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D-3385/2022

D-3385/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-09-09 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (riesame)

Sachverhalt

A. A.a Gli interessati, con ultimo domicilio nel Paese d’origine a E._______, hanno depositato delle domande d’asilo in Svizzera il (…) ottobre 2021 (cfr. atti della SEM n. […]-3/2, 4/2, 5/2 e 6/2). A.b Con decisione del 22 dicembre 2021, l’autorità inferiore non ha ricono- sciuto la qualità di rifugiati ai richiedenti ed ha respinto le loro domande d’asilo, pronunciando nel contempo anche il loro allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della predetta misura, in quanto ammissibile, ra- gionevolmente esigibile e possibile. A.c Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con sen- tenza D-5668/2021 del 20 gennaio 2022, ha respinto il ricorso interposto il 29 dicembre 2021 avverso la succitata decisione della SEM da parte degli interessati. In particolare riguardo all’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti verso la Bosnia ed Erzegovina, il Tribunale ha osservato come la stessa non sarebbe né inammissibile né inesigibile dal profilo dello stato di salute dei ricorrenti (cfr. sentenza D-5668/2021 consid. 8.3.3 e 8.4.5). Inoltre, dal profilo dell’esigibilità della misura, essi disporrebbero in patria segnatamente di una sufficiente rete sociale, con la quale risulterebbero essere tutt’ora in contatto (cfr. ibidem consid. 8.4.4). Per di più l’allontana- mento non sarebbe inconciliabile con l’interesse superiore dei ricorrenti mi- norenni (cfr. ibidem consid. 8.4.6). B. B.a Tramite plico raccomandato del 4 marzo 2022, gli interessati hanno inoltrato alla SEM una richiesta intitolata “Domanda di riesame”, chiedendo in limine ed a titolo cautelare la concessione della sospensione dell’esecu- zione dell’allontanamento nonché dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anti- cipo, ed a titolo principale, l’annullamento della decisione della SEM del 22 dicembre 2021 e la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera agli interessati per inesigibilità dell’esecuzione del loro allontana- mento (cfr. n. [{…}]-1/19). A supporto della medesima domanda è stata an- nessa quale nuova documentazione in copia: il foglio di trasmissione di informazioni mediche (di seguito: F2) del 14 febbraio 2022 ed i certificati medici del 23 febbraio 2022 rispettivamente del 28 febbraio 2022 inerenti allo stato di salute psichico di A._______.

D-3385/2022 Pagina 3 B.b Su richiesta della SEM del 31 maggio 2022 (cfr. n. 3/2), i ricorrenti con scritto del 20 giugno 2022, hanno prodotto copia del rapporto medico det- tagliato del 15 giugno 2022 relativo allo stato valetudinario psichico di A._______ (cfr. anche n. 4/5). Hanno inoltre allegato in aggiunta quale ul- teriore documentazione ed in copia: il certificato medico del 30 marzo 2022 della (…) di F._______ e l’F2 del 30 marzo 2022 sempre riguardo allo stato di salute di A._______; nonché i referti scolastici di D._______ e di C._______ (cfr. n. 5/14). C. Con decisione del 6 luglio 2022 – notificata il 14 luglio 2022 (cfr. n. 8/1) – l’autorità inferiore ha respinto la domanda dei richiedenti del 4 marzo 2022, qualificandola quale domanda di riesame ai sensi dell’art. 111b della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31), ed ha statuito che la decisione del 22 dicembre 2021 è passata in giudicato ed è esecutiva, non- ché ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria parziale degli insor- genti, esonerandoli dal versamento di spese processuali. Ha altresì deno- tato come un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospen- sivo. D. Il 5 agosto 2022 gli interessati si sono aggravati con ricorso al Tribunale avverso il summenzionato provvedimento. Essi hanno postulato, in via pre- liminare, lo svolgimento in italiano del procedimento; ed in via cautelare la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso nonché dell’assistenza giu- diziaria parziale agli insorgenti. Nel merito, hanno invece concluso in via principale all’annullamento della decisione impugnata ed alla concessione dell’ammissione provvisoria per inesigibilità della misura d’allontanamento; ed in via subordinata invece la retrocessione degli atti alla SEM per com- pletamento istruttorio ai sensi dei considerandi. Entrambe le conclusioni di merito, sono state pure assortite da un’istanza di concessione dell’assi- stenza giudiziaria parziale. All’impugnativa, quale nuova documentazione, è stata annessa in copia: un messaggio elettronico dell’(…) di C._______ del 14 luglio 2022; il rap- porto medico del 1° luglio 2022 della (…) relativo ad A._______; uno scritto del 20 luglio 2022 della (…); un messaggio di raccomandazione di G._______ per A._______ del 15 novembre 2021.

D-3385/2022 Pagina 4 E. In data 8 agosto 2022, il Tribunale ha pronunciato la sospensione provvi- soria dell’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti quale misura su- percautelare. F. Con decisione incidentale del 10 agosto 2022, il giudice istruttore della causa, ha pronunciato che il procedimento si svolge in italiano; ha accolto la domanda dei ricorrenti tendente alla restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso, statuendo che questi possano attendere l’esito della procedura in Svizzera. Ha altresì respinto l’istanza di assistenza giudiziaria formulata dagli insorgenti, invitandoli a versare, entro il 22 agosto 2022, un anticipo di CHF 1'500.– a copertura delle presumibili spese processuali. Importo che è stato tempestivamente corrisposto in data 19 agosto 2022 (cfr. risul- tanze processuali). G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l’esito della ver- tenza.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 6 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Giusta l’art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qua- lità di giudice unico con l’approvazione di una seconda giudice, in quanto manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommaria- mente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Inoltre, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

D-3385/2022 Pagina 5

E. 3.1 Il riesame è regolamentato dalla legislazione in materia d’asilo, a par- tire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012 (in vigore dal 1° feb- braio 2014) al suo art. 111b LAsi. Tale disposto prevede che la domanda di riesame debitamente motivata debba essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame (art. 111b cpv. 1 LAsi). Di principio un’autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta a meno che essa costituisca una “domanda di riconsiderazione qualificata”, ossia una domanda per il cui tramite l’interessato si avvale di motivi di revisione previsti all’art. 66 PA senza che sia precedentemente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; URSINA BEERLI-BONORAND, op. cit., pag. 173), o una “domanda di adattamento” dettata da un cambiamento notevole delle circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale finale di prima o, in caso di ricorso, di seconda istanza (cfr. DTF 136 II 177 con- sid. 2.1; DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed ulteriori riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; KARIN SCHERRER REBER, in: Praxiskommentar Verwaltungs- verfahrensgesetz [VwVG], 2a ed. 2016, n. 16 ad art. 66 PA). La trattazione da parte dell’autorità di prima istanza è parimenti giustificata allorquando, pur in presenza di una sentenza materiale del Tribunale, la richiesta di ri- valutazione si fonda su fatti o mezzi di prova insorti successivamente alla medesima, giacché una tale costellazione risulterebbe irricevibile per via di revisione dinanzi al Tribunale (cfr. art. 123 cpv. 2 lett. a in fine LTF; DTAF 2013/22 consid. 11.4; AUGUST MÄCHLER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA).

E. 3.2 I fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano il riesame oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto es- sere provati, a discapito del richiedente (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5a; 118 II 199 consid. 5; DTAF 2014/39 consid. 4.5 e rif. cit.; cfr. anche tra le tante la sentenza del Tribunale D-1331/2022 del 27 aprile 2022 con ulte- riori riferimenti citati). Risultano inoltre esclusi i mezzi di prova che avreb- bero potuto essere presentati nell’ambito della procedura ordinaria di ri- corso avverso la decisione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in ma- teria d’asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 2b). Una domanda di riesame non

D-3385/2022 Pagina 6 può infatti servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni am- ministrative cresciute in giudicato e ad eludere le disposizioni legali sui ter- mini di ricorso (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 con relativi riferimenti).

E. 3.3 Nella presente disamina, con la loro domanda del 4 marzo 2022, i ri- correnti, presentando della nuova documentazione medica sullo stato di salute di A._______ – certificati medici datati rispettivamente 14, 23 e 28 febbraio 2022 – che sarebbe peggiorato drasticamente, ritengono at- tualmente inammissibile ed inesigibile l’esecuzione del loro allontana- mento. Tale richiesta, è stata in un secondo momento completata con la produzione di ulteriori documenti sia circa la situazione di salute di quest’ul- timo, che riguardo all’andamento scolastico di D._______ e C._______ (cfr. n. 5/14 e supra lett. B.b). Le predette allegazioni e mezzi di prova, in- trodotti successivamente alla sentenza materiale del Tribunale D- 5668/2021 del 20 gennaio 2022, sono stati addotti rispettivamente prodotti dai ricorrenti, con l’intento di ottenere una nuova valutazione circa gli osta- coli all’esecuzione del loro allontanamento, rispetto a quanto concluso nella decisione della SEM del 22 dicembre 2021 e di quanto statuito anche dal Tribunale nella sua sentenza D-5668/2021. Tali elementi, risultano es- sere costitutivi di una domanda di adattamento, nel senso che gli interes- sati si sono prevalsi di un cambiamento notevole delle circostanze, vertente unicamente su aspetti relativi all’esecuzione dell’allontanamento, dal mo- mento della pronuncia della decisione materiale finale di seconda istanza (cfr. DTAF 2013/22 consid. 11.3.2; tra le altre: le sentenze del Tribunale D-3091/2022 del 22 agosto 2022, E-5704/2019 del 26 luglio 2022 con- sid. 2.2). Pertanto, a ragione, l’autorità inferiore ha qualificato la domanda del 4 marzo 2022 degli insorgenti quale istanza di riesame e verrà quindi trattata dappresso in quanto tale. Inoltre, la domanda di riesame del

E. 3.4 In limine, occorre tuttavia già precisare, che sia gli argomenti che i mezzi di prova prodotti in fase ricorsuale riguardanti il fatto che sia A._______ che l’ex moglie verrebbero assunti in Svizzera (cfr. lettera del 20 luglio 2022 della […]) come pure la lettera di raccomandazione del 15 novembre 2021 inerente A._______ – che appare peraltro prodotta tar- divamente ex art. 111b cpv. 1 LAsi – tesi a provare gli sforzi d’integrazione su suolo elvetico dei predetti, risultano essere irricevibili, in quanto esulanti dall’oggetto della causa, essendo che questi ultimi non sono stati in alcun modo invocati nella domanda di riesame presentata il 4 marzo 2022 (cfr.

D-3385/2022 Pagina 7 anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-5704/2019 succitata consid. 3.4).

E. 4 marzo 2022, è debitamente motivata ed è stata depositata entro il ter- mine di trenta giorni dalla scoperta del motivo di riesame (cfr. art. 111b cpv. 1 LAsi). Ne discende quindi come la stessa sia ricevibile.

E. 4.1 Innanzitutto, i ricorrenti ritengono come C._______ non sarebbe stato ascoltato adeguatamente nel corso della procedura di prima istanza dall’autorità inferiore in relazione al suo possibile rimpatrio e ad D._______ non le sarebbe mai stata invece offerta la possibilità di essere sentita in merito, e ciò malgrado la produzione dei rapporti scolastici anche per la medesima che dimostrerebbero che ella stia finalmente cominciando a tro- vare una stabilità su suolo svizzero. A mente degli insorgenti, tali elementi sarebbero costitutivi di una violazione degli art. 3 e 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: CDF).

E. 4.2 Tali argomentazioni, risultano essere tardive, in quanto apparse sol- tanto in fase ricorsuale e malgrado i ricorrenti fossero regolarmente rap- presentati nel corso di tutta la loro procedura ordinaria, anche ed in parti- colare nella procedura ricorsuale precedente (di cui al ruolo D-5668/2021). In proposito, essi neppure apportano con il loro gravame alcuna spiega- zione a favore dei motivi per i quali tali argomenti non sarebbero potuti esseri addotti già in tale sede. Tuttavia, per buona pace dei ricorrenti, an- che se tali motivazioni fossero ritenute tempestive, non si evince dal ricorso quali ulteriori elementi decisivi – che non siano quindi già contenuti negli atti di causa, dove fra l’altro risulta che C._______ abbia potuto sostenere un’audizione sui motivi d’asilo completa (cfr. n. 50/5), o nella documenta- zione presentata con il ricorso, o ancora negli asserti contenuti in quest’ul- timo – potrebbero essere rivelati da D._______ in un’audizione; ed in un’audizione complementare per quanto riguardante C._______. Peraltro, essi, sia nel corso della procedura ordinaria che con la presente procedura straordinaria, hanno potuto presentare le loro ragioni e motivazioni, ed il loro diritto di essere sentiti, anche nell’ipotetica evenienza in cui fosse stato violato, sarebbe stato nel frattempo pienamente sanato. L’ampia documen- tazione presente all’incarto sulla situazione dei minorenni ricorrenti, ha inol- tre permesso rispettivamente permette all’autorità inferiore ed al Tribunale, di esaminare e valutare la loro situazione, anche e segnatamente rispetto ai quesiti rilevanti che si pongono in materia di esecuzione dell’allontana- mento. Di conseguenza, le censure formali di violazione del diritto di essere sentiti degli insorgenti ex art. 12 CDF, come pure del loro interesse supe- riore ex art. 3 CDF, nonché di accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, per quanto ricevibili, vengono fermamente re- spinte, in quanto infondate. La conclusione formulata a titolo subordinato nel ricorso, nella misura della sua ricevibilità, è quindi respinta.

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E. 4.3 Le altre censure relative ad un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti determinanti sia riguardo all’integrazione raggiunta in Svizzera dai ricorrenti minorenni ed alle conseguenze che un ulteriore spostamento, come sarebbe il caso se dovessero ritornare in patria, potrebbe comportare per loro, ed altresì in relazione alla valutazione delle problematiche di sa- lute di cui soffre A._______, in quanto in realtà tendenti ad un apprezza- mento diverso rispetto alle motivazioni presenti nel provvedimento impu- gnato, rilevano in realtà del merito, e verranno pertanto trattate di seguito in quanto tali.

E. 5.1 Il Tribunale conferma il giudizio negativo espresso dall’autorità sinda- cata nella decisione avversata, allorché non ravvisa dei motivi individuali degli insorgenti, che sarebbero ostativi all’esecuzione del loro allontana- mento in Bosnia e Erzegovina.

E. 5.2 In primo luogo, per quanto si dia atto del fatto che dalla documenta- zione scolastica prodotta con la domanda di riesame, come pure dal mes- saggio elettronico dell’(…) di C._______ allegato al ricorso, risulti che i ri- correnti minorenni stiano compiendo degli sforzi per integrarsi, frequen- tando con successo sia i corsi integrativi scolastici offerti dal Centro dove sono alloggiati, che per quanto concerne C._______ anche un’attività lu- dica come il (…); non appare tuttavia dalla stessa documentazione, che gli stessi possano vantare un’integrazione completamente avvenuta che li avrebbe influenzati al punto tale che l’esecuzione del loro allontanamento rappresenterebbe uno sradicamento che perturberebbe in maniera spro- porzionata il loro sviluppo ai sensi della giurisprudenza topica in materia (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3), a differenza di quanto sostenuto con il ri- corso dagli insorgenti. Ciò in particolare tenendo conto del fatto che essi risiedono in territorio svizzero da poco più di dieci mesi, nonché che di- spongono, al contrario di quanto allegato nel ricorso, di una rete famigliare in patria, come già considerato anche dal Tribunale nella sua sentenza D-5668/2021 (cfr. consid. 8.4.4), alla quale per il resto si rinvia (cfr. con- sid. 6.3.3.2 e consid. 8.4.6) come pure alla decisione impugnata (cfr. p.to IV/lett. a, pag. 3 seg.), non essendo stati presentati neppure con il gravame degli argomenti che possano far mutare tale valutazione. Si aggiunge che, malgrado gli sforzi di ambientamento che dovranno senz’altro affrontare i minori, appare essere al contrario nel loro interesse di crescere nel loro paese d’origine, in un quadro famigliare, sociale, culturale e linguistico a loro conosciuto; venendo peraltro accompagnati in patria da entrambi i ge- nitori, che per loro rimangono le persone di riferimento. Per di più e come si vedrà anche in seguito (cfr. infra consid. 5.3.2), risulta essere una mera

D-3385/2022 Pagina 9 speculazione di parte, non supportata da alcun elemento fondato e con- creto, l’asserto dei ricorrenti che il padre degli insorgenti minorenni nel caso di un allontanamento verso il loro Paese d’origine, subirebbe un ricovero per cure privandoli quindi di ogni sostegno famigliare e ponendoli dinnanzi ad un altro cambiamento che sarebbe contrario al loro interesse superiore. Difatti, a tal proposito appare essere opportuno rammentare unicamente che già in passato l’insorgente ha subito dei ricoveri per cure sia in patria, che su suolo elvetico, e quindi i figli del medesimo si sono già trovati con- frontati anche in passato a tali assenze del genitore, senza che apparen- temente ne abbiano subito un qualche pregiudizio, avendo peraltro sempre potuto contare sulla madre e sui famigliari a loro vicini in tali frangenti.

E. 5.3 Per quanto poi attiene allo stato valetudinario di A._______, a mente dei ricorrenti, la SEM non avrebbe preso correttamente in conto che il peg- gioramento del suo stato di salute, sarebbe dettato proprio dal timore del rientro in patria, che lo potrebbe condurre, come già in passato, a mettere concretamente in atto dei tentativi di suicidio. In merito, vi sarebbe la ne- cessità documentata, che la sua presa in carico medica prosegua in regime stazionario, per ovviare all’ipotesi che l’esecuzione dell’allontanamento in- cida in maniera gravissima sui suoi problemi psichici, conducendolo ad un pregiudizio grave e concreto della sua integrità fisica o ad attentare addi- rittura alla sua vita. Peraltro, tale situazione di peggioramento dello stato di salute dell’insorgente con il rimpatrio pregiudicherebbe anche l’intero nu- cleo famigliare, essendo che lo stesso si è sempre retto economicamente anche sul lavoro del padre, che non potrebbe in patria trovare sostegno altrove.

E. 5.3.1 Ora, circa le problematiche di salute psichica dell’insorgente, il Tribu- nale avendo esaminato accuratamente la documentazione medica pro- dotta con la domanda di riesame come pure in fase ricorsuale, osserva quanto segue. La diagnosi dell’interessato, di disturbo post-traumatico da stress, di cui già soffriva nel Paese d’origine a partire dal (…) e per il quale aveva già subito in patria un ricovero di (…) in una clinica psichiatrica, ri- sulta essere rimasta invariata nel tempo (cfr. in merito gli atti SEM n. […]- 42/2 e 49/17, D5 segg., pag. 2 seg.; n. […]-4/5 e 5/14, nonché il certificato medico del 1° luglio 2022), ed è già stata presa in esame dal Tribunale nella sua sentenza D-5668/2021 (cfr. consid. 8.4.5.2). Dall’ultima docu- mentazione medica, appare che il ricorrente, successivamente ed in rea- zione alla sua situazione negativa dal profilo della domanda d’asilo, abbia dovuto essere ricoverato volontariamente dal (…) al (…) presso la (…) di F._______, in quanto la psichiatra presso la quale era in cura l’insorgente ha riscontrato un peggioramento della sintomatologia depressiva associata

D-3385/2022 Pagina 10 ad ideazione anticonservativa e rischio di passaggio all’atto. Nell’F2 del 29 marzo 2022, gli psichiatri curanti dell’interessato, annotano in partico- lare come il suo quadro psicopatologico, necessiti dell’assoluta continuità delle cure sia in ambito psichiatrico che psicoterapico. Dal (…) al (…), il ricorrente sarebbe stato degente presso la (…) ([…]), nella sezione dedi- cata alle cure acute (cfr. certificati medici del 15 giugno 2022 e del 1° lu- glio 2022). Nel corso della predetta degenza, i medici psichiatri curanti, hanno segnalato come vi sia stato un miglioramento dell’umore, della ten- sione e delle idee suicidarie; mentre che i flashback e gli incubi notturni sarebbero proseguiti, anche se diminuiti nella loro frequenza. Tale degenza avrebbe avuto successo, nel senso che la cronica paura/tensione, si sa- rebbe notevolmente ridotta, e l’interessato si sarebbe sforzato di attuare ogni consiglio e quindi avrebbe contribuito in modo significativo alla stabi- lizzazione del quadro clinico. Hanno quindi consigliato la cura ambulato- riale a partire dal (…) giugno 2022 per il trattamento dei sintomi cronici, così come per affrontare le insicurezze della situazione sociale attuale e per la continuazione del trattamento farmacologico (da ultimo con l’assun- zione di Floxyfral 100 mg, Amlodipin Mepha 5 mg, Pregabalin Pfizer 150 mg, Rivotril 2 mg e Sequase XR 300 mg; cfr. rapporto medico del 1° lu- glio 2022 del […]).

E. 5.3.2 Sulla base del quadro valetudinario sopra descritto, pur non volendo sminuirne in alcun modo la portata, non appare che il medesimo sia attual- mente a tal punto grave o alterato da rappresentare un pericolo per la vita dell’insorgente, in caso di un suo trasferimento, secondo la giurisprudenza applicabile in materia (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Non si può di- fatti seguire i ricorrenti, laddove tramite la loro rappresentante legale, riten- gono come l’interessato necessiterebbe tutt’ora di cure psichiatriche sta- zionarie, in quanto nel frattempo la sua situazione valetudinaria appare es- sere nuovamente migliorata, con un seguito delle patologie di cui è affetto soltanto a livello ambulatoriale. La mera eventualità che, come in passato, egli potrebbe subire un peggioramento del suo stato di salute, o addirittura porre in essere degli atti autolesivi, se dovesse essere costretto a tornare nel suo Paese d’origine, dal profilo dell’esecuzione dell’allontanamento non appare essere un argomento ostativo alla stessa. Difatti, anche il rischio di suicidio o il tentativo di suicidio commesso da una persona per la quale è stato pronunciato l’allontanamento, non costituisce, di per sé solo, un osta- colo all’esecuzione dell’allontanamento o del trasferimento, sin tanto che la persona interessata sia in grado di viaggiare e che delle misure concrete (adattate allo stato di salute della persona) siano adottate per prevenire la

D-3385/2022 Pagina 11 realizzazione di tali atti (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 6.4; tra le altre la sen- tenza del Tribunale F-2867/2022 del 6 luglio 2022). Il Tribunale, pur es- sendo cosciente dell’impatto che la decisione della SEM – ed anche della presente sentenza – e dello stress legato al trasferimento possa avere sullo stato di salute psichico del ricorrente, sulla base degli atti all’incarto ritiene tuttavia che quest’ultimo non pregiudichi il suo trasferimento e non si ponga in conflitto con l’art. 3 CEDU, come invece sostenuto nel gravame dall’in- sorgente (cfr. pag. 7). Apparterrà poi alle autorità incaricate dell’esecuzione di prendere le misure destinate ad evitare ogni rischio nel quadro del rinvio in Bosnia ed Erzegovina. Paese, quest’ultimo, che dispone di un’infrastrut- tura sanitaria sufficiente, anche dal profilo psichiatrico, ciò che i ricorrenti confermano pure nel loro ricorso (cfr. pag. 7). Per il resto, a tal proposito, onde evitare inutili ripetizioni, si rinvia alla sentenza del Tribunale D-5668/2021 consid. 8.4.5.3 ed alla decisione impugnata (cfr. p.to IV/lett. b e lett. c, pag. 4 seg.), che risultano contenere su tale punto delle motiva- zioni sufficientemente complete e dettagliate e non avendo gli insorgenti, neppure con il ricorso, apportato degli elementi concreti in grado di ribal- tarne le conclusioni. Apparterrà inoltre ai medici che seguono il ricorrente, di prepararlo alla prospettiva del trasferimento nel succitato Paese. In tal senso, si invita la rappresentante legale, onde evitare eventuali peggiora- menti futuri del suo stato di salute, di voler prendere contatto con il medico curante psichiatra dell’insorgente, per discutere delle modalità più oppor- tune di comunicazione del contenuto della presente sentenza a quest’ul- timo. Da ultimo, risultano delle mere ipotesi speculative il fatto che l’insor- gente, nel caso di un suo ritorno in patria, dovrebbe essere ricoverato nuo- vamente in regime stazionario, ciò che impatterebbe anche sulla situazione economica famigliare, che come già visto dispone nel Paese d’origine, al contrario di quanto vogliono far credere gli insorgenti, sia di una situazione finanziaria agiata che di una rete famigliare e sociale che potrebbe suppor- tarli (si veda a tal proposito quanto già considerato dal Tribunale nella sen- tenza D-5668/2021 consid. 8.4.4).

E. 5.4 Riassumendo, non si rimarcano quindi né nelle allegazioni degli insor- genti né nei mezzi di prova da loro prodotti a supporto delle stesse sia nella loro domanda del 4 marzo 2022 sia apportate con il gravame, degli ele- menti nuovi, concreti e fondati, che rendano l’esecuzione del loro allonta- namento inammissibile o inesigibile, e tali da rimettere in causa la deci- sione della SEM del 22 dicembre 2021. Quest’ultima autorità non ha quindi violato alcuna norma di diritto federale o internazionale obbligatoria per la Svizzera.

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E. 6 Ne discende che, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso nella misura della sua ricevibi- lità deve essere respinto, e la decisione dell’autorità inferiore del 6 lu- glio 2022 che respinge la domanda di riesame dei ricorrenti del 4 marzo 2022, viene integralmente confermata.

E. 7 Le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale l’8 agosto 2022 deca- dono con la presente decisione finale.

E. 8 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'500.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo da loro versato il 19 agosto 2022.

E. 9 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3385/2022 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 1'500.– sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 19 ago- sto 2022. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3385/2022 Sentenza del 9 settembre 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Susanne Bolz-Reimann; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), ed i loro figli C._______, nato il (...), D._______, nata il (...), Bosnia e Erzegovina, tutti rappresentati dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento (riesame); decisione della SEM del 6 luglio 2022 / N (...). Fatti: A. A.a Gli interessati, con ultimo domicilio nel Paese d'origine a E._______, hanno depositato delle domande d'asilo in Svizzera il (...) ottobre 2021 (cfr. atti della SEM n. [...]-3/2, 4/2, 5/2 e 6/2). A.b Con decisione del 22 dicembre 2021, l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiati ai richiedenti ed ha respinto le loro domande d'asilo, pronunciando nel contempo anche il loro allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della predetta misura, in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. A.c Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con sentenza D-5668/2021 del 20 gennaio 2022, ha respinto il ricorso interposto il 29 dicembre 2021 avverso la succitata decisione della SEM da parte degli interessati. In particolare riguardo all'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti verso la Bosnia ed Erzegovina, il Tribunale ha osservato come la stessa non sarebbe né inammissibile né inesigibile dal profilo dello stato di salute dei ricorrenti (cfr. sentenza D-5668/2021 consid. 8.3.3 e 8.4.5). Inoltre, dal profilo dell'esigibilità della misura, essi disporrebbero in patria segnatamente di una sufficiente rete sociale, con la quale risulterebbero essere tutt'ora in contatto (cfr. ibidem consid. 8.4.4). Per di più l'allontanamento non sarebbe inconciliabile con l'interesse superiore dei ricorrenti minorenni (cfr. ibidem consid. 8.4.6). B. B.a Tramite plico raccomandato del 4 marzo 2022, gli interessati hanno inoltrato alla SEM una richiesta intitolata "Domanda di riesame", chiedendo in limine ed a titolo cautelare la concessione della sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento nonché dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, ed a titolo principale, l'annullamento della decisione della SEM del 22 dicembre 2021 e la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera agli interessati per inesigibilità dell'esecuzione del loro allontanamento (cfr. n. [{...}]-1/19). A supporto della medesima domanda è stata annessa quale nuova documentazione in copia: il foglio di trasmissione di informazioni mediche (di seguito: F2) del 14 febbraio 2022 ed i certificati medici del 23 febbraio 2022 rispettivamente del 28 febbraio 2022 inerenti allo stato di salute psichico di A._______. B.b Su richiesta della SEM del 31 maggio 2022 (cfr. n. 3/2), i ricorrenti con scritto del 20 giugno 2022, hanno prodotto copia del rapporto medico dettagliato del 15 giugno 2022 relativo allo stato valetudinario psichico di A._______ (cfr. anche n. 4/5). Hanno inoltre allegato in aggiunta quale ulteriore documentazione ed in copia: il certificato medico del 30 marzo 2022 della (...) di F._______ e l'F2 del 30 marzo 2022 sempre riguardo allo stato di salute di A._______; nonché i referti scolastici di D._______ e di C._______ (cfr. n. 5/14). C. Con decisione del 6 luglio 2022 - notificata il 14 luglio 2022 (cfr. n.8/1) - l'autorità inferiore ha respinto la domanda dei richiedenti del 4 marzo 2022, qualificandola quale domanda di riesame ai sensi dell'art. 111b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), ed ha statuito che la decisione del 22 dicembre 2021 è passata in giudicato ed è esecutiva, nonché ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria parziale degli insorgenti, esonerandoli dal versamento di spese processuali. Ha altresì denotato come un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo. D. Il 5 agosto 2022 gli interessati si sono aggravati con ricorso al Tribunale avverso il summenzionato provvedimento. Essi hanno postulato, in via preliminare, lo svolgimento in italiano del procedimento; ed in via cautelare la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso nonché dell'assistenza giudiziaria parziale agli insorgenti. Nel merito, hanno invece concluso in via principale all'annullamento della decisione impugnata ed alla concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità della misura d'allontanamento; ed in via subordinata invece la retrocessione degli atti alla SEM per completamento istruttorio ai sensi dei considerandi. Entrambe le conclusioni di merito, sono state pure assortite da un'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria parziale. All'impugnativa, quale nuova documentazione, è stata annessa in copia: un messaggio elettronico dell'(...) di C._______ del 14 luglio 2022; il rapporto medico del 1° luglio 2022 della (...) relativo ad A._______; uno scritto del 20 luglio 2022 della (...); un messaggio di raccomandazione di G._______ per A._______ del 15 novembre 2021. E. In data 8 agosto 2022, il Tribunale ha pronunciato la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti quale misura supercautelare. F. Con decisione incidentale del 10 agosto 2022, il giudice istruttore della causa, ha pronunciato che il procedimento si svolge in italiano; ha accolto la domanda dei ricorrenti tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, statuendo che questi possano attendere l'esito della procedura in Svizzera. Ha altresì respinto l'istanza di assistenza giudiziaria formulata dagli insorgenti, invitandoli a versare, entro il 22 agosto 2022, un anticipo di CHF 1'500.- a copertura delle presumibili spese processuali. Importo che è stato tempestivamente corrisposto in data 19 agosto 2022 (cfr. risultanze processuali). G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 6 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Giusta l'art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice, in quanto manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Inoltre, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 3. 3.1 Il riesame è regolamentato dalla legislazione in materia d'asilo, a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012 (in vigore dal 1° febbraio 2014) al suo art. 111b LAsi. Tale disposto prevede che la domanda di riesame debitamente motivata debba essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame (art. 111b cpv. 1 LAsi). Di principio un'autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta a meno che essa costituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", ossia una domanda per il cui tramite l'interessato si avvale di motivi di revisione previsti all'art. 66 PA senza che sia precedentemente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; Ursina Beerli-Bonorand, op. cit., pag. 173), o una "domanda di adattamento" dettata da un cambiamento notevole delle circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale finale di prima o, in caso di ricorso, di seconda istanza (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed ulteriori riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; Karin Scherrer Reber, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2a ed. 2016, n. 16 ad art. 66 PA). La trattazione da parte dell'autorità di prima istanza è parimenti giustificata allorquando, pur in presenza di una sentenza materiale del Tribunale, la richiesta di rivalutazione si fonda su fatti o mezzi di prova insorti successivamente alla medesima, giacché una tale costellazione risulterebbe irricevibile per via di revisione dinanzi al Tribunale (cfr. art. 123 cpv. 2 lett. a in fine LTF; DTAF 2013/22 consid. 11.4; August Mächler, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA). 3.2 I fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano il riesame oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5a; 118 II 199 consid. 5; DTAF 2014/39 consid. 4.5 e rif. cit.; cfr. anche tra le tante la sentenza del Tribunale D-1331/2022 del 27 aprile 2022 con ulteriori riferimenti citati). Risultano inoltre esclusi i mezzi di prova che avrebbero potuto essere presentati nell'ambito della procedura ordinaria di ricorso avverso la decisione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 2b). Una domanda di riesame non può infatti servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative cresciute in giudicato e ad eludere le disposizioni legali sui termini di ricorso (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 con relativi riferimenti). 3.3 Nella presente disamina, con la loro domanda del 4 marzo 2022, i ricorrenti, presentando della nuova documentazione medica sullo stato di salute di A._______ - certificati medici datati rispettivamente 14, 23 e 28 febbraio 2022 - che sarebbe peggiorato drasticamente, ritengono attualmente inammissibile ed inesigibile l'esecuzione del loro allontanamento. Tale richiesta, è stata in un secondo momento completata con la produzione di ulteriori documenti sia circa la situazione di salute di quest'ultimo, che riguardo all'andamento scolastico di D._______ e C._______ (cfr. n. 5/14 e supra lett. B.b). Le predette allegazioni e mezzi di prova, introdotti successivamente alla sentenza materiale del Tribunale D-5668/2021 del 20 gennaio 2022, sono stati addotti rispettivamente prodotti dai ricorrenti, con l'intento di ottenere una nuova valutazione circa gli ostacoli all'esecuzione del loro allontanamento, rispetto a quanto concluso nella decisione della SEM del 22 dicembre 2021 e di quanto statuito anche dal Tribunale nella sua sentenza D-5668/2021. Tali elementi, risultano essere costitutivi di una domanda di adattamento, nel senso che gli interessati si sono prevalsi di un cambiamento notevole delle circostanze, vertente unicamente su aspetti relativi all'esecuzione dell'allontanamento, dal momento della pronuncia della decisione materiale finale di seconda istanza (cfr. DTAF 2013/22 consid. 11.3.2; tra le altre: le sentenze del Tribunale D-3091/2022 del 22 agosto 2022, E-5704/2019 del 26 luglio 2022 consid. 2.2). Pertanto, a ragione, l'autorità inferiore ha qualificato la domanda del 4 marzo 2022 degli insorgenti quale istanza di riesame e verrà quindi trattata dappresso in quanto tale. Inoltre, la domanda di riesame del 4 marzo 2022, è debitamente motivata ed è stata depositata entro il termine di trenta giorni dalla scoperta del motivo di riesame (cfr. art. 111b cpv. 1 LAsi). Ne discende quindi come la stessa sia ricevibile. 3.4 In limine, occorre tuttavia già precisare, che sia gli argomenti che i mezzi di prova prodotti in fase ricorsuale riguardanti il fatto che sia A._______ che l'ex moglie verrebbero assunti in Svizzera (cfr. lettera del 20 luglio 2022 della [...]) come pure la lettera di raccomandazione del 15 novembre 2021 inerente A._______ - che appare peraltro prodotta tardivamente ex art. 111b cpv. 1 LAsi - tesi a provare gli sforzi d'integrazione su suolo elvetico dei predetti, risultano essere irricevibili, in quanto esulanti dall'oggetto della causa, essendo che questi ultimi non sono stati in alcun modo invocati nella domanda di riesame presentata il 4 marzo 2022 (cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-5704/2019 succitata consid. 3.4). 4. 4.1 Innanzitutto, i ricorrenti ritengono come C._______ non sarebbe stato ascoltato adeguatamente nel corso della procedura di prima istanza dall'autorità inferiore in relazione al suo possibile rimpatrio e ad D._______ non le sarebbe mai stata invece offerta la possibilità di essere sentita in merito, e ciò malgrado la produzione dei rapporti scolastici anche per la medesima che dimostrerebbero che ella stia finalmente cominciando a trovare una stabilità su suolo svizzero. A mente degli insorgenti, tali elementi sarebbero costitutivi di una violazione degli art. 3 e 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: CDF). 4.2 Tali argomentazioni, risultano essere tardive, in quanto apparse soltanto in fase ricorsuale e malgrado i ricorrenti fossero regolarmente rappresentati nel corso di tutta la loro procedura ordinaria, anche ed in particolare nella procedura ricorsuale precedente (di cui al ruolo D-5668/2021). In proposito, essi neppure apportano con il loro gravame alcuna spiegazione a favore dei motivi per i quali tali argomenti non sarebbero potuti esseri addotti già in tale sede. Tuttavia, per buona pace dei ricorrenti, anche se tali motivazioni fossero ritenute tempestive, non si evince dal ricorso quali ulteriori elementi decisivi - che non siano quindi già contenuti negli atti di causa, dove fra l'altro risulta che C._______ abbia potuto sostenere un'audizione sui motivi d'asilo completa (cfr. n. 50/5), o nella documentazione presentata con il ricorso, o ancora negli asserti contenuti in quest'ultimo - potrebbero essere rivelati da D._______ in un'audizione; ed in un'audizione complementare per quanto riguardante C._______. Peraltro, essi, sia nel corso della procedura ordinaria che con la presente procedura straordinaria, hanno potuto presentare le loro ragioni e motivazioni, ed il loro diritto di essere sentiti, anche nell'ipotetica evenienza in cui fosse stato violato, sarebbe stato nel frattempo pienamente sanato. L'ampia documentazione presente all'incarto sulla situazione dei minorenni ricorrenti, ha inoltre permesso rispettivamente permette all'autorità inferiore ed al Tribunale, di esaminare e valutare la loro situazione, anche e segnatamente rispetto ai quesiti rilevanti che si pongono in materia di esecuzione dell'allontanamento. Di conseguenza, le censure formali di violazione del diritto di essere sentiti degli insorgenti ex art. 12 CDF, come pure del loro interesse superiore ex art. 3 CDF, nonché di accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, per quanto ricevibili, vengono fermamente respinte, in quanto infondate. La conclusione formulata a titolo subordinato nel ricorso, nella misura della sua ricevibilità, è quindi respinta. 4.3 Le altre censure relative ad un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti determinanti sia riguardo all'integrazione raggiunta in Svizzera dai ricorrenti minorenni ed alle conseguenze che un ulteriore spostamento, come sarebbe il caso se dovessero ritornare in patria, potrebbe comportare per loro, ed altresì in relazione alla valutazione delle problematiche di salute di cui soffre A._______, in quanto in realtà tendenti ad un apprezzamento diverso rispetto alle motivazioni presenti nel provvedimento impugnato, rilevano in realtà del merito, e verranno pertanto trattate di seguito in quanto tali. 5. 5.1 Il Tribunale conferma il giudizio negativo espresso dall'autorità sindacata nella decisione avversata, allorché non ravvisa dei motivi individuali degli insorgenti, che sarebbero ostativi all'esecuzione del loro allontanamento in Bosnia e Erzegovina. 5.2 In primo luogo, per quanto si dia atto del fatto che dalla documentazione scolastica prodotta con la domanda di riesame, come pure dal messaggio elettronico dell'(...) di C._______ allegato al ricorso, risulti che i ricorrenti minorenni stiano compiendo degli sforzi per integrarsi, frequentando con successo sia i corsi integrativi scolastici offerti dal Centro dove sono alloggiati, che per quanto concerne C._______ anche un'attività ludica come il (...); non appare tuttavia dalla stessa documentazione, che gli stessi possano vantare un'integrazione completamente avvenuta che li avrebbe influenzati al punto tale che l'esecuzione del loro allontanamento rappresenterebbe uno sradicamento che perturberebbe in maniera sproporzionata il loro sviluppo ai sensi della giurisprudenza topica in materia (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3), a differenza di quanto sostenuto con il ricorso dagli insorgenti. Ciò in particolare tenendo conto del fatto che essi risiedono in territorio svizzero da poco più di dieci mesi, nonché che dispongono, al contrario di quanto allegato nel ricorso, di una rete famigliare in patria, come già considerato anche dal Tribunale nella sua sentenza D-5668/2021 (cfr. consid. 8.4.4), alla quale per il resto si rinvia (cfr. consid. 6.3.3.2 e consid. 8.4.6) come pure alla decisione impugnata (cfr. p.to IV/lett. a, pag. 3 seg.), non essendo stati presentati neppure con il gravame degli argomenti che possano far mutare tale valutazione. Si aggiunge che, malgrado gli sforzi di ambientamento che dovranno senz'altro affrontare i minori, appare essere al contrario nel loro interesse di crescere nel loro paese d'origine, in un quadro famigliare, sociale, culturale e linguistico a loro conosciuto; venendo peraltro accompagnati in patria da entrambi i genitori, che per loro rimangono le persone di riferimento. Per di più e come si vedrà anche in seguito (cfr. infra consid. 5.3.2), risulta essere una mera speculazione di parte, non supportata da alcun elemento fondato e concreto, l'asserto dei ricorrenti che il padre degli insorgenti minorenni nel caso di un allontanamento verso il loro Paese d'origine, subirebbe un ricovero per cure privandoli quindi di ogni sostegno famigliare e ponendoli dinnanzi ad un altro cambiamento che sarebbe contrario al loro interesse superiore. Difatti, a tal proposito appare essere opportuno rammentare unicamente che già in passato l'insorgente ha subito dei ricoveri per cure sia in patria, che su suolo elvetico, e quindi i figli del medesimo si sono già trovati confrontati anche in passato a tali assenze del genitore, senza che apparentemente ne abbiano subito un qualche pregiudizio, avendo peraltro sempre potuto contare sulla madre e sui famigliari a loro vicini in tali frangenti. 5.3 Per quanto poi attiene allo stato valetudinario di A._______, a mente dei ricorrenti, la SEM non avrebbe preso correttamente in conto che il peggioramento del suo stato di salute, sarebbe dettato proprio dal timore del rientro in patria, che lo potrebbe condurre, come già in passato, a mettere concretamente in atto dei tentativi di suicidio. In merito, vi sarebbe la necessità documentata, che la sua presa in carico medica prosegua in regime stazionario, per ovviare all'ipotesi che l'esecuzione dell'allontanamento incida in maniera gravissima sui suoi problemi psichici, conducendolo ad un pregiudizio grave e concreto della sua integrità fisica o ad attentare addirittura alla sua vita. Peraltro, tale situazione di peggioramento dello stato di salute dell'insorgente con il rimpatrio pregiudicherebbe anche l'intero nucleo famigliare, essendo che lo stesso si è sempre retto economicamente anche sul lavoro del padre, che non potrebbe in patria trovare sostegno altrove. 5.3.1 Ora, circa le problematiche di salute psichica dell'insorgente, il Tribunale avendo esaminato accuratamente la documentazione medica prodotta con la domanda di riesame come pure in fase ricorsuale, osserva quanto segue. La diagnosi dell'interessato, di disturbo post-traumatico da stress, di cui già soffriva nel Paese d'origine a partire dal (...) e per il quale aveva già subito in patria un ricovero di (...) in una clinica psichiatrica, risulta essere rimasta invariata nel tempo (cfr. in merito gli atti SEM n. [...]-42/2 e 49/17, D5 segg., pag. 2 seg.; n. [...]-4/5 e 5/14, nonché il certificato medico del 1° luglio 2022), ed è già stata presa in esame dal Tribunale nella sua sentenza D-5668/2021 (cfr. consid. 8.4.5.2). Dall'ultima documentazione medica, appare che il ricorrente, successivamente ed in reazione alla sua situazione negativa dal profilo della domanda d'asilo, abbia dovuto essere ricoverato volontariamente dal (...) al (...) presso la (...) di F._______, in quanto la psichiatra presso la quale era in cura l'insorgente ha riscontrato un peggioramento della sintomatologia depressiva associata ad ideazione anticonservativa e rischio di passaggio all'atto. Nell'F2 del 29 marzo 2022, gli psichiatri curanti dell'interessato, annotano in particolare come il suo quadro psicopatologico, necessiti dell'assoluta continuità delle cure sia in ambito psichiatrico che psicoterapico. Dal (...) al (...), il ricorrente sarebbe stato degente presso la (...) ([...]), nella sezione dedicata alle cure acute (cfr. certificati medici del 15 giugno 2022 e del 1° luglio 2022). Nel corso della predetta degenza, i medici psichiatri curanti, hanno segnalato come vi sia stato un miglioramento dell'umore, della tensione e delle idee suicidarie; mentre che i flashback e gli incubi notturni sarebbero proseguiti, anche se diminuiti nella loro frequenza. Tale degenza avrebbe avuto successo, nel senso che la cronica paura/tensione, si sarebbe notevolmente ridotta, e l'interessato si sarebbe sforzato di attuare ogni consiglio e quindi avrebbe contribuito in modo significativo alla stabilizzazione del quadro clinico. Hanno quindi consigliato la cura ambulatoriale a partire dal (...) giugno 2022 per il trattamento dei sintomi cronici, così come per affrontare le insicurezze della situazione sociale attuale e per la continuazione del trattamento farmacologico (da ultimo con l'assunzione di Floxyfral 100 mg, Amlodipin Mepha 5 mg, Pregabalin Pfizer 150 mg, Rivotril 2 mg e Sequase XR 300 mg; cfr. rapporto medico del 1° luglio 2022 del [...]). 5.3.2 Sulla base del quadro valetudinario sopra descritto, pur non volendo sminuirne in alcun modo la portata, non appare che il medesimo sia attualmente a tal punto grave o alterato da rappresentare un pericolo per la vita dell'insorgente, in caso di un suo trasferimento, secondo la giurisprudenza applicabile in materia (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Non si può difatti seguire i ricorrenti, laddove tramite la loro rappresentante legale, ritengono come l'interessato necessiterebbe tutt'ora di cure psichiatriche stazionarie, in quanto nel frattempo la sua situazione valetudinaria appare essere nuovamente migliorata, con un seguito delle patologie di cui è affetto soltanto a livello ambulatoriale. La mera eventualità che, come in passato, egli potrebbe subire un peggioramento del suo stato di salute, o addirittura porre in essere degli atti autolesivi, se dovesse essere costretto a tornare nel suo Paese d'origine, dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento non appare essere un argomento ostativo alla stessa. Difatti, anche il rischio di suicidio o il tentativo di suicidio commesso da una persona per la quale è stato pronunciato l'allontanamento, non costituisce, di per sé solo, un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento o del trasferimento, sin tanto che la persona interessata sia in grado di viaggiare e che delle misure concrete (adattate allo stato di salute della persona) siano adottate per prevenire la realizzazione di tali atti (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 6.4; tra le altre la sentenza del Tribunale F-2867/2022 del 6 luglio 2022). Il Tribunale, pur essendo cosciente dell'impatto che la decisione della SEM - ed anche della presente sentenza - e dello stress legato al trasferimento possa avere sullo stato di salute psichico del ricorrente, sulla base degli atti all'incarto ritiene tuttavia che quest'ultimo non pregiudichi il suo trasferimento e non si ponga in conflitto con l'art. 3 CEDU, come invece sostenuto nel gravame dall'insorgente (cfr. pag. 7). Apparterrà poi alle autorità incaricate dell'esecuzione di prendere le misure destinate ad evitare ogni rischio nel quadro del rinvio in Bosnia ed Erzegovina. Paese, quest'ultimo, che dispone di un'infrastruttura sanitaria sufficiente, anche dal profilo psichiatrico, ciò che i ricorrenti confermano pure nel loro ricorso (cfr. pag. 7). Per il resto, a tal proposito, onde evitare inutili ripetizioni, si rinvia alla sentenza del Tribunale D-5668/2021 consid. 8.4.5.3 ed alla decisione impugnata (cfr. p.to IV/lett. b e lett. c, pag. 4 seg.), che risultano contenere su tale punto delle motivazioni sufficientemente complete e dettagliate e non avendo gli insorgenti, neppure con il ricorso, apportato degli elementi concreti in grado di ribaltarne le conclusioni. Apparterrà inoltre ai medici che seguono il ricorrente, di prepararlo alla prospettiva del trasferimento nel succitato Paese. In tal senso, si invita la rappresentante legale, onde evitare eventuali peggioramenti futuri del suo stato di salute, di voler prendere contatto con il medico curante psichiatra dell'insorgente, per discutere delle modalità più opportune di comunicazione del contenuto della presente sentenza a quest'ultimo. Da ultimo, risultano delle mere ipotesi speculative il fatto che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno in patria, dovrebbe essere ricoverato nuovamente in regime stazionario, ciò che impatterebbe anche sulla situazione economica famigliare, che come già visto dispone nel Paese d'origine, al contrario di quanto vogliono far credere gli insorgenti, sia di una situazione finanziaria agiata che di una rete famigliare e sociale che potrebbe supportarli (si veda a tal proposito quanto già considerato dal Tribunale nella sentenza D-5668/2021 consid. 8.4.4). 5.4 Riassumendo, non si rimarcano quindi né nelle allegazioni degli insorgenti né nei mezzi di prova da loro prodotti a supporto delle stesse sia nella loro domanda del 4 marzo 2022 sia apportate con il gravame, degli elementi nuovi, concreti e fondati, che rendano l'esecuzione del loro allontanamento inammissibile o inesigibile, e tali da rimettere in causa la decisione della SEM del 22 dicembre 2021. Quest'ultima autorità non ha quindi violato alcuna norma di diritto federale o internazionale obbligatoria per la Svizzera.

6. Ne discende che, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso nella misura della sua ricevibilità deve essere respinto, e la decisione dell'autorità inferiore del 6 luglio 2022 che respinge la domanda di riesame dei ricorrenti del 4 marzo 2022, viene integralmente confermata.

7. Le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale l'8 agosto 2022 decadono con la presente decisione finale.

8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'500.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo da loro versato il 19 agosto 2022.

9. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 1'500.- sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 19 agosto 2022.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: