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D-2211/2022

D-2211/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-06-23 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento (domanda multipla/decisione di riesame)

Sachverhalt

A. Gli interessati, originari del villaggio di D._______ (sito nel comune di E._______), hanno depositato delle domande d’asilo in Svizzera l’(…) no- vembre 2020 (cfr. atti SEM n. [{…}]-3/2, 4/2 e 5/2), assieme al figlio rispet- tivamente fratello F._______ (cfr. dossier SEM N […] e procedura ricor- suale separata al Tribunale amministrativo federale [di seguito: il Tribunale] di cui ai ruoli D-2219/2022). A sostegno delle loro domande d’asilo, l’inte- ressata ha narrato che in Kosovo avrebbe vissuto con famigliari del marito che la avrebbero maltrattata e trattata come una serva. Non si sarebbe tuttavia mai rivolta alle autorità statali per tali problematiche. Nel (…) del (…), grazie ad un visto svizzero, si sarebbe recata legalmente in G._______ assieme ai figli summenzionati, per ricongiungersi al marito re- sidente nel predetto paese per motivi di lavoro. Ivi avrebbe chiesto asilo, ma sarebbe stata trasferita in Svizzera tramite una procedura Dublino. Ella non vuole rientrare nel Paese d’origine, in quanto teme che la cognata, sorella del marito attualmente in G._______, possa ucciderla viste le mi- nacce profferite in tal senso dalla medesima nei suoi confronti (cfr. n. 24/11 e 38/13). B. Con decisione del 17 febbraio 2021, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ai richiedenti ed ha respinto le loro domande d’asilo, pronun- ciando altresì il loro allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della pre- detta misura, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. Il 23 novembre 2021, il Tribunale, per il tramite della sentenza D-1270/2021, ha pronunciato l’inammissibilità del ricorso presentato dagli interessati il 22 marzo 2021 avverso la succitata decisione della SEM, poi- ché i ricorrenti non avevano ottemperato al versamento dell’anticipo spese a loro richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 21 ottobre 2021. D. Tramite plico raccomandato del 4 aprile 2022, gli interessati hanno inoltrato all’autorità inferiore uno scritto datato 1° aprile 2022 ed intitolato “nuova domanda di asilo”, chiedendo “protezione alla Svizzera” (cfr. n. […]-1/17). Allo stesso è stata annessa quale nuova documentazione in copia: i rap- porti medici dell’8 febbraio 2022 e del 31 marzo 2022 inerente lo stato di salute psichico della richiedente; i rapporti psicologici datati 17 feb- braio 2022 relativi B._______ e C._______; la decisione supercautelare

D-2211/2022 Pagina 3 del 6 ottobre 2021 del (…); il verbale di udienza del 15 dicembre 2021 della (…) e lo scritto del 28 febbraio 2022 dell’(…) (cfr. n. 1/17). E. Con decisione del 12 aprile 2022 – notificata il giorno seguente (cfr. n. […]- 4/1) – l’autorità inferiore ha respinto la domanda dei richiedenti del 1° aprile 2022 – esaminandola quale domanda di riesame qualificata ai sensi dell’art. 111b della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) – ha statuito che la decisione del 17 febbraio 2021 è passata in giudicato ed è esecutiva ed ha posto a carico egli interessati un emolumento di CHF 600.–, altresì de- cidendo che un eventuale ricorso non abbia effetto sospensivo. F. Il 13 maggio 2022, gli interessati si sono aggravati con ricorso contro la succitata decisione al Tribunale amministrativo federale. Essi hanno postu- lato in limine, in via cautelare e supercautelare, che il loro procedimento e quello del figlio rispettivamente fratello F._______ fossero riuniti; la conces- sione della sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento; altresì pre- sentando istanza di assistenza giudiziaria totale, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché del gratuito patrocinio con nomina dell’avv. Immacolata Iglio Rezzonico quale gratuita patrocinatrice. Nel merito, hanno chiesto in via principale oltre che i procedimenti già summenzionati siano riuniti, che ai ricorrenti sia riconosciuta la qualità di rifugiati e sia concesso l’asilo in Svizzera. Hanno anche in tale contesto formulato istanza di assistenza giu- diziaria totale, nonché postulato che la richiesta di pagamento dell’emolu- mento della decisione impugnata sia annullata. In primo subordine, hanno chiesto che sia loro concessa l’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento ed in secondo subordine che gli atti siano restituiti alla SEM affinché pronunci una nuova decisione, rispettosa di quanto eccepito nei considerandi, dando ascolto anche ai ricorrenti mi- norenni. Anche le conclusioni in via subordinata sono state assortite delle richieste di unire i procedimenti (solo in primo subordine), di assistenza giudiziaria totale, come pure dell’annullamento della richiesta di paga- mento dell’emolumento di cui alla decisione avversata. G. Il 16 maggio 2022, il Tribunale ha pronunciato la sospensione provvisoria dell’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti quale misura super- cautelare (cfr. risultanze processuali).

D-2211/2022 Pagina 4 H. Con decisione incidentale del 19 maggio 2022, il giudice istruttore della causa, ha accolto la domanda dei ricorrenti volta alla restituzione dell’ef- fetto sospensivo al ricorso, pronunciando che i richiedenti possano atten- dere l’esito della procedura in Svizzera. Ha peraltro statuito la non congiun- zione delle cause di cui ai ruoli D-2211/2022 e D-2219/2022, tuttavia os- servando che avrà premura di coordinare l’evasione delle predette cause, se lo riterrà utile o opportuno. La precitata autorità, ha inoltre respinto l’istanza di assistenza giudiziaria totale, ed invitato i ricorrenti a versare, entro il 30 maggio 2022, un anticipo di CHF 1'500.– a copertura delle pre- sumibili spese processuali. Importo che è stato tempestivamente corrispo- sto in data 30 maggio 2022 dagli insorgenti (cfr. risultanze processuali). I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l’esito della ver- tenza.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 6 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Giusta l’art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qua- lità di giudice unico con l’approvazione di un secondo giudice, in quanto manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommaria- mente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi

D-2211/2022 Pagina 5 dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 Nel caso presente, occorre in limine esaminare se l’autorità intimata ha considerato a ragione o a torto lo scritto del 1° aprile 2022 dei ricorrenti quale domanda di riesame ai sensi dell’art. 111b LAsi in relazione con gli art. 66-68 PA (disposti applicati per analogia).

E. 4.2 La domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un’autorità am- ministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata. Tale istituto, pur non essendo previsto espressamente dalla PA, è noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l’hanno dedotto dall’art. 66 PA – il quale prevede il diritto di domandare la revisione delle decisioni – e dagli art. 8 e 29 cpv. 2 Cost. (RS 101; cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1, URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmit- tel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173). Il riesame è altresì regolamentato dalla legislazione in materia d’asilo a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi). Tale disposto prevede che la do- manda di riesame debitamente motivata debba essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame (art. 111b cpv. 1 LAsi). Una domanda di riesame può rivestire tre differenti tipologie. Di principio un’autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta a meno che essa costituisca una “domanda di riconsidera- zione qualificata”, ossia una domanda per il cui tramite l’interessato si av- vale di motivi di revisione previsti all’art. 66 PA senza che sia precedente- mente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; URSINA BEERLI-BONORAND, op. cit., pag. 173), o una “domanda di adattamento” dettata da un cambiamento notevole delle circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale finale di prima o, in caso di ricorso, di seconda istanza (cfr. DTF 136 II 177 con- sid. 2.1; DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed ulteriori riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; KARIN SCHERRER REBER, in: Praxiskommentar Verwaltungs- verfahrensgesetz [VwVG], 2a ed. 2016, n. 16 ad art. 66 PA). La trattazione da parte dell’autorità di prima istanza è parimenti giustificata allorquando, pur in presenza di una sentenza materiale del Tribunale, la richiesta di ri- valutazione si fonda su fatti o mezzi di prova insorti successivamente alla medesima, giacché una tale costellazione risulterebbe irricevibile per via di revisione dinanzi al Tribunale (cfr. art. 123 cpv. 2 lett. a in fine LTF;

D-2211/2022 Pagina 6 DTAF 2013/22 cosid. 11.4; AUGUST MÄCHLER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA).

E. 4.3 I fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano il riesame oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto es- sere provati, a discapito del richiedente (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5a; 118 II 199 consid. 5; DTAF 2014/39 consid. 4.5 e rif. cit.; cfr. anche tra le tante la sentenza del Tribunale D-1331/2022 del 27 aprile 2022 con ulte- riori riferimenti citati). Risultano inoltre esclusi i mezzi di prova che avreb- bero potuto essere presentati nell’ambito di una procedura ordinaria di ri- corso avverso la decisione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in ma- teria d’asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 2b). Una domanda di riesame non può infatti servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni am- ministrative cresciute in giudicato e ad eludere le disposizioni legali sui ter- mini di ricorso (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 con relativi riferimenti).

E. 4.4 Nel caso in parola, i ricorrenti, nella loro domanda del 1° aprile 2022, dopo aver per lo più riportato gli argomenti già sollevati nella procedura ordinaria, segnatamente riguardo il fatto che non potrebbero ottenere pro- tezione in patria, si sono avvalsi di alcuni elementi nuovi. Invero, la ricor- rente afferma di essersi vista obbligata ad introdurre una procedura di di- vorzio per preservare i figli dal padre. Tale sua scelta, rappresenterebbe a mente sua, già di per sé un tradimento verso la famiglia del marito, che avrebbe quindi un nuovo motivo per perseguitarla. Ha per di più allegato di essere in possesso di nuovi mezzi di prova, che starebbe tentando di re- cuperare da un cellulare che si sarebbe rotto, producendo invece a sup- porto del grave disagio psicologico nel quale ella ed i figli si troverebbero alcuni nuovi certificati medici. Le predette allegazioni e mezzi di prova, in- trodotti successivamente alla sentenza formale del Tribunale D-1367/2021 del 23 novembre 2021, sono stati addotti rispettivamente prodotti dagli in- sorgenti con l’intento di ottenere una nuova valutazione della loro domanda d’asilo e delle dichiarazioni da loro rese nel corso della procedura di prima istanza, terminata con decisione della SEM del 17 febbraio 2021. Tali ele- menti appaiono quindi essere costitutivi di una domanda di riconsidera- zione qualificata ai sensi della giurisprudenza summenzionata. Pertanto, a

D-2211/2022 Pagina 7 ragione l’autorità inferiore ha qualificato la domanda del 1° aprile 2022 de- gli interessati quale istanza di riesame.

E. 5.1 Nella sua decisione, l’autorità inferiore ha innanzitutto considerato che gli insorgenti non avrebbero ottemperato al termine formale di 30 giorni per presentare la loro domanda di riesame dal momento dell’inoltro dell’istanza di divorzio, né si evincerebbe dalla prima perché non lo avrebbero potuto rispettare. Tuttavia, la SEM ha proseguito nell’esame della stessa, osser- vando come di fronte alle violenze ed alle minacce famigliari che la richie- dente ha subito o alla quale potrebbe essere esposta in futuro in caso di ritorno in patria, avrebbe la possibilità di chiedere la protezione alle autorità del suo paese d’origine, alla quale peraltro non si è mai rivolta. Ciò in quanto, malgrado l’autorità inferiore riconosca che le persone vittime di vio- lenza domestica possano ancora scontrarsi con delle difficoltà, tuttavia a mente sua negli ultimi anni sarebbero stati intentati diversi passi concreti in Kosovo per la protezione delle vittime nel predetto ambito. Nel caso spe- cifico, non vi sarebbero indizi atti a capovolgere la presunzione confutabile dell’assenza di persecuzione ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. Con- cernente poi i nuovi mezzi di prova di cui sarebbero in possesso gli insor- genti, l’autorità inferiore ha rimarcato come nell’ambito di una procedura straordinaria, non spetta alla SEM di indagare ulteriormente, ma al richie- dente di presentare le sue ragioni ed i suoi mezzi di prova. Da ultimo, ri- guardo alla situazione di grave disagio psicologico nel quale verserebbero i ricorrenti, l’autorità di prima istanza ha dapprima esposto il sistema di as- sistenza medico in campo psichiatrico così come sarebbe attualmente pre- sente in Kosovo, per concludere che nello stesso vi sarebbero le strutture sanitarie, i mezzi e le risorse terapeutiche necessarie per le patologie psi- chiche di cui i ricorrenti necessiterebbero, tenuto conto anche del fatto che essi disporrebbero in patria di una rete famigliare che, in caso di necessità potrà sostenerli per le cure mediche di cui abbisognano. La SEM conferma quindi il suo giudizio anche circa l’esigibilità dell’esecuzione dell’allontana- mento degli insorgenti espresso nella decisione del 17 febbraio 2021.

E. 5.2 Nel loro ricorso, in sostanza, gli insorgenti sostengono in primo luogo che in caso di ritorno in patria, rischierebbero di essere abbandonati a loro stessi, in quanto non beneficerebbero in loco di una rete famigliare e so- ciale che potrebbe sostenerli economicamente e psicologicamente. In se- condo luogo, le minacce e le vessazioni che avrebbero subito negli anni in Kosovo, non si interromperebbero nel caso di un loro rientro in patria, visto in particolare il divorzio della ricorrente dal marito. Altresì, seppure avreb- bero presentato la loro domanda di riesame oltre il termine legale di 30

D-2211/2022 Pagina 8 giorni, essi si troverebbero nella situazione di un manifesto rischio di per- secuzione e trattamento inumano, contrario ai trattati internazionali, quali la CEDU (RS 0.101) e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla pre- venzione e la lotta conto la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell’11 maggio 2011 (RS 0.311.35, di seguito: Convenzione di Istanbul), in caso di rinvio in Kosovo. Difatti, i ricorrenti in caso di rimpatrio, si vedrebbero esposti ad un serio pericolo di subire dei trattamenti disu- mani, dato che la ricorrente si è ribellata al volere della famiglia del marito ed ai dettami della cultura patriarcale vigente in Kosovo, scappando dal paese d’origine e divorziando dal marito. Il loro caso specifico, rientrerebbe pertanto nei motivi di cui all’art. 3 LAsi. In tale contesto, come sarebbe di- mostrato dalla documentazione prodotta, la ricorrente non riuscirebbe con- cretamente a svolgere tutti quei passi necessari per cercare protezione presso le autorità tramite una denuncia. La SEM, in violazione dell’art. 12 Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF) non avrebbe inoltre ascoltato i minori, in merito alla situa- zione di violenza, minaccia e possibile rientro nel Paese d’origine, ciò che non permetterebbe di giungere ad una conclusione se il loro reale benes- sere superiore sancito dall’art. 3 CDF sia effettivamente quello di ritornare in Kosovo. Secondo i ricorrenti, allo stato attuale, dai certificati medici pro- dotti, emergerebbe in modo chiaro la situazione disumana alla quale an- drebbero incontro in caso di rinvio. Essi si sarebbero inoltre ben inseriti nel contesto (…), ed un nuovo cambiamento di ambiente, tra l’altro essendo l’unico posto dove inizierebbero a vivere una vita serena, lederebbe in modo eclatante il loro benessere. Per quanto attinente ai messaggi mina- tori che sarebbero contenuti nel telefono accidentalmente rotto, i richiedenti propongono di mettere a disposizione dell’autorità inferiore o del Tribunale il telefono, perché si possano recuperare i dati. Altresì, gli insorgenti riten- gono che l’esecuzione del loro allontanamento verso il Kosovo non sia né ammissibile né esigibile, in ragione di circostanze individuali di natura so- ciale, economica e medica. Difatti, essi non beneficerebbero di una rete famigliare che li possa sostenere, anche dal profilo medico. Inoltre, già il solo pensiero di dover ritornare in patria, esacerberebbe le problematiche psichiche di cui sono affetti, anche dei minori, ciò che comporterebbe una violazione degli art. 3, 6, 10 e 12 CDF. Da ultimo, i ricorrenti sostengono che la SEM non avrebbe compiuto gli opportuni accertamenti atti a verifi- care la situazione reale del contesto sociale e famigliare nel quale si trove- rebbero nel caso di un loro rientro in patria. Invero, non avrebbe ascoltato gli insorgenti minorenni, in violazione dell’art. 12 CDF, anche per compren- dere il legame tra i medesimi ed il fratello maggiore. L’autorità inferiore, non avrebbe altresì valutato in modo serio le allegazioni ed i documenti prodotti

D-2211/2022 Pagina 9 dai ricorrenti sia nella procedura d’asilo che in quella di riesame, soffer- mandosi sulla mancanza di tempestività della stessa, che sarebbe invece, a mente degli insorgenti, superata dalla gravità delle conseguenze che essi potrebbero subire in caso di rientro in patria.

E. 6 In relazione dapprima a queste ultime censure, il Tribunale osserva che le stesse, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dagli insorgenti, non trovano alcun fondamento. Invero, dall’esame degli atti di causa, risulta in modo chiaro come l’autorità inferiore abbia dato ampio spazio alla ricor- rente per pronunciarsi sui suoi motivi d’asilo e sugli eventuali ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, come pure circa le sue relazioni fami- gliari, sociali ed il suo percorso di vita, nell’ambito dell’audizione federale del (…) gennaio 2021 (cfr. n. […]-38/13). Sia poi riguardo alle medesime allegazioni che ai mezzi di prova prodotti dagli insorgenti nel corso della procedura, l’autorità inferiore ne ha tenuto debitamente conto sia nella sua decisione del 17 febbraio 2021 che nella decisione del 12 aprile 2022, ciò che risulta facilmente desumibile dalle stesse. Per il resto, il fatto solo che essi non condividano le argomentazioni e le conclusioni dell’autorità infe- riore, non risulta violare il principio inquisitorio che si impone alla stessa, quanto piuttosto derivano dal potere di apprezzamento della SEM, que- stione di merito che verrà pertanto trattata di seguito. Non si ravvisa per- tanto, nell’agire dell’autorità inferiore, alcun accertamento inesatto ed in- completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Da ultimo, la censura degli insorgenti, sullo svolgimento della procedura, ovvero che l’autorità inferiore non avrebbe ascoltato i minori in violazione dell’art. 12 CDF, risulta essere tardiva, in quanto apparsa soltanto in fase ricorsuale. Difatti, della stessa non v’è al- cuna traccia nella procedura ordinaria, malgrado i ricorrenti fossero rego- larmente rappresentati, né nella loro procedura ricorsuale precedente (di cui al ruolo D-1270/2021). In proposito, essi neppure apportano con il loro gravame alcuna spiegazione a favore dei motivi per i quali tale argomento non sarebbe potuto essere addotto già nel corso della procedura ordinaria. Per buona pace dei ricorrenti, anche se tale argomentazione venisse rite- nuta tempestiva, non si evince dal ricorso quali ulteriori elementi decisivi – che non siano quindi già contenuti negli atti di causa e nella documenta- zione presentata con il ricorso, o nelle allegazioni contenute in quest’ultimo

– potrebbero essere rivelati dai minorenni in un’audizione. Peraltro, essi, sia con la procedura ordinaria che con la presente procedura straordinaria, hanno potuto presentare le loro ragioni e motivazioni, ed il loro diritto di essere sentito, anche fosse stato violato, sarebbe stato nel frattempo pie- namente sanato. L’ampia documentazione all’incarto, ha inoltre permesso

D-2211/2022 Pagina 10 e permette rispettivamente all’autorità inferiore ed al Tribunale, di esami- nare e valutare la situazione dei ricorrenti minorenni, anche ed in partico- lare rispetto ai quesiti rilevanti che si pongono in materia di esecuzione di allontanamento. Da ultimo, non occorre, chinarsi oltre sulla proposta di of- ferta quale mezzo di prova del telefono andato distrutto da parte dei ricor- renti (cfr. ricorso, p.to 6, pag. 8), in quanto questi ultimi, oltre a riferire che conterrebbe dei generici messaggi minatori, non presentano alcuna argo- mentazione di sorta che potrebbe conferire una qualche rilevanza agli stessi nell’ambito della presente disamina. Di conseguenza, le censure for- mali di violazione del diritto di essere sentito degli insorgenti ex art. 12 CDF, come pure di accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, per quanto ricevibili, vengono fermamente respinte, in quanto in- fondate. La conclusione formulata a titolo subordinato in tal senso nel ri- corso, va quindi respinta per quanto ricevibile.

E. 7 Proseguendo nell’analisi, il Tribunale conferma il giudizio negativo espresso dall’autorità inferiore nel provvedimento impugnato, allorché non ravvisa dei motivi individuali in capo ai ricorrenti che sarebbero atti a capo- volgere la presunzione confutabile esposta all’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, ed a rendere pertanto inammissibile o inesigibile il loro allontanamento verso il Kosovo.

E. 7.1 In primo luogo, come a ragione sostenuto dalla SEM nella decisione avversata, le argomentazioni dei ricorrenti in relazione all’inoltro dell’istanza di divorzio, sono irricevibili, in quanto sono state presentate ol- tre il termine di 30 giorni dalla loro scoperta così come disposto dall’art. 111b cpv. 1 LAsi, e senza che siano ravvisabili dei motivi per i quali tali elementi non avrebbero potuto essere allegati già nella procedura ordi- naria, in quanto a conoscenza dei ricorrenti perlomeno dal (…) del 2021 (cfr. a tal proposito: la decisione supercautelare del 6 ottobre 2021 del […], atto n. […]-1/17). Non appare inoltre evidente dalle loro asserzioni né dalla documentazione presentata, come i ricorrenti possano essere minacciati da persecuzioni o da trattamenti contrari ai diritti umani nel caso di un loro ritorno in patria (in violazione degli art. 3 CEDU, art. 3 Conv. tortura e art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati [Conv. rifugiati, RS 0.142.30] in relazione con l’art. 5 LAsi) per dover entrare nel merito delle loro predette asserzioni, per quanto tardive (cfr. per maggiori sviluppi la DTAF 2013/22 consid. 5.4 e consid. 9.3.1 con riferimenti ivi ci- tati; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 1995 n. 9 consid. 7; cfr. anche la sentenza del Tribunale

D-2211/2022 Pagina 11 D-6097/2019 del 28 gennaio 2019 consid. 6.2.1 con ulteriore riferimento citato). Difatti, i ricorrenti con le loro allegazioni generiche e prive di qualsi- voglia elemento concreto, non sono atte a far giungere il Tribunale a di- versa valutazione rispetto a quella espressa dall’autorità inferiore nella de- cisione avversata riguardo alla possibilità di protezione che potrebbero tro- vare nel loro paese d’origine presso le autorità kosovare, se esposti anche in futuro a delle minacce o violenze concrete (cfr. a tal proposito la sen- tenza del Tribunale E-2845/2021 del 24 giugno 2021 consid. 6.3). Esistono inoltre in Kosovo delle istituzioni che permettono alle vittime di violenza di tale genere di trovare un supporto sia dal profilo dell’alloggio che legale (cfr. U.S. Departement of State, 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Kosovo, 12 aprile 2022, < https://www.state.gov/reports/2021- country-reports-on-human-rights-practices/kosovo/ >; Consiglio di Sicu- rezza delle Nazioni Unite, United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, S/2022/313, 12 aprile 2022, < https://www.ecoi.net/en/file/lo- cal/2072508/ N2230927.pdf >, tutti consultati il 10.06.2022). Nel caso di specie, i ricorrenti non si sono mai rivolti alle autorità in patria (cfr. n. 38/13, D65 seg., pag. 7), ed anche dal mezzo di prova da loro prodotto sub doc. H, per quanto si denoti una certa reticenza delle autorità giudiziarie nel punire degli atti di violenza famigliare, non si può partire dal presuppo- sto che gli stessi non vengano perseguiti e che le autorità rimangano del tutto inattive, se sollecitate. Si rammenta poi in proposito che, secondo prassi costante, l’effettiva protezione nel Paese d’origine non è da inten- dersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro per- secuzioni non-statali: nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicurezza ai propri cittadini. Si può difatti esigere da un richiedente l’asilo che abbia prima esaurito le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali prima di solleci- tare quelle di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti citati, 2011/51 consid. 6.1; sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 lu- glio 2018 consid. 3). Per di più, a differenza di quanto sostenuto dagli in- sorgenti dalla documentazione all’incarto, risulta che la ricorrente non sia ancora divorziata dal marito, ma dal profilo giuridico è stata unicamente confermata la separazione dei coniugi. Altresì dal certificato medico-psico- logico dell’11 maggio 2022, prodotto dai ricorrenti con il gravame, risulta che il marito rispettivamente padre dei ricorrenti – il quale tra l’altro risiede- rebbe in G._______ – abbia interrotto con loro qualsiasi tipo di contatto. Anche la cognata della ricorrente (sorella del marito), della quale l’insor- gente temerebbe delle azioni rivolte alla sua persona (cfr. n. 38/13, D76 segg., pag. 8 seg.), risulta essere in G._______ (cfr. n. 38/13, D83, pag. 9). Alla luce dei predetti elementi, non appare quindi verosimile che i ricorrenti, in un prossimo futuro e secondo un’elevata probabilità, possano subire

D-2211/2022 Pagina 12 delle persecuzioni da parte del marito, rispettivamente padre, o dalla fami- glia di questi in caso di ritorno nel loro paese. Tuttavia, nell’ipotetica possi- bilità che ciò avvenisse, apparterrà a loro rivolgersi alle preposte autorità, che sono presenti come visto sul territorio del loro Paese d’origine. Inoltre, nel caso di un loro ritorno in patria, al contrario di quanto da loro asserito nel gravame, essi dispongono di un’ampia rete famigliare in loco (cfr.

n. 38/13, D40 segg., pag. 5 segg.), con la quale risultano essere tutt’ora in regolare contatto (in particolare i fratelli e le sorelle della ricorrente; cfr.

n. 38/13, D42 e D51, pag. 6) che potrà senz’altro supportarli, in caso di necessità, come già in passato (cfr. n. 38/13, D54, pag. 7 e D69 segg., pag. 8), perché essi possano sopperire ai loro bisogni fondamentali. Si ri- leva poi in aggiunta come, in caso di necessità, i ricorrenti potranno inoltre sollecitare dalla SEM un aiuto al ritorno per motivi medici o un aiuto indivi- duale al ritorno (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi; art. 73 segg. dell’Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312] e art. 76a OAsi 2).

E. 7.2 Ciò posto, non si rimarcano nelle ulteriori argomentazioni degli insor- genti sostenute sia nella loro domanda del 1° aprile 2022 che apportate con il gravame, degli elementi nuovi, concreti e fondati, che rendano l’ese- cuzione del loro allontanamento inammissibile o inesigibile.

E. 7.2.1 Dapprima, circa il loro stato valetudinario, non appare dalla documen- tazione agli atti e prodotta con il ricorso che lo stesso sia a tal punto grave o alterato da rappresentare un pericolo per la loro vita, in caso di un loro trasferimento, secondo la giurisprudenza applicabile in materia (cfr. sen- tenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Difatti i disturbi psichici e psicologici del quale soffrono i ricorrenti, per i quali onde evitare inutili ripetizioni si può senz’altro rinviare per le diagnosi alla decisione avversata, che risulta es- sere su tale punto completa e corretta (cfr. p.to II, pag. 2 segg. e p.to IV, pag. 4 seg.), possono essere curati anche nel loro paese d’origine, come rettamente argomentato ampiamente dalla SEM nella decisione impu- gnata, a cui può essere rinviato per il resto (cfr. p.to IV, pag. 5 seg.). Ciò poiché non vi è nelle allegazioni degli insorgenti o nei mezzi di prova pre- sentati, alcun elemento che proverebbe o che renderebbe verosimile la loro mancata presa in carico da parte delle strutture mediche presenti sul terri- torio, se essi si rivolgessero alle stesse in futuro, atteso che le affezioni psichiche e psicologiche addotte paiono di principio trattabili in Kosovo (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale E-4736/2020 del 10 giugno 2021 con- sid. 5.6.1). Peraltro, come già visto, al contrario di quanto asserito dagli

D-2211/2022 Pagina 13 insorgenti in fase ricorsuale, essi dispongono in patria di un’ampia rete fa- migliare, nonché di diversi parenti residenti all’estero, i quali potranno, in caso di bisogno, essere sollecitati per sostenerli nei loro bisogni primari o eventualmente per supportarli nel finanziamento delle cure a loro eventual- mente necessarie. Il ritorno degli interessati in patria, non risulta pertanto contrario all’art. 3 CEDU o alla giurisprudenza topica applicabile in materia (cfr. in proposito anche la sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 7.2 e 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). Tale conclusione non muta neppure alla luce dell’allegazione ricorsuale che i problemi psicologici degli insorgenti verrebbero accentuati dalla sola prospettiva dell’allontanamento, in quanto, di principio, anche un trasferi- mento in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonserva- tive, non risulta precluso (cfr. fra le tante le sentenze del Tribunale D-5932/2020 del 1° giugno 2022, D-3936/2021 del 25 novembre 2021 e E-4218/2020 del 3 settembre 2020 consid. 5.2.3).

E. 7.2.2 Quanto alle supposte difficoltà d’integrazione che i ricorrenti affronte- rebbero in caso di rinvio nel loro Paese d’origine, oltre a quanto già sopra considerato (cfr. consid. 7.2.1), si osserva quanto segue. Dapprima si ri- corda come le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, per rappre- sentare un pericolo concreto ai sensi della giurisprudenza, che renderebbe inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2014/26 con- sid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). Altresì, per quanto concerne i ricorrenti minorenni, che hanno attualmente (…) anni, e per i quali, come visto, le cure mediche di cui necessitano sono disponibili in patria (cfr. supra con- sid. 7.2.1), nulla permette dagli atti di evincere che in poco più di (…) tra- scorso su suolo elvetico, essi siano stati a tal punto influenzati dal modo di vita e del contesto culturale svizzeri che l’esecuzione del loro allontana- mento costituirebbe per loro uno sradicamento che perturberebbe in ma- niera sproporzionata il loro sviluppo sul lungo termine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3). Malgrado gli sforzi di ambientamento che dovranno senz’altro affrontare, risulta essere al contrario nel loro interesse di crescere nel loro paese d’origine, in un quadro famigliare, sociale, culturale e linguistico a loro conosciuto; essendo peraltro accompagnati dalla madre in patria, per- sona che per loro rimane di riferimento, nonché dal fratello maggiore. A tali condizioni, un ritorno in Kosovo dei ricorrenti minorenni, non risulta costituire un ostacolo violante l’interesse superiore del bambino, così come deducibile in particolare dall’art. 3 par. 1 CDF.

D-2211/2022 Pagina 14

E. 8 In definitiva, gli interessati non si sono avvalsi di elementi e mezzi di prova nuovi di natura tale da rimettere in causa la decisione della SEM del 17 feb- braio 2021, e quest’ultima autorità non ha violato alcuna norma di diritto federale o internazionale obbligatoria per la Svizzera.

E. 9 Ne discende che, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso, nella misura della sua ricevibi- lità deve essere respinto, e la decisione dell’autorità inferiore del

E. 10 Le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 16 maggio 2022 decadono con la presente decisione finale (cfr. Seiler Hansjörg, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).

E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'500.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo da loro versato il 30 maggio 2022.

E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D-2211/2022 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 1'500.– sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 30 mag- gio 2022. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM a all’autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2211/2022 Sentenza del 23 giugno 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Lorenz Noli, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), con i figli B._______, nato il (...), C._______, nato il (...), Kosovo, tutti rappresentati dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame); decisione della SEM del 12 aprile 2022 / N (...). Fatti: A. Gli interessati, originari del villaggio di D._______ (sito nel comune di E._______), hanno depositato delle domande d'asilo in Svizzera l'(...) novembre 2020 (cfr. atti SEM n. [{...}]-3/2, 4/2 e 5/2), assieme al figlio rispettivamente fratello F._______ (cfr. dossier SEM N [...] e procedura ricorsuale separata al Tribunale amministrativo federale [di seguito: il Tribunale] di cui ai ruoli D-2219/2022). A sostegno delle loro domande d'asilo, l'interessata ha narrato che in Kosovo avrebbe vissuto con famigliari del marito che la avrebbero maltrattata e trattata come una serva. Non si sarebbe tuttavia mai rivolta alle autorità statali per tali problematiche. Nel (...) del (...), grazie ad un visto svizzero, si sarebbe recata legalmente in G._______ assieme ai figli summenzionati, per ricongiungersi al marito residente nel predetto paese per motivi di lavoro. Ivi avrebbe chiesto asilo, ma sarebbe stata trasferita in Svizzera tramite una procedura Dublino. Ella non vuole rientrare nel Paese d'origine, in quanto teme che la cognata, sorella del marito attualmente in G._______, possa ucciderla viste le minacce profferite in tal senso dalla medesima nei suoi confronti (cfr. n. 24/11 e 38/13). B. Con decisione del 17 febbraio 2021, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ai richiedenti ed ha respinto le loro domande d'asilo, pronunciando altresì il loro allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della predetta misura, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. Il 23 novembre 2021, il Tribunale, per il tramite della sentenza D-1270/2021, ha pronunciato l'inammissibilità del ricorso presentato dagli interessati il 22 marzo 2021 avverso la succitata decisione della SEM, poiché i ricorrenti non avevano ottemperato al versamento dell'anticipo spese a loro richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 21 ottobre 2021. D. Tramite plico raccomandato del 4 aprile 2022, gli interessati hanno inoltrato all'autorità inferiore uno scritto datato 1° aprile 2022 ed intitolato "nuova domanda di asilo", chiedendo "protezione alla Svizzera" (cfr. n. [...]-1/17). Allo stesso è stata annessa quale nuova documentazione in copia: i rapporti medici dell'8 febbraio 2022 e del 31 marzo 2022 inerente lo stato di salute psichico della richiedente; i rapporti psicologici datati 17 febbraio 2022 relativi B._______ e C._______; la decisione supercautelare del 6 ottobre 2021 del (...); il verbale di udienza del 15 dicembre 2021 della (...) e lo scritto del 28 febbraio 2022 dell'(...) (cfr. n. 1/17). E. Con decisione del 12 aprile 2022 - notificata il giorno seguente (cfr. n. [...]-4/1) - l'autorità inferiore ha respinto la domanda dei richiedenti del 1° aprile 2022 - esaminandola quale domanda di riesame qualificata ai sensi dell'art. 111b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) - ha statuito che la decisione del 17 febbraio 2021 è passata in giudicato ed è esecutiva ed ha posto a carico egli interessati un emolumento di CHF 600.-, altresì decidendo che un eventuale ricorso non abbia effetto sospensivo. F. Il 13 maggio 2022, gli interessati si sono aggravati con ricorso contro la succitata decisione al Tribunale amministrativo federale. Essi hanno postulato in limine, in via cautelare e supercautelare, che il loro procedimento e quello del figlio rispettivamente fratello F._______ fossero riuniti; la concessione della sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento; altresì presentando istanza di assistenza giudiziaria totale, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché del gratuito patrocinio con nomina dell'avv. Immacolata Iglio Rezzonico quale gratuita patrocinatrice. Nel merito, hanno chiesto in via principale oltre che i procedimenti già summenzionati siano riuniti, che ai ricorrenti sia riconosciuta la qualità di rifugiati e sia concesso l'asilo in Svizzera. Hanno anche in tale contesto formulato istanza di assistenza giudiziaria totale, nonché postulato che la richiesta di pagamento dell'emolumento della decisione impugnata sia annullata. In primo subordine, hanno chiesto che sia loro concessa l'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ed in secondo subordine che gli atti siano restituiti alla SEM affinché pronunci una nuova decisione, rispettosa di quanto eccepito nei considerandi, dando ascolto anche ai ricorrenti minorenni. Anche le conclusioni in via subordinata sono state assortite delle richieste di unire i procedimenti (solo in primo subordine), di assistenza giudiziaria totale, come pure dell'annullamento della richiesta di pagamento dell'emolumento di cui alla decisione avversata. G. Il 16 maggio 2022, il Tribunale ha pronunciato la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti quale misura supercautelare (cfr. risultanze processuali). H. Con decisione incidentale del 19 maggio 2022, il giudice istruttore della causa, ha accolto la domanda dei ricorrenti volta alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, pronunciando che i richiedenti possano attendere l'esito della procedura in Svizzera. Ha peraltro statuito la non congiunzione delle cause di cui ai ruoli D-2211/2022 e D-2219/2022, tuttavia osservando che avrà premura di coordinare l'evasione delle predette cause, se lo riterrà utile o opportuno. La precitata autorità, ha inoltre respinto l'istanza di assistenza giudiziaria totale, ed invitato i ricorrenti a versare, entro il 30 maggio 2022, un anticipo di CHF 1'500.- a copertura delle presumibili spese processuali. Importo che è stato tempestivamente corrisposto in data 30 maggio 2022 dagli insorgenti (cfr. risultanze processuali). I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 6 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Giusta l'art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice, in quanto manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Nel caso presente, occorre in limine esaminare se l'autorità intimata ha considerato a ragione o a torto lo scritto del 1° aprile 2022 dei ricorrenti quale domanda di riesame ai sensi dell'art. 111b LAsi in relazione con gli art. 66-68 PA (disposti applicati per analogia). 4.2 La domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata. Tale istituto, pur non essendo previsto espressamente dalla PA, è noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l'hanno dedotto dall'art. 66 PA - il quale prevede il diritto di domandare la revisione delle decisioni - e dagli art. 8 e 29 cpv. 2 Cost. (RS 101; cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1, Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173). Il riesame è altresì regolamentato dalla legislazione in materia d'asilo a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi). Tale disposto prevede che la domanda di riesame debitamente motivata debba essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame (art. 111b cpv. 1 LAsi). Una domanda di riesame può rivestire tre differenti tipologie. Di principio un'autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta a meno che essa costituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", ossia una domanda per il cui tramite l'interessato si avvale di motivi di revisione previsti all'art. 66 PA senza che sia precedentemente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; Ursina Beerli-Bonorand, op. cit., pag. 173), o una "domanda di adattamento" dettata da un cambiamento notevole delle circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale finale di prima o, in caso di ricorso, di seconda istanza (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed ulteriori riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; Karin Scherrer Reber, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2a ed. 2016, n. 16 ad art. 66 PA). La trattazione da parte dell'autorità di prima istanza è parimenti giustificata allorquando, pur in presenza di una sentenza materiale del Tribunale, la richiesta di rivalutazione si fonda su fatti o mezzi di prova insorti successivamente alla medesima, giacché una tale costellazione risulterebbe irricevibile per via di revisione dinanzi al Tribunale (cfr. art. 123 cpv. 2 lett. a in fine LTF; DTAF 2013/22 cosid. 11.4; August Mächler, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA). 4.3 I fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano il riesame oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5a; 118 II 199 consid. 5; DTAF 2014/39 consid. 4.5 e rif. cit.; cfr. anche tra le tante la sentenza del Tribunale D-1331/2022 del 27 aprile 2022 con ulteriori riferimenti citati). Risultano inoltre esclusi i mezzi di prova che avrebbero potuto essere presentati nell'ambito di una procedura ordinaria di ricorso avverso la decisione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 2b). Una domanda di riesame non può infatti servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative cresciute in giudicato e ad eludere le disposizioni legali sui termini di ricorso (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 con relativi riferimenti). 4.4 Nel caso in parola, i ricorrenti, nella loro domanda del 1° aprile 2022, dopo aver per lo più riportato gli argomenti già sollevati nella procedura ordinaria, segnatamente riguardo il fatto che non potrebbero ottenere protezione in patria, si sono avvalsi di alcuni elementi nuovi. Invero, la ricorrente afferma di essersi vista obbligata ad introdurre una procedura di divorzio per preservare i figli dal padre. Tale sua scelta, rappresenterebbe a mente sua, già di per sé un tradimento verso la famiglia del marito, che avrebbe quindi un nuovo motivo per perseguitarla. Ha per di più allegato di essere in possesso di nuovi mezzi di prova, che starebbe tentando di recuperare da un cellulare che si sarebbe rotto, producendo invece a supporto del grave disagio psicologico nel quale ella ed i figli si troverebbero alcuni nuovi certificati medici. Le predette allegazioni e mezzi di prova, introdotti successivamente alla sentenza formale del Tribunale D-1367/2021 del 23 novembre 2021, sono stati addotti rispettivamente prodotti dagli insorgenti con l'intento di ottenere una nuova valutazione della loro domanda d'asilo e delle dichiarazioni da loro rese nel corso della procedura di prima istanza, terminata con decisione della SEM del 17 febbraio 2021. Tali elementi appaiono quindi essere costitutivi di una domanda di riconsiderazione qualificata ai sensi della giurisprudenza summenzionata. Pertanto, a ragione l'autorità inferiore ha qualificato la domanda del 1° aprile 2022 degli interessati quale istanza di riesame. 5. 5.1 Nella sua decisione, l'autorità inferiore ha innanzitutto considerato che gli insorgenti non avrebbero ottemperato al termine formale di 30 giorni per presentare la loro domanda di riesame dal momento dell'inoltro dell'istanza di divorzio, né si evincerebbe dalla prima perché non lo avrebbero potuto rispettare. Tuttavia, la SEM ha proseguito nell'esame della stessa, osservando come di fronte alle violenze ed alle minacce famigliari che la richiedente ha subito o alla quale potrebbe essere esposta in futuro in caso di ritorno in patria, avrebbe la possibilità di chiedere la protezione alle autorità del suo paese d'origine, alla quale peraltro non si è mai rivolta. Ciò in quanto, malgrado l'autorità inferiore riconosca che le persone vittime di violenza domestica possano ancora scontrarsi con delle difficoltà, tuttavia a mente sua negli ultimi anni sarebbero stati intentati diversi passi concreti in Kosovo per la protezione delle vittime nel predetto ambito. Nel caso specifico, non vi sarebbero indizi atti a capovolgere la presunzione confutabile dell'assenza di persecuzione ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. Concernente poi i nuovi mezzi di prova di cui sarebbero in possesso gli insorgenti, l'autorità inferiore ha rimarcato come nell'ambito di una procedura straordinaria, non spetta alla SEM di indagare ulteriormente, ma al richiedente di presentare le sue ragioni ed i suoi mezzi di prova. Da ultimo, riguardo alla situazione di grave disagio psicologico nel quale verserebbero i ricorrenti, l'autorità di prima istanza ha dapprima esposto il sistema di assistenza medico in campo psichiatrico così come sarebbe attualmente presente in Kosovo, per concludere che nello stesso vi sarebbero le strutture sanitarie, i mezzi e le risorse terapeutiche necessarie per le patologie psichiche di cui i ricorrenti necessiterebbero, tenuto conto anche del fatto che essi disporrebbero in patria di una rete famigliare che, in caso di necessità potrà sostenerli per le cure mediche di cui abbisognano. La SEM conferma quindi il suo giudizio anche circa l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti espresso nella decisione del 17 febbraio 2021. 5.2 Nel loro ricorso, in sostanza, gli insorgenti sostengono in primo luogo che in caso di ritorno in patria, rischierebbero di essere abbandonati a loro stessi, in quanto non beneficerebbero in loco di una rete famigliare e sociale che potrebbe sostenerli economicamente e psicologicamente. In secondo luogo, le minacce e le vessazioni che avrebbero subito negli anni in Kosovo, non si interromperebbero nel caso di un loro rientro in patria, visto in particolare il divorzio della ricorrente dal marito. Altresì, seppure avrebbero presentato la loro domanda di riesame oltre il termine legale di 30 giorni, essi si troverebbero nella situazione di un manifesto rischio di persecuzione e trattamento inumano, contrario ai trattati internazionali, quali la CEDU (RS 0.101) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta conto la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 (RS 0.311.35, di seguito: Convenzione di Istanbul), in caso di rinvio in Kosovo. Difatti, i ricorrenti in caso di rimpatrio, si vedrebbero esposti ad un serio pericolo di subire dei trattamenti disumani, dato che la ricorrente si è ribellata al volere della famiglia del marito ed ai dettami della cultura patriarcale vigente in Kosovo, scappando dal paese d'origine e divorziando dal marito. Il loro caso specifico, rientrerebbe pertanto nei motivi di cui all'art. 3 LAsi. In tale contesto, come sarebbe dimostrato dalla documentazione prodotta, la ricorrente non riuscirebbe concretamente a svolgere tutti quei passi necessari per cercare protezione presso le autorità tramite una denuncia. La SEM, in violazione dell'art. 12 Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF) non avrebbe inoltre ascoltato i minori, in merito alla situazione di violenza, minaccia e possibile rientro nel Paese d'origine, ciò che non permetterebbe di giungere ad una conclusione se il loro reale benessere superiore sancito dall'art. 3 CDF sia effettivamente quello di ritornare in Kosovo. Secondo i ricorrenti, allo stato attuale, dai certificati medici prodotti, emergerebbe in modo chiaro la situazione disumana alla quale andrebbero incontro in caso di rinvio. Essi si sarebbero inoltre ben inseriti nel contesto (...), ed un nuovo cambiamento di ambiente, tra l'altro essendo l'unico posto dove inizierebbero a vivere una vita serena, lederebbe in modo eclatante il loro benessere. Per quanto attinente ai messaggi minatori che sarebbero contenuti nel telefono accidentalmente rotto, i richiedenti propongono di mettere a disposizione dell'autorità inferiore o del Tribunale il telefono, perché si possano recuperare i dati. Altresì, gli insorgenti ritengono che l'esecuzione del loro allontanamento verso il Kosovo non sia né ammissibile né esigibile, in ragione di circostanze individuali di natura sociale, economica e medica. Difatti, essi non beneficerebbero di una rete famigliare che li possa sostenere, anche dal profilo medico. Inoltre, già il solo pensiero di dover ritornare in patria, esacerberebbe le problematiche psichiche di cui sono affetti, anche dei minori, ciò che comporterebbe una violazione degli art. 3, 6, 10 e 12 CDF. Da ultimo, i ricorrenti sostengono che la SEM non avrebbe compiuto gli opportuni accertamenti atti a verificare la situazione reale del contesto sociale e famigliare nel quale si troverebbero nel caso di un loro rientro in patria. Invero, non avrebbe ascoltato gli insorgenti minorenni, in violazione dell'art. 12 CDF, anche per comprendere il legame tra i medesimi ed il fratello maggiore. L'autorità inferiore, non avrebbe altresì valutato in modo serio le allegazioni ed i documenti prodotti dai ricorrenti sia nella procedura d'asilo che in quella di riesame, soffermandosi sulla mancanza di tempestività della stessa, che sarebbe invece, a mente degli insorgenti, superata dalla gravità delle conseguenze che essi potrebbero subire in caso di rientro in patria.

6. In relazione dapprima a queste ultime censure, il Tribunale osserva che le stesse, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dagli insorgenti, non trovano alcun fondamento. Invero, dall'esame degli atti di causa, risulta in modo chiaro come l'autorità inferiore abbia dato ampio spazio alla ricorrente per pronunciarsi sui suoi motivi d'asilo e sugli eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, come pure circa le sue relazioni famigliari, sociali ed il suo percorso di vita, nell'ambito dell'audizione federale del (...) gennaio 2021 (cfr. n. [...]-38/13). Sia poi riguardo alle medesime allegazioni che ai mezzi di prova prodotti dagli insorgenti nel corso della procedura, l'autorità inferiore ne ha tenuto debitamente conto sia nella sua decisione del 17 febbraio 2021 che nella decisione del 12 aprile 2022, ciò che risulta facilmente desumibile dalle stesse. Per il resto, il fatto solo che essi non condividano le argomentazioni e le conclusioni dell'autorità inferiore, non risulta violare il principio inquisitorio che si impone alla stessa, quanto piuttosto derivano dal potere di apprezzamento della SEM, questione di merito che verrà pertanto trattata di seguito. Non si ravvisa pertanto, nell'agire dell'autorità inferiore, alcun accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Da ultimo, la censura degli insorgenti, sullo svolgimento della procedura, ovvero che l'autorità inferiore non avrebbe ascoltato i minori in violazione dell'art. 12 CDF, risulta essere tardiva, in quanto apparsa soltanto in fase ricorsuale. Difatti, della stessa non v'è alcuna traccia nella procedura ordinaria, malgrado i ricorrenti fossero regolarmente rappresentati, né nella loro procedura ricorsuale precedente (di cui al ruolo D-1270/2021). In proposito, essi neppure apportano con il loro gravame alcuna spiegazione a favore dei motivi per i quali tale argomento non sarebbe potuto essere addotto già nel corso della procedura ordinaria. Per buona pace dei ricorrenti, anche se tale argomentazione venisse ritenuta tempestiva, non si evince dal ricorso quali ulteriori elementi decisivi - che non siano quindi già contenuti negli atti di causa e nella documentazione presentata con il ricorso, o nelle allegazioni contenute in quest'ultimo - potrebbero essere rivelati dai minorenni in un'audizione. Peraltro, essi, sia con la procedura ordinaria che con la presente procedura straordinaria, hanno potuto presentare le loro ragioni e motivazioni, ed il loro diritto di essere sentito, anche fosse stato violato, sarebbe stato nel frattempo pienamente sanato. L'ampia documentazione all'incarto, ha inoltre permesso e permette rispettivamente all'autorità inferiore ed al Tribunale, di esaminare e valutare la situazione dei ricorrenti minorenni, anche ed in particolare rispetto ai quesiti rilevanti che si pongono in materia di esecuzione di allontanamento. Da ultimo, non occorre, chinarsi oltre sulla proposta di offerta quale mezzo di prova del telefono andato distrutto da parte dei ricorrenti (cfr. ricorso, p.to 6, pag. 8), in quanto questi ultimi, oltre a riferire che conterrebbe dei generici messaggi minatori, non presentano alcuna argomentazione di sorta che potrebbe conferire una qualche rilevanza agli stessi nell'ambito della presente disamina. Di conseguenza, le censure formali di violazione del diritto di essere sentito degli insorgenti ex art. 12 CDF, come pure di accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, per quanto ricevibili, vengono fermamente respinte, in quanto infondate. La conclusione formulata a titolo subordinato in tal senso nel ricorso, va quindi respinta per quanto ricevibile.

7. Proseguendo nell'analisi, il Tribunale conferma il giudizio negativo espresso dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, allorché non ravvisa dei motivi individuali in capo ai ricorrenti che sarebbero atti a capovolgere la presunzione confutabile esposta all'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, ed a rendere pertanto inammissibile o inesigibile il loro allontanamento verso il Kosovo. 7.1 In primo luogo, come a ragione sostenuto dalla SEM nella decisione avversata, le argomentazioni dei ricorrenti in relazione all'inoltro dell'istanza di divorzio, sono irricevibili, in quanto sono state presentate oltre il termine di 30 giorni dalla loro scoperta così come disposto dall'art. 111b cpv. 1 LAsi, e senza che siano ravvisabili dei motivi per i quali tali elementi non avrebbero potuto essere allegati già nella procedura ordinaria, in quanto a conoscenza dei ricorrenti perlomeno dal (...) del 2021 (cfr. a tal proposito: la decisione supercautelare del 6 ottobre 2021 del [...], atto n. [...]-1/17). Non appare inoltre evidente dalle loro asserzioni né dalla documentazione presentata, come i ricorrenti possano essere minacciati da persecuzioni o da trattamenti contrari ai diritti umani nel caso di un loro ritorno in patria (in violazione degli art. 3 CEDU, art. 3 Conv. tortura e art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati [Conv. rifugiati, RS 0.142.30] in relazione con l'art. 5 LAsi) per dover entrare nel merito delle loro predette asserzioni, per quanto tardive (cfr. per maggiori sviluppi la DTAF 2013/22 consid. 5.4 e consid. 9.3.1 con riferimenti ivi citati; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 9 consid. 7; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-6097/2019 del 28 gennaio 2019 consid. 6.2.1 con ulteriore riferimento citato). Difatti, i ricorrenti con le loro allegazioni generiche e prive di qualsivoglia elemento concreto, non sono atte a far giungere il Tribunale a diversa valutazione rispetto a quella espressa dall'autorità inferiore nella decisione avversata riguardo alla possibilità di protezione che potrebbero trovare nel loro paese d'origine presso le autorità kosovare, se esposti anche in futuro a delle minacce o violenze concrete (cfr. a tal proposito la sentenza del Tribunale E-2845/2021 del 24 giugno 2021 consid. 6.3). Esistono inoltre in Kosovo delle istituzioni che permettono alle vittime di violenza di tale genere di trovare un supporto sia dal profilo dell'alloggio che legale (cfr. U.S. Departement of State, 2021 Country Reports on Human Rights Practices: Kosovo, 12 aprile 2022, ; Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, S/2022/313, 12 aprile 2022, , tutti consultati il 10.06.2022). Nel caso di specie, i ricorrenti non si sono mai rivolti alle autorità in patria (cfr. n. 38/13, D65 seg., pag. 7), ed anche dal mezzo di prova da loro prodotto sub doc. H, per quanto si denoti una certa reticenza delle autorità giudiziarie nel punire degli atti di violenza famigliare, non si può partire dal presupposto che gli stessi non vengano perseguiti e che le autorità rimangano del tutto inattive, se sollecitate. Si rammenta poi in proposito che, secondo prassi costante, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non è da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali: nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini. Si può difatti esigere da un richiedente l'asilo che abbia prima esaurito le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali prima di sollecitare quelle di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti citati, 2011/51 consid. 6.1; sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3). Per di più, a differenza di quanto sostenuto dagli insorgenti dalla documentazione all'incarto, risulta che la ricorrente non sia ancora divorziata dal marito, ma dal profilo giuridico è stata unicamente confermata la separazione dei coniugi. Altresì dal certificato medico-psicologico dell'11 maggio 2022, prodotto dai ricorrenti con il gravame, risulta che il marito rispettivamente padre dei ricorrenti - il quale tra l'altro risiederebbe in G._______ - abbia interrotto con loro qualsiasi tipo di contatto. Anche la cognata della ricorrente (sorella del marito), della quale l'insorgente temerebbe delle azioni rivolte alla sua persona (cfr. n. 38/13, D76 segg., pag. 8 seg.), risulta essere in G._______ (cfr. n. 38/13, D83, pag. 9). Alla luce dei predetti elementi, non appare quindi verosimile che i ricorrenti, in un prossimo futuro e secondo un'elevata probabilità, possano subire delle persecuzioni da parte del marito, rispettivamente padre, o dalla famiglia di questi in caso di ritorno nel loro paese. Tuttavia, nell'ipotetica possibilità che ciò avvenisse, apparterrà a loro rivolgersi alle preposte autorità, che sono presenti come visto sul territorio del loro Paese d'origine. Inoltre, nel caso di un loro ritorno in patria, al contrario di quanto da loro asserito nel gravame, essi dispongono di un'ampia rete famigliare in loco (cfr. n. 38/13, D40 segg., pag. 5 segg.), con la quale risultano essere tutt'ora in regolare contatto (in particolare i fratelli e le sorelle della ricorrente; cfr. n. 38/13, D42 e D51, pag. 6) che potrà senz'altro supportarli, in caso di necessità, come già in passato (cfr. n. 38/13, D54, pag. 7 e D69 segg., pag. 8), perché essi possano sopperire ai loro bisogni fondamentali. Si rileva poi in aggiunta come, in caso di necessità, i ricorrenti potranno inoltre sollecitare dalla SEM un aiuto al ritorno per motivi medici o un aiuto individuale al ritorno (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi; art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312] e art. 76a OAsi 2). 7.2 Ciò posto, non si rimarcano nelle ulteriori argomentazioni degli insorgenti sostenute sia nella loro domanda del 1° aprile 2022 che apportate con il gravame, degli elementi nuovi, concreti e fondati, che rendano l'esecuzione del loro allontanamento inammissibile o inesigibile. 7.2.1 Dapprima, circa il loro stato valetudinario, non appare dalla documentazione agli atti e prodotta con il ricorso che lo stesso sia a tal punto grave o alterato da rappresentare un pericolo per la loro vita, in caso di un loro trasferimento, secondo la giurisprudenza applicabile in materia (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Difatti i disturbi psichici e psicologici del quale soffrono i ricorrenti, per i quali onde evitare inutili ripetizioni si può senz'altro rinviare per le diagnosi alla decisione avversata, che risulta essere su tale punto completa e corretta (cfr. p.to II, pag. 2 segg. e p.to IV, pag. 4 seg.), possono essere curati anche nel loro paese d'origine, come rettamente argomentato ampiamente dalla SEM nella decisione impugnata, a cui può essere rinviato per il resto (cfr. p.to IV, pag. 5 seg.). Ciò poiché non vi è nelle allegazioni degli insorgenti o nei mezzi di prova presentati, alcun elemento che proverebbe o che renderebbe verosimile la loro mancata presa in carico da parte delle strutture mediche presenti sul territorio, se essi si rivolgessero alle stesse in futuro, atteso che le affezioni psichiche e psicologiche addotte paiono di principio trattabili in Kosovo (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale E-4736/2020 del 10 giugno 2021 consid. 5.6.1). Peraltro, come già visto, al contrario di quanto asserito dagli insorgenti in fase ricorsuale, essi dispongono in patria di un'ampia rete famigliare, nonché di diversi parenti residenti all'estero, i quali potranno, in caso di bisogno, essere sollecitati per sostenerli nei loro bisogni primari o eventualmente per supportarli nel finanziamento delle cure a loro eventualmente necessarie. Il ritorno degli interessati in patria, non risulta pertanto contrario all'art. 3 CEDU o alla giurisprudenza topica applicabile in materia (cfr. in proposito anche la sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 7.2 e 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). Tale conclusione non muta neppure alla luce dell'allegazione ricorsuale che i problemi psicologici degli insorgenti verrebbero accentuati dalla sola prospettiva dell'allontanamento, in quanto, di principio, anche un trasferimento in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative, non risulta precluso (cfr. fra le tante le sentenze del Tribunale D-5932/2020 del 1° giugno 2022, D-3936/2021 del 25 novembre 2021 e E-4218/2020 del 3 settembre 2020 consid. 5.2.3). 7.2.2 Quanto alle supposte difficoltà d'integrazione che i ricorrenti affronterebbero in caso di rinvio nel loro Paese d'origine, oltre a quanto già sopra considerato (cfr. consid. 7.2.1), si osserva quanto segue. Dapprima si ricorda come le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, per rappresentare un pericolo concreto ai sensi della giurisprudenza, che renderebbe inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). Altresì, per quanto concerne i ricorrenti minorenni, che hanno attualmente (...) anni, e per i quali, come visto, le cure mediche di cui necessitano sono disponibili in patria (cfr. supra consid. 7.2.1), nulla permette dagli atti di evincere che in poco più di (...) trascorso su suolo elvetico, essi siano stati a tal punto influenzati dal modo di vita e del contesto culturale svizzeri che l'esecuzione del loro allontanamento costituirebbe per loro uno sradicamento che perturberebbe in maniera sproporzionata il loro sviluppo sul lungo termine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3). Malgrado gli sforzi di ambientamento che dovranno senz'altro affrontare, risulta essere al contrario nel loro interesse di crescere nel loro paese d'origine, in un quadro famigliare, sociale, culturale e linguistico a loro conosciuto; essendo peraltro accompagnati dalla madre in patria, persona che per loro rimane di riferimento, nonché dal fratello maggiore. A tali condizioni, un ritorno in Kosovo dei ricorrenti minorenni, non risulta costituire un ostacolo violante l'interesse superiore del bambino, così come deducibile in particolare dall'art. 3 par. 1 CDF.

8. In definitiva, gli interessati non si sono avvalsi di elementi e mezzi di prova nuovi di natura tale da rimettere in causa la decisione della SEM del 17 febbraio 2021, e quest'ultima autorità non ha violato alcuna norma di diritto federale o internazionale obbligatoria per la Svizzera.

9. Ne discende che, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso, nella misura della sua ricevibilità deve essere respinto, e la decisione dell'autorità inferiore del 12 aprile 2022 che respinge la domanda di riesame dei ricorrenti del 1° aprile 2022, viene integralmente confermata.

10. Le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 16 maggio 2022 decadono con la presente decisione finale (cfr. Seiler Hansjörg, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'500.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo da loro versato il 30 maggio 2022.

12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 1'500.- sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 30 maggio 2022.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM a all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: