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D-1693/2014

D-1693/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-04-08 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. Il 18 settembre 2013, A._______, cittadino iracheno di etnia curda, ha depositato in Svizzera una domanda d'asilo. Sentito sui motivi d'asilo il richiedente ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbale di audizione dell'8 ottobre 2008 [di seguito: verbale 1] e del 9 febbraio 2009 [di seguito: verbale 2]), di essere nato e cresciuto a B._______ (provincia di Mosul, Iraq) e di essere espatriato a seguito dell'uccisione del fratello, soldato dell'esercito del Partito Democratico del Kurdistan (PDK), da parte dei terroristi. L'interessato avrebbe infatti temuto di subire la stessa sorte se fosse rimasto nel paese d'origine. A sostegno della propria domanda d'asilo il richiedente ha allegato la propria carta d'identità rilasciata a Mosul il 20 settembre 2007. B. B.a In data 14 luglio 2009, il richiedente ha ritirato la propria domanda d'asilo sostenendo che sarebbe dovuto rientrare in patria a visitare la madre malata (cfr. atti A10/1 e A13/1). B.b Con scritto del 24 agosto 2009, l'Ufficio federale della migrazione (UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha notificato lo stralcio dai ruoli della procedura d'asilo in oggetto. C. C.a Il 9 settembre 2009, il richiedente ha chiesto la riapertura della propria procedura d'asilo, specificando che la madre sarebbe nel frattempo deceduta e che, pertanto, non avrebbe più avuto ragione di rientrare in Iraq (cfr. atto A13/1). C.b Con scritto del 14 ottobre 2009, l'UFM ha accolto la domanda di riapertura della procedura d'asilo in oggetto. D. Il 25 ottobre 2012, al fine di determinare la regione di provenienza dell'interessato, questi è stato sottoposto ad un'analisi condotta da esperti commissionati dall'UFM (di seguito: esame LINGUA; atto A19/7). E. Con decisione del 21 febbraio 2014, notificata al richiedente il 26 febbraio 2014 (cfr. Atto 23/1), l'UFM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato ed ha pronunciato l'allontanamento del medesimo dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile. F. Con ricorso del 28 marzo 2014 (cfr. timbro sul plico raccomandato; data d'entrata: 31 marzo 2014), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Egli ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, nonché la concessione dell'asilo ed il riconoscimento della qualità di rifugiato. Sussidiariamente ha postulato la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione. Il ricorrente ha altresì chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria. Infine ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. G. Con decisione incidentale del 10 aprile 2014, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente e chiesto al medesimo il versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese giudiziarie entro il 28 aprile 2014. H. In data 23 aprile 2014, l'insorgente ha tempestivamente versato il succitato anticipo spese al Tribunale. I. Il 20 novembre 2014, il Tribunale ha trasmesso all'autorità inferiore, per conoscenza, una copia del ricorso. Nel contempo ha invitato la medesima ha volere trasmettere le sue osservazioni. J. In data 2 dicembre 2014, l'UFM ha trasmesso al Tribunale le proprie osservazioni al ricorso. K. In data 10 dicembre 2014, il Tribunale ha trasmesso per conoscenza al ricorrente le osservazioni dell'UFM invitandolo nel contempo ad una presa di posizione. L. Il 30 dicembre 2014, l'insorgente ha trasmesso al Tribunale la propria replica, allegando alla medesima la copia dei propri documenti nonché estratti di articoli di internet relativi alla situazione nel paese d'origine. M. Con scritto del 7 gennaio 2015, il Tribunale ha trasmesso per conoscenza alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) la summenzionata replica ed i relativi allegati, invitando nel contempo la medesima ad una presa di posizione in merito. N. Il 20 gennaio 2015, la SEM ha trasmesso al Tribunale la propria duplica. O. Con scritto del 21 gennaio 2015, il Tribunale ha inviato per conoscenza la succitata duplica al ricorrente, concedendo nel contempo al medesimo la facoltà di esprimersi in merito. P. Con scritto del 3 febbraio 2015, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale le proprie osservazioni relative alla summenzionata duplica. Egli ha altresì allegato fotografie di presunti conoscenti dell'insorgente che sarebbero morti nel paese d'origine. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA). Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Preliminarmente il Tribunale ricorda che il 1° febbraio 2014 è entrata in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea federale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo del 26 giugno 1998. Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono rette dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie. In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizioni transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale applica il nuovo diritto.

E. 3 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione d'un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

E. 4 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti. Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 5 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.1 e relativi riferimenti; 2011/51 consid. 6.2). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.1 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. ibidem). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 6.1 Nella decisione impugnata l'UFM ha innanzitutto rilevato una contraddizione circa l'origine declinata dal ricorrente. In particolare questi avrebbe dapprima affermato di essere nato e cresciuto a B.______ (provincia di Mosul) allorché, nell'ambito del ritiro della propria domanda d'asilo, egli avrebbe invece dichiarato di essere nato e cresciuto a C._______ (provincia di Dohuk). In virtù di queste ultime allegazioni, l'UFM ha pertanto ritenuto Dohuk quale luogo di origine dell'insorgente, anche perché egli avrebbe presentato la copia di nuovi documenti i quali attesterebbero questa nuova versione. Per ciò che concerne il merito dei motivi d'asilo, l'autorità ritiene che questi non sarebbero verosimili in ragione delle dichiarazioni contradditorie che il ricorrente avrebbe reso circa la morte del fratello e della madre. In particolare, egli avrebbe sostenuto di essere fuggito a seguito dell'uccisione del fratello D._______ per mano dei terroristi. Tuttavia, in occasione del programma di aiuto al ritorno in Iraq a seguito del precedente ritiro della propria domanda d'asilo, l'insorgente avrebbe smentito la morte del fratello D._______ indicando di volere tornare nel paese d'origine proprio presso quest'ultimo. Allo stesso modo, malgrado il ricorrente avesse precedentemente dichiarato il decesso della madre nel 2006, il medesimo avrebbe per contro giustificato il ritiro della procedura d'asilo inoltrata nel settembre del 2009, con la necessità di visitare la madre malata. L'UFM ha inoltre considerato ragionevolmente esigibile l'allontanamento dell'interessato verso il paese d'origine, ritenuto che questi proverrebbe da una delle tre regioni del Kurdistan iracheno e che, grazie all'attività di soldato nell'esercito del PDK del fratello, avrebbe contatti con le autorità curde.

E. 6.2 Nel ricorso l'insorgente ribadisce di essere espatriato a causa dell'uccisione del fratello ad opera dei terroristi, aggiungendo tuttavia di avere anch'egli lavorato per il PDK come il fratello, in particolare per i servizi segreti di tale partito. Egli non avrebbe rivelato tale aspetto in quanto avrebbe temuto per la propria vita. Per ciò che riguarda la pretesa contraddizione rilevata dall'UFM in merito alla morte del fratello, il ricorrente precisa che egli avrebbe unicamente fornito alle autorità svizzere il numero di telefono del fratello D._______, ma che ciò non significherebbe che questo sarebbe in vita. Egli sostiene infatti che il contatto telefonico del fratello sarebbe ora utilizzato dalla sorella. Per ciò che concerne la morte della madre, egli ribadisce che sarebbe avvenuta nel 2006, senza tuttavia essere in grado di spiegare perché avrebbe indicato di volere tornare in iraq per visitare la madre malata. A suo dire, il motivo per cui sarebbe voluto rientrare nel paese d'origine, sarebbe riconducibile ad un grave incidente automobilistico che sarebbe occorso alla sorella, la quale in seguito si sarebbe ristabilita privando di interesse la sua domanda di ritiro della procedura d'asilo. In merito alla sua origine, l'insorgente ammette di avere inizialmente mentito e conferma di provenire da C._______, nella provincia di Dohuk. In merito alla situazione generale nel Nord del Iraq, il ricorrente osserva che, sebben sarebbe migliore rispetto al resto del paese, la sua situazione personale metterebbe comunque a repentaglio la sua vita in caso di rimpatrio. Infine, l'insorgente chiede che venga presa in considerazione la sua buona integrazione in Svizzera, la quale sarebbe provata dalla documentazione allegata al ricorso.

E. 6.3 Nella sua risposta del 2 dicembre 2014, l'UFM si è limitato a rilevare che il ricorso non conterrebbe alcun elemento o mezzo di prova in grado di giustificare una modificazione della propria presa di posizione.

E. 6.4 Nella replica del 30 dicembre 2014, l'insorgente fa valere che negli ultimi mesi la situazione generale del Nord dell'Iraq sarebbe drasticamente peggiorata a causa della presenza dell'autoproclamato Stato Islamico (IS), tant'è che anche il sito internet della Confederazione sconsiglierebbe qualsiasi viaggio nel suo paese d'origine.

E. 6.5 Con duplica del 20 gennaio 2015, la SEM osserva che la zona maggiormente toccata dal conflitto sarebbe quella del centro e del sud del paese, allorché la Regione Autonoma del Kurdistan (ARK) non sarebbe praticamente toccata. Infatti, gli scontri tra l'IS ed i Peshmerga curdi si concentrerebbero nella provincia di Ninawa attorno a Mosul, Zumar, Sindschar e a sud di Kirkuk. Le autorità curde avrebbero raddoppiato la vigilanza, accentuato le misure di sicurezza e sarebbero riuscite a conquistare nuove zone all'esterno dell'ARK. Visto quanto precede, la SEM ritiene che nelle quattro provincie del Kurdistan iracheno non vigerebbe una situazione di violenza generalizzata e, pertanto, l'allontanamento verso questi territori rimarrebbe ragionevolmente esigibile. Tale valutazione sarebbe inoltre conforme alla prassi di vari paesi europei in materia di allontanamento. Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, non vi sarebbero nemmeno motivi personali contrari all'allontanamento di quest'ultimo. Egli è infatti giovane, scolarizzato e vanterebbe esperienze lavorative in patria e in Svizzera. Nel paese d'origine, inoltre, potrebbe contare sull'aiuto del fratello residente nella provincia di Dohuk.

E. 6.6 Con ulteriori osservazioni del 3 febbraio 2015, l'insorgente osserva che l'arrivo di oltre mezzo milione di profughi nel Nord dell'Iraq avrebbe creato grossi problemi per quanto riguarda la sicurezza e la possibilità di condurre una vita dignitosa. Egli allega inoltre delle fotografie di presunti conoscenti che sarebbero stati uccisi nel paese d'origine a seguito degli scontri con l'IS e che dimostrerebbero che la sua stessa vita sarebbe in pericolo in caso di rientro in Iraq.

E. 7 Il Tribunale osserva che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dall'insorgente si esauriscono in affermazioni contraddittorie, stereotipate e non corroborate da elementi consistenti, motivo per cui i motivi d'asilo a sostegno della presente procedura risultano essere inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. In particolare, il ricorrente non ha saputo rendere credibile l'elemento principale del proprio racconto, l'assassinio del fratello ad opera dei terroristi. Egli si è infatti limitato a fornire una descrizione generica e stereotipata di tale circostanza, affermando, in maniera del tutto generica, che il fratello sarebbe stato trovato morto con segni di strangolamento e coltellate sul suo corpo e, aggiungendo, che sul cadavere sarebbero stati trovati dei fogli con messaggi minatori scritti da parte di un non meglio specificato gruppo terroristico. Malgrado la pochezza di dettagli forniti, l'insorgente non ha saputo evitare numerose e palesi contraddizioni circa la morte stessa del fratello e le circostanze in cui ne sarebbe venuto a conoscenza. In questo senso si fa notare che, in occasione della prima audizione, l'interessato ha dichiarato che sul corpo del fratello sarebbero stati trovati dei fogli, lasciando intendere che si sarebbe trattato di più fogli (cfr. verbale 1, pag. 5), allorché, nella seconda audizione, egli ha citato la presenza di un solo foglio (cfr. verbale 2, Q38, pag. 5). Sempre in merito a tale aspetto, egli ha dapprima sostenuto che i fogli ritrovati non sarebbero stati firmati (cfr. verbale 1, pag. 5), per contro, nella seconda audizione, ha riferito che sul foglio vi sarebbe stata la firma di "Ansar Al-Sunna" oppure "Jund Al-Islam" (cfr. verbale 2, Q59, pag. 6). Reso attento su tale contraddizione, egli si giustificato sostenendo che vi sarebbe stata la firma del gruppo terroristico ma non di persone specifiche (cfr. verbale 2, Q60-61, pagg. 6 e 7). Questa giustificazione tuttavia non risulta essere credibile dal momento che, alla domanda postagli nel corso della prima audizione su chi avesse scritto tali fogli, egli ha completamente omesso di citare la firma dei due gruppi terroristici summenzionati (cfr. verbale 1, pag. 5). Il ricorrente ha inoltre reso due versioni differenti circa il modo in cui sarebbe stato informato del ritrovamento del corpo. Infatti, se in occasione della prima audizione ha dichiarato che sarebbe stato convocato dal comando militare (cfr. verbale 1, pag. 4), nella seconda audizione ha affermato che il tenente colonnello sarebbe venuto personalmente a casa sua per informarlo del ritrovamento del corpo (cfr. verbale 2, Q38, pag. 5). Reso attento su tale aspetto, l'insorgente ha riferito, in maniera poco credibile, che il tenente colonnello si sarebbe presentato personalmente a casa sua dicendogli che avrebbe dovuto andare con lui (cfr. verbale 2, Q73, pag. 7). Oltre a tali contraddizioni l'insorgente, nel corso della procedura di aiuto al ritorno da lui stesso avviata, ha scritto sul relativo modulo di iscrizione, di volere tornare a E._______ presso il fratello, smentendo di fatto la morte di quest'ultimo (cfr. atto V1/10, pag. 7). Anche in questo caso la giustificazione resa dal ricorrente, ovvero che egli avrebbe indicato unicamente il numero di telefono del fratello ma che tale contatto sarebbe ora utilizzato dalla sorella, risulta essere una mera affermazione di parte resa a posteriori per cercare di giustificare l'evidente contraddizione resa in corso di procedura. Se tale numero fosse realmente utilizzato dalla sorella, infatti, non si capisce per quale motivo egli avrebbe dovuto indicare il nome del fratello deceduto. In realtà dagli atti si evince chiaramente come il ricorrente abbia più volte mentito alle autorità svizzere per i bisogni di causa. Un ulteriore esempio risulta dalle versioni contradditorie rese circa le motivazioni che lo avrebbero spinto a ritirare la sua domanda d'asilo. Egli nel 2009 ha infatti dichiarato di avere ritirato la propria domanda d'asilo in quanto avrebbe voluto tornare in Iraq per visitare la madre gravemente malata (cfr. Atto A13/1), tuttavia, secondo le sue dichiarazioni rese nel corso della prima audizione, la madre sarebbe deceduta già nel 2006 (cfr. verbale 1, pag. 3). Confrontato su tale incongruenza l'insorgente non ha saputo fornire alcuna valida spiegazione (cfr. ricorso, pag. 4). Nondimeno, l'interessato ha fornito una nuova versione dei propri motivi d'asilo in sede di ricorso, affermando per la prima volta che anch'egli sarebbe stato al servizio del PDK quale membro dei servizi segreti e che non avrebbe mai svelato tale circostanza per timore. Quanto all'integrazione di successo dell'interessato, il Tribunale osserva che questo elemento, seppur meritevole, non è decisivo nel merito della presente procedura d'asilo. A maggior ragione, le conoscenze professionali acquisite in Svizzera, potranno essergli di vantaggio per il suo reinserimento professionale nel paese d'origine. Anche la documentazione allegata in corso di procedura non è tale da permettere una diversa valutazione della fattispecie. In particolare gli articoli di stampa attestano unicamente la difficile situazione generale in Iraq, peraltro conosciuta dal Tribunale, ma non forniscono un'analisi completa circa le reali possibilità di allontanamento del ricorrente. Le fotografie di presunti conoscenti dell'insorgente deceduti in guerra, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non permettono di certificare l'esistenza di un pericolo serio e concreto per quest'ultimo in caso di ritorno in patria. A maggior ragione ritenuto che tali fotografie si riferiscono a soldati impiegati al fronte. In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 9 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).

E. 9.1 Nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, per gli stessi motivi citati al considerando 7, pagg. 8-10 della presente sentenza, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento in Iraq ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti contrari alle disposizioni sopraccitate. Pertanto, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile.

E. 9.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Si tratta, dunque, d'esaminare se l'allontanamento dell'insorgente è ragionevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Iraq da un lato, e della sua situazione personale dall'altro. Il ricorrente proviene da una delle quattro provincie del Nord dell'Iraq controllate dal governo regionale curdo, segnatamente dalla provincia di Dohuk. Come giustamente rilevato dalla SEM nella sua presa di posizione del 20 gennaio 2015, non si può attualmente considerare che la situazione generale in tale zona, seppur critica, rappresenti un rischio alla vita del ricorrente ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 della LStr. Infatti, malgrado vi siano stati, e vi siano tutt'ora, violenti scontri tra le forze curde ed i guerriglieri dell'IS, la situazione al confine della regione autonoma del Kurdistan (ARK), e all'interno delle città dell'ARK, risulta essere relativamente tranquilla. Va infatti precisato che tali scontri non avvengono all'interno dell'ARK, bensì prevalentemente nelle provincie di Ninewa e Salah-il-Din (cfr. Alexandra Geiser, SFH, Irak: Sicherheitssituation in der KRG-Region; Berna, 28 ottobre 2014, pagg. 4 e 5; Amnesty International, Annual Report 2014/15 - Iraq). Dal giugno del 2014, circa 400'000 rifugiati interni hanno cercato riparo nella provincia di Dohuk e, dal settembre 2014, sono circa 820'000 i rifugiati che sono fuggiti nell'ARK (cfr. Alexandra Geiser; op. cit.; pagg. 1-2). Sebbene le autorità dell'ARK non siano sempre in grado di fornire un'adeguata sistemazione agli sfollati, non vi è motivo di temere per la sorte del ricorrente. D'altronde egli potrà senz'altro beneficiare del supporto della sorella, con cui mantiene regolari contatti e, ritenuta l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo, anche quella del fratello, da cui, tra l'altro, era intenzionato a fare ritorno in occasione del ritiro della sua domanda d'asilo. Il ricorrente oltretutto ha legami con le autorità del PDK e, pertanto, sarà sicuramente privilegiato nell'ambito del suo reinserimento sociale. Come giustamente osservato dalla SEM, egli è giovane e ha avuto modo di conseguire nel nostro paese una formazione quale parrucchiere che potrà senza dubbio facilitarlo in vista del suo reinserimento professionale in Iraq. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 9.3 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 9.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche su questo punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata.

E. 10 Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.- versato il 23 aprile 2014.

E. 12 La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 600.- versato il 23 aprile 2014.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1693/2014 Sentenza dell'8 aprile 2015 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato il (...), Iraq, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 21 febbraio 2014 / N [...]. Fatti: A. Il 18 settembre 2013, A._______, cittadino iracheno di etnia curda, ha depositato in Svizzera una domanda d'asilo. Sentito sui motivi d'asilo il richiedente ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbale di audizione dell'8 ottobre 2008 [di seguito: verbale 1] e del 9 febbraio 2009 [di seguito: verbale 2]), di essere nato e cresciuto a B._______ (provincia di Mosul, Iraq) e di essere espatriato a seguito dell'uccisione del fratello, soldato dell'esercito del Partito Democratico del Kurdistan (PDK), da parte dei terroristi. L'interessato avrebbe infatti temuto di subire la stessa sorte se fosse rimasto nel paese d'origine. A sostegno della propria domanda d'asilo il richiedente ha allegato la propria carta d'identità rilasciata a Mosul il 20 settembre 2007. B. B.a In data 14 luglio 2009, il richiedente ha ritirato la propria domanda d'asilo sostenendo che sarebbe dovuto rientrare in patria a visitare la madre malata (cfr. atti A10/1 e A13/1). B.b Con scritto del 24 agosto 2009, l'Ufficio federale della migrazione (UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha notificato lo stralcio dai ruoli della procedura d'asilo in oggetto. C. C.a Il 9 settembre 2009, il richiedente ha chiesto la riapertura della propria procedura d'asilo, specificando che la madre sarebbe nel frattempo deceduta e che, pertanto, non avrebbe più avuto ragione di rientrare in Iraq (cfr. atto A13/1). C.b Con scritto del 14 ottobre 2009, l'UFM ha accolto la domanda di riapertura della procedura d'asilo in oggetto. D. Il 25 ottobre 2012, al fine di determinare la regione di provenienza dell'interessato, questi è stato sottoposto ad un'analisi condotta da esperti commissionati dall'UFM (di seguito: esame LINGUA; atto A19/7). E. Con decisione del 21 febbraio 2014, notificata al richiedente il 26 febbraio 2014 (cfr. Atto 23/1), l'UFM ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato ed ha pronunciato l'allontanamento del medesimo dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile. F. Con ricorso del 28 marzo 2014 (cfr. timbro sul plico raccomandato; data d'entrata: 31 marzo 2014), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Egli ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, nonché la concessione dell'asilo ed il riconoscimento della qualità di rifugiato. Sussidiariamente ha postulato la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione. Il ricorrente ha altresì chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria. Infine ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. G. Con decisione incidentale del 10 aprile 2014, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente e chiesto al medesimo il versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese giudiziarie entro il 28 aprile 2014. H. In data 23 aprile 2014, l'insorgente ha tempestivamente versato il succitato anticipo spese al Tribunale. I. Il 20 novembre 2014, il Tribunale ha trasmesso all'autorità inferiore, per conoscenza, una copia del ricorso. Nel contempo ha invitato la medesima ha volere trasmettere le sue osservazioni. J. In data 2 dicembre 2014, l'UFM ha trasmesso al Tribunale le proprie osservazioni al ricorso. K. In data 10 dicembre 2014, il Tribunale ha trasmesso per conoscenza al ricorrente le osservazioni dell'UFM invitandolo nel contempo ad una presa di posizione. L. Il 30 dicembre 2014, l'insorgente ha trasmesso al Tribunale la propria replica, allegando alla medesima la copia dei propri documenti nonché estratti di articoli di internet relativi alla situazione nel paese d'origine. M. Con scritto del 7 gennaio 2015, il Tribunale ha trasmesso per conoscenza alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) la summenzionata replica ed i relativi allegati, invitando nel contempo la medesima ad una presa di posizione in merito. N. Il 20 gennaio 2015, la SEM ha trasmesso al Tribunale la propria duplica. O. Con scritto del 21 gennaio 2015, il Tribunale ha inviato per conoscenza la succitata duplica al ricorrente, concedendo nel contempo al medesimo la facoltà di esprimersi in merito. P. Con scritto del 3 febbraio 2015, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale le proprie osservazioni relative alla summenzionata duplica. Egli ha altresì allegato fotografie di presunti conoscenti dell'insorgente che sarebbero morti nel paese d'origine. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA). Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Preliminarmente il Tribunale ricorda che il 1° febbraio 2014 è entrata in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea federale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo del 26 giugno 1998. Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono rette dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie. In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizioni transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale applica il nuovo diritto.

3. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione d'un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

4. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti. Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.1 e relativi riferimenti; 2011/51 consid. 6.2). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.1 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. ibidem). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 6. 6.1 Nella decisione impugnata l'UFM ha innanzitutto rilevato una contraddizione circa l'origine declinata dal ricorrente. In particolare questi avrebbe dapprima affermato di essere nato e cresciuto a B.______ (provincia di Mosul) allorché, nell'ambito del ritiro della propria domanda d'asilo, egli avrebbe invece dichiarato di essere nato e cresciuto a C._______ (provincia di Dohuk). In virtù di queste ultime allegazioni, l'UFM ha pertanto ritenuto Dohuk quale luogo di origine dell'insorgente, anche perché egli avrebbe presentato la copia di nuovi documenti i quali attesterebbero questa nuova versione. Per ciò che concerne il merito dei motivi d'asilo, l'autorità ritiene che questi non sarebbero verosimili in ragione delle dichiarazioni contradditorie che il ricorrente avrebbe reso circa la morte del fratello e della madre. In particolare, egli avrebbe sostenuto di essere fuggito a seguito dell'uccisione del fratello D._______ per mano dei terroristi. Tuttavia, in occasione del programma di aiuto al ritorno in Iraq a seguito del precedente ritiro della propria domanda d'asilo, l'insorgente avrebbe smentito la morte del fratello D._______ indicando di volere tornare nel paese d'origine proprio presso quest'ultimo. Allo stesso modo, malgrado il ricorrente avesse precedentemente dichiarato il decesso della madre nel 2006, il medesimo avrebbe per contro giustificato il ritiro della procedura d'asilo inoltrata nel settembre del 2009, con la necessità di visitare la madre malata. L'UFM ha inoltre considerato ragionevolmente esigibile l'allontanamento dell'interessato verso il paese d'origine, ritenuto che questi proverrebbe da una delle tre regioni del Kurdistan iracheno e che, grazie all'attività di soldato nell'esercito del PDK del fratello, avrebbe contatti con le autorità curde. 6.2 Nel ricorso l'insorgente ribadisce di essere espatriato a causa dell'uccisione del fratello ad opera dei terroristi, aggiungendo tuttavia di avere anch'egli lavorato per il PDK come il fratello, in particolare per i servizi segreti di tale partito. Egli non avrebbe rivelato tale aspetto in quanto avrebbe temuto per la propria vita. Per ciò che riguarda la pretesa contraddizione rilevata dall'UFM in merito alla morte del fratello, il ricorrente precisa che egli avrebbe unicamente fornito alle autorità svizzere il numero di telefono del fratello D._______, ma che ciò non significherebbe che questo sarebbe in vita. Egli sostiene infatti che il contatto telefonico del fratello sarebbe ora utilizzato dalla sorella. Per ciò che concerne la morte della madre, egli ribadisce che sarebbe avvenuta nel 2006, senza tuttavia essere in grado di spiegare perché avrebbe indicato di volere tornare in iraq per visitare la madre malata. A suo dire, il motivo per cui sarebbe voluto rientrare nel paese d'origine, sarebbe riconducibile ad un grave incidente automobilistico che sarebbe occorso alla sorella, la quale in seguito si sarebbe ristabilita privando di interesse la sua domanda di ritiro della procedura d'asilo. In merito alla sua origine, l'insorgente ammette di avere inizialmente mentito e conferma di provenire da C._______, nella provincia di Dohuk. In merito alla situazione generale nel Nord del Iraq, il ricorrente osserva che, sebben sarebbe migliore rispetto al resto del paese, la sua situazione personale metterebbe comunque a repentaglio la sua vita in caso di rimpatrio. Infine, l'insorgente chiede che venga presa in considerazione la sua buona integrazione in Svizzera, la quale sarebbe provata dalla documentazione allegata al ricorso. 6.3 Nella sua risposta del 2 dicembre 2014, l'UFM si è limitato a rilevare che il ricorso non conterrebbe alcun elemento o mezzo di prova in grado di giustificare una modificazione della propria presa di posizione. 6.4 Nella replica del 30 dicembre 2014, l'insorgente fa valere che negli ultimi mesi la situazione generale del Nord dell'Iraq sarebbe drasticamente peggiorata a causa della presenza dell'autoproclamato Stato Islamico (IS), tant'è che anche il sito internet della Confederazione sconsiglierebbe qualsiasi viaggio nel suo paese d'origine. 6.5 Con duplica del 20 gennaio 2015, la SEM osserva che la zona maggiormente toccata dal conflitto sarebbe quella del centro e del sud del paese, allorché la Regione Autonoma del Kurdistan (ARK) non sarebbe praticamente toccata. Infatti, gli scontri tra l'IS ed i Peshmerga curdi si concentrerebbero nella provincia di Ninawa attorno a Mosul, Zumar, Sindschar e a sud di Kirkuk. Le autorità curde avrebbero raddoppiato la vigilanza, accentuato le misure di sicurezza e sarebbero riuscite a conquistare nuove zone all'esterno dell'ARK. Visto quanto precede, la SEM ritiene che nelle quattro provincie del Kurdistan iracheno non vigerebbe una situazione di violenza generalizzata e, pertanto, l'allontanamento verso questi territori rimarrebbe ragionevolmente esigibile. Tale valutazione sarebbe inoltre conforme alla prassi di vari paesi europei in materia di allontanamento. Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, non vi sarebbero nemmeno motivi personali contrari all'allontanamento di quest'ultimo. Egli è infatti giovane, scolarizzato e vanterebbe esperienze lavorative in patria e in Svizzera. Nel paese d'origine, inoltre, potrebbe contare sull'aiuto del fratello residente nella provincia di Dohuk. 6.6 Con ulteriori osservazioni del 3 febbraio 2015, l'insorgente osserva che l'arrivo di oltre mezzo milione di profughi nel Nord dell'Iraq avrebbe creato grossi problemi per quanto riguarda la sicurezza e la possibilità di condurre una vita dignitosa. Egli allega inoltre delle fotografie di presunti conoscenti che sarebbero stati uccisi nel paese d'origine a seguito degli scontri con l'IS e che dimostrerebbero che la sua stessa vita sarebbe in pericolo in caso di rientro in Iraq.

7. Il Tribunale osserva che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dall'insorgente si esauriscono in affermazioni contraddittorie, stereotipate e non corroborate da elementi consistenti, motivo per cui i motivi d'asilo a sostegno della presente procedura risultano essere inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. In particolare, il ricorrente non ha saputo rendere credibile l'elemento principale del proprio racconto, l'assassinio del fratello ad opera dei terroristi. Egli si è infatti limitato a fornire una descrizione generica e stereotipata di tale circostanza, affermando, in maniera del tutto generica, che il fratello sarebbe stato trovato morto con segni di strangolamento e coltellate sul suo corpo e, aggiungendo, che sul cadavere sarebbero stati trovati dei fogli con messaggi minatori scritti da parte di un non meglio specificato gruppo terroristico. Malgrado la pochezza di dettagli forniti, l'insorgente non ha saputo evitare numerose e palesi contraddizioni circa la morte stessa del fratello e le circostanze in cui ne sarebbe venuto a conoscenza. In questo senso si fa notare che, in occasione della prima audizione, l'interessato ha dichiarato che sul corpo del fratello sarebbero stati trovati dei fogli, lasciando intendere che si sarebbe trattato di più fogli (cfr. verbale 1, pag. 5), allorché, nella seconda audizione, egli ha citato la presenza di un solo foglio (cfr. verbale 2, Q38, pag. 5). Sempre in merito a tale aspetto, egli ha dapprima sostenuto che i fogli ritrovati non sarebbero stati firmati (cfr. verbale 1, pag. 5), per contro, nella seconda audizione, ha riferito che sul foglio vi sarebbe stata la firma di "Ansar Al-Sunna" oppure "Jund Al-Islam" (cfr. verbale 2, Q59, pag. 6). Reso attento su tale contraddizione, egli si giustificato sostenendo che vi sarebbe stata la firma del gruppo terroristico ma non di persone specifiche (cfr. verbale 2, Q60-61, pagg. 6 e 7). Questa giustificazione tuttavia non risulta essere credibile dal momento che, alla domanda postagli nel corso della prima audizione su chi avesse scritto tali fogli, egli ha completamente omesso di citare la firma dei due gruppi terroristici summenzionati (cfr. verbale 1, pag. 5). Il ricorrente ha inoltre reso due versioni differenti circa il modo in cui sarebbe stato informato del ritrovamento del corpo. Infatti, se in occasione della prima audizione ha dichiarato che sarebbe stato convocato dal comando militare (cfr. verbale 1, pag. 4), nella seconda audizione ha affermato che il tenente colonnello sarebbe venuto personalmente a casa sua per informarlo del ritrovamento del corpo (cfr. verbale 2, Q38, pag. 5). Reso attento su tale aspetto, l'insorgente ha riferito, in maniera poco credibile, che il tenente colonnello si sarebbe presentato personalmente a casa sua dicendogli che avrebbe dovuto andare con lui (cfr. verbale 2, Q73, pag. 7). Oltre a tali contraddizioni l'insorgente, nel corso della procedura di aiuto al ritorno da lui stesso avviata, ha scritto sul relativo modulo di iscrizione, di volere tornare a E._______ presso il fratello, smentendo di fatto la morte di quest'ultimo (cfr. atto V1/10, pag. 7). Anche in questo caso la giustificazione resa dal ricorrente, ovvero che egli avrebbe indicato unicamente il numero di telefono del fratello ma che tale contatto sarebbe ora utilizzato dalla sorella, risulta essere una mera affermazione di parte resa a posteriori per cercare di giustificare l'evidente contraddizione resa in corso di procedura. Se tale numero fosse realmente utilizzato dalla sorella, infatti, non si capisce per quale motivo egli avrebbe dovuto indicare il nome del fratello deceduto. In realtà dagli atti si evince chiaramente come il ricorrente abbia più volte mentito alle autorità svizzere per i bisogni di causa. Un ulteriore esempio risulta dalle versioni contradditorie rese circa le motivazioni che lo avrebbero spinto a ritirare la sua domanda d'asilo. Egli nel 2009 ha infatti dichiarato di avere ritirato la propria domanda d'asilo in quanto avrebbe voluto tornare in Iraq per visitare la madre gravemente malata (cfr. Atto A13/1), tuttavia, secondo le sue dichiarazioni rese nel corso della prima audizione, la madre sarebbe deceduta già nel 2006 (cfr. verbale 1, pag. 3). Confrontato su tale incongruenza l'insorgente non ha saputo fornire alcuna valida spiegazione (cfr. ricorso, pag. 4). Nondimeno, l'interessato ha fornito una nuova versione dei propri motivi d'asilo in sede di ricorso, affermando per la prima volta che anch'egli sarebbe stato al servizio del PDK quale membro dei servizi segreti e che non avrebbe mai svelato tale circostanza per timore. Quanto all'integrazione di successo dell'interessato, il Tribunale osserva che questo elemento, seppur meritevole, non è decisivo nel merito della presente procedura d'asilo. A maggior ragione, le conoscenze professionali acquisite in Svizzera, potranno essergli di vantaggio per il suo reinserimento professionale nel paese d'origine. Anche la documentazione allegata in corso di procedura non è tale da permettere una diversa valutazione della fattispecie. In particolare gli articoli di stampa attestano unicamente la difficile situazione generale in Iraq, peraltro conosciuta dal Tribunale, ma non forniscono un'analisi completa circa le reali possibilità di allontanamento del ricorrente. Le fotografie di presunti conoscenti dell'insorgente deceduti in guerra, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non permettono di certificare l'esistenza di un pericolo serio e concreto per quest'ultimo in caso di ritorno in patria. A maggior ragione ritenuto che tali fotografie si riferiscono a soldati impiegati al fronte. In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

9. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 9.1 Nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, per gli stessi motivi citati al considerando 7, pagg. 8-10 della presente sentenza, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento in Iraq ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti contrari alle disposizioni sopraccitate. Pertanto, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile. 9.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Si tratta, dunque, d'esaminare se l'allontanamento dell'insorgente è ragionevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Iraq da un lato, e della sua situazione personale dall'altro. Il ricorrente proviene da una delle quattro provincie del Nord dell'Iraq controllate dal governo regionale curdo, segnatamente dalla provincia di Dohuk. Come giustamente rilevato dalla SEM nella sua presa di posizione del 20 gennaio 2015, non si può attualmente considerare che la situazione generale in tale zona, seppur critica, rappresenti un rischio alla vita del ricorrente ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 della LStr. Infatti, malgrado vi siano stati, e vi siano tutt'ora, violenti scontri tra le forze curde ed i guerriglieri dell'IS, la situazione al confine della regione autonoma del Kurdistan (ARK), e all'interno delle città dell'ARK, risulta essere relativamente tranquilla. Va infatti precisato che tali scontri non avvengono all'interno dell'ARK, bensì prevalentemente nelle provincie di Ninewa e Salah-il-Din (cfr. Alexandra Geiser, SFH, Irak: Sicherheitssituation in der KRG-Region; Berna, 28 ottobre 2014, pagg. 4 e 5; Amnesty International, Annual Report 2014/15 - Iraq). Dal giugno del 2014, circa 400'000 rifugiati interni hanno cercato riparo nella provincia di Dohuk e, dal settembre 2014, sono circa 820'000 i rifugiati che sono fuggiti nell'ARK (cfr. Alexandra Geiser; op. cit.; pagg. 1-2). Sebbene le autorità dell'ARK non siano sempre in grado di fornire un'adeguata sistemazione agli sfollati, non vi è motivo di temere per la sorte del ricorrente. D'altronde egli potrà senz'altro beneficiare del supporto della sorella, con cui mantiene regolari contatti e, ritenuta l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo, anche quella del fratello, da cui, tra l'altro, era intenzionato a fare ritorno in occasione del ritiro della sua domanda d'asilo. Il ricorrente oltretutto ha legami con le autorità del PDK e, pertanto, sarà sicuramente privilegiato nell'ambito del suo reinserimento sociale. Come giustamente osservato dalla SEM, egli è giovane e ha avuto modo di conseguire nel nostro paese una formazione quale parrucchiere che potrà senza dubbio facilitarlo in vista del suo reinserimento professionale in Iraq. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). 9.3 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 9.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche su questo punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata.

10. Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.- versato il 23 aprile 2014.

12. La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 600.- versato il 23 aprile 2014.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Gilles Fasola Data di spedizione: