Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. A._______, cittadino eritreo nato e cresciuto a B._______, nella zoba di Anseba, è giunto in Svizzera il 17 agosto del 2017 nell'ambito di una procedura di ricollocamento depositando una domanda d'asilo il giorno medesimo (cfr. atto A5, pag. 2 e seg.). Nell'ambito di suddetta procedura, l'interessato ha dichiarato di aver frequentato la scuola della città natale sino al completamento dell'undicesimo anno. Nel corso dell'ultimo ciclo scolastico, al richiedente asilo ed ai coetanei sarebbe stato comunicato che il 20 luglio 2015 si sarebbero dovuti recare presso il Campo di addestramento di Sawa per svolgere il dodicesimo anno di formazione. Dopo essersi preparato durante le vacanze estive, alla data menzionata egli si sarebbe quindi recato a Sawa accompagnato dal direttore della sua scuola e dai compagni. Poco dopo essere giunto in loco, egli avrebbe tuttavia incontrato le prime problematiche. Essendosi recato a fare i propri bisogni senza avere chiesto il permesso egli avrebbe infatti attirato su di sé le attenzioni dei militari, che lo avrebbero fermato pensando che volesse darsi alla fuga. Il richiedente asilo sarebbe quindi stato percorso e rinchiuso in una stanza per una settimana. Approfittando di una breve uscita per recarsi al bagno, egli avrebbe quindi disertato passando da una finestra incustodita assieme ad altri codetenuti. Dopo due giorni di cammino, il richiedente asilo sarebbe espatriato illegalmente in Sudan (cfr. atto A10, pag. 5 e seg.). B. Con decisione del 10 ottobre 2017, notificata il giorno stesso (cfr. atto A17), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando nel contempo l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, salvo ammetterlo provvisoriamente per inesigibilità dell'esecuzione dello stesso. C. Il 9 novembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 10 novembre 2017), l'interessato è insorto contro suddetta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine la restituzione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione; in via ancor più subordinata il riconoscimento quale rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga; contestualmente la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e indennità ripetibili. D. Il 5 dicembre 2017 il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria su riserva della presentazione di un'attestazione di indigenza, poi tempestivamente trasmessa dal ricorrente. E. Il 27 dicembre 2017 l'autorità intimata ha presentato la propria risposta al ricorso. F. Con scritto del 19 gennaio 2018, l'insorgente ha trasmesso al Tribunale una copia della carta di residenza rilasciata dalla Zoba competente. In seguito, il 15 febbraio 2018, il ricorrente ha inoltrato la propria replica. G. Lo scambio scritti si è concluso con le successive osservazioni della SEM del 21 marzo 2018. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).
E. 3 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 10 ottobre 2017 e non avendo censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente il rifiuto della qualità di rifugiato e la mancata concessione dell'asilo.
E. 4.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prime istanza ha considerato inverosimile il racconto dell'interessato a proposito del suo vissuto nel campo di addestramento di Sawa. A mente della SEM, il racconto spontaneo dell'insorgente si sarebbe rivelato stereotipato e privo di dettagli. Il richiedente asilo avrebbe invero fornito particolari unicamente a seguito di alcune domande dirette dell'auditore. Inoltre, nonostante le innumerevoli richieste, egli si sarebbe limitato a presentare il minimo indispensabile delle informazioni richieste. Oltremodo, a riguardo delle modalità di trasferimento, l'insorgente avrebbe continuato a rispondere in maniera evasiva nonostante le pressanti richieste. Tale atteggiamento sarebbe risultato particolarmente marcato anche al momento di descrivere le modalità di accoglienza al campo, le conseguenze delle percosse subite, il luogo di detenzione ed il vissuto quotidiano. Del resto, ha proseguito l'autorità di prima istanza, le allegazioni del richiedente asilo divergerebbero su punti essenziali. L'interessato avrebbe infatti in un primo momento asserito di non essersi presentato alle autorità all'arrivo a Sawa e di non avere idea di come queste avessero potuto confermare la corrispondenza della sua identità rispetto alla lista di studenti in loro possesso. Successivamente egli avrebbe però dichiarato che i militari avrebbero effettuato un appello creando cosi delle file di persone. Confrontato in merito, il richiedente asilo avrebbe fornito una spiegazione insoddisfacente, asserendo semplicemente che prima non ci aveva pensato. Oltracciò, l'insorgente avrebbe in un primo momento dichiarato che durante la settimana di detenzione sia lui che i compagni di prigionia sarebbero stati picchiati con regolarità salvo poi contraddirsi allegando di essere stato percosso solo una volta prima di essere messo in detenzione. Posto dinanzi a tale discrepanza, il ricorrente si sarebbe limitato a negare di aver subito ulteriori violenze. Ancora, il richiedente asilo avrebbe in un primo momento dichiarato di essere fuggito insieme a sei compagni di detenzione dalla finestra del bagno, mentre altri sei si sarebbero allontanati dalla finestra della stanza. Successivamente egli avrebbe però modificato la sua versione dei fatti asserendo di aver incontrato, dopo l'evasione, dei ragazzi che non conosceva fuggiti da altri luoghi. In conclusione la SEM si è poi espressa in merito all'asserito espatrio illegale constatando la sua irrilevanza in materia d'asilo.
E. 4.2 Con ricorso, l'insorgente contesta le valutazioni dell'autorità di prime istanza. Innanzitutto, la lettura del verbale dell'audizione federale ne evidenzierebbe uno svolgimento scrupoloso. D'altro canto, raffrontando le risposte del ricorrente e la prima parte della motivazione, emergerebbe l'uso di un metro di valutazione estremamente severo. Dal ricorrente, la SEM parrebbe attendersi una capacità di elaborazione e di esposizione irrealistica in rapporto all'età, all'estrazione sociale e al livello formativo. Questi fattori limitanti si aggiungerebbero al rischio onnipresente che l'indole e il carattere della persona condizionino la modalità di allegazione. Inoltre, ove si riconsiderino i passaggi del verbale dell'audizione federale menzionati nella decisione avversata, per quanto le allegazioni possano apparire laconiche, le stesse non sarebbero a tal punto carenti da poter essere descritte come evasive o stereotipate. Ad esempio, nel racconto spontaneo reso nell'audizione federale, il ricorrente avrebbe esposto i fatti determinanti certamente in modo sintetico, ma anche concreto, indicando la propria incorporazione, la data esatta dell'arrivo a Sawa, i fatti e i tempi degli stessi fino alla fuga per Kessela. In seguito alle numerose domande di approfondimento inoltre, l'insorgente sarebbe stato in misura di fornire risposte pertinenti. lnferire una valutazione definitiva sulla verosimiglianza dalla laconicità delle risposte parrebbe quindi rischioso, dal momento che le allegazioni del ricorrente risulterebbero comunque conformi alla realtà nota sul sistema eritreo e conterrebbero informazioni non facilmente conoscibili a chi non abbia avuto un percorso di vita identico o quantomeno analogo. Dipoi, quo alle incongruenze scandagliate dall'autorità di prima istanza, l'insorgente osserva anzitutto di non essere stato confrontato sull'eventuale incongruenza tra la menzione dell'appello e la precedente indicazione secondo la quale non sapeva in che modo le autorità avessero potuto effettivamente confermare l'identità delle nuove reclute. In ogni caso, le due allegazioni non parrebbero in contraddizione l'una con l'altra, potendo essere entrambe logicamente coesistenti. L'appello nominativo, in assenza di confronto con i documenti d'identità non sarebbe infatti sufficiente a garantire l'accertamento delle generalità delle persone. Allo stesso modo, quanto alla violenze subite nel corso della detenzione, ove si rileggano i passaggi determinanti dell'audizione sulla persona, si rileverebbe che in un solo momento il ricorrente avrebbe utilizzato espressioni che potrebbero far pensare che fosse stato picchiato tutti i giorni, ossia quando gli sarebbe stato chiesto cosa fosse successo in quella settimana. Sennonché, l'uso del plurale in tale circostanza lascerebbe aperta l'ipotesi di un'indicazione di carattere generale, collettiva e generica. Da ultimo, circa i compagni di fuga, la contraddizione apparrebbe inesistente. Il ricorrente avrebbe invero affermato di aver inteso la domanda postagli in sede d'audizione federale come riferita al luogo di origine dei compagni di sventura, non sapendo chi fossero ed avendoli conosciuti in tale circostanza. L'auditore, per contro, si sarebbe riferito al luogo di fuga, ripetendo una domanda alla quale il ricorrente avrebbe risposto nel corso dell'audizione sulla persona. Del resto, il tenore letterale del quesito postogli a chiarimento apparrebbe ambiguo, dal momento che lo stesso sembrerebbe raffrontare due fatti diversi e indipendenti. Poste queste premesse, in specie vi sarebbe da ritenere l'esistenza di un contatto pregresso con l'autorità militare che, sommato con la partenza illegale dal Paese, qualificherebbe l'insorgente quale persona invisa al regime eritreo.
E. 4.3 In sede di risposta, l'autorità intimata ha in primo luogo qualificato di infondato quanto affermato dal ricorrente a proposito del fatto che la sua età non gli permetterebbe di ricordare e di esporre i fatti determinanti. Al momento dell'audizione il richiedente asilo avrebbe avuto diciotto anni, ovverosia sarebbe stato già un adulto. Orbene, la capacità di discernimento e di memoria di una persona normalmente scolarizzata, adulta e in salute, sarebbe da ritenersi nella norma fino a prova contraria. In tal senso, occorrerebbe partire dal presupposto che il ricorrente debba poter ricordare fatti determinanti e centrali per la sua domanda d'asilo, quali le modalità di convocazione e di trasferimento a Sawa, l'accoglienza da parte delle autorità, la descrizione del luogo di detenzione e del campo di addestramento, eccetera. Del resto, ha proseguito l'autorità di prima istanza, le giustificazioni proposte in sede ricorsuale non risulterebbero convincenti. La tesi dell'assenza di un confronto con i documenti di identità al momento dell'arrivo al campo di addestramento sarebbe del tutto priva di riscontri. Infatti, quando al ricorrente sarebbe stato chiesto di descrivere nella maniera più dettagliata possibile quanto accaduto al suo arrivo, questi non avrebbe in alcun modo menzionato l'appello, omettendo ogni riferimento a tale circostanza anche dietro espressa richiesta di illustrare le modalità di accoglienza e di fornire ulteriori dettagli. Chiamato a riferire se egli, insieme alle altre reclute, si fosse presentato, questi avrebbe risposto chiaramente di non averlo fatto poiché non ce n'era bisogno, siccome i militari avrebbero avuto a disposizione la suddetta lista. Altresì, nemmeno a seguito della richiesta di specificare come potessero quest'ultimi, per il tramite di una semplice lista, identificare le nuove reclute, il ricorrente non avrebbe menzionato l'appello. Solo in seguito, dopo altre sollecitazioni, egli avrebbe finito per specificare tale evenienza, cosa in palese contraddizione con quanto dichiarato in precedenza. Dipoi, quo alla frequenza con la quale il richiedente asilo sarebbe stato picchiato, occorrerebbe ravvisare che questi avrebbe sì utilizzato il plurale, ma includendo se stesso in tale racconto, di modo che non vi sarebbero dubbi quanto al fatto che tale situazione potesse riguardare altre persone. Non di meno, la SEM sostiene di aver elencato solo alcune delle numerose contraddizioni riscontrabili. A riprova di ciò, l'autorità intimata segnala quindi che l'insorgente, nel corso dell'audizione sulle generalità avrebbe dapprima dichiarato di essere rimasto a Sawa dal 20 luglio 2017 al 27 luglio 2017 e di essere partito lo stesso 27 luglio 2017, disertando dopo essere stato percosso il 21 luglio 2017 e poi rinchiuso per una settimana. Ciò mal si sposerebbe però con quanto dichiarato di lì a poco, ossia di essere stato picchiato e messo nella stanza in detenzione una settimana dopo il suo arrivo a Sawa.
E. 4.4 Nella propria duplica, l'insorgente, in risposta alle considerazioni dell'autorità di prima istanza a proposito della sua capacità di discernimento al momento delle audizioni, ribadisce quanto già esposto in sede ricorsuale, ossia che il metro di giudizio adottato sarebbe stato troppo severo in relazione all'età, all'estrazione sociale ed al livello formativo e che vi sarebbe il rischio che gli aspetti caratteriali abbiano condizionato le sue allegazioni.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
E. 5.2 Il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40).
E. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 5.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Occorre altresì che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve infatti ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 6 Le allegazioni dell'insorgente a proposito del suo breve vissuto a Sawa e della successiva diserzione non convincono il Tribunale.
E. 6.1 In primo luogo, non stupisce che la SEM abbia considerato insufficientemente sostanziate e impersonali le dichiarazioni del richiedente asilo. Va infatti rammentato che le informazioni in merito all'apparenza di Sawa nonché a proposito del modus operandi delle autorità in tale contesto risultano notorie sia nel paese d'origine dell'insorgente che nell'ambito della diaspora eritrea. È dunque in questo senso che va interpretata la bramosia di dettagli riscontrabile nel sussunto dell'autorità di prime cure, la quale si attendeva di poter identificare una certa caratterizzazione del vissuto che andasse oltre la generica descrizione di tali circostanze. Egli, a titolo esemplificativo, limitandosi a descrivere il trasferimento in maniera impersonale nonostante le puntuali domande dell'autorità di prime cure (cfr. atto A10, D54: "siamo partiti alla sei di mattina da B._______ per arrivare a Sawa alle sei del pomeriggio") non è stato in misura di rendere l'idea di aver realmente vissuto in prima persona tale viaggio. L'insorgente, illustrando superficialmente l'aspetto del campo di addestramento (cfr. atto A10, D89-92: "non conosco bene Sawa [...] è un alloggio lungo [...] i letti sono a castello [...] no, [non so descrivere] nient'altro") si è accontentato di riportare elementi conosciuti al grande pubblico (si veda ad esempio https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIEritrea/Pages/ReportCoIEritrea.aspx consultato il 25 gennaio 2019). Non v'è pertanto modo di imputare tali carenze nell'esposizione unicamente alla giovane età ed alla scarsa scolarizzazione dell'insorgente. In presenza di informazioni notorie, era infatti lecito attendersi che quest'ultimo fornisse dei dettagli che lasciassero trasparire un grado di personalizzazione dell'esperienza tale da poterla considerare effettivamente vissuta. In altri termini, il resoconto del ricorrente risulta essere privo di caratteristiche qualitative intrinseche tipiche delle esperienze vissute in prima persona; caratteristiche qualitative intrinseche che non risultano di norma influenzabili da fattori esterni e personali quali ad esempio la giovane età e l'estrazione sociale.
E. 6.2 Sia quel che sia, anche volendo relativizzare la scarsa caratterizzazione delle allegazioni dell'insorgente, resta il fatto che le stesse risultano pure a tratti incongruenti. In primo luogo, va constatato che l'interessato pare aver collocato in momenti diversi il pestaggio e la sua successiva reclusione. Dapprima ha fatto risalire tale evento al giorno successivo al suo arrivo. Di lì a poco ha rettificato la propria versione affermando che si sarebbe trattato della sera stessa il suo trasferimento a Sawa. Sennonché, a distanza di poche battute, egli ha nuovamente modificato la propria versione, collocando l'evento ad una settimana di distanza dall'inizio della sua esperienza al campo di addestramento (cfr. atto A5, pag. 6 e 7). In seguito, nell'ambito dell'audizione sui motivi svoltasi a distanza di poco di più di un mese, il ricorrente ha dichiarato di essere stato rinchiuso verso l'una di mattina del giorno successivo al suo arrivo (cfr. atto A10, pag. 5). Allo stesso modo anche le riserve dell'autorità intimata quanto all'accoglienza ricevuta risultano almeno in parte condivisibili. Nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, l'insorgente ha infatti inizialmente asserito di non essersi presentato e di non sapere in che modo i responsabili abbiano potuto identificare lui e gli altri presenti rispetto alle persone presenti nella lista dei convocati (cfr. atto A10, pag. 9). Successivamente, sempre in detto contesto, egli ha invece dichiarato che al suo arrivo i militari avrebbero fatto un appello sulla base della lista in loro possesso, in modo da stabilire l'identità delle persone e da creare diverse colonne (cfr. atto A10, pag. 17). Ora, è innegabile che queste due versioni dei fatti siano difficilmente conciliabili tra loro. Oltremodo, differentemente da quanto proposto dal ricorrente, il fatto che l'appello nominativo sia o meno stato sufficiente per garantire l'accertamento dell'identità delle persone non pare poter essere considerata una discriminante essenziale nell'accertamento della contraddittorietà delle sue allegazioni. Inoltre, quandanche l'interessato non sia effettivamente stato confrontato al riguardo, la questione non risulta decisiva avendo egli avuto ampia facoltà di esprimersi in sede ricorsuale (cfr. sentenza del Tribunale D-3240/2017 del 25 settembre 2017 consid. 4.2 e 6.6). D'altra parte, anche quanto asserito a proposito delle percosse subite in corso di detenzione appare discrepante. Il ricorrente ha infatti dapprima indicato che durante la prigionia lui e i codetenuti sarebbero stati sempre picchiati (cfr. atto A5, pag. 6). A rigore di logica, questa formulazione lascia però intendere una componente di regolarità che non è tuttavia presente nella testimonianza da lui fornita nel corso della successiva audizione, ove ha riferito di un solo pestaggio ed escluso espressamente altri episodi di violenza (cfr. atto A10, pag. 17). Anche a tal riguardo, la lettura alternativa proposta in sede ricorsuale pare poco persuasiva, essendosi l'auditore espressamente riferito alla situazione personale dell'interessato e non a considerazioni di carattere generale. Da ultimo, ma non in termini di importanza, vi sono da annoverare anche alcune incoerenze quanto alla fuga ed alle persone presenti in tale contesto. In un primo momento l'insorgente ha infatti lasciato intendere che lui e gli undici compagni di detenzione avrebbero abbandonato il campo congiuntamente approfittando dell'opportunità offerta dall'utilizzo del bagno. Il ricorrente ad altre cinque persone avrebbero lasciato Sawa proprio da una finestra presente nel locale adibito ai servizi igienici mentre gli altri sei detenuti sarebbero fuggiti dalla finestra della stanza (cfr. atto A5, pag. 6: "[...] insieme a me si trovavano rinchiuse altre undici persone [...] siamo scappati approfittando di quando ci hanno portato in bagno [...] in bagno siamo andati la metà ossia sei mentre gli altri sei sono fuggiti dalla finestra della stanza"). Ciò non risulta però compatibile con la successiva versione dei fatti, avendo l'insorgente in tale sede affermato che le persone fuggite dal bagno sarebbero state cinque, per un totale di undici disertori e che egli non avrebbe conosciuto i ragazzi sopraggiunti da altri luoghi (cfr. atto A10, pag. 14: "noi dal bagno siamo fuggiti in cinque. Poi dopo abbiamo incontrato altri ragazzi che erano fuggiti da altri luoghi. In tutto eravamo in undici"). Anche a tal riguardo non vi è d'altronde modo di seguire la tesi proposta in sede ricorsuale, allorquando secondo il senso della sua prima versione i ragazzi che egli non avrebbe conosciuto sarebbero gli stessi ad aver passato con lui un'intera settimana di detenzione.
E. 6.3 In definitiva, le dichiarazioni dell'insorgente non possono dunque essere qualificate come verosimili. Ciò detto, non si può ritenere che quest'ultimo abbia disertato durante il servizio attivo o che abbia ricevuto un ordine di marcia prima di lasciare il proprio paese d'origine.
E. 7 Infine, v'è altresì da constatare che l'asserito espatrio illegale, in assenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree, non giustifica il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenza D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come ref.], consid. 5.1).
E. 8 Nel complesso è dunque a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto lo statuto di rifugiato ed ha negato l'asilo all'interessato.
E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il TAF, con decisione incidentale del 5 dicembre 2017, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.
E. 10 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6322/2017 Sentenza del 5 febbraio 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Hans Schürch, Daniela Brüschweiler, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Eritrea, patrocinato dal Sig. Rosario Mastrosimone, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 10 ottobre 2017 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadino eritreo nato e cresciuto a B._______, nella zoba di Anseba, è giunto in Svizzera il 17 agosto del 2017 nell'ambito di una procedura di ricollocamento depositando una domanda d'asilo il giorno medesimo (cfr. atto A5, pag. 2 e seg.). Nell'ambito di suddetta procedura, l'interessato ha dichiarato di aver frequentato la scuola della città natale sino al completamento dell'undicesimo anno. Nel corso dell'ultimo ciclo scolastico, al richiedente asilo ed ai coetanei sarebbe stato comunicato che il 20 luglio 2015 si sarebbero dovuti recare presso il Campo di addestramento di Sawa per svolgere il dodicesimo anno di formazione. Dopo essersi preparato durante le vacanze estive, alla data menzionata egli si sarebbe quindi recato a Sawa accompagnato dal direttore della sua scuola e dai compagni. Poco dopo essere giunto in loco, egli avrebbe tuttavia incontrato le prime problematiche. Essendosi recato a fare i propri bisogni senza avere chiesto il permesso egli avrebbe infatti attirato su di sé le attenzioni dei militari, che lo avrebbero fermato pensando che volesse darsi alla fuga. Il richiedente asilo sarebbe quindi stato percorso e rinchiuso in una stanza per una settimana. Approfittando di una breve uscita per recarsi al bagno, egli avrebbe quindi disertato passando da una finestra incustodita assieme ad altri codetenuti. Dopo due giorni di cammino, il richiedente asilo sarebbe espatriato illegalmente in Sudan (cfr. atto A10, pag. 5 e seg.). B. Con decisione del 10 ottobre 2017, notificata il giorno stesso (cfr. atto A17), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando nel contempo l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, salvo ammetterlo provvisoriamente per inesigibilità dell'esecuzione dello stesso. C. Il 9 novembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 10 novembre 2017), l'interessato è insorto contro suddetta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine la restituzione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione; in via ancor più subordinata il riconoscimento quale rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga; contestualmente la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e indennità ripetibili. D. Il 5 dicembre 2017 il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria su riserva della presentazione di un'attestazione di indigenza, poi tempestivamente trasmessa dal ricorrente. E. Il 27 dicembre 2017 l'autorità intimata ha presentato la propria risposta al ricorso. F. Con scritto del 19 gennaio 2018, l'insorgente ha trasmesso al Tribunale una copia della carta di residenza rilasciata dalla Zoba competente. In seguito, il 15 febbraio 2018, il ricorrente ha inoltrato la propria replica. G. Lo scambio scritti si è concluso con le successive osservazioni della SEM del 21 marzo 2018. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).
3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 10 ottobre 2017 e non avendo censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente il rifiuto della qualità di rifugiato e la mancata concessione dell'asilo. 4. 4.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prime istanza ha considerato inverosimile il racconto dell'interessato a proposito del suo vissuto nel campo di addestramento di Sawa. A mente della SEM, il racconto spontaneo dell'insorgente si sarebbe rivelato stereotipato e privo di dettagli. Il richiedente asilo avrebbe invero fornito particolari unicamente a seguito di alcune domande dirette dell'auditore. Inoltre, nonostante le innumerevoli richieste, egli si sarebbe limitato a presentare il minimo indispensabile delle informazioni richieste. Oltremodo, a riguardo delle modalità di trasferimento, l'insorgente avrebbe continuato a rispondere in maniera evasiva nonostante le pressanti richieste. Tale atteggiamento sarebbe risultato particolarmente marcato anche al momento di descrivere le modalità di accoglienza al campo, le conseguenze delle percosse subite, il luogo di detenzione ed il vissuto quotidiano. Del resto, ha proseguito l'autorità di prima istanza, le allegazioni del richiedente asilo divergerebbero su punti essenziali. L'interessato avrebbe infatti in un primo momento asserito di non essersi presentato alle autorità all'arrivo a Sawa e di non avere idea di come queste avessero potuto confermare la corrispondenza della sua identità rispetto alla lista di studenti in loro possesso. Successivamente egli avrebbe però dichiarato che i militari avrebbero effettuato un appello creando cosi delle file di persone. Confrontato in merito, il richiedente asilo avrebbe fornito una spiegazione insoddisfacente, asserendo semplicemente che prima non ci aveva pensato. Oltracciò, l'insorgente avrebbe in un primo momento dichiarato che durante la settimana di detenzione sia lui che i compagni di prigionia sarebbero stati picchiati con regolarità salvo poi contraddirsi allegando di essere stato percosso solo una volta prima di essere messo in detenzione. Posto dinanzi a tale discrepanza, il ricorrente si sarebbe limitato a negare di aver subito ulteriori violenze. Ancora, il richiedente asilo avrebbe in un primo momento dichiarato di essere fuggito insieme a sei compagni di detenzione dalla finestra del bagno, mentre altri sei si sarebbero allontanati dalla finestra della stanza. Successivamente egli avrebbe però modificato la sua versione dei fatti asserendo di aver incontrato, dopo l'evasione, dei ragazzi che non conosceva fuggiti da altri luoghi. In conclusione la SEM si è poi espressa in merito all'asserito espatrio illegale constatando la sua irrilevanza in materia d'asilo. 4.2 Con ricorso, l'insorgente contesta le valutazioni dell'autorità di prime istanza. Innanzitutto, la lettura del verbale dell'audizione federale ne evidenzierebbe uno svolgimento scrupoloso. D'altro canto, raffrontando le risposte del ricorrente e la prima parte della motivazione, emergerebbe l'uso di un metro di valutazione estremamente severo. Dal ricorrente, la SEM parrebbe attendersi una capacità di elaborazione e di esposizione irrealistica in rapporto all'età, all'estrazione sociale e al livello formativo. Questi fattori limitanti si aggiungerebbero al rischio onnipresente che l'indole e il carattere della persona condizionino la modalità di allegazione. Inoltre, ove si riconsiderino i passaggi del verbale dell'audizione federale menzionati nella decisione avversata, per quanto le allegazioni possano apparire laconiche, le stesse non sarebbero a tal punto carenti da poter essere descritte come evasive o stereotipate. Ad esempio, nel racconto spontaneo reso nell'audizione federale, il ricorrente avrebbe esposto i fatti determinanti certamente in modo sintetico, ma anche concreto, indicando la propria incorporazione, la data esatta dell'arrivo a Sawa, i fatti e i tempi degli stessi fino alla fuga per Kessela. In seguito alle numerose domande di approfondimento inoltre, l'insorgente sarebbe stato in misura di fornire risposte pertinenti. lnferire una valutazione definitiva sulla verosimiglianza dalla laconicità delle risposte parrebbe quindi rischioso, dal momento che le allegazioni del ricorrente risulterebbero comunque conformi alla realtà nota sul sistema eritreo e conterrebbero informazioni non facilmente conoscibili a chi non abbia avuto un percorso di vita identico o quantomeno analogo. Dipoi, quo alle incongruenze scandagliate dall'autorità di prima istanza, l'insorgente osserva anzitutto di non essere stato confrontato sull'eventuale incongruenza tra la menzione dell'appello e la precedente indicazione secondo la quale non sapeva in che modo le autorità avessero potuto effettivamente confermare l'identità delle nuove reclute. In ogni caso, le due allegazioni non parrebbero in contraddizione l'una con l'altra, potendo essere entrambe logicamente coesistenti. L'appello nominativo, in assenza di confronto con i documenti d'identità non sarebbe infatti sufficiente a garantire l'accertamento delle generalità delle persone. Allo stesso modo, quanto alla violenze subite nel corso della detenzione, ove si rileggano i passaggi determinanti dell'audizione sulla persona, si rileverebbe che in un solo momento il ricorrente avrebbe utilizzato espressioni che potrebbero far pensare che fosse stato picchiato tutti i giorni, ossia quando gli sarebbe stato chiesto cosa fosse successo in quella settimana. Sennonché, l'uso del plurale in tale circostanza lascerebbe aperta l'ipotesi di un'indicazione di carattere generale, collettiva e generica. Da ultimo, circa i compagni di fuga, la contraddizione apparrebbe inesistente. Il ricorrente avrebbe invero affermato di aver inteso la domanda postagli in sede d'audizione federale come riferita al luogo di origine dei compagni di sventura, non sapendo chi fossero ed avendoli conosciuti in tale circostanza. L'auditore, per contro, si sarebbe riferito al luogo di fuga, ripetendo una domanda alla quale il ricorrente avrebbe risposto nel corso dell'audizione sulla persona. Del resto, il tenore letterale del quesito postogli a chiarimento apparrebbe ambiguo, dal momento che lo stesso sembrerebbe raffrontare due fatti diversi e indipendenti. Poste queste premesse, in specie vi sarebbe da ritenere l'esistenza di un contatto pregresso con l'autorità militare che, sommato con la partenza illegale dal Paese, qualificherebbe l'insorgente quale persona invisa al regime eritreo. 4.3 In sede di risposta, l'autorità intimata ha in primo luogo qualificato di infondato quanto affermato dal ricorrente a proposito del fatto che la sua età non gli permetterebbe di ricordare e di esporre i fatti determinanti. Al momento dell'audizione il richiedente asilo avrebbe avuto diciotto anni, ovverosia sarebbe stato già un adulto. Orbene, la capacità di discernimento e di memoria di una persona normalmente scolarizzata, adulta e in salute, sarebbe da ritenersi nella norma fino a prova contraria. In tal senso, occorrerebbe partire dal presupposto che il ricorrente debba poter ricordare fatti determinanti e centrali per la sua domanda d'asilo, quali le modalità di convocazione e di trasferimento a Sawa, l'accoglienza da parte delle autorità, la descrizione del luogo di detenzione e del campo di addestramento, eccetera. Del resto, ha proseguito l'autorità di prima istanza, le giustificazioni proposte in sede ricorsuale non risulterebbero convincenti. La tesi dell'assenza di un confronto con i documenti di identità al momento dell'arrivo al campo di addestramento sarebbe del tutto priva di riscontri. Infatti, quando al ricorrente sarebbe stato chiesto di descrivere nella maniera più dettagliata possibile quanto accaduto al suo arrivo, questi non avrebbe in alcun modo menzionato l'appello, omettendo ogni riferimento a tale circostanza anche dietro espressa richiesta di illustrare le modalità di accoglienza e di fornire ulteriori dettagli. Chiamato a riferire se egli, insieme alle altre reclute, si fosse presentato, questi avrebbe risposto chiaramente di non averlo fatto poiché non ce n'era bisogno, siccome i militari avrebbero avuto a disposizione la suddetta lista. Altresì, nemmeno a seguito della richiesta di specificare come potessero quest'ultimi, per il tramite di una semplice lista, identificare le nuove reclute, il ricorrente non avrebbe menzionato l'appello. Solo in seguito, dopo altre sollecitazioni, egli avrebbe finito per specificare tale evenienza, cosa in palese contraddizione con quanto dichiarato in precedenza. Dipoi, quo alla frequenza con la quale il richiedente asilo sarebbe stato picchiato, occorrerebbe ravvisare che questi avrebbe sì utilizzato il plurale, ma includendo se stesso in tale racconto, di modo che non vi sarebbero dubbi quanto al fatto che tale situazione potesse riguardare altre persone. Non di meno, la SEM sostiene di aver elencato solo alcune delle numerose contraddizioni riscontrabili. A riprova di ciò, l'autorità intimata segnala quindi che l'insorgente, nel corso dell'audizione sulle generalità avrebbe dapprima dichiarato di essere rimasto a Sawa dal 20 luglio 2017 al 27 luglio 2017 e di essere partito lo stesso 27 luglio 2017, disertando dopo essere stato percosso il 21 luglio 2017 e poi rinchiuso per una settimana. Ciò mal si sposerebbe però con quanto dichiarato di lì a poco, ossia di essere stato picchiato e messo nella stanza in detenzione una settimana dopo il suo arrivo a Sawa. 4.4 Nella propria duplica, l'insorgente, in risposta alle considerazioni dell'autorità di prima istanza a proposito della sua capacità di discernimento al momento delle audizioni, ribadisce quanto già esposto in sede ricorsuale, ossia che il metro di giudizio adottato sarebbe stato troppo severo in relazione all'età, all'estrazione sociale ed al livello formativo e che vi sarebbe il rischio che gli aspetti caratteriali abbiano condizionato le sue allegazioni. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 5.2 Il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40). 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Occorre altresì che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve infatti ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6. Le allegazioni dell'insorgente a proposito del suo breve vissuto a Sawa e della successiva diserzione non convincono il Tribunale. 6.1 In primo luogo, non stupisce che la SEM abbia considerato insufficientemente sostanziate e impersonali le dichiarazioni del richiedente asilo. Va infatti rammentato che le informazioni in merito all'apparenza di Sawa nonché a proposito del modus operandi delle autorità in tale contesto risultano notorie sia nel paese d'origine dell'insorgente che nell'ambito della diaspora eritrea. È dunque in questo senso che va interpretata la bramosia di dettagli riscontrabile nel sussunto dell'autorità di prime cure, la quale si attendeva di poter identificare una certa caratterizzazione del vissuto che andasse oltre la generica descrizione di tali circostanze. Egli, a titolo esemplificativo, limitandosi a descrivere il trasferimento in maniera impersonale nonostante le puntuali domande dell'autorità di prime cure (cfr. atto A10, D54: "siamo partiti alla sei di mattina da B._______ per arrivare a Sawa alle sei del pomeriggio") non è stato in misura di rendere l'idea di aver realmente vissuto in prima persona tale viaggio. L'insorgente, illustrando superficialmente l'aspetto del campo di addestramento (cfr. atto A10, D89-92: "non conosco bene Sawa [...] è un alloggio lungo [...] i letti sono a castello [...] no, [non so descrivere] nient'altro") si è accontentato di riportare elementi conosciuti al grande pubblico (si veda ad esempio https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIEritrea/Pages/ReportCoIEritrea.aspx consultato il 25 gennaio 2019). Non v'è pertanto modo di imputare tali carenze nell'esposizione unicamente alla giovane età ed alla scarsa scolarizzazione dell'insorgente. In presenza di informazioni notorie, era infatti lecito attendersi che quest'ultimo fornisse dei dettagli che lasciassero trasparire un grado di personalizzazione dell'esperienza tale da poterla considerare effettivamente vissuta. In altri termini, il resoconto del ricorrente risulta essere privo di caratteristiche qualitative intrinseche tipiche delle esperienze vissute in prima persona; caratteristiche qualitative intrinseche che non risultano di norma influenzabili da fattori esterni e personali quali ad esempio la giovane età e l'estrazione sociale. 6.2 Sia quel che sia, anche volendo relativizzare la scarsa caratterizzazione delle allegazioni dell'insorgente, resta il fatto che le stesse risultano pure a tratti incongruenti. In primo luogo, va constatato che l'interessato pare aver collocato in momenti diversi il pestaggio e la sua successiva reclusione. Dapprima ha fatto risalire tale evento al giorno successivo al suo arrivo. Di lì a poco ha rettificato la propria versione affermando che si sarebbe trattato della sera stessa il suo trasferimento a Sawa. Sennonché, a distanza di poche battute, egli ha nuovamente modificato la propria versione, collocando l'evento ad una settimana di distanza dall'inizio della sua esperienza al campo di addestramento (cfr. atto A5, pag. 6 e 7). In seguito, nell'ambito dell'audizione sui motivi svoltasi a distanza di poco di più di un mese, il ricorrente ha dichiarato di essere stato rinchiuso verso l'una di mattina del giorno successivo al suo arrivo (cfr. atto A10, pag. 5). Allo stesso modo anche le riserve dell'autorità intimata quanto all'accoglienza ricevuta risultano almeno in parte condivisibili. Nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, l'insorgente ha infatti inizialmente asserito di non essersi presentato e di non sapere in che modo i responsabili abbiano potuto identificare lui e gli altri presenti rispetto alle persone presenti nella lista dei convocati (cfr. atto A10, pag. 9). Successivamente, sempre in detto contesto, egli ha invece dichiarato che al suo arrivo i militari avrebbero fatto un appello sulla base della lista in loro possesso, in modo da stabilire l'identità delle persone e da creare diverse colonne (cfr. atto A10, pag. 17). Ora, è innegabile che queste due versioni dei fatti siano difficilmente conciliabili tra loro. Oltremodo, differentemente da quanto proposto dal ricorrente, il fatto che l'appello nominativo sia o meno stato sufficiente per garantire l'accertamento dell'identità delle persone non pare poter essere considerata una discriminante essenziale nell'accertamento della contraddittorietà delle sue allegazioni. Inoltre, quandanche l'interessato non sia effettivamente stato confrontato al riguardo, la questione non risulta decisiva avendo egli avuto ampia facoltà di esprimersi in sede ricorsuale (cfr. sentenza del Tribunale D-3240/2017 del 25 settembre 2017 consid. 4.2 e 6.6). D'altra parte, anche quanto asserito a proposito delle percosse subite in corso di detenzione appare discrepante. Il ricorrente ha infatti dapprima indicato che durante la prigionia lui e i codetenuti sarebbero stati sempre picchiati (cfr. atto A5, pag. 6). A rigore di logica, questa formulazione lascia però intendere una componente di regolarità che non è tuttavia presente nella testimonianza da lui fornita nel corso della successiva audizione, ove ha riferito di un solo pestaggio ed escluso espressamente altri episodi di violenza (cfr. atto A10, pag. 17). Anche a tal riguardo, la lettura alternativa proposta in sede ricorsuale pare poco persuasiva, essendosi l'auditore espressamente riferito alla situazione personale dell'interessato e non a considerazioni di carattere generale. Da ultimo, ma non in termini di importanza, vi sono da annoverare anche alcune incoerenze quanto alla fuga ed alle persone presenti in tale contesto. In un primo momento l'insorgente ha infatti lasciato intendere che lui e gli undici compagni di detenzione avrebbero abbandonato il campo congiuntamente approfittando dell'opportunità offerta dall'utilizzo del bagno. Il ricorrente ad altre cinque persone avrebbero lasciato Sawa proprio da una finestra presente nel locale adibito ai servizi igienici mentre gli altri sei detenuti sarebbero fuggiti dalla finestra della stanza (cfr. atto A5, pag. 6: "[...] insieme a me si trovavano rinchiuse altre undici persone [...] siamo scappati approfittando di quando ci hanno portato in bagno [...] in bagno siamo andati la metà ossia sei mentre gli altri sei sono fuggiti dalla finestra della stanza"). Ciò non risulta però compatibile con la successiva versione dei fatti, avendo l'insorgente in tale sede affermato che le persone fuggite dal bagno sarebbero state cinque, per un totale di undici disertori e che egli non avrebbe conosciuto i ragazzi sopraggiunti da altri luoghi (cfr. atto A10, pag. 14: "noi dal bagno siamo fuggiti in cinque. Poi dopo abbiamo incontrato altri ragazzi che erano fuggiti da altri luoghi. In tutto eravamo in undici"). Anche a tal riguardo non vi è d'altronde modo di seguire la tesi proposta in sede ricorsuale, allorquando secondo il senso della sua prima versione i ragazzi che egli non avrebbe conosciuto sarebbero gli stessi ad aver passato con lui un'intera settimana di detenzione. 6.3 In definitiva, le dichiarazioni dell'insorgente non possono dunque essere qualificate come verosimili. Ciò detto, non si può ritenere che quest'ultimo abbia disertato durante il servizio attivo o che abbia ricevuto un ordine di marcia prima di lasciare il proprio paese d'origine.
7. Infine, v'è altresì da constatare che l'asserito espatrio illegale, in assenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree, non giustifica il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. sentenza D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come ref.], consid. 5.1).
8. Nel complesso è dunque a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto lo statuto di rifugiato ed ha negato l'asilo all'interessato.
9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il TAF, con decisione incidentale del 5 dicembre 2017, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.
10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: