Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere)
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF); che in applicazione dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fatti- specie, che, preliminarmente, il Tribunale osserva che essendo i ricorrenti posti al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento e non avendo essi censurato la pronuncia dell’allonta- namento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusi- vamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d’asilo ed il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi), che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Sviz- zera in ragione della loro qualità di rifugiato, esso include il diritto di risie- dere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che
D-5541/2023 Pagina 5 ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5), che, nel caso concreto, i richiedenti, cittadini turchi, provenienti dal villaggio di E._______ nel distretto di F._______ in provincia di G._______, hanno sostanzialmente addotto, in particolare la madre, di aver vissuto con la sua famiglia e di aver frequentato le scuole ad E._______ prima di recarsi nella città di H._______, nel 2014, per svolgere la propria formazione universi- taria, che una volta terminati gli studi, nel 2019, la madre, sarebbe ritornata presso il proprio villaggio natio insieme alla famiglia (cfr. atto della SEM
n. 21/17, D12 e segg., pag. 3 e segg.), che, verso la fine di aprile 2023, avrebbe avuto una relazione con un uomo conosciuto ad un matrimonio di un vicino all’insaputa dei propri genitori, che dopo circa due mesi di frequentazione ella sarebbe rimasta incinta, che, comunicata tale informazione al compagno, quest’ultimo si sarebbe disinteressato sia di lei, sia del nascituro e non avrebbe mai più avuto alcun contatto con lei (cfr. atto della SEM n. 21/17, D49 e segg., pag. 6 e segg.), che successivamente avrebbe comunicato alla madre di essere rimasta incinta al di fuori del matrimonio e quest’ultima l’avrebbe tacciata di essere una “macchia della famiglia al villaggio”, comunicando immediatamente tale informazione al padre, che attualmente vivrebbe in I._______ (cfr. atto della SEM n. 21/17, D49 e segg., pag. 6 e segg.), che quest’ultimo, appresa la notizia, avrebbe avvisato i propri fratelli e il nonno dell’interessata, i quali si sarebbero recati immediatamente presso l’abitazione dell’interessata e avrebbero cominciato ad insultarla e malme- narla, prendendola per i capelli e dandole calci alla pancia, che, a suo dire, gli zii e il nonno avrebbero smesso di colpirla in quanto spettava al padre il compito di ucciderla ed ella avrebbe udito che, questi ultimi, avrebbero confabulato per pianificare la sua uccisione; che il giorno successivo sua sorella le avrebbe riferito che il padre sarebbe arrivato al villaggio e che nel frattempo gli zii l’avrebbero sorvegliata (cfr. atto della SEM n. 21/17, D68 e segg., pag. 9 e segg.),
D-5541/2023 Pagina 6 che l’interessata, sentendosi in pericolo di vita, per il tramite della sorella, avrebbe contattato un’amica dell’università per organizzare l’espatrio; che la ricorrente avrebbe rubato un’ingente somma di denaro alla madre e, una settimana dopo l’asserita aggressione avvenuta da parte dei parenti, sa- rebbe riuscita a scappare per poi espatriare (cfr. atto della SEM n. 21/17, D110 e segg., pag. 13 e segg.), che, a fronte degli eventi succitati, l’interessata non avrebbe sporto denun- cia alla polizia locale, in quanto la sua famiglia sarebbe pericolosa e avrebbe tantissimi conoscenti e pertanto l’avrebbero comunque trovata (cfr. atto della SEM n. 21/17, D120-123, pag. 14), che nella decisione impugnata, la SEM considera sotto il profilo della per- tinenza che i motivi addotti riguarderebbero delle persecuzioni inflitte da terzi, ossia i famigliari dell’interessata, e che pertanto non rivestirebbero un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato, che tale riconoscimento risulterebbe infatti precluso in quanto, secondo la giurisprudenza del Tribunale, la Turchia è di principio in misura di offrire una protezione contro le repressioni non statali come quelle asserite dalla ricorrente, che l’interessata, secondo la SEM, saprebbe scegliere, agire e combattere per il perseguimento dei suoi obiettivi e, contrariamente alla rappresenta- zione che avrebbe dato di sé stessa nella sua audizione, non sarebbe in- difesa e inerme di fronte al suo destino, che nell’ipotesi in cui dovesse trovarsi in una situazione di pericolo nel suo Paese, in particolare per un comportamento non conforme alle aspettative sociali dei suoi familiari, le autorità del suo Paese d’origine sarebbero in grado di offrile protezione e l’interessata, in considerazione delle sue ri- sorse personali, sarebbe in grado di domandarla, che gli insorgenti contestano la valutazione dell’autorità di prime cure so- stenendo, in particolare, che appare irrealistico che gli stessi possano ef- fettivamente ricorrere all’aiuto delle autorità turche soprattutto se si consi- dera il già basso grado di protezione offerto alle donne, che come attesterebbe un rapporto di Human Rights Watch (cfr. HRW, Combating domestic violence in Turkey, 26 maggio 2022, <https://www.hrw.org/report/2022/05/26/combatting-domestic-violence- turkey/deadly-impact-failure-protect>, consultato il 15.04.2024) in Turchia
D-5541/2023 Pagina 7 la violenza contro le donne, anche nelle sue forme più gravi, sarebbe estre- mamente diffusa, pure per motivi d’onore e che, nonostante ciò, le donne non verrebbero tutelate, che l’interessata, non avrebbe avuto la possibilità di rivolgersi alla polizia, in quanto sarebbe stata dapprima reclusa in casa e successivamente avrebbe lasciato il Paese subito dopo essere riuscita a fuggire dall’abita- zione consapevole del grave pericolo in cui incorreva, che dunque, in conclusione, chiede le sia riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l’asilo in Svizzera tenuto conto in particolare dei motivi di fuga specifici della condizione femminile ex art. 3 cpv. 2 LAsi e del suo inqua- dramento all’interno di un gruppo sociale determinato in quanto vittima di violenza domestica oltre che della legislazione discriminatoria nel Paese di provenienza e l’inefficacia della protezione data dalle autorità turche, che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni esposte nel gra- vame non possano intaccare le corrette conclusioni a cui è giunta l’autorità di prime cure, che, come giustamente osservato dalla SEM, le persecuzioni non ricondu- cibili ad organi governativi, non rivestono di principio un carattere determi- nante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona in- teressata, che, infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione interna- zionale rispetto alla protezione nazionale di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona inte- ressata deve dapprima aver esaurito nel Paese d’origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di solleci- tare la protezione presso uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sen- tenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che, per invalsa giurisprudenza, l’effettiva protezione nel Paese d’origine non va inoltre intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo ter- mine contro persecuzioni non statali; che nessuno Stato ha infatti la capa- cità di garantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicurezza ai propri cittadini,
D-5541/2023 Pagina 8 che, al contrario, occorre che vi sia a disposizione una struttura di prote- zione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento pe- nale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 con- sid. 6.1; ex multis sentenza del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2), che, per questi motivi, è quindi a giusto titolo che la SEM non ha ricono- sciuto nelle persecuzioni addotte dall’interessata un carattere determinante per il riconoscimento della propria qualità di rifugiata, che, infatti, alle autorità turche è di principio riconosciuta una capacità di protezione e ciò anche nel contesto di episodi di violenza domestica (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 con- sid. 5.2.2–5.2.5; tra le tante, le sentenze del Tribunale E-150/2024 del 18 gennaio 2024 consid. 6.2.1 con riferimenti; E-4548/2020 del 23 ottobre 2023 consid. 5.1; E-5271/2013 del 13 marzo 2015 consid. 5.4.1); che, in questo senso, la mancata denuncia da parte dell’interessata alle compe- tenti autorità penali e dunque l’assenza di qualsivoglia misura intrapresa nei confronti dei suoi familiari, non può essere ascritta allo Stato in parola; che del resto l’interessata, alla luce degli elementi concreti della fattispecie e come rettamente rilevato già dalla SEM, avrebbe dovuto e sarebbe stata in grado di denunciare quanto subito alla polizia, che, pertanto, i motivi ad- dotti dall’interessata non risultano determinati per la concessione dell’asilo, e ciò a prescindere dalla loro verosimiglianza, che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifu- giato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confer- mata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi), che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, 44 LAsi nonché l’art. 32 dell’Ordinanza 1 sull’asilo rela- tiva a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142311]), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento; che tuttavia, si osserva che, come detto sopra, l’interessata e suo
D-5541/2023 Pagina 9 figlio sono stati posti al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibi- lità dell’esecuzione dell’allontanamento, che nel caso concreto, per quanto attiene la decisione di rigetto del cam- biamento di Cantone del 12 febbraio 2024, la quale assume di principio un carattere indipendente rispetto alla decisione sulla concessione dell’asilo e, pertanto, andrebbe trattata separatamente, può essere evasa, per una questione di economia processuale, con la presente sentenza, che, infatti, il ricorso interposto avverso la decisione succitata risulta intem- pestivo in quanto quest’ultima è stata notificata il 13 febbraio 2024 (cfr. ri- sultanze processuali); che la ricorrente avrebbe dovuto quindi interporre ricorso avverso la stessa entro il 14 marzo 2023, che l’interessata ha trasmesso tale scritto in data 15 marzo 2024 (cfr. risul- tanze processuali), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro- cessuali è divenuta senza oggetto, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, ad- dossate alla parte soccombente, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che, eccezionalmente, non si prelevano spese processuali per quanto at- tiene il ricorso intempestivo avverso la decisione della SEM del 12 feb- braio 2024 relativa alla domanda di cambiamento di Cantone, che la sentenza è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5541/2023 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto, per quanto attiene la concessione dello statuto di rifu- giato e conseguentemente l’asilo. 2. Il ricorso è inammissibile, per quanto attiene la richiesta di cambiamento di Cantone interposta dalla ricorrente in data 19 ottobre 2023. 3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali relative alla procedura d’asilo, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 5. Non si prelevano spese processuali per quanto attiene la richiesta di cam- biamento di Cantone interposta dalla ricorrente in data 19 ottobre 2023. 6. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Agostino Bullo
Data di spedizione:
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto, per quanto attiene la concessione dello statuto di rifugiato e conseguentemente l'asilo.
E. 2 Il ricorso è inammissibile, per quanto attiene la richiesta di cambiamento di Cantone interposta dalla ricorrente in data 19 ottobre 2023.
E. 3 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-mento delle spese processuali, è respinta.
E. 4 Le spese processuali relative alla procedura d'asilo, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 5 Non si prelevano spese processuali per quanto attiene la richiesta di cambiamento di Cantone interposta dalla ricorrente in data 19 ottobre 2023.
E. 6 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione:
E. 26 maggio 2022, <https://www.hrw.org/report/2022/05/26/combatting-domestic-violence- turkey/deadly-impact-failure-protect>, consultato il 15.04.2024) in Turchia
D-5541/2023 Pagina 7 la violenza contro le donne, anche nelle sue forme più gravi, sarebbe estre- mamente diffusa, pure per motivi d’onore e che, nonostante ciò, le donne non verrebbero tutelate, che l’interessata, non avrebbe avuto la possibilità di rivolgersi alla polizia, in quanto sarebbe stata dapprima reclusa in casa e successivamente avrebbe lasciato il Paese subito dopo essere riuscita a fuggire dall’abita- zione consapevole del grave pericolo in cui incorreva, che dunque, in conclusione, chiede le sia riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l’asilo in Svizzera tenuto conto in particolare dei motivi di fuga specifici della condizione femminile ex art. 3 cpv. 2 LAsi e del suo inqua- dramento all’interno di un gruppo sociale determinato in quanto vittima di violenza domestica oltre che della legislazione discriminatoria nel Paese di provenienza e l’inefficacia della protezione data dalle autorità turche, che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni esposte nel gra- vame non possano intaccare le corrette conclusioni a cui è giunta l’autorità di prime cure, che, come giustamente osservato dalla SEM, le persecuzioni non ricondu- cibili ad organi governativi, non rivestono di principio un carattere determi- nante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona in- teressata, che, infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione interna- zionale rispetto alla protezione nazionale di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona inte- ressata deve dapprima aver esaurito nel Paese d’origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di solleci- tare la protezione presso uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sen- tenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che, per invalsa giurisprudenza, l’effettiva protezione nel Paese d’origine non va inoltre intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo ter- mine contro persecuzioni non statali; che nessuno Stato ha infatti la capa- cità di garantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicurezza ai propri cittadini,
D-5541/2023 Pagina 8 che, al contrario, occorre che vi sia a disposizione una struttura di prote- zione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento pe- nale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 con- sid. 6.1; ex multis sentenza del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2), che, per questi motivi, è quindi a giusto titolo che la SEM non ha ricono- sciuto nelle persecuzioni addotte dall’interessata un carattere determinante per il riconoscimento della propria qualità di rifugiata, che, infatti, alle autorità turche è di principio riconosciuta una capacità di protezione e ciò anche nel contesto di episodi di violenza domestica (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 con- sid. 5.2.2–5.2.5; tra le tante, le sentenze del Tribunale E-150/2024 del 18 gennaio 2024 consid. 6.2.1 con riferimenti; E-4548/2020 del 23 ottobre 2023 consid. 5.1; E-5271/2013 del 13 marzo 2015 consid. 5.4.1); che, in questo senso, la mancata denuncia da parte dell’interessata alle compe- tenti autorità penali e dunque l’assenza di qualsivoglia misura intrapresa nei confronti dei suoi familiari, non può essere ascritta allo Stato in parola; che del resto l’interessata, alla luce degli elementi concreti della fattispecie e come rettamente rilevato già dalla SEM, avrebbe dovuto e sarebbe stata in grado di denunciare quanto subito alla polizia, che, pertanto, i motivi ad- dotti dall’interessata non risultano determinati per la concessione dell’asilo, e ciò a prescindere dalla loro verosimiglianza, che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifu- giato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confer- mata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi), che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, 44 LAsi nonché l’art. 32 dell’Ordinanza 1 sull’asilo rela- tiva a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142311]), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento; che tuttavia, si osserva che, come detto sopra, l’interessata e suo
D-5541/2023 Pagina 9 figlio sono stati posti al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibi- lità dell’esecuzione dell’allontanamento, che nel caso concreto, per quanto attiene la decisione di rigetto del cam- biamento di Cantone del 12 febbraio 2024, la quale assume di principio un carattere indipendente rispetto alla decisione sulla concessione dell’asilo e, pertanto, andrebbe trattata separatamente, può essere evasa, per una questione di economia processuale, con la presente sentenza, che, infatti, il ricorso interposto avverso la decisione succitata risulta intem- pestivo in quanto quest’ultima è stata notificata il 13 febbraio 2024 (cfr. ri- sultanze processuali); che la ricorrente avrebbe dovuto quindi interporre ricorso avverso la stessa entro il 14 marzo 2023, che l’interessata ha trasmesso tale scritto in data 15 marzo 2024 (cfr. risul- tanze processuali), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro- cessuali è divenuta senza oggetto, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, ad- dossate alla parte soccombente, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che, eccezionalmente, non si prelevano spese processuali per quanto at- tiene il ricorso intempestivo avverso la decisione della SEM del 12 feb- braio 2024 relativa alla domanda di cambiamento di Cantone, che la sentenza è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5541/2023 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto, per quanto attiene la concessione dello statuto di rifu- giato e conseguentemente l’asilo. 2. Il ricorso è inammissibile, per quanto attiene la richiesta di cambiamento di Cantone interposta dalla ricorrente in data 19 ottobre 2023. 3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali relative alla procedura d’asilo, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 5. Non si prelevano spese processuali per quanto attiene la richiesta di cam- biamento di Cantone interposta dalla ricorrente in data 19 ottobre 2023. 6. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Agostino Bullo
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5541/2023 Sentenza del 16 maggio 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Giulia Marelli, cancelliere Agostino Bullo. Parti A._______, nata il (...), B._______, nato il (...), Turchia, entrambi patrocinati dall'Avv. Michela Gentile, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere);decisione della SEM dell'11 settembre 2023 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessata (A._______) ha depositato in Svizzera il 24 luglio 2023 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}] - 3/2), il colloquio personale Dublino del 9 agosto 2023 (cfr. atto della SEM n. 16/2), nonché il verbale d'audizione ex art. 29 LAsi (RS 142.31; cfr. atto della SEM n. 21/17), il mezzo di prova consegnato in corso di procedura (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1), i rapporti medici agli atti (cfr. atti della SEM n. 14/2, 19/2, 25/3), la decisione dell'11 settembre 2023, notificata il medesimo giorno (cfr. atto della SEM n. 27/1), con la quale l'autorità inferiore non ha riconosciuto all'interessata la qualità di rifugiata, ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera; non di meno, ha constatato l'inesigibilità dell'esecuzione dello stesso, con contestuale ammissione provvisoria, il ricorso datato 11 ottobre 2023 (cfr. tracciamento dell'invio; data d'entrata: 12 ottobre 2023), con il quale l'insorgente chiede al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) l'annullamento della decisione avversata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; a titolo subordinato, ha concluso alla restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni e per completamento istruttorio; contestualmente ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, gli allegati acclusi al gravame, la richiesta della ricorrente di trasferimento dal Canton C._______ al Canton D._______ del 19 ottobre 2023 (cfr. atto della SEM n. [{...}]-1/7), lo scritto del 6 febbraio 2024 del Servizio di migrazione del Canton D._______ con il quale ha negato il consenso al cambiamento di Cantone (cfr. atto della SEM n. [{...}]-12/1), la nascita di B._______, avvenuta il 3 febbraio 2024, figlio della ricorrente (cfr. atto della SEM n. 33/2), la successiva inclusione di B._______ nella domanda d'asilo della madre rispettivamente nella procedura di ricorso, la decisione negativa della SEM del 12 febbraio 2024 relativa alla domanda di cambiamento di Cantone da parte della ricorrente (cfr. atto della SEM n. [{...}]-14/5), notificata il giorno successivo (cfr. risultanze processuali), lo scritto spontaneo non sottoscritto e non datato pervenuto al Tribunale il 18 marzo 2024 e trasmesso il 15 marzo 2024 (cfr. risultanze processuali) da parte della ricorrente con il quale sembrava contestare la decisione di mancata attribuzione al Canton D._______, l'ordinanza del 27 marzo 2024 tramite la quale il Tribunale ha chiesto alla rappresentante legale di voler spiegare il contenuto dello scritto trasmesso dalla ricorrente in data 15 marzo 2024 e, rispettivamente, di voler indicare il seguito da dare a tale lettera, la presa di posizione del 5 aprile 2024 (cfr. tracciamento dell'invio; data d'entrata: 8 aprile 2024) ove la rappresentante ha comunicato al Tribunale che la ricorrente intendeva impugnare la decisione di rigetto del Canton D._______ relativa alla sua richiesta di cambiare il Cantone di attribuzione, seguendo le indicazioni presenti sulla decisione in merito a rimedi giuridici, oltre che l'interessata manifestava la volontà di mantenere tale impugnativa e desiderava sanare eventuali carenze formali, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, in virtù dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF); che in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie, che, preliminarmente, il Tribunale osserva che essendo i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e non avendo essi censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo ed il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi), che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato, esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'ori-gine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so-ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposi-zione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le mi-sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5), che, nel caso concreto, i richiedenti, cittadini turchi, provenienti dal villaggio di E._______ nel distretto di F._______ in provincia di G._______, hanno sostanzialmente addotto, in particolare la madre, di aver vissuto con la sua famiglia e di aver frequentato le scuole ad E._______ prima di recarsi nella città di H._______, nel 2014, per svolgere la propria formazione universitaria, che una volta terminati gli studi, nel 2019, la madre, sarebbe ritornata presso il proprio villaggio natio insieme alla famiglia (cfr. atto della SEM n. 21/17, D12 e segg., pag. 3 e segg.), che, verso la fine di aprile 2023, avrebbe avuto una relazione con un uomo conosciuto ad un matrimonio di un vicino all'insaputa dei propri genitori, che dopo circa due mesi di frequentazione ella sarebbe rimasta incinta, che, comunicata tale informazione al compagno, quest'ultimo si sarebbe disinteressato sia di lei, sia del nascituro e non avrebbe mai più avuto alcun contatto con lei (cfr. atto della SEM n. 21/17, D49 e segg., pag. 6 e segg.), che successivamente avrebbe comunicato alla madre di essere rimasta incinta al di fuori del matrimonio e quest'ultima l'avrebbe tacciata di essere una "macchia della famiglia al villaggio", comunicando immediatamente tale informazione al padre, che attualmente vivrebbe in I._______ (cfr. atto della SEM n. 21/17, D49 e segg., pag. 6 e segg.), che quest'ultimo, appresa la notizia, avrebbe avvisato i propri fratelli e il nonno dell'interessata, i quali si sarebbero recati immediatamente presso l'abitazione dell'interessata e avrebbero cominciato ad insultarla e malmenarla, prendendola per i capelli e dandole calci alla pancia, che, a suo dire, gli zii e il nonno avrebbero smesso di colpirla in quanto spettava al padre il compito di ucciderla ed ella avrebbe udito che, questi ultimi, avrebbero confabulato per pianificare la sua uccisione; che il giorno successivo sua sorella le avrebbe riferito che il padre sarebbe arrivato al villaggio e che nel frattempo gli zii l'avrebbero sorvegliata (cfr. atto della SEM n. 21/17, D68 e segg., pag. 9 e segg.), che l'interessata, sentendosi in pericolo di vita, per il tramite della sorella, avrebbe contattato un'amica dell'università per organizzare l'espatrio; che la ricorrente avrebbe rubato un'ingente somma di denaro alla madre e, una settimana dopo l'asserita aggressione avvenuta da parte dei parenti, sarebbe riuscita a scappare per poi espatriare (cfr. atto della SEM n. 21/17, D110 e segg., pag. 13 e segg.), che, a fronte degli eventi succitati, l'interessata non avrebbe sporto denuncia alla polizia locale, in quanto la sua famiglia sarebbe pericolosa e avrebbe tantissimi conoscenti e pertanto l'avrebbero comunque trovata (cfr. atto della SEM n. 21/17, D120-123, pag. 14), che nella decisione impugnata, la SEM considera sotto il profilo della pertinenza che i motivi addotti riguarderebbero delle persecuzioni inflitte da terzi, ossia i famigliari dell'interessata, e che pertanto non rivestirebbero un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato, che tale riconoscimento risulterebbe infatti precluso in quanto, secondo la giurisprudenza del Tribunale, la Turchia è di principio in misura di offrire una protezione contro le repressioni non statali come quelle asserite dalla ricorrente, che l'interessata, secondo la SEM, saprebbe scegliere, agire e combattere per il perseguimento dei suoi obiettivi e, contrariamente alla rappresentazione che avrebbe dato di sé stessa nella sua audizione, non sarebbe indifesa e inerme di fronte al suo destino, che nell'ipotesi in cui dovesse trovarsi in una situazione di pericolo nel suo Paese, in particolare per un comportamento non conforme alle aspettative sociali dei suoi familiari, le autorità del suo Paese d'origine sarebbero in grado di offrile protezione e l'interessata, in considerazione delle sue risorse personali, sarebbe in grado di domandarla, che gli insorgenti contestano la valutazione dell'autorità di prime cure sostenendo, in particolare, che appare irrealistico che gli stessi possano effettivamente ricorrere all'aiuto delle autorità turche soprattutto se si considera il già basso grado di protezione offerto alle donne, che come attesterebbe un rapporto di Human Rights Watch (cfr. HRW, Combating domestic violence in Turkey, 26 maggio 2022, <https://www.hrw.org/report/2022/05/26/combatting-domestic-violence-turkey/deadly-impact-failure-protect , consultato il 15.04.2024) in Turchia la violenza contro le donne, anche nelle sue forme più gravi, sarebbe estremamente diffusa, pure per motivi d'onore e che, nonostante ciò, le donne non verrebbero tutelate, che l'interessata, non avrebbe avuto la possibilità di rivolgersi alla polizia, in quanto sarebbe stata dapprima reclusa in casa e successivamente avrebbe lasciato il Paese subito dopo essere riuscita a fuggire dall'abitazione consapevole del grave pericolo in cui incorreva, che dunque, in conclusione, chiede le sia riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l'asilo in Svizzera tenuto conto in particolare dei motivi di fuga specifici della condizione femminile ex art. 3 cpv. 2 LAsi e del suo inquadramento all'interno di un gruppo sociale determinato in quanto vittima di violenza domestica oltre che della legislazione discriminatoria nel Paese di provenienza e l'inefficacia della protezione data dalle autorità turche, che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni esposte nel gravame non possano intaccare le corrette conclusioni a cui è giunta l'autorità di prime cure, che, come giustamente osservato dalla SEM, le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi, non rivestono di principio un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata, che, infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione interna-zionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona inte-ressata deve dapprima aver esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di solleci-tare la protezione presso uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sen-tenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che, per invalsa giurisprudenza, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non va inoltre intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo ter-mine contro persecuzioni non statali; che nessuno Stato ha infatti la capa-cità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini, che, al contrario, occorre che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1; ex multis sentenza del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2), che, per questi motivi, è quindi a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto nelle persecuzioni addotte dall'interessata un carattere determinante per il riconoscimento della propria qualità di rifugiata, che, infatti, alle autorità turche è di principio riconosciuta una capacità di protezione e ciò anche nel contesto di episodi di violenza domestica (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 con-sid. 5.2.2-5.2.5; tra le tante, le sentenze del Tribunale E-150/2024 del 18 gennaio 2024 consid. 6.2.1 con riferimenti; E-4548/2020 del 23 ottobre 2023 consid. 5.1; E-5271/2013 del 13 marzo 2015 consid. 5.4.1); che, in questo senso, la mancata denuncia da parte dell'interessata alle competenti autorità penali e dunque l'assenza di qualsivoglia misura intrapresa nei confronti dei suoi familiari, non può essere ascritta allo Stato in parola; che del resto l'interessata, alla luce degli elementi concreti della fattispecie e come rettamente rilevato già dalla SEM, avrebbe dovuto e sarebbe stata in grado di denunciare quanto subito alla polizia, che, pertanto, i motivi addotti dall'interessata non risultano determinati per la concessione dell'asilo, e ciò a prescindere dalla loro verosimiglianza, che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confer-mata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi), che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, 44 LAsi nonché l'art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo rela-tiva a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142311]), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento; che tuttavia, si osserva che, come detto sopra, l'interessata e suo figlio sono stati posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, che nel caso concreto, per quanto attiene la decisione di rigetto del cambiamento di Cantone del 12 febbraio 2024, la quale assume di principio un carattere indipendente rispetto alla decisione sulla concessione dell'asilo e, pertanto, andrebbe trattata separatamente, può essere evasa, per una questione di economia processuale, con la presente sentenza, che, infatti, il ricorso interposto avverso la decisione succitata risulta intempestivo in quanto quest'ultima è stata notificata il 13 febbraio 2024 (cfr. risultanze processuali); che la ricorrente avrebbe dovuto quindi interporre ricorso avverso la stessa entro il 14 marzo 2023, che l'interessata ha trasmesso tale scritto in data 15 marzo 2024 (cfr. risultanze processuali), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, ad-dossate alla parte soccombente, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che, eccezionalmente, non si prelevano spese processuali per quanto attiene il ricorso intempestivo avverso la decisione della SEM del 12 febbraio 2024 relativa alla domanda di cambiamento di Cantone, che la sentenza è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto, per quanto attiene la concessione dello statuto di rifugiato e conseguentemente l'asilo.
2. Il ricorso è inammissibile, per quanto attiene la richiesta di cambiamento di Cantone interposta dalla ricorrente in data 19 ottobre 2023.
3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-mento delle spese processuali, è respinta.
4. Le spese processuali relative alla procedura d'asilo, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
5. Non si prelevano spese processuali per quanto attiene la richiesta di cambiamento di Cantone interposta dalla ricorrente in data 19 ottobre 2023.
6. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione: