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D-5933/2020

D-5933/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2022-06-01 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il richiedente, cittadino turco di etnia curda originario di Gaziantep, ha dichiarato di aver lasciato il proprio Paese d’origine con la famiglia nel 2017 per trascorre le sue vacanze in Germania; che il padre sarebbe rimasto con lui allorché la madre ed i fratelli sarebbero rientrati in Turchia; che la genitrice avrebbe quindi avvisato il padre del fatto che le forze speciali si sarebbero introdotte presso il loro domicilio, perquisendo l’abitazione e sot- traendo beni di valore; che quest’ultima avrebbe tentato di sporgere de- nuncia ma sarebbe stata invitata a desistere venendo minacciata di essere perseguita per legami con il movimento gülenista; che una volta giunto in

D-5933/2020 Pagina 4 Svizzera, l’insorgente avrebbe appreso che la polizia lo avrebbe cercato al domicilio; che in sede di audizione il richiedente l’asilo ha affermato di aver lasciato la scuola in quanto emarginato dagli studenti turchi; che ha altresì addotto che nel corso di una manifestazione svoltasi il 15 luglio 2016, al- cuni ultranazionalisti avrebbero lanciato dei sassi contro l’abitazione fami- gliare; che anche in detto contesto, la denuncia non sarebbe stata regi- strata nonostante il padre abbia identificato due poliziotti che avevano preso parte alla manifestazione; che nell’audizione sulle generalità egli ha asserito che il genitore avrebbe avuto diversi contatti con le autorità e che spesso tornava a casa con segni di percosse, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi ricono- sciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecu- zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5): che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, se- gnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua ap- partenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi

D-5933/2020 Pagina 5 di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti); che sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di perse- cuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che nella querelata decisione, l’autorità di prima istanza ha considerato in- verosimile in quanto contradditoria la versione dei fatti proposta dall’insor- gente quo ai problemi incontrati nell’ambito del suo percorso scolastico nonché in merito ai trascorsi del padre; che per il resto, i timori di un arresto in caso di rientro in patria, in assenza di indizi di persecuzione presente e futura mirata alla persona dell’insorgente, risulterebbero infondati; che ciò a maggior ragione atteso che le autorità non avrebbero intrapreso alcuna misura nei confronti della madre nonostante le pretese insinuazioni di col- lusione con il movimento gülenista, che nel gravame, presentato in un unico allegato anche avverso la deci- sione riguardante il padre (cfr. N […]), l’insorgente avversa la valutazione di cui al provvedimento impugnato; che dopo aver passato in rassegna gli indicatori di inverosimiglianza referenziati nel provvedimento relativo al ge- nitore, e per il cui apprezzamento si rinvia alla procedura D-5932/2020, il ricorrente sottolinea innanzitutto come i motivi alla base della sua domanda di protezione siano da ricondurre a quanto avvenuto nel luglio del 2016 e non alle problematiche intercorse nel suo percorso formativo; che egli ad- duce di essersi ben integrato in Svizzera e di essere apprezzato sia a livello scolastico che lavorativo, come attestato da degli scritti della datrice di la- voro e di alcuni docenti allegati al ricorso, che in primo luogo va precisato che quand’anche l’insorgente abbia dimo- strato una certa buona volontà nel perseguire obiettivi scolastici e profes- sionali, il suo grado di integrazione è privo di ogni portata nell’ambito del presente procedimento, finalizzato a determinare se vi sia o meno un ri- schio di esposizione a seri pregiudizi nell’eventualità di un rientro in patria (cfr. sentenza del Tribunale D-943/2018 del 7 giugno 2018 consid. 5), che dipoi, la valutazione dell’autorità inferiore circa la contraddittorietà delle asserzioni relative ai trascorsi del padre con le autorità risulta condivisibile; che salta in particolare agli occhi il fatto che nella prima audizione l’insor- gente sembri aver lasciato intendere che già prima della visita domiciliare

D-5933/2020 Pagina 6 del 2017, quest’ultimo avrebbe incontrato problemi con le autorità; che egli ha dapprima dichiarato in termini generali che “ogni tanto i poliziotti veni- vano e portavano via mio padre […] qualche volta lo picchiavano” (cfr. atto A7, pag. 10); che questionato in merito, egli ha precisato essersi trattato di 15-20 episodi nei quali dei poliziotti in borghese lo avrebbero prelevato, talvolta trattenuto per un giorno o solo per delle ore, per poi rientrare con dei lividi sul volto e sulle braccia; che pur ammettendo di non ricordare con precisione la data del primo di tali avvenimenti, egli lo ha ricondotto al 2015 o al 2016 (cfr. atto A7, pag. 12); che nel corso della successiva audizione sui motivi d’asilo egli non ha però fatto alcuna menzione di tali episodi pre- gressi, escludendo finanche che i genitori, prima della perquisizione del 2017, avrebbero avuto problemi con le autorità (cfr. atto A19, pag. 9), che peraltro, le misure in questione, anche laddove si volesse dar credito alla versione addotta, non erano indirizzate direttamente alla persona del ricorrente, che per il resto, a prescindere dalla loro verosimiglianza, le problematiche che avrebbe vissuto il ricorrente durante il suo percorso scolastico termi- natosi nel 2012 non presentano alcun legame causale con l’espatrio del 2017, peraltro riconducibile innanzitutto a motivi di turismo (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), che il singolo episodio della sassaiola, quand’anche realmente svoltosi nei termini addotti, non giustifica l’esistenza di un fondato timore di essere sop- posto a persecuzioni future e mirate in caso di rientro in patria; che infatti, non sono in questo contesto bastevoli indizi che indicano minacce ipoteti- che che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che pertanto, non vi sono sufficienti indizi concreti che lascino presupporre, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, il realizzarsi di seri pre- giudizi nei confronti del qui ricorrente, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi),

D-5933/2020 Pagina 7 che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’al- lontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione- volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allon- tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l’insorgente ritiene che anche tale conclusione debba essere disattesa, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso la Turchia, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem- bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che inoltre, nonostante attualmente la congiuntura in Turchia risulti essere piuttosto tesa (cfr. sentenza del Tribunale D-5396 del 29 luglio 2016 consid. 9.4.1), non si può concludere che nel paese viga una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popola- zione nella totalità del territorio nazionale; che fatte salve le provincie di Hakkari e Sirnak, al confine con Siria e Iran, si può oggi come prima partire dal presupposto che l’esecuzione dell’allontanamento verso la Turchia sia ragionevolmente esigibile anche per le persone di etnia curda (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 – 9.6 e tra le tante sentenza del Tribunale D-7523/2015 del 12 febbraio 2018, consid. 6.5); che pertanto, l’esecuzione dell’allonta- namento del ricorrente, che proviene dalla provincia di Gaziantep, ovvero

D-5933/2020 Pagina 8 da una regione non contemplata nella summenzionata giurisprudenza, e che non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali (cfr. decisione impugnata, III.2), è da considerarsi pure ragionevolmente esigibile, che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la decisione dell’autorità inferiore va confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che se- guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ri- petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese di me- desimo importo versato il 27 maggio 2021, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5933/2020 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 27 maggio 2021. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 27 maggio 2021.

E. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi ricono- sciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecu- zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5): che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, se- gnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua ap- partenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi

D-5933/2020 Pagina 5 di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti); che sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di perse- cuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che nella querelata decisione, l’autorità di prima istanza ha considerato in- verosimile in quanto contradditoria la versione dei fatti proposta dall’insor- gente quo ai problemi incontrati nell’ambito del suo percorso scolastico nonché in merito ai trascorsi del padre; che per il resto, i timori di un arresto in caso di rientro in patria, in assenza di indizi di persecuzione presente e futura mirata alla persona dell’insorgente, risulterebbero infondati; che ciò a maggior ragione atteso che le autorità non avrebbero intrapreso alcuna misura nei confronti della madre nonostante le pretese insinuazioni di col- lusione con il movimento gülenista, che nel gravame, presentato in un unico allegato anche avverso la deci- sione riguardante il padre (cfr. N […]), l’insorgente avversa la valutazione di cui al provvedimento impugnato; che dopo aver passato in rassegna gli indicatori di inverosimiglianza referenziati nel provvedimento relativo al ge- nitore, e per il cui apprezzamento si rinvia alla procedura D-5932/2020, il ricorrente sottolinea innanzitutto come i motivi alla base della sua domanda di protezione siano da ricondurre a quanto avvenuto nel luglio del 2016 e non alle problematiche intercorse nel suo percorso formativo; che egli ad- duce di essersi ben integrato in Svizzera e di essere apprezzato sia a livello scolastico che lavorativo, come attestato da degli scritti della datrice di la- voro e di alcuni docenti allegati al ricorso, che in primo luogo va precisato che quand’anche l’insorgente abbia dimo- strato una certa buona volontà nel perseguire obiettivi scolastici e profes- sionali, il suo grado di integrazione è privo di ogni portata nell’ambito del presente procedimento, finalizzato a determinare se vi sia o meno un ri- schio di esposizione a seri pregiudizi nell’eventualità di un rientro in patria (cfr. sentenza del Tribunale D-943/2018 del 7 giugno 2018 consid. 5), che dipoi, la valutazione dell’autorità inferiore circa la contraddittorietà delle asserzioni relative ai trascorsi del padre con le autorità risulta condivisibile; che salta in particolare agli occhi il fatto che nella prima audizione l’insor- gente sembri aver lasciato intendere che già prima della visita domiciliare

D-5933/2020 Pagina 6 del 2017, quest’ultimo avrebbe incontrato problemi con le autorità; che egli ha dapprima dichiarato in termini generali che “ogni tanto i poliziotti veni- vano e portavano via mio padre […] qualche volta lo picchiavano” (cfr. atto A7, pag. 10); che questionato in merito, egli ha precisato essersi trattato di 15-20 episodi nei quali dei poliziotti in borghese lo avrebbero prelevato, talvolta trattenuto per un giorno o solo per delle ore, per poi rientrare con dei lividi sul volto e sulle braccia; che pur ammettendo di non ricordare con precisione la data del primo di tali avvenimenti, egli lo ha ricondotto al 2015 o al 2016 (cfr. atto A7, pag. 12); che nel corso della successiva audizione sui motivi d’asilo egli non ha però fatto alcuna menzione di tali episodi pre- gressi, escludendo finanche che i genitori, prima della perquisizione del 2017, avrebbero avuto problemi con le autorità (cfr. atto A19, pag. 9), che peraltro, le misure in questione, anche laddove si volesse dar credito alla versione addotta, non erano indirizzate direttamente alla persona del ricorrente, che per il resto, a prescindere dalla loro verosimiglianza, le problematiche che avrebbe vissuto il ricorrente durante il suo percorso scolastico termi- natosi nel 2012 non presentano alcun legame causale con l’espatrio del 2017, peraltro riconducibile innanzitutto a motivi di turismo (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), che il singolo episodio della sassaiola, quand’anche realmente svoltosi nei termini addotti, non giustifica l’esistenza di un fondato timore di essere sop- posto a persecuzioni future e mirate in caso di rientro in patria; che infatti, non sono in questo contesto bastevoli indizi che indicano minacce ipoteti- che che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che pertanto, non vi sono sufficienti indizi concreti che lascino presupporre, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, il realizzarsi di seri pre- giudizi nei confronti del qui ricorrente, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi),

D-5933/2020 Pagina 7 che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’al- lontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione- volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allon- tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l’insorgente ritiene che anche tale conclusione debba essere disattesa, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso la Turchia, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem- bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che inoltre, nonostante attualmente la congiuntura in Turchia risulti essere piuttosto tesa (cfr. sentenza del Tribunale D-5396 del 29 luglio 2016 consid. 9.4.1), non si può concludere che nel paese viga una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popola- zione nella totalità del territorio nazionale; che fatte salve le provincie di Hakkari e Sirnak, al confine con Siria e Iran, si può oggi come prima partire dal presupposto che l’esecuzione dell’allontanamento verso la Turchia sia ragionevolmente esigibile anche per le persone di etnia curda (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 – 9.6 e tra le tante sentenza del Tribunale D-7523/2015 del 12 febbraio 2018, consid. 6.5); che pertanto, l’esecuzione dell’allonta- namento del ricorrente, che proviene dalla provincia di Gaziantep, ovvero

D-5933/2020 Pagina 8 da una regione non contemplata nella summenzionata giurisprudenza, e che non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali (cfr. decisione impugnata, III.2), è da considerarsi pure ragionevolmente esigibile, che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la decisione dell’autorità inferiore va confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che se- guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e

E. 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ri- petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese di me- desimo importo versato il 27 maggio 2021, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5933/2020 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 27 maggio 2021. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5933/2020 Sentenza del 1° giugno 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Turchia, Via Martignoni 6, 6900 Massagno, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 26 ottobre 2020 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 28 aprile 2017, i verbali relativi al rilevamento delle generalità del 18 luglio 2017 (cfr. atto A7/16) ed all'audizione sui motivi del 20 marzo 2019 (cfr. atto A19/15), la decisione della SEM del 26 ottobre 2020 (notificata il giorno seguente; cfr. avviso di ricevimento) per il cui tramite detta autorità ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile, il ricorso del 26 novembre 2020 (cfr. tracciamento degli invii) con cui l'interessato ha postulato l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo; in subordine la retrocessione degli atti all'autorità inferiore; in via ancor più subordinata di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera per causa d'inesigibilità; contestualmente di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 19 maggio 2021 che respingeva la domanda di assistenza giudiziaria invitando l'insorgente a versare un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, somma poi tempestivamente confluita nelle casse del Tribunale, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il richiedente, cittadino turco di etnia curda originario di Gaziantep, ha dichiarato di aver lasciato il proprio Paese d'origine con la famiglia nel 2017 per trascorre le sue vacanze in Germania; che il padre sarebbe rimasto con lui allorché la madre ed i fratelli sarebbero rientrati in Turchia; che la genitrice avrebbe quindi avvisato il padre del fatto che le forze speciali si sarebbero introdotte presso il loro domicilio, perquisendo l'abitazione e sottraendo beni di valore; che quest'ultima avrebbe tentato di sporgere denuncia ma sarebbe stata invitata a desistere venendo minacciata di essere perseguita per legami con il movimento gülenista; che una volta giunto in Svizzera, l'insorgente avrebbe appreso che la polizia lo avrebbe cercato al domicilio; che in sede di audizione il richiedente l'asilo ha affermato di aver lasciato la scuola in quanto emarginato dagli studenti turchi; che ha altresì addotto che nel corso di una manifestazione svoltasi il 15 luglio 2016, alcuni ultranazionalisti avrebbero lanciato dei sassi contro l'abitazione famigliare; che anche in detto contesto, la denuncia non sarebbe stata registrata nonostante il padre abbia identificato due poliziotti che avevano preso parte alla manifestazione; che nell'audizione sulle generalità egli ha asserito che il genitore avrebbe avuto diversi contatti con le autorità e che spesso tornava a casa con segni di percosse, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5): che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti); che sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che nella querelata decisione, l'autorità di prima istanza ha considerato inverosimile in quanto contradditoria la versione dei fatti proposta dall'insorgente quo ai problemi incontrati nell'ambito del suo percorso scolastico nonché in merito ai trascorsi del padre; che per il resto, i timori di un arresto in caso di rientro in patria, in assenza di indizi di persecuzione presente e futura mirata alla persona dell'insorgente, risulterebbero infondati; che ciò a maggior ragione atteso che le autorità non avrebbero intrapreso alcuna misura nei confronti della madre nonostante le pretese insinuazioni di collusione con il movimento gülenista, che nel gravame, presentato in un unico allegato anche avverso la decisione riguardante il padre (cfr. N [...]), l'insorgente avversa la valutazione di cui al provvedimento impugnato; che dopo aver passato in rassegna gli indicatori di inverosimiglianza referenziati nel provvedimento relativo al genitore, e per il cui apprezzamento si rinvia alla procedura D-5932/2020, il ricorrente sottolinea innanzitutto come i motivi alla base della sua domanda di protezione siano da ricondurre a quanto avvenuto nel luglio del 2016 e non alle problematiche intercorse nel suo percorso formativo; che egli adduce di essersi ben integrato in Svizzera e di essere apprezzato sia a livello scolastico che lavorativo, come attestato da degli scritti della datrice di lavoro e di alcuni docenti allegati al ricorso, che in primo luogo va precisato che quand'anche l'insorgente abbia dimostrato una certa buona volontà nel perseguire obiettivi scolastici e professionali, il suo grado di integrazione è privo di ogni portata nell'ambito del presente procedimento, finalizzato a determinare se vi sia o meno un rischio di esposizione a seri pregiudizi nell'eventualità di un rientro in patria (cfr. sentenza del Tribunale D-943/2018 del 7 giugno 2018 consid. 5), che dipoi, la valutazione dell'autorità inferiore circa la contraddittorietà delle asserzioni relative ai trascorsi del padre con le autorità risulta condivisibile; che salta in particolare agli occhi il fatto che nella prima audizione l'insorgente sembri aver lasciato intendere che già prima della visita domiciliare del 2017, quest'ultimo avrebbe incontrato problemi con le autorità; che egli ha dapprima dichiarato in termini generali che "ogni tanto i poliziotti venivano e portavano via mio padre [...] qualche volta lo picchiavano" (cfr. atto A7, pag. 10); che questionato in merito, egli ha precisato essersi trattato di 15-20 episodi nei quali dei poliziotti in borghese lo avrebbero prelevato, talvolta trattenuto per un giorno o solo per delle ore, per poi rientrare con dei lividi sul volto e sulle braccia; che pur ammettendo di non ricordare con precisione la data del primo di tali avvenimenti, egli lo ha ricondotto al 2015 o al 2016 (cfr. atto A7, pag. 12); che nel corso della successiva audizione sui motivi d'asilo egli non ha però fatto alcuna menzione di tali episodi pregressi, escludendo finanche che i genitori, prima della perquisizione del 2017, avrebbero avuto problemi con le autorità (cfr. atto A19, pag. 9), che peraltro, le misure in questione, anche laddove si volesse dar credito alla versione addotta, non erano indirizzate direttamente alla persona del ricorrente, che per il resto, a prescindere dalla loro verosimiglianza, le problematiche che avrebbe vissuto il ricorrente durante il suo percorso scolastico terminatosi nel 2012 non presentano alcun legame causale con l'espatrio del 2017, peraltro riconducibile innanzitutto a motivi di turismo (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), che il singolo episodio della sassaiola, quand'anche realmente svoltosi nei termini addotti, non giustifica l'esistenza di un fondato timore di essere sopposto a persecuzioni future e mirate in caso di rientro in patria; che infatti, non sono in questo contesto bastevoli indizi che indicano minacce ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che pertanto, non vi sono sufficienti indizi concreti che lascino presupporre, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, il realizzarsi di seri pregiudizi nei confronti del qui ricorrente, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente ritiene che anche tale conclusione debba essere disattesa, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Turchia, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che inoltre, nonostante attualmente la congiuntura in Turchia risulti essere piuttosto tesa (cfr. sentenza del Tribunale D-5396 del 29 luglio 2016 consid. 9.4.1), non si può concludere che nel paese viga una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che fatte salve le provincie di Hakkari e Sirnak, al confine con Siria e Iran, si può oggi come prima partire dal presupposto che l'esecuzione dell'allontanamento verso la Turchia sia ragionevolmente esigibile anche per le persone di etnia curda (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 - 9.6 e tra le tante sentenza del Tribunale D-7523/2015 del 12 febbraio 2018, consid. 6.5); che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, che proviene dalla provincia di Gaziantep, ovvero da una regione non contemplata nella summenzionata giurisprudenza, e che non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali (cfr. decisione impugnata, III.2), è da considerarsi pure ragionevolmente esigibile, che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 27 maggio 2021, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 27 maggio 2021.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: