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D-4763/2020

D-4763/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-10-06 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4763/2020 Sentenza del 6 ottobre 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Esther Marti; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nata il (...), Albania, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 18 settembre 2020 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera il 28 ottobre 2018, i verbali d'audizione del 5 novembre 2018 (di seguito: verbale 1) e dell'8 settembre 2020 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 18 settembre 2020, notificata il 21 settembre 2020 (cfr. atto A16/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione del provvedimento stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 25 settembre 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 28 settembre 2020), con cui la ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine alla concessione dell'ammissione provvisoria; la contestuale domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili, la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 28 settembre 2020 alla ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data 1° ottobre 2020, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimata ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che la richiedente, cittadina albanese con ultimo domicilio a B._______, ha ricondotto il suo espatrio ai pregiudizi e ai maltrattamenti ai quali sarebbe stata esposta nel Paese di provenienza in ragione della sua asserita omosessualità (cfr. verbale 1, pag. 7, punto 7.01 e segg; verbale 2, pag. 7, Q45 e segg.), che in particolare, ella avrebbe rifiutato di sposare l'uomo scelto dalla sua famiglia; che tale agire, unitamente alla confessione del proprio orientamento sessuale, avrebbe scatenato le ire dei suoi familiari, finanche sfociate in minacce di morte (cfr. verbale 1, pag. 7, punto 7.02; verbale 2, pag. 8, Q54); che di conseguenza, ella temerebbe per la propria integrità fisica nel caso in cui facesse ritorno in Albania (cfr. verbale 2, pag. 9, Q61-Q62; pag. 11, Q90), che vieppiù, nel corso dei quattro anni che hanno preceduto l'espatrio, ella sarebbe stata costantemente oggetto di vituperazioni, pressioni e maltrattamenti ad opera di amici e persino sconosciuti (cfr. verbale 1, pag. 7-8, punto 7.02; verbale 2, pag. 9, Q61-Q66 e pag. 11, Q79-80), che nel Paese d'origine ella non avrebbe depositato alcuna denuncia presso le autorità preposte (cfr. verbale 1, pag. 8, punto 7.02; verbale 2, pag. 12, Q86), che nella querelata decisione, la SEM, dopo aver rammentato che l'Albania rientra tra gli Stati in cui non si rischiano persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, ha concluso quanto all'inverosimiglianza e all'irrilevanza dei motivi d'asilo addotti dall'interessata; che in particolare - posto il fatto che la ricorrente non avrebbe ricevuto ulteriori minacce dopo essersi trasferita presso un'amica - non vi sarebbe in casu un timore fondato di persecuzioni future, che oltretutto, le persecuzioni allegate non sarebbero pertinenti in quanto in Albania vi sarebbe a disposizione un'efficace protezione statale, che nel ricorso l'insorgente avversa le valutazioni dell'autorità inferiore, che il suo racconto sarebbe anzitutto verosimile; che oltracciò, nel Paese di provenienza l'omosessualità permarrebbe fortemente stigmatizzata, ragion per cui le autorità - quandanche sollecitate - non fornirebbero alcun aiuto (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 2, punto 2), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che inoltre, il Tribunale rileva che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che in una pari eventualità, le autorità d'asilo sono dunque di principio tenute a verificare unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513, 520), che tuttavia, nel caso in cui lo stato d'origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste anche una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. sentenza del Tribunale D-3756/2018 consid. 5.1; v. anche DTF 138 II 513, 521), che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti (cfr. tra le tante sentenza E-616/2019 del 25 gennaio 2019), che il Consiglio federale ha inserito l'Albania nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM), che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità albanesi, che, come sopra esposto, la ricorrente ha allegato delle concrete minacce da parte di entità non statali contro le quali lo Stato albanese non vorrebbe o non sarebbe in grado di tutelarla, che tuttavia, contrariamente da quanto preteso, la volontà e la capacità di protezione delle autorità albanesi non può essere messa in discussione, nella misura in cui esse non risultano rinunciare in maniera generale a perseguire gli autori di atti reprensibili, che in tal senso, al di là di mere affermazioni di parte, la ricorrente non ha apportato indizi concreti comprovanti che le autorità albanesi avrebbero rifiutato di proteggerla per il caso in cui ne avesse fatto espressa richiesta, che del resto, ella ha inizialmente asserito - nel corso del rilevamento delle generalità - di non aver fatto capo alle autorità statali per non esacerbare il conflitto con i propri famigliari (cfr. verbale 1, pag. 8, punto 7.02), che non vi sono oltretutto evenienze che possano dimostrare o rendere verosimile che le autorità del suo Paese d'origine agirebbero contrariamente al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sanciti dalla CEDU in un prossimo futuro e secondo un'alta probabilità, che d'altro canto, a riprova di tale assunto, l'insorgente stessa ha ammesso di non aver mai avuto problemi con le autorità statali (cfr. verbale 1, pag. 8, punto 7.02; verbale 2, pag. 11, Q82), che pertanto, alla luce di quanto precede, l'interessata non apporta alcuna motivazione convincente atta a confutare la presunzione quale Stato sicuro per l'Albania ex art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, che di conseguenza è a giusto titolo che l'autorità di prima istanza ha respinto la sua domanda d'asilo e non le ha riconosciuto la qualità di rifugiato, che in definitiva, per quanto riguarda il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo v'è pertanto da confermare la decisione della SEM, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM di-spone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che per prassi invalsa del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che con il gravame la richiedente contesta anche tale assunto; che a suo dire, l'allontanamento verso l'Albania non sarebbe da considerarsi ragionevolmente esigibile (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 3), che nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultima non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per la ricorrente d'essere esposta, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che il Consiglio federale ha inserito l'Albania nell'elenco dei Paesi di origine o di provenienza nei quali il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 5 LStrI; cfr. allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri [OEAE; RS 142.281]), che dagli atti all'inserto non emergono elementi suscettibili di inficiare tale presunzione, che d'altro canto A._______ è giovane e in buona salute (cfr. verbale 2, pag. 2, Q4), ha beneficiato di una discreta istruzione e gode di una certa esperienza lavorativa (cfr. verbale 1, pag. 3, punto 1.17.04; verbale 2, pag. 5, Q29 e segg.), sicché nulla parrebbe impedire concretamente una sua integrazione del mondo del lavoro, che ad ogni modo, giova rilevare che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che la situazione vigente in Albania non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integrità del territorio nazionale, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è da reputarsi ragionevolmente esigibile, che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che di conseguenza anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione la querelata decisione va confermata, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va pertanto respinto, che, avendo il Tribunale statuito nel merito dell'impugnativa, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: