Asilo e allontanamento (procedura celere)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 3 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6547/2024 Sentenza del 21 novembre 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Grégory Sauder; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, data di nascita (...), Turchia, c/o (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 9 ottobre 2024. Visto la domanda d'asilo che A._______ (di sesso maschile) ha depositato in Svizzera il 1° luglio 2024, invitando le autorità ad utilizzare nei suoi confronti il genere femminile in ragione della sua identità non binaria, i verbali delle audizioni approfondite sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi (RS 142.31) svolte il 10 settembre e il 1° ottobre 2024 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: atto SEM] n. [...]-16/16 e 19/9), il parere legale dell'8 ottobre 2024 allestito dalla rappresentanza legale in relazione al progetto di decisione negativa della SEM (cfr. atti SEM n. 20/8 e 22/2), la decisione del 9 ottobre 2024, con la quale l'autorità inferiore non ha riconosciuto all'interessata la qualità di rifugiata, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera entro il giorno successivo alla crescita in giudicato della decisione, incaricando il Cantone di B._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura, il ricorso del 17 ottobre 2024 presentato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con cui l'insorgente postula implicitamente l'annullamento della decisione succitata, il riconoscimento della qualità di rifugiata e la concessione dell'asilo in Svizzera, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi e 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che in materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA), che i ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi); che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi), che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5), che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti del richiedente, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e riferimenti), che l'interessata ha sostanzialmente addotto di aver indossato abiti femminili già durante l'infanzia, ciò che avrebbe condotto il padre a maltrattarla; che all'età di undici anni, avrebbe avuto una relazione con il figlio dei vicini, a fronte della quale la famiglia le avrebbe imposto rigide regole di comportamento; che nel quartiere veniva inoltre picchiata e bullizzata; che avrebbe dipoi subìto violenze sessuali dal cugino paterno e dall'amministratore del palazzo; che, divenuta maggiorenne, avrebbe fatto coming out con il fratello maggiore, il quale avrebbe riferito il fatto alla famiglia, causando nuovamente le angherie del padre; che con l'intento di curarla, i suoi familiari avrebbero altresì interpellato lo zio paterno residente a C._______, il quale l'avrebbe condotta da una figura religiosa; che, in seguito, avrebbe sentito una conversazione telefonica tra lo zio e suo padre, nell'ambito della quale quest'ultimo avrebbe sottointeso di volerla uccidere; che la ricorrente sarebbe quindi fuggita dai suoi amici a D._______; che una volta ricondotta a casa dai genitori, sarebbero giunte presso il suo domicilio duecento persone, tra cui molte personalità religiose, con l'intento di guarirla; che dopo essere pervenuta ad un compromesso con la famiglia, avrebbe incominciato a lavorare e a frequentare l'università di Izmir; che, dopo la laurea, sarebbe ritornata a casa dei genitori poiché incapace di mantenersi finanziariamente; che il fratello maggiore si sarebbe tuttavia opposto al suo ritorno, costringendola così a trasferirsi da un'amica a E._______ (Istanbul); che quest'ultima le avrebbe proposto una collaborazione professionale e avrebbe contratto un mutuo in banca a nome della ricorrente; che giunto a conoscenza di tale prestito, il padre l'avrebbe nuovamente minacciata di morte; che, infine, l'interessata sarebbe stata costretta a prostituirsi per mantenersi economicamente, estendendo la propria attività anche sui social media; che durante gli studi universitari a Izmir ed Istanbul, sarebbe stata attiva in alcune organizzazioni queer e femministe; che, in particolare, durante un pride avvenuto nel giugno 2023, la polizia l'avrebbe costretta alla custodia cautelare per una sera; che tale evento avrebbe scaturito un procedimento penale per pubblicazione di immagini pornografiche, conclusosi con l'assoluzione; che sarebbe quindi espatriata poiché costretta al lavoro sessuale ed esposta a violenze fisiche e psicologiche da parte della famiglia e della società turca (per i dettagli, cfr. atti SEM n. 16/16 e 19/9), che nella sua decisione, la SEM ritiene che le pressioni subite dall'interessata durante l'adolescenza non raggiungano un grado di intensità tale da costituire una persecuzione ai sensi della LAsi; che, in particolare, gli episodi di discriminazione e di violenza narrati non avrebbero direttamente influenzato la decisione di espatriare; che, infatti, le angherie patite dal padre e dal fratello sarebbero avvenute prima del 2022, anno in cui l'interessata ha lasciato definitivamente l'abitazione dei genitori senza più riscontrare rilevanti problemi; che negli ultimi due anni, l'insorgente non avrebbe più subìto maltrattamenti fisici, ma soltanto vaghe minacce dal padre senza alcun esito concreto; che non si sarebbe neppure rivolta alle autorità turche per ottenere protezione, posto segnatamente che, in Turchia, l'omosessualità non sarebbe penalizzata e non sussisterebbe una persecuzione generale della comunità LGBTQ+; che le allegazioni proposte non sarebbero quindi rilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiata (cfr. decisione avversata, pagg. 4-6); che, infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, considerato segnatamente che la ricorrente sarebbe giovane, in buona salute e disporrebbe inoltre di una solida formazione e di una valida esperienza professionale (idem, pagg. 6-7), che, tuttavia, l'insorgente contesta la valutazione della SEM, affermando in particolare che, in Turchia, la sua sicurezza sarebbe messa in pericolo in ragione della violenza e della discriminazione sistematica attuata nei confronti delle persone LGBTQ+; che secondo il rapporto "Rainbow Europe Map and Index 2023" dell'International Lesbian and Gay Association (ILGA), il suo Paese d'origine sarebbe il penultimo classificato nella lista dei diritti LGBTQ+; che la situazione giuridica e sociale delle persone di tale comunità si sarebbe inoltre aggravata con il ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul; che ciò avrebbe comportato frequenti violazioni dei diritti umani nonché discorsi di odio da parte dello Stato e dei media pro-governativi; che, in questo senso, si giustificherebbe il riconoscimento della qualità di rifugiata, nella misura in cui l'interessata sarebbe già stata vittima di violenze e discriminazioni che, contrariamente a quanto concluso dall'autorità inferiore, non andrebbero considerate come eventi isolati o soggettivi (cfr. ricorso, pagg. 1-2), che, ciò posto, le vaghe argomentazioni contenute nel gravame non possono modificare le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore, che, anzitutto, le violenze commesse dalla famiglia dell'insorgente non assumono di principio alcuna rilevanza per il riconoscimento della qualità di rifugiato poiché non perpetrate da organi statali (cfr. atti SEM n. 16/16 D51-53; n. 19/9 D3-50), che, infatti, le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata; che, invero, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), la persona richiedente d'asilo deve aver esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo; che l'effettiva protezione nel Paese d'origine non va inoltre intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non statali; che, infatti, nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini; che, al contrario, occorre che sussista una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, in particolare degli organi di polizia e un ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti; 2011/51 consid. 6.1; ex pluris sentenze del TAF D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2; E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che alle autorità turche è di principio riconosciuta la capacità e la volontà di protezione, segnatamente nel contesto della violenza domestica (cfr. sentenze del TAF E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 5.2 [sentenza di riferimento]; D-3202/2024 del 27 settembre 2024 consid. 6; E-150/2024 del 18 gennaio 2024 consid. 6.2.1 con riferimenti; D-6350/2023 del 4 gennaio 2024; D-6123/2023 del 29 novembre 2023 consid. 6.2; E-4548/2020 del 23 ottobre 2023 consid. 5.1), che, in proposito, va rilevato che l'insorgente - anche dopo aver raggiunto la maggiore età - ha rinunciato a segnalare alle autorità turche le violenze e le minacce patite nel corso degli anni (cfr. atti SEM n. 16/16 D69; n. 19/9 D35-38); che, pertanto, ella non ha esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro le persecuzioni allegate, ciò che inficia d'acchito la rilevanza della domanda d'asilo, che, inoltre, la giurisprudenza relativa alla teoria della protezione ("Schutztheorie") ha stabilito che si può ammettere un'alternativa di rifugio interna al Paese se, nel luogo di rifugio, esiste sostanzialmente un'infrastruttura di protezione funzionante ed efficiente e, nel contempo, lo Stato è disposto a garantire protezione ad una persona perseguitata in un'altra parte del Paese; che, in quest'ambito, vanno considerate le condizioni generali del luogo di rifugio e le circostanze personali della persona interessata, valutando se per quest'ultima sia ragionevolmente esigibile stabilirsi e costruire una nuova vita (cfr. DTAF 2011/51 consid. 7.1-7.4 e 8.5-8.6), che, a tale riguardo, va rilevato che in Turchia l'omosessualità è legale, rispettivamente non penalizzata; che nonostante le discriminazioni e le ostilità riscontrate nei confronti della comunità LGBTQ+, non sussiste inoltre una persecuzione collettiva delle persone appartenenti a tale comunità (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-2154/2019 del 27 novembre 2023 consid. 3.3; D-3424/2021 del 31 agosto 2021 consid. 5.3.1; D-4039/2020 del 17 novembre 2020 consid. 6 e 7.7); che, ad ogni modo, la situazione è meno grave nelle grandi città turche come Ankara, Istanbul - luogo d'origine della ricorrente (cfr. atto SEM n. 16/16 D14-22) - e Smirne, dove esistono comunità omosessuali e diverse associazioni private che supportano la comunità LGBTQ+ (cfr. sentenze del TAF D-608/2024 del 13 febbraio 2024 consid. 7.2; E-2154/2019 del 27 novembre 2023 consid. 3.3.2), che, nel caso concreto, le problematiche riscontrare dalla ricorrente sono circoscritte principalmente al suo ambiente familiare; che, pertanto, ella avrebbe potuto evitare tali persecuzioni optando per un luogo di residenza alternativo all'interno del Paese, come ad esempio la città di Izmir, dove aveva già soggiornato durante gli studi universitari, oppure altri quartieri di Istanbul; che nonostante l'assenza di una persecuzione collettiva delle persone LGBTQ+, l'interessata ha tuttavia preferito l'espatrio, rinunciando ingiustificatamente ad alternative interne di protezione che, nel caso concreto, risultavano ragionevolmente esigibili (cfr. atti SEM n. 16/16 D56: "Se fossi andata in un'altra città in Türkiye, avrei comunque avuto problemi. Potevo andare a lzmir, potevo cambiare il luogo a Istanbul, come avevo già fatto, ho vissuto in diversi quartieri. Se fossi andata in un'altra città sarebbe stato difficile ricominciare da zero, come è stato difficile quando sono andata a lzmir. Vivevo in un luogo di trentamila abitanti, venivo attaccata sistematicamente [...] "), che la possibilità di ottenere un sostegno da parte di specifiche organizzazioni presenti nelle città del Paese è peraltro nota alla ricorrente, poiché quest'ultima si è già avvalsa in passato dei servizi offerti dalle associazioni LGBTQ+ attive ad Istanbul; che l'interessata ha tuttavia preferito utilizzare il sostegno finanziario ottenuto in questo contesto per espatriare (cfr. atto 16/16 D41: "Ho chiesto aiuto a un'associazione che si chiama F._______. [...] Avevo chiesto questo aiuto per i miei problemi di alloggio e di salute, ma non riuscivo a sostenere la mia vita, subivo delle pressioni. Ho quindi deciso di utilizzare quel denaro in un modo più corretto, per crearmi una nuova vita. Ovviamente i soldi che mi avevano dato non erano sufficienti, per cui abbiamo creato una rete di solidarietà e abbiamo raccolto il denaro [per espatriare] grazie a molte persone."), che, ad ogni buon conto, va confermata la valutazione della SEM per la quale le pressioni addotte non raggiungono un grado d'intensità sufficiente per ammettere una persecuzione rilevante ai sensi della LAsi (cfr. decisione avversata, pagg. 4-5), che, in particolare, gli abusi sessuali e le discriminazioni subite nel periodo scolastico si pongono lontani nel tempo e, pertanto, non possono essere ragionevolmente causali con l'espatrio (cfr. atti SEM n. 16/16 D51 e D57; n. 19/9 D36); che, nel 2022, l'interessata ha inoltre lasciato definitivamente l'abitazione dei genitori senza più patire i loro maltrattamenti ed incontrarli personalmente (cfr. atti SEM n. 16/16 D59-61 e D65; n. 19/9 D23 e D28-29); che lo stesso apprezzamento si estende al rapporto con il fratello maggiore (cfr. atto SEM n. 16/16 D55: "[...] l'ultima volta che ho subito violenza da mio fratello maggiore era quando sono tornata da lzmir a Istanbul e lui non mi voleva a casa."), che i successivi messaggi minatori ricevuti dal padre (cfr. atti SEM n. 16/16 D39; n. 19/9 D30-34), a fronte dei quali l'insorgente avrebbe potuto rivolgersi alle autorità di polizia, non hanno dipoi trovato alcun esito concreto, posto comunque che, dal novembre 2023, non è più avvenuto alcun contatto diretto con il genitore (cfr. atti SEM n. 16/16 D60; n. 19/9 D32), che, in questo senso, va esclusa una pressione psichica insopportabile nella misura in cui la ricorrente non è stata vittima di misure sistematiche, costitutive di gravi o ripetute violazioni delle libertà e dei diritti fondamentali che, dal profilo oggettivo, raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano tanto da condurre all'espatrio (cfr. per i dettagli, DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e riferimenti), che, per il resto, in particolare per la rilevanza della partecipazione della ricorrente al pride del giugno 2023 e del conseguente procedimento penale per pornografia, si rinvia ai corretti accertamenti e alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA; cfr. decisione avversata, pagg. 4-6), che, in esito, i motivi addotti dall'interessata non risultano determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiata e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che, nello specifico, la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (artt. 14 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che, pertanto, il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia del suo allontanamento, che in punto all'esecuzione dell'allontanamento, regolamentata dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20) per rinvio dell'art. 44 LAsi, il ricorrente non presenta alcuna puntuale censura, che, di riflesso, si può rinunciare ad un'analisi specifica di tale aspetto, rinviando al corretto apprezzamento giuridico espresso dalla SEM e confermando che l'esecuzione dell'allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile (cfr. decisione avversata pagg. 6-7), che, di riflesso, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, che, visto l'esito della vertenza, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: