Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. A.a B._______, cittadina siriana di religione cristiana e confessione siro-ortodossa con ultimo domicilio a Kafr Buhum, nel governatorato di Hama, è nata a al-Qamishli (arabo) rispettivamente Qami lo (curdo) nella provincia di al-Hasaka (arabo) rispettivamente Hesiçe (curdo). Espatriata unitamente ai figli, il 16 ottobre 2013 ha raggiunto il Libano. Munita di un visto Schengen per visita familiare (tipo C) rilasciato dalla rappresentanza svizzera a Beirut per la durata di 90 giorni è entrata legalmente in territorio elvetico il 18 ottobre 2013. In data 4 novembre 2013 l'interessata ed i figli hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera. Sentita sui motivi d'asilo la richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata per la situazione d'insicurezza causata dalla guerra in essere e per il timore di essere rapita da gruppi islamisti radicali. Oltracciò avrebbe voluto proteggere i figli da un eventuale arruolamento nell'esercito siriano (cfr. atto A7, pag. 8 e atto B9, pag. 4). A.b Il figlio C._______, cittadino siriano di religione cristiana e confessione siro-ortodossa, è nato e cresciuto a Kafr Buhum, nel governatorato di Hama dove ha vissuto fino al suo espatrio. Sentito separatamente ha indicato di essere espatriato per la situazione d'insicurezza causata dalla guerra, sottolineando il pericolo accresciuto per i cristiani in tale contesto. Egli teme inoltre di essere arruolato nell'esercito siriano in caso di ritorno in patria (cfr. atto A6, pagg. 1, 3 seg. e 6 seg. e atto B11, pagg. 3 seg.). A.c Il marito, rispettivamente padre A._______, cittadino siriano di religione cristiana e confessione siro-ortodossa, è nato e cresciuto a Kafr Buhum, nel governatorato di Hama ed è espatriato dopo la sua famiglia poiché avrebbe dovuto organizzare il funerale di un cugino. Raggiunta la Svizzera legalmente con il visto Schengen per visita familiare (tipo C) rilasciato dalla rappresentanza svizzera a Beirut per la durata di 90 giorni, il 13 dicembre 2013 ha a sua volta presentato domanda d'asilo. Ascoltato separatamente ha indicato di essere espatriato per la situazione d'insicurezza causata dalla guerra, sottolineando di avere assistito ad uno scontro tra l'esercito siriano e i terroristi e di essere stato pedinato da due persone armate allorquando viaggiava con il suo camion. Altresì avrebbe vissuto con il costante timore costante di essere sequestrato da gruppi islamisti radicali, segnatamente in quanto cristiano (cfr. atto B4, pagg. 1, 3-5, 7 e 9 e atto B11, pagg. 5 seg.). A.d A sostegno della loro domanda d'asilo gli interessati hanno prodotto:
- i loro passaporti siriani;
- la carta d'identità siriana di C._______;
- il libretto di famiglia;
- il certificato di battesimo di A._______, di C._______, di E._______ e di F._______;
- i certificati scolastici e professionali di A._______, di B._______ e di C._______. B. Con decisione unica del 30 aprile 2015, notificata ai richiedenti in data 5 maggio 2015 (cfr. atto B15), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto le succitate domande d'asilo, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati verso la Siria concedendo loro l'ammissione provvisoria. C. In data 1° giugno 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 2 giugno 2015) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'accoglimento del ricorso e la concessione dell'asilo. Subordinatamente hanno chiesto la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione. Altresì hanno presentato istanza di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili. D. Gli insorgenti, con scritto del 5 giugno 2015, hanno prodotto un documento redatto in lingua straniera concernente C._______ con la relativa traduzione. E. Con ordinanza dell'8 giugno 2015 il Tribunale ha esentato i ricorrenti dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali ed ha trasmesso alla SEM un esemplare del ricorso con relativi allegati ed il mezzo di prova ulteriormente adotto. F. In data 19 giugno 2015 la SEM ha inoltrato la risposta al ricorso nella quale ha rinviato ai propri considerandi ed ha proposto di respingere il gravame. G. Gli insorgenti, con replica del 14 luglio 2015, hanno presentato le osservazioni in merito alla risposta al ricorso e prodotto un articolo redatto in lingua straniera intitolato facente data al 27 giugno 2015 e intitolato "Islamic State raids kill 40 Syrian regime forces: monitor". H. Con duplica del 14 agosto 2015, tramessa ai ricorrenti per conoscenza, la SEM ha nuovamente proposto la reiezione del gravame. I. Il 3 agosto 2017, gli insorgenti hanno prodotto alcuni attestati a riprova degli sforzi di integrazione professionale di A._______. J. Con scritto spontaneo dell'8 settembre 2017, i ricorrenti hanno addotto altri documenti riguardanti le mansioni svolte da A._______. Nella medesima occasione hanno inoltre comunicato al Tribunale di aver appreso del recapito di due ulteriori convocazioni al servizio militare indirizzate a C._______ ed al fratello Michel, oggetto di separata procedura. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 30 aprile 2015, e non avendo censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo.
E. 4.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha considerato inverosimili e irrilevanti giusta l'art. 7 e 3 LAsi i motivi a fondamento della domanda d'asilo degli interessati.
E. 4.1.1 In particolare, la SEM ha rilevato che A._______ non avrebbe reso verosimile di essere stato vittima di un tentato sequestro. Il presunto pregiudizio subito sarebbe da catalogare come una semplice supposizione in quanto non corroborato da alcun elemento concreto. Il ricorrente avrebbe inoltre reso dichiarazioni contraddittorie circa la durata dell'inseguimento ed il numero dei presunti sequestratori, e, dal momento che l'automobile avrebbe avuto i vetri oscurati, mal si capirebbe com'egli abbia potuto identificare il numero degli assalitori.
E. 4.1.2 Quo alla pertinenza dei loro motivi d'asilo, la SEM ha rilevato in primo luogo che le dichiarazioni rese circa la situazione d'insicurezza causata dal conflitto in essere nel paese ed il fatto d'aver assistito ad uno scontro tra l'esercito regolare ed il fronte degli oppositori non sarebbero elementi atti a giustificare la qualità di rifugiato giusta l'art. 3 LAsi. Il timore di essere confrontato in futuro con una convocazione per il servizio di leva sollevato dal figlio, C._______, non sarebbe inoltre determinante ai sensi della LAsi, non essendo quest'ultimo stato in grado di provare o di rendere verosimile l'esistenza di un contatto diretto e concreto con le autorità.
E. 4.1.3 La SEM ha negato infine la sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani, sottolineando che al momento dell'espatrio la zona circostante il loro villaggio d'origine sarebbe stata sotto il controllo delle truppe lealiste della Repubblica Araba di Siria. In Siria, stato laico, la percentuale di cristiani sull'insieme della popolazione sarebbe stimata attorno al dieci per cento. In linea di massima la popolazione cristiana residente nelle zone controllate dal governo siriano non avrebbe motivo di temere persecuzioni di natura prettamente religiosa. Nelle zone cadute in mano ai ribelli sarebbero invece rimasti pochissimi cristiani anche se tale esodo non sarebbe da ricondurre in primis a persecuzioni per motivi religiosi. Ad ogni modo, i cristiani residenti nelle zone controllate dall'opposizione avrebbero possibilità molto limitate di praticare la loro fede nelle chiese. Sebbene il governo e l'opposizione tentino di ottenere il supporto da parte della comunità cristiana, la maggior parte dei cristiani manterrebbe una posizione neutra, riuscendo ad ottenere un accomodamento con entrambi a seconda della regione di residenza. Tornando quindi alle situazione nelle zone controllate dal regime di al-Assad, la SEM ha riportato che vi sarebbero effettivamente evidenze quanto all'esistenza di singoli casi di cristiani caduti nel mirino delle autorità siriane per aver sostenuto l'opposizione. Ella ha rilevato come tuttavia il carattere di tale persecuzione sarebbe di tipo politico e non religioso e ha concluso pertanto che non vi sarebbero gli estremi per riconoscere una persecuzione sistematica dei cristiani da parte delle autorità della Repubblica Araba di Siria. Diversa sarebbe la situazione della comunità cristiana residente nelle regioni controllate dal sedicente "Stato Islamico" laddove giungerebbero evidenze circa l'esistenza di conversioni forzate di non-musulmani, soprattutto di cristiani e iazidi e di imposizione di particolari tasse a sfondo religioso, il tutto corroborato dal divieto di praticare in pubblico una religione non musulmana. In ragione di ciò quasi tutti i cristiani residenti in tali regioni sarebbero fuggiti verso altre regioni della Siria. Il terrore non colpirebbe soltanto le minoranze religiose, bensì anche importanti gruppi islamici sunniti e sciiti. Ad ogni modo non si avrebbero dati attendibili riguardo al numero di vittime dello "Stato islamico" né vi sarebbero indicatori di esecuzioni pubbliche di cristiani. Le vittime di esecuzioni pubbliche sarebbero piuttosto combattenti di gruppi ribelli avversi o di attivisti politici che avrebbero opposto resistenza. In generale, in Siria sarebbero inoltre avvenuti pochissimi assassini di cristiani per motivi religiosi. Per queste ragioni, secondo la SEM, la situazione dei cristiani in Siria e quindi la minaccia che pesa su di essi varierebbe da una regione all'altra. Solo una piccola parte dei cristiani sarebbe stata vittima di abusi. Le condizioni per il riconoscimento di una persecuzione collettiva della popolazione cristiana in Siria non sarebbero pertanto soddisfatte.
E. 4.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti contestano l'inverosimiglianza e l'irrilevanza ritenuta dalla SEM circa i loro motivi d'asilo.
E. 4.2.1 Innanzitutto, A._______ avrebbe fornito elementi concreti e dichiarazioni dettagliate circa il tentato sequestro. La sua non sarebbe una mera supposizione, ma una deduzione logica, frutto di un ragionamento condivisibile, fondato sulle circostanze oggettive osservate e sui precedenti sequestri di persona già avvenuti nella stessa zona e aventi quali vittime altri cristiani. Dipoi, sulle contraddizioni rilevate dalla SEM e riguardanti l'inseguimento, la stessa non gli avrebbe concesso il diritto di essere sentito.
E. 4.2.2 Fondandosi su diverse fonti, gli insorgenti sostengono inoltre che C._______ avrebbe dovuto presentarsi presso un apposito ufficio per sottoporsi a un interrogatorio e a degli esami preliminari in vista dell'arruolamento. A comprova di ciò, gli insorgenti producono un documento ottenuto dallo zio dell'insorgente e che attesterebbe l'esistenza di una richiesta di intervento inviata dal comando delle forze armate alla polizia in seguito alla mancata presentazione dell'insorgente. In ragione di ciò, in caso di rimpatrio, C._______ verrebbe con ogni probabilità indentificato come disertore ed esposto così a torture e trattamenti degradanti come pure condannato a una lunga pena detentiva.
E. 4.2.3 Infine, i ricorrenti sono dell'avviso che nel governatorato di Hama vi sarebbero le condizioni per riconoscere una persecuzione collettiva dei cristiani. Citando varie fonti circa la situazione dei cristiani in Siria e il peggioramento della stessa dopo il loro espatrio, gli insorgenti ritengono quindi che i presupposti per riconoscere loro la qualità di rifugiato sulla base del fondato timore di subire delle persecuzioni future sarebbero dati.
E. 4.3 Nel suo atto responsivo la SEM mette in dubbio le modalità dell'ottenimento del documento prodotto e concernente la chiamata alle armi di C._______ giacché si tratterebbe di un documento interno ad uso delle autorità. Circa i timori dagli insorgenti e relativi alla loro confessione, l'autorità di prima istanza ha rammentato che non sussisterebbero le condizioni per il riconoscimento di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. Essa ha quindi postulato la reiezione del gravame.
E. 4.4 In sede di replica, gli insorgenti sostengono che lo stratagemma utilizzato dallo zio per ottenere il documento non sarebbe in contrasto con le dichiarazioni di C._______. Circa la persecuzione collettiva dei cristiani, gli stessi hanno sottolineato come la nozione di controllo utilizzata dall'autorità intimata dovrebbe essere relativizzata vista la situazione di generale instabilità. Fondandosi su un articolo gli insorgenti hanno allegato che la zona di Hama avrebbe una particolare importanza strategica e sarebbe sottoposta a una notevole pressione da parte dello Stato Islamico tant'è che alcune zone della provincia sarebbero ormai cadute sotto il suo controllo.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
E. 5.2.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 5.2.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii).
E. 6 Per quanto attiene ai motivi di persecuzione individuali invocati dai ricorrenti, questo Tribunale osserva che quest'ultimi, per quanto verosimili, non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.
E. 6.1 Innanzitutto i ricorrenti hanno indicato di essere espatriati a causa della situazione di insicurezza causata dalla guerra in Siria (vedi atti B11, domanda 15 a pag. 3; B10, domanda 10 a pag. 3 e domanda 24 a pag. 24, B9, domanda 40 a pag. 6) e segnatamente con la volontà di mettersi in salvo da quest'ultima (vedi atti A7, pag. 8 e A6, pag. 9). Ora, come correttamente ritenuto dall'autorità di prime cure, per costante giurisprudenza i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima delle conseguenze indirette e ordinarie di atti di guerra non sono rilevanti ai sensi dell'asilo, in quanto non dettati dalla volontà di persecuzione mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7; GICRA 1998 n. 17 consid. 4c, bb) e come tali non possono indurre il Tribunale ad un diverso apprezzamento del caso in esame.
E. 6.2.1 In merito alla chiamata alle armi del figlio C._______, occorre rammentare che ai sensi dell'art. art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. La giurisprudenza ha confermato che con l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi la prassi sinora seguita riguardo alle persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire o la diserzione le loro paese d'origine rimane valida (cfr. DTAF 2015/3 consid, 4.3-4.5 e 5). In tal senso, un'eventuale sanzione per renitenza non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9) o, indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5 e GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda anche Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 116 e Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, 1987, p. 259).
E. 6.2.2 Quanto alla situazione in Siria, occorre dapprima ammettere che ai sensi della giurisprudenza coordinata del Tribunale, l'incorporazione nell'esercito siriano non vada, ad essa sola considerata illegittima e pertanto rilevante ai fine della concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6). Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare la questione della qualità di rifugiato nel quadro dei casi di rifiuto di servire nelle forze armate della Repubblica Araba di Siria. A tal proposito, è stato possibile determinare che il regime siriano considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli oppositori qualora in passato l'interessato sia già stato identificato come tale. In particolare, la catalogazione preliminare quale oppositore può essere ritenuta, segnatamente nei casi laddove la persona appartenga ad una famiglia ostile al regime o sia già nota ai servizi segreti prima dell'atto di renitenza. In una pari eventualità è infatti da ritenersi altamente probabile che la renitenza venga considerata quale atto di ostilità nei confronti del regime, atto, quest'ultimo, che non sarebbe più sanzionato con una pena finalizzata a reprimere legittimamente il rifiuto di entrare in servizio, ma al contrario, per mezzo di una punizione sproporzionata avente carattere politico (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.3).
E. 6.2.3 Nel caso che ci occupa non vi sono evidenze quanto al fatto che l'insorgente o la sua famiglia abbiano avuto un pregresso contatto con le autorità o che membri di quest'ultima siano stati schedati come oppositori. Dalle dichiarazioni degli interessati risulta infatti che i rapporti con le autorità governative erano buone, per quanto vadano inscritte nella difficile situazione in essere nella regione (cfr. atto A7, pag. 8 e atto B9, pag. 6). Per questi motivi, non vi sono evidenze quanto al fatto che l'insorgente, in caso di rimpatrio, rischierebbe una sanzione caratterizzante un trattamento che comporta seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi.
E. 6.2.4 In questo senso ed alla luce della fonti citate, il fatto di essere stato oggetto di ricerche da parte delle autorità militari a causa della renitenza, quandanche verosimile, non è da ritenersi sufficiente per convalidare l'esistenza di una persecuzione determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non vi è pertanto necessità di procedere ad un esame dettagliato del mezzo di prova addotto ulteriormente in sede ricorsuale e che attesterebbe una richiesta inviata alla polizia da parte del comando delle forze armate a fronte dell'irreperibilità del ricorrente. Pure irrilevante è l'eventuale è il presunto recapito di un'ulteriore convocazione così come prospettato dai ricorrenti nello scritto dell'8 settembre 2017 (cfr. al riguardo tra le tante la sentenza del Tribunale E-5026/2017 del 23 ottobre 2017, consid. 6.1).
E. 6.3 Per quanto riguarda le allegazioni fornite da A._______ circa il tentativo di sequestro subito, occorre prendere atto del fatto che anche quest'ultime non adempiono ai criteri prescritti dagli art. 3 e 7 LAsi. In primo luogo, non si può negare l'esistenza di alcune contraddizioni nel racconto fornito dal ricorrente. Egli ha infatti dichiarato dapprima di essere stato inseguito da una auto con all'interno due assalitori, i cui volti erano irriconoscibili in quanto il veicolo era dotato di vetri oscurati e che quest'ultimi lo avrebbero seguito per circa cinque chilometri salvo poi, nella medesima audizione, sostenere che uno dei due sarebbe stato un abitante del suo villaggio, del quale conosceva persino le generalità (v. atto B4, pag. 9). In occasione dell'audizione susseguente la versione dell'interessato subiva altre modifiche sostanziali: gli assalitori sarebbero ora stati quattro, a bordo di un taxi e avrebbero seguito l'interessato ed il fratello per circa un chilometro, desistendo poi alla visione di un terzo veicolo (v. atto B9, pag. 5). Le elencate incongruenze non sono tuttavia determinanti ai fini dell'evasione del presente gravame, dal momento che gli accadimenti addotti non possono essere qualificati quali motivi atti a fondare un timore di persecuzione a causa della razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche (art. 3 LAsi). L'insorgente ha infatti dichiarato che i rapimenti nella zona erano frequenti e conseguenti al deterioramento della situazione di sicurezza nella regione a causa della guerra ed avvenivano in particolare con finalità estorsive (v. atto B9, pag. 6). In sostanza, anche tale vicissitudine, per quanto verosimile, è pertanto da iscrivere a sua volta nella situazione di insicurezza causata dalla guerra in Siria e come tale non è da considerarsi rilevante ai fini dell'asilo (v. supra). I rapimenti, soprattutto quando perpetrati da gruppi criminali e non da entità militari o paramilitari, sono infatti motivati piuttosto da ragioni economiche e non dall'appartenenza ad un determinato gruppo religioso (cfr. Open Doors, World Watch Contry Profile 2015, Syria, http://www.opendoorsuk.org/persecution/worldwatch/syria.php , consultato il 10.08.2016). Del resto, nemmeno può essere riconosciuta al riguardo una violazione del diritto di essere sentito da parte dell'autorità di prime cure (cfr. sentenza del Tribunale D-3240/2017 del 25 settembre 2017 consid. 6.6.1 e rif. citati).
E. 6.4 Infine, pure quanto asserito riguardo al fatto che il ricorrente si sarebbe trovato nel bel mezzo di uno scontro a fuoco tra truppe regolari e milizie dell'opposizione, per quanto verosimile, va parimenti ricondotto alle conseguenze di atti di guerra e non è da considerarsi rilevante ai fini dell'asilo.
E. 7.1 Nel prosieguo della loro impugnativa, i ricorrenti contestano parimenti l'insussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. A tal proposito occorre osservare che ai sensi della giurisprudenza una persona può effettivamente allegare a titolo eccezionale a fondamento della sua domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personalmente contro di lei. Ciò è segnatamente il caso quando il richiedente nel suo Paese d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9).
E. 7.2 È tuttavia opportuno sottolineare che per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive tant'è che la sola appartenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare la qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'asilo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad un determinato gruppo di persone deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato quanto alla loro realizzazione. In primo luogo la persona interessata deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di persone. Dipoi v'è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti sono indirizzati contro un determinato gruppo di persone oppure in egual misura contro il resto della popolazione. I provvedimenti devono essere caratterizzati da una considerevole intensità. Quest'ultima è data allorquando il provvedimento implica un intervento che compromette la vita, lede l'integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di considerevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono avere l'obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di un determinato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla grandezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprezzare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi pregiudizi effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii; 2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte di tale comunità potranno far valere con successo l'esistenza di un fondato timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 1 consid. 6a).
E. 7.3 In specie, l'appartenenza dei ricorrenti alla comunità cristiana siriana non è posta in discussione.
E. 7.4 Quo all'esistenza di una persecuzione collettiva, il Tribunale, vista la frammentazione del territorio susseguente alla guerra civile, ha ritenuto opportuno adottare un approccio regionale (cfr. in particolare le sentenze del Tribunale D-5884/2015 del 13 aprile 2017 e D-1495/2015 del 21 marzo 2016, pubblicate come sentenze di riferimento).
E. 7.5 Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare e constatare la precarietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Secondo le disarticolate fonti disponibili, sin dall'inizio delle manifestazioni contro il governo, i cristiani e le altre minoranze avrebbero cercato di rimanere neutrali. Con l'intensificarsi del conflitto queste ultime si sarebbero tuttavia viste obbligate a schierarsi, sostenendo alternativamente il regime o l'opposizione. Seppur non si possa partire dal principio che tutti i cristiani siano sostenitori del regime, è verosimile ritenere che la maggioranza di quest'ultimi risulterebbe essere rimasta fedele ad al-Assad (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.2.2 e fonti citate). Susseguentemente allo scoppio della guerra sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare dalla Siria e recarsi in Libano oppure nei paesi occidentali, mentre gli altri si sarebbero invece spostati all'interno del territorio siriano verso città o regioni dove la situazione era meno pericolosa (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.3 e fonti citate). I principali motivi di fuga andrebbero ricondotti ai rischi derivanti dalle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e alla criminalità. Oltre ai motivi derivanti dalla situazione di violenza generalizzata, per i cristiani la fuga potrebbe trarre motivazioni anche dal timore di essere presi di mira per la sola appartenenza religiosa. In quanto minoranza, la situazione per questi ultimi sarebbe infatti precaria dal momento che i vari attori agenti nel conflitto li sospetterebbero di sostenere la fazione opposta. Ad aggravare il di per sé già teso contesto è la presenza dell'organizzazione terrorista autoproclamatosi "Stato Islamico" e di altri gruppi Jihadisti. Le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui quindi anche i cristiani, temerebbero infatti di essere uccisi o perseguitati da questi attori allorché il governo siriano dovesse cadere (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.4 e fonti citate). Il quadro sarebbe reso ancor peggiore a causa dell'ubicazione delle zone da loro abitate, le quali avrebbero acquisito una certa importanza a livello strategico e militare (cfr. ibidem).
E. 7.6 Gli atti di violenza subiti dai cristiani, quali omicidi, minacce, espulsioni e rapimenti non sarebbero, in linea generale, mossi da motivi religiosi, ma piuttosto da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile. Nell'integralità del territorio siriano sarebbero relativamente poche le uccisioni di cristiani documentate e riconducibili esclusivamente dall'appartenenza religiosa. Le fonti non sono tuttavia lineari: se da un lato alcuni indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cristiani sarebbero rari e che vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto che alcuni musulmani avrebbero protetto questi ultimi dai Jihadisti stranieri, dall'altro lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una situazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là delle mere risultanze della situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3 e fonti citate).
E. 7.7 In casu i ricorrenti provengono da Kafr Buhum (detto anche Kfarbou), una piccola città a maggioranza cristiana situata nel governatorato di Hama e facente parte del distretto di Hama Centro e del sottodistretto (Nahiya; ) omonimo. Vista la volatilità della situazione siriana, il Tribunale ritiene ora giudizioso analizzare proprio quest'ultima entità ammnistrativa nella quale si può stimare una popolazione di circa 400'000 persone (cfr. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Hama Governorate Reference Map, 01.2016, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocharosy_hama_governorate_refrence_map_j-an_2016.pdf >, consultato il 14.12.2016 e < https://data.humdata.org/dataset/syrian-arab-republic-other-0-0-0-0-0-0-0 , consultato il 27.10.2017). Al momento la città di Hama ed i territori limitrofi, in cui si situa anche Kafr Buhum, risultano essere fermamente sotto il controllo delle truppe filogovernative e dei loro alleati, seppur alcune ridotte porzioni di territorio nell'estremo sud della Nahiya sul confine con il governatorato di Homs siano tuttora controllate da alcuni gruppi di ribelli armati (si veda segnatamente: Liveuamap, Syria, 27.10.2017, http://syria.liveuamap.com >, consultato il 27.10.2017). La città di ar-Rastan e le zone limitrofe, sono infatti, sin dal principio, state interessate dalla presenza di attori opposti al regime (cfr. Ryan O'Farrel, Syrian Opposition factions in the Syrian Civil War, 27.10.2017, https://medium.com/@badly_xeroxed/syrian-opposition-fact ions-in-the-syrian-civil-war5d8412c9d7e6#.kcx1e8kqq , consultato il 12.08.2016) i quali occupano tuttora un'enclave estendentesi dalla stessa città di ar-Rastan sino alla periferia di Homs e sconfinante a tratti anche nella Nahiya di Hama (in particolare all'altezza di Taqsis e di Ghor Elasi). Va tuttavia ammesso che secondo le fonti disponibili, sin dall'inizio del 2016 la "sacca" in questione sarebbe assediata dalle truppe governative (cfr. BBC, Syria conflict: Air strike on Rastan 'kills family, 18.05.2016, http://www.bbc.com/news/world-middle-east36325598 , consultato il 27.10.2017). Al suo interno si troverebbero ancora diversi gruppi armati, più o meno moderati, che coopererebbero nell'ambito della cosiddetta "Northern Homs Countryside Operation Room"; il fronte risulterebbe ad ogni modo piuttosto stabile e tranquillo (cfr. Ryan O'Farrel, Syrian Opposition factions in the Syrian Civil War, 10.08.2016, < https://medium.com/@badly_xeroxed/syrian-opposition-factions-in-the-syrian-civilwar5d8412c9d7e6#.kcx1e8kqq , consultato il 27.10.2017). Sempre nella zona di ar-Rastan sarebbe inoltre anche stata segnalata la sporadica presenza di Jihadisti dello Stato Islamico. Quest'ultimi non avrebbero tuttavia avuto alcun controllo concreto su tali territori (cfr. Carnegie Endowment for International Peace, What Is Russia Bombing in Syria?, 02.10.2015, http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=61493 , consultato il 27.10.2017), cosa ancor meno probabile al momento attuale, vista la pressoché completa disfatta del gruppo Jihadista facente seguito all'offensiva lealista dell'autunno 2017 (cfr. ISW, Syria Situation Report: October 10-24 2017, http://iswresearch.blogspot.ch/search/label/ISIS >, consultato il 27.10.2017).
E. 7.8 Ora, considerato il fatto che il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6), occorre partire dal presupposto che Kafr Buhum e la quasi integralità della Nahiya di Hama siano saldamente controllati dal regime siriano e che non vi sia al momento alcun rischio di sconfinamento di gruppi fondamentalisti nella regione presa in esame. Come già enucleato in precedenza, prima del conflitto i cristiani erano ben tollerati dal governo che garantiva loro la libertà di culto ed una certa protezione. Con lo scoppio delle ostilità si sono invero verificati alcuni casi nei quali i servizi segreti siriani hanno arrestato o convocato per interrogatori dei cristiani. Questi ultimi si sarebbero tuttavia in genere risolti con la loro liberazione e andrebbero ricondotti piuttosto alle attività politiche che all'appartenenza ad un gruppo religioso (cfr. Petra Becker, Zwischen Autokratie und Dschihadismus: Syriens Christen hoffen auf die Umsetzung von Genf I, Stiftung Wissenschaft und Politik, 05.2014, < http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2014A39_bkp.pdf >, pag. 4, consultato il 09.08.2016). Secondo le fonti disponibili, è infatti da ammettersi che le forze lealiste risultano perseguire i loro oppositori indistintamente dalla loro appartenenza religiosa (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.3.2 e riferimenti citati). Pertanto, non vi sono, a mente del Tribunale, elementi per riconoscere una persecuzione collettiva per motivi religiosi ad opera del regime siriano. Per il resto, non esercitando attualmente le altre fazioni in campo alcun controllo sul luogo di provenienza dei ricorrenti, non occorre, nel caso che ci riguarda, esaminare l'esistenza di eventuali persecuzioni collettive ad opera di quest'ultime.
E. 7.9 Senza pregiudizio per quanto precede, occorre quantomeno rilevare che secondo i media, vi sarebbero evidenze quanto ad alcuni atti di violenza e rapimenti perpetrati sul territorio della stessa Kafr Buhum nelle prime fasi del conflitto (Corriere della Sera, Siria, sacerdote ucciso negli scontri, 26.01.2012, < http://www.italialaica.it/news/rassegnastampa/34864>, consultato il 16.08.2016; Al-hadath News, Bande attaccano Kafr Buhum e rapiscono alcune ragazze cristiane, 24.10.2012, < http://www.alhadathnews.net/archives/51942 , consultato l'8.12.2016). Va inoltre considerato che la provincia di Hama è stata interessata dal conflitto sin dalle prime battute, allorquando quest'ultimo rivestiva ancora la forma di un sollevamento popolare. Tristemente noti sono gli episodi avvenuti nella seconda metà del 2011, quando le forze di sicurezza siriane, per riprendere il controllo della città dopo le insurrezioni popolari e la formazione di zone controllate da oppositori, sarebbero intervenute con unità corazzate, causando la morte di un elevato numero di civili (cfr. < http://www.dawn.com/news/648303/syrian-army-kills-at-least-95-in-hama-activist >, consultato il 17.08.2016). Ciò detto, non si può dunque negare che la popolazione cristiana del luogo abbia dovuto e debba attualmente far fronte a carenze nella protezione contro degli atti di violenza così come, più genericamente, al peggioramento delle condizioni di sussistenza e di sicurezza. Tuttavia, occorre prendere atto del fatto che queste ultime vicissitudini, per quanto spiacevoli, vadano classificate quali conseguenze del conflitto in essere non riconducibili a una persecuzione intensa e mirata ai sensi dei disposti menzionati. Queste ultime vicissitudini possono semmai essere prese in conto nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, laddove la stessa non è stata considerata data dall'autorità di prime cure.
E. 7.10 In sunto, sulla scorta di quanto esaminato, al momento attuale non si può dunque concludere che nella città di Kafr Buhum - e più in generale nella Nahiya di Hama - vi sia da una persecuzione collettiva dei cristiani. Non si può dunque concludere che i ricorrenti abbiano a temere, in caso di rimpatrio, un trattamento contrario all'art. 3 LAsi dettato dalla sua sola appartenenza alla religione cristiana.
E. 8 Ne consegue pertanto che, per quanto riguarda la questione dello statuto di rifugiato e della conseguente concessione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 9 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).
E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RA 173.320.2]).
E. 11 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
4 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3466/2015 Sentenza del 9 novembre 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Christa Luterbacher, Gérald Bovier, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), con la moglie B._______, nata il (...), ed i figli C._______, nato il (...), aliasD._______, nato il (...), E._______, nato il (...), F._______, nata il (...), Siria, rappresentati dal Signor Rosario Mastrosimone, Antenna Profughi, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 30 aprile 2015 / N (...). Fatti: A. A.a B._______, cittadina siriana di religione cristiana e confessione siro-ortodossa con ultimo domicilio a Kafr Buhum, nel governatorato di Hama, è nata a al-Qamishli (arabo) rispettivamente Qami lo (curdo) nella provincia di al-Hasaka (arabo) rispettivamente Hesiçe (curdo). Espatriata unitamente ai figli, il 16 ottobre 2013 ha raggiunto il Libano. Munita di un visto Schengen per visita familiare (tipo C) rilasciato dalla rappresentanza svizzera a Beirut per la durata di 90 giorni è entrata legalmente in territorio elvetico il 18 ottobre 2013. In data 4 novembre 2013 l'interessata ed i figli hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera. Sentita sui motivi d'asilo la richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata per la situazione d'insicurezza causata dalla guerra in essere e per il timore di essere rapita da gruppi islamisti radicali. Oltracciò avrebbe voluto proteggere i figli da un eventuale arruolamento nell'esercito siriano (cfr. atto A7, pag. 8 e atto B9, pag. 4). A.b Il figlio C._______, cittadino siriano di religione cristiana e confessione siro-ortodossa, è nato e cresciuto a Kafr Buhum, nel governatorato di Hama dove ha vissuto fino al suo espatrio. Sentito separatamente ha indicato di essere espatriato per la situazione d'insicurezza causata dalla guerra, sottolineando il pericolo accresciuto per i cristiani in tale contesto. Egli teme inoltre di essere arruolato nell'esercito siriano in caso di ritorno in patria (cfr. atto A6, pagg. 1, 3 seg. e 6 seg. e atto B11, pagg. 3 seg.). A.c Il marito, rispettivamente padre A._______, cittadino siriano di religione cristiana e confessione siro-ortodossa, è nato e cresciuto a Kafr Buhum, nel governatorato di Hama ed è espatriato dopo la sua famiglia poiché avrebbe dovuto organizzare il funerale di un cugino. Raggiunta la Svizzera legalmente con il visto Schengen per visita familiare (tipo C) rilasciato dalla rappresentanza svizzera a Beirut per la durata di 90 giorni, il 13 dicembre 2013 ha a sua volta presentato domanda d'asilo. Ascoltato separatamente ha indicato di essere espatriato per la situazione d'insicurezza causata dalla guerra, sottolineando di avere assistito ad uno scontro tra l'esercito siriano e i terroristi e di essere stato pedinato da due persone armate allorquando viaggiava con il suo camion. Altresì avrebbe vissuto con il costante timore costante di essere sequestrato da gruppi islamisti radicali, segnatamente in quanto cristiano (cfr. atto B4, pagg. 1, 3-5, 7 e 9 e atto B11, pagg. 5 seg.). A.d A sostegno della loro domanda d'asilo gli interessati hanno prodotto:
- i loro passaporti siriani;
- la carta d'identità siriana di C._______;
- il libretto di famiglia;
- il certificato di battesimo di A._______, di C._______, di E._______ e di F._______;
- i certificati scolastici e professionali di A._______, di B._______ e di C._______. B. Con decisione unica del 30 aprile 2015, notificata ai richiedenti in data 5 maggio 2015 (cfr. atto B15), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto le succitate domande d'asilo, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati verso la Siria concedendo loro l'ammissione provvisoria. C. In data 1° giugno 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 2 giugno 2015) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'accoglimento del ricorso e la concessione dell'asilo. Subordinatamente hanno chiesto la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione. Altresì hanno presentato istanza di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili. D. Gli insorgenti, con scritto del 5 giugno 2015, hanno prodotto un documento redatto in lingua straniera concernente C._______ con la relativa traduzione. E. Con ordinanza dell'8 giugno 2015 il Tribunale ha esentato i ricorrenti dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali ed ha trasmesso alla SEM un esemplare del ricorso con relativi allegati ed il mezzo di prova ulteriormente adotto. F. In data 19 giugno 2015 la SEM ha inoltrato la risposta al ricorso nella quale ha rinviato ai propri considerandi ed ha proposto di respingere il gravame. G. Gli insorgenti, con replica del 14 luglio 2015, hanno presentato le osservazioni in merito alla risposta al ricorso e prodotto un articolo redatto in lingua straniera intitolato facente data al 27 giugno 2015 e intitolato "Islamic State raids kill 40 Syrian regime forces: monitor". H. Con duplica del 14 agosto 2015, tramessa ai ricorrenti per conoscenza, la SEM ha nuovamente proposto la reiezione del gravame. I. Il 3 agosto 2017, gli insorgenti hanno prodotto alcuni attestati a riprova degli sforzi di integrazione professionale di A._______. J. Con scritto spontaneo dell'8 settembre 2017, i ricorrenti hanno addotto altri documenti riguardanti le mansioni svolte da A._______. Nella medesima occasione hanno inoltre comunicato al Tribunale di aver appreso del recapito di due ulteriori convocazioni al servizio militare indirizzate a C._______ ed al fratello Michel, oggetto di separata procedura. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 30 aprile 2015, e non avendo censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo. 4. 4.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha considerato inverosimili e irrilevanti giusta l'art. 7 e 3 LAsi i motivi a fondamento della domanda d'asilo degli interessati. 4.1.1 In particolare, la SEM ha rilevato che A._______ non avrebbe reso verosimile di essere stato vittima di un tentato sequestro. Il presunto pregiudizio subito sarebbe da catalogare come una semplice supposizione in quanto non corroborato da alcun elemento concreto. Il ricorrente avrebbe inoltre reso dichiarazioni contraddittorie circa la durata dell'inseguimento ed il numero dei presunti sequestratori, e, dal momento che l'automobile avrebbe avuto i vetri oscurati, mal si capirebbe com'egli abbia potuto identificare il numero degli assalitori. 4.1.2 Quo alla pertinenza dei loro motivi d'asilo, la SEM ha rilevato in primo luogo che le dichiarazioni rese circa la situazione d'insicurezza causata dal conflitto in essere nel paese ed il fatto d'aver assistito ad uno scontro tra l'esercito regolare ed il fronte degli oppositori non sarebbero elementi atti a giustificare la qualità di rifugiato giusta l'art. 3 LAsi. Il timore di essere confrontato in futuro con una convocazione per il servizio di leva sollevato dal figlio, C._______, non sarebbe inoltre determinante ai sensi della LAsi, non essendo quest'ultimo stato in grado di provare o di rendere verosimile l'esistenza di un contatto diretto e concreto con le autorità. 4.1.3 La SEM ha negato infine la sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani, sottolineando che al momento dell'espatrio la zona circostante il loro villaggio d'origine sarebbe stata sotto il controllo delle truppe lealiste della Repubblica Araba di Siria. In Siria, stato laico, la percentuale di cristiani sull'insieme della popolazione sarebbe stimata attorno al dieci per cento. In linea di massima la popolazione cristiana residente nelle zone controllate dal governo siriano non avrebbe motivo di temere persecuzioni di natura prettamente religiosa. Nelle zone cadute in mano ai ribelli sarebbero invece rimasti pochissimi cristiani anche se tale esodo non sarebbe da ricondurre in primis a persecuzioni per motivi religiosi. Ad ogni modo, i cristiani residenti nelle zone controllate dall'opposizione avrebbero possibilità molto limitate di praticare la loro fede nelle chiese. Sebbene il governo e l'opposizione tentino di ottenere il supporto da parte della comunità cristiana, la maggior parte dei cristiani manterrebbe una posizione neutra, riuscendo ad ottenere un accomodamento con entrambi a seconda della regione di residenza. Tornando quindi alle situazione nelle zone controllate dal regime di al-Assad, la SEM ha riportato che vi sarebbero effettivamente evidenze quanto all'esistenza di singoli casi di cristiani caduti nel mirino delle autorità siriane per aver sostenuto l'opposizione. Ella ha rilevato come tuttavia il carattere di tale persecuzione sarebbe di tipo politico e non religioso e ha concluso pertanto che non vi sarebbero gli estremi per riconoscere una persecuzione sistematica dei cristiani da parte delle autorità della Repubblica Araba di Siria. Diversa sarebbe la situazione della comunità cristiana residente nelle regioni controllate dal sedicente "Stato Islamico" laddove giungerebbero evidenze circa l'esistenza di conversioni forzate di non-musulmani, soprattutto di cristiani e iazidi e di imposizione di particolari tasse a sfondo religioso, il tutto corroborato dal divieto di praticare in pubblico una religione non musulmana. In ragione di ciò quasi tutti i cristiani residenti in tali regioni sarebbero fuggiti verso altre regioni della Siria. Il terrore non colpirebbe soltanto le minoranze religiose, bensì anche importanti gruppi islamici sunniti e sciiti. Ad ogni modo non si avrebbero dati attendibili riguardo al numero di vittime dello "Stato islamico" né vi sarebbero indicatori di esecuzioni pubbliche di cristiani. Le vittime di esecuzioni pubbliche sarebbero piuttosto combattenti di gruppi ribelli avversi o di attivisti politici che avrebbero opposto resistenza. In generale, in Siria sarebbero inoltre avvenuti pochissimi assassini di cristiani per motivi religiosi. Per queste ragioni, secondo la SEM, la situazione dei cristiani in Siria e quindi la minaccia che pesa su di essi varierebbe da una regione all'altra. Solo una piccola parte dei cristiani sarebbe stata vittima di abusi. Le condizioni per il riconoscimento di una persecuzione collettiva della popolazione cristiana in Siria non sarebbero pertanto soddisfatte. 4.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti contestano l'inverosimiglianza e l'irrilevanza ritenuta dalla SEM circa i loro motivi d'asilo. 4.2.1 Innanzitutto, A._______ avrebbe fornito elementi concreti e dichiarazioni dettagliate circa il tentato sequestro. La sua non sarebbe una mera supposizione, ma una deduzione logica, frutto di un ragionamento condivisibile, fondato sulle circostanze oggettive osservate e sui precedenti sequestri di persona già avvenuti nella stessa zona e aventi quali vittime altri cristiani. Dipoi, sulle contraddizioni rilevate dalla SEM e riguardanti l'inseguimento, la stessa non gli avrebbe concesso il diritto di essere sentito. 4.2.2 Fondandosi su diverse fonti, gli insorgenti sostengono inoltre che C._______ avrebbe dovuto presentarsi presso un apposito ufficio per sottoporsi a un interrogatorio e a degli esami preliminari in vista dell'arruolamento. A comprova di ciò, gli insorgenti producono un documento ottenuto dallo zio dell'insorgente e che attesterebbe l'esistenza di una richiesta di intervento inviata dal comando delle forze armate alla polizia in seguito alla mancata presentazione dell'insorgente. In ragione di ciò, in caso di rimpatrio, C._______ verrebbe con ogni probabilità indentificato come disertore ed esposto così a torture e trattamenti degradanti come pure condannato a una lunga pena detentiva. 4.2.3 Infine, i ricorrenti sono dell'avviso che nel governatorato di Hama vi sarebbero le condizioni per riconoscere una persecuzione collettiva dei cristiani. Citando varie fonti circa la situazione dei cristiani in Siria e il peggioramento della stessa dopo il loro espatrio, gli insorgenti ritengono quindi che i presupposti per riconoscere loro la qualità di rifugiato sulla base del fondato timore di subire delle persecuzioni future sarebbero dati. 4.3 Nel suo atto responsivo la SEM mette in dubbio le modalità dell'ottenimento del documento prodotto e concernente la chiamata alle armi di C._______ giacché si tratterebbe di un documento interno ad uso delle autorità. Circa i timori dagli insorgenti e relativi alla loro confessione, l'autorità di prima istanza ha rammentato che non sussisterebbero le condizioni per il riconoscimento di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. Essa ha quindi postulato la reiezione del gravame. 4.4 In sede di replica, gli insorgenti sostengono che lo stratagemma utilizzato dallo zio per ottenere il documento non sarebbe in contrasto con le dichiarazioni di C._______. Circa la persecuzione collettiva dei cristiani, gli stessi hanno sottolineato come la nozione di controllo utilizzata dall'autorità intimata dovrebbe essere relativizzata vista la situazione di generale instabilità. Fondandosi su un articolo gli insorgenti hanno allegato che la zona di Hama avrebbe una particolare importanza strategica e sarebbe sottoposta a una notevole pressione da parte dello Stato Islamico tant'è che alcune zone della provincia sarebbero ormai cadute sotto il suo controllo. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 5.2 5.2.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5.2.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii).
6. Per quanto attiene ai motivi di persecuzione individuali invocati dai ricorrenti, questo Tribunale osserva che quest'ultimi, per quanto verosimili, non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 6.1 Innanzitutto i ricorrenti hanno indicato di essere espatriati a causa della situazione di insicurezza causata dalla guerra in Siria (vedi atti B11, domanda 15 a pag. 3; B10, domanda 10 a pag. 3 e domanda 24 a pag. 24, B9, domanda 40 a pag. 6) e segnatamente con la volontà di mettersi in salvo da quest'ultima (vedi atti A7, pag. 8 e A6, pag. 9). Ora, come correttamente ritenuto dall'autorità di prime cure, per costante giurisprudenza i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima delle conseguenze indirette e ordinarie di atti di guerra non sono rilevanti ai sensi dell'asilo, in quanto non dettati dalla volontà di persecuzione mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7; GICRA 1998 n. 17 consid. 4c, bb) e come tali non possono indurre il Tribunale ad un diverso apprezzamento del caso in esame. 6.2 6.2.1 In merito alla chiamata alle armi del figlio C._______, occorre rammentare che ai sensi dell'art. art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. La giurisprudenza ha confermato che con l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi la prassi sinora seguita riguardo alle persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire o la diserzione le loro paese d'origine rimane valida (cfr. DTAF 2015/3 consid, 4.3-4.5 e 5). In tal senso, un'eventuale sanzione per renitenza non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9) o, indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5 e GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda anche Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 116 e Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, 1987, p. 259). 6.2.2 Quanto alla situazione in Siria, occorre dapprima ammettere che ai sensi della giurisprudenza coordinata del Tribunale, l'incorporazione nell'esercito siriano non vada, ad essa sola considerata illegittima e pertanto rilevante ai fine della concessione dell'asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6). Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare la questione della qualità di rifugiato nel quadro dei casi di rifiuto di servire nelle forze armate della Repubblica Araba di Siria. A tal proposito, è stato possibile determinare che il regime siriano considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli oppositori qualora in passato l'interessato sia già stato identificato come tale. In particolare, la catalogazione preliminare quale oppositore può essere ritenuta, segnatamente nei casi laddove la persona appartenga ad una famiglia ostile al regime o sia già nota ai servizi segreti prima dell'atto di renitenza. In una pari eventualità è infatti da ritenersi altamente probabile che la renitenza venga considerata quale atto di ostilità nei confronti del regime, atto, quest'ultimo, che non sarebbe più sanzionato con una pena finalizzata a reprimere legittimamente il rifiuto di entrare in servizio, ma al contrario, per mezzo di una punizione sproporzionata avente carattere politico (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.3). 6.2.3 Nel caso che ci occupa non vi sono evidenze quanto al fatto che l'insorgente o la sua famiglia abbiano avuto un pregresso contatto con le autorità o che membri di quest'ultima siano stati schedati come oppositori. Dalle dichiarazioni degli interessati risulta infatti che i rapporti con le autorità governative erano buone, per quanto vadano inscritte nella difficile situazione in essere nella regione (cfr. atto A7, pag. 8 e atto B9, pag. 6). Per questi motivi, non vi sono evidenze quanto al fatto che l'insorgente, in caso di rimpatrio, rischierebbe una sanzione caratterizzante un trattamento che comporta seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi. 6.2.4 In questo senso ed alla luce della fonti citate, il fatto di essere stato oggetto di ricerche da parte delle autorità militari a causa della renitenza, quandanche verosimile, non è da ritenersi sufficiente per convalidare l'esistenza di una persecuzione determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non vi è pertanto necessità di procedere ad un esame dettagliato del mezzo di prova addotto ulteriormente in sede ricorsuale e che attesterebbe una richiesta inviata alla polizia da parte del comando delle forze armate a fronte dell'irreperibilità del ricorrente. Pure irrilevante è l'eventuale è il presunto recapito di un'ulteriore convocazione così come prospettato dai ricorrenti nello scritto dell'8 settembre 2017 (cfr. al riguardo tra le tante la sentenza del Tribunale E-5026/2017 del 23 ottobre 2017, consid. 6.1). 6.3 Per quanto riguarda le allegazioni fornite da A._______ circa il tentativo di sequestro subito, occorre prendere atto del fatto che anche quest'ultime non adempiono ai criteri prescritti dagli art. 3 e 7 LAsi. In primo luogo, non si può negare l'esistenza di alcune contraddizioni nel racconto fornito dal ricorrente. Egli ha infatti dichiarato dapprima di essere stato inseguito da una auto con all'interno due assalitori, i cui volti erano irriconoscibili in quanto il veicolo era dotato di vetri oscurati e che quest'ultimi lo avrebbero seguito per circa cinque chilometri salvo poi, nella medesima audizione, sostenere che uno dei due sarebbe stato un abitante del suo villaggio, del quale conosceva persino le generalità (v. atto B4, pag. 9). In occasione dell'audizione susseguente la versione dell'interessato subiva altre modifiche sostanziali: gli assalitori sarebbero ora stati quattro, a bordo di un taxi e avrebbero seguito l'interessato ed il fratello per circa un chilometro, desistendo poi alla visione di un terzo veicolo (v. atto B9, pag. 5). Le elencate incongruenze non sono tuttavia determinanti ai fini dell'evasione del presente gravame, dal momento che gli accadimenti addotti non possono essere qualificati quali motivi atti a fondare un timore di persecuzione a causa della razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche (art. 3 LAsi). L'insorgente ha infatti dichiarato che i rapimenti nella zona erano frequenti e conseguenti al deterioramento della situazione di sicurezza nella regione a causa della guerra ed avvenivano in particolare con finalità estorsive (v. atto B9, pag. 6). In sostanza, anche tale vicissitudine, per quanto verosimile, è pertanto da iscrivere a sua volta nella situazione di insicurezza causata dalla guerra in Siria e come tale non è da considerarsi rilevante ai fini dell'asilo (v. supra). I rapimenti, soprattutto quando perpetrati da gruppi criminali e non da entità militari o paramilitari, sono infatti motivati piuttosto da ragioni economiche e non dall'appartenenza ad un determinato gruppo religioso (cfr. Open Doors, World Watch Contry Profile 2015, Syria, http://www.opendoorsuk.org/persecution/worldwatch/syria.php , consultato il 10.08.2016). Del resto, nemmeno può essere riconosciuta al riguardo una violazione del diritto di essere sentito da parte dell'autorità di prime cure (cfr. sentenza del Tribunale D-3240/2017 del 25 settembre 2017 consid. 6.6.1 e rif. citati). 6.4 Infine, pure quanto asserito riguardo al fatto che il ricorrente si sarebbe trovato nel bel mezzo di uno scontro a fuoco tra truppe regolari e milizie dell'opposizione, per quanto verosimile, va parimenti ricondotto alle conseguenze di atti di guerra e non è da considerarsi rilevante ai fini dell'asilo. 7. 7.1 Nel prosieguo della loro impugnativa, i ricorrenti contestano parimenti l'insussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. A tal proposito occorre osservare che ai sensi della giurisprudenza una persona può effettivamente allegare a titolo eccezionale a fondamento della sua domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personalmente contro di lei. Ciò è segnatamente il caso quando il richiedente nel suo Paese d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9). 7.2 È tuttavia opportuno sottolineare che per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive tant'è che la sola appartenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare la qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'asilo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad un determinato gruppo di persone deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato quanto alla loro realizzazione. In primo luogo la persona interessata deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di persone. Dipoi v'è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti sono indirizzati contro un determinato gruppo di persone oppure in egual misura contro il resto della popolazione. I provvedimenti devono essere caratterizzati da una considerevole intensità. Quest'ultima è data allorquando il provvedimento implica un intervento che compromette la vita, lede l'integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di considerevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono avere l'obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di un determinato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla grandezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprezzare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi pregiudizi effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii; 2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte di tale comunità potranno far valere con successo l'esistenza di un fondato timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 1 consid. 6a). 7.3 In specie, l'appartenenza dei ricorrenti alla comunità cristiana siriana non è posta in discussione. 7.4 Quo all'esistenza di una persecuzione collettiva, il Tribunale, vista la frammentazione del territorio susseguente alla guerra civile, ha ritenuto opportuno adottare un approccio regionale (cfr. in particolare le sentenze del Tribunale D-5884/2015 del 13 aprile 2017 e D-1495/2015 del 21 marzo 2016, pubblicate come sentenze di riferimento). 7.5 Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare e constatare la precarietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Secondo le disarticolate fonti disponibili, sin dall'inizio delle manifestazioni contro il governo, i cristiani e le altre minoranze avrebbero cercato di rimanere neutrali. Con l'intensificarsi del conflitto queste ultime si sarebbero tuttavia viste obbligate a schierarsi, sostenendo alternativamente il regime o l'opposizione. Seppur non si possa partire dal principio che tutti i cristiani siano sostenitori del regime, è verosimile ritenere che la maggioranza di quest'ultimi risulterebbe essere rimasta fedele ad al-Assad (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.2.2 e fonti citate). Susseguentemente allo scoppio della guerra sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare dalla Siria e recarsi in Libano oppure nei paesi occidentali, mentre gli altri si sarebbero invece spostati all'interno del territorio siriano verso città o regioni dove la situazione era meno pericolosa (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.3 e fonti citate). I principali motivi di fuga andrebbero ricondotti ai rischi derivanti dalle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e alla criminalità. Oltre ai motivi derivanti dalla situazione di violenza generalizzata, per i cristiani la fuga potrebbe trarre motivazioni anche dal timore di essere presi di mira per la sola appartenenza religiosa. In quanto minoranza, la situazione per questi ultimi sarebbe infatti precaria dal momento che i vari attori agenti nel conflitto li sospetterebbero di sostenere la fazione opposta. Ad aggravare il di per sé già teso contesto è la presenza dell'organizzazione terrorista autoproclamatosi "Stato Islamico" e di altri gruppi Jihadisti. Le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui quindi anche i cristiani, temerebbero infatti di essere uccisi o perseguitati da questi attori allorché il governo siriano dovesse cadere (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.4 e fonti citate). Il quadro sarebbe reso ancor peggiore a causa dell'ubicazione delle zone da loro abitate, le quali avrebbero acquisito una certa importanza a livello strategico e militare (cfr. ibidem). 7.6 Gli atti di violenza subiti dai cristiani, quali omicidi, minacce, espulsioni e rapimenti non sarebbero, in linea generale, mossi da motivi religiosi, ma piuttosto da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile. Nell'integralità del territorio siriano sarebbero relativamente poche le uccisioni di cristiani documentate e riconducibili esclusivamente dall'appartenenza religiosa. Le fonti non sono tuttavia lineari: se da un lato alcuni indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cristiani sarebbero rari e che vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto che alcuni musulmani avrebbero protetto questi ultimi dai Jihadisti stranieri, dall'altro lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una situazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là delle mere risultanze della situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3 e fonti citate). 7.7 In casu i ricorrenti provengono da Kafr Buhum (detto anche Kfarbou), una piccola città a maggioranza cristiana situata nel governatorato di Hama e facente parte del distretto di Hama Centro e del sottodistretto (Nahiya; ) omonimo. Vista la volatilità della situazione siriana, il Tribunale ritiene ora giudizioso analizzare proprio quest'ultima entità ammnistrativa nella quale si può stimare una popolazione di circa 400'000 persone (cfr. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Hama Governorate Reference Map, 01.2016, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocharosy_hama_governorate_refrence_map_j-an_2016.pdf >, consultato il 14.12.2016 e , consultato il 27.10.2017). La città di ar-Rastan e le zone limitrofe, sono infatti, sin dal principio, state interessate dalla presenza di attori opposti al regime (cfr. Ryan O'Farrel, Syrian Opposition factions in the Syrian Civil War, 27.10.2017, https://medium.com/@badly_xeroxed/syrian-opposition-fact ions-in-the-syrian-civil-war5d8412c9d7e6#.kcx1e8kqq , consultato il 12.08.2016) i quali occupano tuttora un'enclave estendentesi dalla stessa città di ar-Rastan sino alla periferia di Homs e sconfinante a tratti anche nella Nahiya di Hama (in particolare all'altezza di Taqsis e di Ghor Elasi). Va tuttavia ammesso che secondo le fonti disponibili, sin dall'inizio del 2016 la "sacca" in questione sarebbe assediata dalle truppe governative (cfr. BBC, Syria conflict: Air strike on Rastan 'kills family, 18.05.2016, http://www.bbc.com/news/world-middle-east36325598 , consultato il 27.10.2017). Al suo interno si troverebbero ancora diversi gruppi armati, più o meno moderati, che coopererebbero nell'ambito della cosiddetta "Northern Homs Countryside Operation Room"; il fronte risulterebbe ad ogni modo piuttosto stabile e tranquillo (cfr. Ryan O'Farrel, Syrian Opposition factions in the Syrian Civil War, 10.08.2016, , consultato il 27.10.2017). 7.8 Ora, considerato il fatto che il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6), occorre partire dal presupposto che Kafr Buhum e la quasi integralità della Nahiya di Hama siano saldamente controllati dal regime siriano e che non vi sia al momento alcun rischio di sconfinamento di gruppi fondamentalisti nella regione presa in esame. Come già enucleato in precedenza, prima del conflitto i cristiani erano ben tollerati dal governo che garantiva loro la libertà di culto ed una certa protezione. Con lo scoppio delle ostilità si sono invero verificati alcuni casi nei quali i servizi segreti siriani hanno arrestato o convocato per interrogatori dei cristiani. Questi ultimi si sarebbero tuttavia in genere risolti con la loro liberazione e andrebbero ricondotti piuttosto alle attività politiche che all'appartenenza ad un gruppo religioso (cfr. Petra Becker, Zwischen Autokratie und Dschihadismus: Syriens Christen hoffen auf die Umsetzung von Genf I, Stiftung Wissenschaft und Politik, 05.2014, , pag. 4, consultato il 09.08.2016). Secondo le fonti disponibili, è infatti da ammettersi che le forze lealiste risultano perseguire i loro oppositori indistintamente dalla loro appartenenza religiosa (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.3.2 e riferimenti citati). Pertanto, non vi sono, a mente del Tribunale, elementi per riconoscere una persecuzione collettiva per motivi religiosi ad opera del regime siriano. Per il resto, non esercitando attualmente le altre fazioni in campo alcun controllo sul luogo di provenienza dei ricorrenti, non occorre, nel caso che ci riguarda, esaminare l'esistenza di eventuali persecuzioni collettive ad opera di quest'ultime. 7.9 Senza pregiudizio per quanto precede, occorre quantomeno rilevare che secondo i media, vi sarebbero evidenze quanto ad alcuni atti di violenza e rapimenti perpetrati sul territorio della stessa Kafr Buhum nelle prime fasi del conflitto (Corriere della Sera, Siria, sacerdote ucciso negli scontri, 26.01.2012, , consultato il 16.08.2016; Al-hadath News, Bande attaccano Kafr Buhum e rapiscono alcune ragazze cristiane, 24.10.2012, , consultato il 17.08.2016). Ciò detto, non si può dunque negare che la popolazione cristiana del luogo abbia dovuto e debba attualmente far fronte a carenze nella protezione contro degli atti di violenza così come, più genericamente, al peggioramento delle condizioni di sussistenza e di sicurezza. Tuttavia, occorre prendere atto del fatto che queste ultime vicissitudini, per quanto spiacevoli, vadano classificate quali conseguenze del conflitto in essere non riconducibili a una persecuzione intensa e mirata ai sensi dei disposti menzionati. Queste ultime vicissitudini possono semmai essere prese in conto nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, laddove la stessa non è stata considerata data dall'autorità di prime cure. 7.10 In sunto, sulla scorta di quanto esaminato, al momento attuale non si può dunque concludere che nella città di Kafr Buhum - e più in generale nella Nahiya di Hama - vi sia da una persecuzione collettiva dei cristiani. Non si può dunque concludere che i ricorrenti abbiano a temere, in caso di rimpatrio, un trattamento contrario all'art. 3 LAsi dettato dalla sua sola appartenenza alla religione cristiana.
8. Ne consegue pertanto che, per quanto riguarda la questione dello statuto di rifugiato e della conseguente concessione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).
10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RA 173.320.2]).
11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: