Esecuzione dell'allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame)
Sachverhalt
I. Antefatti A. Il 18 settembre 2008, A._______, cittadino iracheno di etnia curda, ha depositato in Svizzera una domanda d'asilo. Sentito sui motivi d'asilo il richiedente ha dichiarato di essere nato e cresciuto a Tilkaif in provincia di Mosul e di essere espatriato a seguito dell'uccisione del fratello B._______, soldato dell'esercito del Partito Democratico del Kurdistan (PDK), da parte dei terroristi. L'interessato avrebbe infatti temuto di subire la stessa sorte se fosse rimasto nel paese d'origine (cfr. verbale di audizione dell'8 ottobre 2008 e del 9 febbraio 2009). A sostegno della propria domanda d'asilo il richiedente ha allegato una copia della propria carta d'identità rilasciata a Mosul il 20 settembre 2007. B. In data 14 luglio 2009, il richiedente ha ritirato la propria domanda d'asilo sostenendo che sarebbe dovuto rientrare in patria a visitare la madre malata (cfr. atti A10/1 e A13/1). C. Nell'ambito della domanda di sostegno all'esecuzione dell'allontanamento da lui presentata, il richiedente ha indicato essere originario di Amadiya, in provincia di Dohuk. A riprova della sua provenienza da Amadiya egli ha parimenti allegato copia del certificato di nazionalità iracheno, della carta d'identità e della patente di guida. Nella medesima circostanza egli ha inoltre indicato voler fare ritorno a C._______, sempre nella provincia di Dohuk, presso il fratello B._______ (cfr. atto V1). D. Con scritto del 24 agosto 2009, l'Ufficio federale della migrazione (UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha notificato lo stralcio dai ruoli della procedura d'asilo in oggetto. E. Il 9 settembre 2009, il richiedente ha chiesto la riapertura della propria procedura d'asilo, specificando che la madre sarebbe nel frattempo deceduta e che, pertanto, non avrebbe più avuto ragione di rientrare in Iraq (cfr. atto A13/1). L'UFM ha quindi riaperto la procedura d'asilo in questione il 14 ottobre 2009. F. Il 25 ottobre 2012, al fine di determinare la regione di provenienza dell'interessato, questi è stato sottoposto ad un'analisi condotta da esperti commissionati dall'UFM (esame LINGUA). G. Con decisione del 21 febbraio 2014, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato ed ha pronunciato l'allontanamento del medesimo dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile. In tale decisione l'UFM ha segnatamente considerato fittizie le dichiarazioni del ricorrente in merito alla sua provenienza da Mosul, stanti le allegazioni ed i mezzi di prova contraddittori fatti valere nell'ambito della procedura di sostegno all'esecuzione dell'allontanamento. Allo stesso modo, è giunta alla conclusione che la carta d'identità indicante Tilkaif quale luogo d'origine fosse il risultato di una falsificazione. H. Conseguentemente al ricorso dell'interessato, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha confermato la decisione dell'autorità di prime cure con sentenza dell'8 aprile 2015 e di cui al ruolo D-1693/2014. I. I.a Il 5 ottobre 2015 A._______ ha postulato il rilascio di un permesso di dimora presso le competenti autorità cantonali. Il 15 dicembre 2015 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione del Cantone Ticino (in seguito: SPOP) ha preavvisato favorevolmente il riconoscimento di un caso personale particolarmente grave in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (RS 142.31), trasmettendo l'incarto alla SEM per approvazione. I.b In data 29 marzo 2016 la SEM ha negato l'approvazione alla summenzionata richiesta di rilascio non ritendendo in specie adempiute le condizioni per il riconoscimento di un grave caso di rigore. I.c Anche in tale ambito, la decisione dell'autorità di prima istanza è stata integralmente avallata dal Tribunale con sentenza del 22 marzo 2017 (F-2683/2016). II. Riesame A. Il 26 ottobre 2017 A._______ ha presentato alla SEM uno scritto intitolato istanza di riesame e sospensione dell'allontanamento. B. Con decisione del 12 dicembre 2017, l'autorità di prime cure ha qualificato l'istanza in questione quale domanda d'asilo multipla stralciandola dai ruoli senza ulteriori formalità. C. Il 28 dicembre 2017, il ricorrente si è nuovamente rivolto alla SEM ribadendo la necessità di procedere ad un riesame quanto all'esecuzione dell'allontanamento in ragione dell'esistenza di nuovi impedimenti.L'autorità di prima istanza, con decisione del 22 gennaio 2018 e dopo aver concluso quanto all'inesistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, ha respinto la domanda di riesame confermando l'esecutività del provvedimento del 21 febbraio 2014. D. Il 15 febbraio 2018 il ricorrente è insorto dinanzi al Tribunale anche avverso tale decisione chiedendone l'annullamento e la pronuncia dell'ammissione provvisoria in suo favore per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Contestualmente egli ha richiesto che al ricorso fosse accordato l'effetto sospensivo. E. Con decisione incidentale del 20 febbraio 2018, il Tribunale ha negato l'effetto sospensivo al gravame invitando nel contempo il ricorrente, che non aveva richiesto alcuna esenzione, a versare un anticipo di CHF 1'500.- a copertura delle presunte spese processuali. Il 7 marzo 2018, il ricorrente ha tempestivamente versato la somma richiesta. F. Il 4 aprile 2018, l'autorità di prima istanza, chiamata ad esprimersi dal Tribunale, ha presentato le proprie osservazioni all'impugnativa. G. Con scritto spontaneo del 2 maggio 2018, la patrocinatrice del ricorrente ha trasmesso al Tribunale un ulteriore mezzo di prova consistente in un articolo di giornale in lingua straniera con relativa traduzione.
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto ricorsuale (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 La LAsi, con l'art. 111b, prevede un disposto specifico circa la procedura di riesame. Giusta l'art. 111b cpv. 1 LAsi, entrato in vigore il 1° febbraio 2014, la domanda di riesame motivata dev'essere indirizzata per iscritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame. Giurisprudenza e dottrina avevano già dedotto un diritto al riesame dall'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. e dall'art. 66 PA, applicabile in ambito di revisione (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1 e relativi riferimenti). Secondo la giurisprudenza, un'autorità non è tenuta a trattare una tale richiesta a meno che essa costituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", vale a dire "una domanda di adattamento".
E. 3.2 Ciò risulta essere il caso quando l'interessato si prevale di un cambiamento notevole delle circostanze (di fatto o di diritto) dal momento della pronuncia della decisione materiale finale (inizialmente corretta) di prima o seconda istanza (DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed ulteriori riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; Karin Scherrer Reber, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2a ed., 2016, ad art. 66 n. 16 seg.), oppure se - laddove non sia stata avviata una procedura ricorsuale o quando quest'ultima si sia saldata con una decisione d'inammissibilità - il ricorrente può avvalersi dei motivi di revisione previsti dall'art. 66 PA (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserodentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173; Kölz/Häner/Bertschi, op. cit. n. 715 segg.),
E. 4.1 Nel caso in disamina, l'interessato, con scritto del 28 dicembre 2017, ha chiesto alla SEM di riesaminare l'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento verso il paese d'origine. Egli ha in particolare allegato che dopo lo svolgimento del referendum sull'indipendenza del Kurdistan, gli aeroporti sarebbero stati chiusi ed i voli in uscita ed in entrata dalle provincie autonome sarebbero stati cancellati sino al 29 dicembre 2017. A suo dire la situazione sarebbe ancor più instabile a seguito delle dimissioni del leader curdo Mas'ud Barzani e dei conseguenti dissapori interni agli stessi curdi. Inoltre, vi sarebbe anche una certa difficoltà nell'approvvigionamento di medicinali. La situazione in loco, osservata con apprensione anche dagli altri stati, equivarrebbe a quella di un paese in preda a violenza generalizzata e/o guerra civile o emergenza medica. A sostegno della sua domanda, egli ha depositato degli articoli di stampa riguardanti la situazione nel Kurdistan iracheno.
E. 4.2 Nella propria decisione del 22 gennaio 2018, la SEM ha respinto la domanda in questione. L'autorità di prime cure, dopo aver precisato che l'interessato proverebbe dalla provincia di Dohuk e non di Erbil, è giunta alla conclusione che nella regione autonoma del Kurdistan non vigerebbe una situazione di violenza generalizzata. Invero, nonostante la situazione del conflitto iracheno sia caratterizzata da una forte volatilità, nella regione autonoma del Kurdistan non prevarrebbe al momento un rischio ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr.
E. 4.3 Nel proprio gravame l'insorgente avversa la valutazione dell'autorità di prime cure. Dopo aver a torto indicato che il ricorrente sarebbe cittadino italiano (sic!), la patrocinatrice dell'insorgente richiama anzitutto i "reports" già prodotti in sede di riesame e contestualmente alla precedente domanda del 26 ottobre 2017. Questi non sarebbero invero stati ritenuti rilevanti dall'autorità di prime cure, senza tuttavia che la stessa abbia fornito una motivazione precisa a tal riguardo. Nel gravame viene quindi prodotto un ulteriore rapporto di una testata giornalistica irachena a conferma delle difficoltà anche mediche in loco. Parimenti è fatto riferimento ai consigli di viaggio del Dipartimento federale degli affari esteri, secondo i quali il paese sarebbe insicuro e giornalmente soggetto ad attacchi dinamitardi e altri atti terroristici. Infine, tutti i "reports" e le sentenze citate dalla SEM si riferirebbero ad un periodo antecedente e non sarebbero pertanto attuali.
E. 5.1 Viste le particolarità del caso di specie, il Tribunale ritiene anzitutto giudizioso osservare quanto segue.
E. 5.2 Come lo si evince dall'esposto fattuale a margine, il ricorrente è giunto in Svizzera ormai diversi anni orsono. Durante il periodo in questione egli ha dimostrato una certa buona volontà nel perseguire obiettivi scolastici e professionali, stringendo altresì legami con cittadini residenti in Ticino, che lo descrivono come una persona ben educata, gentile e dedita al lavoro (si veda sentenza del tribunale F-2683/2016).
E. 5.3 Ora, il Tribunale può comprendere che per queste ragioni l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato possa sembrare disorientante. Il Tribunale non può però fare a meno di sottolineare che in questa sede, oggetto del contendere è solo l'esame dell'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, ovvero, oltre ai casi di impossibilità, di circostanze che rendano un rimpatrio del ricorrente verso Amadiya contrario agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o che comportino per quest'ultimo un pericolo a seguito di una situazione di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Il grado di integrazione dell'interessato rientra al contrario nelle considerazioni delle autorità chiamate ad esprimersi sulle domande volte al rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi; procedura che non è oggetto del presente gravame. Le disposizioni della LAsi non hanno infatti quale scopo quello di eludere la legislazione sulla polizia degli stranieri creando disparità di trattamento con le persone che soggiacerebbero altrimenti a condizioni restrittive per poter soggiornare in Svizzera (cfr. DTF 130 II 39 consid. 3; DTAF 2009/40 precitato consid. 6.1; 2007/45 consid. 4.2; Vuille/Schenk, op. cit., pag. 105 e seg.).
E. 5.4 Ciò posto, va debitamente sottolineato come nel caso di specie sia stata anche la stessa attitudine dell'interessato ad aver contribuito ad allungare la trattazione della domanda d'asilo. Come si evince invero dalle tavole processuali e da quanto esposto negli antefatti, il ricorrente ha un primo momento fornito dichiarazioni non corrispondenti al vero riguardo alla sua origine, legittimandosi anche per il tramite di una copia di un documento, poi rivelatosi un falso. Ciò ha messo quindi l'autorità di prima istanza nella necessità di svolgere ulteriori misure istruttorie onde determinare la sua provenienza. Allo stesso modo, il summenzionato ritiro e la successiva riapertura della procedura d'asilo hanno verosimilmente causato ulteriori differimenti (cfr. fatti esposti in supra A e sentenza del Tribunale D-1693/2014). Per il resto, il ricorrente, sin dalla prima pronuncia di merito del Tribunale, risalente all'8 aprile 2015, risulta soggiornare in Svizzera unicamente grazie alla tolleranza delle autorità cantonali (a questo proposito cfr. in particolare DTAF 2007/45 consid. 4.4) ed in piena conoscenza dell'esistenza di un provvedimento di allontanamento esecutivo nei suoi confronti.
E. 6 Fatte quindi queste debite premesse, il Tribunale constata ora come l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Tale disposto prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.).
E. 7.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
E. 7.2 Nel caso in disamina, visto che il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ne v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque da considerarsi ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 8.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguitati, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).
E. 8.3 Come si è già avuto modo di dire, per quanto riguarda il presente caso, occorre partire dall'assunto che il ricorrente provenga dalla cittadina di Amadiya, in provincia di Dohuk (cfr. supra).
E. 8.4 A tal proposito, il Tribunale ha già avuto modo di determinare che attualmente nelle provincie curde di Dohuk, di Erbil e di Suleimaniya non viga una situazione di violenza generalizzata né tantomeno delle circostanze politiche a tal punto tese da rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza di riferimento E-3737/2015 del 14 dicembre 2015 che ha attualizzato la prassi già stabilita dalla DTAF 2008/5). Inoltre, per costante giurisprudenza, i disordini e le problematiche riconducibili agli strascichi del referendum sull'indipendenza svoltosi il 25 settembre 2017 non sono stati giudicati tali da rimettere in discussione questa valutazione (cfr. sentenza del Tribunale E-5390/2017 del 2 novembre 2017, consid. 10.2). Tale prassi risulta tuttora attuale (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-4167/2016 del 9 aprile 2018 consid. 7.3.4, D-4724/2016 del 15 marzo 2018 consid. 7 e D-129/2018 del 5 febbraio 2018, consid. 9.5).
E. 8.5 Su tali presupposti, le argomentazioni ed i mezzi di prova prodotti dal ricorrente non permettono di confutare tale assunto. La documentazione prodotta è infatti nota al Tribunale e non inficia la valutazione di cui al paragrafo precedente. I consigli di viaggio del Dipartimento federale degli affari esteri, a cui il ricorrente fa riferimento, non vincolano inoltre in alcun modo il Tribunale. Si può dunque anche nel presente caso partire dal presupposto che nella summenzionata regione non viga una situazione di violenza generalizzata né tantomeno delle circostanze apparentabili a guerra, guerra civile o emergenza medica.
E. 8.6 Ciò detto, va rammentato che sempre ai sensi della giurisprudenza attuale, in considerazione della forte sollecitazione delle strutture della regione autonoma curda, occorre prestare particolare attenzione ai fattori individuali. In ossequio a tale postulato, l'esecuzione dell'allontanamento è in principio esigibile per gli uomini giovani, di etnia curda e celibi che risultino in buona salute e provengano da questa regione o vi abbiano vissuto per un lungo periodo, disponendo nel contempo di una rete socio-famigliare o di legami con i partiti dominanti (cfr. sentenze E-3737/2015 e E-4167/2016).
E. 8.7 Sia quel che sia, nel caso di specie, il ricorrente pare ad ogni modo soddisfare i criteri testé elencati. Egli è infatti un giovane di etnia curda senza famigliari a carico e pur non potendo il Tribunale esprimersi in piena cognizione di causa per via delle contraddittorie allegazioni dell'interessato, non vi è inoltre modo di dubitare quanto al fatto ch'egli disponga tuttora di un qualche tipo di parentela nella regione o di legami con i partiti dominanti (cfr. quanto già precedentemente deciso dal Tribunale nella procedura ricorsuale ordinaria; sentenza D-1693/2014 dell'8 aprile 2015 consid. 9.2). Del resto, in sede di riesame, così come nell'ambito della presente procedura ricorsuale, egli si è limitato a contestare l'insussistenza di una situazione di violenza generalizzata senza tuttavia avanzare censure rispetto all'esistenza dei sovraesposti fattori favorevoli. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è pure da reputarsi esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LAsi.
E. 9 Infine, non risultano impedimenti neppure sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi; sentenza E-4167/2016 consid. 7.5; si veda anche l'art. 8 cpv. 4 LAsi e la DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Visto quanto sopra, è a giusto titolo che la SEM ha respinto la domanda di riesame. Di conseguenza risulta anche giustificato l'emolumento di CHF 600.- fissato dall'autorità inferiore in applicazione dell'art. 111d cpv. 1 LAsi. La decisione del 22 gennaio 2018 va dunque confermata ed il ricorso respinto.
E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 1'500.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 7 marzo 2018.
E. 12 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) e non può pertanto essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La pronuncia è dunque definitiva. il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 1'500.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese versato il 7 marzo 2018.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-943/2018 Sentenza del 7 giugno 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Hans Schürch, Daniela Brüschweiler, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Iraq, patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame); decisione della SEM del 22 gennaio 2018 / N (...). Fatti: I. Antefatti A. Il 18 settembre 2008, A._______, cittadino iracheno di etnia curda, ha depositato in Svizzera una domanda d'asilo. Sentito sui motivi d'asilo il richiedente ha dichiarato di essere nato e cresciuto a Tilkaif in provincia di Mosul e di essere espatriato a seguito dell'uccisione del fratello B._______, soldato dell'esercito del Partito Democratico del Kurdistan (PDK), da parte dei terroristi. L'interessato avrebbe infatti temuto di subire la stessa sorte se fosse rimasto nel paese d'origine (cfr. verbale di audizione dell'8 ottobre 2008 e del 9 febbraio 2009). A sostegno della propria domanda d'asilo il richiedente ha allegato una copia della propria carta d'identità rilasciata a Mosul il 20 settembre 2007. B. In data 14 luglio 2009, il richiedente ha ritirato la propria domanda d'asilo sostenendo che sarebbe dovuto rientrare in patria a visitare la madre malata (cfr. atti A10/1 e A13/1). C. Nell'ambito della domanda di sostegno all'esecuzione dell'allontanamento da lui presentata, il richiedente ha indicato essere originario di Amadiya, in provincia di Dohuk. A riprova della sua provenienza da Amadiya egli ha parimenti allegato copia del certificato di nazionalità iracheno, della carta d'identità e della patente di guida. Nella medesima circostanza egli ha inoltre indicato voler fare ritorno a C._______, sempre nella provincia di Dohuk, presso il fratello B._______ (cfr. atto V1). D. Con scritto del 24 agosto 2009, l'Ufficio federale della migrazione (UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha notificato lo stralcio dai ruoli della procedura d'asilo in oggetto. E. Il 9 settembre 2009, il richiedente ha chiesto la riapertura della propria procedura d'asilo, specificando che la madre sarebbe nel frattempo deceduta e che, pertanto, non avrebbe più avuto ragione di rientrare in Iraq (cfr. atto A13/1). L'UFM ha quindi riaperto la procedura d'asilo in questione il 14 ottobre 2009. F. Il 25 ottobre 2012, al fine di determinare la regione di provenienza dell'interessato, questi è stato sottoposto ad un'analisi condotta da esperti commissionati dall'UFM (esame LINGUA). G. Con decisione del 21 febbraio 2014, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato ed ha pronunciato l'allontanamento del medesimo dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile. In tale decisione l'UFM ha segnatamente considerato fittizie le dichiarazioni del ricorrente in merito alla sua provenienza da Mosul, stanti le allegazioni ed i mezzi di prova contraddittori fatti valere nell'ambito della procedura di sostegno all'esecuzione dell'allontanamento. Allo stesso modo, è giunta alla conclusione che la carta d'identità indicante Tilkaif quale luogo d'origine fosse il risultato di una falsificazione. H. Conseguentemente al ricorso dell'interessato, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha confermato la decisione dell'autorità di prime cure con sentenza dell'8 aprile 2015 e di cui al ruolo D-1693/2014. I. I.a Il 5 ottobre 2015 A._______ ha postulato il rilascio di un permesso di dimora presso le competenti autorità cantonali. Il 15 dicembre 2015 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione del Cantone Ticino (in seguito: SPOP) ha preavvisato favorevolmente il riconoscimento di un caso personale particolarmente grave in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (RS 142.31), trasmettendo l'incarto alla SEM per approvazione. I.b In data 29 marzo 2016 la SEM ha negato l'approvazione alla summenzionata richiesta di rilascio non ritendendo in specie adempiute le condizioni per il riconoscimento di un grave caso di rigore. I.c Anche in tale ambito, la decisione dell'autorità di prima istanza è stata integralmente avallata dal Tribunale con sentenza del 22 marzo 2017 (F-2683/2016). II. Riesame A. Il 26 ottobre 2017 A._______ ha presentato alla SEM uno scritto intitolato istanza di riesame e sospensione dell'allontanamento. B. Con decisione del 12 dicembre 2017, l'autorità di prime cure ha qualificato l'istanza in questione quale domanda d'asilo multipla stralciandola dai ruoli senza ulteriori formalità. C. Il 28 dicembre 2017, il ricorrente si è nuovamente rivolto alla SEM ribadendo la necessità di procedere ad un riesame quanto all'esecuzione dell'allontanamento in ragione dell'esistenza di nuovi impedimenti.L'autorità di prima istanza, con decisione del 22 gennaio 2018 e dopo aver concluso quanto all'inesistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, ha respinto la domanda di riesame confermando l'esecutività del provvedimento del 21 febbraio 2014. D. Il 15 febbraio 2018 il ricorrente è insorto dinanzi al Tribunale anche avverso tale decisione chiedendone l'annullamento e la pronuncia dell'ammissione provvisoria in suo favore per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Contestualmente egli ha richiesto che al ricorso fosse accordato l'effetto sospensivo. E. Con decisione incidentale del 20 febbraio 2018, il Tribunale ha negato l'effetto sospensivo al gravame invitando nel contempo il ricorrente, che non aveva richiesto alcuna esenzione, a versare un anticipo di CHF 1'500.- a copertura delle presunte spese processuali. Il 7 marzo 2018, il ricorrente ha tempestivamente versato la somma richiesta. F. Il 4 aprile 2018, l'autorità di prima istanza, chiamata ad esprimersi dal Tribunale, ha presentato le proprie osservazioni all'impugnativa. G. Con scritto spontaneo del 2 maggio 2018, la patrocinatrice del ricorrente ha trasmesso al Tribunale un ulteriore mezzo di prova consistente in un articolo di giornale in lingua straniera con relativa traduzione. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto ricorsuale (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La LAsi, con l'art. 111b, prevede un disposto specifico circa la procedura di riesame. Giusta l'art. 111b cpv. 1 LAsi, entrato in vigore il 1° febbraio 2014, la domanda di riesame motivata dev'essere indirizzata per iscritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame. Giurisprudenza e dottrina avevano già dedotto un diritto al riesame dall'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. e dall'art. 66 PA, applicabile in ambito di revisione (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1 e relativi riferimenti). Secondo la giurisprudenza, un'autorità non è tenuta a trattare una tale richiesta a meno che essa costituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", vale a dire "una domanda di adattamento". 3.2 Ciò risulta essere il caso quando l'interessato si prevale di un cambiamento notevole delle circostanze (di fatto o di diritto) dal momento della pronuncia della decisione materiale finale (inizialmente corretta) di prima o seconda istanza (DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed ulteriori riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; Karin Scherrer Reber, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2a ed., 2016, ad art. 66 n. 16 seg.), oppure se - laddove non sia stata avviata una procedura ricorsuale o quando quest'ultima si sia saldata con una decisione d'inammissibilità - il ricorrente può avvalersi dei motivi di revisione previsti dall'art. 66 PA (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserodentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173; Kölz/Häner/Bertschi, op. cit. n. 715 segg.), 4. 4.1 Nel caso in disamina, l'interessato, con scritto del 28 dicembre 2017, ha chiesto alla SEM di riesaminare l'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento verso il paese d'origine. Egli ha in particolare allegato che dopo lo svolgimento del referendum sull'indipendenza del Kurdistan, gli aeroporti sarebbero stati chiusi ed i voli in uscita ed in entrata dalle provincie autonome sarebbero stati cancellati sino al 29 dicembre 2017. A suo dire la situazione sarebbe ancor più instabile a seguito delle dimissioni del leader curdo Mas'ud Barzani e dei conseguenti dissapori interni agli stessi curdi. Inoltre, vi sarebbe anche una certa difficoltà nell'approvvigionamento di medicinali. La situazione in loco, osservata con apprensione anche dagli altri stati, equivarrebbe a quella di un paese in preda a violenza generalizzata e/o guerra civile o emergenza medica. A sostegno della sua domanda, egli ha depositato degli articoli di stampa riguardanti la situazione nel Kurdistan iracheno. 4.2 Nella propria decisione del 22 gennaio 2018, la SEM ha respinto la domanda in questione. L'autorità di prime cure, dopo aver precisato che l'interessato proverebbe dalla provincia di Dohuk e non di Erbil, è giunta alla conclusione che nella regione autonoma del Kurdistan non vigerebbe una situazione di violenza generalizzata. Invero, nonostante la situazione del conflitto iracheno sia caratterizzata da una forte volatilità, nella regione autonoma del Kurdistan non prevarrebbe al momento un rischio ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. 4.3 Nel proprio gravame l'insorgente avversa la valutazione dell'autorità di prime cure. Dopo aver a torto indicato che il ricorrente sarebbe cittadino italiano (sic!), la patrocinatrice dell'insorgente richiama anzitutto i "reports" già prodotti in sede di riesame e contestualmente alla precedente domanda del 26 ottobre 2017. Questi non sarebbero invero stati ritenuti rilevanti dall'autorità di prime cure, senza tuttavia che la stessa abbia fornito una motivazione precisa a tal riguardo. Nel gravame viene quindi prodotto un ulteriore rapporto di una testata giornalistica irachena a conferma delle difficoltà anche mediche in loco. Parimenti è fatto riferimento ai consigli di viaggio del Dipartimento federale degli affari esteri, secondo i quali il paese sarebbe insicuro e giornalmente soggetto ad attacchi dinamitardi e altri atti terroristici. Infine, tutti i "reports" e le sentenze citate dalla SEM si riferirebbero ad un periodo antecedente e non sarebbero pertanto attuali. 5. 5.1 Viste le particolarità del caso di specie, il Tribunale ritiene anzitutto giudizioso osservare quanto segue. 5.2 Come lo si evince dall'esposto fattuale a margine, il ricorrente è giunto in Svizzera ormai diversi anni orsono. Durante il periodo in questione egli ha dimostrato una certa buona volontà nel perseguire obiettivi scolastici e professionali, stringendo altresì legami con cittadini residenti in Ticino, che lo descrivono come una persona ben educata, gentile e dedita al lavoro (si veda sentenza del tribunale F-2683/2016). 5.3 Ora, il Tribunale può comprendere che per queste ragioni l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato possa sembrare disorientante. Il Tribunale non può però fare a meno di sottolineare che in questa sede, oggetto del contendere è solo l'esame dell'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, ovvero, oltre ai casi di impossibilità, di circostanze che rendano un rimpatrio del ricorrente verso Amadiya contrario agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o che comportino per quest'ultimo un pericolo a seguito di una situazione di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Il grado di integrazione dell'interessato rientra al contrario nelle considerazioni delle autorità chiamate ad esprimersi sulle domande volte al rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi; procedura che non è oggetto del presente gravame. Le disposizioni della LAsi non hanno infatti quale scopo quello di eludere la legislazione sulla polizia degli stranieri creando disparità di trattamento con le persone che soggiacerebbero altrimenti a condizioni restrittive per poter soggiornare in Svizzera (cfr. DTF 130 II 39 consid. 3; DTAF 2009/40 precitato consid. 6.1; 2007/45 consid. 4.2; Vuille/Schenk, op. cit., pag. 105 e seg.). 5.4 Ciò posto, va debitamente sottolineato come nel caso di specie sia stata anche la stessa attitudine dell'interessato ad aver contribuito ad allungare la trattazione della domanda d'asilo. Come si evince invero dalle tavole processuali e da quanto esposto negli antefatti, il ricorrente ha un primo momento fornito dichiarazioni non corrispondenti al vero riguardo alla sua origine, legittimandosi anche per il tramite di una copia di un documento, poi rivelatosi un falso. Ciò ha messo quindi l'autorità di prima istanza nella necessità di svolgere ulteriori misure istruttorie onde determinare la sua provenienza. Allo stesso modo, il summenzionato ritiro e la successiva riapertura della procedura d'asilo hanno verosimilmente causato ulteriori differimenti (cfr. fatti esposti in supra A e sentenza del Tribunale D-1693/2014). Per il resto, il ricorrente, sin dalla prima pronuncia di merito del Tribunale, risalente all'8 aprile 2015, risulta soggiornare in Svizzera unicamente grazie alla tolleranza delle autorità cantonali (a questo proposito cfr. in particolare DTAF 2007/45 consid. 4.4) ed in piena conoscenza dell'esistenza di un provvedimento di allontanamento esecutivo nei suoi confronti.
6. Fatte quindi queste debite premesse, il Tribunale constata ora come l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Tale disposto prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). 7. 7.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 7.2 Nel caso in disamina, visto che il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ne v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque da considerarsi ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). 8. 8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguitati, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 8.3 Come si è già avuto modo di dire, per quanto riguarda il presente caso, occorre partire dall'assunto che il ricorrente provenga dalla cittadina di Amadiya, in provincia di Dohuk (cfr. supra). 8.4 A tal proposito, il Tribunale ha già avuto modo di determinare che attualmente nelle provincie curde di Dohuk, di Erbil e di Suleimaniya non viga una situazione di violenza generalizzata né tantomeno delle circostanze politiche a tal punto tese da rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza di riferimento E-3737/2015 del 14 dicembre 2015 che ha attualizzato la prassi già stabilita dalla DTAF 2008/5). Inoltre, per costante giurisprudenza, i disordini e le problematiche riconducibili agli strascichi del referendum sull'indipendenza svoltosi il 25 settembre 2017 non sono stati giudicati tali da rimettere in discussione questa valutazione (cfr. sentenza del Tribunale E-5390/2017 del 2 novembre 2017, consid. 10.2). Tale prassi risulta tuttora attuale (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-4167/2016 del 9 aprile 2018 consid. 7.3.4, D-4724/2016 del 15 marzo 2018 consid. 7 e D-129/2018 del 5 febbraio 2018, consid. 9.5). 8.5 Su tali presupposti, le argomentazioni ed i mezzi di prova prodotti dal ricorrente non permettono di confutare tale assunto. La documentazione prodotta è infatti nota al Tribunale e non inficia la valutazione di cui al paragrafo precedente. I consigli di viaggio del Dipartimento federale degli affari esteri, a cui il ricorrente fa riferimento, non vincolano inoltre in alcun modo il Tribunale. Si può dunque anche nel presente caso partire dal presupposto che nella summenzionata regione non viga una situazione di violenza generalizzata né tantomeno delle circostanze apparentabili a guerra, guerra civile o emergenza medica. 8.6 Ciò detto, va rammentato che sempre ai sensi della giurisprudenza attuale, in considerazione della forte sollecitazione delle strutture della regione autonoma curda, occorre prestare particolare attenzione ai fattori individuali. In ossequio a tale postulato, l'esecuzione dell'allontanamento è in principio esigibile per gli uomini giovani, di etnia curda e celibi che risultino in buona salute e provengano da questa regione o vi abbiano vissuto per un lungo periodo, disponendo nel contempo di una rete socio-famigliare o di legami con i partiti dominanti (cfr. sentenze E-3737/2015 e E-4167/2016). 8.7 Sia quel che sia, nel caso di specie, il ricorrente pare ad ogni modo soddisfare i criteri testé elencati. Egli è infatti un giovane di etnia curda senza famigliari a carico e pur non potendo il Tribunale esprimersi in piena cognizione di causa per via delle contraddittorie allegazioni dell'interessato, non vi è inoltre modo di dubitare quanto al fatto ch'egli disponga tuttora di un qualche tipo di parentela nella regione o di legami con i partiti dominanti (cfr. quanto già precedentemente deciso dal Tribunale nella procedura ricorsuale ordinaria; sentenza D-1693/2014 dell'8 aprile 2015 consid. 9.2). Del resto, in sede di riesame, così come nell'ambito della presente procedura ricorsuale, egli si è limitato a contestare l'insussistenza di una situazione di violenza generalizzata senza tuttavia avanzare censure rispetto all'esistenza dei sovraesposti fattori favorevoli. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è pure da reputarsi esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LAsi.
9. Infine, non risultano impedimenti neppure sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi; sentenza E-4167/2016 consid. 7.5; si veda anche l'art. 8 cpv. 4 LAsi e la DTAF 2008/34 consid. 12).
10. Visto quanto sopra, è a giusto titolo che la SEM ha respinto la domanda di riesame. Di conseguenza risulta anche giustificato l'emolumento di CHF 600.- fissato dall'autorità inferiore in applicazione dell'art. 111d cpv. 1 LAsi. La decisione del 22 gennaio 2018 va dunque confermata ed il ricorso respinto.
11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 1'500.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 7 marzo 2018.
12. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) e non può pertanto essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La pronuncia è dunque definitiva. il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 1'500.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese versato il 7 marzo 2018.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: