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D-3240/2017

D-3240/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-09-25 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. A._______ e B._______, cittadini iracheni di etnia curda con ultimo domicilio a Zakho (in arabo: ) nel governatorato di Dohuk, hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 13 novembre 2015 (cfr. atti A6 e A7). Sentito sui motivi d'asilo, A._______ ha dichiarato di aver lasciato il paese d'origine in quanto, assieme al cognato, anch'egli richiedente asilo, avrebbe trasportato armi e merci illegali a favore Partito dei Lavoratori del Kurdistan (in curdo: Partîya Karkerén Kurdîstan; di seguito PKK) su incarico di un conoscente di nome G._______. Sennonché, nell'estate del 2015 il contatto del richiedente sarebbe stato arrestato. A seguito di ciò, anche l'interessato sarebbe stato ricercato dalle autorità ed avrebbe conseguentemente lasciato la sua abitazione rifugiandosi nella vicina località di Dornakh per tre mesi. Dopo aver fatto ritorno a Zakho, egli sarebbe espatriato con la moglie, i figli ed il cognato oggetto di separata procedura (cfr. atto A38, pag. 7 e segg.). Dal canto suo la moglie, B._______, non ha fatto valere alcun motivo d'asilo proprio limitandosi a fare riferimento agli avvenimenti riguardanti il marito. Ella ha in particolare dichiarato che durante la latitanza del marito le autorità si sarebbero presentate tre o quattro volte (cfr. atto A31, pag. 5 e segg.). B. Con decisione del 12 maggio 2017, notificata il 15 maggio 2015 (cfr. avviso di ricevento), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato nel contempo l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera. I richiedenti sono tuttavia stati ammessi provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. C. Il 9 (recte: 8) giugno 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 9 giugno 2017), gli interessati sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando l'annullamento e la riforma della decisione impugnata nel senso del riconoscimento della qualità di rifugiato e dell'accoglimento della loro domanda d'asilo; in subordine la retrocessione degli atti all'autorità inferiore per la pronuncia di una nuova decisione in merito al riconoscimento della qualità di rifugiato e all'accoglimento della loro domanda d'asilo; in via ancor più subordinata la restituzione degli atti per il completamento dell'istruttoria ed una nuova pronuncia sulla domanda d'asilo; in ogni caso il mantenimento dell'ammissione provvisoria; contestualmente la concessione dell'assistenza giudiziaria nella forma dell'esenzione dal prelievo di tasse e spese di giustizia con protesta di spese e ripetibili. D. Con decisione incidentale del 19 giugno 2017, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dai ricorrenti invitandoli a versare, entro il 4 luglio 2017, un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. Il 30 giugno 2017 ricorrenti hanno tempestivamente corrisposto l'importo richiesto. E. Il Tribunale, con ordinanza del 21 agosto 2017 ha quindi invitato l'autorità di prime cure a volersi esprimere in merito al gravame. F. Con risposta del 25 agosto 2017, la SEM si è limitata a confermare la propria decisione proponendo la reiezione dell'impugnativa. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2.1 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).

E. 2.2 Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed., 2013, n. m. 1.55).

E. 3 Gli insorgenti si avvalgono anzitutto di alcune censure di ordine formale, contestando i verbali di audizione allestiti dalla SEM. Essi ne richiedono lo stralcio e la conseguente nuova verbalizzazione siccome sarebbero stati redatti in assenza di un interprete di propria scelta, in modo confuso e confondente e senza che agli interrogati siano state sottoposte le presunte contraddizioni. Gli insorgenti rilevano segnatamente che confezionare verbali superficiali ed in tutta fretta per poi utilizzarli come strumento per rimproverare presunte contraddizioni sarebbe del tutto fuorviante e lesivo del diritto di essere sentito. Pertanto, nessun confronto sarebbe possibile tra i due verbali, stante la sommarietà del primo. Gli interessati fanno anche presente che B._______ sarebbe stata sentita come testimone sui fatti riguardanti il marito senza dare il giusto peso al fatto che quest'ultimo non l'avrebbe messa al corrente di ogni dettaglio segnatamente per questioni culturali. Su tali presupposti, la sua deposizione non sarebbe utilizzabile per trovare contraddizioni in quella del marito. Per di più, ella non sarebbe stata resa edotta circa la possibilità di avvalersi del diritto di non rispondere, cosa che pregiudicherebbe l'utilizzabilità del suo verbale. I ricorrenti chiedono poi lo stralcio di ogni passaggio presuntamene contradditorio anche sulla base della mancata corretta traduzione. A titolo esemplificativo, i ricorrenti fanno riferimento al verbale di cui agli atti A31 ed in particolare alle domande dalla n°58 alla n°63. A loro dire tale verbale sarebbe una testimonianza di perfetta inutilizzabilità e di ermeticità nel porre le domande idonea unicamente a provocare traduzioni errate e risposte incomprensibili. Sarebbero state usate tecniche di interrogatorio confondenti che si distinguerebbero da quelle cristalline e trasparenti. Secondo gli insorgenti sarebbe stato necessario richiedere un'esposizione dei fatti nella loro sequenza, una dopo l'altra e non relativamente alla distanza da un determinato evento. Porre domande di questo tipo, ferma considerata anche la diversa estrazione linguistica dell'interprete, creerebbe ovvie problematiche di traduzione. Il patrocinatore dei ricorrenti rileva a tal riguardo che per poter comunicare con il cliente egli avrebbe dovuto far capo ad un interprete di fiducia onde esporre il contenuto della decisione impugnata. La conversazione sarebbe stata lunga ed estenuante, con necessità di ripetere più di una volta le domande e di riformularle in modo basico e semplificato. Dal momento che non sarebbero infrequenti gli strafalcioni e le incomprensioni da una lingua nazionale all'altra, vi sarebbe da chiedersi come sia possibile condurre con successo un interrogatorio in una manciata di minuti in una lingua ostica come quella dei ricorrenti. Gli insorgenti contestano quindi l'efficienza dell'interrogatorio e l'insufficienza della traduzione e propongono che vengano effettuate nuove verbalizzazioni nel rispetto dei principi sopra elencati ed in presenza di un interprete di fiducia e eventualmente del patrocinatore o altra persona di fiducia.

E. 4.1 Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco (cfr. sentenza del Tribunale D-5501/2013 del 19 novembre 2014 consid. 3.2.1). Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTF 111 Ia 273 consid. 2b e 105 Ia 193 consid. 2b/cc). In via generale, il diritto di essere sentito dev'essere posto in relazione con l'accertamento dei fatti. A titolo eccezionale è tuttavia necessario interpellare le parti anche quando il Giudice si appresta a fondare la propria decisione su una norma o un principio giuridico non evocati in precedenza (DTF 130 III 35 consid. 5).

E. 4.2 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità di prima istanza non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando un tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale ambito, la cognizione dell'autorità ricorsuale non va esaminata in maniera astratta ma in base all'oggetto della controversia nel caso concreto (cfr. Waldmann/Bickel [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed. 2016, art. 29 n. 119). Trasposto in materia d'asilo, tale principio implica che il Tribunale non potrà procedere alla riparazione di una violazione del diritto di essere sentito in merito a questioni che rientrano nella sfera del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore dal momento che non dispone della facoltà di controllare l'opportunità delle decisioni di prima istanza (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3). Ciò non è tuttavia il caso per quanto concerne l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo, non trattandosi infatti di questioni discrezionali ma di nozioni giuridiche soggette al libero controllo del Tribunale (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich [Art. 106Abs. 1 lit. c AsylG], in: Asyl 2/13, pag. 11-20; si veda anche sentenza del Tribunale D-410/2017 del 18 luglio 2017 consid. 5.2).

E. 4.3 Nelle procedure d'asilo - cosi come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, Art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5).

E. 5.1 Giusta l'art. 26 cpv. 2 LAsi nella fase preparatoria la SEM può interrogare i richiedenti l'asilo sulla loro identità, sull'itinerario del viaggio e sommariamente sui motivi per cui hanno lasciato il loro Paese. L'audizione sulle generalità, permette all'autorità di farsi una prima impressione sulla persona del richiedente e di determinare se si sia in presenza di una domanda d'asilo e nell'affermativa quale procedura sia applicabile al caso concreto. Quanto ai motivi d'asilo, l'audizione ha invece carattere sommario. Oltre al richiedente ed all'auditore, che si fa carico di allestire il verbale, interviene di regola anche un interprete. Alla fine dell'audizione il verbale viene stampato e ritradotto. Il richiedente asilo ne conferma quindi l'esattezza apponendovi la sua firma. Sono possibili ulteriori correzioni e complementi, posto che vengano segnalati come tali (cfr. Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., 2009, n. 11.101; OSAR [ed.], Manuel de la procédure d'asile e de renvoi, 2a ed., 2016, pag. 82).

E. 5.2 L'audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi serve a determinare quale sia il seguito da dare alla procedura d'asilo. Ciò presuppone che i fatti determinanti per la decisione vengano raccolti in tale sede. Nell'ambito dell'audizione sui motivi d'asilo sono presenti il richiedente, l'auditore della SEM, un rappresentante delle opere assistenziali e l'interprete designato d'ufficio dalla stessa SEM. Il richiedente può inoltre farsi accompagnare da un rappresentante e da un interprete di sua scelta (art. 29 cpv. 2 LAsi). In ossequio al suo obbligo di collaborare, il richiedente asilo è tenuto a dichiarare tutti gli elementi fattuali necessari a chiarire la fattispecie (art. 8 LAsi). Anche in questo caso l'audizione inizia con una fase introduttiva seguita da alcune indicazioni preliminari. Successivamente al richiedente viene data la possibilità di esternare spontaneamente i suoi motivi d'asilo. Per mezzo di domande puntuali vengono poi chiariti i fatti essenziali. Dopo aver informato il richiedente circa il prosieguo della procedura, si passa alla fase di ritraduzione e di approvazione (cfr. cfr. Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., 2009, n. 11.105; vedi anche SEM, Manuel asile et retour, Article C7: L'audition sur les motifs d'asile).

E. 5.3 La presenza di un interprete è parte integrante del diritto di essere sentito del ricorrente. L'interprete ha il compito di tradurre parola per parola le domande e le risposte. Egli deve comportarsi in maniera neutra e non è chiamato in nessun caso ad emettere giudizi di valore. Una traduzione che presenti delle carenze tali da inficiare il corretto accertamento dei fatti presuppone una violazione del principio inquisitorio e del diritto di essere sentito del richiedente (cfr. a titolo esemplificativo sentenze del Tribunale E-954/2014 del 6 marzo 2014 consid. 5.1 e D-6232/2009 dell'11 marzo 2010). Tuttavia, per constante giurisprudenza, il fatto che il ricorrente abbia apposto la propria firma sul verbale confermandone l'esattitudine e la completezza dichiarando nel contempo di aver compreso il traduttore, lascia poco spazio per ammettere la presenza di errori di traduzione (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-5029/2008 del 24 maggio 2011 consid. 5.3.3).

E. 6 Ora, alla luce dei principi sovraesposti, le censure di cui i ricorrenti si sono avvalsi relativamente a presunte irregolarità formali vanno disattese.

E. 6.1 Anzitutto, le audizioni sulle generalità di cui è censurata l'eccessiva superficialità e brevità, sono durate 45, rispettivamente 30 minuti. Sul piano qualitativo, il grado di complessità ha inoltre ampiamente superato le esigenze in materia, posta la sommarietà di tale passo procedurale. Occorre infatti constatare che in tale sede ad entrambi i ricorrenti è stata data la possibilità di esprimere liberamente i propri motivi d'asilo. Per dipiù, l'auditore ha approfondito con loro le ragioni addotte. Non di meno, entrambi hanno risposto di non aver nulla da aggiungere a precisa domanda circa eventuali ulteriori motivi (cfr. atto A6, pag. 8-10 e A7, pag. 8).

E. 6.2 Secondariamente, va ritenuto che l'interprete di propria scelta di cui all'art. 29 cpv. 2 LAsi non rimpiazza il traduttore ufficiale ma può semmai presenziare nel contempo, qualora ciò sia la volontà del richiedente (cfr. Achermann/Hausmann, Handbuch des Asylrecht, 1991, p. 283). Nulla può essere pertanto dedotto dal fatto che tale figura non fosse presente al momento della verbalizzazione. Del resto, nemmeno si comprende su quali basi gli insorgenti richiedano ora di effettuare una nuova verbalizzazione in presenza di un interprete di fiducia e eventualmente del patrocinatore o altra persona di fiducia, posto che non si sono avvalsi di tale facoltà in precedenza. Da ultimo, le constatazioni dei ricorrenti secondo i quali "nessun interprete né persona di fiducia sia stata offerta né ammesso a presenziare" è pretestuosa. Come si può facilmente evincere dai verbali, all'inizio delle audizioni è stato chiesto ai ricorrenti se avessero un mandatario o meno e loro hanno risposto negativamente. Non vi è del resto alcuna traccia agli atti quanto ad un rifiuto da parte della SEM ad ammettere tali figura alle audizioni.

E. 6.3 Nello stesso senso, nemmeno si può concludere che ai ricorrenti siano state poste domande in modo confuso e confondente. Volendo in particolare fare riferimento alle audizioni ex art. 29 Lasi, dai verbali risulta che le stesse si siano svolte in maniera adeguata. Dopo una prima fase introduttiva ai ricorrenti è stato dato modo di esprimersi liberamente sulla base di domande aperte. Tuttavia, l'auditore si è visto sin da subito nell'esigenza di porre domande completive, posto che il racconto spontaneo in entrambe le circostanze si è ridotto a poche esternazioni. Invero, l'esempio addotto dai ricorrenti circa il presunto modo contorto di porre domande con riferimento ai punti 58-63 del verbale relativo a B._______, appare illusorio. Infatti, è proprio in virtù della difficoltà dell'interessata a delineare temporalmente gli avvenimenti che l'auditore le ha proposto di collocarli rispetto ad un determinato evento. Invero, l'auditore le ha ripetuto e spiegato la pur semplice domanda a più riprese. Ora, come tale agire possa essere inteso quale "testimonianza di perfetta ermeticità nel porre le domande, idonea solamente a provocare traduzione errate e risposte incomprensibili" non è dato a sapersi, posto che l'incaricato della SEM risulta solamente aver fatto un ulteriore tentativo di acclarare i fatti come prescritto dalla massima ufficiale a fronte dell'inconcludenza del racconto spontaneo della richiedente.

E. 6.4 Quanto al fatto che l'interprete incaricato dalla SEM sarebbe stato inadeguato in quanto non proveniente dalla zona d'origine e dall'area culturale dei ricorrenti il discorso non cambia. In primo luogo non vi è alcuna prescrizione in tal senso nei già citati disposti. Il ruolo di tale figura non è inoltre quello di fornire valutazioni di ordine culturale ma solamente di tradurre testualmente lo scambio verbale avente luogo al momento delle audizioni. Per di più, entrambi i ricorrenti hanno confermato ben comprendere la traduzione e hanno attestato la fedefacenza delle risposte da loro fornite per mezzo della sottoscrizione per avallo dei verbali.

E. 6.5 D'altronde, la valutazione dei ricorrenti secondo la quale vi sarebbe da dedurre un'inutilizzabilità dei verbali sulla base del fatto che B._______ non sarebbe stata edotta circa la facoltà di avvalersi della facoltà di non rispondere è sorprendente. Non vi è infatti luogo di trasporre in questa sede tale principio penalistico, posto che dai corrispettivi applicabili in ambito amministrativo si può semmai evincere il contrario, e meglio, che gli interessati sono tenuti non solo a collaborare rispondendo ma anche a dire la verità (OSAR [ed.], Manuel de la procédure d'asile e de renvoi, 2a ed., 2016, pag. 92). Nello stesso senso nulla può essere dedotto dal fatto che la ricorrente sia stata chiamata a riferire anche circa gli avvenimenti riguardanti il marito (sui quali ha del resto basato la propria domanda d'asilo) posto che gli stessi sono parte integrante della fattispecie da acclarare.

E. 6.6 Per quanto concerne infine il fatto che ai ricorrenti non siano state sottoposte le contraddizioni successivamente considerate nel merito dall'autorità di prime occorre invece effettuare alcune distinzioni.

E. 6.6.1 Come già detto, il diritto di essere sentito non conferisce di ad una parte la facoltà di esprimersi sull'apprezzamento giuridico dei fatti né tantomeno la prerogativa di pronunciarsi preventivamente sull'argomentazione giuridica prospettata dall'autorità (DTF 132 II 485 consid. 3.2; 116 II 721 S. 724; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed., 2013, pag. 187). Su tali presupposti, quandanche il richiedente non venga confrontato con le sue stesse dichiarazioni contraddittorie, non vi è luogo di constatare la violazione di alcun diritto processuale, trattandosi di una questione attinente all'apprezzamento delle prove (cfr. GICRA 1994 n. 13 consid. 3b e sentenza del Tribunale E-3660/2014 del 18 febbraio 2015 consid. 5.3-5.4). La situazione differisce invece quando ad essere omesso è il confronto con le dichiarazioni contradditorie di terzi. Secondo la giurisprudenza, il richiedente deve infatti essere confrontato preventivamente alle dichiarazioni rese da un terzo (segnatamente dal coniuge) ed in contraddizione con le sue, affinché possa fornire ogni elemento utile alla pronunzia del giudizio, in particolare dissipare ogni malinteso (cfr. GICRA 2004 n. 38 consid. 6.1, GICRA 1994 Nr. 14, sentenza del Tribunale D-1503/2016 del 7 aprile 2016 consid. 5.3).

E. 6.6.2 Ora, nel caso che occupa, la SEM, onde giungere alla sua determinazione in merito alla verosimiglianza delle allegazioni dei richiedenti, ha effettivamente fatto riferimento, tra le altre cose, anche alle contraddizioni presenti nelle - e tra le - loro dichiarazioni. Dai verbali non risulta tuttavia che agli interessati sia stata data facoltà di esprimersi al riguardo. Ebbene, se dal punto di vista delle incongruità tra le dichiarazioni della stessa persona ciò non pone in specie alcun problema particolare, posto che, disponendo l'autorità di prime cure di sufficienti elementi al riguardo, non sia in specie riscontrabile alcuna violazione del suo dovere di accertare i fatti (cfr. GICRA 1994 n. 13 consid. 3b), si può al contrario intravedere una possibile violazione del diritto di essere sentito per quanto concerne il mancato raffronto con le allegazioni dell'altro coniuge. Ciò nonostante, posto che in sede ricorsuale i ricorrenti - assistiti da un patrocinatore di fiducia cognito di diritto - hanno avuto ampia facoltà di esprimersi al riguardo, essi risultano impregiudicati in ogni diritto. In siffatte circostanze un rinvio all'autorità inferiore costituirebbe invero una mera formalità incompatibile con lo stesso interesse dei ricorrenti ad un'evasione celere della loro causa. Pertanto, vi è luogo di concludere che quandanche si possa ritenere una violazione del diritto di essere sentito, la stessa vada considerata sanata in questa sede in ossequio alle fonte esposte in rubrica (cfr. supra consid. 4.2).

E. 7 Per quanto concerne il merito della questione, il Tribunale osserva in limine che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 12 maggio 2017 e non avendo censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo.

E. 8.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).

E. 8.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 8.3 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 9.1 Nel caso in disamina la SEM ha concluso all'inverosimiglianza dell'integralità dei motivi d'asilo addotti dagli interessati. Secondo quanto si può leggere nella decisione avversata A._______ avrebbe fornito versioni contrastanti in merito a diversi aspetti del suo racconto. Egli si sarebbe in particolare contraddetto in merito alla questione di sapere se fosse o meno stato accompagnato in occasione dei viaggi effettuati in favore del PKK e della successiva fuga a Dornakh e circa la tempistica delle ricerche di cui avrebbe fatto l'oggetto. Il suo racconto sarebbe inoltre incoerente a riguardo delle presunte ricerche di cui avrebbe fatto l'oggetto dopo l'espatrio. A prescindere da ciò sarebbe inoltre inverosimile che l'interessato sia tornato a casa sua dopo aver appreso del fermo del suo contatto correndo così il rischio di venire arrestato a sua volta. Lo stesso varrebbe anche per quanto concerne il suo ritorno al domicilio prima dell'espatrio, posto ch'egli avrebbe dichiarato che le autorità sarebbero state sulle sue tracce. Proseguendo nella propria analisi, l'autorità di prime cure ha poi elencato alcune incompatibilità tra quanto dichiarato da A._______ ed il racconto della moglie. B._______ avrebbe infatti asserito che l'informazione circa il fatto che le autorità erano al corrente delle attività illecite sia arrivata direttamente da G._______ mentre il marito avrebbe dichiarato che quest'ultimo risultava irrintracciabile. Le due versioni differirebbero poi su altri aspetti, segnatamente a proposito del tempo trascorso tra le ricerche delle autorità ed il riparo a Dornakh, circa le indicazioni fornite dalle forze di sicurezza al momento delle ricerche e quo ai contatti tra il padre di B._______ e A._______ durante la sua latitanza. Non di meno, entrambi i ricorrenti avrebbero dapprima dichiarato aver rispedito i documenti in Iraq per poi ritrattare in seguito indicando che si troverebbero presso il passatore. Da ultimo, la ricorrente avrebbe ammesso essersi recata con i famigliari a Istanbul per turismo un mese prime dell'espatrio.

E. 9.2 Nel gravame i ricorrenti avversano la lettura dell'autorità di prime cure. A loro dire, le contraddizioni non riguarderebbero infatti elementi fondamentali e ad ogni modo non sarebbero insanabili. Gli insorgenti premettono quindi non intendere prendere posizione in maniera esaustiva rispetto a tutte le incongruenze constatate dalla SEM e rinviano in limine a quanto precedentemente esposto nell'ambito delle censure riguardanti la violazione dei principi procedurali. Essi passano poi in rivista alcune delle contraddizioni ritenute nella decisione impugnata. In primo luogo, per quanto concerne la questione di sapere se A._______ fosse accompagnato o meno in occasione dei trasporti, occorrerebbe prendere atto del fatto che essendo stati gli episodi molteplici, non si potrebbe escludere ch'egli abbia agito in parte solo ed in parte accompagnato. Circa le modalità di apprendimento dell'arresto di G._______ ed il periodo trascorso tra tale avvenimento e la fuga del ricorrente non sussisterebbero inoltre contraddizioni particolari posto che quanto al fermo non sarebbe pervenuta alcuna notizia diretta ma lo si sarebbe dedotto dall'irraggiungibilità telefonica. Invero, A._______ se ne sarebbe andato di casa dopo 10 giorni. Nel prosieguo della loro impugnativa, i ricorrenti pretendono poi che la presunta contraddittorietà sulla presenza del cognato dopo la fuga si baserebbe su spezzoni di deposizioni non armonizzabili tra loro. Non di meno, quanto alla questione di sapere se le autorità abbiano ancora ricercato a casa A._______, la decisione scivolerebbe nel paradosso e nel nonsenso, dal momento che l'argomentazione ritenuta equivocherebbe intenzionalmente sui concetti di esercito, polizia e autorità (a tal riguardo i ricorrenti fanno riferimento al verbale di cui agli atti A38 laddove A._______ avrebbe precisato la differenza tra polizia e agenti di sicurezza). Da ultimo, la contraddizione a proposito della localizzazione dei passaporti sarebbe inoltre irrilevante e la risposta della moglie circa le vacanze in Turchia sarebbe frutto di un errore. Su tali presupposti, la decisione impugnata sarebbe insostenibile stante segnatamente l'omissione dell'esame della rilevanza in materia d'asilo dei motivi addotti.

E. 10.1 Ora, il Tribunale non può esimersi dal constatare come nelle dichiarazioni del diretto interessato siano presenti un certo numero di elementi contradditori. Invero, è innegabile che A._______ ha in un primo momento lasciato intendere svolgesse i trasporti in questione con il cognato (cfr. atto A6, pag. 8-9; segnatamente "wir transportieren", "fuhren H._______ und ich mit den Waren"). Dal tenore delle sue dichiarazioni pare del resto poter essere evinto con relativa sicurezza che in tale circostanza egli non si riferisse ad un episodio specifico, quanto più ad un modus operandi. La lettura alternativa proposta nel gravame non può pertanto essere seguita. Ne viene che le successive dichiarazioni da lui rese al riguardo e secondo le quali egli sarebbe stato solo sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno (cfr. atto A38, pag. 9 e 10) risultino effettivamente inconciliabili con quanto da lui dichiarato in precedenza. Oltracciò, anche per quanto concerne la successiva presenza o assenza del cognato al momento della fuga a Dornakh, la contraddizione è palese. In un primo tempo l'insorgente ha infatti espressamente addotto essersi nascosto con il cognato (cfr. atto A6, pag. 9: "verstecken H._______ und ich") mentre in occasione della successiva audizione ha dichiarato aver lasciato da solo il domicilio ed essere stato solo anche a Dornakh (cfr. atto A38, pag. 12). Ora, visto il tenore delle risposte, non si può certo ricondurre l'incongruenza ad una lettura atomizzata né tantomeno alla sommarietà della prima audizione. Del resto, anche le dichiarazioni rese dall'insorgente nell'ambito della sola audizione sui motivi d'asilo ed a riguardo delle ricerche di cui avrebbe fatto oggetto risultano discrepanti (cfr. atto A38, pag. 12: "ils viennent de façon regulière jusqu'à maintenant"; atto A 38, pag. 13: "ils n'ont pas besoin de venir voir ma famille"; atto A38, pag. 5: "[les asaysh] ne sont pas venus parler à ma famille").

E. 10.2 In questa stessa sede è inoltre opportuno constatare che le dichiarazioni dei ricorrenti si scontrano a tratti con l'esperienza generale di vita e sono prive di logica interna. È infatti difficile concepire che A._______, nonostante fosse al corrente dei rischi corsi a seguito dell'arresto di G._______, sia rimasto al suo domicilio per un mese come se nulla fosse (cfr. A38, pag. 11). Allo stesso tempo, poco concepibile è anche il suo ritorno a casa prima dell'espatrio (cfr. atto A38, pag. 13: "je suis rentre à Zahko et nous avons décidé ensemble des modalités de voyage"), stanti le regolari ricerche di cui avrebbe fatto l'oggetto e i conseguenti rischi di arresto (cfr. atto A38, pag. 13: "ils sont venus. C'est pour ça que je ne pouvais pas rentrer"). Da ultimo, ma non per importanza, va rilevata la totale incredibilità delle allegazioni di B._______ a riguardo del viaggio per turismo svoltosi ad Istanbul un mese prima dell'espatrio definitivo, ovvero durante la presunta latitanza del marito (cfr. atto A31, pag. 4). V'è qui da sottolineare che vista la procedura di rilettura del verbale tale dichiarazione non può certo essere ricondotta ad un semplice errore come lo vogliono i ricorrenti.

E. 10.3 Già solo sulla base di quanto illustrato sin qui, vi è luogo di concludere all'inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dagli interessati. A titolo puramente abbondanziale ed in ottica di esaustività, occorre quantomeno constatare che le rispettive versioni fornite dai richiedenti risultano anche incompatibili tra loro. Tra i vari aspetti antitetici salta in particolare agli occhi il fatto che A._______ ha allegato essersi rifugiato a Dornakh non appena le autorità si sarebbero presentate al suo domicilio (cfr. 38, pag. 12) allorché la moglie ha invece asserito che quest'ultimo sarebbe restato a casa per ulteriori 10-15 giorni (cfr. atto A31, pag. 8).

E. 10.4 I ricorrenti non sono dunque riusciti a rendere verosimile il rischio di esposizione a seri pregiudizi in caso di rientro in Iraq. L'autorità intimata ha quindi a giusto titolo negato la qualità di rifugiato e l'asilo agli insorgenti.

E. 11 Su tali presupposti nemmeno si giustifica il richiamo dell'incarto relativo al cognato rispettivamente fratello dei ricorrenti né tantomeno la sua audizione. I fatti giuridicamente rilevanti risultano infatti già sufficientemente acclarati e non vi è necessità alcuna di procedere ad ulteriori istruzioni del caso.

E. 12 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va dunque respinto.

E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 30 giugno 2017.

E. 14 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato il 30 giugno 2017.
  3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3240/2017 Sentenza del 25 settembre 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), David R. Wenger, Walter Lang, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), C._______, nata il (...), D._______, nata il (...), E._______, nato il (...), F._______, nato il (...), Iraq, tutti patrocinati dall'avv. Ignazio Maria Clemente, Studio legale, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 12 maggio 2017 / N (...). Fatti: A. A._______ e B._______, cittadini iracheni di etnia curda con ultimo domicilio a Zakho (in arabo: ) nel governatorato di Dohuk, hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 13 novembre 2015 (cfr. atti A6 e A7). Sentito sui motivi d'asilo, A._______ ha dichiarato di aver lasciato il paese d'origine in quanto, assieme al cognato, anch'egli richiedente asilo, avrebbe trasportato armi e merci illegali a favore Partito dei Lavoratori del Kurdistan (in curdo: Partîya Karkerén Kurdîstan; di seguito PKK) su incarico di un conoscente di nome G._______. Sennonché, nell'estate del 2015 il contatto del richiedente sarebbe stato arrestato. A seguito di ciò, anche l'interessato sarebbe stato ricercato dalle autorità ed avrebbe conseguentemente lasciato la sua abitazione rifugiandosi nella vicina località di Dornakh per tre mesi. Dopo aver fatto ritorno a Zakho, egli sarebbe espatriato con la moglie, i figli ed il cognato oggetto di separata procedura (cfr. atto A38, pag. 7 e segg.). Dal canto suo la moglie, B._______, non ha fatto valere alcun motivo d'asilo proprio limitandosi a fare riferimento agli avvenimenti riguardanti il marito. Ella ha in particolare dichiarato che durante la latitanza del marito le autorità si sarebbero presentate tre o quattro volte (cfr. atto A31, pag. 5 e segg.). B. Con decisione del 12 maggio 2017, notificata il 15 maggio 2015 (cfr. avviso di ricevento), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato nel contempo l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera. I richiedenti sono tuttavia stati ammessi provvisoriamente in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. C. Il 9 (recte: 8) giugno 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 9 giugno 2017), gli interessati sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando l'annullamento e la riforma della decisione impugnata nel senso del riconoscimento della qualità di rifugiato e dell'accoglimento della loro domanda d'asilo; in subordine la retrocessione degli atti all'autorità inferiore per la pronuncia di una nuova decisione in merito al riconoscimento della qualità di rifugiato e all'accoglimento della loro domanda d'asilo; in via ancor più subordinata la restituzione degli atti per il completamento dell'istruttoria ed una nuova pronuncia sulla domanda d'asilo; in ogni caso il mantenimento dell'ammissione provvisoria; contestualmente la concessione dell'assistenza giudiziaria nella forma dell'esenzione dal prelievo di tasse e spese di giustizia con protesta di spese e ripetibili. D. Con decisione incidentale del 19 giugno 2017, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dai ricorrenti invitandoli a versare, entro il 4 luglio 2017, un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. Il 30 giugno 2017 ricorrenti hanno tempestivamente corrisposto l'importo richiesto. E. Il Tribunale, con ordinanza del 21 agosto 2017 ha quindi invitato l'autorità di prime cure a volersi esprimere in merito al gravame. F. Con risposta del 25 agosto 2017, la SEM si è limitata a confermare la propria decisione proponendo la reiezione dell'impugnativa. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. 2.1. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). 2.2. Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed., 2013, n. m. 1.55).

3. Gli insorgenti si avvalgono anzitutto di alcune censure di ordine formale, contestando i verbali di audizione allestiti dalla SEM. Essi ne richiedono lo stralcio e la conseguente nuova verbalizzazione siccome sarebbero stati redatti in assenza di un interprete di propria scelta, in modo confuso e confondente e senza che agli interrogati siano state sottoposte le presunte contraddizioni. Gli insorgenti rilevano segnatamente che confezionare verbali superficiali ed in tutta fretta per poi utilizzarli come strumento per rimproverare presunte contraddizioni sarebbe del tutto fuorviante e lesivo del diritto di essere sentito. Pertanto, nessun confronto sarebbe possibile tra i due verbali, stante la sommarietà del primo. Gli interessati fanno anche presente che B._______ sarebbe stata sentita come testimone sui fatti riguardanti il marito senza dare il giusto peso al fatto che quest'ultimo non l'avrebbe messa al corrente di ogni dettaglio segnatamente per questioni culturali. Su tali presupposti, la sua deposizione non sarebbe utilizzabile per trovare contraddizioni in quella del marito. Per di più, ella non sarebbe stata resa edotta circa la possibilità di avvalersi del diritto di non rispondere, cosa che pregiudicherebbe l'utilizzabilità del suo verbale. I ricorrenti chiedono poi lo stralcio di ogni passaggio presuntamene contradditorio anche sulla base della mancata corretta traduzione. A titolo esemplificativo, i ricorrenti fanno riferimento al verbale di cui agli atti A31 ed in particolare alle domande dalla n°58 alla n°63. A loro dire tale verbale sarebbe una testimonianza di perfetta inutilizzabilità e di ermeticità nel porre le domande idonea unicamente a provocare traduzioni errate e risposte incomprensibili. Sarebbero state usate tecniche di interrogatorio confondenti che si distinguerebbero da quelle cristalline e trasparenti. Secondo gli insorgenti sarebbe stato necessario richiedere un'esposizione dei fatti nella loro sequenza, una dopo l'altra e non relativamente alla distanza da un determinato evento. Porre domande di questo tipo, ferma considerata anche la diversa estrazione linguistica dell'interprete, creerebbe ovvie problematiche di traduzione. Il patrocinatore dei ricorrenti rileva a tal riguardo che per poter comunicare con il cliente egli avrebbe dovuto far capo ad un interprete di fiducia onde esporre il contenuto della decisione impugnata. La conversazione sarebbe stata lunga ed estenuante, con necessità di ripetere più di una volta le domande e di riformularle in modo basico e semplificato. Dal momento che non sarebbero infrequenti gli strafalcioni e le incomprensioni da una lingua nazionale all'altra, vi sarebbe da chiedersi come sia possibile condurre con successo un interrogatorio in una manciata di minuti in una lingua ostica come quella dei ricorrenti. Gli insorgenti contestano quindi l'efficienza dell'interrogatorio e l'insufficienza della traduzione e propongono che vengano effettuate nuove verbalizzazioni nel rispetto dei principi sopra elencati ed in presenza di un interprete di fiducia e eventualmente del patrocinatore o altra persona di fiducia. 4. 4.1. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco (cfr. sentenza del Tribunale D-5501/2013 del 19 novembre 2014 consid. 3.2.1). Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTF 111 Ia 273 consid. 2b e 105 Ia 193 consid. 2b/cc). In via generale, il diritto di essere sentito dev'essere posto in relazione con l'accertamento dei fatti. A titolo eccezionale è tuttavia necessario interpellare le parti anche quando il Giudice si appresta a fondare la propria decisione su una norma o un principio giuridico non evocati in precedenza (DTF 130 III 35 consid. 5). 4.2. Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità di prima istanza non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando un tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale ambito, la cognizione dell'autorità ricorsuale non va esaminata in maniera astratta ma in base all'oggetto della controversia nel caso concreto (cfr. Waldmann/Bickel [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed. 2016, art. 29 n. 119). Trasposto in materia d'asilo, tale principio implica che il Tribunale non potrà procedere alla riparazione di una violazione del diritto di essere sentito in merito a questioni che rientrano nella sfera del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore dal momento che non dispone della facoltà di controllare l'opportunità delle decisioni di prima istanza (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3). Ciò non è tuttavia il caso per quanto concerne l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo, non trattandosi infatti di questioni discrezionali ma di nozioni giuridiche soggette al libero controllo del Tribunale (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich [Art. 106Abs. 1 lit. c AsylG], in: Asyl 2/13, pag. 11-20; si veda anche sentenza del Tribunale D-410/2017 del 18 luglio 2017 consid. 5.2). 4.3. Nelle procedure d'asilo - cosi come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, Art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). 5. 5.1. Giusta l'art. 26 cpv. 2 LAsi nella fase preparatoria la SEM può interrogare i richiedenti l'asilo sulla loro identità, sull'itinerario del viaggio e sommariamente sui motivi per cui hanno lasciato il loro Paese. L'audizione sulle generalità, permette all'autorità di farsi una prima impressione sulla persona del richiedente e di determinare se si sia in presenza di una domanda d'asilo e nell'affermativa quale procedura sia applicabile al caso concreto. Quanto ai motivi d'asilo, l'audizione ha invece carattere sommario. Oltre al richiedente ed all'auditore, che si fa carico di allestire il verbale, interviene di regola anche un interprete. Alla fine dell'audizione il verbale viene stampato e ritradotto. Il richiedente asilo ne conferma quindi l'esattezza apponendovi la sua firma. Sono possibili ulteriori correzioni e complementi, posto che vengano segnalati come tali (cfr. Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., 2009, n. 11.101; OSAR [ed.], Manuel de la procédure d'asile e de renvoi, 2a ed., 2016, pag. 82). 5.2. L'audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi serve a determinare quale sia il seguito da dare alla procedura d'asilo. Ciò presuppone che i fatti determinanti per la decisione vengano raccolti in tale sede. Nell'ambito dell'audizione sui motivi d'asilo sono presenti il richiedente, l'auditore della SEM, un rappresentante delle opere assistenziali e l'interprete designato d'ufficio dalla stessa SEM. Il richiedente può inoltre farsi accompagnare da un rappresentante e da un interprete di sua scelta (art. 29 cpv. 2 LAsi). In ossequio al suo obbligo di collaborare, il richiedente asilo è tenuto a dichiarare tutti gli elementi fattuali necessari a chiarire la fattispecie (art. 8 LAsi). Anche in questo caso l'audizione inizia con una fase introduttiva seguita da alcune indicazioni preliminari. Successivamente al richiedente viene data la possibilità di esternare spontaneamente i suoi motivi d'asilo. Per mezzo di domande puntuali vengono poi chiariti i fatti essenziali. Dopo aver informato il richiedente circa il prosieguo della procedura, si passa alla fase di ritraduzione e di approvazione (cfr. cfr. Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., 2009, n. 11.105; vedi anche SEM, Manuel asile et retour, Article C7: L'audition sur les motifs d'asile). 5.3. La presenza di un interprete è parte integrante del diritto di essere sentito del ricorrente. L'interprete ha il compito di tradurre parola per parola le domande e le risposte. Egli deve comportarsi in maniera neutra e non è chiamato in nessun caso ad emettere giudizi di valore. Una traduzione che presenti delle carenze tali da inficiare il corretto accertamento dei fatti presuppone una violazione del principio inquisitorio e del diritto di essere sentito del richiedente (cfr. a titolo esemplificativo sentenze del Tribunale E-954/2014 del 6 marzo 2014 consid. 5.1 e D-6232/2009 dell'11 marzo 2010). Tuttavia, per constante giurisprudenza, il fatto che il ricorrente abbia apposto la propria firma sul verbale confermandone l'esattitudine e la completezza dichiarando nel contempo di aver compreso il traduttore, lascia poco spazio per ammettere la presenza di errori di traduzione (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-5029/2008 del 24 maggio 2011 consid. 5.3.3).

6. Ora, alla luce dei principi sovraesposti, le censure di cui i ricorrenti si sono avvalsi relativamente a presunte irregolarità formali vanno disattese. 6.1. Anzitutto, le audizioni sulle generalità di cui è censurata l'eccessiva superficialità e brevità, sono durate 45, rispettivamente 30 minuti. Sul piano qualitativo, il grado di complessità ha inoltre ampiamente superato le esigenze in materia, posta la sommarietà di tale passo procedurale. Occorre infatti constatare che in tale sede ad entrambi i ricorrenti è stata data la possibilità di esprimere liberamente i propri motivi d'asilo. Per dipiù, l'auditore ha approfondito con loro le ragioni addotte. Non di meno, entrambi hanno risposto di non aver nulla da aggiungere a precisa domanda circa eventuali ulteriori motivi (cfr. atto A6, pag. 8-10 e A7, pag. 8). 6.2. Secondariamente, va ritenuto che l'interprete di propria scelta di cui all'art. 29 cpv. 2 LAsi non rimpiazza il traduttore ufficiale ma può semmai presenziare nel contempo, qualora ciò sia la volontà del richiedente (cfr. Achermann/Hausmann, Handbuch des Asylrecht, 1991, p. 283). Nulla può essere pertanto dedotto dal fatto che tale figura non fosse presente al momento della verbalizzazione. Del resto, nemmeno si comprende su quali basi gli insorgenti richiedano ora di effettuare una nuova verbalizzazione in presenza di un interprete di fiducia e eventualmente del patrocinatore o altra persona di fiducia, posto che non si sono avvalsi di tale facoltà in precedenza. Da ultimo, le constatazioni dei ricorrenti secondo i quali "nessun interprete né persona di fiducia sia stata offerta né ammesso a presenziare" è pretestuosa. Come si può facilmente evincere dai verbali, all'inizio delle audizioni è stato chiesto ai ricorrenti se avessero un mandatario o meno e loro hanno risposto negativamente. Non vi è del resto alcuna traccia agli atti quanto ad un rifiuto da parte della SEM ad ammettere tali figura alle audizioni. 6.3. Nello stesso senso, nemmeno si può concludere che ai ricorrenti siano state poste domande in modo confuso e confondente. Volendo in particolare fare riferimento alle audizioni ex art. 29 Lasi, dai verbali risulta che le stesse si siano svolte in maniera adeguata. Dopo una prima fase introduttiva ai ricorrenti è stato dato modo di esprimersi liberamente sulla base di domande aperte. Tuttavia, l'auditore si è visto sin da subito nell'esigenza di porre domande completive, posto che il racconto spontaneo in entrambe le circostanze si è ridotto a poche esternazioni. Invero, l'esempio addotto dai ricorrenti circa il presunto modo contorto di porre domande con riferimento ai punti 58-63 del verbale relativo a B._______, appare illusorio. Infatti, è proprio in virtù della difficoltà dell'interessata a delineare temporalmente gli avvenimenti che l'auditore le ha proposto di collocarli rispetto ad un determinato evento. Invero, l'auditore le ha ripetuto e spiegato la pur semplice domanda a più riprese. Ora, come tale agire possa essere inteso quale "testimonianza di perfetta ermeticità nel porre le domande, idonea solamente a provocare traduzione errate e risposte incomprensibili" non è dato a sapersi, posto che l'incaricato della SEM risulta solamente aver fatto un ulteriore tentativo di acclarare i fatti come prescritto dalla massima ufficiale a fronte dell'inconcludenza del racconto spontaneo della richiedente. 6.4. Quanto al fatto che l'interprete incaricato dalla SEM sarebbe stato inadeguato in quanto non proveniente dalla zona d'origine e dall'area culturale dei ricorrenti il discorso non cambia. In primo luogo non vi è alcuna prescrizione in tal senso nei già citati disposti. Il ruolo di tale figura non è inoltre quello di fornire valutazioni di ordine culturale ma solamente di tradurre testualmente lo scambio verbale avente luogo al momento delle audizioni. Per di più, entrambi i ricorrenti hanno confermato ben comprendere la traduzione e hanno attestato la fedefacenza delle risposte da loro fornite per mezzo della sottoscrizione per avallo dei verbali. 6.5. D'altronde, la valutazione dei ricorrenti secondo la quale vi sarebbe da dedurre un'inutilizzabilità dei verbali sulla base del fatto che B._______ non sarebbe stata edotta circa la facoltà di avvalersi della facoltà di non rispondere è sorprendente. Non vi è infatti luogo di trasporre in questa sede tale principio penalistico, posto che dai corrispettivi applicabili in ambito amministrativo si può semmai evincere il contrario, e meglio, che gli interessati sono tenuti non solo a collaborare rispondendo ma anche a dire la verità (OSAR [ed.], Manuel de la procédure d'asile e de renvoi, 2a ed., 2016, pag. 92). Nello stesso senso nulla può essere dedotto dal fatto che la ricorrente sia stata chiamata a riferire anche circa gli avvenimenti riguardanti il marito (sui quali ha del resto basato la propria domanda d'asilo) posto che gli stessi sono parte integrante della fattispecie da acclarare. 6.6. Per quanto concerne infine il fatto che ai ricorrenti non siano state sottoposte le contraddizioni successivamente considerate nel merito dall'autorità di prime occorre invece effettuare alcune distinzioni. 6.6.1. Come già detto, il diritto di essere sentito non conferisce di ad una parte la facoltà di esprimersi sull'apprezzamento giuridico dei fatti né tantomeno la prerogativa di pronunciarsi preventivamente sull'argomentazione giuridica prospettata dall'autorità (DTF 132 II 485 consid. 3.2; 116 II 721 S. 724; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed., 2013, pag. 187). Su tali presupposti, quandanche il richiedente non venga confrontato con le sue stesse dichiarazioni contraddittorie, non vi è luogo di constatare la violazione di alcun diritto processuale, trattandosi di una questione attinente all'apprezzamento delle prove (cfr. GICRA 1994 n. 13 consid. 3b e sentenza del Tribunale E-3660/2014 del 18 febbraio 2015 consid. 5.3-5.4). La situazione differisce invece quando ad essere omesso è il confronto con le dichiarazioni contradditorie di terzi. Secondo la giurisprudenza, il richiedente deve infatti essere confrontato preventivamente alle dichiarazioni rese da un terzo (segnatamente dal coniuge) ed in contraddizione con le sue, affinché possa fornire ogni elemento utile alla pronunzia del giudizio, in particolare dissipare ogni malinteso (cfr. GICRA 2004 n. 38 consid. 6.1, GICRA 1994 Nr. 14, sentenza del Tribunale D-1503/2016 del 7 aprile 2016 consid. 5.3). 6.6.2. Ora, nel caso che occupa, la SEM, onde giungere alla sua determinazione in merito alla verosimiglianza delle allegazioni dei richiedenti, ha effettivamente fatto riferimento, tra le altre cose, anche alle contraddizioni presenti nelle - e tra le - loro dichiarazioni. Dai verbali non risulta tuttavia che agli interessati sia stata data facoltà di esprimersi al riguardo. Ebbene, se dal punto di vista delle incongruità tra le dichiarazioni della stessa persona ciò non pone in specie alcun problema particolare, posto che, disponendo l'autorità di prime cure di sufficienti elementi al riguardo, non sia in specie riscontrabile alcuna violazione del suo dovere di accertare i fatti (cfr. GICRA 1994 n. 13 consid. 3b), si può al contrario intravedere una possibile violazione del diritto di essere sentito per quanto concerne il mancato raffronto con le allegazioni dell'altro coniuge. Ciò nonostante, posto che in sede ricorsuale i ricorrenti - assistiti da un patrocinatore di fiducia cognito di diritto - hanno avuto ampia facoltà di esprimersi al riguardo, essi risultano impregiudicati in ogni diritto. In siffatte circostanze un rinvio all'autorità inferiore costituirebbe invero una mera formalità incompatibile con lo stesso interesse dei ricorrenti ad un'evasione celere della loro causa. Pertanto, vi è luogo di concludere che quandanche si possa ritenere una violazione del diritto di essere sentito, la stessa vada considerata sanata in questa sede in ossequio alle fonte esposte in rubrica (cfr. supra consid. 4.2).

7. Per quanto concerne il merito della questione, il Tribunale osserva in limine che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 12 maggio 2017 e non avendo censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo. 8. 8.1. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 8.2. A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 8.3. È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 9. 9.1. Nel caso in disamina la SEM ha concluso all'inverosimiglianza dell'integralità dei motivi d'asilo addotti dagli interessati. Secondo quanto si può leggere nella decisione avversata A._______ avrebbe fornito versioni contrastanti in merito a diversi aspetti del suo racconto. Egli si sarebbe in particolare contraddetto in merito alla questione di sapere se fosse o meno stato accompagnato in occasione dei viaggi effettuati in favore del PKK e della successiva fuga a Dornakh e circa la tempistica delle ricerche di cui avrebbe fatto l'oggetto. Il suo racconto sarebbe inoltre incoerente a riguardo delle presunte ricerche di cui avrebbe fatto l'oggetto dopo l'espatrio. A prescindere da ciò sarebbe inoltre inverosimile che l'interessato sia tornato a casa sua dopo aver appreso del fermo del suo contatto correndo così il rischio di venire arrestato a sua volta. Lo stesso varrebbe anche per quanto concerne il suo ritorno al domicilio prima dell'espatrio, posto ch'egli avrebbe dichiarato che le autorità sarebbero state sulle sue tracce. Proseguendo nella propria analisi, l'autorità di prime cure ha poi elencato alcune incompatibilità tra quanto dichiarato da A._______ ed il racconto della moglie. B._______ avrebbe infatti asserito che l'informazione circa il fatto che le autorità erano al corrente delle attività illecite sia arrivata direttamente da G._______ mentre il marito avrebbe dichiarato che quest'ultimo risultava irrintracciabile. Le due versioni differirebbero poi su altri aspetti, segnatamente a proposito del tempo trascorso tra le ricerche delle autorità ed il riparo a Dornakh, circa le indicazioni fornite dalle forze di sicurezza al momento delle ricerche e quo ai contatti tra il padre di B._______ e A._______ durante la sua latitanza. Non di meno, entrambi i ricorrenti avrebbero dapprima dichiarato aver rispedito i documenti in Iraq per poi ritrattare in seguito indicando che si troverebbero presso il passatore. Da ultimo, la ricorrente avrebbe ammesso essersi recata con i famigliari a Istanbul per turismo un mese prime dell'espatrio. 9.2. Nel gravame i ricorrenti avversano la lettura dell'autorità di prime cure. A loro dire, le contraddizioni non riguarderebbero infatti elementi fondamentali e ad ogni modo non sarebbero insanabili. Gli insorgenti premettono quindi non intendere prendere posizione in maniera esaustiva rispetto a tutte le incongruenze constatate dalla SEM e rinviano in limine a quanto precedentemente esposto nell'ambito delle censure riguardanti la violazione dei principi procedurali. Essi passano poi in rivista alcune delle contraddizioni ritenute nella decisione impugnata. In primo luogo, per quanto concerne la questione di sapere se A._______ fosse accompagnato o meno in occasione dei trasporti, occorrerebbe prendere atto del fatto che essendo stati gli episodi molteplici, non si potrebbe escludere ch'egli abbia agito in parte solo ed in parte accompagnato. Circa le modalità di apprendimento dell'arresto di G._______ ed il periodo trascorso tra tale avvenimento e la fuga del ricorrente non sussisterebbero inoltre contraddizioni particolari posto che quanto al fermo non sarebbe pervenuta alcuna notizia diretta ma lo si sarebbe dedotto dall'irraggiungibilità telefonica. Invero, A._______ se ne sarebbe andato di casa dopo 10 giorni. Nel prosieguo della loro impugnativa, i ricorrenti pretendono poi che la presunta contraddittorietà sulla presenza del cognato dopo la fuga si baserebbe su spezzoni di deposizioni non armonizzabili tra loro. Non di meno, quanto alla questione di sapere se le autorità abbiano ancora ricercato a casa A._______, la decisione scivolerebbe nel paradosso e nel nonsenso, dal momento che l'argomentazione ritenuta equivocherebbe intenzionalmente sui concetti di esercito, polizia e autorità (a tal riguardo i ricorrenti fanno riferimento al verbale di cui agli atti A38 laddove A._______ avrebbe precisato la differenza tra polizia e agenti di sicurezza). Da ultimo, la contraddizione a proposito della localizzazione dei passaporti sarebbe inoltre irrilevante e la risposta della moglie circa le vacanze in Turchia sarebbe frutto di un errore. Su tali presupposti, la decisione impugnata sarebbe insostenibile stante segnatamente l'omissione dell'esame della rilevanza in materia d'asilo dei motivi addotti. 10. 10.1. Ora, il Tribunale non può esimersi dal constatare come nelle dichiarazioni del diretto interessato siano presenti un certo numero di elementi contradditori. Invero, è innegabile che A._______ ha in un primo momento lasciato intendere svolgesse i trasporti in questione con il cognato (cfr. atto A6, pag. 8-9; segnatamente "wir transportieren", "fuhren H._______ und ich mit den Waren"). Dal tenore delle sue dichiarazioni pare del resto poter essere evinto con relativa sicurezza che in tale circostanza egli non si riferisse ad un episodio specifico, quanto più ad un modus operandi. La lettura alternativa proposta nel gravame non può pertanto essere seguita. Ne viene che le successive dichiarazioni da lui rese al riguardo e secondo le quali egli sarebbe stato solo sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno (cfr. atto A38, pag. 9 e 10) risultino effettivamente inconciliabili con quanto da lui dichiarato in precedenza. Oltracciò, anche per quanto concerne la successiva presenza o assenza del cognato al momento della fuga a Dornakh, la contraddizione è palese. In un primo tempo l'insorgente ha infatti espressamente addotto essersi nascosto con il cognato (cfr. atto A6, pag. 9: "verstecken H._______ und ich") mentre in occasione della successiva audizione ha dichiarato aver lasciato da solo il domicilio ed essere stato solo anche a Dornakh (cfr. atto A38, pag. 12). Ora, visto il tenore delle risposte, non si può certo ricondurre l'incongruenza ad una lettura atomizzata né tantomeno alla sommarietà della prima audizione. Del resto, anche le dichiarazioni rese dall'insorgente nell'ambito della sola audizione sui motivi d'asilo ed a riguardo delle ricerche di cui avrebbe fatto oggetto risultano discrepanti (cfr. atto A38, pag. 12: "ils viennent de façon regulière jusqu'à maintenant"; atto A 38, pag. 13: "ils n'ont pas besoin de venir voir ma famille"; atto A38, pag. 5: "[les asaysh] ne sont pas venus parler à ma famille"). 10.2. In questa stessa sede è inoltre opportuno constatare che le dichiarazioni dei ricorrenti si scontrano a tratti con l'esperienza generale di vita e sono prive di logica interna. È infatti difficile concepire che A._______, nonostante fosse al corrente dei rischi corsi a seguito dell'arresto di G._______, sia rimasto al suo domicilio per un mese come se nulla fosse (cfr. A38, pag. 11). Allo stesso tempo, poco concepibile è anche il suo ritorno a casa prima dell'espatrio (cfr. atto A38, pag. 13: "je suis rentre à Zahko et nous avons décidé ensemble des modalités de voyage"), stanti le regolari ricerche di cui avrebbe fatto l'oggetto e i conseguenti rischi di arresto (cfr. atto A38, pag. 13: "ils sont venus. C'est pour ça que je ne pouvais pas rentrer"). Da ultimo, ma non per importanza, va rilevata la totale incredibilità delle allegazioni di B._______ a riguardo del viaggio per turismo svoltosi ad Istanbul un mese prima dell'espatrio definitivo, ovvero durante la presunta latitanza del marito (cfr. atto A31, pag. 4). V'è qui da sottolineare che vista la procedura di rilettura del verbale tale dichiarazione non può certo essere ricondotta ad un semplice errore come lo vogliono i ricorrenti. 10.3. Già solo sulla base di quanto illustrato sin qui, vi è luogo di concludere all'inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dagli interessati. A titolo puramente abbondanziale ed in ottica di esaustività, occorre quantomeno constatare che le rispettive versioni fornite dai richiedenti risultano anche incompatibili tra loro. Tra i vari aspetti antitetici salta in particolare agli occhi il fatto che A._______ ha allegato essersi rifugiato a Dornakh non appena le autorità si sarebbero presentate al suo domicilio (cfr. 38, pag. 12) allorché la moglie ha invece asserito che quest'ultimo sarebbe restato a casa per ulteriori 10-15 giorni (cfr. atto A31, pag. 8). 10.4. I ricorrenti non sono dunque riusciti a rendere verosimile il rischio di esposizione a seri pregiudizi in caso di rientro in Iraq. L'autorità intimata ha quindi a giusto titolo negato la qualità di rifugiato e l'asilo agli insorgenti.

11. Su tali presupposti nemmeno si giustifica il richiamo dell'incarto relativo al cognato rispettivamente fratello dei ricorrenti né tantomeno la sua audizione. I fatti giuridicamente rilevanti risultano infatti già sufficientemente acclarati e non vi è necessità alcuna di procedere ad ulteriori istruzioni del caso.

12. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va dunque respinto.

13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 30 giugno 2017.

14. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato il 30 giugno 2017.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: