, pag. 10). Resta nondimeno singolare il fatto che la ricorrente non ab- bia mai sospettato di nulla in precedenza e che solo a seguito della visita di uno sconosciuto essa abbia deciso di mettere sotto pressione il marito per fare emergere la verità. Tantopiù che essa stessa ammette che lui era attratto e coinvolto da questo genere di riti tradizionali in Uganda (cfr. ver- bale, D67, pag. 10).

E. 7.3.4 Le allegazioni dell’insorgente appaiono inoltre contradditorie nel de- scrivere i fatti accaduti a seguito della rivelazione del marito e del violento litigio che ne è scaturito. Essa riferisce che prima della colluttazione avrebbe voluto andare dalla polizia per denunciarlo. Ciò ha senso, se- guendo la ricostruzione dell’interessata: la polizia stava infatti già inda- gando sulla morte della figlia e lei aveva scoperto il responsabile di questa morte. Ha invece meno senso il fatto che dopo essere stata aggredita, aver subito una ferita da taglio ed essersi dovuta difendere con uno sgabello, tramortendo il marito, essa si sia impaurita e avrebbe cambiato idea, deci- dendo di fuggire. Invitata ad esprimersi su tale comportamento privo di ogni logica, essa si è limitata ad asserire di aver avuto timore di non essere creduta e di essere incarcerata per la morte del marito, nonostante non avesse alcuna certezza che fosse effettivamente morto (cfr. verbale, D42, D69, D71, D80-D83, pag. 6 e 10-12). Secondo la ricostruzione degli acca- dimenti posteriori alla colluttazione, l’interessata sarebbe venuta a sapere, al momento in cui soggiornava a C._______, dall’amica B._______, che il marito era vivo, seppur ricoverato in gravi condizioni all’ospedale (cfr. ver- bale, D42, pag. 6-7). È pertanto poco comprensibile l’asserzione secondo cui l’insorgente, per timore di aver commesso un omicidio e di essere di conseguenza incarcerata, abbia deciso di lasciare il Paese (cfr. verbale, D80 segg., pag. 11-12). In merito all’episodio della colluttazione sussistono inoltre altre incon- gruenze nel racconto dell’interessata. Innanzitutto appare singolare il fatto che la vicina di casa dalla quale essa si sarebbe rifugiata la sera della col- luttazione non le abbia posto la benché minima domanda riguardo alla ri- chiesta di ospitalità. Tantopiù che secondo quanto riferito, l’insorgente era

D-2465/2021 Pagina 14 in uno stato di forte agitazione ed era ferita e sanguinante (cfr. verbale, D42 e D-69-70, pag. 7 e 10). In secondo luogo risulta difficile comprendere il motivo per cui la ricorrente abbia deciso di fuggire a C._______ da un’amica, anziché a Bunamyaya dalla madre e dalla sorella, ritenute per lei gli unici famigliari importanti rimasti nel Paese (cfr. verbale, D11-D12, pag. 3). Di tale scelta essa non fornisce alcuna spiegazione. Allo stesso modo non chiarisce affatto – se non in modo poco credibile e alquanto ar- tificioso – il motivo per cui essa non abbia raccontato nulla alla madre e alla sorella riguardo agli avvenimenti della notte e alla responsabilità del marito nella morte della figlia, nonostante abbia avuto più occasioni per farlo, sia per telefono che per e-mail (cfr. verbale, D30 e D73-D77, pag. 4 e 11). Appare inoltre illogico – non essendo stata fornita nessuna spiega- zione in merito – che l’insorgente, dopo la fuga e l’evento drammatico in cui è stata coinvolta, non abbia desiderato contattare la sorella personal- mente, anche solo per cercare conforto nella voce di un famigliare per lei particolarmente importante, ma che abbia chiesto all’amica B._______ di farlo (cfr. verbale, D11, D42 e D80, pag. 3 e 7).

E. 7.3.5 Sussistono infine delle discrepanze importanti fra gli eventi narrati dall’insorgente e quanto attestato dai mezzi probatori allegati. L’interessata ha infatti riferito di un rito sacrificale, durante il quale – o a seguito del quale

– la figlia sarebbe stata uccisa, decapitata e smembrata (cfr. verbale, D58, pag. 9). Tale allegazione, non soltanto non è comprovata dalla documen- tazione prodotta, ma parrebbe essere smentita dal certificato di morte di F._______, dal quale emerge che il decesso, avvenuto in data 8 agosto 2019 è avvenuto per cause naturali. Tutt’altro che una morte cruenta, quindi.

E. 7.4 In definitiva, alla luce di quanto precede, occorre dunque da tutelare la conclusione dell'autorità inferiore circa l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dall'interessata.

E. 8.1 A titolo abbondanziale, e per buona pace della ricorrente, si rileva al- tresì che, anche se le medesime allegazioni venissero ritenute verosimili, non sarebbero comunque rilevanti ai sensi dell'asilo.

E. 8.2 Il mandato d'arresto spiccato l’11 agosto 2020 dalle autorità ugandesi nei confronti della signora A._______ di E._______, trasmesso in originale in sede di ricorso, attesta certo il fatto che quest'ultima è da loro ricercata, tuttavia ciò non è sufficiente per riconoscerle la qualità di rifugiata. In effetti, non vi sono indizi concreti per ritenere che la sua sola uscita illegale dall’Uganda debba condurre ad un timore fondato di persecuzioni future

D-2465/2021 Pagina 15 nei suoi confronti. In primo luogo dal mandato d'arresto si desume la vo- lontà delle autorità ugandesi di perseguire l’interessata per un reato co- mune (omicidio), non quindi per uno dei motivi specificamente indicati nella definizione di cui all'art. 3 LAsi. In secondo luogo la ricorrente non presenta un profilo che, in caso di suo – ipotetico – ritorno, potrebbe interessare le autorità ugandesi per ragioni politiche, religiose, di appartenenza etnica o altro. A tal proposito essa non ha mai segnalato di avere particolari pro- blemi con esse, fatte salvo il timore di non essere creduta riguardo alle circostanze che hanno condotto alla morte del marito.

E. 8.3.1 Giova a tal proposito precisare che la violenza domestica viene con- siderata nell’ambito del motivo di persecuzione “appartenenza a un deter- minato gruppo sociale” (art. 3 cpv. 1 LAsi; sentenza del Tribunale E- 2466/2022 del 13 gennaio 2023, consid. 5.3 e 7.1). Tuttavia, siccome pro- viene dal comportamento di attori privati, è rilevante in materia d’asilo esclusivamente se l’interessato non può beneficiare di una protezione ade- guata contro la stessa nel proprio Stato d’origine. Tra la persecuzione su- bita e l’espatrio deve, inoltre, esistere un nesso causale temporale e mate- riale sufficientemente stretto (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2). L’esistenza del timore di persecuzione dev’essere esaminata al momento dell’espatrio (cfr. DTAF 2008/12, consid. 5.2). Esso deve, infine, essere ancora attuale al momento della decisione di merito sulla domanda d’asilo (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2; 2010/57 consid. 2).

E. 8.3.2 Nel caso di specie, dagli atti non emerge alcun particolare indizio di difficoltà all’interno della relazione tra la ricorrente e il marito. L’unico vero momento d’attrito descritto da quest’ultima è da ricondurre alla scoperta della presunta responsabilità del marito nella morte della figlia. Ne è se- guita una colluttazione in occasione della quale, oltre ad alcune percosse l’insorgente avrebbe subito una ferita da taglio, mentre il marito una forte contusione alla testa, che ne avrebbe determinato, tempo dopo il decesso. I fatti così come descritti parrebbero non essere noti alle autorità inquirenti ugandesi, poiché la ricorrente è fuggita senza sporgere denuncia né rac- contare nulla a nessuno. Non è quindi possibile sapere se in tale circo- stanza le autorità ugandesi avrebbero effettivamente offerto una prote- zione adeguata alla ricorrente. D’altro canto, con la morte del marito, viene meno la possibilità di quest’ultima di essere esposta a ulteriori atti di vio- lenza o di rappresaglia, ragione per cui il Tribunale ritiene che il motivo di persecuzione sollevato non è rilevante ai fini dell’asilo, siccome non più attuale.

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E. 8.4 Occorre infine rammentare che la tratta di esseri umani e la prostitu- zione forzata non rientrano, di principio, tra i motivi di persecuzione previsti dall’art. 3 LAsi, bensì si tratta piuttosto di reati di diritto comune (cfr. sen- tenze del Tribunale D-1362/2022 del 4 luglio 2022 consid. 7.3; D- 1740/2021 del 3 maggio 2021, consid. 9.3.1; E-7609/2015 del 24 febbraio 2016 consid. 5.4). Per questo motivo, esse non sono rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. L’esistenza di un pericolo legato a tali situazioni dev’essere dunque considerata nell’esame degli ostacoli all’esecuzione dell’allontana- mento (art. 83 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 LStrI, RS 142.20).

E. 9 La decisione impugnata non viola il diritto federale (art. 3 e 7 LAsi) e stabi- lisce i fatti rilevanti in modo corretto e completo (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso dev’essere pertanto respinto.

E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali risulta essere senza oggetto.

E. 11 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, andrebbero poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricor- suali d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente è indigente, v’è luogo di accogliere la do- manda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 12 La decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di di- ritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.

Il dispositivo è menzionato alla pagina seguente.

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità can- tonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Manuel Borla Luca Rossi

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2465/2021 Sentenza dell'11 dicembre 2023 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Camilla Mariéthoz Wyssen, Simon Thurnheer, cancelliere Luca Rossi. Parti A._______, nata il (...), Uganda, patrocinata dall'avv. Giuseppina Santoro, (...), ricorrente, Contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 27 aprile 2021 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessata, priva di documenti di identità, dichiaratasi cittadina dell'Uganda, ha riferito di aver lasciato il proprio Paese il 25 novembre 2019 diretta in Turchia, dove è rimasta fino ad agosto 2020; l'interessata avrebbe in seguito soggiornato in alcuni Stati europei prima di arrivare in Svizzera il 26 ottobre 2020, dove il giorno successivo ha depositato domanda d'asilo (cfr. atto Segreteria di Stato della migrazione di seguito: "SEM" n. 2/2, 12/10). A.b A seguito del rilevamento dei dati personali, il 6 novembre 2020 l'interessata è stata sottoposta a una visita medica, in occasione della quale è stata diagnosticata una sindrome da shock post-traumatico, nonché la necessità di una presa a carico psichiatrica in quanto vittima di abusi (cfr. atto SEM n. 18/2). A.c Il 24 novembre 2020 alla SEM l'interessata ha trasmesso il rapporto dell'organizzazione Antenna MayDay, dal quale sono emersi indizi relativi al coinvolgimento dell'interessata in una situazione di tratta di esseri umani (cfr. atto SEM n. 19/6). Tale circostanza è stata approfondita nell'audizione "Tratta di esseri umani (TEU)" del 3 dicembre 2020. In tale occasione l'interessata ha riferito di aver visto, allorquando si trovava presso un'amica, B._______, a C._______, un annuncio di lavoro pubblicato da un'agenzia chiamata (...), con uffici presso la suddetta cittadina, che proponeva un'attività nel settore delle pulizie in Turchia. Vivendo una situazione di grave afflizione in quel periodo, l'amica avrebbe contattato per suo conto l'agenzia e organizzato l'assunzione, l'avrebbe inoltre aiutata ad eseguire le pratiche per farle ottenere i documenti necessari per il viaggio che avrebbe intrapreso il 25 novembre 2019, insieme ad altre donne del posto. Una volta atterrate ad Istanbul, una donna di origine ugandese di nome D._______ e due uomini le avrebbe attese all'esterno del terminal, le avrebbero fatte salire su un'auto e le avrebbero condotte presso una grande abitazione con diversi appartamenti, ritirando a tutte il passaporto. Una volta raggiunta tale destinazione, le donne sarebbero state separate; la richiedente sarebbe stata messa in una camera con tre donne di origine diversa dalla sua: una eritrea, una somala e una nigeriana. Il mattino seguente le avrebbero comunicato che avrebbe dovuto iniziare a prostituirsi. Dal giorno dell'arrivo e per i successivi otto-nove mesi, l'interessata sarebbe stata costretta a vivere in tale abitazione, senza possibilità di uscire, neppure per ricevere delle cure mediche, e obbligata a fornire prestazioni sessuali a pagamento. Essa afferma di non aver mai tentato di uscire dalla camera in cui era confinata quando non era con dei clienti. Essa non avrebbe infatti potuto né ribellarsi, né rifiutarsi di fare quello che le veniva chiesto, siccome sarebbe stata minacciata di morte dalle persone che controllavano l'abitazione e che la tenevano imprigionata. Finalmente, nel corso dell'estate 2020, l'insorgente avrebbe deciso di fuggire, con l'aiuto di un cliente infatuato della compagna di camera eritrea, che dopo averle fatte uscire dall'abitazione con un pretesto, avrebbe procurato a entrambe un passaggio via mare, in Grecia (cfr. atto SEM n. 22/13). Con scritto del 3 dicembre 2020 la SEM ha quindi riconosciuto l'interessata quale vittima potenziale del reato di tratta di esseri umani e le ha concesso un periodo di recupero e di riflessione di 30 giorni, dal 4 dicembre 2020 al 4 gennaio 2021 (cfr. atto SEM n. 24/4). A.d Sentita sui motivi d'asilo, l'interessata ha dichiarato nell'audizione del 2 febbraio 2021, di aver abitato a E._______ dal 2016, momento in cui è iniziata la relazione con il defunto marito, fino al 2019. Ha precisato che il matrimonio con quest'ultimo ha avuto luogo il 30 luglio 2016. Il (...) 2017 la coppia ha avuto una figlia, F._______, che l'8 agosto 2019 è stata ritrovata morta in una piantagione a qualche miglio di distanza da casa. Dopo alcune settimane l'interessata è venuta a sapere da terzi che la figlia sarebbe stata uccisa dal marito. Incalzato dalle domande di quest'ultima il marito avrebbe ammesso la propria responsabilità e giustificato le proprie azioni sostenendo che si trattava di un sacrificio rituale volto ad avere più soldi. A fronte dell'intenzione dell'interessata di denunciare il fatto alla polizia, il marito sarebbe diventato violento ed avrebbe iniziato a malmenarla e a minacciarla con un coltello. Nella colluttazione l'interessata avrebbe riportato una ferita da taglio, mentre l'uomo, colpito alla testa con uno sgabello, è finito a terra, incosciente. Spaventata e temendo di averlo ucciso, l'interessata ha radunato i propri risparmi ed è fuggita di casa, dapprima presso una vicina e il giorno dopo presso l'amica B._______ nella città di C._______. Temendo di essere arrestata per quanto fatto, si sarebbe nascosta presso l'abitazione dell'amica per alcune settimane, fino alla partenza per la Turchia. Durante tale periodo B._______ si sarebbe messa in contatto con la sorella dell'interessata, che le avrebbe riferito che il marito non era morto, ma era ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Soltanto al momento dell'arrivo in Svizzera la richiedente avrebbe scoperto dalla sorella, da lei contattata, che il marito era nel frattempo deceduto e che la polizia aveva emesso un mandato di cattura nei suoi confronti, ritenendola responsabile della sua morte. La sorella dell'interessata, ritenendola colpevole, le avrebbe inoltre detto di non voler più avere nulla a che fare con lei, ingiungendole di non più contattarla (cfr. atto SEM n. 38/14). A sostegno delle proprie allegazioni l'interessata ha prodotto la mail della sorella del 30 novembre 2020 con allegato copia di un mandato di arresto a suo carico in inglese (cfr. atto SEM n. 37/2). Ha in seguito consegnato copia di un certificato di matrimonio consuetudinario e del certificato di morte di sua figlia. A.e Con decisione incidentale dell'8 febbraio 2021 la SEM ha decretato l'assegnazione alla procedura ampliata e con provvedimento dell'11 febbraio 2021 è stata confermata la ripartizione della richiedente al Canton G._______ (cfr. atti SEM n. 44/2, 47/1, 48/3). B. Con decisione del 27 aprile 2021, notificata lo stesso giorno (cfr. atto SEM n. 61/8), la SEM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessata, ritenendo che le sue dichiarazioni non soddisfacessero né le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato né le condizioni di verosimiglianza. La SEM ha quindi pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, ponendola nondimeno al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, conto tenuto che il suo Paese non è in grado di offrire una protezione adeguata alle vittime di tratta di esseri umani e che pertanto, in caso di rientro in patria, l'interessata rischia di essere esposta a trattamenti vietati dall'art. 3 e 4 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). C. Con ricorso del 26 maggio 2021 (data di entrata: 27 maggio 2021, cfr. timbro di entrata), A._______ ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) la suddetta decisione chiedendo, in via principale, l'annullamento della stessa, il riconoscimento della qualità di rifugiata e la concessione dell'asilo, mentre in via subordinata, il rinvio degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione. Sul piano procedurale, l'insorgente ha postulato che le venga concessa l'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Unitamente al gravame la ricorrente ha prodotto in copia originale il mandato d'arresto, il certificato di matrimonio e il certificato di decesso. Diritto:

1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). La medesima è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. In virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia a uno scambio di scritti. 4. 4.1 La ricorrente lamenta preliminarmente una violazione del diritto di essere sentita, non essendole stata data la possibilità di esprimersi sulla portata dei mezzi di prova prodotti il 25 febbraio 2021 e non avendole dato la facoltà di esprimersi, prima dell'emanazione della decisione (e conto tenuto dell'assenza di progetto di decisione nella procedura ampliata) in merito alla valutazione fatta dall'autorità inferiore riguardo agli stessi mezzi di prova la domanda d'asilo avrebbe dovuto essere trattata secondo la procedura ampliata (cfr. ricorso del 26 maggio 2021, pag. 3-4). Tali censure formali vanno analizzate a titolo preliminare in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione; e per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op.cit., 2a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). 4.2 Il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2). 4.3 Una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente da parte dell'autorità di prima istanza, non comporta automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando una tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; DTF 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale ambito, la cognizione dell'autorità ricorsuale non va esaminata in maniera astratta ma in base all'oggetto della controversia nel caso concreto (cfr. Waldmann/Bickel in: Waldmann/ Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 29 n. 119). Trasposto in materia d'asilo, tale principio implica che il Tribunale non potrà procedere alla riparazione di una violazione del diritto di essere sentito in merito a questioni che rientrano nella sfera del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore dal momento che non dispone della facoltà di controllare l'opportunità delle decisioni di prima istanza (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3). 4.4 4.4.1 Nel caso concreto, giova innanzitutto rilevare che la ricorrente non contesta l'assegnazione alla procedura ampliata in data 8 febbraio 2021. La questione circa lo smistamento tra la procedura celere (art. 26c LAsi) e la procedura ampliata (art. 26d LAsi), d'altro canto, è già stata trattata dal Tribunale nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5, alla quale è possibile rinviare per maggiori dettagli (cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribunale D-1909/2020 del 12 gennaio 2021 consid. 4). 4.4.2 Essa censura, da un lato, il fatto che l'amministrazione non le abbia concesso la facoltà di esprimersi sui nuovi mezzi di prova da essa stessa prodotti il 25 febbraio 2021. Orbene, a mente di questo Tribunale, la contestazione su questo specifico punto appare pretestuosa in quanto la ricorrente, rappresentata da un mandatario professionale, avrebbe senz'altro potuto unire ai suddetti mezzi di prova anche delle spiegazioni o delle osservazioni spontanee, al fine di completare - laddove lo avesse ritenuto opportuno - le dichiarazioni rilasciate in occasione dell'audizione del 2 febbraio 2021. Essendo stata informata, prima della trasmissione dei nuovi mezzi di prova, circa l'assegnazione alla procedura ampliata, essa (o meglio la propria rappresentate) doveva presumere che non sarebbe stata invitata a prendere posizione riguardo a una potenziale bozza di decisione negativa sull'asilo. A titolo prudenziale, quindi, se davvero essa riteneva opportuno apportare ulteriori elementi per agevolare l'apprezzamento dei nuovi mezzi di prova da parte dell'amministrazione, lo avrebbe dovuto fare spontaneamente prima dell'emanazione della decisione impugnata. 4.4.3 D'altro lato, sottolineando il fatto che la procedura ampliata non prevede una fase processuale analoga al progetto di decisione esistente nella procedura celere, la ricorrente ritiene che la SEM, prima di emanare la decisione impugnata, avrebbe dovuto attribuirle la facoltà di pronunciarsi in merito alla propria valutazione sui nuovi mezzi di prova. Non essendo stata invitata a pronunciarsi al termine dell'istruttoria, in merito alle conclusioni della SEM, essa reputa pertanto - erroneamente - di aver subito una violazione del diritto di essere sentita. Questo Tribunale rileva che, una volta esaminati i mezzi di prova il 25 febbraio 2021, l'amministrazione non ha ritenuto opportuno esperire alcun accertamento supplementare, né tantomeno sentire nuovamente la ricorrente per delle eventuali delucidazioni riguardo alle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione. La ricorrente stessa non spiega quali eventuali altri accertamenti si sarebbero dovuti rendere necessari. A ben vedere l'assegnazione alla procedura ampliata, di cui la ricorrente parrebbe prevalersi per esigere maggiore spazio di esposizione delle proprie argomentazioni, rispondeva a delle esigenze pratiche, piuttosto che istruttorie. Come risulta dagli atti, il motivo per il trasferimento in procedura ampliata era legata principalmente alla capacità di posti letto presso il CFA (cfr. atti SEM n. 40/1-42/1). Come indicato nella sentenza E-6885/2017 del 20 marzo 2019, citata dalla ricorrente, alla luce della natura della procedura celere e dei brevi termini che essa impone, il legislatore ha voluto introdurre dei meccanismi di compensazione - come la facoltà di esprimersi con un parere in merito al progetto di decisione negativa della SEM - per garantire che le procedure di asilo siano corrette ed eque nonostante le misure di accelerazione (cfr. consid. 6.5.1 e i riferimenti ivi menzionati; cfr. anche sentenza D-1907/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 10.2). Nell'ambito della procedura ampliata, per contro, i termini come quello per presentare ricorso, risultano più estesi (cfr. art. 108 cpv. 2 LAsi), di modo che il ricorrente non subisce alcun pregiudizio dall'assenza di possibilità di sottoporre il proprio parere prima dell'emanazione della decisione negativa. A maggior ragione nella misura in cui, come nel caso in esame, in fase istruttoria non vengano svolti accertamenti supplementari. 4.5 Per tali motivi, la ricorrente non ha quindi subito alcuna violazione del suo diritto di essere sentita. Le censure in tal senso devono pertanto essere respinte.

5. Nel merito, ritenuta l'ammissione provvisoria della ricorrente in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, e non avendo la medesima contestato in modo specifico la pronuncia del suo allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente il mancato riconoscimento della sua qualità di rifugiata e il respingimento della sua domanda d'asilo. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 7. 7.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato le allegazioni della ricorrente non sufficientemente motivate, oltre che povere di dettagli e di concretezza su alcuni punti essenziali, di modo che gli eventi addotti parrebbero non essere stati vissuti da lei personalmente. Su alcuni aspetti essenziali le allegazioni risultano inoltre inverosimili e incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire. In particolare, la ricostruzione degli eventi che hanno indotto la ricorrente a lasciare il Paese d'origine, risulta alquanto vaga, priva di elementi significativi, oltre che priva di logica. L'autorità inferiore obbietta innanzitutto all'interessata di non aver saputo indicare chi fossero e dove vivessero gli amici presso cui il marito aveva lasciato, a sua insaputa, la figlia, nonostante quest'ultima avesse solo due anni e mancasse da casa da una settimana e nonostante costoro potessero essere implicati nel suo decesso. Altrettanto vaghe risultano le allegazioni in merito alle accuse riguardo al coinvolgimento del marito nella morte della figlia. Alla ricorrente viene contestato il fatto di non aver saputo spiegare in maniera convincente il motivo per cui abbia immediatamente creduto alle accuse mosse da una persona sconosciuta, di cui non ha saputo fornire alcuna generalità, limitandosi a spiegare che il marito ha subito ammesso di aver sacrificato la figlia allo scopo di ottenere più denaro. All'amministrazione pare inoltre contrario alla logica il comportamento tenuto dalla ricorrente a seguito della colluttazione con il marito, nella quale è stata ferita con un coltello e si è difesa con una sedia. Temendo di aver ucciso il marito e di non essere creduta dalla polizia essa avrebbe infatti deciso di fuggire, anziché rivolgersi alla polizia - nonostante un'indagine sulla morte della figlia fosse in corso e il marito fosse stato interrogato dalla polizia a tal proposito. Secondo la SEM se la ricorrente avesse realmente vissuto quanto narrato avrebbe saputo verosimilmente fornire maggiori dettagli e una spiegazione logica ai comportamenti adottati. La SEM ha infine giudicato i documenti prodotti in copia dei mezzi di prova inattendibili e inadeguati a comprovare la verosimiglianza dei motivi d'asilo. Tantopiù che dal certificato di morte della figlia risulta che quest'ultima è morta per cause naturali e quindi in circostanze ben differenti rispetto a quelle narrate. 7.2 Oltre alla censura formale già evocata in precedenza, l'insorgente contesta le argomentazioni della SEM circa l'inverosimiglianza delle dichiarazioni da essa rese in corso d'audizione. Essa ritiene che pur essendosi espressa in termini relativamente approssimativi, abbia comunque costantemente fornito allegazioni che per la loro specificità e per il modo di esporle darebbero la chiara impressione di fatti realmente vissuti. Considerando il proprio racconto coerente e convincente, essa prende quindi posizione sulle specifiche allegazioni reputate non verosimili dall'amministrazione, ripercorrendo, citando e commentando quanto dichiarato in sede di audizione sugli specifici punti essenziali. L'insorgente attira quindi l'attenzione sulla pratica dei sacrifici umani, molto diffusa in Uganda, che unita alla drammaticità degli eventi vissuti, giustifica il suo timore oggettivamente fondato di persecuzioni future in caso di ritorno nel proprio Paese. 7.3 Allineandosi al parere della SEM, questo Tribunale osserva che le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in allegazioni non sufficientemente motivate, a tratti oltremodo vaghe e generiche, non corroborate da alcun elemento di seria consistenza, se non addirittura contraddette dagli stessi documenti prodotti in sede istruttoria (in copia) e ricorsuale (in originale). Oltre a ciò, il comportamento descritto dall'interessata appare inoltre a tratti incompatibile con la logica dell'agire. 7.3.1 La ricorrente riferisce che in Uganda sarebbe usuale affidare i bambini a "qualcuno", in modo da permettere ai genitori di svolgere un'attività lavorativa. Lei stessa rammenta in sede di audizione che qualche volta avrebbe mandato la figlia a stare "in vacanza" da alcune persone, finanche per una settimana, quando si trovava impegnata con il proprio lavoro (cfr. verbale audizione ex art. 29 LAsi [di seguito: verbale], D54 e D55, pag. 8 [atto SEM n. 38/14]). Riguardo agli eventi che hanno portato all'allontanamento della figlia F._______, l'insorgente riferisce che il marito sarebbe uscito nel pomeriggio con la figlia - cosa che era abituato a fare - rientrando alla sera, intorno alle 18 da solo. Invitato a spiegarne la ragione quest'ultimo ha riferito che la bimba stava giocando con i figli del suo amico H._______ e che più tardi sarebbe andato a prenderla (cfr. verbale, D40, pag. 6, D46 e segg., pag. 7-8). Ora, fino a qui le dichiarazioni hanno una certa coerenza e può finanche risultare plausibile il fatto che la ricorrente non sapesse chi fosse tale amico presso il quale era stata lasciata la figlia: parrebbe infatti che fosse abitudine del marito portare la figlia con sé in visita presso degli amici (cfr. verbale, D46-D47 e segg., pag. 7-8). Da qui in avanti, per contro, il racconto diventa più vago e meno lineare. Da un lato essa sostiene che non fosse per lei normale ignorare dove e con chi fosse la figlia (cfr. verbale, D55, pag. 8). Dall'altro essa non parrebbe aver dato particolare peso al fatto che, contrariamente alle rassicurazioni fornite, il marito non fosse andato a riprendere la figlia quella stessa sera (cfr. verbale, D40, pag. 6, D52, pag. 8). A tal proposito essa non fornisce alcuna giustificazione per l'inadempienza del marito, né riferisce quale sia stata la sua reazione non vedendo tornare - come previsto - la figlia quella sera. Neppure sostiene di avergli chiesto maggiori informazioni al riguardo o di averlo sollecitato, quella sera o nei giorni successivi, ad andare a recuperare la bambina. Circostanza che appare quantomeno bizzarra, considerato l'età della figlia. Ora, pur ammettendo che la ricorrente dovesse lavorare, è comunque difficile credere che essa non si sia maggiormente informata sulla situazione della figlia, accontentandosi delle laconiche risposte che le avrebbe dato il marito sul fatto che era a giocare con i figli di H._______ (cfr. verbale, D54-D55, pag. 8). Tantopiù che essa ammette di non sapere dove abitasse, né chi fosse tale H._______ (cfr. verbale, D62-D63, pag. 9). È ancor più difficile credere che tale situazione si sia protratta per una settimana, durante la quale l'interessata non avrebbe più saputo nulla della figlia di due anni (cfr. verbale, D54, pag. 8). Le prime notizie della figlia parrebbe le siano infatti giunte unicamente l'8 agosto 2019, ossia al momento del ritrovamento del suo cadavere (cfr. verbale, D45 e segg.). 7.3.2 A fronte del ritrovamento della figlia morta, appare inoltre altamente inverosimile che la ricorrente non abbia fatto tutto quanto in suo potere per informarsi sull'identità delle persone e il luogo presso cui essa era stata condotta. In quel momento - prima della scoperta della corresponsabilità del marito, due settimane dopo - "H._______" era infatti l'unica pista su cui sarebbe stato possibile indagare per l'omicidio della figlia, essendo potenzialmente l'autore o quantomeno l'ultima persona ad averla vista viva. Invitata ad esprimersi al riguardo, l'interessata è rimasta estremamente vaga, su quello che abbia chiesto al marito e su quello che egli le abbia effettivamente riferito (cfr. verbale, D61-D63, pag. 9). Allo stesso modo, pur ammettendo di aver avuto dei contatti con la polizia (cfr. verbale, D60, pag. 9), non parrebbe che l'interessata abbia chiesto loro particolari aggiornamenti al riguardo. Incalzata a fare chiarezza su tale aspetto l'interessata si è mostrata evasiva e non ha fornito risposte concludenti (cfr. verbale, D64, pag. 9). In definitiva, le circostanze, così come evocate dalla richiedente - ivi compresa l'attitudine del marito dal giorno in cui è partito con la figlia - appaiono dubbie e poco sostanziate, mentre il suo comportamento risulta essere a ben vedere contrario alla logica dell'agire. 7.3.3 La narrazione della ricorrente non convince neppure riguardo alle modalità che l'hanno condotta a scoprire, due settimane dopo, la responsabilità del marito nella morte della figlia. Secondo l'esposizione dei fatti, il marito parrebbe aver ammesso di aver sacrificato la figlia in un rituale volto ad ottenere più soldi, soltanto dopo che uno sconosciuto è giunto una sera a casa loro accusandolo di essere coinvolto nell'uccisione di F._______ (cfr. verbale, D42, pag. 6). Al pari di "H._______", di tale uomo non viene fornito alcun dettaglio che permetta di identificarlo o di dargli quantomeno un contesto più preciso: non si sa infatti come si chiama, da dove viene, dove abita, quanti anni ha, come conosce il marito, come potesse essere a conoscenza del sacrificio, ecc.. Invitata a chiarire il motivo per cui si è fidata di uno sconosciuto, la ricorrente sostiene di avergli creduto per via della reazione che il marito ha avuta subito dopo le rivelazioni (cfr. verbale, D66, pag. 10). Resta nondimeno singolare il fatto che la ricorrente non abbia mai sospettato di nulla in precedenza e che solo a seguito della visita di uno sconosciuto essa abbia deciso di mettere sotto pressione il marito per fare emergere la verità. Tantopiù che essa stessa ammette che lui era attratto e coinvolto da questo genere di riti tradizionali in Uganda (cfr. verbale, D67, pag. 10). 7.3.4 Le allegazioni dell'insorgente appaiono inoltre contradditorie nel descrivere i fatti accaduti a seguito della rivelazione del marito e del violento litigio che ne è scaturito. Essa riferisce che prima della colluttazione avrebbe voluto andare dalla polizia per denunciarlo. Ciò ha senso, seguendo la ricostruzione dell'interessata: la polizia stava infatti già indagando sulla morte della figlia e lei aveva scoperto il responsabile di questa morte. Ha invece meno senso il fatto che dopo essere stata aggredita, aver subito una ferita da taglio ed essersi dovuta difendere con uno sgabello, tramortendo il marito, essa si sia impaurita e avrebbe cambiato idea, decidendo di fuggire. Invitata ad esprimersi su tale comportamento privo di ogni logica, essa si è limitata ad asserire di aver avuto timore di non essere creduta e di essere incarcerata per la morte del marito, nonostante non avesse alcuna certezza che fosse effettivamente morto (cfr. verbale, D42, D69, D71, D80-D83, pag. 6 e 10-12). Secondo la ricostruzione degli accadimenti posteriori alla colluttazione, l'interessata sarebbe venuta a sapere, al momento in cui soggiornava a C._______, dall'amica B._______, che il marito era vivo, seppur ricoverato in gravi condizioni all'ospedale (cfr. verbale, D42, pag. 6-7). È pertanto poco comprensibile l'asserzione secondo cui l'insorgente, per timore di aver commesso un omicidio e di essere di conseguenza incarcerata, abbia deciso di lasciare il Paese (cfr. verbale, D80 segg., pag. 11-12). In merito all'episodio della colluttazione sussistono inoltre altre incongruenze nel racconto dell'interessata. Innanzitutto appare singolare il fatto che la vicina di casa dalla quale essa si sarebbe rifugiata la sera della colluttazione non le abbia posto la benché minima domanda riguardo alla richiesta di ospitalità. Tantopiù che secondo quanto riferito, l'insorgente era in uno stato di forte agitazione ed era ferita e sanguinante (cfr. verbale, D42 e D-69-70, pag. 7 e 10). In secondo luogo risulta difficile comprendere il motivo per cui la ricorrente abbia deciso di fuggire a C._______ da un'amica, anziché a Bunamyaya dalla madre e dalla sorella, ritenute per lei gli unici famigliari importanti rimasti nel Paese (cfr. verbale, D11-D12, pag. 3). Di tale scelta essa non fornisce alcuna spiegazione. Allo stesso modo non chiarisce affatto - se non in modo poco credibile e alquanto artificioso - il motivo per cui essa non abbia raccontato nulla alla madre e alla sorella riguardo agli avvenimenti della notte e alla responsabilità del marito nella morte della figlia, nonostante abbia avuto più occasioni per farlo, sia per telefono che per e-mail (cfr. verbale, D30 e D73-D77, pag. 4 e 11). Appare inoltre illogico - non essendo stata fornita nessuna spiegazione in merito - che l'insorgente, dopo la fuga e l'evento drammatico in cui è stata coinvolta, non abbia desiderato contattare la sorella personalmente, anche solo per cercare conforto nella voce di un famigliare per lei particolarmente importante, ma che abbia chiesto all'amica B._______ di farlo (cfr. verbale, D11, D42 e D80, pag. 3 e 7). 7.3.5 Sussistono infine delle discrepanze importanti fra gli eventi narrati dall'insorgente e quanto attestato dai mezzi probatori allegati. L'interessata ha infatti riferito di un rito sacrificale, durante il quale - o a seguito del quale - la figlia sarebbe stata uccisa, decapitata e smembrata (cfr. verbale, D58, pag. 9). Tale allegazione, non soltanto non è comprovata dalla documentazione prodotta, ma parrebbe essere smentita dal certificato di morte di F._______, dal quale emerge che il decesso, avvenuto in data 8 agosto 2019 è avvenuto per cause naturali. Tutt'altro che una morte cruenta, quindi. 7.4 In definitiva, alla luce di quanto precede, occorre dunque da tutelare la conclusione dell'autorità inferiore circa l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dall'interessata. 8. 8.1 A titolo abbondanziale, e per buona pace della ricorrente, si rileva altresì che, anche se le medesime allegazioni venissero ritenute verosimili, non sarebbero comunque rilevanti ai sensi dell'asilo. 8.2 Il mandato d'arresto spiccato l'11 agosto 2020 dalle autorità ugandesi nei confronti della signora A._______ di E._______, trasmesso in originale in sede di ricorso, attesta certo il fatto che quest'ultima è da loro ricercata, tuttavia ciò non è sufficiente per riconoscerle la qualità di rifugiata. In effetti, non vi sono indizi concreti per ritenere che la sua sola uscita illegale dall'Uganda debba condurre ad un timore fondato di persecuzioni future nei suoi confronti. In primo luogo dal mandato d'arresto si desume la volontà delle autorità ugandesi di perseguire l'interessata per un reato comune (omicidio), non quindi per uno dei motivi specificamente indicati nella definizione di cui all'art. 3 LAsi. In secondo luogo la ricorrente non presenta un profilo che, in caso di suo - ipotetico - ritorno, potrebbe interessare le autorità ugandesi per ragioni politiche, religiose, di appartenenza etnica o altro. A tal proposito essa non ha mai segnalato di avere particolari problemi con esse, fatte salvo il timore di non essere creduta riguardo alle circostanze che hanno condotto alla morte del marito. 8.3 8.3.1 Giova a tal proposito precisare che la violenza domestica viene considerata nell'ambito del motivo di persecuzione "appartenenza a un determinato gruppo sociale" (art. 3 cpv. 1 LAsi; sentenza del Tribunale E-2466/2022 del 13 gennaio 2023, consid. 5.3 e 7.1). Tuttavia, siccome proviene dal comportamento di attori privati, è rilevante in materia d'asilo esclusivamente se l'interessato non può beneficiare di una protezione adeguata contro la stessa nel proprio Stato d'origine. Tra la persecuzione subita e l'espatrio deve, inoltre, esistere un nesso causale temporale e materiale sufficientemente stretto (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2). L'esistenza del timore di persecuzione dev'essere esaminata al momento dell'espatrio (cfr. DTAF 2008/12, consid. 5.2). Esso deve, infine, essere ancora attuale al momento della decisione di merito sulla domanda d'asilo (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2; 2010/57 consid. 2). 8.3.2 Nel caso di specie, dagli atti non emerge alcun particolare indizio di difficoltà all'interno della relazione tra la ricorrente e il marito. L'unico vero momento d'attrito descritto da quest'ultima è da ricondurre alla scoperta della presunta responsabilità del marito nella morte della figlia. Ne è seguita una colluttazione in occasione della quale, oltre ad alcune percosse l'insorgente avrebbe subito una ferita da taglio, mentre il marito una forte contusione alla testa, che ne avrebbe determinato, tempo dopo il decesso. I fatti così come descritti parrebbero non essere noti alle autorità inquirenti ugandesi, poiché la ricorrente è fuggita senza sporgere denuncia né raccontare nulla a nessuno. Non è quindi possibile sapere se in tale circostanza le autorità ugandesi avrebbero effettivamente offerto una protezione adeguata alla ricorrente. D'altro canto, con la morte del marito, viene meno la possibilità di quest'ultima di essere esposta a ulteriori atti di violenza o di rappresaglia, ragione per cui il Tribunale ritiene che il motivo di persecuzione sollevato non è rilevante ai fini dell'asilo, siccome non più attuale. 8.4 Occorre infine rammentare che la tratta di esseri umani e la prostituzione forzata non rientrano, di principio, tra i motivi di persecuzione previsti dall'art. 3 LAsi, bensì si tratta piuttosto di reati di diritto comune (cfr. sentenze del Tribunale D-1362/2022 del 4 luglio 2022 consid. 7.3; D-1740/2021 del 3 maggio 2021, consid. 9.3.1; E-7609/2015 del 24 febbraio 2016 consid. 5.4). Per questo motivo, esse non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. L'esistenza di un pericolo legato a tali situazioni dev'essere dunque considerata nell'esame degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 LStrI, RS 142.20 ).

9. La decisione impugnata non viola il diritto federale (art. 3 e 7 LAsi) e stabilisce i fatti rilevanti in modo corretto e completo (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso dev'essere pertanto respinto.

10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali risulta essere senza oggetto.

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

12. La decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. Il dispositivo è menzionato alla pagina seguente. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Luca Rossi Data di spedizione: